42.2017.2
Il reclamo inoltrato al TCA contro l'annullamento di un contratto sociale è irricevibile. Il TCA può pronunciarsi solo su decisioni su reclamo. Atti trasmessi all'USSI per statuire in merito al reclam
18 gennaio 2017Italiano5 min
Source ti.ch
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Incarto
n.
42.2017.2
dc/gm
Lugano
18
gennaio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul reclamo del 17 gennaio 2017 di
RI 1
contro
la decisione del 10 gennaio 2017 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in
fatto
1.1. Il
17 gennaio 2017 RI 1 ha inoltrato al TCA un reclamo (cfr. doc. I) contro una
decisione dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) del 10
gennaio 2017 con la quale viene comunicato quanto segue:
"
Con la presente le comunichiamo che il contratto sociale da lei
sottoscritto in data 27 ottobre 2016 viene annullato con effetto al 31 dicembre
2016 considerata la sua incollocabilità per quanto riguarda programmi
d’attività di utilità pubblica proposti dal nostro Ufficio.
Pertanto il supplemento
di integrazione di CHF 100,00 al mese non viene più versato a decorrere dal
mese di gennaio 2017
Contro la presente
decisione è possibile inoltrare un reclamo all’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento, Viale Officina 6, 6501 Bellinzona, entro 30 giorni dalla
notifica. L’atto di reclamo deve contenere un’esposizione concisa dei fatti,
una breve motivazione e le conclusioni.” (cfr. doc. A)
in
diritto
in
ordine
Fatti
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H
212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98
del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del
22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014
del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel
merito
2.2. Secondo
l'art. 59 cpv. 1 della Legge sull'assistenza sociale (Las) "la domanda di
prestazioni assistenziali inoltrata da una persona domiciliata nel cantone deve
essere presentata secondo la procedura coordinata di applicazione della
Laps".
L'art.
60 Las prevede che:
"
1Il
Dipartimento decide sulle domande di prestazioni assistenziali.
2Per le domande di prestazioni di
cui agli art. 18 e 20 il Dipartimento decide in base ad un preavviso del Comune
di domicilio del beneficiario che ha, di principio, carattere vincolante.
3La decisione motivata in forma
scritta e con l’ indicazione dei rimedi giuridici è notificata al richiedente o
al suo rappresentante legale."
L'art.
Considerandi
65.
cpv. 1 Las stabilisce invece che "contro la decisione concernente
l'erogazione, il rimborso e la restituzione di prestazioni assistenziali sono
dati i rimedi di diritto di cui all'art. 33 Laps".
Quest'ultima
disposizione della legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) ha il seguente tenore:
"
1Contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle
leggi speciali, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha
emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.
2Contro le decisioni su
reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale
cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.
3È applicabile la Legge di
procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6
aprile 1961."
2.3
Nella
presente fattispecie, sulla decisione impugnata figura la seguente indicazione:
"
(...)
Contro la presente decisione è
possibile inoltrare un reclamo all’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento, Viale Officina 6, 6501 Bellinzona, entro 30 giorni dalla
notifica. (…)"
RI
1, anziché rivolgersi direttamente al TCA, avrebbe dovuto, in virtù dell’art.
33.
cpv. 1 Laps, inoltrare un reclamo presso l’ufficio che ha emesso la
decisione, come del resto indicato nel provvedimento impugnato.
Ora,
alla luce delle disposizioni citate al consid. 2.2., il TCA non può entrare nel
merito dello scritto di RI 1, in quanto questo Tribunale può pronunciarsi solo
sulle decisioni su reclamo emanate dall'organo amministrativo che le ha
emesse (per dei casi analoghi cfr. STCA 42.2010.19 del 7 luglio 2010; 42.
2009.14
del 26 agosto 2009; STCA 42.2008.5 del 14 aprile 2008; STCA 42.2008.5
del 14 aprile 2008; STCA 42.2005.6 del 5 settembre 2005 e STCA 42.2004.2 del 20
ottobre 2004).
Un
ricorso potrà essere eventualmente inoltrato contro la decisione su reclamo
dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento.
Gli
atti sono trasmessi all’USSI affinché statuisca al più presto sul reclamo di RI
1.
mediante une decisione su reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
“reclamo” del 17 gennaio 2017 è irricevibile.
§ Gli atti sono trasmessi all’Ufficio del
sostegno sociale e dell’inserimento affinché decida sul reclamo di RI 1 contro
la decisione del 10 gennaio 2017.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti