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Decisione

42.2016.36

Prestazione assistenziale da 7/2016 e non già da 6/2016. Diritto decorre dal mese in cui è stata depositata la domanda (11.07.2016). Debito di CHF 2'600.-- non comprovato

22 marzo 2017Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF

117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a;

DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52 consid. 4a;

Meyer, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische

Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des assurances sociales

fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise

(RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht,

Referat XII, pag. 5 ss.).

Questo

obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti

si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere

ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza

o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le

conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA

P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993

pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V

113; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile ... “ in relazioni tra diritto

civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg. (3)).

Su questi

aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”,

Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des Sozialversicherungsrecht”

Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che “besondere Bedeutung hat die

Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen

Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.

In concreto il ricorrente, a sostegno della propria asserzione, non ha

trasmesso nessuna prova del debito come ad esempio un riconoscimento di debito,

limitandosi a postulare che si sarebbe dovuto indebitare per il pagamento

dell’affitto, dell’energia elettricità e degli alimenti del mese di giugno 2016

(cfr. sul tema STCA 42.2013.3 del 25 settembre 2013 consid. 2.9).

In ogni

caso, anche volendo considerare che effettivamente il ricorrente è debitore nei

confronti di una terza persona di una somma di fr. 2'600.--, egli nemmeno ha

fatto valere che la mancata considerazione dell’asserito debito da parte

dell’USSI abbia potuto ingenerare una nuova situazione d’urgenza come

ad esempio uno sfratto (cfr. consid. 2.6.).

2.8. Nell’ambito dell’assistenza

sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.

Da tale principio risulta

che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto

qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità

tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o,

ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. DTF 137 V 143

consid. 3.7.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in

RAMI 2005 pag. 30).

Con sentenza STF

8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha rilevato che non

esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare

l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come

pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.

Al riguardo cfr. pure STF

8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 in cui l’assistenza sociale è stata negata

poiché il richiedente ha potuto coprire le sue spese non coperte dalle

assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di

terzi.

Inoltre le disposizioni

della Conferenza svizzera dell’azione sociale – COSAS, adottate nel 2005 e poi

aggiornate regolarmente negli anni successivi, al punto A. 4 ("Principi

del sostegno sociale"), dopo aver ribadito che la sussidiarietà

costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il sostegno

sociale, sottolineano che:

"

(...)

Considerandi

- Sussidiarietà

Il sostegno sociale interviene quando la persona bisognosa non è

in grado di aiutarsi da sola e quando le altre fonti d’aiuto disponibili sono

state esaurite. Il sostegno sociale deve intervenire quando non possono essere

ottenuti altri aiuti, in tempo utile o in maniera adeguata. Il sostegno sociale

viene elargito dall’ente cantonale preposto ed è sussidiario:

· allo sforzo personale: la

persona che si trova nel bisogno deve sforzarsi di intraprendere tutto ciò che

è in suo potere per uscire dalla situazione critica. Occorre quindi utilizzare

in primo luogo il proventi del lavoro, il patrimonio esistente o altre entrate

disponibili

· agli obblighi da parte di terzi:

prima di elargire una prestazione, le autorità devono vagliare attentamente

tutte le possibilità d’intervento degli altri enti pubblici o privati. Ci si

riferisce a prestazioni d’assicurazioni sociale, a contributi di mantenimento

inerenti il diritto di famiglia, a pendenze da contratto, indennizzi, borse di

studio, ecc.

· alle prestazioni volontarie da

parte di terzi: le prestazioni d’aiuto sociale volontarie sono equiparate

alle prestazioni pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e

rivestissero un carattere benevolo. Esse son prese in considerazione nella

determinazione dell’intervento pubblico. (…)”

Riguardo alla funzione

delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in dottrina, C.

Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed.

Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e 114-115.

2.9

Giova, inoltre, rilevare che

il principio della sussidiarietà (cfr. art. 2 Las; 13 Laps; Direttive COSAS del

2005.

aggiornate nel dicembre 2015, p.to A. 4), secondo cui l’assistenza sociale

può essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte alle proprie

necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi

o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi, non esclude espressamente

che nel concetto di prestazioni volontarie da parte di terzi, oltre alla

liberalità concessa senza prestazione corrispondente (ossia la donazione giusta

gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito di somme da restituire in

seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e segg. CO; cfr. STCA 42.2011.6

del 10 novembre 2011).

Al contrario l'Alta Corte,

nella sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000, pronunciandosi in merito a un

caso in cui a un beneficiario dell’assistenza sociale le relative prestazioni

erano state ridotte, in quanto era stato scoperto, in particolare, che

occasionalmente la sorella gli corrispondeva delle somme di denaro quali

prestiti (Darlehen), ha stabilito che in virtù del principio di

sussidiarietà non vi era nulla da obiettare circa il fatto che

l’amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza di tali mezzi finanziari a

disposizione dell’insorgente, avesse ricalcolato il contributo dell’assistenza

sociale spettantegli tenendo conto di questi importi.

Inoltre con sentenza

8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 ha confermato il diniego del diritto a una

prestazione assistenziale nel caso di una persona che aveva potuto coprire i

costi in più non coperti dalle assicurazioni sociali e provate tramite

finanziamenti da terzi.

Pertanto l’assistenza

sociale, conformemente al principio di sussidiarietà, qualora un richiedente

per un determinato lasso di tempo percepisca aiuti finanziari da terzi anche

solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto che gli stessi siano

soggetti a restituzione, interviene unicamente per l’eventuale scoperto, e

meglio provvede a versare una prestazione che permetta di far fronte a quelle

spese computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono coperte

dall’entrata da parte di terzi (cfr. STCA 42.2012.4 del 19 luglio 2012;

42.2011.30

dell’11 luglio 2012).

Come sopra esposto,

l’assistenza sociale è sussidiaria ai mezzi che la persona assistita è in grado

di procurarsi individualmente anche tramite prestiti da restituire.

Nella concreta evenienza,

l’assistito ha avuto i mezzi per far fronte alle sue spese non coperte dalle

assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di

terzi.

Al

riguardo giova osservare che lo stesso RI 1, nella lettera del 19 luglio 2016,

ha affermato di aver contratto un debito con una persona (cfr. doc. I).

Pertanto, anche in virtù

del principio di sussidiarietà che vige nell’ambito dell’assistenza sociale,

nonché della giurisprudenza federale e cantonale, come pure delle direttive

COSAS riportate ai precedenti considerandi, l’USSI a ragione ha negato

all’insorgente il versamento della prestazione assistenziale ordinaria per il

mese di giugno 2016.

2.10

Per tutto quanto precede, la

decisione su reclamo del 25 novembre 2016 deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti