42.2016.21
Ric.a TCA x deneg./ritard.giust.relat.a pagam.somma aggiuntiva a prest.ass.x 2+3/15 e a evas.di alcuni reclami stralciato dai ruoli(USSI pendente causa pagato ed emesso dec.su recl.).Ric.x den./rit.gi
31 gennaio 2017Italiano25 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2016.21
rs
Lugano
31 gennaio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso per denegata giustizia del 23
settembre 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del
19 aprile 2016 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha
parzialmente accolto il reclamo interposto il 10 febbraio 2015 da RI 1
personalmente (cfr. doc. I pag. 6 inc. 42.2016.9) contro la decisione dell’8
gennaio 2015 con cui le era stata assegnata una prestazione assistenziale
ordinaria di fr. 2'202 mensili per i mesi di febbraio e marzo 2015 (cfr. doc.
C), nel senso che ha aumentato quest’ultima di fr. 305.-- sia per il mese di
febbraio che per il mese di marzo 2015, così da garantirle il minimo
assolutamente intangibile definito per il 2015 in fr. 830.-- (cfr. doc. B inc.
42.2016.9).
1.2. Contro la decisione su
reclamo del 19 aprile 2016 l’avv. RA 1 e il MLaw __________, a nome e per conto
di RI 1, hanno inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo nel merito il
riconoscimento integrale del minimo vitale di fr. 977.-- mensili senza
restrizioni (cfr. doc. I inc. 42.2016.9).
1.3. Con la risposta di causa
(doc. III inc. 42.2016.9) l’USSI ha dichiarato di essere d’accordo di
riconoscere alla ricorrente, per raggiungere un forfait di fr. 977.-- mensili,
l’importo mancante di fr. 453.-- sia per il mese di febbraio che per il mese di
marzo 2015. Con decisione su reclamo del 30 giugno 2016 l’amministrazione ha
poi annullato e sostituito la decisione su reclamo del 19 aprile 2016,
accogliendo la richiesta dell’insorgente di concederle il forfait di mantenimento
integrale di fr. 977, riconoscendole la somma mancante di fr. 453.-- mensili
per i mesi di febbraio e marzo 2015, invece di soli fr. 305.-- (cfr.
consid.1.1.; doc. IV1 inc. 42.2016.9-20).
1.4. RI 1, il 23 settembre 2016, ha
interposto personalmente al TCA un ricorso per denegata giustizia in cui ha
lamentato, da una parte, il fatto che l’USSI non le avesse ancora versato l’ammontare
di fr. 906.-- corrispondente all’importo riconosciutole con decisione su
reclamo del 30 giugno 2016 a titolo di forfait di mantenimento aggiuntivo per
febbraio e marzo 2015 (fr. 453.-- al mese).
Dall’altra, che
l’amministrazione non aveva ancora emesso le decisioni relative ai reclami
inoltrati dalla medesima contro dei provvedimenti con cui le era stata erogata
una prestazione assistenziale ordinaria di un importo da lei ritenuto non
corretto. In particolare RI 1 ha fatto riferimento al reclamo del 27 giugno
2015 contro la decisione del 13 maggio 2015 concernente i mesi di maggio e
giugno 2015, al reclamo del 2 ottobre 2015 contro la decisione del 31 agosto
2015 riguardante il mese di settembre 2015, al reclamo del 4 novembre 2015
contro la decisione del 29 settembre 2015 relativa ai mesi di ottobre e novembre
2015, al reclamo del 23 dicembre 2015 contro le decisione del 1° dicembre 2015
afferenti al mese di dicembre 2015, rispettivamente ai mesi di gennaio,
febbraio e marzo 2016, al reclamo del 7 maggio 2016 contro la decisione del 4
aprile 2016 riguardante i mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2016
e al reclamo del 30 giugno 2016 contro la decisione del 30 maggio 2016 con cui
era stato corretto l’importo della prestazione assistenziale dei mesi di
giugno, luglio e agosto 2016.
Infine la ricorrente ha indicato
che, per quel che attiene ai mesi di luglio e agosto 2015, l’USSI ha emesso una
decisione su reclamo del 30 maggio 2016 impugnata davanti al TCA il 30 giugno
2016 (inc.42.2016.16 pendente) e che l’oggetto della lite riguarda
eventualmente anche il mese di settembre 2015 (cfr. doc. I).
1.5. Il 28 settembre 2016 questa
Corte ha interpellato l’insorgente per sapere se fosse corretto che
contestualmente al suo ricorso del 23 settembre 2016 non era rappresentata da
un avvocato (cfr. doc. II).
L’avv. RA 1, il 10 ottobre
2016, si è notificato quale patrocinatore di RI 1 nella procedura per denegata
giustizia avviata il 23 settembre 2016, chiedendo che la ricorrente sia posta
al beneficio del gratuito patrocinio (cfr. doc. IV).
1.6. Nel frattempo, il 5 ottobre
2016, il TCA ha emanato la sentenza 42.2016.9-20 con la quale, in particolare,
ha ritenuto privo di oggetto il ricorso di RI 1 contro la decisione su reclamo
del 19 aprile 2016 a seguito dell’emanazione da parte dell’USSI della decisione
su reclamo del 30 giugno 2016 che ha sostituito il provvedimento impugnato
accogliendo la richiesta di riconoscerle l’intero forfait di mantenimento di
fr. 977.-- sia per il mese di febbraio che per il mese di marzo 2015 (cfr.
consid. 1.2.; 1.3.).
1.7. Nella sua risposta del 19
ottobre 2016 l’USSI ha postulato la reiezione dell’impugnativa del 23 settembre
2016, osservando:
" (…)
La signora RI 1 contesta il mancato
pagamento degli importi dovuti per febbraio e marzo 2015. Si osserva che essi
sono stati versati con decisione 29.9.2016 che si allega.
La ricorrente lamenta la mancata decisione
del reclamo 27.6.2015. Si osserva, dopo verifica, che lo stesso non risulta
essere pervenuto all’USSI.
In merito ai reclami 2.10.2015, 4.11.2015,
23.12.2015, 7.5.2016 e 30.6.2016 si osserva che essi sono stati già evasi con
relative decisioni 13.10.2016. L’emissione di tali decisioni era, chiaramente,
già predisposta prima del ricorso pervenuto il 12.10.2016, in tal senso
ininfluente.
Si osserva che la grande quantità di
reclami e ricorsi da parte della qui ricorrente con motivazioni dettagliate e
approfondite, richiede un adeguato tempo per i relativi necessari
approfondimenti e verifiche, non da ultimo per coordinare e adeguare le
decisioni che si susseguono. (…)” (Doc. VI)
1.8. Questo Tribunale, il 24 ottobre
2016, ha trasmesso la risposta di causa alla parte ricorrente, invitandola a
presentare osservazioni in merito all’affermazione “La ricorrente lamenta la
mancata decisione del reclamo 27.6.2015. Si osserva, dopo verifica, che lo
stesso non risulta essere pervenuto all’USSI” espressa dall’amministrazione
nella risposta (cfr. doc. VII).
Il rappresentante
dell’insorgente ha postulato la concessione di una proroga al fine ricostruire
la tracciabilità del plico postale relativo al reclamo del 27 giugno 2015, che
sarebbe stato inviato personalmente dalla ricorrente per posta raccomandata
(cfr. doc. VIII; IX).
Tale richiesta è stata
accolta con assegnazione di un termine scadente il 18 novembre 2016 (cfr. doc.
X).
1.9. Il 17 novembre 2016 la parte
ricorrente ha richiesto un’ulteriore dilazione del termine di trenta giorni per
presentare osservazioni in merito alla risposta di causa e segnatamente circa la
notifica del reclamo del 27 giugno 2016 all’USSI.
A motivazione di tale
domanda è stato indicato che, nonostante RI 1 si sia subito attivata per
provare l’effettivo inoltro del reclamo, tentando di recuperare la ricevuta
postale e, non riuscendovi, rivolgendosi all’Ufficio postale di __________
presso il quale è avvenuto l’invio del reclamo, i collaboratori della Posta
contattati dall’insorgente non sono ancora stati in grado di dare una risposta
chiara e definitiva (cfr. doc. XI).
Il TCA ha concesso
l’ulteriore proroga di trenta giorni (cfr. doc. XII).
1.10. Il 23 dicembre 2016 il
rappresentante di RI 1 ha richiesto di prorogare nuovamente il termine per
l’inoltro delle osservazioni alla risposta di causa o in subordine che il TCA
proceda d’ufficio alla raccolta di informazioni relative al reclamo del 27
giugno 2015 presso Posta SA, in quanto, da una parte, benché siano stati
inviati al servizio clienti della Posta i codici delle tre raccomandate spedite
dall’ufficio postale di __________ il 27 giugno 2015, non è stato possibile
ricevere alcuna informazione utile. Dall’altra, la Posta ha, però, indicato che
avrebbe nuovamente esaminato e approfondito la questione, aprendo così un nuovo
spiraglio per riuscire a chiarire la problematica (cfr. doc. XIII).
Il 4 gennaio 2017 questo
Tribunale ha concesso un’ultima proroga sino al 20 gennaio 2017 (cfr. doc.
XIV).
1.11. La parte ricorrente, il 20
gennaio 2017, ha comunicato che la Posta non si è ancora espressa in maniera
conclusiva sula traccia del plico raccomandato del 27 giugno 2015 e di
conseguenza ha invitato il TCA ad assumere d’ufficio delle informazioni scritte
relative al reclamo del 27 giugno 2015 presso la Posta, previa audizione di __________,
impiegata dell’agenzia postale di __________ (cfr. doc. XV + A/D).
1.12. I doc. da VII a XV con i
relativi allegati sono stati trasmessi per conoscenza alla parte resistente
(cfr. doc. XVI).
2.1. Secondo l'art. 2 della Legge
di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni
(Lptca) il ricorso può essere interposto anche se l'assicurato o l'autorità
competente, nonostante la domanda dell'assicurato non emani una decisione
oppure una decisione su opposizione o su reclamo.
Per costante
giurisprudenza vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od
amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è
competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Sempre secondo la
giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui l'autorità
competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non
avviene entro un termine che appare ragionevole, tenuto conto della natura
dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. DTF 131 V 407
consid. 1.1.; DTF 107 Ib 164 consid. 3b). Irrilevanti sono le ragioni che hanno
determinato il diniego di giustizia.
In particolare, secondo la
giurisprudenza federale, non si può giustificare la lunghezza delle procedure
invocando il sovraccarico di lavoro (cfr. SVR 1999 ALV Nr. 15).
Decisivo per l'interessato
è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non
abbia agito in maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20 consid. 4c; DTF 103 V 195
consid. 3c).
Nel giudicare l'esistenza
di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle
circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze
che hanno condotto ad un prolungamento della procedura, non appaiono
oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Criteri
rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della
materia ed il comportamento delle parti e l'importanza della vertenza per
l'interessato (cfr. STF 8C_194/2011 del 8 febbraio 2012 consid. 3.2.; STF
9C_841/2008 del 28 novembre 2008; STF 9C_624/2008 del 10 settembre 2008; DTF 130
Fatti
I 332; DTF 129 V 411, DTF 125 V 188, DTF 1999 Ib 325; VPB 1983 n. 150 p. 527 e
EuGRZ 1983 p. 483).
Il principio secondo cui
la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere
semplice e rapida (cfr. art. 15 cpv. 1 Lptca; art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA), è
espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e
vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61
consid. 4; cfr., pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in
der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 243 n. 509);
Dottrina
e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa
soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa
prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori
supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza
notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto
se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. Meyer, Das
Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, pag. 78 e riferimenti
alla giurisprudenza federale).
In una sentenza
8C_681/2008 del 20 marzo 2009 relativa al diniego di giustizia nel contesto di una
domanda di aiuto d'emergenza, il Tribunale federale si è così espresso:
" (...)
3.1 Le recourant se plaint d'une violation de l'art.
6 par. 1 CEDH en reprochant aux premiers juges de ne pas avoir statué dans un
délai raisonnable. Il fait valoir, en particulier, que l'arrêt attaqué a été
rendu plus d'une année après le dépôt du recours, contrairement à l'exigence de
l'art. 57 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives du canton de Vaud (LJPA; loi abrogée par la loi sur
la procédure administrative du 28 octobre 2008, entrée en vigueur le 1er
janvier 2009 [LPA-VD; RSV 173.36]).
3.2 Dans la mesure où l'autorité intimée a rendu son
arrêt, le grief de déni de justice formel est irrecevable, le recourant n'ayant
pas d'intérêt à la constatation d'un tel déni (art. 29 Cst. et art. 89 al. 1
let. c LTF; ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; 128 II 34 consid. 1b p. 36). Le point de savoir s'il subsiste un droit à la
constatation d'une éventuelle violation du principe de la célérité, qui
sanctionne le dépassement du délai raisonnable ou adéquat et qui constitue une
forme de réparation pour celui qui en est la victime (ATF 130 I 312 consid. 5.3 p. 333; 129 V 411 consid. 1.3 p. 417) peut demeurer indécis. Le recours devant
l'autorité cantonale a été déposé le 19 décembre 2006. Le jugement attaqué a
été rendu le 18 juillet 2008, soit une durée de procédure de dix-neuf mois.
L'affaire était relativement complexe sur le plan juridique, le recourant ayant
soulevé un certain nombre de griefs en relation avec ses droits fondamentaux,
que la Cour cantonale a soigneusement examinés. La Cour a considéré que l'arrêt
revêtait une portée de principe en ce qui concerne l'étendue de l'aide qui
devait être allouée au recourant. Aussi bien a-t-elle tenu une séance de
coordination entre les juges de la Cour de droit administratif et public III.
Il est vrai, d'autre part, que la procédure n'a pas nécessité de mesures
d'instruction particulières et que le recourant, à plusieurs reprises, s'est
plaint de la longueur de celle-ci. Compte tenu, en particulier, de la nature du
litige et de l'enjeu qu'il présentait pour l'intéressé, un délai de dix-neuf
mois est certainement à la limite de ce qui est admissible. Il n'apparaît
cependant pas excessif au point de constituer une violation des art. 29 al. 1
Cst. et 6 par. 1 CEDH qui devrait être constatée dans le présent arrêt. Quant
au délai d'une année pour statuer fixé par l'art. 57 al. 1 LJPA, il doit être
considéré comme un délai d'ordre qui ne saurait comme tel créer un droit pour
le justiciable (arrêts 2P.19/2005 du 11 novembre 2005 consid. 4.3 et
1P.663/2000 du 16 janvier 2001 consid. 2b)."
Nell’ambito di una
procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una
valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento
del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica
soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il
proprio potere discrezionale.
In una tale procedura, ci
si deve accontentare di un esame sommario dell’incarto, con l’obiettivo di
stabilire se l’aver ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente
superfluo (cfr. STFA U 18/92 del 3 luglio 1992, consid. 5b, parzialmente
pubblicata in RAMI 1992 U 151, pag. 194seg., e U 268/01 dell’8 maggio 2003,
consid. 4.1).
2.2. Nella concreta evenienza questa
Corte osserva che, pendente causa, l’USSI, da un lato, ha emesso il 29
settembre 2016 la decisione relativa all’importo aggiuntivo riconosciuto a RI 1
per ottenere un forfait di mantenimento di fr. 977.-- mensili sia per il mese
di febbraio 2015 che per il mese di marzo 2015, versandole così la somma di fr.
453.-- per ciascuno dei due mesi in questione (cfr. doc. VI; III; consid. 1.3.,
1.4.).
Dall’altro, il 13 ottobre
2016 ha emanato le decisioni su reclamo relative ai reclami interposti dalla
ricorrente il 2 ottobre 2015 contro la decisione del 31 agosto 2015, il 4
novembre 2015 contro la decisione del 29 settembre 2015, il 23 dicembre 2015
contro la decisione del 1° dicembre 2015, il 7 maggio 2016 e il 30 giugno 2016
contro le decisioni del 4 aprile e 30 maggio 2016 (cfr. doc. 1-4 allegati a
doc. VI).
Con le decisioni su
reclamo del 13 ottobre 2016 menzionate l’amministrazione ha accolto
parzialmente i reclami dell’insorgente riconoscendole degli importi aggiuntivi
(fr. 66.40 per settembre 2015; fr. 66.40 per dicembre 2015 e fr. 139.95 mensili
per gennaio, febbraio e marzo 2016; fr. 66.40 al mese per ottobre e novembre
2015; fr. 139.95 al mese per aprile e maggio 2016) per garantirle un forfait di
mantenimento di fr. 977.-- per il 2015 e di fr. 986.-- per il 2016.
La causa, quindi, per
quanto attiene al ricorso per denegata/ritardata giustizia in relazione al
pagamento della somma aggiuntiva per i mesi di febbraio e marzo 2015, come pure
all’evasione dei reclami del 2 ottobre 2015, 4 novembre 2015, 23 dicembre 2015,
7 maggio 2016 e 30 giugno 2016, può venire stralciata dai ruoli (in questo
senso, cfr. STF 9C_433/2009 del 19 agosto 2009 consid. 1; STFA I 760/05 del 24
maggio 2006 consid. 1 e i riferimenti ivi menzionati; STCA 38.2014.19 dell’11
giugno 2014 consid. 2.2.; STCA 35.2014.63 del 6 ottobre 2014 consid. 2.2.; STCA
35.2006.17 del 31 luglio 2006 consid. 2.3.).
2.3. Nel ricorso per denegata/ritardata
giustizia, interposto personalmente da RI 1, la medesima ha postulato la messa
a carico delle ripetibili all’USSI (cfr. doc. I pag. 4).
Per decidere in merito al
diritto alle ripetibili, si deve preliminarmente rispondere alla questione di
sapere se erano dati i presupposti per presentare un ricorso per denegata
giustizia oppure no (cfr. STF 8C_119/2011 del 26 aprile 2011 consid. 3; STF
9C_433/2009 del 19 agosto 2009 consid. 2; STFA I 760/05 del 24 maggio 2006
consid. 2; STCA 38.2014.19 dell’11 giugno 2014 consid. 2.3.; STCA 35.2014.63
del 6 ottobre 2014 consid. 2.3.; STCA 35.2006.17 del 31 luglio 2006 consid.
2.2.).
In concreto,
indipendentemente dalla questione di sapere se ricorrano o meno gli estremi per
riconoscere una denegata/ritardata giustizia, alla ricorrente deve essere
negata un’indennità per ripetibili.
In effetti l’insorgente al
momento dell’inoltro del ricorso del 23 settembre 2016 non era patrocinata
(cfr.doc. I).
Inoltre l’avv. RA 1,
allorché il 10 ottobre 2016 è intervenuto nella presente procedura in qualità
di rappresentante di RI 1, si è occupato esclusivamente di dimostrare che anche
la decisione del 13 maggio 2015 relativa ai mesi di maggio e giugno 2015 è
stata impugnata con reclamo del 27 giugno 2016, reclamo che l’USSI afferma di
non aver ricevuto (cfr. doc. VI; VIII; XI; XIII; XV).
Egli non ha effettuato
alcun atto riguardante il pagamento della somma aggiuntiva per i mesi di
febbraio e marzo 2015, né l’evasione dei reclami del 2 ottobre 2015, 4 novembre
2015, 23 dicembre 2015, 7 maggio 2016 e 30 giugno 2016.
In casu non sono del resto
dati i presupposti (la causa deve essere complessa, gli interessi in gioco
importanti, il lavoro svolto deve avere impedito notevolmente l'attività
professionale o avere comportato una perdita di guadagno e gli sforzi profusi
devono essere ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti) per riconoscere
le ripetibili a una parte vittoriosa non rappresentata per l’attività da lei
svolta (cfr. STF 8C_653/2009 del 28 ottobre 2009 consid. 8; STFA U 433/04 del
Considerandi
26.
luglio 2005 consid. 5.1.; DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7,
DTF 110 V 133 consid. 4a).
2.4
Per quanto concerne il
ricorso per denegata/ritardata giustizia in relazione all’evasione del reclamo
che la ricorrente avrebbe inviato il 27 giugno 2015 all’USSI contro la decisione
del 13 maggio 2015 con cui l’amministrazione le ha riconosciuto per i mesi di
maggio e giugno 2015 una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2'285.--
mensili (cfr. doc. 306 inc. 42.2016.9), il TCA osserva, innanzitutto, che per
costante dottrina e giurisprudenza, l’onere della prova di un invio incombe a
chi se ne prevale (cfr. STFA B109/05 del 27 gennaio 2006 consid. 2.4.; DTF 99
Ib 359, consid. 2; E. Catenazzi, Le insidie di un invio non raccomandato, in RTT
1974, p. 65ss.). Pertanto, se l’interessato non è in grado di fornirne la
prova, ne deve sopportare le conseguenze giuridiche (E. Catenazzi, op. cit., p.
67; cfr., pure, A. Borella, L’affiliation à l’assurance-maladie sociale suisse,
Losanna 1993, p. 288).
Va poi ricordato che
qualora sia contestata la notifica di un invio per posta semplice e se esistono
effettivamente dubbi a tale proposito, ci si deve fondare sulle dichiarazioni
del destinatario. Nel caso di un invio raccomandato, per contro, la
giurisprudenza ha stabilito una presunzione refragabile secondo la quale
l’impiegato postale ha correttamente inserito l’avviso di ritiro nella buca
delle lettere o nella casella postale del destinatario e la data del relativo
deposito che figura sulla lista delle notifiche è esatta. Questa presunzione
implica un sovvertimento dell’onere probatorio a sfavore del destinatario: se
quest’ultimo non riesce a dimostrare il mancato deposito nella sua buca delle
lettere o nella sua casella postale nel giorno attestato dal postino, la
notifica è reputata avvenuta in tale luogo e in tale data (cfr.
STF 9C_202/2014,9C_209/2014 dell’11 luglio 2014 consid. 4.2.; DTF 136 V 295
consid. 5.9.; STF 9C_753/2007 del 29 agosto 2008; STFA C 171/05 del 16
settembre 2005, pubblicata in SVR 2006 ALV Nr.- 10 pag. 36).
Nella presente fattispecie
la ricorrente sostiene di avere interposto reclamo contro la decisione del 13
maggio 2015 spedendo il relativo plico per posta raccomandata il 27 giugno 2015
(cfr. doc. VIII).
L’amministrazione, dal
canto suo, nella risposta di causa ha affermato che lo stesso non risulta
essergli pervenuto (cfr. doc. VI).
In proposito giova
evidenziare che l’USSI non ha, invece, sollevato alcuna obiezione circa la
notifica degli altri reclami dell’insorgente menzionati nel ricorso per denegata/ritardata
giustizia del 23 settembre 2016 (cfr. doc. VI).
La ricorrente, nonostante
pretenda di aver inviato il reclamo del 27 giugno 2015 tramite raccomandata,
non ha apportato la relativa prova.
Anche le ricerche esperite
per circa tre mesi, beneficiando fino al 20 gennaio 2017 di relative proroghe
del termine assegnatole il 24 ottobre 2016 per presentare osservazioni alla
risposta di causa (cfr. doc. X; XII; XIV), presso la Posta non hanno permesso
di dimostrare che effettivamente sia stata spedita una raccomandata all’USSI nella
data citata dalla ricorrente, il 27 giugno 2015, la cui certezza è stata
relativizzata dalla parte ricorrente nella corrispondenza con la Posta,
indicando che la lettera è stata spedita il 27 o il 29 giugno 2015 (cfr. allegati
C e G a doc. XIII).
La ricorrente non dispone
della relativa ricevuta postale e la Posta, benché le siano stati forniti dalla
collaboratrice dell’agenzia postale di __________ i numeri delle tre
raccomandate spedite il 27 giugno 2015 dall’agenzia (cfr. allegati C e G a doc.
XIII; allegato D a doc. XV), non ha potuto fornire alcuna informazione utile
circa un eventuale invio raccomandato all’USSI da parte dell’insorgente.
Ne discende che l’invio
tramite raccomandata di un reclamo contro la decisione del 13 maggio 2015
dell’USSI non è stato comprovato.
Relativamente alla
richiesta della parte ricorrente a che provveda il TCA ad assumere d’ufficio
delle informazioni scritte presso la Posta concernenti il reclamo del 27 giugno
2015.
previa audizione della dipendente dell’agenzia postale di __________ (cfr.
doc. XV pag. 3), va osservato, da una parte, che non spetta a questo Tribunale,
a prescindere dal principio inquisitorio che regge la procedura in ambito di
assicurazioni sociali e assistenza sociale la cui portata è comunque limitata
dal dovere delle parti di collaborare (cfr. art. 61 lett. c LPGA; art. 16 cpv.
1.
Lptca), colmare in concreto delle lacune probatorie, ritenuto che l’onere
della prova di un invio incombe a chi se ne prevale.
Dall’altra, che in ogni
caso, alla luce del fatto che la collaboratrice dell’agenzia postale di __________
ha già fornito quanto a sua disposizione al Servizio clienti della Posta e
della circostanza che dalle indagini effettuate per ben tre mesi dalla parte ricorrente
presso il Servizio alla clientela della Posta non è scaturito alcunché riguardo
all’asserito invio del reclamo contro la decisione del 13 maggio 2015, non si
vede quali ulteriori informazioni questa Corte potrebbe ottenere al riguardo.
A tale proposito va
rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza,
qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il
giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione
che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e
che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato
(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove
(cfr. STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011
consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio
2008.
consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.), senza che
ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29
cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi
citata).
L’insorgente deve,
pertanto, sopportare le conseguenze giuridiche della mancata prova della
tempestiva impugnazione della decisione del 13 maggio 2015 relativa alle prestazioni
assistenziali per maggio e giugno 2015.
Più precisamente va
ritenuto che tale provvedimento non è stato impugnato.
In simili condizioni il
ricorso per denegata/ritardata giustizia in relazione alla mancata emanazione
di una decisione su reclamo concernente la decisione del 13 maggio 2015 risulta
irricevibile.
Al riguardo è in ogni caso
utile rilevare che l’insorgente stessa non ha preteso di avere nel lasso di
tempo tra l’asserito invio del reclamo del 27 giugno 2015 e il ricorso per
denegata/ritardata giustizia del 23 settembre 2016, ossia in un periodo di
circa quindici mesi, sollecitato l’USSI a emanare una decisione su reclamo.
In una STF 8C_812/2016 del
4.
gennaio 2017 consid. 7 il Tribunale federale ha indicato che un diniego di
giustizia presuppone che l’interessato abbia prima di tutto sollecitato (“mis
en demeure”) l’amministrazione a pronunciare una decisione.
2.5
L’avv. RA 1, il 10 ottobre
2016, quando ha comunicato al TCA, su richiesta di quest’ultimo, di essere il
patrocinatore di RI 1 per la procedura di ricorso da lei avviata personalmente
il 23 settembre 2016 (cfr. doc. II; IV), ha chiesto a nome e per conto dell’insorgente
che la medesima sia posta al beneficio del gratuito patrocinio (cfr. doc. IV).
Al riguardo va ricordato
che l'art. 2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio
(LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011
del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:
"
L’assistenza giudiziaria
garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura
o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle
autorità giudiziarie e amministrative.”
Inoltre
giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione
dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;
all’ammissione al gratuito patrocinio.
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se il processo non è
palesemente privo di esito positivo e se l’intervento dell’avvocato è necessario
o perlomeno indicato (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
La
giurisprudenza ha avuto modo di precisare che quest'ultima condizione
(necessità di un avvocato) è realizzata nella misura in cui le questioni
controverse non sono di facile soluzione e la parte o il suo rappresentante
civile non possiedono le necessarie conoscenze giuridiche (cfr. DTF 119
Ia 265s, 103 V 46;).
Questo
Tribunale, nella presente fattispecie, ritiene che non sia soddisfatto il
requisito della necessità dell’intervento di un avvocato o perlomeno che lo
stesso sia indicato (cfr. STF 8C_1031/2010 del 18 gennaio 2011; STCA 34.2013.43
del 27 febbraio 2014 consid. 2.7.).
La fattispecie in esame
non ha all’evidenza presentato elementi di particolare difficoltà tali da
rendere necessario un patrocinio in causa.
In effetti la ricorrente
ha inoltrato il ricorso del 23 settembre 2016 per denegata/ritardata giustizia
personalmente spiegando debitamente quanto contestato (cfr. doc. I).
Inoltre la medesima ha
dimostrato di sapere effettuare autonomamente, indipendentemente dall’ausilio
di un legale, e in modo pertinente le ricerche relative al preteso invio del 27
giugno 2015, contattando l’impiegata dell’agenzia postale di __________, nonché
il Servizio clienti della Posta conoscendo la lingua tedesca (cfr. allegato C a
doc. XV; allegato A a doc. XIII; allegato B a doc. XI).
La presente procedura ha quindi
potuto essere evasa senza particolari interventi delle parti che necessitassero
l’assistenza di un legale.
Difettando una delle
condizioni richieste per la concessione del gratuito patrocinio, la relativa
istanza deve di conseguenza essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso del 23 settembre
2016, per quanto attiene alla pretesa denegata/ritardata giustizia in relazione
al pagamento della somma aggiuntiva per i mesi di febbraio e marzo 2015, come
pure all’evasione dei reclami del 2 ottobre 2015, 4 novembre 2015, 23 dicembre
2015, 7 maggio 2016 e 30 giugno 2016, è stralciato dai ruoli.
2. Il ricorso del 23 settembre
2016, per quanto concerne la pretesa denegata/ritardata giustizia in relazione
all’evasione del reclamo del 27 giugno 2015 è irricevibile.
3. L’istanza del 10 ottobre
2016 tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta.
4. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5. Comunicazione agli interessati
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti