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Decisione

42.2017.25

Ricorso contro decisione su reclamo irricevibile poiché tardivo

6 giugno 2017Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

H.

In concreto la reclamante dispone già di un

diploma spendibile (n.d.r.: certificato di formazione pratica come

assistente del commercio al dettaglio CFP conseguito nell’agosto 2014; cfr.

p.to F; doc. 106) sul mercato del lavoro e l’attuale formazione in corso

per l’AFC è di medesimo grado, di modo che siamo in presenza di una seconda

formazione.

La formazione già disponibile è idonea a

permettersi di collocarsi sul mercato del lavoro con conseguente reddito

lavorativo e inoltre la seconda formazione non è di breve durata, né migliora

nettamente le possibilità di collocamento, quindi alla luce della

giurisprudenza e delle direttive COSAS relative alla seconda formazione, in

tali circostanze non si giustifica il riconoscimento di prestazioni

assistenziali.

Non possono quindi essere riconosciute

delle prestazioni di sostegno sociale per l’unità di riferimento in questione.

Dal mese di gennaio 2017 non è più

giustificata la prestazione individuale del sig. RI 2 in conseguenza della

convivenza con la reclamante.” (Doc. A2)

1.4. Il 24 novembre 2016 l’USSI ha

emesso una decisione nei confronti di RI 2 con la quale gli ha concesso una

prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1'586.-- mensili per il periodo

ottobre-dicembre 2016 (cfr. doc. A3).

1.5. L’amministrazione, con

scritto del 27 dicembre 2016, ha notificato a RI 2 quanto segue:

" (…) abbiamo

ricevuto la sua richiesta di rinnovo delle prestazioni di sostegno sociale per

il mese di gennaio 2017 e in riferimento alla decisione su reclamo del 23

dicembre 2016 (allegata), le comunichiamo che considerata la convivenza con la

signora RI 1 che attualmente sta seguendo una seconda formazione, non sono più

giustificate prestazioni di sostegno sociale anche a suo favore.” (Doc. A1)

1.6. Il 24 aprile 2017 è pervenuto

al TCA un ricorso, firmato da RI 2 e RI 1 e spedito il 21 aprile 2017, del

seguente tenore:

" (…) vorrei

fare ricorso per la mia prestazione assistenziale avvenuta il 27 dicembre 2016

in quanto la mia compagna/moglie non può mantenere un affitto di 1'200 fr. più

le spese (cassa malati, cibo ecc.) in quanto lei percepisce 1'000 fr.

Il signor __________ si è appigliato sul

fatto che mia moglie è in seconda formazione.

Vi vorrei far notare che nei mesi di

ottobre novembre e dicembre il funzionario prima il signor __________ ci aveva

assegnato l’indennità di 1586.00 fr. Vi pregherei di rivalutare il caso. (...)”

(Doc. I)

Al ricorso i coniugi __________

hanno allegato la decisione di accoglimento della prestazione assistenziale a

favore di RI 2 del 24 novembre 2016 (cfr. consid. 1.4.), lo scritto del 27

dicembre 2016 dell’USSI (cfr. consid. 1.5.) e la decisione su reclamo del 23

dicembre 2016 (cfr. consid. 1.3.; doc. A1; A2; A3).

1.7. Questa Corte, il 24 aprile

2017, ha assegnato all’USSI un termine di venti giorni per presentare la

risposta di causa unitamente all’incarto completo e prendere posizione in

merito alla tempestività del ricorso (cfr. doc. II).

1.8. Il 3 maggio 2017 la parte

resistente, in risposta, ha rilevato che:

" (…)

Con il ricorso in oggetto i signori RI 2 e RI

1 contestano la decisione 27.12.2016 dell’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento (USSI), con la quale, alla luce della sua convivenza con la

signora RI 1 (ora __________), è stata respinta la richiesta 7.12.2016 del

signor RI 2 di rinnovo delle prestazioni assistenziali. Tale decisione 27.12.

2016 non è una decisione su reclamo e non è quindi soggetta a ricorso al

lodevole TCA.

Con decisione su reclamo 23.12.2016 l’USSI

aveva confermato il rifiuto di prestazioni assistenziali per la signora RI 1

(ora __________) essendo in seconda formazione precisando che, data la convivenza

con il signor RI 2, da gennaio 2017 non era più giustificata la prestazione

assistenziale di quest’ultimo. La decisione su reclamo 23.12.2016 non è stata

oggetto di ricorso ed è cresciuta in giudicato.

Il ricorso è irricevibile a comunque infondato

vista la convivenza e l’unità di riferimento del ricorrente con la signora RI 1

in seconda formazione con la conseguente assenza di diritto alla prestazione di

assistenza. (…)” (Doc. III)

1.9. L’USSI, con messaggio di

posta elettronica dell’8 maggio 2017, ha prodotto a questo Tribunale il

tracciamento postale della raccomandata relativa alla spedizione ai ricorrenti

della decisione su reclamo del 23 dicembre 2016, precisando, da una parte, che

dallo stesso emerge che la raccomandata, spedita il 13 dicembre 2016, è stata

ritirata il 29 dicembre 2016 allo sportello della Posta di __________.

Dall’altra, che conseguentemente il ricorso inoltrato al TCA risulta essere

tardivo (cfr. doc. IV+1).

1.10. Gli insorgenti, ai quali sono

stati trasmessi per osservazioni la risposta di causa, il messaggio di posta

elettronica dell’8 maggio 2016 dell’USSI, nonché il tracciamento postale dell’invio

del 23 dicembre 2016 (cfr. doc. V), con scritto spedito il 31 maggio 2017,

hanno fatto valere che, siccome RI 1 percepisce un’entrata mensile di fr.

1'000.--, è impossibile che possa provvedere al mantenimento del marito. I

coniugi __________ hanno pure informato di attendere un bambino per settembre

2017 (cfr. doc. VI).

1.11. Il doc. VI è stato inviato per

conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. VII).

Considerandi

In

ordine

2.1

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.

, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H

212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98

del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del

22.

dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014

del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

Nel

merito

2.2

L'art. 65 cpv. 1 della Legge

sull'assistenza sociale (Las) dell'8 marzo 1971 stabilisce che contro la

decisione concernente l'erogazione, il rimborso e la restituzione di

prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritti di cui all'art. 33

Laps.

L'art. 33 della Legge

sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno

2000.

stabilisce che:

" 1Contro

le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà

di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla

data di notificazione.

2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è

data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni

entro 30 giorni dalla data di notificazione.

3È applicabile la legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; per quanto non disposto da

questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA)."

2.3

Nella presente fattispecie la

decisione su reclamo del 23 dicembre 2016 inviata a RI 1 per

raccomandata (cfr. doc. A2; consid. 1.3.) è stata ritirata allo sportello

postale di __________ il 29 dicembre 2016 (cfr. doc. IV1).

Siccome la decisione su

reclamo è stata notificata il 29 dicembre 2016, ovvero durante la sospensione

dei termini a seguito delle ferie giudiziarie natalizie dal 18 dicembre al 2

gennaio incluso (cfr. art. 11 Lptca applicabile in virtù del rinvio di cui

all’art. 33 cpv. 3 Laps), il termine di 30 giorni per interporre ricorso al TCA

ai sensi dell’art. 33 cpv. 2 Laps, al quale rimanda l’art. 65 cpv. 1 Las, ha

iniziato a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione, e

meglio il 3 gennaio 2017 (per il calcolo del termine di ricorso viene infatti computato

il primo giorno dopo la scadenza della sospensione dei termini; cfr. STF

9C_674/2015 del 28 settembre 2015; DTF 131 V 305; DTF 132 II 153=SVR 2006 IV

Nr. 34 pag. 123; Zünd/Pfiffner Rauber,

Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009, § 13 n.

107) ed è scaduto il giorno di mercoledì 1° febbraio 2017.

Consegnato all’ufficio

postale venerdì 21 aprile 2017 (cfr. doc. I; busta d'impostazione agli atti) il

ricorso risulta tardivo (cfr. STF 9C_674/2015 del 28 settembre 2015 in cui il

Tribunale federale non è entrato nel merito di un ricorso inoltrato il 15

settembre 2015 contro un giudizio emesso in ambito di prestazioni complementari

dal Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone Zurigo il cui tentativo

di notifica ha avuto luogo il 17 luglio 2015 e l’effettiva notifica a fine

luglio 2015).

2.4

Occorre

ora esaminare se i ricorrenti possono prevalersi della restituzione del

termine.

L’art. 14 Lptca, relativo

alla restituzione per inosservanza, prevede che se il richiedente o il suo

rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine

stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi

adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento.

Di

analogo tenore è l’art. 41 LPGA.

Prima

dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la

restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria

volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare

sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa

(cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag.

71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V

123, consid. 3b, pag. 125).

Per

"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità

oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che

risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze

devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente

non deve potere essere rimproverata una negligenza.

L’assenza

di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.

4.2

; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I

393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a;

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999,

pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

La giurisprudenza

federale ammette in particolare che il decesso o una grave malattia contratta

improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo. Non basta, però,

che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine

stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad

incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF

8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8,

pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr.,

pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

Per

la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce

l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se

integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con

la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa

in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio

impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).

Deve ancora essere

sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio

di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del

diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e

seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

2.5

Nel caso di specie questa Corte ritiene che, non sono dati i

presupposti per restituire il termine per interporre ricorso contro la

decisione su reclamo del 23 dicembre 2016.

In

effetti questa Corte non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile

l’inoltro tardivo del ricorso.

Gli

insorgenti, del resto, pur avendone la possibilità (cfr. consid. 1.10.), non hanno

fatto valere alcuna specifica circostanza che possa in qualche modo giustificare

il ritardo con cui è stata contestata la decisione su reclamo del 23 dicembre

2016.

2.6

In simili condizioni,

occorre concludere che il ricorso interposto dai coniugi RI 1 contro la

decisione su reclamo del 23 dicembre 2016 tardivamente il 21 aprile 2017 è

irricevibile (cfr. su questo tema le STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014 in cui l’Alta Corte ha considerato inammissibile un ricorso depositato il 13 giugno 2014 contro

un giudizio del TCA del 30 aprile 2014, notificato a un assicurato il 9 maggio

2014, ritenuto, da una parte, che il termine di trenta giorni per impugnare la

sentenza cantonale era scaduto il 10 giugno 2014, dall’altra, che

l’insorgente non aveva fatto valere elementi suscettibili di giustificare una

restituzione del termine inosservato; STCA 38.2017.7 del 21 febbraio 2017; STCA

38.2016.33

del 30 giugno 2016; STCA 38.2015.40 del 6 luglio 2015; STCA

42.2012.5

del 26 aprile 2012).

Di conseguenza il TCA non

può esaminare nel merito la decisione su reclamo del 23 dicembre 2016.

A titolo abbondanziale va,

in ogni caso, rilevato che con decisione del 2 novembre 2016 l’USSI ha negato a

RI 1 il diritto all’assistenza sociale in quanto è stata ritenuta persona

maggiorenne - in prima formazione - economicamente dipendente dai

genitori (cfr. doc. 110; consid. 1.1.).

Nella decisione su reclamo

del 23 dicembre 2016, per contro, a seguito delle informazioni ricevute a

seguito del reclamo, la parte resistente ha negato all’insorgente il diritto a

prestazioni assistenziali ordinarie, poiché ritenuta in seconda formazione

(cfr. doc. A2; consid. 1.3.).

Al riguardo il TCA ritiene

utile ricordare all’amministrazione che la giurisprudenza

federale, precedente all'entrata in vigore della LPGA, applicabile in ambito di

assistenza sociale in virtù degli art. 65 cpv., 1 Las e 33 cpv. 3 Laps, ha

stabilito che allorché un'autorità conferma una decisione con una motivazione

diversa rispetto a quella iniziale deve garantire alle parti il diritto di

essere sentito (cfr. STF 8C_76/2007 del 6 luglio 2007, pubblicata in DTF 133 I

201;8C_386/2011 del 19 settembre 2011; RAMI, 2000 pag. 335; DTF 125 V 368 seg;

STCA 38.2008.24 del 3 settembre 2008; STCA 38.2001.115 dell'8 marzo 2002).

2.7

Per quanto

attiene al ricorso contro lo scritto del 27 dicembre 2016 con cui l’USSI

ha comunicato a RI 2 di non ritenere più giustificata l’assegnazione di prestazioni

assistenziali ordinarie a far tempo dal gennaio 2017 (cfr. consid. 1.5.; 1.6.),

giova evidenziare che una decisione amministrativa non va intesa nel

senso letterale, ma in quello corrispondente al suo vero significato giuridico

(cfr. STF 9C_774/2010,9C_441/2011 del 16 agosto 2011 consid. 2.2.; DTF 120 V

497; U. Kieser, ATSG Kommentar, 2° ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, ad art. 49

n. 3).

Una decisione per essere

tale non necessita né dell'indicazione che si tratta di una decisione né

dell'indicazione dei mezzi di diritto, nella misura in cui, tuttavia, la

persona toccata si rende conto della misura presa.

La giurisprudenza e la

dottrina hanno poi precisato che costituisce una decisione l'atto unilaterale

di un'autorità amministrativa che regola una situazione giuridica concreta e

individuale in maniera imperativa (cfr. DTF 122 V 189 consid. 1, DTF 118 V 17

consid. 1, DTF 116 V 319 consid. 1a).

Al riguardo cfr. STCA

42.2015.31

del 9 novembre 2015; STCA 38.2011.37 del 16 febbraio 2012.

Con lo scritto del 27

dicembre 2016 l’USSI ha indicato che dal gennaio 2017 non si giustificavano più

prestazioni di sostegno sociale a favore del ricorrente, considerata la

convivenza con RI 1 che stava seguendo una seconda formazione. L’amministrazione

ha così negato all’insorgente quanto da lui postulato, ossia il rinnovo

dell’assegnazione di prestazioni assistenziali (cfr. doc. A1; consid. 1.5.).

Ora, a mente del TCA,

questa comunicazione deve essere considerata una vera e propria decisione

In effetti con la medesima

è stata regolata una situazione concreta e individuale, ossia l’USSI si è

rifiutato di concedere ulteriori prestazioni assistenziali a RI 2 dal gennaio

2017.

(cfr. al riguardo: STCA 42.2015.31 del 9 novembre 2015; STCA 38.2011.37

del 16 febbraio 2012; STCA 38.2011.15 del 25 maggio 2011; STCA 42.2010.37 del

18.

novembre 2010; STCA 42.2009.22 del 14 gennaio 2010; STCA 33.2007.6 del 26

novembre 2007; STCA 30.2002.249 del 18 agosto 2003; STCA 30.2002.16 del 18

ottobre 2002).

L'USSI è comunque invitato

in futuro, in simili casi, ad emettere una decisione formale munita dei rimedi

di diritto.

Questo Tribunale non ignora

che l’USSI, già nella decisione su reclamo del 23 dicembre 2016, ha precisato

che “dal mese di gennaio 2017 non è più giustificata la prestazione

individuale del sig. RI 2 in conseguenza della convivenza con la reclamante”

(cfr. doc. A2 p.to H).

Per questo aspetto il

provvedimento del 23 dicembre 2016 va considerato una decisone formale.

Tuttavia la decisione su

reclamo in questione è stata emessa nei confronti di RI 1 e inviata unicamente

a lei.

RI 2 non può, dunque, essere

penalizzato per non avere impugnato tempestivamente (cfr. consid. 2.3.) con

reclamo il mancato rinnovo nei suoi confronti della prestazione assistenziale stabilito

contestualmente alla decisione su reclamo del 23 dicembre 2016.

2.8

Questo Tribunale non può

comunque entrare nel merito del “ricorso” dei coniugi __________ contro lo

scritto del 27 dicembre 2016 inviato il 21 aprile 2017 al TCA, in quanto

quest’ultimo può pronunciarsi solo sulle decisioni su reclamo emanate

dall'organo amministrativo competente (cfr. consid. 2.2.; art. 65 cpv. 1 Las e

33.

cpv. 2 Laps; per dei casi analoghi cfr. STCA 42.2017.4-10 del 15 febbraio

2017; 42.2015.31 del 9 novembre 2015; 38.2011.15 del 25 maggio 2011; 42.2010.37

del 18 novembre 2010; 42.2009.14 del 26 agosto 2009).

Il medesimo deve, invece,

essere considerato un reclamo alla decisione informale dell’USSI del 27

dicembre 2016.

In proposito è utile

rilevare, da un lato, che il termine per contestare una decisione informale non

è limitato a 30 giorni come nel caso delle decisioni formali (cfr. consid.

2.2

; art. 33 cpv. 1 e 2 Laps). L’interessato deve piuttosto manifestare il

proprio dissenso con la soluzione adottata dall’amministrazione entro un

congruo termine d’esame e di riflessione. La nostra Massima Istanza, con la

sentenza C 7/02 del 14 luglio 2003, pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 1 pag. 1, ha

stabilito che tale termine corrisponde a 90 giorni (cfr. STF 8C_789/2014 del 7

settembre 2015 consid. 2.2.; STFA U 325/02 del 24 ottobre 2003).

Dall’altro, che in ogni

caso secondo la giurisprudenza la prova dell'avvenuta notifica di una decisione

amministrativa e della data in cui ha avuto luogo incombe, di principio,

all’amministrazione, la quale sopporta le conseguenze della mancata

dimostrazione. In caso di contestazione della notifica di un atto inviato

mediante posta semplice ci si deve, infatti, fondare sulle dichiarazioni del

destinatario dell'invio (cfr. STF 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 5.3.;

STF C 171/05 del 16 settembre 2005 consid. 4.2., pubblicata n SVR 2006 ALV N.

10.

pag. 36; STF H 345/01 del 9 gennaio 2003 consid. 2.2.; DTF 124 V 400 consid.

2a).

Un ricorso potrà essere

eventualmente inoltrato contro la decisione su reclamo che emetterà l’USSI.

Gli atti vanno, dunque,

trasmessi all'amministrazione per esaminare il reclamo degli insorgenti contro

la decisione informale del 27 dicembre 2016.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso contro la

decisione su reclamo del 23 dicembre 2016 è irricevibile.

2. Il “ricorso” contro lo

scritto del 27 dicembre 2016 è irricevibile.

§ Gli

atti sono trasmessi all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento

affinché decida sul reclamo dei coniugi __________ contro la decisione

informale del 27 dicembre 2016.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti