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Decisione

42.2016.6

Conteggio del dt a AS del ricorr. che convive in modo stabile con il compagno a ragione effettuato da USSI computando redditi e spese del convivente nella misura definita dalla Las e dalla Laps e non

2 agosto 2016Italiano62 min

Source ti.ch

Fatti

I p.to 5 inc. 42.2016.7).

Il diritto

di essere sentito, di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la

pretesa di ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità di

pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli

argomenti da esse addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità,

nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non

pertinenti e, d'altro canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea

della portata della decisione che lo riguarda per poterla, se del caso,

impugnare. A tal fine ogni atto decisionale deve menzionare, anche se

brevemente, le considerazioni che ne hanno determinato il convincimento e l’hanno

dunque spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è

tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di

diritto, ma può limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni

di parte atte a influire sul giudizio (cfr. STF 9C_603/2015 del 15 aprile 2016

consid. 5.1.; DTF 141 V 557 consid. 3.2.1.; STF 9C_112/2010 del 15 febbraio

2011 consid. 3.2.).

Nella presente

fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali appena esposti, questa

Corte non ravvisa delle lacune dal profilo della motivazione delle decisioni su

reclamo del 18 marzo 2016 impugnate, atteso che da queste ultime emerge chiaramente

il motivo per cui l’USSI ha negato a RI 1 delle prestazioni assistenziali

ordinarie dal mese di dicembre 2015, ovvero il computo nella sua unità di riferimento

di RICO2 1 e il conseguente conteggio dei redditi e delle spese di quest’ultimo

secondo i medesimi parametri di quelli applicati a RI 1 (cfr. doc. BB inc.

42.2016.6; doc. BB inc. 42.2016.7).

Del resto gli insorgenti,

rappresentati dal RA 1, hanno potuto rendersi conto della portata delle

decisioni su reclamo emesse nei loro confronti, visto che le hanno impugnate

dinanzi a questo Tribunale.

La censura sollevata dai

ricorrenti non risulta, dunque, fondata.

2.6. L’intervento della pubblica assistenza è regolato

nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale

normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran

Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.)

e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

Questi

cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26

giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in

vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il 1°

ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della

Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU

40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

2.7. L'art.

1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei

diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite

dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di

quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le

prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e

professionale dei beneficiari (cpv. 2).

L'art.

Considerandi

2.

della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede

al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono

complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni

sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi

cantonali".

Il

cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali

propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite

le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

L’art.

13.

Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che:

"

Le prestazioni sociali di

complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2

cpv. 1, ritenuto che:

a) prima dell’erogazione delle

prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio

dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di riferimento

hanno diritto;

b) ogni prestazione va erogata sino al

massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una

prestazione che segue nell’ordine;

c) nel calcolo di ogni prestazione

vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del

diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."

Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1

Laps:

"

Sono prestazioni sociali

ai sensi della legge:

a) la partecipazione al premio

dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla Legge federale sull’assicurazione

malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di

applicazione;

b) l’aiuto sociale allo studio

previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

c) l’assegno di studio previsto dalla

Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

d) l’assegno complementare per il

perfezionamento e la riqualificazione professionale previsto dalla Legge della

scuola del 1° febbraio 1990;

e) l’indennità straordinaria ai

disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno

ai disoccupati del 13 ottobre 1997;

f) l’assegno integrativo previsto

dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;

g) l’assegno di prima infanzia

previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;

h) le prestazioni assistenziali

previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971."

Anche

dal Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova

legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8,

si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi

dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti

i residenti del Cantone” (pag. 11).

In

seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica

professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo

previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli

assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo

intervento sociale.

2.8

Secondo

l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti

preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette

(art. 17).

Al

riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2

Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,

10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La

natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente

dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e

alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse

si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa

distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in

relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del

Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8

maggio 2002, pag. 3).

Inoltre

le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

3.

Las).

Relativamente

alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"

Le prestazioni assistenziali

ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la

soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le

prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della

Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere

ricorrente. (cpv. 2)."

Ex art. 19 Las, concernente la

soglia di intervento, poi:

"

La soglia d’intervento per

le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno,

tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale."

L’art.

19.

Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in

deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai

limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari

all’AVS/AI.

La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni

dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni,

come altri Cantoni.

L’ammontare

della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della

COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel

Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può

configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione

federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero

si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei

singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

Il

Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e

1.

Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della

Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento) -, il 21 dicembre 2010, sentito il parere dell’USSI e della

Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un

lato, che la COSAS ha adottato il 21 ottobre 2010 una nuova versione delle

«direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr.

"Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.), in vigore dal

1° gennaio 2011 -che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali

invita ad applicare-, come pure che tale modifica prevede l’adeguamento al

rincaro sulla base dell’indice dei salari e dei prezzi del forfait di

mantenimento in ambito di assistenza sociale, in analogia a quanto avviene

nell’ambito delle rendite AVS AI e delle prestazioni complementari, e che per

il 2011 è stato deciso un adattamento al rincaro pari al 1.75% del forfait di

mantenimento, che a far tempo dal 1° gennaio 2011 la soglia di intervento

corrisponde:

"

A. Forfait globale e

Supplemento d'integrazione

Persona

dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale)

Forfait

globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS)

(fr./mese)

Supplemento

d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS)

(fr./mese)

Totale

(fr./mese)

1.

persona

977.

--

100.

--

1077.

--

2.

persone

1495.

--

100.

--

1595.

--

3.

persone

1818.

--

100.

--

1918.

--

4.

persone

2090.

--

100.

--

2190.

--

5.

persone

2364.

--

100.

--

2464.

--

6.

persone

2638.

--

100.

--

2738.

--

7.

persone

2912.

--

100.

--

3012.

--

Per

ogni persona supplementare

+

272.

--

-

+

272.

--

B. Supplemento per unità di

riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti

raccomandazioni della COSAS).

Per unità di riferimento con più di due

persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da

un supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o

più anni di età; l'importo di tale supplemento è di 210.-- fr./mese per ognuna

di queste persone."

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle

prestazioni assistenziali per il 2011 in BU 1/2011 del 14 gennaio 2011 pag. 35-36).

Tali importi sono stati

mantenuti anche per il 2012, il 2013, il 2014 ed il 2015 (cfr. Direttive

riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2012 del 16

dicembre 2011; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni

assistenziali per il 2013 del 20 dicembre 2012; Direttive riguardanti gli

importi delle prestazioni assistenziali per il 2014 del 1° gennaio 2014 e

Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2015

pubblicate nel BU 9/2015 del 3 marzo 2015).

Per l’anno

2016.

è utile rilevare che le Direttive riguardanti gli

importi delle prestazioni assistenziali prevedono dal 1° gennaio 2016 quanto

segue:

" Persone

dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato

dalla COSAS)

(CHF/mese)

1.

persona 986.--

2.

persone 1'509.--

3.

persone 1'834.--

4.

persone 2'110.--

5.

persone 2'386.--

Per ogni persona +

200.

--

supplementare

1.1

Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di

16.

anni o più

Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni

compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato

all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili.

1.2

Supplemento di integrazione

a. Inserimento sociale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento

con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la

partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait

globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di

CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.

Durante la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di

integrazione di CHF 300.– al mese.

b. Inserimento professionale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento

con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per

partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC –

USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un

supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.”

(cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.)

2.9

L’art.

22.

Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:

"

Il reddito disponibile residuale è

quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:

a) Reddito computabile:

1.

vengono computate le prestazioni

ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se

vengono corrisposte da una persona non facente parte dell’ unità di riferimento

e dichiarate dal richiedente;

2.

la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera

100’000 fr. per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, 10’000

fr. per una persona sola, 20’000 per una coppia (coniugi o

partner registrati o

conviventi con figli in comune) e 2’000 fr. per ogni figlio minorenne o

maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo

computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile

nel reddito fosse difficilmente liquidabile;

3.

vengono interamente computati i

redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.

4.

Non vengono computate le entrate

e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha

rinunciato.

b) Spesa vincolata:

1.

non vengono computati rendite e

oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);

2.

non vengono computati gli

alimenti di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;

3.

non vengono computate le imposte

di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;

4.

le spese e gli interessi passivi

sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all’ importo complessivo dei

redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all’

art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps).

c) Spesa per l’alloggio

Per il calcolo della spesa per

l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie

effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps"

Il

reddito disponibile residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui

all’art. 22 Las appena menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli

art. 5-9 Laps. Esso è conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei

redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti

l’unità di riferimento (art. 5 Laps).

L'art.

6.

Laps regolamenta così il reddito computabile:

"

Il reddito computabile è

costituito dai seguenti redditi:

a) i redditi ai sensi degli art. 15-22

della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi

imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;

b) ...

c) ...

d) i proventi ricevuti in virtù della

legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la

vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

e) tutte le rendite riconosciute ai

sensi della Legge federale

sull’assicurazione militare federale

del 19 giugno 1992;

f) 1/15 della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF

100'000

per l’abitazione primaria e, per le

altre forme di sostanza, CHF 10'000.- per una persona sola, CHF 20'000 per una

coppia (coniugi o partner registrati o conviventi) e CHF 2'000.- per ogni

figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte

dell’unità di riferimento.” (cpv. 1).

Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le

parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha

rinunciato. (cpv. 2)

Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai

sensi della presente legge. (cpv. 3)

Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno

computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"

La

spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese

vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).

Ai

sensi dell'art. 8 Laps:

"

La spesa vincolata è costituita

dalle seguenti spese:

a) le spese ai sensi degli art. 25-31

LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese

per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa

salariata;

b) gli interessi maturati su debiti

ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;

c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art.

32.

cpv. 1 lett. b) LT;

d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT;

e) i versamenti, premi e contributi

legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv.

1.

lett. d) e f) LT;

f) i versamenti, premi e contributi per

acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza

individuale vincolata di cui

all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT

versati da persone che esercitano

un’attività lucrativa indipendente o

dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo

pilastro;

g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria

contro le malattie

vigenti

al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento;

h) i premi per l’assicurazione della

perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone

non obbligatoriamente assicurate;

i) ...

j) … . (cpv. 1)

Le spese di cui all’art. 31 LT e gli

interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti

sino ai seguenti importi:

a) per le spese e gli interessi

passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della

sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;

b) per i debiti derivanti

dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli

interessi. (cpv. 2)"

L'art.

9.

Laps riguarda la spesa per l'alloggio:

"

La spesa per l’alloggio è

computata fino ad un massimo di:

a) per le unità importo

riconosciuto dalla legislazione

di riferimento composte sulle prestazioni

complementari

da una persona: all'AVS/AI per

la persona sola

b) per le unità di importo

riconosciuto dalla legislazione

riferimento

composte sulle prestazioni complementari

da

due persone: all'AVS/AI per i coniugi

c) per

le unità di importo riconosciuto dalla legislazione

riferimento

composte da sulle prestazioni complementari

più

di due persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato

del

20%

(cpv. 1)

Se una persona che non fa parte dell’unità di

riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene

dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"

L'art.

5.

cpv. 1 lett. b cifra 2 della Legge federale sulle prestazioni complementari

(vLPC), in vigore fino al 31 dicembre 2007, prevedeva che i cantoni

stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo

annuo, che a decorrere 1° gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le

persone sole e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con figli.

.

Il

1° gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova Legge federale sulle prestazioni

complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

(LPC). L’art. 10 cpv. 1 lett. b LPC prevede che l’importo massimo annuo

riconosciuto delle spese per pigione è di fr. 13'200.-- per le persone sole

(cifra 1) e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con orfani che hanno

diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli

dell’AVS o dell’AI (cifra 2).

Secondo

l'art. 2 della legge cantonale di applicazione i limiti di reddito e le altre

disposizioni concernenti la determinazione della prestazione complementare annua

sono quelli previsti dalla LPC

Dai

Decreti esecutivi concernenti la legge federale sulle prestazioni complementari

all'AVS e all'AI del 3 dicembre 2013, rispettivamente del 26 novembre 2014

emerge che le deduzioni applicate per la pigione ammontano al massimo fr.

13’200.– per persona sola e fr. 15’000.– per coniugi.

Le

deroghe ad alcune delle diverse componenti del reddito computabile e della

spesa vincolata di cui agli art. 6 e 8 Laps, contemplate dall’art. 22 Las e

autorizzate dall’art. 2 cpv. 2 Laps, hanno carattere restrittivo e sono volte a

determinare un reddito disponibile che misuri ancora meglio la reale situazione

di bisogno del richiedente.

Alcune

entrate non considerate dalla Laps (che fa riferimento essenzialmente ai

redditi contemplati dalla Legge tributaria) sono, poi, incluse fra i redditi

della Las (per esempio i redditi dei minorenni e le prestazioni ricevute in

adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia).

La

sostanza nel regime Las viene considerata per un importo più elevato rispetto

al conteggio nell’ambito Laps.

Dal

calcolo delle spese ai sensi della Las sono, invece, escluse alcune voci, quali

le rendite e gli oneri permanenti, gli alimenti: le risorse delle prestazioni

assistenziali non possono essere destinate a pagare questi oneri. La persona

priva del minimo vitale cessa i pagamenti e il creditore ha eventualmente a

disposizione altri mezzi (per esempio, il ricorso all’anticipo degli alimenti).

Infine

il limite per il riconoscimento delle spese e degli interessi sui debiti è

inferiore a quello della Laps (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c, d e 8 cpv. 2 lett. a

Laps; Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 5).

2.10

Nella presente evenienza dalle

carte processuali emerge che RI 1 (__________1964), a fine del 2015, dopo aver

terminato il diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 15; I inc.

42.2016

), ha postulato il riconoscimento di prestazioni assistenziali (cfr.

doc. 27).

L’USSI, con decisione del

3.

novembre 2015, gli ha concesso una prestazione assistenziale ordinaria di fr.

1'638.-- per il mese di novembre 2015, considerando nella sua unità di

riferimento unicamente il medesimo (cfr. doc. 58, 61).

Sempre il 3 novembre 2015

l’USSI ha in particolare chiesto a RI 1, visto che dal contratto di locazione

era emerso che conviveva con RICO2 1 (__________1946) dal 1° settembre 2011, di

indicare che tipo di relazione esisteva tra di loro (cfr. doc. VII1 inc.

42.2016

).

Con scritto del 10 novembre

2015.

RI 1 ha dichiarato che “come vi è noto dal 2011 convivo con il signor RICO2

1.

Il nostro rapporto di convivenza non è registrato presso le autorità.”(cfr. doc.

VII2 inc. 42.2016.6)

Il 13 novembre 2015

l’amministrazione ha inviato uno scritto a RI 1 nel quale è stato indicato, da

una parte, che dallo scambio di corrispondenza intercorso tra loro era emerso

che conviveva e aveva una relazione con RICO2 1. Dall’altra, che quindi la sua

unità di riferimento doveva essere completata con i dati anagrafici e

finanziari di quest’ultimo e che nel corso del mese di novembre 2015 avrebbe

dovuto essere inoltrata una nuova richiesta di prestazioni assistenziali (cfr.

doc. 57).

La nuova domanda è stata

interposta il 17 novembre 2015 con appuntamento allo Sportello Laps di __________

per il 10 dicembre 2015, in occasione del quale RI 1 ha firmato il modulo

“Conferma” dell’inoltro della domanda di assistenza sociale da cui risulta che

la sua unità di riferimento è composta del medesimo e di RICO2 1 (cfr. doc. 79;

75-77).

Il 17 novembre 2015 il

formulario “Procura, compensazione e restituzione” che va sottoscritto dal

richiedente le prestazioni e dalle persone facenti parte dell’unità di

riferimento è stato peraltro firmato anche da RICO2 1 (cfr. doc. 78).

Con decisione del 21

dicembre 2015 l’USSI ha negato a RI 1 una prestazione assistenziale, considerando

nella sua unità di riferimento pure RICO2 1 (cfr. doc. 64-65).

Tale decisione è stata

confermata con le decisioni su reclamo del 18 marzo 2016.

L’amministrazione, in

buona sostanza, ha osservato, in primo luogo, che la convivenza che esisteva da

vari anni è stata ammessa da RI 1. In secondo luogo, che a titolo di pigione

non può essere tenuto conto di un importo maggiore rispetto al massimo

ammissibile per due persone di fr. 15'000.

Infine che, in relazione

ad RICO2 1, facente parte dell’unità di riferimento di RI 1, non va considerato

“un budget ampliato”, ovvero non possono essere conteggiate, in particolare,

delle spese supplementari rispetto a quelle computate per RI 1, come ad esempio

le imposte e gli alimenti versati alla moglie da cui è legalmente separato

(cfr. doc. I inc. 42.2016.6; doc. I inc. 42.2016.7; consid. 1.2.; 1.3.).

2.11

Chiamata

a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile rilevare

che ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. a e c Laps, applicabile anche nell’ambito

dell’assistenza sociale (cfr. art. 2 Laps; 21 Las) l’unità

di riferimento è costituita dal titolare del diritto e, in particolare, dal

partner convivente, se la convivenza è considerata stabile.

L’art. 2a Reg.Laps, in vigore

dal 1° ottobre 2006, enuncia poi che:

"

La convivenza è

considerata stabile se, alternativamente:

a) vi sono figli in comune;

b) la convivenza procura gli stessi vantaggi

di un matrimonio;

c) la convivenza è durata almeno 6 mesi.”

L'unità

economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde

alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr.

Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).

2.12

Secondo

la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è

confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere

conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei

redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo

di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti,

piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente

(cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

La

giurisprudenza federale ha stabilito che, ai fini della determinazione di una

convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune, è irrilevante la

forma della vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti

a prestarsi assistenza e sostegno reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone

di medesimo sesso, l'Alta Corte ha stabilito che una comunione domestica

durevole e indivisa non costituisce un elemento (costitutivo) essenziale per

ammettere una convivenza ai sensi del diritto della previdenza professionale

(cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N.

56.

pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

Inoltre

in una sentenza 8C_790/2007 del 23 luglio 2008, pubblicata in DTF 134 I 313 e

relativa al rifiuto di accordare al ricorrente un sussidio per la riduzione dei

premi dell’assicurazione malattia, il Tribunale federale ha rilevato che:

"

(…)

5.5

Il n'existe entre les concubins aucun devoir légal d'entretien et d'assistance

(ATF 129 I 1

consid. 3.2.4 p. 6; voir aussi ATF 106 II 1

consid. 2 p. 4). En matière civile, la jurisprudence développée sous l'empire

de l'ancien droit du divorce a considéré, sous certaines conditions, que le

concubinage constituait une communauté assimilable au mariage pouvant entraîner

la perte du droit à la rente du conjoint divorcé. Le Tribunal fédéral a

toutefois posé la présomption (réfragable) qu'un concubinage était stable

lorsqu'il durait depuis cinq ans au moment de l'ouverture de l'action en

modification du jugement de divorce ("concubinage qualifié"; ATF 118 II 235

consid. 3a p. 237; ATF 114 II 295 consid. 1a p. 297; voir également URS FASEL/DANIELA WEISS, Auswirkungen

des Konkubinats auf (nach-eheliche Unterhaltsansprüche, in PJA 2007 p. 13 ss).

(…).”

Con giudizio 8C_232/2015

del 17 settembre 2015, pubblicato in DTF 141 I 153, l’Alta Corte ha poi

confermato quanto deciso dall’amministrazione, ossia che la convivenza di una

beneficiaria dell’assistenza sociale che durava da sette anni e dalla quale era

nato un figlio era stabile.

L’asserzione della

ricorrente secondo cui il concubinato dal profilo economico non sarebbe stato

così stabile non ha permesso un esito differente, mancando qualsiasi

indicazione in proposito.

Inoltre, non è necessario

sapere se il convivente si è espressamente dichiarato disposto a corrispondere

realmente un importo a sostegno dell’economia domestica. In caso contrario vi

sarebbe il rischio che per approfittare dell’assistenza sociale un convivente

contribuisca in misura minore rispetto a quanto corrisponderebbe senza il

possibile intervento dell’assistenza sociale e ciò contravvenendo al principio

di sussidiarietà.

Infine il TF ha

evidenziato che il conteggio di tale importo nemmeno risultava arbitrario in

considerazione del fatto che i concubini avevano fondato un’economia domestica

comprensiva anche dei loro rispettivi figli nati da precedenti relazioni.

In

una sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II – 2013 N. 13

pag. 66 seg., questo Tribunale ha stabilito che l'USSI, a giusta ragione, ha

chiesto la restituzione di prestazioni assistenziali a un beneficiario

dell'assistenza sociale in quanto per un certo periodo la sua unità di

riferimento deve essere considerata costituita anche da sua figlia e dalla

madre di quest'ultima, con la quale intratteneva una relazione sentimentale da

molti anni.

In

quel caso, malgrado nell'arco di tempo in discussione il ricorrente e la

compagna, diversamente da periodi precedenti e dal lasso di tempo successivo

(dicembre 2010 – agosto 2012), non abitassero (sempre) nel medesimo

appartamento, quest'ultima ha continuato a recarsi presso l'abitazione

dell'insorgente con la figlia molto spesso (due-tre volte alla settimana,

passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte anche la notte),

occupandosi anche delle faccende domestiche del suddetto.

Inoltre

la Polizia Comunale ha effettuato controlli in modo assiduo e durante

differenti orari sia di giorno che di notte, attestando che l'autovettura della

signora si trovava in modo predominante posteggiata nell'autorimessa privata

dello stabile dove risiedeva quest'ultimo.

Con

giudizio 36.2014.78-79+36.2014.84-85+36.2014.102-103 del 2 febbraio 2015 il TCA

ha stabilito che rettamente la Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle

prestazioni, ai fini della determinazione del diritto alla riduzione dei premi

dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie (RIPAM), ha considerato una

coppia quale unica unità di riferimento, siccome la convivenza, che durava, in

modo indubbio, da oltre sei mesi, andava ritenuta stabile ai sensi dell’art.

10a RLCAmal, in vigore dal 1° gennaio 2015 (cfr. BU 3/2015 del 23 gennaio 2015

pag. 14-15) e il cui tenore è identico a quello dell’art. 2a Reg.Laps.

Con sentenza 42.2014.13

del 21 maggio 2015, pubblicata nella Rtid I-2016 N. 5 pag. 39 segg., questa

Corte ha accolto il ricorso di un insorgente, già beneficiario di prestazioni

assistenziali, la cui nuova domanda del maggio 2014 era stata respinta, in

quanto il reddito della sua unità di riferimento, nella quale era stata

computata anche la compagna con cui abitava dall’aprile 2014, superava il

limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità.

Il TCA, contrariamente a

quanto deciso dall’USSI, ha stabilito che, indipendentemente dalla questione di

sapere se l’art. 2a lett. b Reg.Laps sia conforme o meno all’art. 4 cpv. 1

lett. c Laps e al diritto federale, non risultavano date le condizioni per

considerare che la convivenza del ricorrente procurasse gli stessi vantaggi di

un matrimonio ai sensi dell’art. 2a lett. b Reg.Laps e fosse quindi stabile

giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps anche nel periodo precedente la fine del

lasso di tempo di almeno sei mesi.

In effetti quando l’USSI

ha negato il diritto a una prestazione assistenziale la convivenza tra

l’insorgente e la compagna, conosciutisi nemmeno un anno prima, non comportava

l’elemento della durata, essendo iniziata solo nell’aprile 2014.

Inoltre gli indizi

indicati dall’amministrazione (dichiarazione di convivenza e comune

sottoscrizione del contratto di locazione), da un lato, non erano sufficienti

per concludere che si era confrontati con una convivenza stabile già nei primi

mesi della loro coabitazione. Dall’altro, non erano sorretti da altri indizi

convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al

matrimonio.

Questo Tribunale ha,

pertanto, concluso che nei primi sei mesi a far tempo dall’aprile 2014 l’unità

di riferimento del ricorrente era costituita unicamente dal medesimo e da sua

figlia.

Questa Corte, con sentenza

36.2015

-31 del 13 agosto 2015, pubblicata in RtiD I-2016 N. 6 pag. 48 segg.,

ha negato la riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie, stabilendo che tra la ricorrente e il compagno che

convivevano da anni senza figli in comune ma condividendo l’alloggio con il figlio

di primo letto dell’insorgente e che non hanno negato di aiutarsi

reciprocamente, di sostenersi e di collaborare esisteva una convivenza duratura

e intensa, profonda e radicata che andava considerata stabile.

Al riguardo cfr. pure STCA

39.2015.3

del 12 novembre 2015.

2.13

Nel caso di specie risulta,

innanzitutto, che RI 1 e RICO2 1 convivono in maniera stabile ai sensi

dell’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps.

In effetti è lo stesso RI

1.

ad aver affermato, il 10 novembre 2015, che “(…) dal 2011 convivo con il

signor RICO2 1. Il nostro rapporto di convivenza non è registrato presso le

autorità.” (cfr. doc. VII2 inc. 42.2016.6).

Inoltre, come visto sopra,

il 17 novembre 2015 il formulario “Procura, compensazione e restituzione” che

va sottoscritto dal richiedente le prestazioni e dalle persone facenti parte

dell’unità di riferimento è stato firmato sia da RI 1 che da RICO2 1 (cfr. doc.

78).

In occasione

dell’appuntamento allo Sportello Laps di __________ del 10 dicembre 2015 RI 1

ha, poi, firmato il modulo “Conferma” dell’inoltro della domanda di assistenza

sociale da cui risulta che la sua unità di riferimento è composta del medesimo

e di RICO2 1 senza sollevare obiezioni (cfr. doc. 79; 75-77).

Il TCA non ignora che nel

proprio reclamo RI 1 ha affermato che tra lui e RICO2 1 vi sarebbe soltanto un

rapporto di amicizia e che quando ha indicato di convivere con questi intendeva

unicamente che abita nello stesso luogo di RICO2 1 (cfr. doc. VII3 inc.

42.2016

).

Tuttavia gli insorgenti con

i ricorsi non hanno contestato di far parte della stessa unità di riferimento,

né il principio che RICO2 1, in quanto convivente, partecipi al sostentamento

di RI 1 (cfr. doc. I inc. 42.2016.6; 42.2016.7).

Pertanto, anche alla luce

dei documenti del 10 e 17 novembre 2015, nonché 10 dicembre 2015 menzionati

sopra, occorre concludere che a ragione l’USSI nel calcolo relativo al diritto

di RI 1 a una prestazione assistenziale ordinaria dal mese di dicembre 2015 ha

tenuto conto, oltre che del medesimo, anche di RICO2 1 (cfr. doc. 65).

2.14

Gli insorgenti nei ricorsi hanno,

però, censurato il calcolo concernente la prestazione assistenziale ordinaria,

segnatamente, nella misura in cui ad RICO2 1 non è stato riconosciuto un “budget

ampliato”, ossia non sono state considerate delle spese supplementari

(imposte, alimenti alla moglie) rispetto al richiedente l’assistenza sociale,

in casu RI 1 (cfr. doc. I inc. 42.2016.6; doc. I inc. 42.2016.7).

A loro sostegno i

ricorrenti invocano la giurisprudenza federale, e meglio la sentenza del

Tribunale federale 8C_433/2009 del 10 febbraio 2010 e le norme COSAS (cfr. doc.

doc. I inc. 42.2016.6; doc. I inc. 42.2016.7).

Le

direttive COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2014 e menzionate nelle

sentenze DTF 134 I 313 consid. 5.5. e DTF 141 I 153 consid. 4.3. citate sopra

(cfr. consid. 2.3.), ai punti F.5.1 ("Comunità di abitazione e vita di

tipo familiare") e F.5.3 (“Contributo nell’ambito di un concubinato”) sottolineano

che:

"

F.5 Comunità di abitazione e vita

di tipo familiare

F.5.1 Principi

Le persone che vivono in comunità di abitazione e vita di tipo

familiare non possono, per principio, essere considerate come una sola unità di

riferimento per il sostegno sociale.

Per ogni beneficiario dev’essere allestito e gestito un incarto

individuale.

Le persone che non beneficiano di prestazioni di assistenza devono

assumere personalmente le spese da esse stesse determinate. Ciò riguarda in

particolare le spese per il sostentamento, le spese per l’alloggio e le spese varie.

Per principio, all’interno della comunità queste spese sono ripartite in modo

pro-capite (v. capitoli B.2 e B.3).

Sul piano del diritto, le persone che vivono in comunità di

abitazione e vita di tipo familiare non sono tenute a provvedere al mantenimento

reciproco degli altri membri della comunità.

Di conseguenza, i beni e i redditi degli uni e degli altri non

devono essere sommati.

Il contributo che una persona non assistita apporta al budget di

un beneficiario di prestazioni di assistenza può essere conteggiato quale

contributo all’economia domestica o partecipazione ai costi di concubinato solo

se soddisfano specifici presupposti. In particolare, dev’essere verificato che

il contributo al concubinato sia erogato solamente nell’ambito di una relazione

stabile.

Un concubinato (anche una relazione tra partner dello stesso

sesso) è considerato stabile solo se dura da almeno due anni o i partner vivono

congiuntamente a un figlio avuto in comune.

(…)

F.5.3 Contributo nell’ambito di un concubinato

Nell’ambito di una relazione di concubinato stabile, qualora solo

uno dei partner è assistito, i redditi e la sostanza della persona non

assistita sono adeguatamente considerati.

Da parte del concubino non assistito ci si attende che egli assuma

dapprima i propri costi e, in maniera adeguata alle sue possibilità

finanziarie, assuma anche totalmente i costi per la cura dei figli in comune

che convivono nella stessa economia domestica.

Nel caso di altre possibilità finanziarie, il contributo al

concubinato è determinato con riferimento al budget COSAS ampliato (v. Guida

pratica H.10).

I concubini, allorché entrambi beneficiari di prestazioni

d’assistenza, non devono essere favoriti rispetto ai coniugi.”

Il p.to H.10

delle disposizioni COSAS, relativo al calcolo del contributo di convivenza

nelle convivenze stabili, prevede:

" Le basi

per il calcolo del fabbisogno della persona non beneficiaria del sostegno

sociale sono date dalle direttive budget-COSAS ampliato.

Budget COSAS ampliato

■ COSAS

Budget

Per il calcolo del budget COSAS si considerano le seguenti spese

della

persona non beneficiaria, dei suoi figli e dei figli comuni che

vivono nella stessa economia domestica:

– forfait di

mantenimento;

– spese per

l’alloggio, incluse le spese accessorie ed eventuali conguagli (vedi sotto);

– cure mediche di

base (assicurazione di base obbligatoria ai sensi LAMal);

– forfait per la

franchigia e per la partecipazione all’assicurazione malattia di base

obbligatoria (1/12esimo della franchigia massima fissata nel contratto e della

partecipazione annua massima);

– prestazioni per

esigenze specifiche, giustificate e cifrabili quantificabili (preventivo);

– premi

assicurativi dell’assicurazione domestica e di responsabilità civile (1/12esimo

del premio annuo)

– spese per cure dentarie

– Le franchigie

sul reddito provenienti da un’attività lucrativa, o i supplementi

d’integrazione, che sarebbero accordati in caso di sostegno.

Se il/la partner non beneficiario/a di prestazioni assistenziali

dispone della sufficiente capacità finanziaria, egli/ella assume l’integralità

dei costi generati dai figli in comune che vivono nella stessa economia

domestica.

Solo nel caso in cui egli/ella non sia in grado di prendere a

carico integralmente i costi per i figli in comune, questi saranno considerati

nel budget della persona beneficiaria del sostegno sociale. In tal caso, il

budget di convivenza sarà calcolato sulla base del budget COSAS senza gli

ampliamenti sottostanti.

■ Ampliamenti

Il budget COSAS è ampliato con le seguenti posizioni:

– prestazioni di

mantenimento legali dovute e realmente versate (a favore di figli, di

ex-partner che non vivono più nella stessa economia domestica);

– le imposte correnti (1/12esimo delle imposte annue)

– il rimborso di debiti (vedi sotto)

■ Spese per l’alloggio

Sarà presa in considerazione la parte dell’affitto non integrata

nel budget del beneficiario di prestazioni sociali (cfr. capitoli B.3 e F.5).

Nel caso di un concubinato stabile, un affitto giudicato

eccessivamente caro sarà considerato solo fintanto che non sarà disponibile un

alloggio adeguato meno caro (cfr. capitolo B.3).

■ Rimborso dei debiti

Nel budget COSAS ampliato, il rimborso dei debiti è considerato

solo se esso è diventato esecutivo o e legato a un contratto, e sia effettivamente

avvenuto. Lo scopo è di evitare un pignoramento che impedirebbe al/la partner

economicamente autosufficiente di far fronte all’assunzione dei propri obblighi

nei confronti del/la convivente.

Nel caso delle convivenze con figli in comune non viene preso in

considerazione il rimborso dei debiti, poiché, sul piano del diritto esecutivo,

queste convivenze sono trattate alla stregua di una famiglia, e il mantenimento

della famiglia è prioritario rispetto al rimborso dei debiti.

■ Pignoramento

Si tiene conto di un pignoramento in corso (sul reddito o sulla

sostanza) fino a quando non è possibile ottenere un nuovo calcolo.

Calcolo del contributo di convivenza (concubinato stabile)

Il budget COSAS ampliato tiene conto delle entrate del partner

tenuto a contribuire. Occorre considerare tutte le sue entrate (inclusi i

redditi della sostanza, la tredicesima mensilità, ecc.), nonché le entrate dei

figli calcolate nei contributi COSAS ampliati (quali gli assegni per figli, le

rendite delle assicurazioni sociali). L’eccedenza delle entrate è calcolata

integralmente come reddito (contributo di concubinato) nel budget della persona

che richiede il sostegno sociale.

Nella misura in cui la persona chiamata a partecipare alle spese

dispone di una sostanza che supera la somma lasciata a libera disposizione per

prestazioni ricevute a titolo di riparazione morale o per attentato

all’integrità (vedi capitolo E.2.1), questa va utilizzata per il mantenimento

dell’intera economia domestica. Il sostegno sociale non e (temporaneamente)

accordato.

Se il/la partner del concubinato non è disposto/a a fornire le

informazioni necessarie sulle sue entrate e sulla sua sostanza, il sostegno e

rifiutato per mancanza di prove dell’indigenza (vedi capitolo A.8.3).”

Riguardo alla funzione delle

disposizioni COSAS, cfr. C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen

Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag.

171-172 e pag. 114-115 relativamente al principio di sussidiarietà.

2.15

Nella

sentenza 8C_433/2009 del 10 febbraio 2010, pubblicata in DTF 136 I 129, l’Alta

Corte, in un caso di convivenza stabile in cui è stato stabilito che i mezzi di

cui disponeva il convivente dovevano essere presi in considerazione nel calcolo

dell’assistenza sociale, ha distinto effettivamente tra le spese e i redditi

che vanno computati per la persona richiedente/beneficiaria dell’assistenza

sociale, da una parte, e le spese e i redditi da tenere conto per il concubino

non beneficiario dell’assistenza sociale, dall’altra, indicando, facendo

riferimento alle norme COSAS, che solo il reddito che supera i propri bisogni

calcolati in modo ampliato (fra i quali le imposte e in contributi alimentari

dovuti) va conteggiato al partner che domanda prestazioni assistenziali.

Va, tuttavia, rilevato che

quel caso di specie riguardava una coppia di conviventi del Cantone Neuchâtel

il cui diritto cantonale, dal profilo dell’assistenza sociale, perlomeno al

momento del caso in questione, non disciplinava il rapporto di concubinato

stabile, ossia non contemplava regole di calcolo specifiche riguardanti la

situazione dei conviventi.

Le norme COSAS sono state

applicate a titolo di diritto cantonale suppletivo in virtù dell’art. 24 del

decreto emesso dal Consiglio di Stato neocastellano il 4 novembre 1998 che

stabiliva le norme per il calcolo dell’assistenza sociale (cfr. DTF 136 I 129

consid. 4.1.)

La nostra Massima Istanza

ha pure precisato che esistono delle prassi cantonali differenti riguardo alle

modalità di computo delle risorse finanziarie del convivente non titolare del

diritto, e meglio:

" (…)

Certains cantons se fondent sur le revenu net de la

communauté domestique formée par les concubins; les dettes fiscales sont prises

en compte dans l'établissement du budget (voir les jugements, cités par HÄNZI,

[op. cit., p. 147 s.], du Tribunal administratif du canton de Soleure du 5

septembre 2006 et du Tribunaladministratif du canton de Zurich du 13 janvier

2005, VB.2004.00419; voir aussi le jugement du 12 décembre 2007, VB.2007.00399).

D'autres cantons renoncent à une complète assimilation des concubins aux

couples mariés, mais prennent en considération les revenus du concubin (non

bénéficiaire) à raison d'un montant jugé approprié (ibidem, à propos de

jugements concernant le canton d'Argovie du 28 avril 2005, in Aargauische

Gerichts- und Verwaltungsentscheide BGE 136 I 129 S. 135

[AGVE] 2005 p. 283, et le canton de Schaffhouse du 1er novembre

2002, 60/2002/4).“ (DTF 136 I 129 consid. 6.2.)

Il TF ha in ogni caso ribadito

che nel caso di convivenza stabile non è arbitrario sommare i redditi dei due

partner per fissare l’importo dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_232/2015 del

17.

settembre 2015 consid. 4.3.; 5.2., pubblicata in DTF 141 I 153; DTF 136 I

129.

consid. 6.2.).

Nel giudizio 8C_232/2015

del 17 settembre 2015, pubblicato in DTF 141 I 153, appena menzionato come pure

al consid. 2.13., l’Alta Corte ha avallato il modo di procedere dell’amministrazione,

che aveva computato nei redditi di una beneficiaria dell’assistenza sociale un

ipotetico importo a carico del convivente (“Konkubinatsbeitrag”), ritenendo la

loro convivenza stabile.

Quel caso concerneva il

Cantone Zurigo la cui Ordinanza sull’assistenza sociale prevede all’art. 16

cpv. 1 e 2 che un aiuto economico è garantito quando i mezzi finanziari del

richiedente non sono sufficienti a coprire il proprio fabbisogno e quello dei

suoi familiari. I mezzi propri del richiedente sono costituiti da tutti i

redditi e la sostanza di quest’ultimo, come pure del coniuge e del partner

registrato a meno che vivano separati.

L’art. 16 cpv. 4 dell’Ordinanza

enuncia che quando la conduzione dell’economia domestica è effettuata dal

richiedente per una persona che non rientra tra i beneficiari dell’assistenza

sociale (quindi persone non appartenenti alla sua famiglia; cfr. art. 14 Legge

sull’assistenza sociale del Cantone Zurigo; art. 16 cpv. 1 Ordinanza

sull’assistenza sociale del Cantone Zurigo), viene computato quale reddito (del

richiedente) un adeguato importo come indennizzo (cfr. www.zh.ch

internet/de/rechtliche_grundlagen/gesetze.html).

2.16

Il Cantone Ticino,

contrariamente ai Cantoni Neuchâtel e Zurigo di cui alle DTF 136 I 129 e 141 I

153, ha invece chiaramente regolato nella Las la situazione delle persone che

convivono, da una parte, considerando il convivente, se la convivenza è

considerata stabile, nella stessa unità di riferimento del titolare del diritto

(cfr. art. 4 cpv. 1 lett. c Laps, applicabile al regime dell’assistenza sociale

in virtù degli art. 2 Laps; 21 Las), dall’altra, prevedendo all’art. 22 Las che

il reddito disponibile residuale – la cui differenza con la soglia di

intervento dopo aver considerato le prestazioni sociali di complemento viene

coperta dalle prestazioni assistenziali (cfr. art. 18 Las) - è quello definito

dagli art. 5 a 9 Laps, tenuto conto di determinate deroghe enunciate dal

disposto stesso.

L’art.

5.

Laps sancisce che il reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra

la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili

delle persone componenti l’unità di riferimento.

I redditi e le spese

computabili Las sono elencati in modo esaustivo agli art. 22 Las e 6, 8, 9 Laps

(cfr. consid. 2.9.).

Di conseguenza tali voci

devono essere conteggiate nel calcolo della prestazione assistenziale per tutte

le persone componenti l’unità di riferimento.

Non è possibile non

computarne alcune o conteggiarne altre non previste dalla Las e dalla Laps.

Per inciso va osservato

che, per quanto riguarda eventuali ulteriori costi che esulano sia dalla spesa

per l’alloggio, che dalla lista esaustiva delle spese vincolate, si deve

sopperire tramite l’importo della soglia di intervento (cfr. STCA 42.2014.10

del 26 novembre 2014 consid. 2.12.; 42.STCA 39.2008.3 del 13 novembre 2008 consid.

2.7

; STCA 42.2008.16 dell’11 marzo 2009 consid. 2.9.).

Ne discende che il

legislatore ticinese ha stabilito che per le persone che vivono in convivenza

stabile il calcolo volto a determinare l’eventuale diritto a prestazioni

assistenziali ordinarie deve essere effettuato facendo capo ai medesimi

parametri sia per il titolare del diritto che per l’altro membro dell’unità di

riferimento, ossia per il convivente.

Giova, peraltro, ricordare

che le norme COSAS sono soltanto raccomandazioni all'indirizzo

delle autorità sociali cantonali, comunali, della Confederazione e delle

organizzazioni private di sostegno sociale. Tali raccomandazioni servono da

punto di riferimento per la giurisprudenza. Tuttavia, esse acquistano carattere

vincolante tramite la legislazione cantonale, le regolamentazioni comunali e la

giurisprudenza (cfr. www.cosas.ch/norme-cosas; C.

Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed.

Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171; STCA 42.2015.1 del 10 giugno 2015

consid. 2.5; 2.10.).

Alla luce di quanto

stabilito, sopra, risulta pertanto corretto il modo di operare dell’USSI che ha

effettuato il calcolo volto a determinare l’eventuale diritto di RI 1 a una prestazione

assistenziale ordinaria dal mese di dicembre 2015 computando anche i redditi e

le spese di RICO2 1 nella misura definita dalla Las e dalla Laps (cfr. doc.

65-66).

2.17

Per quanto attiene alla

pigione, i ricorrenti hanno chiesto di tenere conto, invece della somma di fr.

15'000.-- computata dall’USSI, del canone di locazione effettivo di fr. 22'560

almeno fintanto che agli stessi non fosse stato ragionevolmente possibile

trasferirsi in un’abitazione più economica (cfr. doc. I inc. 42.2016.6; doc. I

inc. 42.2016.7)

Giusta l’art. 22 lett. c

Las per il calcolo della spesa per l’alloggio, ai fini della determinazione

della prestazione assistenziale, viene considerato l’affitto maggiorato delle

spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps (cfr.

consid. 2.9.).

L’art. 9 cpv. 1 Laps

prevede, segnatamente, che per le unità di riferimento composte di una persona

la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo corrispondente

all’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari

all'AVS/AI per la persona sola, pari a fr. 13'200.-- annui, ossia fr. 1'100.--

mensili.

Per le unità di

riferimento composte di due persone la spesa per l’alloggio è computata fino ad

un massimo corrispondente all’importo riconosciuto dalla legislazione sulle

prestazioni complementari all'AVS/AI per i coniugi, ossia fr. 15'000.--

all’anno, corrispondenti a fr. 1'250.-- al mese (cfr. consid. 2.9.).

Le disposizioni “Concetti

e indicazioni per il calcolo dell’aiuto sociale” della Conferenza svizzera

dell’azione sociale – COSAS, adottate nel 2005, al punto B.3 “Spese d’alloggio”

aggiornato nel dicembre 2015, enunciano che:

" L’affitto

(o gli oneri ipotecari per le persone proprietarie del proprio alloggio) è

computato tenendo conto dei valori medi del mercato immobiliare locale.

Analogamente, anche le spese accessorie contrattuali sono da considerare nel

calcolo della prestazione (nel caso il beneficiario sia il proprietario della

locazione, sono da aggiungere anche le tasse usuali e le manutenzioni

all’immobile assolutamente indispensabili).

Se le spese per il riscaldamento e per l’acqua calda

(riscaldamento elettrico o a legna, boiler elettrico, ecc.) non sono incluse

nelle spese accessorie, è rimborsato il costo del loro consumo effettivo.

Un affitto giudicato eccessivamente elevato è finanziato fintanto

non sia trovata una soluzione abitativa adeguata tuttavia ragionevolmente più economica.

Gli uffici d’assistenza sociale hanno il dovere di aiutare attivamente i

beneficiari nella ricerca di un alloggio più conveniente. Nel caso di disdetta

sono da rispettare le usuali condizioni contrattuali.

Prima di esigere il trasloco in un appartamento con l’affitto più

conveniente, si dovrà esaminare attentamente il caso specifico. La decisione

dovrà in particolare tener conto del numero di persone che compongono il nucleo

familiare, il loro radicamento nel quartiere, l’età dei beneficiari, nonché lo stato

di salute e il loro grado d’integrazione sociale. Se a giovani adulti con economia

domestica propria si chiede il trasloco in un’altra forma abitativa più

conveniente, si deve tener conto dei criteri riportati al capitolo B.4.

Nel caso si trovi un appartamento adeguato, è meglio evitare che

gli uffici del sostegno sociale paghino un deposito di garanzia. Se ciò non è

possibile, quest’importo è considerato alla stregua di una prestazione speciale

nell’ambito delle spese per l’alloggio. Gli uffici preposti dovranno provvedere

affinché la somma anticipata sia rimborsata.

Quando un assistito cambia comune di domicilio, l’ente di sostegno

sociale precedente dovrà verificare se nel nuovo comune l’affitto previsto sarà

accettato. Per le spese procurate da un trasloco, fanno stato le indicazioni del

capitolo C.1.7.”

2.18

Visto che per determinare il

diritto di RI 1 a una prestazione assistenziale ordinaria i redditi e le spese

di RICO2 1 facente parte della sua unità di riferimento vanno considerati nella

misura definita dalla Las e dalla Laps (cfr. consid. 2.16.), a titolo di

pigione va quindi computata, giusta l’art. 22 lett. c Las, la somma massima

ammissibile per due persone di fr. 15'000.-- annui, corrispondenti a fr.

1'250.-- mensili, superando l’entità della pigione effettiva di fr. 22'560.--

tale importo massimo.

Tutt’al

più, per far fronte per un periodo limitato a una spesa per l’alloggio

superiore ai limiti dell’art. 22 lett. c Las, possono essere concesse

prestazioni speciali ai sensi dell’art. 20 cpv. 2 Las che si distinguono da

quelle ordinarie perché rispondono a bisogni particolari d’intervento (cfr.

Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002 relativo alla modifica della legge

sull’assistenza sociale, pag. 4; STCA 42.2014.2 del 1° dicembre 2014, STCA

42.2004.3

del 17 maggio 2005, pubblicata in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.).

Al riguardo va, tuttavia,

osservato che le prestazioni speciali possono essere erogate a coloro i quali beneficiano

di prestazioni ordinarie, o alle persone che raggiungono o superano la soglia

d’intervento ma non coprono il bisogno specifico cui esse sono destinate (cfr.

art. 20 cpv. 3 Las; STCA 42.2014.2 del 1° dicembre 2014).

In ogni caso in concreto,

conformemente a quanto rilevato dall’USSI (cfr. doc. III inc. 42.2016.6; III

inc. 42.2016.7), anche volendo per ipotesi considerare il canone di

locazione e le spese accessorie effettivi di fr. 22'560.-- annui (cfr. doc. 19

inc. 42.2016.7), pari a fr. 1'880.-- mensili, RI 1 non avrebbe comunque diritto

a prestazioni assistenziali ordinarie dal mese di dicembre 2015 (cfr. consid. 2.20.).

E’ utile evidenziare che

nei casi in cui un cambiamento di abitazione sia esigibile e la persona

interessata non dia seguito all’invito dell’amministrazione in tal senso,

quest’ultima computa a titolo di pigione, quando la locazione effettiva è

maggiore dell’importo massimo ammissibile, quest’ultimo importo, mentre la

differenza con la pigione effettiva viene conteggiata quale reddito

supplementare (cfr. STCA 42.2016.2 del 6 giugno 2016; STCA 42.2015.26 del 25

gennaio 2016; STCA 42.2015.5 del 9 dicembre 2015).

2.19

Questa Corte rileva, inoltre,

che l’art. 22 lett. b cfr. 3 Las prevede che nella spesa vincolata non vengono

computate le imposte di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. j Laps (cfr. consid. 2.9.).

L’assistenza sociale non

deve servire a far fronte alle imposte correnti e arretrate. Il pagamento delle

imposte non fa parte del minimo sociale della persona assistita. In virtù del

principio della sussidiarietà che vige in ambito di assistenza sociale (cfr.

consid. 2.2.) il richiedente deve piuttosto cercare di ottenere una proroga del

pagamento o il condono delle stesse (cfr. STF 8C_232/2014 del 21 aprile 2015

consid. 5.2.4.; STCA 42.2015.6 del 28 settembre 2015 consid. 2.12.). .

Siccome per calcolare

l’eventuale prestazione assistenziale del richiedente si tiene conto anche per

gli altri membri dell’unità di riferimento esclusivamente delle spese

computabili Las (cfr. consid. 2.16.), a ragione l’USSI non ha considerato le

imposte a carico di RI 1 quantificate in fr. 1'653.-- (cfr. doc. I inc.

42.2016

; doc. GG inc. 42.2016.7), pari a fr. 138.-- al mese.

In ogni caso, come

risulterà in seguito (cfr. consid. 2.20.), l’eccedenza di reddito permette di

far fronte a tale spesa.

Al riguardo cfr. la STCA

42.2008.2

del 19 maggio 2008 consid. 2.15. relativa a un richiedente l’assistenza

sociale, la cui unità di riferimento era costituita dal medesimo e dalla

convivente di lunga data che esercitava un’attività lucrativa. Nel calcolo che

ha condotto al diniego delle prestazioni assistenziali ordinarie non è stato

tenuto conto delle imposte federali, cantonali e comunali a carico della

convivente.

2.20

Per quanto attiene agli

alimenti, secondo l’art. 22 lett. b cfr. 2 Las nella spesa vincolata

non vengono computati gli alimenti di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. d Laps (cfr.

consid. 2.9.).

L’art. 8

cpv. 1 lett. d enuncia che la spesa vincolata è costituita, tra l’altro, dagli

alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c Legge Tributaria (LT).

Secondo l’art.

32.

cpv. 1 lett. c LT dai proventi sono dedotti, quali deduzioni generali,

gli alimenti versati al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto

nonché gli alimenti versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità

parentale, escluse tuttavia le prestazioni versate in virtù di un obbligo di

mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia. Per queste ultime

viene applicato il principio generale secondo il quale simili contributi sono esenti

da imposta per il beneficiario e non possono essere dedotti dal reddito del

debitore (art. 23 lett. e) LT e art. 24 lett. e) LIFD).

Per quanto

concerne i richiedenti di prestazioni della pubblica assistenza debitori di

contributi alimentari, la Las deroga, pertanto, al regime contemplato dalla

Laps.

Dal

Messaggio dell’8 maggio 2002 concernente la modifica della legge

sull’assistenza sociale n. 5250, in relazione al commento dell’art. 22, risulta

che:

"

Dal calcolo delle spese

sono poi escluse alcune voci quali le rendite e gli oneri permanenti, gli

alimenti e le imposte: le risorse delle prestazioni assistenziali non possono

essere destinate a pagare questi oneri. La persona priva del minimo vitale

cessa i pagamenti e il creditore ha eventualmente a disposizione altri mezzi

(per esempio, il ricorso all’anticipo alimenti).” (Messaggio n. 5250 pag. 5)

Nel relativo Rapporto del 5

novembre 2002 al p.to 3.5. afferente al reddito disponibile residuale in merito

è stato puntualizzato che:

"

L’art. 22 indica le

deroghe, sempre per rapporto alla Laps, riguardanti il calcolo del reddito

computabile.

Si tratta per lo più di deroghe a carattere

restrittivo volte a determinare un reddito disponibile che definisca ancor

meglio la reale situazione di bisogno della persona che inoltra una richiesta

di assistenza.”

In una sentenza 42.2008.17

del 20 aprile 2009 questa Corte, confermando il diniego a prestazioni

assistenziali, ha stabilito che a ragione l’USSI non aveva computato gli

alimenti che il ricorrente – che viveva con una figlia – doveva versare alla

moglie da cui viveva separato e ai due figli. Il TCA ha precisato che la scelta

del legislatore cantonale di non conteggiare gli alimenti nelle spese non è

contraria alla legislazione in vigore, alla Costituzione federale e del Cantone

Ticino, né alla CEDU.

In simili condizioni,

ritenuto che ad RICO2 1 si applicano i redditi e le spese computabile Las nella

medesima misura di RI 1 (cfr. consid. 2.16.), il contributo alimentare che il

convivente è tenuto a versare alla moglie da cui è separato legalmente di fr.

785.

-- al mese (cfr. doc. 109 inc. 42.2016.7; I inc. 42.2016.7 p.to 7), in

virtù dell’art. 22 lett. b cfr. 2 Las, non va conteggiato nel calcolo volto a

determinare il diritto di RI 1 a una prestazione assistenziale ordinaria.

2.21

Alla luce di tutto quanto

esposto, occorre concludere che l’USSI a ragione ha negato a RI 1 una

prestazione assistenziale dal mese di dicembre 2015.

In effetti, anche volendo

tenere conto, per ipotesi, della pigione effettiva di fr. 22'560.-- (cfr.

consid. 2.17.), il medesimo non presenta comunque alcuna lacuna di reddito Las.

I redditi computabili

della sua unità di riferimento, costituita da lui e da RICO2 1, corrispondono a

fr. 50’251.-- (fr. 31’603 di rendita della previdenza professionale + fr. 18'648

rendita AVS; doc. 66), pari a fr. 4’188.-- al mese (cfr. doc. 65).

La sostanza computabile

risulta nulla (cfr. doc. 66).

Le spese computabili sono

composte della spesa per l’alloggio di fr. 22'560.-- annui (cfr. consid. 2.17.)

e dei premi dell’assicurazione malattia di complessivi fr. 9'750 annui(fr. 4’875

annui per RI 1 + fr. 4'875 per RICO2 1; cfr. doc. 66).

Esse, globalmente,

ammontano a fr. 32'310.- annui, pari a fr. 2'692.- al mese.

Di conseguenza il reddito

disponibile residuale (cfr. art. 18, 22 Las) dell’unità di riferimento di RI 1

ammonta a fr. 17'941.-- (redditi computabili di fr. 50’251.-- - spese

computabili di fr. 32’310.--), pari a fr. 1’495.-- al mese.

La soglia di intervento

per il 2015 degli insorgenti corrisponde a fr. 1'595.-- al mese (cfr. consid. 2.8.;

doc. 65).

Come indicato sopra (cfr.

art. 18 Las; consid. 2.8.), hanno diritto alla prestazione assistenziale

ordinaria coloro il cui reddito disponibile residuale (pari alla differenza tra

la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle

persone componenti l’unità di riferimento; cfr. consid. 2.16.), sommato alle

prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della

Laps, non raggiunge la soglia di intervento.

In casu i sussidi della

cassa malati ammontano a fr. 298.-- (cfr. doc. 65).

In concreto RI 1 non

presenta alcuna lacuna di reddito mensile, siccome la somma del reddito

disponibile residuale e dei sussidi di cassa malati risulta più elevata della

soglia di intervento di fr. 198.-- al mese [(fr. 1'495.-- + fr. 298.--)

- fr. 1'595.--].

L’eccedenza di reddito di

fr. 198.-- (ottenuta, per ipotesi, tenendo conto della pigione effettiva di fr.

22'560.--) consente, peraltro, di far fronte alle imposte di fr. 138.-- mensili

dovute da RICO2 1 (cfr. consid. 2.19.).

2.22

Con i ricorsi RI 1 e RICO2 1,

rappresentati dal RA 1, hanno chiesto un’indennità di patrocinio per la

procedura ricorsuale e per la procedura di reclamo (cfr. doc. I inc. 42.2016.6;

doc. I inc. 42.2016.7).

Vista la loro soccombenza

in entrambe le procedure non si giustifica l’assegnazione di ripetibili.

Riguardo al riconoscimento

di un’indennità di patrocinio per la procedura di reclamo, giova osservare che

ai sensi dell'art. 52 cpv. 3 LPGA, applicabile nell’ambito dell’assistenza

sociale, in virtù del rinvio di cui agli art. 33 cpv. 3 Laps e 65 cpv. 1 Las,

di regola nella procedura di opposizione non sono accordate ripetibili.

Tuttavia, quando in questa

fase può essere concesso all'assicurato il gratuito patrocinio, nel caso di

accoglimento dell'opposizione vanno erogate le ripetibili (cfr. STF

8C_48/2015 del 10 aprile 2015 consid.2.1.; DTF 140 V 116; consid.3.3.; DTF 130

V 570; STCA 42.2011.5 del 25 maggio 2011 consid. 2.8.).

L’Alta Corte, in una

sentenza I 164/04 del 23 settembre 2004, pubblicata in DTF 130 V 570, ha poi lasciato aperta la questione di sapere se il diritto alle ripetibili possa essere

riconosciuto anche in altre situazioni eccezionali, come ad esempio in caso di

dispendio o di difficoltà particolari.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Le cause 42.2016.6 e

42.2016.7 sono congiunte.

2. I ricorsi sono respinti.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti