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Decisione

42.2016.30

Negato il diritto a prestazioni assistenziali ordinarie. Convivenza stabile da più di 3 anni. Computo della sostanza immobiliare relativa alla comproprietà di un fondo. Spesa d'alloggio massima ricono

24 aprile 2017Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

i residenti del Cantone” (pag. 11). In seguito intervengono i sussidi per il

perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di

disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni

integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni

assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.

2.4. Secondo

l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti

preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette

(art. 17).

Al

riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2

Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,

10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La

natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente

dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e

alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse

si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa

distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in

relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio

di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002,

pag. 3).

Inoltre

le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

3 Las).

Relativamente

alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"

Le prestazioni assistenziali

ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la

soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le

prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della

Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere

ricorrente. (cpv. 2)."

Ex art. 19 Las, concernente la

soglia di intervento, poi:

"

La soglia d’intervento per

le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno,

tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale."

L’art.

19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in

deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai

limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari

all’AVS/AI.

La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni

dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni,

come altri Cantoni.

L’ammontare

della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della

COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel

Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può

configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione

federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero

si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei

singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

Il

Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e

1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della

Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento) -, il 21 dicembre 2010, sentito il parere dell’USSI e della

Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un

lato, che la COSAS ha adottato il 21 ottobre 2010 una nuova versione delle

«direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr.

"Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.), in vigore dal

1° gennaio 2011 -che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali

invita ad applicare-, come pure che tale modifica prevede l’adeguamento al

rincaro sulla base dell’indice dei salari e dei prezzi del forfait di

mantenimento in ambito di assistenza sociale, in analogia a quanto avviene

nell’ambito delle rendite AVS AI e delle prestazioni complementari, e che per

il 2011 è stato deciso un adattamento al rincaro pari al 1.75% del forfait di

mantenimento, che a far tempo dal 1° gennaio 2011 la soglia di intervento

corrisponde:

"

A. Forfait globale e

Supplemento d'integrazione

Persona

dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale)

Forfait

globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS)

(fr./mese)

Supplemento

d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS)

(fr./mese)

Totale

(fr./mese)

1

persona

977.--

100.--

1077.--

Considerandi

2.

persone

1495.

--

100.

--

1595.

--

3.

persone

1818.

--

100.

--

1918.

--

4.

persone

2090.

--

100.

--

2190.

--

5.

persone

2364.

--

100.

--

2464.

--

6.

persone

2638.

--

100.

--

2738.

--

7.

persone

2912.

--

100.

--

3012.

--

Per

ogni persona supplementare

+

272.

--

-

+

272.

--

B. Supplemento per unità di

riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti

raccomandazioni della COSAS).

Per unità di riferimento con più di due

persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da

un supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o

più anni di età; l'importo di tale supplemento è di 210.-- fr./mese per ognuna

di queste persone."

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle

prestazioni assistenziali per il 2011 in BU 1/2011 del 14 gennaio 2011 pag. 35-36).

Tali importi sono stati

mantenuti anche per il 2012, il 2013, il 2014 ed il 2015 (cfr. Direttive

riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2012 del 16

dicembre 2011; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali

per il 2013 del 20 dicembre 2012; Direttive riguardanti gli importi delle

prestazioni assistenziali per il 2014 del 1° gennaio 2014 e Direttive

riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2015 pubblicate

nel BU 9/2015 del 3 marzo 2015).

Per l’anno

2016.

è utile rilevare che le Direttive riguardanti gli

importi delle prestazioni assistenziali prevedono dal 1° gennaio 2016 i

seguenti forfait di mantenimento:

" Persone

dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato

dalla COSAS)

(CHF/mese)

1.

persona 986.--

2.

persone 1'509.--

3.

persone 1'834.--

4.

persone 2'110.--

5.

persone 2'386.--

Per ogni persona +

200.

--

supplementare

1.1

Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di

16.

anni o più

Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni

compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato

all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili.

1.2

Supplemento di integrazione

a. Inserimento sociale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento

con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la

partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait

globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di

CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.

Durante la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di

integrazione di CHF 300.– al mese.

b. Inserimento professionale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento

con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per

partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC –

USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un

supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.”

(cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.)

2.5

Ai

sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. a, c e d Laps, applicabile anche nell’ambito

dell’assistenza sociale (cfr. art. 2 Laps; 21 Las), l’unità

di riferimento è costituita dal titolare del diritto e, in particolare, dai

figli minorenni di cui ha l’autorità parentale e dal partner convivente, se la

convivenza è considerata stabile.

L'unità economica di

riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde alla cerchia

di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr. Messaggio n.

4773.

del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).

L’art. 2a Reg.Laps, in vigore

dal 1° ottobre 2006, enuncia poi che:

"

La convivenza è

considerata stabile se, alternativamente:

a) vi sono figli in comune;

b) la convivenza procura gli stessi vantaggi

di un matrimonio;

c) la convivenza è durata almeno 6 mesi.”

Come appena

visto, per gli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre

2006, l’unità di riferimento del titolare del diritto alla prestazione è

costituita, fra l’altro, dal partner convivente se vi sono figli in comune o

se, indipendentemente da figli in comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi,

a differenza di quanto contemplato dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al

30.

settembre 2006, e meglio che l’unità di riferimento era costituita dal

partner convivente soltanto se vi erano figli in comune.

Riguardo al

cambiamento del tenore dell’art. 4 lett. c Laps dal Messaggio n. 5723 del 25

ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si

evince quanto segue:

" (…)

2.2

Unità di riferimento

(art. 4 Laps)

2.2.1

Partner convivente

L’attuale art. 4 cpv 1 lett. c) Laps prevede che fa

parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli in

comune.

Questa regola era stata definita per garantire la

parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate

anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da

una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il

partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato

civile dei membri della coppia.

Non appartengono invece alla medesima unità

economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza

obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune)

sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti.

Dall’entrata in vigore della Laps la giurisprudenza

in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa. Ad esempio la

sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti (ma

applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129 I 1,

affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener

conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente

se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi

coniugi).

Viola però tale principio il tener conto della

convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la

prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.

Nella sentenza del 12.01.2004, causa 2P.218/2003, il

TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e la fortuna dei

due partner se la loro convivenza può essere definita "stabile". Tale

sarà in particolare il caso quando i partner fanno famiglia comune da molti

mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la convivenza può essere

definita "stabile" tenuto conto di tutte le circostanze del caso

particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico per i due concubini.

Per definire se la convivenza può essere definita

stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un certo

margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF prevedeva

un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un concetto di

molti mesi.

Visto quanto sopra, si propone di modificare l’art.

4.

cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è costituita dal

titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è stabile. Il

regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali condizioni la

convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure no. (…)"

Inoltre dal

Rapporto parziale 2 del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione

della gestione e delle finanze emerge che:

" (…)

Con l’adozione della revisione, l’unità di

riferimento sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal suo partner

convivente, se la convivenza è stabile.

Il regolamento di applicazione, che come i relatori

hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato, provvede a

definire a quali condizioni la convivenza è stabile.

Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non vi sono

figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità definita

ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.

L’accertamento della coabitazione avverrà

concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata

positivamente consolidando nel corso di questi anni. (…)"

Dal Commento

alle modifiche del Reg.Laps valide dal 1° ottobre 2006 elaborato il 20

settembre 2006 dal Gruppo di coordinamento Laps e approvato dal Consiglio di

Stato il 26 settembre 2006 (cfr. STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid.

2.3

), in relazione all’art. 2a Reg.Laps risulta:

" Articolo 2a; partner conviventi

Con riferimento a quanto contenuto nel Messaggio del

25.

ottobre 2005; ad 2.2.1, pag. 3-4, si specifica che la convivenza è considerata

stabile se i genitori hanno figli in comune, oppure se essa conferisce vantaggi

analoghi al matrimonio o dura da almeno 6 mesi, nel caso in cui non vi siano

figli in comune.

Possono essere considerati indizi del fatto che la

convivenza conferisce vantaggi analoghi al matrimonio: il reciproco sostegno

dei partner nell’esercizio delle attività quotidiane, l’esistenza di

un’assicurazione sulla vita o di un atto successorio in favore dei partner, la

sottoscrizione congiunta di contratti (locazione dell'abitazione

"coniugale", leasing dell'autovettura o di altri apparecchi,

compra-vendita di mobilio, ecc.), l'esistenza di una procura su conti bancari o

postali o ancora la dichiarazione congiunta dei partners dell'esistenza della

convivenza medesima (vedi DTF 5C 90/2001, 5C 155/2004, 5P 70/2005, 1P 184/2003,

2P 218/2003 e DTF 129 I 1).

Il richiamo ad una convivenza di almeno 6 mesi

costituisce una presunzione, alla quale i partners hanno la possibilità di

contrapporsi, dimostrando che la convivenza non è assimilabile ad un

matrimonio: si pensa, in particolare, al caso degli studenti che condividono un

appartamento, "senza avere una comunità di vita durevole o di carattere

esclusivo che presenta elementi di comunione spirituale, materiale e economica"

(vedi STCA citata in RDAT 11-2001 N. 22 pag. 89 e segg.; vedi anche STCA 25

gennaio 2006 in re S.M., N. 39.2005.12). Il parametro dei 6 mesi si allinea

alla giurisprudenza del Tribunale federale, che richiede una convivenza di

"molti mesi" e alla necessità di rigore finanziario nel settore delle

prestazioni sociali.

Va infine sottolineato che questa nuova normativa si

applica sia in caso di partners eterosessuali che omosessuali.”

2.6

La

giurisprudenza federale ha stabilito che, ai fini della determinazione di una

convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune, è irrilevante la

forma della vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti

a prestarsi assistenza e sostegno reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone

di medesimo sesso, l'Alta Corte ha stabilito che una comunione domestica

durevole e indivisa non costituisce un elemento (costitutivo) essenziale per

ammettere una convivenza ai sensi del diritto della previdenza professionale

(cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N.

56.

pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

Secondo la

giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è

confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere

conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei

redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo

di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti,

piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente

(cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

Con il

giudizio appena citato la nostra Massima Istanza ha ritenuto corretto nel caso

di un beneficiario di prestazioni assistenziali considerare la convivente dalla

quale aveva avuto una figlia.

Inoltre in

una sentenza 8C_790/2007 del 23 luglio 2008, pubblicata in DTF 134 I 313 e

relativa al rifiuto di accordare al ricorrente un sussidio per la riduzione dei

premi dell’assicurazione malattia, il Tribunale federale ha rilevato che:

" (…)

5.5

Il n'existe entre les concubins aucun devoir

légal d'entretien et d'assistance (ATF 129 I 1 consid. 3.2.4 p. 6; voir aussi

ATF 106 II 1 consid. 2 p. 4). En matière civile, la jurisprudence développée

sous l'empire de l'ancien droit du divorce a considéré, sous certaines

conditions, que le concubinage constituait une communauté assimilable au

mariage pouvant entraîner la perte du droit à la rente du conjoint divorcé. Le

Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption (réfragable) qu'un concubinage

était stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au moment de l'ouverture de

l'action en modification du jugement de divorce ("concubinage

qualifié"; ATF 118 II 235 consid. 3a p. 237; ATF

114.

II 295 consid. 1a p. 297; voir également URS FASEL/DANIELA WEISS,

Auswirkungen des Konkubinats auf (nach-) eheliche Unterhaltsansprüche, in PJA

2007.

p. 13 ss). En matière d'aide sociale, il existe

dans les cantons une tendance de plus en plus marquée d'assimiler à des couples

mariés des concubins qui vivent dans une relation durable. A ce propos, si la

personne assistée vit dans une relation de concubinage stable, la jurisprudence

admet qu'il n'est pas arbitraire de tenir compte de cette circonstance dans

l'évaluation des besoins d'assistance, quand bien même il n'existe pas un

devoir légal et réciproque d'entretien entre les partenaires. Dans cette

optique, il est admissible de tenir compte du fait que ces derniers sont prêts

à s'assurer mutuellement assistance (arrêts du Tribunal fédéral 2P.242/2003 du

12.

janvier 2004, consid. 2, publ. in FamPra.ch 2004 p. 434;2P.230/2005 du 10

juillet 2006, consid. 3.3;2P.218/2003 du 12 janvier 2004, consid. 3.2;2P.386/1997 du 24 août 1998; THOMAS GÄCHTER/MYRIAM SCHWENDENER,

Nichteheliche Lebensgemeinschaften im Sozialversicherungsrecht, Ein Beitrag zum

Verhältnis von Familien- und Sozialversicherungsrecht, in FamPra.ch 2005 p. 857

s.; FELIX WOLFFERS, Grundriss des Sozialhilferechts, 2e éd., Berne 1999, p.

162; PETER STADLER, Unterstützung von Konkubinatspartnern, in Zeitschrift für

Sozialhilfe [ZeSo] 1999 p. 29 ss). A ce propos, les

directives de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS)

prévoient que si les partenaires vivent en concubinage stable et si une seule

personne est bénéficiaire de l'aide sociale, le revenu et la fortune du

partenaire non bénéficiaire peuvent être pris en compte de manière appropriée.

Elles précisent qu'un concubinage est considéré comme stable, notamment, s'il

dure depuis deux ans au moins ou si les partenaires vivent ensemble avec un

enfant commun (norme CSIAS 12/07 F.5 - 2). Dans ce même ordre d'idées, le

Tribunal fédéral a jugé, s'agissant de l'avance de pensions alimentaires,

qu'une disposition cantonale selon laquelle les revenus du concubin du parent

ayant droit sont pris en compte, et l'avance alimentaire accordée seulement si

le revenu total des deux concubins ne dépasse pas la limite fixée, n'était pas

arbitraire (ATF 129 I 1). (…).”

Con giudizio

8C_645/2015 del 10 dicembre 2015 l’Alta Corte ha confermato quanto deciso

dall’amministrazione, ossia di considerare conviventi un richiedente di

prestazioni assistenziali che è traslocato da un appartamento in un altro

perché l’affitto del precedente appartamento sorpassava gli affitti delle

direttive del comune in questione e nel nuovo appartamento è entrato assieme

alla sua convivente. Inoltre il TF ha osservato che non è arbitrario di

considerare la coppia di amanti (“Liebespaar”) che vive nello stesso

appartamento quale comunità di abitazione e vita di tipo familiare

(“familienähnliche Wohn- und Lebensgemeinschaft”). La circostanza di dormire in

stanze diverse e di consumare i pasti ad orari diversi non è neanche inusuale

per le economie domestiche comuni.

Con giudizio

8C_232/2015 del 17 settembre 2015 l’Alta Corte ha poi confermato quanto deciso

dall’amministrazione, ossia che ad una beneficiaria dell’assistenza sociale

andava computato nei redditi un ipotetico importo a carico del convivente

(“Konkubinatsbeitrag”), ritenendo la loro convivenza - che durava da sette anni

e dalla quale era nato un figlio - stabile.

L’asserzione

della ricorrente secondo cui il concubinato dal profilo economico non sarebbe

stato così stabile non ha permesso un esito differente, mancando qualsiasi

indicazione in proposito.

Può non

essere decisivo sapere se il convivente si è espressamente dichiarato disposto

a corrispondere realmente un importo a sostegno dell’economia domestica. In

caso contrario vi sarebbe il rischio che per approfittare dell’assistenza

sociale un convivente contribuisca in misura minore rispetto a quanto

corrisponderebbe senza il possibile intervento dell’assistenza sociale e ciò

contravvenendo al principio di sussidiarietà.

Infine il TF

ha evidenziato che il conteggio di tale importo nemmeno risultava arbitrario in

considerazione del fatto che i concubini avevano fondato un’economia domestica

comprensiva anche dei loro rispettivi figli nati da precedenti relazioni.

In una

sentenza 8C_138/2016 del 6 settembre 2016, pubblicata in DTF 142 V 513, l’Alta

Corte ha ulteriormente specificato la giurisprudenza riguardante l’importo

ipotetico a carico del convivente non beneficiario dell’assistenza sociale. Nel

caso concreto era incontestato che i ricorrenti vivevano in un concubinato stabile.

La questione da chiarire era sapere se si poteva computare un importo ipotetico

da parte del convivente il quale usufruiva di una rendita complementare

all’AVS/AI. La nostra Massima Istanza ha in particolare

rilevato:

" Gemäss Praxishilfe H.10 sind in einem stabilien Konkubinat dem

erweiterten SKOS-Budget der nicht unterstützten leistungspflichtigen Person

sämtliche Einnahmen gegenüberzustellen. Der Einnahmeüberschuss ist sodann im

Budget der antragstellenden Person vollumfänglich als Einnahme (Konkubinatsbeitrag)

anzurechnen. Es geht darum, dass nicht verheiratete Paare gegenüber

verheirateten Paaren nicht wesentlich besser gestellt werden. Ist der nicht

unterstützte Konkubinatspartner leistungsfähig, ist unerheblich, woher seine

Einnahmen stammen. Ist praxisgemäss das gesamte Netto-Erwerbseinkommen aus

selbständiger oder unselbständiger Erwerbstätigkeit anrechenbar, sind auch

sämtliche Ersatzeinkommen wie AHV- und IV-Renten, Ergänzungsleistungen,

Arbeitslosenunterstützungen oder andere Taggelder von Versicherungen

anzurechnen (cfr.8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid.5.2.1.).”

In una sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II -

2013.

N. 13 pag. 66 seg., relativa all’assistenza sociale al cui ambito è

applicabile l’art. 4 Laps (cfr. art. 2 Laps; 21 Las), questo Tribunale ha

stabilito che l'USSI, a giusta ragione, ha chiesto la restituzione di

prestazioni assistenziali a un beneficiario dell'assistenza sociale in quanto

per un certo periodo la sua unità di riferimento deve essere considerata

costituita anche da sua figlia e dalla madre di quest'ultima, con la quale

intratteneva una relazione sentimentale da molti anni.

In quel

caso, malgrado nell'arco di tempo in discussione il ricorrente e la compagna,

diversamente da periodi precedenti e dal lasso di tempo successivo (dicembre

2010.

– agosto 2012), non abitassero (sempre) nel medesimo appartamento,

quest'ultima ha continuato a recarsi presso l'abitazione dell'insorgente con la

figlia molto spesso (due-tre volte alla settimana, passandovi, per stessa

ammissione della signora, a volte anche la notte), occupandosi anche delle

faccende domestiche del suddetto.

Inoltre la

Polizia Comunale ha effettuato controlli in modo assiduo e durante differenti

orari sia di giorno che di notte, attestando che l'autovettura della signora si

trovava in modo predominante posteggiata nell'autorimessa privata dello stabile

dove risiedeva quest'ultimo.

Con giudizio

36.2014

-79+36.2014.84-85+36.2014.102-103 del 2 febbraio 2015 il TCA ha

stabilito che rettamente la Cassa cantonale di compensazione, ai fini della

determinazione del diritto alla riduzione dei premi dell’assicurazione

obbligatoria contro le malattie (RIPAM), ha considerato una coppia quale unica

unità di riferimento, siccome la convivenza, che durava, in modo indubbio, da

oltre sei mesi, andava ritenuta stabile ai sensi dell’art. 10a RLCAmal, in

vigore dal 1° gennaio 2015 (cfr. BU 3/2015 del 23 gennaio 2015 pag. 14-15) e il

cui tenore è identico a quello dell’art. 2a Reg.Laps.

Con sentenza

42.2014.13

del 21 maggio 2015 questa Corte ha accolto il ricorso di un

insorgente, già beneficiario di prestazioni assistenziali, la cui nuova domanda

del maggio 2014 era stata respinta, in quanto il reddito della sua unità di

riferimento, nella quale era stata computata anche la compagna con cui abitava

dall’aprile 2014, superava il limite annuo fissato dal Dipartimento della

sanità e della socialità.

Il TCA,

contrariamente a quanto deciso dall’USSI, ha stabilito che, indipendentemente

dalla questione di sapere se l’art. 2a lett. b Reg.Laps sia conforme o meno

all’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e al diritto federale, non risultavano date le

condizioni per considerare che la convivenza del ricorrente procurasse gli

stessi vantaggi di un matrimonio ai sensi dell’art. 2a lett. b Reg.Laps e fosse

quindi stabile giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps anche nel periodo precedente

la fine del lasso di tempo di almeno sei mesi.

In effetti

quando l’USSI ha negato il diritto a una prestazione assistenziale la convivenza

tra l’insorgente e la compagna, conosciutisi nemmeno un anno prima, non

comportava l’elemento della durata, essendo iniziata solo nell’aprile 2014.

Inoltre gli

indizi indicati dall’amministrazione (dichiarazione di convivenza e comune

sottoscrizione del contratto di locazione), da un lato, non erano sufficienti

per concludere che si era confrontati con una convivenza stabile già nei primi

mesi della loro coabitazione. Dall’altro, non erano sorretti da altri indizi

convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al

matrimonio.

Questo

Tribunale ha, pertanto, concluso che nei primi sei mesi a far tempo dall’aprile

2014.

l’unità di riferimento del ricorrente era costituita unicamente dal

medesimo e da sua figlia.

Questa Corte,

con sentenza 36.2015.29-31 del 13 agosto 2015, pubblicata in RtiD I-2016 N. 6

pag. 48 segg., ha negato la riduzione del premio dell’assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie, stabilendo che tra la ricorrente e il

compagno che convivevano da anni senza figli in comune ma condividendo

l’alloggio con il figlio di primo letto dell’insorgente e che non hanno negato

di aiutarsi reciprocamente, di sostenersi e di collaborare esisteva una

convivenza duratura e intensa, profonda e radicata che andava considerata

stabile.

Infine con

giudizio 42.2016.11 del 12 settembre 2016 il TCA ha giudicato una fattispecie concernente

una ricorrente che stava sostenendo il suo convivente da oltre tre anni ritenendo

che la loro convivenza era da considerare stabile ai sensi degli art. 4 cpv. 1

lett. a Laps e 2a Reg.Laps, siccome i partner erano pronti a prestarsi

assistenza e sostegno reciproci e la convivenza durava da almeno tre anni.

Al riguardo

cfr. pure STCA 36.2016.17-20 del 23 maggio 2016 e STCA 39.2015.3 del 12

novembre 2015.

2.7

Le direttive

COSAS del 2005 aggiornate nel dicembre 2014 e menzionate nelle sentenze DTF 134

I 313 consid. 5.5. e DTF 141 I 153 consid. 4.3. citate sopra (cfr. consid.

2.

), al punto F. 5.1 (“Comunità di abitazione e vita di tipo familiare”)

sottolineano che:

" F.5. Comunità di abitazione e vita di tipo familiare

F.5.1 Principi

Le persone che vivono in comunità di abitazione e

vita di tipo familiare non possono, per principio, essere considerate come una

sola unità di riferimento per il sostegno sociale.

Per ogni beneficiario dev’essere allestito e gestito

un incarto individuale.

Le persone che non beneficiano di prestazioni di

assistenza devono assumere personalmente le spese da esse stesse determinate.

Ciò riguarda in particolare le spese per il sostentamento, le spese per

l’alloggio e le spese varie. Per principio, all’interno della comunità queste

spese sono ripartite in modo pro-capite (v. capitoli B.2 e B.3).

Sul piano del diritto, le persone che vivono in

comunità di abitazione e vita di tipo familiare non sono tenute a provvedere al

mantenimento reciproco degli altri membri della comunità.

Di conseguenza, i beni e i redditi degli uni e degli

altri non devono essere sommati.

Il contributo che una persona non assistita apporta

al budget di un beneficiario di prestazioni di assistenza può essere

conteggiato quale contributo all’economia domestica o partecipazione ai costi

di concubinato solo se soddisfano i specifici presupposti. In particolare,

dev’essere verificato che il contributo al concubinato sia erogato solamente

nell’ambito di una relazione stabile.

Un concubinato (anche una relazione tra partner

dello stesso sesso) è considerato stabile solo se dura almeno due anni o

partner vivono congiuntamente a un figlio avuto in comune.”

Riguardo alla funzione delle

disposizioni COSAS, cfr. C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen

Konferenz für Sozialhilfe”. Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag.

171-172).

2.8

Nella presente evenienza,

dalle carte emerge che secondo il formulario “Annuncio presso il Comune di

domicilio e appuntamento allo sportello Laps” il 22 luglio 2016 è stata

consegnata la check-list dei documenti da allegare alla domanda di prestazione

assistenziali e successivamente il 29 agosto 2016 il ricorrente ha consegnato la

documentazione completa (cfr. doc. 39).

Lo stesso giorno

l’insorgente e __________ hanno firmato l’ulteriore formulario Laps “Procura,

autorizzazione a fornire informazione e compensazione”. __________, nella

casella ove ha dovuto indicare il “rapporto di parentela” con il richiedente ha

precisato di essere la sua convivente (cfr. doc. 38).

Il 17 agosto 2016, davanti

allo sportello regionale di Locarno, l’insorgente ha sottoscritto la conferma

dei dati dichiarati, da cui emerge che l’insorgente stesso è il titolare del

diritto e la sua unità di riferimento è composta anche da __________ quale sua convivente

(cfr. doc. 35-37).

Con decisione del 24

agosto 2016 l’USSI ha respinto la richiesta di prestazioni assistenziali

indicando che il reddito disponibile residuale dell’unità di riferimento del

ricorrente, costituita da lui stesso e __________, supera il limite annuo

fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità (cfr. doc. 14; consid.

1.

).

L’insorgente ha interposto

reclamo pervenuto il 6 settembre 2016 al competente ufficio facendo valere in

particolare che la prestazione complementare di __________ non può essere

calcolata nel reddito disponibile (cfr. doc. 120-123).

Il provvedimento del 24

agosto 2016 è stato poi confermato con la decisione su reclamo del 23 ottobre

2016.

(cfr. doc. A1).

2.9

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile rilevare che la convivenza

fra il ricorrente e __________ deve essere considerata stabile ai sensi

dell’art. 4 cpv. 1 lett. a e c Laps, applicabile anche nell’ambito

dell’assistenza sociale (cfr. art. 2 Laps; 21 Las; consid. 2.5.).

Come si evince dal

contratto di locazione attualmente in essere entrambi sono conduttori dell’appartamento

di 4 ½ locali sito nel Comune di __________. Il contratto di locazione con

inizio 1° novembre 2013 è stato stipulato il 4 ottobre 2013 e prevede una

pigione mensile di fr. 1'950.-- (cfr. doc. 22-27).

Già da questa circostanza

si lascia dedurre una convivenza da più di tre anni.

Inoltre si rileva che RI 1

sin dall’inizio ha indicato che __________ fosse la sua convivente. Nel

formulario “Procura, autorizzazione a fornire informazioni e compensazione”,

compilato e sottoscritto dal ricorrente il 29 luglio 2016, __________ è

designata come “convivente” (cfr. doc. 38). Pure nella conferma, sottoscritta

davanti allo sportello regionale di __________ dal ricorrente, __________ è

indicata esplicitamente quale convivente (cfr. doc. 35).

Infine si osserva che il

ricorrente soltanto nel ricorso davanti al TCA ha sollevato la questione della

convivenza. Invece nel suo reclamo ha solo obiettato che la prestazione

complementare di __________ non potrebbe essere utilizzata per coprire il suo

mantenimento.

Visto quanto esposto e in

applicazione dell'abituale criterio della probabilità preponderante valido nel

settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014

consid. 5.1; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo

2011.

consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3

pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195),

a ragione l'USSI ha ritenuto che ci troviamo in presenza di un caso di

applicazione dell'art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps.

A ragione, pertanto,

l’USSI nel calcolo del 24 agosto 2016 relativo al diritto a prestazioni

assistenziali ordinarie ha tenuto conto di un’unità di riferimento costituita

da RI 1 e __________.

Siccome __________ fa

parte dell’unità di riferimento del ricorrente la rendita complementare

all’AVS/AI che ella riceve va calcolata nel reddito computabile Las. Ciò perché

le prestazioni assistenziali sono complementari o suppletorie a quelle della

previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione

previste da altre leggi cantonali. Esse si situano all’ultimo posto nell’ordine

di priorità e vengono concesse unicamente quando il diritto a quelle precedenti

è esaurito.

A tale riguardo cfr.

8C_138/2016 del 6 settembre 2016 (consid. 2.6).

2.10

RI 1 contesta inoltre la voce “proprietà

fondiaria in altri comuni del Cantone” nel conteggio effettuato dall’USSI. Egli

sostiene che l’importo sia troppo elevato siccome il fondo è suddiviso in parti

uguali tra quattro comproprietari e i valori dei piccoli terreni non sottoposti

a stima fossero tutti attribuiti a lui.

2.11

Questa Corte ricorda

innanzitutto che nell’ambito dell’assistenza sociale, come esposto sopra (cfr.

consid. 2.3.), vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e

13.

Laps.

Da tale principio risulta

che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto

qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità

tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o,

ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STFA K 22/04

del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V

143.

consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007,

p.to A.4; , C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für

Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172;

114-115).

Inoltre ai sensi dell’art.

22.

lett. a cfr. 2 Las la sostanza netta viene computata interamente nella

misura in cui supera 100’000 fr. per l’abitazione primaria e, per le altre

forme di sostanza, 10’000 fr. per una persona sola, 20’000 per una coppia

(coniugi o conviventi con figli in comune) e 2’000 fr. per ogni figlio

minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie

a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la

sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile.

L’art. 41 cpv. 1 Legge

tributaria (LT), a cui fa riferimento la Laps alla quale la Las rinvia, enuncia

che sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari.

Le disposizioni della

Conferenza svizzera dell’azione sociale - COSAS del dicembre 2008 al punto

E.2.2 relativo alla sostanza immobiliare sottolineano, peraltro, che:

" Non

esiste, per principio, il diritto a conservare una sostanza immobiliare.

I beni immobiliari (in particolare gli stabili e le parti di

comproprietà) in possesso di un beneficiario sono considerati quali risorse

private del medesimo. I proprietari di beni immobiliari non devono essere

soggetti a un trattamento diverso rispetto ai detentori di risparmi o titoli.

Per quanto concerne invece uno stabile occupato dal beneficiario

stesso, si rinuncerà ad esigerne la vendita, qualora le condizioni per

mantenere tale alloggio dovessero essere equivalenti o più favorevoli di quelle

di mercato (v. capitolo B.3).

Nei casi in cui la prestazione di sostegno sociale fosse poco

rilevante, o se l’intervento rappresenta un contributo solo momentaneo, o se il

ricavato dalla vendita del bene fosse troppo esiguo e così via, l’autorità del

sostegno sociale potrà ugualmente rinunciare a esigere la liquidazione del bene

immobile.

I beni immobiliari situati all’estero sono da considerare, per

principio, come quelli che si trovano in Svizzera.

Se l’autorità competente giudica opportuno che il beneficiario

possa conservare l’immobile, si tratterà d’iscrivere un’ipoteca legale

esigibile al momento dell’alienazione dell’immobile o del decesso del beneficiario.”

Riguardo alla funzione

delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in dottrina, C.

Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed.

Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e 114-115.

Per quanto concerne

l’inesistenza, per principio, di un diritto a conservare una sostanza

immobiliare cfr. STCA 42.2009.19 dell’ 8 giugno 2010, massimata in RtiD I-2011

N. 12 pag. 50; STCA 42.2012.9 del 24 ottobre 2012; STCA 42.2015.28 del 29

febbraio 2016.

2.12

Nel caso di specie,

attentamente esaminate le carte processuali, il TCA non può che approvare

l’operato dell’USSI che ha computato nel relativo calcolo la sostanza

immobiliare relativa alla sua parte di comproprietà del fondo nel Comune di __________.

Dal rapporto di stima del

circondario cantonale di stima __________ di __________ del 25 gennaio 2016 si

evince che il valore attuale delle due stalle è stabilito in fr. 17'200.--.

L’importo va diviso fra i quattro comproprietari fra cui anche il ricorrente e

quindi ogni quota ammonta a fr. 4'325.-- (cfr. doc. 48).

Nella decisione di diniego

del 24 agosto 2016 l’USSI ha correttamente tenuto conto dell’importo di fr.

4'325.-- nella voce sostanza imponibile in altri Cantoni (cfr. doc. 16).

Visto quanto esposto, non

si può che confermare il modus operandi dell’USSI e la censura si rivela

infondata.

2.13

A titolo abbondanziale si

aggiunge, come peraltro già accennato dall’USSI nella loro risposta di causa,

che l’unità di riferimento di RI 1 e __________ subisce comunque una “lacuna”

di entrate anche se essi superano con il loro reddito disponibile residuale il

limite annuo fissato del Dipartimento della sanità e della socialità.

Questa problematica è da

ricondurre alla circostanza che il costo effettivo del loro alloggio è di fr.

1'950.-- mensili, mentre per il calcolo del diritto all’assistenza il costo

dell’alloggio è riconosciuto al massimo nella misura di fr. 1'250.--.

Secondo

l’art. 22 lett. c Las per il calcolo della spesa per l’alloggio, ai fini della

determinazione della prestazione assistenziale, viene considerato l’affitto

maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto

dall’art. 9 Laps.

L’art.

9.

cpv. 1 Laps prevede, segnatamente, che per le unità di riferimento composte

di una persona la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo

corrispondente all’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni

complementari all'AVS/AI per la persona sola, pari a fr. 13'200.-- annui, ossia

fr. 1'100.-- mensili.

Per

le unità di riferimento composte di due persone la spesa per l’alloggio è

computata fino ad un massimo corrispondente all’importo riconosciuto dalla

legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per i coniugi, ossia

fr. 15'000.-- all’anno, corrispondenti a fr. 1'250.-- al mese.

Le Direttive

della COSAS, al punto B.3 “Spese d’alloggio”, prevedono che:

" (…)

Un affitto già vigente giudicato eccessivamente elevato dev'essere

finanziato fintanto che non venga trovata una soluzione abitativa più idonea ed

economica. Gli uffici di assistenza sociale hanno il dovere di aiutare

attivamente il beneficiario a trovare un alloggio più modesto. Le condizioni

contrattuali di disdetta devono comunque essere rispettate.

Prima di esigere un trasloco in un appartamento con affitto più

conveniente, si dovrebbe esaminare attentamente ogni specifica situazione,

tenendo presente il numero dei componenti del nucleo familiare, il loro

radicamento nel quartiere, l’età dei beneficiario, nonché lo stato di salute e

il grado d'integrazione sociale delle persone considerate.

(…)

Se un beneficiario dovesse rifiutarsi di traslocare in un alloggio

a buon mercato, gli potrebbe essere riconosciuto solo l’importo

dell’abitazione più economica che gli viene proposta. Questa misura può

condurre il beneficiario a non essere più in grado di assolvere ai doveri del

suo contratto, fino ad incorrere allo sfratto. In questo caso, però, il

sostegno sociale sarà tenuto ad offrirgli un alloggio d'emergenza.

Di fronte alla diversità regionale dei livelli degli affitti, per

le spese di alloggio si raccomanda di fissare limiti massimi comunali o

regionali, tenendo conto della dimensione delle economie domestiche.”

Riguardo alla funzione delle

disposizioni COSAS, cfr., in dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der

schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn,

Basilea 2011, pag. 171-172.

2.14

Come

già accennato al considerando precedente, dal contratto di locazione del

ricorrente e __________ si evince che la pigione dell’appartamento di __________

ammonta a fr. 1'950.-- mensili (cfr. doc. 22). Questo importo va maggiorato

dalle spese accessorie effettiva, ossia di fr. 50.-- mensili.

L’assistenza sociale

ammette però per le unità di riferimento composte di due persone una spesa per

l’alloggio fino ad un massimo corrispondente all’importo riconosciuto dalla

legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per i coniugi, ossia

fr. 15'000.-- all’anno, corrispondenti a fr. 1'250.-- al mese.

Visto

quanto esposto, nella concreta evenienza risulta una “lacuna” di fr. 750.-- che

non è rappresentata nel calcolo effettuato dall’USSI. Detto in altre parole, se

il ricorrente e __________ vivessero in un appartamento con un affitto massimo

di fr. 1'250.-- avrebbero ogni mese fr. 750.- in più a disposizione.

2.15

Alla luce di quanto qui sopra

esposto, la decisione su reclamo del 23 ottobre 2016 deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti