Lexipedia

Decisione

42.2016.32

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 febbraio 2017Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

I 221).

- la déclaration d'arrivée, le

dépôt du certificat d'origine, le règlement des impôts, l'exercice des droits

politiques (ATF 92 I 221; 97 II 6 et les références; 102 IV 164; ATF du 15 mars

1978 in ZVW 1979 p. 35); il faut toutefois relever que même si ces quatre

éléments se présentent cumulativement, ils ne sauraient empêcher la

constitution d'un domicile dans un autre lieu (cf. Egger, n. 20 ad art. 23 CC;

Bûcher, n. 18 ad art. 23 CC; n° 99/100).

- l'exercice d'une activité

lucrative cumulée avec un séjour de fait.

- la location d'une maison, d'un

appartement ou d'une chambre et le fait d'y être installé, éventuellement le

séjour dans une pension (cf. Egger, n. 20 ad art. 23 CC; Bûcher, n. 18 ad art.

23 CC).

- l'impression subjective de

«se sentir à la maison» ainsi que les relations personnelles entretenues dans

le lieu même avec la parenté et les connaissances (ATF du 28.9.1972 in ZVW 1975

p 111).

- l'existence antérieure du

centre de vie au lieu où la personne se réétablit (ATF du 28.9.1972 in ZVW 1975

p. 111) ou retourne régulièrement en période de crise (ZVW 1973 p. 35).

- l'abandon du domicile

antérieur (cf. art. 9 LAS) ou le défaut de tout lien avec celui-ci (ZVW 1973 p.

35).

- le séjour effectif, en d'autres termes, le

fait d'habiter. (...)”

2.6. Da

quanto sopra esposto risulta che nel caso in cui si tratti di assistere un

cittadino con nazionalità straniera, ai sensi della Legge federale

sull’assistenza - LAS (cfr. consid. 2.3.) - è competente il Cantone di

domicilio se la persona da assistere è domiciliata in Svizzera (cfr. art. 20 cpv.

1 LAS), ossia il Cantone in cui risiede con l’intenzione di stabilirvisi (cfr.

art. 4 cpv. 1 LAS; consid. 2.4.; 2.5.).

Per

gli stranieri il rilascio di un permesso di presenza (per gli svizzeri

l’annuncio alla polizia degli abitanti) vale quale costituzione di domicilio

salva la prova che la dimora è cominciata già prima o soltanto più tardi o è di

natura provvisoria (cfr. art. 4 cpv. 2 LAS).

Al

riguardo giova evidenziare che l’art. 4 cpv. 2 LAS non contraddice il principio

secondo cui il domicilio di uno straniero in Svizzera è indipendente sia

dall’esistenza che dal genere di autorizzazione rilasciata dalla polizia degli

stranieri.

In

effetti l’art. 4 cpv. 2 LAS prevede unicamente che, nel caso di rilascio di

un’autorizzazione di presenza per stranieri, la costituzione del domicilio è

presunta, a meno che venga provato che la dimora è iniziata già prima o più

tardi o è di natura provvisoria. In ogni singola fattispecie deve, dunque,

essere esaminato se i due elementi costitutivi di un domicilio sono realizzati,

e meglio la residenza di fatto e l’intenzione di stabilirsi durevolmente.

In

questo senso il fatto di essere al beneficio di un permesso di presenza non può

servire che quale indizio in favore dell’esistenza di un domicilio (cfr.

consid. 2.5.).

Qualora,

per contro una persona non risulti domiciliata in Svizzera, competente ad

assisterla - attribuendole un aiuto immediato - è il Cantone di dimora (cfr.

art. 21 cpv. 1 LAS). Quale dimora vale la presenza effettiva in un Cantone

(cfr. art. 11 cpv. 1 LAS).

Al

riguardo cfr. STF 8C_852/2008 del 25 febbraio 2009 consid. 2 e 3.1; STF

2A.253/2003 del 23 settembre 2003 consid. 2.1. e 2.2., come pure STCA 42.2014.7

del 25 agosto 2014 (il ricorso al TF contro questo giudizio è stato ritenuto

inammissibile con sentenza 8C_648/2014 del 15 giugno 2015, in quanto non è

stato versato l’anticipo spese).

2.7. Nella presente evenienza

dalle carte processuali risulta che RI 1 - nato il __________ 1963, di

nazionalità italiana e di professione gessatore - nel 1987 è emigrato dall’Italia

in __________ dove ha risieduto per dodici anni lavorando quale frontaliere in

Svizzera. Nel 1987 egli si è inoltre sposato con una connazionale. Dalla loro

unione sono nate in __________, e meglio a __________ nel __________ al confine

con la Svizzera (cfr. www.__________), tre figlie, __________ nel 1987, __________

nel 1991 e __________ nel 1992.

Nel 2000 il ricorrente è

rientrato in Italia a __________ dove è stato attivo come gessatore fino al

2010 quando, a causa delle difficoltà del mercato del lavoro, ha iniziato a

lavorare a __________. Dopo tre anni, nel 2013, egli è stato assunto dalla

ditta __________ di __________ (cfr. doc. 17; 21 inc. 36.2016.91; doc. F inc.

36.2016.110).

Dal sistema informatico

relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe della popolazione del

Cantone Ticino si evince che l’insorgente è giunto in Ticino, a __________,

nell’aprile 2013, proveniente da __________ (Canton __________).

Egli dispone di un

permesso di domicilio UE/AELS (permesso C) ottenuto nel febbraio 2016 e valido

fino al 30 settembre 2020 (cfr. doc. A4 inc. 42.2016.32).

Nell’aprile 2014 RI 1 è

stato vittima di un infortunio sul lavoro. Il caso è stato assunto dall’__________,

il quale ha dichiarato estinto il nesso di causalità a far tempo dal 1° agosto

2015 (cfr. doc. 17; 8 inc. 36.2016.91).

Con decisione del 3

febbraio 2016 la __________, ritenendo che il ricorrente possa svolgere

attività alternative a quella di gessatore svolta precedentemente

all’infortunio, gli ha riconosciuto il diritto a indennità giornaliere per

malattia corrispondenti a un’inabilità lavorativa del 100% per un periodo di

transizione di tre mesi fino al 1° maggio 2016 (cfr. doc. 18 inc. 36.2016.91).

Con decisione su opposizione

del 5 agosto 2016 la __________ ha prolungato il periodo di adattamento di due

mesi (complessivamente cinque mesi), concedendo a RI 1 indennità giornaliere

fino al 1° luglio 2016 (cfr. doc. B inc. 36.2016.91).

L’insorgente, rappresentato

dall‘RA 1, ha impugnato davanti al TCA la decisione su opposizione del 5 agosto

2016 chiedendo di essere posto a beneficio di indennità giornaliere anche

successivamente al 1° luglio 2016, essendo inabile al lavoro al 100% e non in

grado di svolgere altre attività seppur leggere, fino alla guarigione (cfr.

doc. I inc. 36.2016.91).

Il ricorso menzionato è

tuttora pendente.

Nel frattempo, il 17 marzo

2016, la __________ ha sciolto il rapporto di impiego con l’insorgente per il

30 aprile 2016, indicando che nel suo ambito lavorativo non era possibile

svolgere un impiego fisicamente meno impegnativo o un’attività alternativa

(cfr. doc. 149 inc. 42.2016.32).

RI 1, nel mese di maggio

2016, ha interposto domanda di assistenza sociale precisando che la sua unità

di riferimento è composta del medesimo e della figlia __________ (cfr. doc. 6

segg. Inc. 42.2016.32).

Con decisioni del 18

giugno, del 5 luglio, del 12 agosto e del 30 agosto 2016 l’USSI gli ha concesso

una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2‘191 mensili per i mesi di

giugno, luglio, agosto e settembre 2016, tenendo conto anche della figlia __________

Considerandi

(cfr. doc. 267; 256; 235; 219 inc. 42.2016.32).

Il 30 settembre 2016, a

seguito di una richiesta di rinnovo da parte dell’insorgente, l’Ufficio del

sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha deciso che non si giustificava il

versamento di una prestazione assistenziale a suo favore, poiché dai suoi

estratti conto in possesso dell’amministrazione risultava che il medesimo

risiedeva regolarmente in Italia dove vivono la moglie e due figlie (cfr. doc.

204; consid. 1.1.).

Tale provvedimento è stato

confermato con decisione su reclamo del 9 novembre 2016 (cfr. doc. A3; consid.

1.2

).

2.8

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che la moglie e le

tre figlie di RI 1 risultano iscritte come residenti presso il Comune di __________

in provincia di __________ dall’ottobre 1999 (cfr. doc. F inc. 36.2016.110). La

moglie è insegnante presso una scuola di __________ dove ha vinto un concorso

(cfr. doc. I inc. 42.2016.32).

In Italia la moglie e le

figlie abitano in una casa di proprietà della famiglia gravata da un mutuo

(cfr. doc. V inc. 42.2016.32; doc. 21 inc. 36.2016.91). Il conto relativo al

mutuo è intestato al ricorrente e alla moglie con indirizzo per entrambi a __________

(cfr. doc. 59 inc. 42.2016.32).

La figlia secondogenita, __________,

studia presso la __________ in Ticino dal settembre 2014 (cfr. doc. D inc.

36.2016

).

__________ risulta

effettivamente entrata in Svizzera nell’agosto 2014 proveniente da __________

(cfr. Sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce

l’anagrafe della popolazione del Cantone Ticino).

Nel ricorso pendente

davanti a questo Tribunale interposto da __________, anch’ella assistita dall‘RA

1, contro la decisione su reclamo del 10 ottobre 2016 con la quale la Cassa __________

ha confermato il rifiuto di esonerarla dall’obbligo assicurativo contro le malattie

in Svizzera, è stato peraltro indicato, da un lato, che la medesima risiede in

Italia dove vive la sua famiglia (madre e sorelle) e dove tornerà una volta

finiti gli studi. Dall’altro, che in Svizzera ella soggiorna esclusivamente per

motivi di studio, frequentando la __________, ed è mantenuta prevalentemente

dalla madre che svolge la professione di professoressa in Italia.

Dall’impugnativa emerge,

inoltre, che __________ è arrivata in Svizzera indipendentemente dal padre e

che, come molti studenti, ha deciso di condividere un appartamento, nel caso di

specie con il padre che si è trasferito in Svizzera per motivi di lavoro,

lasciando la sua famiglia in Italia (cfr. doc. I inc. 36.2016.110).

Il TCA evidenzia, inoltre,

che dagli estratti del conto presso la Banca __________ del __________ del

ricorrente relativi ai mesi da fine ottobre 2015 a maggio 2016 e da luglio a settembre

2016.

(cfr. doc. 113-146; 209-217 inc. 42.2016.32) si evince che molti

prelevamenti e molti acquisti pagati tramite la carta Maestro sono stati

effettuati in Italia, e meglio il 27 e il 28 ottobre 2015, il 4, il 5, il 7,

l‘8, il 12, il 13, il 14, il 17, il 18, il 20, il 21, il 23, il 26, il 28, il

29.

e il 30 novembre 2015, il 5, il 6, il 7, l‘8, il 10, il 13, il 15, il 16, il

19, il 20, il 22, il 23, il 24, il 27, il 29, il 30 e il 31 dicembre 2015, il

2, il 6, il 7, il 9, il 10, il 12, il 14, il 15, il 16, il 17, il 18, il 23, il

24.

e il 28 gennaio 2016, il 1°, il 2, il 3, il 4, il 5, il 6, l‘8, il 9, il 10,

l’11, il 12, il 13, il 14, il 16, il 17, il 18, il 19, il 20, il 21, il 23, il

24, il 27 e il 28 febbraio 2016, il 1°, il 2, il 3, il 4, il 6, il 9, il 10, il

12, il 13, il 16, il 17, il 18, il 21, il 22, il 23, il 29 e il 30 marzo 2016,

il 2, il 3, il 5, il 6, il 13, il 14, il 16, il 18, il 19, il 21, il 23, il 24,

il 26, il 27, il 28 e il 29 aprile 2016, il 1°, il 2, il 4, il 5, il 6, l‘8, il

10, il 13, il 14, il 15 e il 16 maggio 2016, il 7, l‘8, il 19 e il 20 luglio

2016, il 17, il 19, il 20 e il 22 agosto 2016, il 1°, il 2, il 3, il 4, il 5,

il 6, l‘8, il 9, il 10, l’11, il 12, il 15, il 17, il 18, il 19 e il 20

settembre 2016.

Al riguardo l’insorgente,

in prima battuta, ha dichiarato di aver lasciato la carta bancaria a sua moglie

al fine di utilizzarla per il mantenimento delle due figlie in Italia (cfr.

doc. 202 inc. 42.2016.32).

Nel ricorso è stato però

indicato che l’insorgente, viste le difficoltà finanziarie, quando è possibile

fa la spesa in Italia e, ritenuti i suoi problemi di salute, ne approfitta per

farsi aiutare dalla moglie a caricare la spesa e quant’altro (cfr. doc. I pag.

4).

2.9

Alla luce di tutto quanto

esposto, attentamente esaminati i documenti agli atti, questa Corte ritiene che

il modo di procedere dell’amministrazione che ha rifiutato a RI 1 il rinnovo

delle prestazioni assistenziali ordinarie richiesto il 22 settembre 2016 debba

essere tutelato.

In effetti dagli elementi

di fatto relativi al caso di specie emerge che il ricorrente, in applicazione

dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel

settore delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF

9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo

2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1°

marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag.

360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), non ha il proprio domicilio

assistenziale ai sensi degli art. 5 cpv. 1, 10 Las e 4 cpv. 1 LAS (cfr. consid.

2.3

) nel Cantone Ticino.

Da una parte, la famiglia

dell’insorgente vive, dal 1999, dopo il rientro dalla __________ (cfr. consid.

2.7

), in Italia a __________ in provincia di __________ - che dista 155 km di

cui 147 km di autostrada da __________ (cfr. www.viamichelin.ch) - dove abita

in una casa di sua proprietà.

RI 1 è anch’egli rientrato

in Italia nel 2000 dalla __________, dove è stato dal 1987 lavorando sì in

Svizzera ma quale frontaliere. In Italia egli ha risieduto e lavorato fino al

2010, allorché per motivi professionali ha iniziato un impiego nel Cantone __________.

Nel 2013 è stato assunto in Ticino dalla ditta __________ presso la quale è

stato attivo fino all’aprile 2014 quando ha subito un infortunio sul posto di

lavoro. Da quel momento il ricorrente non ha più ripreso l’attività

lavorativa (cfr. consid. 2.7.; doc. 4, 17 inc. 36.2016.91).

Dall’altra, nel reclamo e

nel ricorso il medesimo ha dichiarato di recarsi in Italia, dalla sua famiglia,

nei fine settimana (cfr. doc. 197, I inc. 42.2016.32).

Inoltre dagli estratti del

suo conto bancario risultano prelevamenti e acquisti effettuati in Italia in un

numero di giorni ben superiore al numero di giorni relativi ai fine settimana

mensili.

Al riguardo giova

sottolineare che il ricorrente ha affermato che, visti i suoi disturbi di

salute, in Italia può essere aiutato a caricare la spesa e per altre mansioni dalla

moglie (cfr. doc. I inc. 42.2016.32), dalla quale non ha del resto mai sostenuto

di essere separato.

L’asserzione secondo cui

avrebbe lasciato la propria carta bancaria alla moglie (cfr. consid. 2.8.),

d’altronde, non risulta convincente nella misura in cui, da un lato, la moglie

dispone di un suo proprio stipendio, dall’altro, il ricorrente afferma di

trovarsi in ristrettezze finanziarie.

In simili condizioni, considerando

in particolare il fatto che dall’aprile 2014 il ricorrente a causa del sinistro

occorsogli non svolge più attività lavorativa e la circostanza che dagli

estratti del suo conto bancario risultano frequenti prelevamenti e pagamenti

effettuati in Italia, occorre concludere che la residenza effettiva in Ticino

dell’insorgente risulta alquanto dubbia.

In concreto decisivo,

tenuto conto peraltro che giusta l’art. 23 cpv. 1 CC nessuno può avere

contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi, è comunque il fatto che il centro

degli interessi dell’insorgente non è nel Cantone Ticino, bensì in Italia dove

vive la sua famiglia.

Al riguardo giova

ricordare che il centro degli interessi di una persona è di regola nel luogo

dove si trovano maggiormente gli interessi familiari e i legami (cfr. STF

8C_522/2015 del 21 aprile 2016 consid. 2.2.1; STF 8C_713/2014 del 4 maggio 2015

consid. 3.2.).

Il TCA non ignora che la

figlia __________ dall’agosto 2014 condivide l’appartamento preso in locazione

dal padre (cfr. consid. 2.8.; doc. 20 inc. 42.2016.32). Tuttavia la medesima,

che frequenta la __________, è in Ticino esclusivamente per motivi di studio. Ella

ha dichiarato, infatti, di risiedere in Italia, di soggiornare in Ticino

unicamente per conseguire la sua formazione e di voler tornare in Italia una

volta ultimati gli studi (cfr. consid. 2.8.; doc. I inc. 36.2016.110).

Infine è utile osservare

che l.ttenimento di un permesso di soggiorno da parte della polizia degli

stranieri non costituisce un criterio decisivo per determinare se una persona

ha validamente costituito in Svizzera il suo domicilio ai sensi dell’art. 23 CC

(cfr. STF 9C_675/2014 dell’11 agosto 2015 consid. 4.3; STF 9C_914/2008 del 31

agosto 2009 consid. 6.1).

La decisone su reclamo del

9.

novembre 2016 deve, pertanto, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti