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Decisione

42.2016.28

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 novembre 2016Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

i residenti del Cantone” (pag. 11).

In

seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica

professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo

previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli

assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo

intervento sociale.

2.4. Secondo

l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti

preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette

(art. 17).

Al

riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare

alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2

Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,

10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La

natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente

dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e

alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse

si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa

distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione

al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di

Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002,

pag. 3).

Inoltre

le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

3 Las).

Relativamente

alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"

Le prestazioni assistenziali

ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la

soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni

sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere

ricorrente. (cpv. 2)."

Ex art. 19 Las, concernente la

soglia di intervento, poi:

"

La soglia d’intervento per

le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno,

tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale."

L’art.

19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in

deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai

limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari

all’AVS/AI.

La

Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da

molti anni, come altri Cantoni.

L’ammontare

della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della

COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel

Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione

della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può

configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale

e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa

sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli

ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

Per l’anno

2016 è utile rilevare che le Direttive riguardanti gli

importi delle prestazioni assistenziali prevedono dal 1° gennaio 2016 i

seguenti forfait di mantenimento:

" Persone

dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato

dalla COSAS)

(CHF/mese)

1 persona 986.--

Considerandi

2.

persone 1'509.--

3.

persone 1'834.--

4.

persone 2'110.--

5.

persone 2'386.--

Per ogni persona +

200.

--

supplementare

1.1

Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di

16.

anni o più

Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni

compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato

all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili.

1.2

Supplemento di integrazione

a. Inserimento sociale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento

con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la

partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait

globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di

CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.

Durante la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di

integrazione di CHF 300.– al mese.

b. Inserimento professionale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento

con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per

partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC –

USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un

supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.”

(cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.)

2.5

Nella presente evenienza

dalle carte processuali emerge che la ricorrente, il 13 aprile 2016, si è

presentata al Comune di __________ per richiedere prestazioni assistenziali

(cfr. doc. 13).

In quella data

l’insorgente, iscritta alla Cassa __________ come assicurata esercitante

attività lucrativa indipendente principale (__________) dal 1° agosto 2005

(cfr. doc. 28), nella “Dichiarazione dei dati relativi al reddito da attività

indipendente” ha indicato, quale reddito annuo come indipendente che figura al

punto 2.1. sull’ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato, la somma

di fr. 210'000.- relativi all’anno 2008 e quale reddito annuo netto stimato

per l’anno in corso - 2016 - l’importo di fr. 120'000.- (cfr. doc. 29).

La ricorrente ha

consegnato la documentazione occorrente completa il 19 aprile 2016 e in

quell’occasione le è stato fissato l’appuntamento con lo Sportello Regionale

Laps per il 26 aprile 2016 (cfr. doc. 14).

Sempre il 19 aprile 2016

la medesima ha prodotto una nuova “Dichiarazione dei dati relativi al reddito

da attività indipendente” dalla quale si evince che il reddito annuo netto stimato

per il 2016 è stato ridotto a fr. 30'000.- (cfr. doc. 30).

Davanti allo Sportello

Laps l’insorgente ha firmato la “Conferma” dei dati dichiarati in cui quale

reddito totale annuo da attività indipendente è stata apposta la cifra di fr.

30'000.- (cfr. doc. 10-12).

Con decisione del 13

maggio 2016 l’USSI ha negato alla ricorrente una prestazione assistenziale, in

quanto dal relativo calcolo, computando, da una parte, un reddito annuo di fr.

30'000.--, pari a fr. 2'500 al mese, e un sussidio per la cassa malati di fr.

305.

- al mese, dall’altra, delle spese computabili di fr. 18'181.-- all’anno

(fr. 13'200 massimo ammissibile per la spesa dell’alloggio per una persona +

fr. 4'981 premio assicurazione malattia), corrispondenti a fr. 1'515.- al mese,

oltre a un fabbisogno di base di fr. 986.- mensili (cfr. consid. 2.4.), non

risultava alcuna lacuna di reddito Las, ma al contrario un’eccedenza di reddito

di fr. 304.- al mese [(fr. 2'500 + fr. 305) – (fr. 1'515 + fr. 986)]; cfr. doc.

4; 5).

Con reclamo del 15 giugno

2016.

l’insorgente, oltre a indicare di aver presentato una richiesta di

dissequestro dei suoi fondi, ha addotto:

" (…)

Relativamente alla mia domanda di sussidio,

purtroppo non essendo pratica di queste cose, ho riempito erratamente indicando

la somma di Fr. 30,000.- che spero di recuperare e incassare ma che all’ora

attuale non ho nulla e non ho alcuna sicurezza di incassarla. (…)” (Doc. A2)

Per quanto concerne la

domanda di dissequestro, dagli atti risulta, da un lato, che nell’atto d’accusa

del 18 agosto 2015 è stato specificato che le sono stati sequestrati dei conti

bancari, e meglio un conto corrente presso __________ di Euro 1'985'153.50, due

relazioni nominative presso __________ di Euro 54'644.01, rispettivamente Euro

390'651.22 (cfr. doc. 56).

Dall’altra, che il 31

maggio 2016 la ricorrente ha postulato presso il Tribunale penale cantonale il

dissequestro di tutti i suoi conti, in subordine il dissequestro dei conti

presso __________ al fine di poter provvedere al pagamento delle pigioni della

sua abitazione e del suo __________ (cfr. doc. 100).

Va, altresì, rilevato che

il 13 maggio 2016 alla ricorrente è stata intimata la disdetta del contratto di

locazione dell’appartamento di __________, dove abitava e aveva il proprio __________

(cfr. doc. 17), con effetto a decorrere dal 30 giugno 2016 (cfr.doc. 86). In

una lettera dell’8 gennaio 2016 i proprietari hanno rilevato che non

risultavano versate parte della pigione di febbraio 2015 e le pigioni dei mesi

da maggio a dicembre 2015 per complessivi fr. 30'875.82 (cfr. doc. 90).

Il Pretore aggiunto del

Distretto di __________, __________, con decisione del 27 settembre 2016, ha

accolto l’istanza di sfratto e ha fatto ordine all’insorgente di mettere a

libera disposizione dei proprietari l’appartamento di __________ entro dieci

giorni dalla notificazione della decisione in questione (cfr. doc. A3).

Nel presente ricorso

l’insorgente ha precisato di avere inoltrato ricorso al Tribunale d’appello

contro il provvedimento di sfratto (cfr. doc. I pag. 3).

2.6

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte ricorda innanzitutto che nell’ambito

dell’assistenza sociale, come esposto sopra (cfr. consid. 2.3.), vige il principio

della sussidiarietà. Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni

assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in

grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure

prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni

volontarie da parte di terzi (cfr. STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid.

2.3.1

, pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.;

Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; , C.

Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed.

Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

Con sentenza STF

8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha rilevato, in

particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere

prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella

condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio

ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo

un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale.

Con sentenza STF

8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha, poi, rilevato

che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In

particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali

di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.

Nella STF 8C_42/2013 del

15.

ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha

potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e

private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.

L’assistenza sociale può,

dunque, essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte alle proprie

necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei

terzi o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi. L'applicazione del

principio di sussidiarietà non esclude che nel concetto di prestazioni

volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione

corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri

anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi

degli art. 312 e segg. CO; cfr. STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011).

Al contrario l'Alta Corte,

nella sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000, pronunciandosi in merito a un

caso in cui a un beneficiario dell’assistenza sociale le relative prestazioni

erano state ridotte, in quanto era stato scoperto, in particolare, che

occasionalmente la sorella gli corrispondeva delle somme di denaro quali

prestiti (Darlehen), ha stabilito che in virtù del principio di

sussidiarietà non vi era nulla da obiettare circa il fatto che

l’amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza di tali mezzi finanziari a

disposizione dell’insorgente, avesse ricalcolato il contributo dell’assistenza

sociale spettantegli tenendo conto di questi importi.

Pertanto

l’assistenza sociale, conformemente al principio di sussidiarietà, qualora un

richiedente per un determinato lasso di tempo percepisca aiuti finanziari da

terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto che gli

stessi siano soggetti a restituzione, interviene unicamente per l’eventuale

scoperto, e meglio provvede a versare una prestazione che permetta di far

fronte a quelle spese computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono

coperte dall’entrata da parte di terzi (cfr. STCA 42.2012.4 del 19 luglio 2012;

STCA 42.2011.30 dell’11 luglio 2012 consid. 2.14., pubblicata in RtiD I-2013 N.

13.

pag. 65; STCA 42.2014.14 del 28 maggio 2015

consid. 2.7. e 2.10.).

2.7

Nel caso di specie l’USSI ha

negato alla ricorrente il diritto a una prestazione assistenziale,

considerando, in applicazione del principio di sussidiarietà, che la medesima,

per far fronte alle proprie spese primarie, avrebbe dovuto utilizzare

prioritariamente gli introiti connessi all’attività lucrativa indipendente

conteggiati nella somma di fr. 30'000.- annui risultante dalla “Dichiarazione

dei dati relativi al reddito da attività indipendente” compilata dalla medesima

nell’aprile 2016 (cfr. consid. 2.5.; doc. 30; 82).

Giusta l'art. 6 cpv. 1

lett. a Laps, a cui l’art. 22 Las rinvia e che regolamenta il reddito

computabile, quest’ultimo è costituito, segnatamente, dai redditi ai sensi

degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione

dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57

cpv. 1 LT.

L’art. 17 LT prevede che

sono imponibili tutti i proventi dall’esercizio di un’impresa commerciale,

industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da

ogni altra attività lucrativa indipendente.

In concreto l’ultima

tassazione cresciuta in giudicato della ricorrente è quella relativa all’anno

2008, da cui risulta un reddito da attività indipendente accertato di fr.

210'000.- (cfr. doc. 23), come indicato dalla medesima in occasione della

richiesta di prestazioni assistenziali nel mese di aprile 2016 (cfr. doc. 29;

30).

Per l’anno 2016, sempre

nel mese di aprile 2016, l’insorgente ha stimato, al fine del calcolo

dell’assistenza sociale, un reddito dapprima di fr. 120'000, poi ridotto a fr.

30'000.- (cfr. doc. 29; 30; consid. 2.5.).

Visto che la richiesta

contemplata nel formulario Laps “Dichiarazione dei dati relativi al reddito da

attività indipendente” concerne la stima del reddito dell’anno in corso (“C.

Reddito annuo netto stimato per l’anno in corso”; doc. 29), ossia una

valutazione anticipata, una previsione delle proprie entrate, la ricorrente

poteva legittimamente credere di dover indicare il reddito che ipotizzava

di incassare nel 2016.

Inoltre, ritenuti, da un

lato, i sequestri civili e penali dei suoi conti, nonché i procedimenti

giudiziari che l’hanno vista e la vedono coinvolta in prima persona e che possono

avere influito sul tempo a disposizione per l’attività lavorativa,

rispettivamente sulla possibilità di reperire e/o mantenere la clientela, dall’altro,

la disdetta del contratto di locazione della propria abitazione nel maggio 2016

da parte dei proprietari a seguito del mancato pagamento delle pigioni già nel

2015, come pure la conseguente decisione di sfratto (cfr. consid. 2.5.), non è

escluso che l’insorgente abbia effettivamente avuto delle difficoltà a disporre

di liquidità nel periodo determinante in questione (1° aprile - 19 settembre

2016, data della decisione su reclamo impugnata che delimita temporalmente il

potere cognitivo del giudice; cfr. DTF 129 V 1 consid. 1; STF 8C_661/2013 del

22.

settembre 2014 consid. 3.1.2; STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 5;

STF I 927/05 del 1° aprile 2005).

In proposito e in

riferimento a quanto asserito dall’USSI in sede di risposta di causa, ossia che

è inverosimile che eventuali disposizioni di sequestro o pignoramento

sottraggano anche il minimo esistenziale (cfr. doc. III), è utile rilevare che da

un sequestro di valori patrimoniali presumibilmente provento di reato non sono

esclusi i beni non pignorabili ai sensi degli articoli 92-94 LEF (cfr. art.

263-268 CPP).

Infine l’entità degli

introiti mensili di cui la ricorrente disponeva concretamente nel periodo

determinante, ossia dal mese di aprile al 19 settembre 2016 non è conosciuta,

fatta eccezione per l’entrata risultante dall’accordo conciliativo relativo al

pagamento di alcune note d’onorario concluso con __________ il 16 giugno 2016 e

del seguente tenore:

" 1. A saldo

di ogni e qualsiasi pretesa in relazione alla presente procedura e più in

genere ai rapporti di mandato già in essere tra le parti, la parte convenuta – __________

– si impegna a corrispondere alla parte istante – RI 1, __________ – l’importo

omnicomprensivo di fr. 7'500.-, importo che corrisponderà come segue:

- fr. 3'100.- entro il 28 giugno 2016,

- la rimanenza di fr. 4’400.- in rate

mensili di fr. 200.- ciascuna, sempre entro il giorno 28 del mese, la prima

volta entro il 28 luglio 2016.” (Doc. B18: verbale di udienza di conciliazione

davanti alla Pretura di __________ del 16 giugno2016)

Questa Corte non ignora,

comunque, il fatto che l’insorgente abbia dichiarato per il 2016 un reddito

annuo di (almeno) fr. 30'000.-.

2.8

In concreto dunque, per

maggiore tranquillità e considerato che l’assistenza sociale costituisce

l’ultima ancora di salvataggio dell’individuo (cfr. DTF 137 V 143; STF

8C_92/2007 del 14 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 I 65; SVR 2008 EL Nr. 2

pag. 5; STF 8C_5/2008 del 5 maggio 2008), il TCA ritiene che la fattispecie

debba essere ulteriormente indagata dall’USSI, il quale nella procedura di

reclamo non ha del resto esperito alcuna specifica istruttoria.

A proposito

dello scopo della procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA che, per

analogia, vale anche per quanto attiene alla procedura di reclamo, la nostra

Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

Le but de la procédure d'opposition est d'obliger

l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen

du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle

doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures

d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de

l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188

consid.1b p. 191).

(…)“ (STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.)

Al riguardo

cfr. pure STFA C 279/03 del 30 settembre 2005

consid. 4.

In una sentenza

9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha, inoltre,

ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo

all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA

applicabile in casu in virtù dei rinvii di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e 33

cpv. 3 Laps – ed

ha rilevato:

"

(…)

8.3

Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che

l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza

dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore

esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie

le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008

del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora

rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per

non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in

sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo

assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto -

che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di

affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli

approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla

procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in

questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che

è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF

132.

V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag.

410.

[U 51/98])."

Secondo questo Tribunale nel

caso di specie si giustifica, quindi, l’annullamento della

decisione su reclamo del 19 settembre 2016 e il rinvio degli atti all’USSI

affinché effettui gli accertamenti necessari per chiarire

di quali entrate specifiche disponesse la ricorrente da aprile a settembre

2016, tenuto conto in ogni caso che l’accordo conciliativo del 16 giugno 2016

prevedeva per il mese di giugno 2016 il versamento a suo favore di fr. 3'100.-

su un conto presso la __________ (cfr. doc. B18), che dall’atto di accusa del 18

agosto 2015 non risulta essere sotto sequestro (cfr. doc. 56), e per i mesi

seguenti la corresponsione di fr. 200.- al mese (cfr. doc. B18; consid. 2.7.).

In particolare

l’amministrazione verificherà, sentendo l’insorgente la quale

dovrà debitamente comprovare le proprie asserzioni, come quest’ultima abbia provveduto,

oltre che facendo capo ai versamenti di cui all’accordo conciliativo del 16

giugno 2016, a far fronte alle proprie spese essenziali nel lasso di tempo in

questione, indicando anche eventuali aiuti finanziari da parte di terzi.

La

ricorrente fornirà, altresì, per l’arco di tempo marzo – settembre 2016 gli

estratti conto della propria relazione bancaria con la __________ menzionata

sopra, nonché con la __________ (cfr. doc. 60) e la __________ per il conto di

cui al doc. 65 e seguenti che non risulta essere il medesimo di quello sotto

sequestro (cfr. doc. 56), come pure con eventuali ulteriori istituti bancari

presso i quali la stessa ha dei conti.

Al riguardo occorre

evidenziare, in primo luogo, che il principio inquisitorio non è in effetti

incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di

collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; DLA 2001 N.

12.

pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF

117.

V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a).

Questo obbligo comprende

in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e

quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto

da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in

difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza

di prove (cfr. STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9

maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a).

In secondo luogo, che qualora un richiedente per un determinato lasso di tempo percepisca aiuti

finanziari da parte di terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente

dal fatto che gli stessi siano soggetti a restituzione, l’assistenza sociale,

in virtù del principio di sussidarietà, interviene unicamente per l’eventuale

scoperto, e meglio provvede a versare una prestazione che permetta di far

fronte a quelle spese computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono

coperte dall’entrata da parte di terzi (cfr. consid. 2.6.).

L’USSI, dopo aver esperito

le indagini di cui sopra, determinerà nuovamente se l’insorgente ha diritto

oppure no a una prestazione assistenziale ordinaria dal mese di aprile 2016, se

del caso effettuando calcoli distinti per ciascun mese, allorché le entrate

(e/o aiuti finanziari) mensili varino da un mese all’altro.

Il TCA ricorda, infine, l’obbligo

di rimborso delle prestazioni assistenziali corrisposte a maggiorenni ai sensi

dell’art. 33 Las, segnatamente in caso di acquisizione di una sostanza

rilevante.

In proposito va rilevato

che la ricorrente stessa ha indicato che “(...) non appena incassava delle

somme avrebbe parimenti restituito le indennità minime ricevute. Ovvero non

appena avesse ottenuto un dissequestro avrebbe restituito tutto e ovviamente

non avrebbe più chiesto nulla.” (cfr. doc. I pag. 2).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su reclamo

del 19 settembre 2016 è

annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’USSI affinché proceda a un complemento istruttorio come

indicato ai consid. 2.8. e decida nuovamente in merito all’eventuale diritto

della ricorrente a prestazioni assistenziali postulate nell’aprile 2016.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti