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42.2017.16

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 maggio 2017Italiano70 min

Source ti.ch

Fatti

i residenti del Cantone” (pag. 11).

In

seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica

professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo

previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli

assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo

intervento sociale.

2.5. Secondo

l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti

preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette

(art. 17).

Al

riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare

alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2

Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,

10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La

natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente

dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e

alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse

si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa

distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in

relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del

Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8

maggio 2002, pag. 3).

Inoltre

le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

3 Las).

Relativamente

alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"

Le prestazioni assistenziali

ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la

soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le

prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della

Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere

ricorrente. (cpv. 2)."

Ex art. 19 Las, concernente la

soglia d’intervento, poi:

"

La soglia d’intervento per

le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno,

tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale."

L’art.

19 Las definisce la soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali in

deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai

limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari

all’AVS/AI.

La

Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da

molti anni, come altri Cantoni.

L’ammontare

della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della

COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel

Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione

della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può

configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione

federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero

si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei

singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

Per l’anno

2016 è utile rilevare che le Direttive riguardanti gli

importi delle prestazioni assistenziali prevedono dal 1° gennaio 2016 i

seguenti forfait di mantenimento:

" Persone

dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato

dalla COSAS)

(CHF/mese)

1 persona 986.--

Considerandi

2.

persone 1'509.--

3.

persone 1'834.--

4.

persone 2'110.--

5.

persone 2'386.--

Per ogni persona + 200.--

supplementare

1.1

Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di

16.

anni o più

Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni

compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato

all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili.

1.2

Supplemento di integrazione

a. Inserimento sociale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento

con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la

partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait

globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di

CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.

Durante la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di

integrazione di CHF 300.– al mese.

b. Inserimento professionale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento

con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per

partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC –

USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un

supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.”

(cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.)

Il

p.to 1.3. delle Direttive per l’anno 2016 enuncia inoltre che per i giovani

adulti che vivono con i propri genitori è riconosciuto un forfait mensile di

fr. 600.--.

Gli

importi menzionati relativi all’anno 2016 sono stati mantenuti anche per l’anno

2017.

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali

per il 2017; BU N. 10/2017 del 14 marzo 2017 pag. 33 segg.).

2.6

Nella presente evenienza

giova dapprima ricordare che il TCA, nella precedente sentenza 42.2016.28 del

30.

novembre 2016 (cfr. consid. 1.1.) ha stabilito quanto segue:

" (…)

2.7

Nel caso di specie l’USSI ha negato alla ricorrente il

diritto a una prestazione assistenziale, considerando, in applicazione del

principio di sussidiarietà, che la medesima, per far fronte alle proprie spese

primarie, avrebbe dovuto utilizzare prioritariamente gli introiti connessi

all’attività lucrativa indipendente conteggiati nella somma di fr. 30'000.-

annui risultante dalla “Dichiarazione dei dati relativi al reddito da attività

indipendente” compilata dalla medesima nell’aprile 2016 (cfr. consid. 2.5.;

doc. 30; 82).

Giusta l'art. 6 cpv. 1 lett. a Laps, a cui l’art. 22 Las rinvia e

che regolamenta il reddito computabile, quest’ultimo è costituito,

segnatamente, dai redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del

21.

giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù

degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT.

L’art. 17 LT prevede che sono imponibili tutti i proventi

dall’esercizio di un’impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o

forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa

indipendente.

In concreto l’ultima tassazione cresciuta in giudicato della

ricorrente è quella relativa all’anno 2008, da cui risulta un reddito da attività

indipendente accertato di fr. 210'000.- (cfr. doc. 23), come indicato dalla

medesima in occasione della richiesta di prestazioni assistenziali nel mese di

aprile 2016 (cfr. doc. 29; 30).

Per l’anno 2016, sempre nel mese di aprile 2016, l’insorgente ha

stimato, al fine del calcolo dell’assistenza sociale, un reddito dapprima di

fr. 120'000, poi ridotto a fr. 30'000.- (cfr. doc. 29; 30; consid. 2.5.).

Visto che la richiesta contemplata nel formulario Laps

“Dichiarazione dei dati relativi al reddito da attività indipendente” concerne

la stima del reddito dell’anno in corso (“C. Reddito annuo netto

stimato per l’anno in corso”; doc. 29), ossia una valutazione anticipata,

una previsione delle proprie entrate, la ricorrente poteva legittimamente

credere di dover indicare il reddito che ipotizzava di incassare nel

2016.

Inoltre, ritenuti, da un lato, i sequestri civili e penali dei

suoi conti, nonché i procedimenti giudiziari che l’hanno vista e la vedono

coinvolta in prima persona e che possono avere influito sul tempo a

disposizione per l’attività lavorativa, rispettivamente sulla possibilità di

reperire e/o mantenere la clientela, dall’altro, la disdetta del contratto di

locazione della propria abitazione nel maggio 2016 da parte dei proprietari a

seguito del mancato pagamento delle pigioni già nel 2015, come pure la

conseguente decisione di sfratto (cfr. consid. 2.5.), non è escluso che

l’insorgente abbia effettivamente avuto delle difficoltà a disporre di

liquidità nel periodo determinante in questione (1° aprile - 19 settembre 2016,

data della decisione su reclamo impugnata che delimita temporalmente il potere

cognitivo del giudice; cfr. DTF 129 V 1 consid. 1; STF 8C_661/2013 del 22

settembre 2014 consid. 3.1.2; STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 5; STF

I 927/05 del 1° aprile 2005).

In proposito e in riferimento a quanto asserito dall’USSI in sede

di risposta di causa, ossia che è inverosimile che eventuali disposizioni di

sequestro o pignoramento sottraggano anche il minimo esistenziale (cfr. doc.

III), è utile rilevare che da un sequestro di valori patrimoniali

presumibilmente provento di reato non sono esclusi i beni non pignorabili ai

sensi degli articoli 92-94 LEF (cfr. art. 263-268 CPP).

Infine l’entità degli introiti mensili di cui la ricorrente

disponeva concretamente nel periodo determinante, ossia dal mese di aprile al

19.

settembre 2016 non è conosciuta, fatta eccezione per l’entrata risultante

dall’accordo conciliativo relativo al pagamento di alcune note d’onorario

concluso con __________ il 16 giugno 2016 e del seguente tenore:

“1. A saldo di ogni e qualsiasi pretesa in relazione alla presente

procedura e più in genere ai rapporti di mandato già in essere tra le parti, la

parte convenuta – __________ – si impegna a corrispondere alla parte istante – RI

1, __________ – l’importo omnicomprensivo di fr. 7'500.-, importo che

corrisponderà come segue:

- fr. 3'100.- entro il 28 giugno 2016,

- la rimanenza di fr. 4’400.- in rate mensili di fr. 200.-

ciascuna, sempre entro il giorno 28 del mese, la prima volta entro il 28 luglio

2016.

” (Doc. B18: verbale di udienza di conciliazione davanti alla Pretura di __________

del 16 giugno2016)

Questa Corte non ignora, comunque, il fatto che l’insorgente abbia

dichiarato per il 2016 un reddito annuo di (almeno) fr. 30'000.-.

2.8

In concreto dunque, per maggiore tranquillità e considerato

che l’assistenza sociale costituisce l’ultima ancora di salvataggio

dell’individuo (cfr. DTF 137 V 143; STF 8C_92/2007 del 14 dicembre 2007,

pubblicata in DTF 134 I 65; SVR 2008 EL Nr. 2 pag. 5; STF 8C_5/2008 del 5

maggio 2008), il TCA ritiene che la fattispecie debba essere ulteriormente

indagata dall’USSI, il quale nella procedura di reclamo non ha del resto

esperito alcuna specifica istruttoria.

A proposito dello scopo della procedura di

opposizione secondo l’art. 52 LPGA che, per analogia, vale anche per quanto

attiene alla procedura di reclamo, la nostra Alta Corte ha sviluppato le

seguenti considerazioni:

“(…)

Le but de la procédure

d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus près,

parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que l'auteur

de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de compléter

au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées - souvent

nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger les

tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid.1b p. 191). (…)“ (STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.)

Al riguardo cfr. pure STFA

C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.

In una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il

Tribunale federale ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe

in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43

LPGA – applicabile in casu in virtù dei rinvii di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e

33.

cpv. 3 Laps – ed ha rilevato:

“(…)

8.3

Ad ogni modo si ricorda alla

ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa

in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale

l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari

accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia

la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione

essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento

asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro

insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale,

non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio

indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da

lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione

non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei

fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella

giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito

dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali

(cfr. DTF 132 V 368 consid.

5.

pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."

Secondo questo Tribunale nel caso di specie si giustifica, quindi,

l’annullamento della decisione su reclamo del 19 settembre 2016 e il rinvio

degli atti all’USSI affinché effettui gli accertamenti necessari per chiarire

di quali entrate specifiche disponesse la ricorrente da aprile a settembre

2016, tenuto conto in ogni caso che l’accordo conciliativo del 16 giugno 2016

prevedeva per il mese di giugno 2016 il versamento a suo favore di fr. 3'100.-

su un conto presso la __________ (cfr. doc. B18), che dall’atto di accusa del

18.

agosto 2015 non risulta essere sotto sequestro (cfr. doc. 56), e per i mesi

seguenti la corresponsione di fr. 200.- al mese (cfr. doc. B18; consid. 2.7.).

In particolare l’amministrazione verificherà, sentendo

l’insorgente la quale dovrà debitamente comprovare le proprie asserzioni, come

quest’ultima abbia provveduto, oltre che facendo capo ai versamenti di cui

all’accordo conciliativo del 16 giugno 2016, a far fronte alle proprie spese

essenziali nel lasso di tempo in questione, indicando anche eventuali aiuti

finanziari da parte di terzi.

La ricorrente fornirà, altresì, per l’arco di tempo marzo –

settembre 2016 gli estratti conto della propria relazione bancaria con la __________

menzionata sopra, nonché con la __________ (cfr. doc. 60) e la __________ per

il conto di cui al doc. 65 e seguenti che non risulta essere il medesimo di

quello sotto sequestro (cfr. doc. 56), come pure con eventuali ulteriori

istituti bancari presso i quali la stessa ha dei conti.

Al riguardo occorre evidenziare, in primo luogo, che il principio

inquisitorio non è in effetti incondizionato, ma trova il suo correlato

nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA;

art. 16 Lptca; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag.

212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142

consid. 8a).

Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le

pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui

può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura

della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di

dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA U

94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57

pag. 164 consid. 5a).

In secondo luogo, che qualora un richiedente per un determinato

lasso di tempo percepisca aiuti finanziari da parte di terzi anche solo

su base volontaria e indipendentemente dal fatto che gli stessi siano soggetti

a restituzione, l’assistenza sociale, in virtù del principio di sussidiarietà,

interviene unicamente per l’eventuale scoperto, e meglio provvede a versare una

prestazione che permetta di far fronte a quelle spese computabili ai sensi

della Las e della Laps che non sono coperte dall’entrata da parte di terzi

(cfr. consid. 2.6.).

L’USSI, dopo aver esperito le indagini di cui sopra, determinerà

nuovamente se l’insorgente ha diritto oppure no a una prestazione assistenziale

ordinaria dal mese di aprile 2016, se del caso effettuando calcoli distinti per

ciascun mese, allorché le entrate (e/o aiuti finanziari) mensili varino da un

mese all’altro. (…)”

2.7

L’USSI, come visto nei fatti,

dopo aver esperito il complemento istruttorio indicato nella sentenza di rinvio

42.2016.28

del 30 novembre 2016 (cfr. consid. 1.1.; 2.6.), con le decisioni del

9.

febbraio 2017 confermate dalla decisione su reclamo dell’8 marzo 2017,

basandosi sulle entrate risultanti dagli estratti dei conti bancari della

ricorrente presso __________, __________ (relazione bancaria chiusa con effetto

dal 10 maggio 2017; cfr. doc. C1) e __________ relativi al periodo marzo –

settembre 2016 prodotti dall’insorgente, le ha riconosciuto una prestazione

assistenziale ordinaria per il mese di aprile 2016 di fr. 178.--, per il mese

di di maggio 2016 di fr. 28.-- e per il mese di giugno 2016 di fr. 2'196.--,

mentre le ha negato l’assistenza sociale per i mesi da luglio a ottobre 2016.

Più specificatamente l’amministrazione

per il mese di marzo 2016 ha tenuto conto di un’entrata di fr. 2'019.--

corrispondente al versamento effettuato il 24 marzo 2016 dalla __________ sul

conto __________ dell’insorgente quale subaffittuaria di parte

dell’appartamento locato dalla ricorrente e riversata il 24 marzo 2016 dalla

medesima sul suo conto presso __________ nella misura di fr. 2’000.-- (cfr.

doc. A3; III; 119; 92).

Per il mese di aprile

2016.

è stata considerata un’entrata complessiva di fr. 2'169.--, composta

di fr. 2'019.-- bonificati il 26 aprile 2016 dalla __________ sul conto della __________,

di fr. 100.-- versatile il 7 aprile 2016 da terzi sul conto __________ e di fr.

50.

-- accreditati il 25 aprile 2016 sul conto __________ da __________ (cfr.

doc. A3; III; 119; 96; 98).

Per il mese di maggio

2016.

l’USSI non ha considerato alcuna entrata a favore dell’insorgente

(cfr. doc. A3; III).

Per il mese di giugno

2016.

l’amministrazione ha invece tenuto conto di entrate pari a fr.

6'067.--, costituite da fr. 2'019.-- corrisposti il 1° giugno 2016 dalla __________

sul conto della __________ e riversati dalla ricorrente il 10 giugno 2016 sul

suo conto presso __________ nella misura di fr. 2’000.--, da fr. 3'125.--

corrisposti sul conto __________ il 23 giugno 2016 e corrispondenti a una parte

della somma (fr. 7'500.--) dovuta all’insorgente e concordata nell’ambito di un

accordo conciliativo con __________ (cfr. consid. 2.6.), da fr. 723.-- versati

il 24 giugno 2016 sul conto __________ dal Comune di __________ e da fr. 200.--

“post payment secondo l’avviso inviato separatamente” del 29 giugno 2016 sul

conto __________ (cfr. doc. A3: III; 119; 103; 101).

Per il mese di luglio

2016.

le entrate considerate dalla parte resistente ammontano a fr.

4'238.--, e meglio fr. 2'019.-- bonificati il 1° luglio 2016 dalla __________

sul conto __________ e riversati dalla ricorrente il 1° luglio 2016 sul suo

conto presso __________ nella misura di fr. 2’000.--, ulteriori fr. 2'019.--

accreditati il 27 luglio 2016 sul conto __________ dalla SA menzionata e fr.

200.

-- “post payment secondo l’avviso inviato separatamente” del 27 luglio 2016

sul conto __________ (cfr. doc. A3; III; 119; 107).

Per il mese di agosto

2016.

l’USSI ha tenuto conto di entrate per complessivi fr. 4'238.--,

composte di fr. 500.-- versati l’8 agosto 2016 sul conto __________ da __________,

di fr. 150.-- accreditati il 15 agosto 2016 sul conto __________ da __________,

da fr. 1'400.-- corrispondenti a un pagamento in un distributore automatico

avvenuto il 16 agosto 2016 sul conto __________, da fr. 300.-- corrispondenti a

un pagamento in un distributore automatico del 23 agosto 2016 sul conto __________,

da fr. 30.-- entrata pagamento del 25 agosto 2016 sul conto __________, da fr.

40.

-- accreditati il 29 agosto 2016 sul conto __________ da __________, da fr.

200.

-- bonificati il 30 agosto 2016 tramite “post Payment” sul conto __________

e riversati il 30 agosto 2016 sul conto __________, come pure da fr. 2'019.--

versati il 31 agosto 2016 dalla __________ sul conto __________ (cfr. doc. A3;

III; 112; 113; 120).

Infine per il mese di settembre

2016.

le entrate considerate dalla parte resistente ammontano a fr.

4'539.--, e meglio fr. 200.-- bonificati il 15 settembre 2016 tramite “post

Payment” sul conto __________, fr. 600.-- versati il 21 settembre 2016 sul

conto __________ da __________, fr. 290.-- corrispondenti a un pagamento del 26

settembre 2016 in un distributore automatico sul conto __________, fr. 2'019.--

versati il 27 settembre 2016 dalla __________ sul conto __________, fr. 30.--

bonificati il 30 settembre 2016 sul conto __________ da terzi e fr. 1'400.--

accreditati il 30 settembre 2016 sul conto __________ tramite bancomat (cfr.

doc. A3; III; 120; 116; 117; 118).

La ricorrente ha censurato

il fatto che l’USSI abbia tenuto conto quale reddito destinato al suo

mantenimento dei versamenti mensili di fr. 2'019.-- da parte della __________,

in quanto si tratta del canone di subaffitto dell’appartamento (pigione

complessiva di fr. 3'400.-- oltre alle spese accessorie) che condivide con i

due titolari di tale società e che deve corrispondere al locatore

dell’appartamento unitamente alla quota a suo carico di fr. 1'400.-- al mese.

Inoltre ella ha asserito

che l’amministrazione avrebbe a torto e arbitrariamente considerato una seconda

volta la somma versatale dalla __________ nella misura in cui la medesima

effettuava dei prelievi dal conto presso la __________ e trasferiva gli importi

sul suo conto presso la __________ per mera comodità.

L’insorgente ha poi fatto

valere, per il mese di aprile 2016, che l’ammontare di fr. 100.-- accreditatole

sul conto __________ il 7 aprile 2016 rappresenterebbe il versamento da parte

della madre di un suo cliente per l’acquisto di una carta prepagata per il

telefono da usare in carcere e che quindi non sarebbe stato usato da lei,

rispettivamente la somma di fr. 50.-- bonificatale da suo fratello, __________,

il 25 aprile, sarebbe stata finalizzata al pagamento delle spese di

quest’ultimo.

In relazione al mese di

giugno 2016 la ricorrente ha affermato che l’entrata di fr. 723.-- del 24

giugno 2016 corrisponde di fatto solo al rimborso spese in relazione a un

incarico svolto quale curatrice.

Per quanto concerne il

mese di agosto 2016, la ricorrente ha rilevato che gli importi di fr. 150.-- e

di fr. 40.-- versatile dal fratello suo conto presso la __________ il 15 e il

29.

agosto 2016 riguarderebbero nuovamente soltanto delle spese di quest’ultimo,

come pure che gli accrediti di fr. 1'400.-- del 16 agosto 2016, di fr. 300.--

del 23 agosto 2016 e di fr. 30.-- del 25 agosto 2016 sul conto __________ sono

stati effettuati da lei dopo aver prelevato dal suo conto presso la __________

e che perciò non costituiscono dei redditi da computare.

Relativamente al mese di

settembre 2016 l’insorgente ha fatto valere che l’importo di fr. 290.-- è stato

da lei riversato sul conto __________ il 26 settembre 2016 dopo averlo

prelevato dal suo conto __________, mentre la somma di fr. 1'400.-- proviene

dal suo conto presso la __________ ed è stato trasferito sul conto __________ il

30.

settembre 2016. A proposito dell’ammontare di fr. 1'400.-- la ricorrente ha

precisato che lo stesso proviene dalle entrate relative al cliente __________ e

che insieme alla somma di fr. 2'019.-- entrati dalla __________ è stato

bonificato al locatore il 3 ottobre 2016 quale pagamento della pigione di fr.

3'400 per il mese di settembre 2016 (cfr. doc. VII pag. 7).

L’accredito di fr. 30.-- del

28.

settembre 2016 sul conto __________ sarebbe stato effettuato dalla madre di

un suo cliente per una scheda telefonica.

Ella ritiene, pertanto,

che gli importi di fr. 290.--, di fr. 1'400.-- e di fr. 30.-- relativi al mese

di settembre 2016 non debbano essere conteggiati quali redditi a sua

disposizione (cfr. doc. I; VII).

2.8

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte ricorda innanzitutto che nell’ambito

dell’assistenza sociale, come esposto sopra (cfr. consid. 2.4.), vige il

principio della sussidiarietà. Da tale principio risulta che l’erogazione di

prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente

non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale

oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni

volontarie da parte di terzi (cfr. STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid.

2.3.1

, pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.;

Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; , C.

Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed.

Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

Con sentenza STF

8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha rilevato, in

particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere

prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella

condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio

ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo

un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale.

Con sentenza STF

8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha, poi, rilevato

che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In

particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali

di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.

Nella STF 8C_42/2013 del

15.

ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha

potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e

private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.

L’assistenza sociale può,

dunque, essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte alle proprie

necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei

terzi o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi. L'applicazione del

principio di sussidiarietà non esclude che nel concetto di prestazioni

volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione

corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri

anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi

degli art. 312 e segg. CO; cfr. STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011).

Al contrario l'Alta Corte,

nella sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000, pronunciandosi in merito a un

caso in cui a un beneficiario dell’assistenza sociale le relative prestazioni

erano state ridotte, in quanto era stato scoperto, in particolare, che

occasionalmente la sorella gli corrispondeva delle somme di denaro quali

prestiti (Darlehen), ha stabilito che in virtù del principio di

sussidiarietà non vi era nulla da obiettare circa il fatto che

l’amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza di tali mezzi finanziari a

disposizione dell’insorgente, avesse ricalcolato il contributo dell’assistenza

sociale spettantegli tenendo conto di questi importi.

Pertanto

l’assistenza sociale, conformemente al principio di sussidiarietà, qualora un

richiedente per un determinato lasso di tempo percepisca aiuti finanziari da

terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto che gli

stessi siano soggetti a restituzione, interviene unicamente per l’eventuale

scoperto, e meglio provvede a versare una prestazione che permetta di far

fronte a quelle spese computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono

coperte dall’entrata da parte di terzi (cfr. STCA 42.2012.4 del 19 luglio 2012;

STCA 42.2011.30 dell’11 luglio 2012 consid. 2.14., pubblicata in RtiD I-2013 N.

13.

pag. 65; STCA 42.2014.14 del 28 maggio 2015

consid. 2.7. e 2.10.).

2.9

Il TCA, attentamente esaminate

le carte processuali, segnatamente la documentazione bancaria agli atti, rileva

che alcuni degli accrediti effettuati sui conti della ricorrente presso __________

e __________ nel periodo da marzo a settembre 2016 sono stati riconosciuti

dalla medesima quali entrate a sua disposizione per il proprio mantenimento, ossia

l’importo di fr. 3'125.-- corrisposto sul conto __________ il 23 giugno 2016 e

corrispondenti a una parte della somma (fr. 7'500.-) dovutale e concordata

nell’ambito di un accordo conciliativo con __________ (cfr. STCA 42.201628 del

30.

novembre 2016 consid. 2.7.; consid. 2.6.; 2.7.), le somme di fr. 200.--

bonificate sul conto __________ nei mesi da giugno a settembre 2016 che l’insorgente

ha precisato essere le rate mensili da parte di __________ finalizzate a

saldare il restante debito nei suoi confronti (cfr. doc. I pag. 5; STCA 42.2016.28

del 30 novembre 2016 consid. 2.7.) e gli importi di fr. 500.-- e di fr. 600.--

bonificati l’8 agosto, rispettivamente il 21 settembre 2016 sul conto __________

dalla cliente __________ (cfr. doc. I; VII).

Per quanto concerne

l’ammontare di fr. 3'125.-- versatole il 23 giugno 2016 da __________,

l’insorgente ha però fatto valere che questo denaro le sarebbe servito per

acquistare, nel mese di giugno 2016, presso __________ un nuovo computer per

fr. 1'775.--, strumento indispensabile per il suo lavoro, visto che il suo PC

le era stato rubato a __________ (cfr. doc. I; B1).

In effetti dalle carte

processuali risulta, da una parte, che il 4 aprile 2016 alle ore 22:08 la

ricorrente ha denunciato alla Questura di __________ il furto un computer

portatile marca __________ (cfr. doc. B1).

Dall’altra, che il 24

giugno 2016 la medesima ha pagato con la carta Maestro la somma di fr. 1'775.90

per l’acquisto di un computer __________ (cfr. doc. B1). Tale importo è stato

addebitato sul conto presso la __________ il 27 giugno 2016 (cfr. doc. 103).

Il TCA, tutto ben

considerato, ritiene quindi che, essendo il computer uno strumento essenziale

per lo svolgimento dell’attività professionale della ricorrente, l’importo di

fr. 3'125.-- corrisposto nel mese di giugno 2016 da __________ in ragione

dell’accordo conciliativo debba essere considerato dall’amministrazione

soltanto nella misura di fr. 1'349.--, ossia dopo aver decurtato la somma per

l’acquisto del computer di fr. 1'775.90.

2.10

Per quanto concerne, invece,

le entrate il cui computo è stato contestato dall’insorgente in quanto si

tratta di importi destinati a terzi (cfr. consid. 2.7.), questo Tribunale rileva,

più dettagliatamente, che la ricorrente sostiene che gli importi di fr. 100.--

e di fr. 30.-- le sarebbero stati accreditati sul conto __________ il 7 aprile,

rispettivamente il 28 settembre 2016 dalla madre di un suo cliente in carcere

per l’acquisto di carte prepagate e che le somme di fr. 50.--, fr. 150.-- e fr.

40.

-- le sarebbero state versate da suo fratello __________ sul conto __________,

il 25 aprile, rispettivamente il 15 e 29 agosto 2016 per far fronte a delle

spese di quest’ultimo (cfr. consid. 2.7.; doc. I; VII).

Al riguardo questa Corte

evidenzia che la procedura in materia di assicurazioni sociali e di assistenza

sociale è retta dal principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz, art. 43

cpv. 1 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011

consid. 9; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001;

DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis

1994.

pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282). E’ dunque compito dell’amministrazione,

rispettivamente del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i

fatti giuridicamente rilevanti.

Giova, in ogni caso,

rilevare che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo

correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61

lett. c LPGA; art. 16 Lptca; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI

praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52

consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12;

Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure

cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16;

Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz”

in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5

ss.).

Questo

obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti

si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere

ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza

o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le

conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA

P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993

pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V

113; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile ... “ in relazioni tra diritto

civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg. (3)).

Su questi

aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”,

Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des Sozialversicherungsrecht”

Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che “besondere Bedeutung hat die

Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen

Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.

In concreto la ricorrente, benché avesse avuto a più riprese la

possibilità (davanti all’amministrazione, in sede di reclamo e davanti al TCA),

non ha debitamente comprovato la propria asserzione.

L’insorgente

ha, pertanto, violato il proprio obbligo di collaborare.

Omettendo

di sostanziare quanto da lei allegato, la ricorrente deve sopportare le

conseguenze della carenza di prove riguardo all’asserzione che i bonifici

effettuati sul suo conto bancario da parte di terzi non erano a suo favore,

bensì per far fronte a spese di questi ultimi, e meglio del fratello e di un

suo cliente (cfr. STF 8C_309/2015 del 21 ottobre 2015 consid. 6.2.; STF

9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011

consid. 4.1.; DTF 125 V 195 consid. 2; STCA 42.2013.23-24 del 5 maggio 2014

consid. 2.12.; STCA 38.2011.12 del 22 giugno 2011).

Occorre,

perciò, concludere che le somme di denaro sopra menzionate di fr. 100.-- e fr.

50.

-- accreditate all’insorgente nel mese di aprile 2016, di fr. 150.-- e di

fr. 40.-- bonificatele nel mese di agosto 2016 e di fr. 30.-- versati alla

medesima nel mese di settembre 2016 erano a suo favore e, in virtù del

principio di sussidiarietà (cfr. consid. 2.8.), andavano utilizzate per

provvedere al proprio sostentamento prioritariamente rispetto all’intervento

dell’assistenza sociale (cfr. STCA 42.2013.23-24 del 5

maggio 2014 consid. 2.12.; STCA 42.2012.3 del 15 aprile 2013).

2.11

La ricorrente ha, poi,

affermato che gli accrediti di fr. 1'400.-- del 16 agosto, di fr. 300.-- del 23

agosto, di fr. 30.-- del 25 agosto 2016 e di fr. 290.-- del 26 settembre 2016

sarebbero stati da lei effettuati sul conto __________ dopo avere prelevato

tali importi dal suo conto __________, come pure che l’accredito di fr.

1'400.-- del 30 settembre 2016 proverrebbe dal suo conto presso la __________

in relazione alle entrate da parte della cliente __________ e sarebbe stato da

lei trasferito sul suo conto __________ (cfr. consid. 2.7.).

Dall’estratto conto della __________

concernente il mese di agosto 2016 emergono effettivamente gli accrediti di fr.

1'400.-- del 16 agosto, di fr. 300.-- del 23 agosto, di fr. 30.-- del 25 agosto

2016.

I primi due sono definiti “Pagamento in distributori automatici di

banconote”, mentre il terzo “entrata pagamento” (cfr. doc. 113-114).

Dall’estratto conto della __________,

tuttavia, risulta, per quanto riguarda i tre accrediti appena citati,

unicamente un addebito di fr. 30.-- del 25 agosto 2016 (cfr. doc. 120).

Non hanno avuto luogo, per

contro, addebiti che possano essere riferiti agli accrediti di fr 300.-- del 23

agosto 2016 e di fr. 1'400.-- del 16 agosto 2016 sul conto __________ (cfr.

doc. 120).

Per completezza va

osservato che il 16 agosto 2016 è stato effettuato anche sul conto __________

un accredito di fr. 1'000.--. Inoltre sempre nella medesima data e sul conto __________

vi è stato un addebito sempre di fr. 1000.-- ma destinati alla __________ (cfr.

doc. 120).

Questa doppia transazione

(accredito di fr. 1'000 e addebito di fr. 1'000), come peraltro riconosciuto

dall’USSI (cfr. doc. III pag. 5), riguarda un pagamento per la madre dell’insorgente

(cfr. doc. 121; 152) e non è dunque stato considerato per il calcolo

dell’assistenza sociale riguardante la ricorrente.

Dall’estratto conto della __________

concernente il mese di settembre 2016 si evince un versamento di fr. 290.-- al

26.

settembre con l’indicazione “Pagamento in distributori automatici di

banconote” a __________ in Via __________ (cfr. doc. 117).

Dall’estratto conto della __________

risulta, d’altro canto, un prelievo effettuato dal bancomat il 26 settembre

2016.

di fr. 200.-- a __________ in __________ (cfr. doc. 120).

Pertanto questa Corte

ritiene che la ricorrente, il 26 settembre 2016, abbia prelevato dal suo conto __________

e trasferito sul suo conto __________ tutt’al più la somma di fr. 200.--. Per i

restanti fr. 90.-- accreditati sul conto __________ il 26 settembre 2016 non

risulta, invece, un prelievo corrispondente dal conto __________.

Per quanto riguarda l’accredito

di fr. 1'400.-- del 30 settembre 2016 sul conto __________ (cfr. doc. 120),

dall’estratto conto __________ di settembre 2016 non emerge alcun prelievo in

contanti effettuato in quel mese, bensì solo specifici pagamenti compiuti con

la carta presso alcuni negozi (cfr. doc. 117)

Ne discende che ai fini

del calcolo dell’eventuale diritto della ricorrente a una prestazione

assistenziale mensile andranno considerate le entrate sul conto __________ di fr.

1'400.-- del 16 agosto 2016, di fr 300.-- del 23 agosto 2016 e di fr. 90.-- del

26.

settembre 2016, nonché l’entrata sul suo conto __________ del 30 settembre

2016.

di fr. 1'400.--, a esclusione degli accrediti sul conto __________ di fr.

30.

-- del 25 agosto 2016 e di fr. 200.-- del 26 settembre 2016.

Per quanto attiene al

bonifico di fr. 723.-- del 24 giugno 2016 sul conto __________ da parte del

Comune di __________ (cfr. doc. 103) considerato dall’USSI (cfr. doc. III pag.

4) e contestato dall’insorgente in quanto si tratterebbe solo di un rimborso

spese per un incarico svolto quale curatrice (cfr. consid. 2.7.), va osservato

che l’Autorità Regionale di Protezione __________ sede di __________, il 24

maggio 2016, ha emesso a favore della ricorrente un calcolo dell’”Indennità

mercede e spese anno 2014 della curatrice” (cfr. doc. B2).

In tale documento è stato

indicato che per il periodo di gestione della curatela in questione per l’anno

2014.

il salario determinante, ossia la mercede, ammontava a fr. 480.--, mentre

le spese a fr. 243.-- (cfr. doc. B2).

Di conseguenza unicamente

la somma di fr. 480.-- corrisposta dal Comune di __________ il 24 giugno 2016

deve essere conteggiata dall’USSI quale entrata disponibile per il mantenimento

dell’insorgente, a esclusione delle spese di fr. 243.--.

2.12

Come rilevato dall’USSI, sul

conto __________ l’insorgente ha inoltre ricevuto nel lasso di tempo marzo –

settembre 2016, ad eccezione del mese di maggio 2016, l’ammontare di fr.

2'019.-- da parte della __________, e meglio il 24 marzo, il 26 aprile, il 1°

giugno, il 1° e il 27 luglio, il 31 agosto e il 27 settembre 2016 (cfr. doc. 119;

120).

La ricorrente e la __________,

con sede dapprima a __________ e dal 2012 a __________ (cfr. estratto del RC

reperibile al sito www.zefix.ch), hanno concluso nel 2011 - con l’autorizzazione

del proprietario - un contratto di sublocazione avente per oggetto

l’appartamento in __________ a __________ preso in locazione dall’insorgente.

Il canone di locazione corrisponde a fr. 3'400.-- al mese, oltre a spese

accessorie per fr. 1'500.-- annui, versate tramite due rate semestrali di

750.

-- ciascuna (cfr. doc. 39-43).

Dal dicembre 2014 la

ricorrente e la SA condividono l’appartamento, per cui hanno concordato che la

pigione a carico di quest’ultima ammonta a fr. 2'000.-- al mese, mentre la

quota a carico dell’insorgente è di fr. 1'400.-- al mese (cfr. doc. 152).

Il 13 maggio 2016 alla

ricorrente è stata intimata la disdetta del contratto di locazione

dell’appartamento di __________, dove abita e ha il proprio __________, con

effetto a decorrere dal 30 giugno 2016. In una lettera dell’8 gennaio 2016 i

proprietari hanno rilevato che non risultavano versate parte della pigione di

febbraio 2015 e le pigioni dei mesi da maggio a dicembre 2015 per complessivi

fr. 30'875.82.

Il Pretore aggiunto del

Distretto di __________, __________, con decisione del 27 settembre 2016, ha

accolto l’istanza di sfratto e ha fatto ordine all’insorgente di mettere a

libera disposizione dei proprietari l’appartamento di __________ entro dieci

giorni dalla notificazione della decisione in questione (cfr. STCA 42.2016.28

del 30 novembre 2016 consid. 2.5.).

Il ricorso interposto

dall’insorgente contro il provvedimento di sfratto è pendente al Tribunale

d’appello (cfr. doc. I; VII).

La ricorrente stessa ha

indicato di avere utilizzato le somme bonificatele dalla __________ nei mesi in

questione per far fronte ai propri bisogni vitali, non riversandole quindi al

locatore come invece sarebbe stata tenuta a fare (cfr. doc. I pag. 4; VII pag.

2-3).

2.13

In una sentenza 8C_124/2016

del 23 novembre 2016 relativa a un caso in cui la Commissione sociale della

città di Friborgo ha negato, dal 1° febbraio 2015, l’assistenza sociale al

ricorrente che si era stabilito in quella città dal gennaio 2015 abitando in un

monolocale sublocatogli da parte della madre (fino a fine gennaio 2015 egli è

stato aiutato dal servizio sociale regionale B) e che da fine giugno 2015 ha

lasciato Friborgo ed è stato costretto a rivolgersi nuovamente al servizio

sociale regionale B. e ad andare a vivere presso il domicilio dei genitori a D.,

l’Alta Corte ha rilevato che:

"

(…)

Selon la jurisprudence, l’aide sociale a

pour but de couvrir les besoins actuels. En principe, elle ne peut pas être

versée pour une période antérieure et servir à amortir des dettes, quand bien

même un droit aux prestations existait alors. Des exceptions peuvent être

admises lorsque le non-paiment des dettes pourrait entraîner une nouvelle

situation d’urgence à laquelle seule l’aide sociale pourrait remédier. Aussi

l’aide sociale peut-elle être amenée à prendre en charge les arriérés de loyer.

L’autorité décide de la prise en charge de dettes de cas en cas sur la base

d’une pesée des intérêts (ATF 136 I 126 consid. 7.1.3 p. 137 et les références;

136.

V 351 consid. 7.1 p. 359: arrêt 8C_866/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.2.1).”

Ne

discende che i debiti contratti prima del deposito della domanda di prestazioni

assistenziali non rientrano di regola tra i bisogni che possono essere

soddisfatti tramite l’erogazione di una prestazione ordinaria.

Soltanto

eccezionalmente l’assistenza sociale può farsi carico dei debiti allorché il

loro mancato pagamento potrebbe creare una nuova situazione d’urgenza a cui

solamente l’aiuto sociale può porre rimedio. Il TF ha precisato che l’autorità

decide la presa a carico dei debiti caso per caso sulla base della ponderazione

degli interessi (cfr. STF 8C_124/2016 del 23 novembre 2016 consid. 4; STF

8C_866/2014 del 14 aprile 2015 consid. 4.2.1).

In quel caso di specie la

nostra Massima istanza ha stabilito che quanto deciso dal Tribunale cantonale,

ossia che era escluso un diritto retroattivo a delle prestazioni per il periodo

da febbraio a maggio 2015, visto che l’interessato era partito alla fine di

maggio 2015 e che la situazione d’urgenza non era più attuale, non poteva

essere confermato.

Al riguardo il TF ha

precisato che:

" (…)

6.1

En l’occurence, le raisonnement des premiers

juges ne peut être suivi. En effet, on ne saurait considérer que l'éventuelle

situation d'urgence présentée par le recourant n'était plus d'actualité au

motif qu'il avait quitté la ville de Fribourg. Même si, conformément à la

jurisprudence susmentionnée, l'aide sociale ne peut en principe être versée

pour une période antérieure et servir à amortir des dettes, il faut tenir

compte du fait qu'il s'écoule forcément un certain temps entre un refus de

prester d'un service social et le jugement rendu contre ce refus. En cas de

refus injustifié, ce laps de temps ne doit pas conduire à repousser d'emblée le

versement des prestations au moment où statue l'autorité judiciaire. Autrement

dit, si les conditions sont remplies, l'aide sociale est due en principe à

partir du dépôt de la demande, ou comme en l'espèce à partir du moment où son

versement devait être repris par le SASV, devenu compétent dès le mois de

février 2015 (cf. arrêt 8C_75/2014 du 16 juillet 2014 consid. 4.2 in

fine et 4.2.1). (…)“

Nel caso esaminato l’Alta

Corte ha, per contro, indicato che il fatto che il ricorrente (di 40 anni)

abbia dovuto lasciare Friborgo per andare a vivere presso il domicilio dei

genitori e, secondo le sue dichiarazioni, chiedere aiuto al servizio sociale di

B. dimostra piuttosto che egli si trovava specificatamente in una situazione

d’urgenza.

Il Tribunale federale ha,

altresì, osservato che:

" (…)

6.2

Le cas d'espèce se différencie de la cause

8C_866/2014 (mentionnée au consid. 4 et citée par la juridiction cantonale),

dans laquelle les recourants étaient devenus indépendants financièrement en

cours de procédure cantonale, de sorte qu'ils renonçaient à l'aide sociale mais

maintenaient leurs prétentions en tant qu'elles portaient sur la période

antérieure (deux mois). Dans cette cause, la prise en charge des dettes ne se

justifiait pas, étant donné qu'elle n'aurait pas servi à éviter une nouvelle

situation d'urgence. En outre, les recourants n'avaient pas établi qu'ils

avaient été amenés à contracter des dettes.

(…)“

2.14

In concreto, da un lato, l’insorgente

già nel 2015, e quindi prima della domanda di prestazioni assistenziali, non aveva

provveduto a versare la pigione al locatore. Il contratto di locazione le è

stato disdetto dal proprietario dell’appartamento nel mese di maggio 2016 con

effetto da giugno 2016 e lo sfratto è stato pronunciato nel mese di settembre 2016.

Dall’altro, la ricorrente

ha versato al proprietario il canone di locazione per il mese di ottobre 2016

(cfr. doc. B3) e il 3 aprile 2017 ha chiesto al TCA una proroga del termine per

presentare eventuali altri mezzi di prova a causa di sovraccarico di lavoro

e procedimenti (cfr. doc. V).

In simili condizioni il

TCA ritiene che in casu, al momento dell’emanazione delle decisioni del 9

febbraio 2017, nonché della decisione su reclamo dell’8 marzo 2017, non si era confrontati

con una situazione d’urgenza alla quale il non computare gli importi di fr.

2'019.-- destinati al pagamento della pigione quali redditi (e perciò

consentire il relativo versamento al locatore da aprile a settembre 2016)

avrebbe potuto porre rimedio, visto, in particolare, che la disdetta del

contratto di locazione e lo sfratto erano comunque già stati notificati, come

pure il fatto che l’insorgente ha indicato svolgere un’attività lavorativa da

cui è altamente verosimile (nel settore delle assicurazioni

sociali e dell’assistenza sociale si applica abitualmente il criterio della probabilità preponderante; cfr. STF 8C_738/2016 del 28

marzo 2017 consid. 2; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF

8C_999/2010 del 15 marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353

consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195) che derivino

redditi sufficienti per far fronte al proprio sostentamento (cfr. consid.

2.13

; STF 8C_866/2014 del 14 aprile 2015).

Questo Tribunale non

ignora che la ricorrente ha asserito che se ricevesse le prestazioni anche

minime per i mesi in questione, potrebbe provare a trattare con il locatore

nell’ottica di sospendere la procedura di sfratto (cfr. doc. I pag. 5).

Al riguardo va, tuttavia,

ricordato che l’istanza di sfratto, accolta dal Pretore nel settembre 2016, non

è stata inoltrata, specificatamente a causa del mancato pagamento della pigione

da aprile a settembre 2016, bensì poiché già dal 2015 non veniva corrisposto il

canone di locazione (pigioni impagate per il 2015 pari a fr. 30'875.--; cfr.

STCA 42.2016.28 del 30 novembre 2016 consid. 2.5.).

Ne discende che, siccome

l’insorgente stessa ha affermato di avere in ogni caso usato gli importi di fr.

2'019.-- accreditati a suo favore dalla WIP Finance SA per provvedere al

proprio sostentamento, a ragione l’USSI ha conteggiato tali somme ricevute da

marzo ad agosto 2016 nel calcolo dell’assistenza sociale.

Questa Corte rileva che,

del resto, nemmeno nei mesi del 2016 in cui la medesima disponeva di

sufficienti entrate per far fronte alle spese primarie relative al proprio

fabbisogno (la soglia di intervento per l’anno 2016 per una persona sola

corrisponde a fr. 986.--, cfr. consid. 2.5.; doc. 57segg.), nonché al pagamento

dei premi della cassa malati (in particolare giugno e agosto 2016), la somma di

fr. 2'019.-- è stata corrisposta al locatore, ciò fino al mese di ottobre 2016.

In effetti, dopo che la __________,

che aveva sublocato parte dell’appartamento della ricorrente, ha versato a

quest’ultima, il 27 settembre 2016, fr. 2'019.-- corrispondenti alla propria

quota di pigione (cfr. consid. 2.12.), l’insorgente il 3 ottobre 2016 ha

bonificato al locatore tale somma, oltre alla parte restante di pigione per

complessivi fr. 3'400.-- (cfr. doc. B3).

Il contratto di locazione

prevede che la pigione e l’acconto per le spese accessorie devono pervenire al

locatore entro il 1° giorno del relativo periodo di computo (cfr. doc. 165).

Il canone di locazione

corrisposto il 3 di ottobre 2016 si riferisce conseguentemente all’importo dovuto

per il mese di ottobre 2016.

Pertanto, avendo la

ricorrente provveduto senza indugio (il 3 ottobre 2016) a riversare al locatore

l’ammontare ricevuto nel mese di settembre 2016 dalla SA, il bonifico del 27

settembre 2016 di fr. 2'019.-- non va considerato quale entrata a

disposizione della ricorrente per il proprio mantenimento.

Per

quanto attiene all’asserzione dell’insorgente secondo cui sarebbe pure da

considerare il diritto a fr. 30'000.-- di pigioni arretrate relative al periodo

precedente all’aprile 2016 (cfr. doc. VII pag. 4), va ribadito che i debiti

contratti prima del deposito della domanda di prestazioni assistenziali non

rientrano di regola tra i bisogni che possono essere soddisfatti tramite

l’erogazione di una prestazione ordinaria. Soltanto eccezionalmente

l’assistenza sociale può farsi carico dei debiti allorché il loro mancato

pagamento potrebbe creare una nuova situazione d’urgenza a cui solamente

l’aiuto sociale può porre rimedio (cfr. consid. 2.13.; STF 8C_124/2016 del 23

novembre 2016; STF 8C_866/2014 del 14 aprile 2015 consid. 4.2.1).

In casu, ritenuto

segnatamente che la ricorrente, a cui il 22 marzo 2017 è stato assegnato un

termine di dieci giorni per presentare eventuali nuovi mezzi e il 3 aprile ha

chiesto una proroga del termine a causa di sovraccarico di lavoro e

procedimenti (cfr. doc. IV; V), attualmente è particolarmente attiva

professionalmente, non si palesa un’eventuale situazione d’urgenza.

Pertanto è esclusa

l’assunzione dei debiti relativi alla pigione.

Infine è utile evidenziare

che, contrariamente a quanto fatto valere dall’insorgente circa il fatto che

l’USSI considererebbe le somme versatele dalla __________ due volte, ossia in

primis quale bonifico sul conto __________ da parte della SA e in seguito come

ulteriore entrata quando lei trasferisce gli importi sul conto __________ (cfr.

consid. 2.7.; doc. VII pag. 3), l’amministrazione non ha computato due volte le

entrate mensili da parte della __________.

Ciò risulta chiaramente

dalla risposta di causa in cui l’USSI ha proprio specificato - per i mesi in

cui la ricorrente ha riversato la somma bonificatale dalla SA sul Conto presso __________

nella misura di fr. 2'000.-- sul Conto __________, ossia marzo (cfr. doc. 92;

119), giugno (cfr. doc. 101; 119) e luglio 2016 (cfr. doc. 107; 119) -

l’importo in questione era stato trasferito dalla medesima dalla __________

alla __________ (“2'019 __________”; doc. III 4-5).

2.15

Da tutto quanto esposto sopra

risulta che, ai fini della determinazione del diritto della ricorrente a una

prestazione assistenziale ordinaria, rispettivamente del relativo importo, per

il periodo aprile-ottobre 2016, devono essere considerate le entrate mensili a suo

favore da marzo a settembre 2016 (cfr. consid. 2.16.) che seguono.

Per il mese di marzo

2016:

- fr. 2'019.-- corrisposti

il 24 marzo 2016 sul conto __________ da __________ e riversati dall’insorgente

sul conto __________ nella misura di fr. 2'000.-- (cfr. consid. 2.14.).

Per il mese di aprile

2016.

complessivi fr. 2'169.--, e meglio:

- fr. 2'019.-- versati il

26.

aprile 2016 sul conto __________ da __________ (cfr. consid. 2.14.);

- fr. 50.-- accreditati il

25.

aprile 2016 sul conto __________ dal fratello (cfr. consid. 2.10.);

- fr. 100.-- versati il 7

aprile 2016 sul conto __________ da terzi (cfr. consid. 2.10.).

Per il mese di maggio

2016.

nessuna entrata (cfr. doc. 68-71; III).

Per il mese di giugno

2016.

complessivi fr. 4'048.--, e meglio:

- fr. 1'349.-- versati il

23.

giugno 2016 da __________ sul conto __________ (cfr. consid. 2.9.);

- fr. 200.-- versati il 29

giugno 2016 da __________ sul conto __________ (cfr. consid. 2.9.);

- fr. 480.-- corrisposti

il 24 giugno 2016 dal Comune di __________ sul conto __________ (cfr. consid.

2.11

);

- fr. 2'019.-- bonificati

il 1° giugno 2016 sul conto __________ da __________ e riversati

dall’insorgente sul conto __________ nella misura di fr. 2'000.-- il 10 giugno

2016.

(cfr. consid. 2.14.).

Per il mese di luglio

2016.

complessivi fr. 4'238.--, e meglio:

- fr. 200.-- versati il 27

luglio 2016 da __________ sul conto __________ (cfr. consid. 2.9.);

- fr. 2'019.-- versati il

27.

luglio 2016 sul conto __________ da __________ (cfr. consid. 2.14.);

- fr. 2'019.-- corrisposti

il 1° luglio 2016 sul conto __________ da __________ e riversati

dall’insorgente sul conto __________ nella misura di fr. 2'000.-- il 10 giugno

2016.

(cfr. consid. 2.14.).

Per il mese di agosto

2016.

complessivi fr. 4'609.--, e meglio:

- fr. 2'019.-- bonificati

il 31 agosto 2016 sul conto __________ da __________ (cfr. consid. 2.14.);

- fr. 200.-- versati il 30

agosto 2016 da __________ sul conto __________ (cfr. consid. 2.9.);

- fr. 40.-- accreditati il

29.

agosto 2016 sul conto __________ dal fratello (cfr. consid. 2.10.);

- fr. 300.-- versati il 23

agosto 2016 sul conto __________ (cfr. consid. 2.11.);

- fr. 1'400.-- bonificati

il 16 agosto 2016 sul conto __________ (cfr. consid. 2.11.);

- fr. 150.-- accreditati

il 15 agosto 2016 sul conto __________ dal fratello (cfr. consid. 2.10.);

- fr. 500.-- versati l’8

agosto 2016 sul conto __________ dalla cliente __________ (cfr. consid. 2.9.).

Per il mese di settembre

2016.

complessivi fr. 2’320.--, e meglio:

- fr. 1'400.-- bonificati

il 30 settembre 2016 sul conto __________ (cfr. consid. 2.11.);

- fr. 30.-- versati il 28

settembre 2016 sul conto __________ da terzi (cfr. consid. 2.10.);

- fr. 90.-- versati il 26

settembre 2016 sul conto __________ (cfr. consid. 2.11.);

- fr. 600.-- versati il 21

settembre 2016 sul conto __________ dalla cliente __________ (cfr. consid.

2.9

);

- fr. 200.-- versati il 15

settembre 2016 da __________ sul conto __________ (cfr. consid. 2.9.)

Riguardo alle entrate

globali mensili a disposizione della ricorrente giova d’altronde ricordare che

la medesima, allorché nel mese di aprile 2016 ha richiesto le prestazioni

assistenziali, ha indicato quale reddito annuo netto stimato per l’anno 2016

l’importo di fr. 120'000.--, poi ridotto a fr. 30'000.-- (cfr. STCA 42.2016.28

del 30 novembre 2016 consid. 2.5., 2.7.), corrispondenti a fr. 2'500.-- al

mese.

2.16

Come risulta dal considerando

precedente, per valutare il diritto della ricorrente all’assistenza sociale da

aprile ad ottobre 2016 occorre tenere conto, come peraltro effettuato dall’USSI

(cfr. doc. 56 segg.; A3; III), delle entrate da marzo a settembre 2016.

A tal proposito va

evidenziato che il TCA ha stabilito, in una sentenza 42.2007.4 del 1° ottobre

2007, che, considerata in particolare la circostanza che lo scopo primo dell’assistenza

sociale è quello di sostenere una persona nel bisogno, soddisfacendo le sue

necessità essenziali e contingenti, ritiene che la prassi instaurata dall’USSI,

secondo cui un reddito percepito a fine mese vada computato nel conteggio della

prestazione assistenziale del mese seguente, non violi, in linea generale, la

legislazione in vigore e neppure la Costituzione federale, né la Costituzione

cantonale, purché venga applicato unicamente nel caso in cui effettivamente il

reddito percepito alla fine di un mese serva a fare fronte alle spese del mese

successivo e non sia invece stato utilizzato immediatamente per provvedere ai

costi non ancora sostenuti del mese in cui è stato versato.

Questo Tribunale ha, di

conseguenza, deciso che l’amministrazione è tenuta a esaminare dettagliatamente

di caso in caso se possa o meno conteggiare un’entrata relativa a un

determinato mese nel calcolo del mese successivo.

Al

riguardo cfr. pure STCA 42.2013.27 del 17 luglio 2014 consid. 2.9.; STCA

42.2016.25

del 23 gennaio 2017 consid. 2.10.

Nel caso di specie nel

periodo marzo-settembre 2016 i bonifici di una certa entità sui conti presso __________

e __________ rilevanti ai fini della vertenza sono stati effettuati

principalmente verso la fine del mese (cfr. consid. 2.15.).

Di conseguenza è altamente

verosimile (cfr. consid. 2.14.) che la ricorrente abbia fatto fronte al pagamento

delle spese mensili afferenti a ciascuno mese da aprile ad ottobre 2016

utilizzando le entrate del mese precedente (cfr. STCA 42.2013.23-24 del 5

maggio 2014 consid. 2.15.).

In concreto, quindi, per

determinare il diritto dell’insorgente all’assistenza sociale, rispettivamente

il relativo importo per ogni singolo mese da aprile a ottobre 2016 devono

essere conteggiate le entrate del mese precedente, ovvero di marzo 2016 per

aprile 2016, di aprile 2016 per maggio 2016, di maggio 2016 per giugno 2016, di

giugno 2016 per luglio 2016, di luglio 2016 per agosto 2016, di agosto 2016 per

settembre 2’16 e di settembre 2016 per ottobre 2016.

2.17

Per il mese di aprile 2016,

pertanto, i redditi della ricorrente da prendere in considerazione sono quelli

di marzo 2016 e ammontano a fr. 2'019.-- (cfr. consid. 2.15., doc. 78), mentre

le spese a fr. 1'515.-- (fr. 1'100 pigione massima ammissibile per una persona

- art. 22 lett. c Las; 9 Laps - + fr. 415 premio LAMal; cfr. doc. 78-79).

Il reddito disponibile

residuale (art. 5 Laps) è pari, dunque, a fr. 504.-- mensili (fr. 2'019 – fr.

1'515).

La soglia di intervento

della ricorrente per il 2016 corrisponde a fr. 986.-- al mese (cfr. consid.

2.5

).

Hanno diritto alla

prestazione assistenziale ordinaria coloro il cui reddito disponibile

residuale, sommato alle prestazioni sociali di complemento effettivamente

percepite sulla base della Laps, non raggiunge la soglia di intervento (cfr.

art. 18 Las; consid. 2.5.).

In casu la ricorrente, per

il mese di aprile 2016, presenta una lacuna di reddito Las mensile di fr.

177.

-- [fr. 986.-- - (fr. 504 + 305 sussidio cassa malati)], come indicato dall’USSI

(cfr. doc. 78).

Il riconoscimento da parte

dell’amministrazione di una prestazione assistenziale ordinaria per il mese di

aprile 2016 di fr. 178.-- (cfr. doc. 76; A3) non presta, perciò, il fianco a

critica alcuna.

Per il mese di maggio

2016.

i redditi della ricorrente da prendere in considerazione sono quelli

del mese di aprile 2016 e ammontano a fr. 2'169.-- (cfr. consid. 2.15., doc. 74),

mentre le spese a fr. 1'515.-- (fr. 1'100 pigione massima ammissibile per una

persona + fr. 415 premio LAMal; cfr. doc. 74-75).

Il reddito disponibile

residuale (art. 5 Laps) è pari, dunque, a fr. 654.-- mensili (fr. 2'169 – fr.

1'515).

L’insorgente, per il mese

di maggio 2016, presenta una lacuna di reddito Las mensile di fr. 27.-- [fr.

986.

-- soglia di intervento - (fr. 654 + 305 sussidio cassa malati)], come

indicato dalla parte resistente (cfr. doc. 74).

L’assegnazione da parte

dell’USSI di una prestazione assistenziale ordinaria per il mese di maggio 2016

di fr. 28.-- (cfr. doc. 72; A3) è, dunque, corretta.

Per il mese di giugno

2016, non avendo beneficiato di alcuna entrata nel mese di maggio 2016, non

vi è alcun reddito da computare (cfr. consid. 2.15., doc. 70-71), mentre le

spese corrispondono a fr. 1'515.-- (fr. 1'100 pigione massima ammissibile per

una persona + fr. 415 premio LAMal; cfr. doc. 70-71).

Di conseguenza

l’insorgente, per questo mese, non presenta alcun reddito disponibile

residuale.

Il disavanzo ammonta, al

contrario, a fr. 1’515 (redditi computabili di fr. 0 – spese computabili di fr.

1’515).

La lacuna di reddito Las

per il mese di giugno 2016 è, pertanto, pari a fr. 2’196.-- [(fr. 986.-- + fr.

1’515.--) - fr. 305.--; cfr. doc. 70].

A ragione l’USSI, per il

mese di giugno 2016, ha attribuito alla ricorrente una prestazione

assistenziale ordinaria di fr. 2'196.-- (cfr. doc. 68; A3).

Per il mese di luglio

2016.

i redditi della ricorrente da prendere in considerazione sono quelli

di giugno 2016 e ammontano a fr. 4'048.-- (cfr. consid. 2.15.), mentre le spese

a fr. 1'515.-- (fr. 1'100 pigione massima ammissibile per una persona + fr. 415

premio LAMal; cfr. doc. 66-67).

Il suo reddito disponibile

residuale è pari, quindi, a fr. 2’533.-- annui (redditi computabili di fr.

4’048.-- - spese computabili di fr. 1’515.-).

Considerati una soglia di

intervento per il 2016 di fr. 986.-- e un sussidio della cassa malati di fr.

305.

--, l’insorgente presenta un’eccedenza di reddito Las per il mese di luglio

2016.

di fr. 1’852.-- [(fr. 2’533.-- + fr. 305.--) - fr. 986.--].

La ricorrente non ha,

dunque, diritto, per il mese di luglio 2016 2016 a una prestazione

assistenziale ordinaria.

Per il mese di agosto

2016.

i redditi della ricorrente da prendere in considerazione sono quelli

di luglio 2016 e ammontano a fr. 4’238.-- (cfr. consid. 2.15.), mentre le spese

a fr. 1'515.-- (fr. 1'100 pigione massima ammissibile per una persona + fr. 415

premio LAMal; cfr. doc. 63-64).

Il suo reddito disponibile

residuale è pari, quindi, a fr. 2’723.-- annui (redditi computabili di fr.

4’238.-- - spese computabili di fr. 1’515.-).

Considerati una soglia di

intervento per il 2016 di fr. 986.-- e un sussidio della cassa malati di fr.

305.

--, l’insorgente presenta un’eccedenza di reddito Las per il mese di agosto

2016.

di fr. 2’042.-- [(fr. 2’723.-- + fr. 305.-- sussidio cassa malati) - fr.

986.

-- soglia di intervento].

La ricorrente non ha, perciò,

diritto, per il mese di agosto 2016 2016 a una prestazione assistenziale

ordinaria.

Per il mese di settembre

2016.

i suoi redditi da conteggiare corrispondono a quelli del mese di

agosto 2016 e ammontano a fr. 4’609.-- (cfr. consid. 2.15.), mentre le spese a

fr. 1'515.-- (fr. 1'100 pigione massima ammissibile per una persona + fr. 415

premio LAMal; cfr. doc. 60-61).

Il suo reddito disponibile

residuale è pari, quindi, a fr. 3’094.-- annui (redditi computabili di fr.

4’609.-- – spese computabili di fr. 1’515.).

L’insorgente presenta

un’eccedenza di reddito Las per il mese di settembre 2016 di fr. 2’413.-- [(fr.

3'094.-- + fr. 305.-- sussidio cassa malati) - fr. 986.-- soglia di intervento].

L’insorgente non ha, quindi,

diritto, per il mese di settembre 2016 2016 a una prestazione assistenziale

ordinaria.

Per il mese di ottobre

2016.

i redditi della ricorrente da prendere in considerazione sono quelli

del mese di settembre 2016 e corrispondono a fr. 2'320.-- (cfr. consid. 2.15.),

mentre le spese corrispondono a fr. 1'515.-- (fr. 1'100 pigione massima

ammissibile per una persona + fr. 415 premio LAMal; cfr. doc. 57-58).

Il suo reddito disponibile

residuale è pari, quindi, a fr. 805.-- annui (redditi computabili di fr.

2’320.-- – spese computabili di fr. 1’515.).

L’insorgente presenta

un’eccedenza di reddito Las per il mese di settembre 2016 di fr. 124.-- [(fr.

805.

-- + fr. 305.-- sussidio cassa malati) - fr. 986.-- soglia di intervento].

L’insorgente non ha, dunque,

diritto, per il mese di ottobre 2016 2016 a una prestazione assistenziale

ordinaria.

2.18

Infine questa Corte osserva

che l’asserzione ricorsuale secondo cui l’USSI, negandole le prestazioni minime

vitali, ha violato sia le norme in tema di assistenza, sia i diritti

fondamentali come il diritto alla vita, alla casa e al lavoro, alla dignità

(art. 7 Cost.) di persona umana, tutti protetti dalla Costituzione e dalla CEDU

(art. 2, 3, 6 e 8 CEDU) sia le regole elementari di correttezza e della buona

fede che regola i rapporti tra lo Stato e il cittadino, nonché il divieto

dell’arbitrio ex art. 9 Cost. per avere arbitrariamente e dolosamente accertato

erratamente i fatti e applicato arbitrariamente il diritto (cfr. doc. I pag.

3), non è atta a sovvertire l’esito della vertenza.

In primo luogo, giova

rilevare che l’art. 7 Cost. relativo al rispetto della dignità umana sottende

all’art. 12 Cost. (cfr. DTF 139 I 272 consid. 3.2.), che prevede che chi è nel

bisogno e non è in grado di provvedere a se stesso ha diritto d'essere aiutato

e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa.

L'aiuto in situazioni di

bisogno è, però, subordinato al rispetto del principio di sussidiarietà (cfr.

consid. 2.8.), nel senso che non può prevalersene colui che, oggettivamente, è

in misura di procurarsi con le proprie forze i mezzi indispensabili alla sua

sopravvivenza. Una tale persona non è considerata versare in una situazione di

bisogno, presupposto necessario per poter beneficiare di un aiuto (cfr. DTF 134

I 65 consid. 3.1.).

Inoltre l’art. 12 Cost. non persegue lo scopo di garantire un reddito

minimo, ma unicamente quanto indispensabile ad assicurare la sopravvivenza (sostentamento,

cure medico-sanitarie di base; cfr. STF 8C_906/2009 del 18 giugno 2010 consid.

4; STF 8C_3/2007 dell’8 giugno 2007 consid. 3).

In concreto la ricorrente,

nei mesi da luglio ad ottobre 2016, ha potuto provvedere al proprio

sostentamento grazie ai mezzi finanziari a sua disposizione (cfr. consid.

2.17

). Nei mesi da aprile a giugno 2016, per contro, non essendo le entrate

della medesima sufficienti a far fronte alle spese computabili Las, oltre che

alla soglia di intervento, l’USSI le ha concesso una prestazione assistenziale

ordinaria mensile (cfr. consid. 1.2.; 2.1.; 2.17.).

In simili condizioni non

risulta alcuna violazione del diritto al rispetto della dignità umana.

In secondo luogo, non

soccorre l'insorgente neppure il richiamo degli art. 2, 3, 6 e 8 CEDU.

L’art. 2 CEDU tutela il

diritto alla vita in senso assoluto. In effetti tale disposto prevede che il

diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere

intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza

capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il delitto è punito dalla

legge con tale pena.

Nel caso di specie il

riferimento a tale norma non è, evidentemente, pertinente.

Lo stesso dicasi per

l’art. 3 CEDU che vieta i trattamenti inumani o degradanti. Un maltrattamento,

infatti, per ricadere nel campo di applicazione di tale disposto deve

raggiungere un minimo di gravità. Non è sufficiente che il maltrattamento

comporti degli aspetti spiacevoli (cfr. DTF 139 I 272 consid. 4).

La Corte europea dei

diritti dell’uomo definisce il trattamento inumano come quello che provoca

volontariamente delle sofferenze mentali o fisiche di un’intensità particolare

e il trattamento degradante come quello che umilia l’individuo grossolanamente

davanti a terzi o lo spinge ad agire contro la sua volontà (cfr. STF

8C_102/2013 del 10 gennaio 2014 consid. 4.2.).

In casu ciò di cui si

lamenta la ricorrente, in ogni caso, non raggiunge certamente il minimo di

gravità necessario per ricadere sotto l’art. 3 CEDU.

L’art. 8 CEDU, poi,

garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, ossia il

diritto di ogni persona di scegliere il proprio modo di vita, di organizzare il

proprio tempo libero, di allacciare e sviluppare delle relazioni

interpersonali, rispettivamente di intrattenere liberamente le proprie

relazioni familiari e una vita di famiglia. Il diritto al rispetto della vita

provata protegge segnatamente l’integrità fisica e morale di una persona; ha lo

scopo di assicurare lo sviluppo senza ingerenze esterne della personalità di

ciascun individuo nelle relazioni con i propri simili.

La Corte europea dei

diritti dell’uomo ha, tuttavia, stabilito che questo disposto non impone agli

Stati contraenti l’obbligo di fornire certe prestazioni finanziarie o di

garantire un certo livello di vita (cfr. DTF 139 I 272 consid. 5).

Ne discende che la

decisione dell’USSI non costituisce una lesione della vita privata della

ricorrente.

Per quanto riguarda l’art.

6.

CEDU l’insorgente, a parte l’invocata violazione del diritto di essere

sentito a cui il TCA ha risposto al consid. 2.2., non ha specificato in che

modo, dal profilo delle garanzie procedurali, l’amministrazione avrebbe leso

tale disposto, né questa Corte ne ravvede alcuna violazione.

Non risulta, infine, che

la parte resistente abbia accertato i fatti in violazione manifesta del

diritto, rispettivamente abbia applicato il diritto in modo arbitrario.

Pertanto è esclusa una violazione del divieto dell’arbitrio sancito dall’art. 9

Cost.

2.19

In esito a tutto quanto

precede, la decisione su reclamo dell’8 marzo 2017 impugnata deve essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti