42.2016.35
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12 gennaio 2017Italiano10 min
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n.
Fatti
42.2016.35
rs
Lugano
12 gennaio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul messaggio di posta elettronica del 19 dicembre
2016 di
RI 1
contro
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
considerato, in fatto e in diritto
che - con sentenza 42.2015.16-20 del
2 novembre 2015 questa Corte ha ritenuto irricevibile l’istanza interposta da RI
1 il 2 luglio 2015 chiedente la revisione e la riconsiderazione della decisione
del 30 novembre 2009 (assegnazione di una prestazione assistenziale ordinaria
di fr. 1’460 per il mese di dicembre 2009), della decisione dell’11 agosto 2010
(riconoscimento di una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1’534 per i
mesi di settembre e ottobre 2010), di due decisioni del 22 agosto 2011
(assegnazione di una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1’552 per il
mese di settembre 2011, rispettivamente riconoscimento di una prestazione
speciale di fr. 121.35 a titolo di contributi minimi AVS per il mese di agosto
2011) e della decisione del 23 settembre 2011 (assegnazione di una prestazione
assistenziale ordinaria di fr. 1’552 per i mesi di ottobre e novembre 2011 con
deduzione di fr. 60.65 quale recupero contributi AVS arretrati) emanate
dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito USSI) e tutte
cresciute in giudicato.
Il TCA, dopo aver
evidenziato che ai sensi degli art. 24 Laps e 53 cpv. 1 e 2 LPGA è l’organo
amministrativo competente, ossia l’autorità che ha emesso la decisione
cresciuta in giudicato di cui si chiede la revisione, rispettivamente la
riconsiderazione, che deve avantutto pronunciarsi al riguardo, ha in effetti
deciso che a torto RI 1 ha inoltrato l’istanza di revisione e di
riconsiderazione delle decisioni menzionate direttamente a questo Tribunale -
che quindi non poteva entrare nel merito dello scritto del 2 luglio 2015 -,
invece che all’USSI.
Gli atti sono stati,
conseguentemente, trasmessi per ragione di competenza all’USSI affinché si pronunciasse
in relazione all’istanza di revisione e riconsiderazione delle decisioni del 30
novembre 2009, dell’11 agosto 2010, del 22 agosto 2011 (due provvedimenti) e
del 23 settembre 2011 entro un termine adeguato;
- con giudizio 42.2016.4 del
17 marzo 2016 il TCA ha, inoltre, respinto il ricorso del 4/10 marzo 2016 di RI
1 per denegata/ritardata giustizia da parte dell’USSI per non avere emesso una
decisione in merito alla sua domanda di revisione e di riconsiderazione dei
provvedimenti citati sopra.
Questo Tribunale ha
stabilito che l’amministrazione non si è resa colpevole di un ritardo
ingiustificato nei confronti di RI 1, evidenziando che tra l’emanazione della
propria sentenza del 2 novembre 2015 e l’inoltro del messaggio di posta
elettronica al TCA del 4 marzo 2016 (copia del quale è stata nuovamente
trasmessa da RI 1 il 10 marzo 2016 allegata a un suo scritto firmato su
richiesta di questo Tribunale) è trascorso un periodo di 4 mesi durante il
quale l’amministrazione, alla quale spetta decidere quali misure istruttorie
esperire al fine di emettere la decisione richiesta dall’interessato, ha
peraltro ritenuto necessaria l’audizione di RI 1. Al riguardo questa Corte ha
precisato che un colloquio tra l’USSI e RI 1 non appariva, dopo un esame
sommario della fattispecie, manifestamente superfluo. Al contrario lo stesso
avrebbe potuto consentire alle parti di chiarire la situazione e facilitare
l’emissione di una decisione nei confronti di RI 1 in merito alla sua richiesta
di revisione/riconsiderazione delle decisioni del 30 novembre 2009, 11 agosto
2010, 22 agosto 2011 e 23 settembre 2011;
- tra luglio e novembre 2016
sono intercorsi vari messaggi di posta elettronica tra RI 1, rispettivamente
sua sorella __________, e l’USSI in cui quest’ultimo ha indicato che l’incontro
tra le parti avrebbe potuto effettuarsi in presenza della sorella presso il
Municipio di __________, dove è domiciliato RI 1, e che non avrebbero
partecipato le collaboratrici dell’USSI, __________ e __________. La parte
interessata non ha, tuttavia, indicato delle date utili per il colloquio,
volendo sapere prioritariamente chi sarebbe stato presente (cfr. doc. I1; I3);
- con messaggio di posta
Considerandi
elettronica del 19 dicembre 2016 inviato al TCA, RI 1 ha lamentato il fatto che
l’Ufficio del sostegno e dell’inserimento (USSI) non ha ancora emesso, in
conformità a quanto indicato da questo Tribunale, una decisione riguardo alla
sua istanza di revisione delle decisioni emesse dall’Ufficio in questione il 30
settembre 2009, l’11 agosto 2010, il 22 agosto 2011 e il 23 settembre 2011
(cfr. doc. I);
- il
20.
dicembre 2016 il TCA ha invitato RI 1 a ritrasmettere il suo messaggio del
19.
dicembre 2016 in forma cartacea e munito della sua firma, al fine di valutarne
il prosieguo e rammentando che senza tali requisiti il Tribunale non avrebbe
potuto esaminare concretamente le sue richieste (cfr. doc. II);
- siccome
sempre il 20 dicembre 2016 RI 1 con un ulteriore messaggio di posta elettronica
ha risposto di aver già inviato un’istanza in forma cartacea e munita della sua
firma nel 2015 (cfr. doc. II), questa Corte, in medesima data, gli ha inviato
uno scritto del seguente tenore:
" con
riferimento ai suoi messaggi di posta elettronica del 19 e del 20 dicembre
2016, le trasmettiamo copia del suo messaggio del 19 dicembre 2016 da per
favore firmare e rinviarci tramite la busta allegata al fine di poter chinarci
sulle sue contestazioni.
Al riguardo le segnaliamo che degli atti
(opposizioni, reclami, ricorsi) inviati all’amministrazione o al Tribunale per
e-mail o per fax non esplicano alcun effetto giuridico, difettando la
possibilità di apporre la firma autografa (cfr. DTF 142 V 152 = SVR 2014 UV Nr.
33.
pag. 108; STF 8C_346/2016 del 13 luglio 2016 consid. 3.1.).
Inoltre rileviamo che altre istanze da lei
inoltrate in forma cartacea e munite di firma, come indicato nel suo messaggio
di posta elettronica del 20 dicembre 2016, concernono peraltro incarti conclusi
per quanto riguarda la competenza del TCA (cfr. STCA 42.2016.4 del 17 marzo
2016; STCA 42.2015.16-20 del 2 novembre 2015).” (Doc. IV)
- RI 1 non ha proceduto come
richiesto dal TCA, limitandosi invece a inviare, il 21 dicembre 2016, un nuovo
messaggio di posta elettronica in cui ha ribadito di attendere una decisione da
parte dell’USSI (cfr. doc. VI);
- l’invio
all’amministrazione o al Tribunale di atti (opposizioni, reclami, ricorsi)
tramite e-mail o fax non è valido e quindi non esplica
alcun effetto giuridico, difettando la possibilità di apporre la firma
autografa (cfr. DTF 142 V 152 = SVR 2014 UV Nr. 33 pag. 108; STF 8C_346/2016
del 13 luglio 2016 consid. 3.1.; DTF 121 II 252);
- nella procedura di ricorso,
come anche nella procedura di opposizione, del resto, l'assegnazione di un termine
supplementare per rimediare a un atto di impugnazione difettoso - come può
essere ritenuto un ricorso sprovvisto di firma autografa - deve essere
accordata, ad eccezione dei casi manifestamente abusivi (cfr. STF 9C_191/2016
del 18 maggio 2016 consid.2., 4; STF 9C_62/2007 del 26 settembre 2007 consid.
5.3
);
- il Tribunale federale
nella sentenza, già menzionata, DTF 142 V 152 consid. 4.5. ha inoltre precisato
che quando una parte trasmette un atto per telefax non va accordato un termine
supplementare per sanare il difetto. In proposito l’Alta Corte ha osservato che
la parte che utilizza il telefax per inviare un’opposizione o un ricorso sa, o
dovrebbe sapere, già a priori che tale mezzo contravviene all’esigenza della
firma autografa;
- in concreto RI 1,
nonostante, da una parte, sia stato immediatamente reso attento dal TCA del
fatto che la mancanza della firma autografa nel messaggio di posta elettronica
del 19 dicembre 2016 con cui ha lamentato il fatto che l’USSI non si sia ancora
pronunciato in merito alla sua richiesta di revisione e riconsiderazione di
alcune decisioni emesse da tale Ufficio nel 2009, 2010 e 2011 rende tale atto
privo di effetti giuridici, dall’altra, sia stato agevolato (mediante l’invio
di una copia dell’e-mail del 19 dicembre 2016 unicamente da firmare e di una
busta preaffrancata per la rispedizione a questo Tribunale) nel provvedere a
sanare il difetto (cfr. doc. II; IV), non ha mai trasmesso copia del messaggio
del 19 dicembre 2016 con apposta la sua firma;
- nel caso di specie
l’assegnazione da parte del TCA, tramite un decreto di completazione, di un
termine suppletorio per completare l’atto in questione (cfr. art. 5 Lptca e per
analogia art. 61 lett. b LPGA) si rivela inoltre, in ogni caso, superfluo,
visto che RI 1 già non ha dato seguito a quanto richiestogli da questo
Tribunale il 20 dicembre 2016, ossia di rispedire la copia firmata dell’e-mail
del 19 dicembre 2016 mediante la busta allegata dal TCA (cfr. doc. IV). Del
resto RI 1 pure nella procedura 42.2016.4 era stato informato che un atto per
essere considerato dal Tribunale deve essere firmato dall’interessato;
- l’assenza della firma di RI
1.
nel messaggio di posta elettronica del 19 dicembre 2019 rende, pertanto, tale
atto non valido;
- di conseguenza il ricorso
per denegata/ritardata giustizia fatta valere nel messaggio del 19 dicembre
2016.
risulta irricevibile;
- a titolo abbondanziale
questa Corte rileva che il 23 dicembre 2016 l’USSI ha invitato nuovamente RI 1
a dare seguito alle sue richieste di fissare un appuntamento, comunicando la
sua disponibilità con alcune date utili entro il 23 gennaio 2017.
L’amministrazione ha specificato che in assenza di un colloquio definirà la
procedura in base agli atti in suo possesso (cfr. doc. VI);
- al riguardo giova
segnalare che l’art. 14 cpv. 3 Reg.Laps, peraltro corrispondente all’art. 43 cpv.
3.
LPGA applicabile per analogia in ambito di assistenza sociale, prevede che se l’assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante
un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere
d’informare o di collaborare, l’assicuratore può, dopo diffida scritta e
avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato
termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l’inchiesta e
decidere di non entrare in materia.
Secondo
la prassi, la facoltà di non entrare nel merito va utilizzata con un certo
riserbo. Se, infatti, sulla base degli atti è possibile emanare una decisione
di merito, non va emesso un provvedimento di irricevibilità (cfr. STF
9C_266/2012 del 19 agosto 2012 consid. 1.1.; DTF 131 V 42 consid. 3; U. Kieser,
ATSG-Kommentar, 3° ed., Zurigo, Basilea, Ginevra
2015, ad art. 43 n. 99-100).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso per
denegata/ritardata giustizia è irricevibile.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti