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Decisione

42.2017.28

Negato diritto AS. Principio di sussidiarietà. Anche alla moglie, che fa parte dell’UR, deve essere applicato, per quel che riguarda le sue entrate, il principio della sussidiarietà

18 luglio 2017Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i residenti del Cantone” (pag. 11).

In seguito intervengono i

sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità

straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi,

gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le

prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.

2.4. Secondo l’art. 11 Las i

provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12

Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

Al riguardo va rilevato

che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali

(Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro.

Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che

autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e

33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La natura, l’ampiezza e la

durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli

scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art.

17 cpv. 1 Las).

Esse si suddividono in due

categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa

su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di

bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato

relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre le prestazioni

assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

Relativamente alle

prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

" Le

prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito

disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui

vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite

sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente.

(cpv. 2)."

Ex art. 19 Las, concernente

la soglia d’intervento, poi:

" La soglia

d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è

definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza

svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

L’art. 19 Las definisce la

soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella

stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi

previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

La Las rinvia, in effetti,

alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione

sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri

Cantoni.

L’ammontare della soglia

Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr.

Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel Rapporto del 5

novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha

indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con

il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla

Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati

statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è

considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

Il Dipartimento della

sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las esso è,

infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della Las e del suo

regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento) -, il 21 dicembre 2010, sentito il parere dell’USSI e della

Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un

lato, che la COSAS ha adottato il 21 ottobre 2010 una nuova versione delle

«direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr.

"Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in

Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.), in vigore dal 1°

gennaio 2011 -che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali

invita ad applicare-, come pure che tale modifica prevede l’adeguamento al

rincaro sulla base dell’indice dei salari e dei prezzi del forfait di

mantenimento in ambito di assistenza sociale, in analogia a quanto avviene

nell’ambito delle rendite AVS AI e delle prestazioni complementari, e che per

il 2011 è stato deciso un adattamento al rincaro pari al 1.75% del forfait di

mantenimento, che a far tempo dal 1° gennaio 2011 la soglia di intervento

corrisponde:

" A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione

Persona dell'unità di

riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale)

Forfait globale per il

mantenimento (raccomandato dalla COSAS)

(fr./mese)

Supplemento

d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS)

(fr./mese)

Totale

(fr./mese)

1

persona

977.--

100.--

1077.--

Considerandi

2.

persone

1495.

--

100.

--

1595.

--

3.

persone

1818.

--

100.

--

1918.

--

4.

persone

2090.

--

100.

--

2190.

--

5.

persone

2364.

--

100.

--

2464.

--

6.

persone

2638.

--

100.

--

2738.

--

7.

persone

2912.

--

100.

--

3012.

--

Per

ogni persona supplementare

+

272.

--

-

+

272.

--

B. Supplemento

per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle

precedenti raccomandazioni della COSAS).

Per unità di riferimento

con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra

sono integrati da un supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive

persone di 16 o più anni di età; l'importo di tale supplemento è di 210.--

fr./mese per ognuna di queste persone."

(cfr. Direttive

riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2011 in BU

1/2011 del 14 gennaio 2011 pag. 35-36).

Tali importi

sono stati mantenuti anche per il 2012, il 2013, il 2014 ed il 2015 (cfr.

Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2012

del 16 dicembre 2011; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni

assistenziali per il 2013 del 20 dicembre 2012; Direttive riguardanti gli

importi delle prestazioni assistenziali per il 2014 del 1° gennaio 2014 e

Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2015

pubblicate nel BU 9/2015 del 3 marzo 2015).

Per l’anno 2016 è utile

rilevare che le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni

assistenziali prevedono dal 1° gennaio 2016 i seguenti forfait di mantenimento:

Persone

dell’unità Forfait globale per il

di

riferimento mantenimento

(raccomandato

dalla COSAS)

(CHF/mese)

1.

persona 986.--

2.

persone 1'509.--

3.

persone 1'834.--

4.

persone 2'110.--

5.

persone 2'386.--

Per ogni persona +

200.

--

supplementare

1.1

Supplemento per

unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più

Per unità di riferimento

con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra

sono integrati da un supplemento, assegnato all’unità di riferimento,

corrispondente a CHF 200.– mensili.

1.2

Supplemento di

integrazione

a. Inserimento sociale

A tutte le persone che si

impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto

di inserimento sociale che prevede la partecipazione ad un’attività di utilità

pubblica (AUP), in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene

accordato un supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino all’effettivo

inizio dell’AUP.

Durante la durata dell’AUP

viene accordato un supplemento di integrazione di CHF 300.– al mese.

b. Inserimento

professionale

A tutte le persone che si

impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto

di inserimento professionale per partecipare alle misure previste dalla

strategia interdipartimentale URC – USSI, in aggiunta al forfait globale per il

mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di CHF 100.– al

mese fino al termine del contratto.” (cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag.

583.

segg.)

Il p.to 1.3. delle

Direttive per l’anno 2016 enuncia inoltre che per i giovani adulti che vivono

con i propri genitori è riconosciuto un forfait mensile di fr. 600.--.

Gli importi menzionati

relativi all’anno 2016 sono stati mantenuti anche per l’anno 2017 (cfr.

Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2017;

BU N. 10/2017 del 14 marzo 2017 pag. 33 segg.).

2.5

Nella presente evenienza RI 1

(nato il 19 gennaio 1961, di nazionalità italiana e in possesso di un permesso

C UE/AELS valido fino al 24 novembre 2019; cfr. doc. 16), venditore ambulante

di frutta e vedura fino al 2016, ha percepito dal 6 aprile 2016 al 20 settembre

2016.

le indennità straordinarie cantonali di disoccupazione (cfr. doc. 117).

L’ultima indennità straordinaria di disoccupazione relativa al mese di

settembre 2016, ammontante a fr. 591.50, gli è stata versata il 10 ottobre 2016

(cfr. doc. 42). Invece durante i mesi di novembre e dicembre 2016 è stato

mantenuto da sua moglie __________ (cfr. doc. 6).

L’insorgente è titolare

dell’unità di riferimento di cui fa parte anche la moglie __________ (nata il __________,

di nazionalità italiana e in possesso di un permesso C UE/AELS valido fino al

24.

novembre 2019; cfr. doc. 17).

__________ si era iscritta

alla disoccupazione a far tempo dal 1° giugno 2015 con diritto alle indennità

di disoccupazione. Allora, era stato aperto un termine quadro dal 1° giugno

2015.

al 30 maggio 2017 con un guadagno assicurato ammontante a fr. 1'695.--

(cfr. doc. 121).

Il 1° febbraio 2016 __________

ha avviato un’attività __________ Anche dopo tale data, ella è rimasta iscritta

in disoccupazione percependo le indennità di disoccupazione indicando ogni mese

il guadagno derivante dalla sua attività indipendente quale guadagno intermedio

(cfr. doc. 135 - 138).

Il 30 settembre 2016 la

Cassa di disoccupazione __________ di __________ ha trasmesso alla Sezione del

lavoro la richiesta di verifica dell’idoneità al collocamento. Dopo la relativa

audizione, con decisione del 25 ottobre 2016, __________ è stata ritenuta

inidonea al collocamento a decorrere dal 1° ottobre 2016 siccome la sua

attività indipendente in qualità di terapista complementare è stata ritenuta

principale e di carattere duraturo con la conseguenza che __________ non era

più normalmente disponibile al mercato del lavoro per l’assunzione di un

impiego dipendente (cfr. doc. 121 - 128).

In seguito, il 2 gennaio

2017, il ricorrente ha inoltrato domanda per l’ottenimento delle prestazioni

assistenziali ordinarie.

Dagli dati finanziari

dichiarati in tale sede emerge un reddito computabile di fr. 30'071.-- (fr.

12'000.-- da attività indipendente della moglie e fr. 18'071.-- reddito della

sostanza). Invece il totale della spesa computabile ammonta a fr. 24'089.--

(cfr. doc. 9).

Il loro reddito residuale

ammonta perciò a fr. 5'982.-- all’anno, pari a fr. 498.50 al mese.

I tre figli dei coniugi, __________

(nato il __________; cfr. doc. 18), __________ (nato il __________; cfr. doc.

19) e __________ (nata il __________; cfr. doc. 20) convivono con i genitori ma

non fanno parte della loro unità di riferimento. Tutte e tre sono a beneficio di

prestazioni assistenziali ordinarie (cfr. doc. 6).

La Città di __________,

con scritto del 16 gennaio 2017, ha preavvisato negativamente la domanda di

sostegno sociale di RI 1 perchè ha sostenuto in particolare che __________ ha

rinunciato ad un reddito sicuro da parte della cassa di disoccupazione, che

avrebbe quasi sicuramente garantito all’unità di riferimento il fabbisogno, per

intraprendere un’attività indipendente che non le garantisce un’entrata sicura.

La lacuna secondo i parametri vigenti sarebbe di circa fr. 300.-- (cfr. doc.

6).

L’USSI, con decisione del

18.

gennaio 2017, ha negato all’insorgente il diritto a prestazioni

assistenziali, basandosi sul principio della sussidiarietà vigente nell’ambito

dell’assistenza sociale, in quanto sua moglie aveva scelto per sé di avviare

un’attività indipendente e conseguentemente di rinunciare a percepire le

indennità di disoccupazione (cfr. consid. 1.1.; doc. D = doc. 168).

L’amministrazione, poi,

con decisione su reclamo dell’11 aprile 2017, ha ribadito il concetto di

sussidiarietà della prestazione di assistenza rispetto ad ogni altra entrata e

alle altre prestazioni sociali. Secondo il parere dell’amministrazione la

moglie dell’assistito ha, con l’avvio di un’attività economica indipendente per

scelta personale, di fatto rinunciato a ricevere le indennità di disoccupazione

cui aveva diritto e idonee ad escludere il bisogno di assistenza (cfr. consid.

1.2

; doc. B = doc. 147-151).

L’insorgente, con il

ricorso inoltrato mediante il suo patrocinatore, ha sostenuto che sua moglie

non avrebbe volontariamente rinunciato alle indennità di disoccupazione. __________

è stata ritenuta inidonea al collocamento dall’Ufficio giuridico della Sezione

di lavoro e pertanto sarebbe stata una decisione indipendente dalla di lei

volontà. __________ avrebbe invece fatto del tutto per ridurre il danno, in

rispetto degli obblighi di un disoccupato, intraprendendo tutto quanto in suo

potere per abbreviare la disoccupazione. Essa ha cercato di migliorare la sua

condizione uscendo dalla disoccupazione e avviando un’attività autonoma (cfr.

consid. 1.3.; doc. I).

2.6

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte ricorda innanzitutto che nell’ambito

dell’assistenza sociale, come esposto sopra (cfr. consid. 2.4.), vige il

principio della sussidiarietà. Da tale principio risulta che l’erogazione di

prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente

non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale

oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni

volontarie da parte di terzi (cfr. STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid.

2.3.1

, pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.;

Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; , C.

Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed.

Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

Con sentenza STF

8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha rilevato, in

particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere

prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella

condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio

ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo

un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale.

Con sentenza STF

8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha, poi, rilevato

che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In

particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali

di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.

Nella STF 8C_42/2013 del

15.

ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha

potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e

private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.

In una sentenza

8C_455/2015 dell’8 marzo 2016, pubblicata in DTF 142 I 1, il Tribunale federale

ha stabilito che è contrario all’art. 12 Cost. negare l’aiuto in situazioni di

bisogno (nel senso dello stretto necessario) a causa della non ottemperanza di

un’ingiunzione a partecipare a un programma occupazionale, nella misura in cui

quest’ultimo non è retribuito, poiché il principio della sussidiarietà non va

applicato. Invece a proposito

dell’aiuto in situazione di bisogno di cui all’art. 12 Cost. la nostra Massima Istanza, in una sentenza

2P.251/2003 del 14 gennaio 2004, pubblicata in DTF 130 I 71, ha stabilito che

non hanno diritto all’aiuto in situazioni di bisogno ex art. 12 Cost. coloro i

quali oggettivamente si trovano nella condizione di procurarsi con le proprie

forze, in particolare accettando un impiego adeguato, i mezzi indispensabili

alla loro sopravvivenza.

Con sentenza STF

8C_930/2015 del 15 aprile 2016 l’Alta Corte ha rilevato in virtù del principio

di sussidiarietà che colui che effettivamente e giuridicamente è in grado di

procurarsi da solo i mezzi necessari per sopravvivere, in particolare assumendo

un’attività lucrativa ragionevolmente esigibile, non può esigere l’assistenza

sociale o l’aiuto in situazione di bisogno ai sensi dell’art. 12 Cost. fed.

(cfr. STF 8C_455/2015 del 8 marzo 2016 consid. 7.2.2; STF 8C_787/2011 del 28

febbraio 2012 consid. 3.2.1).

Inoltre le direttive COSAS

(Conferenza svizzera dell’azione sociale) del 12/15 al punto A.4

("Principi del sostegno sociale"), dopo aver ribadito che la

sussidiarietà costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il

sostegno sociale, sottolineano che:

" (...)

- Sussidiarietà

Il sostegno sociale interviene quando la persona bisognosa non è

in grado di aiutarsi da sola e quando le altre fonti d’aiuto disponibili sono

state esaurite. Il sostegno sociale deve intervenire quando non possono essere

ottenuti altri aiuti, in tempo utile o in maniera adeguata. Il sostegno sociale

viene elargito dall’ente cantonale preposto ed è sussidiario:

·

allo sforzo personale: la persona che si trova nel bisogno

deve sforzarsi di intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla

situazione critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo il proventi del

lavoro, il patrimonio esistente o altre entrate disponibili

·

agli obblighi da parte di terzi: prima di elargire una

prestazione, le autorità devono vagliare attentamente tutte le possibilità

d’intervento degli altri enti pubblici o privati. Ci si riferisce a prestazioni

d’assicurazioni sociale, a contributi di mantenimento inerenti il diritto di

famiglia, a pendenze da contratto, indennizzi, borse di studio, ecc.

·

alle prestazioni volontarie da parte di terzi: le

prestazioni d’aiuto sociale volontarie sono equiparate alle prestazioni

pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e rivestissero un

carattere benevolo. Esse son prese in considerazione nella determinazione

dell’intervento pubblico. (…)"

Riguardo alla funzione

delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in dottrina, C.

Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed.

Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e 114-115.

2.7

Chiamato a pronunciarsi nella

presente fattispecie il TCA ritiene che, a ragione, l’USSI ha stabilito che il

ricorrente non ha diritto a prestazioni assistenziali poiché sua moglie ha

implicitamente rinunciato alle indennità di disoccupazione allorché ha avviato

la sua attività indipendente quale terapista complementare.

Innanzitutto giova

rilevare che ai sensi dell’art. 163 CC i coniugi provvedono in comune, ciascuno

nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia. Essi

s'intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni

pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l'assistenza nella

professione o nell'impresa dell'altro. In tale ambito, tengono conto dei bisogni

dell'unione coniugale e della loro situazione personale.

Ciò vale anche per i

conviventi.

In una sentenza

8C_138/2016 del 6 settembre 2016, pubblicata in DTF142 V 513, l’Alta Corte ha precisato

la giurisprudenza riguardante l’importo ipotetico a carico del convivente non

beneficiario dell’assistenza sociale. Nel caso concreto i ricorrenti vivevano

in un concubinato stabile. La questione da chiarire era sapere se si poteva

computare un importo ipotetico da parte del convivente il quale usufruiva di

una rendita complementare all’AVS/AI. La nostra Massima Istanza ha risposto

positivamente ed ha in particolare rilevato:

" Gemäss Praxishilfe H.10 sind in einem stabilien Konkubinat

dem erweiterten SKOS-Budget der nicht unterstützten leistungspflichtigen Person

sämtliche Einnahmen gegenüberzustellen. Der Einnahmeüberschuss ist sodann im

Budget der antragstellenden Person vollumfänglich als Einnahme

(Konkubinatsbeitrag) anzurechnen. Es geht darum, dass nicht verheiratete Paare

gegenüber verheirateten Paaren nicht wesentlich besser gestellt werden. Ist der

nicht unterstützte Konkubinatspartner leistungsfähig, ist unerheblich, woher

seine Einnahmen stammen. Ist praxisgemäss das gesamte Netto-Erwerbseinkommen

aus selbständiger oder unselbständiger Erwerbstätigkeit anrechenbar, sind auch

sämtliche Ersatzeinkommen wie AHV- und IV-Renten, Ergänzungsleistungen,

Arbeitslosenunterstützungen oder andere Taggelder von Versicherungen

anzurechnen (cfr.8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid.5.2.1.).”

Cfr. al riguardo anche la

STF 8C_232/2015 del 17 settembre 2015, massimata in DTF 141 I 153.

Anche alla moglie, che fa

parte dell’unità di riferimento del richiedente, deve essere applicato, per

quel che riguarda le sue entrate, il principio della sussidiarietà (cfr. consid.

2.6

).

Questo principio alla base

prevede che si può far capo all’assistenza sociale solo nel caso in cui la

protezione offerta dalle assicurazioni sociali manca o risulta insufficiente

nel caso specifico (cfr. consid 2.6. e STF 9C_702/2016 del 13 febbraio 2017

consid. 1.3.).

La moglie dell’insorgente

ha frequentato per tre anni la Scuola professionale di massaggio O.d.M. di __________

(__________), alla sera il lunedì ed il mercoledì dalle ore 19:00 alle ore

22:00 e a luglio 2015 ha superato gli esami finali per l’ottenimento del

diploma di Massoterapista (Terapista complementare).

Nel periodo dal 19 agosto

2015.

al 2 ottobre 2015 ha partecipato al Corso TRIS.

Con lettera del 15

dicembre 2015 __________ è stata informata che la sua domanda di registrazione

e riconoscimento alle Casse Malati è stata accettata. In seguito per il periodo

dal 1° febbraio 2016 al 31 luglio 2016 ha svolto la sua attività presso la __________

ove pagava fr. 500.-- di affitto. Dal 1° agosto 2016 __________ svolge la sua

attività presso __________ a __________ con un contratto d’affitto pari a fr.

850.

-- al mese, salvo i primi due mesi di contratto che pagava fr. 650.-- al

mese (cfr. doc. 129 - 134).

Poi, il 15 ottobre 2016,

allorché __________ ha dovuto dichiarare i suoi dati relativi al reddito da

attività indipendente, ha indicato un reddito annuo netto stimato per l’anno

2016.

ammontante a fr. 12'000.-- per l’attività di terapista svolta nella

percentuale del 50% (cfr. doc. 140).

Durante l’audizione del 20

ottobre 2016 eseguita da parte della Sezione del lavoro, la stessa ha invece

dichiarato di recarsi, a partire dal 1° febbraio 2016, “quotidianamente

presso il mio studio di terapia da martedì al sabato dalle ore 10:00 alle ore

19:00 per 8 ore al giorno” (cfr. doc. 132).

__________ sta dunque

dedicandosi alla sua attività di terapista complementare da ormai cinque anni.

Dal suo atteggiamento nei confronti dell’assicurazione contro la disoccupazione

(cfr. in particolare la dichiarazione dei dati relativi al reddito da attività

indipendente, ove ha indicato di svolgere l’attività al 50%; doc. 140) risulta chiaramante

che ella intendeva continuare a percepire le indennità di disoccupazione

svolgendo la sua attività indipendente parallelamente.

Con l’avvio della propria

attività e la relativa presenza ininterrotta presso il suo posto di lavoro e il

relativo contratto di locazione che la lega in maniera duratura, si è resa

talmente indisponibile per il mercato di lavoro che per conseguenza risultava

inindonea al collocamento, circostanza accertata dalla Sezione del lavoro con

decisione di inidoneità a partire dal 1° ottobre 2016. Tale decisione non è

stata peraltro impugnata e pertanto è cresciuta in giudicato.

Certo non vi sarebbe

niente da obiettare sul modo di procedere della moglie del ricorrente se, con

la sua attività indipendente quale terapista complementare riuscisse a

conseguire un reddito sufficiente per far fronte al proprio mantenimento. Ma

per l’anno 2016 ha indicato come reddito di soli fr. 12'000.--, ammontare insufficiente

per raggiungere questo scopo.

__________ avrebbe così dovuto

rimanere iscritta in disoccupazione godendo in tal modo dei diritti ed obblighi

per il reinserimento professionale che vengono offerti dalla Legge

sull’assicurazione contro la disoccupazione. Ella avrebbe semmai dovuto

organizzarsi per conseguire con la sua attività indipendente un guadagno

intermedio, rimanendo però disponibile per il mercato del lavoro.

Pertanto risulta che __________

non ha osservato il principio di sussidiarietà allorché ha avviato un’attività

indipendente per scelta propria siccome con questo modo di procedere si è resa

indisponibile per il mercato del lavoro e pertanto ha implicitamente rinunciato

alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

In conclusione, non avendo

usufurito della protezione offerta da un’assicurazione sociale non è possibile

trasferire i costi sull’assistenza sociale.

2.8

La decisione su reclamo

dell’USSI dell’11 aprile 2017 deve conseguentemente essere confermata e RI 1o non ha, dunque, diritto, per il periodo 1°

gennaio 2017 - 11 aprile 2017 a una prestazione assistenziale ordinaria.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni