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Decisione

42.2017.1

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

29 marzo 2017Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i residenti del Cantone” (pag. 11).

In seguito intervengono i

sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità

straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi

contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima

infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento

sociale.

Infine anche il Messaggio

n. 6955 del 25 giugno 2014 relativo all’introduzione della Legge sugli aiuti

allo studio dichiara al pt. 3.2 che nella pratica di tutti i giorni il

principio degli interventi a cascata è stato rispettato. Nel caso di uno

studente con figli a carico, l’attuale assegno di studio è stato considerato

prioritario rispetto agli assegni familiari, di prima infanzia e integrativi.

Anche nel caso di un richiedente che accede ad un eventuale intervento

assistenziale, prioritaria rimane la concessione dell’assegno di studio (pag.

8).

2.3. Nell’evenienza concreta

l’USSI ha negato a RI 1 il diritto a una prestazione assistenziale a far tempo

dal mese di settembre 2016, in quanto, avendo conseguito l’AFC quale specialista

in fotografia nell’estate 2014 e la maturità professionale artistica nell’anno

successivo, la medesima è in grado di conseguire un reddito da attività

lavorativa sufficiente.

Inoltre, a mente

dell’amministrazione, l’ulteriore formazione che la ricorrente sta

intraprendendo presso la Scuola __________ (in seguito: __________) con

indirizzo __________ non è di breve durata (cfr. doc. A; consid. 1.1.).

La ricorrente ritiene, invece,

che i titoli di studio conseguiti (AFC quale specialista in fotografia e

maturità professionale artistica) non le permettono di trovare un impiego e che

il percorso formativo intrapreso non è da considerare una seconda formazione,

bensì un proseguimento della prima formazione (cfr. doc. I; consid. 1.2.).

Dalle carte processuali

emerge che la ricorrente, nata il __________ 1986 (cfr. doc. 4), nel 2014 ha

conseguito l’AFC quale specialista in fotografia, dopo aver svolto il relativo

apprendistato presso __________ (cfr. doc. 168, 169, 172). In data 31 agosto

2014, alla fine del tirocinio, il rapporto di lavoro con __________ è stato sciolto

(cfr. doc. 167).

Durante l’anno scolastico

2014-2015 la ricorrente ha frequentato il Centro __________ (in seguito: __________)

a __________ al fine di conseguire la maturità professionale artistica (doc.

173).

Dagli atti si evince, poi,

che RI 1 in data 23 luglio 2015 ha fatto per la prima volta domanda all’USSI

per ottenere delle prestazioni assistenziali. La domanda è stata accolta con

decisione del 20 ottobre 2015 (cfr. doc. 234).

In seguito le prestazioni

assistenziali sono state rinnovate ogni tre mesi fino alla decisione di rifiuto

del 2 settembre 2016 con la quale l’USSI ha negato la prestazione a partire da

settembre 2016 (cfr. doc. A2, 176, 199, 213 e 217).

Durante l’anno scolastico

2015-2016 l’insorgente ha frequentato il Corso __________ presso il __________

di __________. Per questo percorso formativo ha ottenuto dall’Ufficio delle

borse di studio e dei sussidi, con decisione del 5 gennaio 2016, una borsa di

studio di fr. 2'416.- (cfr. doc. 140). Alla fine però ella ha rinunciato a

sostenere gli esami finali (cfr. doc. 11).

In data 20 giugno 2016 RI

1 si è poi iscritta alla Scuola __________ (in seguito: __________) con

indirizzo __________ presso il __________ a __________. Il corso è iniziato il

29 agosto 2016 (cfr. doc. 12-14). La __________ richiede per l’accesso il

possesso di un AFC adeguato ad intraprendere specializzazioni e approfondimenti

relativi alle professioni della comunicazione visiva e del design. La

formazione si svolge a tempo pieno presso la sede della __________. Sono

previsti due anni di studio intensivo, nonché un periodo di pratica lavorativa

presso imprese selezionate in Svizzera e all’estero (http://__________).

2.4. Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile dapprima evidenziare che

nell’ambito dell’assistenza sociale, come esposto sopra (cfr. consid. 2.2.),

vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.

Da tale principio risulta

che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto

qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità

tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o,

ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STFA K 22/04

del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V

143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel

dicembre 2007, p.to A.4; , C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen

Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172;

114-115).

Con sentenza STF

8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.1. l’Alta Corte ha rilevato in virtù del

principio di sussidiarietà che colui che effettivamente e giuridicamente è in

grado di procurarsi da solo i mezzi necessari per sopravvivere, in particolare

assumendo un’attività lucrativa ragionevolmente esigibile, non può esigere

l’assistenza sociale o l’aiuto in situazione di bisogno ai sensi dell’art. 12

Cost. fed. (cfr. STF 8C_455/2015 del 8 marzo 2016 consid. 7.2.2; STF

8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.2.1).

Al consid. 4.4 dello

stesso giudizio la nostra Massima Istanza ha inoltre esposto che solitamente

non sussiste nessun diritto al sostentamento necessario della vita durante la

frequentazione di una formazione. In primo luogo le persone in formazione vanno

sostenute attraverso appositi strumenti dedicati alla formazione e perciò di

regola l’assistenza sociale non è competente. Contributi alla formazione sono

in particolare le borse di studio e i prestiti. Inoltre l’aiuto sociale può

essere chiesto solamente in via complementare, ad esempio come aiuto per il

superamento della situazione in quanto altri mezzi non sono ancora disponibili

(cfr. STF 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.4.).

Con sentenza STF

8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2, l’Alta Corte ha inoltre rilevato che

in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere prestazioni

assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella condizione di

impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio ragionevole

comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo un’attività

retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale.

Inoltre le

disposizioni della Conferenza svizzera dell’azione sociale - COSAS, adottate nel

2005 e poi aggiornate regolarmente negli anni successivi, al punto A.4

("Principi del sostegno sociale"), dopo aver ribadito che la

sussidiarietà costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il

sostegno sociale, sottolineano che:

" (...)

- Sussidiarietà

Il sostegno sociale interviene quando la

persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e quando le altre fonti

d’aiuto disponibili sono state esaurite. Il sostegno sociale deve intervenire

quando non possono essere ottenuti altri aiuti, in tempo utile o in maniera

adeguata. Il sostegno sociale viene elargito dall’ente cantonale preposto ed è

sussidiario:

·

allo sforzo personale: la persona che si trova nel bisogno

deve sforzarsi di intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla

situazione critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo il proventi del

lavoro, il patrimonio esistente o altre entrate disponibili

·

agli obblighi da parte di terzi: prima di elargire una

prestazione, le autorità devono vagliare attentamente tutte le possibilità

d’intervento degli altri enti pubblici o privati. Ci si riferisce a prestazioni

d’assicurazioni sociale, a contributi di mantenimento inerenti il diritto di

famiglia, a pendenze da contratto, indennizzi, borse di studio, ecc.

·

alle prestazioni volontarie da parte di terzi: le

prestazioni d’aiuto sociale volontarie sono equiparate alle prestazioni

pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e rivestissero un

carattere benevolo. Esse son prese in considerazione nella determinazione

dell’intervento pubblico.

(…)”

Riguardo

alla funzione delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in

dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für

Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e

114-115.

2.5. Questo Tribunale, in una

sentenza di principio 42.2011.4 del 25 agosto 2011, cresciuta in giudicato

incontestata e pubblicata in RtiD I-2012 N. 9 pag. 28 ha esaminato la questione

concernente l’eventuale assunzione dei costi di una seconda formazione da parte

dell’assistenza sociale.

In quell’occasione il TCA

ha stabilito che il titolare di un Master (Bacellierato) in teologia, in virtù

del principio della sussidiarietà vigente in ambito di assistenza sociale, non

ha diritto a prestazioni assistenziali per il periodo in cui svolge una

specializzazione in diritto comparato delle religioni e diritto canonico,

benché presenti una lacuna di reddito. In effetti il Master in teologia, che

viene attribuito dopo cinque anni di studi universitari, permette l’accesso a

una serie di professioni atte a conseguire un reddito sufficiente per vivere.

In concreto decisiva è comunque la circostanza che i presupposti per

riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte dell’assistenza

sociale non sono adempiuti. La specializzazione in diritto comparato delle

religioni, svolgendosi su due anni, non risulta di breve durata e il

richiedente l’assistenza sociale non ha dimostrato che tale specializzazione migliori

notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro, non avendo elencato

in modo concreto le attività professionali che potrebbe effettivamente

esercitare una volta ultimata la seconda formazione. L’ulteriore percorso

formativo intrapreso potrebbe, del resto, essere teoricamente finanziato con un

prestito di studio o facendo ricorso all’assicurazione contro la

disoccupazione.

In una successiva sentenza

42.2011.7 del 22 settembre 2011 questa Corte si è chinata sul caso di un

ricorrente, assistente di cura, che aveva intrapreso un’ulteriore formazione

quale infermiere.

Il TCA ha stabilito, da un

lato, che sulla base della documentazione medica, contrariamente al parere

dell’amministrazione, l’attività di assistente di cura non era più conforme alle

sue condizioni di salute.

Dall’altro, che malgrado

ciò, il rifiuto delle prestazioni assistenziali postulate nell’agosto 2010

doveva comunque essere confermato, visto il carattere sussidiario

dell’intervento dell’assistenza sociale.

Al riguardo il TCA ha

indicato, in primo luogo, che il nuovo percorso formativo non era di breve

durata, estendendosi la formazione quale infermiere diplomato SSS su tre anni.

In secondo luogo, che

prima di rivolgersi all’assistenza sociale entravano in considerazione gli

assegni di studio.

Questo Tribunale ha

evidenziato che in effetti il ricorrente è stato posto al beneficio di un

assegno per la riqualificazione con decisione del 30 maggio 2011.

Con giudizio 42.2011.3 del

17 ottobre 2011 il TCA, richiamato il principio della sussidiarietà, ha

confermato il diniego del diritto alle prestazioni assistenziali deciso

dall’USSI nel caso di una persona - nata nel 1981 - che aveva conseguito il

certificato di capacità nel settore della vendita e che in un secondo tempo

aveva iniziato un Bachelor in conservazione e restauro.

Questo Tribunale ha, in

effetti, ritenuto che la prima formazione della ricorrente permettesse

l’accesso a molteplici occupazioni atte a conseguire un reddito sufficiente per

vivere.

Inoltre nemmeno erano

adempiuti gli ulteriori presupposti per riconoscere, in applicazione delle

disposizioni COSAS sulla seconda formazione, la copertura di una seconda

formazione da parte dell’assistenza sociale.

In primo luogo, il nuovo

percorso formativo intrapreso dall’insorgente, svolgendosi su tre anni, non era

Considerandi

di breve durata.

In secondo luogo, non è

stato dimostrato che il conseguimento del Bachelor in questione migliorasse

notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.

E’ stato, poi, rilevato

che la ricorrente beneficiava di un assegno di studio.

Il TCA, al riguardo, ha

precisato, da una parte, che i criteri per determinarne l’importo sono

differenti da quelli per stabilire l’ammontare della prestazione assistenziale.

Dall’altra, che non è pertanto

escluso che, nonostante la concessione di un assegno di studio, dal conteggio

della prestazione assistenziale risulti una lacuna di reddito.

Questa Corte ha, tuttavia,

evidenziato che quando, come in quel caso concreto, non sono adempiuti i presupposti

perché l’assistenza sociale finanzi una seconda formazione, non sussiste il

diritto a una prestazione assistenziale complementare per coprire tale lacuna.

Con sentenza 42.2010.36

del 21 novembre 2011 questo Tribunale ha respinto il ricorso contro il diniego

di assunzione dei costi di una seconda formazione presso la Scuola superiore

Alberghiera e del Turismo richiesta da un’impiegata di commercio con attestato

federale di capacità. In quel caso questa Corte ha considerato che, anche

volendo considerare, per ipotesi, ogni attività che la ricorrente poteva

svolgere grazie alla sua prima formazione come non più conforme al suo stato di

salute, il rifiuto di prestazioni assistenziali era giustificato poiché la

nuova formazione, svolgendosi su quattro semestri di scuola e due semestri di

“stage” non era di breve durata. Inoltre l’insorgente già nel primo anno

scolastico presso la Scuola alberghiera era stata posta al beneficio di una

borsa di studio sotto forma di assegno di studio, nonché di un prestito di

studio.

Con giudizio

42.2013.11

dell’11 dicembre 2013 il TCA ha ritenuto che, anche qualora la

formazione quale attore non avesse consentito al ricorrente di conseguire un

reddito sufficiente per far fronte al proprio mantenimento, il rifiuto delle

prestazioni assistenziali andava comunque confermato, siccome, in primo luogo,

il nuovo percorso formativo quale sceneggiatore intrapreso dallo stesso,

svolgendosi su due anni a tempo pieno, non era di breve durata.

In secondo luogo, il

ricorrente non aveva dimostrato che la specializzazione in sceneggiatura

migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.

Con sentenza 42.2013.22

del 13 marzo 2014, pubblicata in RtiD II-2014 Nr. 11 pag. 65 segg., questa

Corte ha, poi, stabilito che a una persona già in possesso di un Bachelor in

diritto conseguito all’estero, nonché di un Master in diritto ottenuto in

Svizzera e che ha successivamente seguito i corsi relativi al Bachelor in

diritto anche in Svizzera non spettava alcuna prestazione assistenziale durante

la pratica legale per accedere agli esami di avvocato.

In effetti la formazione

completa in diritto (Bachelor + Master) - della durata di quattro anni e mezzo

/ cinque - le permetteva l’accesso a una serie di professioni atte a conseguire

un reddito sufficiente per vivere, per cui lo svolgimento della pratica legale

non risultava necessario a tal fine.

Pertanto, in virtù del principio

di sussidiarietà, la ricorrente avrebbe dovuto tentare di trovare un’attività

lavorativa che le permettesse di mettere a frutto le conoscenze acquisite con i

suoi studi universitari in diritto.

Il TCA ha, inoltre, deciso

che, anche volendo considerare, per ipotesi - alquanto improbabile -, che le

attività lavorative che l’insorgente avrebbe potuto svolgere grazie ai suoi

studi universitari in diritto non erano atte a permetterle di conseguire un

reddito sufficiente, il rifiuto delle prestazioni assistenziali avrebbe dovuto

comunque essere confermato. Non risultavano, infatti, adempiuti gli ulteriori

presupposti per riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte

dell’assistenza sociale. La pratica legale (due anni) non è di breve durata,

come per contro richiesto dalle disposizioni COSAS sulla seconda formazione.

Con sentenza 42.2014.9

dell’8 ottobre 2014 (il successivo ricorso è stato dichiarato inammissibile dal

Tribunale federale nella sentenza 8C_803/2014 del 14 gennaio 2015) questa Corte

ha confermato l’operato dell’USSI che aveva negato il finanziamento (tasse

semestrali, materiale scolastico, mezzi di trasporto, doppia economia

domestica) di una formazione “Master in International Tourism” presso

un’università svizzera a una persona che disponeva già di una formazione

universitaria conseguita all’estero e di vasta esperienza professionale.

In effetti in quel caso di

specie non erano date le condizioni per riconoscere la copertura di una seconda

formazione. Il Master non era di breve durata, avendo una durata di 4 semestri

a tempo pieno. Inoltre il ricorrente non aveva dimostrato che il Master in

questione migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.

Egli non aveva elencato in

modo concreto le attività professionali che avrebbe potuto effettivamente

esercitare una volta ultimata la seconda formazione.

Infine con sentenza

42.2014.18

del 15 gennaio 2015 il TCA ha confermato la decisione su reclamo

dell’USSI con la quale aveva negato l’assunzione di una successiva formazione

(Bachelor in Lingua presso un’università svizzera) a un ricorrente, già in

possesso di un attestato federale di capacità quale impiegato di commercio al

dettaglio.

Il TCA ha rilevato che il

ricorrente non aveva dimostrato che tale Bachelor migliori notevolmente la sua

collocabilità sul mercato del lavoro indicando che egli non aveva elencato in

modo concreto le attività professionali che potrebbe effettivamente

esercitare una volta ultimata la seconda formazione. Elemento decisivo per il

diniego dell’assunzione del Bachelor è stato però la circostanza che essa si

svolge su tre anni a tempo pieno e pertanto il percorso intrapreso

evidentemente non è di breve durata.

2.6

Nella concreta fattispecie la

ricorrente, come visto sopra (cfr. consid. 2.3.), ha conseguito un AFC quale specialista

in fotografia e la maturità professionale artistica.

Gli specialisti in

fotografia possono trovare un impiego presso commercianti e studi fotografici,

rivenditori all'ingrosso, laboratori di sviluppo e stampa, grandi magazzini

specializzati, ecc.

Dalla pagina web www.orientamento.ch si rileva che,

effettivamente, il mercato del lavoro in Ticino offre poche opportunità, sia

per lo svolgimento dell'apprendistato sia per l'impiego di personale in

possesso dell’AFC. Anche la ricorrente sottolinea la mancanza di lavoro nel suo

ambito professionale.

Il TCA constata però che RI

1.

l’anno successivo all’ottenimento dell’AFC quale specialista in fotografia ha

conseguito la maturità professionale artistica, ossia un ulteriore diploma il

quale le apre nuove prospettive di collocamento.

Inoltre va evidenziato che

la ricorrente non ha allegato prove sufficienti concernenti le difficoltà riscontrate

nella ricerca di un posto di lavoro. Agli atti figurano solo cinque

ricerche di lavoro (__________, __________, __________, __________, __________

e __________; cfr. doc. 18-23) le quali sono state inviate tramite e-mail tra

il 23 e il 25 settembre 2016 allorché la domanda di prestazioni assistenziali è

stata inoltrata il 30 agosto 2016 (cfr. doc. 268). Già dal profilo quantitativo

le ricerche effettuate non risultano sufficienti.

Per dimostrare la mancanza

di lavoro in tale ambito, la ricorrente avrebbe dovuto eseguire le ricerche più

sistematicamente e durante un periodo molto più lungo. Va peraltro sottolineato

che le ricerche effettuate dalla ricorrente sono state svolte solo dopo l’inizio

del suo nuovo percorso formativo presso la __________. Ne discende che la

difficoltà di trovare un impiego in quest’ambito non è sufficientemente comprovata.

Al riguardo cfr. STF

8C_633/2013 del 30 dicembre 2013 e STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012.

Questo Tribunale ritiene,

pertanto, che il conseguimento dell’AFC quale specialista in fotografia e la

maturità professionale artistica permettano l'accesso a una serie di professioni

atte a conseguire un reddito sufficiente per vivere.

Inoltre e soprattutto, in

virtù del principio di sussidiarietà (cfr. consid. 2.4), la

ricorrente avrebbe dovuto tentare di trovare un’attività lucrativa che le

permettesse di far fronte alla sua situazione di bisogno economico, cercando e

accettando anche un’attività al di fuori del proprio settore professionale

(cfr. STF 8C_787/2011 consid. 4.2. del 28 febbraio 2012; STCA 42.2013.22 del 13

marzo 2013 consid. 2.8.). Chi richiede la pubblica assistenza è, infatti,

prioritariamente, tenuto a intraprendere tutto quanto è necessario per

(ri)trovare una propria autonomia (cfr. STF 8C_930/2015 del 15 aprile 2016;

consid. 2.4.).

In conclusione, poiché lo

svolgimento della __________ con indirizzo __________ non risulta necessario

per conseguire un reddito sufficiente per vivere, la ricorrente, che ha operato

tale scelta anziché cercare un'occupazione, non ha diritto alle prestazioni

assistenziali.

Il rifiuto delle

prestazioni assistenziali va comunque confermato in quanto non è adempiuto il

presupposto del raggiungimento della propria autonomia in tempi utili per

riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte dell’assistenza

sociale (cfr. consid. 2.5).

In concreto la __________,

che l’insorgente ha iniziato alla fine di agosto 2016 presso la __________,

svolgendosi su due anni a tempo pieno e concludendosi con uno stage di fine

formazione della durata minima di tre mesi (cfr. doc. 15-16), non è di breve

durata, come invece richiesto dalle disposizioni COSAS sulla seconda formazione

(cfr. consid. 2.5.; STCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011 consid. 2.8., pubblicata

in RtiD I-2012 N. 9 pag. 28; STCA 42.2013.11 dell’11 dicembre 2013 consid.

2.8

).

Vista la mancanza di

queste due condizioni, è irrilevante il fatto che sia verosimilmente adempiuto

il presupposto secondo il quale la formazione deve accrescere la collocabilità

nel mercato del lavoro.

La ricorrente sostiene che

la __________ non sia una seconda formazione bensì una scuola di carattere

superiore, ossia un proseguimento della sua prima formazione (cfr. doc. I).

Al riguardo va però

osservato, che, come visto sopra, l’AFC quale specialista in fotografia e la

maturità professionale artistica consentono di essere attivi professionalmente

in svariati ambiti anche senza necessariamente conseguire il diploma finale

della __________. La frequentazione della __________ costituisce piuttosto una

formazione complementare o una specializzazione (cfr. sul tema STF 8C_312/2008

dell'8 aprile 2009 nella quale la pratica legale è considerata quale formazione

complementare nell’ambito giuridico).

Da questo profilo,

pertanto, contrariamente a quanto asserito dall’insorgente (cfr. doc. I), il

caso è analogo alla fattispecie giudicata da questa Corte con sentenza

42.2013.22

del 13 marzo 2014, pubblicata, RtiD II-2014 N. 11 pag. 65, citata

sopra, concernente una ricorrente che dopo aver conseguito il Bachelor in

diritto all’estero e il Master in diritto in Svizzera e che in più aveva

seguito i corsi relativi al Bachelor in diritto anche in Svizzera ha iniziato

la partica legale per accedere agli esami di avvocato e al quale sono state

negate le prestazioni assistenziali.

Il caso è pure comparabile

alla fattispecie giudicata da questa Corte con sentenza 42.2011.4 del 25 agosto

2011, pubblicata, RtiD I-2012 N. 9 pag. 28, citata sopra, riguardante

un ricorrente che dopo aver conseguito il Master/Bacellierato in Teologia ha

iniziato una specializzazione, e meglio un Master in diritto comparato delle religioni

e al quale non sono state concesse le prestazioni assistenziali.

Inoltre va evidenziato che

l’insorgente ha legittimamente dato la priorità a delle scelte personali, come

d’altronde asserito nel ricorso (“Tuttavia non esistendo possibilità

di assunzione ho deciso di proseguire il mio percorso formativo al fine di

elevare le mie conoscenze unitamente alle mie possibilità di essere assunta.

[…]. Di fatto ho deciso di continuare comunque nella mia scelta di procedere

negli studi superiori, nonostante la rinuncia […]”; cfr. doc. I pag. 2 e 3)

Nelle disposizioni COSAS

al punto H6 è, tuttavia, indicato che le preferenze personali non rappresentano

un motivo sufficiente per promuovere una seconda formazione o una riqualifica

professionale (cfr. consid. 2.5.).

La ricorrente osserva che

sia ingiusto di non essere sostenuta dall’istituzione che dovrebbe servire

proprio a questo scopo (cfr. doc. I). In concreto l’insorgente fa riferimento

all’assistenza sociale che, secondo il suo parere, dovrebbe finanziarle una

seconda formazione.

Nel caso di specie dalla

documentazione agli atti risulta che l’insorgente, già nella decisione di

rifiuto dell’USSI del 2 settembre 2016 (cfr. doc. A2), è stata resa attenta sul

fatto di doversi rivolgere all’Ufficio delle borse di studio e dei sussidi per

il riconoscimento e il versamento dell’assegno di studio e di un eventuale

prestito.

In merito a tale indicazione

l’insorgente ha osservato nel suo ricorso del 27 settembre 2016 [recte:

reclamo] di aver provveduto all’inoltro di una richiesta, ma la borsa di studio

non copre le spese di locazione, della cassa malati o il minimo vitale

calcolato per l’unità di riferimento, ma solo le spese legate al percorso

formativo intrapreso (cfr. doc. A3 pag. 2).

Nel caso concreto,

l’istituzione competente è però l’Ufficio delle borse di studio e dei sussidi.

Le prestazioni assistenziali hanno solo carattere complementare e suppletivo.

Essi si situano all’ultimo posto nell’ordine di priorità e vengono concesse

unicamente quando il diritto a quelle precedenti è esaurito.

Al riguardo giova infine rilevare

che nel caso in cui l’ammontare della borsa di studio attribuita non permetta

di coprire l’eventuale lacuna di reddito Las, non sussiste comunque il diritto

a una prestazione assistenziale complementare per coprire tale lacuna quando, come

in concreto (cfr. consid. 2.6.), non sono adempiuti i presupposti perché

l’assistenza sociale finanzi una seconda formazione (cfr. consid. 2.5 e 2.6;

STCA 42.2011.3 del 17 dicembre 2011).

Alla luce di

tutto quanto sopra esposto, questa Corte ritiene che a ragione l’USSI ha negato

a RI 1 il diritto a una prestazione assistenziale a far tempo dal mese di settembre

2016.

La

decisione su reclamo del 2 dicembre 2016 deve, pertanto, essere confermata.

2.7

Nel ricorso

l’insorgente ha indicato che:

" (…)

Innanzitutto vorrei richiedere di essere esente da

qualsiasi tipo di costo, giuridico o amministrativo, legato al presente ricorso

presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni. Questo siccome persona

nullatenente, senza alcuna attività lucrativa, e senza alcun reddito.” (cfr.

doc. I).

Al riguardo

va osservato che la procedura davanti al TCA in materia di assistenza sociale è

di principio gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca). Pertanto non si prelevano né

tasse, né spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti