Lexipedia

Decisione

42.2017.24

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 maggio 2017Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

i residenti del Cantone” (pag. 11).

In seguito intervengono i

sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità

straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi

contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima

infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento

sociale.

Secondo l’art. 11 Las i

provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12

Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

Al riguardo va rilevato

che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali

(Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro.

Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che

autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e

33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La natura, l’ampiezza e la

durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli

scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art.

17 cpv. 1 Las).

Esse si suddividono in due

categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa

su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di

bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato

relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre le prestazioni

assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

Relativamente alle

prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza

fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi

dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento

effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le

prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."

Ex art. 19 Las,

concernente la soglia di intervento, poi:

"La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in

deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive

emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

L’art. 19 Las definisce la

soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella

stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi

previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

La Las rinvia, in effetti,

alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione

sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri

Cantoni.

L’ammontare della soglia

Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr.

Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel Rapporto del 5 novembre

2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato

che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il

concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla

Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati

statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è

considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

Il Dipartimento della

sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las esso è,

infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della Las e del suo regolamento;

esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento) -, il 21

dicembre 2010, sentito il parere dell’USSI e della Divisione dell’azione

sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un lato, che la COSAS ha

adottato il 21 ottobre 2010 una nuova versione delle «direttive per il calcolo

del sostegno sociale» (al riguardo, cfr. "Inciter et intégrer: le système

des nouvelles normes de la CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre 2005 -

gennaio 2006 pag. 2 seg.), in vigore dal 1° gennaio 2011 -che la Conferenza dei

direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare-, come pure che

tale modifica prevede l’adeguamento al rincaro sulla base dell’indice dei

salari e dei prezzi del forfait di mantenimento in ambito di assistenza sociale,

in analogia a quanto avviene nell’ambito delle rendite AVS AI e delle

prestazioni complementari, e che per il 2011 è stato deciso un adattamento al

rincaro pari al 1.75% del forfait di mantenimento, che a far tempo dal 1°

gennaio 2011 la soglia di intervento corrisponde:

" A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione

Persona

dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale)

Forfait

globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS)

(fr./mese)

Supplemento

d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS)

(fr./mese)

Totale

(fr./mese)

1

persona

977.--

100.--

1077.--

Considerandi

2.

persone

1495.

--

100.

--

1595.

--

3.

persone

1818.

--

100.

--

1918.

--

4.

persone

2090.

--

100.

--

2190.

--

5.

persone

2364.

--

100.

--

2464.

--

6.

persone

2638.

--

100.

--

2738.

--

7.

persone

2912.

--

100.

--

3012.

--

Per

ogni persona supplementare

+

272.

--

-

+

272.

--

B. Supplemento

per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle

precedenti raccomandazioni della COSAS).

Per unità di riferimento

con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra

sono integrati da un supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive

persone di 16 o più anni di età; l'importo di tale supplemento è di 210.--

fr./mese per ognuna di queste persone."

(cfr. Direttive

riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2011 in BU

1/2011 del 14 gennaio 2011 pag. 35-36).

Tali importi

sono stati mantenuti anche per il 2012, il 2013, il 2014 ed il 2015 (cfr.

Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2012

del 16 dicembre 2011; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni

assistenziali per il 2013 del 20 dicembre 2012; Direttive riguardanti gli

importi delle prestazioni assistenziali per il 2014 del 1° gennaio 2014 e

Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2015

pubblicate nel BU 9/2015 del 3 marzo 2015).

Per l’anno 2016 le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali

prevedono quanto segue:

Persone dell’unità di riferimento -

Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato

dalla COSAS)

(CHF/mese)

1.

persona

986.

--

2.

persone 1'509.--

3.

persone 1'834.--

4.

persone 2'110.--

5.

persone 2'386.--

Per ogni persona +

200.

--

supplementare

1.1

Supplemento per unità di riferimento di 3 o più

persone di 16 anni o più

Per unità di riferimento con più di due persone di

almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un

supplemento, assegnato all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.–

mensili.

1.2

Supplemento di integrazione

a. Inserimento sociale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di

inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede

la partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al

forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento

d’integrazione di CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.

Durante la durata dell’AUP viene accordato un

supplemento di integrazione di CHF 300.– al mese.

b. Inserimento professionale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di

inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale

per partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC –

USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un

supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.”

(cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.).

Il p.to 1.3. delle

Direttive per l’anno 2016 enuncia inoltre che per i giovani adulti che vivono

con i propri genitori è riconosciuto un forfait mensile di fr. 600.--.

Gli importi menzionati

relativi all’anno 2016 sono stati mantenuti anche per l’anno 2017 (cfr.

Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2017;

BU N. 10/2017 del 14 marzo 2017 pag. 33 segg.).

2.6

Nell’evenienza concreta

l’USSI ha negato a RI 1 il diritto a prestazioni assistenziali, in quanto,

avendo ottenuto l’AFC quale impiegata di commercio (formazione estesa) è in

grado di conseguire un reddito da attività lavorativa sufficiente. Inoltre a

mente dell’amministrazione, l’ulteriore corso di laurea in scienze e tecniche

psicologiche della facoltà di psicologia presso l’Università __________ che la

ricorrente ha intrapreso è una scelta personale e non è né idonea né di breve

durata (cfr. consid. A2; III, consid. 1.1. e 1.3.).

Riguardo alla seconda

formazione intrapresa, la ricorrente sostiene che la sua prima formazione non

le permetterebbe l’inserimento sul mercato di lavoro a causa del suo stato di

salute. Inoltre ella afferma di non assistere alle lezioni di persona e di non

avere nemmeno un obbligo di frequenza (cfr. consid. 1.4.).

Dalle carte processuali

emerge che la ricorrente, nata il __________ 1979 (cfr. doc. 17), il 4 luglio

2011.

ha conseguito l’AFC quale impiegata di commercio, formazione estesa, dopo

aver svolto il relativo tirocinio presso __________ (cfr. doc. 19). Dopo il

conseguimento dell’AFC, l’assicurata ha continuato la sua attività lavorativa

presso __________ fino al 30 aprile 2012. Dal 1° maggio al 10 settembre 2012

l’assicurata ha lavorato in qualità di segretaria/aiuto ufficio delle risorse

umane presso la __________ (cfr. doc. 17 e 18).

In seguito, con domanda

del 14 settembre 2015, RI 1 si è annunciata presso l’Ufficio dell’assicurazione

invalidità del Canton Ticino per richiedere prestazioni (cfr. doc. 94).

Dagli atti si evince poi

che l’assicurata ha beneficiato fino a marzo 2016 di prestazioni assistenziali

ordinarie ammontanti a fr. 2'721.05 mensili (cfr. doc. 111). Contro la

decisione di rifiuto del 17 marzo 2016 in relazione alla domanda di rinnovo,

l’assicurata il 5 aprile 2016 ha presentato un reclamo (cfr. doc. 102 e 103).

Con decisione del 9

febbraio 2016 è stato negato alla ricorrente il diritto ad un aiuto allo studio

presentato per l’anno scolastico 2015-2016 (cfr. doc. 68).

In data 10 marzo 2016 RI 1

ha poi compilato e firmato l’iscrizione al 1° anno del corso di laurea in

scienze e tecniche psicologiche della facoltà di psicologia all’Università __________

presso la sede di __________ a partire dall’anno accademico 2015-2016 per la

durata di un anno (cfr. doc. 69).

Il 24 giugno 2016,

rispettivamente il 4 luglio 2016, la ricorrente ha chiesto l’aiuto allo studio

per l’anno scolastico 2016 per i suoi figli __________ e __________ i quali

frequentano il __________ di __________ rispettivamente la Scuola __________ di

__________ durante l’anno scolastico 2016-2017 (cfr. doc. 61-63).

Dalla nota interna del 28

settembre 2016 allestita da __________ si evince che la ricorrente si è

iscritta al secondo anno di Università __________ a __________ e che i suoi

figli sono ancora in attesa della decisione da parte dell’Ufficio borse di

studio (cfr. doc. 26).

2.7

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile dapprima evidenziare che

nell’ambito dell’assistenza sociale, come esposto sopra (cfr. consid. 2.5.),

vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.

Da tale principio risulta

che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto

qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità

tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o,

ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STFA K 22/04

del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V

143.

consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel

dicembre 2007, p.to A.4; , C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen

Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172;

114-115).

Con sentenza STF

8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.1. l’Alta Corte ha rilevato in virtù

del principio di sussidiarietà che colui che effettivamente e giuridicamente è in

grado di procurarsi da solo i mezzi necessari per sopravvivere, in particolare

assumendo un’attività lucrativa ragionevolmente esigibile, non può esigere

l’assistenza sociale o l’aiuto in situazione di bisogno ai sensi dell’art. 12

Cost. fed. (cfr. STF 8C_455/2015 del 8 marzo 2016 consid. 7.2.2; STF

8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.2.1).

Al consid. 4.4 dello

stesso giudizio la nostra Massima Istanza ha inoltre esposto che solitamente

non sussiste nessun diritto al sostentamento necessario della vita durante la

frequentazione di una formazione. In primo luogo le persone in formazione vanno

sostenute attraverso appositi strumenti dedicati alla formazione e perciò di

regola l’assistenza sociale non è competente. Contributi alla formazione sono

in particolare le borse di studio e i prestiti. Inoltre l’aiuto sociale può

essere chiesto solamente in via complementare, ad esempio come aiuto per il superamento

della situazione in quanto altri mezzi non sono ancora disponibili (cfr. STF

8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.4.).

Con sentenza STF

8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2, l’Alta Corte ha inoltre rilevato

che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere prestazioni

assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella condizione di

impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio ragionevole

comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo un’attività

retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale.

Inoltre le

disposizioni della Conferenza svizzera dell’azione sociale - COSAS, adottate nel

2005.

e poi aggiornate regolarmente negli anni successivi, al punto A.4

("Principi del sostegno sociale"), dopo aver ribadito che la

sussidiarietà costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il

sostegno sociale, sottolineano che:

" (...)

- Sussidiarietà

Il sostegno sociale interviene quando la

persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e quando le altre fonti

d’aiuto disponibili sono state esaurite. Il sostegno sociale deve intervenire

quando non possono essere ottenuti altri aiuti, in tempo utile o in maniera

adeguata. Il sostegno sociale viene elargito dall’ente cantonale preposto ed è

sussidiario:

·

allo sforzo personale: la persona che si trova nel bisogno

deve sforzarsi di intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla

situazione critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo il proventi del

lavoro, il patrimonio esistente o altre entrate disponibili

·

agli obblighi da parte di terzi: prima di elargire una

prestazione, le autorità devono vagliare attentamente tutte le possibilità

d’intervento degli altri enti pubblici o privati. Ci si riferisce a prestazioni

d’assicurazioni sociale, a contributi di mantenimento inerenti il diritto di

famiglia, a pendenze da contratto, indennizzi, borse di studio, ecc.

·

alle prestazioni volontarie da parte di terzi: le

prestazioni d’aiuto sociale volontarie sono equiparate alle prestazioni

pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e rivestissero un

carattere benevolo. Esse son prese in considerazione nella determinazione

dell’intervento pubblico.

(…)”

Riguardo

alla funzione delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in

dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für

Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e

114-115.

2.8

Questo Tribunale, in una

sentenza di principio 42.2011.4 del 25 agosto 2011, cresciuta in giudicato

incontestata e pubblicata in RtiD I-2012 N. 9 pag. 28 ha esaminato la questione

concernente l’eventuale assunzione dei costi di una seconda formazione da parte

dell’assistenza sociale.

Il TCA ha analizzato la prassi

dell'amministrazione e le considerazioni della dottrina in merito, e meglio

quanto segue:

" (…)

Le disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007 e

menzionate dal ricorrente (cfr. doc. I), al punto H6

("Formazione/formazione continua e perfezionamento professionale")

ribadiscono innanzitutto il carattere sussidiario dell'intervento

dell'assistenza sociale, sottolineando che:

"

Gli uffici del sostegno sociale accordano contributi alla prima

formazione, alla formazione continua e al perfezionamento professionale, solo

se questi non possono essere finanziati da altre fonti (borse di studio,

contributi dei genitori, prestazioni dell'assicurazione disoccupazione e

dell'assicurazione invalidità, mezzi provenienti da altri fondi e fondazioni, ecc.)."

In merito alla seconda formazione e riqualifica professionale le

disposizioni COSAS prevedono che:

" Possono

essere versati contributi per una seconda formazione o per una riqualifica

professionale, se la prima formazione non permette di conseguire un reddito che

assicuri il mantenimento e se è probabile che una seconda formazione o una

riqualifica professionale permetteranno di raggiungere questo obiettivo.

Peraltro, una seconda formazione o una riqualifica devono essere favorite, se

migliorano le possibilità di collocamento della persona interessata.

Sono prese in

considerazione solo le formazioni e i corsi di riqualifica riconosciuti.

Per le relative

verifiche, si dovrà fare riferimento ai servizi competenti (orientamento

professionale, uffici regionali di collocamento, ecc.). Le preferenze personali

non rappresentano un motivo sufficiente per promuovere una seconda formazione o

una riqualifica professionale.”

Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS, in

dottrina, C. Hänzi (Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für

Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011) rileva quanto segue:

" In der

Schweiz ist eine einheitliche Definition hinsichtlich der Ausgestaltung und der

Höhe des Existenzminimum nicht vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum

Existenzminimum in der Schweiz bilden kein kohärentes, geschlossenes System

zur Sicherung und zum Schutze minimaler Voraussetzungen für ein

menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine eigene Umschreibung und

Ausgestaltung des Existenzminimum für den Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die

Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser Aufgabe angenommen und

gibt im Rahmen ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane

des Bundes, der Kantone, der Gemeinden sowie der Organisationen der privaten

Sozialhilfe ab. Damit bezweckt sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt,

vor allem auch die Förderung einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis,

insbesondere im bereich der materiellen Unterstützung. Die Richtlinien

konkretisieren dabei nicht nur den Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur

Existenzsicherung, sondern sie wollen grundsätzlich die Ausgestaltung eines

sozialen Existenzminimums definieren, welches über dem absolut Notwendigen zu

liegen kommt. (…)“ (pag. 171)

L’amministrazione, il 7 giugno 2011, a seguito della richiesta formulata dal Presidente del TCA durante l’udienza del 30

maggio 2011 di prendere posizione in modo dettagliato in merito

all’applicazione della Direttiva H6, COSAS 12 /2007 per quel che riguarda il

concetto di “seconda formazione” (cfr. doc. XII pag. 3; consid. 1.7.; 1.8.), ha

osservato che:

"

(…)

La giurisprudenza degli altri

cantoni ha potuto chiarire che la copertura di una seconda formazione da parte

dell’assistenza sociale è da riconoscere nei casi dove non è possibile ottenere

un reddito minimo di sussistenza, che le sole preferenze personali non la

giustificano, che vanno favoriti i percorsi formativi che portano a

un’autonomia economica entro i tempi utili e che l’aspetto centrale è se la

formazione accresce la collocabilità nel mercato del lavoro (cfr. Häfeli, ed.,

Das Schweizerische Sozialhilferecht, p. 134 e seg.).

Ciò detto riteniamo che nel caso in

esame la formazione specialistica, dopo la laurea di base già conseguita, non

adempie i citati requisiti.” (Doc. XIII)

Il 17 giugno 2011 l’USSI ha, inoltre, trasmesso uno scritto del

seguente tenore:

"

a complemento delle nostre osservazioni del 7 giugno 2011 e con

riferimento alla vostra proroga del 9 giugno 2011, sul significato delle Norme

COSAS (NC) possiamo dire quanto segue:

- abbiamo

verificato che l’applicazione e l’interpretazione delle NC non è uniforme nei

diversi Cantoni svizzeri;

- abbiamo in

particolare approfondito il tema con i cantoni romandi Vaud e Ginevra i quali,

rispettivamente, non le considerano e non le applicano oppure le ritengono

unicamente delle raccomandazioni indicative.

- Ginevra ha

allestito dei regolamenti cantonali specifici per alcuni temi che riteneva

importanti; fra questi rientra quello relativo alle prestazioni

assistenziali nell’ambito della seconda formazione.

- Questo

regolamento si trova nella Raccolta delle leggi di Ginevra al punto 4.04.01

(cfr. cap 2, art. 13 del regolamento) e definisce dei parametri chiari per il

riconoscimento della prestazione di cui sopra.

- In particolare:

·

premesso che con il termine seconda formazione intendono quelle

misure atte a migliorare la collocabilità sul mercato del lavoro della persona

in questione, in questo contesto rientrano gli “aggiornamenti” di nozioni

precedentemente acquisite ma non necessariamente delle specializzazioni e/o

approfondimenti;

·

per principio il finanziamento della formazione non è a carico

dell’assistenza ma quest’ultima interviene solo in situazioni assistenziali ai

sensi della relativa legge.

·

Queste prestazioni sono comunque limitate nel tempo, al massimo

sei mesi.

·

Per il finanziamento della formazione si deve far capo

prioritariamente a borse e/o prestiti di studio. La signora Y., funzionaria

aggiunta della Direzione Generale dell’Azione Sociale / Dip. Solidarietà e

impiego, del Canton Ginevra, afferma che “la paura di non riuscire a rimborsare

detti aiuti non è giustificazione sufficiente per non farvi capo. I rimborsi

vanno pianificati e dilazionati in un lasso di tempo adeguatamente congruo.

(…)” (Doc. XV)

In dottrina C. Hänzi (op. cit.) osserva in

particolare che:

" (…) Die

vorhandene Rechtsprechung führt zur Thematik Nachfolgendes aus: Vor der

Übernahme der Kosten durch die Sozialhilfe ist danach vorab nicht nur die

Deckung durch Stipendien zu prüfen, sondern auch, ob Unterhaltsforderungen von

Eltern einbringbar sind. Stipendien gehen der Sozialhilfe vor, werden diese

nicht eingefordert, wäre sogar die Anrechnung eines hypothetischen Einkommens

im Umfang des Stipendienanspruchs rechtmässig. Je nach Standort der

Bildungsstätte sind Mehrkosten auch im Zusammenhang mit auswärts eingenommenen

Mahlzeiten zusätzlich zu vergüten, allerdings nicht unbedingt im selben Rahmen

wie für eine Erwerbstätigkeit. Die Anschaffung einer Schultasche ist allerdings

aus dem Grundbedarf zu finanzieren. Besondere Kosten für Schultransporte können

durch die Sozialhilfe finanziert werden, allerdings ist zuerst abzuklären, ob

die Schule selbst nicht eine Fahrgelegenheit anbietet. Die Sozialhilfe trägt prinzipiell

die Kosten in einer staatlichen oder staatlich subventionierten Institution. In

besonderen Fällen kann jedoch auch die Übernahme von Kosten Privatschule

angezeigt sein.

Die Auswertung der

gesammelten Gerichtsentscheide ergibt weiter, dass die Aus- und Weiterbildung

bzw. Umschulung von Erwachsenen das hauptsächliche Problemfeld darstellt.

Generell werden Zweitausbildungen oder Umschulungen nur dann über die

Sozialhilfe finanziert, wenn mit der bereits vorhandenen Ausbildung kein

existenzsicherndes Einkommen erzielt werden kann oder andere triftige Gründe

(z.B. gesundheitliche Probleme) eine Umschulung rechtfertigen. Persönliche

Neigungen stellen hierbei keine ausreichende Rechtfertigung für die

Finanzierung einer Zweitausbildung über die Sozialhilfe dar. Für die Abklärung

ist auf Einschätzungen von Fachpersonen zurückzugreifen. Zudem sind

Ausbildungswege zu favorisieren, die innert nützlicher Frist zur

wirtschaftlichen Selbständigkeit führen. Die Praxis geht namentlich bei

Doktoraten oder Nachdiplomstudien von Ausbildungen aus, die nicht über

Sozialhilfe zu finanzieren sind. Bei der Finanzierung von Bildungskursen steht

vor allem im Mittelpunkt, ob durch die Absolvierung die Vermittelbarkeit der

Person auf dem Arbeitsmarkt steigt. Darüber hinaus kann die Finanzierung für

die Weiterführung einer Ausbildung abgebrochen werden, wenn feststeht, dass

diese nicht erfolgreich abgeschlossen werden kann. Diese Rechtsprechung steht

nicht im Widerspruch zu den SKOS-Richtlinien, allerdings ist fraglich, ob die

kosten für fort- und Weiterbildung auch übernommen werden, wenn sie nur dem

erhalt oder der Förderung der sozialen Kompetenz dienen.“ (pag.

384-385)

Dal canto suo F. Wolfers, ("Fondements du droit

de l'aide sociale". Ed. Paul Haupt

Berna-Stoccarda-Vienna 1995) sottolinea che:

" Les secondes

formations et le recyclages professionnels ne sont pas de principe financés par

l'aide sociale que si la première formation suivit ne permet pas dans le cas

concret d'obtenir un revenu assurant le minime vital, ou si d'autres raisons

pertinentes (problèmes de santé) justifient ai changement professionnel. Les

envies personnelles du bénéficiaire de l'aide sociale ne sauraient justifier

valablement le financement d'une seconde formation." (pag. 166-167) (…)”

(STCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011 consid. 2.4.)

Dall’esame di cui sopra è

emerso che solo eccezionalmente una seconda formazione viene assunta dalla

pubblica assistenza. Più precisamente soltanto qualora la prima formazione non

permetta di conseguire un reddito che assicuri il mantenimento e l’ulteriore

formazione/specializzazione sia di breve durata, nonché migliori notevolmente

la collocabilità sul mercato del lavoro.

In quell’occasione il TCA

ha, quindi, stabilito che il titolare di un Master (Bacellierato) in teologia,

in virtù del principio della sussidiarietà vigente in ambito di assistenza

sociale, non ha diritto a prestazioni assistenziali per il periodo in cui

svolge una specializzazione in diritto comparato delle religioni e diritto

canonico, benché presenti una lacuna di reddito. In effetti il Master in

teologia, che viene attribuito dopo cinque anni di studi universitari, permette

l’accesso a una serie di professioni atte a conseguire un reddito sufficiente

per vivere. In concreto decisiva è comunque la circostanza che i presupposti

per riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte dell’assistenza

sociale non sono adempiuti. La specializzazione in diritto comparato delle

religioni, svolgendosi su due anni, non risulta di breve durata e il richiedente

l’assistenza sociale non ha dimostrato che tale specializzazione migliori

notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro, non avendo elencato

in modo concreto le attività professionali che potrebbe effettivamente

esercitare una volta ultimata la seconda formazione. L’ulteriore percorso

formativo intrapreso potrebbe, del resto, essere teoricamente finanziato con un

prestito di studio o facendo ricorso all’assicurazione contro la

disoccupazione.

In una successiva sentenza

42.2011.7

del 22 settembre 2011 questa Corte si è chinata sul caso di un

ricorrente, assistente di cura, che aveva intrapreso un’ulteriore formazione

quale infermiere.

Il TCA ha stabilito, da un

lato, che sulla base della documentazione medica, contrariamente al parere dell’amministrazione,

l’attività di assistente di cura non era più conforme alle sue condizioni di

salute.

Dall’altro, che malgrado

ciò, il rifiuto delle prestazioni assistenziali postulate nell’agosto 2010

doveva comunque essere confermato, visto il carattere sussidiario

dell’intervento dell’assistenza sociale.

Al riguardo il TCA ha

indicato, in primo luogo, che il nuovo percorso formativo non era di breve

durata, estendendosi la formazione quale infermiere diplomato SSS su tre anni.

In secondo luogo, che

prima di rivolgersi all’assistenza sociale entravano in considerazione gli

assegni di studio.

Questo Tribunale ha

evidenziato che in effetti il ricorrente è stato posto al beneficio di un

assegno per la riqualificazione con decisione del 30 maggio 2011.

Con giudizio 42.2011.3 del

17.

ottobre 2011 il TCA, richiamato il principio della sussidiarietà, ha

confermato il diniego del diritto alle prestazioni assistenziali deciso

dall’USSI nel caso di una persona - nata nel 1981 - che aveva conseguito il certificato

di capacità nel settore della vendita e che in un secondo tempo aveva iniziato

un Bachelor in conservazione e restauro.

Questo Tribunale ha, in

effetti, ritenuto che la prima formazione della ricorrente permettesse

l’accesso a molteplici occupazioni atte a conseguire un reddito sufficiente per

vivere.

Inoltre nemmeno erano

adempiuti gli ulteriori presupposti per riconoscere, in applicazione delle

disposizioni COSAS sulla seconda formazione, la copertura di una seconda

formazione da parte dell’assistenza sociale.

In primo luogo, il nuovo

percorso formativo intrapreso dall’insorgente, svolgendosi su tre anni, non era

di breve durata.

In secondo luogo, non è

stato dimostrato che il conseguimento del Bachelor in questione migliorasse

notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.

E’ stato, poi, rilevato

che la ricorrente beneficiava di un assegno di studio.

Il TCA, al riguardo, ha

precisato, da una parte, che i criteri per determinarne l’importo sono

differenti da quelli per stabilire l’ammontare della prestazione assistenziale.

Dall’altra, che non è

pertanto escluso che, nonostante la concessione di un assegno di studio, dal

conteggio della prestazione assistenziale risulti una lacuna di reddito.

Questa Corte ha, tuttavia,

evidenziato che quando, come in quel caso concreto, non sono adempiuti i

presupposti perché l’assistenza sociale finanzi una seconda formazione, non

sussiste il diritto a una prestazione assistenziale complementare per coprire

tale lacuna.

Con sentenza 42.2010.36

del 21 novembre 2011 questo Tribunale ha respinto il ricorso contro il diniego

di assunzione dei costi di una seconda formazione presso la Scuola superiore

Alberghiera e del Turismo richiesta da un’impiegata di commercio con attestato

federale di capacità. In quel caso questa Corte ha considerato che, anche

volendo considerare, per ipotesi, ogni attività che la ricorrente poteva

svolgere grazie alla sua prima formazione come non più conforme al suo stato di

salute, il rifiuto di prestazioni assistenziali era giustificato poiché la

nuova formazione, svolgendosi su quattro semestri di scuola e due semestri di

“stage” non era di breve durata. Inoltre l’insorgente già nel primo anno

scolastico presso la Scuola alberghiera era stata posta al beneficio di una

borsa di studio sotto forma di assegno di studio, nonché di un prestito di

studio.

Con giudizio

42.2013.11

dell’11 dicembre 2013 il TCA ha ritenuto che, anche qualora la

formazione quale attore non avesse consentito al ricorrente di conseguire un reddito

sufficiente per far fronte al proprio mantenimento, il rifiuto delle

prestazioni assistenziali andava comunque confermato, siccome, in primo luogo,

il nuovo percorso formativo quale sceneggiatore intrapreso dallo stesso,

svolgendosi su due anni a tempo pieno, non era di breve durata.

In secondo luogo, il

ricorrente non aveva dimostrato che la specializzazione in sceneggiatura

migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.

Con sentenza 42.2013.22

del 13 marzo 2014, pubblicata in RtiD II-2014 Nr. 11 pag. 65 segg., questa

Corte ha, poi, stabilito che a una persona già in possesso di un Bachelor in

diritto conseguito all’estero, nonché di un Master in diritto ottenuto in

Svizzera e che ha successivamente seguito i corsi relativi al Bachelor in

diritto anche in Svizzera non spettava alcuna prestazione assistenziale durante

la pratica legale per accedere agli esami di avvocato.

In effetti la formazione

completa in diritto (Bachelor + Master) - della durata di quattro anni e mezzo

/ cinque - le permetteva l’accesso a una serie di professioni atte a conseguire

un reddito sufficiente per vivere, per cui lo svolgimento della pratica legale

non risultava necessario a tal fine.

Pertanto, in virtù del principio

di sussidiarietà, la ricorrente avrebbe dovuto tentare di trovare un’attività

lavorativa che le permettesse di mettere a frutto le conoscenze acquisite con i

suoi studi universitari in diritto.

Il TCA ha, inoltre, deciso

che, anche volendo considerare, per ipotesi - alquanto improbabile -, che le

attività lavorative che l’insorgente avrebbe potuto svolgere grazie ai suoi

studi universitari in diritto non erano atte a permetterle di conseguire un

reddito sufficiente, il rifiuto delle prestazioni assistenziali avrebbe dovuto

comunque essere confermato. Non risultavano, infatti, adempiuti gli ulteriori

presupposti per riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte

dell’assistenza sociale. La pratica legale (due anni) non è di breve durata,

come per contro richiesto dalle disposizioni COSAS sulla seconda formazione.

Con sentenza 42.2014.9

dell’8 ottobre 2014 (il successivo ricorso è stato dichiarato inammissibile dal

Tribunale federale nella sentenza 8C_803/2014 del 14 gennaio 2015) questa Corte

ha confermato l’operato dell’USSI che aveva negato il finanziamento (tasse

semestrali, materiale scolastico, mezzi di trasporto, doppia economia

domestica) di una formazione “Master in International Tourism” presso

un’università svizzera a una persona che disponeva già di una formazione

universitaria conseguita all’estero e di vasta esperienza professionale.

In effetti in quel caso di

specie non erano date le condizioni per riconoscere la copertura di una seconda

formazione. Il Master non era di breve durata, avendo una durata di 4 semestri

a tempo pieno. Inoltre il ricorrente non aveva dimostrato che il Master in

questione migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.

Egli non aveva elencato in

modo concreto le attività professionali che avrebbe potuto effettivamente

esercitare una volta ultimata la seconda formazione.

Con sentenza 42.2014.18

del 15 gennaio 2015 il TCA ha confermato la decisione su reclamo dell’USSI con

la quale aveva negato l’assunzione di una successiva formazione (Bachelor in Lingua

presso un’università svizzera) a un ricorrente, già in possesso di un attestato

federale di capacità quale impiegato di commercio al dettaglio.

Il TCA ha rilevato che il

ricorrente non aveva dimostrato che tale Bachelor migliori notevolmente la sua collocabilità

sul mercato del lavoro indicando che egli non aveva elencato in modo concreto

le attività professionali che potrebbe effettivamente esercitare una volta

ultimata la seconda formazione. Elemento decisivo per il diniego

dell’assunzione del Bachelor è stato però la circostanza che essa si svolge su

tre anni a tempo pieno e pertanto il percorso intrapreso evidentemente non è di

breve durata.

Infine con giudizio

42.2017.1

del 29 marzo 2017 questa Corte ha tutelato la decisione su reclamo

con la quale l’USSI ha negato a una persona in possesso di un AFC quale

specialista in fotografia e la maturità artistica una seconda formazione con

indirizzo Technical Industrial Design presso la Scuola specializzata superiore

d’arte applicate.

Il TCA ha in particolare

rilevato che l’insorgente non ha allegato prove sufficienti concernenti le

difficoltà riscontrate nella ricerca di un posto di lavoro e avrebbe anche

dovuto tentare di trovare un’attività lucrativa che le permettesse di far

fronte alla sua situazione di bisogno economico, cercando e accettando anche

un’attività al di fuori del proprio settore professionale. In ogni caso

decisiva è la circostanza che la seconda formazione, svolgendosi su due anni a

tempo pieno e concludendosi con uno stage di fine formazione della durata

minima di tre mesi, non è di breve durata, come invece richiesto dalle

disposizioni COSAS sulla seconda formazione.

Inoltre il TCA ha

osservato che le preferenze personali non rappresentano un motivo sufficiente

per promuovere una seconda formazione o una riqualifica professionale come si

evince dalle disposizioni COSAS al punto H6.

2.9

Nella concreta fattispecie la

ricorrente, come visto sopra (cfr. consid. 2.6.), ha conseguito l’attestato

federale di capacità quale impiegata di commercio, formazione estesa

nell’estate 2011 al termine del relativo apprendistato svolto dal 2008 fino al

2011.

(cfr. doc. 66).

Dal portale ufficiale svizzero

d’informazione dell’orientamento professionale, universitario e di carriera (www.orientamento.ch) risulta che l’attestato di capacità quale

impiegato/a di commercio permette di essere attivi in tutti i settori

dell’economia e dell’amministrazione e operare sia nell’ambito delle piccole e

medie imprese, sia nei grossi gruppi internazionali. Inoltre è indicato che la professione

di impiegato/a di commercio è caratterizzata da un’estrema varietà di attività,

e meglio:

" Contatti e relazioni: accoglienza clientela e

contatti telefonici, relazioni con i colleghi e con la clientela.

Corrispondenza e documentazione: apertura, controllo e distribuzione della corrispondenza, archiviazione

di documenti, invio di comunicazioni, dati, fatture, ricerca e riordino di

documenti, evasione di pratiche, riproduzione di documenti.

Elaborazioni e calcoli: calcolo

conteggi, operazioni finanziarie, contabilità e chiusure contabili,

elaborazione di statistiche, tabelle e grafici, fatturazione, traffico dei

pagamenti.

Gestione delle informazioni e consulenza: sostenere una conversazione, comunicare.

Utilizzo delle tecnologie dell'informazione e

comunicazione: compilazione elenchi, liste, immissione

dati PC, registrazione dati, documenti, operazioni, ricerca dati, stampa

documenti, utilizzo del telefono, fax, posta elettronica e internet.

Acquisti / vendite:

redigere offerte, controllare e ordinare la merce, elaborare le ordinazioni,

gestire i reclami dei clienti.

Ogni attività prenderà naturalmente maggiore o

minore importanza a seconda dell'azienda / ufficio in cui la professione viene

esercitata. Ad esempio gli studi legali e notarili così come le fiduciarie

devono affrontare problematiche di altro tipo rispetto all'amministrazione

pubblica, le banche o le assicurazioni. Si può tranquillamente affermare che

ogni settore è un mondo a sé. Gli impiegati di commercio ricevono una

formazione di base comune, che permette loro di affrontare con competenza i

compiti nei diversi settori e nelle possibili funzioni nell’ambito del

commercio. Chi ha svolto il tirocinio nel profilo E (formazione estesa) sa

svolgere compiti commerciali con autonomia, dispone di buone conoscenze del

tedesco e dell’inglese, possiede competenze estese nell’area disciplinare

economia e società.”

Ne discende che

l’attestato di capacità quale impiegata di commercio apre una vasta gamma di

possibilità di impiego.

Per quanto attiene alla

retribuzione nel settore degli impiegati di commercio, è poi utile sottolineare

che i Contratti Normali di lavoro per gli studi fiduciari e gli studi di

consulenza aziendale prevedono dal 2016 lo stipendio minimo per la categoria

“impiegati di commercio” ammontante a fr. 42'950.--, pari a fr. 3'300.--, al

mese per impiegati con formazione di base nel primo anno (http://www.sicticino.ch/it/6621/Stipendi.htm).

Il TCA ritiene, perciò,

che l’attestato di capacità quale impiegata di commercio, formazione estesa

consenta l'accesso a molteplici occupazioni atte a conseguire un reddito

sufficiente per vivere.

2.10

L’insorgente, tuttavia, ha

fatto valere che il suo stato di salute non le permette l’inserimento sul

mercato di lavoro, in quanto si trova da quasi due anni al 100% in malattia.

Al riguardo RI 1 ha

trasmesso con il ricorso tre certificati medici del Dr. med. __________, Medico

chirurgo, che attestano complessivamente un’incapacità lavorativa al 100% per

malattia dal 1° ottobre 2016 al 31 marzo 2017. Il primo e il secondo

certificato medico attestano un’incapacità lavorativa dal 1° gennaio al 31

marzo 2017, rispettivamente dal 1° novembre al 31 dicembre 2016. Entrambi sono

stati emessi dopo il consulto del 17 marzo 2017 (cfr. doc. A3 e A4). Il terzo certificato

attesta l’incapacità lavorativa relativa al mese di ottobre 2016 ed è stato

emesso dopo il consulto del 27 ottobre 2016 (cfr. doc. A3).

Con il reclamo del 28

ottobre 2016 l’insorgente ha allegato quattro certificati medici del Dr. med. __________

che attestano complessivamente un’incapacità lavorativa al 100% per malattia dal

3.

giugno 2016 fino al 31 ottobre 2016.

Dopo il consulto del 26

settembre 2016 il Dr. med. __________ ha emesso due certificati medici

attestando un’incapacità lavorativa dal 8 agosto al 30 settembre 2016,

rispettivamente dal 5 luglio al 7 agosto 2016 (cfr. doc. 9 e 10). Invece il certificato

medico relativo al periodo dal 3 giugno fino al 4 luglio 2016 è stato emesso

dopo il consulto dell’8 agosto 2016 (cfr. doc. 11). Il certificato medico

relativo al mese di ottobre 2016 è stato inoltrato due volte sia con il ricorso

che con il reclamo (cfr. doc. 8 e A5).

Per costante

giurisprudenza la data della decisione su opposizione impugnata (nel presente

caso: il 10 febbraio 2016) delimita temporalmente il potere cognitivo del

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_661/2013 del 22 settembre 2014

consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1;

STFA I 525/04 del 15 aprile 2005 consid. 2).

Quindi, secondo i

certificati medici inoltrati, la ricorrente - alla data della decisione su

reclamo - era inabile al lavoro per malattia dal 3 giugno 2016, ossia da otto

mesi e sette giorni.

Questa Corte osserva che

l’insorgente ha inoltrato i certificati medici del Dr. med. __________

stipulati retroattivamente (cfr. doc. 5). Oltre a ciò i certificati summenzionati

non specificano in nessun modo quale malattia rende l’assicurata inabile al

lavoro al 100%.

In ogni caso la questione

sollevata dalla ricorrente può rimanere aperta, poiché nella presente

fattispecie è decisiva la circostanza che il percorso formativo intrapreso

dalla ricorrente non è di breve durata.

In effetti in concreto il

corso di laura in scienze e tecniche psicologiche che l’insorgente ha

intrapreso presso l’Università __________, svolgendosi su 3 anni (si tratta di

un corso di laura triennale; cfr. __________) non è evidentemente di breve

durata, come per contro richiesto dalle disposizioni COSAS sulla seconda

formazione (cfr. consid. 2.8.). Inoltre va osservato che l’art. 43.1 del

regolamento didattico dell’Università __________ prevede che con riferimento ai

corsi di laurea magistrale, specialistica e a ciclo unico, nonché per i Master

Universitari di durata superiore all’anno, la domanda di immatricolazione

comporta l’iscrizione per un numero di anni pari alla durata legale del corso

(cfr. Regolamento didattico Università __________ __________).

Non vi è dunque spazio,

considerato il principio di sussidiarietà vigente nell’ambito dell’assistenza

sociale (cfr. consid. 2.7.), per l’intervento di quest’ultima (cfr. la

giurisprudenza riassunta al consid. 2.8.).

2.11

La ricorrente afferma inoltre

che la formazione che ha intrapreso è facoltativa e una scelta sua personale per

il futuro. Oltre a ciò, l’insorgente indica di non assistere alle lezioni di

persona e nemmeno avere l’obbligo di frequenza (cfr. doc. I e III).

Come sopra esposto (cfr.

consid. 2.6.), la ricorrente si è iscritta per l’anno accademico 2015-2016 al

1° anno in corso del corso di laurea in scienze e tecniche psicologiche della

facoltà di psicologia all’Università __________ a __________ (cfr. doc. 69). Il

4.

luglio 2016 RI 1 ha poi sostenuto il primo esame di psicologia generale superandolo

con il voto di 27/30. Durante il 1° anno ha inoltre frequentato fondamenti di

informatica, pedagogia generale e sociale, biologia applicata, psicometria,

lingua inglese, psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione,

discipline demoetnoantropologiche e neurofisiologia per un totale di 61 CFU

(crediti formativi universitari). In seguito RI 1 si è iscritta al 2° anno del

corso di laurea in scienza e tecniche psicologiche della facoltà di psicologia

(cfr. doc. 13).

L'Università __________ è

un'università telematica non statale __________, riconosciuta con decreto del

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il 30 gennaio 2006

(cfr. __________). L’università mette a disposizione dei propri studenti corsi

di formazione attraverso la rete telematica. Essi possono seguire le lezioni

dal loro computer, hanno l’assistenza di un tutor personale online, possono

partecipare a corsi intensivi in vista degli esami e godono di una piattaforma

di studio personale. Gli esami invece devono essere sostenuti presso una delle

loro sedi (__________). L’offerta formativa dell’Università __________ ingloba

cinque facoltà diverse (economia, ingegneria, giurisprudenza, lettere e

psicologia). Fra i corsi di laurea della facoltà di psicologia si trova la laurea

triennale di scienze e tecniche psicologiche che l’insorgente sta seguendo.

Il TCA rileva dapprima che

nelle disposizioni COSAS al punto H6 è indicato che le preferenze personali non

rappresentano un motivo sufficiente per promuovere una seconda formazione o una

riqualifica personale (cfr. consid. 2.8.). Perciò la censura della ricorrente,

che si tratti di una sua scelta, non può portare al finanziamento della seconda

formazione.

Per quanto riguarda l’affermazione

che ella non fosse tenuta ad una presenza fisica si osserva che la

progettazione e la programmazione didattica dell’Università __________,

assumono, come riferimento principale e unità misura, il credito formativo

universitario (CFU) che è definito come 25 ore di attività dello studente (__________).

Dato che la ricorrente ha

conseguito 61 CFU durante il 1° anno dell’Università essi corrispondono a 1'525

ore di attività, ossia 190 giorni lavorativi a 8 ore, rispettivamente a 36

settimane lavorative a 42 ore.

L’impegno complessivo

richiesto dagli studenti non muta dunque fra un’università telematica e

un’università nel senso classico con la presenza fisica dello studente. Quindi,

anche per questo motivo non è possibile versare le prestazioni assistenziali alla

ricorrente.

2.12

Infine l’insorgente osserva

che fino a marzo 2016 ha ricevuto le prestazionali assistenziali ordinarie. RI

1.

non comprende perché non dovrebbe più avere il diritto alle prestazioni

trovandosi nelle stesse condizioni finanziarie e formative come allora.

A tale proposito si rileva

che la ricorrente allorché ha inoltrato la domanda il 28 settembre 2016 per

l’assegnazione di prestazioni assistenziali non si trovava più nelle condizioni

precedenti. In effetti, RI 1 il 10 marzo 2016 ha deciso di seguire il corso di

laurea in scienze e tecniche psicologiche presso l’Università __________. Visto

che la ricorrente è già in possesso di un’adeguata prima formazione la seconda

formazione scelta dalla ricorrente non viene più sostenuta e perciò le sono

state negate le prestazioni assistenziali. Al riguardo giova rilevare che anche

se ci fosse una lacuna di reddito Las, non sussiste comunque il diritto a una

prestazione assistenziale per coprire tale lacuna, quando, come in concreto,

non sono adempiuti i presupposti perché l’assistenza sociale finanzi una

seconda formazione (cfr. STCA 42.2011.3 del 17 dicembre 2011).

In relazione

all’affermazione dell’insorgente secondo la quale essa rinuncerebbe alla

formazione iniziata si osserva che questa Corte deve esprimersi soltanto sulla

situazione esistente fino al 10 febbraio 2017, data della decisione su reclamo

(cfr. consid. 2.10).

2.13

Alla luce di quanto sopra

esposto, questa Corte ritiene che a ragione l’USSI ha negato a RI 1 il diritto

a una prestazione assistenziale. La decisione su reclamo del 10 febbraio 2017

deve, pertanto, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti