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Decisione

42.2016.5

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

3 agosto 2016Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

i quali sono stata approvata, con mansioni prevalentemente di economica

domestica. Sottolineo, che al colloquio conoscitivo ho risposto in modo chiaro

e preciso alla domanda “se dovesse fare economica domestica, cosa ne

conviene?”, ho precisato la mia NON VOLONTÀ a svolgere SOLO lavori di economia

domestica. Questo concetto era chiaro ad entrambi le parti. (…)” (Doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 13

aprile 2016 l'USSI propone di respingere il ricorso e osserva in particolare:

" (…)

Come chiarito nella decisione oggetto del ricorso, la motivazione

data dall’assistita di essere stata oggetto di un’errata applicazione,

rispettivamente di una violazione del contratto da parte del datore di lavoro,

il quale le avrebbe attribuito un’attività in pratica di economia domestica,

diversa quella concordata di assistente di cura con qualche ora di economica

domestica, non è idonea a giustificare la sua disdetta dopo pochi giorni di

lavoro. La sua avventata decisione di interrompere il contratto non concerne

semplicemente il diritto contrattuale, alla luce del quale poteva dare la

disdetta, ma anche il suo dovere di collaborare e favorire i provvedimenti

lavorativi idonei a ridurre il suo stato di bisogno finanziario in quanto

beneficiaria di assistenza. In tale senso una disdetta del rapporto di lavoro

dopo pochi giorni di attività, senza valutare l’evoluzione e chiedere il

rispetto degli accordi, è da ritenere ingiustificata. La situazione andava

prima chiarita anche con l’assistenza. Inoltre, contrattualmente, essa non era

comunque obbligata a svolgere compiti non voluti e non conformi al contratto,

senza per questo dover porre fine al contratto di lavoro. Eventuali

fluttuazioni delle entrate mensili dell’attività sarebbero state coperte dalla

prestazione assistenziale (fino all’importo della medesima).

Si evidenzia che dopo aver svolto le prove, l’assistita ha

accettato e firmato il contratto (“Prova superata, tutti contenti, decido di

firmare il contratto e subito inizio”) con la relativa remunerazione e ciò

le permetteva di ridurre l’assistenza e rimanere attiva nel mercato del lavoro,

con la facoltà di trovare una soluzione professionale migliore. La sua disdetta

dopo pochi giorni non si giustifica. Essa ha violato i suoi doveri e secondo

l’art. 9 a cpv. 1 lit. g Regolamento Las le prestazioni assistenziali potevano

essere ridotte, sospese, rifiutate o soppresse. La riduzione di CHF 250.--

delle prestazioni per tre mesi a titolo di sanzione è quindi giustificata.”

(Doc. III)

1.4. Il 27 aprile 2016 RI 1 ha

inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:

" … con la

presente allego il “calendario dei lavori del collaboratore” assegnatomi dopo

la stipula del contratto di collaborazione professionale. Da questo documento

risultano chiare le mansioni pianificate da parte di Internursing. Vi invito ad

esaminare orari e incarichi, che si sono così svolti.

1. Utente __________:

7.30-8.30/11.00-12.30/17.00-18.00 economia domestica dal 30.09/01.10.2015

(prova); dal 21.10.2015 al 30.10.2015 non eseguito per dimissioni.

2. Utente __________:

8.00-12.00 igiene + economica domestica, dal 01.10/09.10.15.

Questo documento attesta il lavoro di economica domestica.

Inoltre anche il contratto di lavoro (già ai vostri atti) sottoscritto

dalle parti, è da valutare attentamente, in quanto menziona una “collaborazione

professionale” in prestazioni di assistenza infermieristica (che non mi

competono non essendo infermiera), o ad una professione sanitaria riconosciuta

nella convenzione stipulata con santésuisse. L’economia domestica non è

riconosciuta da santésuisse.

I disagi provocati dalle numerose assenze del personale in quel

periodo presso __________, non sono parte integrante del contratto di

collaborazione. Faccio presente che la stessa __________ ha ammesso

verbalmente, proprio nel colloquio avuto telefonicamente in data 5 ottobre

2015, con l’intento di mediare una soluzione che mettesse d’accordo entrambe,

che le mansioni sarebbero state quelle di economia domestica essendo sprovvista

di collaboratori. Queste dinamiche sono state gestite dall’azienda tamponando

con la mia assunzione lampo nonostante la poca esperienza nell’ambito. Questo

non è corretto. In un altro contesto non mi avrebbero mai assunta e la prova è

la mia candidatura inviata più volte (vedi ricerche di lavoro presso USSI), per

la medesima posizione, mai considerata.

All’esposizione di quanto sopra, ritengo le mie argomentazioni

giustificate. Il mio atteggiamento di rinuncia è stato motivato dal fatto che

da parte di __________ non c’era in quel momento la volontà di attenersi alle

mansioni pattuite. È stato scritto che non ero costretta ad eseguire lavori non

consoni e che avrei dovuto interagire con lo scopo di trovare una soluzione che

non fosse il licenziamento. L’ho fatto. Fintanto che l’emergenza “assenze” non

fosse rientrata, le necessità dell’azienda erano coprire turni di economia

domestica. Non potevo sostenere questo rapporto. Incoerente, al limite dello

sfruttamento, soprattutto per i ritmi richiesti.

Ho sempre assunto un atteggiamento di impegno, comprensione e

mobilità nel mondo del lavoro, anche in situazioni infelici, quindi ritengo il

mio comportamento soprattutto coerente. (…)” (Doc. V)

Il 6 maggio 2016 l’USSI si

è così espresso:

" (…)

La signora RI 1 era al beneficio di prestazioni assistenziali

quando è stata assunta dalla società __________ – aiuto domiciliare, con un

contratto a tempo indeterminato per prestazioni di assistenza infermieristica

professionale con un salario indicativo minimo di CHF 100.-- alla settimana. Il

contratto prevedeva che:

“ __________

si impegna a ricercare e offrire al collaboratore opportunità di lavoro

confacenti alle capacità di quest’ultimo a insindacabile giudizio di

Internursing stessa e compatibilmente con le possibilità offerte dal mercato

del lavoro. Il collaboratore non è obbligato in nessun caso ad accettare le

offerte sottopostegli in virtù di questo accordo.

Parimenti

non può esigere da Internursing alcuna garanzia circa la corresponsione del

salario indicativo di cui alle premesse.”

Dopo pochi giorni di attività tuttavia l’assistita ha già

inoltrato la disdetta del contratto sostenendo che l’impiego non rispecchiava

le sue aspettative. Alla luce del contratto (in base al quale non era comunque

obbligata a svolgere compiti non voluti e non conformi al contratto), la

motivazione che le veniva attribuita un’attività in pratica di economia

domestica, diversa da quella concordata di assistente di cura solo con qualche

ora di economia domestica, non è idonea a giustificare la sua disdetta data

dopo solo pochi giorni di lavoro. La situazione andava prima chiarita anche con

l’assistenza. La ricorrente ha disatteso l’obbligo di informare, collaborare e

ridurre il danno, vanificando una misura di inserimento.” (Doc. VII)

1.5. Il 20 giugno 2016 si è tenuto

il dibattimento davanti al presidente del TCA.

All’udienza ha partecipato

__________ e __________ per l’USSI, RI 1 non è invece comparsa all’udienza non

avendo ritirato la lettera di convocazione.

In

quell’occasione è stata sentita come teste __________, titolare della __________.

Dal

verbale d’udienza emerge quanto segue:

" (…)

Rispondendo al presidente del TCA, la teste precisa che la signora

RI 1 ha inviato personalmente un curriculum. La prima volta si è annunciata nel

maggio 2014. Siccome la sig.ra aveva difficoltà ad esprimere chiarezza sulla

sua disponibilità (in quanto era impegnata con altri lavoretti), abbiamo

lasciato stare. Le abbiamo scritto che avremmo tenuto il curriculum per

eventuali ulteriori possibilità.

L’abbiamo contattata nuovamente nel settembre 2015, in quanto

avevamo delle prospettive di lavoro come collaboratrice sanitaria CRS.

Abbiamo fatto il colloquio e le abbiamo assegnato due lavori. La

sig.ra RI 1 ha iniziato il lavoro presso una signora e si è semplicemente

presentata (e peraltro ben accolta) presso un signore.

La signora RI 1 ha iniziato il lavoro presso un utente ma dopo una

settimana ha rinunciato in quanto non corrispondeva alle sue aspettative.

La collaboratrice sanitaria CRS deve occuparsi dell’igiene

personale dell’utente ed anche dell’economia domestica.

Il presidente del TCA attira l’attenzione della teste sui termini

“collaboratrice sanitaria CRS” (doc. 549) e i termini “assistente domiciliare

per assistenza privata” (doc. 534-535) e le chiede di spiegare la differenza

dei termini.

Nel primo caso si tratta di cure che possono essere poste a carico

della cassa malati mentre nel secondo caso si tratta di assistenza fatturata

direttamente all’utente.

Il presidente del TCA chiede alla sig.ra __________ se pensa che

una persona che si annuncia come collaboratrice sanitaria CRS può pensare di

dovere svolgere anche attività domestica. La teste risponde di si, che una

persona con questo titolo inserita in un servizio di aiuto domiciliare sa che

deve svolgere anche lavori domestici.

Questi compiti vengono svolti, oltre che dalla collaboratrice

sanitaria CRS, anche dall’addetto alle cure socio-sanitarie (18 mesi di

formazione), in quanto l’utente spesso desidera avere meno persone possibili

attorno. Queste figure vanno distinte dagli infermieri qualificati e pure dagli

operatori socio-sanitari (OSS o OSA). La teste segnala che pure questi ultimi,

pur essendo retribuiti in modo diverso, si prestano a fornire anche attività di

aiuto domestico.

La teste conferma che in breve tempo la ricorrente avrebbe potuto

aumentare la sua attività e pure le condizioni salariali (siamo dei privati non

vincolati da contratti).

Rispondendo al presidente del TCA, la teste precisa che per quel

che riguarda la fatturazione LAMal ci sono delle tariffe imposte.

Il presidente del TCA legge le premesse al contratto di

collaborazione professionale, in particolare il primo e l’ultimo punto della

premessa e chiede alla teste dove vengono inquadrate le persone che dispongono

esclusivamente del titolo rilasciate dalla CRS.

La teste risponde che questo tipo di personale rientra nella

convenzione stipulata con santésuisse.

Il presidente del TCA prende atto di questa risposta che peraltro

risulta conforme alla documentazione da lui consultata ma segnala comunque che

le premesse al contratto di collaborazione indicano esclusivamente degli

aspetti di carattere infermieristico/sanitario ma non anche degli aspetti di

collaborazione domestica. (…)”. (doc. XIII)

1.6. Il 20 giugno 2016 __________

ha trasmesso al TCA le direttive sulle sanzioni elaborate dall’USSI (cfr. doc.

XV/1-5), accompagnato dalle seguenti considerazioni:

" … le invio

le direttive delle sanzioni applicate dal nostro ufficio (sanzioni in generale,

sanzioni inserimento professionale, sanzioni inserimento sociale), sia quelle

in vigore fino al 31 dicembre 2015 sia quelle in vigore dal 1. gennaio 2016.

Per quanto riguarda la sanzione applicata alla signora RI 1 (3

mesi x 250 CHF), è riferita alla sanzione inserimento professionale di

“rifiuto/interruzione di un’occupazione adeguata assegnata dall’URC (o trovata

dall’assicurato) o di guadagno intermedio” che è considerata grave.” (Doc. XV)

1.7. Queste Direttive sono state

trasmesse per conoscenza alla ricorrente (cfr. doc. XVI), alla quale è stato

pure assegnato un termine di 10 giorni per formulare osservazioni scritte sul

verbale d’udienza (cfr. doc. XIII).

RI 1 ha così risposto il

21 giugno 2016:

" Purtroppo

non ero in Ticino, rientrata al domicilio solo oggi. Qui di seguito le mie

osservazioni:

Ho scritto parecchie pagine sulla vicenda, non voglio ripetermi e

davvero ritengo di non dover aggiungere altro se non ribadire che l'impiego

convenuto con Internursing non era idoneo, ed il contratto di lavoro

sottoscritto, non menziona le mansioni di una collaboratrice di cura. Lo stesso

stato allegato ai vostri atti. La sanzione subita è di tipo grave,

"interruzione di un'occupazione adeguata". L'impiego NON era

adeguato; il ruolo conferitomi era donna delle pulizie, lo dimostrano il piano

di lavoro assegnatomi, agli atti, ed il mio operato svolto presso una delle

utenti.

Non concordo con le affermazioni di Internursing riguardo al 2014,

anno in cui la mia candidatura spontanea veniva archiviata perché mi fu

proposto, telefonicamente, un impiego presso un loro assistito per lavori di

economia domestica e io RIFIUTAI. Quindi preciso, non perché non avessi le idee

chiare sui miei impegni lavorativi in quel momento, come si vuol far credere,

ma semplicemente non accettai la proposta.

L'aver firmato un impiego lavorativo con Internursing quale

assistente di cura e ritrovarmi a fare pulizie, per me rimane una grave

incongruenza. I contratti di collaborazione professionali, così come sono, non

sono idonei. Che si venga a dire che col tempo la situazione sarebbe mutata,

questo non è una certezza. Che si dica che anche un infermiere fa lavori

domestici, di sicuro non nella misura attribuita ad una CRS, considerata

proprio una donna delle pulizie. In concreto c'è un contratto di lavoro

irregolare e una situazione di lavoro irregolare, che io non ho scelto, non ho

accettato dando le dimissioni subito.

Inoltre non concordo assolutamente che una CRS è consapevole di

dover svolgere lavori di economia domestica più delle cure igieniche. Non è

scritto da nessuna parte.

La formazione CRS comprende un programma di cure dettagliato,

un'etica professionale, dove i lavori di economia domestica nemmeno si

trattano, le cure sono la professione principale. Occorre studiare e

applicarsi, con tanto di esame finale pari ad una tesi universitaria ed uno

stage in casa anziani non retribuito. Questa formazione costa Fr. 2000 e non

licenzia futuri collaboratori addetti a fare economia domestica. E' un ottimo

escamotage che molte associazioni di aiuto domiciliare, sfruttano per

giustificare costi e guadagni, agli utenti e alle casse malati. Questa è la

realtà.

Conclusione

La mia fiducia nel sistema è a dir poco pari allo zero. In due

anni di precariato mai un colloquio conoscitivo con l'USSI e non una proposta

di impiego. Come già dichiarato, quando ero alle dipendenze presso la __________

di __________, il personale di cura era costretto a turni in cucina di oltre 2

ore al giorno per !avare pentole e piatti, con la divisa di assistente di cura

e malgrado l'avessi denunciato al sindacato __________, se n'è lavato

completamente le mani. Queste assunzioni che non rispettano né i ruoli né le

condizioni contrattuali, sono la regola. Nessuno prende l'impegno per fare

qualcosa, ma si continua a penalizzare il lavoratore e a fare processi, a

favore dei datori di lavoro. Ottimi incentivi che valorizzano questa professione

e la reputazione del Cantone.

Il finale di questa storia lo lascio decidere al sistema.” (doc.

XVII).

L’Ufficio del sostegno

sociale e dell'inserimento, chiamato ad esprimersi al riguardo, con scritto del

7 luglio 2016 si è così espresso:

" (…)

Si conferma quanto già esposto nella risposta al ricorso e nelle

successive osservazioni, nonché all'udienza presso codesto Tribunale.

In concreto la signora RI 1 dopo pochi giorni di attività ha già

inoltrato la disdetta del contratto sostenendo che l'impiego non rispecchiava

le sue aspettative. Come già esposto la situazione andava prima chiarita anche

con l'assistenza. La ricorrente ha quindi disatteso l'obbligo di informare,

collaborare e ridurre il danno, vanificando una misura di inserimento.

Dallo scritto 21 giugno 2016 si evince come per la ricorrente il

mondo del lavoro pure in altre occasioni non era all'altezza delle sue

aspettative. Occorre qui evidenziare che una persona in assistenza deve

collaborare con l'amministrazione, informare e contribuire a ridurre il danno.

Purtroppo nel caso concreto l'assistita si è invece direttamente licenziata

dopo pochi giorni senza neppure prima chiarire la situazione: essa ha agito a

prescindere e in violazione dei citati doveri che discendono dal fatto di

chiedere delle prestazioni assistenziali allo Stato, situazione nella quale non

può agire come meglio le garba.

L'assenza della signora RI 1 all'udienza in Tribunale per il

ricorso da lei stessa inoltrato indica che non trova necessario discutere e

chiarire la situazione ma preferisce avvalersi di motivazioni allestite a

tavolino successivamente.

Anche dallo scritto 21 giugno 2016 si evince che per l'assistita

le sue convinzioni ed esigenze vengono prima dei suoi doveri.

Si chiede la reiezione del ricorso.” (Doc. XX)

Copia

di tale scritto è stata trasmessa, per conoscenza, a RI 1 (cfr. doc. XXI).

1.8. Il 18 luglio 2016 è pervenuta

al TCA da parte della ricorrente copia di un suo scritto inviato all’USSI il 15

luglio 2016 (cfr. doc. XXII+1).

Considerandi

2.1

L'art. 23 Las prevede che:

" 1Le prestazioni

assistenziali strettamente indispensabili non possono essere rifiutate, anche

se l’interessato sia personalmente colpevole del suo stato.

2L’importo delle prestazioni

ordinarie e di quelle speciali, stabilito secondo gli art. 18 e 20, può però

essere ridotto, tenuto conto delle direttive in merito della Conferenza

svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

Le direttive COSAS del

2005, aggiornate nel dicembre 2010, al punto A.8.2 (“Riduzione della

prestazione quale sanzione”) stabiliscono che:

" Il mancato

rispetto delle condizioni definite o la violazione degli obblighi legali

possono comportare sanzioni sotto forma di riduzione delle prestazioni.

Una riduzione delle prestazioni deve essere

fondata nella legislazione cantonale e rispondere al principio di

proporzionalità. Essa deve essere stabilita tramite una decisione formale e

motivata, e indicare le possibili vie di ricorso. La persona interessata deve

avere prima la possibilità di esprimersi sui fatti.

In caso di riduzione delle prestazioni

sociali, è necessario verificare se

- la

persona interessata può far valere ragioni che giustificano il suo

comportamento;

- la

riduzione è proporzionata agli errori o alle colpe;

- la

persona interessata, cambiando il proprio atteggiamento, è in grado di

rimuovere la causa della riduzione e se questa possa quindi essere annullata in

prospettiva.

La riduzione delle prestazioni a titolo di sanzione deve essere

chiaramente distinta dalla compensazione di prestazioni del sostegno sociale

nell’ambito dell’obbligo al rimborso (à

E.3).

Quando, contemporaneamente, vi è una sanzione e anche un obbligo

al rimborso, va assolutamente evitato che la prestazione rimanente scenda sotto

il minimo vitale assoluto (à schema

A.6.3). Se ciò avvenisse, l’obbligo di rimborso sarà sospeso fino alla fine

della sanzione.

n Entità

della riduzione

A titolo di sanzione, il forfait per i mantenimento può essere

ridotto del 15% al massimo e per una durata massima di 12 mesi, tenendo conto

del principio della proporzionalità. Inoltre, le prestazioni a carattere

incentivante (franchigia sul reddito, supplemento di integrazione, supplemento

minimo di integrazione) possono essere decurtate o soppresse. Nel caso di una

riduzione, va tenuto conto in modo adeguato anche della situazione delle altre

persone che fanno parte dell’unità di assistenza.

Ulteriori riduzioni supplementari attentano al minimo vitale

assoluto e non sono quindi lecite (à

A.6.3).

Al più tardi dopo un anno, occorre verificare se le condizioni

materiali per una riduzione siano ancora date. Se ciò fosse il caso, con una

nuova decisione la misura potrà essere prolungata al massimo per altri 12 mesi.

Il principio di proporzionalità impone una sanzione differenziata

secondo i casi, sia per quanto riguarda l’entità, sia per la durata della

riduzione, in funzione dell’errore commesso e del danno causato."

La Direttiva dell'USSI

denominata "Sanzioni in inserimento professionale", in vigore

dal 1° maggio 2012, ha il seguente tenore:

" 1 PRINCIPI GENERALI

1.1

Disposizioni COSAS

Al capitolo A.8.2 si indica che il mancato rispetto delle

condizioni definite o la violazione degli obblighi legali possono comportare

sanzioni sotto forma di riduzione delle prestazioni.

In caso di sanzione è necessario che:

· La persona interessata possa far valere

le ragioni che giustificano il suo comportamento

· La decisione per

sanzioni e riduzioni sia in forma scritta

· La sanzione e/o

la riduzione abbia una durata definita.

1.2

In caso di più motivi per sanzioni

sarà applicata la sanzione più grave. La decisione dovrà riportare

tutte le sanzioni accumulate contemporaneamente.

1.3

In presenza di una trattenuta

al beneficiario dovrà essere assicurato il minimo vitale. Nel caso

con la sanzione si scendesse sotto il minimo vitale, la trattenuta sarà sospesa

fino al termine della sanzione (priorità alla sanzione).

A.8.2 COSAS

Quando, contemporaneamente, vi è una sanzione e anche un

obbligo al rimborso, va assolutamente evitato che la prestazione rimanente

scenda sotto il minimo vitale assoluto. Se ciò avvenisse, l’obbligo di rimborso

sarà sospeso fino alla fine della sanzione.

2.

TIPO DI SANZIONE

Grado

Lieve

Medio

Grave

Durata

3.

mesi

3.

mesi

3.

mesi

Importo

CHF 100

CHF 150

CHF 250

Colloquio

OSA/Consulente URC per valutazione idoneità inserimento professionale

(possibile disdetta contratto inserimento professionale)

In caso

di recidiva

Non

rinnovabile è passa a medio

Non

rinnovabile è passa a grave

Rinnovabile

Decisione

2.

firme =

OSA + CS

2.

firme =

OSA + CS

2.

firme =

OSA + CS

Applicazione

per

definire 1°, 2° e 3° volta fa stato la data d'inizio del 1° contratto

3.

ELENCO DETTAGLIATO MOTIVI E SANZIONI

INSERIMENTO PROFESSIONALE

MOTIVO

TIPO

SANZIONI USSI

1.

Ricerche

di lavoro insufficienti durante il contratto

1° volta

2° volta

3° volta

Lieve

Medio

Grave

2.

Nessuna

ricerca di lavoro durante il contratto

1° volta

2° volta

Medio

Grave

3.

Prove

della ricerca di lavoro inoltrate dopo il termine

1° volta

2° volta

3° volta

Lieve

Medio

Grave

4.

Rifiuto/interruzione

di un’occupazione adeguata assegnata dall’URC (o trovata dall’assicurato)

o di un

guadagno intermedio

Grave

5.

Assenza

non giustificata a un colloquio di consulenza o di controllo, o a una misura

1° volta

2° volta

3° volta

Lieve

Medio

Grave

6.

Mancato

rispetto di altre istruzioni di URC

1° volta

2° volta

3° volta

Lieve

Medio

Grave

7.

Rifiuto,

mancato inizio e interruzione ingiustificata di una misura

Grave

8.

Violazione

dell’obbligo di informare o di annunciare: ricerche di lavoro svolte ma

dichiarazioni inesatte

1° volta

2° volta

3° volta

Lieve

Medio

Grave

9.

Annuncio

tardivo o mancato annuncio dell’incapacità lavorativa

1° volta

2° volta

3° volta

Lieve

Medio

Grave

4.

DISPOSIZIONI FINALI

·

Questa direttiva è valida dal 1 maggio 2012 fino a revoca.” (doc.

XIX/5)

Dal 1° gennaio 2016 le

sanzioni nel settore dell’assistenza sociale sono state inasprite (cfr. F. Wolffers,

«Réformes et nouveaux défis pour l’aide sociale» in Sécurité sociale 6/2015

pag. 316-321).

La nuova direttiva

dell’USSI prevede in particolare che:

" (…)

2.

TIPO DI SANZIONE

Grado

Lieve

Medio

Grave

Durata

3.

mesi

3.

mesi

3.

mesi

Importo

CHF 100

CHF 200

CHF 300

Colloquio

OSA/Consulente URC per valutazione idoneità inserimento professionale

(possibile disdetta contratto inserimento professionale)

In caso

di recidiva

Non

rinnovabile è passa a medio

Non

rinnovabile è passa a grave

Rinnovabile

Decisione

2.

firme =

OSA + CS

2.

firme =

OSA + CS

2.

firme =

OSA + CS

Applicazione

per

definire 1°, 2° e 3° volta fa stato la data d'inizio del 1° contratto

3.

ELENCO DETTAGLIATO MOTIVI E SANZIONI

INSERIMENTO PROFESSIONALE

MOTIVO

TIPO

SANZIONI USSI

1.

Ricerche

di lavoro insufficienti durante il contratto

1° volta

2° volta

3° volta

Lieve

Medio

Grave

2.

Nessuna

ricerca di lavoro durante il contratto

1° volta

2° volta

Medio

Grave

3.

Prove

della ricerca di lavoro inoltrate dopo il termine

1° volta

2° volta

3° volta

Lieve

Medio

Grave

4.

Rifiuto/interruzione

di un’occupazione adeguata assegnata dall’URC (o trovata dall’assicurato)

o di un

guadagno intermedio

Grave

5.

Assenza

non giustificata a un colloquio di consulenza o di controllo, o a una misura

1° volta

2° volta

3° volta

Lieve

Medio

Grave

6.

Mancato

rispetto di altre istruzioni di URC

1° volta

2° volta

3° volta

Lieve

Medio

Grave

7.

Rifiuto,

mancato inizio e interruzione ingiustificata di una misura

Grave

8.

Violazione

dell’obbligo di informare o di annunciare: ricerche di lavoro svolte ma

dichiarazioni inesatte

1° volta

2° volta

3° volta

Lieve

Medio

Grave

9.

Annuncio

tardivo o mancato annuncio dell’incapacità lavorativa

1° volta

2° volta

3° volta

Lieve

Medio

Grave

(…)”. (doc. XIX/8)

2.2

A proposito della riduzione

di prestazioni assistenziali, nel caso di una persona alla quale è stato

ridotto il reddito di inserimento del 15% per tre mesi, in quanto non si era

sforzata a sufficienza per ritrovare una propria autonomia economica, il

Tribunale federale, con sentenza 8C_320/2011 del 9 gennaio 2012, ha osservato:

" (…)

4.1

Selon l'art. 12 Cst., quiconque est dans une

situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le

droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour

mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit fondamental à des

conditions minimales d'existence ne garantit toutefois pas un revenu minimum,

mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une

manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture,

le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 135 I 119 consid. 5.3 p. 123). Une réduction des prestations à titre de sanction

est compatible avec l'art. 12 Cst. à la condition qu'elle ne porte pas atteinte

au minimum vital absolu. Les normes de la Conférence suisse des institutions

d'action sociale préconisent ainsi de ne pas diminuer le forfait pour

l'entretien de plus de 15 % pour une durée maximale de 12 mois (normes de la

CSIAS A.8.2).

4.2

Le recourant est au bénéfice d'un revenu

d'insertion. Or, celui-ci comprend une prestation financière, laquelle est

composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif

dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al .1 LASV). Dans la mesure

où la réduction des prestations ne concerne que le forfait d'entretien (cf.

art. 45 al. 1 RLASV), les frais de logement du recourant ne sont pas touchés

par cette réduction. En outre, ses enfants ne sont pas à sa charge puisqu'il

vit séparé d'eux et de sa femme et que ceux-ci touchent également des

prestations d'aide sociale. Pour le reste, le recourant n'expose pas en quoi la

réduction du montant des prestations, pour une durée inférieure à douze mois,

le mettrait concrètement dans une situation qui porterait atteinte à son droit

constitutionnel garantissant des conditions minimales d'existence.”

In

un’altra sentenza 8C_321/2011 del 9 gennaio 2012 relativa al beneficiario di un

reddito di inserimento da parte dell’assistenza sociale del Canton Vaud, al

quale, non avendo dichiarato un determinato reddito, è stata chiesta la

restituzione di fr. 725.-- e applicata una riduzione del 15% all’importo del

reddito di inserimento per un mese, l’Alta Corte ha stabilito quanto segue:

" (…)

4.

4.1

Le recourant se plaint en premier lieu d'une

violation du principe de proportionnalité dans l'application de l'art. 45 LASV.

Il soutient qu'il lui est uniquement reproché d'avoir omis de déclarer la

perception d'un montant de 725 fr. versé au titre d'allocations familiales

rétroactives pour les mois d'avril à septembre 2005. Selon lui, il s'agit

cependant d'un acte isolé, concernant un montant relativement peu élevé, de

sorte qu'un simple avertissement eût été suffisant pour atteindre le but visé

en ménageant au mieux ses intérêts.

4.2

Le grief de violation du droit cantonal ne peut

pas être soulevé dans un recours devant le Tribunal fédéral, à moins qu'il

porte sur la violation de droits constitutionnels cantonaux ou de dispositions

cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et

votations populaires (cf. art. 95 let. c et d LTF). En ce qui concerne

l'application du droit cantonal, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral se

limite donc à la violation du droit fédéral, y compris des droits et principes

constitutionnels fédéraux (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral n'examine

toutefois le respect du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) que

sous l'angle restreint de l'interdiction de l'arbitraire avec lequel il se

confond (art. 9 Cst.; ATF 134 I 153).

4.3

En l'espèce, en confirmant la réduction du

montant de son forfait RI de 15 % pendant un mois, la juridiction cantonale a

manifestement tenu compte des circonstances du cas d'espèce, à savoir notamment

que le recourant n'avait pas d'antécédents en matière de violation des

obligations liées à l'octroi des prestations financières. En effet, la sanction

prévue correspond au minimum prévu par la loi. Par ailleurs, la réduction ou la

suppression du RI en application de l'art. 42 al. 1 RLASV ne présuppose pas

comme préalable le prononcé d'un avertissement. Partant, la réduction du

forfait de l'aide sociale de 15 % pendant un mois n'est pas arbitraire. (…)”

In una sentenza

8C_645/2011 del 5 dicembre 2011 il Tribunale federale ha respinto in quanto

ricevibile il ricorso inoltrato da un beneficiario del reddito d’inserimento a

cui è stata applicata una riduzione del 15% per tre mesi a causa di mancate

ricerche di lavoro durante il mese di marzo 2009 ed ha così riassunto la

sentenza cantonale:

" (…)

3.

3.1

Le jugement attaqué repose sur la loi cantonale

vaudoise sur l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; RSV 822.11) et son règlement

d'application du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1).

En bref, la juridiction cantonale a considéré que

les recherches de travail effectuées au mois de mars 2009 étaient insuffisantes

au regard des exigences consacrées par la pratique cantonale. En effet, elle a

constaté que les pièces produites par l'intéressé à l'appui de ses allégations

(des recherches d'emploi effectuées dans le cadre du programme d'emploi

temporaire mis en oeuvre par la Ville de Lausanne et des réponses négatives de

cinq employeurs) n'attestent pas l'accomplissement de recherches pour le mois

en question, du moment que, ou bien elles ne mentionnent pas le nom de

l'employeur potentiel, ou bien elles n'indiquent pas la date des recherches de

travail. Aussi, la juridiction cantonale a-t-elle jugé que la sanction

prononcée par l'administration était justifiée tant dans son principe que dans

sa quotité. (…)”

Sul tema

della riduzione di prestazioni assistenziali vedi pure la sentenza del

Tribunale federale 8C_226/2011 del 24 gennaio 2012 relativa ad un avvocato

indipendente al quale, non avendo dichiarato il proprio guadagno, il reddito di

inserimento è stato soppresso per due mesi a titolo di sanzione ed è stata

chiesta la restituzione di un determinato importo.

In una

sentenza 42.2014.12 del 6 novembre 2014, pubblicata in RtiD II-2015, pag. 38

seg. il TCA ha stabilito che l’USSI ha a ragione applicato a un beneficiario di

prestazioni assistenziali una riduzione di fr. 250.-- al mese per tre mesi,

poiché, non partecipando al colloquio che aveva lo scopo di assegnargli

un’attività di pubblica utilità, ha di fatto rifiutato una misura di

inserimento.

2.3

Nella

presente fattispecie la ricorrente ha abbandonato l’attività presso __________

in quanto ella sarebbe stata chiamata a svolgere attività diverse rispetto a

quelle per le quali era stata assunta (aiuto domestico anziché assistente di

cure).

Il

contratto di collaborazione professionale stipulato tra la __________ e RI 1 il

30.

settembre 2015 contiene una premessa del seguente tenore:

" (…)

__________ – aiuto domiciliare –

ha come scopo la gestione di assistenza infermieristica professionale presso

terzi, avvalendosi dell’opera di professionisti;

il collaboratore ha interesse a

prestare la propria collaborazione professionale ad __________, in modo

saltuario e occasionale, a dipendenza delle proprie esigenze salariali e della

propria disponibilità di tempo;

il collaboratore auspica di

conseguire della collaborazione di cui al presente contratto un salario minimo

di CHF 100.-- settimanali, importo tuttavia che egli riconosce come meramente

indicativo e non vincolante per __________;

Il collaboratore è cosciente che

le opportunità di lavoro in campo infermieristico sono soggette ad importanti e

repentine fluttuazioni di mercato e pertanto riconosce che il mancato

conseguimento delle attese salariali di cui al punto precedente per carenza di

offerta non possono essere imputate ad __________ la quale non è per questo

fatto costituita in mora;

Il requisito essenziale e necessario,

affinché il collaboratore possa svolgere la propria opera presso i clienti di __________

è il possesso di una delle abilitazioni a svolgere attività di infermiere

contemplate e riconosciute nel Regolamento Organico dell’Ente ospedaliero

cantonale del Canton Ticino o di un'altra professione sanitaria riconosciuta

nella convenzione stipulata con santésuisse; (…)” (doc. 356)

Il contratto

prevede in particolare i seguenti punti:

" (…)

1.

Le premesse

costituiscono parte integrante ed inscindibile del presente contratto.

2.

Gli incarichi

consisteranno in prestazioni di assistenza infermieristica professionale,

generica o specializzata, presso i clienti della __________.

3.

Il collaboratore

si impegna ad eseguire personalmente e con diligenza gli incarichi affidatigli,

nel rispetto delle norme deontologiche e salvaguardando con fedeltà gli

interessi legittimi di __________.

(…)

8.

__________

conferirà gli incarichi solo previo riconoscimento da parte della propria

clientela dei requisiti attestati dal collaboratore. In merito il collaboratore

autorizza sin d’ora __________ a fornire informazioni circa il curriculum

formativo professionale.

9.

__________ si

impegna a ricercare e ad offrire al collaboratore opportunità di lavoro

confacenti alle capacità di quest’ultimo, a insindacabile giudizio di __________

stessa e compatibilmente con le possibilità offerte dal mercato del lavoro. Il

collaboratore non è obbligato in nessun caso ad accettare le offerte

sottopostegli, in virtù di questo accordo. Parimenti non può esigere da __________

alcuna garanzia circa la corresponsione del salario indicativo di cui alle

premesse. La tassa d’iscrizione ad __________, a carico del collaboratore,

ammonta a CHF 30.-- annui. (…)” (doc. 357)

Il 1° ottobre 2015 __________

della __________ ha inviato a RI 1 due scritti del seguente tenore:

" (…)

Con la presente abbiamo il piacere di confermarle l’incarico in

qualità di assistente domiciliare per assistenza privata alla Signora

__________ presso il suo domicilio di __________ per un importo di fr. 20.--

l’ora. La tariffa è da considerarsi al lordo degli oneri sociali ed

assicurativi, include l’indennità vacanze (8,33%, pari a 4 settimane) e la 13 a

mensilità. (…)” (doc. 354)

e

" (…)

Con la presente abbiamo il piacere di confermarle l’incarico in

qualità di assistente domiciliare per assistenza privata al signor __________

presso il suo domicilio di __________ per un importo di fr. 20.-- l’ora. La

tariffa è da considerarsi al lordo degli oneri sociali ed assicurativi, include

l’indennità vacanze (8,33%, pari a 4 settimane) e la 13 a mensilità. (…)” (doc.

355)

In sede ricorsuale RI 1 ha

prodotto il “Calendario lavori per il collaboratore”.

Dallo

stesso si evince che durante il mese di ottobre 2015 presso il paziente X la

ricorrente avrebbe dovuto effettuare esclusivamente lavori di economia

domestica in 28 occasioni, mentre per la paziente Y avrebbe dovuto svolgere dal

1° al 9 ottobre 2015 in 3 occasioni lavori di sola igiene e in altre 6

occasioni lavori di igiene ed economia domestica (cfr. Doc. V/1).

Il

7.

ottobre 2015 __________ della __________ ha inviato all’Ufficio intervento

sociale della Città di __________ uno scritto del seguente tenore:

" Come

anticipatole al telefono, a partire dal 30 settembre abbiamo assunto la signora

RI 1 con un contratto a ore a tempo indeterminato in qualità di collaboratrice

sanitaria CRS.

Dopo pochi giorni la signora ha inoltrato una disdetta del

contratto di lavoro affermando che l’impiego offertole non rispecchiava le sue

aspettative.

Naturalmente siamo rimasti molto sorpresi di questa motivazione in

quanto a nostro avviso non giustificata.

La signora è stata inserita presso due utenti e in poco tempo

avrebbe potuto aumentare considerevolmente la sua percentuale di lavoro.

Abbiamo ritenuto opportuno fare questa segnalazione e la

ringraziamo per l’attenzione e collaborazione. (…).” (doc. 349)

Chiamato ora a

pronunciarsi alla luce degli elementi appena esposti, questo Tribunale

sottolinea, come già fatto dal Presidente del TCA durante l’udienza del 20

giugno 2016 (cfr. consid. 1.5.) che esiste una contraddizione evidente tra

quanto figura nelle premesse del contratto stipulato tra __________ e la

ricorrente il 31 settembre 2015 e il fatto di averla voluta impiegare, almeno

presso un paziente, esclusivamente come aiuto domestico, nel senso di

collaboratrice domestica.

Infatti, nelle premesse,

che costituiscono parte integrante del contratto, si parla di “requisiti

indispensabili” che vanno dall’infermiere diplomato alla persona che svolge

un’altra professione sanitaria riconosciuta nella convenzione stipulata con santésuisse.

A

quest’ultima categoria appartiene la collaboratrice sanitaria (CRS). Si tratta

di una persona che “svolge la propria mansione, dopo aver seguito una

formazione riconosciuta dalla CRS, in un istituto per anziani, un servizio di

assistenza e cure a domicilio, un istituto per persone ammalate e/o disabili,

un centro di riabilitazione o, più raramente, presso un ospedale o al domicilio

di un privato. Nell’ambito delle proprie competenze, la CS elargisce cure di

base e assistenza a persone in buona salute, ammalate e/o disabili, anziane. Si

attiene alle direttive generali CRS e dell’istituzione dove svolge la propria

attività lavorativa, nel rispetto delle conoscenze e competenze acquisite

durante la formazione. Coopera con il personale diplomato e lo assiste nel

campo delle cure. La CS svolge la propria attività su istruzione e sotto la

supervisione del personale curante diplomato” (cfr. www.crs-corsiti.ch).

Come ricordato dal TCA in

una sentenza 38.2014.5 del 23 giugno 2014, dal 1° luglio 2005, la Conferenza

cantonale dei servizi di assistenza e cura a domicilio (CCSACD) e santésuisse

hanno convenuto che per poter erogare le prestazioni a carico

dell'assicurazione malattia di base il personale dipendente deve possedere

almeno il diploma quale collaboratore sanitario CRS 120 ore (non è più

sufficiente il vecchio diploma conseguito alla fine del corso di 60 ore).

Per ottenere il

riconoscimento degli assicuratori malattia, anche i servizi spitex privati

hanno aderito alla convenzione sottoscritta da santésuisse con la CCSACD.

Il

possesso del diploma quale collaboratrice sanitaria CRS è peraltro uno dei

requisiti minimi per essere assunti presso uno Spitex (cfr. STF 9C_88/2016 del

12.

maggio 2016: “(…) Abgesehen davon, dass für die Anstellung

von pflegenden Angehörigen vielfach Minimalausbildungen (z.B. Pflegehelfer SRK;

der Beschwerdeführer hat einen solchen Lehrgang erst am 15. Oktober 2012

absolviert) vorausgesetzt wurden bzw. Werden (…)” e Allegato 5 “Qualifiche

minime del personale” alla Convenzione amministrativa tra l’Associazione

svizzera dei servizi di assistenza e cura a domicilio unitamente

all’Association Spitex Privée Suisse (ASPS) e tarifsuisse, valida dal 1°

febbraio 2016 , che sostituisce la convenzione amministrativa tra l’ASSACD e

l’ASPS e santésuisse del 20 dicembre 2010; per un’infermiera libera

professionista cfr. DTF 142 V 94).

È vero che al punto 9 del

contratto viene precisato che __________ si impegna a proporre un lavoro che

corrisponda alle conoscenze della persona che cerca lavoro, tuttavia ciò deve

avvenire logicamente nei limiti di quanto figura nelle premesse.

Ora, se è comprensibile e certamente

anche indicato per il paziente che desidera comprensibilmente avere a che fare

con il minor numero di persone possibile (cfr. le affermazioni della teste __________

al consid. 1.5) che la persona assunta come prestatore di cure svolga anche

quello di aiuto domestico (a condizione di fatturare in modo diverso e preciso

le prestazioni a carico della Cassa malati, a carico del paziente o

eventualmente delle assicurazioni complementari alla LAMal o delle altre, cfr.

STCA 36.2009.65 del 26 novembre 2008) resta il fatto che nel contesto del

contratto di collaborazione è necessario che la persona assunta presti almeno

in parte la sua attività come prestatore di cure.

In tale contesto va

segnato che sul sito __________, figurano le seguenti indicazioni relative

all’Assistenza privata”:

" Estende e

completa le prestazioni spitex, con servizi d’aiuto domiciliare e domestico non

riconosciuti dell’assicurazione obbligatoria, ma coperta da assicurazioni

complementari o direttamente dal cliente o dai familiari.

L'assistenza privata di __________ interviene per integrare o

completare le prestazioni spitex; s'incarica quindi di soddisfare tutti i

bisogni che vadano oltre a quelli primari.

Si tratta quindi soprattutto di servizi di aiuto domestico e domiciliare, quali

riassetto della casa, spesa, preparazione dei pasti, sorveglianza, compagnia,

ecc. Questi servizi, che costituiscono un valido alleggerimento e sostegno per

la famiglia, sono liberamente modulabili e combinabili con prestazioni

infermieristiche spitex; ad esempio un'assistenza diurna domiciliare e notturna

con un infermiere diplomato, oppure un'assistenza domiciliare con interventi

puntuali e regolari di personale diplomato, ecc. Per i clienti in ogni modo la

garanzia di un'assistenza continua, anche nel caso di un eventuale impedimento

della persona che normalmente interviene; per la famiglia la garanzia di un

monitoraggio costante del tipo e della qualità delle prestazioni fornite, con

tempestive modifiche delle modalità di assistenza in caso di cambiamenti delle

necessità del cliente.

__________ cerca di favorire al massimo l'instaurarsi di un rapporto personale

di reciproca stima e fiducia fra aiuto e cliente, limitando al minimo il

ricambio di personale; in particolare, nel caso di assistenze di lunga durata,

viene creato un team fisso di assistenza, che garantisca competenza e

continuità.”

Nel caso concreto, dai

documenti dell’incarto figura che presso uno dei due pazienti la ricorrente

avrebbe dovuto occuparsi di igiene ed aiuto domestico, presso l’altro invece

avrebbe dovuto lavorare almeno inizialmente, solo come aiuto domestico, motivo

per cui la ricorrente ha abbondonato l’impiego.

Come visto, un’attività

esclusivamente come aiuto domestico è invece contraria al contenuto del

contratto di collaborazione stipulato il 30 settembre 2015.

La conseguenza di questa

circostanza non è però quella che pretende la ricorrente.

Ad una persona che si

trova in disoccupazione e ancora maggiormente ad una che si trova in assistenza,

la legge impone di fare tutto il possibile per reperire un’attività lavorativa,

anche al di fuori della professione appresa (cfr. art. 16 cpv. 1 LADI) in virtù

dall’obbligo di ridurre il danno e del principio di sussidiarietà

dell’intervento dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_536/2015 del 22 dicembre

2015.

consid. 2.2 e DTF 142 I 1 consid. 7.2.2. pag. 6).

Pertanto la richiedente non

può sostenere, senza incorrere in una sanzione, che se avesse saputo che doveva

lavorare come aiuto domestico non avrebbe assunto l’impiego, rispettivamente

che ha abbandonato l’attività lavorativa presso __________ proprio per questo

motivo.

Come giustamente

sottolineato dall’USSI (cfr. consid. 1.3, 1.4 e 1.7), ella avrebbe invece

dovuto accettare l’attività propostale e segnalare il problema alla

responsabile di __________ ma soprattutto ai responsabili dell’assistenza che

le avrebbero consigliato cosa fare e l’avrebbero aiutata a risolvere il

problema. Ella avrebbe dunque dovuto mantenere l’occupazione e discutere con il

datore di lavoro (cfr. STCA 38.2008.30 del 17 settembre 2008; STF C 153/06 del

12.

marzo 2007 consid. 3.5).

Non avendolo fatto e

avendo invece deciso spontaneamente di abbandonare l’occupazione, la ricorrente

ha perso un’occasione di lavoro.

La sanzione prevista in

questi casi è di una riduzione delle prestazioni assistenziali di fr. 250.--

per tre mesi (cfr. art. 23 LAS e la Direttiva riprodotta al consid. 2.1), che

l’USSI ha correttamente applicato.

La decisione su reclamo

del 4 aprile 2016 deve dunque essere confermata.

Questa soluzione si

giustifica tanto più se si considera che le ore di impiego e l’importo dello

stipendio avrebbe potuto aumentare in funzione della qualità delle prestazioni

fornite dalla ricorrente (cfr. consid. 1.5).

2.4

A titolo

abbondanziale questo Tribunale sottolinea che, secondo la giurisprudenza

federale, la totale mancanza di disponibilità a svolgere un'occupazione

comporta il rifiuto della prestazione assistenziale ordinaria ai sensi

dell’art. 18 Las (cfr. RtiD II-2015 pag. 38 seg.).

A proposito dell’aiuto in

situazione di bisogno di cui all’art. 12 Cost. la nostra Massima

Istanza, in una sentenza 2P.251/2003 del 14 gennaio 2004, pubblicata in DTF 130

I 71, ha stabilito che non hanno diritto all’aiuto in situazioni di bisogno ex

art. 12 Cost. coloro i quali oggettivamente si trovano nella condizione di

procurarsi con le proprie forze, in particolare accettando un impiego adeguato,

i mezzi indispensabili alla loro sopravvivenza.

In

una sentenza 8C_5/2008 del 5 maggio 2008 il Tribunale federale ha ribadito che:

" (…)

par ailleurs, le droit d'obtenir de l'aide dans une

situation de détresse et de recevoir les moyens indispensables pour mener une

existence conforme à la dignité humaine, garanti par l'art. 12 Cst., n'impose

pas d'allouer une aide financière à une personne qui serait en mesure de

trouver les ressources nécessaires par ses propres moyens, en particulier en

acceptant un emploi convenable (ATF 130 I 71 consid. 4.3 p. 75);

qu'en l'occurrence, le CSR et le Service de

prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud pouvaient donc subordonner le

versement d'un revenu d'insertion à la condition que l'intéressée présente une

disponibilité suffisante pour trouver un emploi à 50 %, sans violer l'art. 12

Cst. (…)”

Questa giurisprudenza viene

peraltro costantemente confermata dal Tribunale federale (cfr. STF 8C_787/2011

del 28 febbraio 2012; STF 8C_633/2013 del 30 dicembre 2013; DTF 139 I 218 nella

quale l'Alta Corte ha stabilito che se la persona interessata ha la possibilità

di assumere in ogni tempo l'impiego e se la partecipazione le permette un

reddito sufficiente al sostentamento, le prestazioni assistenziali possono

essere soppresse completamente per la prevista durata dell'impiego).

In una

sentenza pubblicata in DTF 142 I 1 il Tribunale federale ha tuttavia stabilito

che è contrario all’art. 12 Cost. negare l’aiuto in situazioni di bisogno (nel

senso dello stretto necessario) a causa della non ottemperanza di

un’ingiunzione a partecipare a un programma occupazionale, nella misura in cui

quest’ultimo non è retribuito.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti