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Decisione

42.2017.26

Contestato computo salario da 1 a 15/10/16 nel calcolo dell'AS di 11/16. Conteggio corretto: salario 10/16 versato in 11/16.A ragione,inoltre, tenuto conto di AF di fr.200:fanno parte del redd.imponib

17 agosto 2017Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i residenti del Cantone” (pag. 11).

In

seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica

professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo

previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli

assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo

intervento sociale.

2.5. Secondo

l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti

preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette

(art. 17).

Al

riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare

alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2

Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,

10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La

natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente

dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e

alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse

si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa

distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in

relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del

Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8

maggio 2002, pag. 3).

Inoltre

le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

3 Las).

Relativamente

alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"

Le prestazioni assistenziali

ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la

soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le

prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della

Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere

ricorrente. (cpv. 2)."

Ex art. 19 Las, concernente la

soglia d’intervento, poi:

"

La soglia d’intervento per

le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno,

tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale."

L’art.

19 Las definisce la soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali in

deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai

limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari

all’AVS/AI.

La

Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da

molti anni, come altri Cantoni.

L’ammontare

della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della

COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel

Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione

della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può

configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione

federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero

si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei

singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

Per l’anno

2016 è utile rilevare che le Direttive riguardanti gli

importi delle prestazioni assistenziali prevedono dal 1° gennaio 2016 i

seguenti forfait di mantenimento:

" Persone

dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato

dalla COSAS)

(CHF/mese)

1 persona 986.--

Considerandi

2.

persone 1'509.--

3.

persone 1'834.--

4.

persone 2'110.--

5.

persone 2'386.--

Per ogni persona +

200.

--

supplementare

1.1

Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di

16.

anni o più

Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni

compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato

all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili.

1.2

Supplemento di integrazione

a. Inserimento sociale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento

con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la

partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait

globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di

CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.

Durante la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di

integrazione di CHF 300.– al mese.

b. Inserimento professionale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento

con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per

partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC –

USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un

supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.”

(cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.)

Il

p.to 1.3. delle Direttive per l’anno 2016 enuncia inoltre che per i giovani

adulti che vivono con i propri genitori è riconosciuto un forfait mensile di

fr. 600.--.

Gli

importi menzionati relativi all’anno 2016 sono stati mantenuti anche per l’anno

2017.

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali

per il 2017; BU N. 10/2017 del 14 marzo 2017 pag. 33 segg.).

2.6

Nella presente evenienza

dalle carte processuali emerge che RI 1 ha lavorato in qualità di impiegata di

commercio al 50% alle dipendenze della __________ dal 15 gennaio 2016 fino al

14.

ottobre 2016 quando si è licenziata con effetto immediato (cfr. doc. 77; 71;

24).

Il marito non esercita

alcuna attività lavorativa, non essendo riuscito a reperire alcun impiego (cfr.

doc. 67; 4).

A far tempo dal mese di

novembre 2016 RI 1 ha chiesto che la sua unità di riferimento costituita da

lei, dal marito e dal loro figlio __________, nato nel 2014, venisse posta al

beneficio di prestazioni assistenziali (cfr. doc. 31, 30).

Con decisione del 21

novembre 2016 l’USSI le ha erogato una prestazione assistenziale ordinaria di

fr. 337.-- per il mese di ottobre 2016 (cfr. doc. 138).

Con ulteriore decisione

del 21 novembre 2016 (cfr. doc. B inc. 42.2017.26) l’amministrazione ha

concesso alla ricorrente una prestazione assistenziale ordinaria per il mese di

novembre 2016 di fr. 1'024.--.

Inoltre con provvedimento del

21.

novembre 2016 (cfr. doc. B inc. 42.2017.27) l’USSI ha riconosciuto a RI 1 il

diritto a una prestazione assistenziale ordinaria per il mese di dicembre 2016 di

fr. 1'704.--.

Le decisioni relative ai

mesi di novembre e dicembre 2016 sono state confermate con decisione su reclamo

del 30, rispettivamente 29 marzo 2017 (cfr. doc. A inc. 42.2017.26; doc. A inc.

42.2017

).

I coniugi __________ hanno

contestato, per quanto concerne il calcolo di novembre 2016, il computo del

reddito da attività lavorativa della moglie di fr. 855.--, e sia per il mese di

novembre che per il mese di dicembre 2016 il conteggio degli assegni familiari

di base di fr. 200.-- al mese, pari a fr. 2'400.-- annui (cfr. doc. I inc.

42.2017

; doc. I inc. 42.2017.27).

2.7

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie questa Corte ritiene utile, innanzitutto, ricordare che

nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di

cui agli art. 2 Las e 13 Laps (cfr. consid. 2.3.).

Da

tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene

riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere

alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono

tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi

(cfr. DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid.

2.3.1

, pubblicata in RAMI 2005 pag. 30).

Con sentenza STF 8C_787/2011

del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha rilevato, in particolare, che

in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere prestazioni

assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella condizione di

impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio ragionevole

comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo un’attività

retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale.

Con

sentenza 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha rilevato

che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In

particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali

di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 in cui l’assistenza

sociale è stata negata poiché il richiedente ha potuto fare fronte alle sue

spese non coperte dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti

(prestiti) da parte di terzi.

Inoltre

le disposizioni della Conferenza svizzera dell’azione sociale - COSAS del 2005

al punto A.4 ("Principi del sostegno sociale"), dopo aver ribadito

che la sussidiarietà costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si

basa il sostegno sociale, sottolineano che:

" (...)

- Sussidiarietà

Il sostegno sociale interviene quando la persona bisognosa non è

in grado di aiutarsi da sola e quando le altre fonti d’aiuto disponibili sono

state esaurite. Il sostegno sociale deve intervenire quando non possono essere

ottenuti altri aiuti, in tempo utile o in maniera adeguata. Il sostegno sociale

viene elargito dall’ente cantonale preposto ed è sussidiario:

• allo sforzo personale: la persona che si trova nel bisogno deve

sforzarsi di intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla

situazione critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo il proventi del

lavoro, il patrimonio esistente o altre entrate disponibili;

• agli obblighi da parte di terzi: prima di elargire una

prestazione, le autorità devono vagliare attentamente tutte le possibilità

d’intervento degli altri enti pubblici o privati. Ci si riferisce a prestazioni

d’assicurazioni sociale, a contributi di mantenimento inerenti il diritto di

famiglia, a pendenze da contratto, indennizzi, borse di studio, ecc.

• alle prestazioni volontarie da parte di terzi: le prestazioni

d’aiuto sociale volontarie sono equiparate alle prestazioni pubbliche, anche

nel caso in cui non avessero base giuridica e rivestissero un carattere

benevolo. Esse son prese in considerazione nella determinazione dell’intervento

pubblico.(…)”

Riguardo alla funzione delle

disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in dottrina, C. Hänzi,

Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing

Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e 114-115.

2.8

Per quanto attiene al computo

nel calcolo relativo al mese di novembre 2016 della somma di fr. 855.--

mensili, corrispondenti a fr. 10'260.-- annui, a titolo di reddito da attività

dipendente della ricorrente (cfr. doc. B inc. 42.2017.26), il TCA osserva che giusta

l'art. 6 cpv. 1 lett. a Laps, a cui l’art. 22 Las rinvia e che regolamenta il

reddito computabile, quest’ultimo è costituito, segnatamente, dai redditi ai

sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad

esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38

cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT.

L’art. 16 cpv. 1 LT

prevede che sono imponibili tutti i proventi di un’attività dipendente, retta

dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi accessori, quali indennità

per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni, premi di anzianità,

gratificazioni, mance, tantièmes, vantaggi valutabili in denaro risultanti da

partecipazioni di collaboratore e altri vantaggi valutabili in denaro.

In concreto dagli atti

risulta che lo stipendio concernente il periodo 1-15 ottobre 2016 (in cui la

ricorrente ha lavorato) ammontante a fr. 855.--, oltre a fr. 100.-- di assegni

familiari per metà mese, è stato versato sul conto bancario di RI 1 il 7

novembre 2016 (cfr. doc. D inc. 42.2017.26; 142), come peraltro indicato pure

dalla medesima (cfr. doc. I inc, 42.2017.26).

La famiglia __________ ha

potuto, quindi, disporre di tale somma nel mese di novembre 2016.

Ne discende che a ragione

l’USSI, in applicazione degli art. 6 cpv. 1 lett. a Laps e 16 LT, ha tenuto

conto di tale entrata per il calcolo della prestazione assistenziale del mese

di novembre 2016.

2.9

Gli insorgenti hanno poi

censurato il computo, nella misura di fr. 200.-- al mese, degli assegni

familiari di base sia per il mese di novembre che per il mese di dicembre 2016

(cfr. doc. I inc. 42.2017.26; doc. I inc. 42,.2017.27; doc. B inc. 42.2017.26;

doc. B inc. 42.2017.27).

I coniugi __________ hanno

asserito, da un lato, che in quel periodo non percepivano gli assegni familiari

di base. Dall’altro, che in ogni caso non dovrebbero essere conteggiati nemmeno

nel caso in cui fossero stati loro corrisposti, poiché si tratta di un importo

che non fa parte della determinazione del reddito. Al riguardo essi hanno

precisato che i redditi del complemento del fabbisogno vitale che sono esenti

fiscalmente non fanno parte del reddito deducibile (cfr. doc. I 42.2017.27).

In proposito giova

rilevare che, contrariamente a quanto i ricorrenti sembrano affermare, gli

assegni per i figli e di formazione ai sensi dell’art. 3 LAFam fanno parte del

reddito imponibile (cfr. www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/informazioni-per/versicherte/famz.html).

Come visto sopra, l’art. 6

cpv. 1 lett. a Laps relativo al reddito computabile - a cui rinvia l’art. 22

Las - rimanda a sua volta agli art. 15-22 LT.

L’art. 16 LT elenca tra i

proventi imponibili gli assegni.

Pertanto gli assegni per i

figli ai sensi della LAFam devono essere tenuti in considerazione per

determinare il diritto a prestazioni assistenziali.

Tale soluzione si

giustifica pure dal profilo del principio della sussidiarietà. In effetti

l’art. 2 cpv. 1 Las enuncia che le prestazioni assistenziali secondo questa

legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle

assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre

leggi cantonali (cfr. consid. 2.4.).

I redditi di complemento

esenti fiscalmente menzionati dagli insorgenti sono piuttosto gli assegni

integrativi e di prima infanzia.

Tali assegni non sono,

infatti, imponibili dal gennaio 2005 (cfr. art. 23 lett. d LT; BU del 31

dicembre 2004 pag. 484) a seguito di un’iniziativa parlamentare del 27 giugno

2002.

presentata nella forma elaborata da Gianni Guidicelli e confirmatari per

la modifica dell'art. 23 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (considerare

esenti da imposta gli assegni di prima infanzia e gli assegni integrativi).

Gli assegni integrativi e

di prima infanzia devono, però, essere considerati ai fini del calcolo delle

prestazioni assistenziali in virtù del principio di sussidiarietà che impone

che le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono

concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla

Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5

giugno 2000, fra le quali vi sono gli AFI e gli API (cfr. consid. 2.4.; art. 2 cpv. 1 lett. f e g, cpv.2 Las; art. 13 Laps).

2.10

In

concreto dall’accertamento esperito da questa Corte presso i ricorrenti è

emerso che gli stessi hanno inoltrato domanda di assegni familiari per persone

senza attività lucrativa nel gennaio/febbraio 2017, che il 10 maggio 2017 la

Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari ha deciso che RI 1

ha diritto a tale assegni dal 15 ottobre 2016 al 31 dicembre 2018 e che il 6

giugno 2017 le sono stati versati gli assegni retroattivi, in particolare dal

15.

ottobre al 31 dicembre 2016 (cfr. consid. 1.7.; doc. V; VI; H; I inc.

42.2017

).

E’ vero che gli insorgenti

hanno indicato che dalla somma di assegni corrisposti è stata decurtata la

somma di fr. 429.15 a causa del mancato pagamento dei contributi personali da

aprile a settembre 2016 (che tuttavia secondo i ricorrenti sarebbero già stati

dedotti dai salari, ma non versati dall’ex datore di lavoro; cfr. doc. VI inc.

42.2017

).

E’ altrettanto vero, però,

che, indipendentemente dalla circostanza che i ricorrenti stiano attendendo la

restituzione dell’ammontare di fr. 429.15, la Cassa ha in ogni caso dedotto questa

somma dagli assegni per il figlio per il periodo gennaio – marzo 2017 (cfr. doc.

L inc. 42.2017.26).

Pertanto, avendo i coniugi

__________ ricevuto gli assegni familiari per persone senza attività lucrativa

di fr. 200.-- mensili, pari a fr. 2'400.-- annui, per i mesi di novembre e

dicembre 2016, le decisioni dell’USSI che hanno computato nei redditi

computabili di novembre e dicembre 2016 gli assegni per il figlio non sono

censurabili.

2.11

Per il resto gli insorgenti

non hanno sollevato ulteriori eccezioni in merito ai conteggi dei mesi di

novembre e dicembre 2016, in particolare in relazione alle singole voci delle

spese computabili indicate dall’USSI.

Per quanto attiene al mese

di novembre 2016 non risulta alcuna sostanza computabile (cfr. doc. B

inc. 42.2017.26).

I redditi dell’unità di

riferimento sono composti di fr. 8'160.-- quale reddito da attività dipendente

(fr. 10'260, cfr. consid. 2.8., - fr. 2'100 franchigia reddito da lavoro) e di

fr. 2'400.-- a titolo di assegni familiari (cfr. consid. 2.10.).

Complessivamente il

reddito computabile Las ammonta a fr. 10’560.--, pari a fr. 880.-- al mese.

Le spese computabili sono costituite

dalla spesa per l’alloggio di fr. 16’800.-- e dal premio della cassa malati

pari a fr. 11’028.-- (cfr. doc. B inc. 42.2017.26).

Esse, globalmente,

corrispondono a fr. 27’828.--, ossia a fr. 2’319.-- al mese.

Di conseguenza i coniugi __________

non presentano alcun reddito disponibile residuale (cfr. art. 18, 22 Las).

Il disavanzo ammonta, al

contrario, a fr. 17’268.-- annui (redditi computabili di fr. 10’560.-- - spese

computabili di fr. 27’828.--) corrispondente a circa fr. 1’439.-- al mese.

La soglia di intervento

per il 2016 dei ricorrenti è pari a fr. 1’834.-- al mese (cfr. consid. 2.5.;

doc. B inc. 42.2017.26).

Come indicato sopra, hanno

diritto alla prestazione assistenziale ordinaria coloro il cui reddito

disponibile residuale, sommato alle prestazioni sociali di complemento effettivamente

percepite sulla base della Laps, non raggiunge la soglia di intervento (cfr.

art. 18 Las; consid. 2.5.).

In casu, il sussidio della

cassa malati ammonta a fr. 675.-- mensili, l’assegno integrativo a fr. 563.--

al mese e l’assegno di prima infanzia a fr. 1'011 mensili, per complessivi fr.

2'249.-- (cfr. doc. B inc. 42.2017.26; I inc. 42.2017.26).

La lacuna di reddito Las

mensile è, pertanto, pari a fr. 1’024.-- [(fr. 1’834.-- + fr. 1’439.--) – fr. 2’249.--].

I ricorrenti hanno,

dunque, diritto, per il mese di novembre 2016, a una prestazione assistenziale

di fr. 1’024.--, come deciso dall’USSI (cfr. doc. B, A inc. 42.2017.26).

La decisione su reclamo

del 30 marzo 2017 deve, conseguentemente, essere confermata.

2.12

Neppure per il mese di dicembre

2016.

risulta della sostanza computabile (cfr. doc. B inc. 42.2017.27).

I redditi dell’unità di

riferimento sono composti unicamente degli assegni familiari di fr. 2'400.-- (cfr.

consid. 2.10.).

Le spese computabili sono costituite

dalla spesa per l’alloggio di fr. 16’800.-- e dal premio della cassa malati

pari a fr. 11’028.-- (cfr. doc. B inc. 42.2017.27).

Esse, globalmente,

corrispondono a fr. 27’828.--, ossia a fr. 2’319.-- al mese.

I coniugi __________ non

presentano, perciò, alcun reddito disponibile residuale (cfr. art. 18, 22 Las).

Il disavanzo ammonta, al

contrario, a fr. 25'428.-- annui (redditi computabili di fr. 2’400.-- - spese

computabili di fr. 27’828.--) corrispondente a circa fr. 2’119.-- al mese.

La soglia di intervento

per il 2016 dei ricorrenti è pari a fr. 1’834.-- al mese (cfr. consid. 2.5.;

doc. B inc. 42.2017.27).

Il sussidio della cassa

malati ammonta a fr. 675.-- mensili, l’assegno integrativo a fr. 563.-- al mese

e l’assegno di prima infanzia a fr. 1'011 mensili, per complessivi fr. 2'249.--

(cfr. doc. B inc. 42.2017.27).

La lacuna di reddito Las

mensile è, dunque, pari a fr. 1’704.-- [(fr. 1’834.-- + fr. 2’119.--) – fr.

2’249.--].

I ricorrenti hanno, pertanto,

diritto, per il mese di dicembre 2016, a una prestazione assistenziale di fr.

1’704.--, come deciso dall’USSI (cfr. doc. B, A inc. 42.2017.27).

La decisione su reclamo del

29.

marzo 2017 deve, di conseguenza, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Le cause 42.2017.26 e

42.2017.27 sono congiunte.

2. I ricorsi, in quanto

ricevibili, sono respinti.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti