42.2016.28
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
30 novembre 2016Italiano28 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2016.28
rs
Lugano
30 novembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 ottobre 2016 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 19 settembre 2016 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del
19 settembre 2016 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha confermato
la propria decisione del 13 maggio 2016 (cfr. doc. 82) con la quale all’RI 1 è
stato negato il diritto a una prestazione assistenziale, in quanto il reddito
disponibile residuale della sua unità di riferimento superava il limite annuo
fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità.
L’amministrazione, nella
decisione su reclamo, ha in particolare rilevato:
" (…)
F.
Nel caso in esame l’USSI ha considerato e dedotto un reddito
computabile mensile ai sensi della LAS pari a CHF 2'500.- (CHF 30'000.-
all’anno come indicato nella domanda di assistenza). Dal calcolo secondo i
criteri validi per l’assistenza definiti dalla Legge sull’assistenza, non è poi
risultato un fabbisogno scoperto ma una maggiore disponibilità mensile di CHF
304.- mensili e con decisione del 13 maggio 2016 l’USSI non ha quindi
riconosciuto una prestazione assistenziale mensile.
Nel suo reclamo del 15 giugno 2016 RI 1 ha contestato la decisione
indicando che il reddito considerato non è corretto. Essa ha indicato che i
suoi beni sono bloccati e di aver riempito erratamente la domanda di
assistenza. Ha quindi chiesto di rivedere il calcolo nel senso di non
considerare l’entrata in oggetto e di assegnare una prestazione mensile di
assistenza.
Il calcolo svolto dall’assistenza, tuttavia, considera correttamente
le entrate e spese secondo la Las e le stesse non vengono contestate.
La richiedente ha fornito essa stessa, dopo colloquio e
chiarimento con lo sportello Laps, l’importo di reddito ritenuto nella
decisione di assistenza ed ha firmato il 19 aprile 2016 la domanda di
assistenza che ha indicato tale valore, avvalorandone la correttezza. Alla luce
della decisione di assistenza ha poi cambiato la sua indicazione. La nuova
indicazione non è sostenuta da particolare documentazione.
(…)” (Doc. A1)
1.2. L’RI 1, con tempestivo
ricorso inoltrato al TCA, ha contestato la decisione su reclamo del 19
settembre 2016, chiedendo l’annullamento della stessa e l’accoglimento della
domanda di assistenza dal 13 aprile 2016, se del caso previa minima
istruttoria.
A sostegno delle proprie
pretese ricorsuali l’insorgente ha segnatamente addotto che, quando il 13
aprile 2016 ha interposto domanda di assistenza sociale, non essendo pratica in
tale settore, si è fatta aiutare da un funzionario per l’allestimento dei
moduli.
La medesima ha indicato di
aver spiegato al funzionario la sua drammatica situazione e che a seguito delle
sue vicende giudiziarie le erano stati non solo bloccati tutti i suoi conti
presso tutte le banche della piazza ma addirittura erano state bloccate le fatture
di altri clienti riconosciute (sequestri penali e civili). Ella ha precisato di
non avere più incassato alcunché, di avere finito tutti i risparmi e di non
avere nemmeno i mezzi per pagare la pigione.
La ricorrente ha osservato
di aver scritto la cifra di fr. 30'000.- come previsione di incasso entro
l’anno, visto che, da una parte, il funzionario le ha detto che occorreva
indicare un reddito anche in quanto preventivato o previsto entro l’anno e,
dall’altra, aveva dei crediti da incassare, benché stante le avversità era
difficile pronosticare quanto e quando.
La stessa ha pure
evidenziato di aver dichiarato che, non appena avesse incassato delle somme o
ottenuto il dissequestro dei suoi beni, avrebbe restituito le prestazioni
ricevute e non avrebbe più chiesto nulla.
L’insorgente ha inoltre
affermato di essere stata nel 2015 inabile al lavoro, come pure che i
proprietari della sua abitazione le hanno nel frattempo disdetto il contratto
di locazione e di aver ricevuto lo sfratto.
Ella ha evidenziato di
avere pagato le imposte per una vita, di essere stata una buona contribuente
avendo guadagnato bene e che era la prima volta che chiedeva aiuto allo Stato.
La ricorrente ha ribadito
che la somma di fr. 30'000.- era stata indicata come previsione di guadagno
entro l’anno ma senza sicurezza di incasso e che fino al momento del ricorso
non si era realizzata per nulla, anzi lei si era ulteriormente indebitata e
nuovamente punita __________.
Infine la medesima ha
affermato di avere esigenza di ottenere l’assistenza sociale per far fronte al
minimo vitale (cfr. doc. I).
1.3. In risposta l’USSI ha
postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Il 21 novembre 2016 la
ricorrente ha prodotto copiosa documentazione (tra cui una lettera al Consiglio
di Stato del febbraio 2016, decisioni della Pretura e della CEF) a sostegno
dell’asserita sua mancanza di liquidità (cfr. doc. V + B1-20).
1.5. Il doc. V + B1-20 è stato
trasmesso per conoscenza all’amministrazione (cfr. doc. VI).
2.1. Oggetto della lite è la
questione di sapere se a ragione oppure no l’USSI ha negato alla ricorrente una
prestazione assistenziale a decorrere dal mese di aprile 2016.
Più specificatamente il
TCA deve esaminare se correttamente o meno l’amministrazione nel calcolo volto
a determinare l’eventuale diritto dell’insorgente a una prestazione
assistenziale ordinaria ha computato a titolo di reddito la somma di fr.
30'000.- annui.
2.2. L’intervento della pubblica assistenza è regolato
nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran
Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289
segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi
cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26
giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in
vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1°
ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della
Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU
40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.3. L'art.
1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei
diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite
dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di
quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le
prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e
professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art.
2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede
al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono
complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni
sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi
cantonali".
Il
cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali
propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite
le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art.
13 Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che:
"
Le prestazioni sociali di
complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2
cpv. 1, ritenuto che:
a) prima dell’erogazione delle
prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio
dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di riferimento
hanno diritto;
b) ogni prestazione va erogata sino al
massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una
prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo di ogni prestazione
vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del
diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."
Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1
Laps:
"
Sono prestazioni sociali
ai sensi della legge:
a) la partecipazione al premio
dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla Legge federale
sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge
cantonale di applicazione;
b) l’aiuto sociale allo studio
previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
c) l’assegno di studio previsto dalla
Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
d) l’assegno complementare per il
perfezionamento e la riqualificazione professionale previsto dalla Legge della
scuola del 1° febbraio 1990;
e) l’indennità straordinaria ai
disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno
ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo previsto
dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
g) l’assegno di prima infanzia previsto
dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
h) le prestazioni assistenziali
previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971."
Anche
dal Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8,
si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi
dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti
Fatti
i residenti del Cantone” (pag. 11).
In
seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica
professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo
previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli
assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo
intervento sociale.
2.4. Secondo
l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti
preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette
(art. 17).
Al
riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare
alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2
Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,
10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente
dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e
alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse
si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa
distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione
al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di
Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002,
pag. 3).
Inoltre
le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.
3 Las).
Relativamente
alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
"
Le prestazioni assistenziali
ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la
soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni
sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere
ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art. 19 Las, concernente la
soglia di intervento, poi:
"
La soglia d’intervento per
le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno,
tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale."
L’art.
19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in
deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI.
La
Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da
molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare
della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della
COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel
Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione
della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può
configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale
e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa
sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli
ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Per l’anno
2016 è utile rilevare che le Direttive riguardanti gli
importi delle prestazioni assistenziali prevedono dal 1° gennaio 2016 i
seguenti forfait di mantenimento:
" Persone
dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato
dalla COSAS)
(CHF/mese)
1 persona 986.--
Considerandi
2.
persone 1'509.--
3.
persone 1'834.--
4.
persone 2'110.--
5.
persone 2'386.--
Per ogni persona +
200.
--
supplementare
1.1
Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di
16.
anni o più
Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni
compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato
all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili.
1.2
Supplemento di integrazione
a. Inserimento sociale
A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento
con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la
partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait
globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di
CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.
Durante la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di
integrazione di CHF 300.– al mese.
b. Inserimento professionale
A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento
con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per
partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC –
USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un
supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.”
(cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.)
2.5
Nella presente evenienza
dalle carte processuali emerge che la ricorrente, il 13 aprile 2016, si è
presentata al Comune di __________ per richiedere prestazioni assistenziali
(cfr. doc. 13).
In quella data
l’insorgente, iscritta alla Cassa __________ come assicurata esercitante
attività lucrativa indipendente principale (__________) dal 1° agosto 2005
(cfr. doc. 28), nella “Dichiarazione dei dati relativi al reddito da attività
indipendente” ha indicato, quale reddito annuo come indipendente che figura al
punto 2.1. sull’ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato, la somma
di fr. 210'000.- relativi all’anno 2008 e quale reddito annuo netto stimato
per l’anno in corso - 2016 - l’importo di fr. 120'000.- (cfr. doc. 29).
La ricorrente ha
consegnato la documentazione occorrente completa il 19 aprile 2016 e in
quell’occasione le è stato fissato l’appuntamento con lo Sportello Regionale
Laps per il 26 aprile 2016 (cfr. doc. 14).
Sempre il 19 aprile 2016
la medesima ha prodotto una nuova “Dichiarazione dei dati relativi al reddito
da attività indipendente” dalla quale si evince che il reddito annuo netto stimato
per il 2016 è stato ridotto a fr. 30'000.- (cfr. doc. 30).
Davanti allo Sportello
Laps l’insorgente ha firmato la “Conferma” dei dati dichiarati in cui quale
reddito totale annuo da attività indipendente è stata apposta la cifra di fr.
30'000.- (cfr. doc. 10-12).
Con decisione del 13
maggio 2016 l’USSI ha negato alla ricorrente una prestazione assistenziale, in
quanto dal relativo calcolo, computando, da una parte, un reddito annuo di fr.
30'000.--, pari a fr. 2'500 al mese, e un sussidio per la cassa malati di fr.
305.
- al mese, dall’altra, delle spese computabili di fr. 18'181.-- all’anno
(fr. 13'200 massimo ammissibile per la spesa dell’alloggio per una persona +
fr. 4'981 premio assicurazione malattia), corrispondenti a fr. 1'515.- al mese,
oltre a un fabbisogno di base di fr. 986.- mensili (cfr. consid. 2.4.), non
risultava alcuna lacuna di reddito Las, ma al contrario un’eccedenza di reddito
di fr. 304.- al mese [(fr. 2'500 + fr. 305) – (fr. 1'515 + fr. 986)]; cfr. doc.
4; 5).
Con reclamo del 15 giugno
2016.
l’insorgente, oltre a indicare di aver presentato una richiesta di
dissequestro dei suoi fondi, ha addotto:
" (…)
Relativamente alla mia domanda di sussidio,
purtroppo non essendo pratica di queste cose, ho riempito erratamente indicando
la somma di Fr. 30,000.- che spero di recuperare e incassare ma che all’ora
attuale non ho nulla e non ho alcuna sicurezza di incassarla. (…)” (Doc. A2)
Per quanto concerne la
domanda di dissequestro, dagli atti risulta, da un lato, che nell’atto d’accusa
del 18 agosto 2015 è stato specificato che le sono stati sequestrati dei conti
bancari, e meglio un conto corrente presso __________ di Euro 1'985'153.50, due
relazioni nominative presso __________ di Euro 54'644.01, rispettivamente Euro
390'651.22 (cfr. doc. 56).
Dall’altra, che il 31
maggio 2016 la ricorrente ha postulato presso il Tribunale penale cantonale il
dissequestro di tutti i suoi conti, in subordine il dissequestro dei conti
presso __________ al fine di poter provvedere al pagamento delle pigioni della
sua abitazione e del suo __________ (cfr. doc. 100).
Va, altresì, rilevato che
il 13 maggio 2016 alla ricorrente è stata intimata la disdetta del contratto di
locazione dell’appartamento di __________, dove abitava e aveva il proprio __________
(cfr. doc. 17), con effetto a decorrere dal 30 giugno 2016 (cfr.doc. 86). In
una lettera dell’8 gennaio 2016 i proprietari hanno rilevato che non
risultavano versate parte della pigione di febbraio 2015 e le pigioni dei mesi
da maggio a dicembre 2015 per complessivi fr. 30'875.82 (cfr. doc. 90).
Il Pretore aggiunto del
Distretto di __________, __________, con decisione del 27 settembre 2016, ha
accolto l’istanza di sfratto e ha fatto ordine all’insorgente di mettere a
libera disposizione dei proprietari l’appartamento di __________ entro dieci
giorni dalla notificazione della decisione in questione (cfr. doc. A3).
Nel presente ricorso
l’insorgente ha precisato di avere inoltrato ricorso al Tribunale d’appello
contro il provvedimento di sfratto (cfr. doc. I pag. 3).
2.6
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte ricorda innanzitutto che nell’ambito
dell’assistenza sociale, come esposto sopra (cfr. consid. 2.3.), vige il principio
della sussidiarietà. Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni
assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in
grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure
prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni
volontarie da parte di terzi (cfr. STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid.
2.3.1
, pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.;
Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; , C.
Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed.
Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).
Con sentenza STF
8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha rilevato, in
particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere
prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella
condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio
ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo
un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale.
Con sentenza STF
8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha, poi, rilevato
che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In
particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali
di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.
Nella STF 8C_42/2013 del
15.
ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha
potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e
private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.
L’assistenza sociale può,
dunque, essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte alle proprie
necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei
terzi o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi. L'applicazione del
principio di sussidiarietà non esclude che nel concetto di prestazioni
volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione
corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri
anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi
degli art. 312 e segg. CO; cfr. STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011).
Al contrario l'Alta Corte,
nella sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000, pronunciandosi in merito a un
caso in cui a un beneficiario dell’assistenza sociale le relative prestazioni
erano state ridotte, in quanto era stato scoperto, in particolare, che
occasionalmente la sorella gli corrispondeva delle somme di denaro quali
prestiti (Darlehen), ha stabilito che in virtù del principio di
sussidiarietà non vi era nulla da obiettare circa il fatto che
l’amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza di tali mezzi finanziari a
disposizione dell’insorgente, avesse ricalcolato il contributo dell’assistenza
sociale spettantegli tenendo conto di questi importi.
Pertanto
l’assistenza sociale, conformemente al principio di sussidiarietà, qualora un
richiedente per un determinato lasso di tempo percepisca aiuti finanziari da
terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto che gli
stessi siano soggetti a restituzione, interviene unicamente per l’eventuale
scoperto, e meglio provvede a versare una prestazione che permetta di far
fronte a quelle spese computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono
coperte dall’entrata da parte di terzi (cfr. STCA 42.2012.4 del 19 luglio 2012;
STCA 42.2011.30 dell’11 luglio 2012 consid. 2.14., pubblicata in RtiD I-2013 N.
13.
pag. 65; STCA 42.2014.14 del 28 maggio 2015
consid. 2.7. e 2.10.).
2.7
Nel caso di specie l’USSI ha
negato alla ricorrente il diritto a una prestazione assistenziale,
considerando, in applicazione del principio di sussidiarietà, che la medesima,
per far fronte alle proprie spese primarie, avrebbe dovuto utilizzare
prioritariamente gli introiti connessi all’attività lucrativa indipendente
conteggiati nella somma di fr. 30'000.- annui risultante dalla “Dichiarazione
dei dati relativi al reddito da attività indipendente” compilata dalla medesima
nell’aprile 2016 (cfr. consid. 2.5.; doc. 30; 82).
Giusta l'art. 6 cpv. 1
lett. a Laps, a cui l’art. 22 Las rinvia e che regolamenta il reddito
computabile, quest’ultimo è costituito, segnatamente, dai redditi ai sensi
degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione
dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57
cpv. 1 LT.
L’art. 17 LT prevede che
sono imponibili tutti i proventi dall’esercizio di un’impresa commerciale,
industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da
ogni altra attività lucrativa indipendente.
In concreto l’ultima
tassazione cresciuta in giudicato della ricorrente è quella relativa all’anno
2008, da cui risulta un reddito da attività indipendente accertato di fr.
210'000.- (cfr. doc. 23), come indicato dalla medesima in occasione della
richiesta di prestazioni assistenziali nel mese di aprile 2016 (cfr. doc. 29;
30).
Per l’anno 2016, sempre
nel mese di aprile 2016, l’insorgente ha stimato, al fine del calcolo
dell’assistenza sociale, un reddito dapprima di fr. 120'000, poi ridotto a fr.
30'000.- (cfr. doc. 29; 30; consid. 2.5.).
Visto che la richiesta
contemplata nel formulario Laps “Dichiarazione dei dati relativi al reddito da
attività indipendente” concerne la stima del reddito dell’anno in corso (“C.
Reddito annuo netto stimato per l’anno in corso”; doc. 29), ossia una
valutazione anticipata, una previsione delle proprie entrate, la ricorrente
poteva legittimamente credere di dover indicare il reddito che ipotizzava
di incassare nel 2016.
Inoltre, ritenuti, da un
lato, i sequestri civili e penali dei suoi conti, nonché i procedimenti
giudiziari che l’hanno vista e la vedono coinvolta in prima persona e che possono
avere influito sul tempo a disposizione per l’attività lavorativa,
rispettivamente sulla possibilità di reperire e/o mantenere la clientela, dall’altro,
la disdetta del contratto di locazione della propria abitazione nel maggio 2016
da parte dei proprietari a seguito del mancato pagamento delle pigioni già nel
2015, come pure la conseguente decisione di sfratto (cfr. consid. 2.5.), non è
escluso che l’insorgente abbia effettivamente avuto delle difficoltà a disporre
di liquidità nel periodo determinante in questione (1° aprile - 19 settembre
2016, data della decisione su reclamo impugnata che delimita temporalmente il
potere cognitivo del giudice; cfr. DTF 129 V 1 consid. 1; STF 8C_661/2013 del
22.
settembre 2014 consid. 3.1.2; STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 5;
STF I 927/05 del 1° aprile 2005).
In proposito e in
riferimento a quanto asserito dall’USSI in sede di risposta di causa, ossia che
è inverosimile che eventuali disposizioni di sequestro o pignoramento
sottraggano anche il minimo esistenziale (cfr. doc. III), è utile rilevare che da
un sequestro di valori patrimoniali presumibilmente provento di reato non sono
esclusi i beni non pignorabili ai sensi degli articoli 92-94 LEF (cfr. art.
263-268 CPP).
Infine l’entità degli
introiti mensili di cui la ricorrente disponeva concretamente nel periodo
determinante, ossia dal mese di aprile al 19 settembre 2016 non è conosciuta,
fatta eccezione per l’entrata risultante dall’accordo conciliativo relativo al
pagamento di alcune note d’onorario concluso con __________ il 16 giugno 2016 e
del seguente tenore:
" 1. A saldo
di ogni e qualsiasi pretesa in relazione alla presente procedura e più in
genere ai rapporti di mandato già in essere tra le parti, la parte convenuta – __________
– si impegna a corrispondere alla parte istante – RI 1, __________ – l’importo
omnicomprensivo di fr. 7'500.-, importo che corrisponderà come segue:
- fr. 3'100.- entro il 28 giugno 2016,
- la rimanenza di fr. 4’400.- in rate
mensili di fr. 200.- ciascuna, sempre entro il giorno 28 del mese, la prima
volta entro il 28 luglio 2016.” (Doc. B18: verbale di udienza di conciliazione
davanti alla Pretura di __________ del 16 giugno2016)
Questa Corte non ignora,
comunque, il fatto che l’insorgente abbia dichiarato per il 2016 un reddito
annuo di (almeno) fr. 30'000.-.
2.8
In concreto dunque, per
maggiore tranquillità e considerato che l’assistenza sociale costituisce
l’ultima ancora di salvataggio dell’individuo (cfr. DTF 137 V 143; STF
8C_92/2007 del 14 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 I 65; SVR 2008 EL Nr. 2
pag. 5; STF 8C_5/2008 del 5 maggio 2008), il TCA ritiene che la fattispecie
debba essere ulteriormente indagata dall’USSI, il quale nella procedura di
reclamo non ha del resto esperito alcuna specifica istruttoria.
A proposito
dello scopo della procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA che, per
analogia, vale anche per quanto attiene alla procedura di reclamo, la nostra
Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
Le but de la procédure d'opposition est d'obliger
l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen
du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle
doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures
d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de
l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188
consid.1b p. 191).
(…)“ (STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.)
Al riguardo
cfr. pure STFA C 279/03 del 30 settembre 2005
consid. 4.
In una sentenza
9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha, inoltre,
ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo
all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA –
applicabile in casu in virtù dei rinvii di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e 33
cpv. 3 Laps – ed
ha rilevato:
"
(…)
8.3
Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che
l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza
dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore
esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie
le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008
del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora
rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per
non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in
sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo
assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto -
che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di
affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli
approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla
procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in
questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che
è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF
132.
V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag.
410.
[U 51/98])."
Secondo questo Tribunale nel
caso di specie si giustifica, quindi, l’annullamento della
decisione su reclamo del 19 settembre 2016 e il rinvio degli atti all’USSI
affinché effettui gli accertamenti necessari per chiarire
di quali entrate specifiche disponesse la ricorrente da aprile a settembre
2016, tenuto conto in ogni caso che l’accordo conciliativo del 16 giugno 2016
prevedeva per il mese di giugno 2016 il versamento a suo favore di fr. 3'100.-
su un conto presso la __________ (cfr. doc. B18), che dall’atto di accusa del 18
agosto 2015 non risulta essere sotto sequestro (cfr. doc. 56), e per i mesi
seguenti la corresponsione di fr. 200.- al mese (cfr. doc. B18; consid. 2.7.).
In particolare
l’amministrazione verificherà, sentendo l’insorgente la quale
dovrà debitamente comprovare le proprie asserzioni, come quest’ultima abbia provveduto,
oltre che facendo capo ai versamenti di cui all’accordo conciliativo del 16
giugno 2016, a far fronte alle proprie spese essenziali nel lasso di tempo in
questione, indicando anche eventuali aiuti finanziari da parte di terzi.
La
ricorrente fornirà, altresì, per l’arco di tempo marzo – settembre 2016 gli
estratti conto della propria relazione bancaria con la __________ menzionata
sopra, nonché con la __________ (cfr. doc. 60) e la __________ per il conto di
cui al doc. 65 e seguenti che non risulta essere il medesimo di quello sotto
sequestro (cfr. doc. 56), come pure con eventuali ulteriori istituti bancari
presso i quali la stessa ha dei conti.
Al riguardo occorre
evidenziare, in primo luogo, che il principio inquisitorio non è in effetti
incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di
collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; DLA 2001 N.
12.
pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF
117.
V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a).
Questo obbligo comprende
in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e
quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto
da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in
difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza
di prove (cfr. STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9
maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a).
In secondo luogo, che qualora un richiedente per un determinato lasso di tempo percepisca aiuti
finanziari da parte di terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente
dal fatto che gli stessi siano soggetti a restituzione, l’assistenza sociale,
in virtù del principio di sussidarietà, interviene unicamente per l’eventuale
scoperto, e meglio provvede a versare una prestazione che permetta di far
fronte a quelle spese computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono
coperte dall’entrata da parte di terzi (cfr. consid. 2.6.).
L’USSI, dopo aver esperito
le indagini di cui sopra, determinerà nuovamente se l’insorgente ha diritto
oppure no a una prestazione assistenziale ordinaria dal mese di aprile 2016, se
del caso effettuando calcoli distinti per ciascun mese, allorché le entrate
(e/o aiuti finanziari) mensili varino da un mese all’altro.
Il TCA ricorda, infine, l’obbligo
di rimborso delle prestazioni assistenziali corrisposte a maggiorenni ai sensi
dell’art. 33 Las, segnatamente in caso di acquisizione di una sostanza
rilevante.
In proposito va rilevato
che la ricorrente stessa ha indicato che “(...) non appena incassava delle
somme avrebbe parimenti restituito le indennità minime ricevute. Ovvero non
appena avesse ottenuto un dissequestro avrebbe restituito tutto e ovviamente
non avrebbe più chiesto nulla.” (cfr. doc. I pag. 2).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su reclamo
del 19 settembre 2016 è
annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’USSI affinché proceda a un complemento istruttorio come
indicato ai consid. 2.8. e decida nuovamente in merito all’eventuale diritto
della ricorrente a prestazioni assistenziali postulate nell’aprile 2016.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti