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Decisione

42.2016.3

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 novembre 2016Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

U. Kieser, ATSG-Kommentar, 3° ed., Zurigo, Basilea,

Ginevra 2015, ad art. 43 n. 99-100).

L’assicuratore, tuttavia,

non può pronunciarsi sulla base degli atti né rifiutarsi di entrare in materia

se gli è possibile delucidare i fatti senza difficoltà, né complicazioni

speciali, malgrado la mancanza di collaborazione dell’assicurato (cfr. DTF 129

V 267; STF 9C_266/2012 del 19 agosto 2012 consid. 1.1.; STFA I 700/02 del 24

giugno 2003 consid. 2.2. e riferimenti ivi citati).

2.2. Nella presente evenienza

dalle carte processuali emerge che al ricorrente, di nazionalità portoghese al

quale nel novembre 2007 è stato rilasciato un permesso di dimora B e la cui famiglia

(moglie e figli) risiede in __________ (cfr. doc. A3; 128; 71), è stata

riconosciuta una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1'663 per il mese

di aprile 2014. Nel relativo calcolo, che ha considerato un’unità di riferimento

composta unicamente del medesimo, quale reddito computabile Las è stato

computato l’importo di fr. 6'332 annui, di cui fr. 6'188 a titolo di reddito da

attività dipendente (cfr. doc. 211-214).

Il 16 giugno 2014 l’USSI,

in relazione alla domanda di rinnovo del 6 maggio 2014 (cfr. doc. 215; 207), ha

inviato al ricorrente uno scritto del seguente tenore:

" (…)

Il richiedente deve fornire ogni documento

e informazione necessari all’accertamento dell’unità di riferimento, del

reddito disponibile residuale e del diritto ala prestazione richiesta.

La invitiamo pertanto a voler documentarci

ancora quanto segue:

- ricevute che attestino il pagamento

dell’affitto dei mesi di marzo e aprile 2014,

- estratto di tutti i conti correnti e/o

depositi bancari/postali per i mesi di aprile e maggio 2014.

Restiamo in attesa delle sue osservazioni e

dei documenti necessari per l’esame della sua richiesta che dovranno essere

trasmessi entro 15 giorni. La informiamo che in mancanza di quanto richiesto

l’Ufficio potrà decidere di non entrare in materia sulla sua pratica.” (Doc.

219)

All’insorgente, con

decisione del 16 luglio 2014, è stata in seguito concessa una prestazione

assistenziale ordinaria di fr. 2'124 mensili per il periodo maggio – luglio

2014. Quale reddito del lavoro è stato tenuto conto dell’importo di fr. 1.-

(cfr. doc. 207; 209-210).

Per il mese di agosto 2014

non gli è stata assegnata alcuna prestazione a causa della richiesta di rinnovo

tardiva (cfr. doc. 191).

Il ricorrente è poi stato

posto al beneficio di una prestazione assistenziale ordinaria nei mesi di

settembre e ottobre 2014 di fr. 1'319 mensili. A titolo di reddito del lavoro è

stata considerata la somma di fr. 11'220 annui (cfr. doc. 183-186).

A novembre e a dicembre

2014 al medesimo è stata concessa una prestazione assistenziale ordinaria di

fr. 1'494 al mese, tenendo conto di un reddito da attività dipendente di fr.

9'120 annui (cfr. doc. 177-180, 166-169).

Per il mese di gennaio

2015 all’insorgente è stata assegnata una prestazione assistenziale ordinaria

di fr. 1'502, sempre conteggiando un reddito del lavoro di fr. 9'120 all’anno

(cfr. doc. 162-165).

L’USSI ha negato il

diritto a una prestazione assistenziale per i mesi di febbraio, marzo e aprile

2015, poiché la documentazione richiesta è stata completata soltanto nel maggio

2015 nonostante le varie richieste da parte dell’amministrazione (cfr. doc.

135; 142; 145; 147).

In particolare nello

scritto del 19 gennaio 2015 l’USSI ha chiesto che alla domanda di rinnovo delle

prestazioni assistenziali fossero allegati gli estratti dei conti correnti

intestati al ricorrente relativi al periodo ottobre – dicembre 2014, i conteggi

stipendio di novembre, dicembre 2014 e gennaio 2015 ed eventuali aggiornamenti

circa la situazione alloggiativa.

E’ stato pure rammentato

che:

" (…) il

richiedente deve fornire ogni documento e informazione necessari

all’accertamento dell’unità di riferimento, del reddito disponibile residuale e

del diritto alla prestazione richiesta. La informiamo che in mancanza di quanto

richiesto l’Ufficio potrà decidere di non entrare in materia per il rinnovo

della prestazione.” (Doc. 147)

Inoltre nello scritto del

26 febbraio 2015 l’amministrazione, in relazione alla richiesta di rinnovo del

20 febbraio 2015, ha comunicato all’insorgente che per procedere al ricalcolo a

suo favore necessitava, oltre che degli estratti bancari afferenti al lasso di

tempo ottobre-dicembre 2014, del conteggio stipendio del __________ del gennaio

2015 e di sapere in quali periodi si trovava all’estero. L’USSI ha fissato un

termine di dieci giorni per trasmettere la documentazione richiesta, informando

che in assenza della stessa avrebbe potuto decidere, per quanto riguardava la

domanda di rinnovo, di non entrare in materia (cfr. doc. 145).

Per il mese di maggio 2015

al ricorrente è stata riconosciuta una prestazione assistenziale ordinaria di

fr. 1'895, computando un reddito da attività lavorativa di fr. 4'080 annui

(cfr. doc. 135; 139).

Nella decisione dell’11

giugno 2015 relativa al mese di maggio 2015 l’amministrazione ha precisato che

in caso di ulteriore domanda di rinnovo avrebbe dovuto far pervenire i seguenti

documenti:

" - Estratti

conti correnti bancari e/o postali a lei intestati per il periodo

1.1.2015-31.5.2015;

- conteggi stipendio di aprile e maggio

2015;

- aggiornamenti per quanto riguarda la sua

situazione professionale, in particolate anche il progetto accennato a suo

tempo della ripresa di una __________.

(…)

Le rammentiamo che il richiedente deve

fornire ogni documento e informazione necessari all’accertamento dell’unità di

riferimento, del reddito disponibile residuale e del diritto alla prestazione

richiesta. La informiamo che in mancanza di quanto richiesto l’Ufficio potrà

decidere di non entrare in materia per il rinnovo della prestazione.” (Doc.

135-136)

Dallo scritto dell’8

luglio 2015 inviato dall’USSI al ricorrente emerge segnatamente che

l’insorgente non ha richiesto il rinnovo delle prestazioni assistenziali per

giugno 2015 e che l’eventuale inoltro di una nuova domanda di rinnovo avrebbe

dovuto essere corredato, oltre che dai documenti richiesti con la decisione

dell’11 giugno 2015, anche da:

" - estratti

conti correnti bancari e/o postali a lei intestati per il periodo

1.6.2015-30.6.2015;

- conteggio stipendio di giugno 2015” (Doc.

133)

Il 4 agosto 2015 il

ricorrente ha interposto, tramite la Cancelleria comunale di __________ una

richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali. Il Comune ha formulato un

preavviso negativo, in quanto non è stato consegnato alcun documento

giustificativo (cfr. doc. 37; 39).

Nello scritto del 10

agosto 2015 l’amministrazione, da una parte, ha comunicato all’insorgente di

non poter entrare nel merito di un eventuale riconoscimento degli affitti di

giugno e luglio 2015, siccome non aveva richiesto il rinnovo delle prestazioni

assistenziali per quei mesi. Dall’altra, che a un’eventuale domanda di rinnovo

a partire dal 1° agosto 2015 avrebbero dovuto essere allegati, oltre ai

documenti indicati nella decisione dell’11 giugno 2015, pure i seguenti

documenti:

" - estratti

conti correnti bancari e/o postali a lei intestati per il periodo

1.6.2015-31.7.2015;

- conteggio stipendio di giugno e luglio

2015” (Doc. 131=doc. 35)

Lo scritto del 10 agosto

2015 è stato rinviato al ricorrente il 19 agosto 2015 (cfr. doc. 33).

Il 14 settembre 2015

l’insorgente ha affermato di essere capace di fare di tutto nel campo edilizio

e di adattarsi di conseguenza a lavorare a tempo parziale secondo le chiamata

dei suoi datori di lavoro. Egli ha precisato, da un lato, che il guadagno

mensile medio non gli permette di vivere dignitosamente e di dover ricorrere

all’aiuto di amici e conoscenti. Dall’altro, di aver postulato, vista la sua

capacità di lavorare come muratore, fabbro, pittore, piastrellista, falegname

ecc., un nuovo permesso B quale ditta individuale che presumeva gli potesse

essere concesso dal 1° gennaio 2016 e di essere già in contatto con decine di

persone che gli hanno assicurato ogni genere di lavoro.

Il ricorrente ha poi

indicato di avere lavorato esclusivamente per il signor __________ sia presso

il __________ che in relazione a un nuovo palazzo, ma di non avere ancora

ricevuto i conteggi che comunque per due mesi non superavano la somma

complessiva di fr. 800 (cfr. doc. 29-30).

A tale lettera sono stati

allegati gli estratti del suo conto presso __________ dal gennaio al maggio

2015 da cui risultano unicamente quattro entrate di denaro, due da parte del Cantone

Ticino in gennaio 2015, una da parte della cassa malati in marzo 2015 e una il

29 maggio 2015 quale parziale rimborso della tassa annuale della carta maestro

(cfr. doc. 31-32).

Con decisione dell’8

Considerandi

ottobre 2015 l’USSI ha stabilito quanto segue:

" (…)

Abbiamo esaminato la richiesta di rinnovo

delle prestazioni assistenziali del 17 agosto 2015 e costatiamo che nonostante

le nostre lettere del 10 e 19 agosto 2015 con la sua presa di posizione del 14

settembre 2015 non ci ha fornito i documenti richiesti necessari per poter

determinare la sua situazione finanziaria. Le comunichiamo che non possiamo

entrare nel merito della sua richiesta. (…)” (Doc. 28=129)

Il provvedimento dell’8

ottobre 2015 è stato confermato con decisione su reclamo del 3 febbraio 2016

(cfr. doc. A1; consid. 1.1.).

2.3

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte, attentamente esaminati gli atti di

causa, ritiene che l’operato dell’USSI vada approvato.

Al riguardo occorre, in

primo luogo, evidenziare che l’amministrazione a far tempo dall’aprile 2014, quando

il ricorrente ha iniziato a percepire l’assistenza sociale e in seguito fino

all’agosto 2015, ha reso attento il ricorrente varie volte (il 16 giugno 2014

cfr. doc. 219; il 16 luglio 2014 cfr. doc. 192, il 1 ottobre 2014 cfr. doc.

191; il 19 novembre 2014 cfr. doc. 172; il 19 gennaio 2015 cfr. doc. 147; il 26

febbraio 2015 cfr. doc. 146; l’11 giugno 2015 cfr. doc. 136; consid. 2.2.)

dell’importanza e del ruolo decisivo della documentazione richiestagli al fine

di determinare l’eventuale di diritto a prestazioni assistenziali ordinarie e che

in caso di omessa produzione della stessa l’USSI avrebbe potuto decidere di non

entrare in materia in merito alla richiesta di rinnovo delle prestazioni.

In secondo luogo, il ricorrente,

in relazione alla domanda di rinnovo delle prestazioni assistenziali ordinarie

interposta nell’agosto 2015 non ha prodotto quanto richiesto dall’amministrazione.

Egli, non solo non ha

fornito alcun giustificativo al momento della domanda del 4 agosto 2015 davanti

al suo Comune, come evidenziato dal Comune di __________ stesso che ha

formulato un preavviso negativo, preavviso peraltro di principio vincolante ai

sensi dell’art. 52 lett. f Las (cfr. doc. 39), ma pure nel prosieguo della

pratica.

Più specificatamente

l’insorgente non ha chiarito, sostanziando con le debite prove, le sue entrate,

benché l’amministrazione gli abbia indicato chiaramente di quali documenti

necessitasse, in particolare dei conteggi stipendio (cfr. doc. 131; 33).

Questo comportamento corrisponde

a una violazione del dovere di collaborare dei richiedenti l’assistenza sociale

(cfr. art. 67, 68 Las; 43 cpv. 3 LPGA; consid. 2.1.), a maggior ragione in

concreto nella misura in cui l’insorgente nel suo scritto del 14 settembre all’USSI

ha comunque dichiarato di aver lavorato nei mesi di giugno e luglio 2015 per __________

sia presso il Ristorante Meridiano sia presso un nuovo palazzo con negozi e

uffici (cfr. doc. 30; 33).

E’ vero che in tale

scritto il ricorrente ha precisato di non avere ricevuto i conteggi degli

stipendi dei mesi di giugno e luglio 2015, ma di non avere in ogni caso

superato complessivamente l’importo di fr. 800 (cfr. doc. 30).

E’ altrettanto vero,

tuttavia, che __________, il 10 maggio 2015, ha dichiarato che durante il mese

di aprile 2015 l’insorgente aveva lavorato al 100% per dieci giorni (cfr. doc.

151).

Inoltre nel reclamo del 25

ottobre 2015 il ricorrente ha asserito che __________ lo faceva lavorare per

circa 20 ore mensili (cfr. doc. 27).

Da queste attestazioni

discende che il tempo di lavoro mensile dedicato alle attività alle dipendenze

di __________ era variabile.

Pertanto era a più forte

ragione indispensabile per l’amministrazione disporre della documentazione necessaria

per stabilire le effettive entrate del ricorrente.

Nemmeno in sede ricorsuale

l’insorgente ha prodotto alcunché.

Il suo patrocinatore, il

19.

maggio 2016, ha indicato che il suo assistito non si è rifiutato di fornire

le informazioni richieste, ma non era nella condizione di provvedere come

richiesto, visto che, non avendo un salario, non poteva presentare i conteggi

stipendio (cfr. doc. VI).

Ciò è però in

contraddizione con quanto dichiarato dal ricorrente stesso, ossia che nei mesi

di giugno e luglio 2015 è stato attivo professionalmente presso __________

(cfr. doc. 29-30).

Va, altresì, osservato che

dal ricorso dell’8 marzo 2016 inoltrato al Consiglio di Stato dall’insorgente

contro la decisione dell’Ufficio della migrazione del 10 febbraio 2016 con cui

gli è stato revocato il permesso B emerge che:

" (…)

3.

Dopo il 17 giugno 2015 ho sempre

prestato i miei lavori per opere di sua proprietà come per terzi (che avevano a

lui assegnato a seguito dei miei interventi) per il Signor __________. Infatti

dal giugno 2016 (recte: 2015) a novembre dello stesso anno ho eseguito

personalmente, per il proprietario del palazzo __________ di __________ (dove

abito) Signor __________, lavori di necessaria manutenzione e riparazioni per

un importo complessivo di fr. 17'000.- di cui fr. 5'000.- di materiale (pagato

direttamente dal Signor __________).

4.

I rimanenti fr. 12'000.- ca. 4 mesi di

lavoro solo per il suddetto stabile erano e sono ancora parzialmente di mia

spettanza e sono andati a pagare i miei canoni di affitto scoperti (da luglio

2015.

a marzo 2016) ca. fr. 9'900.- e la rimanenza di ca fr. 2'100.- deve ancora

essermi pagata o compensata con i prossimi canoni di affitto (fr. 1'100.-

mensili). (…)” (Doc. A3)

In simili condizioni, non

dando seguito alle richieste dell’USSI di fornire la documentazione relativa

alla sua situazione economica, il ricorrente ha di fatto impedito

all’amministrazione di verificare correttamente il suo eventuale diritto a

prestazioni assistenziali ordinarie.

Per quanto attiene ai

conteggi del salario non ancora allestiti (cfr. doc. 30), l’insorgente mai ha

d’altronde preteso di aver invitato il datore di lavoro a redigere i documenti

in questione senza esito positivo.

Di conseguenza a ragione

l’USSI non è entrato nel merito della domanda di rinnovo di prestazioni

assistenziali ordinarie inoltrata dal ricorrente nell’agosto 2015.

Il TCA evidenzia, infine,

che come del resto rilevato dall’USSI nella risposta di causa (cfr. doc. VIII),

nel ricorso al Consiglio di Stato l’insorgente ha, peraltro, sottolineato di

avere sì fatto ricorso all’assistenza sociale in un momento di crisi ma nemmeno

per un anno fino al 17 giugno 2015 e di non dovere più appellarsi alle

prestazioni assistenziali avendo entrate più che sufficienti per mantenersi

(cfr. doc. A3).

2.4

A titolo abbondanziale, in

riferimento all’asserzione del ricorrente del 14 settembre 2015 secondo cui per

far fronte alle sue spese ha beneficiato dell’aiuto di amici e conoscenti (cfr.

doc. 29), questa Corte ritiene utile rilevare che dal principio della

sussidiarietà vigente nell’ambito dell’assistenza sociale (cfr. art. 2 Las e 13

Laps) risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta

soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie

necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei

terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr.

STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag.

30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005,

aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; , C. Hänzi, Die Richtlinien der

schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn,

Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

Con sentenza STF

8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha rilevato, in

particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere

prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella

condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio

ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo

un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale.

Con sentenza STF

8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha, poi, rilevato

che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In

particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali

di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.

Nella STF 8C_42/2013 del

15.

ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha

potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e

private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.

Al riguardo cfr. pure STCA

42.2014.14

del 28 maggio 2015 consid. 2.7. e 2.10.; STCA

42.2011.30

dell’11 luglio 2012 consid. 2.14., pubblicata in RtiD I-2013 N. 13

pag. 65.

2.5

L’insorgente ha chiesto la

propria audizione (cfr. doc. VI pag. 3).

Giusta l’art. 6 n. 1 CEDU,

ogni persona ha diritto a un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole,

davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine

della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere

civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Nel campo di applicazione

dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle

assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2

novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 segg. consid. 3, la

pubblicità del dibattimento, imposta dall’art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata

anche nella Costituzione svizzera all’art. 30 cpv. 3, dev’essere principalmente

garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del

2.

febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in

materia di assicurazioni sociali presuppone l’esistenza di una richiesta chiara

e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima

istanza (cfr. STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del

29.

maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di

assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale - nella

misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di

un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di

vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente

- o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di

sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_796/2015 del

17.

dicembre 2015 consid. 5.3.; STF 9C_87/2013 del 18 marzo 2013 consid. 4.1.;

STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62;

DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta Corte ha, inoltre,

stabilito che il rifiuto di differire un’udienza pubblica fondato su motivi

obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con

l’art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF

8C_504/2010 succitata).

Nella concreta evenienza -

contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, l’insorgente non ha

formulato un’esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una

richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle

risultanze probatorie ma ha semplicemente postulato la propria audizione onde

chiarire quanto esposto (cfr. doc. VI pag. 3).

Egli ha, quindi, chiesto

l’assunzione di una nuova prova

Del resto, la

documentazione già presente all’inserto consente al TCA di emanare il proprio

giudizio, di modo che in ogni caso l’audizione del ricorrente si rileva

superflua.

2.6

Alla luce di tutto quanto

esposto, la decisione su reclamo del 3 febbraio 2016 deve, conseguentemente,

essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti