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Decisione

42.2016.21

Ric.a TCA x deneg./ritard.giust.relat.a pagam.somma aggiuntiva a prest.ass.x 2+3/15 e a evas.di alcuni reclami stralciato dai ruoli(USSI pendente causa pagato ed emesso dec.su recl.).Ric.x den./rit.gi

31 gennaio 2017Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I 332; DTF 129 V 411, DTF 125 V 188, DTF 1999 Ib 325; VPB 1983 n. 150 p. 527 e

EuGRZ 1983 p. 483).

Il principio secondo cui

la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere

semplice e rapida (cfr. art. 15 cpv. 1 Lptca; art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA), è

espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e

vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61

consid. 4; cfr., pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in

der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 243 n. 509);

Dottrina

e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa

soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa

prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori

supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza

notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto

se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. Meyer, Das

Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, pag. 78 e riferimenti

alla giurisprudenza federale).

In una sentenza

8C_681/2008 del 20 marzo 2009 relativa al diniego di giustizia nel contesto di una

domanda di aiuto d'emergenza, il Tribunale federale si è così espresso:

" (...)

3.1 Le recourant se plaint d'une violation de l'art.

6 par. 1 CEDH en reprochant aux premiers juges de ne pas avoir statué dans un

délai raisonnable. Il fait valoir, en particulier, que l'arrêt attaqué a été

rendu plus d'une année après le dépôt du recours, contrairement à l'exigence de

l'art. 57 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives du canton de Vaud (LJPA; loi abrogée par la loi sur

la procédure administrative du 28 octobre 2008, entrée en vigueur le 1er

janvier 2009 [LPA-VD; RSV 173.36]).

3.2 Dans la mesure où l'autorité intimée a rendu son

arrêt, le grief de déni de justice formel est irrecevable, le recourant n'ayant

pas d'intérêt à la constatation d'un tel déni (art. 29 Cst. et art. 89 al. 1

let. c LTF; ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; 128 II 34 consid. 1b p. 36). Le point de savoir s'il subsiste un droit à la

constatation d'une éventuelle violation du principe de la célérité, qui

sanctionne le dépassement du délai raisonnable ou adéquat et qui constitue une

forme de réparation pour celui qui en est la victime (ATF 130 I 312 consid. 5.3 p. 333; 129 V 411 consid. 1.3 p. 417) peut demeurer indécis. Le recours devant

l'autorité cantonale a été déposé le 19 décembre 2006. Le jugement attaqué a

été rendu le 18 juillet 2008, soit une durée de procédure de dix-neuf mois.

L'affaire était relativement complexe sur le plan juridique, le recourant ayant

soulevé un certain nombre de griefs en relation avec ses droits fondamentaux,

que la Cour cantonale a soigneusement examinés. La Cour a considéré que l'arrêt

revêtait une portée de principe en ce qui concerne l'étendue de l'aide qui

devait être allouée au recourant. Aussi bien a-t-elle tenu une séance de

coordination entre les juges de la Cour de droit administratif et public III.

Il est vrai, d'autre part, que la procédure n'a pas nécessité de mesures

d'instruction particulières et que le recourant, à plusieurs reprises, s'est

plaint de la longueur de celle-ci. Compte tenu, en particulier, de la nature du

litige et de l'enjeu qu'il présentait pour l'intéressé, un délai de dix-neuf

mois est certainement à la limite de ce qui est admissible. Il n'apparaît

cependant pas excessif au point de constituer une violation des art. 29 al. 1

Cst. et 6 par. 1 CEDH qui devrait être constatée dans le présent arrêt. Quant

au délai d'une année pour statuer fixé par l'art. 57 al. 1 LJPA, il doit être

considéré comme un délai d'ordre qui ne saurait comme tel créer un droit pour

le justiciable (arrêts 2P.19/2005 du 11 novembre 2005 consid. 4.3 et

1P.663/2000 du 16 janvier 2001 consid. 2b)."

Nell’ambito di una

procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una

valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento

del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica

soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il

proprio potere discrezionale.

In una tale procedura, ci

si deve accontentare di un esame sommario dell’incarto, con l’obiettivo di

stabilire se l’aver ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente

superfluo (cfr. STFA U 18/92 del 3 luglio 1992, consid. 5b, parzialmente

pubblicata in RAMI 1992 U 151, pag. 194seg., e U 268/01 dell’8 maggio 2003,

consid. 4.1).

2.2. Nella concreta evenienza questa

Corte osserva che, pendente causa, l’USSI, da un lato, ha emesso il 29

settembre 2016 la decisione relativa all’importo aggiuntivo riconosciuto a RI 1

per ottenere un forfait di mantenimento di fr. 977.-- mensili sia per il mese

di febbraio 2015 che per il mese di marzo 2015, versandole così la somma di fr.

453.-- per ciascuno dei due mesi in questione (cfr. doc. VI; III; consid. 1.3.,

1.4.).

Dall’altro, il 13 ottobre

2016 ha emanato le decisioni su reclamo relative ai reclami interposti dalla

ricorrente il 2 ottobre 2015 contro la decisione del 31 agosto 2015, il 4

novembre 2015 contro la decisione del 29 settembre 2015, il 23 dicembre 2015

contro la decisione del 1° dicembre 2015, il 7 maggio 2016 e il 30 giugno 2016

contro le decisioni del 4 aprile e 30 maggio 2016 (cfr. doc. 1-4 allegati a

doc. VI).

Con le decisioni su

reclamo del 13 ottobre 2016 menzionate l’amministrazione ha accolto

parzialmente i reclami dell’insorgente riconoscendole degli importi aggiuntivi

(fr. 66.40 per settembre 2015; fr. 66.40 per dicembre 2015 e fr. 139.95 mensili

per gennaio, febbraio e marzo 2016; fr. 66.40 al mese per ottobre e novembre

2015; fr. 139.95 al mese per aprile e maggio 2016) per garantirle un forfait di

mantenimento di fr. 977.-- per il 2015 e di fr. 986.-- per il 2016.

La causa, quindi, per

quanto attiene al ricorso per denegata/ritardata giustizia in relazione al

pagamento della somma aggiuntiva per i mesi di febbraio e marzo 2015, come pure

all’evasione dei reclami del 2 ottobre 2015, 4 novembre 2015, 23 dicembre 2015,

7 maggio 2016 e 30 giugno 2016, può venire stralciata dai ruoli (in questo

senso, cfr. STF 9C_433/2009 del 19 agosto 2009 consid. 1; STFA I 760/05 del 24

maggio 2006 consid. 1 e i riferimenti ivi menzionati; STCA 38.2014.19 dell’11

giugno 2014 consid. 2.2.; STCA 35.2014.63 del 6 ottobre 2014 consid. 2.2.; STCA

35.2006.17 del 31 luglio 2006 consid. 2.3.).

2.3. Nel ricorso per denegata/ritardata

giustizia, interposto personalmente da RI 1, la medesima ha postulato la messa

a carico delle ripetibili all’USSI (cfr. doc. I pag. 4).

Per decidere in merito al

diritto alle ripetibili, si deve preliminarmente rispondere alla questione di

sapere se erano dati i presupposti per presentare un ricorso per denegata

giustizia oppure no (cfr. STF 8C_119/2011 del 26 aprile 2011 consid. 3; STF

9C_433/2009 del 19 agosto 2009 consid. 2; STFA I 760/05 del 24 maggio 2006

consid. 2; STCA 38.2014.19 dell’11 giugno 2014 consid. 2.3.; STCA 35.2014.63

del 6 ottobre 2014 consid. 2.3.; STCA 35.2006.17 del 31 luglio 2006 consid.

2.2.).

In concreto,

indipendentemente dalla questione di sapere se ricorrano o meno gli estremi per

riconoscere una denegata/ritardata giustizia, alla ricorrente deve essere

negata un’indennità per ripetibili.

In effetti l’insorgente al

momento dell’inoltro del ricorso del 23 settembre 2016 non era patrocinata

(cfr.doc. I).

Inoltre l’avv. RA 1,

allorché il 10 ottobre 2016 è intervenuto nella presente procedura in qualità

di rappresentante di RI 1, si è occupato esclusivamente di dimostrare che anche

la decisione del 13 maggio 2015 relativa ai mesi di maggio e giugno 2015 è

stata impugnata con reclamo del 27 giugno 2016, reclamo che l’USSI afferma di

non aver ricevuto (cfr. doc. VI; VIII; XI; XIII; XV).

Egli non ha effettuato

alcun atto riguardante il pagamento della somma aggiuntiva per i mesi di

febbraio e marzo 2015, né l’evasione dei reclami del 2 ottobre 2015, 4 novembre

2015, 23 dicembre 2015, 7 maggio 2016 e 30 giugno 2016.

In casu non sono del resto

dati i presupposti (la causa deve essere complessa, gli interessi in gioco

importanti, il lavoro svolto deve avere impedito notevolmente l'attività

professionale o avere comportato una perdita di guadagno e gli sforzi profusi

devono essere ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti) per riconoscere

le ripetibili a una parte vittoriosa non rappresentata per l’attività da lei

svolta (cfr. STF 8C_653/2009 del 28 ottobre 2009 consid. 8; STFA U 433/04 del

Considerandi

26.

luglio 2005 consid. 5.1.; DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7,

DTF 110 V 133 consid. 4a).

2.4

Per quanto concerne il

ricorso per denegata/ritardata giustizia in relazione all’evasione del reclamo

che la ricorrente avrebbe inviato il 27 giugno 2015 all’USSI contro la decisione

del 13 maggio 2015 con cui l’amministrazione le ha riconosciuto per i mesi di

maggio e giugno 2015 una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2'285.--

mensili (cfr. doc. 306 inc. 42.2016.9), il TCA osserva, innanzitutto, che per

costante dottrina e giurisprudenza, l’onere della prova di un invio incombe a

chi se ne prevale (cfr. STFA B109/05 del 27 gennaio 2006 consid. 2.4.; DTF 99

Ib 359, consid. 2; E. Catenazzi, Le insidie di un invio non raccomandato, in RTT

1974, p. 65ss.). Pertanto, se l’interessato non è in grado di fornirne la

prova, ne deve sopportare le conseguenze giuridiche (E. Catenazzi, op. cit., p.

67; cfr., pure, A. Borella, L’affiliation à l’assurance-maladie sociale suisse,

Losanna 1993, p. 288).

Va poi ricordato che

qualora sia contestata la notifica di un invio per posta semplice e se esistono

effettivamente dubbi a tale proposito, ci si deve fondare sulle dichiarazioni

del destinatario. Nel caso di un invio raccomandato, per contro, la

giurisprudenza ha stabilito una presunzione refragabile secondo la quale

l’impiegato postale ha correttamente inserito l’avviso di ritiro nella buca

delle lettere o nella casella postale del destinatario e la data del relativo

deposito che figura sulla lista delle notifiche è esatta. Questa presunzione

implica un sovvertimento dell’onere probatorio a sfavore del destinatario: se

quest’ultimo non riesce a dimostrare il mancato deposito nella sua buca delle

lettere o nella sua casella postale nel giorno attestato dal postino, la

notifica è reputata avvenuta in tale luogo e in tale data (cfr.

STF 9C_202/2014,9C_209/2014 dell’11 luglio 2014 consid. 4.2.; DTF 136 V 295

consid. 5.9.; STF 9C_753/2007 del 29 agosto 2008; STFA C 171/05 del 16

settembre 2005, pubblicata in SVR 2006 ALV Nr.- 10 pag. 36).

Nella presente fattispecie

la ricorrente sostiene di avere interposto reclamo contro la decisione del 13

maggio 2015 spedendo il relativo plico per posta raccomandata il 27 giugno 2015

(cfr. doc. VIII).

L’amministrazione, dal

canto suo, nella risposta di causa ha affermato che lo stesso non risulta

essergli pervenuto (cfr. doc. VI).

In proposito giova

evidenziare che l’USSI non ha, invece, sollevato alcuna obiezione circa la

notifica degli altri reclami dell’insorgente menzionati nel ricorso per denegata/ritardata

giustizia del 23 settembre 2016 (cfr. doc. VI).

La ricorrente, nonostante

pretenda di aver inviato il reclamo del 27 giugno 2015 tramite raccomandata,

non ha apportato la relativa prova.

Anche le ricerche esperite

per circa tre mesi, beneficiando fino al 20 gennaio 2017 di relative proroghe

del termine assegnatole il 24 ottobre 2016 per presentare osservazioni alla

risposta di causa (cfr. doc. X; XII; XIV), presso la Posta non hanno permesso

di dimostrare che effettivamente sia stata spedita una raccomandata all’USSI nella

data citata dalla ricorrente, il 27 giugno 2015, la cui certezza è stata

relativizzata dalla parte ricorrente nella corrispondenza con la Posta,

indicando che la lettera è stata spedita il 27 o il 29 giugno 2015 (cfr. allegati

C e G a doc. XIII).

La ricorrente non dispone

della relativa ricevuta postale e la Posta, benché le siano stati forniti dalla

collaboratrice dell’agenzia postale di __________ i numeri delle tre

raccomandate spedite il 27 giugno 2015 dall’agenzia (cfr. allegati C e G a doc.

XIII; allegato D a doc. XV), non ha potuto fornire alcuna informazione utile

circa un eventuale invio raccomandato all’USSI da parte dell’insorgente.

Ne discende che l’invio

tramite raccomandata di un reclamo contro la decisione del 13 maggio 2015

dell’USSI non è stato comprovato.

Relativamente alla

richiesta della parte ricorrente a che provveda il TCA ad assumere d’ufficio

delle informazioni scritte presso la Posta concernenti il reclamo del 27 giugno

2015.

previa audizione della dipendente dell’agenzia postale di __________ (cfr.

doc. XV pag. 3), va osservato, da una parte, che non spetta a questo Tribunale,

a prescindere dal principio inquisitorio che regge la procedura in ambito di

assicurazioni sociali e assistenza sociale la cui portata è comunque limitata

dal dovere delle parti di collaborare (cfr. art. 61 lett. c LPGA; art. 16 cpv.

1.

Lptca), colmare in concreto delle lacune probatorie, ritenuto che l’onere

della prova di un invio incombe a chi se ne prevale.

Dall’altra, che in ogni

caso, alla luce del fatto che la collaboratrice dell’agenzia postale di __________

ha già fornito quanto a sua disposizione al Servizio clienti della Posta e

della circostanza che dalle indagini effettuate per ben tre mesi dalla parte ricorrente

presso il Servizio alla clientela della Posta non è scaturito alcunché riguardo

all’asserito invio del reclamo contro la decisione del 13 maggio 2015, non si

vede quali ulteriori informazioni questa Corte potrebbe ottenere al riguardo.

A tale proposito va

rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza,

qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il

giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato

(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove

(cfr. STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011

consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio

2008.

consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.), senza che

ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29

cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi

citata).

L’insorgente deve,

pertanto, sopportare le conseguenze giuridiche della mancata prova della

tempestiva impugnazione della decisione del 13 maggio 2015 relativa alle prestazioni

assistenziali per maggio e giugno 2015.

Più precisamente va

ritenuto che tale provvedimento non è stato impugnato.

In simili condizioni il

ricorso per denegata/ritardata giustizia in relazione alla mancata emanazione

di una decisione su reclamo concernente la decisione del 13 maggio 2015 risulta

irricevibile.

Al riguardo è in ogni caso

utile rilevare che l’insorgente stessa non ha preteso di avere nel lasso di

tempo tra l’asserito invio del reclamo del 27 giugno 2015 e il ricorso per

denegata/ritardata giustizia del 23 settembre 2016, ossia in un periodo di

circa quindici mesi, sollecitato l’USSI a emanare una decisione su reclamo.

In una STF 8C_812/2016 del

4.

gennaio 2017 consid. 7 il Tribunale federale ha indicato che un diniego di

giustizia presuppone che l’interessato abbia prima di tutto sollecitato (“mis

en demeure”) l’amministrazione a pronunciare una decisione.

2.5

L’avv. RA 1, il 10 ottobre

2016, quando ha comunicato al TCA, su richiesta di quest’ultimo, di essere il

patrocinatore di RI 1 per la procedura di ricorso da lei avviata personalmente

il 23 settembre 2016 (cfr. doc. II; IV), ha chiesto a nome e per conto dell’insorgente

che la medesima sia posta al beneficio del gratuito patrocinio (cfr. doc. IV).

Al riguardo va ricordato

che l'art. 2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio

(LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011

del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:

"

L’assistenza giudiziaria

garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura

o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle

autorità giudiziarie e amministrative.”

Inoltre

giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione

dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;

all’ammissione al gratuito patrocinio.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se il processo non è

palesemente privo di esito positivo e se l’intervento dell’avvocato è necessario

o perlomeno indicato (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

La

giurisprudenza ha avuto modo di precisare che quest'ultima condizione

(necessità di un avvocato) è realizzata nella misura in cui le questioni

controverse non sono di facile soluzione e la parte o il suo rappresentante

civile non possiedono le necessarie conoscenze giuridiche (cfr. DTF 119

Ia 265s, 103 V 46;).

Questo

Tribunale, nella presente fattispecie, ritiene che non sia soddisfatto il

requisito della necessità dell’intervento di un avvocato o perlomeno che lo

stesso sia indicato (cfr. STF 8C_1031/2010 del 18 gennaio 2011; STCA 34.2013.43

del 27 febbraio 2014 consid. 2.7.).

La fattispecie in esame

non ha all’evidenza presentato elementi di particolare difficoltà tali da

rendere necessario un patrocinio in causa.

In effetti la ricorrente

ha inoltrato il ricorso del 23 settembre 2016 per denegata/ritardata giustizia

personalmente spiegando debitamente quanto contestato (cfr. doc. I).

Inoltre la medesima ha

dimostrato di sapere effettuare autonomamente, indipendentemente dall’ausilio

di un legale, e in modo pertinente le ricerche relative al preteso invio del 27

giugno 2015, contattando l’impiegata dell’agenzia postale di __________, nonché

il Servizio clienti della Posta conoscendo la lingua tedesca (cfr. allegato C a

doc. XV; allegato A a doc. XIII; allegato B a doc. XI).

La presente procedura ha quindi

potuto essere evasa senza particolari interventi delle parti che necessitassero

l’assistenza di un legale.

Difettando una delle

condizioni richieste per la concessione del gratuito patrocinio, la relativa

istanza deve di conseguenza essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso del 23 settembre

2016, per quanto attiene alla pretesa denegata/ritardata giustizia in relazione

al pagamento della somma aggiuntiva per i mesi di febbraio e marzo 2015, come

pure all’evasione dei reclami del 2 ottobre 2015, 4 novembre 2015, 23 dicembre

2015, 7 maggio 2016 e 30 giugno 2016, è stralciato dai ruoli.

2. Il ricorso del 23 settembre

2016, per quanto concerne la pretesa denegata/ritardata giustizia in relazione

all’evasione del reclamo del 27 giugno 2015 è irricevibile.

3. L’istanza del 10 ottobre

2016 tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta.

4. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

5. Comunicazione agli interessati

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti