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42.2016.35

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 gennaio 2017Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

42.2016.35

rs

Lugano

12 gennaio 2017

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul messaggio di posta elettronica del 19 dicembre

2016 di

RI 1

contro

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501

Bellinzona

in materia di assistenza sociale

considerato, in fatto e in diritto

che - con sentenza 42.2015.16-20 del

2 novembre 2015 questa Corte ha ritenuto irricevibile l’istanza interposta da RI

1 il 2 luglio 2015 chiedente la revisione e la riconsiderazione della decisione

del 30 novembre 2009 (assegnazione di una prestazione assistenziale ordinaria

di fr. 1’460 per il mese di dicembre 2009), della decisione dell’11 agosto 2010

(riconoscimento di una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1’534 per i

mesi di settembre e ottobre 2010), di due decisioni del 22 agosto 2011

(assegnazione di una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1’552 per il

mese di settembre 2011, rispettivamente riconoscimento di una prestazione

speciale di fr. 121.35 a titolo di contributi minimi AVS per il mese di agosto

2011) e della decisione del 23 settembre 2011 (assegnazione di una prestazione

assistenziale ordinaria di fr. 1’552 per i mesi di ottobre e novembre 2011 con

deduzione di fr. 60.65 quale recupero contributi AVS arretrati) emanate

dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito USSI) e tutte

cresciute in giudicato.

Il TCA, dopo aver

evidenziato che ai sensi degli art. 24 Laps e 53 cpv. 1 e 2 LPGA è l’organo

amministrativo competente, ossia l’autorità che ha emesso la decisione

cresciuta in giudicato di cui si chiede la revisione, rispettivamente la

riconsiderazione, che deve avantutto pronunciarsi al riguardo, ha in effetti

deciso che a torto RI 1 ha inoltrato l’istanza di revisione e di

riconsiderazione delle decisioni menzionate direttamente a questo Tribunale -

che quindi non poteva entrare nel merito dello scritto del 2 luglio 2015 -,

invece che all’USSI.

Gli atti sono stati,

conseguentemente, trasmessi per ragione di competenza all’USSI affinché si pronunciasse

in relazione all’istanza di revisione e riconsiderazione delle decisioni del 30

novembre 2009, dell’11 agosto 2010, del 22 agosto 2011 (due provvedimenti) e

del 23 settembre 2011 entro un termine adeguato;

- con giudizio 42.2016.4 del

17 marzo 2016 il TCA ha, inoltre, respinto il ricorso del 4/10 marzo 2016 di RI

1 per denegata/ritardata giustizia da parte dell’USSI per non avere emesso una

decisione in merito alla sua domanda di revisione e di riconsiderazione dei

provvedimenti citati sopra.

Questo Tribunale ha

stabilito che l’amministrazione non si è resa colpevole di un ritardo

ingiustificato nei confronti di RI 1, evidenziando che tra l’emanazione della

propria sentenza del 2 novembre 2015 e l’inoltro del messaggio di posta

elettronica al TCA del 4 marzo 2016 (copia del quale è stata nuovamente

trasmessa da RI 1 il 10 marzo 2016 allegata a un suo scritto firmato su

richiesta di questo Tribunale) è trascorso un periodo di 4 mesi durante il

quale l’amministrazione, alla quale spetta decidere quali misure istruttorie

esperire al fine di emettere la decisione richiesta dall’interessato, ha

peraltro ritenuto necessaria l’audizione di RI 1. Al riguardo questa Corte ha

precisato che un colloquio tra l’USSI e RI 1 non appariva, dopo un esame

sommario della fattispecie, manifestamente superfluo. Al contrario lo stesso

avrebbe potuto consentire alle parti di chiarire la situazione e facilitare

l’emissione di una decisione nei confronti di RI 1 in merito alla sua richiesta

di revisione/riconsiderazione delle decisioni del 30 novembre 2009, 11 agosto

2010, 22 agosto 2011 e 23 settembre 2011;

- tra luglio e novembre 2016

sono intercorsi vari messaggi di posta elettronica tra RI 1, rispettivamente

sua sorella __________, e l’USSI in cui quest’ultimo ha indicato che l’incontro

tra le parti avrebbe potuto effettuarsi in presenza della sorella presso il

Municipio di __________, dove è domiciliato RI 1, e che non avrebbero

partecipato le collaboratrici dell’USSI, __________ e __________. La parte

interessata non ha, tuttavia, indicato delle date utili per il colloquio,

volendo sapere prioritariamente chi sarebbe stato presente (cfr. doc. I1; I3);

- con messaggio di posta

Considerandi

elettronica del 19 dicembre 2016 inviato al TCA, RI 1 ha lamentato il fatto che

l’Ufficio del sostegno e dell’inserimento (USSI) non ha ancora emesso, in

conformità a quanto indicato da questo Tribunale, una decisione riguardo alla

sua istanza di revisione delle decisioni emesse dall’Ufficio in questione il 30

settembre 2009, l’11 agosto 2010, il 22 agosto 2011 e il 23 settembre 2011

(cfr. doc. I);

- il

20.

dicembre 2016 il TCA ha invitato RI 1 a ritrasmettere il suo messaggio del

19.

dicembre 2016 in forma cartacea e munito della sua firma, al fine di valutarne

il prosieguo e rammentando che senza tali requisiti il Tribunale non avrebbe

potuto esaminare concretamente le sue richieste (cfr. doc. II);

- siccome

sempre il 20 dicembre 2016 RI 1 con un ulteriore messaggio di posta elettronica

ha risposto di aver già inviato un’istanza in forma cartacea e munita della sua

firma nel 2015 (cfr. doc. II), questa Corte, in medesima data, gli ha inviato

uno scritto del seguente tenore:

" con

riferimento ai suoi messaggi di posta elettronica del 19 e del 20 dicembre

2016, le trasmettiamo copia del suo messaggio del 19 dicembre 2016 da per

favore firmare e rinviarci tramite la busta allegata al fine di poter chinarci

sulle sue contestazioni.

Al riguardo le segnaliamo che degli atti

(opposizioni, reclami, ricorsi) inviati all’amministrazione o al Tribunale per

e-mail o per fax non esplicano alcun effetto giuridico, difettando la

possibilità di apporre la firma autografa (cfr. DTF 142 V 152 = SVR 2014 UV Nr.

33.

pag. 108; STF 8C_346/2016 del 13 luglio 2016 consid. 3.1.).

Inoltre rileviamo che altre istanze da lei

inoltrate in forma cartacea e munite di firma, come indicato nel suo messaggio

di posta elettronica del 20 dicembre 2016, concernono peraltro incarti conclusi

per quanto riguarda la competenza del TCA (cfr. STCA 42.2016.4 del 17 marzo

2016; STCA 42.2015.16-20 del 2 novembre 2015).” (Doc. IV)

- RI 1 non ha proceduto come

richiesto dal TCA, limitandosi invece a inviare, il 21 dicembre 2016, un nuovo

messaggio di posta elettronica in cui ha ribadito di attendere una decisione da

parte dell’USSI (cfr. doc. VI);

- l’invio

all’amministrazione o al Tribunale di atti (opposizioni, reclami, ricorsi)

tramite e-mail o fax non è valido e quindi non esplica

alcun effetto giuridico, difettando la possibilità di apporre la firma

autografa (cfr. DTF 142 V 152 = SVR 2014 UV Nr. 33 pag. 108; STF 8C_346/2016

del 13 luglio 2016 consid. 3.1.; DTF 121 II 252);

- nella procedura di ricorso,

come anche nella procedura di opposizione, del resto, l'assegnazione di un termine

supplementare per rimediare a un atto di impugnazione difettoso - come può

essere ritenuto un ricorso sprovvisto di firma autografa - deve essere

accordata, ad eccezione dei casi manifestamente abusivi (cfr. STF 9C_191/2016

del 18 maggio 2016 consid.2., 4; STF 9C_62/2007 del 26 settembre 2007 consid.

5.3

);

- il Tribunale federale

nella sentenza, già menzionata, DTF 142 V 152 consid. 4.5. ha inoltre precisato

che quando una parte trasmette un atto per telefax non va accordato un termine

supplementare per sanare il difetto. In proposito l’Alta Corte ha osservato che

la parte che utilizza il telefax per inviare un’opposizione o un ricorso sa, o

dovrebbe sapere, già a priori che tale mezzo contravviene all’esigenza della

firma autografa;

- in concreto RI 1,

nonostante, da una parte, sia stato immediatamente reso attento dal TCA del

fatto che la mancanza della firma autografa nel messaggio di posta elettronica

del 19 dicembre 2016 con cui ha lamentato il fatto che l’USSI non si sia ancora

pronunciato in merito alla sua richiesta di revisione e riconsiderazione di

alcune decisioni emesse da tale Ufficio nel 2009, 2010 e 2011 rende tale atto

privo di effetti giuridici, dall’altra, sia stato agevolato (mediante l’invio

di una copia dell’e-mail del 19 dicembre 2016 unicamente da firmare e di una

busta preaffrancata per la rispedizione a questo Tribunale) nel provvedere a

sanare il difetto (cfr. doc. II; IV), non ha mai trasmesso copia del messaggio

del 19 dicembre 2016 con apposta la sua firma;

- nel caso di specie

l’assegnazione da parte del TCA, tramite un decreto di completazione, di un

termine suppletorio per completare l’atto in questione (cfr. art. 5 Lptca e per

analogia art. 61 lett. b LPGA) si rivela inoltre, in ogni caso, superfluo,

visto che RI 1 già non ha dato seguito a quanto richiestogli da questo

Tribunale il 20 dicembre 2016, ossia di rispedire la copia firmata dell’e-mail

del 19 dicembre 2016 mediante la busta allegata dal TCA (cfr. doc. IV). Del

resto RI 1 pure nella procedura 42.2016.4 era stato informato che un atto per

essere considerato dal Tribunale deve essere firmato dall’interessato;

- l’assenza della firma di RI

1.

nel messaggio di posta elettronica del 19 dicembre 2019 rende, pertanto, tale

atto non valido;

- di conseguenza il ricorso

per denegata/ritardata giustizia fatta valere nel messaggio del 19 dicembre

2016.

risulta irricevibile;

- a titolo abbondanziale

questa Corte rileva che il 23 dicembre 2016 l’USSI ha invitato nuovamente RI 1

a dare seguito alle sue richieste di fissare un appuntamento, comunicando la

sua disponibilità con alcune date utili entro il 23 gennaio 2017.

L’amministrazione ha specificato che in assenza di un colloquio definirà la

procedura in base agli atti in suo possesso (cfr. doc. VI);

- al riguardo giova

segnalare che l’art. 14 cpv. 3 Reg.Laps, peraltro corrispondente all’art. 43 cpv.

3.

LPGA applicabile per analogia in ambito di assistenza sociale, prevede che se l’assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante

un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere

d’informare o di collaborare, l’assicuratore può, dopo diffida scritta e

avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato

termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l’inchiesta e

decidere di non entrare in materia.

Secondo

la prassi, la facoltà di non entrare nel merito va utilizzata con un certo

riserbo. Se, infatti, sulla base degli atti è possibile emanare una decisione

di merito, non va emesso un provvedimento di irricevibilità (cfr. STF

9C_266/2012 del 19 agosto 2012 consid. 1.1.; DTF 131 V 42 consid. 3; U. Kieser,

ATSG-Kommentar, 3° ed., Zurigo, Basilea, Ginevra

2015, ad art. 43 n. 99-100).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso per

denegata/ritardata giustizia è irricevibile.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia

di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti