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Decisione

42.2017.3

Indennità di perdita di guadagno durante il servizio militare ("servizio d'avanzamento"). A ragione la Cassa ha considerato assicurato "persona senza attività lucrativa"

19 giugno 2017Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

i quali non esercitano un’attività lucrativa prima dell’inizio del servizio

allo stesso modo rispetto a coloro che esercitano un’attività lucrativa ai

sensi dell’art. 1 cpv. 1 OIPG. I primi, infatti, non devono essere svantaggiati

dal fatto che non hanno potuto lavorare a causa del servizio, allorché rendono

verosimile che avrebbero potuto esercitare un’attività lucrativa di lunga

durata durante il periodo di servizio (considerando 5.2).

Con la

precitata decisione il Tribunale federale - nel caso di un assicurato che ha

conseguito la maturità alla fine di giugno 2007, ha adempiuto l'obbligo

militare prestando servizio dal 2 luglio 2007 al 23 aprile 2008 (segnatamente

"scuola reclute" dal 2 luglio 2007 al 23 novembre 2007 e "ferma

continua" dal 24 novembre 2007 al 23 aprile 2018), e che ha prodotto la

dichiarazione del 19 novembre 2007 di una ditta che lo avrebbe assunto dal 1°

giugno 2007 al 30 giugno 2008 - ha segnatamente stabilito che: "(…) Nach Lage der Akten beantragte der Beschwerdeführer vielmehr schon

mit Schreiben vom 25. November 2007 die Ausrichtung einer höheren

Grundentschädigung. Dabei stützte er sich auf

die Bestätigung der X.________ AG vom 19. November 2007. Letztinstanzlich

verbindlich bleibt hingegen die anhand der Bestätigung vom 19. November 2007

getroffene Feststellung einer bei der X.________ AG bestehenden

Arbeitsmöglichkeit. Denn die von der Firma

erwähnte Anstellungsdauer vom 1. Juli 2007 bis 30. Juni 2008 ist nicht

geeignet, Erwerbsarbeit im nach dem Gesagten rechtlich geforderten

Mindestumfang von einem Jahr glaubhaft zu machen, weil in diese Zeit die

Sprachaufenthalte während 12 Wochen nach Beendigung des Militärdienstes Ende

April 2008 fallen. Deshalb ist eine hypothetische Erwerbstätigkeit von längerer

Dauer (vgl. E. 6.2 und 6.3 hievor) nicht erstellt. Eine Gleichstellung des

Beschwerdeführers mit einem Erwerbstätigen gestützt auf Art. 1 Abs. 2 lit. b

EOV fällt unter diesen Umständen ausser Betracht. Der vorinstanzliche Entscheid

hält daher im Ergebnis stand (…)" (cfr.

consid. 7).

Con sentenza

9C_111/2011 del 12 ottobre 2011, pubblicata in DTF 137 V 410, il Tribunale

federale ha poi deciso che l’art. 1 cpv. 2 lett. c OIPG, secondo cui “sono

equiparati alle persone che esercitano un'attività lucrativa: (…) c. chi ha

concluso una formazione immediatamente prima dell’entrata in servizio o che

l’avrebbe conclusa durante il servizio”, sancisce solo la presunzione legale

rovesciabile che tali persone avrebbero intrapreso un’attività lucrativa. Se

ciò non è il caso, sussiste soltanto il diritto all’indennità di base per le

persone senza attività lucrativa.

In

quell’occasione il Tribunale federale - nel caso di un assicurato che ha

terminato gli studi il 30 novembre 2008, ha conseguito il diploma di Master of

Science ETH il 22 gennaio 2009, ha adempiuto l'obbligo militare prestando

servizio "civile" dall'8 dicembre 2008 al 15 marzo 2009 - ha

segnatamente stabilito che:

" (…)

4.3

4.3.1 Die Vorinstanz hat festgestellt, der Beschwerdeführer habe sich nach

Dienstende am 15. März 2009 bis zum 29. Juni 2009 im Ausland aufgehalten. Unter

diesen Umständen sei nicht davon auszugehen, dass er unmittelbar nach

Studienabschluss eine Erwerbstätigkeit hätte aufnehmen wollen. Daran ändere

nichts, dass sich der Beschwerdeführer mit E-Mail vom 18. Februar 2009 um eine

(nicht ausgeschriebene) Stelle beworben habe.

4.3.2 Es ist nicht ersichtlich und wird auch nicht vorgebracht, dass diese

Feststellungen (zur Qualifikation als Tatfrage vgl. Urteile 9C_447/2011 vom 21.

Juli 2011 E. 4.1.2;9C_152/2010 vom 24. August 2011 E. 4.3) offensichtlich

unrichtig sein sollen. Weitere Stellenbewerbungen als die erwähnte sind nicht

aktenkundig und wurden nicht geltend gemacht. Dem unmittelbar an den Dienst

anschliessenden und über drei Monate dauernden Auslandaufenthalt steht

lediglich eine einzige Arbeitsbemühung gegenüber, weshalb namentlich die

vorinstanzliche Schlussfolgerung betreffend die Erwerbstätigkeit

nachvollziehbar ist. Schliesslich beruhen die Feststellungen nicht auf einer

Rechtsverletzung, so dass sie für das Bundesgericht verbindlich bleiben (E. 1).

4.4 Nach dem Gesagten hat das kantonale Gericht zu Recht einen höheren Anspruch

als jenen auf die Grundentschädigung für erwerbslose Personen gemäss Art. 10

Abs. 2 EOG verneint. Die Beschwerde ist unbegründet. (…)".

Infine, in

una sentenza 9C_57/2013 del 12 agosto 2013, la nostra Massima Istanza ha

ribadito la propria giurisprudenza, stabilendo che:

" (…)

3.3. L'art. 1 al. 2 let. b RAPG n'exige pas de la personne assurée qu'elle

établisse au degré de la vraisemblance prépondérante la prise hypothétique

d'une activité lucrative, mais uniquement qu'elle rende vraisemblable celle-ci.

A cet effet, il n'est pas nécessaire de prouver qu'une place de travail était

planifiée dès l'entrée en service. Il faut néanmoins tenir compte du fait que

les conditions d'assurance, et notamment le montant des prestations

d'assurance, se déterminent d'après les circonstances qui prévalaient au moment

de la survenance du cas d'assurance (ATF 136 V 231 consid. 4.3 p. 234). Le sens et le but de

l'art. 1 al. 2 let. b RAPG est de mettre les personnes en service, et qui

n'exerçaient pas d'activité lucrative avant le début de leur affectation, sur

un pied d'égalité avec les personnes exerçant une activité lucrative au sens de

l'art. 1 al. 1 RAPG. Celles-là ne doivent en effet pas être désavantagées du

fait qu'elles n'ont pas pu travailler à cause de leur affectation, alors

qu'elles rendent vraisemblable qu'elles auraient pu exercer une activité

lucrative de longue durée pendant leur période de service (ATF 136 V 231 consid. 5.2 p. 236). Cela étant, seule la

preuve de l'exercice d'une activité lucrative pour une année au moins ou pour

une durée indéterminée permet de rendre vraisemblable l'exercice d'une activité

lucrative de longue durée au sens de l'art. 1 al. 2 let. b RAPG (ATF 136 V 231 consid. 6.3 p. 238). (…)".

La sentenza riguardava un

assicurato che ha ottenuto un MLAw in scienze criminali nel mese di settembre

2010, ha adempiuto l'obbligo militare prestando servizio "civile" dal

31 gennaio al 19 giugno 2011 e dal 20 giugno 2011 al 27 gennaio 2012 contro

versamento di un'IPG giornaliera lorda di fr. 62.-, e che ha prodotto il 28

maggio 2011 la dichiarazione di un caseificio che lo avrebbe assunto dal

gennaio 2011 a tempo indeterminato. In quell’occasione l’Alta

Corte ha stabilito che:

" (…)

4.

4.1. Les arguments avancés par le recourant ne

permettent pas d'établir que la juridiction cantonale aurait procédé à une

constatation manifestement inexacte des faits et violé le droit fédéral, en

considérant qu'il n'avait pas réussi à rendre vraisemblable qu'il aurait exercé

une activité lucrative de longue durée auprès de la fromagerie Y.________ s'il

n'avait pas été astreint au service civil. A l'instar de la juridiction

cantonale, il convient d'admettre qu'un éventuel engagement auprès de la

fromagerie Y.________ aurait constitué une solution purement transitoire, dont

la durée aurait dépendu de la date du début de son stage d'avocat. Dans la

mesure où l'activité mentionnée n'était pas en rapport avec la formation

universitaire suivie par le recourant, il n'était guère possible dans ce

contexte de parler d'un engagement prévu à long terme.

4.2. Dans le contexte de la présente affaire, on pourrait se demander, compte

tenu de la durée usuelle d'un stage d'avocat, si l'activité d'avocat-stagiaire

ne constitue pas une activité lucrative salariée de longue durée au sens des

art. 1 al. 2 let. b et 4 al. 2 RAPG. Dans la mesure toutefois où le recourant

n'a jamais soutenu qu'il y avait lieu de se référer, à titre subsidiaire, au

montant du salaire qu'il aurait pu obtenir en qualité d'avocat-stagiaire, la

question peut demeurer indécise. (…)"

2.4. Le Direttive concernenti il

regime delle indennità di perdita di guadagno per le persone che prestano

servizio e in caso di maternità emesse dall’UFAS, valide dal 1° luglio 2005 e

allo stato il 1° gennaio 2012, prevedono, segnatamente, quanto segue

" (…)

5. Détermination du revenu journalier moyen

acquis avant le service

5.1 Distinction entre personnes actives et non

actives

5001 Ont

droit à une allocation en tant que personne exerçant une activité lucrative

celles qui, au cours des douze derniers mois précédant l’entrée en service, ont

exercé une activité lucrative pendant quatre semaines au moins. Cette condition

est remplie si, au cours des douze derniers mois, au moins vingt jours ou 160

heures de travail ont été effectués.

5002 Aussi

longtemps qu’elles remplissent la durée minimale indi-quée ci-dessus, les

personnes qui se sont retirées de la vie active sont également considérées

comme exerçant une ac-tivité lucrative.

5003 Pour

des membres du corps enseignant qui, durant les douze mois avant leur entrée en

service, ont donné uniquement des cours à la journée ou à l’heure, la durée

d’activité minimale de quatre semaines est remplie lorsque le nombre de leçons

données correspond à une charge complète pendant quatre semaines.

5004 Sont

assimilées aux personnes exerçant une activité lucrative celles qui rendent

vraisemblable qu’elles auraient pu entreprendre une activité lucrative de

longue durée, si elles n’avaient pas dû entrer en service. Satisfont à cette

exigence les personnes qui auraient commencé une activité lucrative de durée

illimitée ou dont la durée aurait été d’une année au moins (ATF 9C_364/2009).

5005 Les

personnes en formation sont considérées comme exerçant une activité lucrative

si elles prouvent, par une attestation de l’office du travail apposée sur la

feuille complémentaire 3 de la formule de demande, qu’elles auraient entrepris

une activité lucrative pendant quatre semaines au moins au cours des douze

derniers mois précédant l’entrée en service, pour autant qu’un emploi aurait pu

leur être procuré.

5006 Si

une personne a terminé sa formation immédiatement avant d’entrer en service ou

si elle l’avait achevée pendant le service, il est présumé qu’elle aurait

entrepris une activité lucrative. Cette présomption peut toutefois être

renversée par la preuve du contraire. Tel est le cas si la caisse de

compensation est persuadée que sans obligation de servir, la personne astreinte

n’aurait pas entamé d’activité lucrative (ATF 9C_111/2011).

5007 Les

personnes qui ne remplissent aucune des conditions posées ci-dessus sont

considérées comme non actives.

(…)

I punti 5001-5010, 5015-5020, 5028-5032 delle Direttive

concernenti il regime delle indennità di perdita di guadagno per le persone che

prestano servizio e in caso di maternità emesse dall’UFAS, allo stato il 1°

febbraio 2015 rispettivamente il 1° gennaio 2016 hanno il medesimo tenore di

quelli allo stato il 1° gennaio 2012, ad eccezione delle seguenti modifiche:

(…)

5005 Les personnes en formation sont considérées

comme exer-

2/15 çant

une activité lucrative si elles remplissent les conditions au sens du no 5001.

5006 Si une personne a terminé sa formation

immédiatement

2/15 avant

d’entrer en service ou si elle l’avait achevée pendant le service, il est

présumé qu’elle aurait entrepris une activité lucrative. L'immédiateté présume

que le délai maximal ne dépassait pas trois semaines (ATF 9C_57/2013 consid.

2.1.1).

Cette

Considerandi

présomption peut toutefois être renversée par la preuve du contraire. Tel est

le cas si la caisse de compensation est persuadée que sans obligation de

servir, la personne as-treinte n’aurait pas entamé d’activité lucrative (ATF

137.

V 410).”

Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono

vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del

13.

febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid.

4.1

pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo

deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste

ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V

286.

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125.

V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice

deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali

in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001;

DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR

1997.

ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.

267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.

4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5,

consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116

V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants

d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de

la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la

giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte

limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da

leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una sentenza

2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive,

ha ricordato che:

"

Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del

diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e

non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli

amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa

tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime

verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di

legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione

corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non

si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa

concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è

subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

2.5

Nel caso di specie, la Cassa

ha accordato a RI 1 un’indennità giornaliera di perdita di guadagno di fr.

111.

- lordi per i periodi dal 9 febbraio 2015 al 29 maggio

2015, dal 15 giugno 2015 all'11 settembre 2015, dal 28 settembre 2015 al 18

dicembre 2015 e dal 4 gennaio 2016 al 22 gennaio 2016 in cui ha adempiuto

l'obbligo militare prestando servizio d'avanza-mento.

L’amministrazione ha motivato la propria decisione su opposizione (doc. 32),

rilevando che:

" (…)

Nel caso specifico in applicazione dell'art.

16.

cpv. 1 LIPG durante il periodo di servizio d'avanzamento (dal 9 febbraio

2015.

al 29 maggio 2015, dal 15 giugno 2015 al 1 settembre 2015, dal 28

settembre 2015 al 18 dicembre 2015 e dal 4 gennaio 2016 al 22 gennaio 2016),

non avendo percepito, precedentemente l'entrata in servizio, reddito da

attività lucrativa, la Cassa deve considerare l'assicurato persona senza

attività lucrativa.

Ritenuto che un lungo periodo di servizio militare può influire sulla durata

della carriera scolastica, oppure, lavorativa di un milite, nel caso specifico

occorre stabilire se il servizio d'avanzamento abbia effettivamente impedito

l'inizio di un'attività lucrativa di lunga durata (a tempo indeterminato o di

almeno un anno), rispettivamente valutare se la formazione intrapresa in vista

di svolgere l'attività lavorativa nel ramo professionale per il quale

l'assicurato si è formato sarebbe terminata durante il servizio.

A mente della Cassa, il conseguimento del Master e l'autorizzazione a praticare

rilasciata il 30 dicembre 2013 dal Dipartimento federale dell'interno attestano

a tutti gli effetti la possibilità di intraprendere la professione appresa e

rispettivamente il termine degli studi in veterinaria. A tale proposito

l'assicurato ha senza apparente difficoltà trovato tre potenziali datori di

lavoro ciò che convince la Cassa della reale possibilità di intraprendere

un'attività lucrativa immediatamente dopo aver conseguito il Master,

rispettivamente aver terminato il servizio militare e questo indipendentemente

dall'ottenimento del dottorato.

Occorre inoltre precisare che il signor RI 1 ha effettuato le ricerche di

lavoro come stagista, ovvero per post-graduati. Nella documentazione inoltrata

dall'assicurato, in nessun caso il presupposto per la candidatura prevedeva un

dottorato, nemmeno presso la __________.

Questa tesi è rafforzata dal fatto che le successive richieste di

lavoro sono rivolte allo svolgimento di stage in cliniche equine specialistiche

(confronta il sito internet __________). Le risposte negative presentate alla

Cassa non risultano essere dovute, contrariamente a quanta asserito dal signor RI

1.

nell'opposizione, alla mancanza del dottorato, bensì ad altri fattori. Come

confermato telefonicamente in data 7 dicembre 2016, la consegna del dottorato

non avverrà perlomeno prima di marzo 2017, ovvero allorquando la relativa

Commissione si riunirà, ma il signor RI 1 ha tuttavia potuto intraprendere

un'attività lucrativa con grado d'occupazione del 70 % presso __________ a

decorrere dal 1. agosto 2016, fatto che rafforza la convinzione della Cassa,

per la quale il servizio sia del tutto estraneo alla possibilità

dell'assicurato di iniziare un'attività lucrativa di lunga durata."

Preso atto

che non veniva contestata l'inapplicabilità al caso concreto dell'art. 1 cpv. 1

OIPG, la Cassa ha quindi escluso, sulla scorta delle considerazioni che

precedono, l’applicazione alla fattispecie degli art. 16 cpv. 1 LIPG e 1 cpv. 2

lett. b) e c) OIPG e quindi dell’art. 4 cpv. 2 prima frase OIPG, secondo cui per

"la persona che prova che nel corso del servizio avrebbe intrapreso

un'attività lucrativa dipendente per un periodo più lungo, l'indennità è

calcolata sulla base del salario che essa avrebbe potuto percepire"

rispettivamente dell’art. 4 cpv. 2 seconda frase OIPG, secondo cui "se

ha portato a termine la sua formazione subito prima dell'entrata in servizio o

l'avrebbe conclusa durante il medesimo, l'indennità è calcolata sulla base del

salario iniziale percepito di norma per la professione in questione nella

regione in cui sarebbe stata esercitata".

RI 1, dal canto suo, ha contestato il modo di procedere della Cassa, facendo

valere che nel suo caso va senz'altro applicato l’art. 1 cpv. 2 lett. c OIPG,

visto che, se non avesse dovuto entrare in servizio militare, avrebbe terminato

il dottorato - "essenziali, molto richiesti e indispensabili"

per esercitare la professione di medico veterinario per cavalli -

già nel 2015 e avrebbe quindi potuto lavorare poco dopo. Egli ha, pertanto,

chiesto di calcolare l’indennità giornaliera spettantegli per il servizio

militare svolto sulla base di uno stipendio ipotetico e, quindi, dell’art. 4

cpv. 2 seconda frase OIPG (cfr. doc. I).

2.6

Chiamata a pronunciarsi in merito alla determinazione

dell’im-porto dell’indennità giornaliera spettante all'assicurato nei periodi dal

9.

febbraio 2015 al 29 maggio 2015, dal 15 giugno 2015 all'11 settembre 2015,

dal 28 settembre 2015 al 18 dicembre 2015 e dal 4 gennaio 2016 al 22 gennaio

2016.

in cui ha adempiuto l'obbligo militare prestando servizio d'avanzamento, questa

Corte osserva quanto segue.

Va innanzitutto osservato che, a ragione, il ricorrente non contesta

l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 1 cpv. 1 OIPG,

visto che non ha esercitato nei 12 mesi precedenti l'entrata in servizio

un'attività lucrativa durante almeno 4 settimane.

Non essendo

disoccupato al 9 febbraio 2015 - ovvero all'inizio del servizio

militare, corrispondente al momento in cui si è verificato il caso assicurativo

(cfr., al riguardo, le già citate - al considerando 2.3. - STF 9C_364/2009

del 10 giugno 2010 e 9C_57/2013 del 12 agosto 2013) -

l'insorgente non censura parimenti correttamente la mancata applicazione alla

fattispecie dell'art. 1 cpv. 2 lett. a OIPG.

Considerato che nei

periodi dal 9 febbraio 2015 al 29 maggio 2015, dal 15 giugno 2015 all'11

settembre 2015, dal 28 settembre 2015 al 18 dicembre 2015 e dal 4 gennaio 2016

al 22 gennaio 2016 in cui ha prestato servizio d'avanzamento, l'assicurato ha

continuato a dedicarsi al "__________" (al quale è stato ininterrottamente

iscritto all'Università di __________ dal 1° agosto 2008 al 31 gennaio 2017, consegnando

definitivamente il lavoro di dottorato al Decanato al 10 gennaio 2017), che per

sua stessa ammissione le ricerche di lavoro che aveva effettuato nel 2014/2015

"erano volte a sondare un eventuale (…) inserimento nel mondo del

lavoro e nel caso non fossi accettato come candidato __________ ", che

ha terminato l'ultima parte di dottorato parzialmente nell'ambito del "Praktikum"

militare dal 28 settembre 2015 al 22 gennaio 2016, rendendosi "quindi

libero ad entrare nel mondo del lavoro" a partire da detta data, che

- dopo essersi iscritto alla disoccu-pazione - ha trovato nel mese di aprile

2016.

un posto di lavoro presso la "__________" a __________ a partire

dal 1° agosto 2016, bisogna concludere che una possibile

assunzione per un impiego di durata indeterminata o di almeno un anno nel periodo intercorrente tra il 9 febbraio

2015.

e il 22 gennaio 2016 in cui il ricorrente ha prestato servizio non è verosimile.

Tanto più che nemmeno l'insorgente pretende il contrario. A

ragione pertanto egli non censura più in questa sede la mancata applicazione

alla fattispecie dell'art. 1 cpv. 2 lett. b OIPG.

Ferme queste

premesse, l’art. 1 cpv. 2 lett. c OIPG stabilisce che è equiparato alle persone

che esercitano un'attività lucrativa che ha concluso una formazione

immediatamente prima dell'entrata in servizio o che l'avrebbe conclusa durante

il servizio (cfr., al riguardo, la già citata - al considerando 2.3. - STF

9C_111/2011 del 12 ottobre 2011, pubblicata in DTF 137 V 410). In tale ipotesi

giusta l’art. 4 cpv. 2 seconda frase OIPG l’indennità è calcolata sulla base

del salario che l’assicurato avrebbe potuto percepire.

Il Tribunale

federale, nella sentenza 9C_57/2013 del 12 agosto 2013 (cfr. consid.

2.3

), non ha sollevato alcuna obiezione in merito al fatto che i giudici

cantonali avessero ritenuto l’art. 1 cpv. 2 lett. c OIPG non applicabile a

quella fattispecie, poiché il ricorrente non aveva terminato la sua formazione

immediatamente prima del servizio civile. In effetti l’insorgente aveva

ottenuto un master in diritto nel settembre 2010 e il servizio civile era

iniziato nel gennaio 2011, quindi circa tre mesi dopo la fine degli

studi.

Inoltre nella DTF 137 V

410.

(cfr. consid. 2.3.), relativa all’art. 1 cpv. 2 lett. c OIPG, l’assicurato

aveva prestato servizio civile una settimana dopo la fine degli studi.

In quel caso comunque è stato considerato che l’assicurato anche senza il

servizio non avrebbe iniziato a lavorare dopo gli studi, ossia è stata portata

la prova del contrario rispetto alla presunzione secondo cui l’assicurato

avrebbe iniziato un’attività lucrativa senza il servizio, in quanto in ogni

caso dopo il servizio, dal 15 marzo al 29 giugno 2009, aveva soggiornato

all’estero.

Nell'evenienza concreta RI 1, nato il 3 settembre 1989, ha

conseguito il 31 agosto 2011, il Bachelor __________, il 30 settembre

2013, il Master __________ (__________; doc. 10 e 11) ed ha ottenendo il 30

dicembre 2013 il diploma federale di "__________" (doc. 12). Egli ha

iniziato il servizio d'avanzamento il successivo 9 febbraio 2015, ovvero oltre tredici mesi dopo la fine degli studi

(cfr., al riguardo, le già citate - al considerando 2.3. - STF 9C_57/2013 del

12.

agosto 2013 e DTF 137 V 410; cfr. altresì STCA 42.2014.3 del 18 marzo

2015, consid. 2.6).

In simili condizioni, alla luce della giurisprudenza citata,

occorre concludere che in casu l’assicurato non ha iniziato il servizio

militare immediatamente dopo aver terminato la sua formazione.

Di

conseguenza nel caso di specie non torna applicabile l’art. 1 cpv. 2 lett. c

OIPG e quindi non può essere considerato per il calcolo dell’indennità

giornaliera di perdita di guadagno un salario ipotetico per la professione in

questione ai sensi dell’art. 4 cpv. 2 seconda frase OIPG.

Non consente di giungere

ad una conclusione differente, la circostanza che l'assicurato si sia dedicato

nei periodi in cui ha prestato servizio d'avanzamento (dal 9 febbraio 2015 al

29.

maggio 2015, dal 15 giugno 2015 all'11 settembre 2015, dal 28 settembre 2015

al 18 dicembre 2015 e dal 4 gennaio 2016 al 22 gennaio 2016) al "__________",

trattandosi di un perfezionamento di una formazione già conclusa (Bachelor e Master

of __________ oltre al diploma federale di "__________”) che consente già

al ricorrente di accedere al mondo del lavoro nella professione intrapresa.

Tant'è che il dottorato al Decanato è stato consegnato definitivamente il 10

gennaio 2017, ma l'insorgente nel mese di aprile 2016 aveva già trovato un

posto di lavoro presso la "__________" a __________ a far tempo dal

1° agosto 2016.

2.7

Alla luce di

tutto quanto esposto, questo Tribunale condivide, pertanto, il modo di operare

della Cassa che con decisione su opposizione dell'11 gennaio 2017, la quale ha

confermato il provvedimento del 7 giugno 2016, ha stabilito a favore del

ricorrente un’indennità giornaliera di perdita di guadagno di fr. 111.- lordi

(pari al 45% di fr. 245.-: cfr. art. 16 cpv. 1 let. a LIPG e art. 16a cpv. 1

LIPG) per i periodi dal 9 febbraio 2015 al 29 maggio 2015, dal 15 giugno

2015.

all'11 settembre 2015, dal 28 settembre 2015 al 18 dicembre 2015 e dal 4

gennaio 2016 al 22 gennaio 2016 in cui ha adempiuto l'obbligo militare

prestando servizio d'avanzamento.

2.8

La decisione su

opposizione dell'11 gennaio 2017 deve, conseguentemente, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti