42.2017.24
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
24 maggio 2017Italiano48 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto n.
42.2017.24
KE/RS/sc
Lugano
24 maggio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Kathrin Erne, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 marzo 2017 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 10 febbraio 2017 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del
10 febbraio 2017 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito:
USSI) ha confermato una precedente decisione del 21 ottobre 2016 (cfr. doc. 12)
con la quale ha negato a RI 1 il diritto a prestazioni assistenziali.
A motivazione del proprio
rifiuto l’USSI ha osservato che la formazione da lei conseguita (impiegata di
commercio con AFC, formazione estesa) le permette di trovare e svolgere
un’attività lavorativa idonea a garantire un reddito sufficiente per il suo
fabbisogno. A mente dell’amministrazione, inoltre, la decisione della nuova
formazione (corso di laurea in scienze e tecniche psicologiche presso l’Università
__________ a __________) è in sostanza una sua scelta, cosicché l’intervento
della pubblica assistenza non è giustificato (cfr. doc. A2).
1.2. Contro la decisione su
reclamo RI 1 ha inoltrato il 20 marzo 2017 un ricorso al TCA, facendo
segnatamente valere che ha due figli (entrambi studenti) a carico, è divorziata
e da quasi due anni si trova al 100% in malattia. In relazione a tale
affermazione ha allegato tre certificati medici del Dr. med. __________ (cfr.
doc. A3, A4 e A5).
La ricorrente indica
inoltre di avere percepito le prestazioni dell’USSI fino al 30 marzo 2016
trovandosi nelle stesse condizioni finanziarie e formative come ora. In merito
alla sua seconda formazione ella afferma di non richiedere le prestazioni
assistenziali per sostenere la sua “attuale e del tutto facoltativa
formazione universitaria”, piuttosto si tratta di una sua scelta per eventi
futuri.
Infine rileva che la sua
domanda AI è stata depositata presso l’Ufficio competente (cfr. doc. I).
1.3. Con risposta del 28 marzo
2017 l’USSI ha proposto di respingere il ricorso osservando che la seconda
formazione (laurea in psicologia) non è giustificata, non risultando di breve
durata né idonea ad aumentare notevolmente le sue possibilità di collocamento
(cfr. doc. III).
1.4. Con osservazioni del 13
aprile 2017 la ricorrente ha ribadito di avere percepito le prestazioni
assistenziali con lo stesso grado di formazione scolastica e il medesimo stato
di salute fino al marzo dell’anno scorso. Inoltre ella sostiene che il suo
stato di salute non le permetterebbe l’inserimento sul mercato di lavoro.
Riguardo alla sua seconda formazione osserva che non segue le lezioni di
persona e che non ha l’obbligo di frequenza. Infine ella indica che, se
necessario, non frequenterebbe più le lezioni online per poter beneficiare
delle prestazioni assistenziali (cfr. doc. V).
1.5. Con osservazioni del 24
aprile 2017 l’USSI ha constatato che la ricorrente non aveva portato nuovi
fatti che giustificherebbero una diversa situazione rispetto alla risposta in
causa (cfr. doc. VII).
1.6. Il doc. VI e VII sono stati
trasmessi alla ricorrente per conoscenza (cfr. doc. VIII).
In ordine
2.1. Per quanto riguarda i mezzi
di ricorso l’art. 65 cpv. 1 Las prevede che contro la decisione concernente
l'erogazione, il rimborso e la restituzione di prestazioni assistenziali sono
dati i rimedi di diritto di cui all'art. 33 Laps.
Ai sensi dell’art. 33 cpv.
2 Laps contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di
ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni
dalla data di notificazione.
La legge di procedura per
le cause davanti al TCA non prevede nulla in merito al computo e alla
sospensione dei termini. L'art. 31 Lptca, tuttavia, precisa che, per quanto non
stabilito dalla presente legge valgono le norme della legge federale sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), delle leggi
federali che regolano le singole materie e, sussidiariamente, la legge
cantonale di procedura per le cause amministrative (LPAmm).
L’art. 38 LPGA stabilisce
che:
"1 Se il
termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti,
inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
2 Se non deve
essere notificato alle parti, esso inizia a decorrere il giorno dopo l'evento
che lo ha provocato.
2bis Una
comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un’altra
persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo
giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.
3 Se l'ultimo
giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto
dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale
seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la
parte o il suo rappresentante.
4 I termini
stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono:
a. dal settimo giorno
precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
b. dal 15 luglio al 15
agosto inclusi;
c. dal 18 dicembre al 2
gennaio incluso."
Secondo l'art. 39 LPGA
inoltre:
"1 Le
richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui
indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o
consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
2 Se la parte
si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il
termine è stato rispettato."
2.2. Quando il tentativo di
intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, di conseguenza,
viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere o nella casella postale del
destinatario, l'invio è validamente notificato quando viene ritirato alla
Posta.
Se ciò non avviene entro
il termine di ritiro, corrispondente a 7 giorni, l'invio viene ritenuto
notificato l'ultimo giorno di questo termine (cfr. art. 38 cpv. 2 bis LPGA),
nella misura in cui il destinatario doveva attendersi, secondo il principio
della buona fede, un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion";
DTF 127 I 34 consid. 2a/aa; DTF 134 V 49; STFA C 189/05 del 5 gennaio 2006
consid. 3.4.; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa).
Chi si assenta, pendente
una procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo che gli atti connessi
possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e
tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V
94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a; STFA H
61/00 del 9 agosto 2001; STFA H 338/00 del 13 febbraio 2001).
Secondo costante
giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non
è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente
che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I 139 consid. 1, pag.
142-144).
La giurisprudenza prevede
che chi, pendente una procedura, potendo prevedere con una certa probabilità la
notificazione di un atto dell’autorità, si assenta per una durata prolungata
dal suo indirizzo abituale conosciuto da quest’ultima, senza preoccuparsi di
far inoltrare la posta al nuovo recapito o di informare l’autorità del nuovo
indirizzo o di designare un rappresentante abilitato ad agire a suo nome
durante la sua assenza, deve considerare come valida la notificazione tentata
all’indirizzo abituale (cfr. DTF 107 V 189 consid. 2; RCC 1991 pag. 476 consid.
2b; STFA U 95/03 del 1° settembre 2003; STFA K 125/00 del 13 settembre 2000).
In casu di assenza di
breve durata – di qualche settimana – è usuale avvertire l’autorità dinanzi
alla quale è pendente una procedura e pregarla di attendere il proprio rientro
prima di emanare una decisione o una sentenza. Questa comunicazione, formulata
tempestivamente, deve essere tenuta in considerazione dall’autorità secondo il
principio della buona fede, a meno che l’assicurato non tenti tramite tale
avviso di arrogarsi un vantaggio che non gli spetta.
Questa prassi non è
incompatibile con la massima ufficiale e l’obbligo dell’autorità di condurre la
procedura diligentemente.
Se l’assicurato, che sta
aspettando l’assegnazione di una prestazione, si allontana dal suo domicilio,
mentre è pendente una procedura, informandone l’amministrazione, cosicché
quest’ultima differisce l’emissione della decisione, egli è comunque
responsabile del ritardo della procedura. In simili circostanze, è indicato che
l’amministrazione venga informata anche di un’assenza di lunga durata, per
esempio di qualche mese (cfr. STFA K 128/00 del 14 settembre 2001 consid. 2a;
RCC 1991 pag. 476 consid. 2b; RCC 1987 pag. 574 consid. 3b).
Al riguardo cfr. pure STCA
38.2004.13 del 8 luglio 2004 consid. 2.6., pubblicata in RtiD I-2005 . 45 pag.
172.
Generalmente un secondo
invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono
giuridicamente irrilevanti (cfr. STFA K 125/00 del 13 settembre 2000; DTF 119 V
94 consid. 4b/aa con riferimenti; Condizioni generali della Posta «Servizi
postali», cifra 2.3.7. dell’edizione del gennaio 2003 e dell’edizione del
gennaio 2004).
Se, tuttavia, l'autorità
notifica di nuovo, senza riserve, una decisione contenente un'indicazione del
rimedio giuridico prima che sia scaduto il termine originario, il termine
ricorsuale è calcolato a partire dalla seconda notificazione, sempreché siano
adempiute le condizioni relative all'applicazione del principio costituzionale
della protezione della buona fede (cfr. STFA I 366/04 del 27 aprile 2005; DTF
115 Ia 18 consid. 4).
2.3. Nella presente fattispecie la
decisione su reclamo del 10 febbraio 2017 è stata inviata a RI 1 per
raccomandata. La raccomandata però non è stata ritirata dall’assicurata, per
cui la medesima è stata rinviata all’USSI.
L’amministrazione, il 23
febbraio 2017, ha quindi ritrasmesso la decisione su reclamo del 10 febbraio 2017
all’assicurata per conoscenza tramite posta A (cfr. doc. A1).
In seguito l’insorgente ha
inoltrato il ricorso del 20 marzo 2017 indicando di averne preso atto il 24
febbraio 2017 (cfr. doc. I).
Visto che l’USSI ha di
nuovo notificato, senza riserva alcuna, la decisione su reclamo del 10 febbraio
2017 con l’indicazione del rimedio giuridico prima che fosse scaduto il termine
originario di 30 giorni per interporre ricorso al TCA, il termine ricorsuale
andrebbe calcolato, conformemente alla giurisprudenza citata al considerando
precedente, a partire dalla seconda notificazione, sempreché siano ossequiati i
requisiti attinenti all’applicazione del principio costituzionale della tutela
della buona fede.
Nel caso concreto però, la
questione di sapere se il ricorso interposto al TCA il 20 marzo 2017 sia o meno
tempestivo, non merita tuttavia di essere ulteriormente approfondita. Infatti
l’impugnativa deve comunque essere respinta nel merito, come verrà più
dettagliatamente esposto nei prossimi considerandi.
2.4. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se correttamente o meno l’USSI ha respinto la domanda del
28 settembre 2016 interposta da RI 1 tendente alla concessione di una
prestazione assistenziale
2.5. L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata
oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre
2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in
vigore il 1° febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono
stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU
53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1°
febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono
entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU
44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006
pag. 313-317).
L'art. 1 Las stabilisce
che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,
all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione
federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per
cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali
hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei
beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa
il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che
"le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o
suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle
misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che
"in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo
finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni
sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13 Laps, relativo
all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che
" Le
prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in
cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:
a) prima
dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le riduzioni dei premi previste nell’assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie (art. 11 cpv. 1 lett. b) e le prestazioni d’aiuto allo
studio (art. 11 cpv. 1 lett. c), a cui i membri dell’unità di riferimento hanno
diritto;
b) ogni
prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge
speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo
di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine,
anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento
vi ha rinunciato.”
Inoltre
giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:
" Sono
prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) le riduzioni
dei premi previste nell’assicurazione delle cure medico-sanitarie secondo la
Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa
legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto
sociale speciale e l’assegno per sportivi d’élite o talenti artistici previsti
dalla Legge sugli aiuti allo studio (LASt) del 23 febbraio 2015;
c) la borsa di
studio e l’assegno di tirocinio previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio
del 23 febbraio 2015;
d) l’assegno di
riqualificazione professionale previsto dalla Legge sugli aiuti allo studio del
23 febbraio 2015;
e) l’indennità
straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione
e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli
assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;
g) l’assegno di
prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre
2008;
h) le
prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8
marzo 1971.”
Anche dal Messaggio n.
4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si
evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi
dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti
Fatti
i residenti del Cantone” (pag. 11).
In seguito intervengono i
sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità
straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi
contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima
infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento
sociale.
Secondo l’art. 11 Las i
provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12
Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato
che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
(Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro.
Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che
autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e
33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la
durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli
scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art.
17 cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due
categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa
su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di
bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato
relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni
assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle
prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
"Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza
fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi
dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento
effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le
prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art. 19 Las,
concernente la soglia di intervento, poi:
"La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in
deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive
emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la
soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella
stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi
previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti,
alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione
sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri
Cantoni.
L’ammontare della soglia
Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr.
Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5 novembre
2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato
che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il
concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla
Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati
statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è
considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Il Dipartimento della
sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las esso è,
infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della Las e del suo regolamento;
esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento) -, il 21
dicembre 2010, sentito il parere dell’USSI e della Divisione dell’azione
sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un lato, che la COSAS ha
adottato il 21 ottobre 2010 una nuova versione delle «direttive per il calcolo
del sostegno sociale» (al riguardo, cfr. "Inciter et intégrer: le système
des nouvelles normes de la CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre 2005 -
gennaio 2006 pag. 2 seg.), in vigore dal 1° gennaio 2011 -che la Conferenza dei
direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare-, come pure che
tale modifica prevede l’adeguamento al rincaro sulla base dell’indice dei
salari e dei prezzi del forfait di mantenimento in ambito di assistenza sociale,
in analogia a quanto avviene nell’ambito delle rendite AVS AI e delle
prestazioni complementari, e che per il 2011 è stato deciso un adattamento al
rincaro pari al 1.75% del forfait di mantenimento, che a far tempo dal 1°
gennaio 2011 la soglia di intervento corrisponde:
" A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione
Persona
dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale)
Forfait
globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS)
(fr./mese)
Supplemento
d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS)
(fr./mese)
Totale
(fr./mese)
1
persona
977.--
100.--
1077.--
Considerandi
2.
persone
1495.
--
100.
--
1595.
--
3.
persone
1818.
--
100.
--
1918.
--
4.
persone
2090.
--
100.
--
2190.
--
5.
persone
2364.
--
100.
--
2464.
--
6.
persone
2638.
--
100.
--
2738.
--
7.
persone
2912.
--
100.
--
3012.
--
Per
ogni persona supplementare
+
272.
--
-
+
272.
--
B. Supplemento
per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle
precedenti raccomandazioni della COSAS).
Per unità di riferimento
con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra
sono integrati da un supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive
persone di 16 o più anni di età; l'importo di tale supplemento è di 210.--
fr./mese per ognuna di queste persone."
(cfr. Direttive
riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2011 in BU
1/2011 del 14 gennaio 2011 pag. 35-36).
Tali importi
sono stati mantenuti anche per il 2012, il 2013, il 2014 ed il 2015 (cfr.
Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2012
del 16 dicembre 2011; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni
assistenziali per il 2013 del 20 dicembre 2012; Direttive riguardanti gli
importi delle prestazioni assistenziali per il 2014 del 1° gennaio 2014 e
Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2015
pubblicate nel BU 9/2015 del 3 marzo 2015).
Per l’anno 2016 le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali
prevedono quanto segue:
Persone dell’unità di riferimento -
Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato
dalla COSAS)
(CHF/mese)
1.
persona
986.
--
2.
persone 1'509.--
3.
persone 1'834.--
4.
persone 2'110.--
5.
persone 2'386.--
Per ogni persona +
200.
--
supplementare
1.1
Supplemento per unità di riferimento di 3 o più
persone di 16 anni o più
Per unità di riferimento con più di due persone di
almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un
supplemento, assegnato all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.–
mensili.
1.2
Supplemento di integrazione
a. Inserimento sociale
A tutte le persone che si impegnano in un percorso di
inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede
la partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al
forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento
d’integrazione di CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.
Durante la durata dell’AUP viene accordato un
supplemento di integrazione di CHF 300.– al mese.
b. Inserimento professionale
A tutte le persone che si impegnano in un percorso di
inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale
per partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC –
USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un
supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.”
(cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.).
Il p.to 1.3. delle
Direttive per l’anno 2016 enuncia inoltre che per i giovani adulti che vivono
con i propri genitori è riconosciuto un forfait mensile di fr. 600.--.
Gli importi menzionati
relativi all’anno 2016 sono stati mantenuti anche per l’anno 2017 (cfr.
Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2017;
BU N. 10/2017 del 14 marzo 2017 pag. 33 segg.).
2.6
Nell’evenienza concreta
l’USSI ha negato a RI 1 il diritto a prestazioni assistenziali, in quanto,
avendo ottenuto l’AFC quale impiegata di commercio (formazione estesa) è in
grado di conseguire un reddito da attività lavorativa sufficiente. Inoltre a
mente dell’amministrazione, l’ulteriore corso di laurea in scienze e tecniche
psicologiche della facoltà di psicologia presso l’Università __________ che la
ricorrente ha intrapreso è una scelta personale e non è né idonea né di breve
durata (cfr. consid. A2; III, consid. 1.1. e 1.3.).
Riguardo alla seconda
formazione intrapresa, la ricorrente sostiene che la sua prima formazione non
le permetterebbe l’inserimento sul mercato di lavoro a causa del suo stato di
salute. Inoltre ella afferma di non assistere alle lezioni di persona e di non
avere nemmeno un obbligo di frequenza (cfr. consid. 1.4.).
Dalle carte processuali
emerge che la ricorrente, nata il __________ 1979 (cfr. doc. 17), il 4 luglio
2011.
ha conseguito l’AFC quale impiegata di commercio, formazione estesa, dopo
aver svolto il relativo tirocinio presso __________ (cfr. doc. 19). Dopo il
conseguimento dell’AFC, l’assicurata ha continuato la sua attività lavorativa
presso __________ fino al 30 aprile 2012. Dal 1° maggio al 10 settembre 2012
l’assicurata ha lavorato in qualità di segretaria/aiuto ufficio delle risorse
umane presso la __________ (cfr. doc. 17 e 18).
In seguito, con domanda
del 14 settembre 2015, RI 1 si è annunciata presso l’Ufficio dell’assicurazione
invalidità del Canton Ticino per richiedere prestazioni (cfr. doc. 94).
Dagli atti si evince poi
che l’assicurata ha beneficiato fino a marzo 2016 di prestazioni assistenziali
ordinarie ammontanti a fr. 2'721.05 mensili (cfr. doc. 111). Contro la
decisione di rifiuto del 17 marzo 2016 in relazione alla domanda di rinnovo,
l’assicurata il 5 aprile 2016 ha presentato un reclamo (cfr. doc. 102 e 103).
Con decisione del 9
febbraio 2016 è stato negato alla ricorrente il diritto ad un aiuto allo studio
presentato per l’anno scolastico 2015-2016 (cfr. doc. 68).
In data 10 marzo 2016 RI 1
ha poi compilato e firmato l’iscrizione al 1° anno del corso di laurea in
scienze e tecniche psicologiche della facoltà di psicologia all’Università __________
presso la sede di __________ a partire dall’anno accademico 2015-2016 per la
durata di un anno (cfr. doc. 69).
Il 24 giugno 2016,
rispettivamente il 4 luglio 2016, la ricorrente ha chiesto l’aiuto allo studio
per l’anno scolastico 2016 per i suoi figli __________ e __________ i quali
frequentano il __________ di __________ rispettivamente la Scuola __________ di
__________ durante l’anno scolastico 2016-2017 (cfr. doc. 61-63).
Dalla nota interna del 28
settembre 2016 allestita da __________ si evince che la ricorrente si è
iscritta al secondo anno di Università __________ a __________ e che i suoi
figli sono ancora in attesa della decisione da parte dell’Ufficio borse di
studio (cfr. doc. 26).
2.7
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile dapprima evidenziare che
nell’ambito dell’assistenza sociale, come esposto sopra (cfr. consid. 2.5.),
vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.
Da tale principio risulta
che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto
qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità
tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o,
ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STFA K 22/04
del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V
143.
consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel
dicembre 2007, p.to A.4; , C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen
Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172;
114-115).
Con sentenza STF
8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.1. l’Alta Corte ha rilevato in virtù
del principio di sussidiarietà che colui che effettivamente e giuridicamente è in
grado di procurarsi da solo i mezzi necessari per sopravvivere, in particolare
assumendo un’attività lucrativa ragionevolmente esigibile, non può esigere
l’assistenza sociale o l’aiuto in situazione di bisogno ai sensi dell’art. 12
Cost. fed. (cfr. STF 8C_455/2015 del 8 marzo 2016 consid. 7.2.2; STF
8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.2.1).
Al consid. 4.4 dello
stesso giudizio la nostra Massima Istanza ha inoltre esposto che solitamente
non sussiste nessun diritto al sostentamento necessario della vita durante la
frequentazione di una formazione. In primo luogo le persone in formazione vanno
sostenute attraverso appositi strumenti dedicati alla formazione e perciò di
regola l’assistenza sociale non è competente. Contributi alla formazione sono
in particolare le borse di studio e i prestiti. Inoltre l’aiuto sociale può
essere chiesto solamente in via complementare, ad esempio come aiuto per il superamento
della situazione in quanto altri mezzi non sono ancora disponibili (cfr. STF
8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.4.).
Con sentenza STF
8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2, l’Alta Corte ha inoltre rilevato
che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere prestazioni
assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella condizione di
impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio ragionevole
comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo un’attività
retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale.
Inoltre le
disposizioni della Conferenza svizzera dell’azione sociale - COSAS, adottate nel
2005.
e poi aggiornate regolarmente negli anni successivi, al punto A.4
("Principi del sostegno sociale"), dopo aver ribadito che la
sussidiarietà costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il
sostegno sociale, sottolineano che:
" (...)
- Sussidiarietà
Il sostegno sociale interviene quando la
persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e quando le altre fonti
d’aiuto disponibili sono state esaurite. Il sostegno sociale deve intervenire
quando non possono essere ottenuti altri aiuti, in tempo utile o in maniera
adeguata. Il sostegno sociale viene elargito dall’ente cantonale preposto ed è
sussidiario:
·
allo sforzo personale: la persona che si trova nel bisogno
deve sforzarsi di intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla
situazione critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo il proventi del
lavoro, il patrimonio esistente o altre entrate disponibili
·
agli obblighi da parte di terzi: prima di elargire una
prestazione, le autorità devono vagliare attentamente tutte le possibilità
d’intervento degli altri enti pubblici o privati. Ci si riferisce a prestazioni
d’assicurazioni sociale, a contributi di mantenimento inerenti il diritto di
famiglia, a pendenze da contratto, indennizzi, borse di studio, ecc.
·
alle prestazioni volontarie da parte di terzi: le
prestazioni d’aiuto sociale volontarie sono equiparate alle prestazioni
pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e rivestissero un
carattere benevolo. Esse son prese in considerazione nella determinazione
dell’intervento pubblico.
(…)”
Riguardo
alla funzione delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in
dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für
Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e
114-115.
2.8
Questo Tribunale, in una
sentenza di principio 42.2011.4 del 25 agosto 2011, cresciuta in giudicato
incontestata e pubblicata in RtiD I-2012 N. 9 pag. 28 ha esaminato la questione
concernente l’eventuale assunzione dei costi di una seconda formazione da parte
dell’assistenza sociale.
Il TCA ha analizzato la prassi
dell'amministrazione e le considerazioni della dottrina in merito, e meglio
quanto segue:
" (…)
Le disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007 e
menzionate dal ricorrente (cfr. doc. I), al punto H6
("Formazione/formazione continua e perfezionamento professionale")
ribadiscono innanzitutto il carattere sussidiario dell'intervento
dell'assistenza sociale, sottolineando che:
"
Gli uffici del sostegno sociale accordano contributi alla prima
formazione, alla formazione continua e al perfezionamento professionale, solo
se questi non possono essere finanziati da altre fonti (borse di studio,
contributi dei genitori, prestazioni dell'assicurazione disoccupazione e
dell'assicurazione invalidità, mezzi provenienti da altri fondi e fondazioni, ecc.)."
In merito alla seconda formazione e riqualifica professionale le
disposizioni COSAS prevedono che:
" Possono
essere versati contributi per una seconda formazione o per una riqualifica
professionale, se la prima formazione non permette di conseguire un reddito che
assicuri il mantenimento e se è probabile che una seconda formazione o una
riqualifica professionale permetteranno di raggiungere questo obiettivo.
Peraltro, una seconda formazione o una riqualifica devono essere favorite, se
migliorano le possibilità di collocamento della persona interessata.
Sono prese in
considerazione solo le formazioni e i corsi di riqualifica riconosciuti.
Per le relative
verifiche, si dovrà fare riferimento ai servizi competenti (orientamento
professionale, uffici regionali di collocamento, ecc.). Le preferenze personali
non rappresentano un motivo sufficiente per promuovere una seconda formazione o
una riqualifica professionale.”
Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS, in
dottrina, C. Hänzi (Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für
Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011) rileva quanto segue:
" In der
Schweiz ist eine einheitliche Definition hinsichtlich der Ausgestaltung und der
Höhe des Existenzminimum nicht vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum
Existenzminimum in der Schweiz bilden kein kohärentes, geschlossenes System
zur Sicherung und zum Schutze minimaler Voraussetzungen für ein
menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine eigene Umschreibung und
Ausgestaltung des Existenzminimum für den Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die
Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser Aufgabe angenommen und
gibt im Rahmen ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane
des Bundes, der Kantone, der Gemeinden sowie der Organisationen der privaten
Sozialhilfe ab. Damit bezweckt sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt,
vor allem auch die Förderung einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis,
insbesondere im bereich der materiellen Unterstützung. Die Richtlinien
konkretisieren dabei nicht nur den Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur
Existenzsicherung, sondern sie wollen grundsätzlich die Ausgestaltung eines
sozialen Existenzminimums definieren, welches über dem absolut Notwendigen zu
liegen kommt. (…)“ (pag. 171)
L’amministrazione, il 7 giugno 2011, a seguito della richiesta formulata dal Presidente del TCA durante l’udienza del 30
maggio 2011 di prendere posizione in modo dettagliato in merito
all’applicazione della Direttiva H6, COSAS 12 /2007 per quel che riguarda il
concetto di “seconda formazione” (cfr. doc. XII pag. 3; consid. 1.7.; 1.8.), ha
osservato che:
"
(…)
La giurisprudenza degli altri
cantoni ha potuto chiarire che la copertura di una seconda formazione da parte
dell’assistenza sociale è da riconoscere nei casi dove non è possibile ottenere
un reddito minimo di sussistenza, che le sole preferenze personali non la
giustificano, che vanno favoriti i percorsi formativi che portano a
un’autonomia economica entro i tempi utili e che l’aspetto centrale è se la
formazione accresce la collocabilità nel mercato del lavoro (cfr. Häfeli, ed.,
Das Schweizerische Sozialhilferecht, p. 134 e seg.).
Ciò detto riteniamo che nel caso in
esame la formazione specialistica, dopo la laurea di base già conseguita, non
adempie i citati requisiti.” (Doc. XIII)
Il 17 giugno 2011 l’USSI ha, inoltre, trasmesso uno scritto del
seguente tenore:
"
a complemento delle nostre osservazioni del 7 giugno 2011 e con
riferimento alla vostra proroga del 9 giugno 2011, sul significato delle Norme
COSAS (NC) possiamo dire quanto segue:
- abbiamo
verificato che l’applicazione e l’interpretazione delle NC non è uniforme nei
diversi Cantoni svizzeri;
- abbiamo in
particolare approfondito il tema con i cantoni romandi Vaud e Ginevra i quali,
rispettivamente, non le considerano e non le applicano oppure le ritengono
unicamente delle raccomandazioni indicative.
- Ginevra ha
allestito dei regolamenti cantonali specifici per alcuni temi che riteneva
importanti; fra questi rientra quello relativo alle prestazioni
assistenziali nell’ambito della seconda formazione.
- Questo
regolamento si trova nella Raccolta delle leggi di Ginevra al punto 4.04.01
(cfr. cap 2, art. 13 del regolamento) e definisce dei parametri chiari per il
riconoscimento della prestazione di cui sopra.
- In particolare:
·
premesso che con il termine seconda formazione intendono quelle
misure atte a migliorare la collocabilità sul mercato del lavoro della persona
in questione, in questo contesto rientrano gli “aggiornamenti” di nozioni
precedentemente acquisite ma non necessariamente delle specializzazioni e/o
approfondimenti;
·
per principio il finanziamento della formazione non è a carico
dell’assistenza ma quest’ultima interviene solo in situazioni assistenziali ai
sensi della relativa legge.
·
Queste prestazioni sono comunque limitate nel tempo, al massimo
sei mesi.
·
Per il finanziamento della formazione si deve far capo
prioritariamente a borse e/o prestiti di studio. La signora Y., funzionaria
aggiunta della Direzione Generale dell’Azione Sociale / Dip. Solidarietà e
impiego, del Canton Ginevra, afferma che “la paura di non riuscire a rimborsare
detti aiuti non è giustificazione sufficiente per non farvi capo. I rimborsi
vanno pianificati e dilazionati in un lasso di tempo adeguatamente congruo.
(…)” (Doc. XV)
In dottrina C. Hänzi (op. cit.) osserva in
particolare che:
" (…) Die
vorhandene Rechtsprechung führt zur Thematik Nachfolgendes aus: Vor der
Übernahme der Kosten durch die Sozialhilfe ist danach vorab nicht nur die
Deckung durch Stipendien zu prüfen, sondern auch, ob Unterhaltsforderungen von
Eltern einbringbar sind. Stipendien gehen der Sozialhilfe vor, werden diese
nicht eingefordert, wäre sogar die Anrechnung eines hypothetischen Einkommens
im Umfang des Stipendienanspruchs rechtmässig. Je nach Standort der
Bildungsstätte sind Mehrkosten auch im Zusammenhang mit auswärts eingenommenen
Mahlzeiten zusätzlich zu vergüten, allerdings nicht unbedingt im selben Rahmen
wie für eine Erwerbstätigkeit. Die Anschaffung einer Schultasche ist allerdings
aus dem Grundbedarf zu finanzieren. Besondere Kosten für Schultransporte können
durch die Sozialhilfe finanziert werden, allerdings ist zuerst abzuklären, ob
die Schule selbst nicht eine Fahrgelegenheit anbietet. Die Sozialhilfe trägt prinzipiell
die Kosten in einer staatlichen oder staatlich subventionierten Institution. In
besonderen Fällen kann jedoch auch die Übernahme von Kosten Privatschule
angezeigt sein.
Die Auswertung der
gesammelten Gerichtsentscheide ergibt weiter, dass die Aus- und Weiterbildung
bzw. Umschulung von Erwachsenen das hauptsächliche Problemfeld darstellt.
Generell werden Zweitausbildungen oder Umschulungen nur dann über die
Sozialhilfe finanziert, wenn mit der bereits vorhandenen Ausbildung kein
existenzsicherndes Einkommen erzielt werden kann oder andere triftige Gründe
(z.B. gesundheitliche Probleme) eine Umschulung rechtfertigen. Persönliche
Neigungen stellen hierbei keine ausreichende Rechtfertigung für die
Finanzierung einer Zweitausbildung über die Sozialhilfe dar. Für die Abklärung
ist auf Einschätzungen von Fachpersonen zurückzugreifen. Zudem sind
Ausbildungswege zu favorisieren, die innert nützlicher Frist zur
wirtschaftlichen Selbständigkeit führen. Die Praxis geht namentlich bei
Doktoraten oder Nachdiplomstudien von Ausbildungen aus, die nicht über
Sozialhilfe zu finanzieren sind. Bei der Finanzierung von Bildungskursen steht
vor allem im Mittelpunkt, ob durch die Absolvierung die Vermittelbarkeit der
Person auf dem Arbeitsmarkt steigt. Darüber hinaus kann die Finanzierung für
die Weiterführung einer Ausbildung abgebrochen werden, wenn feststeht, dass
diese nicht erfolgreich abgeschlossen werden kann. Diese Rechtsprechung steht
nicht im Widerspruch zu den SKOS-Richtlinien, allerdings ist fraglich, ob die
kosten für fort- und Weiterbildung auch übernommen werden, wenn sie nur dem
erhalt oder der Förderung der sozialen Kompetenz dienen.“ (pag.
384-385)
Dal canto suo F. Wolfers, ("Fondements du droit
de l'aide sociale". Ed. Paul Haupt
Berna-Stoccarda-Vienna 1995) sottolinea che:
" Les secondes
formations et le recyclages professionnels ne sont pas de principe financés par
l'aide sociale que si la première formation suivit ne permet pas dans le cas
concret d'obtenir un revenu assurant le minime vital, ou si d'autres raisons
pertinentes (problèmes de santé) justifient ai changement professionnel. Les
envies personnelles du bénéficiaire de l'aide sociale ne sauraient justifier
valablement le financement d'une seconde formation." (pag. 166-167) (…)”
(STCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011 consid. 2.4.)
Dall’esame di cui sopra è
emerso che solo eccezionalmente una seconda formazione viene assunta dalla
pubblica assistenza. Più precisamente soltanto qualora la prima formazione non
permetta di conseguire un reddito che assicuri il mantenimento e l’ulteriore
formazione/specializzazione sia di breve durata, nonché migliori notevolmente
la collocabilità sul mercato del lavoro.
In quell’occasione il TCA
ha, quindi, stabilito che il titolare di un Master (Bacellierato) in teologia,
in virtù del principio della sussidiarietà vigente in ambito di assistenza
sociale, non ha diritto a prestazioni assistenziali per il periodo in cui
svolge una specializzazione in diritto comparato delle religioni e diritto
canonico, benché presenti una lacuna di reddito. In effetti il Master in
teologia, che viene attribuito dopo cinque anni di studi universitari, permette
l’accesso a una serie di professioni atte a conseguire un reddito sufficiente
per vivere. In concreto decisiva è comunque la circostanza che i presupposti
per riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte dell’assistenza
sociale non sono adempiuti. La specializzazione in diritto comparato delle
religioni, svolgendosi su due anni, non risulta di breve durata e il richiedente
l’assistenza sociale non ha dimostrato che tale specializzazione migliori
notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro, non avendo elencato
in modo concreto le attività professionali che potrebbe effettivamente
esercitare una volta ultimata la seconda formazione. L’ulteriore percorso
formativo intrapreso potrebbe, del resto, essere teoricamente finanziato con un
prestito di studio o facendo ricorso all’assicurazione contro la
disoccupazione.
In una successiva sentenza
42.2011.7
del 22 settembre 2011 questa Corte si è chinata sul caso di un
ricorrente, assistente di cura, che aveva intrapreso un’ulteriore formazione
quale infermiere.
Il TCA ha stabilito, da un
lato, che sulla base della documentazione medica, contrariamente al parere dell’amministrazione,
l’attività di assistente di cura non era più conforme alle sue condizioni di
salute.
Dall’altro, che malgrado
ciò, il rifiuto delle prestazioni assistenziali postulate nell’agosto 2010
doveva comunque essere confermato, visto il carattere sussidiario
dell’intervento dell’assistenza sociale.
Al riguardo il TCA ha
indicato, in primo luogo, che il nuovo percorso formativo non era di breve
durata, estendendosi la formazione quale infermiere diplomato SSS su tre anni.
In secondo luogo, che
prima di rivolgersi all’assistenza sociale entravano in considerazione gli
assegni di studio.
Questo Tribunale ha
evidenziato che in effetti il ricorrente è stato posto al beneficio di un
assegno per la riqualificazione con decisione del 30 maggio 2011.
Con giudizio 42.2011.3 del
17.
ottobre 2011 il TCA, richiamato il principio della sussidiarietà, ha
confermato il diniego del diritto alle prestazioni assistenziali deciso
dall’USSI nel caso di una persona - nata nel 1981 - che aveva conseguito il certificato
di capacità nel settore della vendita e che in un secondo tempo aveva iniziato
un Bachelor in conservazione e restauro.
Questo Tribunale ha, in
effetti, ritenuto che la prima formazione della ricorrente permettesse
l’accesso a molteplici occupazioni atte a conseguire un reddito sufficiente per
vivere.
Inoltre nemmeno erano
adempiuti gli ulteriori presupposti per riconoscere, in applicazione delle
disposizioni COSAS sulla seconda formazione, la copertura di una seconda
formazione da parte dell’assistenza sociale.
In primo luogo, il nuovo
percorso formativo intrapreso dall’insorgente, svolgendosi su tre anni, non era
di breve durata.
In secondo luogo, non è
stato dimostrato che il conseguimento del Bachelor in questione migliorasse
notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.
E’ stato, poi, rilevato
che la ricorrente beneficiava di un assegno di studio.
Il TCA, al riguardo, ha
precisato, da una parte, che i criteri per determinarne l’importo sono
differenti da quelli per stabilire l’ammontare della prestazione assistenziale.
Dall’altra, che non è
pertanto escluso che, nonostante la concessione di un assegno di studio, dal
conteggio della prestazione assistenziale risulti una lacuna di reddito.
Questa Corte ha, tuttavia,
evidenziato che quando, come in quel caso concreto, non sono adempiuti i
presupposti perché l’assistenza sociale finanzi una seconda formazione, non
sussiste il diritto a una prestazione assistenziale complementare per coprire
tale lacuna.
Con sentenza 42.2010.36
del 21 novembre 2011 questo Tribunale ha respinto il ricorso contro il diniego
di assunzione dei costi di una seconda formazione presso la Scuola superiore
Alberghiera e del Turismo richiesta da un’impiegata di commercio con attestato
federale di capacità. In quel caso questa Corte ha considerato che, anche
volendo considerare, per ipotesi, ogni attività che la ricorrente poteva
svolgere grazie alla sua prima formazione come non più conforme al suo stato di
salute, il rifiuto di prestazioni assistenziali era giustificato poiché la
nuova formazione, svolgendosi su quattro semestri di scuola e due semestri di
“stage” non era di breve durata. Inoltre l’insorgente già nel primo anno
scolastico presso la Scuola alberghiera era stata posta al beneficio di una
borsa di studio sotto forma di assegno di studio, nonché di un prestito di
studio.
Con giudizio
42.2013.11
dell’11 dicembre 2013 il TCA ha ritenuto che, anche qualora la
formazione quale attore non avesse consentito al ricorrente di conseguire un reddito
sufficiente per far fronte al proprio mantenimento, il rifiuto delle
prestazioni assistenziali andava comunque confermato, siccome, in primo luogo,
il nuovo percorso formativo quale sceneggiatore intrapreso dallo stesso,
svolgendosi su due anni a tempo pieno, non era di breve durata.
In secondo luogo, il
ricorrente non aveva dimostrato che la specializzazione in sceneggiatura
migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.
Con sentenza 42.2013.22
del 13 marzo 2014, pubblicata in RtiD II-2014 Nr. 11 pag. 65 segg., questa
Corte ha, poi, stabilito che a una persona già in possesso di un Bachelor in
diritto conseguito all’estero, nonché di un Master in diritto ottenuto in
Svizzera e che ha successivamente seguito i corsi relativi al Bachelor in
diritto anche in Svizzera non spettava alcuna prestazione assistenziale durante
la pratica legale per accedere agli esami di avvocato.
In effetti la formazione
completa in diritto (Bachelor + Master) - della durata di quattro anni e mezzo
/ cinque - le permetteva l’accesso a una serie di professioni atte a conseguire
un reddito sufficiente per vivere, per cui lo svolgimento della pratica legale
non risultava necessario a tal fine.
Pertanto, in virtù del principio
di sussidiarietà, la ricorrente avrebbe dovuto tentare di trovare un’attività
lavorativa che le permettesse di mettere a frutto le conoscenze acquisite con i
suoi studi universitari in diritto.
Il TCA ha, inoltre, deciso
che, anche volendo considerare, per ipotesi - alquanto improbabile -, che le
attività lavorative che l’insorgente avrebbe potuto svolgere grazie ai suoi
studi universitari in diritto non erano atte a permetterle di conseguire un
reddito sufficiente, il rifiuto delle prestazioni assistenziali avrebbe dovuto
comunque essere confermato. Non risultavano, infatti, adempiuti gli ulteriori
presupposti per riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte
dell’assistenza sociale. La pratica legale (due anni) non è di breve durata,
come per contro richiesto dalle disposizioni COSAS sulla seconda formazione.
Con sentenza 42.2014.9
dell’8 ottobre 2014 (il successivo ricorso è stato dichiarato inammissibile dal
Tribunale federale nella sentenza 8C_803/2014 del 14 gennaio 2015) questa Corte
ha confermato l’operato dell’USSI che aveva negato il finanziamento (tasse
semestrali, materiale scolastico, mezzi di trasporto, doppia economia
domestica) di una formazione “Master in International Tourism” presso
un’università svizzera a una persona che disponeva già di una formazione
universitaria conseguita all’estero e di vasta esperienza professionale.
In effetti in quel caso di
specie non erano date le condizioni per riconoscere la copertura di una seconda
formazione. Il Master non era di breve durata, avendo una durata di 4 semestri
a tempo pieno. Inoltre il ricorrente non aveva dimostrato che il Master in
questione migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.
Egli non aveva elencato in
modo concreto le attività professionali che avrebbe potuto effettivamente
esercitare una volta ultimata la seconda formazione.
Con sentenza 42.2014.18
del 15 gennaio 2015 il TCA ha confermato la decisione su reclamo dell’USSI con
la quale aveva negato l’assunzione di una successiva formazione (Bachelor in Lingua
presso un’università svizzera) a un ricorrente, già in possesso di un attestato
federale di capacità quale impiegato di commercio al dettaglio.
Il TCA ha rilevato che il
ricorrente non aveva dimostrato che tale Bachelor migliori notevolmente la sua collocabilità
sul mercato del lavoro indicando che egli non aveva elencato in modo concreto
le attività professionali che potrebbe effettivamente esercitare una volta
ultimata la seconda formazione. Elemento decisivo per il diniego
dell’assunzione del Bachelor è stato però la circostanza che essa si svolge su
tre anni a tempo pieno e pertanto il percorso intrapreso evidentemente non è di
breve durata.
Infine con giudizio
42.2017.1
del 29 marzo 2017 questa Corte ha tutelato la decisione su reclamo
con la quale l’USSI ha negato a una persona in possesso di un AFC quale
specialista in fotografia e la maturità artistica una seconda formazione con
indirizzo Technical Industrial Design presso la Scuola specializzata superiore
d’arte applicate.
Il TCA ha in particolare
rilevato che l’insorgente non ha allegato prove sufficienti concernenti le
difficoltà riscontrate nella ricerca di un posto di lavoro e avrebbe anche
dovuto tentare di trovare un’attività lucrativa che le permettesse di far
fronte alla sua situazione di bisogno economico, cercando e accettando anche
un’attività al di fuori del proprio settore professionale. In ogni caso
decisiva è la circostanza che la seconda formazione, svolgendosi su due anni a
tempo pieno e concludendosi con uno stage di fine formazione della durata
minima di tre mesi, non è di breve durata, come invece richiesto dalle
disposizioni COSAS sulla seconda formazione.
Inoltre il TCA ha
osservato che le preferenze personali non rappresentano un motivo sufficiente
per promuovere una seconda formazione o una riqualifica professionale come si
evince dalle disposizioni COSAS al punto H6.
2.9
Nella concreta fattispecie la
ricorrente, come visto sopra (cfr. consid. 2.6.), ha conseguito l’attestato
federale di capacità quale impiegata di commercio, formazione estesa
nell’estate 2011 al termine del relativo apprendistato svolto dal 2008 fino al
2011.
(cfr. doc. 66).
Dal portale ufficiale svizzero
d’informazione dell’orientamento professionale, universitario e di carriera (www.orientamento.ch) risulta che l’attestato di capacità quale
impiegato/a di commercio permette di essere attivi in tutti i settori
dell’economia e dell’amministrazione e operare sia nell’ambito delle piccole e
medie imprese, sia nei grossi gruppi internazionali. Inoltre è indicato che la professione
di impiegato/a di commercio è caratterizzata da un’estrema varietà di attività,
e meglio:
" Contatti e relazioni: accoglienza clientela e
contatti telefonici, relazioni con i colleghi e con la clientela.
Corrispondenza e documentazione: apertura, controllo e distribuzione della corrispondenza, archiviazione
di documenti, invio di comunicazioni, dati, fatture, ricerca e riordino di
documenti, evasione di pratiche, riproduzione di documenti.
Elaborazioni e calcoli: calcolo
conteggi, operazioni finanziarie, contabilità e chiusure contabili,
elaborazione di statistiche, tabelle e grafici, fatturazione, traffico dei
pagamenti.
Gestione delle informazioni e consulenza: sostenere una conversazione, comunicare.
Utilizzo delle tecnologie dell'informazione e
comunicazione: compilazione elenchi, liste, immissione
dati PC, registrazione dati, documenti, operazioni, ricerca dati, stampa
documenti, utilizzo del telefono, fax, posta elettronica e internet.
Acquisti / vendite:
redigere offerte, controllare e ordinare la merce, elaborare le ordinazioni,
gestire i reclami dei clienti.
Ogni attività prenderà naturalmente maggiore o
minore importanza a seconda dell'azienda / ufficio in cui la professione viene
esercitata. Ad esempio gli studi legali e notarili così come le fiduciarie
devono affrontare problematiche di altro tipo rispetto all'amministrazione
pubblica, le banche o le assicurazioni. Si può tranquillamente affermare che
ogni settore è un mondo a sé. Gli impiegati di commercio ricevono una
formazione di base comune, che permette loro di affrontare con competenza i
compiti nei diversi settori e nelle possibili funzioni nell’ambito del
commercio. Chi ha svolto il tirocinio nel profilo E (formazione estesa) sa
svolgere compiti commerciali con autonomia, dispone di buone conoscenze del
tedesco e dell’inglese, possiede competenze estese nell’area disciplinare
economia e società.”
Ne discende che
l’attestato di capacità quale impiegata di commercio apre una vasta gamma di
possibilità di impiego.
Per quanto attiene alla
retribuzione nel settore degli impiegati di commercio, è poi utile sottolineare
che i Contratti Normali di lavoro per gli studi fiduciari e gli studi di
consulenza aziendale prevedono dal 2016 lo stipendio minimo per la categoria
“impiegati di commercio” ammontante a fr. 42'950.--, pari a fr. 3'300.--, al
mese per impiegati con formazione di base nel primo anno (http://www.sicticino.ch/it/6621/Stipendi.htm).
Il TCA ritiene, perciò,
che l’attestato di capacità quale impiegata di commercio, formazione estesa
consenta l'accesso a molteplici occupazioni atte a conseguire un reddito
sufficiente per vivere.
2.10
L’insorgente, tuttavia, ha
fatto valere che il suo stato di salute non le permette l’inserimento sul
mercato di lavoro, in quanto si trova da quasi due anni al 100% in malattia.
Al riguardo RI 1 ha
trasmesso con il ricorso tre certificati medici del Dr. med. __________, Medico
chirurgo, che attestano complessivamente un’incapacità lavorativa al 100% per
malattia dal 1° ottobre 2016 al 31 marzo 2017. Il primo e il secondo
certificato medico attestano un’incapacità lavorativa dal 1° gennaio al 31
marzo 2017, rispettivamente dal 1° novembre al 31 dicembre 2016. Entrambi sono
stati emessi dopo il consulto del 17 marzo 2017 (cfr. doc. A3 e A4). Il terzo certificato
attesta l’incapacità lavorativa relativa al mese di ottobre 2016 ed è stato
emesso dopo il consulto del 27 ottobre 2016 (cfr. doc. A3).
Con il reclamo del 28
ottobre 2016 l’insorgente ha allegato quattro certificati medici del Dr. med. __________
che attestano complessivamente un’incapacità lavorativa al 100% per malattia dal
3.
giugno 2016 fino al 31 ottobre 2016.
Dopo il consulto del 26
settembre 2016 il Dr. med. __________ ha emesso due certificati medici
attestando un’incapacità lavorativa dal 8 agosto al 30 settembre 2016,
rispettivamente dal 5 luglio al 7 agosto 2016 (cfr. doc. 9 e 10). Invece il certificato
medico relativo al periodo dal 3 giugno fino al 4 luglio 2016 è stato emesso
dopo il consulto dell’8 agosto 2016 (cfr. doc. 11). Il certificato medico
relativo al mese di ottobre 2016 è stato inoltrato due volte sia con il ricorso
che con il reclamo (cfr. doc. 8 e A5).
Per costante
giurisprudenza la data della decisione su opposizione impugnata (nel presente
caso: il 10 febbraio 2016) delimita temporalmente il potere cognitivo del
giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_661/2013 del 22 settembre 2014
consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1;
STFA I 525/04 del 15 aprile 2005 consid. 2).
Quindi, secondo i
certificati medici inoltrati, la ricorrente - alla data della decisione su
reclamo - era inabile al lavoro per malattia dal 3 giugno 2016, ossia da otto
mesi e sette giorni.
Questa Corte osserva che
l’insorgente ha inoltrato i certificati medici del Dr. med. __________
stipulati retroattivamente (cfr. doc. 5). Oltre a ciò i certificati summenzionati
non specificano in nessun modo quale malattia rende l’assicurata inabile al
lavoro al 100%.
In ogni caso la questione
sollevata dalla ricorrente può rimanere aperta, poiché nella presente
fattispecie è decisiva la circostanza che il percorso formativo intrapreso
dalla ricorrente non è di breve durata.
In effetti in concreto il
corso di laura in scienze e tecniche psicologiche che l’insorgente ha
intrapreso presso l’Università __________, svolgendosi su 3 anni (si tratta di
un corso di laura triennale; cfr. __________) non è evidentemente di breve
durata, come per contro richiesto dalle disposizioni COSAS sulla seconda
formazione (cfr. consid. 2.8.). Inoltre va osservato che l’art. 43.1 del
regolamento didattico dell’Università __________ prevede che con riferimento ai
corsi di laurea magistrale, specialistica e a ciclo unico, nonché per i Master
Universitari di durata superiore all’anno, la domanda di immatricolazione
comporta l’iscrizione per un numero di anni pari alla durata legale del corso
(cfr. Regolamento didattico Università __________ __________).
Non vi è dunque spazio,
considerato il principio di sussidiarietà vigente nell’ambito dell’assistenza
sociale (cfr. consid. 2.7.), per l’intervento di quest’ultima (cfr. la
giurisprudenza riassunta al consid. 2.8.).
2.11
La ricorrente afferma inoltre
che la formazione che ha intrapreso è facoltativa e una scelta sua personale per
il futuro. Oltre a ciò, l’insorgente indica di non assistere alle lezioni di
persona e nemmeno avere l’obbligo di frequenza (cfr. doc. I e III).
Come sopra esposto (cfr.
consid. 2.6.), la ricorrente si è iscritta per l’anno accademico 2015-2016 al
1° anno in corso del corso di laurea in scienze e tecniche psicologiche della
facoltà di psicologia all’Università __________ a __________ (cfr. doc. 69). Il
4.
luglio 2016 RI 1 ha poi sostenuto il primo esame di psicologia generale superandolo
con il voto di 27/30. Durante il 1° anno ha inoltre frequentato fondamenti di
informatica, pedagogia generale e sociale, biologia applicata, psicometria,
lingua inglese, psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione,
discipline demoetnoantropologiche e neurofisiologia per un totale di 61 CFU
(crediti formativi universitari). In seguito RI 1 si è iscritta al 2° anno del
corso di laurea in scienza e tecniche psicologiche della facoltà di psicologia
(cfr. doc. 13).
L'Università __________ è
un'università telematica non statale __________, riconosciuta con decreto del
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il 30 gennaio 2006
(cfr. __________). L’università mette a disposizione dei propri studenti corsi
di formazione attraverso la rete telematica. Essi possono seguire le lezioni
dal loro computer, hanno l’assistenza di un tutor personale online, possono
partecipare a corsi intensivi in vista degli esami e godono di una piattaforma
di studio personale. Gli esami invece devono essere sostenuti presso una delle
loro sedi (__________). L’offerta formativa dell’Università __________ ingloba
cinque facoltà diverse (economia, ingegneria, giurisprudenza, lettere e
psicologia). Fra i corsi di laurea della facoltà di psicologia si trova la laurea
triennale di scienze e tecniche psicologiche che l’insorgente sta seguendo.
Il TCA rileva dapprima che
nelle disposizioni COSAS al punto H6 è indicato che le preferenze personali non
rappresentano un motivo sufficiente per promuovere una seconda formazione o una
riqualifica personale (cfr. consid. 2.8.). Perciò la censura della ricorrente,
che si tratti di una sua scelta, non può portare al finanziamento della seconda
formazione.
Per quanto riguarda l’affermazione
che ella non fosse tenuta ad una presenza fisica si osserva che la
progettazione e la programmazione didattica dell’Università __________,
assumono, come riferimento principale e unità misura, il credito formativo
universitario (CFU) che è definito come 25 ore di attività dello studente (__________).
Dato che la ricorrente ha
conseguito 61 CFU durante il 1° anno dell’Università essi corrispondono a 1'525
ore di attività, ossia 190 giorni lavorativi a 8 ore, rispettivamente a 36
settimane lavorative a 42 ore.
L’impegno complessivo
richiesto dagli studenti non muta dunque fra un’università telematica e
un’università nel senso classico con la presenza fisica dello studente. Quindi,
anche per questo motivo non è possibile versare le prestazioni assistenziali alla
ricorrente.
2.12
Infine l’insorgente osserva
che fino a marzo 2016 ha ricevuto le prestazionali assistenziali ordinarie. RI
1.
non comprende perché non dovrebbe più avere il diritto alle prestazioni
trovandosi nelle stesse condizioni finanziarie e formative come allora.
A tale proposito si rileva
che la ricorrente allorché ha inoltrato la domanda il 28 settembre 2016 per
l’assegnazione di prestazioni assistenziali non si trovava più nelle condizioni
precedenti. In effetti, RI 1 il 10 marzo 2016 ha deciso di seguire il corso di
laurea in scienze e tecniche psicologiche presso l’Università __________. Visto
che la ricorrente è già in possesso di un’adeguata prima formazione la seconda
formazione scelta dalla ricorrente non viene più sostenuta e perciò le sono
state negate le prestazioni assistenziali. Al riguardo giova rilevare che anche
se ci fosse una lacuna di reddito Las, non sussiste comunque il diritto a una
prestazione assistenziale per coprire tale lacuna, quando, come in concreto,
non sono adempiuti i presupposti perché l’assistenza sociale finanzi una
seconda formazione (cfr. STCA 42.2011.3 del 17 dicembre 2011).
In relazione
all’affermazione dell’insorgente secondo la quale essa rinuncerebbe alla
formazione iniziata si osserva che questa Corte deve esprimersi soltanto sulla
situazione esistente fino al 10 febbraio 2017, data della decisione su reclamo
(cfr. consid. 2.10).
2.13
Alla luce di quanto sopra
esposto, questa Corte ritiene che a ragione l’USSI ha negato a RI 1 il diritto
a una prestazione assistenziale. La decisione su reclamo del 10 febbraio 2017
deve, pertanto, essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti