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42.2016.8

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 gennaio 2017Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

i residenti del Cantone” (pag. 11). In seguito intervengono i sussidi per il

perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di

disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni

integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni

assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.

2.3. Secondo l’art. 11 Las i

provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12

Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

Al riguardo va rilevato

che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali

(Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro.

Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che

autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e

33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La natura, l’ampiezza e la

durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli

scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art.

17 cpv. 1 Las).

Esse si suddividono in due

categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa

su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di

bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato

relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre le prestazioni

assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

Relativamente alle

prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la

differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai

sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di

complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le

prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."

Ex art. 19 Las,

concernente la soglia di intervento, poi:

" La soglia d’intervento per le prestazioni

assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto

delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione

sociale."

L’art. 19 Las definisce la

soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella

stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi

previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

La Las rinvia, in effetti,

alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione

sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri

Cantoni.

L’ammontare della soglia

Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr.

Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel Rapporto del 5 novembre

2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato

che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il

concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla

Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici

svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come

scientificamente attendibile e appropriata.

Il Dipartimento della

sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las esso è,

infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della Las e del suo

regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento) -, il 21 dicembre 2010, sentito il parere dell’USSI e della

Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un

lato, che la COSAS ha adottato il 21 ottobre 2010 una nuova versione delle

«direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr.

"Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in

Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.), in vigore dal 1°

gennaio 2011 -che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali

invita ad applicare-, come pure che tale modifica prevede l’adeguamento al

rincaro sulla base dell’indice dei salari e dei prezzi del forfait di

mantenimento in ambito di assistenza sociale, in analogia a quanto avviene

nell’ambito delle rendite AVS AI e delle prestazioni complementari, e che per

il 2011 è stato deciso un adattamento al rincaro pari al 1.75% del forfait di mantenimento,

che a far tempo dal 1° gennaio 2011 la soglia di intervento corrisponde:

" A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione

Persona

dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale)

Forfait

globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS)

(fr./mese)

Supplemento

d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS)

(fr./mese)

Totale

(fr./mese)

1

persona

977.--

100.--

1077.--

Considerandi

2.

persone

1495.

--

100.

--

1595.

--

3.

persone

1818.

--

100.

--

1918.

--

4.

persone

2090.

--

100.

--

2190.

--

5.

persone

2364.

--

100.

--

2464.

--

6.

persone

2638.

--

100.

--

2738.

--

7.

persone

2912.

--

100.

--

3012.

--

Per

ogni persona supplementare

+

272.

--

-

+

272.

--

B. Supplemento

per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle

precedenti raccomandazioni della COSAS).

Per unità di riferimento

con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra

sono integrati da un supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive

persone di 16 o più anni di età; l'importo di tale supplemento è di 210.--

fr./mese per ognuna di queste persone."

(cfr. Direttive

riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2011 in BU

1/2011 del 14 gennaio 2011 pag. 35-36).

Tali importi

sono stati mantenuti anche per il 2012, il 2013, il 2014 ed il 2015 (cfr.

Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2012

del 16 dicembre 2011; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni

assistenziali per il 2013 del 20 dicembre 2012; Direttive riguardanti gli

importi delle prestazioni assistenziali per il 2014 del 1° gennaio 2014 e

Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2015

pubblicate nel BU 9/2015 del 3 marzo 2015).

Per l’anno 2016 le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali

prevedono dal 1° gennaio 2016 quanto segue:

Persone dell’unità di riferimento -

Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato

dalla COSAS)

(CHF/mese)

1.

persona

986.

--

2.

persone 1'509.--

3.

persone 1'834.--

4.

persone 2'110.--

5.

persone 2'386.--

Per ogni persona +

200.

--

supplementare

1.1

Supplemento per unità di riferimento di 3 o più

persone di 16 anni o più

Per unità di riferimento con più di due persone di

almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un

supplemento, assegnato all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.–

mensili.

1.2

Supplemento di integrazione

a. Inserimento sociale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di

inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che

prevede la partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta

al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento

d’integrazione di CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.

Durante la durata dell’AUP viene accordato un

supplemento di integrazione di CHF 300.– al mese.

b. Inserimento professionale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di

inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale

per partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC –

USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un

supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.”

(cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.).

2.4

L’art. 67 Las, relativo

all’obbligo di informazione in generale, prevede che:

" Il

richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi

dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali

e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai

rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione.

(cpv. 1)

A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente

privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio,

rispettivamente dal segreto professionale. (cpv. 2)”

Giusta

l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:

" L’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli

organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue

condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la

riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali. (cpv. 1)

L’assistito

è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale

l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione

di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio. (cpv. 2)”

2.5

Per quanto concerne le

prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:

" Le prestazioni indebitamente percepite vanno

restituite alle condizioni di cui all’art. 26 Laps.”

Ai sensi

dell’art. 26 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:

" La prestazione sociale indebitamente percepita deve

essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto

di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo

amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso,

dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La

restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha

percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle

condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione,

il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)"

Il Messaggio relativo

all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene

all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite

indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata

giurisprudenza del TCA e del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal

1° gennaio 2007 Tribunale federale) in materia di prestazioni complementari

(cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo l'art. 21 cpv. 4

Laps

"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente

per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni

indebitamente percepite."

Ai sensi dell'art. 2

Reg.Las competente a decidere sulle domande d’assistenza e su ogni prestazione

assistenziale in genere, come pure sulle relative modifiche, a emanare le

decisioni di rimborso e a promuovere le azioni di regresso è l’Ufficio del

sostegno sociale e dell’inserimento.

2.6

Secondo la giurisprudenza in

vigore in materia di restituzione in ambito LAVS che rimane applicabile anche

sotto l’egida della LPGA, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del

Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.6.), anche alla

Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione

processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una

decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un

controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha

un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi

o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente.

Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20

ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad

art. 3 p. 68).

Per quel che concerne

l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite

generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del

singolo caso (RCC 1989 p. 547).

È tenuto alla restituzione

ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un

profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in

contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se

l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita

prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame

nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung

unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea

1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00

del 20 ottobre 2000).

Il principio della

restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto

civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato

di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa

correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della

restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a

restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il

condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione

costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79

OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants,

pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo concetto è stato

pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.5.).

2.7

Nell’evenienza concreta questa

Corte, con sentenza 42.2014.9 dell’8 ottobre 2014, ha respinto il ricorso

interposto da RI 1 contro la decisione su reclamo del 30 maggio 2014 emessa

dall’USSI con cui gli era stato negato il sostegno finanziario per svolgere la

seconda formazione “Master in __________” presso l’Università __________ che

risultava non ancora iniziata (cfr. consid.1.1.).

La relativa impugnativa al

TF è stata ritenuta inammissibile (cfr. consid. 1.1.).

L’USSI, dopo essere venuto

a sapere il 23 ottobre 2014 da una lettera dell’USI (cfr. doc. 31; STCA

42.2015.2

del 5 maggio 2015 consid. 2.7.), circostanza peraltro non contestata

dall’insorgente, che quest’ultimo era iscritto al “Master in __________” presso

l’__________ dal 1° ottobre 2013, il 29 ottobre 2014 ha sospeso dal 1°

novembre 2014 il versamento delle prestazioni assistenziali a suo favore.

Il ricorso di RI 1 al TCA

contro la decisione su reclamo del 29 gennaio 2015 che ha confermato il

provvedimento del 29 ottobre 2014 è stato respinto. Il giudizio di questo

Tribunale è cresciuto incontestato in giudicato (cfr. consid. 1.2.).

In seguito

l’amministrazione, il 19 ottobre 2015, ha chiesto la restituzione delle

prestazioni assistenziali versate a torto all’insorgente dal 1° ottobre 2013

fino al 31 ottobre 2014 in quanto non era ancora al corrente dell’effettiva

iscrizione al Master dall’ottobre 2013.

La decisione del 19

ottobre 2015 è stata confermata dalla decisione su reclamo del 14 marzo 2016

(cfr. consid. 1.3.).

Il ricorrente ha

contestato la restituzione facendo valere, tra l’altro, di adempiere le

condizioni per beneficiare del finanziamento della seconda formazione

intrapresa presso l’__________, ossia il Master in __________, da parte

dell’assistenza sociale (cfr. doc. I p.to 11).

2.8

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte innanzitutto evidenzia, come visto, di

essersi già chinata sul principio del rifiuto da parte dell’USSI - con

decisione del 7 maggio 2014 confermata dalla decisione su opposizione del 30

maggio 2014 (cfr. consid. 1.1). - di riconoscere e finanziare nel caso

dell’insorgente la seconda formazione presso l’__________, emanando l’8 ottobre

2014.

la STCA 42.2014.9.

Con

tale giudizio il TCA ha confermato l’operato dell’USSI, poiché non risultavano

ossequiati i presupposti per finanziare la seconda formazione in questione.

Più

specificamente questo Tribunale, facendo riferimento alla propria

giurisprudenza, ha rilevato che, anche volendo ritenere, per ipotesi, che

effettivamente la formazione universitaria in __________ del ricorrente svolta

negli __________ (cfr. consid.1.1.) e le sue esperienze lavorative a livello

internazionale nel settore commerciale non gli consentivano di conseguire un

reddito sufficiente al proprio mantenimento, il rifiuto di finanziare il Master

in __________ doveva comunque essere confermato, non essendo adempiute le

ulteriori condizioni per riconoscere la copertura di una seconda formazione da

parte dell’assistenza sociale.

In

particolare, in primo luogo, il Master in __________, svolgendosi a tempo pieno

su 4 semestri, ossia di regola su 2 anni, non risultava evidentemente di breve

durata, come per contro richiesto dalle disposizioni COSAS sulla seconda

formazione.

In

secondo luogo, il ricorrente non aveva dimostrato che tale Master migliorasse

notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro. Egli non aveva

segnatamente elencato in modo concreto le attività professionali che avrebbe

potuto effettivamente esercitare una volta ultimata la seconda formazione.

Infine il TCA ha rilevato

che, come indicato nelle disposizioni COSAS al punto H6, le preferenze

personali non rappresentano un motivo sufficiente per promuovere una seconda

formazione o una riqualifica professionale.

Il ricorso interposto

dall’insorgente contro la sentenza 42.2014.9 dell’8 ottobre 2014 è stato ritenuto

inammissibile dal Tribunale federale con giudizio 8C_803/2014 del 14 gennaio

2015, il quale ha puntualizzato che “… il ricorrente non si confronta

puntualmente, invocando l’arbitrio, con le motivazioni del Tribunale cantonale

delle assicurazioni, il quale ha spiegato, dopo aver illustrato in maniera

diffusa la propria giurisprudenza, come non fossero date per il ricorrente le

condizioni per finanziare una seconda formazione o una riqualifica

professionale” (cfr. consid. 1.1.).

Questa

Corte, il 5 maggio 2015 ha, inoltre, emanato un’ulteriore sentenza 42.2015.2

con cui ha confermato la decisione su reclamo del 29 gennaio 2015 nella

quale l’USSI ha stabilito che rettamente con decisione del 29 ottobre 2014, rilevata

in quel mese l’iscrizione dal 1° ottobre 2013 al Master in __________ presso l’__________

- che quale seconda formazione intrapresa dall’insorgente non poteva essere

finanziata dall’assistenza sociale conformemente a quanto deciso nella STCA

42.2014.9

dell’8 ottobre 2014 -, gli aveva sospeso a far tempo dal 1° novembre

2014.

il versamento delle prestazioni assistenziali (cfr. consid. 1.2.).

2.9

A seguito dell’acquisizione

di forza di cosa giudicata materiale un giudizio vincola le parti in procedure

successive, nel senso che esso si oppone all’emanazione di nuovi giudizi. In

nuove, successive ed identiche azioni la decisione non può più essere, quindi,

modificata, se non a determinate condizioni (cfr. STF 9C_840/2011 del 19 giugno

2012.

consid. 4.2.; U. Häfelin/G. Haller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts,

Zurigo 1990, pag. 166; pag. 170 N 782), ossia se sono adempiute, nel caso di

sentenze emesse dal TCA, le condizioni della revisione ai sensi dell’art. 24

Lptca.

Una vertenza che ha

acquisito forza di cosa giudicata (materiale) non può, dunque, più essere

rimessa in discussione né dalle parti, né dai tribunali (cfr. STF 9C_527/2016

del 12 dicembre 2016 consid. 2.1.; STF 9C_840/2011 del 19 giugno 2012 consid.

4.2

; STF 9C_346/2007 del 23 gennaio 2008 consid. 4.2.).

Questa Corte, pertanto, in

virtù del principio “ne bis in idem”, corollario della forza di cosa giudicata,

non può nuovamente chinarsi sulla questione di sapere se il Master in __________

può o meno essere finanziato dall’assistenza sociale.

A tale questione il TCA ha

già ampiamente risposto con la sentenza 42.2014.9 dell’8 ottobre 2014, negando che

nel caso del ricorrente il Master possa essere riconosciuto dall’USSI.

Il ricorrente, del resto,

non ha fatto valere alcun elemento atto a giustificare un esame dei presupposti

della revisione della sentenza di questo Tribunale.

Le contestazioni sollevate

dall’insorgente circa il principio del finanziamento da parte dell’assistenza

sociale della seconda formazione “Master in __________” presso l’__________

sono conseguentemente inammissibili.

In proposito cfr. STCA

42.2014.20

dell’11 maggio 2015 consid. 2.11.

2.10

In simili condizioni, la

correttezza del rifiuto del finanziamento del Master in __________ iniziato

nell’ottobre 2013, tramite l’emanazione della sentenza del TCA dell’8 ottobre

2014.

il cui ricorso al TF è stato considerato inammissibile, è un punto fermo

per la presente vertenza.

Ne discende che nel

periodo ottobre 2013 - ottobre 2014 il ricorrente non aveva diritto alle

prestazioni assistenziali erogategli invece dall’amministrazione che non era

ancora al corrente – fino al 23 ottobre 2014 (cfr. consid. 2.7.; doc. 31; STCA

42.2015.2

del 5 maggio 2015 consid. 2.7.) – dell’effettiva iscrizione all’__________.

Nella fattispecie sono,

inoltre, adempiuti i presupposti della revisione processuale (cfr. consid. 2.6.).

In effetti tramite la

lettera dell’__________ del 23 ottobre 2014 in cui era indicato che il

ricorrente era iscritto al Master in questione da ottobre 2013 (cfr. consid. 2.7.;

doc. 31; STCA 42.2015.2 del 5 maggio 2015 consid. 2.7.) è emerso un fatto nuovo

atto a indurre a una conclusione giuridica diversa rispetto ai calcoli iniziali

delle prestazioni assistenziali.

E’, quindi, evidente che le

decisioni relative all’attribuzione di prestazioni assistenziali per il lasso

di tempo ottobre 2013 - ottobre 2014 andavano riviste.

Di conseguenza l’insorgente,

da un profilo oggettivo, ha effettivamente percepito indebitamente le

prestazioni assistenziali da ottobre 2013 a ottobre 2014.

Al riguardo

è utile ribadire (cfr. consid. 2.6.) che è tenuto alla restituzione ogni

assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo,

non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata

erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di

ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è

irrilevante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha

ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto

di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. DTF 122 V 134

consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.; STFA P 17/02 del 2

dicembre 2002; STFA P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000;

Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen,

Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).

Pertanto le censure

sollevate dall’insorgente secondo cui, da un lato, l’USSI non l’avrebbe

avvertito che se avesse intrapreso il Master, il versamento delle prestazioni

assistenziali sarebbe stato sospeso (cfr. doc. I p.to 9), dall’altro, sarebbe

confrontato con una difficile situazione economica (cfr. doc. I p.to 6),

risultano irricevibili.

Le stesse, riguardando le

condizioni del condono (buona fede e onere troppo grave; cfr. consid. 2.5.;

2.6

), saranno esaminate nella procedura successiva relativa al condono.

In proposito il TCA

ricorda che per costante giurisprudenza federale, è possibile pronunciare una

decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della

decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è

stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF

8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

L’USSI ha, del resto,

precisato che la richiesta implicita di condono di RI 1 sarà valutata con una

successiva e separata decisione, dopo che la decisione concernente il rimborso

sarà cresciuta in giudicato (cfr.doc. A; V).

2.11

Gli art. 12 Cost. federale e 23

Las, invocati dal ricorrente, non gli sono infine di alcun ausilio. In effetti,

contrariamente a quanto il medesimo fa valere nel ricorso (cfr. doc. I p.to 7),

l’ordine di restituzione non viola tali norme.

L’art. 12 Cost. garantisce

il diritto fondamentale a condizioni minime di esistenza, prevedendo che:

" Chi è nel

bisogno e non è in grado di provvedere a se stesso ha diritto d’essere aiutato

e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un’esistenza

dignitosa."

Per costante

giurisprudenza, secondo l'art. 12 Cost., chi è nel bisogno e non è in grado di

provvedere a se stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i

mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa. L'aiuto in situazioni di

bisogno è subordinato al rispetto del principio di sussidiarietà, nel senso che

non può prevalersene colui che, oggettivamente, è in misura di procurarsi con

le proprie forze i mezzi indispensabili alla sua sopravvivenza. Una tale

persona non è considerata versare in una situazione di bisogno, presupposto

necessario per poter beneficiare di un aiuto. Inoltre, la Costituzione federale

garantisce soltanto il diritto a un minimo d'esistenza, lasciando al legislatore

federale, cantonale o comunale il compito di fissarne la portata e le modalità

(cfr. STF 8C_46/2015 del 4 febbraio 2015 consid. 6; DTF 135 I 119 consid. 7.4.;

DTF 131 I 166 consid. 4.1 pag. 173; DTF 130 I 71 consid. 4.3 pag. 75; DTF 134 I

70).

L’art. 12 Cost. non

garantisce un reddito minimo, bensì unicamente quanto indispensabile alla

sopravvivenza (sostentamento, alloggio, abbigliamento, cure medico-sanitarie di

base; cfr. STF 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.1.; STF 8C_1041/2012

dell’11 luglio 2013 consid. 1.1.;STF 8C_3/2007 del’8 giugno 2007; STF

8C_799/2011 del 10 giugno 2012 consid. 4.2.).

L’incasso dell’importo

stabilito con decisione di restituzione, la quale come nel caso di specie deve

determinare il principio del rimborso e il relativo ammontare corrispondente a

quanto oggettivamente percepito a torto, può avvenire mediante rate confacenti

alle esigenze della persona interessata previo accordo con l’USSI e comunque,

nel caso in cui si metta in atto una procedura di esecuzione forzata sulla base

della Legge sull’esecuzione e i fallimenti (LEF), verrà conservato il minimo

esistenziale, nel senso che non possono essere pignorati oggetti indispensabili

a garantire una qualità di vita minima (cfr. art. 92 LEF), né la parte dell’eventuale

salario indispensabile a garantire il minimo vitale della persona in questione

e della sua famiglia (art. 93 LEF).

In tal modo, quindi, in

caso di obbligo di restituzione la garanzia dell’art. 12 Cost. risulta

ossequiata.

Per quanto attiene

all’art. 23 Las secondo cui le prestazioni assistenziali strettamente

indispensabili non possono essere rifiutate, anche se l’interessato sia personalmente

colpevole del suo stato, giova osservare che in casu non si è confrontati con

un rifiuto di prestazioni assistenziali, bensì con la richiesta di restituzione

di prestazioni percepite indebitamente in passato (da ottobre 2013 a ottobre

2014). Come appena visto, nell’esecuzione della restituzione si tiene in ogni

caso conto del minimo vitale della persona colpita dall’ordine di rimborso.

2.12

Alla luce di tutto quanto

esposto, occorre concludere che a ragione l’USSI il 19 ottobre 2015 - e quindi

entro l’anno di perenzione relativa dal momento in cui ha avuto conoscenza

dell’iscrizione all’__________, e meglio dal 23 ottobre 2014 (cfr. art. 26 cpv.

2.

Laps applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 36 Las; consid. 2.5.,

2.7

; doc. 31; STCA 42.2015.2 del 5 maggio 2015 consid. 2.7.) - ha emesso

l’ordine di restituzione delle prestazioni assistenziali percepite dal

ricorrente nel periodo ottobre 2013 - ottobre 2014 allorché il medesimo

frequentava il Master __________ presso l’__________.

2.13

Occorre ora stabilire se

l’importo chiesto in restituzione di fr. 37'725.-- sia corretto.

L’USSI ha determinato

l’ammontare di fr. 37'725.-- sommando gli interi importi delle prestazioni

assistenziali ordinarie e speciali versati all’insorgente da ottobre 2013 a

ottobre 2014 (cfr. fascicolo atti 1 doc. 31).

Tenuto

conto di tutto quanto stabilito sopra, e meglio che il ricorrente nei mesi in

questione, svolgendo il Master presso l’__________ per il quale l’USSI aveva

negato il finanziamento, ha percepito a torto l’integralità delle prestazioni

assistenziali, non presta fianco a critica alcuna la conclusione della parte

resistente secondo cui vanno rimborsate le intere prestazioni ordinarie e

speciali di cui l’insorgente ha beneficiato nei mesi da ottobre 2013 a ottobre

2014.

Del

resto la parte ricorrente non ha formulato specifiche censure in merito

all’entità della somma chiesta in restituzione.

2.14

Stante quanto

precede, la decisione su reclamo del 14 marzo 2016 deve, conseguentemente,

essere confermata.

2.15

Deve ancora essere verificato

se il ricorrente può essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio (cfr. doc. II).

In

realtà la domanda del ricorrente di assistenza giudiziaria deve essere intesa

solo come richiesta di gratuito patrocinio, visto che la procedura davanti al

TCA in materia di assistenza sociale è per principio

gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca).

Secondo

l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito

patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza

giudiziaria.

L'art.

2.

della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) -

del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13

maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:

" L’assistenza

giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della

procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti

davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”

Inoltre giusta l’art. 3

cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e

dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione

al gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF

125.

V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Il TCA, nella presente

fattispecie, ritiene che, indipendentemente dalla circostanza che la parte

ricorrente, nonostante l’esplicita richiesta da parte del TCA (cfr. doc. IV),

non abbia prodotto il “certificato municipale per

l’ammissione all’assistenza giudiziaria”, né la documentazione economica

dimostrante lo stato d’indigenza, non sia soddisfatto il requisito della

probabilità di esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010;

STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001; STFA I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STFA U

220/99 del 26 settembre 2000; STFA 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF 119 Ia

253.

consid. 3b).

Tale presupposto difetta

quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di

condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in

considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STF 9C_37/2012+9C_106/2012

del 16 gennaio 2013 consid. 3.2.; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.;

RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F.

Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano

2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

A tal proposito si osserva

che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un

criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito,

il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di

essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente

ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF 8C_26/2010 del 27

maggio 2010;8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA

I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl.

del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre, quando le

prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime

sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono

essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304

consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art.

157, pag. 491, nota 591).

Nel caso concreto, alla

luce della Las, della Laps e della giurisprudenza pubblicata nel sito www.bger.ch,

rispettivamente www.sentenze.ti.ch, la

presente vertenza appariva, dopo un esame forzatamente sommario, destinata

all'insuccesso già al momento della presentazione dell'istanza, in quanto le

prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di

perdere la causa.

In effetti, come esposto

ai considerandi precedenti, tenuto conto della documentazione agli atti, in

particolare del fatto che il TCA si sia già pronunciato con sentenza 42.2014.9

dell’8 ottobre 2014 in merito alla correttezza del diniego da parte dell’USSI di

finanziare la seconda formazione (Master in __________ presso l’__________) intrapresa

dall’insorgente, emerge in modo indubbio che il ricorrente deve restituire

quanto percepito dal 1° ottobre 2013 fino al 31 ottobre 2014.

Inoltre gli elementi

fattuali della fattispecie non lasciano spazio al potere di apprezzamento del

TCA.

Di primo acchito, dunque,

si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità di esito

favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA 38.2007.100 del 25 febbraio

2008; STCA 35.2002.12 del 21 maggio 2002; STCA 35.2002.32 del 9 luglio 2002).

In simili condizioni, non

essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la

domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.

2.16

Il ricorrente ha pure

postulato il gratuito patrocinio per la procedura di reclamo (cfr. doc. II pag.

2) negatogli con decisione su reclamo del 14 marzo 2016 (cfr. doc. A; consid.

1.3

).

L'art.

37.

LPGA, relativo alla rappresentanza e patrocinio nella procedura davanti

all'assicuratore, applicabile in virtù del rinvio di cui agli art. 65 Las e 33

cpv. 3 Laps, prevede:

" La parte può farsi

rappresentare, se non deve agire personalmente, o farsi patrocinare nella

misura in cui l’urgenza di un’inchiesta non lo escluda. (cpv. 1)

L’assicuratore può

esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura

scritta. (cpv. 2)

Finché la parte non

revochi la procura l’assicuratore comunica con il rappresentante. (cpv. 3)

Se le circostanze lo

esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito. (cpv. 4)"

Qualora,

dunque, un assicurato non disponga di sufficienti mezzi finanziari, le sue

conclusioni non siano sprovviste di possibilità di successo e la lite non sia

priva di difficoltà di ordine fattuale o giuridico, egli ha diritto al gratuito

patrocinio nella procedura di opposizione del diritto delle assicurazioni

sociali (cfr. SVR 2004 EL Nr. 4).

Al

riguardo cfr. anche STFA C 254/04 del 15 marzo 2005; Plädoyer

1/05 pag. 70-71; RtiD I-2005 N. 46 pag. 177.

In

casu, alla luce di quanto esposto al considerando precedente in merito al fatto

che il procedimento non aveva probabilità di esito favorevole, a ragione l’USSI

con la decisione su reclamo impugnata ha negato il gratuito patrocinio per la

procedura di reclamo (cfr. doc. A).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza tendente alla

concessione del gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale dinanzi al TCA

è respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti