42.2017.3
Indennità di perdita di guadagno durante il servizio militare ("servizio d'avanzamento"). A ragione la Cassa ha considerato assicurato "persona senza attività lucrativa"
19 giugno 2017Italiano38 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2017.3
PC/sc
Lugano
19 giugno 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 febbraio 2017 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 11 gennaio 2017 emanata da
CO 1
in materia di indennità perdita di guadagno
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato il __________
1989, ha frequentato la __________ dell'Università di __________ e conseguito,
il 31 agosto 2011, il Bachelor of __________ e, il 30 settembre 2013, il Master
of __________ (__________; doc. 10 e 11). Il 30 dicembre 2013 ha ottenuto pure il
diploma federale di __________ (doc. 12).
1.2. Dopo aver frequentato la
scuola reclute nel corso del 2014 (doc. 1-6 e 29), RI 1 ha adempiuto l'obbligo
militare prestando servizio d'avanzamento dal 9 febbraio 2015 al 29 maggio
2015, dal 15 giugno 2015 all'11 settembre 2015, dal 28 settembre 2015 al 18
dicembre 2015 e dal 4 gennaio 2016 al 22 gennaio 2016 per 300 giorni con
diritto a soldo (doc. 1-15).
Il 24 marzo 2015 alla CO 1
(in seguito: la Cassa) è pervenuto da parte di RI 1 il primo questionario
“IPG-Richiesta per servizio militare” relativo al periodo dal 9 febbraio al 6
marzo 2015 (doc. 1/1).
Dopo aver accertato che l'assicurato non aveva svolto alcuna attività lucrativa
per almeno 4 settimane nei 12 mesi precedenti l'entrata in servizio (doc. 1/5)
e sulla base delle indicazioni risultanti dal precitato formulario, il 27 aprile
2015 la Cassa ha riconosciuto al richiedente un’indennità lorda di fr. 111.- al
giorno per il periodo 9 febbraio 2015 - 6 marzo 2015 (doc. 1/8).
In seguito la Cassa ha regolarmente ricevuto i questionari “IPG-Richiesta per
servizio militare” relativi ai periodi 7 marzo 2015-29 maggio 2015, 15 giugno
2015-11 settembre 2015, 28 settembre 2015-18 dicembre 2015 e 4 gennaio 2016-22
gennaio 2016 e corrisposto per tale arco temporale un'indennità lorda
giornaliera di fr. 111.- (doc. 1-15).
1.3. Il 3 maggio 2015 RI 1 ha
informato la Cassa di aver terminato gli studi di __________ all'Università di __________
nel 2014 e che, a causa del suo impegno con il servizio militare di almeno 4
mesi a partire dal febbraio 2015, era stato molto svantaggiato nella ricerca di
un posto di lavoro. Visto che aveva ricevuto solo (3) risposte negative
(allegate) ed aveva dovuto pure rifiutare un posto molto interessante, ha
chiesto che l'indennizzo avvenisse sulla base dello stipendio ipotetico secondo
l'art. 1 cpv. 2 lett. b dell'Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno
(OIPG: doc. doc. 16/1-5).
1.4. Il 3 giugno 2015 la Cassa ha
informato RI 1 che avrebbe potuto valutare la sua domanda di determinazione
dell'IPG sulla base di uno stipendio ipotetico a decorrere dal 9 febbraio 2015,
esclusivamente alla fine del servizio di avanzamento, dovendo attendere di
conoscere l'attività che avrebbe svolto dopo aver assolto l'obbligo militare
(doc. 17).
1.5. Terminato il 22 gennaio 2016 il
corso di avanzamento, il 28 febbraio 2016 RI 1 ha chiesto di essere
indennizzato per il servizio militare reso sulla base dello stipendio ipotetico
secondo l'art. 1 cpv. 2 lett. c OIPG, visto che, a causa del suo impegno con il
servizio militare, aveva dovuto interrompere - nella fase conclusiva e per ben
più di 11 mesi - il lavoro di dottorato presso la __________ dell'Università di
__________ (doc. 18).
1.6. Esperiti gli accertamenti del
caso (doc. 20) e preso atto dell'e-mail del 29 maggio 2016 in cui RI 1 ribadiva
la richiesta di un calcolo IPG sulla base di uno stipendio ipotetico ("poiché
il servizio militare di 11 mesi, da febbraio 2015 a gennaio 2016, mi ha
obbligato ad interrompere il mio lavoro di dottorato ed impedito di terminarlo,
L'attività che ho quindi svolto in questo periodo è stata la continuazione
della mia dissertazione. Le richieste di lavoro invece non hanno avuto seguito
dato che mi chiedevano di cominciare subito; ripeto, devo prima finire il
dottorato. Mi sembra palese che il servizio militare abbia ritardato tutta la
mia carriera di ben un anno": doc. 21), con decisione del 7 giugno
2016 la Cassa ha respinto tale domanda, ritenuto - per un verso - che
l'assicurato non aveva reso verosimile che se non avesse dovuto entrare in
servizio avrebbe intrapreso un'attività lucrativa di lunga durata (art. 1 cpv.
1 lett. b OIPG e marginale 5004 DAPG) e - per altro verso - che erano trascorse
più di tre settimane tra la fine degli studi e l'inizio del servizio militare (art.
1 cpv. 1 lett. c OIPG e marginale 5006 DAPG; doc. 23).
In data 11 gennaio 2017 la Cassa, dopo aver esperito ulteriori accertamenti
(doc. 25-31), ha respinto l'opposizione interposta il 27 giugno 2016 da RI 1
(doc. 24), contro la predetta decisione (doc. 23), confermandone il contenuto
(doc. 32).
1.7. Contro la decisione su
opposizione dell'11 gennaio 2017 RI 1 ha interposto un tempestivo ricorso al
TCA nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa e il riconoscimento di
un'indennità giornaliera calcolata conformemente a quanto disposto dall'art. 1
cpv. 2 (n.d.r.: lett. c) OIPG (cfr. doc. I, pag. 5).
A sostegno della propria pretesa
ricorsuale l’assicurato ha addotto di aver sempre ambito a diventare __________,
motivo per il quale ha deciso di continuare la propria formazione restando ininterrottamente
iscritto al "__________" all'Università di __________ dal 1° agosto
2008 al 31 gennaio 2017. Puntualizza che le ricerche di lavoro effettuate nel
2014/2015 "erano volte a sondare un eventuale (…) inserimento nel mondo
del lavoro e nel caso non fossi accettato come candidato __________ ".
Precisa che dopo la consegna del diploma, avvenuta nel gennaio 2014, ed aver
assolto la scuola reclute, nel mese di giugno è stato proposto per un
avanzamento per diventare ufficiale __________; visto che il relativo corso
avrebbe avuto luogo soltanto a partire da febbraio 2015, in questa pausa sostiene
di aver lavorato al dottorato che ha però dovuto interrompere per entrare in
servizio. Osserva di aver svolto l'ultima parte di dottorato parzialmente
nell'ambito del "Praktikum" militare dal 28 settembre 2015 al
22 gennaio 2016. "Durante questo periodo ho potuto terminare la stesura
del testo di dottorato (…) rendendomi quindi libero ad entrare nel mondo del
lavoro". Non avendo trovato alcuna attività lucrativa ed avendo di
fatto concluso l'iter formativo con la consegna del lavoro di dottorato, dopo
essersi iscritto alla disoccupazione, rileva di aver trovato nel mese di aprile
2016 un posto di lavoro presso la "__________" a __________ a partire
dal 1° agosto 2016. Ha puntualizzato di aver consegnato definitivamente il
lavoro di dottorato al Decanato al 10 gennaio 2017. Da ultimo, rileva per
informazione che gli altri 3 camerati aspiranti ufficiali della stessa scuola
militare dei Cantoni di __________ e __________, sono stati dopo loro esplicita
richiesta, indennizzati secondo un calcolo di stipendio ipotetico. Concludendo,
ribadisce che nella __________, la formazione e i titoli di dr. specialista __________
sono "essenziali, molto richiesti e indispensabili" per
esercitare la professione e che l'"asserzione della Cassa CO 1 secondo
cui (…) avrei potuto lavorare nel ramo della __________ e ciò anche se non
avessi dovuto prestare servizio militare senza un dottorato e specialista __________,
non è corretta". Ci sono voluti circa 12 mesi per portare a termine il
lavoro di dottorato; "se non avessi dovuto entrare in servizio
militare, l'avrei terminato già nel 2015 e quindi avrei potuto lavorare poco
dopo".
1.8. La Cassa, in risposta, ha
prodotto l'incarto postulando la reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.9. In data 28 febbraio 2015 il
TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali
altri mezzi di prova (doc. IV).
A tutt'oggi non è pervenuta
alcuna nuova documentazione.
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se corretta-mente oppure no la Cassa ha stabilito che RI 1
per i periodi dal 9 febbraio 2015 al 29 maggio 2015, dal 15 giugno 2015 all'11
settembre 2015, dal 28 settembre 2015 al 18 dicembre 2015 e dal 4 gennaio 2016
al 22 gennaio 2016 in cui ha adempiuto l'obbligo militare prestando servizio
d'avanza-mento ha diritto a un’indennità giornaliera di fr. 111.- lordi.
2.2. Giusta l’art. 1a cpv. 1 della Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi
presta servizio e in caso di maternità (Legge sulle indennità di perdita
di guadagno; LIPG):
" Le persone che prestano servizio nell'esercito svizzero o nel servizio
della Croce Rossa hanno diritto a un'indennità per ogni giorno di soldo. Sono
eccettuati gli impiegati delle amministrazioni militari della Confederazione e
dei Cantoni:
a. il cui obbligo di prestare servizio militare è
stato prorogato;
b. che prestano servizio militare a titolo
volontario; o
c. che prestano servizio nell'amministrazione
militare."
L’art. 4 LIPG prevede che tutte le persone prestanti servizio hanno diritto all'indennità di
base.
L’art. 9 cpv. 1 e 2 LIPG,
relativo all’indennità di base durante la scuola reclute e durante periodi di
servizio equiparati prevede che:
" 1
Durante il reclutamento, durante la scuola reclute e durante l'istruzione di
base l'indennità giornaliera di base per le persone che adempiono senza
interruzione al loro obbligo di servire (persone in lungo servizio) ammonta al
25 per cento dell'indennità totale massima.
2 L’indennità giornaliera di base per le persone
soggette all'obbligo di leva, per le reclute e per le persone in lungo servizio
che hanno diritto ad assegni per i figli è calcolata in base all'articolo
10."
L’art. 10
LIPG concernente l’indennità di base durante gli altri servizi enuncia:
" 1
L’indennità giornaliera di base durante servizi diversi da quelli di cui
all'articolo 9 ammonta all'80 per cento del reddito lavorativo medio conseguito
prima del servizio. È fatto salvo l'articolo 16 capoversi 1-3.
2 Se prima di iniziare il servizio l'interessato non esercitava
un'attività lucrativa, l'indennità giornaliera di base ammonta all'importo
minimo secondo l'articolo 16 capoversi 1-3."
Ex art. 11 LIPG relativo
al calcolo dell’indennità:
" 1Per
l'accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è determinante
il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS2.3 Il Consiglio federale emana prescrizioni
sul calcolo dell'indennità e incarica l'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali di allestire tabelle vincolanti con importi arrotondati.
2Il Consiglio
federale può emanare disposizioni particolari per il calcolo delle indennità a
favore delle persone prestanti servizio che solo temporaneamente non
esercitavano un'attività lucrativa oppure che a causa del servizio non hanno
potuto assumere una tale attività."
L’art. 16 LIPG, che regola
l’importo minimo e massimo, prevede che:
"
1Durante i servizi di avanzamento di lunga
durata designati dal Consiglio federale e richiesti dal diritto militare al di
fuori dei servizi di avanzamento ordinari delle formazioni per accedere a un
grado superiore o a una nuova funzione, l'indennità giornaliera totale
corrisponde almeno alle seguenti quote percentuali dell'indennità totale
massima secondo l'articolo 16a:
a. 45 per cento per le persone senza figli;
b. 65 per cento per le persone con un figlio;
c. 70 per cento per le persone con almeno due figli.
2Per le persone in
lungo servizio che seguono un'istruzione per accedere a un grado superiore,
l'indennità giornaliera totale durante tale istruzione e nei restanti giorni di
servizio corrisponde almeno alle seguenti quote percentuali dell'indennità
totale massima secondo l'articolo 16a:
a. 37 per cento per le persone senza figli;
b. 55 per cento per le persone con un figlio;
c. 62 per cento per le persone con almeno due figli.
3Durante gli altri
servizi l'indennità giornaliera totale corrisponde almeno alle seguenti quote
percentuali dell'indennità totale massima secondo l'articolo 16a:
a. 25 per cento per le persone senza figli;
b. 40 per cento per le persone con un figlio;
c. 50 per cento per le persone con almeno due figli.
4L'indennità di base
è ridotta nella misura in cui supera l'80 per cento dell'indennità totale
massima secondo l'articolo 16a.
5L'indennità totale
è ridotta nella misura in cui supera il reddito medio conseguito prima del
servizio oppure l'indennità totale massima secondo l'articolo 16a,
tuttavia soltanto fino a concorrenza dell'importo minimo secondo i capoversi
1-3.
6L'indennità totale
si compone dell'indennità di base secondo l'articolo 4 e degli assegni per i
figli secondo l'articolo 6. Gli assegni per spese di custodia e per l'azienda
sono sempre pagati, senza riduzione, in aggiunta all'indennità totale."
Giusta l’art. 16a LIPGA l'indennità
totale massima ammonta a 245 franchi2 al giorno.
L’art. 1 OIPG definisce
così le persone che esercitano un’attività lavorativa:
"
1E’ considerato
persona che esercita un'attività chi ha esercitato nei 12 mesi precedenti
l'entrata in servizio un'attività lucrativa durante almeno quattro settimane.
2 Sono
equiparati alle persone che esercitano un'attività lucrativa:
a. disoccupati;
b. chi
prova che, se non avesse dovuto entrare in servizio, avrebbe esercitato
un'attività lucrativa per un periodo più lungo;
c. chi
ha concluso una formazione immediatamente prima dell'entrata in
servizio, o che l'avrebbe conclusa durante il servizio."
Ai sensi dell’art. 2 OIPG
le persone che non rispondono ai requisiti di cui all'articolo 1 sono
considerate persone che non esercitano un'attività lucrativa.
Secondo l'art. 4 cpv. 1 e
2 OIPG relativo all’indennità per lavoratori salariati:
" 1L'indennità
è calcolata sulla base dell'ultimo salario indicativo percepito prima
dell'entrata in servizio, convertito in salario giornaliero medio. Per la
conversione non si tiene conto dei giorni in cui la persona non ha percepito o
ha percepito solo parzialmente un salario a causa di:
a. malattia;
b. infortunio;
c. disoccupazione;
d. servizio ai sensi dell'articolo 1a LIPG;
e. maternità;
f. altri motivi indipendenti dalla sua volontà.
2Per la persona che
prova che nel corso del servizio avrebbe intrapreso un'attività lucrativa
dipendente per un periodo più lungo o che avrebbe percepito un salario
significativamente superiore a quello percepito prima dell'entrata in servizio,
l'indennità è calcolata sulla base del salario che essa avrebbe potuto
percepire. Se ha portato a termine la sua formazione subito prima dell'entrata
in servizio o l'avrebbe conclusa durante il medesimo, l'indennità è calcolata
sulla base del salario iniziale percepito di norma per la professione in
questione nella regione in cui sarebbe stata esercitata."
L’art. 5 cpv. 1 e 2 OIPG,
concernente l’accertamento del reddito medio percepito prima del servizio per
salariati con reddito regolare, enuncia che:
" 1È considerato salariato con reddito regolare chi:
a.
ha un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato o della durata di almeno un anno e il cui reddito
non è soggetto a importanti oscillazioni;
b.
ha interrotto
il lavoro a causa di malattia,
infortunio, disoccupazione, servizio o per altri motivi indipendenti dalla sua
volontà.
2Il reddito percepito prima dell'entrata in servizio è calcolato come segue:
a.
per i salariati
retribuiti su base oraria, l'ultimo salario orario percepito prima dell'entrata
in servizio è moltiplicato per la somma delle ore di lavoro prestate in una
settimana di lavoro normale prima del servizio e in seguito diviso per sette.
b. Per i salariati
retribuiti su base mensile, il salario percepito durante l'ultimo mese civile
prima dell'entrata in servizio è diviso per 30.
c.
Per
salariati retribuiti in altro
modo, il salario percepito durante le ultime quattro settimane prima
dell'entrata in servizio è diviso per 28."
Giusta l’art. 6 OIPG,
riguardante l’accertamento del reddito medio percepito prima del servizio per
salariati con reddito irregolare:
" 1Per
la persona che non percepisce un reddito regolare ai sensi dell'articolo 5, il
reddito medio percepito prima dell'entrata in servizio è calcolato sulla base
del reddito percepito negli ultimi tre mesi prima dell'entrata in servizio e
convertito in salario giornaliero medio.
2Se
anche in questo modo non è possibile calcolare in modo adeguato un reddito
medio, si prende in considerazione il reddito percepito nel corso di un periodo
più lungo."
2.3. Con sentenza E
4/01 del 28 dicembre 2001 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal
1° gennaio 2007: Tribunale federale), nel caso di un assicurato che era stato
alle dipendenze della Posta svizzera fino al 30 aprile 2000 e che dal 19 giugno
al 14 luglio 2000 aveva prestato servizio militare, ha stabilito al fine della
fissazione dell’ammontare dell’indennità giornaliera per perdita di guadagno
durante il servizio militare, contrariamente al TCA (che aveva deciso che
l’assicurato andava considerato quale salariato con reddito regolare, in quanto
il rapporto concluso con la Posta era di durata indeterminata; STCA 42.2000.3
del 19 giugno 2001), che il medesimo non andava ritenuto salariato con reddito
regolare, poiché al momento della nascita del diritto alle indennità, il 19
giugno 2000, non disponeva di alcun tipo di rapporto di lavoro. Il precedente
contratto era infatti stato sciolto per il 30 aprile 2000.
Inoltre
l’Alta Corte ha deciso che i giorni in cui l’assicurato non ha svolto attività
lucrativa né era disoccupato, e meglio dal 30 aprile 2000, vanno considerati
per stabilire il salario da convertire in somma giornaliera conformemente
all’art. 2 vOIPG (cfr. art. 4 cpv. 1 OPIG del 24 novembre 2004, in vigore dal 1° luglio 2005).
Al riguardo
è stato rilevato che, in effetti, l’assicurato non poteva essere considerato
collocabile ai sensi della LADI e quindi disoccupato secondo questa legge,
siccome non si era iscritto in disoccupazione, dovendo assolvere i propri
obblighi militari appena un mese e mezzo dopo la fine del rapporto di lavoro e
avendo l’intenzione di poi recarsi all’estero per imparare l’inglese. Il
mancato computo dei giorni in cui non aveva percepito un salario nemmeno poteva
fondarsi su “altri motivi indipendenti dalla sua volontà” (cfr. art. 2 vOIPG;
art. 4 cpv. 1 lett. f OIPG). L’interruzione del rapporto di impiego non era avvenuta
indipendentemente dalla sua volontà: egli aveva, da un lato, volontariamente
presentato le proprie dimissioni, dall’altro, i motivi che lo avevano spinto a
tale passo e che avrebbero indotto il datore di lavoro a sciogliere il rapporto
di impiego per ragioni disciplinari erano totalmente riconducibili a
irregolarità da lui commesse intenzionalmente e quindi imputabili al suo
volere.
In una
sentenza 9C_364/2009 del 10 giugno 2010, pubblicata parzialmente in DTF 136 V
231, la nostra Massima Istanza ha stabilito che per “attività lucrativa per un
periodo più lungo” ai sensi dell’art. 1 cpv. 2 lett. b OIPG (“Sono equiparati
alle persone che esercitano un'attività lucrativa: (…) b. chi prova che, se non
avesse dovuto entrare in servizio, avrebbe esercitato un'attività lucrativa per
un periodo più lungo”) si intende un’attività di almeno un anno o un’attività
di durata indeterminata (considerando 6.3).
In tal caso,
giusta l’art. 4 cpv. 2 OIPG per la persona che prova che nel corso del servizio
avrebbe intrapreso un'attività lucrativa dipendente per un periodo più lungo o
che avrebbe percepito un salario significativamente superiore a quello
percepito prima dell'entrata in servizio, l'indennità è calcolata sulla base
del salario che essa avrebbe potuto percepire.
L’art. 1
cpv. 2 lett. b OIPG non esige dall’assicurato che stabilisca con il grado della
verosimiglianza preponderante l’assunzione ipotetica di un’attività, ma
unicamente che renda quest’ultima verosimile (considerando 4.3). A tal fine non
è necessario comprovare che un posto di lavoro fosse pianificato fin
dall’entrata in servizio (militare; considerando 4.3). Occorre, tuttavia, tener
conto del fatto che le condizioni d’assicurazione e in particolare l’importo
delle prestazioni d’assicurazione si determinano secondo le circostanze che
prevalevano al momento del verificarsi di un caso assicurativo (considerando
4.3). Il senso e lo scopo dell’art. 1 cpv. 2 lett. b OIPG è di trattare coloro
Fatti
i quali non esercitano un’attività lucrativa prima dell’inizio del servizio
allo stesso modo rispetto a coloro che esercitano un’attività lucrativa ai
sensi dell’art. 1 cpv. 1 OIPG. I primi, infatti, non devono essere svantaggiati
dal fatto che non hanno potuto lavorare a causa del servizio, allorché rendono
verosimile che avrebbero potuto esercitare un’attività lucrativa di lunga
durata durante il periodo di servizio (considerando 5.2).
Con la
precitata decisione il Tribunale federale - nel caso di un assicurato che ha
conseguito la maturità alla fine di giugno 2007, ha adempiuto l'obbligo
militare prestando servizio dal 2 luglio 2007 al 23 aprile 2008 (segnatamente
"scuola reclute" dal 2 luglio 2007 al 23 novembre 2007 e "ferma
continua" dal 24 novembre 2007 al 23 aprile 2018), e che ha prodotto la
dichiarazione del 19 novembre 2007 di una ditta che lo avrebbe assunto dal 1°
giugno 2007 al 30 giugno 2008 - ha segnatamente stabilito che: "(…) Nach Lage der Akten beantragte der Beschwerdeführer vielmehr schon
mit Schreiben vom 25. November 2007 die Ausrichtung einer höheren
Grundentschädigung. Dabei stützte er sich auf
die Bestätigung der X.________ AG vom 19. November 2007. Letztinstanzlich
verbindlich bleibt hingegen die anhand der Bestätigung vom 19. November 2007
getroffene Feststellung einer bei der X.________ AG bestehenden
Arbeitsmöglichkeit. Denn die von der Firma
erwähnte Anstellungsdauer vom 1. Juli 2007 bis 30. Juni 2008 ist nicht
geeignet, Erwerbsarbeit im nach dem Gesagten rechtlich geforderten
Mindestumfang von einem Jahr glaubhaft zu machen, weil in diese Zeit die
Sprachaufenthalte während 12 Wochen nach Beendigung des Militärdienstes Ende
April 2008 fallen. Deshalb ist eine hypothetische Erwerbstätigkeit von längerer
Dauer (vgl. E. 6.2 und 6.3 hievor) nicht erstellt. Eine Gleichstellung des
Beschwerdeführers mit einem Erwerbstätigen gestützt auf Art. 1 Abs. 2 lit. b
EOV fällt unter diesen Umständen ausser Betracht. Der vorinstanzliche Entscheid
hält daher im Ergebnis stand (…)" (cfr.
consid. 7).
Con sentenza
9C_111/2011 del 12 ottobre 2011, pubblicata in DTF 137 V 410, il Tribunale
federale ha poi deciso che l’art. 1 cpv. 2 lett. c OIPG, secondo cui “sono
equiparati alle persone che esercitano un'attività lucrativa: (…) c. chi ha
concluso una formazione immediatamente prima dell’entrata in servizio o che
l’avrebbe conclusa durante il servizio”, sancisce solo la presunzione legale
rovesciabile che tali persone avrebbero intrapreso un’attività lucrativa. Se
ciò non è il caso, sussiste soltanto il diritto all’indennità di base per le
persone senza attività lucrativa.
In
quell’occasione il Tribunale federale - nel caso di un assicurato che ha
terminato gli studi il 30 novembre 2008, ha conseguito il diploma di Master of
Science ETH il 22 gennaio 2009, ha adempiuto l'obbligo militare prestando
servizio "civile" dall'8 dicembre 2008 al 15 marzo 2009 - ha
segnatamente stabilito che:
" (…)
4.3
4.3.1 Die Vorinstanz hat festgestellt, der Beschwerdeführer habe sich nach
Dienstende am 15. März 2009 bis zum 29. Juni 2009 im Ausland aufgehalten. Unter
diesen Umständen sei nicht davon auszugehen, dass er unmittelbar nach
Studienabschluss eine Erwerbstätigkeit hätte aufnehmen wollen. Daran ändere
nichts, dass sich der Beschwerdeführer mit E-Mail vom 18. Februar 2009 um eine
(nicht ausgeschriebene) Stelle beworben habe.
4.3.2 Es ist nicht ersichtlich und wird auch nicht vorgebracht, dass diese
Feststellungen (zur Qualifikation als Tatfrage vgl. Urteile 9C_447/2011 vom 21.
Juli 2011 E. 4.1.2;9C_152/2010 vom 24. August 2011 E. 4.3) offensichtlich
unrichtig sein sollen. Weitere Stellenbewerbungen als die erwähnte sind nicht
aktenkundig und wurden nicht geltend gemacht. Dem unmittelbar an den Dienst
anschliessenden und über drei Monate dauernden Auslandaufenthalt steht
lediglich eine einzige Arbeitsbemühung gegenüber, weshalb namentlich die
vorinstanzliche Schlussfolgerung betreffend die Erwerbstätigkeit
nachvollziehbar ist. Schliesslich beruhen die Feststellungen nicht auf einer
Rechtsverletzung, so dass sie für das Bundesgericht verbindlich bleiben (E. 1).
4.4 Nach dem Gesagten hat das kantonale Gericht zu Recht einen höheren Anspruch
als jenen auf die Grundentschädigung für erwerbslose Personen gemäss Art. 10
Abs. 2 EOG verneint. Die Beschwerde ist unbegründet. (…)".
Infine, in
una sentenza 9C_57/2013 del 12 agosto 2013, la nostra Massima Istanza ha
ribadito la propria giurisprudenza, stabilendo che:
" (…)
3.3. L'art. 1 al. 2 let. b RAPG n'exige pas de la personne assurée qu'elle
établisse au degré de la vraisemblance prépondérante la prise hypothétique
d'une activité lucrative, mais uniquement qu'elle rende vraisemblable celle-ci.
A cet effet, il n'est pas nécessaire de prouver qu'une place de travail était
planifiée dès l'entrée en service. Il faut néanmoins tenir compte du fait que
les conditions d'assurance, et notamment le montant des prestations
d'assurance, se déterminent d'après les circonstances qui prévalaient au moment
de la survenance du cas d'assurance (ATF 136 V 231 consid. 4.3 p. 234). Le sens et le but de
l'art. 1 al. 2 let. b RAPG est de mettre les personnes en service, et qui
n'exerçaient pas d'activité lucrative avant le début de leur affectation, sur
un pied d'égalité avec les personnes exerçant une activité lucrative au sens de
l'art. 1 al. 1 RAPG. Celles-là ne doivent en effet pas être désavantagées du
fait qu'elles n'ont pas pu travailler à cause de leur affectation, alors
qu'elles rendent vraisemblable qu'elles auraient pu exercer une activité
lucrative de longue durée pendant leur période de service (ATF 136 V 231 consid. 5.2 p. 236). Cela étant, seule la
preuve de l'exercice d'une activité lucrative pour une année au moins ou pour
une durée indéterminée permet de rendre vraisemblable l'exercice d'une activité
lucrative de longue durée au sens de l'art. 1 al. 2 let. b RAPG (ATF 136 V 231 consid. 6.3 p. 238). (…)".
La sentenza riguardava un
assicurato che ha ottenuto un MLAw in scienze criminali nel mese di settembre
2010, ha adempiuto l'obbligo militare prestando servizio "civile" dal
31 gennaio al 19 giugno 2011 e dal 20 giugno 2011 al 27 gennaio 2012 contro
versamento di un'IPG giornaliera lorda di fr. 62.-, e che ha prodotto il 28
maggio 2011 la dichiarazione di un caseificio che lo avrebbe assunto dal
gennaio 2011 a tempo indeterminato. In quell’occasione l’Alta
Corte ha stabilito che:
" (…)
4.
4.1. Les arguments avancés par le recourant ne
permettent pas d'établir que la juridiction cantonale aurait procédé à une
constatation manifestement inexacte des faits et violé le droit fédéral, en
considérant qu'il n'avait pas réussi à rendre vraisemblable qu'il aurait exercé
une activité lucrative de longue durée auprès de la fromagerie Y.________ s'il
n'avait pas été astreint au service civil. A l'instar de la juridiction
cantonale, il convient d'admettre qu'un éventuel engagement auprès de la
fromagerie Y.________ aurait constitué une solution purement transitoire, dont
la durée aurait dépendu de la date du début de son stage d'avocat. Dans la
mesure où l'activité mentionnée n'était pas en rapport avec la formation
universitaire suivie par le recourant, il n'était guère possible dans ce
contexte de parler d'un engagement prévu à long terme.
4.2. Dans le contexte de la présente affaire, on pourrait se demander, compte
tenu de la durée usuelle d'un stage d'avocat, si l'activité d'avocat-stagiaire
ne constitue pas une activité lucrative salariée de longue durée au sens des
art. 1 al. 2 let. b et 4 al. 2 RAPG. Dans la mesure toutefois où le recourant
n'a jamais soutenu qu'il y avait lieu de se référer, à titre subsidiaire, au
montant du salaire qu'il aurait pu obtenir en qualité d'avocat-stagiaire, la
question peut demeurer indécise. (…)"
2.4. Le Direttive concernenti il
regime delle indennità di perdita di guadagno per le persone che prestano
servizio e in caso di maternità emesse dall’UFAS, valide dal 1° luglio 2005 e
allo stato il 1° gennaio 2012, prevedono, segnatamente, quanto segue
" (…)
5. Détermination du revenu journalier moyen
acquis avant le service
5.1 Distinction entre personnes actives et non
actives
5001 Ont
droit à une allocation en tant que personne exerçant une activité lucrative
celles qui, au cours des douze derniers mois précédant l’entrée en service, ont
exercé une activité lucrative pendant quatre semaines au moins. Cette condition
est remplie si, au cours des douze derniers mois, au moins vingt jours ou 160
heures de travail ont été effectués.
5002 Aussi
longtemps qu’elles remplissent la durée minimale indi-quée ci-dessus, les
personnes qui se sont retirées de la vie active sont également considérées
comme exerçant une ac-tivité lucrative.
5003 Pour
des membres du corps enseignant qui, durant les douze mois avant leur entrée en
service, ont donné uniquement des cours à la journée ou à l’heure, la durée
d’activité minimale de quatre semaines est remplie lorsque le nombre de leçons
données correspond à une charge complète pendant quatre semaines.
5004 Sont
assimilées aux personnes exerçant une activité lucrative celles qui rendent
vraisemblable qu’elles auraient pu entreprendre une activité lucrative de
longue durée, si elles n’avaient pas dû entrer en service. Satisfont à cette
exigence les personnes qui auraient commencé une activité lucrative de durée
illimitée ou dont la durée aurait été d’une année au moins (ATF 9C_364/2009).
5005 Les
personnes en formation sont considérées comme exerçant une activité lucrative
si elles prouvent, par une attestation de l’office du travail apposée sur la
feuille complémentaire 3 de la formule de demande, qu’elles auraient entrepris
une activité lucrative pendant quatre semaines au moins au cours des douze
derniers mois précédant l’entrée en service, pour autant qu’un emploi aurait pu
leur être procuré.
5006 Si
une personne a terminé sa formation immédiatement avant d’entrer en service ou
si elle l’avait achevée pendant le service, il est présumé qu’elle aurait
entrepris une activité lucrative. Cette présomption peut toutefois être
renversée par la preuve du contraire. Tel est le cas si la caisse de
compensation est persuadée que sans obligation de servir, la personne astreinte
n’aurait pas entamé d’activité lucrative (ATF 9C_111/2011).
5007 Les
personnes qui ne remplissent aucune des conditions posées ci-dessus sont
considérées comme non actives.
(…)
I punti 5001-5010, 5015-5020, 5028-5032 delle Direttive
concernenti il regime delle indennità di perdita di guadagno per le persone che
prestano servizio e in caso di maternità emesse dall’UFAS, allo stato il 1°
febbraio 2015 rispettivamente il 1° gennaio 2016 hanno il medesimo tenore di
quelli allo stato il 1° gennaio 2012, ad eccezione delle seguenti modifiche:
(…)
5005 Les personnes en formation sont considérées
comme exer-
2/15 çant
une activité lucrative si elles remplissent les conditions au sens du no 5001.
5006 Si une personne a terminé sa formation
immédiatement
2/15 avant
d’entrer en service ou si elle l’avait achevée pendant le service, il est
présumé qu’elle aurait entrepris une activité lucrative. L'immédiateté présume
que le délai maximal ne dépassait pas trois semaines (ATF 9C_57/2013 consid.
2.1.1).
Cette
Considerandi
présomption peut toutefois être renversée par la preuve du contraire. Tel est
le cas si la caisse de compensation est persuadée que sans obligation de
servir, la personne as-treinte n’aurait pas entamé d’activité lucrative (ATF
137.
V 410).”
Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono
vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del
13.
febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid.
4.1
pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo
deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste
ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V
286.
consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF
125.
V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,
pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice
deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali
in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001;
DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR
1997.
ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.
267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.
4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5,
consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116
V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants
d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de
la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la
giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte
limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da
leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una sentenza
2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive,
ha ricordato che:
"
Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del
diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e
non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli
amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa
tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime
verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di
legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione
corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non
si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa
concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è
subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."
2.5
Nel caso di specie, la Cassa
ha accordato a RI 1 un’indennità giornaliera di perdita di guadagno di fr.
111.
- lordi per i periodi dal 9 febbraio 2015 al 29 maggio
2015, dal 15 giugno 2015 all'11 settembre 2015, dal 28 settembre 2015 al 18
dicembre 2015 e dal 4 gennaio 2016 al 22 gennaio 2016 in cui ha adempiuto
l'obbligo militare prestando servizio d'avanza-mento.
L’amministrazione ha motivato la propria decisione su opposizione (doc. 32),
rilevando che:
" (…)
Nel caso specifico in applicazione dell'art.
16.
cpv. 1 LIPG durante il periodo di servizio d'avanzamento (dal 9 febbraio
2015.
al 29 maggio 2015, dal 15 giugno 2015 al 1 settembre 2015, dal 28
settembre 2015 al 18 dicembre 2015 e dal 4 gennaio 2016 al 22 gennaio 2016),
non avendo percepito, precedentemente l'entrata in servizio, reddito da
attività lucrativa, la Cassa deve considerare l'assicurato persona senza
attività lucrativa.
Ritenuto che un lungo periodo di servizio militare può influire sulla durata
della carriera scolastica, oppure, lavorativa di un milite, nel caso specifico
occorre stabilire se il servizio d'avanzamento abbia effettivamente impedito
l'inizio di un'attività lucrativa di lunga durata (a tempo indeterminato o di
almeno un anno), rispettivamente valutare se la formazione intrapresa in vista
di svolgere l'attività lavorativa nel ramo professionale per il quale
l'assicurato si è formato sarebbe terminata durante il servizio.
A mente della Cassa, il conseguimento del Master e l'autorizzazione a praticare
rilasciata il 30 dicembre 2013 dal Dipartimento federale dell'interno attestano
a tutti gli effetti la possibilità di intraprendere la professione appresa e
rispettivamente il termine degli studi in veterinaria. A tale proposito
l'assicurato ha senza apparente difficoltà trovato tre potenziali datori di
lavoro ciò che convince la Cassa della reale possibilità di intraprendere
un'attività lucrativa immediatamente dopo aver conseguito il Master,
rispettivamente aver terminato il servizio militare e questo indipendentemente
dall'ottenimento del dottorato.
Occorre inoltre precisare che il signor RI 1 ha effettuato le ricerche di
lavoro come stagista, ovvero per post-graduati. Nella documentazione inoltrata
dall'assicurato, in nessun caso il presupposto per la candidatura prevedeva un
dottorato, nemmeno presso la __________.
Questa tesi è rafforzata dal fatto che le successive richieste di
lavoro sono rivolte allo svolgimento di stage in cliniche equine specialistiche
(confronta il sito internet __________). Le risposte negative presentate alla
Cassa non risultano essere dovute, contrariamente a quanta asserito dal signor RI
1.
nell'opposizione, alla mancanza del dottorato, bensì ad altri fattori. Come
confermato telefonicamente in data 7 dicembre 2016, la consegna del dottorato
non avverrà perlomeno prima di marzo 2017, ovvero allorquando la relativa
Commissione si riunirà, ma il signor RI 1 ha tuttavia potuto intraprendere
un'attività lucrativa con grado d'occupazione del 70 % presso __________ a
decorrere dal 1. agosto 2016, fatto che rafforza la convinzione della Cassa,
per la quale il servizio sia del tutto estraneo alla possibilità
dell'assicurato di iniziare un'attività lucrativa di lunga durata."
Preso atto
che non veniva contestata l'inapplicabilità al caso concreto dell'art. 1 cpv. 1
OIPG, la Cassa ha quindi escluso, sulla scorta delle considerazioni che
precedono, l’applicazione alla fattispecie degli art. 16 cpv. 1 LIPG e 1 cpv. 2
lett. b) e c) OIPG e quindi dell’art. 4 cpv. 2 prima frase OIPG, secondo cui per
"la persona che prova che nel corso del servizio avrebbe intrapreso
un'attività lucrativa dipendente per un periodo più lungo, l'indennità è
calcolata sulla base del salario che essa avrebbe potuto percepire"
rispettivamente dell’art. 4 cpv. 2 seconda frase OIPG, secondo cui "se
ha portato a termine la sua formazione subito prima dell'entrata in servizio o
l'avrebbe conclusa durante il medesimo, l'indennità è calcolata sulla base del
salario iniziale percepito di norma per la professione in questione nella
regione in cui sarebbe stata esercitata".
RI 1, dal canto suo, ha contestato il modo di procedere della Cassa, facendo
valere che nel suo caso va senz'altro applicato l’art. 1 cpv. 2 lett. c OIPG,
visto che, se non avesse dovuto entrare in servizio militare, avrebbe terminato
il dottorato - "essenziali, molto richiesti e indispensabili"
per esercitare la professione di medico veterinario per cavalli -
già nel 2015 e avrebbe quindi potuto lavorare poco dopo. Egli ha, pertanto,
chiesto di calcolare l’indennità giornaliera spettantegli per il servizio
militare svolto sulla base di uno stipendio ipotetico e, quindi, dell’art. 4
cpv. 2 seconda frase OIPG (cfr. doc. I).
2.6
Chiamata a pronunciarsi in merito alla determinazione
dell’im-porto dell’indennità giornaliera spettante all'assicurato nei periodi dal
9.
febbraio 2015 al 29 maggio 2015, dal 15 giugno 2015 all'11 settembre 2015,
dal 28 settembre 2015 al 18 dicembre 2015 e dal 4 gennaio 2016 al 22 gennaio
2016.
in cui ha adempiuto l'obbligo militare prestando servizio d'avanzamento, questa
Corte osserva quanto segue.
Va innanzitutto osservato che, a ragione, il ricorrente non contesta
l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 1 cpv. 1 OIPG,
visto che non ha esercitato nei 12 mesi precedenti l'entrata in servizio
un'attività lucrativa durante almeno 4 settimane.
Non essendo
disoccupato al 9 febbraio 2015 - ovvero all'inizio del servizio
militare, corrispondente al momento in cui si è verificato il caso assicurativo
(cfr., al riguardo, le già citate - al considerando 2.3. - STF 9C_364/2009
del 10 giugno 2010 e 9C_57/2013 del 12 agosto 2013) -
l'insorgente non censura parimenti correttamente la mancata applicazione alla
fattispecie dell'art. 1 cpv. 2 lett. a OIPG.
Considerato che nei
periodi dal 9 febbraio 2015 al 29 maggio 2015, dal 15 giugno 2015 all'11
settembre 2015, dal 28 settembre 2015 al 18 dicembre 2015 e dal 4 gennaio 2016
al 22 gennaio 2016 in cui ha prestato servizio d'avanzamento, l'assicurato ha
continuato a dedicarsi al "__________" (al quale è stato ininterrottamente
iscritto all'Università di __________ dal 1° agosto 2008 al 31 gennaio 2017, consegnando
definitivamente il lavoro di dottorato al Decanato al 10 gennaio 2017), che per
sua stessa ammissione le ricerche di lavoro che aveva effettuato nel 2014/2015
"erano volte a sondare un eventuale (…) inserimento nel mondo del
lavoro e nel caso non fossi accettato come candidato __________ ", che
ha terminato l'ultima parte di dottorato parzialmente nell'ambito del "Praktikum"
militare dal 28 settembre 2015 al 22 gennaio 2016, rendendosi "quindi
libero ad entrare nel mondo del lavoro" a partire da detta data, che
- dopo essersi iscritto alla disoccu-pazione - ha trovato nel mese di aprile
2016.
un posto di lavoro presso la "__________" a __________ a partire
dal 1° agosto 2016, bisogna concludere che una possibile
assunzione per un impiego di durata indeterminata o di almeno un anno nel periodo intercorrente tra il 9 febbraio
2015.
e il 22 gennaio 2016 in cui il ricorrente ha prestato servizio non è verosimile.
Tanto più che nemmeno l'insorgente pretende il contrario. A
ragione pertanto egli non censura più in questa sede la mancata applicazione
alla fattispecie dell'art. 1 cpv. 2 lett. b OIPG.
Ferme queste
premesse, l’art. 1 cpv. 2 lett. c OIPG stabilisce che è equiparato alle persone
che esercitano un'attività lucrativa che ha concluso una formazione
immediatamente prima dell'entrata in servizio o che l'avrebbe conclusa durante
il servizio (cfr., al riguardo, la già citata - al considerando 2.3. - STF
9C_111/2011 del 12 ottobre 2011, pubblicata in DTF 137 V 410). In tale ipotesi
giusta l’art. 4 cpv. 2 seconda frase OIPG l’indennità è calcolata sulla base
del salario che l’assicurato avrebbe potuto percepire.
Il Tribunale
federale, nella sentenza 9C_57/2013 del 12 agosto 2013 (cfr. consid.
2.3
), non ha sollevato alcuna obiezione in merito al fatto che i giudici
cantonali avessero ritenuto l’art. 1 cpv. 2 lett. c OIPG non applicabile a
quella fattispecie, poiché il ricorrente non aveva terminato la sua formazione
immediatamente prima del servizio civile. In effetti l’insorgente aveva
ottenuto un master in diritto nel settembre 2010 e il servizio civile era
iniziato nel gennaio 2011, quindi circa tre mesi dopo la fine degli
studi.
Inoltre nella DTF 137 V
410.
(cfr. consid. 2.3.), relativa all’art. 1 cpv. 2 lett. c OIPG, l’assicurato
aveva prestato servizio civile una settimana dopo la fine degli studi.
In quel caso comunque è stato considerato che l’assicurato anche senza il
servizio non avrebbe iniziato a lavorare dopo gli studi, ossia è stata portata
la prova del contrario rispetto alla presunzione secondo cui l’assicurato
avrebbe iniziato un’attività lucrativa senza il servizio, in quanto in ogni
caso dopo il servizio, dal 15 marzo al 29 giugno 2009, aveva soggiornato
all’estero.
Nell'evenienza concreta RI 1, nato il 3 settembre 1989, ha
conseguito il 31 agosto 2011, il Bachelor __________, il 30 settembre
2013, il Master __________ (__________; doc. 10 e 11) ed ha ottenendo il 30
dicembre 2013 il diploma federale di "__________" (doc. 12). Egli ha
iniziato il servizio d'avanzamento il successivo 9 febbraio 2015, ovvero oltre tredici mesi dopo la fine degli studi
(cfr., al riguardo, le già citate - al considerando 2.3. - STF 9C_57/2013 del
12.
agosto 2013 e DTF 137 V 410; cfr. altresì STCA 42.2014.3 del 18 marzo
2015, consid. 2.6).
In simili condizioni, alla luce della giurisprudenza citata,
occorre concludere che in casu l’assicurato non ha iniziato il servizio
militare immediatamente dopo aver terminato la sua formazione.
Di
conseguenza nel caso di specie non torna applicabile l’art. 1 cpv. 2 lett. c
OIPG e quindi non può essere considerato per il calcolo dell’indennità
giornaliera di perdita di guadagno un salario ipotetico per la professione in
questione ai sensi dell’art. 4 cpv. 2 seconda frase OIPG.
Non consente di giungere
ad una conclusione differente, la circostanza che l'assicurato si sia dedicato
nei periodi in cui ha prestato servizio d'avanzamento (dal 9 febbraio 2015 al
29.
maggio 2015, dal 15 giugno 2015 all'11 settembre 2015, dal 28 settembre 2015
al 18 dicembre 2015 e dal 4 gennaio 2016 al 22 gennaio 2016) al "__________",
trattandosi di un perfezionamento di una formazione già conclusa (Bachelor e Master
of __________ oltre al diploma federale di "__________”) che consente già
al ricorrente di accedere al mondo del lavoro nella professione intrapresa.
Tant'è che il dottorato al Decanato è stato consegnato definitivamente il 10
gennaio 2017, ma l'insorgente nel mese di aprile 2016 aveva già trovato un
posto di lavoro presso la "__________" a __________ a far tempo dal
1° agosto 2016.
2.7
Alla luce di
tutto quanto esposto, questo Tribunale condivide, pertanto, il modo di operare
della Cassa che con decisione su opposizione dell'11 gennaio 2017, la quale ha
confermato il provvedimento del 7 giugno 2016, ha stabilito a favore del
ricorrente un’indennità giornaliera di perdita di guadagno di fr. 111.- lordi
(pari al 45% di fr. 245.-: cfr. art. 16 cpv. 1 let. a LIPG e art. 16a cpv. 1
LIPG) per i periodi dal 9 febbraio 2015 al 29 maggio 2015, dal 15 giugno
2015.
all'11 settembre 2015, dal 28 settembre 2015 al 18 dicembre 2015 e dal 4
gennaio 2016 al 22 gennaio 2016 in cui ha adempiuto l'obbligo militare
prestando servizio d'avanzamento.
2.8
La decisione su
opposizione dell'11 gennaio 2017 deve, conseguentemente, essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti