42.2017.16
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22 maggio 2017Italiano70 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2017.16-22
rs
Lugano
22 maggio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 marzo 2017 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 8 marzo 2017 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Questa Corte, con sentenza
42.2016.28 del 30 novembre 2016, ha accolto ai sensi dei considerandi il
ricorso interposto dall’ RI 1 contro la decisione su reclamo del 19 settembre
2016 con la quale l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) le
aveva negato il diritto a una prestazione assistenziale a far tempo dal mese di
aprile 2016, in quanto il reddito disponibile residuale della sua unità di
riferimento superava il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e
della socialità.
Il TCA ha stabilito, da un
lato, che, per maggiore tranquillità e considerato che l’assistenza sociale
costituisce l’ultima ancora di salvataggio dell’individuo, la fattispecie
dovesse essere ulteriormente indagata dall’USSI, in particolare chiarendo, con
la collaborazione della ricorrente, di quali entrate specifiche quest’ultima
disponesse da aprile a settembre 2016.
Dall’altro, che dopo aver
esperito le indagini necessarie, l’USSI avrebbe determinato nuovamente se
l’insorgente avesse diritto oppure no a una prestazione assistenziale ordinaria
dal mese di aprile 2016, se del caso effettuando calcoli distinti per ciascun
mese, allorché le entrate (e/o aiuti finanziari) mensili risultavano di entità
differente da un mese all’altro.
1.2. L’USSI, il 9 febbraio 2017,
ha emanato sette decisioni relative ai mesi da aprile a ottobre 2016.
Per il mese di aprile 2016
all’RI 1 è stata riconosciuta una prestazione assistenziale ordinaria di fr.
178, computandole a titolo di altri redditi la somma di fr. 24’228 (cfr. doc.
76-79).
Per il mese di maggio 2016
le è stata concessa una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 28, conteggiando
un importo di fr. 26’028 quali altri redditi (cfr. doc. 72-75).
Per il mese di giugno 2016
l’RI 1 è stata posta al beneficio di una prestazione assistenziale di fr.
2'196. A titolo di reddito non le è stato computato alcunché (cfr. doc. 68-71).
Per il periodo luglio -
ottobre 2016 l’amministrazione le ha invece negato il diritto a una prestazione
assistenziale ordinaria, tenendo conto a titolo di altri redditi della somma di
fr. 72’804 per il mese di luglio 2016, di fr. 50’856 per il mese di agosto
2016, di fr. 55'668 per il mese di settembre 2016 e di fr. 54'468 per il mese
di ottobre 2016 (cfr. doc. 56-67).
1.3. Con giudizio 42.2017.4-10 del
15 febbraio 2017 questo Tribunale ha stabilito che il ricorso del 13 febbraio
2017 inoltrato dall’RI 1 contro le decisioni del 9 febbraio 2017 era
irricevibile, in quanto il TCA può pronunciarsi soltanto su decisioni su
reclamo. L’insorgente avrebbe dovuto interporre reclamo presso l’USSI.
Gli atti, pertanto, sono
stati trasmessi all’USSI affinché statuisse al più presto sul reclamo dell’RI 1
contro le decisioni del 9 febbraio 2017 emettendo una decisione su reclamo.
1.4. L’8 marzo 2017 l’USSI ha
emesso una decisione su reclamo con la quale ha confermato le sette decisioni
del 9 febbraio 2017 (cfr. consid. 1.2.).
L’amministrazione, nella
decisione su reclamo, ha in particolare rilevato:
" (…)
F.
Con ricorso e meglio reclamo del 13
febbraio 2017, RI 1 ha contestato le citate decisioni indicando che sono prive
di motivazione e indicando che il reddito considerato non è corretto né
comprensibile, in quanto non ha certo avuto nel 2016 dei redditi pari a CHF
24'228.- all’anno, né CHF 26'028.-, CHF 72'804.-, CHF 50’856.-, CHF 55'668.-,
CHF 54'468.-.
La reclamante chiede in sostanza di
rivedere il calcolo e di non considerare le entrate in oggetto, quindi di
assegnare da aprile 2016 delle prestazioni mensili di assistenza pari almeno al
minimo vitale.
Il calcolo svolto dall’assistenza,
tuttavia, considera correttamente le entrate e spese secondo la Las.
La richiedente ha fornito essa stessa i
documenti bancari (__________, __________, __________, non oggetto di sequestro)
sulla scorta dei quali sono state rilevate le entrate mensili considerate nelle
decisioni di assistenza e meglio:
- CHF 2'019.- in marzo 2016,
- CHF 2'169.- in aprile 2016,
- CHF 0.- in maggio 2016,
- CHF 6'067.- in giugno 2016,
- CHF 4'238.- in luglio 2016,
- CHF 4'639.- in agosto 2016,
- CHF 4'539.- in settembre 2016.
Si tratta delle entrate dell’intero mese e
spendibili nel mese successivo, quindi considerate per il calcolo della
prestazione del mese successivo. I valori indicati nella tabella di calcolo sono
semplicemente i citati valori mensili riportati su un anno a puro scopo di
calcolo e non sono considerati come redditi determinanti per l’intero anno,
quindi per altri mesi. (…)” (Doc. A3)
1.5. L’RI 1, con tempestivo
ricorso inoltrato al TCA, ha contestato la decisione su reclamo dell’8 marzo
2017, chiedendo l’annullamento, rispettivamente la riforma della stessa, nel
senso di accogliere la domanda di assistenza sociale dal 13 aprile 2016 per il
minimo vitale con l’impegno di restituzione con interessi, se del caso, previa
minima istruttoria, ad eccezione del mese di giugno 2016 relativamente al quale
le è stata concessa una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2'196.-- importo
comunque da verificare.
A sostegno delle proprie
pretese ricorsuali l’insorgente ha segnatamente addotto che, negandole le
prestazioni minime vitali, l’USSI ha violato sia le norme in tema di assistenza,
sia i diritti fondamentali come il diritto alla vita, alla casa e al lavoro,
alla dignità (art. 7 Cost.) di persona umana, tutti protetti dalla Costituzione
e dalla CEDU (art. 2, 3, 6 e 8 CEDU) sia le regole elementari di correttezza e
della buona fede che regolano i rapporti tra lo Stato e il cittadino, nonché il
divieto dell’arbitrio ex art. 9 Cost. per avere arbitrariamente e dolosamente
accertato erratamente i fatti e applicato arbitrariamente il diritto.
La ricorrente ritiene che a
torto, senza tenere conto di quanto dalla medesima indicato, l’amministrazione
ha considerato che lei abbia guadagnato fr. 2'019.-- nel marzo 2016, fr.
2'169.-- in aprile 2016, fr. 6'067.- in giugno 2016, fr. 4'238.- in luglio
2016, fr. 4'639.- in agosto 2016 e fr. 4'539.- nel settembre 2016.
In particolare
l’insorgente ha osservato che l’USSI erroneamente ha ritenuto quale reddito a
sua disposizione l’entrata di fr. 2'019.-- al mese da parte della __________,
quando invece si tratta del canone di subaffitto dell’appartamento che
condivide con i due titolari di tale società. Ella ha spiegato, da un lato, che
la pigione complessiva, che deve versare al locatore dell’appartamento che ha
preso in locazione quale abitazione privata e ufficio, ammonta a fr. 3'400.--
mensili oltre alle spese accessorie e che a suo carico vi è la somma di fr. 1'400.--
al mese, mentre a carico della __________ vi è la somma di fr. 2'019.-- al
mese.
Dall’altro, di non essere
riuscita a un certo punto a pagare la sua quota di fr. 1'400.-- e di essere
stata costretta a utilizzare la parte di fr. 2'019.-- che __________ le versa
per l’affitto. La medesima ha aggiunto che per questo motivo ha cumulato un
arretrato di oltre fr. 30'000.-- motivo dello sfratto da lei contestato e
pendente davanti al Tribunale d’appello.
La ricorrente ritiene che
l’USSI non possa pretendere che lei continui ad appropriarsi indebitamente di
tali fondi.
L’insorgente ha poi
asserito che, per quanto riguarda il mese di giugno 2016, l’amministrazione
avrebbe a torto considerato entrate pari a fr. 6'067.--. __________ le ha
bonificato fr. 2'019.-- sul conto __________ e lei ha riversato fr. 2'000.--
sul conto __________, per cui non si tratta di un’ulteriore entrata. Inoltre ella
ha specificato di avere usato la somma di fr. 3'125.-- ricevuta dalla cliente __________
per comperare un nuovo computer a seguito del furto del suo PC subìto a __________.
L’entrata di fr. 723.--
del 24 giugno 2016 rappresenta di fatto solo il rimborso spese in relazione a
un incarico svolto quale curatrice.
Secondo la ricorrente,
infine, anche per i mesi da luglio a settembre 2016 l’USSI ha considerato dei
redditi non reali, indicando che le uniche entrate effettive di quei mesi sono
quella di fr. 200.-- al mese sul conto __________ da parte della cliente __________,
rispettivamente quelle di __________ (cfr. doc. I).
1.6. In risposta l’USSI ha
postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.7. Il 9 aprile 2017 l’RI 1, dopo
aver ottenuto una proroga del termine per presentare eventuali altri mezzi di
prova chiesta a causa di sovraccarico di lavoro e procedimenti (cfr. doc. IV;
V; VI), ha prodotto alcuni documenti e si è pronunciata nuovamente in merito alla
fattispecie (cfr. doc. VII; B1-3).
1.8. L’USSI, il 28 aprile 2017, ha
affermato che con lo scritto del 9 aprile 2017 la ricorrente non ha indicato
fatti o motivi che non fossero già stati considerati nella risposta al ricorso
e idonei a cambiare la valutazione fatta con la decisione su reclamo impugnata
e chiarita nella risposta di causa (cfr. doc. IX).
1.9. Il doc. IX è stato inviato
per conoscenza all’insorgente (cfr.doc. X).
1.10. Con scritto del 18 maggio 2017
la ricorrente ha comunicato di avere disdetto la relazione bancaria presso la __________
di __________ con effetto dal 10 maggio 2017 e ha inoltre sollecitato
l’evasione del suo ricorso (cfr. doc. XI + C1-2).
1.11. Il doc. XI + C1-2 è stato
inviato per conoscenza alla parte resistenze (cfr. doc. XII).
2.1. Oggetto della lite è la
questione di sapere se a ragione oppure no l’USSI, da una parte, ha
riconosciuto alla ricorrente una prestazione assistenziale ordinaria per il
mese di aprile 2016 di fr. 178.--, per il mese di di maggio 2016 di fr. 28.-- e
per il mese di giugno 2016 di fr. 2'196.-- e, dall’altra, ha negato alla
medesima una prestazione assistenziale per i mesi da luglio a ottobre 2016.
2.2. La ricorrente ha innanzitutto
contestato la decisione su reclamo dell’8 marzo 2017 emessa dall’USSI per
motivi d’ordine formale.
Più specificatamente è
stata fatta valere una lesione del diritto di essere sentito, sostenendo che
l’USSI avrebbe violato l’obbligo di motivazione, non confrontandosi nella
decisione citata con le spiegazioni e motivazioni da lei allegate con gli
estratti conto inviati all’amministrazione nel dicembre 2016 (cfr. doc. I pag.
4).
Il diritto di essere
sentito, di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la pretesa di
ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei
considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse
addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi
poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro
canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della
decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni
atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne
hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque spinta a decidere in un
senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è tenuta a prendere
esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può
limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni di parte atte a
influire sul giudizio (cfr. STF 9C_633/2014 del 15 giugno 2015 consid. 3.2.; STF
9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2.; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003
consid, 2.1.; STFA H 192/00 del 10 giugno 2002; DTF 121 III 331 consid. 3b; Albertini, Der verfassungsmässige Ansruch auf rechtliches Gehör
im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berna 2000, pag. 368 seg. con
numerosi rinvii).
Nella
presente fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali appena esposti,
questa Corte non ravvisa delle lacune dal profilo della motivazione della
decisione su reclamo dell’8 marzo 2017 impugnata, in quanto da quest’ultima
emergono chiaramente i motivi per cui l’USSI ha riconosciuto all’insorgente una
prestazione assistenziale per il mese di aprile 2016 di fr. 178.--, per il mese
di di maggio 2016 di fr. 28.-- e per il mese di giugno 2016 di fr. 2'196.-- e
le ha negato una prestazione assistenziale per i mesi da luglio a ottobre 2016.
In particolare
l’amministrazione ha esposto in modo dettagliato le entrate considerate per
ciascun mese sulla base della documentazione bancaria prodotta dalla ricorrente
(cfr. doc. A3).
Del resto l’insorgente, __________,
ha potuto rendersi conto della portata della decisione su reclamo emessa nei
suoi confronti, visto che l’ha impugnata davanti a questo Tribunale.
La censura sollevata dalla
ricorrente non è, dunque, fondata.
2.3. L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran
Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289
segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi
cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26
giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in
vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1°
ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della
Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU
40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.4. L'art.
1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei
diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite
dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti
stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le
prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e
professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art.
2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede
al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono
complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni
sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi
cantonali".
Il
cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali
propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite
le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art.
13 Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che:
"
Le prestazioni sociali di
complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2
cpv. 1, ritenuto che:
a) prima dell’erogazione delle
prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio
dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di riferimento
hanno diritto;
b) ogni prestazione va erogata sino al
massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una
prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo di ogni prestazione
vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del
diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."
Inoltre giusta
l’art. 2 cpv. 1 Laps:
"
Sono prestazioni sociali
ai sensi della legge:
a) la partecipazione al premio
dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla Legge federale
sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge
cantonale di applicazione;
b) l’aiuto sociale allo studio
previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
c) l’assegno di studio previsto dalla
Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
d) l’assegno complementare per il
perfezionamento e la riqualificazione professionale previsto dalla Legge della
scuola del 1° febbraio 1990;
e) l’indennità straordinaria ai
disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno
ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo previsto
dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
g) l’assegno di prima infanzia
previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
h) le prestazioni assistenziali
previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971."
Anche
dal Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8,
si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi
dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti
Fatti
i residenti del Cantone” (pag. 11).
In
seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica
professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo
previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli
assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo
intervento sociale.
2.5. Secondo
l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti
preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette
(art. 17).
Al
riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare
alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2
Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,
10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente
dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e
alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse
si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa
distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in
relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del
Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8
maggio 2002, pag. 3).
Inoltre
le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.
3 Las).
Relativamente
alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
"
Le prestazioni assistenziali
ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la
soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le
prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della
Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere
ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art. 19 Las, concernente la
soglia d’intervento, poi:
"
La soglia d’intervento per
le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno,
tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale."
L’art.
19 Las definisce la soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali in
deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI.
La
Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da
molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare
della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della
COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel
Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione
della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può
configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione
federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero
si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei
singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Per l’anno
2016 è utile rilevare che le Direttive riguardanti gli
importi delle prestazioni assistenziali prevedono dal 1° gennaio 2016 i
seguenti forfait di mantenimento:
" Persone
dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato
dalla COSAS)
(CHF/mese)
1 persona 986.--
Considerandi
2.
persone 1'509.--
3.
persone 1'834.--
4.
persone 2'110.--
5.
persone 2'386.--
Per ogni persona + 200.--
supplementare
1.1
Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di
16.
anni o più
Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni
compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato
all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili.
1.2
Supplemento di integrazione
a. Inserimento sociale
A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento
con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la
partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait
globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di
CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.
Durante la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di
integrazione di CHF 300.– al mese.
b. Inserimento professionale
A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento
con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per
partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC –
USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un
supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.”
(cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.)
Il
p.to 1.3. delle Direttive per l’anno 2016 enuncia inoltre che per i giovani
adulti che vivono con i propri genitori è riconosciuto un forfait mensile di
fr. 600.--.
Gli
importi menzionati relativi all’anno 2016 sono stati mantenuti anche per l’anno
2017.
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali
per il 2017; BU N. 10/2017 del 14 marzo 2017 pag. 33 segg.).
2.6
Nella presente evenienza
giova dapprima ricordare che il TCA, nella precedente sentenza 42.2016.28 del
30.
novembre 2016 (cfr. consid. 1.1.) ha stabilito quanto segue:
" (…)
2.7
Nel caso di specie l’USSI ha negato alla ricorrente il
diritto a una prestazione assistenziale, considerando, in applicazione del
principio di sussidiarietà, che la medesima, per far fronte alle proprie spese
primarie, avrebbe dovuto utilizzare prioritariamente gli introiti connessi
all’attività lucrativa indipendente conteggiati nella somma di fr. 30'000.-
annui risultante dalla “Dichiarazione dei dati relativi al reddito da attività
indipendente” compilata dalla medesima nell’aprile 2016 (cfr. consid. 2.5.;
doc. 30; 82).
Giusta l'art. 6 cpv. 1 lett. a Laps, a cui l’art. 22 Las rinvia e
che regolamenta il reddito computabile, quest’ultimo è costituito,
segnatamente, dai redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del
21.
giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù
degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT.
L’art. 17 LT prevede che sono imponibili tutti i proventi
dall’esercizio di un’impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o
forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa
indipendente.
In concreto l’ultima tassazione cresciuta in giudicato della
ricorrente è quella relativa all’anno 2008, da cui risulta un reddito da attività
indipendente accertato di fr. 210'000.- (cfr. doc. 23), come indicato dalla
medesima in occasione della richiesta di prestazioni assistenziali nel mese di
aprile 2016 (cfr. doc. 29; 30).
Per l’anno 2016, sempre nel mese di aprile 2016, l’insorgente ha
stimato, al fine del calcolo dell’assistenza sociale, un reddito dapprima di
fr. 120'000, poi ridotto a fr. 30'000.- (cfr. doc. 29; 30; consid. 2.5.).
Visto che la richiesta contemplata nel formulario Laps
“Dichiarazione dei dati relativi al reddito da attività indipendente” concerne
la stima del reddito dell’anno in corso (“C. Reddito annuo netto
stimato per l’anno in corso”; doc. 29), ossia una valutazione anticipata,
una previsione delle proprie entrate, la ricorrente poteva legittimamente
credere di dover indicare il reddito che ipotizzava di incassare nel
2016.
Inoltre, ritenuti, da un lato, i sequestri civili e penali dei
suoi conti, nonché i procedimenti giudiziari che l’hanno vista e la vedono
coinvolta in prima persona e che possono avere influito sul tempo a
disposizione per l’attività lavorativa, rispettivamente sulla possibilità di
reperire e/o mantenere la clientela, dall’altro, la disdetta del contratto di
locazione della propria abitazione nel maggio 2016 da parte dei proprietari a
seguito del mancato pagamento delle pigioni già nel 2015, come pure la
conseguente decisione di sfratto (cfr. consid. 2.5.), non è escluso che
l’insorgente abbia effettivamente avuto delle difficoltà a disporre di
liquidità nel periodo determinante in questione (1° aprile - 19 settembre 2016,
data della decisione su reclamo impugnata che delimita temporalmente il potere
cognitivo del giudice; cfr. DTF 129 V 1 consid. 1; STF 8C_661/2013 del 22
settembre 2014 consid. 3.1.2; STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 5; STF
I 927/05 del 1° aprile 2005).
In proposito e in riferimento a quanto asserito dall’USSI in sede
di risposta di causa, ossia che è inverosimile che eventuali disposizioni di
sequestro o pignoramento sottraggano anche il minimo esistenziale (cfr. doc.
III), è utile rilevare che da un sequestro di valori patrimoniali
presumibilmente provento di reato non sono esclusi i beni non pignorabili ai
sensi degli articoli 92-94 LEF (cfr. art. 263-268 CPP).
Infine l’entità degli introiti mensili di cui la ricorrente
disponeva concretamente nel periodo determinante, ossia dal mese di aprile al
19.
settembre 2016 non è conosciuta, fatta eccezione per l’entrata risultante
dall’accordo conciliativo relativo al pagamento di alcune note d’onorario
concluso con __________ il 16 giugno 2016 e del seguente tenore:
“1. A saldo di ogni e qualsiasi pretesa in relazione alla presente
procedura e più in genere ai rapporti di mandato già in essere tra le parti, la
parte convenuta – __________ – si impegna a corrispondere alla parte istante – RI
1, __________ – l’importo omnicomprensivo di fr. 7'500.-, importo che
corrisponderà come segue:
- fr. 3'100.- entro il 28 giugno 2016,
- la rimanenza di fr. 4’400.- in rate mensili di fr. 200.-
ciascuna, sempre entro il giorno 28 del mese, la prima volta entro il 28 luglio
2016.
” (Doc. B18: verbale di udienza di conciliazione davanti alla Pretura di __________
del 16 giugno2016)
Questa Corte non ignora, comunque, il fatto che l’insorgente abbia
dichiarato per il 2016 un reddito annuo di (almeno) fr. 30'000.-.
2.8
In concreto dunque, per maggiore tranquillità e considerato
che l’assistenza sociale costituisce l’ultima ancora di salvataggio
dell’individuo (cfr. DTF 137 V 143; STF 8C_92/2007 del 14 dicembre 2007,
pubblicata in DTF 134 I 65; SVR 2008 EL Nr. 2 pag. 5; STF 8C_5/2008 del 5
maggio 2008), il TCA ritiene che la fattispecie debba essere ulteriormente
indagata dall’USSI, il quale nella procedura di reclamo non ha del resto
esperito alcuna specifica istruttoria.
A proposito dello scopo della procedura di
opposizione secondo l’art. 52 LPGA che, per analogia, vale anche per quanto
attiene alla procedura di reclamo, la nostra Alta Corte ha sviluppato le
seguenti considerazioni:
“(…)
Le but de la procédure
d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus près,
parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que l'auteur
de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de compléter
au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées - souvent
nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger les
tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid.1b p. 191). (…)“ (STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.)
Al riguardo cfr. pure STFA
C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.
In una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il
Tribunale federale ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe
in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43
LPGA – applicabile in casu in virtù dei rinvii di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e
33.
cpv. 3 Laps – ed ha rilevato:
“(…)
8.3
Ad ogni modo si ricorda alla
ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa
in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale
l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari
accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia
la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione
essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento
asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro
insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale,
non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio
indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da
lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione
non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei
fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella
giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito
dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali
(cfr. DTF 132 V 368 consid.
5.
pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."
Secondo questo Tribunale nel caso di specie si giustifica, quindi,
l’annullamento della decisione su reclamo del 19 settembre 2016 e il rinvio
degli atti all’USSI affinché effettui gli accertamenti necessari per chiarire
di quali entrate specifiche disponesse la ricorrente da aprile a settembre
2016, tenuto conto in ogni caso che l’accordo conciliativo del 16 giugno 2016
prevedeva per il mese di giugno 2016 il versamento a suo favore di fr. 3'100.-
su un conto presso la __________ (cfr. doc. B18), che dall’atto di accusa del
18.
agosto 2015 non risulta essere sotto sequestro (cfr. doc. 56), e per i mesi
seguenti la corresponsione di fr. 200.- al mese (cfr. doc. B18; consid. 2.7.).
In particolare l’amministrazione verificherà, sentendo
l’insorgente la quale dovrà debitamente comprovare le proprie asserzioni, come
quest’ultima abbia provveduto, oltre che facendo capo ai versamenti di cui
all’accordo conciliativo del 16 giugno 2016, a far fronte alle proprie spese
essenziali nel lasso di tempo in questione, indicando anche eventuali aiuti
finanziari da parte di terzi.
La ricorrente fornirà, altresì, per l’arco di tempo marzo –
settembre 2016 gli estratti conto della propria relazione bancaria con la __________
menzionata sopra, nonché con la __________ (cfr. doc. 60) e la __________ per
il conto di cui al doc. 65 e seguenti che non risulta essere il medesimo di
quello sotto sequestro (cfr. doc. 56), come pure con eventuali ulteriori
istituti bancari presso i quali la stessa ha dei conti.
Al riguardo occorre evidenziare, in primo luogo, che il principio
inquisitorio non è in effetti incondizionato, ma trova il suo correlato
nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA;
art. 16 Lptca; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag.
212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142
consid. 8a).
Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le
pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui
può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura
della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di
dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA U
94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57
pag. 164 consid. 5a).
In secondo luogo, che qualora un richiedente per un determinato
lasso di tempo percepisca aiuti finanziari da parte di terzi anche solo
su base volontaria e indipendentemente dal fatto che gli stessi siano soggetti
a restituzione, l’assistenza sociale, in virtù del principio di sussidiarietà,
interviene unicamente per l’eventuale scoperto, e meglio provvede a versare una
prestazione che permetta di far fronte a quelle spese computabili ai sensi
della Las e della Laps che non sono coperte dall’entrata da parte di terzi
(cfr. consid. 2.6.).
L’USSI, dopo aver esperito le indagini di cui sopra, determinerà
nuovamente se l’insorgente ha diritto oppure no a una prestazione assistenziale
ordinaria dal mese di aprile 2016, se del caso effettuando calcoli distinti per
ciascun mese, allorché le entrate (e/o aiuti finanziari) mensili varino da un
mese all’altro. (…)”
2.7
L’USSI, come visto nei fatti,
dopo aver esperito il complemento istruttorio indicato nella sentenza di rinvio
42.2016.28
del 30 novembre 2016 (cfr. consid. 1.1.; 2.6.), con le decisioni del
9.
febbraio 2017 confermate dalla decisione su reclamo dell’8 marzo 2017,
basandosi sulle entrate risultanti dagli estratti dei conti bancari della
ricorrente presso __________, __________ (relazione bancaria chiusa con effetto
dal 10 maggio 2017; cfr. doc. C1) e __________ relativi al periodo marzo –
settembre 2016 prodotti dall’insorgente, le ha riconosciuto una prestazione
assistenziale ordinaria per il mese di aprile 2016 di fr. 178.--, per il mese
di di maggio 2016 di fr. 28.-- e per il mese di giugno 2016 di fr. 2'196.--,
mentre le ha negato l’assistenza sociale per i mesi da luglio a ottobre 2016.
Più specificatamente l’amministrazione
per il mese di marzo 2016 ha tenuto conto di un’entrata di fr. 2'019.--
corrispondente al versamento effettuato il 24 marzo 2016 dalla __________ sul
conto __________ dell’insorgente quale subaffittuaria di parte
dell’appartamento locato dalla ricorrente e riversata il 24 marzo 2016 dalla
medesima sul suo conto presso __________ nella misura di fr. 2’000.-- (cfr.
doc. A3; III; 119; 92).
Per il mese di aprile
2016.
è stata considerata un’entrata complessiva di fr. 2'169.--, composta
di fr. 2'019.-- bonificati il 26 aprile 2016 dalla __________ sul conto della __________,
di fr. 100.-- versatile il 7 aprile 2016 da terzi sul conto __________ e di fr.
50.
-- accreditati il 25 aprile 2016 sul conto __________ da __________ (cfr.
doc. A3; III; 119; 96; 98).
Per il mese di maggio
2016.
l’USSI non ha considerato alcuna entrata a favore dell’insorgente
(cfr. doc. A3; III).
Per il mese di giugno
2016.
l’amministrazione ha invece tenuto conto di entrate pari a fr.
6'067.--, costituite da fr. 2'019.-- corrisposti il 1° giugno 2016 dalla __________
sul conto della __________ e riversati dalla ricorrente il 10 giugno 2016 sul
suo conto presso __________ nella misura di fr. 2’000.--, da fr. 3'125.--
corrisposti sul conto __________ il 23 giugno 2016 e corrispondenti a una parte
della somma (fr. 7'500.--) dovuta all’insorgente e concordata nell’ambito di un
accordo conciliativo con __________ (cfr. consid. 2.6.), da fr. 723.-- versati
il 24 giugno 2016 sul conto __________ dal Comune di __________ e da fr. 200.--
“post payment secondo l’avviso inviato separatamente” del 29 giugno 2016 sul
conto __________ (cfr. doc. A3: III; 119; 103; 101).
Per il mese di luglio
2016.
le entrate considerate dalla parte resistente ammontano a fr.
4'238.--, e meglio fr. 2'019.-- bonificati il 1° luglio 2016 dalla __________
sul conto __________ e riversati dalla ricorrente il 1° luglio 2016 sul suo
conto presso __________ nella misura di fr. 2’000.--, ulteriori fr. 2'019.--
accreditati il 27 luglio 2016 sul conto __________ dalla SA menzionata e fr.
200.
-- “post payment secondo l’avviso inviato separatamente” del 27 luglio 2016
sul conto __________ (cfr. doc. A3; III; 119; 107).
Per il mese di agosto
2016.
l’USSI ha tenuto conto di entrate per complessivi fr. 4'238.--,
composte di fr. 500.-- versati l’8 agosto 2016 sul conto __________ da __________,
di fr. 150.-- accreditati il 15 agosto 2016 sul conto __________ da __________,
da fr. 1'400.-- corrispondenti a un pagamento in un distributore automatico
avvenuto il 16 agosto 2016 sul conto __________, da fr. 300.-- corrispondenti a
un pagamento in un distributore automatico del 23 agosto 2016 sul conto __________,
da fr. 30.-- entrata pagamento del 25 agosto 2016 sul conto __________, da fr.
40.
-- accreditati il 29 agosto 2016 sul conto __________ da __________, da fr.
200.
-- bonificati il 30 agosto 2016 tramite “post Payment” sul conto __________
e riversati il 30 agosto 2016 sul conto __________, come pure da fr. 2'019.--
versati il 31 agosto 2016 dalla __________ sul conto __________ (cfr. doc. A3;
III; 112; 113; 120).
Infine per il mese di settembre
2016.
le entrate considerate dalla parte resistente ammontano a fr.
4'539.--, e meglio fr. 200.-- bonificati il 15 settembre 2016 tramite “post
Payment” sul conto __________, fr. 600.-- versati il 21 settembre 2016 sul
conto __________ da __________, fr. 290.-- corrispondenti a un pagamento del 26
settembre 2016 in un distributore automatico sul conto __________, fr. 2'019.--
versati il 27 settembre 2016 dalla __________ sul conto __________, fr. 30.--
bonificati il 30 settembre 2016 sul conto __________ da terzi e fr. 1'400.--
accreditati il 30 settembre 2016 sul conto __________ tramite bancomat (cfr.
doc. A3; III; 120; 116; 117; 118).
La ricorrente ha censurato
il fatto che l’USSI abbia tenuto conto quale reddito destinato al suo
mantenimento dei versamenti mensili di fr. 2'019.-- da parte della __________,
in quanto si tratta del canone di subaffitto dell’appartamento (pigione
complessiva di fr. 3'400.-- oltre alle spese accessorie) che condivide con i
due titolari di tale società e che deve corrispondere al locatore
dell’appartamento unitamente alla quota a suo carico di fr. 1'400.-- al mese.
Inoltre ella ha asserito
che l’amministrazione avrebbe a torto e arbitrariamente considerato una seconda
volta la somma versatale dalla __________ nella misura in cui la medesima
effettuava dei prelievi dal conto presso la __________ e trasferiva gli importi
sul suo conto presso la __________ per mera comodità.
L’insorgente ha poi fatto
valere, per il mese di aprile 2016, che l’ammontare di fr. 100.-- accreditatole
sul conto __________ il 7 aprile 2016 rappresenterebbe il versamento da parte
della madre di un suo cliente per l’acquisto di una carta prepagata per il
telefono da usare in carcere e che quindi non sarebbe stato usato da lei,
rispettivamente la somma di fr. 50.-- bonificatale da suo fratello, __________,
il 25 aprile, sarebbe stata finalizzata al pagamento delle spese di
quest’ultimo.
In relazione al mese di
giugno 2016 la ricorrente ha affermato che l’entrata di fr. 723.-- del 24
giugno 2016 corrisponde di fatto solo al rimborso spese in relazione a un
incarico svolto quale curatrice.
Per quanto concerne il
mese di agosto 2016, la ricorrente ha rilevato che gli importi di fr. 150.-- e
di fr. 40.-- versatile dal fratello suo conto presso la __________ il 15 e il
29.
agosto 2016 riguarderebbero nuovamente soltanto delle spese di quest’ultimo,
come pure che gli accrediti di fr. 1'400.-- del 16 agosto 2016, di fr. 300.--
del 23 agosto 2016 e di fr. 30.-- del 25 agosto 2016 sul conto __________ sono
stati effettuati da lei dopo aver prelevato dal suo conto presso la __________
e che perciò non costituiscono dei redditi da computare.
Relativamente al mese di
settembre 2016 l’insorgente ha fatto valere che l’importo di fr. 290.-- è stato
da lei riversato sul conto __________ il 26 settembre 2016 dopo averlo
prelevato dal suo conto __________, mentre la somma di fr. 1'400.-- proviene
dal suo conto presso la __________ ed è stato trasferito sul conto __________ il
30.
settembre 2016. A proposito dell’ammontare di fr. 1'400.-- la ricorrente ha
precisato che lo stesso proviene dalle entrate relative al cliente __________ e
che insieme alla somma di fr. 2'019.-- entrati dalla __________ è stato
bonificato al locatore il 3 ottobre 2016 quale pagamento della pigione di fr.
3'400 per il mese di settembre 2016 (cfr. doc. VII pag. 7).
L’accredito di fr. 30.-- del
28.
settembre 2016 sul conto __________ sarebbe stato effettuato dalla madre di
un suo cliente per una scheda telefonica.
Ella ritiene, pertanto,
che gli importi di fr. 290.--, di fr. 1'400.-- e di fr. 30.-- relativi al mese
di settembre 2016 non debbano essere conteggiati quali redditi a sua
disposizione (cfr. doc. I; VII).
2.8
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte ricorda innanzitutto che nell’ambito
dell’assistenza sociale, come esposto sopra (cfr. consid. 2.4.), vige il
principio della sussidiarietà. Da tale principio risulta che l’erogazione di
prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente
non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale
oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni
volontarie da parte di terzi (cfr. STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid.
2.3.1
, pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.;
Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; , C.
Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed.
Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).
Con sentenza STF
8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha rilevato, in
particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere
prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella
condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio
ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo
un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale.
Con sentenza STF
8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha, poi, rilevato
che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In
particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali
di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.
Nella STF 8C_42/2013 del
15.
ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha
potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e
private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.
L’assistenza sociale può,
dunque, essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte alle proprie
necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei
terzi o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi. L'applicazione del
principio di sussidiarietà non esclude che nel concetto di prestazioni
volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione
corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri
anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi
degli art. 312 e segg. CO; cfr. STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011).
Al contrario l'Alta Corte,
nella sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000, pronunciandosi in merito a un
caso in cui a un beneficiario dell’assistenza sociale le relative prestazioni
erano state ridotte, in quanto era stato scoperto, in particolare, che
occasionalmente la sorella gli corrispondeva delle somme di denaro quali
prestiti (Darlehen), ha stabilito che in virtù del principio di
sussidiarietà non vi era nulla da obiettare circa il fatto che
l’amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza di tali mezzi finanziari a
disposizione dell’insorgente, avesse ricalcolato il contributo dell’assistenza
sociale spettantegli tenendo conto di questi importi.
Pertanto
l’assistenza sociale, conformemente al principio di sussidiarietà, qualora un
richiedente per un determinato lasso di tempo percepisca aiuti finanziari da
terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto che gli
stessi siano soggetti a restituzione, interviene unicamente per l’eventuale
scoperto, e meglio provvede a versare una prestazione che permetta di far
fronte a quelle spese computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono
coperte dall’entrata da parte di terzi (cfr. STCA 42.2012.4 del 19 luglio 2012;
STCA 42.2011.30 dell’11 luglio 2012 consid. 2.14., pubblicata in RtiD I-2013 N.
13.
pag. 65; STCA 42.2014.14 del 28 maggio 2015
consid. 2.7. e 2.10.).
2.9
Il TCA, attentamente esaminate
le carte processuali, segnatamente la documentazione bancaria agli atti, rileva
che alcuni degli accrediti effettuati sui conti della ricorrente presso __________
e __________ nel periodo da marzo a settembre 2016 sono stati riconosciuti
dalla medesima quali entrate a sua disposizione per il proprio mantenimento, ossia
l’importo di fr. 3'125.-- corrisposto sul conto __________ il 23 giugno 2016 e
corrispondenti a una parte della somma (fr. 7'500.-) dovutale e concordata
nell’ambito di un accordo conciliativo con __________ (cfr. STCA 42.201628 del
30.
novembre 2016 consid. 2.7.; consid. 2.6.; 2.7.), le somme di fr. 200.--
bonificate sul conto __________ nei mesi da giugno a settembre 2016 che l’insorgente
ha precisato essere le rate mensili da parte di __________ finalizzate a
saldare il restante debito nei suoi confronti (cfr. doc. I pag. 5; STCA 42.2016.28
del 30 novembre 2016 consid. 2.7.) e gli importi di fr. 500.-- e di fr. 600.--
bonificati l’8 agosto, rispettivamente il 21 settembre 2016 sul conto __________
dalla cliente __________ (cfr. doc. I; VII).
Per quanto concerne
l’ammontare di fr. 3'125.-- versatole il 23 giugno 2016 da __________,
l’insorgente ha però fatto valere che questo denaro le sarebbe servito per
acquistare, nel mese di giugno 2016, presso __________ un nuovo computer per
fr. 1'775.--, strumento indispensabile per il suo lavoro, visto che il suo PC
le era stato rubato a __________ (cfr. doc. I; B1).
In effetti dalle carte
processuali risulta, da una parte, che il 4 aprile 2016 alle ore 22:08 la
ricorrente ha denunciato alla Questura di __________ il furto un computer
portatile marca __________ (cfr. doc. B1).
Dall’altra, che il 24
giugno 2016 la medesima ha pagato con la carta Maestro la somma di fr. 1'775.90
per l’acquisto di un computer __________ (cfr. doc. B1). Tale importo è stato
addebitato sul conto presso la __________ il 27 giugno 2016 (cfr. doc. 103).
Il TCA, tutto ben
considerato, ritiene quindi che, essendo il computer uno strumento essenziale
per lo svolgimento dell’attività professionale della ricorrente, l’importo di
fr. 3'125.-- corrisposto nel mese di giugno 2016 da __________ in ragione
dell’accordo conciliativo debba essere considerato dall’amministrazione
soltanto nella misura di fr. 1'349.--, ossia dopo aver decurtato la somma per
l’acquisto del computer di fr. 1'775.90.
2.10
Per quanto concerne, invece,
le entrate il cui computo è stato contestato dall’insorgente in quanto si
tratta di importi destinati a terzi (cfr. consid. 2.7.), questo Tribunale rileva,
più dettagliatamente, che la ricorrente sostiene che gli importi di fr. 100.--
e di fr. 30.-- le sarebbero stati accreditati sul conto __________ il 7 aprile,
rispettivamente il 28 settembre 2016 dalla madre di un suo cliente in carcere
per l’acquisto di carte prepagate e che le somme di fr. 50.--, fr. 150.-- e fr.
40.
-- le sarebbero state versate da suo fratello __________ sul conto __________,
il 25 aprile, rispettivamente il 15 e 29 agosto 2016 per far fronte a delle
spese di quest’ultimo (cfr. consid. 2.7.; doc. I; VII).
Al riguardo questa Corte
evidenzia che la procedura in materia di assicurazioni sociali e di assistenza
sociale è retta dal principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz, art. 43
cpv. 1 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011
consid. 9; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001;
DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis
1994.
pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282). E’ dunque compito dell’amministrazione,
rispettivamente del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i
fatti giuridicamente rilevanti.
Giova, in ogni caso,
rilevare che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo
correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61
lett. c LPGA; art. 16 Lptca; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI
praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52
consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12;
Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure
cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16;
Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz”
in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5
ss.).
Questo
obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti
si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere
ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza
o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le
conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA
P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993
pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V
113; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile ... “ in relazioni tra diritto
civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg. (3)).
Su questi
aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”,
Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des Sozialversicherungsrecht”
Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che “besondere Bedeutung hat die
Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen
Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.
In concreto la ricorrente, benché avesse avuto a più riprese la
possibilità (davanti all’amministrazione, in sede di reclamo e davanti al TCA),
non ha debitamente comprovato la propria asserzione.
L’insorgente
ha, pertanto, violato il proprio obbligo di collaborare.
Omettendo
di sostanziare quanto da lei allegato, la ricorrente deve sopportare le
conseguenze della carenza di prove riguardo all’asserzione che i bonifici
effettuati sul suo conto bancario da parte di terzi non erano a suo favore,
bensì per far fronte a spese di questi ultimi, e meglio del fratello e di un
suo cliente (cfr. STF 8C_309/2015 del 21 ottobre 2015 consid. 6.2.; STF
9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011
consid. 4.1.; DTF 125 V 195 consid. 2; STCA 42.2013.23-24 del 5 maggio 2014
consid. 2.12.; STCA 38.2011.12 del 22 giugno 2011).
Occorre,
perciò, concludere che le somme di denaro sopra menzionate di fr. 100.-- e fr.
50.
-- accreditate all’insorgente nel mese di aprile 2016, di fr. 150.-- e di
fr. 40.-- bonificatele nel mese di agosto 2016 e di fr. 30.-- versati alla
medesima nel mese di settembre 2016 erano a suo favore e, in virtù del
principio di sussidiarietà (cfr. consid. 2.8.), andavano utilizzate per
provvedere al proprio sostentamento prioritariamente rispetto all’intervento
dell’assistenza sociale (cfr. STCA 42.2013.23-24 del 5
maggio 2014 consid. 2.12.; STCA 42.2012.3 del 15 aprile 2013).
2.11
La ricorrente ha, poi,
affermato che gli accrediti di fr. 1'400.-- del 16 agosto, di fr. 300.-- del 23
agosto, di fr. 30.-- del 25 agosto 2016 e di fr. 290.-- del 26 settembre 2016
sarebbero stati da lei effettuati sul conto __________ dopo avere prelevato
tali importi dal suo conto __________, come pure che l’accredito di fr.
1'400.-- del 30 settembre 2016 proverrebbe dal suo conto presso la __________
in relazione alle entrate da parte della cliente __________ e sarebbe stato da
lei trasferito sul suo conto __________ (cfr. consid. 2.7.).
Dall’estratto conto della __________
concernente il mese di agosto 2016 emergono effettivamente gli accrediti di fr.
1'400.-- del 16 agosto, di fr. 300.-- del 23 agosto, di fr. 30.-- del 25 agosto
2016.
I primi due sono definiti “Pagamento in distributori automatici di
banconote”, mentre il terzo “entrata pagamento” (cfr. doc. 113-114).
Dall’estratto conto della __________,
tuttavia, risulta, per quanto riguarda i tre accrediti appena citati,
unicamente un addebito di fr. 30.-- del 25 agosto 2016 (cfr. doc. 120).
Non hanno avuto luogo, per
contro, addebiti che possano essere riferiti agli accrediti di fr 300.-- del 23
agosto 2016 e di fr. 1'400.-- del 16 agosto 2016 sul conto __________ (cfr.
doc. 120).
Per completezza va
osservato che il 16 agosto 2016 è stato effettuato anche sul conto __________
un accredito di fr. 1'000.--. Inoltre sempre nella medesima data e sul conto __________
vi è stato un addebito sempre di fr. 1000.-- ma destinati alla __________ (cfr.
doc. 120).
Questa doppia transazione
(accredito di fr. 1'000 e addebito di fr. 1'000), come peraltro riconosciuto
dall’USSI (cfr. doc. III pag. 5), riguarda un pagamento per la madre dell’insorgente
(cfr. doc. 121; 152) e non è dunque stato considerato per il calcolo
dell’assistenza sociale riguardante la ricorrente.
Dall’estratto conto della __________
concernente il mese di settembre 2016 si evince un versamento di fr. 290.-- al
26.
settembre con l’indicazione “Pagamento in distributori automatici di
banconote” a __________ in Via __________ (cfr. doc. 117).
Dall’estratto conto della __________
risulta, d’altro canto, un prelievo effettuato dal bancomat il 26 settembre
2016.
di fr. 200.-- a __________ in __________ (cfr. doc. 120).
Pertanto questa Corte
ritiene che la ricorrente, il 26 settembre 2016, abbia prelevato dal suo conto __________
e trasferito sul suo conto __________ tutt’al più la somma di fr. 200.--. Per i
restanti fr. 90.-- accreditati sul conto __________ il 26 settembre 2016 non
risulta, invece, un prelievo corrispondente dal conto __________.
Per quanto riguarda l’accredito
di fr. 1'400.-- del 30 settembre 2016 sul conto __________ (cfr. doc. 120),
dall’estratto conto __________ di settembre 2016 non emerge alcun prelievo in
contanti effettuato in quel mese, bensì solo specifici pagamenti compiuti con
la carta presso alcuni negozi (cfr. doc. 117)
Ne discende che ai fini
del calcolo dell’eventuale diritto della ricorrente a una prestazione
assistenziale mensile andranno considerate le entrate sul conto __________ di fr.
1'400.-- del 16 agosto 2016, di fr 300.-- del 23 agosto 2016 e di fr. 90.-- del
26.
settembre 2016, nonché l’entrata sul suo conto __________ del 30 settembre
2016.
di fr. 1'400.--, a esclusione degli accrediti sul conto __________ di fr.
30.
-- del 25 agosto 2016 e di fr. 200.-- del 26 settembre 2016.
Per quanto attiene al
bonifico di fr. 723.-- del 24 giugno 2016 sul conto __________ da parte del
Comune di __________ (cfr. doc. 103) considerato dall’USSI (cfr. doc. III pag.
4) e contestato dall’insorgente in quanto si tratterebbe solo di un rimborso
spese per un incarico svolto quale curatrice (cfr. consid. 2.7.), va osservato
che l’Autorità Regionale di Protezione __________ sede di __________, il 24
maggio 2016, ha emesso a favore della ricorrente un calcolo dell’”Indennità
mercede e spese anno 2014 della curatrice” (cfr. doc. B2).
In tale documento è stato
indicato che per il periodo di gestione della curatela in questione per l’anno
2014.
il salario determinante, ossia la mercede, ammontava a fr. 480.--, mentre
le spese a fr. 243.-- (cfr. doc. B2).
Di conseguenza unicamente
la somma di fr. 480.-- corrisposta dal Comune di __________ il 24 giugno 2016
deve essere conteggiata dall’USSI quale entrata disponibile per il mantenimento
dell’insorgente, a esclusione delle spese di fr. 243.--.
2.12
Come rilevato dall’USSI, sul
conto __________ l’insorgente ha inoltre ricevuto nel lasso di tempo marzo –
settembre 2016, ad eccezione del mese di maggio 2016, l’ammontare di fr.
2'019.-- da parte della __________, e meglio il 24 marzo, il 26 aprile, il 1°
giugno, il 1° e il 27 luglio, il 31 agosto e il 27 settembre 2016 (cfr. doc. 119;
120).
La ricorrente e la __________,
con sede dapprima a __________ e dal 2012 a __________ (cfr. estratto del RC
reperibile al sito www.zefix.ch), hanno concluso nel 2011 - con l’autorizzazione
del proprietario - un contratto di sublocazione avente per oggetto
l’appartamento in __________ a __________ preso in locazione dall’insorgente.
Il canone di locazione corrisponde a fr. 3'400.-- al mese, oltre a spese
accessorie per fr. 1'500.-- annui, versate tramite due rate semestrali di
750.
-- ciascuna (cfr. doc. 39-43).
Dal dicembre 2014 la
ricorrente e la SA condividono l’appartamento, per cui hanno concordato che la
pigione a carico di quest’ultima ammonta a fr. 2'000.-- al mese, mentre la
quota a carico dell’insorgente è di fr. 1'400.-- al mese (cfr. doc. 152).
Il 13 maggio 2016 alla
ricorrente è stata intimata la disdetta del contratto di locazione
dell’appartamento di __________, dove abita e ha il proprio __________, con
effetto a decorrere dal 30 giugno 2016. In una lettera dell’8 gennaio 2016 i
proprietari hanno rilevato che non risultavano versate parte della pigione di
febbraio 2015 e le pigioni dei mesi da maggio a dicembre 2015 per complessivi
fr. 30'875.82.
Il Pretore aggiunto del
Distretto di __________, __________, con decisione del 27 settembre 2016, ha
accolto l’istanza di sfratto e ha fatto ordine all’insorgente di mettere a
libera disposizione dei proprietari l’appartamento di __________ entro dieci
giorni dalla notificazione della decisione in questione (cfr. STCA 42.2016.28
del 30 novembre 2016 consid. 2.5.).
Il ricorso interposto
dall’insorgente contro il provvedimento di sfratto è pendente al Tribunale
d’appello (cfr. doc. I; VII).
La ricorrente stessa ha
indicato di avere utilizzato le somme bonificatele dalla __________ nei mesi in
questione per far fronte ai propri bisogni vitali, non riversandole quindi al
locatore come invece sarebbe stata tenuta a fare (cfr. doc. I pag. 4; VII pag.
2-3).
2.13
In una sentenza 8C_124/2016
del 23 novembre 2016 relativa a un caso in cui la Commissione sociale della
città di Friborgo ha negato, dal 1° febbraio 2015, l’assistenza sociale al
ricorrente che si era stabilito in quella città dal gennaio 2015 abitando in un
monolocale sublocatogli da parte della madre (fino a fine gennaio 2015 egli è
stato aiutato dal servizio sociale regionale B) e che da fine giugno 2015 ha
lasciato Friborgo ed è stato costretto a rivolgersi nuovamente al servizio
sociale regionale B. e ad andare a vivere presso il domicilio dei genitori a D.,
l’Alta Corte ha rilevato che:
"
(…)
Selon la jurisprudence, l’aide sociale a
pour but de couvrir les besoins actuels. En principe, elle ne peut pas être
versée pour une période antérieure et servir à amortir des dettes, quand bien
même un droit aux prestations existait alors. Des exceptions peuvent être
admises lorsque le non-paiment des dettes pourrait entraîner une nouvelle
situation d’urgence à laquelle seule l’aide sociale pourrait remédier. Aussi
l’aide sociale peut-elle être amenée à prendre en charge les arriérés de loyer.
L’autorité décide de la prise en charge de dettes de cas en cas sur la base
d’une pesée des intérêts (ATF 136 I 126 consid. 7.1.3 p. 137 et les références;
136.
V 351 consid. 7.1 p. 359: arrêt 8C_866/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.2.1).”
Ne
discende che i debiti contratti prima del deposito della domanda di prestazioni
assistenziali non rientrano di regola tra i bisogni che possono essere
soddisfatti tramite l’erogazione di una prestazione ordinaria.
Soltanto
eccezionalmente l’assistenza sociale può farsi carico dei debiti allorché il
loro mancato pagamento potrebbe creare una nuova situazione d’urgenza a cui
solamente l’aiuto sociale può porre rimedio. Il TF ha precisato che l’autorità
decide la presa a carico dei debiti caso per caso sulla base della ponderazione
degli interessi (cfr. STF 8C_124/2016 del 23 novembre 2016 consid. 4; STF
8C_866/2014 del 14 aprile 2015 consid. 4.2.1).
In quel caso di specie la
nostra Massima istanza ha stabilito che quanto deciso dal Tribunale cantonale,
ossia che era escluso un diritto retroattivo a delle prestazioni per il periodo
da febbraio a maggio 2015, visto che l’interessato era partito alla fine di
maggio 2015 e che la situazione d’urgenza non era più attuale, non poteva
essere confermato.
Al riguardo il TF ha
precisato che:
" (…)
6.1
En l’occurence, le raisonnement des premiers
juges ne peut être suivi. En effet, on ne saurait considérer que l'éventuelle
situation d'urgence présentée par le recourant n'était plus d'actualité au
motif qu'il avait quitté la ville de Fribourg. Même si, conformément à la
jurisprudence susmentionnée, l'aide sociale ne peut en principe être versée
pour une période antérieure et servir à amortir des dettes, il faut tenir
compte du fait qu'il s'écoule forcément un certain temps entre un refus de
prester d'un service social et le jugement rendu contre ce refus. En cas de
refus injustifié, ce laps de temps ne doit pas conduire à repousser d'emblée le
versement des prestations au moment où statue l'autorité judiciaire. Autrement
dit, si les conditions sont remplies, l'aide sociale est due en principe à
partir du dépôt de la demande, ou comme en l'espèce à partir du moment où son
versement devait être repris par le SASV, devenu compétent dès le mois de
février 2015 (cf. arrêt 8C_75/2014 du 16 juillet 2014 consid. 4.2 in
fine et 4.2.1). (…)“
Nel caso esaminato l’Alta
Corte ha, per contro, indicato che il fatto che il ricorrente (di 40 anni)
abbia dovuto lasciare Friborgo per andare a vivere presso il domicilio dei
genitori e, secondo le sue dichiarazioni, chiedere aiuto al servizio sociale di
B. dimostra piuttosto che egli si trovava specificatamente in una situazione
d’urgenza.
Il Tribunale federale ha,
altresì, osservato che:
" (…)
6.2
Le cas d'espèce se différencie de la cause
8C_866/2014 (mentionnée au consid. 4 et citée par la juridiction cantonale),
dans laquelle les recourants étaient devenus indépendants financièrement en
cours de procédure cantonale, de sorte qu'ils renonçaient à l'aide sociale mais
maintenaient leurs prétentions en tant qu'elles portaient sur la période
antérieure (deux mois). Dans cette cause, la prise en charge des dettes ne se
justifiait pas, étant donné qu'elle n'aurait pas servi à éviter une nouvelle
situation d'urgence. En outre, les recourants n'avaient pas établi qu'ils
avaient été amenés à contracter des dettes.
(…)“
2.14
In concreto, da un lato, l’insorgente
già nel 2015, e quindi prima della domanda di prestazioni assistenziali, non aveva
provveduto a versare la pigione al locatore. Il contratto di locazione le è
stato disdetto dal proprietario dell’appartamento nel mese di maggio 2016 con
effetto da giugno 2016 e lo sfratto è stato pronunciato nel mese di settembre 2016.
Dall’altro, la ricorrente
ha versato al proprietario il canone di locazione per il mese di ottobre 2016
(cfr. doc. B3) e il 3 aprile 2017 ha chiesto al TCA una proroga del termine per
presentare eventuali altri mezzi di prova a causa di sovraccarico di lavoro
e procedimenti (cfr. doc. V).
In simili condizioni il
TCA ritiene che in casu, al momento dell’emanazione delle decisioni del 9
febbraio 2017, nonché della decisione su reclamo dell’8 marzo 2017, non si era confrontati
con una situazione d’urgenza alla quale il non computare gli importi di fr.
2'019.-- destinati al pagamento della pigione quali redditi (e perciò
consentire il relativo versamento al locatore da aprile a settembre 2016)
avrebbe potuto porre rimedio, visto, in particolare, che la disdetta del
contratto di locazione e lo sfratto erano comunque già stati notificati, come
pure il fatto che l’insorgente ha indicato svolgere un’attività lavorativa da
cui è altamente verosimile (nel settore delle assicurazioni
sociali e dell’assistenza sociale si applica abitualmente il criterio della probabilità preponderante; cfr. STF 8C_738/2016 del 28
marzo 2017 consid. 2; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF
8C_999/2010 del 15 marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353
consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195) che derivino
redditi sufficienti per far fronte al proprio sostentamento (cfr. consid.
2.13
; STF 8C_866/2014 del 14 aprile 2015).
Questo Tribunale non
ignora che la ricorrente ha asserito che se ricevesse le prestazioni anche
minime per i mesi in questione, potrebbe provare a trattare con il locatore
nell’ottica di sospendere la procedura di sfratto (cfr. doc. I pag. 5).
Al riguardo va, tuttavia,
ricordato che l’istanza di sfratto, accolta dal Pretore nel settembre 2016, non
è stata inoltrata, specificatamente a causa del mancato pagamento della pigione
da aprile a settembre 2016, bensì poiché già dal 2015 non veniva corrisposto il
canone di locazione (pigioni impagate per il 2015 pari a fr. 30'875.--; cfr.
STCA 42.2016.28 del 30 novembre 2016 consid. 2.5.).
Ne discende che, siccome
l’insorgente stessa ha affermato di avere in ogni caso usato gli importi di fr.
2'019.-- accreditati a suo favore dalla WIP Finance SA per provvedere al
proprio sostentamento, a ragione l’USSI ha conteggiato tali somme ricevute da
marzo ad agosto 2016 nel calcolo dell’assistenza sociale.
Questa Corte rileva che,
del resto, nemmeno nei mesi del 2016 in cui la medesima disponeva di
sufficienti entrate per far fronte alle spese primarie relative al proprio
fabbisogno (la soglia di intervento per l’anno 2016 per una persona sola
corrisponde a fr. 986.--, cfr. consid. 2.5.; doc. 57segg.), nonché al pagamento
dei premi della cassa malati (in particolare giugno e agosto 2016), la somma di
fr. 2'019.-- è stata corrisposta al locatore, ciò fino al mese di ottobre 2016.
In effetti, dopo che la __________,
che aveva sublocato parte dell’appartamento della ricorrente, ha versato a
quest’ultima, il 27 settembre 2016, fr. 2'019.-- corrispondenti alla propria
quota di pigione (cfr. consid. 2.12.), l’insorgente il 3 ottobre 2016 ha
bonificato al locatore tale somma, oltre alla parte restante di pigione per
complessivi fr. 3'400.-- (cfr. doc. B3).
Il contratto di locazione
prevede che la pigione e l’acconto per le spese accessorie devono pervenire al
locatore entro il 1° giorno del relativo periodo di computo (cfr. doc. 165).
Il canone di locazione
corrisposto il 3 di ottobre 2016 si riferisce conseguentemente all’importo dovuto
per il mese di ottobre 2016.
Pertanto, avendo la
ricorrente provveduto senza indugio (il 3 ottobre 2016) a riversare al locatore
l’ammontare ricevuto nel mese di settembre 2016 dalla SA, il bonifico del 27
settembre 2016 di fr. 2'019.-- non va considerato quale entrata a
disposizione della ricorrente per il proprio mantenimento.
Per
quanto attiene all’asserzione dell’insorgente secondo cui sarebbe pure da
considerare il diritto a fr. 30'000.-- di pigioni arretrate relative al periodo
precedente all’aprile 2016 (cfr. doc. VII pag. 4), va ribadito che i debiti
contratti prima del deposito della domanda di prestazioni assistenziali non
rientrano di regola tra i bisogni che possono essere soddisfatti tramite
l’erogazione di una prestazione ordinaria. Soltanto eccezionalmente
l’assistenza sociale può farsi carico dei debiti allorché il loro mancato
pagamento potrebbe creare una nuova situazione d’urgenza a cui solamente
l’aiuto sociale può porre rimedio (cfr. consid. 2.13.; STF 8C_124/2016 del 23
novembre 2016; STF 8C_866/2014 del 14 aprile 2015 consid. 4.2.1).
In casu, ritenuto
segnatamente che la ricorrente, a cui il 22 marzo 2017 è stato assegnato un
termine di dieci giorni per presentare eventuali nuovi mezzi e il 3 aprile ha
chiesto una proroga del termine a causa di sovraccarico di lavoro e
procedimenti (cfr. doc. IV; V), attualmente è particolarmente attiva
professionalmente, non si palesa un’eventuale situazione d’urgenza.
Pertanto è esclusa
l’assunzione dei debiti relativi alla pigione.
Infine è utile evidenziare
che, contrariamente a quanto fatto valere dall’insorgente circa il fatto che
l’USSI considererebbe le somme versatele dalla __________ due volte, ossia in
primis quale bonifico sul conto __________ da parte della SA e in seguito come
ulteriore entrata quando lei trasferisce gli importi sul conto __________ (cfr.
consid. 2.7.; doc. VII pag. 3), l’amministrazione non ha computato due volte le
entrate mensili da parte della __________.
Ciò risulta chiaramente
dalla risposta di causa in cui l’USSI ha proprio specificato - per i mesi in
cui la ricorrente ha riversato la somma bonificatale dalla SA sul Conto presso __________
nella misura di fr. 2'000.-- sul Conto __________, ossia marzo (cfr. doc. 92;
119), giugno (cfr. doc. 101; 119) e luglio 2016 (cfr. doc. 107; 119) -
l’importo in questione era stato trasferito dalla medesima dalla __________
alla __________ (“2'019 __________”; doc. III 4-5).
2.15
Da tutto quanto esposto sopra
risulta che, ai fini della determinazione del diritto della ricorrente a una
prestazione assistenziale ordinaria, rispettivamente del relativo importo, per
il periodo aprile-ottobre 2016, devono essere considerate le entrate mensili a suo
favore da marzo a settembre 2016 (cfr. consid. 2.16.) che seguono.
Per il mese di marzo
2016:
- fr. 2'019.-- corrisposti
il 24 marzo 2016 sul conto __________ da __________ e riversati dall’insorgente
sul conto __________ nella misura di fr. 2'000.-- (cfr. consid. 2.14.).
Per il mese di aprile
2016.
complessivi fr. 2'169.--, e meglio:
- fr. 2'019.-- versati il
26.
aprile 2016 sul conto __________ da __________ (cfr. consid. 2.14.);
- fr. 50.-- accreditati il
25.
aprile 2016 sul conto __________ dal fratello (cfr. consid. 2.10.);
- fr. 100.-- versati il 7
aprile 2016 sul conto __________ da terzi (cfr. consid. 2.10.).
Per il mese di maggio
2016.
nessuna entrata (cfr. doc. 68-71; III).
Per il mese di giugno
2016.
complessivi fr. 4'048.--, e meglio:
- fr. 1'349.-- versati il
23.
giugno 2016 da __________ sul conto __________ (cfr. consid. 2.9.);
- fr. 200.-- versati il 29
giugno 2016 da __________ sul conto __________ (cfr. consid. 2.9.);
- fr. 480.-- corrisposti
il 24 giugno 2016 dal Comune di __________ sul conto __________ (cfr. consid.
2.11
);
- fr. 2'019.-- bonificati
il 1° giugno 2016 sul conto __________ da __________ e riversati
dall’insorgente sul conto __________ nella misura di fr. 2'000.-- il 10 giugno
2016.
(cfr. consid. 2.14.).
Per il mese di luglio
2016.
complessivi fr. 4'238.--, e meglio:
- fr. 200.-- versati il 27
luglio 2016 da __________ sul conto __________ (cfr. consid. 2.9.);
- fr. 2'019.-- versati il
27.
luglio 2016 sul conto __________ da __________ (cfr. consid. 2.14.);
- fr. 2'019.-- corrisposti
il 1° luglio 2016 sul conto __________ da __________ e riversati
dall’insorgente sul conto __________ nella misura di fr. 2'000.-- il 10 giugno
2016.
(cfr. consid. 2.14.).
Per il mese di agosto
2016.
complessivi fr. 4'609.--, e meglio:
- fr. 2'019.-- bonificati
il 31 agosto 2016 sul conto __________ da __________ (cfr. consid. 2.14.);
- fr. 200.-- versati il 30
agosto 2016 da __________ sul conto __________ (cfr. consid. 2.9.);
- fr. 40.-- accreditati il
29.
agosto 2016 sul conto __________ dal fratello (cfr. consid. 2.10.);
- fr. 300.-- versati il 23
agosto 2016 sul conto __________ (cfr. consid. 2.11.);
- fr. 1'400.-- bonificati
il 16 agosto 2016 sul conto __________ (cfr. consid. 2.11.);
- fr. 150.-- accreditati
il 15 agosto 2016 sul conto __________ dal fratello (cfr. consid. 2.10.);
- fr. 500.-- versati l’8
agosto 2016 sul conto __________ dalla cliente __________ (cfr. consid. 2.9.).
Per il mese di settembre
2016.
complessivi fr. 2’320.--, e meglio:
- fr. 1'400.-- bonificati
il 30 settembre 2016 sul conto __________ (cfr. consid. 2.11.);
- fr. 30.-- versati il 28
settembre 2016 sul conto __________ da terzi (cfr. consid. 2.10.);
- fr. 90.-- versati il 26
settembre 2016 sul conto __________ (cfr. consid. 2.11.);
- fr. 600.-- versati il 21
settembre 2016 sul conto __________ dalla cliente __________ (cfr. consid.
2.9
);
- fr. 200.-- versati il 15
settembre 2016 da __________ sul conto __________ (cfr. consid. 2.9.)
Riguardo alle entrate
globali mensili a disposizione della ricorrente giova d’altronde ricordare che
la medesima, allorché nel mese di aprile 2016 ha richiesto le prestazioni
assistenziali, ha indicato quale reddito annuo netto stimato per l’anno 2016
l’importo di fr. 120'000.--, poi ridotto a fr. 30'000.-- (cfr. STCA 42.2016.28
del 30 novembre 2016 consid. 2.5., 2.7.), corrispondenti a fr. 2'500.-- al
mese.
2.16
Come risulta dal considerando
precedente, per valutare il diritto della ricorrente all’assistenza sociale da
aprile ad ottobre 2016 occorre tenere conto, come peraltro effettuato dall’USSI
(cfr. doc. 56 segg.; A3; III), delle entrate da marzo a settembre 2016.
A tal proposito va
evidenziato che il TCA ha stabilito, in una sentenza 42.2007.4 del 1° ottobre
2007, che, considerata in particolare la circostanza che lo scopo primo dell’assistenza
sociale è quello di sostenere una persona nel bisogno, soddisfacendo le sue
necessità essenziali e contingenti, ritiene che la prassi instaurata dall’USSI,
secondo cui un reddito percepito a fine mese vada computato nel conteggio della
prestazione assistenziale del mese seguente, non violi, in linea generale, la
legislazione in vigore e neppure la Costituzione federale, né la Costituzione
cantonale, purché venga applicato unicamente nel caso in cui effettivamente il
reddito percepito alla fine di un mese serva a fare fronte alle spese del mese
successivo e non sia invece stato utilizzato immediatamente per provvedere ai
costi non ancora sostenuti del mese in cui è stato versato.
Questo Tribunale ha, di
conseguenza, deciso che l’amministrazione è tenuta a esaminare dettagliatamente
di caso in caso se possa o meno conteggiare un’entrata relativa a un
determinato mese nel calcolo del mese successivo.
Al
riguardo cfr. pure STCA 42.2013.27 del 17 luglio 2014 consid. 2.9.; STCA
42.2016.25
del 23 gennaio 2017 consid. 2.10.
Nel caso di specie nel
periodo marzo-settembre 2016 i bonifici di una certa entità sui conti presso __________
e __________ rilevanti ai fini della vertenza sono stati effettuati
principalmente verso la fine del mese (cfr. consid. 2.15.).
Di conseguenza è altamente
verosimile (cfr. consid. 2.14.) che la ricorrente abbia fatto fronte al pagamento
delle spese mensili afferenti a ciascuno mese da aprile ad ottobre 2016
utilizzando le entrate del mese precedente (cfr. STCA 42.2013.23-24 del 5
maggio 2014 consid. 2.15.).
In concreto, quindi, per
determinare il diritto dell’insorgente all’assistenza sociale, rispettivamente
il relativo importo per ogni singolo mese da aprile a ottobre 2016 devono
essere conteggiate le entrate del mese precedente, ovvero di marzo 2016 per
aprile 2016, di aprile 2016 per maggio 2016, di maggio 2016 per giugno 2016, di
giugno 2016 per luglio 2016, di luglio 2016 per agosto 2016, di agosto 2016 per
settembre 2’16 e di settembre 2016 per ottobre 2016.
2.17
Per il mese di aprile 2016,
pertanto, i redditi della ricorrente da prendere in considerazione sono quelli
di marzo 2016 e ammontano a fr. 2'019.-- (cfr. consid. 2.15., doc. 78), mentre
le spese a fr. 1'515.-- (fr. 1'100 pigione massima ammissibile per una persona
- art. 22 lett. c Las; 9 Laps - + fr. 415 premio LAMal; cfr. doc. 78-79).
Il reddito disponibile
residuale (art. 5 Laps) è pari, dunque, a fr. 504.-- mensili (fr. 2'019 – fr.
1'515).
La soglia di intervento
della ricorrente per il 2016 corrisponde a fr. 986.-- al mese (cfr. consid.
2.5
).
Hanno diritto alla
prestazione assistenziale ordinaria coloro il cui reddito disponibile
residuale, sommato alle prestazioni sociali di complemento effettivamente
percepite sulla base della Laps, non raggiunge la soglia di intervento (cfr.
art. 18 Las; consid. 2.5.).
In casu la ricorrente, per
il mese di aprile 2016, presenta una lacuna di reddito Las mensile di fr.
177.
-- [fr. 986.-- - (fr. 504 + 305 sussidio cassa malati)], come indicato dall’USSI
(cfr. doc. 78).
Il riconoscimento da parte
dell’amministrazione di una prestazione assistenziale ordinaria per il mese di
aprile 2016 di fr. 178.-- (cfr. doc. 76; A3) non presta, perciò, il fianco a
critica alcuna.
Per il mese di maggio
2016.
i redditi della ricorrente da prendere in considerazione sono quelli
del mese di aprile 2016 e ammontano a fr. 2'169.-- (cfr. consid. 2.15., doc. 74),
mentre le spese a fr. 1'515.-- (fr. 1'100 pigione massima ammissibile per una
persona + fr. 415 premio LAMal; cfr. doc. 74-75).
Il reddito disponibile
residuale (art. 5 Laps) è pari, dunque, a fr. 654.-- mensili (fr. 2'169 – fr.
1'515).
L’insorgente, per il mese
di maggio 2016, presenta una lacuna di reddito Las mensile di fr. 27.-- [fr.
986.
-- soglia di intervento - (fr. 654 + 305 sussidio cassa malati)], come
indicato dalla parte resistente (cfr. doc. 74).
L’assegnazione da parte
dell’USSI di una prestazione assistenziale ordinaria per il mese di maggio 2016
di fr. 28.-- (cfr. doc. 72; A3) è, dunque, corretta.
Per il mese di giugno
2016, non avendo beneficiato di alcuna entrata nel mese di maggio 2016, non
vi è alcun reddito da computare (cfr. consid. 2.15., doc. 70-71), mentre le
spese corrispondono a fr. 1'515.-- (fr. 1'100 pigione massima ammissibile per
una persona + fr. 415 premio LAMal; cfr. doc. 70-71).
Di conseguenza
l’insorgente, per questo mese, non presenta alcun reddito disponibile
residuale.
Il disavanzo ammonta, al
contrario, a fr. 1’515 (redditi computabili di fr. 0 – spese computabili di fr.
1’515).
La lacuna di reddito Las
per il mese di giugno 2016 è, pertanto, pari a fr. 2’196.-- [(fr. 986.-- + fr.
1’515.--) - fr. 305.--; cfr. doc. 70].
A ragione l’USSI, per il
mese di giugno 2016, ha attribuito alla ricorrente una prestazione
assistenziale ordinaria di fr. 2'196.-- (cfr. doc. 68; A3).
Per il mese di luglio
2016.
i redditi della ricorrente da prendere in considerazione sono quelli
di giugno 2016 e ammontano a fr. 4'048.-- (cfr. consid. 2.15.), mentre le spese
a fr. 1'515.-- (fr. 1'100 pigione massima ammissibile per una persona + fr. 415
premio LAMal; cfr. doc. 66-67).
Il suo reddito disponibile
residuale è pari, quindi, a fr. 2’533.-- annui (redditi computabili di fr.
4’048.-- - spese computabili di fr. 1’515.-).
Considerati una soglia di
intervento per il 2016 di fr. 986.-- e un sussidio della cassa malati di fr.
305.
--, l’insorgente presenta un’eccedenza di reddito Las per il mese di luglio
2016.
di fr. 1’852.-- [(fr. 2’533.-- + fr. 305.--) - fr. 986.--].
La ricorrente non ha,
dunque, diritto, per il mese di luglio 2016 2016 a una prestazione
assistenziale ordinaria.
Per il mese di agosto
2016.
i redditi della ricorrente da prendere in considerazione sono quelli
di luglio 2016 e ammontano a fr. 4’238.-- (cfr. consid. 2.15.), mentre le spese
a fr. 1'515.-- (fr. 1'100 pigione massima ammissibile per una persona + fr. 415
premio LAMal; cfr. doc. 63-64).
Il suo reddito disponibile
residuale è pari, quindi, a fr. 2’723.-- annui (redditi computabili di fr.
4’238.-- - spese computabili di fr. 1’515.-).
Considerati una soglia di
intervento per il 2016 di fr. 986.-- e un sussidio della cassa malati di fr.
305.
--, l’insorgente presenta un’eccedenza di reddito Las per il mese di agosto
2016.
di fr. 2’042.-- [(fr. 2’723.-- + fr. 305.-- sussidio cassa malati) - fr.
986.
-- soglia di intervento].
La ricorrente non ha, perciò,
diritto, per il mese di agosto 2016 2016 a una prestazione assistenziale
ordinaria.
Per il mese di settembre
2016.
i suoi redditi da conteggiare corrispondono a quelli del mese di
agosto 2016 e ammontano a fr. 4’609.-- (cfr. consid. 2.15.), mentre le spese a
fr. 1'515.-- (fr. 1'100 pigione massima ammissibile per una persona + fr. 415
premio LAMal; cfr. doc. 60-61).
Il suo reddito disponibile
residuale è pari, quindi, a fr. 3’094.-- annui (redditi computabili di fr.
4’609.-- – spese computabili di fr. 1’515.).
L’insorgente presenta
un’eccedenza di reddito Las per il mese di settembre 2016 di fr. 2’413.-- [(fr.
3'094.-- + fr. 305.-- sussidio cassa malati) - fr. 986.-- soglia di intervento].
L’insorgente non ha, quindi,
diritto, per il mese di settembre 2016 2016 a una prestazione assistenziale
ordinaria.
Per il mese di ottobre
2016.
i redditi della ricorrente da prendere in considerazione sono quelli
del mese di settembre 2016 e corrispondono a fr. 2'320.-- (cfr. consid. 2.15.),
mentre le spese corrispondono a fr. 1'515.-- (fr. 1'100 pigione massima
ammissibile per una persona + fr. 415 premio LAMal; cfr. doc. 57-58).
Il suo reddito disponibile
residuale è pari, quindi, a fr. 805.-- annui (redditi computabili di fr.
2’320.-- – spese computabili di fr. 1’515.).
L’insorgente presenta
un’eccedenza di reddito Las per il mese di settembre 2016 di fr. 124.-- [(fr.
805.
-- + fr. 305.-- sussidio cassa malati) - fr. 986.-- soglia di intervento].
L’insorgente non ha, dunque,
diritto, per il mese di ottobre 2016 2016 a una prestazione assistenziale
ordinaria.
2.18
Infine questa Corte osserva
che l’asserzione ricorsuale secondo cui l’USSI, negandole le prestazioni minime
vitali, ha violato sia le norme in tema di assistenza, sia i diritti
fondamentali come il diritto alla vita, alla casa e al lavoro, alla dignità
(art. 7 Cost.) di persona umana, tutti protetti dalla Costituzione e dalla CEDU
(art. 2, 3, 6 e 8 CEDU) sia le regole elementari di correttezza e della buona
fede che regola i rapporti tra lo Stato e il cittadino, nonché il divieto
dell’arbitrio ex art. 9 Cost. per avere arbitrariamente e dolosamente accertato
erratamente i fatti e applicato arbitrariamente il diritto (cfr. doc. I pag.
3), non è atta a sovvertire l’esito della vertenza.
In primo luogo, giova
rilevare che l’art. 7 Cost. relativo al rispetto della dignità umana sottende
all’art. 12 Cost. (cfr. DTF 139 I 272 consid. 3.2.), che prevede che chi è nel
bisogno e non è in grado di provvedere a se stesso ha diritto d'essere aiutato
e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa.
L'aiuto in situazioni di
bisogno è, però, subordinato al rispetto del principio di sussidiarietà (cfr.
consid. 2.8.), nel senso che non può prevalersene colui che, oggettivamente, è
in misura di procurarsi con le proprie forze i mezzi indispensabili alla sua
sopravvivenza. Una tale persona non è considerata versare in una situazione di
bisogno, presupposto necessario per poter beneficiare di un aiuto (cfr. DTF 134
I 65 consid. 3.1.).
Inoltre l’art. 12 Cost. non persegue lo scopo di garantire un reddito
minimo, ma unicamente quanto indispensabile ad assicurare la sopravvivenza (sostentamento,
cure medico-sanitarie di base; cfr. STF 8C_906/2009 del 18 giugno 2010 consid.
4; STF 8C_3/2007 dell’8 giugno 2007 consid. 3).
In concreto la ricorrente,
nei mesi da luglio ad ottobre 2016, ha potuto provvedere al proprio
sostentamento grazie ai mezzi finanziari a sua disposizione (cfr. consid.
2.17
). Nei mesi da aprile a giugno 2016, per contro, non essendo le entrate
della medesima sufficienti a far fronte alle spese computabili Las, oltre che
alla soglia di intervento, l’USSI le ha concesso una prestazione assistenziale
ordinaria mensile (cfr. consid. 1.2.; 2.1.; 2.17.).
In simili condizioni non
risulta alcuna violazione del diritto al rispetto della dignità umana.
In secondo luogo, non
soccorre l'insorgente neppure il richiamo degli art. 2, 3, 6 e 8 CEDU.
L’art. 2 CEDU tutela il
diritto alla vita in senso assoluto. In effetti tale disposto prevede che il
diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere
intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza
capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il delitto è punito dalla
legge con tale pena.
Nel caso di specie il
riferimento a tale norma non è, evidentemente, pertinente.
Lo stesso dicasi per
l’art. 3 CEDU che vieta i trattamenti inumani o degradanti. Un maltrattamento,
infatti, per ricadere nel campo di applicazione di tale disposto deve
raggiungere un minimo di gravità. Non è sufficiente che il maltrattamento
comporti degli aspetti spiacevoli (cfr. DTF 139 I 272 consid. 4).
La Corte europea dei
diritti dell’uomo definisce il trattamento inumano come quello che provoca
volontariamente delle sofferenze mentali o fisiche di un’intensità particolare
e il trattamento degradante come quello che umilia l’individuo grossolanamente
davanti a terzi o lo spinge ad agire contro la sua volontà (cfr. STF
8C_102/2013 del 10 gennaio 2014 consid. 4.2.).
In casu ciò di cui si
lamenta la ricorrente, in ogni caso, non raggiunge certamente il minimo di
gravità necessario per ricadere sotto l’art. 3 CEDU.
L’art. 8 CEDU, poi,
garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, ossia il
diritto di ogni persona di scegliere il proprio modo di vita, di organizzare il
proprio tempo libero, di allacciare e sviluppare delle relazioni
interpersonali, rispettivamente di intrattenere liberamente le proprie
relazioni familiari e una vita di famiglia. Il diritto al rispetto della vita
provata protegge segnatamente l’integrità fisica e morale di una persona; ha lo
scopo di assicurare lo sviluppo senza ingerenze esterne della personalità di
ciascun individuo nelle relazioni con i propri simili.
La Corte europea dei
diritti dell’uomo ha, tuttavia, stabilito che questo disposto non impone agli
Stati contraenti l’obbligo di fornire certe prestazioni finanziarie o di
garantire un certo livello di vita (cfr. DTF 139 I 272 consid. 5).
Ne discende che la
decisione dell’USSI non costituisce una lesione della vita privata della
ricorrente.
Per quanto riguarda l’art.
6.
CEDU l’insorgente, a parte l’invocata violazione del diritto di essere
sentito a cui il TCA ha risposto al consid. 2.2., non ha specificato in che
modo, dal profilo delle garanzie procedurali, l’amministrazione avrebbe leso
tale disposto, né questa Corte ne ravvede alcuna violazione.
Non risulta, infine, che
la parte resistente abbia accertato i fatti in violazione manifesta del
diritto, rispettivamente abbia applicato il diritto in modo arbitrario.
Pertanto è esclusa una violazione del divieto dell’arbitrio sancito dall’art. 9
Cost.
2.19
In esito a tutto quanto
precede, la decisione su reclamo dell’8 marzo 2017 impugnata deve essere
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti