42.2016.5
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
3 agosto 2016Italiano39 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2016.5
DC/sc
Lugano
3 agosto 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 aprile 2016 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 4 aprile 2016 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del
4 aprile 2016, l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito:
USSI) ha confermato la precedente decisione del 17 novembre 2015 (cfr. doc. 347)
con la quale ha applicato a RI 1 una riduzione delle prestazioni assistenziali
di fr. 250.-- al mese per tre mesi.
L’amministrazione
ha motivato la sanzione con il fatto che l’assistita ha interrotto
un’occupazione adeguata dopo pochi giorni di attività (cfr. doc. A1).
1.2. Il 6 aprile 2016
l’interessata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha postulato
l’annullamento della sanzione e l’accredito di fr. 750.-- affermando di essere
stata chiamata a svolgere un’attività (donna delle pulizie) diversa da quella
per la quale era stata assunta (assistente di cura CRS):
" (…)
Il 30 settembre 2015 ho firmato un contratto a ore quale
collaboratrice di cura CRS con __________, iniziando con 2 utenti il 1 ottobre
2015. Succede che mi ritrovo ad assistere subito al primo giorno un’utente
nelle pulizie di casa per 5 giorni alla settimana, per 3 ore al giorno. Dopo
qualche giorno trascorso a fare prevalentemente economia domestica, ho parlato
con la direttrice sig.ra __________, comunicandole le mie perplessità e la mia
intenzione di abbandonare se le mansioni fossero state solo di economica
domestica.
Non rispecchiava assolutamente l’impegno pattuito. Nel caso mi
sarei accordata per questo tipo di assunzione e l’avrei sicuramente valutata diversamente.
Insisto sul fatto d’aver firmato un contratto di lavoro quale ASSISTENTE DI
CURA che racchiude anche momenti di economia domestica, ma non nella misura
propostami da Internursing. Infatti il piano di lavoro per il mese di ottobre
2015, assegnatomi dopo la firma del contratto, prevedeva i medesimi utenti per
Fatti
i quali sono stata approvata, con mansioni prevalentemente di economica
domestica. Sottolineo, che al colloquio conoscitivo ho risposto in modo chiaro
e preciso alla domanda “se dovesse fare economica domestica, cosa ne
conviene?”, ho precisato la mia NON VOLONTÀ a svolgere SOLO lavori di economia
domestica. Questo concetto era chiaro ad entrambi le parti. (…)” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 13
aprile 2016 l'USSI propone di respingere il ricorso e osserva in particolare:
" (…)
Come chiarito nella decisione oggetto del ricorso, la motivazione
data dall’assistita di essere stata oggetto di un’errata applicazione,
rispettivamente di una violazione del contratto da parte del datore di lavoro,
il quale le avrebbe attribuito un’attività in pratica di economia domestica,
diversa quella concordata di assistente di cura con qualche ora di economica
domestica, non è idonea a giustificare la sua disdetta dopo pochi giorni di
lavoro. La sua avventata decisione di interrompere il contratto non concerne
semplicemente il diritto contrattuale, alla luce del quale poteva dare la
disdetta, ma anche il suo dovere di collaborare e favorire i provvedimenti
lavorativi idonei a ridurre il suo stato di bisogno finanziario in quanto
beneficiaria di assistenza. In tale senso una disdetta del rapporto di lavoro
dopo pochi giorni di attività, senza valutare l’evoluzione e chiedere il
rispetto degli accordi, è da ritenere ingiustificata. La situazione andava
prima chiarita anche con l’assistenza. Inoltre, contrattualmente, essa non era
comunque obbligata a svolgere compiti non voluti e non conformi al contratto,
senza per questo dover porre fine al contratto di lavoro. Eventuali
fluttuazioni delle entrate mensili dell’attività sarebbero state coperte dalla
prestazione assistenziale (fino all’importo della medesima).
Si evidenzia che dopo aver svolto le prove, l’assistita ha
accettato e firmato il contratto (“Prova superata, tutti contenti, decido di
firmare il contratto e subito inizio”) con la relativa remunerazione e ciò
le permetteva di ridurre l’assistenza e rimanere attiva nel mercato del lavoro,
con la facoltà di trovare una soluzione professionale migliore. La sua disdetta
dopo pochi giorni non si giustifica. Essa ha violato i suoi doveri e secondo
l’art. 9 a cpv. 1 lit. g Regolamento Las le prestazioni assistenziali potevano
essere ridotte, sospese, rifiutate o soppresse. La riduzione di CHF 250.--
delle prestazioni per tre mesi a titolo di sanzione è quindi giustificata.”
(Doc. III)
1.4. Il 27 aprile 2016 RI 1 ha
inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:
" … con la
presente allego il “calendario dei lavori del collaboratore” assegnatomi dopo
la stipula del contratto di collaborazione professionale. Da questo documento
risultano chiare le mansioni pianificate da parte di Internursing. Vi invito ad
esaminare orari e incarichi, che si sono così svolti.
1. Utente __________:
7.30-8.30/11.00-12.30/17.00-18.00 economia domestica dal 30.09/01.10.2015
(prova); dal 21.10.2015 al 30.10.2015 non eseguito per dimissioni.
2. Utente __________:
8.00-12.00 igiene + economica domestica, dal 01.10/09.10.15.
Questo documento attesta il lavoro di economica domestica.
Inoltre anche il contratto di lavoro (già ai vostri atti) sottoscritto
dalle parti, è da valutare attentamente, in quanto menziona una “collaborazione
professionale” in prestazioni di assistenza infermieristica (che non mi
competono non essendo infermiera), o ad una professione sanitaria riconosciuta
nella convenzione stipulata con santésuisse. L’economia domestica non è
riconosciuta da santésuisse.
I disagi provocati dalle numerose assenze del personale in quel
periodo presso __________, non sono parte integrante del contratto di
collaborazione. Faccio presente che la stessa __________ ha ammesso
verbalmente, proprio nel colloquio avuto telefonicamente in data 5 ottobre
2015, con l’intento di mediare una soluzione che mettesse d’accordo entrambe,
che le mansioni sarebbero state quelle di economia domestica essendo sprovvista
di collaboratori. Queste dinamiche sono state gestite dall’azienda tamponando
con la mia assunzione lampo nonostante la poca esperienza nell’ambito. Questo
non è corretto. In un altro contesto non mi avrebbero mai assunta e la prova è
la mia candidatura inviata più volte (vedi ricerche di lavoro presso USSI), per
la medesima posizione, mai considerata.
All’esposizione di quanto sopra, ritengo le mie argomentazioni
giustificate. Il mio atteggiamento di rinuncia è stato motivato dal fatto che
da parte di __________ non c’era in quel momento la volontà di attenersi alle
mansioni pattuite. È stato scritto che non ero costretta ad eseguire lavori non
consoni e che avrei dovuto interagire con lo scopo di trovare una soluzione che
non fosse il licenziamento. L’ho fatto. Fintanto che l’emergenza “assenze” non
fosse rientrata, le necessità dell’azienda erano coprire turni di economia
domestica. Non potevo sostenere questo rapporto. Incoerente, al limite dello
sfruttamento, soprattutto per i ritmi richiesti.
Ho sempre assunto un atteggiamento di impegno, comprensione e
mobilità nel mondo del lavoro, anche in situazioni infelici, quindi ritengo il
mio comportamento soprattutto coerente. (…)” (Doc. V)
Il 6 maggio 2016 l’USSI si
è così espresso:
" (…)
La signora RI 1 era al beneficio di prestazioni assistenziali
quando è stata assunta dalla società __________ – aiuto domiciliare, con un
contratto a tempo indeterminato per prestazioni di assistenza infermieristica
professionale con un salario indicativo minimo di CHF 100.-- alla settimana. Il
contratto prevedeva che:
“ __________
si impegna a ricercare e offrire al collaboratore opportunità di lavoro
confacenti alle capacità di quest’ultimo a insindacabile giudizio di
Internursing stessa e compatibilmente con le possibilità offerte dal mercato
del lavoro. Il collaboratore non è obbligato in nessun caso ad accettare le
offerte sottopostegli in virtù di questo accordo.
Parimenti
non può esigere da Internursing alcuna garanzia circa la corresponsione del
salario indicativo di cui alle premesse.”
Dopo pochi giorni di attività tuttavia l’assistita ha già
inoltrato la disdetta del contratto sostenendo che l’impiego non rispecchiava
le sue aspettative. Alla luce del contratto (in base al quale non era comunque
obbligata a svolgere compiti non voluti e non conformi al contratto), la
motivazione che le veniva attribuita un’attività in pratica di economia
domestica, diversa da quella concordata di assistente di cura solo con qualche
ora di economia domestica, non è idonea a giustificare la sua disdetta data
dopo solo pochi giorni di lavoro. La situazione andava prima chiarita anche con
l’assistenza. La ricorrente ha disatteso l’obbligo di informare, collaborare e
ridurre il danno, vanificando una misura di inserimento.” (Doc. VII)
1.5. Il 20 giugno 2016 si è tenuto
il dibattimento davanti al presidente del TCA.
All’udienza ha partecipato
__________ e __________ per l’USSI, RI 1 non è invece comparsa all’udienza non
avendo ritirato la lettera di convocazione.
In
quell’occasione è stata sentita come teste __________, titolare della __________.
Dal
verbale d’udienza emerge quanto segue:
" (…)
Rispondendo al presidente del TCA, la teste precisa che la signora
RI 1 ha inviato personalmente un curriculum. La prima volta si è annunciata nel
maggio 2014. Siccome la sig.ra aveva difficoltà ad esprimere chiarezza sulla
sua disponibilità (in quanto era impegnata con altri lavoretti), abbiamo
lasciato stare. Le abbiamo scritto che avremmo tenuto il curriculum per
eventuali ulteriori possibilità.
L’abbiamo contattata nuovamente nel settembre 2015, in quanto
avevamo delle prospettive di lavoro come collaboratrice sanitaria CRS.
Abbiamo fatto il colloquio e le abbiamo assegnato due lavori. La
sig.ra RI 1 ha iniziato il lavoro presso una signora e si è semplicemente
presentata (e peraltro ben accolta) presso un signore.
La signora RI 1 ha iniziato il lavoro presso un utente ma dopo una
settimana ha rinunciato in quanto non corrispondeva alle sue aspettative.
La collaboratrice sanitaria CRS deve occuparsi dell’igiene
personale dell’utente ed anche dell’economia domestica.
Il presidente del TCA attira l’attenzione della teste sui termini
“collaboratrice sanitaria CRS” (doc. 549) e i termini “assistente domiciliare
per assistenza privata” (doc. 534-535) e le chiede di spiegare la differenza
dei termini.
Nel primo caso si tratta di cure che possono essere poste a carico
della cassa malati mentre nel secondo caso si tratta di assistenza fatturata
direttamente all’utente.
Il presidente del TCA chiede alla sig.ra __________ se pensa che
una persona che si annuncia come collaboratrice sanitaria CRS può pensare di
dovere svolgere anche attività domestica. La teste risponde di si, che una
persona con questo titolo inserita in un servizio di aiuto domiciliare sa che
deve svolgere anche lavori domestici.
Questi compiti vengono svolti, oltre che dalla collaboratrice
sanitaria CRS, anche dall’addetto alle cure socio-sanitarie (18 mesi di
formazione), in quanto l’utente spesso desidera avere meno persone possibili
attorno. Queste figure vanno distinte dagli infermieri qualificati e pure dagli
operatori socio-sanitari (OSS o OSA). La teste segnala che pure questi ultimi,
pur essendo retribuiti in modo diverso, si prestano a fornire anche attività di
aiuto domestico.
La teste conferma che in breve tempo la ricorrente avrebbe potuto
aumentare la sua attività e pure le condizioni salariali (siamo dei privati non
vincolati da contratti).
Rispondendo al presidente del TCA, la teste precisa che per quel
che riguarda la fatturazione LAMal ci sono delle tariffe imposte.
Il presidente del TCA legge le premesse al contratto di
collaborazione professionale, in particolare il primo e l’ultimo punto della
premessa e chiede alla teste dove vengono inquadrate le persone che dispongono
esclusivamente del titolo rilasciate dalla CRS.
La teste risponde che questo tipo di personale rientra nella
convenzione stipulata con santésuisse.
Il presidente del TCA prende atto di questa risposta che peraltro
risulta conforme alla documentazione da lui consultata ma segnala comunque che
le premesse al contratto di collaborazione indicano esclusivamente degli
aspetti di carattere infermieristico/sanitario ma non anche degli aspetti di
collaborazione domestica. (…)”. (doc. XIII)
1.6. Il 20 giugno 2016 __________
ha trasmesso al TCA le direttive sulle sanzioni elaborate dall’USSI (cfr. doc.
XV/1-5), accompagnato dalle seguenti considerazioni:
" … le invio
le direttive delle sanzioni applicate dal nostro ufficio (sanzioni in generale,
sanzioni inserimento professionale, sanzioni inserimento sociale), sia quelle
in vigore fino al 31 dicembre 2015 sia quelle in vigore dal 1. gennaio 2016.
Per quanto riguarda la sanzione applicata alla signora RI 1 (3
mesi x 250 CHF), è riferita alla sanzione inserimento professionale di
“rifiuto/interruzione di un’occupazione adeguata assegnata dall’URC (o trovata
dall’assicurato) o di guadagno intermedio” che è considerata grave.” (Doc. XV)
1.7. Queste Direttive sono state
trasmesse per conoscenza alla ricorrente (cfr. doc. XVI), alla quale è stato
pure assegnato un termine di 10 giorni per formulare osservazioni scritte sul
verbale d’udienza (cfr. doc. XIII).
RI 1 ha così risposto il
21 giugno 2016:
" Purtroppo
non ero in Ticino, rientrata al domicilio solo oggi. Qui di seguito le mie
osservazioni:
Ho scritto parecchie pagine sulla vicenda, non voglio ripetermi e
davvero ritengo di non dover aggiungere altro se non ribadire che l'impiego
convenuto con Internursing non era idoneo, ed il contratto di lavoro
sottoscritto, non menziona le mansioni di una collaboratrice di cura. Lo stesso
stato allegato ai vostri atti. La sanzione subita è di tipo grave,
"interruzione di un'occupazione adeguata". L'impiego NON era
adeguato; il ruolo conferitomi era donna delle pulizie, lo dimostrano il piano
di lavoro assegnatomi, agli atti, ed il mio operato svolto presso una delle
utenti.
Non concordo con le affermazioni di Internursing riguardo al 2014,
anno in cui la mia candidatura spontanea veniva archiviata perché mi fu
proposto, telefonicamente, un impiego presso un loro assistito per lavori di
economia domestica e io RIFIUTAI. Quindi preciso, non perché non avessi le idee
chiare sui miei impegni lavorativi in quel momento, come si vuol far credere,
ma semplicemente non accettai la proposta.
L'aver firmato un impiego lavorativo con Internursing quale
assistente di cura e ritrovarmi a fare pulizie, per me rimane una grave
incongruenza. I contratti di collaborazione professionali, così come sono, non
sono idonei. Che si venga a dire che col tempo la situazione sarebbe mutata,
questo non è una certezza. Che si dica che anche un infermiere fa lavori
domestici, di sicuro non nella misura attribuita ad una CRS, considerata
proprio una donna delle pulizie. In concreto c'è un contratto di lavoro
irregolare e una situazione di lavoro irregolare, che io non ho scelto, non ho
accettato dando le dimissioni subito.
Inoltre non concordo assolutamente che una CRS è consapevole di
dover svolgere lavori di economia domestica più delle cure igieniche. Non è
scritto da nessuna parte.
La formazione CRS comprende un programma di cure dettagliato,
un'etica professionale, dove i lavori di economia domestica nemmeno si
trattano, le cure sono la professione principale. Occorre studiare e
applicarsi, con tanto di esame finale pari ad una tesi universitaria ed uno
stage in casa anziani non retribuito. Questa formazione costa Fr. 2000 e non
licenzia futuri collaboratori addetti a fare economia domestica. E' un ottimo
escamotage che molte associazioni di aiuto domiciliare, sfruttano per
giustificare costi e guadagni, agli utenti e alle casse malati. Questa è la
realtà.
Conclusione
La mia fiducia nel sistema è a dir poco pari allo zero. In due
anni di precariato mai un colloquio conoscitivo con l'USSI e non una proposta
di impiego. Come già dichiarato, quando ero alle dipendenze presso la __________
di __________, il personale di cura era costretto a turni in cucina di oltre 2
ore al giorno per !avare pentole e piatti, con la divisa di assistente di cura
e malgrado l'avessi denunciato al sindacato __________, se n'è lavato
completamente le mani. Queste assunzioni che non rispettano né i ruoli né le
condizioni contrattuali, sono la regola. Nessuno prende l'impegno per fare
qualcosa, ma si continua a penalizzare il lavoratore e a fare processi, a
favore dei datori di lavoro. Ottimi incentivi che valorizzano questa professione
e la reputazione del Cantone.
Il finale di questa storia lo lascio decidere al sistema.” (doc.
XVII).
L’Ufficio del sostegno
sociale e dell'inserimento, chiamato ad esprimersi al riguardo, con scritto del
7 luglio 2016 si è così espresso:
" (…)
Si conferma quanto già esposto nella risposta al ricorso e nelle
successive osservazioni, nonché all'udienza presso codesto Tribunale.
In concreto la signora RI 1 dopo pochi giorni di attività ha già
inoltrato la disdetta del contratto sostenendo che l'impiego non rispecchiava
le sue aspettative. Come già esposto la situazione andava prima chiarita anche
con l'assistenza. La ricorrente ha quindi disatteso l'obbligo di informare,
collaborare e ridurre il danno, vanificando una misura di inserimento.
Dallo scritto 21 giugno 2016 si evince come per la ricorrente il
mondo del lavoro pure in altre occasioni non era all'altezza delle sue
aspettative. Occorre qui evidenziare che una persona in assistenza deve
collaborare con l'amministrazione, informare e contribuire a ridurre il danno.
Purtroppo nel caso concreto l'assistita si è invece direttamente licenziata
dopo pochi giorni senza neppure prima chiarire la situazione: essa ha agito a
prescindere e in violazione dei citati doveri che discendono dal fatto di
chiedere delle prestazioni assistenziali allo Stato, situazione nella quale non
può agire come meglio le garba.
L'assenza della signora RI 1 all'udienza in Tribunale per il
ricorso da lei stessa inoltrato indica che non trova necessario discutere e
chiarire la situazione ma preferisce avvalersi di motivazioni allestite a
tavolino successivamente.
Anche dallo scritto 21 giugno 2016 si evince che per l'assistita
le sue convinzioni ed esigenze vengono prima dei suoi doveri.
Si chiede la reiezione del ricorso.” (Doc. XX)
Copia
di tale scritto è stata trasmessa, per conoscenza, a RI 1 (cfr. doc. XXI).
1.8. Il 18 luglio 2016 è pervenuta
al TCA da parte della ricorrente copia di un suo scritto inviato all’USSI il 15
luglio 2016 (cfr. doc. XXII+1).
Considerandi
2.1
L'art. 23 Las prevede che:
" 1Le prestazioni
assistenziali strettamente indispensabili non possono essere rifiutate, anche
se l’interessato sia personalmente colpevole del suo stato.
2L’importo delle prestazioni
ordinarie e di quelle speciali, stabilito secondo gli art. 18 e 20, può però
essere ridotto, tenuto conto delle direttive in merito della Conferenza
svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
Le direttive COSAS del
2005, aggiornate nel dicembre 2010, al punto A.8.2 (“Riduzione della
prestazione quale sanzione”) stabiliscono che:
" Il mancato
rispetto delle condizioni definite o la violazione degli obblighi legali
possono comportare sanzioni sotto forma di riduzione delle prestazioni.
Una riduzione delle prestazioni deve essere
fondata nella legislazione cantonale e rispondere al principio di
proporzionalità. Essa deve essere stabilita tramite una decisione formale e
motivata, e indicare le possibili vie di ricorso. La persona interessata deve
avere prima la possibilità di esprimersi sui fatti.
In caso di riduzione delle prestazioni
sociali, è necessario verificare se
- la
persona interessata può far valere ragioni che giustificano il suo
comportamento;
- la
riduzione è proporzionata agli errori o alle colpe;
- la
persona interessata, cambiando il proprio atteggiamento, è in grado di
rimuovere la causa della riduzione e se questa possa quindi essere annullata in
prospettiva.
La riduzione delle prestazioni a titolo di sanzione deve essere
chiaramente distinta dalla compensazione di prestazioni del sostegno sociale
nell’ambito dell’obbligo al rimborso (à
E.3).
Quando, contemporaneamente, vi è una sanzione e anche un obbligo
al rimborso, va assolutamente evitato che la prestazione rimanente scenda sotto
il minimo vitale assoluto (à schema
A.6.3). Se ciò avvenisse, l’obbligo di rimborso sarà sospeso fino alla fine
della sanzione.
n Entità
della riduzione
A titolo di sanzione, il forfait per i mantenimento può essere
ridotto del 15% al massimo e per una durata massima di 12 mesi, tenendo conto
del principio della proporzionalità. Inoltre, le prestazioni a carattere
incentivante (franchigia sul reddito, supplemento di integrazione, supplemento
minimo di integrazione) possono essere decurtate o soppresse. Nel caso di una
riduzione, va tenuto conto in modo adeguato anche della situazione delle altre
persone che fanno parte dell’unità di assistenza.
Ulteriori riduzioni supplementari attentano al minimo vitale
assoluto e non sono quindi lecite (à
A.6.3).
Al più tardi dopo un anno, occorre verificare se le condizioni
materiali per una riduzione siano ancora date. Se ciò fosse il caso, con una
nuova decisione la misura potrà essere prolungata al massimo per altri 12 mesi.
Il principio di proporzionalità impone una sanzione differenziata
secondo i casi, sia per quanto riguarda l’entità, sia per la durata della
riduzione, in funzione dell’errore commesso e del danno causato."
La Direttiva dell'USSI
denominata "Sanzioni in inserimento professionale", in vigore
dal 1° maggio 2012, ha il seguente tenore:
" 1 PRINCIPI GENERALI
1.1
Disposizioni COSAS
Al capitolo A.8.2 si indica che il mancato rispetto delle
condizioni definite o la violazione degli obblighi legali possono comportare
sanzioni sotto forma di riduzione delle prestazioni.
In caso di sanzione è necessario che:
· La persona interessata possa far valere
le ragioni che giustificano il suo comportamento
· La decisione per
sanzioni e riduzioni sia in forma scritta
· La sanzione e/o
la riduzione abbia una durata definita.
1.2
In caso di più motivi per sanzioni
sarà applicata la sanzione più grave. La decisione dovrà riportare
tutte le sanzioni accumulate contemporaneamente.
1.3
In presenza di una trattenuta
al beneficiario dovrà essere assicurato il minimo vitale. Nel caso
con la sanzione si scendesse sotto il minimo vitale, la trattenuta sarà sospesa
fino al termine della sanzione (priorità alla sanzione).
A.8.2 COSAS
Quando, contemporaneamente, vi è una sanzione e anche un
obbligo al rimborso, va assolutamente evitato che la prestazione rimanente
scenda sotto il minimo vitale assoluto. Se ciò avvenisse, l’obbligo di rimborso
sarà sospeso fino alla fine della sanzione.
2.
TIPO DI SANZIONE
Grado
Lieve
Medio
Grave
Durata
3.
mesi
3.
mesi
3.
mesi
Importo
CHF 100
CHF 150
CHF 250
Colloquio
OSA/Consulente URC per valutazione idoneità inserimento professionale
(possibile disdetta contratto inserimento professionale)
In caso
di recidiva
Non
rinnovabile è passa a medio
Non
rinnovabile è passa a grave
Rinnovabile
Decisione
2.
firme =
OSA + CS
2.
firme =
OSA + CS
2.
firme =
OSA + CS
Applicazione
per
definire 1°, 2° e 3° volta fa stato la data d'inizio del 1° contratto
3.
ELENCO DETTAGLIATO MOTIVI E SANZIONI
INSERIMENTO PROFESSIONALE
MOTIVO
TIPO
SANZIONI USSI
1.
Ricerche
di lavoro insufficienti durante il contratto
1° volta
2° volta
3° volta
Lieve
Medio
Grave
2.
Nessuna
ricerca di lavoro durante il contratto
1° volta
2° volta
Medio
Grave
3.
Prove
della ricerca di lavoro inoltrate dopo il termine
1° volta
2° volta
3° volta
Lieve
Medio
Grave
4.
Rifiuto/interruzione
di un’occupazione adeguata assegnata dall’URC (o trovata dall’assicurato)
o di un
guadagno intermedio
Grave
5.
Assenza
non giustificata a un colloquio di consulenza o di controllo, o a una misura
1° volta
2° volta
3° volta
Lieve
Medio
Grave
6.
Mancato
rispetto di altre istruzioni di URC
1° volta
2° volta
3° volta
Lieve
Medio
Grave
7.
Rifiuto,
mancato inizio e interruzione ingiustificata di una misura
Grave
8.
Violazione
dell’obbligo di informare o di annunciare: ricerche di lavoro svolte ma
dichiarazioni inesatte
1° volta
2° volta
3° volta
Lieve
Medio
Grave
9.
Annuncio
tardivo o mancato annuncio dell’incapacità lavorativa
1° volta
2° volta
3° volta
Lieve
Medio
Grave
4.
DISPOSIZIONI FINALI
·
Questa direttiva è valida dal 1 maggio 2012 fino a revoca.” (doc.
XIX/5)
Dal 1° gennaio 2016 le
sanzioni nel settore dell’assistenza sociale sono state inasprite (cfr. F. Wolffers,
«Réformes et nouveaux défis pour l’aide sociale» in Sécurité sociale 6/2015
pag. 316-321).
La nuova direttiva
dell’USSI prevede in particolare che:
" (…)
2.
TIPO DI SANZIONE
Grado
Lieve
Medio
Grave
Durata
3.
mesi
3.
mesi
3.
mesi
Importo
CHF 100
CHF 200
CHF 300
Colloquio
OSA/Consulente URC per valutazione idoneità inserimento professionale
(possibile disdetta contratto inserimento professionale)
In caso
di recidiva
Non
rinnovabile è passa a medio
Non
rinnovabile è passa a grave
Rinnovabile
Decisione
2.
firme =
OSA + CS
2.
firme =
OSA + CS
2.
firme =
OSA + CS
Applicazione
per
definire 1°, 2° e 3° volta fa stato la data d'inizio del 1° contratto
3.
ELENCO DETTAGLIATO MOTIVI E SANZIONI
INSERIMENTO PROFESSIONALE
MOTIVO
TIPO
SANZIONI USSI
1.
Ricerche
di lavoro insufficienti durante il contratto
1° volta
2° volta
3° volta
Lieve
Medio
Grave
2.
Nessuna
ricerca di lavoro durante il contratto
1° volta
2° volta
Medio
Grave
3.
Prove
della ricerca di lavoro inoltrate dopo il termine
1° volta
2° volta
3° volta
Lieve
Medio
Grave
4.
Rifiuto/interruzione
di un’occupazione adeguata assegnata dall’URC (o trovata dall’assicurato)
o di un
guadagno intermedio
Grave
5.
Assenza
non giustificata a un colloquio di consulenza o di controllo, o a una misura
1° volta
2° volta
3° volta
Lieve
Medio
Grave
6.
Mancato
rispetto di altre istruzioni di URC
1° volta
2° volta
3° volta
Lieve
Medio
Grave
7.
Rifiuto,
mancato inizio e interruzione ingiustificata di una misura
Grave
8.
Violazione
dell’obbligo di informare o di annunciare: ricerche di lavoro svolte ma
dichiarazioni inesatte
1° volta
2° volta
3° volta
Lieve
Medio
Grave
9.
Annuncio
tardivo o mancato annuncio dell’incapacità lavorativa
1° volta
2° volta
3° volta
Lieve
Medio
Grave
(…)”. (doc. XIX/8)
2.2
A proposito della riduzione
di prestazioni assistenziali, nel caso di una persona alla quale è stato
ridotto il reddito di inserimento del 15% per tre mesi, in quanto non si era
sforzata a sufficienza per ritrovare una propria autonomia economica, il
Tribunale federale, con sentenza 8C_320/2011 del 9 gennaio 2012, ha osservato:
" (…)
4.1
Selon l'art. 12 Cst., quiconque est dans une
situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le
droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour
mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit fondamental à des
conditions minimales d'existence ne garantit toutefois pas un revenu minimum,
mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une
manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture,
le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 135 I 119 consid. 5.3 p. 123). Une réduction des prestations à titre de sanction
est compatible avec l'art. 12 Cst. à la condition qu'elle ne porte pas atteinte
au minimum vital absolu. Les normes de la Conférence suisse des institutions
d'action sociale préconisent ainsi de ne pas diminuer le forfait pour
l'entretien de plus de 15 % pour une durée maximale de 12 mois (normes de la
CSIAS A.8.2).
4.2
Le recourant est au bénéfice d'un revenu
d'insertion. Or, celui-ci comprend une prestation financière, laquelle est
composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif
dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al .1 LASV). Dans la mesure
où la réduction des prestations ne concerne que le forfait d'entretien (cf.
art. 45 al. 1 RLASV), les frais de logement du recourant ne sont pas touchés
par cette réduction. En outre, ses enfants ne sont pas à sa charge puisqu'il
vit séparé d'eux et de sa femme et que ceux-ci touchent également des
prestations d'aide sociale. Pour le reste, le recourant n'expose pas en quoi la
réduction du montant des prestations, pour une durée inférieure à douze mois,
le mettrait concrètement dans une situation qui porterait atteinte à son droit
constitutionnel garantissant des conditions minimales d'existence.”
In
un’altra sentenza 8C_321/2011 del 9 gennaio 2012 relativa al beneficiario di un
reddito di inserimento da parte dell’assistenza sociale del Canton Vaud, al
quale, non avendo dichiarato un determinato reddito, è stata chiesta la
restituzione di fr. 725.-- e applicata una riduzione del 15% all’importo del
reddito di inserimento per un mese, l’Alta Corte ha stabilito quanto segue:
" (…)
4.
4.1
Le recourant se plaint en premier lieu d'une
violation du principe de proportionnalité dans l'application de l'art. 45 LASV.
Il soutient qu'il lui est uniquement reproché d'avoir omis de déclarer la
perception d'un montant de 725 fr. versé au titre d'allocations familiales
rétroactives pour les mois d'avril à septembre 2005. Selon lui, il s'agit
cependant d'un acte isolé, concernant un montant relativement peu élevé, de
sorte qu'un simple avertissement eût été suffisant pour atteindre le but visé
en ménageant au mieux ses intérêts.
4.2
Le grief de violation du droit cantonal ne peut
pas être soulevé dans un recours devant le Tribunal fédéral, à moins qu'il
porte sur la violation de droits constitutionnels cantonaux ou de dispositions
cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et
votations populaires (cf. art. 95 let. c et d LTF). En ce qui concerne
l'application du droit cantonal, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral se
limite donc à la violation du droit fédéral, y compris des droits et principes
constitutionnels fédéraux (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral n'examine
toutefois le respect du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) que
sous l'angle restreint de l'interdiction de l'arbitraire avec lequel il se
confond (art. 9 Cst.; ATF 134 I 153).
4.3
En l'espèce, en confirmant la réduction du
montant de son forfait RI de 15 % pendant un mois, la juridiction cantonale a
manifestement tenu compte des circonstances du cas d'espèce, à savoir notamment
que le recourant n'avait pas d'antécédents en matière de violation des
obligations liées à l'octroi des prestations financières. En effet, la sanction
prévue correspond au minimum prévu par la loi. Par ailleurs, la réduction ou la
suppression du RI en application de l'art. 42 al. 1 RLASV ne présuppose pas
comme préalable le prononcé d'un avertissement. Partant, la réduction du
forfait de l'aide sociale de 15 % pendant un mois n'est pas arbitraire. (…)”
In una sentenza
8C_645/2011 del 5 dicembre 2011 il Tribunale federale ha respinto in quanto
ricevibile il ricorso inoltrato da un beneficiario del reddito d’inserimento a
cui è stata applicata una riduzione del 15% per tre mesi a causa di mancate
ricerche di lavoro durante il mese di marzo 2009 ed ha così riassunto la
sentenza cantonale:
" (…)
3.
3.1
Le jugement attaqué repose sur la loi cantonale
vaudoise sur l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; RSV 822.11) et son règlement
d'application du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1).
En bref, la juridiction cantonale a considéré que
les recherches de travail effectuées au mois de mars 2009 étaient insuffisantes
au regard des exigences consacrées par la pratique cantonale. En effet, elle a
constaté que les pièces produites par l'intéressé à l'appui de ses allégations
(des recherches d'emploi effectuées dans le cadre du programme d'emploi
temporaire mis en oeuvre par la Ville de Lausanne et des réponses négatives de
cinq employeurs) n'attestent pas l'accomplissement de recherches pour le mois
en question, du moment que, ou bien elles ne mentionnent pas le nom de
l'employeur potentiel, ou bien elles n'indiquent pas la date des recherches de
travail. Aussi, la juridiction cantonale a-t-elle jugé que la sanction
prononcée par l'administration était justifiée tant dans son principe que dans
sa quotité. (…)”
Sul tema
della riduzione di prestazioni assistenziali vedi pure la sentenza del
Tribunale federale 8C_226/2011 del 24 gennaio 2012 relativa ad un avvocato
indipendente al quale, non avendo dichiarato il proprio guadagno, il reddito di
inserimento è stato soppresso per due mesi a titolo di sanzione ed è stata
chiesta la restituzione di un determinato importo.
In una
sentenza 42.2014.12 del 6 novembre 2014, pubblicata in RtiD II-2015, pag. 38
seg. il TCA ha stabilito che l’USSI ha a ragione applicato a un beneficiario di
prestazioni assistenziali una riduzione di fr. 250.-- al mese per tre mesi,
poiché, non partecipando al colloquio che aveva lo scopo di assegnargli
un’attività di pubblica utilità, ha di fatto rifiutato una misura di
inserimento.
2.3
Nella
presente fattispecie la ricorrente ha abbandonato l’attività presso __________
in quanto ella sarebbe stata chiamata a svolgere attività diverse rispetto a
quelle per le quali era stata assunta (aiuto domestico anziché assistente di
cure).
Il
contratto di collaborazione professionale stipulato tra la __________ e RI 1 il
30.
settembre 2015 contiene una premessa del seguente tenore:
" (…)
__________ – aiuto domiciliare –
ha come scopo la gestione di assistenza infermieristica professionale presso
terzi, avvalendosi dell’opera di professionisti;
il collaboratore ha interesse a
prestare la propria collaborazione professionale ad __________, in modo
saltuario e occasionale, a dipendenza delle proprie esigenze salariali e della
propria disponibilità di tempo;
il collaboratore auspica di
conseguire della collaborazione di cui al presente contratto un salario minimo
di CHF 100.-- settimanali, importo tuttavia che egli riconosce come meramente
indicativo e non vincolante per __________;
Il collaboratore è cosciente che
le opportunità di lavoro in campo infermieristico sono soggette ad importanti e
repentine fluttuazioni di mercato e pertanto riconosce che il mancato
conseguimento delle attese salariali di cui al punto precedente per carenza di
offerta non possono essere imputate ad __________ la quale non è per questo
fatto costituita in mora;
Il requisito essenziale e necessario,
affinché il collaboratore possa svolgere la propria opera presso i clienti di __________
è il possesso di una delle abilitazioni a svolgere attività di infermiere
contemplate e riconosciute nel Regolamento Organico dell’Ente ospedaliero
cantonale del Canton Ticino o di un'altra professione sanitaria riconosciuta
nella convenzione stipulata con santésuisse; (…)” (doc. 356)
Il contratto
prevede in particolare i seguenti punti:
" (…)
1.
Le premesse
costituiscono parte integrante ed inscindibile del presente contratto.
2.
Gli incarichi
consisteranno in prestazioni di assistenza infermieristica professionale,
generica o specializzata, presso i clienti della __________.
3.
Il collaboratore
si impegna ad eseguire personalmente e con diligenza gli incarichi affidatigli,
nel rispetto delle norme deontologiche e salvaguardando con fedeltà gli
interessi legittimi di __________.
(…)
8.
__________
conferirà gli incarichi solo previo riconoscimento da parte della propria
clientela dei requisiti attestati dal collaboratore. In merito il collaboratore
autorizza sin d’ora __________ a fornire informazioni circa il curriculum
formativo professionale.
9.
__________ si
impegna a ricercare e ad offrire al collaboratore opportunità di lavoro
confacenti alle capacità di quest’ultimo, a insindacabile giudizio di __________
stessa e compatibilmente con le possibilità offerte dal mercato del lavoro. Il
collaboratore non è obbligato in nessun caso ad accettare le offerte
sottopostegli, in virtù di questo accordo. Parimenti non può esigere da __________
alcuna garanzia circa la corresponsione del salario indicativo di cui alle
premesse. La tassa d’iscrizione ad __________, a carico del collaboratore,
ammonta a CHF 30.-- annui. (…)” (doc. 357)
Il 1° ottobre 2015 __________
della __________ ha inviato a RI 1 due scritti del seguente tenore:
" (…)
Con la presente abbiamo il piacere di confermarle l’incarico in
qualità di assistente domiciliare per assistenza privata alla Signora
__________ presso il suo domicilio di __________ per un importo di fr. 20.--
l’ora. La tariffa è da considerarsi al lordo degli oneri sociali ed
assicurativi, include l’indennità vacanze (8,33%, pari a 4 settimane) e la 13 a
mensilità. (…)” (doc. 354)
e
" (…)
Con la presente abbiamo il piacere di confermarle l’incarico in
qualità di assistente domiciliare per assistenza privata al signor __________
presso il suo domicilio di __________ per un importo di fr. 20.-- l’ora. La
tariffa è da considerarsi al lordo degli oneri sociali ed assicurativi, include
l’indennità vacanze (8,33%, pari a 4 settimane) e la 13 a mensilità. (…)” (doc.
355)
In sede ricorsuale RI 1 ha
prodotto il “Calendario lavori per il collaboratore”.
Dallo
stesso si evince che durante il mese di ottobre 2015 presso il paziente X la
ricorrente avrebbe dovuto effettuare esclusivamente lavori di economia
domestica in 28 occasioni, mentre per la paziente Y avrebbe dovuto svolgere dal
1° al 9 ottobre 2015 in 3 occasioni lavori di sola igiene e in altre 6
occasioni lavori di igiene ed economia domestica (cfr. Doc. V/1).
Il
7.
ottobre 2015 __________ della __________ ha inviato all’Ufficio intervento
sociale della Città di __________ uno scritto del seguente tenore:
" Come
anticipatole al telefono, a partire dal 30 settembre abbiamo assunto la signora
RI 1 con un contratto a ore a tempo indeterminato in qualità di collaboratrice
sanitaria CRS.
Dopo pochi giorni la signora ha inoltrato una disdetta del
contratto di lavoro affermando che l’impiego offertole non rispecchiava le sue
aspettative.
Naturalmente siamo rimasti molto sorpresi di questa motivazione in
quanto a nostro avviso non giustificata.
La signora è stata inserita presso due utenti e in poco tempo
avrebbe potuto aumentare considerevolmente la sua percentuale di lavoro.
Abbiamo ritenuto opportuno fare questa segnalazione e la
ringraziamo per l’attenzione e collaborazione. (…).” (doc. 349)
Chiamato ora a
pronunciarsi alla luce degli elementi appena esposti, questo Tribunale
sottolinea, come già fatto dal Presidente del TCA durante l’udienza del 20
giugno 2016 (cfr. consid. 1.5.) che esiste una contraddizione evidente tra
quanto figura nelle premesse del contratto stipulato tra __________ e la
ricorrente il 31 settembre 2015 e il fatto di averla voluta impiegare, almeno
presso un paziente, esclusivamente come aiuto domestico, nel senso di
collaboratrice domestica.
Infatti, nelle premesse,
che costituiscono parte integrante del contratto, si parla di “requisiti
indispensabili” che vanno dall’infermiere diplomato alla persona che svolge
un’altra professione sanitaria riconosciuta nella convenzione stipulata con santésuisse.
A
quest’ultima categoria appartiene la collaboratrice sanitaria (CRS). Si tratta
di una persona che “svolge la propria mansione, dopo aver seguito una
formazione riconosciuta dalla CRS, in un istituto per anziani, un servizio di
assistenza e cure a domicilio, un istituto per persone ammalate e/o disabili,
un centro di riabilitazione o, più raramente, presso un ospedale o al domicilio
di un privato. Nell’ambito delle proprie competenze, la CS elargisce cure di
base e assistenza a persone in buona salute, ammalate e/o disabili, anziane. Si
attiene alle direttive generali CRS e dell’istituzione dove svolge la propria
attività lavorativa, nel rispetto delle conoscenze e competenze acquisite
durante la formazione. Coopera con il personale diplomato e lo assiste nel
campo delle cure. La CS svolge la propria attività su istruzione e sotto la
supervisione del personale curante diplomato” (cfr. www.crs-corsiti.ch).
Come ricordato dal TCA in
una sentenza 38.2014.5 del 23 giugno 2014, dal 1° luglio 2005, la Conferenza
cantonale dei servizi di assistenza e cura a domicilio (CCSACD) e santésuisse
hanno convenuto che per poter erogare le prestazioni a carico
dell'assicurazione malattia di base il personale dipendente deve possedere
almeno il diploma quale collaboratore sanitario CRS 120 ore (non è più
sufficiente il vecchio diploma conseguito alla fine del corso di 60 ore).
Per ottenere il
riconoscimento degli assicuratori malattia, anche i servizi spitex privati
hanno aderito alla convenzione sottoscritta da santésuisse con la CCSACD.
Il
possesso del diploma quale collaboratrice sanitaria CRS è peraltro uno dei
requisiti minimi per essere assunti presso uno Spitex (cfr. STF 9C_88/2016 del
12.
maggio 2016: “(…) Abgesehen davon, dass für die Anstellung
von pflegenden Angehörigen vielfach Minimalausbildungen (z.B. Pflegehelfer SRK;
der Beschwerdeführer hat einen solchen Lehrgang erst am 15. Oktober 2012
absolviert) vorausgesetzt wurden bzw. Werden (…)” e Allegato 5 “Qualifiche
minime del personale” alla Convenzione amministrativa tra l’Associazione
svizzera dei servizi di assistenza e cura a domicilio unitamente
all’Association Spitex Privée Suisse (ASPS) e tarifsuisse, valida dal 1°
febbraio 2016 , che sostituisce la convenzione amministrativa tra l’ASSACD e
l’ASPS e santésuisse del 20 dicembre 2010; per un’infermiera libera
professionista cfr. DTF 142 V 94).
È vero che al punto 9 del
contratto viene precisato che __________ si impegna a proporre un lavoro che
corrisponda alle conoscenze della persona che cerca lavoro, tuttavia ciò deve
avvenire logicamente nei limiti di quanto figura nelle premesse.
Ora, se è comprensibile e certamente
anche indicato per il paziente che desidera comprensibilmente avere a che fare
con il minor numero di persone possibile (cfr. le affermazioni della teste __________
al consid. 1.5) che la persona assunta come prestatore di cure svolga anche
quello di aiuto domestico (a condizione di fatturare in modo diverso e preciso
le prestazioni a carico della Cassa malati, a carico del paziente o
eventualmente delle assicurazioni complementari alla LAMal o delle altre, cfr.
STCA 36.2009.65 del 26 novembre 2008) resta il fatto che nel contesto del
contratto di collaborazione è necessario che la persona assunta presti almeno
in parte la sua attività come prestatore di cure.
In tale contesto va
segnato che sul sito __________, figurano le seguenti indicazioni relative
all’Assistenza privata”:
" Estende e
completa le prestazioni spitex, con servizi d’aiuto domiciliare e domestico non
riconosciuti dell’assicurazione obbligatoria, ma coperta da assicurazioni
complementari o direttamente dal cliente o dai familiari.
L'assistenza privata di __________ interviene per integrare o
completare le prestazioni spitex; s'incarica quindi di soddisfare tutti i
bisogni che vadano oltre a quelli primari.
Si tratta quindi soprattutto di servizi di aiuto domestico e domiciliare, quali
riassetto della casa, spesa, preparazione dei pasti, sorveglianza, compagnia,
ecc. Questi servizi, che costituiscono un valido alleggerimento e sostegno per
la famiglia, sono liberamente modulabili e combinabili con prestazioni
infermieristiche spitex; ad esempio un'assistenza diurna domiciliare e notturna
con un infermiere diplomato, oppure un'assistenza domiciliare con interventi
puntuali e regolari di personale diplomato, ecc. Per i clienti in ogni modo la
garanzia di un'assistenza continua, anche nel caso di un eventuale impedimento
della persona che normalmente interviene; per la famiglia la garanzia di un
monitoraggio costante del tipo e della qualità delle prestazioni fornite, con
tempestive modifiche delle modalità di assistenza in caso di cambiamenti delle
necessità del cliente.
__________ cerca di favorire al massimo l'instaurarsi di un rapporto personale
di reciproca stima e fiducia fra aiuto e cliente, limitando al minimo il
ricambio di personale; in particolare, nel caso di assistenze di lunga durata,
viene creato un team fisso di assistenza, che garantisca competenza e
continuità.”
Nel caso concreto, dai
documenti dell’incarto figura che presso uno dei due pazienti la ricorrente
avrebbe dovuto occuparsi di igiene ed aiuto domestico, presso l’altro invece
avrebbe dovuto lavorare almeno inizialmente, solo come aiuto domestico, motivo
per cui la ricorrente ha abbondonato l’impiego.
Come visto, un’attività
esclusivamente come aiuto domestico è invece contraria al contenuto del
contratto di collaborazione stipulato il 30 settembre 2015.
La conseguenza di questa
circostanza non è però quella che pretende la ricorrente.
Ad una persona che si
trova in disoccupazione e ancora maggiormente ad una che si trova in assistenza,
la legge impone di fare tutto il possibile per reperire un’attività lavorativa,
anche al di fuori della professione appresa (cfr. art. 16 cpv. 1 LADI) in virtù
dall’obbligo di ridurre il danno e del principio di sussidiarietà
dell’intervento dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_536/2015 del 22 dicembre
2015.
consid. 2.2 e DTF 142 I 1 consid. 7.2.2. pag. 6).
Pertanto la richiedente non
può sostenere, senza incorrere in una sanzione, che se avesse saputo che doveva
lavorare come aiuto domestico non avrebbe assunto l’impiego, rispettivamente
che ha abbandonato l’attività lavorativa presso __________ proprio per questo
motivo.
Come giustamente
sottolineato dall’USSI (cfr. consid. 1.3, 1.4 e 1.7), ella avrebbe invece
dovuto accettare l’attività propostale e segnalare il problema alla
responsabile di __________ ma soprattutto ai responsabili dell’assistenza che
le avrebbero consigliato cosa fare e l’avrebbero aiutata a risolvere il
problema. Ella avrebbe dunque dovuto mantenere l’occupazione e discutere con il
datore di lavoro (cfr. STCA 38.2008.30 del 17 settembre 2008; STF C 153/06 del
12.
marzo 2007 consid. 3.5).
Non avendolo fatto e
avendo invece deciso spontaneamente di abbandonare l’occupazione, la ricorrente
ha perso un’occasione di lavoro.
La sanzione prevista in
questi casi è di una riduzione delle prestazioni assistenziali di fr. 250.--
per tre mesi (cfr. art. 23 LAS e la Direttiva riprodotta al consid. 2.1), che
l’USSI ha correttamente applicato.
La decisione su reclamo
del 4 aprile 2016 deve dunque essere confermata.
Questa soluzione si
giustifica tanto più se si considera che le ore di impiego e l’importo dello
stipendio avrebbe potuto aumentare in funzione della qualità delle prestazioni
fornite dalla ricorrente (cfr. consid. 1.5).
2.4
A titolo
abbondanziale questo Tribunale sottolinea che, secondo la giurisprudenza
federale, la totale mancanza di disponibilità a svolgere un'occupazione
comporta il rifiuto della prestazione assistenziale ordinaria ai sensi
dell’art. 18 Las (cfr. RtiD II-2015 pag. 38 seg.).
A proposito dell’aiuto in
situazione di bisogno di cui all’art. 12 Cost. la nostra Massima
Istanza, in una sentenza 2P.251/2003 del 14 gennaio 2004, pubblicata in DTF 130
I 71, ha stabilito che non hanno diritto all’aiuto in situazioni di bisogno ex
art. 12 Cost. coloro i quali oggettivamente si trovano nella condizione di
procurarsi con le proprie forze, in particolare accettando un impiego adeguato,
i mezzi indispensabili alla loro sopravvivenza.
In
una sentenza 8C_5/2008 del 5 maggio 2008 il Tribunale federale ha ribadito che:
" (…)
par ailleurs, le droit d'obtenir de l'aide dans une
situation de détresse et de recevoir les moyens indispensables pour mener une
existence conforme à la dignité humaine, garanti par l'art. 12 Cst., n'impose
pas d'allouer une aide financière à une personne qui serait en mesure de
trouver les ressources nécessaires par ses propres moyens, en particulier en
acceptant un emploi convenable (ATF 130 I 71 consid. 4.3 p. 75);
qu'en l'occurrence, le CSR et le Service de
prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud pouvaient donc subordonner le
versement d'un revenu d'insertion à la condition que l'intéressée présente une
disponibilité suffisante pour trouver un emploi à 50 %, sans violer l'art. 12
Cst. (…)”
Questa giurisprudenza viene
peraltro costantemente confermata dal Tribunale federale (cfr. STF 8C_787/2011
del 28 febbraio 2012; STF 8C_633/2013 del 30 dicembre 2013; DTF 139 I 218 nella
quale l'Alta Corte ha stabilito che se la persona interessata ha la possibilità
di assumere in ogni tempo l'impiego e se la partecipazione le permette un
reddito sufficiente al sostentamento, le prestazioni assistenziali possono
essere soppresse completamente per la prevista durata dell'impiego).
In una
sentenza pubblicata in DTF 142 I 1 il Tribunale federale ha tuttavia stabilito
che è contrario all’art. 12 Cost. negare l’aiuto in situazioni di bisogno (nel
senso dello stretto necessario) a causa della non ottemperanza di
un’ingiunzione a partecipare a un programma occupazionale, nella misura in cui
quest’ultimo non è retribuito.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti