42.2016.32
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8 febbraio 2017Italiano34 min
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Raccomandata
Incarto
n.
42.2016.32
rs
Lugano
8 febbraio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 novembre 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 9 novembre 2016 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 30
settembre 2016 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha
stabilito che non era possibile entrare nel merito della richiesta di rinnovo
delle prestazioni assistenziali del 22 settembre 2016 formulata da RI 1 (cfr.
doc. 205) e che quindi non si giustificava il versamento di una prestazione
assistenziale, in quanto dagli estratti conto dell’interessato in possesso
dell’amministrazione risultava che il medesimo risiedeva regolarmente in Italia
dove vivono la moglie e due figlie (cfr. doc. 204).
1.2. A seguito del reclamo
interposto da RI 1, rappresentato da RA 1 (cfr. doc. 196), l’USSI, il 9
novembre 2016, ha emanato una decisione su reclamo con cui ha confermato il
precedente provvedimento del 30 settembre 2016, ossia il diniego al rinnovo
delle prestazioni assistenziali ordinarie.
L’amministrazione ha in
particolare rilevato:
" (…)
Si osserva che in Italia la moglie è
proprietaria della casa d’abitazione e lavora. Non si spiega e non è
giustificato il prelievo per mantenimento in Italia tramite la carta del
marito, indicato dal reclamante. Il reclamante ha la moglie e due figlie,
quindi la parte essenziale del nucleo familiare, in Italia, dove è pure
proprietario della casa.
(…)
Si prende atto della spiegazione fornita
dal richiedente di avere in pratica solo dato alla moglie residente in Italia
la propria carta per i prelevamenti bancari necessari al mantenimento delle due
figlie. In tal senso risulta che non necessita per i propri bisogni della
prestazione assistenziale che è versata (per lui e la figlia a __________)
nella misura in cui non riesce a coprire il minimo vitale assistenziale. Ne
risulterebbe quindi che dispone di altre risorse per il proprio mantenimento.
In tal senso la prestazione di assistenza, che è sussidiaria a ogni risorsa del
richiedente, non è giustificata. (…)” (Doc. A3)
1.3. Contro la decisione su
reclamo del 9 novembre 2016 RI 1, sempre rappresentato da RA 1, ha interposto
ricorso al TCA, chiedendo la concessione di prestazioni assistenziali con
versamento degli arretrati dal giorno della richiesta di rinnovo avvenuta il 22
settembre 2016.
A sostegno della propria
pretesa ricorsuale l’insorgente ha segnatamente addotto di vivere a __________
con sua figlia secondogenita che frequenta la __________ mentre le altre due
figlie e la moglie risiedono in Italia, a __________, dove quest’ultima lavora
quale insegnante dopo aver vinto un concorso.
Il ricorrente ha indicato,
da una parte, di avere una formazione quale gessatore e di aver svolto tale
professione fino all’aprile 2014 quando ha subito un infortunio sul lavoro.
Dall’altra, di aver
richiesto, dopo aver terminato il diritto a prestazioni a seguito del sinistro,
l’assistenza sociale, siccome la cassa malati __________ si rifiuta di
versargli indennità giornaliere per malattia.
Il medesimo ha poi
affermato di non essere in grado di mantenere sua moglie e le figlie e di non
disporre di altre risorse per il proprio sostentamento.
L’insorgente sostiene di
essere domiciliato a __________ con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente e
dove ha il centro della sua vita ed attività professionale.
Il medesimo ha altresì
dichiarato di recarsi a rendere visita a parte della famiglia che abita in
Italia di solito nel fine settimana.
Egli ha precisato che
anche la moglie abitava e lavorava in Svizzera tedesca e in seguito si è
trasferita in Italia per motivi professionali. Il ricorrente ha rilevato di
essersi spostato in Ticino a quel momento.
L’insorgente ritiene di
avere pieno diritto al rinnovo dell’assistenza sociale e nel contempo diritto
di visitare la sua famiglia, muoversi liberamente e fare ciò che considera più
opportuno, come fare la spesa dove maggiormente gli conviene, ovvero in Italia,
specialmente non avendo grandi disponibilità economiche.
A questo proposito egli ha
osservato che avendo problemi di salute ne approfitta per farsi aiutare dalla
moglie a caricare la spesa e quant’altro.
Il ricorrente, infine, ha
asserito di trovarsi in una situazione drammatica sprovvisto di mezzi
finanziari, ciò che gli ha causato l’intimazione dello sfratto (cfr. doc. I).
1.4. Con risposta del 16 novembre
2016, l’USSI ha proposto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. La parte ricorrente, il 2
dicembre 2016 ha presentato delle osservazioni, rilevando in particolare che la
moglie di RI 1 percepisce uno stipendio di 1'500 Euro e deve pagare un mutuo di
700 Euro (cfr. doc. V).
Il 19 dicembre 2016,
inoltre, l’RA 1 ha inviato uno scritto redatto dall’insorgente nella medesima
data in cui questi, oltre a ribadire di aver ricevuto lo sfratto, ha indicato di
essere in attesa di una decisione dell’AI e di avere un aumento della
franchigia per il 2017 che comporterà una sospensione degli appuntamenti dai
medici a causa dell’impossibilità di pagare le relative fatture e delle cure
per la malattia di cui è affetto, ossia l’artrite reumatoide (cfr. doc. VI;
VI1).
L’insorgente, tramite il
proprio rappresentante, il 23 gennaio 2017, ha trasmesso il modulo ufficiale
per la notifica della disdetta del contratto di locazione del 19 gennaio 2017
inviatogli dal locatore a seguito del mancato pagamento delle pigioni (cfr.
doc. VII; A5-A6).
1.6. I doc. V, VI e VII con i
rispettivi allegati sono stati inviati per conoscenza all’USSI (cfr. doc.
VIII).
In ordine
2.1. L’emanazione del presente
giudizio rende priva di oggetto la domanda di RI 1 di misure cautelari intesa a
ottenere nelle more della procedura ricorsuale l’erogazione di prestazioni
assistenziali (cfr. doc. pag. 6; STF 9C_37/2011 del 20 giugno 2011 consid. 7;
STF 9C_964/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4; STF 9C_938/2008 del 26 novembre
2009 consid. 7; STFA K 65/05 del 21 luglio 2005 consid. 4; STCA 42.2016.6-7 del
2 agosto 2016 consid. 2.2.; STCA 42.2015.2 del 5 maggio 2015 consid. 2.1.; STCA
38.2011.75 del 26 ottobre 2011 consid. 2.10.).
Nel merito
2.2. La garanzia costituzionale
del diritto al minimo vitale (art. 12 Cost. fed.; 13 Cost/TI) costituisce la
base del sostegno sociale regolamentato nelle leggi cantonali in materia di assistenza
sociale (in proposito vedi l’art. 3 della Legge federale sulla competenza ad
assistere le persone nel bisogno, Legge federale sull’assistenza, LAS).
L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran
Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289
segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi cambiamenti
sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002
(cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore
anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1°
ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della
Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU
40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
L'art.
1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei
diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite
dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di
quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le
prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e
professionale dei beneficiari (cpv. 2).
2.3. Ai sensi dell’art. 115 della
Costituzione federale, relativo all’assistenza agli indigenti:
" Gli indigenti sono assistiti dal loro Cantone di domicilio.
La Confederazione disciplina le eccezioni e le
competenze.”
L’art. 5 Las, relativo al
titolare del diritto alle prestazioni assistenziali, prevede che:
" 1Hanno diritto ai provvedimenti e alle
prestazioni della presente legge le persone con domicilio o dimora
assistenziale nel Cantone.
2Le persone con
sola dimora assistenziale hanno per principio diritto unicamente a prestazioni
o aiuti immediati.
3Sono riservate le
disposizioni del diritto federale e dei trattati internazionali.”
Secondo l’art. 6 Las,
relativo alle eccezioni:
" 1Il Consiglio
di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione e la
procedura delle prestazioni assistenziali concesse a
a)richiedenti l’asilo e
b)persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di
dimora.
2Nello
stabilire tali criteri il Consiglio di Stato fa riferimento alle disposizioni
federali sul rimborso ai Cantoni delle spese cagionate da queste persone.
3II
Consiglio di Stato può affidare, mediante la stipulazione di contratti di
prestazione, la gestione di queste prestazioni ad enti assistenziali pubblici o
privati.”
Giusta l’art. 10 Las, poi:
" Il
domicilio e la dimora sono determinati dagli articoli da 4 a 11 della legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno, del 24 giugno
1977."
L’art.
4 LAS, relativo al domicilio assistenziale, sancisce che:
"
1 La persona nel bisogno è domiciliata giusta la
presente legge (domicilio assistenziale) nel Cantone in cui dimora con
l’intenzione di stabilirvisi. Questo è denominato Cantone di domicilio.
2 L’annuncio
alla polizia degli abitanti, per gli stranieri il rilascio di un permesso di
presenza, si ha per costituzione di domicilio salva la prova che la dimora è
cominciata già prima o soltanto più tardi o è di natura provvisoria.”
Ex
art. 9 LAS:
"
1 Il domicilio assistenziale termina con la partenza del
Cantone.
2 In caso di dubbio, la partenza si reputa
avvenuta il giorno in cui fu annunciata alla polizia degli abitanti.
3 L’entrata
in un ospizio, in un ospedale o in un altro istituto e, se si tratta di un
maggiorenne o di un interdetto, il collocamento in una famiglia deciso da
un’autorità o da un organo tutelare non pongono termine al domicilio
assistenziale.
L’art.
11 LAS definisce la dimora, e meglio:
"
1 Dimora giusta la presente legge significa effettiva
presenza in un Cantone; questo è denominato Cantone di dimora.
2 Se
una persona manifestamente bisognosa d’aiuto, segnatamente a seguito di
malattia o infortunio, è stata trasportata in un altro Cantone su ordine del
medico o dell’autorità, il Cantone da cui è stato dato l’ordine di trasporto è
considerato Cantone di dimora.”
La LAS distingue tra
l’assistenza di cittadini svizzeri (art. 12-19) e l’assistenza di stranieri
(art. 20-23).
Relativamente, in particolare,
all’assistenza di stranieri l’art. 20 LAS prevede per gli stranieri domiciliati
in Svizzera:
"
Gli stranieri domiciliati
in Svizzera sono assistiti dal Cantone di domicilio, sempreché la legislazione
di questo Cantone, il diritto federale o trattati internazionali lo prevedano.
(cpv. 1)
Se uno straniero abbisogna di aiuto immediato
fuori del Cantone di domicilio, l'articolo 13 s'applica per analogia. (cpv. 2).(
Giusta
l’art. 21 LAS riguardante gli stranieri non domiciliati in Svizzera:
"
Se uno straniero dimorante
in Svizzera ma non quivi domiciliato abbisogna di aiuto immediato, il Cantone
di dimora è tenuto ad assisterlo. (cpv. 1)1
Il Cantone di dimora provvede affinché
l'assistito ritorni nello Stato di domicilio o di origine, salvo parere
contrario del medico. (cpv. 2)”
Ai sensi dell’art. 22 LAS
relativo al rimpatrio:
"
È riservato il rimpatrio
giusta le disposizioni delle convenzioni d'assistenza o della legge federale
del 26 marzo 19311 concernente la dimora e il domicilio degli
stranieri.”
2.4. L’art. 23 CC enuncia che:
"
Il domicilio di una
persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi
durevolmente. (cpv. 1)
Nessuno può avere contemporaneamente il suo
domicilio in più luoghi. (cpv. 2)
Questa disposizione non si applica al
domicilio d’affari. (cpv. 3)”
La nozione di domicilio
presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva,
di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirsi
durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella
misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in cui si trova il
centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di
abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si
trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento
telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve
essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di
lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il
domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione rivestono
l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti politici, il
pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri
ecc. (cfr. STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF 133 V
367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con
riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni P
21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag.
25).
In proposito al cambiamento di
domicilio o dimora l’art. 24 CC enuncia che:
"
Il domicilio di una
persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia
acquistato un altro. (cpv. 1)
Si considera come domicilio di una persona il
luogo dove dimora, quando non possa essere provato un domicilio precedente o
quando essa abbia abbandonato il suo domicilio all’estero senza averne
stabilito un altro nella Svizzera. (cpv. 2)”
In una sentenza 9C_293/2013
del 12 agosto 2013 il Tribunale federale, pronunciandosi in relazione a un caso
di conflitto negativo di competenza territoriale tra il Tribunale cantonale
delle assicurazioni del Cantone San Gallo e il Tribunale cantonale delle
assicurazioni del Canton Turgovia in ambito dell’assicurazione contro le malattie,
ha ribadito i principi appena esposti ed ha ricordato che:
"
(…)
2.2. Der Wohnsitz einer Person bestimmt sich nach den Artikeln 23-26 des
Zivilgesetzbuches (Art. 13 Abs. 1 ATSG). Der Wohnsitz einer Person befindet
sich an dem Ort, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält.
Niemand kann an mehreren Orten zugleich seinen Wohnsitz haben (Art. 23 Abs. 1
und 2 ZGB). Der einmal begründete Wohnsitz einer Person bleibt bestehen bis zum
Erwerb eines neuen Wohnsitzes (Art. 24 Abs. 1 ZGB). Wo eine Person ihren
Wohnsitz hat, beurteilt sich nicht in erster Linie nach deren inneren Willen,
sondern nach den objektiven Umständen. Entscheidend ist mit anderen Worten, ob
die Person den Ort, an dem sie weilt, in einer für Dritte, insbesondere auch
für Behörden und Ämter erkennbaren Weise zum Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen
gemacht hat oder zu machen beabsichtigt. Verlässt eine Person ihren Wohnsitz,
darf nicht leichthin angenommen werden, sie habe am neuen Aufenthaltsort einen
Wohnsitz begründet; ein entsprechender Wille muss sich deutlich manifestiert
haben (Urteil 5A_733/2012 vom 16. November 2012 E. 2.1; ZAK 1990 S. 247, H 57/89 E. 3a; BGE 99 V 106 E. 2
S. 108).“
In
proposito cfr. anche STF 9C_283/2015 dell’ 11 settembre 2015, pubblicata in DTF
141 V 530.
2.5. Dal Messaggio per una legge sulla competenza ad assistere le persone
nel bisogno del 17 novembre 1976 del Consiglio federale, in FF 1976 III 1197
segg. emerge segnatamente che:
"
(…)
Questo capitolo del disegno di legge determina
dove la persona nel bisogno ha il proprio domicilio assistenziale. (…) La
nozione di domicilio accolta nel disegno concorda ampiamente con quella
concordataria la quale, dal canto suo, corrisponde di norma a quella del Codice
civile (art. 23). (…) Giusta l’art. 4 capoverso 2 del disegno, “l’annuncio alla
polizia degli abitanti” o, per gli stranieri – cui la legge deve parimenti
applicarsi – il rilascio di un’autorizzazione di presenza, fonda la presunzione
che il titolare dell’autorizzazione ha costruito un domicilio assistenziale. La
presunzione può essere infirmata non solo con la prova che la dimora è
cominciata già prima o successivamente, ma anche che la dimora non è, secondo
la legge, idonea alla costituzione del domicilio, sia per la mancanza
dell’intenzione di stabilirvisi (art. 4 cpv. 1) sia perché escluso secondo gli
articoli 5 a 8.
Analogamente alla disposizione del concordato
concernete l’assistenza nel luogo di domicilio, l’articolo 5 del disegno
dispone che l’entrata in una casa di cura o in un istituto, volontaria o no,
esclude la costituzione o il cambiamento del domicilio assistenziale. (…)
L’art. 11 definisce la nozione di «dimora» e
di «Cantone di dimora».
È dimorante colui che si trova effettivamente sul
territorio cantonale anche se non
possiede alcuna conferma di domicilio o, se straniero, un'autorizzazione di
presenza e non è dunque né «domiciliato» né «dimorante» a tenore delle
disposizioni sul domicilio e la dimora degli svizzeri e degli stranieri. È
dimorante a tenore del disegno segnatamente anche chi si trova in un Cantone
semplicemente per motivi di transito.
(…)
24 Assistenza degli stranieri
241 Obbligo assistenziale e competenza (art. 20 a 22)
(…) di
regola è competente il Cantone di domicilio il quale, per
gli stranieri, coincide con il Cantone che ha
rilasciato l'autorizzazione di presenza ed è anche qui determinato giusta gli
articoli 4 a 10. Per gli stranieri che devono essere assistiti fuori del
Cantone di domicilio vale, conformemente agli articoli 23 capoverso 2 e 23
capoverso 1, il disciplinamento applicabile agli svizzeri: soccorso in caso di
urgenza da parte del Cantone di dimora e spese a carico del Cantone di
domicilio.
(…)”. (FF 1976 III 1207, 1208, 1209 e 1214)
Inoltre in dottrina Thomet
(cfr. W. Thomet, “Commentaire concernant la Loi fédérale sur la compétence en
matière d’assistance des personnes dans le besoin, 2. ed., Zurich 1994, n.
95-97 e 107-108) in merito all’art. 4 LAS sottolinea che:
"
(…)
Au centre de la disposition sur le domicile se
trouve la notion d'«habiter», en allemand «wohnen», que l'on retrouve dans le
terme allemand correspondant «Wohnsitz». Le domicile d'assistance d'une
personne dans le besoin se trouve, sous réserve des exceptions mentionnées aux
art. 5 à 7 LAS, dans le canton «où elle réside avec l'intention de s'y
établir». Cette formulation empruntée au texte de l'art. 23 CC signifie que le
domicile se trouve là où une personne s'est effectivement établie et installée
de manière reconnaissable pour des tiers, en d'autres termes là où - selon
l'expression du Tribunal fédéral - elle a son «centre de vie»; en bref: là où
elle «habite» ou elle est «domiciliée» (cf. ATF 113 la 465; 108 la 254 et les
références). La notion de domicile au sens de l'art. 4 LAS s'est largement
inspirée de celle du droit civil (art. 23 CC; voir Message I p. 1239; ZöF 1982
p. 44). Pour répondre à la question de savoir si un domicile d'assistance a été
constitué ou non, au sens de la LAS, on peut donc se référer en grande partie à
la doctrine et à la jurisprudence relatives à la notion de domicile en droit
civil (ZöF 1978 p. 181; voir en particulier Bûcher, n°l à 54 ad art. 23 CC;
Schnyder/Murer, n° 28 à 65 ad art. 376 CC; Tuor/Schnyder, p. 78 à 80;
Pedrazzini/Oberholzer, p. 104 à 108; Riemer, p. 33 à 38 et la jurisprudence
citée).
L'art. 4 LAS dispose que le domicile d'une
personne se situe dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y
établir. Cette définition contient à la fois un élément objectif (la résidence)
et un élément subjectif (l'intention de s'établir), les deux étant toutefois
indissociablement liés (cf. ZöF 1982 p. 45). Ces deux éléments constitutifs ne
sauraient cependant faire oublier le fait qu'en dernier lieu, il s'agit
toujours de déterminer le centre de vie d'une personne ou, en autres termes, le
lieu où se concentrent ses relations personnelles (cf. Bucher, n° 1 à 3 ad art.
23 CC; Pedrazzini/Oberholzer, p. 106). Par résidence, il faut entendre le fait
de séjourner effectivement en un endroit (ou un canton) déterminé. En règle
générale la présence physique est indispensable tant pour la constitution que
pour le maintien du domicile (cf. cependant n° 146). Cela résulte également de
1 art. 9 LAS, qui prévoit qu'une personne qui «quitte» son canton de domicile
perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu’alors. La durée et les
modalités du séjour ne sont pas déterminantes, (Egger, n° 20 ad art. 23 CC;
Bucher n° 18 ad art 23 CC; ZöF 1982 p. 45). En principe, même un séjour de
courte durée peut constituer un domicile (cf. ATF 491193; Egger, n° 26 ad art.
23 CC); en revanche, un séjour qui s'étendrait sur une plus longue durée mais
qui, au regard de sa nature et de son but, s'avérerait provisoire (art. 4 al. 2
LAS) ne saurait constituer un domicile (cf. n° 102; Pedrazzini/Oberholzer, p.
107).
On peut affirmer qu'une personne a l'intention
de s'établir lorsqu’elle entend séjourner dans un endroit défini pour une
période indéterminée et que cette intention est réalisable (cf. ZVW1957 p. 49
ss; Schnyder/Murer. n° 55 ad art. 376 CC). Le fait que cette intention se modifie
par la suite est sans importance (cf. ZVW 1966, p. 23ss), De même, l'intention
de quitter ultérieurement l'endroit ou 1 on s'est installé n'empêche pas la
constitution d'un domicile. Le seul critère décisif est le suivant: l'intention
ne doit pas porter sur un séjour purement provisoire; seule compte la volonté
«de séjourner en un lieu déterminé jusqu'à ce qu'un changement soit dicte par
des circonstances qui, lors de la constitution du domicile, n étaient pas
prévisibles, du moins pas avec précision» (ATF 69 I 12,491193; Bucher, n° 22 ad
art. 23 CC). Les motifs qui ont conduit une personne à établir ou à abandonner
son centre de vie en un endroit déterminé ne sont pas décisifs (cf. ATF 69 II
277; ZVW 1966 p. 23 ; ZVW 1966 p. 91 ; ZöF 1982 p. 45 ; RSJ 1980
p. 137 ss). L’intention de s’établir durablement correspond à un processus
interne qui ne se perçoit qu'indirectement. Aussi faut-il prendre en compte
tous les éléments qui se rapportent à l'organisation externe des relations
personnelles, en particulier le fait que la personne entretient des relations
étroites avec un lieu où sa famille ou ses parents ont déjà leur centre de vie.
(…)
Le domicile d'un étranger en Suisse est
indépendant tant de l’existence que du genre de l’autorisation délivrée par la
police des étrangers (cf. ATF 89 II 113 ss ; Bucher, n. 25 et 38 ad art.
23 CC).
L’art. 4 al. 2 LAS ne contredit en rien ce
principe. Cette disposition dit seulement que, lors de la délivrance d'une
autorisation de résidence pour étranger, la constitution d'un domicile est
présumée, à moins que l'on puisse prouver que le séjour a commencé plus tôt ou
plus tard ou encore qu'il n'est que provisoire. Il faut donc examiner dans
chaque cas si les deux éléments constitutifs d’un domicile sont réalisés, à
savoir le séjour de fait et l’intention de s’établir durablement.
Dans ce sens, le fait d'être au bénéfice d'une
autorisation de résidence délivrée par la police des étrangers ne peut servir
que d’indice en faveur de l’existence d’un domicile. Toutefois, selon le type
d’autorisation délivré, la présomption en faveur de la constitution d’ un
domicile peut être plus ou moins forte. Le séjour de fait d’étrangers au
bénéfice d'une autorisation d'établissement ou de séjour permet de conclure à
l'existence d'une intention de s'établir durablement et par conséquence d’un
domicile.
(…)
En résumé et en suivant l'exemple du
commentaire Schnyder/Murer, on peut considérer comme indices en faveur de la
constitution d’un domicile, les circonstances suivantes (étant précisé que tous
ces éléments doivent être appréciés dans leur ensemble, mais ne doivent pas
nécessairement se présenter cumulativement: cf. n 46a à 5a ad art. 376 CC;
Egger, n. 19 ad art. 23 CC; Bûcher, n. 14 ad art. 23 CC):
- les circonstances entourant
la constitution du séjour et l'intention subjective de s'établir durablement,
étant rappelé qu'il faut apprécier de manière critique les déclarations
postérieures de la personne en cause
(cf. ZVW 1961 p. 111, 113)
- la prolongation d'un séjour
d'une personne instable ou incapable de discernement (en pratique l'on exige
souvent une durée de six mois ou plus; une durée inférieure peut toutefois
suffire si d'autres éléments plaident en faveur de la stabilité; cf. ég. ATF 92
Fatti
I 221).
- la déclaration d'arrivée, le
dépôt du certificat d'origine, le règlement des impôts, l'exercice des droits
politiques (ATF 92 I 221; 97 II 6 et les références; 102 IV 164; ATF du 15 mars
1978 in ZVW 1979 p. 35); il faut toutefois relever que même si ces quatre
éléments se présentent cumulativement, ils ne sauraient empêcher la
constitution d'un domicile dans un autre lieu (cf. Egger, n. 20 ad art. 23 CC;
Bûcher, n. 18 ad art. 23 CC; n° 99/100).
- l'exercice d'une activité
lucrative cumulée avec un séjour de fait.
- la location d'une maison, d'un
appartement ou d'une chambre et le fait d'y être installé, éventuellement le
séjour dans une pension (cf. Egger, n. 20 ad art. 23 CC; Bûcher, n. 18 ad art.
23 CC).
- l'impression subjective de
«se sentir à la maison» ainsi que les relations personnelles entretenues dans
le lieu même avec la parenté et les connaissances (ATF du 28.9.1972 in ZVW 1975
p 111).
- l'existence antérieure du
centre de vie au lieu où la personne se réétablit (ATF du 28.9.1972 in ZVW 1975
p. 111) ou retourne régulièrement en période de crise (ZVW 1973 p. 35).
- l'abandon du domicile
antérieur (cf. art. 9 LAS) ou le défaut de tout lien avec celui-ci (ZVW 1973 p.
35).
- le séjour effectif, en d'autres termes, le
fait d'habiter. (...)”
2.6. Da
quanto sopra esposto risulta che nel caso in cui si tratti di assistere un
cittadino con nazionalità straniera, ai sensi della Legge federale
sull’assistenza - LAS (cfr. consid. 2.3.) - è competente il Cantone di
domicilio se la persona da assistere è domiciliata in Svizzera (cfr. art. 20 cpv.
1 LAS), ossia il Cantone in cui risiede con l’intenzione di stabilirvisi (cfr.
art. 4 cpv. 1 LAS; consid. 2.4.; 2.5.).
Per
gli stranieri il rilascio di un permesso di presenza (per gli svizzeri
l’annuncio alla polizia degli abitanti) vale quale costituzione di domicilio
salva la prova che la dimora è cominciata già prima o soltanto più tardi o è di
natura provvisoria (cfr. art. 4 cpv. 2 LAS).
Al
riguardo giova evidenziare che l’art. 4 cpv. 2 LAS non contraddice il principio
secondo cui il domicilio di uno straniero in Svizzera è indipendente sia
dall’esistenza che dal genere di autorizzazione rilasciata dalla polizia degli
stranieri.
In
effetti l’art. 4 cpv. 2 LAS prevede unicamente che, nel caso di rilascio di
un’autorizzazione di presenza per stranieri, la costituzione del domicilio è
presunta, a meno che venga provato che la dimora è iniziata già prima o più
tardi o è di natura provvisoria. In ogni singola fattispecie deve, dunque,
essere esaminato se i due elementi costitutivi di un domicilio sono realizzati,
e meglio la residenza di fatto e l’intenzione di stabilirsi durevolmente.
In
questo senso il fatto di essere al beneficio di un permesso di presenza non può
servire che quale indizio in favore dell’esistenza di un domicilio (cfr.
consid. 2.5.).
Qualora,
per contro una persona non risulti domiciliata in Svizzera, competente ad
assisterla - attribuendole un aiuto immediato - è il Cantone di dimora (cfr.
art. 21 cpv. 1 LAS). Quale dimora vale la presenza effettiva in un Cantone
(cfr. art. 11 cpv. 1 LAS).
Al
riguardo cfr. STF 8C_852/2008 del 25 febbraio 2009 consid. 2 e 3.1; STF
2A.253/2003 del 23 settembre 2003 consid. 2.1. e 2.2., come pure STCA 42.2014.7
del 25 agosto 2014 (il ricorso al TF contro questo giudizio è stato ritenuto
inammissibile con sentenza 8C_648/2014 del 15 giugno 2015, in quanto non è
stato versato l’anticipo spese).
2.7. Nella presente evenienza
dalle carte processuali risulta che RI 1 - nato il __________ 1963, di
nazionalità italiana e di professione gessatore - nel 1987 è emigrato dall’Italia
in __________ dove ha risieduto per dodici anni lavorando quale frontaliere in
Svizzera. Nel 1987 egli si è inoltre sposato con una connazionale. Dalla loro
unione sono nate in __________, e meglio a __________ nel __________ al confine
con la Svizzera (cfr. www.__________), tre figlie, __________ nel 1987, __________
nel 1991 e __________ nel 1992.
Nel 2000 il ricorrente è
rientrato in Italia a __________ dove è stato attivo come gessatore fino al
2010 quando, a causa delle difficoltà del mercato del lavoro, ha iniziato a
lavorare a __________. Dopo tre anni, nel 2013, egli è stato assunto dalla
ditta __________ di __________ (cfr. doc. 17; 21 inc. 36.2016.91; doc. F inc.
36.2016.110).
Dal sistema informatico
relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe della popolazione del
Cantone Ticino si evince che l’insorgente è giunto in Ticino, a __________,
nell’aprile 2013, proveniente da __________ (Canton __________).
Egli dispone di un
permesso di domicilio UE/AELS (permesso C) ottenuto nel febbraio 2016 e valido
fino al 30 settembre 2020 (cfr. doc. A4 inc. 42.2016.32).
Nell’aprile 2014 RI 1 è
stato vittima di un infortunio sul lavoro. Il caso è stato assunto dall’__________,
il quale ha dichiarato estinto il nesso di causalità a far tempo dal 1° agosto
2015 (cfr. doc. 17; 8 inc. 36.2016.91).
Con decisione del 3
febbraio 2016 la __________, ritenendo che il ricorrente possa svolgere
attività alternative a quella di gessatore svolta precedentemente
all’infortunio, gli ha riconosciuto il diritto a indennità giornaliere per
malattia corrispondenti a un’inabilità lavorativa del 100% per un periodo di
transizione di tre mesi fino al 1° maggio 2016 (cfr. doc. 18 inc. 36.2016.91).
Con decisione su opposizione
del 5 agosto 2016 la __________ ha prolungato il periodo di adattamento di due
mesi (complessivamente cinque mesi), concedendo a RI 1 indennità giornaliere
fino al 1° luglio 2016 (cfr. doc. B inc. 36.2016.91).
L’insorgente, rappresentato
dall‘RA 1, ha impugnato davanti al TCA la decisione su opposizione del 5 agosto
2016 chiedendo di essere posto a beneficio di indennità giornaliere anche
successivamente al 1° luglio 2016, essendo inabile al lavoro al 100% e non in
grado di svolgere altre attività seppur leggere, fino alla guarigione (cfr.
doc. I inc. 36.2016.91).
Il ricorso menzionato è
tuttora pendente.
Nel frattempo, il 17 marzo
2016, la __________ ha sciolto il rapporto di impiego con l’insorgente per il
30 aprile 2016, indicando che nel suo ambito lavorativo non era possibile
svolgere un impiego fisicamente meno impegnativo o un’attività alternativa
(cfr. doc. 149 inc. 42.2016.32).
RI 1, nel mese di maggio
2016, ha interposto domanda di assistenza sociale precisando che la sua unità
di riferimento è composta del medesimo e della figlia __________ (cfr. doc. 6
segg. Inc. 42.2016.32).
Con decisioni del 18
giugno, del 5 luglio, del 12 agosto e del 30 agosto 2016 l’USSI gli ha concesso
una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2‘191 mensili per i mesi di
giugno, luglio, agosto e settembre 2016, tenendo conto anche della figlia __________
Considerandi
(cfr. doc. 267; 256; 235; 219 inc. 42.2016.32).
Il 30 settembre 2016, a
seguito di una richiesta di rinnovo da parte dell’insorgente, l’Ufficio del
sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha deciso che non si giustificava il
versamento di una prestazione assistenziale a suo favore, poiché dai suoi
estratti conto in possesso dell’amministrazione risultava che il medesimo
risiedeva regolarmente in Italia dove vivono la moglie e due figlie (cfr. doc.
204; consid. 1.1.).
Tale provvedimento è stato
confermato con decisione su reclamo del 9 novembre 2016 (cfr. doc. A3; consid.
1.2
).
2.8
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che la moglie e le
tre figlie di RI 1 risultano iscritte come residenti presso il Comune di __________
in provincia di __________ dall’ottobre 1999 (cfr. doc. F inc. 36.2016.110). La
moglie è insegnante presso una scuola di __________ dove ha vinto un concorso
(cfr. doc. I inc. 42.2016.32).
In Italia la moglie e le
figlie abitano in una casa di proprietà della famiglia gravata da un mutuo
(cfr. doc. V inc. 42.2016.32; doc. 21 inc. 36.2016.91). Il conto relativo al
mutuo è intestato al ricorrente e alla moglie con indirizzo per entrambi a __________
(cfr. doc. 59 inc. 42.2016.32).
La figlia secondogenita, __________,
studia presso la __________ in Ticino dal settembre 2014 (cfr. doc. D inc.
36.2016
).
__________ risulta
effettivamente entrata in Svizzera nell’agosto 2014 proveniente da __________
(cfr. Sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce
l’anagrafe della popolazione del Cantone Ticino).
Nel ricorso pendente
davanti a questo Tribunale interposto da __________, anch’ella assistita dall‘RA
1, contro la decisione su reclamo del 10 ottobre 2016 con la quale la Cassa __________
ha confermato il rifiuto di esonerarla dall’obbligo assicurativo contro le malattie
in Svizzera, è stato peraltro indicato, da un lato, che la medesima risiede in
Italia dove vive la sua famiglia (madre e sorelle) e dove tornerà una volta
finiti gli studi. Dall’altro, che in Svizzera ella soggiorna esclusivamente per
motivi di studio, frequentando la __________, ed è mantenuta prevalentemente
dalla madre che svolge la professione di professoressa in Italia.
Dall’impugnativa emerge,
inoltre, che __________ è arrivata in Svizzera indipendentemente dal padre e
che, come molti studenti, ha deciso di condividere un appartamento, nel caso di
specie con il padre che si è trasferito in Svizzera per motivi di lavoro,
lasciando la sua famiglia in Italia (cfr. doc. I inc. 36.2016.110).
Il TCA evidenzia, inoltre,
che dagli estratti del conto presso la Banca __________ del __________ del
ricorrente relativi ai mesi da fine ottobre 2015 a maggio 2016 e da luglio a settembre
2016.
(cfr. doc. 113-146; 209-217 inc. 42.2016.32) si evince che molti
prelevamenti e molti acquisti pagati tramite la carta Maestro sono stati
effettuati in Italia, e meglio il 27 e il 28 ottobre 2015, il 4, il 5, il 7,
l‘8, il 12, il 13, il 14, il 17, il 18, il 20, il 21, il 23, il 26, il 28, il
29.
e il 30 novembre 2015, il 5, il 6, il 7, l‘8, il 10, il 13, il 15, il 16, il
19, il 20, il 22, il 23, il 24, il 27, il 29, il 30 e il 31 dicembre 2015, il
2, il 6, il 7, il 9, il 10, il 12, il 14, il 15, il 16, il 17, il 18, il 23, il
24.
e il 28 gennaio 2016, il 1°, il 2, il 3, il 4, il 5, il 6, l‘8, il 9, il 10,
l’11, il 12, il 13, il 14, il 16, il 17, il 18, il 19, il 20, il 21, il 23, il
24, il 27 e il 28 febbraio 2016, il 1°, il 2, il 3, il 4, il 6, il 9, il 10, il
12, il 13, il 16, il 17, il 18, il 21, il 22, il 23, il 29 e il 30 marzo 2016,
il 2, il 3, il 5, il 6, il 13, il 14, il 16, il 18, il 19, il 21, il 23, il 24,
il 26, il 27, il 28 e il 29 aprile 2016, il 1°, il 2, il 4, il 5, il 6, l‘8, il
10, il 13, il 14, il 15 e il 16 maggio 2016, il 7, l‘8, il 19 e il 20 luglio
2016, il 17, il 19, il 20 e il 22 agosto 2016, il 1°, il 2, il 3, il 4, il 5,
il 6, l‘8, il 9, il 10, l’11, il 12, il 15, il 17, il 18, il 19 e il 20
settembre 2016.
Al riguardo l’insorgente,
in prima battuta, ha dichiarato di aver lasciato la carta bancaria a sua moglie
al fine di utilizzarla per il mantenimento delle due figlie in Italia (cfr.
doc. 202 inc. 42.2016.32).
Nel ricorso è stato però
indicato che l’insorgente, viste le difficoltà finanziarie, quando è possibile
fa la spesa in Italia e, ritenuti i suoi problemi di salute, ne approfitta per
farsi aiutare dalla moglie a caricare la spesa e quant’altro (cfr. doc. I pag.
4).
2.9
Alla luce di tutto quanto
esposto, attentamente esaminati i documenti agli atti, questa Corte ritiene che
il modo di procedere dell’amministrazione che ha rifiutato a RI 1 il rinnovo
delle prestazioni assistenziali ordinarie richiesto il 22 settembre 2016 debba
essere tutelato.
In effetti dagli elementi
di fatto relativi al caso di specie emerge che il ricorrente, in applicazione
dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel
settore delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF
9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo
2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1°
marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag.
360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), non ha il proprio domicilio
assistenziale ai sensi degli art. 5 cpv. 1, 10 Las e 4 cpv. 1 LAS (cfr. consid.
2.3
) nel Cantone Ticino.
Da una parte, la famiglia
dell’insorgente vive, dal 1999, dopo il rientro dalla __________ (cfr. consid.
2.7
), in Italia a __________ in provincia di __________ - che dista 155 km di
cui 147 km di autostrada da __________ (cfr. www.viamichelin.ch) - dove abita
in una casa di sua proprietà.
RI 1 è anch’egli rientrato
in Italia nel 2000 dalla __________, dove è stato dal 1987 lavorando sì in
Svizzera ma quale frontaliere. In Italia egli ha risieduto e lavorato fino al
2010, allorché per motivi professionali ha iniziato un impiego nel Cantone __________.
Nel 2013 è stato assunto in Ticino dalla ditta __________ presso la quale è
stato attivo fino all’aprile 2014 quando ha subito un infortunio sul posto di
lavoro. Da quel momento il ricorrente non ha più ripreso l’attività
lavorativa (cfr. consid. 2.7.; doc. 4, 17 inc. 36.2016.91).
Dall’altra, nel reclamo e
nel ricorso il medesimo ha dichiarato di recarsi in Italia, dalla sua famiglia,
nei fine settimana (cfr. doc. 197, I inc. 42.2016.32).
Inoltre dagli estratti del
suo conto bancario risultano prelevamenti e acquisti effettuati in Italia in un
numero di giorni ben superiore al numero di giorni relativi ai fine settimana
mensili.
Al riguardo giova
sottolineare che il ricorrente ha affermato che, visti i suoi disturbi di
salute, in Italia può essere aiutato a caricare la spesa e per altre mansioni dalla
moglie (cfr. doc. I inc. 42.2016.32), dalla quale non ha del resto mai sostenuto
di essere separato.
L’asserzione secondo cui
avrebbe lasciato la propria carta bancaria alla moglie (cfr. consid. 2.8.),
d’altronde, non risulta convincente nella misura in cui, da un lato, la moglie
dispone di un suo proprio stipendio, dall’altro, il ricorrente afferma di
trovarsi in ristrettezze finanziarie.
In simili condizioni, considerando
in particolare il fatto che dall’aprile 2014 il ricorrente a causa del sinistro
occorsogli non svolge più attività lavorativa e la circostanza che dagli
estratti del suo conto bancario risultano frequenti prelevamenti e pagamenti
effettuati in Italia, occorre concludere che la residenza effettiva in Ticino
dell’insorgente risulta alquanto dubbia.
In concreto decisivo,
tenuto conto peraltro che giusta l’art. 23 cpv. 1 CC nessuno può avere
contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi, è comunque il fatto che il centro
degli interessi dell’insorgente non è nel Cantone Ticino, bensì in Italia dove
vive la sua famiglia.
Al riguardo giova
ricordare che il centro degli interessi di una persona è di regola nel luogo
dove si trovano maggiormente gli interessi familiari e i legami (cfr. STF
8C_522/2015 del 21 aprile 2016 consid. 2.2.1; STF 8C_713/2014 del 4 maggio 2015
consid. 3.2.).
Il TCA non ignora che la
figlia __________ dall’agosto 2014 condivide l’appartamento preso in locazione
dal padre (cfr. consid. 2.8.; doc. 20 inc. 42.2016.32). Tuttavia la medesima,
che frequenta la __________, è in Ticino esclusivamente per motivi di studio. Ella
ha dichiarato, infatti, di risiedere in Italia, di soggiornare in Ticino
unicamente per conseguire la sua formazione e di voler tornare in Italia una
volta ultimati gli studi (cfr. consid. 2.8.; doc. I inc. 36.2016.110).
Infine è utile osservare
che l.ttenimento di un permesso di soggiorno da parte della polizia degli
stranieri non costituisce un criterio decisivo per determinare se una persona
ha validamente costituito in Svizzera il suo domicilio ai sensi dell’art. 23 CC
(cfr. STF 9C_675/2014 dell’11 agosto 2015 consid. 4.3; STF 9C_914/2008 del 31
agosto 2009 consid. 6.1).
La decisone su reclamo del
9.
novembre 2016 deve, pertanto, essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti