42.2017.26
Contestato computo salario da 1 a 15/10/16 nel calcolo dell'AS di 11/16. Conteggio corretto: salario 10/16 versato in 11/16.A ragione,inoltre, tenuto conto di AF di fr.200:fanno parte del redd.imponib
17 agosto 2017Italiano30 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2017.26-27
rs
Lugano
17 agosto 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sui ricorsi del 27 aprile 2017 di
1. RI
1
2. RI
2
contro
le decisioni su reclamo del 29 e 30 marzo 2017 emanate da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del
29 marzo 2017 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito:
USSI) ha confermato la decisione del 21 novembre 2016 (cfr. doc. B inc.
42.2017.27) con cui ha riconosciuto a RI 1 - la cui unità di riferimento è
composta della medesima, del marito RI 2 e del loro figlio __________ (__________2014)
- il diritto a una prestazione assistenziale ordinaria per il mese di dicembre
2016 di fr. 1'704.--.
L’amministrazione, nella
decisione su reclamo del 29 marzo 2017, ha in particolare osservato:
" (…)
Il calcolo della decisione impugnata applica la legge. Si osserva
che in effetti è considerato un reddito computabile mensile ai sensi della LAS
di CHF 200.- relativo all’assegno di base (oltre ad aver considerato l’assegno
integrativo per figli e di prima infanzia). Ciò è corretto. Infatti la
prestazione di assistenza è sussidiaria a tutte le entrate di reddito e
prestazioni sociali dell’assistita. Quindi ha diritto all’assistenza solo nella
misura in cui, dopo averle utilizzate tutte, rimane ancora scoperto il
fabbisogno minimo stabilito secondo i parametri dell’assistenza. Si rileva che
la reclamante beneficia mensilmente di CHF 1'704.- di assistenza, ai quali si
aggiungono CHF 563.- di assegni integrativi figli, CHF 1'011.- di assegni prima
infanzia e CHF 200.- degli assegni di base. Inoltre beneficia del sussidio di
cassa malati per CHF 675.-. Con ciò il fabbisogno assistenziale della sua unità
di riferimento risulta coperto.” (Doc. A inc. 42.2017.27)
1.2. Contro la decisione su
reclamo del 29 marzo 2017 RI 1 e RI 2 hanno inoltrato un tempestivo ricorso al
TCA, facendo valere segnatamente quanto segue:
" (…) la
ragione per cui ora contestiamo la tabella di calcolo del mese di dicembre
2016, è che dall’importo a nostro favore di Fr. 1'834.00 mensili per 3 persone
(di cui un bambino piccolo, dell’età inferiore ai 3 anni) ci hanno dedotto
anche i Fr. 200.00 di Assegni figli base quale reddito computabile LAS
(ammontante annualmente a Fr. 2'400.00), quando in realtà si tratta di un
importo che non fa parte della determinazione del reddito, secondo il Messaggio
di accompagnamento della novella legislativa, in quanto i redditi del
complemento del fabbisogno vitale che sono esenti fiscalmente non fanno parte
del reddito deducibile, trattandosi di trasferimenti che coprono spese
supplementari, rispettivamente prestazioni LAPS, e ciò alla luce della
particolare natura di questi redditi. (…)” (Doc. I inc. 42.2017.27)
1.3. L’USSI, in risposta, ha
proposto di respingere il ricorso con motivazioni essenzialmente identiche a
quelle espresse nella decisione su reclamo del 29 marzo 2017 (cfr. doc. III
inc. 42.2017.27).
1.4. Con decisione su reclamo del
30 marzo 2017 l’USSI ha, inoltre, confermato l’ulteriore decisione del 21
novembre 2016 (cfr. doc. B inc. 42.2017.26) con cui ha concesso a RI 1 una
prestazione assistenziale ordinaria per il mese di novembre 2016 di fr.
1'024.--.
Al riguardo
l’amministrazione ha precisato:
" (…)
Il calcolo della decisione impugnata
applica la legge. Si osserva che in effetti è considerato un reddito
computabile mensile ai sensi della LAS di CHF 880.- relativo al salario di
ottobre 2016. Ciò è corretto. Infatti la prestazione di assistenza è
sussidiaria a tutte le entrate di reddito e prestazioni sociali dell’assistita.
Quindi ha diritto all’assistenza solo nella misura in cui, dopo averle utilizzate
tutte, rimane ancora scoperto il fabbisogno minimo stabilito secondo i
parametri dell’assistenza. Si rileva che la reclamante ha ricevuto in ottobre
il reddito in oggetto, potendone beneficiare in novembre, di modo che è stato
considerato nel calcolo di tale mese. In concreto, volendolo considerare in
ottobre si dovrebbe comunque chiedere il rimborso di tale importo in quanto
andrebbe ridotta la prestazione di ottobre. In pratica l’importo di CHF 880.- è
senz’altro da considerare e porta quindi a ridurre la prestazione della
reclamante.” (Doc. A inc. 42.2017.26)
1.5. RI 1 e RI 2 hanno impugnato la
decisione su reclamo del 30 marzo 2017 con ricorso del 27 aprile 2017 davanti
al TCA, rilevando:
" (…) a fine
ottobre per novembre 2016 ho percepito, in data 7 novembre 2016, uno stipendio
netto mensile di soli Fr. 855, a cui vanno ad aggiungersi Fr. 100.00 per
Assegni Figli base, oltre ad AFI/API per Fr. 1'574.00 (percepiti solo il 14
novembre 2016), che sommati allo stipendio fanno un totale di Fr. 2'529.00, a
cui vanno aggiunti Fr. 778.35 versatici il 24 novembre da USSI per novembre per
un totale di Fr. 3'307.35.
Da tale importo noi avremmo dovuto pagare
l’affitto di novembre di Fr. 1'400.00, le spese mensili obbligatorie (Telefono)
per un totale di Fr. 199.75 rimanendo così con un saldo a nostra disposizione
di soli Fr. 929.25 (più i Fr. 778.35 che però erano a nostra disposizione solo
a partire dal 24 novembre 2016) con cui fronteggiare il vitto mensile e le
spese quotidiane correnti per 3 persone (incluso il necessario per il nostro
bambino piccolo come pannolini, ecc….).
4. Ragione per cui mio marito ed io abbiamo
deciso di non versare l’affitto del mese di novembre 2016, non sapendo quando
ci sarebbero stato versati gli AFI/API di novembre (percepiti il 14 novembre
2016) per un importo pari a fr. 1'574.00, non sapendo nemmeno quando ci sarebbe
stato versato lo stipendio dal datore di lavoro (di fr. 855.00 + Assegni figli
di Fr. 100.00 in quanto calcolato solo metà mese), ed a ragione, in quanto ci
fu versato solo il 7 novembre 2016, e che uniti alle prestazioni assistenziali
per ottobre (Fr. 91.35) e novembre (fr. 778.35) dell’USSI che ci giunsero solo
al 24 novembre 2016, fanno un totale di Fr. 3'307.35 senza però percepire gli
assegni figli base di novembre di Fr. 200.00 mensili, che a tutt’oggi non ci
sono ancora pervenuti (6 mesi di arretrati ovvero Fr. 1'200.00 + fr. 100.00 del
mese di ottobre in quanto quel mese ci furono versati solo in ragione della
metà dal datore di lavoro)!
Inizialmente telefonicamente ci dissero che
attendevano la dichiarazione dal mio datore di lavoro relativa alla cessazione
della mia attività lavorativa che non giunse prima di gennaio 2017, poi
l’Ufficio assegni figli base ci disse che erano in ritardo con il pagamento di due
mesi (per lavoro arretrato), ed infine che lo sportello AVS di __________ aveva
inoltrato loro la richiesta di assegni figli base completa solo a inizio
febbraio 2017. Un’attesa di 6 mesi è una cosa assolutamente inaccettabile, in
considerazione del fatto che siamo indigenti, e che abbiamo un figlio di 2 anni
e mezzo a cui dobbiamo provvedere! Inoltre dopo un’attesa di 6 mesi ci
contattano per dirci che necessitano di ulteriori documenti.
La cosa si è andata via via complicandosi
in quanto ogni mese che passa non solo non riceviamo l’importo degli assegni
figli base di Fr. 200.00, ma dal mese di dicembre 2016 ci hanno pure dedotto lo
stesso importo di Fr. 200.00 che (ironia della sorte!) non abbiamo neppure
ancora ricevuto, quale reddito computabile LAS, pur non facendo parte tale
importo della determinazione del reddito (secondo il Messaggio della novella
legislativa), e ciò alla luce della particolare natura di questi redditi. (…)”
(Doc. I inc. 42.2017.26)
1.6. Nella sua risposta del 12
maggio 2017 l’USSI ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III inc.
42.2017.26).
1.7. Pendente causa questa Corte
ha posto ai ricorrenti i seguenti quesiti:
" 1. Avete
inoltrato domanda di assegni familiari per persone prive di attività lucrativa
a far tempo dalla metà di ottobre 2016?
2. In caso di risposta affermativa alla domanda n. 1, a quale
autorità? Alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari?
3. In caso di risposta affermativa al quesito n. 1, l’autorità
competente ha emesso una decisione al riguardo? Se sì, inviarne una copia.
4. In caso di risposta negativa alla domanda n. 1, per quale
motivo non avete richiesto gli assegni familiari per persone prive di attività
lucrativa?” (Doc. V inc. 42.2017.26; V inc. 42.2017.27)
Gli insorgenti hanno
risposto il 14 giugno 2017, indicando:
" (…)
La domanda di assegni famigliari per
persone senza attività lucrativa è stata inoltrata in gennaio 2017 all’Ufficio
Assegni figli di __________, inoltrata da loro all’Istituto Assicurazioni
sociali a quanto pare solo in febbraio 2017. Abbiamo dovuto attendere che il
mio ex datore di lavoro rilasciasse le ultime buste paga prima di poter fare
richiesta.
L’autorità ci ha rilasciato la decisione in
data 10 maggio 2017 (qui in copia) e i soldi degli assegni figli base sono
stati versati in data 6 giugno u.s. decurtati di Fr. 429.15, in quanto la
sottoscritta RI 1 aveva due precetti esecutivi per il mancato pagamento dei contributi
personali dal 1. Aprile 2016 al 30 settembre 2016 (già pagati direttamente con
la paga che percepivo, ma non annunciati da parte del mio datore di lavoro!).
Abbiamo quindi trasmesso il certificato di salario dell’anno passato
all’Ufficio competente e stiamo attendendo i restanti soldi in nostro diritto.”
(Doc. VI inc. 42.2017.26; VI inc. 42.2017.27)
1.8. Il 30 giugno 2017 l’USSI ha
presentato le proprie osservazioni riguardo all’esito dell’accertamento
esperito dal TCA (cfr. doc. VIII inc. 42.2017.26; VIII inc. 42.2017.27).
1.9. Il doc. VIII inc.
42.2017.26-27 è stato trasmesso ai ricorrenti per conoscenza (cfr. doc. IX
42.2017.26; IX inc. 42.2017.27).
In ordine
2.1. Secondo l’art. 76 cpv. 1
LPAmm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di
cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa
Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può
ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola
decisione o sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della
decisione delle altre.
Nella concreta evenienza,
visto che i ricorsi presentati dai medesimi insorgenti sono diretti contro due
decisioni su reclamo che concernono fatti, perlomeno parzialmente, di ugual
natura e sono state emesse entrambe dall’USSI, è accertata la connessione tra
loro. Per economia processuale, le procedure ricorsuali 42.2017.26 e 42.2017.27
sono, dunque, congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. STF
9C_37/2012 e 9C_106/2012 del 16 gennaio 2013, consid. 1; STF 8C_913/2009,
8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; DTF 131 V 59 consid. 1; DTF 128 V 124 consid.
1).
2.2. La costante giurisprudenza
federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il
presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale
(cfr. STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6
dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_208/2013 del 3 luglio 2013 consid. 2.1.; STF 9C_393/2011
del 16 settembre 2011 consid. 1; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164;
SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388, DTF 125 V 413; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF
110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Nella presente fattispecie
la decisione su reclamo del 29 marzo 2017 riguarda esclusivamente la
prestazione assistenziale ordinaria del mese di dicembre 2016 (cfr. consid.
1.1.), mentre la decisone su reclamo del 30 novembre 2017 concerne la prestazione
assistenziale ordinaria relativa al mese di novembre 2016 (cfr. consid. 1.4.).
Altre questioni, in
particolare quella sollevata con il ricorso contro la decisione su reclamo del
30 marzo 2017 in relazione a una sanzione che sarebbe stata applicata agli
insorgenti dal mese di aprile 2017 (cfr. doc. I inc. 42.2017.26 pag. 2) esula
dalla presente causa e risulta quindi irricevibile.
Nel merito
2.3. Oggetto della
vertenza è la questione di sapere se l’USSI ha a ragione o meno riconosciuto ai
ricorrenti una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1'024.-- per il mese
di novembre 2016 e di fr. 1'704.-- per il mese di dicembre 2016.
L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran
Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289
segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi
cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26
giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in
vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1°
ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della
Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU
40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.4. L'art.
1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei
diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite
dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di
quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le
prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e
professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art.
2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede
al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono
complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni
sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi
cantonali".
Il
cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente
dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre
prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art.
13 Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che:
"
Le prestazioni sociali di
complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2
cpv. 1, ritenuto che:
a) prima dell’erogazione delle
prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio
dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di riferimento
hanno diritto;
b) ogni prestazione va erogata sino al
massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una
prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo di ogni prestazione
vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del
diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."
Inoltre giusta
l’art. 2 cpv. 1 Laps:
"
Sono prestazioni sociali
ai sensi della legge:
a) la partecipazione al premio
dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla Legge federale
sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge
cantonale di applicazione;
b) l’aiuto sociale allo studio
previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
c) l’assegno di studio previsto dalla
Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
d) l’assegno complementare per il
perfezionamento e la riqualificazione professionale previsto dalla Legge della
scuola del 1° febbraio 1990;
e) l’indennità straordinaria ai
disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno
ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo previsto
dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
g) l’assegno di prima infanzia
previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
h) le prestazioni assistenziali
previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971."
Anche
dal Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8,
si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi
dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti
Fatti
i residenti del Cantone” (pag. 11).
In
seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica
professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo
previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli
assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo
intervento sociale.
2.5. Secondo
l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti
preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette
(art. 17).
Al
riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare
alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2
Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,
10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente
dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e
alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse
si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa
distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in
relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del
Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8
maggio 2002, pag. 3).
Inoltre
le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.
3 Las).
Relativamente
alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
"
Le prestazioni assistenziali
ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la
soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le
prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della
Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere
ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art. 19 Las, concernente la
soglia d’intervento, poi:
"
La soglia d’intervento per
le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno,
tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale."
L’art.
19 Las definisce la soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali in
deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI.
La
Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da
molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare
della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della
COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel
Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione
della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può
configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione
federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero
si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei
singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Per l’anno
2016 è utile rilevare che le Direttive riguardanti gli
importi delle prestazioni assistenziali prevedono dal 1° gennaio 2016 i
seguenti forfait di mantenimento:
" Persone
dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato
dalla COSAS)
(CHF/mese)
1 persona 986.--
Considerandi
2.
persone 1'509.--
3.
persone 1'834.--
4.
persone 2'110.--
5.
persone 2'386.--
Per ogni persona +
200.
--
supplementare
1.1
Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di
16.
anni o più
Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni
compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato
all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili.
1.2
Supplemento di integrazione
a. Inserimento sociale
A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento
con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la
partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait
globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di
CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.
Durante la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di
integrazione di CHF 300.– al mese.
b. Inserimento professionale
A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento
con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per
partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC –
USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un
supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.”
(cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.)
Il
p.to 1.3. delle Direttive per l’anno 2016 enuncia inoltre che per i giovani
adulti che vivono con i propri genitori è riconosciuto un forfait mensile di
fr. 600.--.
Gli
importi menzionati relativi all’anno 2016 sono stati mantenuti anche per l’anno
2017.
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali
per il 2017; BU N. 10/2017 del 14 marzo 2017 pag. 33 segg.).
2.6
Nella presente evenienza
dalle carte processuali emerge che RI 1 ha lavorato in qualità di impiegata di
commercio al 50% alle dipendenze della __________ dal 15 gennaio 2016 fino al
14.
ottobre 2016 quando si è licenziata con effetto immediato (cfr. doc. 77; 71;
24).
Il marito non esercita
alcuna attività lavorativa, non essendo riuscito a reperire alcun impiego (cfr.
doc. 67; 4).
A far tempo dal mese di
novembre 2016 RI 1 ha chiesto che la sua unità di riferimento costituita da
lei, dal marito e dal loro figlio __________, nato nel 2014, venisse posta al
beneficio di prestazioni assistenziali (cfr. doc. 31, 30).
Con decisione del 21
novembre 2016 l’USSI le ha erogato una prestazione assistenziale ordinaria di
fr. 337.-- per il mese di ottobre 2016 (cfr. doc. 138).
Con ulteriore decisione
del 21 novembre 2016 (cfr. doc. B inc. 42.2017.26) l’amministrazione ha
concesso alla ricorrente una prestazione assistenziale ordinaria per il mese di
novembre 2016 di fr. 1'024.--.
Inoltre con provvedimento del
21.
novembre 2016 (cfr. doc. B inc. 42.2017.27) l’USSI ha riconosciuto a RI 1 il
diritto a una prestazione assistenziale ordinaria per il mese di dicembre 2016 di
fr. 1'704.--.
Le decisioni relative ai
mesi di novembre e dicembre 2016 sono state confermate con decisione su reclamo
del 30, rispettivamente 29 marzo 2017 (cfr. doc. A inc. 42.2017.26; doc. A inc.
42.2017
).
I coniugi __________ hanno
contestato, per quanto concerne il calcolo di novembre 2016, il computo del
reddito da attività lavorativa della moglie di fr. 855.--, e sia per il mese di
novembre che per il mese di dicembre 2016 il conteggio degli assegni familiari
di base di fr. 200.-- al mese, pari a fr. 2'400.-- annui (cfr. doc. I inc.
42.2017
; doc. I inc. 42.2017.27).
2.7
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie questa Corte ritiene utile, innanzitutto, ricordare che
nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di
cui agli art. 2 Las e 13 Laps (cfr. consid. 2.3.).
Da
tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene
riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere
alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono
tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi
(cfr. DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid.
2.3.1
, pubblicata in RAMI 2005 pag. 30).
Con sentenza STF 8C_787/2011
del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha rilevato, in particolare, che
in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere prestazioni
assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella condizione di
impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio ragionevole
comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo un’attività
retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale.
Con
sentenza 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha rilevato
che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In
particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali
di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 in cui l’assistenza
sociale è stata negata poiché il richiedente ha potuto fare fronte alle sue
spese non coperte dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti
(prestiti) da parte di terzi.
Inoltre
le disposizioni della Conferenza svizzera dell’azione sociale - COSAS del 2005
al punto A.4 ("Principi del sostegno sociale"), dopo aver ribadito
che la sussidiarietà costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si
basa il sostegno sociale, sottolineano che:
" (...)
- Sussidiarietà
Il sostegno sociale interviene quando la persona bisognosa non è
in grado di aiutarsi da sola e quando le altre fonti d’aiuto disponibili sono
state esaurite. Il sostegno sociale deve intervenire quando non possono essere
ottenuti altri aiuti, in tempo utile o in maniera adeguata. Il sostegno sociale
viene elargito dall’ente cantonale preposto ed è sussidiario:
• allo sforzo personale: la persona che si trova nel bisogno deve
sforzarsi di intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla
situazione critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo il proventi del
lavoro, il patrimonio esistente o altre entrate disponibili;
• agli obblighi da parte di terzi: prima di elargire una
prestazione, le autorità devono vagliare attentamente tutte le possibilità
d’intervento degli altri enti pubblici o privati. Ci si riferisce a prestazioni
d’assicurazioni sociale, a contributi di mantenimento inerenti il diritto di
famiglia, a pendenze da contratto, indennizzi, borse di studio, ecc.
• alle prestazioni volontarie da parte di terzi: le prestazioni
d’aiuto sociale volontarie sono equiparate alle prestazioni pubbliche, anche
nel caso in cui non avessero base giuridica e rivestissero un carattere
benevolo. Esse son prese in considerazione nella determinazione dell’intervento
pubblico.(…)”
Riguardo alla funzione delle
disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in dottrina, C. Hänzi,
Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing
Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e 114-115.
2.8
Per quanto attiene al computo
nel calcolo relativo al mese di novembre 2016 della somma di fr. 855.--
mensili, corrispondenti a fr. 10'260.-- annui, a titolo di reddito da attività
dipendente della ricorrente (cfr. doc. B inc. 42.2017.26), il TCA osserva che giusta
l'art. 6 cpv. 1 lett. a Laps, a cui l’art. 22 Las rinvia e che regolamenta il
reddito computabile, quest’ultimo è costituito, segnatamente, dai redditi ai
sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad
esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38
cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT.
L’art. 16 cpv. 1 LT
prevede che sono imponibili tutti i proventi di un’attività dipendente, retta
dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi accessori, quali indennità
per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni, premi di anzianità,
gratificazioni, mance, tantièmes, vantaggi valutabili in denaro risultanti da
partecipazioni di collaboratore e altri vantaggi valutabili in denaro.
In concreto dagli atti
risulta che lo stipendio concernente il periodo 1-15 ottobre 2016 (in cui la
ricorrente ha lavorato) ammontante a fr. 855.--, oltre a fr. 100.-- di assegni
familiari per metà mese, è stato versato sul conto bancario di RI 1 il 7
novembre 2016 (cfr. doc. D inc. 42.2017.26; 142), come peraltro indicato pure
dalla medesima (cfr. doc. I inc, 42.2017.26).
La famiglia __________ ha
potuto, quindi, disporre di tale somma nel mese di novembre 2016.
Ne discende che a ragione
l’USSI, in applicazione degli art. 6 cpv. 1 lett. a Laps e 16 LT, ha tenuto
conto di tale entrata per il calcolo della prestazione assistenziale del mese
di novembre 2016.
2.9
Gli insorgenti hanno poi
censurato il computo, nella misura di fr. 200.-- al mese, degli assegni
familiari di base sia per il mese di novembre che per il mese di dicembre 2016
(cfr. doc. I inc. 42.2017.26; doc. I inc. 42,.2017.27; doc. B inc. 42.2017.26;
doc. B inc. 42.2017.27).
I coniugi __________ hanno
asserito, da un lato, che in quel periodo non percepivano gli assegni familiari
di base. Dall’altro, che in ogni caso non dovrebbero essere conteggiati nemmeno
nel caso in cui fossero stati loro corrisposti, poiché si tratta di un importo
che non fa parte della determinazione del reddito. Al riguardo essi hanno
precisato che i redditi del complemento del fabbisogno vitale che sono esenti
fiscalmente non fanno parte del reddito deducibile (cfr. doc. I 42.2017.27).
In proposito giova
rilevare che, contrariamente a quanto i ricorrenti sembrano affermare, gli
assegni per i figli e di formazione ai sensi dell’art. 3 LAFam fanno parte del
reddito imponibile (cfr. www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/informazioni-per/versicherte/famz.html).
Come visto sopra, l’art. 6
cpv. 1 lett. a Laps relativo al reddito computabile - a cui rinvia l’art. 22
Las - rimanda a sua volta agli art. 15-22 LT.
L’art. 16 LT elenca tra i
proventi imponibili gli assegni.
Pertanto gli assegni per i
figli ai sensi della LAFam devono essere tenuti in considerazione per
determinare il diritto a prestazioni assistenziali.
Tale soluzione si
giustifica pure dal profilo del principio della sussidiarietà. In effetti
l’art. 2 cpv. 1 Las enuncia che le prestazioni assistenziali secondo questa
legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle
assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre
leggi cantonali (cfr. consid. 2.4.).
I redditi di complemento
esenti fiscalmente menzionati dagli insorgenti sono piuttosto gli assegni
integrativi e di prima infanzia.
Tali assegni non sono,
infatti, imponibili dal gennaio 2005 (cfr. art. 23 lett. d LT; BU del 31
dicembre 2004 pag. 484) a seguito di un’iniziativa parlamentare del 27 giugno
2002.
presentata nella forma elaborata da Gianni Guidicelli e confirmatari per
la modifica dell'art. 23 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (considerare
esenti da imposta gli assegni di prima infanzia e gli assegni integrativi).
Gli assegni integrativi e
di prima infanzia devono, però, essere considerati ai fini del calcolo delle
prestazioni assistenziali in virtù del principio di sussidiarietà che impone
che le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono
concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla
Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5
giugno 2000, fra le quali vi sono gli AFI e gli API (cfr. consid. 2.4.; art. 2 cpv. 1 lett. f e g, cpv.2 Las; art. 13 Laps).
2.10
In
concreto dall’accertamento esperito da questa Corte presso i ricorrenti è
emerso che gli stessi hanno inoltrato domanda di assegni familiari per persone
senza attività lucrativa nel gennaio/febbraio 2017, che il 10 maggio 2017 la
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari ha deciso che RI 1
ha diritto a tale assegni dal 15 ottobre 2016 al 31 dicembre 2018 e che il 6
giugno 2017 le sono stati versati gli assegni retroattivi, in particolare dal
15.
ottobre al 31 dicembre 2016 (cfr. consid. 1.7.; doc. V; VI; H; I inc.
42.2017
).
E’ vero che gli insorgenti
hanno indicato che dalla somma di assegni corrisposti è stata decurtata la
somma di fr. 429.15 a causa del mancato pagamento dei contributi personali da
aprile a settembre 2016 (che tuttavia secondo i ricorrenti sarebbero già stati
dedotti dai salari, ma non versati dall’ex datore di lavoro; cfr. doc. VI inc.
42.2017
).
E’ altrettanto vero, però,
che, indipendentemente dalla circostanza che i ricorrenti stiano attendendo la
restituzione dell’ammontare di fr. 429.15, la Cassa ha in ogni caso dedotto questa
somma dagli assegni per il figlio per il periodo gennaio – marzo 2017 (cfr. doc.
L inc. 42.2017.26).
Pertanto, avendo i coniugi
__________ ricevuto gli assegni familiari per persone senza attività lucrativa
di fr. 200.-- mensili, pari a fr. 2'400.-- annui, per i mesi di novembre e
dicembre 2016, le decisioni dell’USSI che hanno computato nei redditi
computabili di novembre e dicembre 2016 gli assegni per il figlio non sono
censurabili.
2.11
Per il resto gli insorgenti
non hanno sollevato ulteriori eccezioni in merito ai conteggi dei mesi di
novembre e dicembre 2016, in particolare in relazione alle singole voci delle
spese computabili indicate dall’USSI.
Per quanto attiene al mese
di novembre 2016 non risulta alcuna sostanza computabile (cfr. doc. B
inc. 42.2017.26).
I redditi dell’unità di
riferimento sono composti di fr. 8'160.-- quale reddito da attività dipendente
(fr. 10'260, cfr. consid. 2.8., - fr. 2'100 franchigia reddito da lavoro) e di
fr. 2'400.-- a titolo di assegni familiari (cfr. consid. 2.10.).
Complessivamente il
reddito computabile Las ammonta a fr. 10’560.--, pari a fr. 880.-- al mese.
Le spese computabili sono costituite
dalla spesa per l’alloggio di fr. 16’800.-- e dal premio della cassa malati
pari a fr. 11’028.-- (cfr. doc. B inc. 42.2017.26).
Esse, globalmente,
corrispondono a fr. 27’828.--, ossia a fr. 2’319.-- al mese.
Di conseguenza i coniugi __________
non presentano alcun reddito disponibile residuale (cfr. art. 18, 22 Las).
Il disavanzo ammonta, al
contrario, a fr. 17’268.-- annui (redditi computabili di fr. 10’560.-- - spese
computabili di fr. 27’828.--) corrispondente a circa fr. 1’439.-- al mese.
La soglia di intervento
per il 2016 dei ricorrenti è pari a fr. 1’834.-- al mese (cfr. consid. 2.5.;
doc. B inc. 42.2017.26).
Come indicato sopra, hanno
diritto alla prestazione assistenziale ordinaria coloro il cui reddito
disponibile residuale, sommato alle prestazioni sociali di complemento effettivamente
percepite sulla base della Laps, non raggiunge la soglia di intervento (cfr.
art. 18 Las; consid. 2.5.).
In casu, il sussidio della
cassa malati ammonta a fr. 675.-- mensili, l’assegno integrativo a fr. 563.--
al mese e l’assegno di prima infanzia a fr. 1'011 mensili, per complessivi fr.
2'249.-- (cfr. doc. B inc. 42.2017.26; I inc. 42.2017.26).
La lacuna di reddito Las
mensile è, pertanto, pari a fr. 1’024.-- [(fr. 1’834.-- + fr. 1’439.--) – fr. 2’249.--].
I ricorrenti hanno,
dunque, diritto, per il mese di novembre 2016, a una prestazione assistenziale
di fr. 1’024.--, come deciso dall’USSI (cfr. doc. B, A inc. 42.2017.26).
La decisione su reclamo
del 30 marzo 2017 deve, conseguentemente, essere confermata.
2.12
Neppure per il mese di dicembre
2016.
risulta della sostanza computabile (cfr. doc. B inc. 42.2017.27).
I redditi dell’unità di
riferimento sono composti unicamente degli assegni familiari di fr. 2'400.-- (cfr.
consid. 2.10.).
Le spese computabili sono costituite
dalla spesa per l’alloggio di fr. 16’800.-- e dal premio della cassa malati
pari a fr. 11’028.-- (cfr. doc. B inc. 42.2017.27).
Esse, globalmente,
corrispondono a fr. 27’828.--, ossia a fr. 2’319.-- al mese.
I coniugi __________ non
presentano, perciò, alcun reddito disponibile residuale (cfr. art. 18, 22 Las).
Il disavanzo ammonta, al
contrario, a fr. 25'428.-- annui (redditi computabili di fr. 2’400.-- - spese
computabili di fr. 27’828.--) corrispondente a circa fr. 2’119.-- al mese.
La soglia di intervento
per il 2016 dei ricorrenti è pari a fr. 1’834.-- al mese (cfr. consid. 2.5.;
doc. B inc. 42.2017.27).
Il sussidio della cassa
malati ammonta a fr. 675.-- mensili, l’assegno integrativo a fr. 563.-- al mese
e l’assegno di prima infanzia a fr. 1'011 mensili, per complessivi fr. 2'249.--
(cfr. doc. B inc. 42.2017.27).
La lacuna di reddito Las
mensile è, dunque, pari a fr. 1’704.-- [(fr. 1’834.-- + fr. 2’119.--) – fr.
2’249.--].
I ricorrenti hanno, pertanto,
diritto, per il mese di dicembre 2016, a una prestazione assistenziale di fr.
1’704.--, come deciso dall’USSI (cfr. doc. B, A inc. 42.2017.27).
La decisione su reclamo del
29.
marzo 2017 deve, di conseguenza, essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Le cause 42.2017.26 e
42.2017.27 sono congiunte.
2. I ricorsi, in quanto
ricevibili, sono respinti.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti