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Decisione

42.2016.18

USSI, nel calcolo delle prestaz. assistenziali ordinarie, non ha tenuto conto dell'ammortamento dell'auto. Non dimostrato che necessaria x l'attività indipendente. Inoltre assicurazione sociale non pr

6 marzo 2017Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i rischi legati a quel tipo di attività e alle riduzioni temporanee delle

entrate.

Questa Corte ha invece deciso

che, visto lo scopo dell'assistenza sociale e in applicazione del principio

secondo il quale le prestazioni assistenziali ai lavoratori indipendenti

possono essere accordate soltanto per un breve periodo e a ben precise

condizioni, deve essere riconosciuto il diritto a tre mesi di prestazioni

assistenziali anche a coloro che svolgono un'attività indipendente a carattere

stagionale.

Infine in una sentenza

42.2010.1 del 27 settembre 2010 questa Corte ha stabilito che le prestazioni

assistenziali possono essere riconosciute, per principio, durante tre mesi, anche

se si tratta di un'attività indipendente già in corso. Il ricorso contro il

diniego dell’assistenza sociale presentato da un interessato è così stato

parzialmente accolto, annullando la decisione impugnata per quel che riguardava

il periodo dal 1° giugno al 31 agosto 2009 e confermandola per il periodo

precedente.

Il ricorso interposto

contro la sentenza sopra citata dall’assicurato all’Alta Corte è stato

dichiarato inammissibile (cfr. STF 8C_863/2010 del 12 novembre 2010).

2.7. Nella presente evenienza RI 1

è al beneficio di prestazioni assistenziali dal novembre 2014 (cfr. doc. I;

496).

Per i mesi di febbraio e

marzo 2016 l’USSI ha riconosciuto al ricorrente una prestazione assistenziale

ordinaria mensile di fr. 1'651.--, rispettivamente di fr. 1'997.-- (cfr.

consid. 1.1.).

L’insorgente lamenta il

fatto che l’amministrazione non abbia tenuto conto, nella determinazione del

reddito da attività indipendente, dell’ammortamento economico dell’auto __________

acquistata nell’agosto 2015 al costo di fr. 3'400 tramite l’eredità ricevuta a

seguito del decesso dalla madre (cfr. doc. 544; 546-547), ossia del

deprezzamento dell’automobile valutato in fr. 142.-- al mese (cfr. doc. 551; I;

546).

2.8. Chiamato a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, il TCA rileva che è vero che l’art. 22 Las, concernente

il reddito disponibile residuale, rinvia all’art. 6 Laps e che la lett. a del

cpv. 1 di questo disposto prevede che il reddito computabile è costituito dai

redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994

(LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36

cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT.

L’art. 17 cpv. 1 LT

enuncia, in particolare, che sono imponibili tutti i proventi dall’esercizio di

un’impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una

libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.

Secondo l’art. 26 cpv. 1 e

2 lett. a LT in caso di attività lucrativa indipendente sono deducibili le

spese aziendali e professionali giustificate. Sono tali segnatamente gli

ammortamenti e gli accantonamenti secondo gli articoli 27 e 28.

L’art. 27 cpv. 1 e 2 LT

prevede che gli ammortamenti sugli attivi, giustificati dall’uso commerciale,

sono ammessi nella misura in cui sono stati contabilizzati o, in mancanza di

contabilità commerciale, figurano in speciali tabelle di ammortamento.

In

generale gli ammortamenti sono calcolati in funzione del valore effettivo dei

singoli elementi patrimoniali oppure sono ripartiti in funzione della durata

probabile dell’utilizzazione dei singoli elementi.

E’ altrettanto vero,

tuttavia, in primo luogo, che in concreto non è dato di sapere se

effettivamente l’auto è necessaria per lo svolgimento dell’attività lavorativa

Considerandi

indipendente dell’insorgente nella misura in cui agli atti risultano pure delle

fatture relative a biglietti ferroviari (cfr. doc. 282).

In secondo luogo, e tale

circostanza risulta decisiva ai fini della risoluzione della presente vertenza,

questa Corte osserva che la giurisprudenza e le direttive COSAS prevedono che le

prestazioni assistenziali possono essere accordate ai lavoratori indipendenti soltanto

per un breve periodo e a ben precise condizioni (cfr. consid. 2.5.;

2.6

).

In proposito è utile

evidenziare che con giudizio 8C_324/2011 del 18 maggio 2011 il Tribunale

federale ha ritenuto irricevibile, in quanto motivato in modo insufficiente -

invocando unicamente difficoltà pratiche insorte nell’esercizio della propria

attività indipendente e sul mercato del lavoro, nonché non tentando di esporre

in qualche modo in cosa l’applicazione del diritto cantonale costituirebbe una

violazione dei propri diritti fondamentali -, il ricorso interposto contro una

sentenza del Tribunale cantonale del Canton Vaud con cui, facendo riferimento

alla prassi cantonale, era stato stabilito che nella misura in cui l’attività

lucrativa indipendente esercitata dalla ricorrente si era rivelata non

redditizia nel lasso di tempo dal mese di aprile al mese di novembre 2009,

l’amministrazione a ragione poteva esigere dalla stessa che mettesse fine

all’attività menzionata per dedicarsi a un’attività lavorativa dipendente.

Nel caso di specie dalle

carte processuali risulta che il ricorrente, da un lato, svolge l’attività

indipendente in questione perlomeno dal 2014 (cfr. doc. 492), ovvero da più di

due anni, dall’altro, come visto, è al beneficio dell’assistenza sociale dal

novembre 2014.

In ogni caso, inoltre, di

regola il sostegno sociale non prende a carico le spese aziendali. (cfr.

consid. 2.5.).

Ciò a maggior ragione nel

caso dell’ammortamento del valore di sostanza, siccome, come evidenziato

dall’USSI (cfr. doc. A; III), non si tratta di un costo reale, di un’uscita

effettiva, bensì di un correttivo contabile relativo al deprezzamento di un

bene (cfr. ww.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfin/aci/fichiers_pdf/Circulaire_amortissements.pdf).

In simili condizioni,

ritenuto che nel caso del ricorrente non si è confrontati con un’attività

indipendente di breve durata e che l’assistenza sociale non si assume di

principio i costi aziendali, in particolare quelli non attinenti a spese

effettive, la parte resistente rettamente, nel calcolo delle prestazioni

assistenziali ordinarie dal febbraio 2016, non ha dedotto dal reddito da

attività indipendente l’importo di fr. 142.-- mensili a titolo di ammortamento

del valore dell’auto __________.

L’asserzione ricorsuale

secondo cui la mancata considerazione del reddito d’impresa calcolato quale

differenza tra i costi, compreso l’ammortamento del valore dell’auto, e i

ricavi ai fini della determinazione della prestazione assistenziale costituisce

una chiara discriminazione nei confronti dei lavoratori indipendenti rispetto

ai lavoratori dipendenti (cfr. doc. I, pag. 4) non è peraltro di alcun ausilio

all’insorgente non essendo atta a sovvertire l’esito della presente vertenza.

Una decisione viola l’art.

8.

Cost. se opera delle distinzioni che nella situazione da regolamentare non

appaiono giustificate da alcun motivo ragionevole oppure omette di fare delle

distinzioni che invece si imporrebbero in base alle circostanze, ovvero se tratta in modo diverso ciò

che è simile

e in modo

identico ciò che non lo è (cfr. STF 8C_867/2014 del 28 dicembre 2015 consid.

4.1

; STF 8C_605/2013 del 17 giugno 2014 consid. 3.2. ; DTF 136 I 297 consid.

6.1

).

In casu è da escludere una

qualsiasi disparità di trattamento ai sensi dell’art. 8 Cost. tra lavoratori

indipendenti e dipendenti a seguito della mancata deduzione dell’ammortamento

del valore dell’auto.

Tra le spese professionali

necessarie al conseguimento del reddito che i lavoratori dipendenti

possono dedurre ai fini fiscali (art. 16, 24 LT) e che vengono computate pure nel

calcolo dell’eventuale diritto all’assistenza sociale (art. 22 Las; 6Laps) non

rientra infatti l’ammortamento del valore di strumenti di lavoro acquistati

(cfr. art. 25 LT; Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone

fisiche valido per il periodo fiscale 2016 del 15 dicembre 2015; Decreto

esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo

fiscale 2017 del 30 novembre 2016).

Alla luce di quanto appena

esposto, questa Corte non può che confermare la decisione su reclamo del 22

giugno 2016.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti