42.2016.6
Conteggio del dt a AS del ricorr. che convive in modo stabile con il compagno a ragione effettuato da USSI computando redditi e spese del convivente nella misura definita dalla Las e dalla Laps e non
2 agosto 2016Italiano62 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2016.6-7
rs
Lugano
2 agosto 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 aprile 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 18 marzo 2016 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
e sul ricorso del 24 aprile 2016 di
RICO2 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 18 marzo 2016 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento,
6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 21 dicembre
2015 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (di seguito USSI) ha
negato a RI 1 una prestazione assistenziale, in quanto il reddito disponibile
residuale della sua unità di riferimento, nella quale è stato considerato,
oltre al medesimo, RICO2 1, supera il limite annuo fissato dal Dipartimento
della sanità e della socialità (cfr. doc. 64-65).
1.2. A seguito del reclamo
interposto da RI 1, patrocinato dal RA 1 (cfr. doc. VII3 inc. 42.2016.7), l’USSI
il 18 marzo 2016 ha emanato una decisione su reclamo con cui ha confermato il
diniego del diritto di RI 1 alle prestazioni assistenziali ordinarie a seguito
di un’eccedenza di reddito Las di fr. 829.--.
L’amministrazione ha, in
particolare, osservato che l’esistenza di una convivenza da vari anni è stata
ammessa da RI 1 e che a titolo di pigione per due persone è possibile al
massimo tenere conto di un importo annuo di fr. 15'000.-- e quindi non della
pigione effettiva di fr. 22'560.--. L’USSI ha, inoltre, precisato che in
concreto non deve essere considerato il budget ampliato per il partner ai sensi
delle Norme COSAS p.to H.10, in quanto si riferisce al partner non beneficiario
delle prestazioni assistenziali, mentre nel caso di specie RICO2 1 è parte
dell’unità di riferimento e dunque beneficiario delle prestazioni di
assistenza. Pertanto a mente dell’amministrazione non possono essere computate
le imposte a carico di RICO2 1, né il contributo alimentare che questi deve
all’ex moglie, siccome gli aventi diritto possono postulare l’anticipo alimenti
o l’aiuto all’incasso e in caso di necessità ricorrere all’aiuto sociale (cfr.
doc. BB inc. 42.2916.6).
1.3. Anche RICO2 1, rappresentato
dal RA 1 (cfr. doc. VII4 inc. 42.2016.6), ha interposto reclamo contro la
decisione del 21 dicembre 2015.
L’amministrazione, con
decisione su reclamo emessa sempre il 18 marzo 2016, ha ritenuto il reclamo
irricevibile, in quanto non era motivato, ma si limitava a rinviare alle argomentazioni
di cui al reclamo inoltrato da RI 1.
L’USSI ha specificato che
le motivazioni formulate da RI 1 non giustificherebbero in ogni caso
l’accoglimento del reclamo ritenuto “che ha ammesso la convivenza, che è
ininfluente la considerazione del costo effettivo di locazione e non sono da
considerare le spese di imposte e alimenti del signor RICO2 1 quindi non esiste
un disavanzo e non è giustificata una prestazione assistenziale” (cfr. doc.
doc. BB inc. 42.2016.7).
1.4. Con tempestivo ricorso del 22
aprile 2016 RI 1, sempre rappresentato dal RA 1, ha impugnato la decisione su
reclamo del 18 marzo 2016, chiedendo, quale misura provvisionale, la
concessione delle prestazioni assistenziali nelle more della procedura
ricorsuale. Nel merito egli ha postulato l’annullamento della decisione su
reclamo e il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali a far
tempo dal 1° dicembre 2015, subordinatamente il rinvio dell’incarto all’USSI al
fine di emanare una nuova decisione.
A sostegno delle proprie
pretese ricorsuali l’insorgente ha segnatamente addotto di aver lavorato dal
2008 fino alla fine del 2013 presso __________ e di aver beneficiato delle
indennità di disoccupazione dal 1° marzo 2014 al 1° ottobre 2015. Non essendo
riuscito a reperire un nuovo impiego nel mese di novembre 2015 ha chiesto di
essere posto al beneficio di prestazioni assistenziali. Il ricorrente ha
precisato, da un lato, che gli sono state concesse per il mese di novembre 2015.
Dall’altro, che il 10 dicembre 2015 ha inoltrato una nuova domanda producendo
informazioni anagrafiche e finanziarie relative ad RICO2 1, come richiesto
dall’USSI, ma il diritto a prestazioni assistenziali gli è stato negato
computando nella sua unità di riferimento anche RICO2 1.
L’insorgente ha censurato
il fatto che nel calcolo della prestazione assistenziale non sia stata
considerata la pigione effettiva di fr. 22'560.-, bensì unicamente l’importo di
fr. 15'000.--. Al riguardo egli ha menzionato le direttive COSAS che al p.to
B.3. prevedono che un affitto giudicato eccessivamente elevato è finanziato
fintanto che non sia trovata una soluzione abitativa adeguata tuttavia
ragionevolmente più conveniente. Il ricorrente ha chiesto, quindi, che si tenga
conto della pigione di fr. 22'560.-- perlomeno fino a che, con il sostegno
dell’USSI, non sarà possibile per lui e per RICO2 1 trasferirsi in
un’abitazione più economica.
Inoltre il ricorrente
sostiene che nel suo caso debbano essere conteggiate, quali spese computabili
Las, le imposte pagate da RICO2 1 rientrando nel “budget ampliato”, poiché
quest’ultimo non è persona beneficiaria delle prestazioni assistenziali, che
non ha mai richiesto.
Secondo l’insorgente
l’USSI confonde la nozione di “unità di riferimento” con la nozione di “persona
assistita/beneficiaria”.
Il medesimo ritiene che
nel suo caso l’unità di riferimento sia costituita da un
richiedente/beneficiario di prestazioni assistenziali, ossia da lui, e da una
persona non beneficiaria, RICO2 1, che ha un reddito sufficiente per sé.
Il ricorrente ha
puntualizzato, da un lato, che la situazione economica di RICO2 1 deve essere
considerata unicamente per stabilire se ha una disponibilità sufficiente per
garantire anche il sostentamento dell’altro componente dell’unità di
riferimento, privo di reddito. Dall’altro, che di conseguenza nel calcolo del
reddito disponibile dell’unità di riferimento va considerato sia il budget di RI
1, che quello di RICO2 1, quest’ultimo “ampliato” in quanto persona non
beneficiaria delle prestazioni assistenziali.
Infine l’insorgente ha
contestato il mancato computo degli alimenti che RICO2 1 è tenuto a versare
alla moglie da cui è legalmente separato, che invece devono essere considerati
nel “budget ampliato”, anche perché il coniuge debitore del mantenimento non
potrebbe in principio invocare un dovere d’assistenza verso il suo concubino
per sottrarsi in tutto o in parte al suo obbligo di mantenimento (cfr. doc. I
inc. 42.2016.6).
1.5. RICO2 1, anch’egli sempre
patrocinato, dal RA 1, ha interposto ricorso contro la decisione su reclamo del
18 marzo 2016 al TCA il 24 aprile 2016.
Egli ritiene che
considerare il proprio reclamo irricevibile, poiché è stato rinviato ai motivi
espressi nel reclamo di RI 1, peraltro allegato, sia un formalismo eccessivo.
Nel merito RICO2 1 ha
chiesto che RI 1 sia posto al beneficio di prestazioni assistenziali dal
dicembre 2015, facendo valere le medesime argomentazioni sviluppate da RI 1 nel
proprio ricorso (cfr. doc. I inc. 42.2016.7).
1.6. L’USSI, con risposta del 9
aprile (recte: maggio) 2016, ha postulato la reiezione dell’impugnativa
del 22 aprile 2016 di RI 1 con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,
nei considerandi di diritto (cfr. doc. III inc. 42.2016.6).
Inoltre con risposta del 10
maggio 2016 l’amministrazione ha proposto di respingere il ricorso di RICO2 1,
confermando che il suo reclamo era irricevibile e rilevando che le critiche
espresse riguardo al merito della fattispecie risultano comunque infondate (cfr.
doc. III inc. 42.2016.7).
1.7. Il 20 maggio 2016 il
rappresentante dei ricorrenti ha comunicato di non avere ulteriori prove da
presentare, ribadendo le argomentazioni e le conclusioni espresse nei ricorsi
(cfr. doc. V inc. 42.2016.6 + inc. 42.2016.7).
1.8. Il doc. V è stato trasmesso
per conoscenza all’USSI (cfr. doc. VI inc. 42.2016.6 + inc. 42.2016.7).
1.9. Il 7 luglio 2016
l’amministrazione ha inviato alcuni documenti (cfr. doc. VIII+1-5) che sono
stati trasmessi per conoscenza al rappresentante degli insorgenti (cfr. doc. IX).
In ordine
2.1. Secondo l’art. 76 cpv. 1 LPAmm
- disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di cui
all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa Autorità
più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può ordinare
la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o
sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della decisione
delle altre.
Nella concreta evenienza,
visto che i ricorsi presentati dagli insorgenti sono diretti contro due
decisioni che concernono fatti di ugual natura, pongono gli stessi temi
giuridici e sono state emesse entrambe dall’USSI, è accertata la connessione
tra loro. Per economia processuale, le procedure ricorsuali 42.2016.6 e
42.2016.7 sono dunque congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. STF
9C_37/2012 e 9C_106/2012 del 16 gennaio 2013, consid. 1; STF 8C_913/2009,
8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; DTF 131 V 59 consid. 1; DTF 128 V 124 consid.
1).
2.2. L’emanazione del presente
giudizio rende priva di oggetto la domanda di RI 1 di misure provvisionali
intesa a ottenere nelle more della procedura ricorsuale l’erogazione di prestazioni
assistenziali (cfr. doc. I inc. 42.2016.6 pag. 8; STF 9C_37/2011 del 20 giugno
2011 consid. 7; STF 9C_964/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4; STF 9C_938/2008
del 26 novembre 2009 consid. 7; STFA K 65/05 del 21 luglio 2005 consid. 4; STCA
42.2015.2 del 5 maggio 2015 consid. 2.1.; STCA 38.2011.75 del 26 ottobre 2011
consid. 2.10.).
Nel merito
2.3. Questa Corte rileva dapprima che
il reclamo del 25 gennaio 2016 interposto da RICO2 1 contro la decisione del 21
dicembre 2015 (cfr. doc. VII4 inc. 42.2016.6) è stato ritenuto irricevibile
dall’USSI con decisione su reclamo del 18 marzo 2016, in quanto carente di
motivazione, avendo semplicemente rinviato - allegandolo - al reclamo inoltrato
da RI 1 (cfr. doc. BB inc. 42.2016.7 p.to S).
L’amministrazione si è in
ogni caso pronunciata in forma sintetica nel merito (cfr. doc. BB inc.
42.2016.7 p.to S).
In concreto la questione
di sapere se il reclamo di RICO2 1 sia irricevibile, come stabilito dall’USSI, oppure
no non merita di ulteriori approfondimenti, poiché, anche nell’ipotesi in cui
fosse da considerare ricevibile, per motivi di economia processuale (cfr. STF
9C_181/2015 del 10 febbraio 2016 consid. 2.1., pubblicata in DTF 142 V 67), si
rinuncerebbe ad annullare la decisione su reclamo e a rinviare gli atti all’USSI
per evitare un vuoto esercizio formale (cfr. STF 9C_961/2009 del 17 gennaio
2011 consid. 2).
In effetti, come verrà
dettagliatamente esposto in seguito, il reclamo di RICO2 1, era in ogni caso da
respingere nel merito con le stesse motivazioni sviluppate dall’amministrazione
per respingere il reclamo di RI 1 (cfr. doc. BB inc. 42.2016.6).
2.4. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se a ragione o meno l’USSI abbia negato a RI 1 il diritto a
prestazioni assistenziali a decorrere dal mese di dicembre 2015.
Più precisamente deve
essere verificato se nel conteggio volto a determinare l’eventuale diritto di RI
1 a prestazioni assistenziali ordinarie debba essere tenuto conto dei medesimi
parametri di calcolo sia per quest’ultimo che per RICO2 1, come deciso
dall’amministrazione, oppure per RICO2 1 possano essere considerate delle spese
maggiori (“budget ampliato”) in ragione del fatto che il medesimo dispone di un
reddito sufficiente per far fronte al proprio sostentamento, come richiesto
dagli insorgenti.
2.5. Preliminarmente occorre
rilevare che il rappresentante dei ricorrenti ha contestato le
decisioni su reclamo del 18 marzo 2016 emesse dall’USSI per motivi d’ordine
formale.
Egli fa
valere una lesione del diritto di essere sentito, sostenendo che
l’amministrazione avrebbe violato l’obbligo di motivazione, non confrontandosi
nelle decisioni su reclamo del 18 marzo 2016 con le tesi proposte dagli
insorgenti nei reclami (cfr. doc. I p.to 6 + p.to 7 inc. 42.2016.6; doc.
Fatti
I p.to 5 inc. 42.2016.7).
Il diritto
di essere sentito, di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la
pretesa di ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità di
pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli
argomenti da esse addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità,
nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non
pertinenti e, d'altro canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea
della portata della decisione che lo riguarda per poterla, se del caso,
impugnare. A tal fine ogni atto decisionale deve menzionare, anche se
brevemente, le considerazioni che ne hanno determinato il convincimento e l’hanno
dunque spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è
tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di
diritto, ma può limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni
di parte atte a influire sul giudizio (cfr. STF 9C_603/2015 del 15 aprile 2016
consid. 5.1.; DTF 141 V 557 consid. 3.2.1.; STF 9C_112/2010 del 15 febbraio
2011 consid. 3.2.).
Nella presente
fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali appena esposti, questa
Corte non ravvisa delle lacune dal profilo della motivazione delle decisioni su
reclamo del 18 marzo 2016 impugnate, atteso che da queste ultime emerge chiaramente
il motivo per cui l’USSI ha negato a RI 1 delle prestazioni assistenziali
ordinarie dal mese di dicembre 2015, ovvero il computo nella sua unità di riferimento
di RICO2 1 e il conseguente conteggio dei redditi e delle spese di quest’ultimo
secondo i medesimi parametri di quelli applicati a RI 1 (cfr. doc. BB inc.
42.2016.6; doc. BB inc. 42.2016.7).
Del resto gli insorgenti,
rappresentati dal RA 1, hanno potuto rendersi conto della portata delle
decisioni su reclamo emesse nei loro confronti, visto che le hanno impugnate
dinanzi a questo Tribunale.
La censura sollevata dai
ricorrenti non risulta, dunque, fondata.
2.6. L’intervento della pubblica assistenza è regolato
nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran
Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.)
e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi
cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26
giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in
vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1°
ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della
Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU
40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.7. L'art.
1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei
diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite
dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di
quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le
prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e
professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art.
Considerandi
2.
della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede
al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono
complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni
sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi
cantonali".
Il
cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali
propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite
le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art.
13.
Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che:
"
Le prestazioni sociali di
complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2
cpv. 1, ritenuto che:
a) prima dell’erogazione delle
prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio
dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di riferimento
hanno diritto;
b) ogni prestazione va erogata sino al
massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una
prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo di ogni prestazione
vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del
diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."
Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1
Laps:
"
Sono prestazioni sociali
ai sensi della legge:
a) la partecipazione al premio
dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla Legge federale sull’assicurazione
malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di
applicazione;
b) l’aiuto sociale allo studio
previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
c) l’assegno di studio previsto dalla
Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
d) l’assegno complementare per il
perfezionamento e la riqualificazione professionale previsto dalla Legge della
scuola del 1° febbraio 1990;
e) l’indennità straordinaria ai
disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno
ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo previsto
dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
g) l’assegno di prima infanzia
previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
h) le prestazioni assistenziali
previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971."
Anche
dal Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8,
si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi
dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti
i residenti del Cantone” (pag. 11).
In
seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica
professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo
previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli
assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo
intervento sociale.
2.8
Secondo
l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti
preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette
(art. 17).
Al
riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2
Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,
10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente
dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e
alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse
si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa
distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in
relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del
Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8
maggio 2002, pag. 3).
Inoltre
le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.
3.
Las).
Relativamente
alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
"
Le prestazioni assistenziali
ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la
soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le
prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della
Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere
ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art. 19 Las, concernente la
soglia di intervento, poi:
"
La soglia d’intervento per
le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno,
tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale."
L’art.
19.
Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in
deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni
dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni,
come altri Cantoni.
L’ammontare
della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della
COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel
Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può
configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione
federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero
si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei
singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Il
Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e
1.
Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della
Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento) -, il 21 dicembre 2010, sentito il parere dell’USSI e della
Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un
lato, che la COSAS ha adottato il 21 ottobre 2010 una nuova versione delle
«direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr.
"Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.), in vigore dal
1° gennaio 2011 -che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali
invita ad applicare-, come pure che tale modifica prevede l’adeguamento al
rincaro sulla base dell’indice dei salari e dei prezzi del forfait di
mantenimento in ambito di assistenza sociale, in analogia a quanto avviene
nell’ambito delle rendite AVS AI e delle prestazioni complementari, e che per
il 2011 è stato deciso un adattamento al rincaro pari al 1.75% del forfait di
mantenimento, che a far tempo dal 1° gennaio 2011 la soglia di intervento
corrisponde:
"
A. Forfait globale e
Supplemento d'integrazione
Persona
dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale)
Forfait
globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS)
(fr./mese)
Supplemento
d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS)
(fr./mese)
Totale
(fr./mese)
1.
persona
977.
--
100.
--
1077.
--
2.
persone
1495.
--
100.
--
1595.
--
3.
persone
1818.
--
100.
--
1918.
--
4.
persone
2090.
--
100.
--
2190.
--
5.
persone
2364.
--
100.
--
2464.
--
6.
persone
2638.
--
100.
--
2738.
--
7.
persone
2912.
--
100.
--
3012.
--
Per
ogni persona supplementare
+
272.
--
-
+
272.
--
B. Supplemento per unità di
riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti
raccomandazioni della COSAS).
Per unità di riferimento con più di due
persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da
un supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o
più anni di età; l'importo di tale supplemento è di 210.-- fr./mese per ognuna
di queste persone."
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle
prestazioni assistenziali per il 2011 in BU 1/2011 del 14 gennaio 2011 pag. 35-36).
Tali importi sono stati
mantenuti anche per il 2012, il 2013, il 2014 ed il 2015 (cfr. Direttive
riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2012 del 16
dicembre 2011; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni
assistenziali per il 2013 del 20 dicembre 2012; Direttive riguardanti gli
importi delle prestazioni assistenziali per il 2014 del 1° gennaio 2014 e
Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2015
pubblicate nel BU 9/2015 del 3 marzo 2015).
Per l’anno
2016.
è utile rilevare che le Direttive riguardanti gli
importi delle prestazioni assistenziali prevedono dal 1° gennaio 2016 quanto
segue:
" Persone
dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato
dalla COSAS)
(CHF/mese)
1.
persona 986.--
2.
persone 1'509.--
3.
persone 1'834.--
4.
persone 2'110.--
5.
persone 2'386.--
Per ogni persona +
200.
--
supplementare
1.1
Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di
16.
anni o più
Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni
compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato
all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili.
1.2
Supplemento di integrazione
a. Inserimento sociale
A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento
con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la
partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait
globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di
CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.
Durante la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di
integrazione di CHF 300.– al mese.
b. Inserimento professionale
A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento
con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per
partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC –
USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un
supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.”
(cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.)
2.9
L’art.
22.
Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:
"
Il reddito disponibile residuale è
quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:
a) Reddito computabile:
1.
vengono computate le prestazioni
ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se
vengono corrisposte da una persona non facente parte dell’ unità di riferimento
e dichiarate dal richiedente;
2.
la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera
100’000 fr. per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, 10’000
fr. per una persona sola, 20’000 per una coppia (coniugi o
partner registrati o
conviventi con figli in comune) e 2’000 fr. per ogni figlio minorenne o
maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo
computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile
nel reddito fosse difficilmente liquidabile;
3.
vengono interamente computati i
redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.
4.
Non vengono computate le entrate
e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha
rinunciato.
b) Spesa vincolata:
1.
non vengono computati rendite e
oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);
2.
non vengono computati gli
alimenti di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;
3.
non vengono computate le imposte
di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;
4.
le spese e gli interessi passivi
sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all’ importo complessivo dei
redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all’
art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps).
c) Spesa per l’alloggio
Per il calcolo della spesa per
l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie
effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps"
Il
reddito disponibile residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui
all’art. 22 Las appena menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli
art. 5-9 Laps. Esso è conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei
redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti
l’unità di riferimento (art. 5 Laps).
L'art.
6.
Laps regolamenta così il reddito computabile:
"
Il reddito computabile è
costituito dai seguenti redditi:
a) i redditi ai sensi degli art. 15-22
della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi
imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;
b) ...
c) ...
d) i proventi ricevuti in virtù della
legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la
vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
e) tutte le rendite riconosciute ai
sensi della Legge federale
sull’assicurazione militare federale
del 19 giugno 1992;
f) 1/15 della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF
100'000
per l’abitazione primaria e, per le
altre forme di sostanza, CHF 10'000.- per una persona sola, CHF 20'000 per una
coppia (coniugi o partner registrati o conviventi) e CHF 2'000.- per ogni
figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte
dell’unità di riferimento.” (cpv. 1).
Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le
parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha
rinunciato. (cpv. 2)
Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai
sensi della presente legge. (cpv. 3)
Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno
computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"
La
spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese
vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).
Ai
sensi dell'art. 8 Laps:
"
La spesa vincolata è costituita
dalle seguenti spese:
a) le spese ai sensi degli art. 25-31
LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese
per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa
salariata;
b) gli interessi maturati su debiti
ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;
c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art.
32.
cpv. 1 lett. b) LT;
d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT;
e) i versamenti, premi e contributi
legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv.
1.
lett. d) e f) LT;
f) i versamenti, premi e contributi per
acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza
individuale vincolata di cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT
versati da persone che esercitano
un’attività lucrativa indipendente o
dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo
pilastro;
g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria
contro le malattie
vigenti
al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento;
h) i premi per l’assicurazione della
perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone
non obbligatoriamente assicurate;
i) ...
j) … . (cpv. 1)
Le spese di cui all’art. 31 LT e gli
interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti
sino ai seguenti importi:
a) per le spese e gli interessi
passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della
sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;
b) per i debiti derivanti
dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli
interessi. (cpv. 2)"
L'art.
9.
Laps riguarda la spesa per l'alloggio:
"
La spesa per l’alloggio è
computata fino ad un massimo di:
a) per le unità importo
riconosciuto dalla legislazione
di riferimento composte sulle prestazioni
complementari
da una persona: all'AVS/AI per
la persona sola
b) per le unità di importo
riconosciuto dalla legislazione
riferimento
composte sulle prestazioni complementari
da
due persone: all'AVS/AI per i coniugi
c) per
le unità di importo riconosciuto dalla legislazione
riferimento
composte da sulle prestazioni complementari
più
di due persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato
del
20%
(cpv. 1)
Se una persona che non fa parte dell’unità di
riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene
dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"
L'art.
5.
cpv. 1 lett. b cifra 2 della Legge federale sulle prestazioni complementari
(vLPC), in vigore fino al 31 dicembre 2007, prevedeva che i cantoni
stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo
annuo, che a decorrere 1° gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le
persone sole e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con figli.
.
Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova Legge federale sulle prestazioni
complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(LPC). L’art. 10 cpv. 1 lett. b LPC prevede che l’importo massimo annuo
riconosciuto delle spese per pigione è di fr. 13'200.-- per le persone sole
(cifra 1) e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con orfani che hanno
diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli
dell’AVS o dell’AI (cifra 2).
Secondo
l'art. 2 della legge cantonale di applicazione i limiti di reddito e le altre
disposizioni concernenti la determinazione della prestazione complementare annua
sono quelli previsti dalla LPC
Dai
Decreti esecutivi concernenti la legge federale sulle prestazioni complementari
all'AVS e all'AI del 3 dicembre 2013, rispettivamente del 26 novembre 2014
emerge che le deduzioni applicate per la pigione ammontano al massimo fr.
13’200.– per persona sola e fr. 15’000.– per coniugi.
Le
deroghe ad alcune delle diverse componenti del reddito computabile e della
spesa vincolata di cui agli art. 6 e 8 Laps, contemplate dall’art. 22 Las e
autorizzate dall’art. 2 cpv. 2 Laps, hanno carattere restrittivo e sono volte a
determinare un reddito disponibile che misuri ancora meglio la reale situazione
di bisogno del richiedente.
Alcune
entrate non considerate dalla Laps (che fa riferimento essenzialmente ai
redditi contemplati dalla Legge tributaria) sono, poi, incluse fra i redditi
della Las (per esempio i redditi dei minorenni e le prestazioni ricevute in
adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia).
La
sostanza nel regime Las viene considerata per un importo più elevato rispetto
al conteggio nell’ambito Laps.
Dal
calcolo delle spese ai sensi della Las sono, invece, escluse alcune voci, quali
le rendite e gli oneri permanenti, gli alimenti: le risorse delle prestazioni
assistenziali non possono essere destinate a pagare questi oneri. La persona
priva del minimo vitale cessa i pagamenti e il creditore ha eventualmente a
disposizione altri mezzi (per esempio, il ricorso all’anticipo degli alimenti).
Infine
il limite per il riconoscimento delle spese e degli interessi sui debiti è
inferiore a quello della Laps (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c, d e 8 cpv. 2 lett. a
Laps; Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 5).
2.10
Nella presente evenienza dalle
carte processuali emerge che RI 1 (__________1964), a fine del 2015, dopo aver
terminato il diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 15; I inc.
42.2016
), ha postulato il riconoscimento di prestazioni assistenziali (cfr.
doc. 27).
L’USSI, con decisione del
3.
novembre 2015, gli ha concesso una prestazione assistenziale ordinaria di fr.
1'638.-- per il mese di novembre 2015, considerando nella sua unità di
riferimento unicamente il medesimo (cfr. doc. 58, 61).
Sempre il 3 novembre 2015
l’USSI ha in particolare chiesto a RI 1, visto che dal contratto di locazione
era emerso che conviveva con RICO2 1 (__________1946) dal 1° settembre 2011, di
indicare che tipo di relazione esisteva tra di loro (cfr. doc. VII1 inc.
42.2016
).
Con scritto del 10 novembre
2015.
RI 1 ha dichiarato che “come vi è noto dal 2011 convivo con il signor RICO2
1.
Il nostro rapporto di convivenza non è registrato presso le autorità.”(cfr. doc.
VII2 inc. 42.2016.6)
Il 13 novembre 2015
l’amministrazione ha inviato uno scritto a RI 1 nel quale è stato indicato, da
una parte, che dallo scambio di corrispondenza intercorso tra loro era emerso
che conviveva e aveva una relazione con RICO2 1. Dall’altra, che quindi la sua
unità di riferimento doveva essere completata con i dati anagrafici e
finanziari di quest’ultimo e che nel corso del mese di novembre 2015 avrebbe
dovuto essere inoltrata una nuova richiesta di prestazioni assistenziali (cfr.
doc. 57).
La nuova domanda è stata
interposta il 17 novembre 2015 con appuntamento allo Sportello Laps di __________
per il 10 dicembre 2015, in occasione del quale RI 1 ha firmato il modulo
“Conferma” dell’inoltro della domanda di assistenza sociale da cui risulta che
la sua unità di riferimento è composta del medesimo e di RICO2 1 (cfr. doc. 79;
75-77).
Il 17 novembre 2015 il
formulario “Procura, compensazione e restituzione” che va sottoscritto dal
richiedente le prestazioni e dalle persone facenti parte dell’unità di
riferimento è stato peraltro firmato anche da RICO2 1 (cfr. doc. 78).
Con decisione del 21
dicembre 2015 l’USSI ha negato a RI 1 una prestazione assistenziale, considerando
nella sua unità di riferimento pure RICO2 1 (cfr. doc. 64-65).
Tale decisione è stata
confermata con le decisioni su reclamo del 18 marzo 2016.
L’amministrazione, in
buona sostanza, ha osservato, in primo luogo, che la convivenza che esisteva da
vari anni è stata ammessa da RI 1. In secondo luogo, che a titolo di pigione
non può essere tenuto conto di un importo maggiore rispetto al massimo
ammissibile per due persone di fr. 15'000.
Infine che, in relazione
ad RICO2 1, facente parte dell’unità di riferimento di RI 1, non va considerato
“un budget ampliato”, ovvero non possono essere conteggiate, in particolare,
delle spese supplementari rispetto a quelle computate per RI 1, come ad esempio
le imposte e gli alimenti versati alla moglie da cui è legalmente separato
(cfr. doc. I inc. 42.2016.6; doc. I inc. 42.2016.7; consid. 1.2.; 1.3.).
2.11
Chiamata
a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile rilevare
che ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. a e c Laps, applicabile anche nell’ambito
dell’assistenza sociale (cfr. art. 2 Laps; 21 Las) l’unità
di riferimento è costituita dal titolare del diritto e, in particolare, dal
partner convivente, se la convivenza è considerata stabile.
L’art. 2a Reg.Laps, in vigore
dal 1° ottobre 2006, enuncia poi che:
"
La convivenza è
considerata stabile se, alternativamente:
a) vi sono figli in comune;
b) la convivenza procura gli stessi vantaggi
di un matrimonio;
c) la convivenza è durata almeno 6 mesi.”
L'unità
economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde
alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr.
Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).
2.12
Secondo
la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è
confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere
conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei
redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo
di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti,
piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente
(cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).
La
giurisprudenza federale ha stabilito che, ai fini della determinazione di una
convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune, è irrilevante la
forma della vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti
a prestarsi assistenza e sostegno reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone
di medesimo sesso, l'Alta Corte ha stabilito che una comunione domestica
durevole e indivisa non costituisce un elemento (costitutivo) essenziale per
ammettere una convivenza ai sensi del diritto della previdenza professionale
(cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N.
56.
pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).
Inoltre
in una sentenza 8C_790/2007 del 23 luglio 2008, pubblicata in DTF 134 I 313 e
relativa al rifiuto di accordare al ricorrente un sussidio per la riduzione dei
premi dell’assicurazione malattia, il Tribunale federale ha rilevato che:
"
(…)
5.5
Il n'existe entre les concubins aucun devoir légal d'entretien et d'assistance
(ATF 129 I 1
consid. 3.2.4 p. 6; voir aussi ATF 106 II 1
consid. 2 p. 4). En matière civile, la jurisprudence développée sous l'empire
de l'ancien droit du divorce a considéré, sous certaines conditions, que le
concubinage constituait une communauté assimilable au mariage pouvant entraîner
la perte du droit à la rente du conjoint divorcé. Le Tribunal fédéral a
toutefois posé la présomption (réfragable) qu'un concubinage était stable
lorsqu'il durait depuis cinq ans au moment de l'ouverture de l'action en
modification du jugement de divorce ("concubinage qualifié"; ATF 118 II 235
consid. 3a p. 237; ATF 114 II 295 consid. 1a p. 297; voir également URS FASEL/DANIELA WEISS, Auswirkungen
des Konkubinats auf (nach-eheliche Unterhaltsansprüche, in PJA 2007 p. 13 ss).
(…).”
Con giudizio 8C_232/2015
del 17 settembre 2015, pubblicato in DTF 141 I 153, l’Alta Corte ha poi
confermato quanto deciso dall’amministrazione, ossia che la convivenza di una
beneficiaria dell’assistenza sociale che durava da sette anni e dalla quale era
nato un figlio era stabile.
L’asserzione della
ricorrente secondo cui il concubinato dal profilo economico non sarebbe stato
così stabile non ha permesso un esito differente, mancando qualsiasi
indicazione in proposito.
Inoltre, non è necessario
sapere se il convivente si è espressamente dichiarato disposto a corrispondere
realmente un importo a sostegno dell’economia domestica. In caso contrario vi
sarebbe il rischio che per approfittare dell’assistenza sociale un convivente
contribuisca in misura minore rispetto a quanto corrisponderebbe senza il
possibile intervento dell’assistenza sociale e ciò contravvenendo al principio
di sussidiarietà.
Infine il TF ha
evidenziato che il conteggio di tale importo nemmeno risultava arbitrario in
considerazione del fatto che i concubini avevano fondato un’economia domestica
comprensiva anche dei loro rispettivi figli nati da precedenti relazioni.
In
una sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II – 2013 N. 13
pag. 66 seg., questo Tribunale ha stabilito che l'USSI, a giusta ragione, ha
chiesto la restituzione di prestazioni assistenziali a un beneficiario
dell'assistenza sociale in quanto per un certo periodo la sua unità di
riferimento deve essere considerata costituita anche da sua figlia e dalla
madre di quest'ultima, con la quale intratteneva una relazione sentimentale da
molti anni.
In
quel caso, malgrado nell'arco di tempo in discussione il ricorrente e la
compagna, diversamente da periodi precedenti e dal lasso di tempo successivo
(dicembre 2010 – agosto 2012), non abitassero (sempre) nel medesimo
appartamento, quest'ultima ha continuato a recarsi presso l'abitazione
dell'insorgente con la figlia molto spesso (due-tre volte alla settimana,
passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte anche la notte),
occupandosi anche delle faccende domestiche del suddetto.
Inoltre
la Polizia Comunale ha effettuato controlli in modo assiduo e durante
differenti orari sia di giorno che di notte, attestando che l'autovettura della
signora si trovava in modo predominante posteggiata nell'autorimessa privata
dello stabile dove risiedeva quest'ultimo.
Con
giudizio 36.2014.78-79+36.2014.84-85+36.2014.102-103 del 2 febbraio 2015 il TCA
ha stabilito che rettamente la Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle
prestazioni, ai fini della determinazione del diritto alla riduzione dei premi
dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie (RIPAM), ha considerato una
coppia quale unica unità di riferimento, siccome la convivenza, che durava, in
modo indubbio, da oltre sei mesi, andava ritenuta stabile ai sensi dell’art.
10a RLCAmal, in vigore dal 1° gennaio 2015 (cfr. BU 3/2015 del 23 gennaio 2015
pag. 14-15) e il cui tenore è identico a quello dell’art. 2a Reg.Laps.
Con sentenza 42.2014.13
del 21 maggio 2015, pubblicata nella Rtid I-2016 N. 5 pag. 39 segg., questa
Corte ha accolto il ricorso di un insorgente, già beneficiario di prestazioni
assistenziali, la cui nuova domanda del maggio 2014 era stata respinta, in
quanto il reddito della sua unità di riferimento, nella quale era stata
computata anche la compagna con cui abitava dall’aprile 2014, superava il
limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità.
Il TCA, contrariamente a
quanto deciso dall’USSI, ha stabilito che, indipendentemente dalla questione di
sapere se l’art. 2a lett. b Reg.Laps sia conforme o meno all’art. 4 cpv. 1
lett. c Laps e al diritto federale, non risultavano date le condizioni per
considerare che la convivenza del ricorrente procurasse gli stessi vantaggi di
un matrimonio ai sensi dell’art. 2a lett. b Reg.Laps e fosse quindi stabile
giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps anche nel periodo precedente la fine del
lasso di tempo di almeno sei mesi.
In effetti quando l’USSI
ha negato il diritto a una prestazione assistenziale la convivenza tra
l’insorgente e la compagna, conosciutisi nemmeno un anno prima, non comportava
l’elemento della durata, essendo iniziata solo nell’aprile 2014.
Inoltre gli indizi
indicati dall’amministrazione (dichiarazione di convivenza e comune
sottoscrizione del contratto di locazione), da un lato, non erano sufficienti
per concludere che si era confrontati con una convivenza stabile già nei primi
mesi della loro coabitazione. Dall’altro, non erano sorretti da altri indizi
convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al
matrimonio.
Questo Tribunale ha,
pertanto, concluso che nei primi sei mesi a far tempo dall’aprile 2014 l’unità
di riferimento del ricorrente era costituita unicamente dal medesimo e da sua
figlia.
Questa Corte, con sentenza
36.2015
-31 del 13 agosto 2015, pubblicata in RtiD I-2016 N. 6 pag. 48 segg.,
ha negato la riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie, stabilendo che tra la ricorrente e il compagno che
convivevano da anni senza figli in comune ma condividendo l’alloggio con il figlio
di primo letto dell’insorgente e che non hanno negato di aiutarsi
reciprocamente, di sostenersi e di collaborare esisteva una convivenza duratura
e intensa, profonda e radicata che andava considerata stabile.
Al riguardo cfr. pure STCA
39.2015.3
del 12 novembre 2015.
2.13
Nel caso di specie risulta,
innanzitutto, che RI 1 e RICO2 1 convivono in maniera stabile ai sensi
dell’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps.
In effetti è lo stesso RI
1.
ad aver affermato, il 10 novembre 2015, che “(…) dal 2011 convivo con il
signor RICO2 1. Il nostro rapporto di convivenza non è registrato presso le
autorità.” (cfr. doc. VII2 inc. 42.2016.6).
Inoltre, come visto sopra,
il 17 novembre 2015 il formulario “Procura, compensazione e restituzione” che
va sottoscritto dal richiedente le prestazioni e dalle persone facenti parte
dell’unità di riferimento è stato firmato sia da RI 1 che da RICO2 1 (cfr. doc.
78).
In occasione
dell’appuntamento allo Sportello Laps di __________ del 10 dicembre 2015 RI 1
ha, poi, firmato il modulo “Conferma” dell’inoltro della domanda di assistenza
sociale da cui risulta che la sua unità di riferimento è composta del medesimo
e di RICO2 1 senza sollevare obiezioni (cfr. doc. 79; 75-77).
Il TCA non ignora che nel
proprio reclamo RI 1 ha affermato che tra lui e RICO2 1 vi sarebbe soltanto un
rapporto di amicizia e che quando ha indicato di convivere con questi intendeva
unicamente che abita nello stesso luogo di RICO2 1 (cfr. doc. VII3 inc.
42.2016
).
Tuttavia gli insorgenti con
i ricorsi non hanno contestato di far parte della stessa unità di riferimento,
né il principio che RICO2 1, in quanto convivente, partecipi al sostentamento
di RI 1 (cfr. doc. I inc. 42.2016.6; 42.2016.7).
Pertanto, anche alla luce
dei documenti del 10 e 17 novembre 2015, nonché 10 dicembre 2015 menzionati
sopra, occorre concludere che a ragione l’USSI nel calcolo relativo al diritto
di RI 1 a una prestazione assistenziale ordinaria dal mese di dicembre 2015 ha
tenuto conto, oltre che del medesimo, anche di RICO2 1 (cfr. doc. 65).
2.14
Gli insorgenti nei ricorsi hanno,
però, censurato il calcolo concernente la prestazione assistenziale ordinaria,
segnatamente, nella misura in cui ad RICO2 1 non è stato riconosciuto un “budget
ampliato”, ossia non sono state considerate delle spese supplementari
(imposte, alimenti alla moglie) rispetto al richiedente l’assistenza sociale,
in casu RI 1 (cfr. doc. I inc. 42.2016.6; doc. I inc. 42.2016.7).
A loro sostegno i
ricorrenti invocano la giurisprudenza federale, e meglio la sentenza del
Tribunale federale 8C_433/2009 del 10 febbraio 2010 e le norme COSAS (cfr. doc.
doc. I inc. 42.2016.6; doc. I inc. 42.2016.7).
Le
direttive COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2014 e menzionate nelle
sentenze DTF 134 I 313 consid. 5.5. e DTF 141 I 153 consid. 4.3. citate sopra
(cfr. consid. 2.3.), ai punti F.5.1 ("Comunità di abitazione e vita di
tipo familiare") e F.5.3 (“Contributo nell’ambito di un concubinato”) sottolineano
che:
"
F.5 Comunità di abitazione e vita
di tipo familiare
F.5.1 Principi
Le persone che vivono in comunità di abitazione e vita di tipo
familiare non possono, per principio, essere considerate come una sola unità di
riferimento per il sostegno sociale.
Per ogni beneficiario dev’essere allestito e gestito un incarto
individuale.
Le persone che non beneficiano di prestazioni di assistenza devono
assumere personalmente le spese da esse stesse determinate. Ciò riguarda in
particolare le spese per il sostentamento, le spese per l’alloggio e le spese varie.
Per principio, all’interno della comunità queste spese sono ripartite in modo
pro-capite (v. capitoli B.2 e B.3).
Sul piano del diritto, le persone che vivono in comunità di
abitazione e vita di tipo familiare non sono tenute a provvedere al mantenimento
reciproco degli altri membri della comunità.
Di conseguenza, i beni e i redditi degli uni e degli altri non
devono essere sommati.
Il contributo che una persona non assistita apporta al budget di
un beneficiario di prestazioni di assistenza può essere conteggiato quale
contributo all’economia domestica o partecipazione ai costi di concubinato solo
se soddisfano specifici presupposti. In particolare, dev’essere verificato che
il contributo al concubinato sia erogato solamente nell’ambito di una relazione
stabile.
Un concubinato (anche una relazione tra partner dello stesso
sesso) è considerato stabile solo se dura da almeno due anni o i partner vivono
congiuntamente a un figlio avuto in comune.
(…)
F.5.3 Contributo nell’ambito di un concubinato
Nell’ambito di una relazione di concubinato stabile, qualora solo
uno dei partner è assistito, i redditi e la sostanza della persona non
assistita sono adeguatamente considerati.
Da parte del concubino non assistito ci si attende che egli assuma
dapprima i propri costi e, in maniera adeguata alle sue possibilità
finanziarie, assuma anche totalmente i costi per la cura dei figli in comune
che convivono nella stessa economia domestica.
Nel caso di altre possibilità finanziarie, il contributo al
concubinato è determinato con riferimento al budget COSAS ampliato (v. Guida
pratica H.10).
I concubini, allorché entrambi beneficiari di prestazioni
d’assistenza, non devono essere favoriti rispetto ai coniugi.”
Il p.to H.10
delle disposizioni COSAS, relativo al calcolo del contributo di convivenza
nelle convivenze stabili, prevede:
" Le basi
per il calcolo del fabbisogno della persona non beneficiaria del sostegno
sociale sono date dalle direttive budget-COSAS ampliato.
Budget COSAS ampliato
■
■ COSAS
Budget
Per il calcolo del budget COSAS si considerano le seguenti spese
della
persona non beneficiaria, dei suoi figli e dei figli comuni che
vivono nella stessa economia domestica:
– forfait di
mantenimento;
– spese per
l’alloggio, incluse le spese accessorie ed eventuali conguagli (vedi sotto);
– cure mediche di
base (assicurazione di base obbligatoria ai sensi LAMal);
– forfait per la
franchigia e per la partecipazione all’assicurazione malattia di base
obbligatoria (1/12esimo della franchigia massima fissata nel contratto e della
partecipazione annua massima);
– prestazioni per
esigenze specifiche, giustificate e cifrabili quantificabili (preventivo);
– premi
assicurativi dell’assicurazione domestica e di responsabilità civile (1/12esimo
del premio annuo)
– spese per cure dentarie
– Le franchigie
sul reddito provenienti da un’attività lucrativa, o i supplementi
d’integrazione, che sarebbero accordati in caso di sostegno.
Se il/la partner non beneficiario/a di prestazioni assistenziali
dispone della sufficiente capacità finanziaria, egli/ella assume l’integralità
dei costi generati dai figli in comune che vivono nella stessa economia
domestica.
Solo nel caso in cui egli/ella non sia in grado di prendere a
carico integralmente i costi per i figli in comune, questi saranno considerati
nel budget della persona beneficiaria del sostegno sociale. In tal caso, il
budget di convivenza sarà calcolato sulla base del budget COSAS senza gli
ampliamenti sottostanti.
■ Ampliamenti
Il budget COSAS è ampliato con le seguenti posizioni:
– prestazioni di
mantenimento legali dovute e realmente versate (a favore di figli, di
ex-partner che non vivono più nella stessa economia domestica);
– le imposte correnti (1/12esimo delle imposte annue)
– il rimborso di debiti (vedi sotto)
■ Spese per l’alloggio
Sarà presa in considerazione la parte dell’affitto non integrata
nel budget del beneficiario di prestazioni sociali (cfr. capitoli B.3 e F.5).
Nel caso di un concubinato stabile, un affitto giudicato
eccessivamente caro sarà considerato solo fintanto che non sarà disponibile un
alloggio adeguato meno caro (cfr. capitolo B.3).
■ Rimborso dei debiti
Nel budget COSAS ampliato, il rimborso dei debiti è considerato
solo se esso è diventato esecutivo o e legato a un contratto, e sia effettivamente
avvenuto. Lo scopo è di evitare un pignoramento che impedirebbe al/la partner
economicamente autosufficiente di far fronte all’assunzione dei propri obblighi
nei confronti del/la convivente.
Nel caso delle convivenze con figli in comune non viene preso in
considerazione il rimborso dei debiti, poiché, sul piano del diritto esecutivo,
queste convivenze sono trattate alla stregua di una famiglia, e il mantenimento
della famiglia è prioritario rispetto al rimborso dei debiti.
■ Pignoramento
Si tiene conto di un pignoramento in corso (sul reddito o sulla
sostanza) fino a quando non è possibile ottenere un nuovo calcolo.
Calcolo del contributo di convivenza (concubinato stabile)
Il budget COSAS ampliato tiene conto delle entrate del partner
tenuto a contribuire. Occorre considerare tutte le sue entrate (inclusi i
redditi della sostanza, la tredicesima mensilità, ecc.), nonché le entrate dei
figli calcolate nei contributi COSAS ampliati (quali gli assegni per figli, le
rendite delle assicurazioni sociali). L’eccedenza delle entrate è calcolata
integralmente come reddito (contributo di concubinato) nel budget della persona
che richiede il sostegno sociale.
Nella misura in cui la persona chiamata a partecipare alle spese
dispone di una sostanza che supera la somma lasciata a libera disposizione per
prestazioni ricevute a titolo di riparazione morale o per attentato
all’integrità (vedi capitolo E.2.1), questa va utilizzata per il mantenimento
dell’intera economia domestica. Il sostegno sociale non e (temporaneamente)
accordato.
Se il/la partner del concubinato non è disposto/a a fornire le
informazioni necessarie sulle sue entrate e sulla sua sostanza, il sostegno e
rifiutato per mancanza di prove dell’indigenza (vedi capitolo A.8.3).”
Riguardo alla funzione delle
disposizioni COSAS, cfr. C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen
Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag.
171-172 e pag. 114-115 relativamente al principio di sussidiarietà.
2.15
Nella
sentenza 8C_433/2009 del 10 febbraio 2010, pubblicata in DTF 136 I 129, l’Alta
Corte, in un caso di convivenza stabile in cui è stato stabilito che i mezzi di
cui disponeva il convivente dovevano essere presi in considerazione nel calcolo
dell’assistenza sociale, ha distinto effettivamente tra le spese e i redditi
che vanno computati per la persona richiedente/beneficiaria dell’assistenza
sociale, da una parte, e le spese e i redditi da tenere conto per il concubino
non beneficiario dell’assistenza sociale, dall’altra, indicando, facendo
riferimento alle norme COSAS, che solo il reddito che supera i propri bisogni
calcolati in modo ampliato (fra i quali le imposte e in contributi alimentari
dovuti) va conteggiato al partner che domanda prestazioni assistenziali.
Va, tuttavia, rilevato che
quel caso di specie riguardava una coppia di conviventi del Cantone Neuchâtel
il cui diritto cantonale, dal profilo dell’assistenza sociale, perlomeno al
momento del caso in questione, non disciplinava il rapporto di concubinato
stabile, ossia non contemplava regole di calcolo specifiche riguardanti la
situazione dei conviventi.
Le norme COSAS sono state
applicate a titolo di diritto cantonale suppletivo in virtù dell’art. 24 del
decreto emesso dal Consiglio di Stato neocastellano il 4 novembre 1998 che
stabiliva le norme per il calcolo dell’assistenza sociale (cfr. DTF 136 I 129
consid. 4.1.)
La nostra Massima Istanza
ha pure precisato che esistono delle prassi cantonali differenti riguardo alle
modalità di computo delle risorse finanziarie del convivente non titolare del
diritto, e meglio:
" (…)
Certains cantons se fondent sur le revenu net de la
communauté domestique formée par les concubins; les dettes fiscales sont prises
en compte dans l'établissement du budget (voir les jugements, cités par HÄNZI,
[op. cit., p. 147 s.], du Tribunal administratif du canton de Soleure du 5
septembre 2006 et du Tribunaladministratif du canton de Zurich du 13 janvier
2005, VB.2004.00419; voir aussi le jugement du 12 décembre 2007, VB.2007.00399).
D'autres cantons renoncent à une complète assimilation des concubins aux
couples mariés, mais prennent en considération les revenus du concubin (non
bénéficiaire) à raison d'un montant jugé approprié (ibidem, à propos de
jugements concernant le canton d'Argovie du 28 avril 2005, in Aargauische
Gerichts- und Verwaltungsentscheide BGE 136 I 129 S. 135
[AGVE] 2005 p. 283, et le canton de Schaffhouse du 1er novembre
2002, 60/2002/4).“ (DTF 136 I 129 consid. 6.2.)
Il TF ha in ogni caso ribadito
che nel caso di convivenza stabile non è arbitrario sommare i redditi dei due
partner per fissare l’importo dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_232/2015 del
17.
settembre 2015 consid. 4.3.; 5.2., pubblicata in DTF 141 I 153; DTF 136 I
129.
consid. 6.2.).
Nel giudizio 8C_232/2015
del 17 settembre 2015, pubblicato in DTF 141 I 153, appena menzionato come pure
al consid. 2.13., l’Alta Corte ha avallato il modo di procedere dell’amministrazione,
che aveva computato nei redditi di una beneficiaria dell’assistenza sociale un
ipotetico importo a carico del convivente (“Konkubinatsbeitrag”), ritenendo la
loro convivenza stabile.
Quel caso concerneva il
Cantone Zurigo la cui Ordinanza sull’assistenza sociale prevede all’art. 16
cpv. 1 e 2 che un aiuto economico è garantito quando i mezzi finanziari del
richiedente non sono sufficienti a coprire il proprio fabbisogno e quello dei
suoi familiari. I mezzi propri del richiedente sono costituiti da tutti i
redditi e la sostanza di quest’ultimo, come pure del coniuge e del partner
registrato a meno che vivano separati.
L’art. 16 cpv. 4 dell’Ordinanza
enuncia che quando la conduzione dell’economia domestica è effettuata dal
richiedente per una persona che non rientra tra i beneficiari dell’assistenza
sociale (quindi persone non appartenenti alla sua famiglia; cfr. art. 14 Legge
sull’assistenza sociale del Cantone Zurigo; art. 16 cpv. 1 Ordinanza
sull’assistenza sociale del Cantone Zurigo), viene computato quale reddito (del
richiedente) un adeguato importo come indennizzo (cfr. www.zh.ch
internet/de/rechtliche_grundlagen/gesetze.html).
2.16
Il Cantone Ticino,
contrariamente ai Cantoni Neuchâtel e Zurigo di cui alle DTF 136 I 129 e 141 I
153, ha invece chiaramente regolato nella Las la situazione delle persone che
convivono, da una parte, considerando il convivente, se la convivenza è
considerata stabile, nella stessa unità di riferimento del titolare del diritto
(cfr. art. 4 cpv. 1 lett. c Laps, applicabile al regime dell’assistenza sociale
in virtù degli art. 2 Laps; 21 Las), dall’altra, prevedendo all’art. 22 Las che
il reddito disponibile residuale – la cui differenza con la soglia di
intervento dopo aver considerato le prestazioni sociali di complemento viene
coperta dalle prestazioni assistenziali (cfr. art. 18 Las) - è quello definito
dagli art. 5 a 9 Laps, tenuto conto di determinate deroghe enunciate dal
disposto stesso.
L’art.
5.
Laps sancisce che il reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra
la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili
delle persone componenti l’unità di riferimento.
I redditi e le spese
computabili Las sono elencati in modo esaustivo agli art. 22 Las e 6, 8, 9 Laps
(cfr. consid. 2.9.).
Di conseguenza tali voci
devono essere conteggiate nel calcolo della prestazione assistenziale per tutte
le persone componenti l’unità di riferimento.
Non è possibile non
computarne alcune o conteggiarne altre non previste dalla Las e dalla Laps.
Per inciso va osservato
che, per quanto riguarda eventuali ulteriori costi che esulano sia dalla spesa
per l’alloggio, che dalla lista esaustiva delle spese vincolate, si deve
sopperire tramite l’importo della soglia di intervento (cfr. STCA 42.2014.10
del 26 novembre 2014 consid. 2.12.; 42.STCA 39.2008.3 del 13 novembre 2008 consid.
2.7
; STCA 42.2008.16 dell’11 marzo 2009 consid. 2.9.).
Ne discende che il
legislatore ticinese ha stabilito che per le persone che vivono in convivenza
stabile il calcolo volto a determinare l’eventuale diritto a prestazioni
assistenziali ordinarie deve essere effettuato facendo capo ai medesimi
parametri sia per il titolare del diritto che per l’altro membro dell’unità di
riferimento, ossia per il convivente.
Giova, peraltro, ricordare
che le norme COSAS sono soltanto raccomandazioni all'indirizzo
delle autorità sociali cantonali, comunali, della Confederazione e delle
organizzazioni private di sostegno sociale. Tali raccomandazioni servono da
punto di riferimento per la giurisprudenza. Tuttavia, esse acquistano carattere
vincolante tramite la legislazione cantonale, le regolamentazioni comunali e la
giurisprudenza (cfr. www.cosas.ch/norme-cosas; C.
Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed.
Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171; STCA 42.2015.1 del 10 giugno 2015
consid. 2.5; 2.10.).
Alla luce di quanto
stabilito, sopra, risulta pertanto corretto il modo di operare dell’USSI che ha
effettuato il calcolo volto a determinare l’eventuale diritto di RI 1 a una prestazione
assistenziale ordinaria dal mese di dicembre 2015 computando anche i redditi e
le spese di RICO2 1 nella misura definita dalla Las e dalla Laps (cfr. doc.
65-66).
2.17
Per quanto attiene alla
pigione, i ricorrenti hanno chiesto di tenere conto, invece della somma di fr.
15'000.-- computata dall’USSI, del canone di locazione effettivo di fr. 22'560
almeno fintanto che agli stessi non fosse stato ragionevolmente possibile
trasferirsi in un’abitazione più economica (cfr. doc. I inc. 42.2016.6; doc. I
inc. 42.2016.7)
Giusta l’art. 22 lett. c
Las per il calcolo della spesa per l’alloggio, ai fini della determinazione
della prestazione assistenziale, viene considerato l’affitto maggiorato delle
spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps (cfr.
consid. 2.9.).
L’art. 9 cpv. 1 Laps
prevede, segnatamente, che per le unità di riferimento composte di una persona
la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo corrispondente
all’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all'AVS/AI per la persona sola, pari a fr. 13'200.-- annui, ossia fr. 1'100.--
mensili.
Per le unità di
riferimento composte di due persone la spesa per l’alloggio è computata fino ad
un massimo corrispondente all’importo riconosciuto dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI per i coniugi, ossia fr. 15'000.--
all’anno, corrispondenti a fr. 1'250.-- al mese (cfr. consid. 2.9.).
Le disposizioni “Concetti
e indicazioni per il calcolo dell’aiuto sociale” della Conferenza svizzera
dell’azione sociale – COSAS, adottate nel 2005, al punto B.3 “Spese d’alloggio”
aggiornato nel dicembre 2015, enunciano che:
" L’affitto
(o gli oneri ipotecari per le persone proprietarie del proprio alloggio) è
computato tenendo conto dei valori medi del mercato immobiliare locale.
Analogamente, anche le spese accessorie contrattuali sono da considerare nel
calcolo della prestazione (nel caso il beneficiario sia il proprietario della
locazione, sono da aggiungere anche le tasse usuali e le manutenzioni
all’immobile assolutamente indispensabili).
Se le spese per il riscaldamento e per l’acqua calda
(riscaldamento elettrico o a legna, boiler elettrico, ecc.) non sono incluse
nelle spese accessorie, è rimborsato il costo del loro consumo effettivo.
Un affitto giudicato eccessivamente elevato è finanziato fintanto
non sia trovata una soluzione abitativa adeguata tuttavia ragionevolmente più economica.
Gli uffici d’assistenza sociale hanno il dovere di aiutare attivamente i
beneficiari nella ricerca di un alloggio più conveniente. Nel caso di disdetta
sono da rispettare le usuali condizioni contrattuali.
Prima di esigere il trasloco in un appartamento con l’affitto più
conveniente, si dovrà esaminare attentamente il caso specifico. La decisione
dovrà in particolare tener conto del numero di persone che compongono il nucleo
familiare, il loro radicamento nel quartiere, l’età dei beneficiari, nonché lo stato
di salute e il loro grado d’integrazione sociale. Se a giovani adulti con economia
domestica propria si chiede il trasloco in un’altra forma abitativa più
conveniente, si deve tener conto dei criteri riportati al capitolo B.4.
Nel caso si trovi un appartamento adeguato, è meglio evitare che
gli uffici del sostegno sociale paghino un deposito di garanzia. Se ciò non è
possibile, quest’importo è considerato alla stregua di una prestazione speciale
nell’ambito delle spese per l’alloggio. Gli uffici preposti dovranno provvedere
affinché la somma anticipata sia rimborsata.
Quando un assistito cambia comune di domicilio, l’ente di sostegno
sociale precedente dovrà verificare se nel nuovo comune l’affitto previsto sarà
accettato. Per le spese procurate da un trasloco, fanno stato le indicazioni del
capitolo C.1.7.”
2.18
Visto che per determinare il
diritto di RI 1 a una prestazione assistenziale ordinaria i redditi e le spese
di RICO2 1 facente parte della sua unità di riferimento vanno considerati nella
misura definita dalla Las e dalla Laps (cfr. consid. 2.16.), a titolo di
pigione va quindi computata, giusta l’art. 22 lett. c Las, la somma massima
ammissibile per due persone di fr. 15'000.-- annui, corrispondenti a fr.
1'250.-- mensili, superando l’entità della pigione effettiva di fr. 22'560.--
tale importo massimo.
Tutt’al
più, per far fronte per un periodo limitato a una spesa per l’alloggio
superiore ai limiti dell’art. 22 lett. c Las, possono essere concesse
prestazioni speciali ai sensi dell’art. 20 cpv. 2 Las che si distinguono da
quelle ordinarie perché rispondono a bisogni particolari d’intervento (cfr.
Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002 relativo alla modifica della legge
sull’assistenza sociale, pag. 4; STCA 42.2014.2 del 1° dicembre 2014, STCA
42.2004.3
del 17 maggio 2005, pubblicata in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.).
Al riguardo va, tuttavia,
osservato che le prestazioni speciali possono essere erogate a coloro i quali beneficiano
di prestazioni ordinarie, o alle persone che raggiungono o superano la soglia
d’intervento ma non coprono il bisogno specifico cui esse sono destinate (cfr.
art. 20 cpv. 3 Las; STCA 42.2014.2 del 1° dicembre 2014).
In ogni caso in concreto,
conformemente a quanto rilevato dall’USSI (cfr. doc. III inc. 42.2016.6; III
inc. 42.2016.7), anche volendo per ipotesi considerare il canone di
locazione e le spese accessorie effettivi di fr. 22'560.-- annui (cfr. doc. 19
inc. 42.2016.7), pari a fr. 1'880.-- mensili, RI 1 non avrebbe comunque diritto
a prestazioni assistenziali ordinarie dal mese di dicembre 2015 (cfr. consid. 2.20.).
E’ utile evidenziare che
nei casi in cui un cambiamento di abitazione sia esigibile e la persona
interessata non dia seguito all’invito dell’amministrazione in tal senso,
quest’ultima computa a titolo di pigione, quando la locazione effettiva è
maggiore dell’importo massimo ammissibile, quest’ultimo importo, mentre la
differenza con la pigione effettiva viene conteggiata quale reddito
supplementare (cfr. STCA 42.2016.2 del 6 giugno 2016; STCA 42.2015.26 del 25
gennaio 2016; STCA 42.2015.5 del 9 dicembre 2015).
2.19
Questa Corte rileva, inoltre,
che l’art. 22 lett. b cfr. 3 Las prevede che nella spesa vincolata non vengono
computate le imposte di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. j Laps (cfr. consid. 2.9.).
L’assistenza sociale non
deve servire a far fronte alle imposte correnti e arretrate. Il pagamento delle
imposte non fa parte del minimo sociale della persona assistita. In virtù del
principio della sussidiarietà che vige in ambito di assistenza sociale (cfr.
consid. 2.2.) il richiedente deve piuttosto cercare di ottenere una proroga del
pagamento o il condono delle stesse (cfr. STF 8C_232/2014 del 21 aprile 2015
consid. 5.2.4.; STCA 42.2015.6 del 28 settembre 2015 consid. 2.12.). .
Siccome per calcolare
l’eventuale prestazione assistenziale del richiedente si tiene conto anche per
gli altri membri dell’unità di riferimento esclusivamente delle spese
computabili Las (cfr. consid. 2.16.), a ragione l’USSI non ha considerato le
imposte a carico di RI 1 quantificate in fr. 1'653.-- (cfr. doc. I inc.
42.2016
; doc. GG inc. 42.2016.7), pari a fr. 138.-- al mese.
In ogni caso, come
risulterà in seguito (cfr. consid. 2.20.), l’eccedenza di reddito permette di
far fronte a tale spesa.
Al riguardo cfr. la STCA
42.2008.2
del 19 maggio 2008 consid. 2.15. relativa a un richiedente l’assistenza
sociale, la cui unità di riferimento era costituita dal medesimo e dalla
convivente di lunga data che esercitava un’attività lucrativa. Nel calcolo che
ha condotto al diniego delle prestazioni assistenziali ordinarie non è stato
tenuto conto delle imposte federali, cantonali e comunali a carico della
convivente.
2.20
Per quanto attiene agli
alimenti, secondo l’art. 22 lett. b cfr. 2 Las nella spesa vincolata
non vengono computati gli alimenti di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. d Laps (cfr.
consid. 2.9.).
L’art. 8
cpv. 1 lett. d enuncia che la spesa vincolata è costituita, tra l’altro, dagli
alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c Legge Tributaria (LT).
Secondo l’art.
32.
cpv. 1 lett. c LT dai proventi sono dedotti, quali deduzioni generali,
gli alimenti versati al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto
nonché gli alimenti versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità
parentale, escluse tuttavia le prestazioni versate in virtù di un obbligo di
mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia. Per queste ultime
viene applicato il principio generale secondo il quale simili contributi sono esenti
da imposta per il beneficiario e non possono essere dedotti dal reddito del
debitore (art. 23 lett. e) LT e art. 24 lett. e) LIFD).
Per quanto
concerne i richiedenti di prestazioni della pubblica assistenza debitori di
contributi alimentari, la Las deroga, pertanto, al regime contemplato dalla
Laps.
Dal
Messaggio dell’8 maggio 2002 concernente la modifica della legge
sull’assistenza sociale n. 5250, in relazione al commento dell’art. 22, risulta
che:
"
Dal calcolo delle spese
sono poi escluse alcune voci quali le rendite e gli oneri permanenti, gli
alimenti e le imposte: le risorse delle prestazioni assistenziali non possono
essere destinate a pagare questi oneri. La persona priva del minimo vitale
cessa i pagamenti e il creditore ha eventualmente a disposizione altri mezzi
(per esempio, il ricorso all’anticipo alimenti).” (Messaggio n. 5250 pag. 5)
Nel relativo Rapporto del 5
novembre 2002 al p.to 3.5. afferente al reddito disponibile residuale in merito
è stato puntualizzato che:
"
L’art. 22 indica le
deroghe, sempre per rapporto alla Laps, riguardanti il calcolo del reddito
computabile.
Si tratta per lo più di deroghe a carattere
restrittivo volte a determinare un reddito disponibile che definisca ancor
meglio la reale situazione di bisogno della persona che inoltra una richiesta
di assistenza.”
In una sentenza 42.2008.17
del 20 aprile 2009 questa Corte, confermando il diniego a prestazioni
assistenziali, ha stabilito che a ragione l’USSI non aveva computato gli
alimenti che il ricorrente – che viveva con una figlia – doveva versare alla
moglie da cui viveva separato e ai due figli. Il TCA ha precisato che la scelta
del legislatore cantonale di non conteggiare gli alimenti nelle spese non è
contraria alla legislazione in vigore, alla Costituzione federale e del Cantone
Ticino, né alla CEDU.
In simili condizioni,
ritenuto che ad RICO2 1 si applicano i redditi e le spese computabile Las nella
medesima misura di RI 1 (cfr. consid. 2.16.), il contributo alimentare che il
convivente è tenuto a versare alla moglie da cui è separato legalmente di fr.
785.
-- al mese (cfr. doc. 109 inc. 42.2016.7; I inc. 42.2016.7 p.to 7), in
virtù dell’art. 22 lett. b cfr. 2 Las, non va conteggiato nel calcolo volto a
determinare il diritto di RI 1 a una prestazione assistenziale ordinaria.
2.21
Alla luce di tutto quanto
esposto, occorre concludere che l’USSI a ragione ha negato a RI 1 una
prestazione assistenziale dal mese di dicembre 2015.
In effetti, anche volendo
tenere conto, per ipotesi, della pigione effettiva di fr. 22'560.-- (cfr.
consid. 2.17.), il medesimo non presenta comunque alcuna lacuna di reddito Las.
I redditi computabili
della sua unità di riferimento, costituita da lui e da RICO2 1, corrispondono a
fr. 50’251.-- (fr. 31’603 di rendita della previdenza professionale + fr. 18'648
rendita AVS; doc. 66), pari a fr. 4’188.-- al mese (cfr. doc. 65).
La sostanza computabile
risulta nulla (cfr. doc. 66).
Le spese computabili sono
composte della spesa per l’alloggio di fr. 22'560.-- annui (cfr. consid. 2.17.)
e dei premi dell’assicurazione malattia di complessivi fr. 9'750 annui(fr. 4’875
annui per RI 1 + fr. 4'875 per RICO2 1; cfr. doc. 66).
Esse, globalmente,
ammontano a fr. 32'310.- annui, pari a fr. 2'692.- al mese.
Di conseguenza il reddito
disponibile residuale (cfr. art. 18, 22 Las) dell’unità di riferimento di RI 1
ammonta a fr. 17'941.-- (redditi computabili di fr. 50’251.-- - spese
computabili di fr. 32’310.--), pari a fr. 1’495.-- al mese.
La soglia di intervento
per il 2015 degli insorgenti corrisponde a fr. 1'595.-- al mese (cfr. consid. 2.8.;
doc. 65).
Come indicato sopra (cfr.
art. 18 Las; consid. 2.8.), hanno diritto alla prestazione assistenziale
ordinaria coloro il cui reddito disponibile residuale (pari alla differenza tra
la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle
persone componenti l’unità di riferimento; cfr. consid. 2.16.), sommato alle
prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della
Laps, non raggiunge la soglia di intervento.
In casu i sussidi della
cassa malati ammontano a fr. 298.-- (cfr. doc. 65).
In concreto RI 1 non
presenta alcuna lacuna di reddito mensile, siccome la somma del reddito
disponibile residuale e dei sussidi di cassa malati risulta più elevata della
soglia di intervento di fr. 198.-- al mese [(fr. 1'495.-- + fr. 298.--)
- fr. 1'595.--].
L’eccedenza di reddito di
fr. 198.-- (ottenuta, per ipotesi, tenendo conto della pigione effettiva di fr.
22'560.--) consente, peraltro, di far fronte alle imposte di fr. 138.-- mensili
dovute da RICO2 1 (cfr. consid. 2.19.).
2.22
Con i ricorsi RI 1 e RICO2 1,
rappresentati dal RA 1, hanno chiesto un’indennità di patrocinio per la
procedura ricorsuale e per la procedura di reclamo (cfr. doc. I inc. 42.2016.6;
doc. I inc. 42.2016.7).
Vista la loro soccombenza
in entrambe le procedure non si giustifica l’assegnazione di ripetibili.
Riguardo al riconoscimento
di un’indennità di patrocinio per la procedura di reclamo, giova osservare che
ai sensi dell'art. 52 cpv. 3 LPGA, applicabile nell’ambito dell’assistenza
sociale, in virtù del rinvio di cui agli art. 33 cpv. 3 Laps e 65 cpv. 1 Las,
di regola nella procedura di opposizione non sono accordate ripetibili.
Tuttavia, quando in questa
fase può essere concesso all'assicurato il gratuito patrocinio, nel caso di
accoglimento dell'opposizione vanno erogate le ripetibili (cfr. STF
8C_48/2015 del 10 aprile 2015 consid.2.1.; DTF 140 V 116; consid.3.3.; DTF 130
V 570; STCA 42.2011.5 del 25 maggio 2011 consid. 2.8.).
L’Alta Corte, in una
sentenza I 164/04 del 23 settembre 2004, pubblicata in DTF 130 V 570, ha poi lasciato aperta la questione di sapere se il diritto alle ripetibili possa essere
riconosciuto anche in altre situazioni eccezionali, come ad esempio in caso di
dispendio o di difficoltà particolari.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Le cause 42.2016.6 e
42.2016.7 sono congiunte.
2. I ricorsi sono respinti.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti