42.2017.25
Ricorso contro decisione su reclamo irricevibile poiché tardivo
6 giugno 2017Italiano18 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2017.25
rs
Lugano
6 giugno 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 aprile 2017 di
1. RI
1
2. RI
2
contro
la decisione su reclamo del 23 dicembre 2016 e la “decisione”
del 27 dicembre 2016 emanate da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 2 novembre
2016 l’Ufficio del sostegno e dell’inserimento (in seguito USSI) ha stabilito,
in relazione alla domanda di assistenza sociale del 28 ottobre 2016 di RI 1 (coniugata
con RI 2 dal 13 aprile 2017; cfr. sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP
che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino), che il proprio intervento non era
giustificato, specificando che la medesima era una persona maggiorenne
economicamente dipendente dai genitori (con meno di trent’anni, non
coniugata/separata/divorziata o vedova, senza figli e in prima formazione) e
che avrebbe dovuto eventualmente inoltrare domanda di assistenza unitamente
alla sua famiglia (cfr. doc. 110).
1.2. Il 9 novembre 2016 RI 1 ha
interposto reclamo contro il provvedimento del 2 novembre 2016, asserendo
segnatamente di convivere con RI 2 e di non essere in prima formazione avendo
già conseguito un diploma cantonale (cfr. doc. 107).
1.3. Con decisione su reclamo del
23 dicembre 2016 l’USSI ha respinto il reclamo di RI 1, rilevando:
" (…)
Fatti
H.
In concreto la reclamante dispone già di un
diploma spendibile (n.d.r.: certificato di formazione pratica come
assistente del commercio al dettaglio CFP conseguito nell’agosto 2014; cfr.
p.to F; doc. 106) sul mercato del lavoro e l’attuale formazione in corso
per l’AFC è di medesimo grado, di modo che siamo in presenza di una seconda
formazione.
La formazione già disponibile è idonea a
permettersi di collocarsi sul mercato del lavoro con conseguente reddito
lavorativo e inoltre la seconda formazione non è di breve durata, né migliora
nettamente le possibilità di collocamento, quindi alla luce della
giurisprudenza e delle direttive COSAS relative alla seconda formazione, in
tali circostanze non si giustifica il riconoscimento di prestazioni
assistenziali.
Non possono quindi essere riconosciute
delle prestazioni di sostegno sociale per l’unità di riferimento in questione.
Dal mese di gennaio 2017 non è più
giustificata la prestazione individuale del sig. RI 2 in conseguenza della
convivenza con la reclamante.” (Doc. A2)
1.4. Il 24 novembre 2016 l’USSI ha
emesso una decisione nei confronti di RI 2 con la quale gli ha concesso una
prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1'586.-- mensili per il periodo
ottobre-dicembre 2016 (cfr. doc. A3).
1.5. L’amministrazione, con
scritto del 27 dicembre 2016, ha notificato a RI 2 quanto segue:
" (…) abbiamo
ricevuto la sua richiesta di rinnovo delle prestazioni di sostegno sociale per
il mese di gennaio 2017 e in riferimento alla decisione su reclamo del 23
dicembre 2016 (allegata), le comunichiamo che considerata la convivenza con la
signora RI 1 che attualmente sta seguendo una seconda formazione, non sono più
giustificate prestazioni di sostegno sociale anche a suo favore.” (Doc. A1)
1.6. Il 24 aprile 2017 è pervenuto
al TCA un ricorso, firmato da RI 2 e RI 1 e spedito il 21 aprile 2017, del
seguente tenore:
" (…) vorrei
fare ricorso per la mia prestazione assistenziale avvenuta il 27 dicembre 2016
in quanto la mia compagna/moglie non può mantenere un affitto di 1'200 fr. più
le spese (cassa malati, cibo ecc.) in quanto lei percepisce 1'000 fr.
Il signor __________ si è appigliato sul
fatto che mia moglie è in seconda formazione.
Vi vorrei far notare che nei mesi di
ottobre novembre e dicembre il funzionario prima il signor __________ ci aveva
assegnato l’indennità di 1586.00 fr. Vi pregherei di rivalutare il caso. (...)”
(Doc. I)
Al ricorso i coniugi __________
hanno allegato la decisione di accoglimento della prestazione assistenziale a
favore di RI 2 del 24 novembre 2016 (cfr. consid. 1.4.), lo scritto del 27
dicembre 2016 dell’USSI (cfr. consid. 1.5.) e la decisione su reclamo del 23
dicembre 2016 (cfr. consid. 1.3.; doc. A1; A2; A3).
1.7. Questa Corte, il 24 aprile
2017, ha assegnato all’USSI un termine di venti giorni per presentare la
risposta di causa unitamente all’incarto completo e prendere posizione in
merito alla tempestività del ricorso (cfr. doc. II).
1.8. Il 3 maggio 2017 la parte
resistente, in risposta, ha rilevato che:
" (…)
Con il ricorso in oggetto i signori RI 2 e RI
1 contestano la decisione 27.12.2016 dell’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento (USSI), con la quale, alla luce della sua convivenza con la
signora RI 1 (ora __________), è stata respinta la richiesta 7.12.2016 del
signor RI 2 di rinnovo delle prestazioni assistenziali. Tale decisione 27.12.
2016 non è una decisione su reclamo e non è quindi soggetta a ricorso al
lodevole TCA.
Con decisione su reclamo 23.12.2016 l’USSI
aveva confermato il rifiuto di prestazioni assistenziali per la signora RI 1
(ora __________) essendo in seconda formazione precisando che, data la convivenza
con il signor RI 2, da gennaio 2017 non era più giustificata la prestazione
assistenziale di quest’ultimo. La decisione su reclamo 23.12.2016 non è stata
oggetto di ricorso ed è cresciuta in giudicato.
Il ricorso è irricevibile a comunque infondato
vista la convivenza e l’unità di riferimento del ricorrente con la signora RI 1
in seconda formazione con la conseguente assenza di diritto alla prestazione di
assistenza. (…)” (Doc. III)
1.9. L’USSI, con messaggio di
posta elettronica dell’8 maggio 2017, ha prodotto a questo Tribunale il
tracciamento postale della raccomandata relativa alla spedizione ai ricorrenti
della decisione su reclamo del 23 dicembre 2016, precisando, da una parte, che
dallo stesso emerge che la raccomandata, spedita il 13 dicembre 2016, è stata
ritirata il 29 dicembre 2016 allo sportello della Posta di __________.
Dall’altra, che conseguentemente il ricorso inoltrato al TCA risulta essere
tardivo (cfr. doc. IV+1).
1.10. Gli insorgenti, ai quali sono
stati trasmessi per osservazioni la risposta di causa, il messaggio di posta
elettronica dell’8 maggio 2016 dell’USSI, nonché il tracciamento postale dell’invio
del 23 dicembre 2016 (cfr. doc. V), con scritto spedito il 31 maggio 2017,
hanno fatto valere che, siccome RI 1 percepisce un’entrata mensile di fr.
1'000.--, è impossibile che possa provvedere al mantenimento del marito. I
coniugi __________ hanno pure informato di attendere un bambino per settembre
2017 (cfr. doc. VI).
1.11. Il doc. VI è stato inviato per
conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. VII).
Considerandi
In
ordine
2.1
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.
, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H
212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98
del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del
22.
dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014
del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
Nel
merito
2.2
L'art. 65 cpv. 1 della Legge
sull'assistenza sociale (Las) dell'8 marzo 1971 stabilisce che contro la
decisione concernente l'erogazione, il rimborso e la restituzione di
prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritti di cui all'art. 33
Laps.
L'art. 33 della Legge
sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno
2000.
stabilisce che:
" 1Contro
le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà
di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla
data di notificazione.
2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è
data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni
entro 30 giorni dalla data di notificazione.
3È applicabile la legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; per quanto non disposto da
questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA)."
2.3
Nella presente fattispecie la
decisione su reclamo del 23 dicembre 2016 inviata a RI 1 per
raccomandata (cfr. doc. A2; consid. 1.3.) è stata ritirata allo sportello
postale di __________ il 29 dicembre 2016 (cfr. doc. IV1).
Siccome la decisione su
reclamo è stata notificata il 29 dicembre 2016, ovvero durante la sospensione
dei termini a seguito delle ferie giudiziarie natalizie dal 18 dicembre al 2
gennaio incluso (cfr. art. 11 Lptca applicabile in virtù del rinvio di cui
all’art. 33 cpv. 3 Laps), il termine di 30 giorni per interporre ricorso al TCA
ai sensi dell’art. 33 cpv. 2 Laps, al quale rimanda l’art. 65 cpv. 1 Las, ha
iniziato a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione, e
meglio il 3 gennaio 2017 (per il calcolo del termine di ricorso viene infatti computato
il primo giorno dopo la scadenza della sospensione dei termini; cfr. STF
9C_674/2015 del 28 settembre 2015; DTF 131 V 305; DTF 132 II 153=SVR 2006 IV
Nr. 34 pag. 123; Zünd/Pfiffner Rauber,
Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009, § 13 n.
107) ed è scaduto il giorno di mercoledì 1° febbraio 2017.
Consegnato all’ufficio
postale venerdì 21 aprile 2017 (cfr. doc. I; busta d'impostazione agli atti) il
ricorso risulta tardivo (cfr. STF 9C_674/2015 del 28 settembre 2015 in cui il
Tribunale federale non è entrato nel merito di un ricorso inoltrato il 15
settembre 2015 contro un giudizio emesso in ambito di prestazioni complementari
dal Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone Zurigo il cui tentativo
di notifica ha avuto luogo il 17 luglio 2015 e l’effettiva notifica a fine
luglio 2015).
2.4
Occorre
ora esaminare se i ricorrenti possono prevalersi della restituzione del
termine.
L’art. 14 Lptca, relativo
alla restituzione per inosservanza, prevede che se il richiedente o il suo
rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine
stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi
adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento.
Di
analogo tenore è l’art. 41 LPGA.
Prima
dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la
restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria
volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare
sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa
(cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag.
71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V
123, consid. 3b, pag. 125).
Per
"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità
oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che
risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze
devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente
non deve potere essere rimproverata una negligenza.
L’assenza
di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.
4.2
; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I
393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a;
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999,
pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).
La giurisprudenza
federale ammette in particolare che il decesso o una grave malattia contratta
improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo. Non basta, però,
che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine
stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad
incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF
8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8,
pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr.,
pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
Per
la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce
l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se
integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con
la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa
in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio
impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).
Deve ancora essere
sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio
di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del
diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e
seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
2.5
Nel caso di specie questa Corte ritiene che, non sono dati i
presupposti per restituire il termine per interporre ricorso contro la
decisione su reclamo del 23 dicembre 2016.
In
effetti questa Corte non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile
l’inoltro tardivo del ricorso.
Gli
insorgenti, del resto, pur avendone la possibilità (cfr. consid. 1.10.), non hanno
fatto valere alcuna specifica circostanza che possa in qualche modo giustificare
il ritardo con cui è stata contestata la decisione su reclamo del 23 dicembre
2016.
2.6
In simili condizioni,
occorre concludere che il ricorso interposto dai coniugi RI 1 contro la
decisione su reclamo del 23 dicembre 2016 tardivamente il 21 aprile 2017 è
irricevibile (cfr. su questo tema le STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014 in cui l’Alta Corte ha considerato inammissibile un ricorso depositato il 13 giugno 2014 contro
un giudizio del TCA del 30 aprile 2014, notificato a un assicurato il 9 maggio
2014, ritenuto, da una parte, che il termine di trenta giorni per impugnare la
sentenza cantonale era scaduto il 10 giugno 2014, dall’altra, che
l’insorgente non aveva fatto valere elementi suscettibili di giustificare una
restituzione del termine inosservato; STCA 38.2017.7 del 21 febbraio 2017; STCA
38.2016.33
del 30 giugno 2016; STCA 38.2015.40 del 6 luglio 2015; STCA
42.2012.5
del 26 aprile 2012).
Di conseguenza il TCA non
può esaminare nel merito la decisione su reclamo del 23 dicembre 2016.
A titolo abbondanziale va,
in ogni caso, rilevato che con decisione del 2 novembre 2016 l’USSI ha negato a
RI 1 il diritto all’assistenza sociale in quanto è stata ritenuta persona
maggiorenne - in prima formazione - economicamente dipendente dai
genitori (cfr. doc. 110; consid. 1.1.).
Nella decisione su reclamo
del 23 dicembre 2016, per contro, a seguito delle informazioni ricevute a
seguito del reclamo, la parte resistente ha negato all’insorgente il diritto a
prestazioni assistenziali ordinarie, poiché ritenuta in seconda formazione
(cfr. doc. A2; consid. 1.3.).
Al riguardo il TCA ritiene
utile ricordare all’amministrazione che la giurisprudenza
federale, precedente all'entrata in vigore della LPGA, applicabile in ambito di
assistenza sociale in virtù degli art. 65 cpv., 1 Las e 33 cpv. 3 Laps, ha
stabilito che allorché un'autorità conferma una decisione con una motivazione
diversa rispetto a quella iniziale deve garantire alle parti il diritto di
essere sentito (cfr. STF 8C_76/2007 del 6 luglio 2007, pubblicata in DTF 133 I
201;8C_386/2011 del 19 settembre 2011; RAMI, 2000 pag. 335; DTF 125 V 368 seg;
STCA 38.2008.24 del 3 settembre 2008; STCA 38.2001.115 dell'8 marzo 2002).
2.7
Per quanto
attiene al ricorso contro lo scritto del 27 dicembre 2016 con cui l’USSI
ha comunicato a RI 2 di non ritenere più giustificata l’assegnazione di prestazioni
assistenziali ordinarie a far tempo dal gennaio 2017 (cfr. consid. 1.5.; 1.6.),
giova evidenziare che una decisione amministrativa non va intesa nel
senso letterale, ma in quello corrispondente al suo vero significato giuridico
(cfr. STF 9C_774/2010,9C_441/2011 del 16 agosto 2011 consid. 2.2.; DTF 120 V
497; U. Kieser, ATSG Kommentar, 2° ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, ad art. 49
n. 3).
Una decisione per essere
tale non necessita né dell'indicazione che si tratta di una decisione né
dell'indicazione dei mezzi di diritto, nella misura in cui, tuttavia, la
persona toccata si rende conto della misura presa.
La giurisprudenza e la
dottrina hanno poi precisato che costituisce una decisione l'atto unilaterale
di un'autorità amministrativa che regola una situazione giuridica concreta e
individuale in maniera imperativa (cfr. DTF 122 V 189 consid. 1, DTF 118 V 17
consid. 1, DTF 116 V 319 consid. 1a).
Al riguardo cfr. STCA
42.2015.31
del 9 novembre 2015; STCA 38.2011.37 del 16 febbraio 2012.
Con lo scritto del 27
dicembre 2016 l’USSI ha indicato che dal gennaio 2017 non si giustificavano più
prestazioni di sostegno sociale a favore del ricorrente, considerata la
convivenza con RI 1 che stava seguendo una seconda formazione. L’amministrazione
ha così negato all’insorgente quanto da lui postulato, ossia il rinnovo
dell’assegnazione di prestazioni assistenziali (cfr. doc. A1; consid. 1.5.).
Ora, a mente del TCA,
questa comunicazione deve essere considerata una vera e propria decisione
In effetti con la medesima
è stata regolata una situazione concreta e individuale, ossia l’USSI si è
rifiutato di concedere ulteriori prestazioni assistenziali a RI 2 dal gennaio
2017.
(cfr. al riguardo: STCA 42.2015.31 del 9 novembre 2015; STCA 38.2011.37
del 16 febbraio 2012; STCA 38.2011.15 del 25 maggio 2011; STCA 42.2010.37 del
18.
novembre 2010; STCA 42.2009.22 del 14 gennaio 2010; STCA 33.2007.6 del 26
novembre 2007; STCA 30.2002.249 del 18 agosto 2003; STCA 30.2002.16 del 18
ottobre 2002).
L'USSI è comunque invitato
in futuro, in simili casi, ad emettere una decisione formale munita dei rimedi
di diritto.
Questo Tribunale non ignora
che l’USSI, già nella decisione su reclamo del 23 dicembre 2016, ha precisato
che “dal mese di gennaio 2017 non è più giustificata la prestazione
individuale del sig. RI 2 in conseguenza della convivenza con la reclamante”
(cfr. doc. A2 p.to H).
Per questo aspetto il
provvedimento del 23 dicembre 2016 va considerato una decisone formale.
Tuttavia la decisione su
reclamo in questione è stata emessa nei confronti di RI 1 e inviata unicamente
a lei.
RI 2 non può, dunque, essere
penalizzato per non avere impugnato tempestivamente (cfr. consid. 2.3.) con
reclamo il mancato rinnovo nei suoi confronti della prestazione assistenziale stabilito
contestualmente alla decisione su reclamo del 23 dicembre 2016.
2.8
Questo Tribunale non può
comunque entrare nel merito del “ricorso” dei coniugi __________ contro lo
scritto del 27 dicembre 2016 inviato il 21 aprile 2017 al TCA, in quanto
quest’ultimo può pronunciarsi solo sulle decisioni su reclamo emanate
dall'organo amministrativo competente (cfr. consid. 2.2.; art. 65 cpv. 1 Las e
33.
cpv. 2 Laps; per dei casi analoghi cfr. STCA 42.2017.4-10 del 15 febbraio
2017; 42.2015.31 del 9 novembre 2015; 38.2011.15 del 25 maggio 2011; 42.2010.37
del 18 novembre 2010; 42.2009.14 del 26 agosto 2009).
Il medesimo deve, invece,
essere considerato un reclamo alla decisione informale dell’USSI del 27
dicembre 2016.
In proposito è utile
rilevare, da un lato, che il termine per contestare una decisione informale non
è limitato a 30 giorni come nel caso delle decisioni formali (cfr. consid.
2.2
; art. 33 cpv. 1 e 2 Laps). L’interessato deve piuttosto manifestare il
proprio dissenso con la soluzione adottata dall’amministrazione entro un
congruo termine d’esame e di riflessione. La nostra Massima Istanza, con la
sentenza C 7/02 del 14 luglio 2003, pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 1 pag. 1, ha
stabilito che tale termine corrisponde a 90 giorni (cfr. STF 8C_789/2014 del 7
settembre 2015 consid. 2.2.; STFA U 325/02 del 24 ottobre 2003).
Dall’altro, che in ogni
caso secondo la giurisprudenza la prova dell'avvenuta notifica di una decisione
amministrativa e della data in cui ha avuto luogo incombe, di principio,
all’amministrazione, la quale sopporta le conseguenze della mancata
dimostrazione. In caso di contestazione della notifica di un atto inviato
mediante posta semplice ci si deve, infatti, fondare sulle dichiarazioni del
destinatario dell'invio (cfr. STF 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 5.3.;
STF C 171/05 del 16 settembre 2005 consid. 4.2., pubblicata n SVR 2006 ALV N.
10.
pag. 36; STF H 345/01 del 9 gennaio 2003 consid. 2.2.; DTF 124 V 400 consid.
2a).
Un ricorso potrà essere
eventualmente inoltrato contro la decisione su reclamo che emetterà l’USSI.
Gli atti vanno, dunque,
trasmessi all'amministrazione per esaminare il reclamo degli insorgenti contro
la decisione informale del 27 dicembre 2016.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso contro la
decisione su reclamo del 23 dicembre 2016 è irricevibile.
2. Il “ricorso” contro lo
scritto del 27 dicembre 2016 è irricevibile.
§ Gli
atti sono trasmessi all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento
affinché decida sul reclamo dei coniugi __________ contro la decisione
informale del 27 dicembre 2016.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti