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Decisione

42.2016.31

Ricorso al TCA contro decisione su reclamo di un Municipio in ambito di assunzione di spese funerarie è irricevibile, in quanto TCA è incompetente ratione materiae. Competente è il Consiglio di Stato

16 novembre 2016Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

42.2016.31

rs

Lugano

16 novembre 2016

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’11 novembre 2016 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su reclamo del 19 ottobre 2016 emanata da

CO 1

in materia di assistenza sociale

considerato, in fatto e in diritto

che - con decisione su reclamo del

19 ottobre 2016 il Municipio di __________ ha riconfermato la propria decisione

del 20 settembre 2016 (cfr. doc. I) con la quale aveva stabilito, in relazione

alla richiesta della RI 1 di assunzione delle spese funerarie del defunto __________,

di essere pronto ad accollarsi l’importo di fr. 1'523.-, corrispondente alla

differenza tra il costo totale del funerale riconosciuto in base alle direttive

cantonali in vigore di fr. 4'573.- e l’acconto versato da un parente (nonna)

del defunto di fr. 3'050.- (cfr. doc. A);

- con ricorso dell’11

novembre 2016 inoltrato al TCA la RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha

chiesto il riconoscimento della somma di fr. 2'588.75 oltre interessi al 5% dal

1° settembre 2015 a titolo di saldo delle spese funerarie relative a __________

ammontanti a complessivi fr. 7'161.75 (cfr. doc. I);

- giusta l’art. 20 cpv. 1

lett. g della Legge sull’assistenza sociale (Las) le prestazioni assistenziali

speciali cantonali sono destinate a coprire, tra l’altro, le spese di

sepoltura;

- l’art. 54 Las prevede che il

Comune provvede alle spese di sepoltura di suoi cittadini non beneficiari di

prestazioni assistenziali cantonali, deceduti senza lasciare risorse

sufficienti a coprire tali spese. È riservato il regresso su parenti tenuti

all’obbligo di assistenza secondo l’art. 328 del CCS;

Considerandi

- ai sensi dell’art. 208

cpv. 1 della Legge organica comunale (LOC) contro le decisioni degli organi comunali è

dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al

Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga

altrimenti;

- secondo

l’art. 209 LOC sono legittimati a ricorrere contro le decisioni degli organi comunali:

a) ogni cittadino del comune; b) ogni altra persona o ente che dimostri un

interesse legittimo;

- l’art. 13

del Regolamento sul Fondo Sociale Comunale del Comune di __________, emesso in

applicazione dell’art. 53 Las riguardo agli aiuti puntuali a cittadini che si

trovano in difficoltà economica temporanea e approvato dalla Sezione Enti

locali, su delega del Consiglio di Stato, il 21 ottobre 2015, enuncia che

contro le decisioni del Municipio è data la facoltà di ricorso al Consiglio di

Stato entro 30 giorni dalla data di intimazione;

- la presente

fattispecie concerne l’entità dell’importo relativo alle spese connesse al

funerale di __________ a carico del Municipio di __________;__________

- il Municipio

di __________, in effetti, il 19 ottobre 2016, ha emesso una decisione su

reclamo con cui ha confermato di assumere il pagamento della somma di fr.

1'523.--;

- come visto,

sia la LOC che il Regolamento sul Fondo Sociale Comunale del Comune di __________

quale rimedio di diritto contro le decisioni del Municipio prevedono il ricorso

al Consiglio di Stato;

- competente

per il contenzioso sull’entità dell’importo delle spese funerarie a carico del

Comune è, conseguentemente, il Consiglio di Stato;

- del resto il

Municipio di __________ nella propria decisione su reclamo del 19 ottobre 2016

ha espressamente indicato che “contro la presente decisione è data facoltà

di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di trenta giorni

dall’intimazione della presente” (cfr. doc. A);

- l’avv. RA 1, nel ricorso,

ha peraltro evidenziato che il provvedimento impugnato riportava, quale rimedio

di diritto, il ricorso al Consiglio di Stato, specificando tuttavia di

ritenere, sulla base dell’art. 33 Laps a cui rinvia l’art. 65 Las, di inviare

il ricorso al TCA (cfr. doc. I pag. 2);

- l’art. 65 Las contempla,

però, i rimedi di diritto contro decisioni concernenti le prestazioni

assistenziali ordinarie e speciali cantonali (cfr. capitolo V della Las

“Procedura”, in particolare art. 60 Las);

- il

ricorso in esame si rivela, pertanto, irricevibile per mancanza di competenza ratione

materiae;

- gli

atti vanno trasmessi al Consiglio di Stato per ragione di competenza (cfr. art.

4.

cpv. 1 LPamm applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 31 Lptca);

- il

termine di ricorso è in ogni caso salvaguardato in applicazione dell’art. 12

cpv. 1 Lptca secondo cui se la parte si rivolge in tempo utile a un tribunale o

a un’autorità amministrativa incompetente, si considera che il termine è stato

rispettato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

§ Gli atti sono trasmessi,

per competenza, al Consiglio di Stato.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti