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Decisione

42.2016.2

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 giugno 2016Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

i costi validi nell’assistenza essa dispone quindi di tale maggior entrata che

le permette di far fronte al costo di locazione e che deve essere considerata

nel calcolo.

È inoltre proprietaria di una vettura __________ nuova, acquistata

nel 2015, di CHF 36'200.--. Anche tale valore deve essere considerato e quale

sostanza e (dedotta la quota esente di CHF 12'000.--) corrisponde a un importo

mensile disponibile di CHF 2'016.--. Non vi sono seri motivi per disporre

dell’auto. Anche senza considerare, per ipotesi, il valore di CHF 850.--

mensili di maggior disponibilità/entrata per la spesa di alloggio, la sostanza

come reddito di CHF 2'016.-- rappresentata dall’auto copre il fabbisogno ed

esclude il diritto ad una prestazione di assistenza.

La decisione può quindi essere confermata.” (Doc. B)

1.3. Contro la decisione su

reclamo RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede di

poter restare nell’attuale appartamento, rilevando:

" (…)

Come sarà a voi noto il diritto della locazione impone dei termini

per poter disdire e d’altra parte prima di lasciare l’appartamento dovevo

essere sicura di poter trasferire la mia famiglia presso un altro appartamento.

Da parte mia tramite contatti personali, sul computer (__________),

e con il passaparola ho cercato un subentrante.

Un altro elemento non secondario dovevo pur salvaguardare la

formazione scolastica di mio figlio.

In effetti per motivi economici ho già dovuto cambiare residenza e

mio figlio di conseguenza ha dovuto reinserirsi in un nuovo sistema scolastico.

Questo fatto potrebbe peggiorare ulteriormente la nostra

situazione famigliare con risvolti sulle prestazioni di sostegno sociale.(…)”

(Doc. I)

1.4. Nella sua risposta del 16

marzo 2016 l’USSI propone di respingere il ricorso per gli stessi motivi

esposti nella decisione su reclamo (cfr. doc. V).

1.5. Il 31 marzo 2016 RI 1 ha

ribadito le sue richieste ricorsuali, precisando quanto segue:

" (…)

- Come già riferito in precedenza l’auto non è mai stata di mia

proprietà ma l’aveva comprata il signor __________ presso il __________, il

quale avrebbe dovuto annunciare il veicolo come da richiesta del cliente

direttamente subito dopo la vendita, ci siamo accorti che non è stato fatto

dopo la contestazione dell’Ufficio del sostegno sociale. Personalmente non

avevo eseguito nessun controllo perché l’auto precedente una __________ tutto

era andato direttamente senza intoppi. L’auto mi è indispensabile, questo

modello comporta un basso consumo di diesel.

- Non corrisponde al vero che non mi sono impegnata a trovare un

altro appartamento, oltre ai termini di disdetta ammissibili solo una volta

all’anno, visti i costi elevati dell’affitto mensile, la situazione locata su

una strada Cantonale con traffico Internazionale e la vicinanza del Centro di

accoglienza d’asilo, i quali non passano inosservati e ci sono già stati

diversi screzi del quale la stampa non cita, inoltre sono due anni che non

accendo la serpentina essendo ancora elettrica con dei costi non contenuti,

nessuno e dico nessuno è disposto a pagare tanto per una casa non rinnovata

sulla strada. Inoltre trovare qualcosa di “normale” dove accettano animali

domestici non è un’ impresa facile, mio figlio quest’anno termina l’ultimo anno

della scuola dell’obbligo e non ha nessuna intenzione di spostarsi in un’altra

scuola. Ho pure problemi di salute (prossimo appuntamento medico lunedì 4

aprile vi farò recapitare uno scritto direttamente dal dott. __________

psichiatra/psicologo di __________, non mi permettono di vivere in ambienti

dove convivono persone con problemi famigliari, di alcol e di droga, come

succede ovunque nelle palazzine di basso livello di affitto. Questo l’ho

vissuto a __________ prima di arrivare a __________ dove mi sono guastata anche

la salute. L’importo da voi calcolato di circa CHF 850.-- il quale viene citato

nelle mie entrate è assolutamente inesatto perché una perdita che perde il

signor __________ per lasciarci vivere in questo appartamento (all’inizio non

sapevamo fosse una zona così trafficata ma non avevamo trovato nient’altro) non

ero ancora in assistenza quando sono arrivata nel 2011, quando l’abbiamo

affittata ero ancora sotto contratto lavorativo e poi sono finita in malattia e

ho perso un lavoro invidiabile. Io quei soldi manco li vedo, sono puramente

soldi del signor __________ come ribadisce, se ero disonesta potevo stipulare

un contratto falso a suo nome e io come affittuaria e mai nessuno si sarebbe

accorto di niente, ma non sarebbe nel mio stile etico.

- L’assistenza non ha più versato da dicembre i premi per la cassa

malati (ho un figlio minorenne a carico) ho le prestazioni mediche aperte con

tanto di richiami e solleciti miei e di mio figlio presso la __________ e __________,

non ho potuto pagare ancora l’RC privata e neppure la compensazione AVS. La

cassa malati mi ha dato il termine entro la fine di marzo e dopo procederà con

le esecuzioni. Qui nessuno si rende conto del nostro disagio famigliare,

l’assistenza ci ha lasciato senza un soldo prima di Natale senza scrupolo e

senza pensare che abbia un figlio minorenne in casa, mi sono sentita

discriminata e abbandonata nel mio proprio paese natio, una degradazione

peggiore non ci poteva capitare malgrado abbia presentato regolarmente un

certificato medico valevole che ero ancora in cura presso il medico curante,

accade questo. Io questa la potrei definire una violazione umana da parte dello

Stato, nessuno si è mai interessato a vedere le condizioni pietose del nostro

frigo ma accreditarmi CHF 850:- che manco vedo, per l’affitto si. Non posso

disdire un appartamento senza averne trovato un altro mi sembra una cosa fondamentalmente

logica.

Inoltre sappiamo che nel locarnese trovare qualcosa di decente è

una caccia all’oro, (forse un problema in tutto il Ticino, dato che

preferiscono vendere le locazioni invece che affittarle) ogni volta ti

rispondono: è già andato, siamo già a posto, si sono annunciati più di 50

persone ecc..

Quindi lodevoli giudici finché mio figlio non termina la scuola

dell’obbligo non posso cercare fuori zona. Vi prego di trovare una soluzione

tempestiva perché veramente non so più come cavarmela con le montagne di

fatture da pagare !!! (…)” (Doc. VII)

1.6. In data 6 aprile 2016 è

pervenuto al Tribunale cantonale delle assicurazioni un certificato medico del

dr.med. __________ del seguente tenore:

" Il medico

sottoscritto dichiara che per salvaguardare l’equilibrio della situazione psico

– socio – familiare della paziente citata a margine, è importante che suo

figlio possa continuare a frequentare la scuola attuale.” (cfr. doc. IX)

1.7. L’ 11 aprile 2016 l’USSI si è

espresso sulle osservazioni della ricorrente come segue:

" La

ricorrente non porta fatti nuovi atti a giustificare una diversa valutazione

rispetto alla risposta del ricorso.

La ricorrente conferma che disponeva e dispone di entrate mensili

(sostegno da parte di un conoscente) sufficienti a pagare correttamente una

quota di CHF 850.-- mensili superiore all’importo massimo riconosciuto

dall’assistenza. Tale importo è da considerare. Essa indica poi che

l’appartamento in questione ha una pigione sproporzionata anche per chi non è

in assistenza (“nessuno, dico nessuno è disposto a pagare tanto per una casa

non rinnovata sulla strada “). Non può quindi ritenersi una soluzione

ammissibile per chi è in assistenza. L’auto __________ nuova di CHF 36'200.--

acquistata nel 2015 risulta a nome della ricorrente dalla licenza di

circolazione del 16.3.2015 e dall’avviso di premio 16.11.2015

dell’assicurazione RC pure a suo nome (si osserva che il doc. C è solo

successivo alla decisione USSI), quindi è stata correttamente considerata nel

calcolo. (…)” (doc. XI)

1.8. Il 18 aprile 2016 RI 1 ha

risposto alle osservazioni dell’USSI nella maniera seguente:

" (…)

Se vogliamo proprio essere precisi del mio

affitto mensile di CHF 2100.- sono da sottrarre spese condominiali, custodia e

pulizia, parcheggio, conguaglio di fine anno e riscaldamento (non uso le

serpentine elettriche) solo stufette o camino. Sono tutti costi dedotti che

hanno tutti gli altri inquilini che abitano nelle palazzine in affitto e io non

ho. Deducendo questi costi il mio affitto mensile arriverebbe sui CHF 1550.-

ca. perciò i calcoli persi dei CHF 850.- che finora sono a carico del padre di

mio figlio perché non c’era un’altra alternativa, non sono soldi che possiedo

da spendere. L’auto mica l’ho comperata io e non è mai stata in mio possesso,

se il signor __________ dovesse solo sentire che io reputo l’auto di mia

proprietà me la toglierebbe senza pensarci due volte. inoltre c’è il contratto

tra il Garagista e il signor __________ che lo dimostra. Il signor __________

inizialmente (marzo 2015) quando aveva mandato l’incarto a __________ aveva

scritto la dinamica di come dovevamo procedere con l’intestazione ma se nessuno

capisce il tedesco in Ticino… Con tutta sincerità avevo spiegato il caso alla

gentile signora __________, (lei è sempre stata una persona fantastica e molto

umana) non sapendo che l’intestazione sulla carta grigia denominava che l’auto

fosse mia, poi due mesi dopo ho ricontattato il signor Müller il quale ha

rispedito il formulario a __________ (questa volta li ho avvisati io telefonicamente

cosa dovevano fare dato che il formulario era di nuovo in tedesco) ed ha

funzionato!! Ho a carico un figlio minorenne e la cassa malati è obbligatoria

per entrambi, come faccio a pagare le fatture concretamente? Mi hanno

prolungato il termine a fine mese e non un giorno oltre… rimane AVS, e RC

urgenti!! Non posso inventarmi un appartamento di prezzo inferiore se la zona

non lo offre, inoltre non posso neanche fare miracoli per uscire da questa

situazione!!! (…)” (cfr. doc. XIII)

1.9. Con scritto del 22 aprile

2016 l’USSI ha comunicato che la ricorrente con lo scritto del 18 aprile 2016

non ha portato fatti nuovi tali da giustificare una diversa valutazione

rispetto alla risposta al ricorso e alle osservazioni del 13 aprile 2016 (cfr.

doc. XV).

1.10. In data 3 maggio 2016 il TCA

ha richiesto alla Cassa una copia del suo scritto del 20 gennaio 2015 citato

nella decisione del 26 novembre 2015 (doc. XVI). In data 4 maggio la Cassa ha

inviato al TCA il documento richiesto (XVII1; XVII+1).

1.11. I doc. XV; XVI, XVII1 sono

stati inviati per conoscenza alla ricorrente (cfr. doc. XVIII).

1.12. Con scritto del 1° giugno 2016

la ricorrente ha trasmesso la richiesta di riduzione della pigione del suo

appartamento di __________ inviata alla proprietaria del medesimo il 28 maggio

2016.

Inoltre l’insorgente ha

postulato una rapida evasione del suo ricorso (cfr. doc. XIX; E).

Considerandi

2.1

Oggetto della vertenza è la

questione di sapere se correttamente o meno l’USSI ha negato a RI 1 il diritto a

una prestazione assistenziale richiesta nel mese di novembre 2015.

Più specificatamente deve

essere appurato se a ragione oppure no l’amministrazione nel relativo calcolo

ha computato, sotto la voce ogni altro reddito, l’importo di fr. 10'200.-- annui

(relativo all’eccedenza mensile di fr. 850.- inerente la spesa per l’alloggio).

Inoltre, deve essere ugualmente

accertato se correttamente o meno la ricorrente è stata riconosciuta

proprietaria di una vettura __________ nuova, acquistata nel 2015, corrispondente

ad un valore di fr. 36'200.-- e se conseguentemente tale valore deve essere

considerato oppure no quale sostanza.

2.2

L’intervento della pubblica

assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale

dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale

normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran

Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289

segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

Questi

cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26

giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in

vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il

1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche

della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU

40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

2.3

L'art. 1 Las stabilisce che

lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,

all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione

federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per

cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali

hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei

beneficiari (cpv. 2).

L'art. 2 della Legge fissa

il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che

"le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o

suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle

misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

Il cpv. 2 precisa che

"in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo

finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni

sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

2.4

Secondo l’art. 11 Las i

provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12

Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

Al riguardo va rilevato

che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali

(Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro.

Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che

autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e

33.

Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La natura, l’ampiezza e la

durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli

scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art.

17.

cpv. 1 Las).

Esse si suddividono in due

categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa

su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di

bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato

relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre le prestazioni

assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

Relativamente alle

prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

" Le

prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito

disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui

vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite

sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente.

(cpv. 2)."

Ex art. 19

Las, concernente la soglia di intervento, poi:

" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga

all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate

dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

L’art. 19 Las definisce la

soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella

stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti

dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni

dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni,

come altri Cantoni.

L’ammontare della soglia

Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr.

Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel Rapporto del 5

novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può

configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione

federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero

si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei

singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

Il Dipartimento della

sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las esso è,

infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della Las e del suo

regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento) -, il 21 dicembre 2010, sentito il parere dell’USSI e della

Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un

lato, che la COSAS ha adottato il 21 ottobre 2010 una nuova versione delle

«direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr.

"Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.), in vigore dal

1° gennaio 2011 -che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali

invita ad applicare-, come pure che tale modifica prevede l’adeguamento al

rincaro sulla base dell’indice dei salari e dei prezzi del forfait di

mantenimento in ambito di assistenza sociale, in analogia a quanto avviene

nell’ambito delle rendite AVS AI e delle prestazioni complementari, e che per

il 2011 è stato deciso un adattamento al rincaro pari al 1.75% del forfait di

mantenimento, che a far tempo dal 1° gennaio 2011 la soglia di intervento

corrisponde:

" A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione

Persona

dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale)

Forfait

globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS)

(fr./mese)

Supplemento

d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS)

(fr./mese)

Totale

(fr./mese)

1.

persona

977.

--

100.

--

1077.

--

2.

persone

1495.

--

100.

--

1595.

--

3.

persone

1818.

--

100.

--

1918.

--

4.

persone

2090.

--

100.

--

2190.

--

5.

persone

2364.

--

100.

--

2464.

--

6.

persone

2638.

--

100.

--

2738.

--

7.

persone

2912.

--

100.

--

3012.

--

Per ogni persona

supplementare

+

272.

--

-

+

272.

--

B. Supplemento

per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle

precedenti raccomandazioni della COSAS).

Per unità di riferimento

con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra

sono integrati da un supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive

persone di 16 o più anni di età; l'importo di tale supplemento è di 210.--

fr./mese per ognuna di queste persone."

(cfr. Direttive

riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2011 in BU 1/2011 del 14 gennaio 2011 pag. 35-36).”

Tali importi

sono stati mantenuti anche per il 2012, il 2013, il 2014 ed il 2015 (cfr.

Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2012

del 16 dicembre 2011; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni

assistenziali per il 2013 del 20 dicembre 2012; Direttive riguardanti gli

importi delle prestazioni assistenziali per il 2014 del 1° gennaio 2014 e

Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2015

pubblicate nel BU 9/2015 del 3 marzo 2015).

Dal 1° gennaio 2016 le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali

prevedono invece quanto segue:

" Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale

per il mantenimento

(raccomandato

dalla COSAS)

(CHF/mese)

1.

persona

986.

--

2.

persone 1'509.--

3.

persone 1'834.--

4.

persone 2'110.--

5.

persone 2'386.--

Per ogni persona +

200.

--

supplementare

1.1

Supplemento per unità di riferimento di 3 o più

persone di 16 anni o più

Per unità di riferimento con più di due persone di

almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un

supplemento, assegnato all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.–

mensili.

1.2

Supplemento di integrazione

a. Inserimento sociale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di

inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che

prevede la partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta

al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento

d’integrazione di CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.

Durante la durata dell’AUP viene accordato un

supplemento di integrazione di CHF 300.– al mese.

b. Inserimento professionale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di

inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale

per partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC –

USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un

supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.”

(cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.).

2.5

RI

1.

ha contestato il calcolo che ha condotto al diniego del rinnovo del diritto

ad una prestazione assistenziale da lei richiesto nel mese di

novembre 2015. In particolare ha contestato che, a titolo di ogni altro

reddito, è stato computato l’importo di fr. 10’200.-- annui (relativo

all’eccedenza mensile di fr. 850.-- inerente la spesa per l’alloggio; fr.

850.

-- x 12 mesi = fr. 10'200.--). La ricorrente ha fatto valere in buona

sostanza che l’importo di fr. 850.-- mensili, è un importo di cui lei non

dispone direttamente ma che è versato dal signor __________ solamente per

rendere possibile a lei e al figlio di vivere presso l’appartamento di __________

(cfr. doc VII).

Inoltre, la ricorrente ha

contestato che l’USSI le ha attribuito la proprietà di una automobile Jeep e

che di conseguenza, tenendo conto della relativa sostanza, ha stabilito un

reddito mensile disponibile di fr. 2'016.-- (calcolato considerando che la Jeep

ha un valore di fr. 36'200.-- , che computato quale sostanza e dedotta la quota

esente di fr. 12'000.-- corrisponde ad un importo mensile disponibile di fr.

2'016.--). In particolare, la ricorrente ha affermato che __________ è il

proprietario della __________ e che lei ha solamente il diritto di usarla.

L’amministrazione ha asserito

che gli sforzi della ricorrente per trovare una nuova abitazione erano carenti

e che a fine maggio 2015, quando aveva la possibilità di dare la disdetta, non

lo ha fatto (cfr. doc. B, doc. V). L’USSI ha constatato altresì che RI 1

dispone di entrate mensili sufficienti a pagare correntemente una quota di

affitto di fr. 850.-- superiore al massimo riconosciuto in assistenza di fr.

1'250.-- mensili per due persone (cfr. doc. A1, B; V).

L’USSI ha poi sottolineato che,

anche senza calcolare l’importo di fr. 850.-- mensili di maggior disponibilità

per la spesa di alloggio, la sostanza come reddito di fr. 2'016.-- mensili

rappresentata dall’automobile __________ comporta la copertura del fabbisogno

ed esclude il diritto ad una prestazione di assistenza (considerando il reddito

e la sostanza computabili di fr. 48'020.-- annui, pari a fr. 4'000.-- mensili,

oltre a fr. 926.-- di sussidio Cassa Malati e di assegni integrativi per i figli,

a fronte di fr. 3'340.-- di fabbisogno base e di spesa computabile) (cfr. doc.

V).

L’amministrazione ha ritenuto

che la ricorrente sia proprietaria della __________ in quanto risultava

a suo nome dalla licenza di circolazione del 16 marzo 2015 e dall’avviso di

premio dell’assicurazione RC del 16 novembre 2015 (cfr. doc. XI, doc. 17, 19,

20, 21). Nel caso specifico, a mente dell’amministrazione, non vi

sono seri motivi che rendano indispensabile il possesso da parte della

ricorrente di un’automobile (cfr. doc. V).

2.6

Secondo

l’art. 22 lett. c Las per il calcolo della spesa per l’alloggio, ai fini della

determinazione della prestazione assistenziale, viene considerato l’affitto

maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art.

9.

Laps.

L’art.

9.

cpv. 1 Laps prevede, segnatamente, che per le unità di riferimento composte

di una persona la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo

corrispondente all’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni

complementari all'AVS/AI per la persona sola, pari a fr. 13'200.-- annui, ossia

fr. 1'100.-- mensili.

Per

le unità di riferimento composte di due persone la spesa per l’alloggio è

computata fino ad un massimo corrispondente all’importo riconosciuto dalla legislazione

sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per i coniugi, ossia fr. 15'000.--

all’anno, corrispondenti a fr. 1'250.-- al mese (cfr. consid. 2.5.).

Le Direttive

della COSAS, al punto B.3 “Spese d’alloggio”, prevedono che:

" (…)

Un affitto già vigente giudicato eccessivamente elevato dev'essere

finanziato fintanto che non venga trovata una soluzione abitativa più idonea ed

economica. Gli uffici di assistenza sociale hanno il dovere di aiutare

attivamente il beneficiario a trovare un alloggio più modesto. Le condizioni

contrattuali di disdetta devono comunque essere rispettate.

Prima di esigere un trasloco in un appartamento con affitto più

conveniente, si dovrebbe esaminare attentamente ogni specifica situazione,

tenendo presente il numero dei componenti del nucleo familiare, il loro

radicamento nel quartiere, l’età dei beneficiario, nonché lo stato di salute e

il grado d'integrazione sociale delle persone considerate.

(…)

Se un beneficiario dovesse rifiutarsi di traslocare in un alloggio

a buon mercato, gli potrebbe essere riconosciuto solo l’importo

dell’abitazione più economica che gli viene proposta. Questa misura può

condurre il beneficiario a non essere più in grado di assolvere ai doveri del

suo contratto, fino ad incorrere allo sfratto. In questo caso, però, il

sostegno sociale sarà tenuto ad offrirgli un alloggio d'emergenza.

Di fronte alla diversità regionale dei livelli degli affitti, per

le spese di alloggio si raccomanda di fissare limiti massimi comunali o

regionali, tenendo conto della dimensione delle economie domestiche.”

Riguardo alla funzione delle

disposizioni COSAS, cfr., in dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der

schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn,

Basilea 2011, pag. 171-172.

2.7

Il

Tribunale federale, in una sentenza 8C_805/2014 del 27 febbraio 2015, ha

confermato una decisione con la quale un richiedente di prestazioni

assistenziali è stato invitato a cambiare l’alloggio entro il termine di quattro

mesi, rilevando in particolare che ciò era esigibile considerata la sua

situazione personale.

In un’altra sentenza

8D_1/2015 del 31 agosto 2015 il Tribunale federale ha confermato la riduzione

di fr. 180.-- mensili (fr. 830.-- – fr. 650.--) conteggiati a titolo di

pigione, sottolineando che l’interessato non aveva dimostrato di avere cercato,

senza esito positivo, un’abitazione più economica.

In

una precedente sentenza 2P_143/2005 del 3 giugno 2005 l’Alta Corte aveva

precisato che devono essere assunti dall’assistenza sociale solo i costi per un

alloggio che permette pienamente di fare fronte ai bisogni fondamentali e non

di quelli che soddisfano i desideri del richiedente.

Questo

Tribunale, in una sentenza 42.2015.5 del 9 dicembre 2015, chiamato a stabilire

se la ricorrente doveva lasciare il suo appartamento e cercarne uno con un

canone d’affitto inferiore, entro sei mesi dalla decisione emessa dall’USSI nel

novembre 2014, o se poteva mantenerlo, ha rinviato gli atti all’amministrazione

a seguito di un’istruttoria carente.

In

effetti l’USSI, in quel caso di specie, non si è minimamente confrontato con le

ragioni addotte dall’insorgente per rimanere nell’appartamento da lei occupato

e neppure con le sue affermazioni sull’impossibilità di trovare un appartamento

più a buon mercato nel suo comune di domicilio conformemente a quanto stabilito

dalle Direttive della COSAS e dalla giurisprudenza federale.

Il

TCA ha ordinato all’USSI di stabilire se, tenuto conto della situazione

personale della ricorrente, è esigibile oppure no un cambiamento

dell’appartamento spiegandone i motivi. Se così fosse l’USSI dovrà precisare se

un nuovo appartamento deve essere reperito nel Comune di domicilio oppure anche

nei dintorni.

Nelle

due ipotesi l’amministrazione verificherà se esistono realmente delle

possibilità di alloggio a minor costo.

Se

fosse esigibile un cambiamento di appartamento e se esistesse una possibilità

di alloggio a prezzi inferiori, la decisione andrebbe confermata, senza la

necessità di fornire all’insorgente un aiuto a trovare una nuova abitazione

vista la volontà più volte espressa dalla medesima di restare nell’appartamento

in cui abita.

In

un’altra sentenza 42.2015.26 del 25 gennaio 2016 il TCA è stato chiamato a

stabilire se correttamente o meno l’USSI aveva negato al ricorrente una

prestazione assistenziale richiesta nel mese di febbraio 2015, computando nel

relativo calcolo, a titolo di spesa per alloggio Las, la somma di fr. 625.-- al

mese, ossia la metà della pigione massima ammissibile di fr. 1'250.-- mensili

per due persone, considerando che il ricorrente condivideva l’appartamento con

il fratello, invece dell’importo di fr. 1'100.-- corrispondente all’ammontare

massimo ammissibile per una persona sola.

In

quell’occasione il TCA ha annullato la decisione su reclamo del 14 luglio 2015

e rinviato gli atti all’USSI affinché effettui gli accertamenti necessari per

chiarire se nell’appartamento il ricorrente viva da solo, con il fratello o

eventualmente con una terza persona.

Lo

scrivente Tribunale ha precisato che, nell’ipotesi in cui l’USSI accertasse che

l’appartamento era abitato unicamente dal ricorrente, andrà computato a titolo

di pigione, in virtù dell’art.22 lett. c e 9 cpv.1 Laps, l’importo massimale

ammissibile per una persona di fr. 13'200.- annui, pari a fr. 1'100.-- mensili,

ritenuto che il canone di locazione effettivo di fr. 2'350.-- al mese è ben

superiore a tale cifra.

Questo

Tribunale ha però indicato che il ricorrente dovrà trovare con la

collaborazione, se richiesta, degli organi di assistenza sociale, un’abitazione

più economica, considerato che vista la sua situazione personale (persona

sola), una soluzione abitativa meno spaziosa di un appartamento di 4 e ½ locali

di 153 m2 è senz’altro esigibile.

Il

TCA ha puntualizzato che all’insorgente verrà assegnato un termine di sei mesi,

con inizio, a titolo cautelativo, dalla data della sentenza, per trovare una

sistemazione meno dispendiosa. Inoltre, il Tribunale ha precisato che dopo il

termine di 6 mesi o eventualmente prima, nel caso in cui il ricorrente

manifestasse, anche solo per atti concludenti - non compiendo adeguati sforzi

per cercare un nuovo alloggio - la sua mancanza di volontà di trasferirsi in

una nuova abitazione, nel calcolo dell’assistenza sociale verrà conteggiato,

oltre all’importo di fr. 13'200.-- annui – pari a fr. 1'100.-- al mese – a

titolo di spesa per l’ alloggio, nei redditi l’ammontare pagato per la

locazione in eccesso rispetto al massimo riconosciuto dalla legge.

2.8

Nella

concreta fattispecie dalla documentazione agli atti risulta che RI 1 risiede in

via __________ a __________ in un’abitazione di 4 locali con giardino sin

dall’agosto 2011 e che il contratto di locazione datato 4 luglio 2011 è stato

firmato da __________ -padre di suo figlio __________ - e prevede un canone di

locazione mensile complessivo di fr. 2'100.-- (1850.-- di pigione mensile e fr.

250.

-- di spese accessorie mensili; cfr. doc.75-78), pari a fr. 25'200.--

annui.

La

ricorrente, mentre già risiedeva a __________ nell’attuale appartamento, ha beneficiato

di prestazioni assistenziali nei seguenti periodi: 2012 (cfr.doc. 310), 2013

(cfr.doc. 69), 2014 (cfr. doc. 303) e da gennaio a novembre 2015 (cfr.

doc.281-298). In quest’ultimo periodo ha ricevuto prestazioni ordinarie per fr.

430.

-- al mese. Esse sono state determinate computando una pigione annua di

fr. 15'000.-- e alimenti per il figlio di fr. 21'420.--- annui, pari a fr.

1'785.-- mensili (cfr. doc. 301-302; 283–284)

L’USSI

con scritto del 20 gennaio 2015 ha comunicato alla ricorrente che l’affitto

dell’appartamento di __________ era “gran lunga superiore a quello riconosciuto

dai nostri parametri” e l’ha invitata a inoltrare la disdetta e a trovare un

subentrante entro un termine di 6 mesi, avvisandola che il mancato rispetto del

termine avrebbe comportato una possibile revisione del calcolo delle

prestazioni stabilite a suo favore (cfr. doc. 297).

A questo proposito giova

osservare che la ricorrente non ha sollevato alcuna obiezione in merito allo

scritto dell’USSI del 20 gennaio 2015, fino alla decisione dell’USSI del 26

novembre 2015 con cui le è stato negato il rinnovo delle prestazioni

assistenziali (cfr. doc. A1).

Constatando

che la ricorrente non aveva dato seguito allo scritto del 20 gennaio 2015,

l’USSI in effetti con decisione del 26 novembre 2015 ha negato il rinnovo delle

prestazioni assistenziali computando l’importo di fr. 10'200.-- annui a titolo

di ogni altro reddito (relativo all’eccedenza mensile inerente la spesa per

l’alloggio di fr. 850.-- - fr. 2'100 pigione effettiva – fr. 1'250 massimo

ammissibile per 2 persone; doc. 75, consid. 2.6. ; fr. 850. -- x 12 mesi = fr.

10'200.--; cfr. doc. A1).

Tale

decisione è stata confermata dalla decisione su reclamo del 26 gennaio 2015

nella quale è stato precisato che la ricorrente non si era seriamente attivata

per reperire un alloggio alternativo (cfr. doc. B).

Chiamata

ora a pronunciarsi questa Corte rileva che effettivamente non risulta che la

ricorrente abbia intrapreso particolari sforzi al fine di trovare un’abitazione

più economica nel lasso di tempo di sei mesi fissato dall’USSI con scritto del

20.

gennaio 2015 (cfr. doc. 297).

L’insorgente,

del resto, non ha nemmeno dato la disdetta nel mese di maggio 2015 come

previsto dal contratto di locazione (cfr. doc. 75)

Il comune __________ dove

vive la ricorrente è di grandi dimensioni (6'550 abitanti, __________), di

conseguenza anche la possibilità di trovare un alloggio alternativo non risulta

particolarmente limitata, in quanto il mercato immobiliare è altrettanto ampio.

Per quanto concerne i motivi di

salute indicati dalla ricorrente che non le permetterebbero uno spostamento

(cfr. doc. VII), va osservato che nel certificato medico pervenuto in data 6

aprile 2016 il dr. med. __________ attesta che per salvaguardare l’equilibrio

della situazione psico-socio-familiare di RI 1, è importante che suo figlio

possa continuare a frequentare la scuola attuale (scuola media di __________)

(cfr. doc. X). Il dr. med. __________ dichiara quindi che un cambiamento di

scuola, non di abitazione, comprometterebbe l’equilibrio della situazione

psico-socio-familiare della ricorrente.

La scuola media di __________

accoglie allievi dei seguenti comuni: __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________ __________, __________, __________

(http://www.__________), di conseguenza la ricorrente poteva cercare

un’abitazione alternativa non solamente a __________ ma anche nei sopracitati

comuni senza che fosse necessario per suo figlio - che frequenta l’ultimo anno

della scuola dell’obbligo (cfr. doc. VII) - cambiare scuola.

In simili condizioni, un

cambiamento di abitazione era esigibile. A ragione quindi l’USSI, non avendovi

la ricorrente provveduto, ha computato a titolo di ogni altro reddito l’importo

di fr. 10'200.-- annui (relativo all’eccedenza mensile di fr. 850.-- inerente

la spesa per l’alloggio; fr. 850. -- x 12 mesi = fr. 10'200.-- ; cfr. pure STCA

42.2015.26

del 25 gennaio 2016).

2.9

Come

visto (cfr. consid. 2.2) nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio

della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps (cfr. consid. 2.3.).

In una sentenza 8C_56/2012

dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha rilevato che non esiste un

diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l’aiuto

sociale è sussidiario rispetto alle prestazioni legali di terzi come pure in

rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.

In una

sentenza 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 il Tribunale federale ha confermato il

diniego del diritto a una prestazione assistenziale nel caso di una persona che

aveva potuto coprire i costi in più, non coperti dalle assicurazioni sociali e

private, tramite finanziamenti da terzi.

L’assistenza sociale può

dunque essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte alle proprie

necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei

terzi o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi. L'applicazione del

principio di sussidiarietà non esclude che nel concetto di prestazioni

volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione

corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri

anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi degli

art. 312 e segg. CO; cfr. STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011).

Qualora un

richiedente per un determinato lasso di tempo percepisca aiuti finanziari da

terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto che gli

stessi siano soggetti a restituzione, interviene unicamente per l’eventuale

scoperto, e meglio provvede a versare una prestazione che permetta di far

fronte a quelle spese computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono

coperte dall’entrata da parte di terzi (cfr. STCA 42.2012.4 del 19 luglio 2012;

STCA 42.2011.30 dell’11 luglio 2012).

2.10

Da

un documento datato 2 gennaio 2013 si evince poi che RI 1 e Heinz Lutta hanno stabilito

che il signor __________, invece di versare gli alimenti alla signora RI 1 e al

figlio, avrebbe pagato il canone di locazione dell’appartamento di __________ (

nel documento stabilito in fr. 1450.-- e spese accessorie) (doc. 69).

A

questo riguardo giova osservare che la Convenzione del 9 novembre 2012 conclusa

davanti alla Commissione tutoria regionale di __________ dalla ricorrente e da __________

prevede che quest’ultimo deve versare al figlio __________ fr.1'785.-- mensili dal

tredicesimo al diciottesimo anno di età (cfr. doc. 80).

Inoltre da

un documento del 5 novembre 2015 emerge che __________ ha pagato a RI 1

l’affitto dell’appartamento di __________ (fr. 2'100.-- mensili) per gli anni

2013, 2014 e che l’avrebbe fatto anche per il 2015 e per gli anni successivi

(cfr. doc. 37).

In

relazione ai contributi finanziari di __________ a favore della ricorrente, quest’ultima,

nello scritto del 31 marzo 2016 al TCA, ha in ogni caso affermato che l’importo

di fr. 850.--, corrispondente alla differenza tra il massimale di spesa coperto

dall’assistenza di fr. 1'250.-- e l’affitto da lei pagato di fr. 2'100.--, è “una

perdita che ci perde il signor __________ per lasciarci vivere in questo

appartamento (…)” (cfr. doc. VII).

Come

appena visto (cfr. consid. 2.9.), l’assistenza sociale è sussidiaria ai mezzi

che la persona assistita è in grado di procurarsi individualmente anche tramite prestazioni volontarie da parte di terzi.

Nella

concreta evenienza risulta che, l’assistita ha i mezzi per far fronte

all’eccedenza di spesa mensile per l’alloggio di fr. 850.-- (fr. 2'100.-- pigione

effettiva - fr. 1'250.-- massimo ammissibile Las/Laps per 2 persone; cfr.

consid. 2.6.) tramite finanziamenti da parte del signor __________.

RI 1 stessa, nelle

osservazioni del 31 marzo 2016, ha del resto affermato che il signor __________

versa fr. 850.-- per l’affitto dell’appartamento di __________ (cfr. doc. VII).

Anche in virtù del

principio di sussidiarietà che caratterizza l’intervento dell’assistenza

sociale, l’USSI a ragione ha negato all’insorgente il diritto ad una

prestazione assistenziale richiesta nel mese di novembre 2015.

Infine, per quanto concerne l’obiezione della ricorrente per cui nel suo

affitto mensile di fr. 2'100.-- sarebbero già comprese diverse spese che invece

altri inquilini che abitano in palazzine hanno (spese condominiali, le spese per

il custode e la pulizia, posteggio, conguaglio di fine anno e riscaldamento),

come già esposto in precedenza, l’art. 22 lett. c Las stabilisce che per il

calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle

spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’9 Laps. Il massimale

applicabile nella presente fattispecie è di fr. 1'250.-- (spesa per l’alloggio

di due persone comprensiva delle spese accessorie mensili) ed è quindi molto

inferiore all’affitto di fr. 2'100.-- pagati dalla ricorrente, l’obiezione

risulta quindi priva di fondamento.

2.11

Il TCA constata infine che

l’amministrazione ha attribuito la proprietà della __________ del valore di fr.

36'200.-- alla ricorrente, in quanto risultava a suo nome dalla licenza di

circolazione del 16 marzo 2015 e dall’avviso di premio dell’assicurazione RC

del 16 novembre 2015 (cfr. doc. XI, doc. 17, 19, 20, 21).

L’insorgente, pendente

causa, ha inviato un documento datato 31 marzo 2016 in cui si attesta che il

proprietario dell’automobile è __________ (cfr. doc. C). La medesima ha,

inoltre, addotto che fin dalla sua immatricolazione presso la Sezione della

circolazione la __________ doveva essere intestata a __________ e che se questo

non è avvenuto è perché ci sono stati degli errori nel procedimento dovuti al

fatto che la documentazione inviata era in tedesco (cfr.doc. XIII).

Da

quanto esposto risulta perlomeno dubbio che la ricorrente si sia accorta che

l’automobile era erroneamente intestata a suo nome solamente in data 16 marzo

2016.

a seguito della risposta dell’USSI al suo ricorso del 3 marzo 2016 (cfr.

doc. I, V, VII), considerando che quale intestataria della assicurazione RC le

relative fatture le pervenivano direttamente.

Ad ogni modo la questione di

sapere chi sia realmente il proprietario della vettura può, in casu, rimanere insoluta.

In effetti, anche se non si

considera la sostanza calcolata come reddito di fr. 2'016.-- mensili (cfr. doc.

B) rappresentata dall’automobile Jeep (cfr. doc. B), l’importo di fr. 850.--

mensili (pari a fr. 10'200.-- annui) di maggior disponibilità per la spesa di

alloggio, comporta, in aggiunta agli alimenti di fr. 1'785.-- al mese (fr.

21'420.-- annui; cfr. doc. 80; A1), nonché agli assegni di famiglia di fr.

200.

-- mensili (cfr. doc. A1), per complessivi fr. 2'835.-- al mese, e tenendo

conto della somma di fr. 926.-- mensili di altre prestazioni Laps (fr. 363

sussidio cassa malati + fr. 563 assegno integrativo), la copertura del

fabbisogno e delle spese Las, pari globalmente a fr. 3'340.-- al mese (fr.

1'595 + fr. 1'745; cfr. doc. A1).

Le entrate

totali di fr. 3'761.-- (fr. 2'835 + fr. 926), calcolate tenendo conto

dell’importo di fr. 850.-- di maggior disponibilità per la spesa relativa alla

locazione, ad esclusione del reddito derivante dalla sostanza costituita dalla

Jeep, sono più elevate delle spese complessive di fr. 3'340.--.

L’eccedenza di reddito Las di

fr. 421.-- (fr. 3'761 – fr. 3'340) esclude, quindi, il diritto ad una

prestazione di assistenza (cfr. doc. A1).

2.12

Per

tutto quanto precede, la decisione su reclamo del 26 gennaio 2016 deve

essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti