42.2017.28
Negato diritto AS. Principio di sussidiarietà. Anche alla moglie, che fa parte dell’UR, deve essere applicato, per quel che riguarda le sue entrate, il principio della sussidiarietà
18 luglio 2017Italiano27 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2017.28
KE/sc
Lugano
18 luglio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Kathrin Erne, vicecancelliera
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 4 maggio 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo dell’11 aprile 2017 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 18 gennaio
2017 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito: USSI) ha
negato a RI 1 il diritto a una prestazione assistenziale richiesta il 2 gennaio
2017, in quanto non si giustifica il versamento di una prestazione mensile a
compensazione della lacuna finanziaria, poiché la scelta personale di sua
moglie di rinunciare a percepire le indennità di disoccupazione per avviare
un’attività indipendente non può essere sopportata dall’assistenza sociale
(cfr. doc. D).
1.2. A seguito del reclamo
interposto il 7 febbraio 2017 da RI 1, patrocinato dal RA 1, l’amministrazione,
l’11 aprile 2017, ha emanato una decisione su reclamo con la quale ha
confermato la decisione del 18 gennaio 2017. L’USSI ha così motivato il proprio
provvedimento:
" (…)
Nel caso in esame l’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento, USSI, ha rilevato che la moglie, per scelta personale, ha
rinunciato alla disoccupazione avviando un’attività economica indipendente.
L’USSI ha evidenziato il principio della sussidiarietà della
prestazione di assistenza rispetto ad ogni altra entrata e alle altre
prestazioni sociali e quindi ha rifiutato l’assistenza. Con il proprio reclamo,
RI 1, rappresentato dal RA 1, ha contestato la decisione e indicato che non è
corretto considerare una rinuncia da parte della moglie alla disoccupazione
siccome il mancato versamento dipende dalla valutazione di non collocabilità da
parte della stessa assicurazione disoccupazione in virtù dell’attività indipendente
e non già dalla rinuncia dalla moglie. Chiede quindi di attribuire una
prestazione di assistenza.
In concreto la moglie dell’assistito, per scelta personale, con
l’avvio di un’attività economica indipendente ha di fatto rinunciato a ricevere
le indennità di disoccupazione cui aveva diritto e idonee ad escludere il
bisogno di assistenza. Essa aveva invece diritto e avrebbe dovuto percepire la
disoccupazione.” (cfr. doc. B)
1.3. Il 4 maggio 2017 RI 1,
patrocinato dal RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA chiedendo il
riconoscimento di una prestazione assistenziale.
A sostengo delle proprie
pretese ricorsuali l’insorgente, tramite il RA 1, ha in particolare sollevato:
" (…)
A nostro parere non si può ritenere che la Signora abbia
scientemente ed espressamente comunicato all’Ufficio di collocamento di
rinunciare alle prestazioni dell’Assicurazione Disoccupazione: la revoca delle
indennità giornaliere è stata una decisione indipendente dalla Sig.ra __________
ma frutto dell’esame di un ufficio “collega” dell’USSI.
(…)
Le prestazioni dell’assicurazione disoccupazione sono indennità
giornaliere per perdita di guadagno derivanti dalla perdita di lavoro salariato
ed è obbligo del disoccupato ridurre in ogni modo il danno intraprendendo tutto
quanto è in suo potere per evitare o abbreviare la disoccupazione. Questo è
esattamente quanto adempiuto dalla moglie del ricorrente.
(…)
La Signora ha cercato di migliorare la sua condizione, uscire in
parte dallo status di disoccupato ingegnandosi con una attività autonoma di
trattamenti fisici quali massaggi, conseguendo anche un attestato. Una attività
nuova, con pochissimi clienti, considerata dalla Sig.ra quale accessoria, ma
che invece l’Ufficio del lavoro (recte: Sezione del lavoro) ha ritenuto
principale. Questa specifica condicio economica pertanto non può essere una
conseguenza alle scelte della Sig.ra __________ ma una conseguenza
dell’applicazione delle norme.”(cfr. doc. I).
1.4. In risposta, l’USSI ha
postulato la reiezione dell’impugnativa, rilevando segnatamente:
" (…)
Come già chiarito, l’assistenza si caratterizza per la propria sussidiarietà
alle altre possibili risorse ed entrate e, in particolare, alle altre
assicurazioni sociali: nella misura in cui sia possibile usufruire di tali
prestazioni, non vi è diritto all’assistenza.
Nel caso in esame, la moglie dell’assistito aveva diritto e
avrebbe dovuto percepire la disoccupazione. In alternativa avrebbe se del caso
potuto iniziare un’attività dipendente con un reddito adeguato, mentre
un’attività indipendente senza un reddito adeguato, scelta in alternativa al
diritto alle indennità di disoccupazione idonee a sopperire al fabbisogno,
significa non voler beneficiare di entrate che sono disponibili e quindi
significa in realtà non trovarsi in una condizione di assistenza.” (cfr. doc.
III)
1.5. Il 31 maggio 2017 il RA 1,
per conto del ricorrente, si è nuovamente pronunciato in merito alla
fattispecie e ha inoltrato ancora altri mezzi di prova (cfr. doc. V, G1-G24).
1.6. L’USSI, il 12 giugno 2017, ha
osservato che il ricorrente non indica nuovi fatti o motivi che, alla luce
delle circostanze chiarite nella risposta al ricorso, permettono di ritenere
che sia dato il diritto a prestazioni di assistenza. (cfr. doc. VII).
1.7. Il doc. VII è stato trasmesso
per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. VIII).
2.1. Oggetto della lite è la
questione di sapere se a ragione oppure no l’USSI con decisione su reclamo
dell’11 aprile 2017 ha negato al ricorrente il diritto a prestazioni
assistenziali ordinarie richieste il 2 gennaio 2017 (cfr. consid. 1.1.; 1.2.)
2.2. L’intervento della pubblica
assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale
dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata
oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre
2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in
vigore il 1° febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono
stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU
53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1°
febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono,
peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps
(cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre
2006 pag. 313-317).
2.3. L'art. 1 Las stabilisce che
lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,
all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione
federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per
cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali
hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei
beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa
il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che
"le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o
suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle
misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che
"in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo
finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni
sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13 Laps, afferente
all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che:
" Le
prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in
cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:
a) prima
dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le
riduzioni dei premi previste nell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie (art. 11 cpv. 1 lett. b) e le prestazioni d’aiuto allo studio
(art. 11 cpv. 1 lett. c), a cui i membri dell’unità di riferimento hanno
diritto;
b) ogni
prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge
speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo
di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine,
anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento
vi ha rinunciato.”
Inoltre giusta l’art. 2
cpv. 1 Laps:
"Sono prestazioni
sociali ai sensi della legge:
a) le
riduzioni dei premi previste nell’assicurazione delle cure medico-sanitarie
secondo la Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994
e dalla relativa legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto
sociale speciale e l’assegno per sportivi d’élite o talenti artistici previsti
dalla Legge sugli aiuti allo studio (LASt) del 23 febbraio 2015;
c) la borsa di
studio e l’assegno di tirocinio previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio
del 23 febbraio 2015;
d) l’assegno
di riqualificazione professionale previsto dalla Legge sugli aiuti allo studio
del 23 febbraio 2015;
e) l’indennità
straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione
e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno
integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre
2008;
g) l’assegno
di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18
dicembre 2008;
h) le
prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8
marzo 1971.”
Anche dal Messaggio n. 4773
del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si
evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi
dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti
Fatti
i residenti del Cantone” (pag. 11).
In seguito intervengono i
sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità
straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi,
gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le
prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.
2.4. Secondo l’art. 11 Las i
provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12
Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato
che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
(Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro.
Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che
autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e
33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la
durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli
scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art.
17 cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due
categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa
su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di
bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato
relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni
assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle
prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le
prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito
disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui
vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite
sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente.
(cpv. 2)."
Ex art. 19 Las, concernente
la soglia d’intervento, poi:
" La soglia
d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è
definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza
svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la
soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella
stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi
previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti,
alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione
sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri
Cantoni.
L’ammontare della soglia
Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr.
Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5
novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha
indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con
il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla
Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati
statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è
considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Il Dipartimento della
sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las esso è,
infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della Las e del suo
regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento) -, il 21 dicembre 2010, sentito il parere dell’USSI e della
Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un
lato, che la COSAS ha adottato il 21 ottobre 2010 una nuova versione delle
«direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr.
"Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in
Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.), in vigore dal 1°
gennaio 2011 -che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali
invita ad applicare-, come pure che tale modifica prevede l’adeguamento al
rincaro sulla base dell’indice dei salari e dei prezzi del forfait di
mantenimento in ambito di assistenza sociale, in analogia a quanto avviene
nell’ambito delle rendite AVS AI e delle prestazioni complementari, e che per
il 2011 è stato deciso un adattamento al rincaro pari al 1.75% del forfait di
mantenimento, che a far tempo dal 1° gennaio 2011 la soglia di intervento
corrisponde:
" A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione
Persona dell'unità di
riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale)
Forfait globale per il
mantenimento (raccomandato dalla COSAS)
(fr./mese)
Supplemento
d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS)
(fr./mese)
Totale
(fr./mese)
1
persona
977.--
100.--
1077.--
Considerandi
2.
persone
1495.
--
100.
--
1595.
--
3.
persone
1818.
--
100.
--
1918.
--
4.
persone
2090.
--
100.
--
2190.
--
5.
persone
2364.
--
100.
--
2464.
--
6.
persone
2638.
--
100.
--
2738.
--
7.
persone
2912.
--
100.
--
3012.
--
Per
ogni persona supplementare
+
272.
--
-
+
272.
--
B. Supplemento
per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle
precedenti raccomandazioni della COSAS).
Per unità di riferimento
con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra
sono integrati da un supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive
persone di 16 o più anni di età; l'importo di tale supplemento è di 210.--
fr./mese per ognuna di queste persone."
(cfr. Direttive
riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2011 in BU
1/2011 del 14 gennaio 2011 pag. 35-36).
Tali importi
sono stati mantenuti anche per il 2012, il 2013, il 2014 ed il 2015 (cfr.
Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2012
del 16 dicembre 2011; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni
assistenziali per il 2013 del 20 dicembre 2012; Direttive riguardanti gli
importi delle prestazioni assistenziali per il 2014 del 1° gennaio 2014 e
Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2015
pubblicate nel BU 9/2015 del 3 marzo 2015).
Per l’anno 2016 è utile
rilevare che le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni
assistenziali prevedono dal 1° gennaio 2016 i seguenti forfait di mantenimento:
Persone
dell’unità Forfait globale per il
di
riferimento mantenimento
(raccomandato
dalla COSAS)
(CHF/mese)
1.
persona 986.--
2.
persone 1'509.--
3.
persone 1'834.--
4.
persone 2'110.--
5.
persone 2'386.--
Per ogni persona +
200.
--
supplementare
1.1
Supplemento per
unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più
Per unità di riferimento
con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra
sono integrati da un supplemento, assegnato all’unità di riferimento,
corrispondente a CHF 200.– mensili.
1.2
Supplemento di
integrazione
a. Inserimento sociale
A tutte le persone che si
impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto
di inserimento sociale che prevede la partecipazione ad un’attività di utilità
pubblica (AUP), in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene
accordato un supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino all’effettivo
inizio dell’AUP.
Durante la durata dell’AUP
viene accordato un supplemento di integrazione di CHF 300.– al mese.
b. Inserimento
professionale
A tutte le persone che si
impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto
di inserimento professionale per partecipare alle misure previste dalla
strategia interdipartimentale URC – USSI, in aggiunta al forfait globale per il
mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di CHF 100.– al
mese fino al termine del contratto.” (cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag.
583.
segg.)
Il p.to 1.3. delle
Direttive per l’anno 2016 enuncia inoltre che per i giovani adulti che vivono
con i propri genitori è riconosciuto un forfait mensile di fr. 600.--.
Gli importi menzionati
relativi all’anno 2016 sono stati mantenuti anche per l’anno 2017 (cfr.
Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2017;
BU N. 10/2017 del 14 marzo 2017 pag. 33 segg.).
2.5
Nella presente evenienza RI 1
(nato il 19 gennaio 1961, di nazionalità italiana e in possesso di un permesso
C UE/AELS valido fino al 24 novembre 2019; cfr. doc. 16), venditore ambulante
di frutta e vedura fino al 2016, ha percepito dal 6 aprile 2016 al 20 settembre
2016.
le indennità straordinarie cantonali di disoccupazione (cfr. doc. 117).
L’ultima indennità straordinaria di disoccupazione relativa al mese di
settembre 2016, ammontante a fr. 591.50, gli è stata versata il 10 ottobre 2016
(cfr. doc. 42). Invece durante i mesi di novembre e dicembre 2016 è stato
mantenuto da sua moglie __________ (cfr. doc. 6).
L’insorgente è titolare
dell’unità di riferimento di cui fa parte anche la moglie __________ (nata il __________,
di nazionalità italiana e in possesso di un permesso C UE/AELS valido fino al
24.
novembre 2019; cfr. doc. 17).
__________ si era iscritta
alla disoccupazione a far tempo dal 1° giugno 2015 con diritto alle indennità
di disoccupazione. Allora, era stato aperto un termine quadro dal 1° giugno
2015.
al 30 maggio 2017 con un guadagno assicurato ammontante a fr. 1'695.--
(cfr. doc. 121).
Il 1° febbraio 2016 __________
ha avviato un’attività __________ Anche dopo tale data, ella è rimasta iscritta
in disoccupazione percependo le indennità di disoccupazione indicando ogni mese
il guadagno derivante dalla sua attività indipendente quale guadagno intermedio
(cfr. doc. 135 - 138).
Il 30 settembre 2016 la
Cassa di disoccupazione __________ di __________ ha trasmesso alla Sezione del
lavoro la richiesta di verifica dell’idoneità al collocamento. Dopo la relativa
audizione, con decisione del 25 ottobre 2016, __________ è stata ritenuta
inidonea al collocamento a decorrere dal 1° ottobre 2016 siccome la sua
attività indipendente in qualità di terapista complementare è stata ritenuta
principale e di carattere duraturo con la conseguenza che __________ non era
più normalmente disponibile al mercato del lavoro per l’assunzione di un
impiego dipendente (cfr. doc. 121 - 128).
In seguito, il 2 gennaio
2017, il ricorrente ha inoltrato domanda per l’ottenimento delle prestazioni
assistenziali ordinarie.
Dagli dati finanziari
dichiarati in tale sede emerge un reddito computabile di fr. 30'071.-- (fr.
12'000.-- da attività indipendente della moglie e fr. 18'071.-- reddito della
sostanza). Invece il totale della spesa computabile ammonta a fr. 24'089.--
(cfr. doc. 9).
Il loro reddito residuale
ammonta perciò a fr. 5'982.-- all’anno, pari a fr. 498.50 al mese.
I tre figli dei coniugi, __________
(nato il __________; cfr. doc. 18), __________ (nato il __________; cfr. doc.
19) e __________ (nata il __________; cfr. doc. 20) convivono con i genitori ma
non fanno parte della loro unità di riferimento. Tutte e tre sono a beneficio di
prestazioni assistenziali ordinarie (cfr. doc. 6).
La Città di __________,
con scritto del 16 gennaio 2017, ha preavvisato negativamente la domanda di
sostegno sociale di RI 1 perchè ha sostenuto in particolare che __________ ha
rinunciato ad un reddito sicuro da parte della cassa di disoccupazione, che
avrebbe quasi sicuramente garantito all’unità di riferimento il fabbisogno, per
intraprendere un’attività indipendente che non le garantisce un’entrata sicura.
La lacuna secondo i parametri vigenti sarebbe di circa fr. 300.-- (cfr. doc.
6).
L’USSI, con decisione del
18.
gennaio 2017, ha negato all’insorgente il diritto a prestazioni
assistenziali, basandosi sul principio della sussidiarietà vigente nell’ambito
dell’assistenza sociale, in quanto sua moglie aveva scelto per sé di avviare
un’attività indipendente e conseguentemente di rinunciare a percepire le
indennità di disoccupazione (cfr. consid. 1.1.; doc. D = doc. 168).
L’amministrazione, poi,
con decisione su reclamo dell’11 aprile 2017, ha ribadito il concetto di
sussidiarietà della prestazione di assistenza rispetto ad ogni altra entrata e
alle altre prestazioni sociali. Secondo il parere dell’amministrazione la
moglie dell’assistito ha, con l’avvio di un’attività economica indipendente per
scelta personale, di fatto rinunciato a ricevere le indennità di disoccupazione
cui aveva diritto e idonee ad escludere il bisogno di assistenza (cfr. consid.
1.2
; doc. B = doc. 147-151).
L’insorgente, con il
ricorso inoltrato mediante il suo patrocinatore, ha sostenuto che sua moglie
non avrebbe volontariamente rinunciato alle indennità di disoccupazione. __________
è stata ritenuta inidonea al collocamento dall’Ufficio giuridico della Sezione
di lavoro e pertanto sarebbe stata una decisione indipendente dalla di lei
volontà. __________ avrebbe invece fatto del tutto per ridurre il danno, in
rispetto degli obblighi di un disoccupato, intraprendendo tutto quanto in suo
potere per abbreviare la disoccupazione. Essa ha cercato di migliorare la sua
condizione uscendo dalla disoccupazione e avviando un’attività autonoma (cfr.
consid. 1.3.; doc. I).
2.6
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte ricorda innanzitutto che nell’ambito
dell’assistenza sociale, come esposto sopra (cfr. consid. 2.4.), vige il
principio della sussidiarietà. Da tale principio risulta che l’erogazione di
prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente
non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale
oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni
volontarie da parte di terzi (cfr. STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid.
2.3.1
, pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.;
Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; , C.
Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed.
Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).
Con sentenza STF
8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha rilevato, in
particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere
prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella
condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio
ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo
un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale.
Con sentenza STF
8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha, poi, rilevato
che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In
particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali
di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.
Nella STF 8C_42/2013 del
15.
ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha
potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e
private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.
In una sentenza
8C_455/2015 dell’8 marzo 2016, pubblicata in DTF 142 I 1, il Tribunale federale
ha stabilito che è contrario all’art. 12 Cost. negare l’aiuto in situazioni di
bisogno (nel senso dello stretto necessario) a causa della non ottemperanza di
un’ingiunzione a partecipare a un programma occupazionale, nella misura in cui
quest’ultimo non è retribuito, poiché il principio della sussidiarietà non va
applicato. Invece a proposito
dell’aiuto in situazione di bisogno di cui all’art. 12 Cost. la nostra Massima Istanza, in una sentenza
2P.251/2003 del 14 gennaio 2004, pubblicata in DTF 130 I 71, ha stabilito che
non hanno diritto all’aiuto in situazioni di bisogno ex art. 12 Cost. coloro i
quali oggettivamente si trovano nella condizione di procurarsi con le proprie
forze, in particolare accettando un impiego adeguato, i mezzi indispensabili
alla loro sopravvivenza.
Con sentenza STF
8C_930/2015 del 15 aprile 2016 l’Alta Corte ha rilevato in virtù del principio
di sussidiarietà che colui che effettivamente e giuridicamente è in grado di
procurarsi da solo i mezzi necessari per sopravvivere, in particolare assumendo
un’attività lucrativa ragionevolmente esigibile, non può esigere l’assistenza
sociale o l’aiuto in situazione di bisogno ai sensi dell’art. 12 Cost. fed.
(cfr. STF 8C_455/2015 del 8 marzo 2016 consid. 7.2.2; STF 8C_787/2011 del 28
febbraio 2012 consid. 3.2.1).
Inoltre le direttive COSAS
(Conferenza svizzera dell’azione sociale) del 12/15 al punto A.4
("Principi del sostegno sociale"), dopo aver ribadito che la
sussidiarietà costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il
sostegno sociale, sottolineano che:
" (...)
- Sussidiarietà
Il sostegno sociale interviene quando la persona bisognosa non è
in grado di aiutarsi da sola e quando le altre fonti d’aiuto disponibili sono
state esaurite. Il sostegno sociale deve intervenire quando non possono essere
ottenuti altri aiuti, in tempo utile o in maniera adeguata. Il sostegno sociale
viene elargito dall’ente cantonale preposto ed è sussidiario:
·
allo sforzo personale: la persona che si trova nel bisogno
deve sforzarsi di intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla
situazione critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo il proventi del
lavoro, il patrimonio esistente o altre entrate disponibili
·
agli obblighi da parte di terzi: prima di elargire una
prestazione, le autorità devono vagliare attentamente tutte le possibilità
d’intervento degli altri enti pubblici o privati. Ci si riferisce a prestazioni
d’assicurazioni sociale, a contributi di mantenimento inerenti il diritto di
famiglia, a pendenze da contratto, indennizzi, borse di studio, ecc.
·
alle prestazioni volontarie da parte di terzi: le
prestazioni d’aiuto sociale volontarie sono equiparate alle prestazioni
pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e rivestissero un
carattere benevolo. Esse son prese in considerazione nella determinazione
dell’intervento pubblico. (…)"
Riguardo alla funzione
delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in dottrina, C.
Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed.
Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e 114-115.
2.7
Chiamato a pronunciarsi nella
presente fattispecie il TCA ritiene che, a ragione, l’USSI ha stabilito che il
ricorrente non ha diritto a prestazioni assistenziali poiché sua moglie ha
implicitamente rinunciato alle indennità di disoccupazione allorché ha avviato
la sua attività indipendente quale terapista complementare.
Innanzitutto giova
rilevare che ai sensi dell’art. 163 CC i coniugi provvedono in comune, ciascuno
nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia. Essi
s'intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni
pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l'assistenza nella
professione o nell'impresa dell'altro. In tale ambito, tengono conto dei bisogni
dell'unione coniugale e della loro situazione personale.
Ciò vale anche per i
conviventi.
In una sentenza
8C_138/2016 del 6 settembre 2016, pubblicata in DTF142 V 513, l’Alta Corte ha precisato
la giurisprudenza riguardante l’importo ipotetico a carico del convivente non
beneficiario dell’assistenza sociale. Nel caso concreto i ricorrenti vivevano
in un concubinato stabile. La questione da chiarire era sapere se si poteva
computare un importo ipotetico da parte del convivente il quale usufruiva di
una rendita complementare all’AVS/AI. La nostra Massima Istanza ha risposto
positivamente ed ha in particolare rilevato:
" Gemäss Praxishilfe H.10 sind in einem stabilien Konkubinat
dem erweiterten SKOS-Budget der nicht unterstützten leistungspflichtigen Person
sämtliche Einnahmen gegenüberzustellen. Der Einnahmeüberschuss ist sodann im
Budget der antragstellenden Person vollumfänglich als Einnahme
(Konkubinatsbeitrag) anzurechnen. Es geht darum, dass nicht verheiratete Paare
gegenüber verheirateten Paaren nicht wesentlich besser gestellt werden. Ist der
nicht unterstützte Konkubinatspartner leistungsfähig, ist unerheblich, woher
seine Einnahmen stammen. Ist praxisgemäss das gesamte Netto-Erwerbseinkommen
aus selbständiger oder unselbständiger Erwerbstätigkeit anrechenbar, sind auch
sämtliche Ersatzeinkommen wie AHV- und IV-Renten, Ergänzungsleistungen,
Arbeitslosenunterstützungen oder andere Taggelder von Versicherungen
anzurechnen (cfr.8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid.5.2.1.).”
Cfr. al riguardo anche la
STF 8C_232/2015 del 17 settembre 2015, massimata in DTF 141 I 153.
Anche alla moglie, che fa
parte dell’unità di riferimento del richiedente, deve essere applicato, per
quel che riguarda le sue entrate, il principio della sussidiarietà (cfr. consid.
2.6
).
Questo principio alla base
prevede che si può far capo all’assistenza sociale solo nel caso in cui la
protezione offerta dalle assicurazioni sociali manca o risulta insufficiente
nel caso specifico (cfr. consid 2.6. e STF 9C_702/2016 del 13 febbraio 2017
consid. 1.3.).
La moglie dell’insorgente
ha frequentato per tre anni la Scuola professionale di massaggio O.d.M. di __________
(__________), alla sera il lunedì ed il mercoledì dalle ore 19:00 alle ore
22:00 e a luglio 2015 ha superato gli esami finali per l’ottenimento del
diploma di Massoterapista (Terapista complementare).
Nel periodo dal 19 agosto
2015.
al 2 ottobre 2015 ha partecipato al Corso TRIS.
Con lettera del 15
dicembre 2015 __________ è stata informata che la sua domanda di registrazione
e riconoscimento alle Casse Malati è stata accettata. In seguito per il periodo
dal 1° febbraio 2016 al 31 luglio 2016 ha svolto la sua attività presso la __________
ove pagava fr. 500.-- di affitto. Dal 1° agosto 2016 __________ svolge la sua
attività presso __________ a __________ con un contratto d’affitto pari a fr.
850.
-- al mese, salvo i primi due mesi di contratto che pagava fr. 650.-- al
mese (cfr. doc. 129 - 134).
Poi, il 15 ottobre 2016,
allorché __________ ha dovuto dichiarare i suoi dati relativi al reddito da
attività indipendente, ha indicato un reddito annuo netto stimato per l’anno
2016.
ammontante a fr. 12'000.-- per l’attività di terapista svolta nella
percentuale del 50% (cfr. doc. 140).
Durante l’audizione del 20
ottobre 2016 eseguita da parte della Sezione del lavoro, la stessa ha invece
dichiarato di recarsi, a partire dal 1° febbraio 2016, “quotidianamente
presso il mio studio di terapia da martedì al sabato dalle ore 10:00 alle ore
19:00 per 8 ore al giorno” (cfr. doc. 132).
__________ sta dunque
dedicandosi alla sua attività di terapista complementare da ormai cinque anni.
Dal suo atteggiamento nei confronti dell’assicurazione contro la disoccupazione
(cfr. in particolare la dichiarazione dei dati relativi al reddito da attività
indipendente, ove ha indicato di svolgere l’attività al 50%; doc. 140) risulta chiaramante
che ella intendeva continuare a percepire le indennità di disoccupazione
svolgendo la sua attività indipendente parallelamente.
Con l’avvio della propria
attività e la relativa presenza ininterrotta presso il suo posto di lavoro e il
relativo contratto di locazione che la lega in maniera duratura, si è resa
talmente indisponibile per il mercato di lavoro che per conseguenza risultava
inindonea al collocamento, circostanza accertata dalla Sezione del lavoro con
decisione di inidoneità a partire dal 1° ottobre 2016. Tale decisione non è
stata peraltro impugnata e pertanto è cresciuta in giudicato.
Certo non vi sarebbe
niente da obiettare sul modo di procedere della moglie del ricorrente se, con
la sua attività indipendente quale terapista complementare riuscisse a
conseguire un reddito sufficiente per far fronte al proprio mantenimento. Ma
per l’anno 2016 ha indicato come reddito di soli fr. 12'000.--, ammontare insufficiente
per raggiungere questo scopo.
__________ avrebbe così dovuto
rimanere iscritta in disoccupazione godendo in tal modo dei diritti ed obblighi
per il reinserimento professionale che vengono offerti dalla Legge
sull’assicurazione contro la disoccupazione. Ella avrebbe semmai dovuto
organizzarsi per conseguire con la sua attività indipendente un guadagno
intermedio, rimanendo però disponibile per il mercato del lavoro.
Pertanto risulta che __________
non ha osservato il principio di sussidiarietà allorché ha avviato un’attività
indipendente per scelta propria siccome con questo modo di procedere si è resa
indisponibile per il mercato del lavoro e pertanto ha implicitamente rinunciato
alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
In conclusione, non avendo
usufurito della protezione offerta da un’assicurazione sociale non è possibile
trasferire i costi sull’assistenza sociale.
2.8
La decisione su reclamo
dell’USSI dell’11 aprile 2017 deve conseguentemente essere confermata e RI 1o non ha, dunque, diritto, per il periodo 1°
gennaio 2017 - 11 aprile 2017 a una prestazione assistenziale ordinaria.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente La
segretaria
Daniele Cattaneo Stefania
Cagni