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Decisione

42.2016.19

USSI non entrato nel merito della rich.rinnovo di prest.assist.in assenza di info specifiche circa il domicilio.Amm.ritenuto che dove ric.depositato doc.solo domic.fittizio.USSI non dato term.riflessi

14 dicembre 2016Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I movimenti bancari confermano le località

di __________, __________ e __________, in particolare.

Spieghiamo alla signora che il nostro

Ufficio riconosce la spesa alloggiativa se la locazione di un appartamento è

necessaria e se l’appartamento è abitato.

Oltre a ciò qualsiasi cambiamento nella

situazione affettiva avrebbe dovuto e dovrebbe essere comunicato tempestivamente

al nostro Ufficio.

La signora ammette di risiedere

prevalentemente altrove e chiede di non toglierle l’appartamento in quanto

vuole mantenere la sua indipendenza e non gravare sulla madre o sul compagno.

Dichiara di volere tornare a casa sua.”

(cfr. doc. 42)

A seguito di una richiesta

del TCA (cfr. doc. XIII), l’amministrazione, il 10 novembre 2016, ha trasmesso

un’ulteriore pagina del verbale del 20 novembre 2015 non presente nell’incarto

del seguente tenore:

" Il nostro

Ufficio effettuerà una valutazione su un ordine di restituzione relativo al

periodo luglio 2012 – novembre 2015 visto che i consumi elettrici evidenziano

chiaramente l’assenza dal domicilio.

La garanzia è valida sino al 31.12.2015,

invitiamo la signora a riflettere e a comunicare al nostro Ufficio quali sono

le sue intenzioni abitative e affettive.

Il nostro Ufficio effettuerà nel contempo

una valutazione sulla prestazione ordinaria.

Alla signora è stata regalata la __________

targata __________ da __________ del valore di CHF 9'500 ad agosto 2015. Le

spese fisse sono state sostenute dalla signora.

La signora si è infortunata il 02.08.2015 e

il 19.10.2015 e ha annunciato gli infortunio alla __________. Chiediamo alla

signora di trasmettere al nostro Ufficio, al più presto, le decisioni emesse

relative al riconoscimento delle indennità giornaliere per il periodo

agosto-novembre 2015.” (Doc. XIV1)

In relazione a quanto

emerso dal verbale del 20 novembre 2015 va osservato segnatamente, da un lato,

che nel Rapporto d’esecuzione del 19 ottobre 2015 allestito dalla Polizia __________

all’attenzione dell’USSI è stato indicato:

" (…)

Come da voi richiesto, sono state effettuate

delle verifiche giornaliere per un periodo di 16 giorni (n.d.r.: dal 2 al 18

ottobre 2015) presso il domicilio della RI 1, per verificare l’effettiva

presenza della succitata. Da parte nostra, durante tutto il periodo, non si è

mai notato né il veicolo né la rubricata. Non venivano nemmeno notate luci o

movimenti all’interno dell’appartamento (…).” (Doc. VII1)

Dall’altro, che il 5

febbraio 2016 la __________ ha comunicato all’insorgente che, come già

confermatole in precedenza, veniva ritenuta completamente abile al lavoro dal

23 dicembre 2015 per l’infortunio del 2 agosto 2015 alla caviglia destra.

Per l’infortunio del 19

ottobre 2015 concernente la spalla destra e il ginocchio destro le cure mediche

rimanevano aperte, ma la capacità lavorativa veniva considerata completa dal 18

febbraio 2016 (cfr.doc. S).

Il 29/30 dicembre 2015 la

ricorrente ha postulato il rinnovo delle prestazioni assistenziali per il 2016

(cfr.doc. 234, 253).

Con decisione del 5

gennaio 2016 l’USSI le ha concesso una prestazione assistenziale ordinaria di

fr. 2'193 per il mese di gennaio 2016 (cfr.doc. 230).

Il 5 gennaio 2016

l’amministrazione ha, inoltre, inviato all’insorgente uno scritto del seguente

tenore:

" (…) in

occasione della sua prossima richiesta di rinnovo (da presentare tramite il suo

comune di domicilio), la invitiamo a farci pervenire i seguenti documenti:

·

ricevute che attestino l’avvenuto pagamento dell’affitto per il

mese di gennaio 2016

·

copia estratto conto banca/posta per il mese di dicembre 2015

·

copia dell’inoltro/decisione della borsa di studio per l’anno

2015/16 (appena in suo possesso).

Le rammentiamo che il richiedente deve fornire ogni documento e

informazione necessari all’accertamento dell’unità di riferimento, del reddito

disponibile residuale e del diritto alla prestazione richiesta. La informiamo

che in mancanza di quanto richiesto l’Ufficio potrà decidere di non entrare in

materia per il rinnovo della prestazione.” (Doc. 229)

La ricorrente ha inoltrato

una nuova richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali il 22/25 gennaio

2016 (cfr. doc. 221), allegando la ricevuta del versamento della pigione di fr.

1'100.-- relativa al mese di gennaio 2016 (cfr. 224), nonché l’estratto del suo

conto bancario presso __________ del mese di dicembre 2015 da cui risulta un

saldo di fr. 8'184.-- (cfr. doc. 225).

Il 4 febbraio 2016 l’USSI

ha emesso una decisione di non entrata nel merito della domanda di rinnovo

dell’assistenza sociale a far tempo dal mese di febbraio 2016, in quanto, da

una parte, dagli accertamenti esperiti nell’autunno 2015 l’appartamento di

Tesserete è risultato non abitato. Dall’altra, l’insorgente non ha comunicato

le sue intenzioni abitative e affettive dal 1° gennaio 2016, come da richiesta

dell’amministrazione in sede di audizione del 20 novembre 2015.

L’amministrazione ha inoltre indicato che da un ulteriore Rapporto di controllo

di Polizia ricevuto l’8 gennaio 2016 emerge che anche dal 25 novembre al 31

dicembre 2015 l’appartamento di __________ era prevalentemente non abitato

(cfr. doc. 219).

Con reclamo del 12

febbraio 2016 RI 1, in relazione al verbale del 20 novembre 2015, ha fatto valere

che:

" (…)

Trovandomi da sola davanti a due persone,

per essere interrogata (mi è stato comunicato al momento della seduta e non

sulla convocazione) in seguito a una segnalazione di “presunto abuso”, ha

generato in me una forma di stress psicologico e d’agitazione, tale da

impedirmi di valutare obiettivamente il contenuto del verbale.

Per tali ragioni, mi permetto di

evidenziare ciò che ebbi modo di esporre in occasione dell’incontro senza che

ciò sia stato ripreso nel verbale, i cui contenuti sono presi a pretesto della

decisione.

Abito nell’appartamento, sito nel __________,

dal 01 agosto 2012 (non dal 1 di luglio 2012 come riportato sul verbale del

20.11.2015), dove dimoro e ho sempre tenuto il mio domicilio e dove intendo

rimanere. (…)” (Doc. 209)

La ricorrente ha altresì

indicato:

" (…)

Dal 2012 sono stata confrontata con diversi

casi di malattia e susseguenti visite mediche certificate. Inoltre ho subito

due interventi chirurgici di cui uno per ernia inguinale (n.d.r.: cfr.

attestati medici doc. Q) che si è verificata molto dolorosa per gli effetti

post operatori che mi hanno minato le condizioni psichiche e fisiche creandomi

non poche difficoltà, anche nell’ambito scolastico e formativo che con fatica

ho sempre cercato di portare a termine al fine di rendermi indipendente sotto

tutti gli aspetti.

Nel mese di dicembre 2014 ho subito un

nuovo intervento chirurgico (n.d.r.: cfr. attestati medici doc. R) a

seguito di una forma tumorale che mi ha generato pesanti conseguenze fisiche e

cure continue protrattesi nel tempo.

Il 2 agosto 2015 sono incorsa in un

infortunio (caviglia dx e spalla dx e ginocchio dx dolente a seguito del “corpo

offa” infiammato), protrattosi fino al 17 febbraio 2016.

Alla luce di quanto su esposto è facile

comprendere che nei periodi di malattia e d’infortunio oltre ai giorni di

degenza in ospedale ho ricorso all’aiuto di persone a me vicine per far fronte

alle esigenze del caso.

Va da sé che i bassi consumi elettrici

dell’abitazione che sarebbero stati rilevati sono fondati dai fatti su

evidenziati e non certo perché non vi abito.

Considerandi

Sorprende, dunque, che attraverso la

decisione formale mi sia stato comunicato di essere oggetto di un rapporto di

polizia, nel quale si affermerebbe che dal 25.11.2015 al 31.12.2015 il mio

appartamento sarebbe stato “prevalentemente (?) non abitato”, ciò che non

corrisponde al vero poiché abito l’appartamento in conformità alle mie esigenze

personali, avendo anch’io una vita privata che non m’impedisce di trascorrere

momenti anche fuori casa. (…)” (Doc. 209-2010)

Il provvedimento del 4

febbraio 2016 è stato confermato dall’USSI con decisione su reclamo del 21

giugno 2016 (cfr. doc. B; consid. 1.2.).

2.3

Questa Corte rileva

innanzitutto che la determinazione del luogo di domicilio di RI 1 non è indispensabile

per la determinazione della competenza dell’USSI.

L’USSI, infatti, ai sensi

dell’art. 5 cpv. 1 Las è competente in generale per le persone con domicilio o

dimora assistenziale nel Cantone e in casu non è in discussione che

l’insorgente si trovi nel Cantone Ticino.

La conoscenza del luogo di

domicilio della ricorrente è decisiva, per contro, nel caso di specie per

stabilire se nel calcolo dell’eventuale diritto a prestazioni assistenziali

ordinarie debba essere conteggiata la pigione dell’appartamento di __________,

nel caso in cui il domicilio sia effettivamente in questo paese (cfr. art. 22

lett. c Las), rispettivamente una pigione differente o nulla se l’insorgente

viene prevalentemente ospitata da terzi, come indicato dall’amministrazione (cfr.

doc. B p.to G; VII).

Chiamato a pronunciarsi,

questo Tribunale, tutto ben considerato, ritiene a torto che l’USSI non sia

entrato nel merito della richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali

interposta dalla ricorrente nel mese di gennaio 2016.

In primo luogo,

l’amministrazione non ha ossequiato la procedura contemplata all’art. 14

Reg.Laps, analoga a quella prevista dall’art. 43 cpv. 3 LPGA.

Come visto (cfr. consid.

2.1

), tali disposti enunciano che se l’assicurato, l’assistito o

il richiedente prestazioni assistenziali, nonostante un’ingiunzione, rifiuta in

modo ingiustificato di compiere il suo dovere d’informare o di collaborare,

l’assicuratore rispettivamente l’assistenza sociale può, dopo diffida scritta e

avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato

termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l’inchiesta e

decidere di non entrare in materia.

Nella presente fattispecie

è vero che in occasione dell’audizione davanti all’Ispettorato del 20 novembre

2015.

era stato chiesto all’insorgente - che ha ammesso di risiedere

prevalentemente altrove, ma ha pure dichiarato di voler tornare a casa sua a __________

- di riflettere e comunicare quali erano le sue intenzioni abitative e

affettive per il 2016 (cfr.doc. XIV1).

E’ altrettanto vero, però,

che l’amministrazione il 4 febbraio 2016 ha emesso la decisione di non entrata

nel merito della domanda di rinnovo delle prestazioni assistenziali senza

nemmeno sollecitare la ricorrente a fornire l’informazione richiesta il 20

novembre 2015, come riconosciuto dall’USSI stesso (cfr. doc. XIV).

L’USSI, prima di emanare

il provvedimento in questione, avrebbe, invece, dovuto assegnarle un termine

per rispondere a quanto richiesto con la comminatoria che in caso contrario non

sarebbe entrato in materia o avrebbe deciso sulla base degli atti a

disposizione (cfr. STCA 38.2006.23 del 7 giugno 2006 consid. 2.6.; STCA

38.2004.96

del 9 giugno 2005).

In concreto ciò si

giustifica tanto più se si considera che tra la richiesta del 20 novembre 2015

di ulteriori informazioni circa le sue intenzioni abitative dal 1° gennaio 2016

e la decisione di non entrata nel merito della domanda di rinnovo del 22/25

gennaio 2016, l’amministrazione il 5 gennaio 2016 ha emesso una decisione con

cui ha accordato all’insorgente una prestazione assistenziale ordinaria di fr.

2'193.-- per il mese di gennaio 2016, considerandola domiciliata a __________ e

computando la pigione dell’abitazione di __________ (cfr. doc. 230-233).

Inoltre con scritto separato

del 5 gennaio 2016 l’USSI ha unicamente chiesto alla ricorrente di produrre le

ricevute di pagamento dell’affitto per gennaio 2016.

A seguito di questo

provvedimento favorevole nei suoi confronti l’insorgente era, quindi, legittimata

a credere che per l’amministrazione la questione del suo domicilio fosse chiarita.

Al riguardo va del resto

rilevato che la ricorrente ha asserito di aver contattato il funzionario

dell’USSI, __________, manifestando la sua ferma intenzione di continuare a

restare a __________ (cfr. doc. I pag. 6).

L’USSI, d’altronde,

neppure nella procedura di reclamo ha assegnato all’insorgente un termine per

chiarire la propria situazione abitativa a decorrere dal 2016.

L’amministrazione non ha,

perciò, reso attenta la ricorrente delle conseguenze connesse a una reiterata

omissione di fornire le debite informazioni circa il suo luogo di residenza nel

2016.

Di conseguenza l’USSI non

ha rispettato la procedura di cui agli art. 14 cpv. 3 Reg.Laps e 43 cpv. 3 LPGA

per poter eventualmente non entrare nel merito della domanda di rinnovo.

Al riguardo, a titolo

informativo, cfr. STF 9C_51/2016 del 2 novembre 2016 relativa a un caso di

assicurazione malattia in cui l’assicuratore non poteva ritenere l’assicurato in

ritardo con i pagamenti dei premi, e quindi impedirgli il cambiamento di cassa

malati, non avendo inviatogli la diffida almeno un mese prima della scadenza

del termine di disdetta.

In secondo luogo, il TCA

osserva che l’USSI, indipendentemente dal rispetto dell’iter procedurale

previsto dagli art. 14 cpv. 3 Reg.Laps e 43 cpv. 3 LPGA, tra le due sanzioni

contemplate dai disposti citati avrebbe dovuto comunque optare per l’emanazione

di una decisione nel merito sulla base degli atti in suo possesso ritenute le

verifiche effettuate a fine 2015 (cfr. rapporto di polizia doc. VII1, controllo

consumo dell’elettricità doc. VII2, verbale audizione del 20 novembre 2015;

consid. 2.2.) - ad esempio emettendo una decisione con un calcolo

dell’assistenza sociale che non comportasse il conteggio della pigione -,

invece di non entrare in materia in relazione alla richiesta di rinnovo

dell’assistenza sociale.

In proposito giova

ribadire che la facoltà di non entrare nel merito va utilizzata con un certo

riserbo. Se, infatti, sulla base degli atti è possibile emanare una decisione

di merito, non va emesso un provvedimento d’irricevibilità (cfr. consid. 2.1.).

2.4

Alla luce di quanto esposto

la decisione su reclamo del 21 giugno 2016 deve essere annullata e gli atti rinviati

all’USSI.

Questa Corte ritiene in

ogni caso che, per motivi di economia processuale (cfr. STF 9C_181/2015 del 10

febbraio 2016 consid. 2.1., pubblicata in DTF 142 V 67; STCA 42.2016.6-7 del 2

agosto 2016 consid. 2.3.), il rinvio all’amministrazione non debba avvenire soltanto

affinché agisca conformemente agli art. 14 cpv. 3 Reg.Laps e 43 cpv. 3 LPGA ed

emettere in seguito una decisione sulla base degli atti in suo possesso e delle

informazioni che la ricorrente vorrà fornire. Ciò in effetti nel caso concreto rappresenterebbe

un vuoto esercizio formale (cfr. STF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2;

STCA 42.2016.6-7 del 2 agosto 2016 consid. 2.3.) nella misura in cui per la

valutazione dell’eventuale diritto a prestazioni assistenziali ordinarie dal

mese di febbraio al 21 giugno 2016 (è la data della decisione su reclamo

impugnata che delimita temporalmente il potere cognitivo del

giudice delle

assicurazioni sociali; cfr. STF 8C_661/2013 del 22

settembre 2014 consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; STFA I 525/04 del 15 aprile

2005.

consid. 2) già si impongono ulteriori accertamenti riguardo al domicilio

della ricorrente in tale periodo.

Non è infatti escluso che

l’insorgente nel 2016 abbia realizzato quanto dichiarato in sede di verbale del

20.

novembre 2015, ossia l’intenzione di volere tornare a casa sua a __________

(cfr. doc. XIV1), visto che, da un lato, nel 2014 e nel 2015 vi sono state ragioni

oggettive che possono avere contribuito al fatto di risiedere prevalentemente

altrove, e meglio motivi di salute dovuti a malattia e infortunio (cfr. doc. S;

Q; R; consid. 2.2.). Dall’altro, agli atti risulta un’attestazione del 23 luglio

2016.

di __________ in cui ha affermato di non avere mai convissuto con la

ricorrente nel periodo 2014-2015 (cfr. doc. H), come pure un certificato medico

del luglio 2012 del Dr. med. __________, spec. FMH psichiatria e psicoterapia,

che perlomeno nell’ottobre 2016 seguiva ancora la ricorrente (cfr. doc. IX), da

cui emerge che “tutti gli interventi che possano portare al distacco della

signora __________ dal nucleo familiare d’appartenenza e a favorire la sua

indipendenza, sono assolutamente da promuovere” (Doc. G).

Il Dr. psic. __________,

psicoterapeuta e psicoanalista, che ha seguito l’insorgente dal 2000 al 2002 e

saltuariamente fino al 2012, nel luglio 2016 ha altresì affermato:

" (…)

All’epoca esisteva una grave situazione di

conflittualità con la madre e il patrigno, permanendo le stesse condizioni

considero opportuno che la paziente continui a poter beneficiare di un

domicilio separato da quello familiare.” (Doc. G)

Pertanto l’USSI procederà

a verificare, interpellando la ricorrente, i vicini di casa che ancora nel

periodo febbraio - giugno 2016 vivevano a __________ e che hanno rilasciato le

dichiarazioni allegate al ricorso (cfr. doc. H), quale sia di fatto il luogo

della residenza effettiva dell’insorgente.

A tal fine

l’amministrazione potrà pure, se del caso, richiedere alla medesima di produrre

i conteggi di consumo dell’elettricità per il periodo in questione.

Dopo aver esperito le

necessarie indagini l’amministrazione emetterà una decisione in merito al

diritto o meno della ricorrente a una prestazione assistenziale ordinaria per

il periodo febbraio – giugno 2016.

2.5

Vincente in causa la

ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 1’000.--

a titolo di ripetibili da mettere a carico dell’USSI (cfr. 30 Lptca).

Visto l'esito della

vertenza e il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione al gratuito

patrocinio (cfr. doc. I) è divenuta priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6

e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011

del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione

su reclamo del 21 giugno 2016 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’USSI perché proceda come indicato al consid. 2.4.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’USSI verserà alla

ricorrente l’importo di fr. 1'000.-- (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di gratuito patrocinio.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti