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Decisione

42.2016.4

Scritto pervenuto a TCA da considerare ricorso per denegata/ritardata giustizia in relazione al fatto che l'ammin.,nonostante vi sia una STCA, non si sia pronunciata in merito a rich. di revisione e r

17 marzo 2016Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

4.2.)

In particolare qualora

l’amministrazione non abbia a disposizione sufficienti elementi per decidere,

la stessa deve ordinare gli accertamenti giudicati necessari e raccogliere le

informazioni di cui ha bisogno (cfr. STF 8C_703/201 del 27 aprile 2015 consid.

6.3.; STCA 35.2014.15 del 30 aprile 2014 consid. 2.5.; STCA 35.2014.110 del 9

febbraio 2015 consid. 2.5.).

Nel caso di specie,

ritenuto che il TCA, con sentenza 42.2015.16-20 del 2 novembre 2015, ha

trasmesso gli atti all’USSI per competenza (cfr. consid. 1.1.), spetta

all’amministrazione decidere quali misure istruttorie esperire al fine di poter

emettere la decisione richiesta da RI 1.

L’USSI, già il 19 febbraio

2016, ha convocato RI 1 per un colloquio. Dal messaggio di posta elettronica

dell’11 marzo 2016 dell’USSI a RI 1 emerge che la data, in un primo tempo

stabilita per il 14 marzo 2016 (cfr. doc. XIII inc. 42.2015.16-20), poi

posticipata al 21 marzo 2016 (cfr. doc. XV inc. 42.2015.16-20), può essere in

ogni caso proposta da quest’ultimo e che l’incontro può avere luogo, a scelta

dell’interessato, a __________ o perfino negli uffici del suo Comune di

domicilio (cfr. doc. IV).

Considerandi

Al riguardo va ribadito

che nell’ambito di una procedura ricorsuale per denegata giustizia non si deve

procedere a una valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica.

L’intervento del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si

giustifica soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente

oltrepassato il proprio potere discrezionale. In una tale procedura, ci si deve

accontentare di un esame sommario dell’incarto, con l’obbiettivo di stabilire

se l’aver ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente

superfluo (cfr. STFA U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente

pubblicata in RAMI 1992 U 151, pag. 194seg. e U 268/01 dell’8 maggio

2003.

consid. 4.1).

In concreto un colloquio

tra l’USSI e RI 1 non appare, dopo un esame sommario della fattispecie,

manifestamente superfluo. Al contrario lo stesso potrà consentire alle parti di

chiarire la situazione e facilitare l’emissione di una decisione nei confronti

di RI 1 in merito alla sua richiesta di revisione/riconsiderazione delle

decisioni il 30 novembre 2009, l’11 agosto 2010, il 22 agosto 2011 e il 23

settembre 2011.

In simili condizioni,

tutto ben considerato e alla luce dei precedenti giurisprudenziali evocati al

considerando 2.1., questa Corte ritiene che l’USSI non si sia reso colpevole di

un ritardo ingiustificato nei confronti di RI 1.

Il TCA raccomanda comunque

all’USSI di procedere celermente all’istruzione della pratica e all’emanazione

della decisione richiesta da RI 1.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso per denegata/ritardata

giustizia è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti