42.2017.1
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29 marzo 2017Italiano27 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2017.1
KE/DC/sc
Lugano
29 marzo 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Kathrin Erne, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1 gennaio 2017 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 2 dicembre 2016 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del
2 dicembre 2016 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito:
USSI) ha confermato la sua decisione del 2 settembre 2016 (cfr. doc. A2) con la
quale ha negato a RI 1 il diritto a prestazioni assistenziali a far tempo dal
mese di settembre 2016.
A motivazione del proprio
rifiuto l’USSI ha osservato che RI 1 dispone già di un’adeguata formazione con attestato
federale di capacità (AFC) come specialista in fotografia e maturità
professionale artistica, che risultano adeguate a conseguire un reddito
sufficiente. Inoltre la formazione intrapresa non è di breve durata. In tali
circostanze la concessione dell’assistenza durante un’ulteriore (seconda)
formazione non si giustifica, non rientrando nello scopo dell’assistenza (cfr.
doc. A7).
1.2. Contro la decisione su reclamo
RI 1 ha presentato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto
l’annullamento della stessa e il riconoscimento del diritto alle prestazioni
assistenziali.
A sostegno della propria
pretesa ricorsuale RI 1 ha addotto che la sua attuale professione quale
fotografa le offre solo poche possibilità d’impiego e nel prossimo futuro non si
prevede nessun miglioramento. A comprova delle migliori possibilità di
collocamento con il diploma in __________ allega uno scritto di __________,
responsabile della __________.
In seguito la ricorrente
precisa che il percorso formativo che sta seguendo è una scuola di carattere
superiore. Non si tratta di una seconda formazione, bensì di un proseguimento
della prima formazione aggiungendo che la stessa avrebbe una durata di soli due
anni.
Ella ritiene inoltre che
non ritiene accettabile che persone come lei, che cercano di sottrarsi a una
situazione di bisogno vengano punite e non sostenute da parte di un’istituzione
che dovrebbe servire proprio a questo scopo.
Oltre a ciò precisa che il
percorso formativo intrapreso non comporterebbe nessun aumento dei costi attualmente
sostenuti dell’USSI in suo favore.
Infine afferma che non è
intenzionata ad accettare la sua situazione di bisogno e perciò ha deciso di
continuare comunque la sua scelta di proseguire con gli studi superiori, nonostante
il diniego (cfr. doc. I).
1.3. Con
risposta del 9 gennaio 2017 l’USSI ha proposto di respingere il ricorso con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. III).
1.4. Il doc. III è stato trasmesso
alla ricorrente con la facoltà di presentare eventuali altri mezzi di prova
(cfr. doc. IV).
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se correttamente o meno l’USSI ha respinto la domanda del 25
agosto 2016 interposta da RI 1 tendente alla concessione di una prestazione
assistenziale a decorrere dal mese di settembre 2016.
L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata
oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre
2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in
vigore il 1° febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono
stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU
53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1°
febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono entrate
in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006
del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag.
313-317).
Il 1° giugno 2015 è
entrata in vigore la Legge sugli aiuti allo studio, la quale ha portato ad
altre modifiche della Laps (cfr. BU 18/2015 del 21 aprile 2015 p.184-195).
2.2. L'art. 1 Las stabilisce che
lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,
all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione
federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per
cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali
hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei
beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa
il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che
"le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o
suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle
misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che
"in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo
finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni
sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13 Laps, relativo
all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che
" Le
prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in
cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:
a) prima
dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le riduzioni dei premi previste nell’assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie (art. 11 cpv. 1 lett. b) e le prestazioni d’aiuto allo
studio (art. 11 cpv. 1 lett. c), a cui i membri dell’unità di riferimento hanno
diritto;
b) ogni
prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge
speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo
di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine,
anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento
vi ha rinunciato.”
Inoltre
giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:
" Sono
prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) le riduzioni
dei premi previste nell’assicurazione delle cure medico-sanitarie secondo la
Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa
legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto sociale
speciale e l’assegno per sportivi d’élite o talenti artistici previsti dalla
Legge sugli aiuti allo studio (LASt) del 23 febbraio 2015;
c) la borsa di
studio e l’assegno di tirocinio previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio
del 23 febbraio 2015;
d) l’assegno di
riqualificazione professionale previsto dalla Legge sugli aiuti allo studio del
23 febbraio 2015;
e) l’indennità
straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione
e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli
assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;
g) l’assegno di
prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre
2008;
h) le
prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8
marzo 1971.”
Anche dal Messaggio n.
4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si
evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi
dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti
Fatti
i residenti del Cantone” (pag. 11).
In seguito intervengono i
sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità
straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi
contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima
infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento
sociale.
Infine anche il Messaggio
n. 6955 del 25 giugno 2014 relativo all’introduzione della Legge sugli aiuti
allo studio dichiara al pt. 3.2 che nella pratica di tutti i giorni il
principio degli interventi a cascata è stato rispettato. Nel caso di uno
studente con figli a carico, l’attuale assegno di studio è stato considerato
prioritario rispetto agli assegni familiari, di prima infanzia e integrativi.
Anche nel caso di un richiedente che accede ad un eventuale intervento
assistenziale, prioritaria rimane la concessione dell’assegno di studio (pag.
8).
2.3. Nell’evenienza concreta
l’USSI ha negato a RI 1 il diritto a una prestazione assistenziale a far tempo
dal mese di settembre 2016, in quanto, avendo conseguito l’AFC quale specialista
in fotografia nell’estate 2014 e la maturità professionale artistica nell’anno
successivo, la medesima è in grado di conseguire un reddito da attività
lavorativa sufficiente.
Inoltre, a mente
dell’amministrazione, l’ulteriore formazione che la ricorrente sta
intraprendendo presso la Scuola __________ (in seguito: __________) con
indirizzo __________ non è di breve durata (cfr. doc. A; consid. 1.1.).
La ricorrente ritiene, invece,
che i titoli di studio conseguiti (AFC quale specialista in fotografia e
maturità professionale artistica) non le permettono di trovare un impiego e che
il percorso formativo intrapreso non è da considerare una seconda formazione,
bensì un proseguimento della prima formazione (cfr. doc. I; consid. 1.2.).
Dalle carte processuali
emerge che la ricorrente, nata il __________ 1986 (cfr. doc. 4), nel 2014 ha
conseguito l’AFC quale specialista in fotografia, dopo aver svolto il relativo
apprendistato presso __________ (cfr. doc. 168, 169, 172). In data 31 agosto
2014, alla fine del tirocinio, il rapporto di lavoro con __________ è stato sciolto
(cfr. doc. 167).
Durante l’anno scolastico
2014-2015 la ricorrente ha frequentato il Centro __________ (in seguito: __________)
a __________ al fine di conseguire la maturità professionale artistica (doc.
173).
Dagli atti si evince, poi,
che RI 1 in data 23 luglio 2015 ha fatto per la prima volta domanda all’USSI
per ottenere delle prestazioni assistenziali. La domanda è stata accolta con
decisione del 20 ottobre 2015 (cfr. doc. 234).
In seguito le prestazioni
assistenziali sono state rinnovate ogni tre mesi fino alla decisione di rifiuto
del 2 settembre 2016 con la quale l’USSI ha negato la prestazione a partire da
settembre 2016 (cfr. doc. A2, 176, 199, 213 e 217).
Durante l’anno scolastico
2015-2016 l’insorgente ha frequentato il Corso __________ presso il __________
di __________. Per questo percorso formativo ha ottenuto dall’Ufficio delle
borse di studio e dei sussidi, con decisione del 5 gennaio 2016, una borsa di
studio di fr. 2'416.- (cfr. doc. 140). Alla fine però ella ha rinunciato a
sostenere gli esami finali (cfr. doc. 11).
In data 20 giugno 2016 RI
1 si è poi iscritta alla Scuola __________ (in seguito: __________) con
indirizzo __________ presso il __________ a __________. Il corso è iniziato il
29 agosto 2016 (cfr. doc. 12-14). La __________ richiede per l’accesso il
possesso di un AFC adeguato ad intraprendere specializzazioni e approfondimenti
relativi alle professioni della comunicazione visiva e del design. La
formazione si svolge a tempo pieno presso la sede della __________. Sono
previsti due anni di studio intensivo, nonché un periodo di pratica lavorativa
presso imprese selezionate in Svizzera e all’estero (http://__________).
2.4. Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile dapprima evidenziare che
nell’ambito dell’assistenza sociale, come esposto sopra (cfr. consid. 2.2.),
vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.
Da tale principio risulta
che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto
qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità
tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o,
ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STFA K 22/04
del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V
143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel
dicembre 2007, p.to A.4; , C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen
Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172;
114-115).
Con sentenza STF
8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.1. l’Alta Corte ha rilevato in virtù del
principio di sussidiarietà che colui che effettivamente e giuridicamente è in
grado di procurarsi da solo i mezzi necessari per sopravvivere, in particolare
assumendo un’attività lucrativa ragionevolmente esigibile, non può esigere
l’assistenza sociale o l’aiuto in situazione di bisogno ai sensi dell’art. 12
Cost. fed. (cfr. STF 8C_455/2015 del 8 marzo 2016 consid. 7.2.2; STF
8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.2.1).
Al consid. 4.4 dello
stesso giudizio la nostra Massima Istanza ha inoltre esposto che solitamente
non sussiste nessun diritto al sostentamento necessario della vita durante la
frequentazione di una formazione. In primo luogo le persone in formazione vanno
sostenute attraverso appositi strumenti dedicati alla formazione e perciò di
regola l’assistenza sociale non è competente. Contributi alla formazione sono
in particolare le borse di studio e i prestiti. Inoltre l’aiuto sociale può
essere chiesto solamente in via complementare, ad esempio come aiuto per il
superamento della situazione in quanto altri mezzi non sono ancora disponibili
(cfr. STF 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.4.).
Con sentenza STF
8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2, l’Alta Corte ha inoltre rilevato che
in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere prestazioni
assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella condizione di
impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio ragionevole
comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo un’attività
retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale.
Inoltre le
disposizioni della Conferenza svizzera dell’azione sociale - COSAS, adottate nel
2005 e poi aggiornate regolarmente negli anni successivi, al punto A.4
("Principi del sostegno sociale"), dopo aver ribadito che la
sussidiarietà costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il
sostegno sociale, sottolineano che:
" (...)
- Sussidiarietà
Il sostegno sociale interviene quando la
persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e quando le altre fonti
d’aiuto disponibili sono state esaurite. Il sostegno sociale deve intervenire
quando non possono essere ottenuti altri aiuti, in tempo utile o in maniera
adeguata. Il sostegno sociale viene elargito dall’ente cantonale preposto ed è
sussidiario:
·
allo sforzo personale: la persona che si trova nel bisogno
deve sforzarsi di intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla
situazione critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo il proventi del
lavoro, il patrimonio esistente o altre entrate disponibili
·
agli obblighi da parte di terzi: prima di elargire una
prestazione, le autorità devono vagliare attentamente tutte le possibilità
d’intervento degli altri enti pubblici o privati. Ci si riferisce a prestazioni
d’assicurazioni sociale, a contributi di mantenimento inerenti il diritto di
famiglia, a pendenze da contratto, indennizzi, borse di studio, ecc.
·
alle prestazioni volontarie da parte di terzi: le
prestazioni d’aiuto sociale volontarie sono equiparate alle prestazioni
pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e rivestissero un
carattere benevolo. Esse son prese in considerazione nella determinazione
dell’intervento pubblico.
(…)”
Riguardo
alla funzione delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in
dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für
Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e
114-115.
2.5. Questo Tribunale, in una
sentenza di principio 42.2011.4 del 25 agosto 2011, cresciuta in giudicato
incontestata e pubblicata in RtiD I-2012 N. 9 pag. 28 ha esaminato la questione
concernente l’eventuale assunzione dei costi di una seconda formazione da parte
dell’assistenza sociale.
In quell’occasione il TCA
ha stabilito che il titolare di un Master (Bacellierato) in teologia, in virtù
del principio della sussidiarietà vigente in ambito di assistenza sociale, non
ha diritto a prestazioni assistenziali per il periodo in cui svolge una
specializzazione in diritto comparato delle religioni e diritto canonico,
benché presenti una lacuna di reddito. In effetti il Master in teologia, che
viene attribuito dopo cinque anni di studi universitari, permette l’accesso a
una serie di professioni atte a conseguire un reddito sufficiente per vivere.
In concreto decisiva è comunque la circostanza che i presupposti per
riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte dell’assistenza
sociale non sono adempiuti. La specializzazione in diritto comparato delle
religioni, svolgendosi su due anni, non risulta di breve durata e il
richiedente l’assistenza sociale non ha dimostrato che tale specializzazione migliori
notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro, non avendo elencato
in modo concreto le attività professionali che potrebbe effettivamente
esercitare una volta ultimata la seconda formazione. L’ulteriore percorso
formativo intrapreso potrebbe, del resto, essere teoricamente finanziato con un
prestito di studio o facendo ricorso all’assicurazione contro la
disoccupazione.
In una successiva sentenza
42.2011.7 del 22 settembre 2011 questa Corte si è chinata sul caso di un
ricorrente, assistente di cura, che aveva intrapreso un’ulteriore formazione
quale infermiere.
Il TCA ha stabilito, da un
lato, che sulla base della documentazione medica, contrariamente al parere
dell’amministrazione, l’attività di assistente di cura non era più conforme alle
sue condizioni di salute.
Dall’altro, che malgrado
ciò, il rifiuto delle prestazioni assistenziali postulate nell’agosto 2010
doveva comunque essere confermato, visto il carattere sussidiario
dell’intervento dell’assistenza sociale.
Al riguardo il TCA ha
indicato, in primo luogo, che il nuovo percorso formativo non era di breve
durata, estendendosi la formazione quale infermiere diplomato SSS su tre anni.
In secondo luogo, che
prima di rivolgersi all’assistenza sociale entravano in considerazione gli
assegni di studio.
Questo Tribunale ha
evidenziato che in effetti il ricorrente è stato posto al beneficio di un
assegno per la riqualificazione con decisione del 30 maggio 2011.
Con giudizio 42.2011.3 del
17 ottobre 2011 il TCA, richiamato il principio della sussidiarietà, ha
confermato il diniego del diritto alle prestazioni assistenziali deciso
dall’USSI nel caso di una persona - nata nel 1981 - che aveva conseguito il
certificato di capacità nel settore della vendita e che in un secondo tempo
aveva iniziato un Bachelor in conservazione e restauro.
Questo Tribunale ha, in
effetti, ritenuto che la prima formazione della ricorrente permettesse
l’accesso a molteplici occupazioni atte a conseguire un reddito sufficiente per
vivere.
Inoltre nemmeno erano
adempiuti gli ulteriori presupposti per riconoscere, in applicazione delle
disposizioni COSAS sulla seconda formazione, la copertura di una seconda
formazione da parte dell’assistenza sociale.
In primo luogo, il nuovo
percorso formativo intrapreso dall’insorgente, svolgendosi su tre anni, non era
Considerandi
di breve durata.
In secondo luogo, non è
stato dimostrato che il conseguimento del Bachelor in questione migliorasse
notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.
E’ stato, poi, rilevato
che la ricorrente beneficiava di un assegno di studio.
Il TCA, al riguardo, ha
precisato, da una parte, che i criteri per determinarne l’importo sono
differenti da quelli per stabilire l’ammontare della prestazione assistenziale.
Dall’altra, che non è pertanto
escluso che, nonostante la concessione di un assegno di studio, dal conteggio
della prestazione assistenziale risulti una lacuna di reddito.
Questa Corte ha, tuttavia,
evidenziato che quando, come in quel caso concreto, non sono adempiuti i presupposti
perché l’assistenza sociale finanzi una seconda formazione, non sussiste il
diritto a una prestazione assistenziale complementare per coprire tale lacuna.
Con sentenza 42.2010.36
del 21 novembre 2011 questo Tribunale ha respinto il ricorso contro il diniego
di assunzione dei costi di una seconda formazione presso la Scuola superiore
Alberghiera e del Turismo richiesta da un’impiegata di commercio con attestato
federale di capacità. In quel caso questa Corte ha considerato che, anche
volendo considerare, per ipotesi, ogni attività che la ricorrente poteva
svolgere grazie alla sua prima formazione come non più conforme al suo stato di
salute, il rifiuto di prestazioni assistenziali era giustificato poiché la
nuova formazione, svolgendosi su quattro semestri di scuola e due semestri di
“stage” non era di breve durata. Inoltre l’insorgente già nel primo anno
scolastico presso la Scuola alberghiera era stata posta al beneficio di una
borsa di studio sotto forma di assegno di studio, nonché di un prestito di
studio.
Con giudizio
42.2013.11
dell’11 dicembre 2013 il TCA ha ritenuto che, anche qualora la
formazione quale attore non avesse consentito al ricorrente di conseguire un
reddito sufficiente per far fronte al proprio mantenimento, il rifiuto delle
prestazioni assistenziali andava comunque confermato, siccome, in primo luogo,
il nuovo percorso formativo quale sceneggiatore intrapreso dallo stesso,
svolgendosi su due anni a tempo pieno, non era di breve durata.
In secondo luogo, il
ricorrente non aveva dimostrato che la specializzazione in sceneggiatura
migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.
Con sentenza 42.2013.22
del 13 marzo 2014, pubblicata in RtiD II-2014 Nr. 11 pag. 65 segg., questa
Corte ha, poi, stabilito che a una persona già in possesso di un Bachelor in
diritto conseguito all’estero, nonché di un Master in diritto ottenuto in
Svizzera e che ha successivamente seguito i corsi relativi al Bachelor in
diritto anche in Svizzera non spettava alcuna prestazione assistenziale durante
la pratica legale per accedere agli esami di avvocato.
In effetti la formazione
completa in diritto (Bachelor + Master) - della durata di quattro anni e mezzo
/ cinque - le permetteva l’accesso a una serie di professioni atte a conseguire
un reddito sufficiente per vivere, per cui lo svolgimento della pratica legale
non risultava necessario a tal fine.
Pertanto, in virtù del principio
di sussidiarietà, la ricorrente avrebbe dovuto tentare di trovare un’attività
lavorativa che le permettesse di mettere a frutto le conoscenze acquisite con i
suoi studi universitari in diritto.
Il TCA ha, inoltre, deciso
che, anche volendo considerare, per ipotesi - alquanto improbabile -, che le
attività lavorative che l’insorgente avrebbe potuto svolgere grazie ai suoi
studi universitari in diritto non erano atte a permetterle di conseguire un
reddito sufficiente, il rifiuto delle prestazioni assistenziali avrebbe dovuto
comunque essere confermato. Non risultavano, infatti, adempiuti gli ulteriori
presupposti per riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte
dell’assistenza sociale. La pratica legale (due anni) non è di breve durata,
come per contro richiesto dalle disposizioni COSAS sulla seconda formazione.
Con sentenza 42.2014.9
dell’8 ottobre 2014 (il successivo ricorso è stato dichiarato inammissibile dal
Tribunale federale nella sentenza 8C_803/2014 del 14 gennaio 2015) questa Corte
ha confermato l’operato dell’USSI che aveva negato il finanziamento (tasse
semestrali, materiale scolastico, mezzi di trasporto, doppia economia
domestica) di una formazione “Master in International Tourism” presso
un’università svizzera a una persona che disponeva già di una formazione
universitaria conseguita all’estero e di vasta esperienza professionale.
In effetti in quel caso di
specie non erano date le condizioni per riconoscere la copertura di una seconda
formazione. Il Master non era di breve durata, avendo una durata di 4 semestri
a tempo pieno. Inoltre il ricorrente non aveva dimostrato che il Master in
questione migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.
Egli non aveva elencato in
modo concreto le attività professionali che avrebbe potuto effettivamente
esercitare una volta ultimata la seconda formazione.
Infine con sentenza
42.2014.18
del 15 gennaio 2015 il TCA ha confermato la decisione su reclamo
dell’USSI con la quale aveva negato l’assunzione di una successiva formazione
(Bachelor in Lingua presso un’università svizzera) a un ricorrente, già in
possesso di un attestato federale di capacità quale impiegato di commercio al
dettaglio.
Il TCA ha rilevato che il
ricorrente non aveva dimostrato che tale Bachelor migliori notevolmente la sua
collocabilità sul mercato del lavoro indicando che egli non aveva elencato in
modo concreto le attività professionali che potrebbe effettivamente
esercitare una volta ultimata la seconda formazione. Elemento decisivo per il
diniego dell’assunzione del Bachelor è stato però la circostanza che essa si
svolge su tre anni a tempo pieno e pertanto il percorso intrapreso
evidentemente non è di breve durata.
2.6
Nella concreta fattispecie la
ricorrente, come visto sopra (cfr. consid. 2.3.), ha conseguito un AFC quale specialista
in fotografia e la maturità professionale artistica.
Gli specialisti in
fotografia possono trovare un impiego presso commercianti e studi fotografici,
rivenditori all'ingrosso, laboratori di sviluppo e stampa, grandi magazzini
specializzati, ecc.
Dalla pagina web www.orientamento.ch si rileva che,
effettivamente, il mercato del lavoro in Ticino offre poche opportunità, sia
per lo svolgimento dell'apprendistato sia per l'impiego di personale in
possesso dell’AFC. Anche la ricorrente sottolinea la mancanza di lavoro nel suo
ambito professionale.
Il TCA constata però che RI
1.
l’anno successivo all’ottenimento dell’AFC quale specialista in fotografia ha
conseguito la maturità professionale artistica, ossia un ulteriore diploma il
quale le apre nuove prospettive di collocamento.
Inoltre va evidenziato che
la ricorrente non ha allegato prove sufficienti concernenti le difficoltà riscontrate
nella ricerca di un posto di lavoro. Agli atti figurano solo cinque
ricerche di lavoro (__________, __________, __________, __________, __________
e __________; cfr. doc. 18-23) le quali sono state inviate tramite e-mail tra
il 23 e il 25 settembre 2016 allorché la domanda di prestazioni assistenziali è
stata inoltrata il 30 agosto 2016 (cfr. doc. 268). Già dal profilo quantitativo
le ricerche effettuate non risultano sufficienti.
Per dimostrare la mancanza
di lavoro in tale ambito, la ricorrente avrebbe dovuto eseguire le ricerche più
sistematicamente e durante un periodo molto più lungo. Va peraltro sottolineato
che le ricerche effettuate dalla ricorrente sono state svolte solo dopo l’inizio
del suo nuovo percorso formativo presso la __________. Ne discende che la
difficoltà di trovare un impiego in quest’ambito non è sufficientemente comprovata.
Al riguardo cfr. STF
8C_633/2013 del 30 dicembre 2013 e STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012.
Questo Tribunale ritiene,
pertanto, che il conseguimento dell’AFC quale specialista in fotografia e la
maturità professionale artistica permettano l'accesso a una serie di professioni
atte a conseguire un reddito sufficiente per vivere.
Inoltre e soprattutto, in
virtù del principio di sussidiarietà (cfr. consid. 2.4), la
ricorrente avrebbe dovuto tentare di trovare un’attività lucrativa che le
permettesse di far fronte alla sua situazione di bisogno economico, cercando e
accettando anche un’attività al di fuori del proprio settore professionale
(cfr. STF 8C_787/2011 consid. 4.2. del 28 febbraio 2012; STCA 42.2013.22 del 13
marzo 2013 consid. 2.8.). Chi richiede la pubblica assistenza è, infatti,
prioritariamente, tenuto a intraprendere tutto quanto è necessario per
(ri)trovare una propria autonomia (cfr. STF 8C_930/2015 del 15 aprile 2016;
consid. 2.4.).
In conclusione, poiché lo
svolgimento della __________ con indirizzo __________ non risulta necessario
per conseguire un reddito sufficiente per vivere, la ricorrente, che ha operato
tale scelta anziché cercare un'occupazione, non ha diritto alle prestazioni
assistenziali.
Il rifiuto delle
prestazioni assistenziali va comunque confermato in quanto non è adempiuto il
presupposto del raggiungimento della propria autonomia in tempi utili per
riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte dell’assistenza
sociale (cfr. consid. 2.5).
In concreto la __________,
che l’insorgente ha iniziato alla fine di agosto 2016 presso la __________,
svolgendosi su due anni a tempo pieno e concludendosi con uno stage di fine
formazione della durata minima di tre mesi (cfr. doc. 15-16), non è di breve
durata, come invece richiesto dalle disposizioni COSAS sulla seconda formazione
(cfr. consid. 2.5.; STCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011 consid. 2.8., pubblicata
in RtiD I-2012 N. 9 pag. 28; STCA 42.2013.11 dell’11 dicembre 2013 consid.
2.8
).
Vista la mancanza di
queste due condizioni, è irrilevante il fatto che sia verosimilmente adempiuto
il presupposto secondo il quale la formazione deve accrescere la collocabilità
nel mercato del lavoro.
La ricorrente sostiene che
la __________ non sia una seconda formazione bensì una scuola di carattere
superiore, ossia un proseguimento della sua prima formazione (cfr. doc. I).
Al riguardo va però
osservato, che, come visto sopra, l’AFC quale specialista in fotografia e la
maturità professionale artistica consentono di essere attivi professionalmente
in svariati ambiti anche senza necessariamente conseguire il diploma finale
della __________. La frequentazione della __________ costituisce piuttosto una
formazione complementare o una specializzazione (cfr. sul tema STF 8C_312/2008
dell'8 aprile 2009 nella quale la pratica legale è considerata quale formazione
complementare nell’ambito giuridico).
Da questo profilo,
pertanto, contrariamente a quanto asserito dall’insorgente (cfr. doc. I), il
caso è analogo alla fattispecie giudicata da questa Corte con sentenza
42.2013.22
del 13 marzo 2014, pubblicata, RtiD II-2014 N. 11 pag. 65, citata
sopra, concernente una ricorrente che dopo aver conseguito il Bachelor in
diritto all’estero e il Master in diritto in Svizzera e che in più aveva
seguito i corsi relativi al Bachelor in diritto anche in Svizzera ha iniziato
la partica legale per accedere agli esami di avvocato e al quale sono state
negate le prestazioni assistenziali.
Il caso è pure comparabile
alla fattispecie giudicata da questa Corte con sentenza 42.2011.4 del 25 agosto
2011, pubblicata, RtiD I-2012 N. 9 pag. 28, citata sopra, riguardante
un ricorrente che dopo aver conseguito il Master/Bacellierato in Teologia ha
iniziato una specializzazione, e meglio un Master in diritto comparato delle religioni
e al quale non sono state concesse le prestazioni assistenziali.
Inoltre va evidenziato che
l’insorgente ha legittimamente dato la priorità a delle scelte personali, come
d’altronde asserito nel ricorso (“Tuttavia non esistendo possibilità
di assunzione ho deciso di proseguire il mio percorso formativo al fine di
elevare le mie conoscenze unitamente alle mie possibilità di essere assunta.
[…]. Di fatto ho deciso di continuare comunque nella mia scelta di procedere
negli studi superiori, nonostante la rinuncia […]”; cfr. doc. I pag. 2 e 3)
Nelle disposizioni COSAS
al punto H6 è, tuttavia, indicato che le preferenze personali non rappresentano
un motivo sufficiente per promuovere una seconda formazione o una riqualifica
professionale (cfr. consid. 2.5.).
La ricorrente osserva che
sia ingiusto di non essere sostenuta dall’istituzione che dovrebbe servire
proprio a questo scopo (cfr. doc. I). In concreto l’insorgente fa riferimento
all’assistenza sociale che, secondo il suo parere, dovrebbe finanziarle una
seconda formazione.
Nel caso di specie dalla
documentazione agli atti risulta che l’insorgente, già nella decisione di
rifiuto dell’USSI del 2 settembre 2016 (cfr. doc. A2), è stata resa attenta sul
fatto di doversi rivolgere all’Ufficio delle borse di studio e dei sussidi per
il riconoscimento e il versamento dell’assegno di studio e di un eventuale
prestito.
In merito a tale indicazione
l’insorgente ha osservato nel suo ricorso del 27 settembre 2016 [recte:
reclamo] di aver provveduto all’inoltro di una richiesta, ma la borsa di studio
non copre le spese di locazione, della cassa malati o il minimo vitale
calcolato per l’unità di riferimento, ma solo le spese legate al percorso
formativo intrapreso (cfr. doc. A3 pag. 2).
Nel caso concreto,
l’istituzione competente è però l’Ufficio delle borse di studio e dei sussidi.
Le prestazioni assistenziali hanno solo carattere complementare e suppletivo.
Essi si situano all’ultimo posto nell’ordine di priorità e vengono concesse
unicamente quando il diritto a quelle precedenti è esaurito.
Al riguardo giova infine rilevare
che nel caso in cui l’ammontare della borsa di studio attribuita non permetta
di coprire l’eventuale lacuna di reddito Las, non sussiste comunque il diritto
a una prestazione assistenziale complementare per coprire tale lacuna quando, come
in concreto (cfr. consid. 2.6.), non sono adempiuti i presupposti perché
l’assistenza sociale finanzi una seconda formazione (cfr. consid. 2.5 e 2.6;
STCA 42.2011.3 del 17 dicembre 2011).
Alla luce di
tutto quanto sopra esposto, questa Corte ritiene che a ragione l’USSI ha negato
a RI 1 il diritto a una prestazione assistenziale a far tempo dal mese di settembre
2016.
La
decisione su reclamo del 2 dicembre 2016 deve, pertanto, essere confermata.
2.7
Nel ricorso
l’insorgente ha indicato che:
" (…)
Innanzitutto vorrei richiedere di essere esente da
qualsiasi tipo di costo, giuridico o amministrativo, legato al presente ricorso
presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni. Questo siccome persona
nullatenente, senza alcuna attività lucrativa, e senza alcun reddito.” (cfr.
doc. I).
Al riguardo
va osservato che la procedura davanti al TCA in materia di assistenza sociale è
di principio gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca). Pertanto non si prelevano né
tasse, né spese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti