42.2016.2
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6 giugno 2016Italiano36 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2016.2
ME
Lugano
6 giugno 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 marzo 2016 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 26 gennaio 2016 emanata da
CO 1
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 26 novembre
2015 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito: USSI) non
ha concesso a RI 1, nata nel 1973, il rinnovo del diritto ad una prestazione
assistenziale, in quanto il reddito disponibile residuale della sua unità di
riferimento supera il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della
socialità (artt.19 e 48 Las).
L’amministrazione ha in
particolare sottolineato che, non avendo cambiato appartamento, sotto la voce
ogni altro reddito, è stato inserito l’importo di CHF 10'200.00 (relativo
all’eccedenza mensile di CHF 850.00 inerente la spesa per l’alloggio).
1.2. Respingendo il reclamo del 21
dicembre 2015 con il quale la richiedente ha illustrato i motivi per cui, nel
suo caso, non si giustifica un cambio d’appartamento (difficoltà a trovare un
subentrante per lo stato della casa, i proprietari non le hanno permesso di
lasciare la casa durante l’anno, problemi a trasferirsi per il figlio che
dovrebbe cambiare scuola; cfr. doc.B), l’USSI con decisione su reclamo del 26
gennaio 2016 ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
Concretamente non risulta che l’assistita si sia seriamente
attivata per reperire un’altra abitazione come indicato. Elenca alcuni motivi
di difficoltà ma indica anche che non intende rimanere a lungo nell’abitazione
dove già risiede.
Si constata che essa poteva dare disdetta per l’appartamento a
fine maggio 2015 per agosto 2015 con tre mesi di preavviso, come da contratto.
Si constata d’altra parte che dispone di entrate mensili sufficienti a pagare
correntemente una quota di affitto di CHF 850.--mensili superiore al massimo
riconosciuto in assistenza. Si tratta di un costo notevole. Per il fabbisogno e
Fatti
i costi validi nell’assistenza essa dispone quindi di tale maggior entrata che
le permette di far fronte al costo di locazione e che deve essere considerata
nel calcolo.
È inoltre proprietaria di una vettura __________ nuova, acquistata
nel 2015, di CHF 36'200.--. Anche tale valore deve essere considerato e quale
sostanza e (dedotta la quota esente di CHF 12'000.--) corrisponde a un importo
mensile disponibile di CHF 2'016.--. Non vi sono seri motivi per disporre
dell’auto. Anche senza considerare, per ipotesi, il valore di CHF 850.--
mensili di maggior disponibilità/entrata per la spesa di alloggio, la sostanza
come reddito di CHF 2'016.-- rappresentata dall’auto copre il fabbisogno ed
esclude il diritto ad una prestazione di assistenza.
La decisione può quindi essere confermata.” (Doc. B)
1.3. Contro la decisione su
reclamo RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede di
poter restare nell’attuale appartamento, rilevando:
" (…)
Come sarà a voi noto il diritto della locazione impone dei termini
per poter disdire e d’altra parte prima di lasciare l’appartamento dovevo
essere sicura di poter trasferire la mia famiglia presso un altro appartamento.
Da parte mia tramite contatti personali, sul computer (__________),
e con il passaparola ho cercato un subentrante.
Un altro elemento non secondario dovevo pur salvaguardare la
formazione scolastica di mio figlio.
In effetti per motivi economici ho già dovuto cambiare residenza e
mio figlio di conseguenza ha dovuto reinserirsi in un nuovo sistema scolastico.
Questo fatto potrebbe peggiorare ulteriormente la nostra
situazione famigliare con risvolti sulle prestazioni di sostegno sociale.(…)”
(Doc. I)
1.4. Nella sua risposta del 16
marzo 2016 l’USSI propone di respingere il ricorso per gli stessi motivi
esposti nella decisione su reclamo (cfr. doc. V).
1.5. Il 31 marzo 2016 RI 1 ha
ribadito le sue richieste ricorsuali, precisando quanto segue:
" (…)
- Come già riferito in precedenza l’auto non è mai stata di mia
proprietà ma l’aveva comprata il signor __________ presso il __________, il
quale avrebbe dovuto annunciare il veicolo come da richiesta del cliente
direttamente subito dopo la vendita, ci siamo accorti che non è stato fatto
dopo la contestazione dell’Ufficio del sostegno sociale. Personalmente non
avevo eseguito nessun controllo perché l’auto precedente una __________ tutto
era andato direttamente senza intoppi. L’auto mi è indispensabile, questo
modello comporta un basso consumo di diesel.
- Non corrisponde al vero che non mi sono impegnata a trovare un
altro appartamento, oltre ai termini di disdetta ammissibili solo una volta
all’anno, visti i costi elevati dell’affitto mensile, la situazione locata su
una strada Cantonale con traffico Internazionale e la vicinanza del Centro di
accoglienza d’asilo, i quali non passano inosservati e ci sono già stati
diversi screzi del quale la stampa non cita, inoltre sono due anni che non
accendo la serpentina essendo ancora elettrica con dei costi non contenuti,
nessuno e dico nessuno è disposto a pagare tanto per una casa non rinnovata
sulla strada. Inoltre trovare qualcosa di “normale” dove accettano animali
domestici non è un’ impresa facile, mio figlio quest’anno termina l’ultimo anno
della scuola dell’obbligo e non ha nessuna intenzione di spostarsi in un’altra
scuola. Ho pure problemi di salute (prossimo appuntamento medico lunedì 4
aprile vi farò recapitare uno scritto direttamente dal dott. __________
psichiatra/psicologo di __________, non mi permettono di vivere in ambienti
dove convivono persone con problemi famigliari, di alcol e di droga, come
succede ovunque nelle palazzine di basso livello di affitto. Questo l’ho
vissuto a __________ prima di arrivare a __________ dove mi sono guastata anche
la salute. L’importo da voi calcolato di circa CHF 850.-- il quale viene citato
nelle mie entrate è assolutamente inesatto perché una perdita che perde il
signor __________ per lasciarci vivere in questo appartamento (all’inizio non
sapevamo fosse una zona così trafficata ma non avevamo trovato nient’altro) non
ero ancora in assistenza quando sono arrivata nel 2011, quando l’abbiamo
affittata ero ancora sotto contratto lavorativo e poi sono finita in malattia e
ho perso un lavoro invidiabile. Io quei soldi manco li vedo, sono puramente
soldi del signor __________ come ribadisce, se ero disonesta potevo stipulare
un contratto falso a suo nome e io come affittuaria e mai nessuno si sarebbe
accorto di niente, ma non sarebbe nel mio stile etico.
- L’assistenza non ha più versato da dicembre i premi per la cassa
malati (ho un figlio minorenne a carico) ho le prestazioni mediche aperte con
tanto di richiami e solleciti miei e di mio figlio presso la __________ e __________,
non ho potuto pagare ancora l’RC privata e neppure la compensazione AVS. La
cassa malati mi ha dato il termine entro la fine di marzo e dopo procederà con
le esecuzioni. Qui nessuno si rende conto del nostro disagio famigliare,
l’assistenza ci ha lasciato senza un soldo prima di Natale senza scrupolo e
senza pensare che abbia un figlio minorenne in casa, mi sono sentita
discriminata e abbandonata nel mio proprio paese natio, una degradazione
peggiore non ci poteva capitare malgrado abbia presentato regolarmente un
certificato medico valevole che ero ancora in cura presso il medico curante,
accade questo. Io questa la potrei definire una violazione umana da parte dello
Stato, nessuno si è mai interessato a vedere le condizioni pietose del nostro
frigo ma accreditarmi CHF 850:- che manco vedo, per l’affitto si. Non posso
disdire un appartamento senza averne trovato un altro mi sembra una cosa fondamentalmente
logica.
Inoltre sappiamo che nel locarnese trovare qualcosa di decente è
una caccia all’oro, (forse un problema in tutto il Ticino, dato che
preferiscono vendere le locazioni invece che affittarle) ogni volta ti
rispondono: è già andato, siamo già a posto, si sono annunciati più di 50
persone ecc..
Quindi lodevoli giudici finché mio figlio non termina la scuola
dell’obbligo non posso cercare fuori zona. Vi prego di trovare una soluzione
tempestiva perché veramente non so più come cavarmela con le montagne di
fatture da pagare !!! (…)” (Doc. VII)
1.6. In data 6 aprile 2016 è
pervenuto al Tribunale cantonale delle assicurazioni un certificato medico del
dr.med. __________ del seguente tenore:
" Il medico
sottoscritto dichiara che per salvaguardare l’equilibrio della situazione psico
– socio – familiare della paziente citata a margine, è importante che suo
figlio possa continuare a frequentare la scuola attuale.” (cfr. doc. IX)
1.7. L’ 11 aprile 2016 l’USSI si è
espresso sulle osservazioni della ricorrente come segue:
" La
ricorrente non porta fatti nuovi atti a giustificare una diversa valutazione
rispetto alla risposta del ricorso.
La ricorrente conferma che disponeva e dispone di entrate mensili
(sostegno da parte di un conoscente) sufficienti a pagare correttamente una
quota di CHF 850.-- mensili superiore all’importo massimo riconosciuto
dall’assistenza. Tale importo è da considerare. Essa indica poi che
l’appartamento in questione ha una pigione sproporzionata anche per chi non è
in assistenza (“nessuno, dico nessuno è disposto a pagare tanto per una casa
non rinnovata sulla strada “). Non può quindi ritenersi una soluzione
ammissibile per chi è in assistenza. L’auto __________ nuova di CHF 36'200.--
acquistata nel 2015 risulta a nome della ricorrente dalla licenza di
circolazione del 16.3.2015 e dall’avviso di premio 16.11.2015
dell’assicurazione RC pure a suo nome (si osserva che il doc. C è solo
successivo alla decisione USSI), quindi è stata correttamente considerata nel
calcolo. (…)” (doc. XI)
1.8. Il 18 aprile 2016 RI 1 ha
risposto alle osservazioni dell’USSI nella maniera seguente:
" (…)
Se vogliamo proprio essere precisi del mio
affitto mensile di CHF 2100.- sono da sottrarre spese condominiali, custodia e
pulizia, parcheggio, conguaglio di fine anno e riscaldamento (non uso le
serpentine elettriche) solo stufette o camino. Sono tutti costi dedotti che
hanno tutti gli altri inquilini che abitano nelle palazzine in affitto e io non
ho. Deducendo questi costi il mio affitto mensile arriverebbe sui CHF 1550.-
ca. perciò i calcoli persi dei CHF 850.- che finora sono a carico del padre di
mio figlio perché non c’era un’altra alternativa, non sono soldi che possiedo
da spendere. L’auto mica l’ho comperata io e non è mai stata in mio possesso,
se il signor __________ dovesse solo sentire che io reputo l’auto di mia
proprietà me la toglierebbe senza pensarci due volte. inoltre c’è il contratto
tra il Garagista e il signor __________ che lo dimostra. Il signor __________
inizialmente (marzo 2015) quando aveva mandato l’incarto a __________ aveva
scritto la dinamica di come dovevamo procedere con l’intestazione ma se nessuno
capisce il tedesco in Ticino… Con tutta sincerità avevo spiegato il caso alla
gentile signora __________, (lei è sempre stata una persona fantastica e molto
umana) non sapendo che l’intestazione sulla carta grigia denominava che l’auto
fosse mia, poi due mesi dopo ho ricontattato il signor Müller il quale ha
rispedito il formulario a __________ (questa volta li ho avvisati io telefonicamente
cosa dovevano fare dato che il formulario era di nuovo in tedesco) ed ha
funzionato!! Ho a carico un figlio minorenne e la cassa malati è obbligatoria
per entrambi, come faccio a pagare le fatture concretamente? Mi hanno
prolungato il termine a fine mese e non un giorno oltre… rimane AVS, e RC
urgenti!! Non posso inventarmi un appartamento di prezzo inferiore se la zona
non lo offre, inoltre non posso neanche fare miracoli per uscire da questa
situazione!!! (…)” (cfr. doc. XIII)
1.9. Con scritto del 22 aprile
2016 l’USSI ha comunicato che la ricorrente con lo scritto del 18 aprile 2016
non ha portato fatti nuovi tali da giustificare una diversa valutazione
rispetto alla risposta al ricorso e alle osservazioni del 13 aprile 2016 (cfr.
doc. XV).
1.10. In data 3 maggio 2016 il TCA
ha richiesto alla Cassa una copia del suo scritto del 20 gennaio 2015 citato
nella decisione del 26 novembre 2015 (doc. XVI). In data 4 maggio la Cassa ha
inviato al TCA il documento richiesto (XVII1; XVII+1).
1.11. I doc. XV; XVI, XVII1 sono
stati inviati per conoscenza alla ricorrente (cfr. doc. XVIII).
1.12. Con scritto del 1° giugno 2016
la ricorrente ha trasmesso la richiesta di riduzione della pigione del suo
appartamento di __________ inviata alla proprietaria del medesimo il 28 maggio
2016.
Inoltre l’insorgente ha
postulato una rapida evasione del suo ricorso (cfr. doc. XIX; E).
Considerandi
2.1
Oggetto della vertenza è la
questione di sapere se correttamente o meno l’USSI ha negato a RI 1 il diritto a
una prestazione assistenziale richiesta nel mese di novembre 2015.
Più specificatamente deve
essere appurato se a ragione oppure no l’amministrazione nel relativo calcolo
ha computato, sotto la voce ogni altro reddito, l’importo di fr. 10'200.-- annui
(relativo all’eccedenza mensile di fr. 850.- inerente la spesa per l’alloggio).
Inoltre, deve essere ugualmente
accertato se correttamente o meno la ricorrente è stata riconosciuta
proprietaria di una vettura __________ nuova, acquistata nel 2015, corrispondente
ad un valore di fr. 36'200.-- e se conseguentemente tale valore deve essere
considerato oppure no quale sostanza.
2.2
L’intervento della pubblica
assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale
dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran
Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289
segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi
cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26
giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in
vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il
1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche
della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU
40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.3
L'art. 1 Las stabilisce che
lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,
all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione
federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per
cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali
hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei
beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa
il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che
"le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o
suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle
misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che
"in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo
finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni
sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.4
Secondo l’art. 11 Las i
provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12
Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato
che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
(Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro.
Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che
autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e
33.
Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la
durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli
scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art.
17.
cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due
categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa
su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di
bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato
relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni
assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle
prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le
prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito
disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui
vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite
sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente.
(cpv. 2)."
Ex art. 19
Las, concernente la soglia di intervento, poi:
" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga
all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate
dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la
soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella
stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti
dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni
dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni,
come altri Cantoni.
L’ammontare della soglia
Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr.
Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5
novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può
configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione
federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero
si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei
singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Il Dipartimento della
sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las esso è,
infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della Las e del suo
regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento) -, il 21 dicembre 2010, sentito il parere dell’USSI e della
Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un
lato, che la COSAS ha adottato il 21 ottobre 2010 una nuova versione delle
«direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr.
"Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.), in vigore dal
1° gennaio 2011 -che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali
invita ad applicare-, come pure che tale modifica prevede l’adeguamento al
rincaro sulla base dell’indice dei salari e dei prezzi del forfait di
mantenimento in ambito di assistenza sociale, in analogia a quanto avviene
nell’ambito delle rendite AVS AI e delle prestazioni complementari, e che per
il 2011 è stato deciso un adattamento al rincaro pari al 1.75% del forfait di
mantenimento, che a far tempo dal 1° gennaio 2011 la soglia di intervento
corrisponde:
" A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione
Persona
dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale)
Forfait
globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS)
(fr./mese)
Supplemento
d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS)
(fr./mese)
Totale
(fr./mese)
1.
persona
977.
--
100.
--
1077.
--
2.
persone
1495.
--
100.
--
1595.
--
3.
persone
1818.
--
100.
--
1918.
--
4.
persone
2090.
--
100.
--
2190.
--
5.
persone
2364.
--
100.
--
2464.
--
6.
persone
2638.
--
100.
--
2738.
--
7.
persone
2912.
--
100.
--
3012.
--
Per ogni persona
supplementare
+
272.
--
-
+
272.
--
B. Supplemento
per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle
precedenti raccomandazioni della COSAS).
Per unità di riferimento
con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra
sono integrati da un supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive
persone di 16 o più anni di età; l'importo di tale supplemento è di 210.--
fr./mese per ognuna di queste persone."
(cfr. Direttive
riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2011 in BU 1/2011 del 14 gennaio 2011 pag. 35-36).”
Tali importi
sono stati mantenuti anche per il 2012, il 2013, il 2014 ed il 2015 (cfr.
Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2012
del 16 dicembre 2011; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni
assistenziali per il 2013 del 20 dicembre 2012; Direttive riguardanti gli
importi delle prestazioni assistenziali per il 2014 del 1° gennaio 2014 e
Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2015
pubblicate nel BU 9/2015 del 3 marzo 2015).
Dal 1° gennaio 2016 le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali
prevedono invece quanto segue:
" Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale
per il mantenimento
(raccomandato
dalla COSAS)
(CHF/mese)
1.
persona
986.
--
2.
persone 1'509.--
3.
persone 1'834.--
4.
persone 2'110.--
5.
persone 2'386.--
Per ogni persona +
200.
--
supplementare
1.1
Supplemento per unità di riferimento di 3 o più
persone di 16 anni o più
Per unità di riferimento con più di due persone di
almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un
supplemento, assegnato all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.–
mensili.
1.2
Supplemento di integrazione
a. Inserimento sociale
A tutte le persone che si impegnano in un percorso di
inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che
prevede la partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta
al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento
d’integrazione di CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.
Durante la durata dell’AUP viene accordato un
supplemento di integrazione di CHF 300.– al mese.
b. Inserimento professionale
A tutte le persone che si impegnano in un percorso di
inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale
per partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC –
USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un
supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.”
(cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.).
2.5
RI
1.
ha contestato il calcolo che ha condotto al diniego del rinnovo del diritto
ad una prestazione assistenziale da lei richiesto nel mese di
novembre 2015. In particolare ha contestato che, a titolo di ogni altro
reddito, è stato computato l’importo di fr. 10’200.-- annui (relativo
all’eccedenza mensile di fr. 850.-- inerente la spesa per l’alloggio; fr.
850.
-- x 12 mesi = fr. 10'200.--). La ricorrente ha fatto valere in buona
sostanza che l’importo di fr. 850.-- mensili, è un importo di cui lei non
dispone direttamente ma che è versato dal signor __________ solamente per
rendere possibile a lei e al figlio di vivere presso l’appartamento di __________
(cfr. doc VII).
Inoltre, la ricorrente ha
contestato che l’USSI le ha attribuito la proprietà di una automobile Jeep e
che di conseguenza, tenendo conto della relativa sostanza, ha stabilito un
reddito mensile disponibile di fr. 2'016.-- (calcolato considerando che la Jeep
ha un valore di fr. 36'200.-- , che computato quale sostanza e dedotta la quota
esente di fr. 12'000.-- corrisponde ad un importo mensile disponibile di fr.
2'016.--). In particolare, la ricorrente ha affermato che __________ è il
proprietario della __________ e che lei ha solamente il diritto di usarla.
L’amministrazione ha asserito
che gli sforzi della ricorrente per trovare una nuova abitazione erano carenti
e che a fine maggio 2015, quando aveva la possibilità di dare la disdetta, non
lo ha fatto (cfr. doc. B, doc. V). L’USSI ha constatato altresì che RI 1
dispone di entrate mensili sufficienti a pagare correntemente una quota di
affitto di fr. 850.-- superiore al massimo riconosciuto in assistenza di fr.
1'250.-- mensili per due persone (cfr. doc. A1, B; V).
L’USSI ha poi sottolineato che,
anche senza calcolare l’importo di fr. 850.-- mensili di maggior disponibilità
per la spesa di alloggio, la sostanza come reddito di fr. 2'016.-- mensili
rappresentata dall’automobile __________ comporta la copertura del fabbisogno
ed esclude il diritto ad una prestazione di assistenza (considerando il reddito
e la sostanza computabili di fr. 48'020.-- annui, pari a fr. 4'000.-- mensili,
oltre a fr. 926.-- di sussidio Cassa Malati e di assegni integrativi per i figli,
a fronte di fr. 3'340.-- di fabbisogno base e di spesa computabile) (cfr. doc.
V).
L’amministrazione ha ritenuto
che la ricorrente sia proprietaria della __________ in quanto risultava
a suo nome dalla licenza di circolazione del 16 marzo 2015 e dall’avviso di
premio dell’assicurazione RC del 16 novembre 2015 (cfr. doc. XI, doc. 17, 19,
20, 21). Nel caso specifico, a mente dell’amministrazione, non vi
sono seri motivi che rendano indispensabile il possesso da parte della
ricorrente di un’automobile (cfr. doc. V).
2.6
Secondo
l’art. 22 lett. c Las per il calcolo della spesa per l’alloggio, ai fini della
determinazione della prestazione assistenziale, viene considerato l’affitto
maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art.
9.
Laps.
L’art.
9.
cpv. 1 Laps prevede, segnatamente, che per le unità di riferimento composte
di una persona la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo
corrispondente all’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI per la persona sola, pari a fr. 13'200.-- annui, ossia
fr. 1'100.-- mensili.
Per
le unità di riferimento composte di due persone la spesa per l’alloggio è
computata fino ad un massimo corrispondente all’importo riconosciuto dalla legislazione
sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per i coniugi, ossia fr. 15'000.--
all’anno, corrispondenti a fr. 1'250.-- al mese (cfr. consid. 2.5.).
Le Direttive
della COSAS, al punto B.3 “Spese d’alloggio”, prevedono che:
" (…)
Un affitto già vigente giudicato eccessivamente elevato dev'essere
finanziato fintanto che non venga trovata una soluzione abitativa più idonea ed
economica. Gli uffici di assistenza sociale hanno il dovere di aiutare
attivamente il beneficiario a trovare un alloggio più modesto. Le condizioni
contrattuali di disdetta devono comunque essere rispettate.
Prima di esigere un trasloco in un appartamento con affitto più
conveniente, si dovrebbe esaminare attentamente ogni specifica situazione,
tenendo presente il numero dei componenti del nucleo familiare, il loro
radicamento nel quartiere, l’età dei beneficiario, nonché lo stato di salute e
il grado d'integrazione sociale delle persone considerate.
(…)
Se un beneficiario dovesse rifiutarsi di traslocare in un alloggio
a buon mercato, gli potrebbe essere riconosciuto solo l’importo
dell’abitazione più economica che gli viene proposta. Questa misura può
condurre il beneficiario a non essere più in grado di assolvere ai doveri del
suo contratto, fino ad incorrere allo sfratto. In questo caso, però, il
sostegno sociale sarà tenuto ad offrirgli un alloggio d'emergenza.
Di fronte alla diversità regionale dei livelli degli affitti, per
le spese di alloggio si raccomanda di fissare limiti massimi comunali o
regionali, tenendo conto della dimensione delle economie domestiche.”
Riguardo alla funzione delle
disposizioni COSAS, cfr., in dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der
schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn,
Basilea 2011, pag. 171-172.
2.7
Il
Tribunale federale, in una sentenza 8C_805/2014 del 27 febbraio 2015, ha
confermato una decisione con la quale un richiedente di prestazioni
assistenziali è stato invitato a cambiare l’alloggio entro il termine di quattro
mesi, rilevando in particolare che ciò era esigibile considerata la sua
situazione personale.
In un’altra sentenza
8D_1/2015 del 31 agosto 2015 il Tribunale federale ha confermato la riduzione
di fr. 180.-- mensili (fr. 830.-- – fr. 650.--) conteggiati a titolo di
pigione, sottolineando che l’interessato non aveva dimostrato di avere cercato,
senza esito positivo, un’abitazione più economica.
In
una precedente sentenza 2P_143/2005 del 3 giugno 2005 l’Alta Corte aveva
precisato che devono essere assunti dall’assistenza sociale solo i costi per un
alloggio che permette pienamente di fare fronte ai bisogni fondamentali e non
di quelli che soddisfano i desideri del richiedente.
Questo
Tribunale, in una sentenza 42.2015.5 del 9 dicembre 2015, chiamato a stabilire
se la ricorrente doveva lasciare il suo appartamento e cercarne uno con un
canone d’affitto inferiore, entro sei mesi dalla decisione emessa dall’USSI nel
novembre 2014, o se poteva mantenerlo, ha rinviato gli atti all’amministrazione
a seguito di un’istruttoria carente.
In
effetti l’USSI, in quel caso di specie, non si è minimamente confrontato con le
ragioni addotte dall’insorgente per rimanere nell’appartamento da lei occupato
e neppure con le sue affermazioni sull’impossibilità di trovare un appartamento
più a buon mercato nel suo comune di domicilio conformemente a quanto stabilito
dalle Direttive della COSAS e dalla giurisprudenza federale.
Il
TCA ha ordinato all’USSI di stabilire se, tenuto conto della situazione
personale della ricorrente, è esigibile oppure no un cambiamento
dell’appartamento spiegandone i motivi. Se così fosse l’USSI dovrà precisare se
un nuovo appartamento deve essere reperito nel Comune di domicilio oppure anche
nei dintorni.
Nelle
due ipotesi l’amministrazione verificherà se esistono realmente delle
possibilità di alloggio a minor costo.
Se
fosse esigibile un cambiamento di appartamento e se esistesse una possibilità
di alloggio a prezzi inferiori, la decisione andrebbe confermata, senza la
necessità di fornire all’insorgente un aiuto a trovare una nuova abitazione
vista la volontà più volte espressa dalla medesima di restare nell’appartamento
in cui abita.
In
un’altra sentenza 42.2015.26 del 25 gennaio 2016 il TCA è stato chiamato a
stabilire se correttamente o meno l’USSI aveva negato al ricorrente una
prestazione assistenziale richiesta nel mese di febbraio 2015, computando nel
relativo calcolo, a titolo di spesa per alloggio Las, la somma di fr. 625.-- al
mese, ossia la metà della pigione massima ammissibile di fr. 1'250.-- mensili
per due persone, considerando che il ricorrente condivideva l’appartamento con
il fratello, invece dell’importo di fr. 1'100.-- corrispondente all’ammontare
massimo ammissibile per una persona sola.
In
quell’occasione il TCA ha annullato la decisione su reclamo del 14 luglio 2015
e rinviato gli atti all’USSI affinché effettui gli accertamenti necessari per
chiarire se nell’appartamento il ricorrente viva da solo, con il fratello o
eventualmente con una terza persona.
Lo
scrivente Tribunale ha precisato che, nell’ipotesi in cui l’USSI accertasse che
l’appartamento era abitato unicamente dal ricorrente, andrà computato a titolo
di pigione, in virtù dell’art.22 lett. c e 9 cpv.1 Laps, l’importo massimale
ammissibile per una persona di fr. 13'200.- annui, pari a fr. 1'100.-- mensili,
ritenuto che il canone di locazione effettivo di fr. 2'350.-- al mese è ben
superiore a tale cifra.
Questo
Tribunale ha però indicato che il ricorrente dovrà trovare con la
collaborazione, se richiesta, degli organi di assistenza sociale, un’abitazione
più economica, considerato che vista la sua situazione personale (persona
sola), una soluzione abitativa meno spaziosa di un appartamento di 4 e ½ locali
di 153 m2 è senz’altro esigibile.
Il
TCA ha puntualizzato che all’insorgente verrà assegnato un termine di sei mesi,
con inizio, a titolo cautelativo, dalla data della sentenza, per trovare una
sistemazione meno dispendiosa. Inoltre, il Tribunale ha precisato che dopo il
termine di 6 mesi o eventualmente prima, nel caso in cui il ricorrente
manifestasse, anche solo per atti concludenti - non compiendo adeguati sforzi
per cercare un nuovo alloggio - la sua mancanza di volontà di trasferirsi in
una nuova abitazione, nel calcolo dell’assistenza sociale verrà conteggiato,
oltre all’importo di fr. 13'200.-- annui – pari a fr. 1'100.-- al mese – a
titolo di spesa per l’ alloggio, nei redditi l’ammontare pagato per la
locazione in eccesso rispetto al massimo riconosciuto dalla legge.
2.8
Nella
concreta fattispecie dalla documentazione agli atti risulta che RI 1 risiede in
via __________ a __________ in un’abitazione di 4 locali con giardino sin
dall’agosto 2011 e che il contratto di locazione datato 4 luglio 2011 è stato
firmato da __________ -padre di suo figlio __________ - e prevede un canone di
locazione mensile complessivo di fr. 2'100.-- (1850.-- di pigione mensile e fr.
250.
-- di spese accessorie mensili; cfr. doc.75-78), pari a fr. 25'200.--
annui.
La
ricorrente, mentre già risiedeva a __________ nell’attuale appartamento, ha beneficiato
di prestazioni assistenziali nei seguenti periodi: 2012 (cfr.doc. 310), 2013
(cfr.doc. 69), 2014 (cfr. doc. 303) e da gennaio a novembre 2015 (cfr.
doc.281-298). In quest’ultimo periodo ha ricevuto prestazioni ordinarie per fr.
430.
-- al mese. Esse sono state determinate computando una pigione annua di
fr. 15'000.-- e alimenti per il figlio di fr. 21'420.--- annui, pari a fr.
1'785.-- mensili (cfr. doc. 301-302; 283–284)
L’USSI
con scritto del 20 gennaio 2015 ha comunicato alla ricorrente che l’affitto
dell’appartamento di __________ era “gran lunga superiore a quello riconosciuto
dai nostri parametri” e l’ha invitata a inoltrare la disdetta e a trovare un
subentrante entro un termine di 6 mesi, avvisandola che il mancato rispetto del
termine avrebbe comportato una possibile revisione del calcolo delle
prestazioni stabilite a suo favore (cfr. doc. 297).
A questo proposito giova
osservare che la ricorrente non ha sollevato alcuna obiezione in merito allo
scritto dell’USSI del 20 gennaio 2015, fino alla decisione dell’USSI del 26
novembre 2015 con cui le è stato negato il rinnovo delle prestazioni
assistenziali (cfr. doc. A1).
Constatando
che la ricorrente non aveva dato seguito allo scritto del 20 gennaio 2015,
l’USSI in effetti con decisione del 26 novembre 2015 ha negato il rinnovo delle
prestazioni assistenziali computando l’importo di fr. 10'200.-- annui a titolo
di ogni altro reddito (relativo all’eccedenza mensile inerente la spesa per
l’alloggio di fr. 850.-- - fr. 2'100 pigione effettiva – fr. 1'250 massimo
ammissibile per 2 persone; doc. 75, consid. 2.6. ; fr. 850. -- x 12 mesi = fr.
10'200.--; cfr. doc. A1).
Tale
decisione è stata confermata dalla decisione su reclamo del 26 gennaio 2015
nella quale è stato precisato che la ricorrente non si era seriamente attivata
per reperire un alloggio alternativo (cfr. doc. B).
Chiamata
ora a pronunciarsi questa Corte rileva che effettivamente non risulta che la
ricorrente abbia intrapreso particolari sforzi al fine di trovare un’abitazione
più economica nel lasso di tempo di sei mesi fissato dall’USSI con scritto del
20.
gennaio 2015 (cfr. doc. 297).
L’insorgente,
del resto, non ha nemmeno dato la disdetta nel mese di maggio 2015 come
previsto dal contratto di locazione (cfr. doc. 75)
Il comune __________ dove
vive la ricorrente è di grandi dimensioni (6'550 abitanti, __________), di
conseguenza anche la possibilità di trovare un alloggio alternativo non risulta
particolarmente limitata, in quanto il mercato immobiliare è altrettanto ampio.
Per quanto concerne i motivi di
salute indicati dalla ricorrente che non le permetterebbero uno spostamento
(cfr. doc. VII), va osservato che nel certificato medico pervenuto in data 6
aprile 2016 il dr. med. __________ attesta che per salvaguardare l’equilibrio
della situazione psico-socio-familiare di RI 1, è importante che suo figlio
possa continuare a frequentare la scuola attuale (scuola media di __________)
(cfr. doc. X). Il dr. med. __________ dichiara quindi che un cambiamento di
scuola, non di abitazione, comprometterebbe l’equilibrio della situazione
psico-socio-familiare della ricorrente.
La scuola media di __________
accoglie allievi dei seguenti comuni: __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________ __________, __________, __________
(http://www.__________), di conseguenza la ricorrente poteva cercare
un’abitazione alternativa non solamente a __________ ma anche nei sopracitati
comuni senza che fosse necessario per suo figlio - che frequenta l’ultimo anno
della scuola dell’obbligo (cfr. doc. VII) - cambiare scuola.
In simili condizioni, un
cambiamento di abitazione era esigibile. A ragione quindi l’USSI, non avendovi
la ricorrente provveduto, ha computato a titolo di ogni altro reddito l’importo
di fr. 10'200.-- annui (relativo all’eccedenza mensile di fr. 850.-- inerente
la spesa per l’alloggio; fr. 850. -- x 12 mesi = fr. 10'200.-- ; cfr. pure STCA
42.2015.26
del 25 gennaio 2016).
2.9
Come
visto (cfr. consid. 2.2) nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio
della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps (cfr. consid. 2.3.).
In una sentenza 8C_56/2012
dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha rilevato che non esiste un
diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l’aiuto
sociale è sussidiario rispetto alle prestazioni legali di terzi come pure in
rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.
In una
sentenza 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 il Tribunale federale ha confermato il
diniego del diritto a una prestazione assistenziale nel caso di una persona che
aveva potuto coprire i costi in più, non coperti dalle assicurazioni sociali e
private, tramite finanziamenti da terzi.
L’assistenza sociale può
dunque essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte alle proprie
necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei
terzi o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi. L'applicazione del
principio di sussidiarietà non esclude che nel concetto di prestazioni
volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione
corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri
anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi degli
art. 312 e segg. CO; cfr. STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011).
Qualora un
richiedente per un determinato lasso di tempo percepisca aiuti finanziari da
terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto che gli
stessi siano soggetti a restituzione, interviene unicamente per l’eventuale
scoperto, e meglio provvede a versare una prestazione che permetta di far
fronte a quelle spese computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono
coperte dall’entrata da parte di terzi (cfr. STCA 42.2012.4 del 19 luglio 2012;
STCA 42.2011.30 dell’11 luglio 2012).
2.10
Da
un documento datato 2 gennaio 2013 si evince poi che RI 1 e Heinz Lutta hanno stabilito
che il signor __________, invece di versare gli alimenti alla signora RI 1 e al
figlio, avrebbe pagato il canone di locazione dell’appartamento di __________ (
nel documento stabilito in fr. 1450.-- e spese accessorie) (doc. 69).
A
questo riguardo giova osservare che la Convenzione del 9 novembre 2012 conclusa
davanti alla Commissione tutoria regionale di __________ dalla ricorrente e da __________
prevede che quest’ultimo deve versare al figlio __________ fr.1'785.-- mensili dal
tredicesimo al diciottesimo anno di età (cfr. doc. 80).
Inoltre da
un documento del 5 novembre 2015 emerge che __________ ha pagato a RI 1
l’affitto dell’appartamento di __________ (fr. 2'100.-- mensili) per gli anni
2013, 2014 e che l’avrebbe fatto anche per il 2015 e per gli anni successivi
(cfr. doc. 37).
In
relazione ai contributi finanziari di __________ a favore della ricorrente, quest’ultima,
nello scritto del 31 marzo 2016 al TCA, ha in ogni caso affermato che l’importo
di fr. 850.--, corrispondente alla differenza tra il massimale di spesa coperto
dall’assistenza di fr. 1'250.-- e l’affitto da lei pagato di fr. 2'100.--, è “una
perdita che ci perde il signor __________ per lasciarci vivere in questo
appartamento (…)” (cfr. doc. VII).
Come
appena visto (cfr. consid. 2.9.), l’assistenza sociale è sussidiaria ai mezzi
che la persona assistita è in grado di procurarsi individualmente anche tramite prestazioni volontarie da parte di terzi.
Nella
concreta evenienza risulta che, l’assistita ha i mezzi per far fronte
all’eccedenza di spesa mensile per l’alloggio di fr. 850.-- (fr. 2'100.-- pigione
effettiva - fr. 1'250.-- massimo ammissibile Las/Laps per 2 persone; cfr.
consid. 2.6.) tramite finanziamenti da parte del signor __________.
RI 1 stessa, nelle
osservazioni del 31 marzo 2016, ha del resto affermato che il signor __________
versa fr. 850.-- per l’affitto dell’appartamento di __________ (cfr. doc. VII).
Anche in virtù del
principio di sussidiarietà che caratterizza l’intervento dell’assistenza
sociale, l’USSI a ragione ha negato all’insorgente il diritto ad una
prestazione assistenziale richiesta nel mese di novembre 2015.
Infine, per quanto concerne l’obiezione della ricorrente per cui nel suo
affitto mensile di fr. 2'100.-- sarebbero già comprese diverse spese che invece
altri inquilini che abitano in palazzine hanno (spese condominiali, le spese per
il custode e la pulizia, posteggio, conguaglio di fine anno e riscaldamento),
come già esposto in precedenza, l’art. 22 lett. c Las stabilisce che per il
calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle
spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’9 Laps. Il massimale
applicabile nella presente fattispecie è di fr. 1'250.-- (spesa per l’alloggio
di due persone comprensiva delle spese accessorie mensili) ed è quindi molto
inferiore all’affitto di fr. 2'100.-- pagati dalla ricorrente, l’obiezione
risulta quindi priva di fondamento.
2.11
Il TCA constata infine che
l’amministrazione ha attribuito la proprietà della __________ del valore di fr.
36'200.-- alla ricorrente, in quanto risultava a suo nome dalla licenza di
circolazione del 16 marzo 2015 e dall’avviso di premio dell’assicurazione RC
del 16 novembre 2015 (cfr. doc. XI, doc. 17, 19, 20, 21).
L’insorgente, pendente
causa, ha inviato un documento datato 31 marzo 2016 in cui si attesta che il
proprietario dell’automobile è __________ (cfr. doc. C). La medesima ha,
inoltre, addotto che fin dalla sua immatricolazione presso la Sezione della
circolazione la __________ doveva essere intestata a __________ e che se questo
non è avvenuto è perché ci sono stati degli errori nel procedimento dovuti al
fatto che la documentazione inviata era in tedesco (cfr.doc. XIII).
Da
quanto esposto risulta perlomeno dubbio che la ricorrente si sia accorta che
l’automobile era erroneamente intestata a suo nome solamente in data 16 marzo
2016.
a seguito della risposta dell’USSI al suo ricorso del 3 marzo 2016 (cfr.
doc. I, V, VII), considerando che quale intestataria della assicurazione RC le
relative fatture le pervenivano direttamente.
Ad ogni modo la questione di
sapere chi sia realmente il proprietario della vettura può, in casu, rimanere insoluta.
In effetti, anche se non si
considera la sostanza calcolata come reddito di fr. 2'016.-- mensili (cfr. doc.
B) rappresentata dall’automobile Jeep (cfr. doc. B), l’importo di fr. 850.--
mensili (pari a fr. 10'200.-- annui) di maggior disponibilità per la spesa di
alloggio, comporta, in aggiunta agli alimenti di fr. 1'785.-- al mese (fr.
21'420.-- annui; cfr. doc. 80; A1), nonché agli assegni di famiglia di fr.
200.
-- mensili (cfr. doc. A1), per complessivi fr. 2'835.-- al mese, e tenendo
conto della somma di fr. 926.-- mensili di altre prestazioni Laps (fr. 363
sussidio cassa malati + fr. 563 assegno integrativo), la copertura del
fabbisogno e delle spese Las, pari globalmente a fr. 3'340.-- al mese (fr.
1'595 + fr. 1'745; cfr. doc. A1).
Le entrate
totali di fr. 3'761.-- (fr. 2'835 + fr. 926), calcolate tenendo conto
dell’importo di fr. 850.-- di maggior disponibilità per la spesa relativa alla
locazione, ad esclusione del reddito derivante dalla sostanza costituita dalla
Jeep, sono più elevate delle spese complessive di fr. 3'340.--.
L’eccedenza di reddito Las di
fr. 421.-- (fr. 3'761 – fr. 3'340) esclude, quindi, il diritto ad una
prestazione di assistenza (cfr. doc. A1).
2.12
Per
tutto quanto precede, la decisione su reclamo del 26 gennaio 2016 deve
essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti