42.2016.18
USSI, nel calcolo delle prestaz. assistenziali ordinarie, non ha tenuto conto dell'ammortamento dell'auto. Non dimostrato che necessaria x l'attività indipendente. Inoltre assicurazione sociale non pr
6 marzo 2017Italiano21 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2016.18
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Lugano
6 marzo 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 giugno 2016 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 22 giugno 2016 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 22 aprile
2016 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha assegnato a RI
1 una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1’997.-- mensili per il mese
di marzo 2016.
Nel provvedimento è stato
precisato che la somma di fr. 142.-- relativa all’ammortamento del prestito per
l’acquisto della vettura __________ non potevano essere riconosciuti (cfr. doc.
228-231).
Con ulteriore decisione
del 22 marzo 2016 l’USSI ha concesso all’interessato una prestazione
assistenziale di fr. 1'651.-- per il mese di febbraio 2016. Riguardo
all’ammortamento di fr. 142.--l’amministrazione ha annotato la medesima
indicazione menzionata sopra (cfr. doc. 232-236).
1.2. A seguito del reclamo del 2
maggio 2016 interposto da RI 1 contro le decisioni del 21, rispettivamente 22
marzo 2016 (cfr. doc. 546), l’USSI il 22 giugno 2016 ha emanato una decisione
su reclamo con la quale ha confermato i precedenti provvedimenti.
L’amministrazione ha in
particolare rilevato che:
" (…)
Con reclamo del 2 maggio 2016, RI 1
contesta le decisioni di assistenza indicando che non gli risulta corretto che
il reddito considerato per l’attività indipendente non deduca l’ammortamento
economico dell’auto di CHF 142.- al mese, senza specifica base legale e
differentemente da quanto varrebbe in ambito LEF e tributario.
Chiede quindi la relativa correzione e
l’aumento della prestazione di assistenza riconosciuta.
Nell’ambito dell’assistenza sociale, come
precisano le Norme COSAS, possono essere riconosciute le spese per l’attività
lavorativa (p.es. spese di trasporto che non rientrano nel forfait). Tuttavia
nel caso concreto l’ammortamento economico invocato dal reclamante non
rappresenta una spesa reale e quindi non può venir considerata. Inoltre, sempre
secondo le Norme COSAS, nell’ambito di un’attività indipendente di regola il
sostegno sociale non prende a carico le spese aziendali. La considerazione del
valore di ammortamento economico richiesta dal reclamante esula dalla funzione
dell’assistenza. (…)” (Doc. A)
1.3. Con tempestivo ricorso del 30
giugno 2016 RI 1 ha impugnato la decisione su reclamo del 22 giugno 2016,
chiedendo che ai fini della determinazione della prestazione assistenziale
ordinaria le quote di ammortamento dei beni strumentali siano considerate nel
calcolo del reddito dell’impresa e quindi vengano dedotte dai ricavi di impresa
(cfr. doc. I pag. 5).
A sostegno della propria
pretesa ricorsuale egli ha addotto di usufruire dell’assistenza sociale dal
novembre 2014 e che l’USSI nel periodo novembre 2014 - dicembre 2015 ha
calcolato le prestazioni assistenziali tenendo conto, quale reddito dal lavoro,
del reddito da indipendente dichiarato nel rendiconto economico allestito
secondo le regole della contabilità aziendale e riportante tutti i costi
necessari per produrre il reddito che egli presentava ogni mese.
L’insorgente ha aggiunto,
da una parte, che dal febbraio 2016 l’USSI ha comunicato che i costi
dell’attività imprenditoriale sarebbero stati dedotti dai ricavi nella misura
di un forfait di fr. 200 al mese. Dall’altra, che a seguito delle sue
contestazioni la decisione è stata riconsiderata e i costi aziendali effettivi
sono stati nuovamente dedotti dai ricavi previa presentazione delle relative
pezze giustificative, salvo le quote di ammortamento dei beni strumentali.
Il ricorrente, al
riguardo, ha asserito che la quota di ammortamento in questione si riferisce al
valore di un’autovettura il cui utilizzo è necessario nello svolgimento della
sua attività di lavoro indipendente quale rappresentante plurimandatario e
auditor in tutto il territorio nazionale.
L’insorgente ritiene che
l’USSI a torto si sia riferito alle direttive COSAS, visto che queste non
affrontano le tematiche relative ai redditi da lavoro indipendente, e che tale
ufficio abbia confuso i costi aziendali con le spese sostenute in ambito
familiare.
Egli ha rilevato che il
reddito d’impresa viene determinato dalla differenza tra ricavi e costi, nulla
escluso.
A mente del ricorrente,
quindi, non si possono omettere i costi connessi agli ammortamenti dei beni
strumentali per il calcolo del diritto all’assistenza sociale.
Il medesimo ha fatto, infine,
valere che la mancata considerazione del reddito d’impresa calcolato quale
differenza tra i costi e i ricavi ai fini della determinazione della
prestazione assistenziale costituisce una chiara discriminazione nei confronti
dei lavoratori indipendenti rispetto ai lavoratori dipendenti in violazione
degli art. 8 e 9 della Costituzione federale (cfr. doc. I).
1.4. L’USSI, in risposta, ha
postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
In ordine
2.1. L’emanazione del presente
giudizio rende priva di oggetto la domanda di RI 1 di misure provvisionali
intesa a ottenere nelle more della procedura ricorsuale l’importo non
riconosciutogli dal mese di febbraio 2016 nelle prestazioni assistenziali
ordinarie erogategli a causa del mancato ammortamento del valore
dell’automobile aziendale (cfr. doc. I pag. 5; STF 9C_37/2011 del 20 giugno
2011 consid. 7; STF 9C_964/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4; STF 9C_938/2008
del 26 novembre 2009 consid. 7; STFA K 65/05 del 21 luglio 2005 consid. 4; STCA
42.2016.6-7 del 2 agosto 2016 consid. 2.2.; STCA 42.2015.2 del 5 maggio 2015
consid. 2.1.; STCA 38.2011.75 del 26 ottobre 2011 consid. 2.10.).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se l’USSI ha, a ragione o meno, riconosciuto a RI 1 una
prestazione assistenziale ordinaria di fr.1'997.-- per il mese di febbraio 2016
e di fr. 1'651.-- per il mese di marzo 2016 (cfr. doc. 228, 232) calcolata, contrariamente
a quanto preteso dal ricorrente, senza tenere conto dell’ammortamento
dell’auto che quest’ultimo ha asserito utilizzare nello svolgimento
dell’attività lavorativa indipendente.
L’intervento della
pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza
sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran
Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289
segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi
cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26
giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in
vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il
1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche
della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU
40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.3. L'art. 1 Las stabilisce che
lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,
all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione
federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per
cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le
prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e
professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art.
2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede
al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono
complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni
sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi
cantonali".
Il
cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali
propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite
le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art.
13 Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia peraltro che le
prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in
cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:
a)
prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le
partecipazioni al premio dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri
dell’unità di riferimento hanno diritto;
b) ogni prestazione va erogata
sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere
una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo di ogni
prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il
titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato.
Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1
Laps:
" Sono
prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le
malattie previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del
18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola
del 1° febbraio 1990;
c) l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1°
febbraio 1990;
d) l’assegno complementare per il perfezionamento e la
riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1°
febbraio 1990;
e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge
sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre
1997;
f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di
famiglia dell’11 giugno 1996;
g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni
di famiglia dell’11 giugno 1996;
h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971."
Anche dal Messaggio n. 4773 del
1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione
e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si evince che la priorità
di intervento spetta alla partecipazione dei premi dell’assicurazione contro le
malattie, poiché questa è obbligatoria per tutti i residenti. In seguito
intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale,
le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per
questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima
infanzia.
Le prestazioni assistenziali
costituiscono l’ultimo intervento sociale.
2.4. Secondo l’art. 11 Las i
provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12
Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al
riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare
alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2
Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,
10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente
dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e
alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse
si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa su
criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno
cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla
modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni
assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle
prestazioni ordinarie, l’art. 18 Las enuncia:
" Le
prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito
disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui
vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite
sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente.
(cpv. 2)."
Ex art. 19 Las,
concernente la soglia di intervento, poi:
" La soglia
d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è
definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza
svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la
soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella
stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi
previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti, alle
disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale
(COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare della soglia Las
viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr.
Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5 novembre
2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato
che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il
concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla
Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati
statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è
considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Per l’anno 2016 le Direttive
riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono i seguenti
forfait di mantenimento:
" (…)
Persone
dell’unità di riferimento
Forfait
globale per il mantenimento
(raccomandato
dalla COSAS)
(CHF/mese)
1
persona
986.--
2
persone
1'509.--
3
persone
1'834.--
4
persone
2'110.--
5
persone
2'386.--
Per
ogni persona
supplementare
+ 200.--
1.1 Supplemento
per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più
Per unità
di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi
di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato all’unità di
riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili.
1.2 Supplemento di integrazione
a. Inserimento sociale
A tutte
le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione
di un contratto di inserimento sociale che prevede la partecipazione ad
un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait globale per il
mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di CHF 100.– al
mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.
Durante
la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di integrazione di CHF 300.–
al mese.
b. Inserimento professionale
A tutte
le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione
di un contratto di inserimento professionale per partecipare alle misure
previste dalla strategia interdipartimentale URC – USSI, in aggiunta al forfait
globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di
CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.” (cfr. BU 58/2015 del 29
dicembre 2015 pag. 583 segg.)
2.5. Le direttive COSAS al punto
H.7 valido dal dicembre 2007 e relativo al sostegno per le persone che esercitano
un’attività indipendente prevede quanto segue:
" La
premessa per ottenere un sostegno temporaneo è la disponibilità del richiedente
di fare eseguire, in tempo utile, una perizia per determinare le condizioni di
sopravvivenza economica dell’impresa. A tal fine è consigliabile il
coinvolgimento di persone competenti (per es. Adlatus, l’Associazione svizzera
di esperti e ex quadri dell’economia e dell’industria) o di altre associazioni
professionali. I costi legati a questa perizia sono a carico del conto di
sostegno individuale.
Condizione indispensabile per l’ottenimento di un sostegno
temporaneo è la stipulazione di una convenzione scritta che regoli i quattro
punti seguenti:
- termine per la presentazione della documentazione necessaria
- termine per la perizia
- durata
- modalità della soppressione delle prestazioni finanziarie.
Le prestazioni finanziarie dell’ufficio del sostegno sociale
consistono nell’assicurare al beneficiario (a titolo complementare) il minimo
d’esistenza per una durata limitata. Questo periodo può essere prolungato se è
imminente un «turnaround» della situazione.
La persona interessata può procedere a modesti investimenti a
carico dell’ufficio del sostegno sociale, se l’impresa garantisce già i mezzi
necessari al suo mantenimento, purché questi investimenti possano prevenire una
dipendenza dal sostegno sociale anche in futuro.
Di regola, il sostegno sociale non prende a carico le spese
aziendali (…)”.
Sulla portata delle
direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF
2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3).
L’espressione
“turnaround” rappresenta tutti i processi sistematici di rilancio, generatore
di un insieme di cambiamenti rilevanti, spesso urgenti, disegnati in vista di
un obiettivo: il ritorno dell’impresa all’equilibrio, alla redditività, allo
sviluppo ulteriore. Da un punto di vista formale il turnaround coincide con
l’approvazione del piano di risanamento, mentre dal punto di vista sostanziale
si identifica con l’attuazione delle prime operazioni finalizzate ad arginare
le perdite (cfr. www.tesionline.it).
2.6. In una sentenza 42.2006.12
del 15 febbraio 2007 questa Corte ha confermato una decisione su reclamo dell'USSI
che aveva negato ad un gallerista indipendente il prolungamento dell'aiuto
temporaneo di sei mesi accordatogli dall'assistenza sociale.
In quel caso è stato
infatti stabilito che la situazione finanziaria dell'attività dell'interessato al
termine di quel periodo non era concretamente cambiata né era imminente un
turnaround della stessa.
Con sentenza 42.2009.13
del 12 aprile 2010 il TCA ha accolto il ricorso presentato da un richiedente
l’assistenza sociale contro una decisione su reclamo dell’USSI, con la quale
gli era stato negato il diritto a prestazioni assistenziali per un determinato
periodo, a causa del fatto che la moglie, durante quello stesso lasso di tempo,
svolgeva un’attività indipendente quale gerente di un bar.
L'USSI aveva sottolineato,
in particolare, di aver escluso la possibilità di eventualmente versargli le prestazioni
assistenziali durante l'esercizio dell'attività lucrativa
indipendente da parte della moglie, perché, trattandosi di un'attività
stagionale, la persona affiliata quale indipendente doveva assumersi completamente
Fatti
i rischi legati a quel tipo di attività e alle riduzioni temporanee delle
entrate.
Questa Corte ha invece deciso
che, visto lo scopo dell'assistenza sociale e in applicazione del principio
secondo il quale le prestazioni assistenziali ai lavoratori indipendenti
possono essere accordate soltanto per un breve periodo e a ben precise
condizioni, deve essere riconosciuto il diritto a tre mesi di prestazioni
assistenziali anche a coloro che svolgono un'attività indipendente a carattere
stagionale.
Infine in una sentenza
42.2010.1 del 27 settembre 2010 questa Corte ha stabilito che le prestazioni
assistenziali possono essere riconosciute, per principio, durante tre mesi, anche
se si tratta di un'attività indipendente già in corso. Il ricorso contro il
diniego dell’assistenza sociale presentato da un interessato è così stato
parzialmente accolto, annullando la decisione impugnata per quel che riguardava
il periodo dal 1° giugno al 31 agosto 2009 e confermandola per il periodo
precedente.
Il ricorso interposto
contro la sentenza sopra citata dall’assicurato all’Alta Corte è stato
dichiarato inammissibile (cfr. STF 8C_863/2010 del 12 novembre 2010).
2.7. Nella presente evenienza RI 1
è al beneficio di prestazioni assistenziali dal novembre 2014 (cfr. doc. I;
496).
Per i mesi di febbraio e
marzo 2016 l’USSI ha riconosciuto al ricorrente una prestazione assistenziale
ordinaria mensile di fr. 1'651.--, rispettivamente di fr. 1'997.-- (cfr.
consid. 1.1.).
L’insorgente lamenta il
fatto che l’amministrazione non abbia tenuto conto, nella determinazione del
reddito da attività indipendente, dell’ammortamento economico dell’auto __________
acquistata nell’agosto 2015 al costo di fr. 3'400 tramite l’eredità ricevuta a
seguito del decesso dalla madre (cfr. doc. 544; 546-547), ossia del
deprezzamento dell’automobile valutato in fr. 142.-- al mese (cfr. doc. 551; I;
546).
2.8. Chiamato a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, il TCA rileva che è vero che l’art. 22 Las, concernente
il reddito disponibile residuale, rinvia all’art. 6 Laps e che la lett. a del
cpv. 1 di questo disposto prevede che il reddito computabile è costituito dai
redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994
(LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36
cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT.
L’art. 17 cpv. 1 LT
enuncia, in particolare, che sono imponibili tutti i proventi dall’esercizio di
un’impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una
libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.
Secondo l’art. 26 cpv. 1 e
2 lett. a LT in caso di attività lucrativa indipendente sono deducibili le
spese aziendali e professionali giustificate. Sono tali segnatamente gli
ammortamenti e gli accantonamenti secondo gli articoli 27 e 28.
L’art. 27 cpv. 1 e 2 LT
prevede che gli ammortamenti sugli attivi, giustificati dall’uso commerciale,
sono ammessi nella misura in cui sono stati contabilizzati o, in mancanza di
contabilità commerciale, figurano in speciali tabelle di ammortamento.
In
generale gli ammortamenti sono calcolati in funzione del valore effettivo dei
singoli elementi patrimoniali oppure sono ripartiti in funzione della durata
probabile dell’utilizzazione dei singoli elementi.
E’ altrettanto vero,
tuttavia, in primo luogo, che in concreto non è dato di sapere se
effettivamente l’auto è necessaria per lo svolgimento dell’attività lavorativa
Considerandi
indipendente dell’insorgente nella misura in cui agli atti risultano pure delle
fatture relative a biglietti ferroviari (cfr. doc. 282).
In secondo luogo, e tale
circostanza risulta decisiva ai fini della risoluzione della presente vertenza,
questa Corte osserva che la giurisprudenza e le direttive COSAS prevedono che le
prestazioni assistenziali possono essere accordate ai lavoratori indipendenti soltanto
per un breve periodo e a ben precise condizioni (cfr. consid. 2.5.;
2.6
).
In proposito è utile
evidenziare che con giudizio 8C_324/2011 del 18 maggio 2011 il Tribunale
federale ha ritenuto irricevibile, in quanto motivato in modo insufficiente -
invocando unicamente difficoltà pratiche insorte nell’esercizio della propria
attività indipendente e sul mercato del lavoro, nonché non tentando di esporre
in qualche modo in cosa l’applicazione del diritto cantonale costituirebbe una
violazione dei propri diritti fondamentali -, il ricorso interposto contro una
sentenza del Tribunale cantonale del Canton Vaud con cui, facendo riferimento
alla prassi cantonale, era stato stabilito che nella misura in cui l’attività
lucrativa indipendente esercitata dalla ricorrente si era rivelata non
redditizia nel lasso di tempo dal mese di aprile al mese di novembre 2009,
l’amministrazione a ragione poteva esigere dalla stessa che mettesse fine
all’attività menzionata per dedicarsi a un’attività lavorativa dipendente.
Nel caso di specie dalle
carte processuali risulta che il ricorrente, da un lato, svolge l’attività
indipendente in questione perlomeno dal 2014 (cfr. doc. 492), ovvero da più di
due anni, dall’altro, come visto, è al beneficio dell’assistenza sociale dal
novembre 2014.
In ogni caso, inoltre, di
regola il sostegno sociale non prende a carico le spese aziendali. (cfr.
consid. 2.5.).
Ciò a maggior ragione nel
caso dell’ammortamento del valore di sostanza, siccome, come evidenziato
dall’USSI (cfr. doc. A; III), non si tratta di un costo reale, di un’uscita
effettiva, bensì di un correttivo contabile relativo al deprezzamento di un
bene (cfr. ww.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfin/aci/fichiers_pdf/Circulaire_amortissements.pdf).
In simili condizioni,
ritenuto che nel caso del ricorrente non si è confrontati con un’attività
indipendente di breve durata e che l’assistenza sociale non si assume di
principio i costi aziendali, in particolare quelli non attinenti a spese
effettive, la parte resistente rettamente, nel calcolo delle prestazioni
assistenziali ordinarie dal febbraio 2016, non ha dedotto dal reddito da
attività indipendente l’importo di fr. 142.-- mensili a titolo di ammortamento
del valore dell’auto __________.
L’asserzione ricorsuale
secondo cui la mancata considerazione del reddito d’impresa calcolato quale
differenza tra i costi, compreso l’ammortamento del valore dell’auto, e i
ricavi ai fini della determinazione della prestazione assistenziale costituisce
una chiara discriminazione nei confronti dei lavoratori indipendenti rispetto
ai lavoratori dipendenti (cfr. doc. I, pag. 4) non è peraltro di alcun ausilio
all’insorgente non essendo atta a sovvertire l’esito della presente vertenza.
Una decisione viola l’art.
8.
Cost. se opera delle distinzioni che nella situazione da regolamentare non
appaiono giustificate da alcun motivo ragionevole oppure omette di fare delle
distinzioni che invece si imporrebbero in base alle circostanze, ovvero se tratta in modo diverso ciò
che è simile
e in modo
identico ciò che non lo è (cfr. STF 8C_867/2014 del 28 dicembre 2015 consid.
4.1
; STF 8C_605/2013 del 17 giugno 2014 consid. 3.2. ; DTF 136 I 297 consid.
6.1
).
In casu è da escludere una
qualsiasi disparità di trattamento ai sensi dell’art. 8 Cost. tra lavoratori
indipendenti e dipendenti a seguito della mancata deduzione dell’ammortamento
del valore dell’auto.
Tra le spese professionali
necessarie al conseguimento del reddito che i lavoratori dipendenti
possono dedurre ai fini fiscali (art. 16, 24 LT) e che vengono computate pure nel
calcolo dell’eventuale diritto all’assistenza sociale (art. 22 Las; 6Laps) non
rientra infatti l’ammortamento del valore di strumenti di lavoro acquistati
(cfr. art. 25 LT; Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone
fisiche valido per il periodo fiscale 2016 del 15 dicembre 2015; Decreto
esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo
fiscale 2017 del 30 novembre 2016).
Alla luce di quanto appena
esposto, questa Corte non può che confermare la decisione su reclamo del 22
giugno 2016.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti