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Decisione

42.2017.23

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 giugno 2017Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

I 221).

- la déclaration d'arrivée, le

dépôt du certificat d'origine, le règlement des impôts, l'exercice des droits

politiques (ATF 92 I 221; 97 II 6 et les références; 102 IV 164; ATF du 15 mars

1978 in ZVW 1979 p. 35); il faut toutefois relever que même si ces quatre

éléments se présentent cumulativement, ils ne sauraient empêcher la constitution

d'un domicile dans un autre lieu (cf. Egger, n. 20 ad art. 23 CC; Bûcher, n. 18

ad art. 23 CC; n° 99/100).

- l'exercice d'une activité

lucrative cumulée avec un séjour de fait.

- la location d'une maison,

d'un appartement ou d'une chambre et le fait d'y être installé, éventuellement

le séjour dans une pension (cf. Egger, n. 20 ad art. 23 CC; Bûcher, n. 18 ad

art. 23 CC).

- l'impression subjective de

«se sentir à la maison» ainsi que les relations personnelles entretenues dans

le lieu même avec la parenté et les connaissances (ATF du 28.9.1972 in ZVW 1975

p 111).

- l'existence antérieure du

centre de vie au lieu où la personne se rétablit (ATF du 28.9.1972 in ZVW 1975

p. 111) ou retourne régulièrement en période de crise (ZVW 1973 p. 35).

- l'abandon du domicile

antérieur (cf. art. 9 LAS) ou le défaut de tout lien avec celui-ci (ZVW 1973 p.

35).

- le séjour effectif, en d'autres termes, le

fait d'habiter. (...)”

2.5. Da

quanto sopra esposto risulta che nel caso in cui si tratti di assistere un cittadino

svizzero, ai sensi della Legge federale sull’assistenza - LAS (cfr. consid. 2.2.)

- è competente il Cantone di domicilio (cfr. art. 12 cpv. 1 LAS), ossia il

Cantone in cui risiede con l’intenzione di stabilirvisi (cfr. art. 4 cpv. 1

LAS; consid. 2.3.; 2.4.).

Qualora,

per contro un cittadino svizzero sia privo di domicilio assistenziale,

competente è il Cantone di dimora (cfr. art. 12 cpv. 2 LAS). Quale dimora vale

la presenza effettiva in un Cantone (cfr. art. 11 cpv. 1 LAS).

L'aiuto del Cantone di

dimora dovrà, in questi casi, essere completo e non limitarsi al minimo

indispensabile, vale a dire all'aiuto immediato che sarà accordato dal Cantone

di dimora giusta l'articolo 13 LAS alle persone nel bisogno che hanno un

domicilio assistenziale ma che si trovano fuori del Cantone di domicilio.

Al riguardo cfr. STF

8C_223/2010 del 5 luglio 2010; STF 2A.485/2005 del 17 gennaio 2006; STF 2A.253/2003

del 23 settembre 2003. Per quanto concerne, invece, l’assistenza di stranieri

cfr. STF 8C_852/2008 del 25 febbraio 2009 consid. 2 e 3.1; STCA 42.2014.7 del

25 agosto 2014 (il ricorso al TF contro questo giudizio è stato ritenuto

inammissibile con sentenza 8C_648/2014 del 15 giugno 2015, in quanto non è stato

versato l’anticipo spese); STCA 42.2016.32 dell’ 8 febbraio 2017.

2.6. Nella

presente evenienza il TCA rileva, innanzitutto, che con decisione del 7

settembre 2005 l’Ufficio assicurazione invalidità ha respinto la domanda di

prestazioni AI presentata da RI 1, cittadino svizzero nato il __________ 1975, nel

settembre 2005, essendo l’assicurato - che soffre dei postumi di una trombosi

spontanea della vena subclavia sinistra verificatasi nel 1995 durante il servizio

militare - da considerare pienamente abile al lavoro nella professione di

fotografo per la quale era stato riformato dall’assicurazione militare (AM).

L’Ufficio

AI, con decisione su opposizione del 30 ottobre 2008, ha poi confermato il

proprio provvedimento del 16 maggio 2006 con il quale non era entrato nel

merito di una nuova domanda dell’insorgente presentata nell’aprile/maggio 2006

(cfr. STCA 32.2013.110 del 22 gennaio 2014 consid. 1.1.; 2.5.).

Con sentenza 32.2013.110

del 22 gennaio 2014 questa Corte ha avallato il modo di procedere dell’Ufficio

AI che con decisione del 23 maggio 2013 aveva negato l’intervento di un

aggravamento rispetto al precedente provvedimento e quindi respinto l’ulteriore

domanda di prestazioni dell’ottobre 2012.

Dalle carte processuali

emerge, inoltre, che RI 1 ha percepito prestazioni assistenziali ordinarie

perlomeno dal 2007 al 2010 (cfr.doc. 104) e dalla fine del 2012 al settembre

2016 (cfr. doc. 143-281; I pag. 3).

Con decisione del 13

ottobre 2016, confermata dalla decisione su reclamo del 13 febbraio 2017,

l’USSI ha negato al ricorrente il rinnovo alle prestazioni assistenziali

ordinarie, in quanto sulla base di elementi in suo possesso ha ritenuto che il

suo centro d’interesse non fosse più situato in Ticino a __________, bensì a __________

(cfr. doc. 311; A1; consid. 1.1.; 1.2.).

L’amministrazione ha

deciso in tal senso fondandosi essenzialmente su alcune informazioni scaturenti

da documenti riguardanti terzi, e meglio che l’insorgente avrebbe una fidanzata

a __________ che eserciterebbe l’attività di medico, che il medesimo sarebbe

quasi sempre da questa persona e che nel 2016 il ricorrente avrebbe svolto le

ferie in __________ (cfr. doc. VIII; consid. 1.6.).

RI 1, nel reclamo, ha

dichiarato che è vero che la sua ragazza abita nel Canton __________ e che al

massimo un fine settimana al mese va a trovarla, ma che per lo più è lei che

viene a trovarlo nei fine settimana (cfr. doc. 294).

Nel ricorso l’insorgente

ha precisato di essere spesso a __________ presso l’Ospedale __________ per

delle visite mediche.

Egli ha pure riconosciuto il

fatto che nel 2016 una persona si era trasferita presso il suo appartamento, asserendo

però che dal 18 aprile 2016 tale persona è uscita dalla sua abitazione e dalla

Svizzera.

Il ricorrente ha affermato

di abitare sempre a __________ da quarant’anni con suo padre nello stesso

stabile dove ha pure svolto la mansione di custode e di avere una ragazza - non

fidanzata - che abita a __________ (cfr. doc. I; consid. 1.3.).

2.7. Chiamato a pronunciarsi in

merito alla fattispecie,. questo Tribunale evidenzia che l'art. 29 cpv. 2 Cost.,

l’art. 6 CEDU e l'art. 42 LPGA, applicabile in ambito di assistenza sociale,

per quanto attiene alla procedura davanti all’amministrazione, in virtù del

rinvio di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e 33 cpv. 3 Laps e relativamente alla

procedura dinanzi al TCA, quale diritto sussidiario secondo l’art. 31 Lptca,

garantiscono alle parti il diritto d’essere sentite.

Per costante

giurisprudenza, dal diritto d’essere sentito deve in particolare essere dedotto

il diritto dell'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione

sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti

suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione

dell'incarto (questo diritto non è assoluto e può essere limitato per

Considerandi

salvaguardare un interesse pubblico preponderante, l’interesse di terzi o del

richiedente stesso; cfr. STF 2C_34/2011 del 30 luglio 2011 consid. 4.1.;DTF 126

I 7 consid. 2b; STF 2A.511/2005 del 16 febbraio 2009 consid. 4; STF 1P.531/1999

del 24 gennaio 2000 consid. 2), quello di partecipare all'assunzione delle

prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (cfr. STF

8C_779/2016 del 3 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_414/2015 del 29 marzo 2016

consid. 2.2.; DTF 140 I 99 consid.3.4.; DTF 129 II 497 consid. 2.2 con

riferimenti; 126 V 130 consid. 2b con riferimenti).

Il diritto di essere

sentito è una garanzia costituzionale di carattere formale, la cui violazione

comporta l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere delle possibilità

di successo del ricorso nel merito (cfr. STF 8C_779/2016 del 3 aprile 2017

consid. 4.2.2.; DTF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b e i

riferimenti ivi citati).

Secondo la giurisprudenza,

la violazione del diritto di essere sentito - a condizione che non sia di una

particolare gravità - è sanata se la parte lesa ha la possibilità di esprimersi

dinanzi a un’autorità di ricorso che gode di un pieno potere cognitivo. La

riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale

(DTF 127 V 431 consid. 3d/aa).

In una sentenza 8C_779/2016

del 3 aprile 2017, già citata sopra, il Tribunale federale ha annullato il

giudizio del Tribunale delle assicurazioni sociali del Canton Zurigo che, su

rinvio dell’Alta Corte, aveva nuovamente negato l’assistenza sociale a una

persona per mancanza di domicilio nel Cantone.

La nostra Massima istanza

ha, infatti, stabilito che il Tribunale cantonale, decidendo sulla base di

documenti già presenti agli atti senza dare la possibilità al ricorrente di

esprimersi al riguardo, aveva violato il suo diritto di essere sentito.

Gli atti sono, pertanto,

stati rinviati ai primi giudici per un nuovo giudizio.

2.8

Giova, inoltre,

rilevare che a proposito dello scopo della procedura di opposizione secondo

l’art. 52 LPGA che, per analogia, vale anche per quanto attiene alla procedura

di reclamo, la nostra Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

Le but de la procédure d'opposition est d'obliger

l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen

du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle

doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des

mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux

allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final

recherché (ATF 125 V 188

consid.1b p. 191).

(…)“ (STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.)

Al riguardo

cfr. pure STFA C 279/03 del 30 settembre 2005

consid. 4.

In una sentenza

9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha ricordato

che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in

forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA – applicabile in casu in virtù

dei rinvii di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e 33 cpv. 3 Laps – ed

ha rilevato:

"

(…)

8.3

Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che

l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo

derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le

domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le

informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del

10.

marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora

rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per

non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in

sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo

assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto -

che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di

affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti

necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione

e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire

allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in

definitiva i tribunali (cfr. DTF

132.

V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag.

410.

[U 51/98])."

2.9

Nella presente fattispecie,

da una parte, l’USSI non ha rispettato il diritto di essere sentito del

ricorrente (cfr. consid. 2.7.), che ha peraltro asserito di aver chiesto un

colloquio all’amministrazione (cfr. doc. I), non dandogli la possibilità di

esprimersi specificatamente in merito alle informazioni assunte tramite

documenti riguardanti terzi.

D’altra parte, l’istruttoria effettuata dall’amministrazione è del tutto carente. L’USSI

non ha esperito particolari accertamenti per verificare se quanto riferito da

terzi circa il fatto che l’insorgente non sarebbe quasi mai presente a __________

corrisponde effettivamente a verità.

In

particolare la parte resistente, oltre a non aver proceduto a un’audizione di RI

1, nemmeno, ad esempio, ha interpellato, dopo aver reperito - tramite il

ricorrente - il suo nominativo, la persona che quest’ultimo avrebbe frequentato

a __________ al fine di chiarire il tipo di relazione e la durata dei soggiorni

dell’insorgente fuori dal Canton Ticino.

In simili condizioni, secondo

questa Corte, considerato che l’assistenza sociale costituisce l’ultima ancora

di salvataggio dell’individuo (cfr. DTF 137 V 143; STF 8C_92/2007 del 14

dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 I 65; SVR 2008 EL Nr. 2 pag. 5; STF

8C_5/2008 del 5 maggio 2008), si giustifica l’annullamento della decisione su reclamo del 13 febbraio 2017 e il

rinvio degli atti all’USSI affinché senta RI 1 ed indaghi ulteriormente la

fattispecie per acclarare dove il ricorrente aveva il proprio domicilio

assistenziale ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 Las, come pure degli art. 12 e 4 LAS

nel lasso di tempo dal 1° ottobre 2016 al 13 febbraio 2017 (è la data

della decisione su reclamo impugnata che delimita temporalmente il potere

cognitivo del giudice; cfr. DTF 129 V 1 consid. 1; STF 8C_661/2013 del 22

settembre 2014 consid. 3.1.2; STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 5; STF

I 927/05 del 1° aprile 2005).

L’USSI, a

tal fine, interpellerà i vicini di casa di __________ del ricorrente (cfr. doc.

A3) e chiarirà tramite il locatore

dell’appartamento di due locali e mezzo di via dei __________ a __________ locato

da RI 1 (cfr. doc. 50), la __________, rappresentata dalla __________ di __________

(cfr. doc. 50), chi viveva in questa abitazione dopo che l’ultimo subinquilino

è partito nell’aprile 2016 (cfr. doc. A1).

L’amministrazione

sentirà pure la persona - la quale dalle informazioni ottenute da documenti

riguardanti terzi risulterebbe esercitare la professione di medico (cfr.

consid. 2.6.; 1.6.) - che il ricorrente frequentava a __________ nel periodo

determinante e, dopo aver ottenuto lo svincolo dal segreto professionale da

parte dell’insorgente - o se del caso direttamente tramite il ricorrente -, verificherà

presso i medici e gli ospedali di __________ consultati da RI 1 da ottobre 2016

a metà febbraio 2017 in quali giorni quest’ultimo ha soggiornato a __________

per visite mediche, rispettivamente interventi.

In proposito occorre

evidenziare che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo

correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61

lett. c LPGA; art. 16 Lptca; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI

praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF

115.

V 142 consid. 8a).

Questo obbligo comprende

in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e

quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto

da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in

difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza

di prove (cfr. STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio

2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a).

L’USSI, dopo aver esperito

le indagini di cui sopra, determinerà nuovamente se l’insorgente ha diritto

oppure no a una prestazione assistenziale ordinaria dal mese di ottobre 2016 al

13.

febbraio 2017.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su

reclamo del 13 febbraio 2017 è

annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’USSI affinché proceda a un complemento istruttorio come

indicato al consid. 2.9. e decida nuovamente in merito all’eventuale diritto

del ricorrente a prestazioni assistenziali dal 1° ottobre 2016 al 13 febbraio

2017.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti