42.2016.36
Prestazione assistenziale da 7/2016 e non già da 6/2016. Diritto decorre dal mese in cui è stata depositata la domanda (11.07.2016). Debito di CHF 2'600.-- non comprovato
22 marzo 2017Italiano21 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2016.36
ke/sc
Lugano
22 marzo 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Kathrin Erne, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 dicembre 2016 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 25 novembre 2016 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 13 luglio
2016 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha concesso a RI
1 una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2'645.- a decorrere dal 1°
luglio 2016 per i mesi di luglio, agosto e settembre 2016 (cfr. doc. 339).
1.2. In seguito alla lettera del
19 luglio 2016 (cfr. doc. 338) rispettivamente al reclamo formale del 26 luglio
2016 (cfr. doc. 7), entrambi interposti da RI 1, l’USSI ha confermato la
precedente decisone del 13 luglio 2016 (cfr. doc. A), con cui all’insorgente è
stato negato il versamento della prestazione assistenziale ordinaria per il
mese di giugno 2016.
L’amministrazione, nella
decisione su reclamo, ha rilevato che:
" (…)
Si osserva che l’assistenza è assegnata a copertura del fabbisogno
mensile scoperto in considerazione della situazione del mese per il quale è
richiesta.
Secondo l’art. 61 cpv. 1 Las il diritto al pagamento delle
prestazioni assistenziali decorre dal primo giorno del mese in cui è depositata
la domanda. Secondo il cpv. 2 l’autorità competente può tuttavia, per un
periodo limitato, effettuare versamenti retroattivi di prestazioni
assistenziali se le circostanze o il particolare stato di bisogno del
richiedente lo giustificano. Secondo l’art. 19 Laps le prestazioni sociali
vengono concesse soltanto su richiesta.
L’assistito ha ricevuto le prestazioni di assistenza fino a maggio
2016 con l’esplicita indicazione, presente su ogni decisione, che il rinnovo
andava chiesto entro il mese di scadenza (fine prestazione). Ha rinnovato la
domanda solo in luglio 2016. Per il mese di giugno 2016 egli ha potuto far capo
a prestiti per pagare affitto, elettricità e alimenti e il premio di cassa
malati scoperto è poi stato pagato dall’USSI.
La prestazione di assistenza è sussidiaria alle risorse del
richiedente come ad esempio dei prestiti.
La prestazione di assistenza per il mese di giugno 2016 in
definitiva è quindi stata correttamente versata nella misura in cui l’assistito
non ha potuto far fronte al fabbisogno con le proprie risorse (prestiti), vale
a dire con la copertura del premio di cassa malati.” (cfr. doc. A)
1.3. Contro la decisione su
reclamo del 25 novembre 2016 RI 1 ha presentato un tempestivo ricorso al TCA,
nel quale ha riproposto la sua richiesta di versamento della prestazione
assistenziale ordinaria per il mese di giugno 2016.
A sostengo della propria
pretesa ricorsuale egli ha rilevato:
" (…)
Purtroppo ho inviato i documenti per l’assistenza in ritardo per
una mia dimenticanza involontaria (io ho sempre lavorato nell’edilizia e non
sono pratico di burocrazia, anche se ho dovuto imparare velocemente). È vero ho
trovato chi mi ha imprestato i soldi per il mese di giugno, ma faccio notare
imprestato non regalato per cui devo giustamente restituirli. Spero che teniate
conto che prima di trovarmi in questa spiacevole situazione ho sempre lavorato
(41 anni) e ho sempre pagato tutto quello che dovevo e adesso a 59 anni ho un
debito di fr. 2600.- che devo restituire. (…)” (cfr. doc. I)
1.4. L’USSI, con risposta del 10
gennaio 2017, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. Il 18 gennaio 2017 il
ricorrente si è nuovamente espresso in merito alla fattispecie ribadendo che
dovrebbe restituire i fr. 2600.- alla persona che glieli ha prestati “… e con
una famiglia a carico anche fr. 100.- al mese in meno sono tanti”. (cfr. doc.
V).
1.6. L’amministrazione si è
riconfermata nella decisione su reclamo impugnata e nella risposta di causa con
osservazioni del 23 gennaio 2017 sollevando che il ricorrente non aveva
indicato fatti nuovi nella sua lettera precedente (cfr. doc. VII).
1.7. Il doc. VI e il doc. VII sono
stati trasmessi per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. VIII).
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se l’USSI ha a ragione o meno, con decisione del 13 luglio
2016 confermata dalla decisione su reclamo del 25 novembre 2016, assegnato a RI
1 una prestazione assistenziale di fr. 2'645.- a far tempo dal mese di luglio
2016 e non già dal mese di giugno 2016, come invece richiesto dal ricorrente.
2.2. L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran
Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi
cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26
giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in
vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il
1° ottobre 2006 sono entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e
della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del
8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.3. L'art. 1 Las stabilisce che
lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,
all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione
federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per
cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali
hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei
beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa
il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che
"le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o
suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle
misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che
"in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo
finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni
sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13 Laps, afferente
all’ordine delle prestazioni, enuncia peraltro che
"
Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse
nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:
a) prima
dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento armonizzate vanno
erogate le riduzioni dei premi previste nell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie (art. 11 cpv. 1 lett. B) e le
prestazioni d’aiuito allo studio (art. 11 cpv. 1 lett. c) a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;
b) ogni
prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge
speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo
di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine,
anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento
vi ha rinunciato."
Inoltre
giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:
"
Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) le riduzioni
dei premi previste nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
secondo la Legge federale sull’assicurazione malattia (LAMal) del 18 marzo 1994
e dalla relativa legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto
sociale speciale e l’assegno per sportivi d’élite o talenti artistici previsti
dalla Legge sugli aiuti allo studio (LASt) del 23 febbraio 2015;
c) la borsa di
studio e l’assegno di tirocinio previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio
del 23 febbraio 2015;
d) l’assegno di
riqualificazione professionale previsto dalla Legge sugli aiuti allo studio del
23 febbraio 2015;
e) l’indennità
straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione
e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli
assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;
g) l’assegno di
prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre
2008;
h) le
prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8
marzo 1971."
2.4. Nella presente evenienza, l’11
luglio 2016 RI 1, già a beneficio di una prestazione assistenziale ordinaria che
era scaduta il 31 maggio 2016, ha inoltrato domanda di rinnovo delle
prestazioni assistenziali. In tale occasione egli ha osservato che:
"
Non mi sono accorto prima perché ho ricevuto un versamento della cassa
malati che poi non ho pagato ed ho prosciugato il conto risparmio e ho dovuto
farmi imprestare soldi.” (cfr. doc. 345)
L’USSI, con decisione del
13 luglio 2016, ha attribuito a RI 1 una prestazione assistenziale ordinaria di
fr. 2'645.- per i mesi di luglio, agosto e settembre 2016 (cfr. doc. 339).
L’insorgente ha contestato
il modo di procedere dell’amministrazione, postulando l’assegnazione di una prestazione
assistenziale già dal mese di giugno 2016.
Al riguardo egli ha fatto
valere con lettera del 19 luglio 2016 che aveva consegnato i documenti per
l’assistenza sociale in ritardo per una sua “dimenticanza involontaria”. Egli
afferma inoltre di aver bisogno di quei soldi per restituire l’affitto,
l’energia elettrica e alimenti alla persona che gli aveva prestato il denaro
(cfr. doc. 338). Nel reclamo formale inoltrato il 26 luglio 2016 il ricorrente
ribadisce di aver bisogno dell’assistenza perché ha una famiglia a carico (cfr.
doc. 7).
Nella sua risposta del 10
gennaio 2017, l’USSI precisa in particolare che:
" (…)
La prestazione di assistenza è sussidiaria alle risorse del
richiedente, anche ai prestiti a lui fatti.
La prestazione di assistenza per il mese di giugno 2016 in
definitiva è quindi stata correttamente versata nella misura in cui l’assistito
non ha potuto far fronte al fabbisogno con le proprie risorse (prestiti), vale
a dire con la copertura del premio di cassa malati. Per il rimanente ha potuto
far fronte alle spese tramite altre risorse e meglio dei prestiti.” (cfr. doc.
III)
2.5. Chiamata a pronunciarsi in
merito al caso di specie, questa Corte rileva che il ricorrente pretende il
versamento della prestazione assistenziale ordinaria per il mese di giugno
2016.
Nel caso di specie risulta
dagli atti dell’incarto che il ricorrente è a beneficio dell’assistenza sociale
sin dal 1° agosto 2015. L’USSI gli ha accordato la prima prestazione
assistenziale ordinaria dal 1° agosto 2015 fino al 30 settembre 2015 (cfr. doc.
405). Con domanda del 24 settembre, ossia entro la scadenza della prestazione
assistenziale il ricorrente ha chiesto il rinnovo della prestazione (cfr. doc.
401).
Nei mesi successivi l’USSI
ha accordato a RI 1 l’assistenza per ulteriori tre mesi mentre il ricorrente
ogni volta ha chiesto tempestivamente, ossia entro la scadenza della stessa, il
suo rinnovo (cfr. doc. 360, 365, 381).
L’11 luglio 2016
l’interessato ha formulato la domanda di rinnovo delle prestazioni assistenziali
che erano scadute il 31 maggio 2016 osservando di essersi dimenticato
dell’inoltro tempestivo (cfr. doc. 344).
Alla luce dell’art. 61
cpv. 1 Las, secondo cui il diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali
decorre dal primo giorno del mese in cui è depositata la domanda, giustamente
l’USSI ha attribuito all’interessato le prestazioni assistenziali a partire dal
1° luglio 2016.
Per completezza è utile
precisare che dal 1° gennaio 2013 anche l’art. 23 Laps contempla che il diritto
al pagamento delle prestazioni sociali Laps decorre dal primo giorno del mese
in cui è stata depositata la domanda e se sono adempiute le condizioni legali a
cui esso è subordinato (cfr. BU 5/2013 del 1° febbraio 2013 pag. 73-74).
A nulla di diverso possono
portare le argomentazioni del ricorrente.
L’USSI ha infatti
costantemente informato RI 1 che l'eventuale richiesta di rinnovo della
prestazione dovrà essere inoltrata entro il mese di scadenza (termine della
validità) per mezzo dell'apposito formulario, vidimato dal comune di domicilio
o dal servizio d'accompagnamento di riferimento. Questa dicitura, addirittura
in grassetto, si trova su ogni decisione rilasciata dall’USSI (cfr. doc. 312,
339, 360, 381 e 397).
Si evidenzia inoltre che
il ricorrente ha presentato le precedenti domande di rinnovo sempre entro la
scadenza (cfr. doc. 365 e 401). Perciò si può desumere senz’altro che il
ricorrente era ben cosciente della necessità di chiedere il rinnovo entro la
scadenza della prestazione assistenziale allegando i documenti necessari per
l’esame della domanda.
Ne discende che RI 1 ha
diritto a una prestazione assistenziale ordinaria dal mese di luglio 2016.
2.6. L’insorgente sostiene inoltre
di essersi dovuto indebitare perché non gli è stato concessa l’assistenza
sociale ordinaria del mese di giugno 2016. In effetti, egli afferma di avere
ricevuto un prestito fr. 2'600.- da una persona, alla quale li deve restituire
(cfr. doc. I).
Secondo l’art. 61 cpv. 2
Las l’autorità competente può, per un periodo limitato, effettuare versamenti
retroattivi di prestazioni assistenziali se le circostanze o il particolare
stato di bisogno del richiedente lo giustificano.
L’art. 5 Reg.Las prevede
che la retroattività delle prestazioni assistenziali è limitata a tre mesi.
Al riguardo va, tuttavia,
evidenziato che la concessione di prestazioni retroattive rappresenta una
facoltà dell’amministrazione.
La possibilità contemplata
dalla Las di corrispondere prestazioni assistenziali retroattive limitatamente
a tre mesi va applicata a titolo eccezionale per i casi di rigore, allorché la
copertura di spese arretrate evita un aggravamento ulteriore della situazione
di bisogno (cfr. Messaggio dell’8 maggio 2002 n. 5250 attinente alla modifica
della legge sull’assistenza sociale, p.to 2 ad art. 61; Messaggio aggiuntivo n.
5723a del 7 giugno 2006, p.to 1b).
Va evidenziato che le
prestazioni Laps in generale e quelle assistenziali in particolare, non servono
a pagare i debiti di una persona in situazione di bisogno, il loro scopo è
quello di garantire il minimo vitale e di evitare che la persona debba in
seguito indebitarsi per vivere.
In una sentenza
8C_124/2016 del 23 novembre 2016 consid. 4, il Tribunale federale, a tale
proposito, ha indicato:
" (…)
Selon la jurisprudence, l’aide sociale a pour but
de couvrir les besoins actuels. En principe, elle ne peut pas être versée pour
une période antérieure et servir à amortir des dettes, quand bien même un droit
aux prestations existait alors. Des exceptions peuvent être admises lorsque le
non-paiment des dettes pourrait entraîner une nouvelle situation d’urgence à
laquelle seule l’aide sociale purrait remédier. Aussi l’aide sociale peut-elle
être amenée à prendre en charge les arriérés de loyer. L’autorité décide de la
prise en charge de dettes de cas en cas sur la base d’une pesée des intérêts
(ATF 136 I 126 consid. 7.1.3 p. 137 et les références; 136 V 351 consid. 7.1 p.
359: arrêt 8C_866/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.2.1).”
Ne discende che i debiti
contratti prima del deposito della domanda di prestazioni assistenziali non
rientrano di regola tra i bisogni che possono essere soddisfatti tramite
l’erogazione di una prestazione ordinaria.
In effetti l’Alta Corte ha
ricordato che eccezionalmente l’assistenza sociale può farsi carico dei debiti
allorché il loro mancato pagamento potrebbe creare una nuova situazione
d’urgenza a cui solamente l’aiuto sociale può porre rimedio. Ha anche precisato
che l’autorità decide la presa a carico dei debiti caso per caso sulla base della
ponderazione degli interessi (cfr. STF 8C_124/2016 del 23 novembre 2016 consid.
4; STF 8C_866/2014 del 14 aprile 2015 consid. 4.2.1).
2.7. Nel caso di specie il TCA
rileva, innanzitutto, che il debito indicato dal ricorrente di circa fr.
2'600.-- (cfr. doc. I) non è stato debitamente comprovato.
Al riguardo questa Corte
evidenzia che la procedura in materia di assicurazioni sociali e di assistenza
sociale è retta dal principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz, art. 43
cpv. 1 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011
consid. 9; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001;
DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis
1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282). E’ dunque compito
dell’amministrazione, rispettivamente del giudice chiarire d’ufficio in modo
corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.
Il principio inquisitorio
non è, tuttavia, incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti
di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; DLA 2001
Fatti
N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF
117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a;
DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52 consid. 4a;
Meyer, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische
Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des assurances sociales
fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise
(RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht,
Referat XII, pag. 5 ss.).
Questo
obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti
si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere
ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza
o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le
conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA
P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993
pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V
113; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile ... “ in relazioni tra diritto
civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg. (3)).
Su questi
aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”,
Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des Sozialversicherungsrecht”
Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che “besondere Bedeutung hat die
Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen
Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.
In concreto il ricorrente, a sostegno della propria asserzione, non ha
trasmesso nessuna prova del debito come ad esempio un riconoscimento di debito,
limitandosi a postulare che si sarebbe dovuto indebitare per il pagamento
dell’affitto, dell’energia elettricità e degli alimenti del mese di giugno 2016
(cfr. sul tema STCA 42.2013.3 del 25 settembre 2013 consid. 2.9).
In ogni
caso, anche volendo considerare che effettivamente il ricorrente è debitore nei
confronti di una terza persona di una somma di fr. 2'600.--, egli nemmeno ha
fatto valere che la mancata considerazione dell’asserito debito da parte
dell’USSI abbia potuto ingenerare una nuova situazione d’urgenza come
ad esempio uno sfratto (cfr. consid. 2.6.).
2.8. Nell’ambito dell’assistenza
sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.
Da tale principio risulta
che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto
qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità
tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o,
ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. DTF 137 V 143
consid. 3.7.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in
RAMI 2005 pag. 30).
Con sentenza STF
8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha rilevato che non
esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare
l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come
pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.
Al riguardo cfr. pure STF
8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 in cui l’assistenza sociale è stata negata
poiché il richiedente ha potuto coprire le sue spese non coperte dalle
assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di
terzi.
Inoltre le disposizioni
della Conferenza svizzera dell’azione sociale – COSAS, adottate nel 2005 e poi
aggiornate regolarmente negli anni successivi, al punto A. 4 ("Principi
del sostegno sociale"), dopo aver ribadito che la sussidiarietà
costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il sostegno
sociale, sottolineano che:
"
(...)
Considerandi
- Sussidiarietà
Il sostegno sociale interviene quando la persona bisognosa non è
in grado di aiutarsi da sola e quando le altre fonti d’aiuto disponibili sono
state esaurite. Il sostegno sociale deve intervenire quando non possono essere
ottenuti altri aiuti, in tempo utile o in maniera adeguata. Il sostegno sociale
viene elargito dall’ente cantonale preposto ed è sussidiario:
· allo sforzo personale: la
persona che si trova nel bisogno deve sforzarsi di intraprendere tutto ciò che
è in suo potere per uscire dalla situazione critica. Occorre quindi utilizzare
in primo luogo il proventi del lavoro, il patrimonio esistente o altre entrate
disponibili
· agli obblighi da parte di terzi:
prima di elargire una prestazione, le autorità devono vagliare attentamente
tutte le possibilità d’intervento degli altri enti pubblici o privati. Ci si
riferisce a prestazioni d’assicurazioni sociale, a contributi di mantenimento
inerenti il diritto di famiglia, a pendenze da contratto, indennizzi, borse di
studio, ecc.
· alle prestazioni volontarie da
parte di terzi: le prestazioni d’aiuto sociale volontarie sono equiparate
alle prestazioni pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e
rivestissero un carattere benevolo. Esse son prese in considerazione nella
determinazione dell’intervento pubblico. (…)”
Riguardo alla funzione
delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in dottrina, C.
Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed.
Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e 114-115.
2.9
Giova, inoltre, rilevare che
il principio della sussidiarietà (cfr. art. 2 Las; 13 Laps; Direttive COSAS del
2005.
aggiornate nel dicembre 2015, p.to A. 4), secondo cui l’assistenza sociale
può essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte alle proprie
necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi
o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi, non esclude espressamente
che nel concetto di prestazioni volontarie da parte di terzi, oltre alla
liberalità concessa senza prestazione corrispondente (ossia la donazione giusta
gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito di somme da restituire in
seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e segg. CO; cfr. STCA 42.2011.6
del 10 novembre 2011).
Al contrario l'Alta Corte,
nella sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000, pronunciandosi in merito a un
caso in cui a un beneficiario dell’assistenza sociale le relative prestazioni
erano state ridotte, in quanto era stato scoperto, in particolare, che
occasionalmente la sorella gli corrispondeva delle somme di denaro quali
prestiti (Darlehen), ha stabilito che in virtù del principio di
sussidiarietà non vi era nulla da obiettare circa il fatto che
l’amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza di tali mezzi finanziari a
disposizione dell’insorgente, avesse ricalcolato il contributo dell’assistenza
sociale spettantegli tenendo conto di questi importi.
Inoltre con sentenza
8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 ha confermato il diniego del diritto a una
prestazione assistenziale nel caso di una persona che aveva potuto coprire i
costi in più non coperti dalle assicurazioni sociali e provate tramite
finanziamenti da terzi.
Pertanto l’assistenza
sociale, conformemente al principio di sussidiarietà, qualora un richiedente
per un determinato lasso di tempo percepisca aiuti finanziari da terzi anche
solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto che gli stessi siano
soggetti a restituzione, interviene unicamente per l’eventuale scoperto, e
meglio provvede a versare una prestazione che permetta di far fronte a quelle
spese computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono coperte
dall’entrata da parte di terzi (cfr. STCA 42.2012.4 del 19 luglio 2012;
42.2011.30
dell’11 luglio 2012).
Come sopra esposto,
l’assistenza sociale è sussidiaria ai mezzi che la persona assistita è in grado
di procurarsi individualmente anche tramite prestiti da restituire.
Nella concreta evenienza,
l’assistito ha avuto i mezzi per far fronte alle sue spese non coperte dalle
assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di
terzi.
Al
riguardo giova osservare che lo stesso RI 1, nella lettera del 19 luglio 2016,
ha affermato di aver contratto un debito con una persona (cfr. doc. I).
Pertanto, anche in virtù
del principio di sussidiarietà che vige nell’ambito dell’assistenza sociale,
nonché della giurisprudenza federale e cantonale, come pure delle direttive
COSAS riportate ai precedenti considerandi, l’USSI a ragione ha negato
all’insorgente il versamento della prestazione assistenziale ordinaria per il
mese di giugno 2016.
2.10
Per tutto quanto precede, la
decisione su reclamo del 25 novembre 2016 deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti