42.2017.23
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19 giugno 2017Italiano39 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2017.23
rs
Lugano
19 giugno 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 marzo 2017 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 13 febbraio 2017 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 13 ottobre
2016 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha stabilito che
non era più giustificato un intervento da parte dell’assistenza sociale a
favore di RI 1, in quanto dagli elementi in possesso dell’amministrazione
risultava che il suo centro d’interesse fosse situato fuori Cantone (cfr. doc.
311).
1.2. A seguito del reclamo
interposto da RI 1 (cfr. doc. 294), l’USSI, il 13 febbraio 2017, ha emanato una
decisione su reclamo con cui ha confermato il precedente provvedimento del 13
ottobre 2016, ossia il diniego al rinnovo delle prestazioni assistenziali
ordinarie.
L’amministrazione ha in
particolare rilevato:
" (…)
G.
Nel caso concreto, in base alla
documentazione raccolta con la necessaria istruttoria, l’Ufficio del sostegno sociale
e dell’inserimento (USSI), con decisione 13 ottobre 2016, alla luce degli
accertamenti di polizia e delle autorizzazioni rilasciate a terzi di risiedere
nel suo appartamento a __________, non ha riconosciuto le prestazioni
assistenziali visto che il richiedente risulta essere regolarmente a __________
presso la sua fidanzata e non avere il centro degli interessi e quindi non
avere realmente il proprio domicilio in Ticino e meglio a __________. Con
reclamo del 21 ottobre 2016, RI 1 contesta la decisione indicando di risiedere
a __________ e, semplicemente, di andare una volta al mese dalla fidanzata a __________.
Egli chiede quindi di annullare la decisione e riconoscergli le prestazioni di
assistenza.
Ai sensi della Legge sull’assistenza il suo
domicilio assistenziale non è individuabile nel cantone Ticino, in quanto non
risulta risiedere e avere il centro degli interessi a __________. Si evidenzia
che secondo la giurisprudenza è decisiva l’intenzione deducibile dalle
circostanze esterne e meglio la risposta alla domanda se si può dedurre
dall’insieme delle circostanze che l’interessato ha fatto del luogo in oggetto
– nel caso qui in esame il Ticino – il centro delle proprie relazioni personali
(cfr. DTF 111 Ia 113; 113 Ia 465). Tale circostanza non è presente nel caso in
esame. In assenza del domicilio assistenziale non vi è diritto ad una prestazione
ordinaria di assistenza. La decisione può essere confermata.
Si prende atto della risposta fornita dal
richiedente di visitare solo la fidanzata a __________. Tuttavia risulta che
nell’appartamento di __________ risiedono terze persone con relativo canone di
sublocazione e pure il padre non è presente ma risiede nella casa di __________.
(…)” (Doc. A1)
1.3. Contro la decisione su
reclamo del13 febbraio 2017 RI 1 ha interposto ricorso al TCA, chiedendone
l’annullamento.
A sostegno della propria
pretesa ricorsuale l’insorgente ha dapprima addotto di non aver potuto parlare
con l’USSI, nonostante la richiesta di un colloquio, e di non avere potuto accedere
a tutti gli atti, in particolare agli atti di polizia citati nel provvedimento
impugnato.
Egli ha poi indicato di
avere subito durante il servizio militare due trombosi, che gli è stata
riscontrata la malattia di Paget-Schroetter e che da vent’anni deve assumere
antidolorifici, anticoagulanti e indossare una calza elastica sul braccio
sinistro.
L’insorgente, al riguardo,
ha precisato di essere spesso a __________ presso l’Ospedale __________ per
delle visite mediche.
Il medesimo, da un lato,
ha riconosciuto che nel 2016 una persona si era trasferita presso il suo
appartamento, dall’altro, ha asserito che però dal 18 aprile 2016 tale persona
è uscita dalla sua abitazione e dalla Svizzera.
Egli ha affermato di
abitare sempre a __________ da quarant’anni con suo padre nello stesso stabile
dove ha pure svolto la mansione di custode e di avere una ragazza - non
fidanzata - che abita a __________ (cfr. doc. I).
1.4. Con risposta del 27 marzo
2016, l’USSI ha proposto la reiezione dell’impugnativa, osservando segnatamente
che:
" (…)
Di fatto egli non risulta risiedere a __________.
Al contrario dagli atti risulta che egli è quasi sempre a __________. Il
ricorrente non contesta che negli ultimi anni si reca regolarmente a __________,
non avendone però mai fatto menzione né allo sportello Laps né all’assistenza.
Neppure contesta che nell’appartamento a __________
in concreto abitassero terze persone di cui mai ha informato l’assistenza.
Nemmeno contesta che, come indicato nella decisione impugnata, esse pagavano
pure una pigione di sublocazione. (…)” (Doc. IV)
1.5. Il 31 marzo 2017 RI 1 ha
chiesto una proroga del termine per presentare eventuali altri mezzi di prova e
di poter visionare gli atti, tra i quali il rapporto di polizia.
Egli ha, inoltre,
informato che nei seguenti venti giorni non avrebbe potuto presentarsi “…siccome
mi dovrò assentare per problemi famigliari e di salute siccome a __________
stanno preparando la documentazione sulla diagnosi della sindrome di Paget
Schroetter” (cfr. doc. VII).
1.6. Il TCA, il 10 aprile 2017, da
una parte, ha prorogato il termine per visionare l’incarto e presentare
eventuali ulteriori mezzi di prova, nonché osservazioni, fino al 5 maggio 2017.
Dall’altra, ha negato al
ricorrente l’accesso ai documenti riguardanti terzi, motivando come segue:
" (…)
l’art. 47 cpv. 1 lett. a della Legge federale sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA) concernente la consultazione degli atti,
applicabile alla procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni
quale diritto sussidiario in virtù dell’art. 31 della Legge di procedura per le
cause davanti al TCA (Lptca), prevede:
“1Purché siano tutelati
interessi privati preponderanti, hanno diritto di consultare gli atti:
L’assicurato per i dati che lo riguardano.”
Giusta l’art. 48 LPGA:
“Un atto il cui esame è stato rifiutato alla
parte può essere usato contro di essa solo qualora l'assicuratore gliene abbia
comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale riguardante la
contestazione e le abbia permesso di pronunciarsi e di fornire controprove.”
L’art. 32 cpv. 1 e 2 della Legge sulla procedura amministrativa
(LPAmm), anch’essa applicabile alla procedura dinnanzi al TCA in virtù del
rinvio di cui all’art. 31 Lptca, enuncia poi:
“1Chi è parte in un procedimento amministrativo ha
diritto di esaminare gli atti e di farsene inoltre rilasciare copia se ciò non
comporta per l’autorità un aggravio eccessivo.
2Se non vi si oppongono interessi pubblici o
privati preponderanti, l’autorità può trasmettere gli atti ufficiali per
consultazione alle parti o ai loro patrocinatori.”
Ai sensi dell’art. 33 LPAmm:
“1Il diritto di esaminare gli atti può essere negato
soltanto a protezione di legittimi interessi pubblici o privati o di
un’istruttoria in corso. Il rifiuto deve essere motivato e annotato agli atti.
2L’atto il cui esame è stato negato a una
parte può essere adoperato contro di essa soltanto se l’autorità gliene ha
comunicato oralmente o per iscritto il contenuto essenziale e le ha dato
inoltre la possibilità di pronunciarsi e di indicare prove contrarie.”
In concreto negli atti del suo incarto in ambito di assistenza
sociale risultano alcuni documenti riguardanti dei terzi.
Da questi documenti emergono unicamente alcune informazioni che la
concernono, e meglio che lei avrebbe una fidanzata a __________ che
eserciterebbe l’attività di medico, che lei sarebbe quasi sempre da questa
persona e che nel 2016 lei avrebbe svolto le ferie in __________.
Tali informazioni sono state sostanzialmente poste alla base della
decisione dell’USSI di negarle il rinnovo delle prestazioni assistenziali ordinarie
dall’ottobre 2016, come si evince esplicitamente dalla decisione su reclamo del
13 febbraio 2017.
Inoltre le stesse risultano esserle state note dal tenore del suo
reclamo e del ricorso, in cui ha affermato di abitare sempre a __________ e ha
contestato in modo circostanziato il fatto di essere considerato domiciliato a __________,
indicando di avere una ragazza e non una fidanzata, che vede poche volte, e che
a __________ si recherebbe per delle visite mediche.
In simili condizioni, l’accesso ai documenti riguardanti terzi,
ritenuto, da una parte, che gli stessi la concernono soltanto marginalmente,
dall’altra, che le indicazioni a lei relative, di cui era peraltro già a
conoscenza, sono state sopra riportate, deve esserle negato.
Gli altri documenti formanti il suo incarto di assistenza sociale
possono, invece, essere da lei consultati. (…)” (Doc. VIII)
1.7. Il 4 maggio 2017 l’insorgente,
dopo aver visionato gli atti il 26 aprile 2017 presso la cancelleria del TCA
(cfr. annotazione sul doc. VIII), ha prodotto una lista con i nominativi di
persone che possono accertare la sua presenza a __________ e alcune
dichiarazioni delle stesse. Egli ha indicato che si tratta di inquilini dello
stabile in cui vive, come pure di persone che lo conoscono e lo vedono spesso
(cfr. doc. IX; A1-3).
1.8. L’USSI, l’11 maggio 2017, ha
osservato che il ricorrente non ha indicato fatti o motivi che permettano di
ritenere che il centro delle sue relazioni personali è __________ (cfr. doc.
XI).
1.9. Il doc. XI è stato inviato per
conoscenza all’insorgente (cfr. doc. XII).
2.1. La garanzia costituzionale
del diritto al minimo vitale (art. 12 Cost. fed.; 13 Cost/TI) costituisce la
base del sostegno sociale regolamentato nelle leggi cantonali in materia di
assistenza sociale (in proposito vedi l’art. 3 della Legge federale sulla
competenza ad assistere le persone nel bisogno, Legge federale sull’assistenza,
LAS).
L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza
sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran
Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289
segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi
cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26
giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in
vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1°
ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della
Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU
40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
L'art.
1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei
diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite
dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di
quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le
prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e
professionale dei beneficiari (cpv. 2).
2.2. Ai sensi dell’art. 115 della
Costituzione federale, relativo all’assistenza agli indigenti:
" Gli indigenti sono assistiti dal loro Cantone di domicilio.
La Confederazione disciplina le eccezioni e le
competenze.”
L’art. 5 Las, relativo al
titolare del diritto alle prestazioni assistenziali, prevede che:
" 1Hanno diritto ai provvedimenti e alle
prestazioni della presente legge le persone con domicilio o dimora
assistenziale nel Cantone.
2Le persone con
sola dimora assistenziale hanno per principio diritto unicamente a prestazioni
o aiuti immediati.
3Sono riservate le
disposizioni del diritto federale e dei trattati internazionali.”
Secondo l’art. 6 Las,
relativo alle eccezioni:
" 1Il Consiglio
di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione e la
procedura delle prestazioni assistenziali concesse a
a)richiedenti l’asilo e
b)persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di
dimora.
2Nello
stabilire tali criteri il Consiglio di Stato fa riferimento alle disposizioni
federali sul rimborso ai Cantoni delle spese cagionate da queste persone.
3II
Consiglio di Stato può affidare, mediante la stipulazione di contratti di
prestazione, la gestione di queste prestazioni ad enti assistenziali pubblici o
privati.”
Giusta l’art. 10 Las, poi:
" Il
domicilio e la dimora sono determinati dagli articoli da 4 a 11 della legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno, del 24 giugno
1977."
L’art.
4 LAS, relativo al domicilio assistenziale, sancisce che:
"
1 La persona nel bisogno è domiciliata giusta la
presente legge (domicilio assistenziale) nel Cantone in cui dimora con
l’intenzione di stabilirvisi. Questo è denominato Cantone di domicilio.
2 L’annuncio
alla polizia degli abitanti, per gli stranieri il rilascio di un permesso di
presenza, si ha per costituzione di domicilio salva la prova che la dimora è
cominciata già prima o soltanto più tardi o è di natura provvisoria.”
Ex
art. 9 LAS:
"
1 Il domicilio assistenziale termina con la partenza del
Cantone.
2 In caso di dubbio, la partenza si reputa
avvenuta il giorno in cui fu annunciata alla polizia degli abitanti.
3 L’entrata
in un ospizio, in un ospedale o in un altro istituto e, se si tratta di un
maggiorenne o di un interdetto, il collocamento in una famiglia deciso da
un’autorità o da un organo tutelare non pongono termine al domicilio
assistenziale.
L’art.
11 LAS definisce la dimora, e meglio:
"
1 Dimora giusta la presente legge significa effettiva
presenza in un Cantone; questo è denominato Cantone di dimora.
2 Se
una persona manifestamente bisognosa d’aiuto, segnatamente a seguito di
malattia o infortunio, è stata trasportata in un altro Cantone su ordine del
medico o dell’autorità, il Cantone da cui è stato dato l’ordine di trasporto è
considerato Cantone di dimora.”
La LAS distingue tra
l’assistenza di cittadini svizzeri (art. 12-19) e l’assistenza di stranieri
(art. 20-23).
Relativamente, in particolare,
all’assistenza di cittadini svizzeri l’art. 12 LAS prevede:
" 1 L'assistenza dei cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio.
2 Se la persona nel bisogno non ha domicilio assistenziale,
l'assistenza incombe al Cantone di dimora.
3 Il Cantone designa l'ente pubblico tenuto all'assistenza e la
competente autorità assistenziale.”
Giusta l’art. 13 cpv. 1 LAS riguardante i casi d’urgenza:
" Se un
cittadino svizzero abbisogna di aiuto immediato fuori del Cantone di domicilio,
il Cantone di dimora è tenuto ad assisterlo.”
2.3. L’art. 23 CC enuncia che:
"
Il domicilio di una
persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi
durevolmente. (cpv. 1)
Nessuno può avere contemporaneamente il suo
domicilio in più luoghi. (cpv. 2)
Questa disposizione non si applica al
domicilio d’affari. (cpv. 3)”
La nozione di domicilio presuppone
la realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva, di
residenza effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirsi
durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella
misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in cui si trova il
centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di
abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si
trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento
telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve
essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di
lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il
domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione rivestono
l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti politici, il
pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri
ecc. (cfr. STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF 133 V
367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con
riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni P
21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag.
25).
In proposito al cambiamento di
domicilio o dimora l’art. 24 CC enuncia che:
"
Il domicilio di una
persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia
acquistato un altro. (cpv. 1)
Si considera come domicilio di una persona il
luogo dove dimora, quando non possa essere provato un domicilio precedente o
quando essa abbia abbandonato il suo domicilio all’estero senza averne
stabilito un altro nella Svizzera. (cpv. 2)”
In una sentenza 9C_293/2013 del
12 agosto 2013 il Tribunale federale, pronunciandosi in relazione a un caso di
conflitto negativo di competenza territoriale tra il Tribunale cantonale delle
assicurazioni del Cantone San Gallo e il Tribunale cantonale delle
assicurazioni del Canton Turgovia in ambito dell’assicurazione contro le
malattie, ha ribadito i principi appena esposti ed ha ricordato che:
"
(…)
2.2. Der Wohnsitz einer Person bestimmt sich nach den Artikeln 23-26 des
Zivilgesetzbuches (Art. 13 Abs. 1 ATSG). Der Wohnsitz einer Person befindet
sich an dem Ort, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält.
Niemand kann an mehreren Orten zugleich seinen Wohnsitz haben (Art. 23 Abs. 1
und 2 ZGB). Der einmal begründete Wohnsitz einer Person bleibt bestehen bis zum
Erwerb eines neuen Wohnsitzes (Art. 24 Abs. 1 ZGB). Wo eine Person ihren
Wohnsitz hat, beurteilt sich nicht in erster Linie nach deren inneren Willen,
sondern nach den objektiven Umständen. Entscheidend ist mit anderen Worten, ob
die Person den Ort, an dem sie weilt, in einer für Dritte, insbesondere auch
für Behörden und Ämter erkennbaren Weise zum Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen
gemacht hat oder zu machen beabsichtigt. Verlässt eine Person ihren Wohnsitz,
darf nicht leichthin angenommen werden, sie habe am neuen Aufenthaltsort einen
Wohnsitz begründet; ein entsprechender Wille muss sich deutlich manifestiert
haben (Urteil 5A_733/2012 vom 16. November 2012 E. 2.1; ZAK 1990 S. 247, H 57/89 E. 3a; BGE 99 V 106 E. 2
S. 108).“
In
proposito cfr. anche STF 9C_283/2015 dell’ 11 settembre 2015, pubblicata in DTF
141 V 530.
2.4. Dal Messaggio per una legge sulla competenza ad assistere le persone
nel bisogno del 17 novembre 1976 del Consiglio federale, in FF 1976 III 1197
segg. emerge segnatamente che:
"
(…)
Questo capitolo del disegno di legge determina
dove la persona nel bisogno ha il proprio domicilio assistenziale. (…) La
nozione di domicilio accolta nel disegno concorda ampiamente con quella
concordataria la quale, dal canto suo, corrisponde di norma a quella del Codice
civile (art. 23). (…) Giusta l’art. 4 capoverso 2 del disegno, “l’annuncio alla
polizia degli abitanti” o, per gli stranieri – cui la legge deve parimenti
applicarsi – il rilascio di un’autorizzazione di presenza, fonda la presunzione
che il titolare dell’autorizzazione ha costruito un domicilio assistenziale. La
presunzione può essere infirmata non solo con la prova che la dimora è
cominciata già prima o successivamente, ma anche che la dimora non è, secondo
la legge, idonea alla costituzione del domicilio, sia per la mancanza
dell’intenzione di stabilirvisi (art. 4 cpv. 1) sia perché escluso secondo gli
articoli 5 a 8.
Analogamente alla disposizione del concordato
concernente l’assistenza nel luogo di domicilio, l’articolo 5 del disegno
dispone che l’entrata in una casa di cura o in un istituto, volontaria o no,
esclude la costituzione o il cambiamento del domicilio assistenziale. (…)
L’art. 11 definisce la nozione di «dimora» e
di «Cantone di dimora».
È dimorante colui che si trova effettivamente sul
territorio cantonale anche se non
possiede alcuna conferma di domicilio o, se straniero, un'autorizzazione di
presenza e non è dunque né «domiciliato» né «dimorante» a tenore delle
disposizioni sul domicilio e la dimora degli svizzeri e degli stranieri. È
dimorante a tenore del disegno segnatamente anche chi si trova in un Cantone
semplicemente per motivi di transito.
(…)
23 Assistenza di cittadini svizzeri
231 Competenza
231.1 In genere (art. 12)
L'articolo 12 riprende il principio costituzionale secondo cui
l'assistenza in Svizzera di cittadini svizzeri bisognosi incombe al Cantone di
domicilio e non più al Cantone di origine. Simultaneamente, il capoverso 2 (n.d.r.:
cpv. 3 dal 1°.7.1992; cfr. FF 1990 I 68) specifica che la legge federale
non intende immischiarsi nell'ordinamento delle competenze all'interno dei
Cantoni; è infatti la legislazione cantonale che determina quale ente pubblico
e quali autorità sono competenti nel Cantone di domicilio.
L'ulteriore disciplina concordataria è considerata, nel disegno di
legge, come ovvia derivazione del principio di domicilio: l'indigente soggiace
esclusivamente alla legislazione assistenziale del Cantone di domicilio; natura
e entità dell'assistenza sono rette dalle prescrizioni e dai principi del luogo
di domicilio.
(…)
231.2 Casi d'urgenza (art. 13)
L'articolo 13 del disegno si occupa dei casi di urgenza, ossia
dell'assistenza immediata a cittadini svizzeri che abbisognano improvvisamente
d'aiuto in Svizzera, sia quando si trovano fuori del Cantone di domicilio sia
quando non siano domiciliati in Svizzera (svizzeri all'estero e persone senza
domicilio fisso). Per costoro, il disegno dichiara competente il Cantone di
dimora, tuttavia unicamente quanto all'aiuto indifferibile. Per l'aiuto non urgente,
l'interessato deve rivolgersi all'autorità del luogo di domicilio.
Quanto agli svizzeri all'estero che soggiornano momentaneamente in
Svizzera la competenza spetta al Cantone di dimora. Per l'aiuto ulteriore essi,
ritornati all'estero, dovranno però rivolgersi alla competente rappresentanza svizzera
nel luogo di domicilio. I girovaghi senza domicilio fisso hanno unicamente diritto
all'aiuto in caso di urgenza.
Quando occorre un aiuto ulteriore (per es. cura ospedaliera) ma
esso non debba necessariamente essere prestato nel luogo di dimora, i Cantoni
interessati possono disporre che la persona nel bisogno ritorni al suo
domicilio ovvero, se non è domiciliata in Svizzera, che sia trasferita nel
Cantone di origine. È chiaro che ciò può avvenire soltanto per gravi motivi e
di regola soltanto d'intesa con l'assistito.
Nel corso della procedura di consultazione, la costituzionalità di
questa possibilità di trasferimento è stata messa in dubbio riguardo alla
libertà di domicilio. Queste apprensioni hanno una certa giustificazione. Caso
per caso, si dovrà pertanto disaminare se il trasferimento dell'assistito sia
conforme alla Costituzione. Per altro, la persona nel bisogno non potrà,
appellandosi per così dire abusivamente alla libertà di domicilio, esigere di essere
curata a piacimento in un determinato ospedale.
Invece di riprendersi l'assistito, i Cantoni di domicilio o di
origine possono proporre a quello di dimora, sempreché sia in grado di farlo,
di prestare a loro spese la necessaria ma non più urgente assistenza ulteriore.”
Nel Messaggio concernente
la revisione della legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel
bisogno del 22 novembre 1989, pubblicato in FF 1990 I 46 segg., il Consiglio
federale ha rilevato:
" 22
Assistenza di cittadini svizzeri
221 Competenza
Nel titolo relativo all’assistenza dei cittadini svizzeri (art.
12-19), occorre procedere a modificazioni di principio relative all'aiuto alle
persone nel bisogno che non hanno domicilio assistenziale.
221.1 Principio
(art. 12)
II capoverso 1 dell'articolo 12 riprende il principio
costituzionale secondo cui l'assistenza di cittadini svizzeri incombe al
Cantone di domicilio.
Il capoverso 2 disciplina la competenza del Cantone di dimora per
le persone nel bisogno prive di domicilio assistenziale. L'aiuto del Cantone di
dimora dovrà, in questi casi, essere completo e non più limitarsi al minimo
indispensabile, vale a dire all'aiuto immediato così come definito
nell'articolo 13 vigente. Questo nuovo disciplinamento è soprattutto destinato
ai drogati e alle persone colpite da AIDS dacché hanno bisogno molto di più di
un semplice aiuto immediato.
Durante la procedura di consultazione si è insistito a più riprese
su questi problemi che concernono essenzialmente i Cantoni con grandi
agglomerati (Zurigo e San Gallo). Considerato che l'avamprogetto non teneva
conto di questa situazione, la Commissione ha cercato nuovamente di migliorare
il disciplinamento vigente e ha discusso tre soluzioni:
- la creazione di un domicilio assistenziale fittizio;
- una definizione differenziata dell'aiuto immediato previsto
nell'articolo 13;
- una chiara responsabilità del Cantone di dimora per le persone
prive di domicilio assistenziale.
Il nostro Collegio sostiene quest'ultima soluzione, che è anche
quella scelta dalla Commissione. II Cantone di dimora potrà così prevedere
adeguati provvedimenti di sostegno e di assistenza senza preoccuparsi della
loro durata.
Nella procedura di consultazione sette Cantoni e due associazioni
professionali avevano proposto una soluzione simile in considerazione del fatto
che, da un canto, si sarebbero in tal modo potuti ridurre gli oneri
amministrativi e, dall'altro, che le autorità del Cantone d'origine non
conoscono in generale le persone nel bisogno.
221.2 Casi d'urgenza
(art. 13)
Conformemente al nuovo disposto dell'articolo 12, l'assistenza per
casi d'urgenza, prevista nell'articolo 13, sarà accordata soltanto alle persone
nel bisogno che hanno un domicilio assistenziale. È stato pertanto radiato nel
capoverso 2 il passaggio, d'altronde non più accettabile dal punto di vista
costituzionale, secondo cui il Cantone di dimora, non appena prestato l'aiuto
immediato, può provvedere a far trasferire l'interessato nel Cantone d'origine.
Peraltro, spetterà al Cantone che presta l'aiuto decidere cosa intende per
aiuto immediato.
Lo stesso dicasi per l'aiuto agli stranieri previsto negli
articoli 20 e 21 della legge.”
Inoltre in dottrina Thomet (cfr. W. Thomet, “Commentaire concernant la
Loi fédérale sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le
besoin, 2. ed., Zurich 1994, n. 95-97 e 107-108) in merito all’art. 4 LAS
sottolinea che:
"
(…)
Au centre de la disposition sur le domicile se
trouve la notion d'«habiter», en allemand «wohnen», que l'on retrouve dans le
terme allemand correspondant «Wohnsitz». Le domicile d'assistance d'une
personne dans le besoin se trouve, sous réserve des exceptions mentionnées aux
art. 5 à 7 LAS, dans le canton «où elle réside avec l'intention de s'y
établir». Cette formulation empruntée au texte de l'art. 23 CC signifie que le
domicile se trouve là où une personne s'est effectivement établie et installée
de manière reconnaissable pour des tiers, en d'autres termes là où - selon
l'expression du Tribunal fédéral - elle a son «centre de vie»; en bref: là où
elle «habite» ou elle est «domiciliée» (cf. ATF 113 la 465; 108 la 254 et les
références). La notion de domicile au sens de l'art. 4 LAS s'est largement
inspirée de celle du droit civil (art. 23 CC; voir Message I p. 1239; ZöF 1982 p.
44). Pour répondre à la question de savoir si un domicile d'assistance a été
constitué ou non, au sens de la LAS, on peut donc se référer en grande partie à
la doctrine et à la jurisprudence relatives à la notion de domicile en droit
civil (ZöF 1978 p. 181; voir en particulier Bûcher, n°l à 54 ad art. 23 CC;
Schnyder/Murer, n° 28 à 65 ad art. 376 CC; Tuor/Schnyder, p. 78 à 80;
Pedrazzini/Oberholzer, p. 104 à 108; Riemer, p. 33 à 38 et la jurisprudence
citée).
L'art. 4 LAS dispose que le domicile d'une personne
se situe dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Cette
définition contient à la fois un élément objectif (la résidence) et un élément
subjectif (l'intention de s'établir), les deux étant toutefois
indissociablement liés (cf. ZöF 1982 p. 45). Ces deux éléments constitutifs ne
sauraient cependant faire oublier le fait qu'en dernier lieu, il s'agit
toujours de déterminer le centre de vie d'une personne ou, en autres termes, le
lieu où se concentrent ses relations personnelles (cf. Bucher, n° 1 à 3 ad art.
23 CC; Pedrazzini/Oberholzer, p. 106). Par résidence, il faut entendre le fait
de séjourner effectivement en un endroit (ou un canton) déterminé. En règle
générale la présence physique est indispensable tant pour la constitution que
pour le maintien du domicile (cf. cependant n° 146). Cela résulte également de
1 art. 9 LAS, qui prévoit qu'une personne qui «quitte» son canton de domicile
perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu’alors. La durée et les
modalités du séjour ne sont pas déterminantes, (Egger, n° 20 ad art. 23 CC;
Bucher n° 18 ad art 23 CC; ZöF 1982 p. 45). En principe, même un séjour de
courte durée peut constituer un domicile (cf. ATF 491193; Egger, n° 26 ad art.
23 CC); en revanche, un séjour qui s'étendrait sur une plus longue durée mais
qui, au regard de sa nature et de son but, s'avérerait provisoire (art. 4 al. 2
LAS) ne saurait constituer un domicile (cf. n° 102; Pedrazzini/Oberholzer, p.
107).
On peut affirmer qu'une personne a l'intention
de s'établir lorsqu’elle entend séjourner dans un endroit défini pour une
période indéterminée et que cette intention est réalisable (cf. ZVW1957 p. 49
ss; Schnyder/Murer. n° 55 ad art. 376 CC). Le fait que cette intention se
modifie par la suite est sans importance (cf. ZVW 1966, p. 23ss), De même,
l'intention de quitter ultérieurement l'endroit ou 1 on s'est installé
n'empêche pas la constitution d'un domicile. Le seul critère décisif est le
suivant: l'intention ne doit pas porter sur un séjour purement provisoire; seule
compte la volonté «de séjourner en un lieu déterminé jusqu'à ce qu'un
changement soit dicte par des circonstances qui, lors de la constitution du
domicile, n’étaient pas prévisibles, du moins pas avec précision» (ATF 69 I
12,491193; Bucher, n° 22 ad art. 23 CC). Les motifs qui ont conduit une
personne à établir ou à abandonner son centre de vie en un endroit déterminé ne
sont pas décisifs (cf. ATF 69 II 277; ZVW 1966 p. 23 ; ZVW 1966 p.
91 ; ZöF 1982 p. 45 ; RSJ 1980 p. 137 ss). L’intention de s’établir durablement
correspond à un processus interne qui ne se perçoit qu'indirectement. Aussi
faut-il prendre en compte tous les éléments qui se rapportent à l'organisation
externe des relations personnelles, en particulier le fait que la personne
entretient des relations étroites avec un lieu où sa famille ou ses parents ont
déjà leur centre de vie.
(…)
Le domicile d'un étranger en Suisse est
indépendant tant de l’existence que du genre de l’autorisation délivrée par la
police des étrangers (cf. ATF 89 II 113 ss ; Bucher, n. 25 et 38 ad art.
23 CC).
L’art. 4 al. 2 LAS ne contredit en rien ce
principe. Cette disposition dit seulement que, lors de la délivrance d'une
autorisation de résidence pour étranger, la constitution d'un domicile est
présumée, à moins que l'on puisse prouver que le séjour a commencé plus tôt ou
plus tard ou encore qu'il n'est que provisoire. Il faut donc examiner dans
chaque cas si les deux éléments constitutifs d’un domicile sont réalisés, à
savoir le séjour de fait et l’intention de s’établir durablement.
Dans ce sens, le fait d'être au bénéfice d'une
autorisation de résidence délivrée par la police des étrangers ne peut servir
que d’indice en faveur de l’existence d’un domicile. Toutefois, selon le type
d’autorisation délivré, la présomption en faveur de la constitution d’ un
domicile peut être plus ou moins forte. Le séjour de fait d’étrangers au
bénéfice d'une autorisation d'établissement ou de séjour permet de conclure à
l'existence d'une intention de s'établir durablement et par conséquence d’un
domicile.
(…)
En résumé et en suivant l'exemple du
commentaire Schnyder/Murer, on peut considérer comme indices en faveur de la
constitution d’un domicile, les circonstances suivantes (étant précisé que tous
ces éléments doivent être appréciés dans leur ensemble, mais ne doivent pas
nécessairement se présenter cumulativement: cf. n 46a à 5a ad art. 376 CC;
Egger, n. 19 ad art. 23 CC; Bûcher, n. 14 ad art. 23 CC):
- les circonstances entourant
la constitution du séjour et l'intention subjective de s'établir durablement,
étant rappelé qu'il faut apprécier de manière critique les déclarations
postérieures de la personne en cause
(cf. ZVW 1961 p. 111, 113)
- la prolongation d'un séjour
d'une personne instable ou incapable de discernement (en pratique l'on exige
souvent une durée de six mois ou plus; une durée inférieure peut toutefois
suffire si d'autres éléments plaident en faveur de la stabilité; cf. ég. ATF 92
Fatti
I 221).
- la déclaration d'arrivée, le
dépôt du certificat d'origine, le règlement des impôts, l'exercice des droits
politiques (ATF 92 I 221; 97 II 6 et les références; 102 IV 164; ATF du 15 mars
1978 in ZVW 1979 p. 35); il faut toutefois relever que même si ces quatre
éléments se présentent cumulativement, ils ne sauraient empêcher la constitution
d'un domicile dans un autre lieu (cf. Egger, n. 20 ad art. 23 CC; Bûcher, n. 18
ad art. 23 CC; n° 99/100).
- l'exercice d'une activité
lucrative cumulée avec un séjour de fait.
- la location d'une maison,
d'un appartement ou d'une chambre et le fait d'y être installé, éventuellement
le séjour dans une pension (cf. Egger, n. 20 ad art. 23 CC; Bûcher, n. 18 ad
art. 23 CC).
- l'impression subjective de
«se sentir à la maison» ainsi que les relations personnelles entretenues dans
le lieu même avec la parenté et les connaissances (ATF du 28.9.1972 in ZVW 1975
p 111).
- l'existence antérieure du
centre de vie au lieu où la personne se rétablit (ATF du 28.9.1972 in ZVW 1975
p. 111) ou retourne régulièrement en période de crise (ZVW 1973 p. 35).
- l'abandon du domicile
antérieur (cf. art. 9 LAS) ou le défaut de tout lien avec celui-ci (ZVW 1973 p.
35).
- le séjour effectif, en d'autres termes, le
fait d'habiter. (...)”
2.5. Da
quanto sopra esposto risulta che nel caso in cui si tratti di assistere un cittadino
svizzero, ai sensi della Legge federale sull’assistenza - LAS (cfr. consid. 2.2.)
- è competente il Cantone di domicilio (cfr. art. 12 cpv. 1 LAS), ossia il
Cantone in cui risiede con l’intenzione di stabilirvisi (cfr. art. 4 cpv. 1
LAS; consid. 2.3.; 2.4.).
Qualora,
per contro un cittadino svizzero sia privo di domicilio assistenziale,
competente è il Cantone di dimora (cfr. art. 12 cpv. 2 LAS). Quale dimora vale
la presenza effettiva in un Cantone (cfr. art. 11 cpv. 1 LAS).
L'aiuto del Cantone di
dimora dovrà, in questi casi, essere completo e non limitarsi al minimo
indispensabile, vale a dire all'aiuto immediato che sarà accordato dal Cantone
di dimora giusta l'articolo 13 LAS alle persone nel bisogno che hanno un
domicilio assistenziale ma che si trovano fuori del Cantone di domicilio.
Al riguardo cfr. STF
8C_223/2010 del 5 luglio 2010; STF 2A.485/2005 del 17 gennaio 2006; STF 2A.253/2003
del 23 settembre 2003. Per quanto concerne, invece, l’assistenza di stranieri
cfr. STF 8C_852/2008 del 25 febbraio 2009 consid. 2 e 3.1; STCA 42.2014.7 del
25 agosto 2014 (il ricorso al TF contro questo giudizio è stato ritenuto
inammissibile con sentenza 8C_648/2014 del 15 giugno 2015, in quanto non è stato
versato l’anticipo spese); STCA 42.2016.32 dell’ 8 febbraio 2017.
2.6. Nella
presente evenienza il TCA rileva, innanzitutto, che con decisione del 7
settembre 2005 l’Ufficio assicurazione invalidità ha respinto la domanda di
prestazioni AI presentata da RI 1, cittadino svizzero nato il __________ 1975, nel
settembre 2005, essendo l’assicurato - che soffre dei postumi di una trombosi
spontanea della vena subclavia sinistra verificatasi nel 1995 durante il servizio
militare - da considerare pienamente abile al lavoro nella professione di
fotografo per la quale era stato riformato dall’assicurazione militare (AM).
L’Ufficio
AI, con decisione su opposizione del 30 ottobre 2008, ha poi confermato il
proprio provvedimento del 16 maggio 2006 con il quale non era entrato nel
merito di una nuova domanda dell’insorgente presentata nell’aprile/maggio 2006
(cfr. STCA 32.2013.110 del 22 gennaio 2014 consid. 1.1.; 2.5.).
Con sentenza 32.2013.110
del 22 gennaio 2014 questa Corte ha avallato il modo di procedere dell’Ufficio
AI che con decisione del 23 maggio 2013 aveva negato l’intervento di un
aggravamento rispetto al precedente provvedimento e quindi respinto l’ulteriore
domanda di prestazioni dell’ottobre 2012.
Dalle carte processuali
emerge, inoltre, che RI 1 ha percepito prestazioni assistenziali ordinarie
perlomeno dal 2007 al 2010 (cfr.doc. 104) e dalla fine del 2012 al settembre
2016 (cfr. doc. 143-281; I pag. 3).
Con decisione del 13
ottobre 2016, confermata dalla decisione su reclamo del 13 febbraio 2017,
l’USSI ha negato al ricorrente il rinnovo alle prestazioni assistenziali
ordinarie, in quanto sulla base di elementi in suo possesso ha ritenuto che il
suo centro d’interesse non fosse più situato in Ticino a __________, bensì a __________
(cfr. doc. 311; A1; consid. 1.1.; 1.2.).
L’amministrazione ha
deciso in tal senso fondandosi essenzialmente su alcune informazioni scaturenti
da documenti riguardanti terzi, e meglio che l’insorgente avrebbe una fidanzata
a __________ che eserciterebbe l’attività di medico, che il medesimo sarebbe
quasi sempre da questa persona e che nel 2016 il ricorrente avrebbe svolto le
ferie in __________ (cfr. doc. VIII; consid. 1.6.).
RI 1, nel reclamo, ha
dichiarato che è vero che la sua ragazza abita nel Canton __________ e che al
massimo un fine settimana al mese va a trovarla, ma che per lo più è lei che
viene a trovarlo nei fine settimana (cfr. doc. 294).
Nel ricorso l’insorgente
ha precisato di essere spesso a __________ presso l’Ospedale __________ per
delle visite mediche.
Egli ha pure riconosciuto il
fatto che nel 2016 una persona si era trasferita presso il suo appartamento, asserendo
però che dal 18 aprile 2016 tale persona è uscita dalla sua abitazione e dalla
Svizzera.
Il ricorrente ha affermato
di abitare sempre a __________ da quarant’anni con suo padre nello stesso
stabile dove ha pure svolto la mansione di custode e di avere una ragazza - non
fidanzata - che abita a __________ (cfr. doc. I; consid. 1.3.).
2.7. Chiamato a pronunciarsi in
merito alla fattispecie,. questo Tribunale evidenzia che l'art. 29 cpv. 2 Cost.,
l’art. 6 CEDU e l'art. 42 LPGA, applicabile in ambito di assistenza sociale,
per quanto attiene alla procedura davanti all’amministrazione, in virtù del
rinvio di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e 33 cpv. 3 Laps e relativamente alla
procedura dinanzi al TCA, quale diritto sussidiario secondo l’art. 31 Lptca,
garantiscono alle parti il diritto d’essere sentite.
Per costante
giurisprudenza, dal diritto d’essere sentito deve in particolare essere dedotto
il diritto dell'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione
sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti
suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione
dell'incarto (questo diritto non è assoluto e può essere limitato per
Considerandi
salvaguardare un interesse pubblico preponderante, l’interesse di terzi o del
richiedente stesso; cfr. STF 2C_34/2011 del 30 luglio 2011 consid. 4.1.;DTF 126
I 7 consid. 2b; STF 2A.511/2005 del 16 febbraio 2009 consid. 4; STF 1P.531/1999
del 24 gennaio 2000 consid. 2), quello di partecipare all'assunzione delle
prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (cfr. STF
8C_779/2016 del 3 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_414/2015 del 29 marzo 2016
consid. 2.2.; DTF 140 I 99 consid.3.4.; DTF 129 II 497 consid. 2.2 con
riferimenti; 126 V 130 consid. 2b con riferimenti).
Il diritto di essere
sentito è una garanzia costituzionale di carattere formale, la cui violazione
comporta l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere delle possibilità
di successo del ricorso nel merito (cfr. STF 8C_779/2016 del 3 aprile 2017
consid. 4.2.2.; DTF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b e i
riferimenti ivi citati).
Secondo la giurisprudenza,
la violazione del diritto di essere sentito - a condizione che non sia di una
particolare gravità - è sanata se la parte lesa ha la possibilità di esprimersi
dinanzi a un’autorità di ricorso che gode di un pieno potere cognitivo. La
riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale
(DTF 127 V 431 consid. 3d/aa).
In una sentenza 8C_779/2016
del 3 aprile 2017, già citata sopra, il Tribunale federale ha annullato il
giudizio del Tribunale delle assicurazioni sociali del Canton Zurigo che, su
rinvio dell’Alta Corte, aveva nuovamente negato l’assistenza sociale a una
persona per mancanza di domicilio nel Cantone.
La nostra Massima istanza
ha, infatti, stabilito che il Tribunale cantonale, decidendo sulla base di
documenti già presenti agli atti senza dare la possibilità al ricorrente di
esprimersi al riguardo, aveva violato il suo diritto di essere sentito.
Gli atti sono, pertanto,
stati rinviati ai primi giudici per un nuovo giudizio.
2.8
Giova, inoltre,
rilevare che a proposito dello scopo della procedura di opposizione secondo
l’art. 52 LPGA che, per analogia, vale anche per quanto attiene alla procedura
di reclamo, la nostra Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
Le but de la procédure d'opposition est d'obliger
l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen
du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle
doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des
mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux
allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final
recherché (ATF 125 V 188
consid.1b p. 191).
(…)“ (STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.)
Al riguardo
cfr. pure STFA C 279/03 del 30 settembre 2005
consid. 4.
In una sentenza
9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha ricordato
che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in
forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA – applicabile in casu in virtù
dei rinvii di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e 33 cpv. 3 Laps – ed
ha rilevato:
"
(…)
8.3
Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che
l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo
derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le
domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le
informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del
10.
marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora
rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per
non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in
sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo
assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto -
che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di
affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti
necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione
e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire
allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in
definitiva i tribunali (cfr. DTF
132.
V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag.
410.
[U 51/98])."
2.9
Nella presente fattispecie,
da una parte, l’USSI non ha rispettato il diritto di essere sentito del
ricorrente (cfr. consid. 2.7.), che ha peraltro asserito di aver chiesto un
colloquio all’amministrazione (cfr. doc. I), non dandogli la possibilità di
esprimersi specificatamente in merito alle informazioni assunte tramite
documenti riguardanti terzi.
D’altra parte, l’istruttoria effettuata dall’amministrazione è del tutto carente. L’USSI
non ha esperito particolari accertamenti per verificare se quanto riferito da
terzi circa il fatto che l’insorgente non sarebbe quasi mai presente a __________
corrisponde effettivamente a verità.
In
particolare la parte resistente, oltre a non aver proceduto a un’audizione di RI
1, nemmeno, ad esempio, ha interpellato, dopo aver reperito - tramite il
ricorrente - il suo nominativo, la persona che quest’ultimo avrebbe frequentato
a __________ al fine di chiarire il tipo di relazione e la durata dei soggiorni
dell’insorgente fuori dal Canton Ticino.
In simili condizioni, secondo
questa Corte, considerato che l’assistenza sociale costituisce l’ultima ancora
di salvataggio dell’individuo (cfr. DTF 137 V 143; STF 8C_92/2007 del 14
dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 I 65; SVR 2008 EL Nr. 2 pag. 5; STF
8C_5/2008 del 5 maggio 2008), si giustifica l’annullamento della decisione su reclamo del 13 febbraio 2017 e il
rinvio degli atti all’USSI affinché senta RI 1 ed indaghi ulteriormente la
fattispecie per acclarare dove il ricorrente aveva il proprio domicilio
assistenziale ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 Las, come pure degli art. 12 e 4 LAS
nel lasso di tempo dal 1° ottobre 2016 al 13 febbraio 2017 (è la data
della decisione su reclamo impugnata che delimita temporalmente il potere
cognitivo del giudice; cfr. DTF 129 V 1 consid. 1; STF 8C_661/2013 del 22
settembre 2014 consid. 3.1.2; STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 5; STF
I 927/05 del 1° aprile 2005).
L’USSI, a
tal fine, interpellerà i vicini di casa di __________ del ricorrente (cfr. doc.
A3) e chiarirà tramite il locatore
dell’appartamento di due locali e mezzo di via dei __________ a __________ locato
da RI 1 (cfr. doc. 50), la __________, rappresentata dalla __________ di __________
(cfr. doc. 50), chi viveva in questa abitazione dopo che l’ultimo subinquilino
è partito nell’aprile 2016 (cfr. doc. A1).
L’amministrazione
sentirà pure la persona - la quale dalle informazioni ottenute da documenti
riguardanti terzi risulterebbe esercitare la professione di medico (cfr.
consid. 2.6.; 1.6.) - che il ricorrente frequentava a __________ nel periodo
determinante e, dopo aver ottenuto lo svincolo dal segreto professionale da
parte dell’insorgente - o se del caso direttamente tramite il ricorrente -, verificherà
presso i medici e gli ospedali di __________ consultati da RI 1 da ottobre 2016
a metà febbraio 2017 in quali giorni quest’ultimo ha soggiornato a __________
per visite mediche, rispettivamente interventi.
In proposito occorre
evidenziare che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo
correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61
lett. c LPGA; art. 16 Lptca; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI
praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF
115.
V 142 consid. 8a).
Questo obbligo comprende
in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e
quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto
da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in
difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza
di prove (cfr. STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio
2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a).
L’USSI, dopo aver esperito
le indagini di cui sopra, determinerà nuovamente se l’insorgente ha diritto
oppure no a una prestazione assistenziale ordinaria dal mese di ottobre 2016 al
13.
febbraio 2017.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su
reclamo del 13 febbraio 2017 è
annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’USSI affinché proceda a un complemento istruttorio come
indicato al consid. 2.9. e decida nuovamente in merito all’eventuale diritto
del ricorrente a prestazioni assistenziali dal 1° ottobre 2016 al 13 febbraio
2017.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti