Lexipedia

Decisione

42.2016.29

A ragione USSI ha riconosciuto prestazioni assistenziali ordinarie (6-8/2016) a titolto transitorio (periodo concesso x vendita auto) e negate da 9/16 computando valore auto+scooter+averi bancari. Spe

4 maggio 2017Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

I valori

effettivi per il calcolo sono i seguenti:

Capitale in banca

(10.2016) 2'461.60

Valore scooter 1'200.-

Totale 3'661.60

quindi un capitale

ampiamente al di sotto della quota esente.

Non viene

considerata la vettura poiché come detto precedentemente anche in caso di

vendita non avrei a disposizione il capitale.

Come dimostrato il reddito che percepisco

dalla disoccupazione è già insufficiente a coprire le spese riconosciute e non

mi resta quindi nessun importo a disposizione per sostenere tutte le altre

spese come vitto, telefono, benzina, energia, ecc., contrariamente a quanto

asserito dall’USSI al punto F della sua decisione del 17.10.2016.

(…)” (Doc. I)

1.4. In risposta l’USSI ha

postulato la reiezione dell’impugnativa, rilevando segnatamente:

" (…)

La ricorrente sostiene che il valore della

vettura __________ è di CHF 8'624.- e non 16'000.- e sarebbe stata acquistata

tramite un prestito da restituire in caso di vendita, dunque non andrebbe

considerata. Si rileva però che dalla tassazione 2014 risulta un valore del

veicolo di CHF 16'000.-. Da una valutazione tramite comparis.ch, per la __________

del 2013, al 14.10.2016 risulta un valore residuo di CHF 13'000.-. Il valore

dello scooter sarebbe superiore a CHF 1'300.-, ma non è stato considerato.

Anche se l’auto fosse stata acquistata tramite un prestito, per giurisprudenza,

aiuti e prestiti vanno utilizzati prioritariamente per il sostentamento.

L’assistenza è una prestazione mensile

decisa in base alla situazione presente ed effettiva nel periodo interessato.

Al momento della decisione è stata correttamente considerata la sostanza

(titoli o altri collocamenti di capitali) di CHF 5'232.-, pure sottoscritta e

quindi confermata con la domanda di assistenza 13.7.2016 (doc. 11 inc. USSI).

La situazione successiva è se del caso determinante per le ulteriori richieste.

(…)” (Doc. V)

1.5. Il

15 dicembre 2016 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per

presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. VI). Le parti non hanno

prodotto alcuna nuova prova.

Considerandi

2.1

Oggetto della lite è la

questione di sapere se a ragione oppure no l’USSI con decisione su reclamo del

17.

ottobre 2016 ha negato alla ricorrente il diritto a prestazioni

assistenziali ordinarie richieste nel giugno 2016, ad eccezione dei mesi di

giugno, luglio e agosto 2016 per i quali le ha riconosciuto una prestazione

mensile di fr. 706.-- a titolo transitorio (cfr. consid. 1.1.; 1.2.).

2.2

L’intervento della pubblica

assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale

dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale normativa è stata

oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre

2002.

(cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in

vigore il 1° febbraio 2003.

Questi cambiamenti sono

stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU

53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1°

febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il 1° ottobre 2006 sono,

peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps

(cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre

2006.

pag. 313-317).

2.3

L'art. 1 Las stabilisce che

lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,

all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione

federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per

cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali

hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei

beneficiari (cpv. 2).

L'art. 2 della Legge fissa

il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che

"le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o

suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle

misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

Il cpv. 2 precisa che

"in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo

finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni

sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

L’art. 13 Laps, afferente

all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che:

"Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono

concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:

a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di

complemento vanno erogate le riduzioni dei premi previsti nell’assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie (art. 11 cpv. 1 lett. b) e le

prestazioni d’aiuto allo studio (art. 11 cpv. 1 lett. c), a cui i membri

dell’unità di riferimento hanno diritto;

b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo

previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue

nell’ordine;

c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle

che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra

persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."

Inoltre giusta l’art. 2

cpv. 1 Laps:

"Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:

a) le riduzioni dei premi previste nell’assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la Legge federale

sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa Legge

cantonale di applicazione;

b) l’aiuto sociale speciale e l’assegno per sportivi

d’élite o talenti artistici previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio (LASt)

del 23 febbraio 2015;

c) la borsa di studio e l’assegno di tirocinio previsti

dalla legge sugli aiuti dello studio del 23 febbraio 2015;

d) l’assegno di riqualificazione professionale previsto

dalla Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015;

e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla

Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13

ottobre 1997;

f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli

assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;

g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli

assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;

h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge

sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971."

Anche dal Messaggio n.

4773.

del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si

evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi

dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti

i residenti del Cantone” (pag. 11). In seguito intervengono i sussidi per il

perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di

disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni

integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni

assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.

2.4

Secondo l’art. 11 Las i

provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12

Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

Al riguardo va rilevato

che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali

(Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro.

Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che

autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e

33.

Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La natura, l’ampiezza e la

durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli

scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art.

17.

cpv. 1 Las).

Esse si suddividono in due

categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa

su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di

bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato

relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre le prestazioni

assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

Relativamente alle

prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la

differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai

sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di

complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le

prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."

Ex art. 19 Las,

concernente la soglia di intervento, poi:

" La soglia d’intervento per le prestazioni

assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto

delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione

sociale."

L’art. 19 Las definisce la

soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella

stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi

previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

La Las rinvia, in effetti,

alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione

sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri

Cantoni.

L’ammontare della soglia

Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr.

Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel Rapporto del 5 novembre

2002.

sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato

che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il

concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla

Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati

statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è

considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

Il Dipartimento della

sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las esso è,

infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della Las e del suo

regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento) -, il 21 dicembre 2010, sentito il parere dell’USSI e della

Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un

lato, che la COSAS ha adottato il 21 ottobre 2010 una nuova versione delle

«direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr.

"Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in

Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.), in vigore dal 1°

gennaio 2011 -che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali

invita ad applicare-, come pure che tale modifica prevede l’adeguamento al

rincaro sulla base dell’indice dei salari e dei prezzi del forfait di

mantenimento in ambito di assistenza sociale, in analogia a quanto avviene

nell’ambito delle rendite AVS AI e delle prestazioni complementari, e che per

il 2011 è stato deciso un adattamento al rincaro pari al 1.75% del forfait di

mantenimento, che a far tempo dal 1° gennaio 2011 la soglia di intervento

corrisponde:

" A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione

Persona

dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale)

Forfait

globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS)

(fr./mese)

Supplemento

d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS)

(fr./mese)

Totale

(fr./mese)

1.

persona

977.

--

100.

--

1077.

--

2.

persone

1495.

--

100.

--

1595.

--

3.

persone

1818.

--

100.

--

1918.

--

4.

persone

2090.

--

100.

--

2190.

--

5.

persone

2364.

--

100.

--

2464.

--

6.

persone

2638.

--

100.

--

2738.

--

7.

persone

2912.

--

100.

--

3012.

--

Per

ogni persona supplementare

+

272.

--

-

+

272.

--

B. Supplemento

per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle

precedenti raccomandazioni della COSAS).

Per unità di riferimento

con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra

sono integrati da un supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive

persone di 16 o più anni di età; l'importo di tale supplemento è di 210.--

fr./mese per ognuna di queste persone."

(cfr. Direttive

riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2011 in BU 1/2011

del 14 gennaio 2011 pag. 35-36).

Tali importi

sono stati mantenuti anche per il 2012, il 2013, il 2014 ed il 2015 (cfr.

Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2012

del 16 dicembre 2011; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni

assistenziali per il 2013 del 20 dicembre 2012; Direttive riguardanti gli

importi delle prestazioni assistenziali per il 2014 del 1° gennaio 2014 e

Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2015

pubblicate nel BU 9/2015 del 3 marzo 2015).

Per l’anno 2016 le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali

prevedono quanto segue:

Persone dell’unità di riferimento -

Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato

dalla COSAS)

(CHF/mese)

1.

persona

986.

--

2.

persone 1'509.--

3.

persone 1'834.--

4.

persone 2'110.--

5.

persone 2'386.--

Per ogni persona +

200.

--

supplementare

1.1

Supplemento per unità di riferimento di 3 o più

persone di 16 anni o più

Per unità di riferimento con più di due persone di

almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un

supplemento, assegnato all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.–

mensili.

1.2

Supplemento di integrazione

a. Inserimento sociale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di

inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che

prevede la partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta

al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento

d’integrazione di CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.

Durante la durata dell’AUP viene accordato un

supplemento di integrazione di CHF 300.– al mese.

b. Inserimento professionale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di

inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale

per partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC –

USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un

supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.”

(cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.).

Il p.to 1.3. delle

Direttive per l’anno 2016 enuncia inoltre che per i giovani adulti che vivono

con i propri genitori è riconosciuto un forfait mensile di fr. 600.--.

Gli importi menzionati

relativi all’anno 2016 sono stati mantenuti anche per l’anno 2017 (cfr.

Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2017;

BU N. 10/2017 del 14 marzo 2017 pag. 33 segg.).

2.5

Nella presente evenienza

l’USSI, con decisione del 15 luglio 2016, ha negato a RI 1 (nata il __________1985,

di nazionalità italiana e in possesso di un permesso C UE/AELS valido fino al

2.5

; cfr. doc. 30) il diritto a prestazioni assistenziali richieste nel

giugno 2016, computando, oltre alle indennità LADI di fr. 19'647.-- all’anno percepite

dalla medesima e al reddito da titoli e capitali di fr. 26.-- annui, il valore

di un’automobile __________ e di uno scooter per complessivi fr. 16'000.--,

nonché averi bancari pari a fr. 5'232.-- (cfr. doc. 2; consid.1.1.).

L’amministrazione, poi,

con decisione su reclamo del 17 ottobre 2016, da un lato, ha ribadito la

correttezza del calcolo dell’assistenza sociale effettuato nel luglio 2016,

evidenziando che la ricorrente, abitando a __________ e quindi in una zona

servita dai mezzi pubblici, non necessita dell’automobile, per cui è tenuta ad

alienarla. Dall’altro, le ha tuttavia assegnato a titolo transitorio una

prestazione assistenziale ordinaria per i mesi da giugno ad agosto 2016 di fr.

706.

-- mensili, in quanto per vendere la vettura andava considerato un

ragionevole lasso di tempo. L’importo di fr. 706.-- è stato calcolato senza

considerare il valore dell’auto (cfr. doc. III1; consid. 1.2.).

L’insorgente, con il

ricorso, ha censurato il computo nella sostanza del valore della sua automobile

__________, in quanto la vettura sarebbe stata acquistata mediante un prestito

di fr. 22'000.- ottenuto da sua madre che in caso di vendita della vettura deve

rimborsarle.

Inoltre la ricorrente

sostiene che in ogni caso il valore dell’auto non corrisponderebbe a fr. 16'000.--,

bensì a fr. 8'624.-- e che il valore dello scooter di fr. 3’000.-- indicato

dall’USSI è quello a nuovo, mentre il valore attuale si aggirerebbe tra i fr.

1'100 e i fr. 1'300.

L’insorgente ha poi

contestato il conteggio nella sostanza dell’ammontare di fr. 5'232.--, poiché

tale importo si riferisce al saldo dei suoi conti bancari al 30 giugno 2016.

Nel frattempo però ella avrebbe utilizzato parte del denaro per far fronte alle

spese non coperte dalle sue entrate. La medesima ha affermato che nel mese di

ottobre 2016 i suoi risparmi ammontavano a fr. 2'461.60.

La ricorrente ha pure

asserito che la somma di fr. 1'100.-- mensili considerata dall’USSI a titolo di

pigione non tiene conto della realtà dei fatti, ritenuto che il suo contratto

di locazione prevede una pigione di fr. 1'200.-- al mese, oltre a fr. 200.--

mensili di spese accessorie.

Infine l’insorgente ha

fatto valere di non avere alcun importo a disposizione per sostenere i costi

del vitto, del telefono, del dentista, della benzina e dell’energia (cfr. doc.

I; consid. 1.3.).

2.6

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie questa Corte rileva innanzitutto che nell’ambito dell’assistenza

sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.

Da tale principio risulta

che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto

qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità

tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o,

ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. DTF 137 V 143

consid. 3.7.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in

RAMI 2005 pag. 30).

Con sentenza STF

8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha rilevato che non

esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare

l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come

pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.

Il principio della

sussidiarietà non esclude espressamente che nel concetto di prestazioni

volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione

corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri

anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi

degli art. 312 e segg. CO; cfr. STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011).

Al contrario l'Alta Corte,

nella sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000, pronunciandosi in merito a un

caso in cui a un beneficiario dell’assistenza sociale le relative prestazioni

erano state ridotte, in quanto era stato scoperto, in particolare, che

occasionalmente la sorella gli corrispondeva delle somme di denaro quali

prestiti (Darlehen), ha stabilito che in virtù del principio di

sussidiarietà non vi era nulla da obiettare circa il fatto che

l’amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza di tali mezzi finanziari a

disposizione dell’insorgente, avesse ricalcolato il contributo dell’assistenza

sociale spettantegli tenendo conto di questi importi.

Inoltre con sentenza

8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 ha confermato il diniego del diritto a una

prestazione assistenziale nel caso di una persona che aveva potuto coprire i

costi in più non coperti dalle assicurazioni sociali e provate tramite

finanziamenti da terzi.

Pertanto l’assistenza

sociale, conformemente al principio di sussidiarietà, qualora un richiedente

per un determinato lasso di tempo percepisca aiuti finanziari da terzi anche

solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto che gli stessi siano

soggetti a restituzione, interviene unicamente per l’eventuale scoperto, e

meglio provvede a versare una prestazione che permetta di far fronte a quelle

spese computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono coperte

dall’entrata da parte di terzi (cfr. STCA 42.2015.14 del 16 febbraio 2016

consid. 2.8.; STCA 42.2012.4 del 19 luglio 2012; 42.2011.30 dell’11 luglio

2012).

2.7

Il TCA osserva,

inoltre, che ai sensi dell’art. 22 Las il reddito disponibile residuale

è quello definito dagli art. 5 a 9 Laps tenuto conto delle deroghe previste dal

medesimo disposto di legge.

In

particolare, a differenza di quanto stabilito all’art. 6 cpv. 1 lett. f Laps

secondo cui il reddito computabile è costituito da 1/15 della sostanza

mobiliare e immobiliare imponibile (cfr. consid. 2.5.), l’art. 22 lett. a cfr.

2.

Las prevede che la sostanza netta

viene computata interamente nella misura in cui supera 100’000 fr. per

l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, 10’000 fr. per una

persona sola, 20’000 per una coppia (coniugi o conviventi con figli in comune)

e 2’000 fr. per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente

indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in

casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse

difficilmente liquidabile.

L’art.

41.

cpv. 1 Legge tributaria (LT), a cui fa riferimento la Laps alla quale la Las rinvia, enuncia, poi, che sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e

immobiliari.

Le

direttive della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale

(COSAS) del 2005 al punto E.2. aggiornato nel dicembre 2014, relativo alla

sostanza enunciano, in particolare, che:

"

E.2 Sostanza

E.2.1 Principi e quota esente

In conformità al principio di sussidiarietà, il preventivo utilizzo degli averi in conto bancario e/o

postale, delle azioni, delle obbligazioni, dei crediti, degli oggetti di

valore, degli immobili e di altri valori patrimoniali è la condizione

indispensabile per la concessione dell’aiuto materiale.

■ Effetti personali e beni mobili

Gli effetti personali e il mobilio costituiscono parte della

sostanza personale inviolabile e non considerabile nel calcolo della

prestazione di sostegno sociale in quanto beni non pignorabili secondo la legge

federale sull’esecuzione e il fallimento.

■ Altra sostanza patrimoniale

Secondo il diritto all’aiuto sociale, tutti i valori monetari, i

titoli, i veicoli privati e i beni sui quali il richiedente ha un diritto di

proprietà, sono considerati quale sostanza. Per la valutazione del fabbisogno

si terrà conto, tuttavia, solo degli averi effettivamente disponibili o

realizzabili in breve tempo.

Gli uffici del sostegno sociale possono rinunciare

a chiedere la realizzazione della sostanza nel caso in cui:

■ ciò causerebbe al beneficiario e/o alla sua famiglia una

situazione eccessivamente

sconveniente;

■ la realizzazione fosse economicamente svantaggiosa;

■ l’alienazione fosse improponibile per altre ragioni."

2.8

Nel caso di specie dalla

documentazione agli atti emerge che RI 1 è proprietaria di un’automobile __________

la cui prima entrata in circolazione risale all’aprile 2013 e di uno scooter __________

la cui prima entrata in circolazione risale al giugno 2014 (cfr. doc. 32; 33;

A3).

In uno scritto del 4 marzo

2015.

indirizzato all’Ufficio di tassazione la ricorrente ha indicato di aver

acquistato la vettura __________ grazie a un prestito di fr. 22'000.--

concessole dalla madre, __________, che le rimborsa in ragione di fr. 300.-- al

mese (cfr. doc. A2).

Lo scooter __________ è

stato pagato fr. 2'800.-- in contanti nel giugno 2014 (cfr. doc. A3).

Come visto sopra, le

direttive COSAS al punto E.2.1. sanciscono, in particolare, che dal punto di

vista del sostegno sociale i veicoli privati e i beni sui quali il

richiedente ha un diritto di proprietà, sono considerati quale sostanza sempre

che siano effettivamente disponibili o realizzabili in breve tempo (cfr.

consid. 2.7.).

In concreto a ragione

l’USSI ha stabilito che, abitando a __________, comune servito dai mezzi

pubblici (in particolare treno e bus), l’insorgente non necessita di

un’automobile e può esserne pretesa la vendita. Del resto, la ricorrente nemmeno

ha fatto valere alcun altro valido motivo che possa giustificare l’utilizzo di

una vettura.

L’amministrazione,

inoltre, ha ritenuto ragionevole considerare un lasso di tempo di tre mesi, da

giugno ad agosto 2016, al fine di attuare la vendita dell’automobile,

periodo nel quale non è stato computato il valore dell’automobile nel calcolo dell’assistenza

sociale ed è stata assegnata alla ricorrente una prestazione assistenziale

transitoria di fr. 706.-- al mese (cfr. doc. III1; consid. 1.2.).

Come deciso dall’USSI, a

far tempo dal mese di settembre 2016 il valore della __________ deve, però,

essere conteggiato per determinare l’eventuale diritto della ricorrente

all’assistenza sociale.

Tale sostanza mobiliare

non costituisce, d’altronde, un caso di rigore in relazione al quale può essere

concessa un’eccezione transitoria ai sensi dell’art. 22 lett. a cfr. 2 Las, in

quanto non risulta trattarsi di sostanza difficilmente liquidabile (cfr. STCA

42.2008.16

dell’11 marzo 2009 consid. 2.7.).

La censura ricorsuale

secondo cui il valore della automobile __________ non deve essere computato

nella sostanza in quanto, essendo stata acquistata mediante un prestito di fr.

22'000.-- da parte della madre, in caso di vendita la somma deve essere

rimborsata (cfr. doc. I) si rivela, poi, ininfluente.

Al riguardo è utile

rilevare che l’insorgente stessa ha dichiarato all’Ufficio di tassazione che

restituisce l’importo prestatole dalla madre in ragione di fr. 300.-- al mese

(cfr. doc. A2).

In simili condizioni e in

particolare ritenuto il fatto che il prestito è stato contratto con la propria

madre la quale risulta disponibile a ricevere il rimborso della somma a rate, non

si vede alcun valido motivo per il quale, anche qualora l’auto venisse venduta,

la ricorrente non possa continuare a restituire esigue somme mensili e

utilizzare l’ammontare restante per far fronte al proprio mantenimento.

Ciò si giustifica a più

forte ragione ponendo mente al principio secondo cui l’assistenza sociale è

sussidiaria ai mezzi che la persona assistita è in grado di procurarsi

individualmente anche tramite prestiti da restituire (cfr. consid. 2.6.).

2.9

Per quanto attiene all’entità

del valore dell’automobile in questione, l’insorgente sostiene che in ogni caso

il valore dell’auto non corrisponderebbe a fr. 16'000.--, bensì a fr. 8'624.--

(cfr. doc. I). A sostegno della sua affermazione ella ha allegato una tabella

dell’__________ (cfr. doc. A1).

Il valore attribuito

dall’USSI alla __________ della ricorrente acquistata nel 2013 per fr.

22'000.--, facendo capo alla valutazione effettuata da Comparis.ch, è di fr.

13'000.-- e non di fr. 16'000.--. Quest’ultimo importo rappresenta invece il

valore dell’auto sommato a quello dello scooter (cfr. doc. III1; V).

Nel sito www.comparis.ch (uno dei siti web più utilizzati quale servizio di confronto in

internet della Svizzera) il prezzo di mercato della __________ dopo tre

anni dalla data della prima entrata in circolazione è, in

effetti, di circa fr. 13'000.--.

E’ notorio, del resto, che

il valore di ripresa stabilito da una concessionaria di auto, come in casu l’__________

per le __________, sia inferiore rispetto al prezzo di mercato, visto che

l’obiettivo della concessionaria/garage è quello di rivendere l’auto usata e

ottenere un guadagno.

Ne discende che la

valutazione della vettura della ricorrente di fr. 13'000.-- per l’anno 2016

effettuata dall’amministrazione non risulta arbitraria e non presta, perciò, il

fianco a critiche.

2.10

Per i mesi di giugno,

luglio e agosto 2016 l’USSI, come visto, non ha comunque computato alcun

valore per la __________ e ha assegnato all’insorgente una prestazione

assistenziale ordinaria transitoria mensile di fr 706.-- (cfr. consid. 1.2.;

2.8

).

La ricorrente ha chiesto

che le venga riconosciuta una prestazione assistenziale di fr. 986.-- al mese,

importo corrispondente al forfait di mantenimento per una persona nel 2016

(cfr. doc. I; consid. 1.3.; 2.4.).

Il TCA deve, perciò,

verificare l’esattezza dell’ammontare della prestazione assistenziale

transitoria di fr. 706.-- per i mesi da giugno ad agosto 2016.

Al riguardo va dapprima

osservato che l’insorgente, oltre all’automobile, possiede uno scooter __________

e dei risparmi depositati presso la banca __________ (cfr. doc. 33; 41; 58).

Per il periodo da giugno

ad agosto 2016 la questione di sapere se l’importo di fr. 3'000.-- quale valore

dello scooter e l’ammontare di fr. 5'232.-- a titolo di averi bancari considerati

dall’amministrazione siano corretti o meno è, tuttavia, irrilevante.

In effetti, anche considerando

gli importi di fr. 3'000.-- e di fr. 5'232.--, la relativa somma (fr. 8'232.--)

è inferiore alla quota di sostanza esente pari a fr. 10'000 (cfr. consid.

2.7

).

Pertanto la sostanza della

ricorrente (che per questi mesi non è comprensiva dell’auto) risulta in ogni

caso nulla (cfr. doc. III1 p.to G).

Di conseguenza per il

lasso di tempo da giugno ad agosto 2016, a titolo di redditi computabili, vanno

conteggiati unicamente le entrate costituite dalle indennità di disoccupazione

di fr. 19'647.-- annui (cfr. doc. 5) e dal reddito da capitali di fr. 26.--

annui per complessivi fr. 19'673.-- all’anno, pari a fr. 1'639.-- al mese (cfr.

doc. 2).

2.11

Per quanto concerne le spese,

la ricorrente ha asserito che la somma di fr. 1'100.-- mensili considerata

dall’USSI quale spesa per l’alloggio non tiene conto della realtà dei fatti,

ritenuto che il suo contratto di locazione prevede una pigione di fr. 1'200.--

al mese, oltre a fr. 200.-- mensili di spese accessorie (cfr. doc. I; consid.

1.3

).

In

proposito questa Corte evidenzia che secondo l’art. 22 lett. c Las per il

calcolo della spesa per l’alloggio, ai fini della determinazione della

prestazione assistenziale, viene considerato l’affitto maggiorato delle spese

accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps.

L’art.

9.

cpv. 1 Laps prevede, segnatamente, che per le unità di riferimento composte

di una persona la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo

corrispondente all’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni

complementari all'AVS/AI per la persona sola, pari a fr. 13'200.-- annui, ossia

fr. 1'100.-- mensili.

In concreto il contratto

di locazione concernente l’appartamento di 3,5 locali della ricorrente a __________

concluso nel dicembre 2014 - peraltro con la madre, __________, quale locatrice

- prevede una pigione di fr. 1'200.- al mese, pari a fr. 14'400.- annui e delle

spese accessorie di fr. 200.-- al mese, corrispondenti a fr. 2’400.-- annui

(cfr. doc. 16). Complessivamente, quindi, la ricorrente deve sostenere, quale

costo per la propria abitazione, la somma di fr. 1'400.-- al mese, ossia fr.

16'800.-- all’anno.

Poiché l’importo di fr.

16'800.--, è superiore al limite massimo di fr. 13'200.--, a ragione

l’amministrazione ha computato a titolo di spesa per l’alloggio l’ammontare di

fr. 13'200.-- (cfr. doc. 4), corrispondenti a fr. 1'100.-- mensili.

2.12

RI 1 ha, inoltre, fatto valere

di non avere alcun importo a disposizione per sostenere i costi del vitto, del

telefono, del dentista, della benzina e dell’energia (cfr. doc. I; consid.

1.3

).

Al riguardo è utile

osservare che i redditi computabili e le spese computabili - queste ultime

costituite dalla spesa vincolata e dalla spesa per l’alloggio - agli art. 6, 8

e 9 Laps e all’art. 22 Las, che contempla delle deroghe ai disposti appena

citati della Laps, sono elencati in modo esaustivo.

Di conseguenza, una volta

conteggiate tali voci nel calcolo della prestazione assistenziale ordinaria di

un richiedente l’assistenza sociale, non è possibile computarne altre non

previste dalla Laps, né dalla Las.

A eventuali ulteriori

costi che esulano sia dalla spesa per l’alloggio, che dalla lista esaustiva

delle spese vincolate si deve, perciò, sopperire tramite l’importo della soglia

di intervento (cfr. consid. 2.4.) che include, in particolare, proprio le spese

relative al vitto, al telefono e all’elettricità (cfr. Direttive COSAS p.to

B.2.1.) fatte valere dall’insorgente.

In simili condizioni, nel

rispetto del principio della legalità, secondo cui in virtù di un principio

fondamentale del diritto, ogni attività amministrativa deve essere

riconducibile a una norma legale che ne delinei ampiezza e limiti delle

funzioni (principio della legalità: cfr. Häfelin/Müller, Allgemeines

Verwaltungsrecht, 4a ed., cifra marg. 368 segg.; STF 9C_423/2013 del 26 agosto

2014.

consid. 4.2.; STFA H 231/02 del 20 agosto 2003 consid. 5), nel caso in cui

il diritto a un’eventuale prestazione assistenziale ordinaria sia esaminato

mediante un conteggio effettuato secondo i parametri indicati dalla legge,

ovvero tenendo conto di tutti quei redditi e quelle spese riguardanti il

richiedente che sono previsti dalla Laps e dalla LAS, l’USSI non può aggiungere

altri costi al fine di riconoscere il diritto all’assistenza sociale o

aumentare l’importo della prestazione a seconda di quanto preteso dal

richiedente.

Pertanto gli ulteriori

costi fatti valere dalla ricorrente e menzionati sopra non possono essere

computati nel calcolo della prestazione assistenziale.

In proposito cfr. STCA

42.2015.6

del 28 settembre 2015 consid. 2.12.; STCA 42.2008.16 dell’11 marzo

2009.

consid. 2.9.

2.13

Le spese relative alle cure

dentistiche non vanno d’altronde computate nel calcolo della prestazione

assistenziale ordinaria. Le stesse possono eventualmente, in linea di principio,

essere assunte quali prestazioni assistenziali speciali alle condizioni qui di

seguito esposte.

In effetti l'art. 20 Las,

concernente le prestazioni speciali, enuncia:

" Le prestazioni speciali sono

destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio:

a) spese di formazione;

b) franchigie, partecipazioni, spese dentarie e spese

straordinarie dovute a malattia o handicap;

c) determinate assicurazioni;

d) misure che favoriscono l’integrazione sociale e l’inserimento

professionale;

e) spese di collocamento diurno di figli minorenni;

f) spese di collocamento in istituto;

g) spese di sepoltura. (cpv. 1)

Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali per fare

fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio superiori ai

limiti previsti dall’art. 22. (cpv. 2)

Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle prestazioni

ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario raggiungono

o superano la soglia d’intervento ma non coprono il bisogno specifico cui esse

sono destinate. (cpv. 3).

A titolo di prestito da rimborsare possono essere versate in

particolare: il deposito di garanzia relativo alla locazione, gli arretrati di

pigioni o di spese di elettricità o di premi partecipazioni e franchigie

nell’ambito della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18

marzo 1994. (cpv. 4)"

Le prestazioni speciali si

distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a bisogni particolari, non

considerati per la definizione del fabbisogno in termini di lacuna di reddito

rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il loro carattere puntuale e

per il fatto che sono destinate alla copertura di bisogni specifici, le

prestazioni speciali possono essere concesse anche quando il reddito

disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. Messaggio n.

5250.

dell’8 maggio 2002, pag. 4; STCA 42.2004.3 del 17 maggio 2005, pubblicata

in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.).

2.14

Per il resto la ricorrente non

ha sollevato ulteriori eccezioni in merito al conteggio delle singole voci di reddito

e delle spese computabili indicate dall’USSI valido per i mesi da giugno ad

agosto 2016.

I redditi computabili

sono, perciò, costituiti dalle indennità di disoccupazione di fr. 19'647.--

annui e dal reddito da titoli e capitali di fr. 26.-- annui.

Complessivamente essi

ammontano a fr.19’673.--, ossia fr. 1'639.-- al mese (cfr. doc. 3, 4)

Come visto (cfr. consid.

2.9

), per i mesi da giugno ad agosto 2016 l’USSI non ha computato alcunché a

titolo di sostanza computabile Las.

Le spese computabili sono,

invece, composte della spesa per l’alloggio di fr. 13'200.-- annui (cfr.

consid. 2.10.), del premio della cassa malati di fr. 4’981.-- e da contributi

sociali di fr. 1'535.-- annui (cfr. doc. 4).

Globalmente le spese

computabili Las annue corrispondono a fr. 19'716.--, pari a fr. 1'643.-- (cfr.

doc. 4, 3).

Di conseguenza

l’insorgente non presenta alcun reddito disponibile residuale (cfr. art. 18, 22

Las; consid. 2.4.).

Il disavanzo ammonta, al

contrario, a fr. 43.-- annui (redditi computabili di fr. 19’673.-- – spese

computabili di fr. 19'716.--.--), corrispondente a circa fr. 4.-- al mese.

La soglia di intervento

della ricorrente per il 2016 è pari a fr. 986.-- al mese (cfr. consid. 2.4.;

doc. 3).

Hanno diritto alla

prestazione assistenziale ordinaria coloro il cui reddito disponibile

residuale, sommato alle prestazioni sociali di complemento effettivamente

percepite sulla base della Laps, non raggiunge la soglia di intervento (cfr.

art. 18 Las; consid. 2.4.).

In casu, come già indicato,

non vi è alcun reddito disponibile residuale, bensì un disavanzo di fr. 43.-- annui,

ovvero fr. 4.-- al mese.

I sussidi della cassa

malati per il 2016 ammontano dal canto loro a fr. 284.-- mensili (cfr. doc. 3).

La lacuna di reddito Las mensile

è, pertanto, pari a fr. 706.-- [(fr. 986.-- + fr. 4.--) - fr. 284.--].

Rettamente, quindi,

l’Ufficio resistente ha riconosciuto alla ricorrente per il lasso di tempo giugno-agosto

2016.

una prestazione assistenziale transitoria di fr. 706.-- mensili (cfr.

doc. III1).

2.15

Per il periodo dal 1°

settembre 2016 al 17 ottobre 2016 (è la data della decisione su reclamo

impugnata che delimita temporalmente il potere cognitivo del

giudice delle

assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_661/2013 del 22 settembre 2014 consid. 3.1.2.; STF

9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; STFA I 525/04 del 15 aprile

2005.

consid. 2), per contro, come stabilito sopra (cfr. consid. 2.8.), nel

calcolo volto a determinare l’eventuale diritto di RI 1 a una prestazione

assistenziale ordinaria deve essere computato, a titolo di sostanza mobiliare

computabile Las, il valore della sua automobile __________ pari a fr.

13'000.--.

Inoltre, sempre quale

sostanza mobiliare, in virtù dell’art. 22 lett. a cfr. 2 Las (cfr. consid.

2.7

), va pure conteggiato il valore dello scooter __________ appartenente alla

ricorrente.

L’insorgente ha censurato

il valore conteggiato dall’USSI di fr. 3’000.--, in quanto sarebbe quello dello

scooter nuovo, mentre il valore attuale si aggirerebbe tra i fr. 1'100.-- e i

fr. 1'300.-- (cfr. doc. I; consid. 1.3.).

Dal relativo contratto di

acquisto del 26 giugno 2014 emerge, da un lato, che il prezzo dello scooter __________

era pari a fr. 2'790.--, quello degli accessori corrispondeva a fr. 150.-- e le

spese di consegna ammontavano a fr. 50.--, per complessivi fr. 2'990.--. Dall’altro,

che la ricorrente ha potuto beneficiare di un ribasso di fr. 190.--.

L’insorgente ha, dunque, comperato lo scooter per fr. 2'800.-- (cfr. doc. A3).

Da un raffronto effettuato

nel sito www.comparis.ch

risulta, prendendo in considerazione scooter dello stesso modello di quello

della ricorrente immatricolati nel 2014 e valutati nel 2016 con un

chilometraggio tra i 4’000 e i 10'000 km, che il prezzo di mercato medio è di

fr. 1'900.--.

Pertanto nel calcolo

concernente l’arco di tempo dal 1° settembre al 17 ottobre 2016 per lo scooter

non va tenuto conto di un valore fr. 3'000.--, bensì di fr. 1'900.--.

2.16

RI 1 ha pure contestato l’ammontare

di fr. 5'232.-- conteggiato dall’USSI nella sostanza computabile Las a titolo

di averi bancari, affermando che tale importo si riferisce al saldo dei suoi

conti al 30 giugno 2016, mentre nel mese di ottobre 2016 lo stesso ammontava a

fr. 2'461.60 (cfr. doc. I; consid. 1.3.).

Dalla documentazione agli

atti si evince che al 28 giugno 2016 il conto di risparmio intestato all’insorgente

presso __________ presentava un saldo attivo di fr. 2'511.60 (cfr. doc. 41) e

il suo conto privato __________ un saldo attivo di fr. 2'720.33 (cfr. doc. 58)

per complessivi fr. 5'231.93, arrotondati a fr. 5'232.--.

L’USSI ha, quindi,

effettivamente computato, nel calcolo della prestazione assistenziale

ordinaria, l’importo corrispondente al saldo dei conti bancari della ricorrente

risultante alla fine di giugno 2016 (cfr. doc. 4; III1).

L’insorgente, senza

peraltro comprovare le proprie allegazioni, sostiene che nel mese di ottobre

2016.

l’importo dei suoi averi bancari ammontava a fr. 2'461.60 essendo stato

utilizzato per far fronte ai costi non coperti dalle sue entrate (cfr. doc. I).

La questione dell’entità

dell’ammontare dei conti bancari della ricorrente non merita di ulteriori

approfondimenti per il periodo in questione, ossia 1° settembre – 17 ottobre

2016.

(cfr. consid. 2.15.).

Infatti, anche qualora l’insorgente

abbia realmente utilizzato tra la fine di giugno e settembre/ottobre 2016 parte

del denaro depositato su sui conti per provvedere al pagamento di alcune spese,

la diminuzione dell’importo degli averi bancari fino agli asseriti fr. 2’461

non avrebbe alcuna influenza sull’esito della presente vertenza.

Ciò poiché, in primo luogo,

la ricorrente, utilizzando il proprio denaro, ha agito in conformità al

principio della sussidiarietà che prevede che prima di beneficiare

dell’assistenza sociale si debba provvedere alle proprie necessità tramite i

propri mezzi (cfr. consid. 2.6.).

In secondo luogo, non va

dimenticato che in ogni caso l’USSI, con decisione su reclamo del 17 ottobre

2016, le ha assegnato una prestazione assistenziale ordinaria transitoria per i

mesi da giugno ad agosto 2016 di fr. 706.-- al mese, per complessivi fr.

2'118.-- (fr. 706 x 3 mesi; consid. 2.10.; 2.14.).

Siccome la ricorrente ha

dichiarato di avere attinto, da luglio 2016 e precedentemente alla decisione su

reclamo, dai suoi conti bancari i mezzi per far fronte alle spese non già estinte

dalle sue entrate, le prestazioni assistenziali riconosciutole in seguito di

fr. 706.-- al mese, calcolati senza tenere conto di alcuna sostanza (cfr.

consid. 2.9.; 2.14.) e pari a fr. 2'118.-- per tre mesi, non sono necessarie a

coprire i costi dei mesi da giugno ad agosto 2016, bensì, tutto ben

considerato, vanno tenute conto, quale importo complessivo di fr. 2'118.--, per

il periodo successivo nella sostanza.

Come del resto indicato

dall’USSI nella risposta di causa (cfr. doc. V pag. 4), la situazione

patrimoniale della ricorrente dopo il mese di ottobre 2016 è se del caso

determinante per ulteriori richieste di prestazioni assistenziali.

2.17

Alla luce di tutto quanto

esposto, tenendo conto di averi bancari nella misura di fr. 2'461.60 come

richiesto dell’insorgente (cfr. doc. I), risulta che per il periodo dal 1°

settembre al 17 ottobre 2016 i suoi redditi computabili sono costituiti

dalle indennità di disoccupazione di fr. 19'647.-- annui, dal reddito da titoli

e capitali di fr. 26.--annui e dalla sostanza computabile come reddito Las di

fr. 9’479.-- {[fr. 13’000.- valore dell’automobile (cfr. consid. 2.8.; 2.14.) +

fr. 1'900.- valore dello scooter (cfr. consid. 2.15.) + fr. 2'461.60 titoli e

collocamenti di capitali (cfr. consid. 2.16.) + fr. 2’118.-- prestazioni

assistenziali riconosciute retroattivamente (cfr. consid. 2.16.)] – fr.

10'000.-- quota esente (cfr. consid. 2.7.)}.

Complessivamente essi

ammontano a fr. 29'152.--.

Le sue spese computabili Las

annue, come visto al consid. 2.14., corrispondono a fr. 19'716.--.

Il reddito disponibile

residuale (cfr. art. 5 Laps) della ricorrente ammonta, di conseguenza, a fr. 9’436.--

annui (redditi computabili di fr. 29’152.-- – spese computabili di fr. 19’716.--),

pari a fr. 786.-- al mese.

Considerati una soglia di

intervento per il 2016 di fr. 986.-- al mese (cfr. consid. 2.4. e 2.14+.) e un

sussidio della cassa malati di fr. 284.-- mensili (cfr. doc. 3), l’insorgente presenta

un’eccedenza di reddito Las mensile di fr. 84.-- [(fr. 786.-- + fr. 284.--) -

fr. 986.--].

RI 1 non ha, dunque,

diritto, per periodo 1° settembre – 17 ottobre 2016 a una prestazione

assistenziale ordinaria.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti