42.2016.30
Negato il diritto a prestazioni assistenziali ordinarie. Convivenza stabile da più di 3 anni. Computo della sostanza immobiliare relativa alla comproprietà di un fondo. Spesa d'alloggio massima ricono
24 aprile 2017Italiano42 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2016.30
KE/sc
Lugano
24 aprile 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Kathrin Erne, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 novembre 2016 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 23 ottobre 2016 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 24 agosto
2016 l’Ufficio del sostegno sociale dell’inserimento (di seguito: USSI) ha
negato a RI 1 (nato il __________ 1961, cfr. doc. 1) una prestazione
assistenziale, in quanto il reddito residuale della sua unità di riferimento,
nella quale è stata considerata, oltre al medesimo anche __________, supera il
limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità (cfr. doc.
14).
1.2. A seguito del reclamo del 6
settembre 2016 interposto dall’insorgente (cfr. doc. 120-122), l’USSI il 23
ottobre 2016 ha emanato una decisione su reclamo con cui ha confermato il diniego
del diritto di RI 1 alle prestazioni assistenziali ordinarie a seguito di
un’eccedenza di reddito Las di fr. 152.- (cfr. doc. 106).
L’USSI ha osservato in
particolare:
" (…)
L’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, USSI, per
l’unità di riferimento (nucleo familiare) del richiedente (composto dal
medesimo e dalla signora __________) ha definito un fabbisogno di base mensile
secondo la Legge sull’assistenza sociale (LAS) di CHF 1'509.--, al quale ha
aggiunto una spesa computabile ai sensi della LAS pari a CHF 2'080.--, di cui
CHF 1'250.-- di spesa di alloggio e CHF 830.-- di premio assicurazione
malattia. L’USSI ha quindi definito e dedotto un reddito computabile mensile ai
sensi della LAS pari a CHF 2'664.-- una sostanza computabile come reddito pari
a CHF 357.-- e altre prestazioni Laps ricevute dal richiedente vale a dire il
sussidio per la cassa malati di CHF 720.--. Da tale calcolo non è scaturito un
fabbisogno scoperto ma un’eccedenza di CHF 152.-- senza diritto a una
prestazione assistenziale.
(…)
Nel caso in esame il calcolo dell’assistenza si riferisce al
nucleo familiare costituito dal richiedente e dalla sua compagna quindi da due
persone. In base alla legge devono essere considerate tutte le loro spese nei
limiti previsti dalla legge sull’assistenza (forfait di mantenimento per due
persone, spesa alloggio, premi assicurazione malattia) e tutte le loro entrate:
infatti la prestazione di assistenza è sussidiaria ad ogni altra prestazione
sociale o risorsa dell’assistito che deve prioritariamente utilizzare tutte le
sue entrate o disponibilità per far fronte al suo fabbisogno essenziale
(principio della sussidiarietà dell’assistenza). In tal senso è corretto
considerare la PC della compagna quale entrata che concorre alla copertura del
fabbisogno della coppia.
Il problema in realtà consiste nel fatto che il costo dell’alloggio effettivo è
di CHF 1'950.-- al mese, mentre per l’assistenza è riconosciuto al massimo
nella misura di CHF 1'250.--. Il costo effettivo è superiore a quello
considerato nel calcolo della prestazione di assistenza. Con il costo di
alloggio giusto secondo la legge sull’assistenza la coppia avrebbe a
disposizione ogni mese CHF 700.-- in più. Concretamente, rispetto alla
decisione con un’eccedenza di CHF 152.--, hanno un costo aggiuntivo di CHF
700.-- che però, visti i limiti di legge, non può essere considerato. (…)”
(cfr. doc. 106)
1.3. Con tempestivo ricorso del 10
novembre 2016 RI 1 ha impugnato la decisione su reclamo del 23 ottobre 2016,
chiedendone l’annullamento.
A sostengo delle proprie
pretese ricorsuali, l’insorgente ha in particolare addotto i seguenti motivi:
" (…)
1. Dal foglio di
stima della sostanza nel comune di __________ si legge in alto a destra che
suddetta sostanza è suddivisa in parti uguali (4) tra i comproprietari, ma i
piccoli terreni non sono sottoposti a stima perché non affittabili o vendibili,
rimasugli del raggruppamento terreno, ora questa cifra è computata tutta a me.
2. Dal calcolo, io
e __________ veniamo considerati come un’unica unità di riferimento, ma in
realtà essa non è altro che mia coinquilina, infatti l’unico rapporto che ci
lega è il contratto d’affitto. Infatti ognuno di noi tiene la propria
contabilità.
3. La signora __________
inoltre è protetta dalla Legge sulle prestazioni complementari all’assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. […] In sostanza, __________, non
è tenuta a mantenermi economicamente, pertanto mi trovo in una grave situazione
finanziaria che mi ha portato a indebitarmi e chiedere dei prestiti destinati
al pagamento delle spese fisse mensili, quali affitto, cassa malati, cibo, ecc.
(…)” (cfr. doc. I).
1.4. L’USSI, con risposta del 18
novembre 2016, ha postulato la reiezione dell’impugnativa del 10 novembre 2016
di RI 1 con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di
diritto (cfr. doc. III).
1.5. Il doc. III è stato trasmesso
al ricorrente con la facoltà di presentare eventuali mezzi di prova (cfr. doc.
IV).
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se a ragione o meno l’USSI abbia negato a RI 1 il diritto a
prestazioni assistenziali.
Preliminarmente deve
essere verificato se nell’unità di riferimento determinante per il calcolo
dell’eventuale diritto di RI 1 a prestazioni assistenziali ordinarie debba
essere tenuto conto di __________, come deciso dall’amministrazione.
2.2. L’intervento della pubblica assistenza è regolato
nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran
Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289
segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi
cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26
giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in
vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1°
ottobre 2006 sono entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e
della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del
8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.3. L'art.
1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei
diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite
dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di
quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le
prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e
professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art.
2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede
al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono
complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni
sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi
cantonali".
Il
cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali
propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite
le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13 Laps, afferente
all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che:
" Le
prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in
cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:
a) prima
dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le riduzioni dei premi previste nell’assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie (art. 11 cpv. 1 lett. b) e le prestazioni d’aiuto allo
studio (art. 11 cpv. 1 lett. c), a cui i membri dell’unità di riferimento hanno
diritto;
b) ogni
prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale
prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo
di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine,
anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento
vi ha rinunciato.”
Inoltre
giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:
" Sono
prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) le riduzioni
dei premi previste nell’assicurazione delle cure medico-sanitarie secondo la
Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa
legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto
sociale speciale e l’assegno per sportivi d’élite o talenti artistici previsti
dalla Legge sugli aiuti allo studio (LASt) del 23 febbraio 2015;
c) la borsa di
studio e l’assegno di tirocinio previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio
del 23 febbraio 2015;
d) l’assegno di
riqualificazione professionale previsto dalla Legge sugli aiuti allo studio del
23 febbraio 2015;
e) l’indennità
straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione
e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli
assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;
g) l’assegno di
prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre
2008;
h) le prestazioni
assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971.”
Anche dal Messaggio n.
4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si
evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi
dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti
Fatti
i residenti del Cantone” (pag. 11). In seguito intervengono i sussidi per il
perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di
disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni
integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni
assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.
2.4. Secondo
l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti
preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette
(art. 17).
Al
riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2
Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,
10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente
dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e
alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse
si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa
distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in
relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio
di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002,
pag. 3).
Inoltre
le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.
3 Las).
Relativamente
alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
"
Le prestazioni assistenziali
ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la
soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le
prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della
Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere
ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art. 19 Las, concernente la
soglia di intervento, poi:
"
La soglia d’intervento per
le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno,
tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale."
L’art.
19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in
deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni
dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni,
come altri Cantoni.
L’ammontare
della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della
COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel
Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può
configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione
federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero
si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei
singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Il
Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e
1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della
Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento) -, il 21 dicembre 2010, sentito il parere dell’USSI e della
Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un
lato, che la COSAS ha adottato il 21 ottobre 2010 una nuova versione delle
«direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr.
"Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.), in vigore dal
1° gennaio 2011 -che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali
invita ad applicare-, come pure che tale modifica prevede l’adeguamento al
rincaro sulla base dell’indice dei salari e dei prezzi del forfait di
mantenimento in ambito di assistenza sociale, in analogia a quanto avviene
nell’ambito delle rendite AVS AI e delle prestazioni complementari, e che per
il 2011 è stato deciso un adattamento al rincaro pari al 1.75% del forfait di
mantenimento, che a far tempo dal 1° gennaio 2011 la soglia di intervento
corrisponde:
"
A. Forfait globale e
Supplemento d'integrazione
Persona
dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale)
Forfait
globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS)
(fr./mese)
Supplemento
d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS)
(fr./mese)
Totale
(fr./mese)
1
persona
977.--
100.--
1077.--
Considerandi
2.
persone
1495.
--
100.
--
1595.
--
3.
persone
1818.
--
100.
--
1918.
--
4.
persone
2090.
--
100.
--
2190.
--
5.
persone
2364.
--
100.
--
2464.
--
6.
persone
2638.
--
100.
--
2738.
--
7.
persone
2912.
--
100.
--
3012.
--
Per
ogni persona supplementare
+
272.
--
-
+
272.
--
B. Supplemento per unità di
riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti
raccomandazioni della COSAS).
Per unità di riferimento con più di due
persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da
un supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o
più anni di età; l'importo di tale supplemento è di 210.-- fr./mese per ognuna
di queste persone."
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle
prestazioni assistenziali per il 2011 in BU 1/2011 del 14 gennaio 2011 pag. 35-36).
Tali importi sono stati
mantenuti anche per il 2012, il 2013, il 2014 ed il 2015 (cfr. Direttive
riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2012 del 16
dicembre 2011; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali
per il 2013 del 20 dicembre 2012; Direttive riguardanti gli importi delle
prestazioni assistenziali per il 2014 del 1° gennaio 2014 e Direttive
riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2015 pubblicate
nel BU 9/2015 del 3 marzo 2015).
Per l’anno
2016.
è utile rilevare che le Direttive riguardanti gli
importi delle prestazioni assistenziali prevedono dal 1° gennaio 2016 i
seguenti forfait di mantenimento:
" Persone
dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato
dalla COSAS)
(CHF/mese)
1.
persona 986.--
2.
persone 1'509.--
3.
persone 1'834.--
4.
persone 2'110.--
5.
persone 2'386.--
Per ogni persona +
200.
--
supplementare
1.1
Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di
16.
anni o più
Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni
compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato
all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili.
1.2
Supplemento di integrazione
a. Inserimento sociale
A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento
con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la
partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait
globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di
CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.
Durante la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di
integrazione di CHF 300.– al mese.
b. Inserimento professionale
A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento
con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per
partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC –
USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un
supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.”
(cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.)
2.5
Ai
sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. a, c e d Laps, applicabile anche nell’ambito
dell’assistenza sociale (cfr. art. 2 Laps; 21 Las), l’unità
di riferimento è costituita dal titolare del diritto e, in particolare, dai
figli minorenni di cui ha l’autorità parentale e dal partner convivente, se la
convivenza è considerata stabile.
L'unità economica di
riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde alla cerchia
di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr. Messaggio n.
4773.
del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).
L’art. 2a Reg.Laps, in vigore
dal 1° ottobre 2006, enuncia poi che:
"
La convivenza è
considerata stabile se, alternativamente:
a) vi sono figli in comune;
b) la convivenza procura gli stessi vantaggi
di un matrimonio;
c) la convivenza è durata almeno 6 mesi.”
Come appena
visto, per gli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre
2006, l’unità di riferimento del titolare del diritto alla prestazione è
costituita, fra l’altro, dal partner convivente se vi sono figli in comune o
se, indipendentemente da figli in comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi,
a differenza di quanto contemplato dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al
30.
settembre 2006, e meglio che l’unità di riferimento era costituita dal
partner convivente soltanto se vi erano figli in comune.
Riguardo al
cambiamento del tenore dell’art. 4 lett. c Laps dal Messaggio n. 5723 del 25
ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si
evince quanto segue:
" (…)
2.2
Unità di riferimento
(art. 4 Laps)
2.2.1
Partner convivente
L’attuale art. 4 cpv 1 lett. c) Laps prevede che fa
parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli in
comune.
Questa regola era stata definita per garantire la
parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate
anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da
una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il
partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato
civile dei membri della coppia.
Non appartengono invece alla medesima unità
economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza
obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune)
sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti.
Dall’entrata in vigore della Laps la giurisprudenza
in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa. Ad esempio la
sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti (ma
applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129 I 1,
affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener
conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente
se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi
coniugi).
Viola però tale principio il tener conto della
convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la
prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.
Nella sentenza del 12.01.2004, causa 2P.218/2003, il
TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e la fortuna dei
due partner se la loro convivenza può essere definita "stabile". Tale
sarà in particolare il caso quando i partner fanno famiglia comune da molti
mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la convivenza può essere
definita "stabile" tenuto conto di tutte le circostanze del caso
particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico per i due concubini.
Per definire se la convivenza può essere definita
stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un certo
margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF prevedeva
un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un concetto di
molti mesi.
Visto quanto sopra, si propone di modificare l’art.
4.
cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è costituita dal
titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è stabile. Il
regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali condizioni la
convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure no. (…)"
Inoltre dal
Rapporto parziale 2 del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione
della gestione e delle finanze emerge che:
" (…)
Con l’adozione della revisione, l’unità di
riferimento sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal suo partner
convivente, se la convivenza è stabile.
Il regolamento di applicazione, che come i relatori
hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato, provvede a
definire a quali condizioni la convivenza è stabile.
Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non vi sono
figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità definita
ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.
L’accertamento della coabitazione avverrà
concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata
positivamente consolidando nel corso di questi anni. (…)"
Dal Commento
alle modifiche del Reg.Laps valide dal 1° ottobre 2006 elaborato il 20
settembre 2006 dal Gruppo di coordinamento Laps e approvato dal Consiglio di
Stato il 26 settembre 2006 (cfr. STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid.
2.3
), in relazione all’art. 2a Reg.Laps risulta:
" Articolo 2a; partner conviventi
Con riferimento a quanto contenuto nel Messaggio del
25.
ottobre 2005; ad 2.2.1, pag. 3-4, si specifica che la convivenza è considerata
stabile se i genitori hanno figli in comune, oppure se essa conferisce vantaggi
analoghi al matrimonio o dura da almeno 6 mesi, nel caso in cui non vi siano
figli in comune.
Possono essere considerati indizi del fatto che la
convivenza conferisce vantaggi analoghi al matrimonio: il reciproco sostegno
dei partner nell’esercizio delle attività quotidiane, l’esistenza di
un’assicurazione sulla vita o di un atto successorio in favore dei partner, la
sottoscrizione congiunta di contratti (locazione dell'abitazione
"coniugale", leasing dell'autovettura o di altri apparecchi,
compra-vendita di mobilio, ecc.), l'esistenza di una procura su conti bancari o
postali o ancora la dichiarazione congiunta dei partners dell'esistenza della
convivenza medesima (vedi DTF 5C 90/2001, 5C 155/2004, 5P 70/2005, 1P 184/2003,
2P 218/2003 e DTF 129 I 1).
Il richiamo ad una convivenza di almeno 6 mesi
costituisce una presunzione, alla quale i partners hanno la possibilità di
contrapporsi, dimostrando che la convivenza non è assimilabile ad un
matrimonio: si pensa, in particolare, al caso degli studenti che condividono un
appartamento, "senza avere una comunità di vita durevole o di carattere
esclusivo che presenta elementi di comunione spirituale, materiale e economica"
(vedi STCA citata in RDAT 11-2001 N. 22 pag. 89 e segg.; vedi anche STCA 25
gennaio 2006 in re S.M., N. 39.2005.12). Il parametro dei 6 mesi si allinea
alla giurisprudenza del Tribunale federale, che richiede una convivenza di
"molti mesi" e alla necessità di rigore finanziario nel settore delle
prestazioni sociali.
Va infine sottolineato che questa nuova normativa si
applica sia in caso di partners eterosessuali che omosessuali.”
2.6
La
giurisprudenza federale ha stabilito che, ai fini della determinazione di una
convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune, è irrilevante la
forma della vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti
a prestarsi assistenza e sostegno reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone
di medesimo sesso, l'Alta Corte ha stabilito che una comunione domestica
durevole e indivisa non costituisce un elemento (costitutivo) essenziale per
ammettere una convivenza ai sensi del diritto della previdenza professionale
(cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N.
56.
pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).
Secondo la
giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è
confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere
conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei
redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo
di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti,
piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente
(cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).
Con il
giudizio appena citato la nostra Massima Istanza ha ritenuto corretto nel caso
di un beneficiario di prestazioni assistenziali considerare la convivente dalla
quale aveva avuto una figlia.
Inoltre in
una sentenza 8C_790/2007 del 23 luglio 2008, pubblicata in DTF 134 I 313 e
relativa al rifiuto di accordare al ricorrente un sussidio per la riduzione dei
premi dell’assicurazione malattia, il Tribunale federale ha rilevato che:
" (…)
5.5
Il n'existe entre les concubins aucun devoir
légal d'entretien et d'assistance (ATF 129 I 1 consid. 3.2.4 p. 6; voir aussi
ATF 106 II 1 consid. 2 p. 4). En matière civile, la jurisprudence développée
sous l'empire de l'ancien droit du divorce a considéré, sous certaines
conditions, que le concubinage constituait une communauté assimilable au
mariage pouvant entraîner la perte du droit à la rente du conjoint divorcé. Le
Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption (réfragable) qu'un concubinage
était stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au moment de l'ouverture de
l'action en modification du jugement de divorce ("concubinage
qualifié"; ATF 118 II 235 consid. 3a p. 237; ATF
114.
II 295 consid. 1a p. 297; voir également URS FASEL/DANIELA WEISS,
Auswirkungen des Konkubinats auf (nach-) eheliche Unterhaltsansprüche, in PJA
2007.
p. 13 ss). En matière d'aide sociale, il existe
dans les cantons une tendance de plus en plus marquée d'assimiler à des couples
mariés des concubins qui vivent dans une relation durable. A ce propos, si la
personne assistée vit dans une relation de concubinage stable, la jurisprudence
admet qu'il n'est pas arbitraire de tenir compte de cette circonstance dans
l'évaluation des besoins d'assistance, quand bien même il n'existe pas un
devoir légal et réciproque d'entretien entre les partenaires. Dans cette
optique, il est admissible de tenir compte du fait que ces derniers sont prêts
à s'assurer mutuellement assistance (arrêts du Tribunal fédéral 2P.242/2003 du
12.
janvier 2004, consid. 2, publ. in FamPra.ch 2004 p. 434;2P.230/2005 du 10
juillet 2006, consid. 3.3;2P.218/2003 du 12 janvier 2004, consid. 3.2;2P.386/1997 du 24 août 1998; THOMAS GÄCHTER/MYRIAM SCHWENDENER,
Nichteheliche Lebensgemeinschaften im Sozialversicherungsrecht, Ein Beitrag zum
Verhältnis von Familien- und Sozialversicherungsrecht, in FamPra.ch 2005 p. 857
s.; FELIX WOLFFERS, Grundriss des Sozialhilferechts, 2e éd., Berne 1999, p.
162; PETER STADLER, Unterstützung von Konkubinatspartnern, in Zeitschrift für
Sozialhilfe [ZeSo] 1999 p. 29 ss). A ce propos, les
directives de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS)
prévoient que si les partenaires vivent en concubinage stable et si une seule
personne est bénéficiaire de l'aide sociale, le revenu et la fortune du
partenaire non bénéficiaire peuvent être pris en compte de manière appropriée.
Elles précisent qu'un concubinage est considéré comme stable, notamment, s'il
dure depuis deux ans au moins ou si les partenaires vivent ensemble avec un
enfant commun (norme CSIAS 12/07 F.5 - 2). Dans ce même ordre d'idées, le
Tribunal fédéral a jugé, s'agissant de l'avance de pensions alimentaires,
qu'une disposition cantonale selon laquelle les revenus du concubin du parent
ayant droit sont pris en compte, et l'avance alimentaire accordée seulement si
le revenu total des deux concubins ne dépasse pas la limite fixée, n'était pas
arbitraire (ATF 129 I 1). (…).”
Con giudizio
8C_645/2015 del 10 dicembre 2015 l’Alta Corte ha confermato quanto deciso
dall’amministrazione, ossia di considerare conviventi un richiedente di
prestazioni assistenziali che è traslocato da un appartamento in un altro
perché l’affitto del precedente appartamento sorpassava gli affitti delle
direttive del comune in questione e nel nuovo appartamento è entrato assieme
alla sua convivente. Inoltre il TF ha osservato che non è arbitrario di
considerare la coppia di amanti (“Liebespaar”) che vive nello stesso
appartamento quale comunità di abitazione e vita di tipo familiare
(“familienähnliche Wohn- und Lebensgemeinschaft”). La circostanza di dormire in
stanze diverse e di consumare i pasti ad orari diversi non è neanche inusuale
per le economie domestiche comuni.
Con giudizio
8C_232/2015 del 17 settembre 2015 l’Alta Corte ha poi confermato quanto deciso
dall’amministrazione, ossia che ad una beneficiaria dell’assistenza sociale
andava computato nei redditi un ipotetico importo a carico del convivente
(“Konkubinatsbeitrag”), ritenendo la loro convivenza - che durava da sette anni
e dalla quale era nato un figlio - stabile.
L’asserzione
della ricorrente secondo cui il concubinato dal profilo economico non sarebbe
stato così stabile non ha permesso un esito differente, mancando qualsiasi
indicazione in proposito.
Può non
essere decisivo sapere se il convivente si è espressamente dichiarato disposto
a corrispondere realmente un importo a sostegno dell’economia domestica. In
caso contrario vi sarebbe il rischio che per approfittare dell’assistenza
sociale un convivente contribuisca in misura minore rispetto a quanto
corrisponderebbe senza il possibile intervento dell’assistenza sociale e ciò
contravvenendo al principio di sussidiarietà.
Infine il TF
ha evidenziato che il conteggio di tale importo nemmeno risultava arbitrario in
considerazione del fatto che i concubini avevano fondato un’economia domestica
comprensiva anche dei loro rispettivi figli nati da precedenti relazioni.
In una
sentenza 8C_138/2016 del 6 settembre 2016, pubblicata in DTF 142 V 513, l’Alta
Corte ha ulteriormente specificato la giurisprudenza riguardante l’importo
ipotetico a carico del convivente non beneficiario dell’assistenza sociale. Nel
caso concreto era incontestato che i ricorrenti vivevano in un concubinato stabile.
La questione da chiarire era sapere se si poteva computare un importo ipotetico
da parte del convivente il quale usufruiva di una rendita complementare
all’AVS/AI. La nostra Massima Istanza ha in particolare
rilevato:
" Gemäss Praxishilfe H.10 sind in einem stabilien Konkubinat dem
erweiterten SKOS-Budget der nicht unterstützten leistungspflichtigen Person
sämtliche Einnahmen gegenüberzustellen. Der Einnahmeüberschuss ist sodann im
Budget der antragstellenden Person vollumfänglich als Einnahme (Konkubinatsbeitrag)
anzurechnen. Es geht darum, dass nicht verheiratete Paare gegenüber
verheirateten Paaren nicht wesentlich besser gestellt werden. Ist der nicht
unterstützte Konkubinatspartner leistungsfähig, ist unerheblich, woher seine
Einnahmen stammen. Ist praxisgemäss das gesamte Netto-Erwerbseinkommen aus
selbständiger oder unselbständiger Erwerbstätigkeit anrechenbar, sind auch
sämtliche Ersatzeinkommen wie AHV- und IV-Renten, Ergänzungsleistungen,
Arbeitslosenunterstützungen oder andere Taggelder von Versicherungen
anzurechnen (cfr.8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid.5.2.1.).”
In una sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II -
2013.
N. 13 pag. 66 seg., relativa all’assistenza sociale al cui ambito è
applicabile l’art. 4 Laps (cfr. art. 2 Laps; 21 Las), questo Tribunale ha
stabilito che l'USSI, a giusta ragione, ha chiesto la restituzione di
prestazioni assistenziali a un beneficiario dell'assistenza sociale in quanto
per un certo periodo la sua unità di riferimento deve essere considerata
costituita anche da sua figlia e dalla madre di quest'ultima, con la quale
intratteneva una relazione sentimentale da molti anni.
In quel
caso, malgrado nell'arco di tempo in discussione il ricorrente e la compagna,
diversamente da periodi precedenti e dal lasso di tempo successivo (dicembre
2010.
– agosto 2012), non abitassero (sempre) nel medesimo appartamento,
quest'ultima ha continuato a recarsi presso l'abitazione dell'insorgente con la
figlia molto spesso (due-tre volte alla settimana, passandovi, per stessa
ammissione della signora, a volte anche la notte), occupandosi anche delle
faccende domestiche del suddetto.
Inoltre la
Polizia Comunale ha effettuato controlli in modo assiduo e durante differenti
orari sia di giorno che di notte, attestando che l'autovettura della signora si
trovava in modo predominante posteggiata nell'autorimessa privata dello stabile
dove risiedeva quest'ultimo.
Con giudizio
36.2014
-79+36.2014.84-85+36.2014.102-103 del 2 febbraio 2015 il TCA ha
stabilito che rettamente la Cassa cantonale di compensazione, ai fini della
determinazione del diritto alla riduzione dei premi dell’assicurazione
obbligatoria contro le malattie (RIPAM), ha considerato una coppia quale unica
unità di riferimento, siccome la convivenza, che durava, in modo indubbio, da
oltre sei mesi, andava ritenuta stabile ai sensi dell’art. 10a RLCAmal, in
vigore dal 1° gennaio 2015 (cfr. BU 3/2015 del 23 gennaio 2015 pag. 14-15) e il
cui tenore è identico a quello dell’art. 2a Reg.Laps.
Con sentenza
42.2014.13
del 21 maggio 2015 questa Corte ha accolto il ricorso di un
insorgente, già beneficiario di prestazioni assistenziali, la cui nuova domanda
del maggio 2014 era stata respinta, in quanto il reddito della sua unità di
riferimento, nella quale era stata computata anche la compagna con cui abitava
dall’aprile 2014, superava il limite annuo fissato dal Dipartimento della
sanità e della socialità.
Il TCA,
contrariamente a quanto deciso dall’USSI, ha stabilito che, indipendentemente
dalla questione di sapere se l’art. 2a lett. b Reg.Laps sia conforme o meno
all’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e al diritto federale, non risultavano date le
condizioni per considerare che la convivenza del ricorrente procurasse gli
stessi vantaggi di un matrimonio ai sensi dell’art. 2a lett. b Reg.Laps e fosse
quindi stabile giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps anche nel periodo precedente
la fine del lasso di tempo di almeno sei mesi.
In effetti
quando l’USSI ha negato il diritto a una prestazione assistenziale la convivenza
tra l’insorgente e la compagna, conosciutisi nemmeno un anno prima, non
comportava l’elemento della durata, essendo iniziata solo nell’aprile 2014.
Inoltre gli
indizi indicati dall’amministrazione (dichiarazione di convivenza e comune
sottoscrizione del contratto di locazione), da un lato, non erano sufficienti
per concludere che si era confrontati con una convivenza stabile già nei primi
mesi della loro coabitazione. Dall’altro, non erano sorretti da altri indizi
convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al
matrimonio.
Questo
Tribunale ha, pertanto, concluso che nei primi sei mesi a far tempo dall’aprile
2014.
l’unità di riferimento del ricorrente era costituita unicamente dal
medesimo e da sua figlia.
Questa Corte,
con sentenza 36.2015.29-31 del 13 agosto 2015, pubblicata in RtiD I-2016 N. 6
pag. 48 segg., ha negato la riduzione del premio dell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie, stabilendo che tra la ricorrente e il
compagno che convivevano da anni senza figli in comune ma condividendo
l’alloggio con il figlio di primo letto dell’insorgente e che non hanno negato
di aiutarsi reciprocamente, di sostenersi e di collaborare esisteva una
convivenza duratura e intensa, profonda e radicata che andava considerata
stabile.
Infine con
giudizio 42.2016.11 del 12 settembre 2016 il TCA ha giudicato una fattispecie concernente
una ricorrente che stava sostenendo il suo convivente da oltre tre anni ritenendo
che la loro convivenza era da considerare stabile ai sensi degli art. 4 cpv. 1
lett. a Laps e 2a Reg.Laps, siccome i partner erano pronti a prestarsi
assistenza e sostegno reciproci e la convivenza durava da almeno tre anni.
Al riguardo
cfr. pure STCA 36.2016.17-20 del 23 maggio 2016 e STCA 39.2015.3 del 12
novembre 2015.
2.7
Le direttive
COSAS del 2005 aggiornate nel dicembre 2014 e menzionate nelle sentenze DTF 134
I 313 consid. 5.5. e DTF 141 I 153 consid. 4.3. citate sopra (cfr. consid.
2.
), al punto F. 5.1 (“Comunità di abitazione e vita di tipo familiare”)
sottolineano che:
" F.5. Comunità di abitazione e vita di tipo familiare
F.5.1 Principi
Le persone che vivono in comunità di abitazione e
vita di tipo familiare non possono, per principio, essere considerate come una
sola unità di riferimento per il sostegno sociale.
Per ogni beneficiario dev’essere allestito e gestito
un incarto individuale.
Le persone che non beneficiano di prestazioni di
assistenza devono assumere personalmente le spese da esse stesse determinate.
Ciò riguarda in particolare le spese per il sostentamento, le spese per
l’alloggio e le spese varie. Per principio, all’interno della comunità queste
spese sono ripartite in modo pro-capite (v. capitoli B.2 e B.3).
Sul piano del diritto, le persone che vivono in
comunità di abitazione e vita di tipo familiare non sono tenute a provvedere al
mantenimento reciproco degli altri membri della comunità.
Di conseguenza, i beni e i redditi degli uni e degli
altri non devono essere sommati.
Il contributo che una persona non assistita apporta
al budget di un beneficiario di prestazioni di assistenza può essere
conteggiato quale contributo all’economia domestica o partecipazione ai costi
di concubinato solo se soddisfano i specifici presupposti. In particolare,
dev’essere verificato che il contributo al concubinato sia erogato solamente
nell’ambito di una relazione stabile.
Un concubinato (anche una relazione tra partner
dello stesso sesso) è considerato stabile solo se dura almeno due anni o
partner vivono congiuntamente a un figlio avuto in comune.”
Riguardo alla funzione delle
disposizioni COSAS, cfr. C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen
Konferenz für Sozialhilfe”. Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag.
171-172).
2.8
Nella presente evenienza,
dalle carte emerge che secondo il formulario “Annuncio presso il Comune di
domicilio e appuntamento allo sportello Laps” il 22 luglio 2016 è stata
consegnata la check-list dei documenti da allegare alla domanda di prestazione
assistenziali e successivamente il 29 agosto 2016 il ricorrente ha consegnato la
documentazione completa (cfr. doc. 39).
Lo stesso giorno
l’insorgente e __________ hanno firmato l’ulteriore formulario Laps “Procura,
autorizzazione a fornire informazione e compensazione”. __________, nella
casella ove ha dovuto indicare il “rapporto di parentela” con il richiedente ha
precisato di essere la sua convivente (cfr. doc. 38).
Il 17 agosto 2016, davanti
allo sportello regionale di Locarno, l’insorgente ha sottoscritto la conferma
dei dati dichiarati, da cui emerge che l’insorgente stesso è il titolare del
diritto e la sua unità di riferimento è composta anche da __________ quale sua convivente
(cfr. doc. 35-37).
Con decisione del 24
agosto 2016 l’USSI ha respinto la richiesta di prestazioni assistenziali
indicando che il reddito disponibile residuale dell’unità di riferimento del
ricorrente, costituita da lui stesso e __________, supera il limite annuo
fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità (cfr. doc. 14; consid.
1.
).
L’insorgente ha interposto
reclamo pervenuto il 6 settembre 2016 al competente ufficio facendo valere in
particolare che la prestazione complementare di __________ non può essere
calcolata nel reddito disponibile (cfr. doc. 120-123).
Il provvedimento del 24
agosto 2016 è stato poi confermato con la decisione su reclamo del 23 ottobre
2016.
(cfr. doc. A1).
2.9
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile rilevare che la convivenza
fra il ricorrente e __________ deve essere considerata stabile ai sensi
dell’art. 4 cpv. 1 lett. a e c Laps, applicabile anche nell’ambito
dell’assistenza sociale (cfr. art. 2 Laps; 21 Las; consid. 2.5.).
Come si evince dal
contratto di locazione attualmente in essere entrambi sono conduttori dell’appartamento
di 4 ½ locali sito nel Comune di __________. Il contratto di locazione con
inizio 1° novembre 2013 è stato stipulato il 4 ottobre 2013 e prevede una
pigione mensile di fr. 1'950.-- (cfr. doc. 22-27).
Già da questa circostanza
si lascia dedurre una convivenza da più di tre anni.
Inoltre si rileva che RI 1
sin dall’inizio ha indicato che __________ fosse la sua convivente. Nel
formulario “Procura, autorizzazione a fornire informazioni e compensazione”,
compilato e sottoscritto dal ricorrente il 29 luglio 2016, __________ è
designata come “convivente” (cfr. doc. 38). Pure nella conferma, sottoscritta
davanti allo sportello regionale di __________ dal ricorrente, __________ è
indicata esplicitamente quale convivente (cfr. doc. 35).
Infine si osserva che il
ricorrente soltanto nel ricorso davanti al TCA ha sollevato la questione della
convivenza. Invece nel suo reclamo ha solo obiettato che la prestazione
complementare di __________ non potrebbe essere utilizzata per coprire il suo
mantenimento.
Visto quanto esposto e in
applicazione dell'abituale criterio della probabilità preponderante valido nel
settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014
consid. 5.1; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo
2011.
consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3
pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195),
a ragione l'USSI ha ritenuto che ci troviamo in presenza di un caso di
applicazione dell'art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps.
A ragione, pertanto,
l’USSI nel calcolo del 24 agosto 2016 relativo al diritto a prestazioni
assistenziali ordinarie ha tenuto conto di un’unità di riferimento costituita
da RI 1 e __________.
Siccome __________ fa
parte dell’unità di riferimento del ricorrente la rendita complementare
all’AVS/AI che ella riceve va calcolata nel reddito computabile Las. Ciò perché
le prestazioni assistenziali sono complementari o suppletorie a quelle della
previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione
previste da altre leggi cantonali. Esse si situano all’ultimo posto nell’ordine
di priorità e vengono concesse unicamente quando il diritto a quelle precedenti
è esaurito.
A tale riguardo cfr.
8C_138/2016 del 6 settembre 2016 (consid. 2.6).
2.10
RI 1 contesta inoltre la voce “proprietà
fondiaria in altri comuni del Cantone” nel conteggio effettuato dall’USSI. Egli
sostiene che l’importo sia troppo elevato siccome il fondo è suddiviso in parti
uguali tra quattro comproprietari e i valori dei piccoli terreni non sottoposti
a stima fossero tutti attribuiti a lui.
2.11
Questa Corte ricorda
innanzitutto che nell’ambito dell’assistenza sociale, come esposto sopra (cfr.
consid. 2.3.), vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e
13.
Laps.
Da tale principio risulta
che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto
qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità
tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o,
ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STFA K 22/04
del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V
143.
consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007,
p.to A.4; , C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für
Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172;
114-115).
Inoltre ai sensi dell’art.
22.
lett. a cfr. 2 Las la sostanza netta viene computata interamente nella
misura in cui supera 100’000 fr. per l’abitazione primaria e, per le altre
forme di sostanza, 10’000 fr. per una persona sola, 20’000 per una coppia
(coniugi o conviventi con figli in comune) e 2’000 fr. per ogni figlio
minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie
a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la
sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile.
L’art. 41 cpv. 1 Legge
tributaria (LT), a cui fa riferimento la Laps alla quale la Las rinvia, enuncia
che sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari.
Le disposizioni della
Conferenza svizzera dell’azione sociale - COSAS del dicembre 2008 al punto
E.2.2 relativo alla sostanza immobiliare sottolineano, peraltro, che:
" Non
esiste, per principio, il diritto a conservare una sostanza immobiliare.
I beni immobiliari (in particolare gli stabili e le parti di
comproprietà) in possesso di un beneficiario sono considerati quali risorse
private del medesimo. I proprietari di beni immobiliari non devono essere
soggetti a un trattamento diverso rispetto ai detentori di risparmi o titoli.
Per quanto concerne invece uno stabile occupato dal beneficiario
stesso, si rinuncerà ad esigerne la vendita, qualora le condizioni per
mantenere tale alloggio dovessero essere equivalenti o più favorevoli di quelle
di mercato (v. capitolo B.3).
Nei casi in cui la prestazione di sostegno sociale fosse poco
rilevante, o se l’intervento rappresenta un contributo solo momentaneo, o se il
ricavato dalla vendita del bene fosse troppo esiguo e così via, l’autorità del
sostegno sociale potrà ugualmente rinunciare a esigere la liquidazione del bene
immobile.
I beni immobiliari situati all’estero sono da considerare, per
principio, come quelli che si trovano in Svizzera.
Se l’autorità competente giudica opportuno che il beneficiario
possa conservare l’immobile, si tratterà d’iscrivere un’ipoteca legale
esigibile al momento dell’alienazione dell’immobile o del decesso del beneficiario.”
Riguardo alla funzione
delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in dottrina, C.
Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed.
Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e 114-115.
Per quanto concerne
l’inesistenza, per principio, di un diritto a conservare una sostanza
immobiliare cfr. STCA 42.2009.19 dell’ 8 giugno 2010, massimata in RtiD I-2011
N. 12 pag. 50; STCA 42.2012.9 del 24 ottobre 2012; STCA 42.2015.28 del 29
febbraio 2016.
2.12
Nel caso di specie,
attentamente esaminate le carte processuali, il TCA non può che approvare
l’operato dell’USSI che ha computato nel relativo calcolo la sostanza
immobiliare relativa alla sua parte di comproprietà del fondo nel Comune di __________.
Dal rapporto di stima del
circondario cantonale di stima __________ di __________ del 25 gennaio 2016 si
evince che il valore attuale delle due stalle è stabilito in fr. 17'200.--.
L’importo va diviso fra i quattro comproprietari fra cui anche il ricorrente e
quindi ogni quota ammonta a fr. 4'325.-- (cfr. doc. 48).
Nella decisione di diniego
del 24 agosto 2016 l’USSI ha correttamente tenuto conto dell’importo di fr.
4'325.-- nella voce sostanza imponibile in altri Cantoni (cfr. doc. 16).
Visto quanto esposto, non
si può che confermare il modus operandi dell’USSI e la censura si rivela
infondata.
2.13
A titolo abbondanziale si
aggiunge, come peraltro già accennato dall’USSI nella loro risposta di causa,
che l’unità di riferimento di RI 1 e __________ subisce comunque una “lacuna”
di entrate anche se essi superano con il loro reddito disponibile residuale il
limite annuo fissato del Dipartimento della sanità e della socialità.
Questa problematica è da
ricondurre alla circostanza che il costo effettivo del loro alloggio è di fr.
1'950.-- mensili, mentre per il calcolo del diritto all’assistenza il costo
dell’alloggio è riconosciuto al massimo nella misura di fr. 1'250.--.
Secondo
l’art. 22 lett. c Las per il calcolo della spesa per l’alloggio, ai fini della
determinazione della prestazione assistenziale, viene considerato l’affitto
maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto
dall’art. 9 Laps.
L’art.
9.
cpv. 1 Laps prevede, segnatamente, che per le unità di riferimento composte
di una persona la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo
corrispondente all’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI per la persona sola, pari a fr. 13'200.-- annui, ossia
fr. 1'100.-- mensili.
Per
le unità di riferimento composte di due persone la spesa per l’alloggio è
computata fino ad un massimo corrispondente all’importo riconosciuto dalla
legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per i coniugi, ossia
fr. 15'000.-- all’anno, corrispondenti a fr. 1'250.-- al mese.
Le Direttive
della COSAS, al punto B.3 “Spese d’alloggio”, prevedono che:
" (…)
Un affitto già vigente giudicato eccessivamente elevato dev'essere
finanziato fintanto che non venga trovata una soluzione abitativa più idonea ed
economica. Gli uffici di assistenza sociale hanno il dovere di aiutare
attivamente il beneficiario a trovare un alloggio più modesto. Le condizioni
contrattuali di disdetta devono comunque essere rispettate.
Prima di esigere un trasloco in un appartamento con affitto più
conveniente, si dovrebbe esaminare attentamente ogni specifica situazione,
tenendo presente il numero dei componenti del nucleo familiare, il loro
radicamento nel quartiere, l’età dei beneficiario, nonché lo stato di salute e
il grado d'integrazione sociale delle persone considerate.
(…)
Se un beneficiario dovesse rifiutarsi di traslocare in un alloggio
a buon mercato, gli potrebbe essere riconosciuto solo l’importo
dell’abitazione più economica che gli viene proposta. Questa misura può
condurre il beneficiario a non essere più in grado di assolvere ai doveri del
suo contratto, fino ad incorrere allo sfratto. In questo caso, però, il
sostegno sociale sarà tenuto ad offrirgli un alloggio d'emergenza.
Di fronte alla diversità regionale dei livelli degli affitti, per
le spese di alloggio si raccomanda di fissare limiti massimi comunali o
regionali, tenendo conto della dimensione delle economie domestiche.”
Riguardo alla funzione delle
disposizioni COSAS, cfr., in dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der
schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn,
Basilea 2011, pag. 171-172.
2.14
Come
già accennato al considerando precedente, dal contratto di locazione del
ricorrente e __________ si evince che la pigione dell’appartamento di __________
ammonta a fr. 1'950.-- mensili (cfr. doc. 22). Questo importo va maggiorato
dalle spese accessorie effettiva, ossia di fr. 50.-- mensili.
L’assistenza sociale
ammette però per le unità di riferimento composte di due persone una spesa per
l’alloggio fino ad un massimo corrispondente all’importo riconosciuto dalla
legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per i coniugi, ossia
fr. 15'000.-- all’anno, corrispondenti a fr. 1'250.-- al mese.
Visto
quanto esposto, nella concreta evenienza risulta una “lacuna” di fr. 750.-- che
non è rappresentata nel calcolo effettuato dall’USSI. Detto in altre parole, se
il ricorrente e __________ vivessero in un appartamento con un affitto massimo
di fr. 1'250.-- avrebbero ogni mese fr. 750.- in più a disposizione.
2.15
Alla luce di quanto qui sopra
esposto, la decisione su reclamo del 23 ottobre 2016 deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti