42.2017.30
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
27 luglio 2017Italiano22 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2017.30
rs
Lugano
27 luglio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 1 giugno 2017 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 16 maggio 2017 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, dopo aver lavorato
nella stagione estiva 2016 quale bagnino alle dipendenze del Comune di __________
(cfr. doc. I; 180-184), ha postulato l’assegnazione di prestazioni
assistenziali a far tempo dal mese di novembre 2016 (cfr.doc. 155).
L’Ufficio del sostegno e
dell’inserimento (in seguito USSI), il 10 novembre 2016, gli ha concesso una
prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1'878.-- per il mese di novembre
2016, conteggiando quale reddito computabile Las unicamente la somma di fr.
1'503.-- annui a titolo di “franchigie CM alte” (cfr. doc. 151-154).
1.2. Con decisione del 1° dicembre
2016 l’USSI ha stabilito che RI 1 non aveva, per contro, diritto al versamento
di una prestazione assistenziale per il mese di dicembre 2016, in quanto il
reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento (composta del
medesimo) - computando un reddito da attività dipendente versatogli dal Comune
di __________ di fr. 1'527.75 mensili, pari a fr. 18'333.-- annui, - superava
il limite fissato dal Dipartimento della sanità e socialità (cfr. doc.
286-288).
Sempre il 1° dicembre 2016
l’amministrazione ha applicato una sanzione di fr. 300.-- per la durata di tre
mesi a RI 1, non avendo quest’ultimo comunicato l’entrata finanziaria inerente
lo stipendio di ottobre 2016 di fr. 1'527.75 e ritenuto che già nei mesi
precedenti l’USSI aveva riscontrato una mancata comunicazione importante da
parte sua (cfr. doc. 285).
1.3. Il 16 maggio 2017 l’USSI ha
emanato una decisione su reclamo con cui ha parzialmente accolto il reclamo
interposto da RI 1 il 12 dicembre 2016 contro il provvedimento del 1° dicembre
2016 con cui gli era stata negata una prestazione assistenziale per il mese di
dicembre 2016 (cfr. doc. 281), riformando quest’ultimo nel senso che per
dicembre 2016 gli è stata assegnata una prestazione di fr. 694.--, mentre per
il mese di novembre 2016 l’amministrazione avrebbe provveduto a emettere un
ordine di restituzione relativo alla prestazione di quel mese.
L’USSI ha in particolare
rilevato:
" (…)
Con reclamo del 12 dicembre 2016 RI 1 ha
contestato la decisione indicando che l’importo di CHF 1'527.75 corrisponde
allo stipendio del mese di settembre versato tardivamente solo in ottobre 2016.
Chiede quindi di rivedere il calcolo al
fine di attribuire una prestazione mensile di assistenza superiore per dicembre
2016 senza computare tale entrata e di annullare la sanzione.
La prestazione di assistenza mensile viene
stabilita per il mese interessato in considerazione delle effettive entrate e
spese del mese in questione riconosciute in base alla Las.
In concreto l’interessato ha ricevuto a
fine ottobre l’importo di CHF 1'527.75, non segnalato con il rinnovo di
novembre 2016 all’assistenza quindi considerato nella prestazione di dicembre
2016.
L’importo doveva essere considerato in
novembre 2016 e la prestazione di novembre 2016 (di CHF 1'878.-) ridotta di
tale importo, con un ordine di restituzione con facoltà di reclamo e eventuale
domanda di condono.
In quanto non siano stati utilizzati e
siano rimasti a disposizione in dicembre 2016, CHF 1'527.75 costituiscono
l’unica sostanza, irrilevante in quanto inferiore alla quota esente di CHF
10'000.-.
La prestazione di dicembre 2016 è di CHF
694.-.
La decisione impugnata è riformata in tal
senso.
L’USSI provvede a emettere un ordine di
restituzione relativo alla prestazione di novembre 2016, con i relativi rimedi
di diritto.
La sanzione è annullata.” (Doc. B)
1.4. Contro la decisione su
reclamo del 16 maggio 2017 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA,
chiedendo che il reddito di fr. 1'527.75 sia da attribuire al mese di ottobre
2016 e venga dunque considerato dall’USSI quale entrata irrilevante ai fini
delle prestazioni assistenziali da lui richieste.
A sostegno della propria
pretesa ricorsuale l’insorgente ha addotto:
" (…)
Per l’esposizione dei fatti tengo a
precisare di essere purtroppo al beneficio dell’assistenza cantonale, ma fino
al 18 settembre 2016 ho esercitato la funzione di bagnino presso il lido di __________.
Capita che l’ufficio stipendi del comune abbia la pessima abitudine, oltre che
pagare con pesante ritardo nel mese seguente, di fare figurare tale stipendio
come pagamento del mese in corso.
Visto che oramai era la sesta stagione che
facevo, quando ho fatto richiesta di assistenza per il mese di novembre ho
allegato il conteggio dell’ultimo stipendio di settembre che portava dicitura
“conguaglio” (vedi allegato). Posso capire l’equivoco nel vedere tale entrata
sopraggiungere nel mese di ottobre, non comprendo l’accanimento una volta
stabilita la reale situazione. Cerchiamo di capire che ricevere gli stipendi al
mese successivo non è certo un bonus visto che le normali spese si presentano
puntualmente ogni mese. Per questa ragione quell’ultimo stipendio di settembre,
ricevuto solo in ottobre, andava a coprire un buco di spese del mese
precedente.
(…)” (Doc. I)
1.5. In risposta l’USSI ha
postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.6. Il ricorrente si è
pronunciato nuovamente in merito alla fattispecie con scritto del 23 giugno
2017 (cfr. doc. VII).
1.7. Il doc. VII è stato trasmesso
per conoscenza alla parte resistente.
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio
2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7
novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del
21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9
settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
Nel
merito
2.2. L’intervento della pubblica assistenza è regolato
nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran
Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289
segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi
cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26
giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in
vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1°
ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della
Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU
40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.3. L'art.
1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei
diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite
dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di
quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le
prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e
professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art.
2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede
al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono
complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni
sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi
cantonali".
Il
cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali
propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite
le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art.
13 Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che:
"
Le prestazioni sociali di
complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2
cpv. 1, ritenuto che:
a) prima dell’erogazione delle
prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio
dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di riferimento
hanno diritto;
b) ogni prestazione va erogata sino al
massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una
prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo di ogni prestazione
vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del
diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."
Inoltre giusta
l’art. 2 cpv. 1 Laps:
"
Sono prestazioni sociali
ai sensi della legge:
a) la partecipazione al premio
dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla Legge federale
sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge
cantonale di applicazione;
b) l’aiuto sociale allo studio
previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
c) l’assegno di studio previsto dalla
Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
d) l’assegno complementare per il
perfezionamento e la riqualificazione professionale previsto dalla Legge della
scuola del 1° febbraio 1990;
e) l’indennità straordinaria ai
disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno
ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo previsto
dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
g) l’assegno di prima infanzia
previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
h) le prestazioni assistenziali
previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971."
Anche
dal Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8,
si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi
dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti
Fatti
i residenti del Cantone” (pag. 11).
In
seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica
professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo
previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli
assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo
intervento sociale.
2.4. Secondo
l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti
preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette
(art. 17).
Al
riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare
alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2
Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,
10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente
dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e
alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse
si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa
distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in
relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del
Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8
maggio 2002, pag. 3).
Inoltre
le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.
3 Las).
Relativamente
alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
"
Le prestazioni assistenziali
ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la
soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le
prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della
Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere
ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art. 19 Las, concernente la
soglia d’intervento, poi:
"
La soglia d’intervento per
le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno,
tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale."
L’art.
19 Las definisce la soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali in
deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI.
La
Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da
molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare
della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della
COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel
Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione
della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può
configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione
federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero
si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei
singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Per l’anno
2016 è utile rilevare che le Direttive riguardanti gli
importi delle prestazioni assistenziali prevedono dal 1° gennaio 2016 i
seguenti forfait di mantenimento:
" Persone
dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato
dalla COSAS)
(CHF/mese)
1 persona 986.--
Considerandi
2.
persone 1'509.--
3.
persone 1'834.--
4.
persone 2'110.--
5.
persone 2'386.--
Per ogni persona +
200.
--
supplementare
1.1
Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di
16.
anni o più
Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni
compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato
all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili.
1.2
Supplemento di integrazione
a. Inserimento sociale
A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento
con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la
partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait
globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di
CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.
Durante la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di
integrazione di CHF 300.– al mese.
b. Inserimento professionale
A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento
con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per
partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC –
USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un
supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.”
(cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.)
Il
p.to 1.3. delle Direttive per l’anno 2016 enuncia inoltre che per i giovani
adulti che vivono con i propri genitori è riconosciuto un forfait mensile di fr.
600.
--.
Gli
importi menzionati relativi all’anno 2016 sono stati mantenuti anche per l’anno
2017.
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali
per il 2017; BU N. 10/2017 del 14 marzo 2017 pag. 33 segg.).
2.5
Nella presente evenienza
dalle carte processuali emerge che RI 1, perlomeno dalla fine del 2015, ha
fatto ricorso a prestazioni assistenziali ordinarie (cfr. doc. 243; 252; 238;
217; 187).
Nella stagione estiva 2016
egli ha svolto l’attività di bagnino alle dipendenze del Comune di __________
(cfr. doc. I; doc. 180-184).
Il ricorrente ha
nuovamente postulato la concessione di prestazioni assistenziali a far tempo
dal mese di novembre 2016.
L’USSI,
il 10 novembre 2016, gli ha riconosciuto una prestazione ordinaria di fr.
1'878.-- per il mese di novembre 2016, conteggiando quale reddito computabile
Las unicamente la somma di fr. 1'503.-- annui a titolo di “franchigie CM alte”
(cfr. consid. 1.1.; doc. 151-154).
Il 1° dicembre 2016 l’USSI
ha, invece, deciso, computando un reddito da attività dipendente di fr.
1'527.75 mensili, pari a fr. 18'333.-- annui, che RI 1 non aveva diritto all’assistenza
sociale per il mese di dicembre 2016 (cfr. consid. 1.2.; doc. 286-288).
Con decisione su reclamo del
16.
maggio 2017 l’USSI ha parzialmente accolto il reclamo di RI 1 (cfr. doc.
281), riformando il provvedimento del 1° dicembre 2016 nel senso che per
dicembre 2016 non è più stato computato il reddito di fr. 1'527.75 e gli è
stata, conseguentemente, assegnata una prestazione assistenziale di fr. 694.--.
Per il mese di novembre
2016.
l’amministrazione, dopo aver precisato che l’entrata di fr. 1'527.75
doveva essere considerata per tale mese, ha indicato che avrebbe provveduto a
emettere un ordine di restituzione relativo alla prestazione di novembre 2016
(cfr. consid. 1.3.; doc. B).
L’insorgente ha contestato
il modo di procedere della parte resistente, facendo valere, in buona sostanza,
che l’entrata di fr. 1'527.75 corrisponde allo stipendio di settembre 2016
versatogli nel mese di ottobre 2016 e che quindi tale somma non deve essere
presa in considerazione dall’assistenza sociale per i mesi di novembre e
dicembre 2016 (cfr. consid. 1.4.; doc. I).
2.6
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte, per quanto concerne innanzitutto il mese
di dicembre 2016, rileva che l’USSI, nella decisione su reclamo del 16 maggio 2017,
a ragione non ha più considerato nel relativo calcolo della prestazione
assistenziale l’entrata di fr. 1'527.75 conseguita svolgendo l’attività di
bagnino, il cui computo aveva determinato, in prima battuta (cfr. consid.
1.2
), il diniego di una prestazione per il mese di dicembre 2016.
L’importo di fr. 1'527.75
è stato, in effetti, corrisposto dal Comune di __________ al ricorrente il 24 ottobre
2016, come risulta dal suo estratto del conto bancario (cfr. doc. 133; A).
Va segnalato, in ogni
caso, che l’amministrazione ne è però venuta a conoscenza soltanto alla fine
del mese di novembre 2016 (cfr. doc. 149).
Al riguardo giova evidenziare
che, in una sentenza 42.2007.4 del 1° ottobre 2007, il TCA ha stabilito che, considerata
in particolare la circostanza che lo scopo primo dell’assistenza sociale è
quello di sostenere una persona nel bisogno, soddisfacendo le sue necessità
essenziali e contingenti, ritiene che la prassi instaurata dall’USSI, secondo
cui un reddito percepito a fine mese vada computato nel conteggio della
prestazione assistenziale del mese seguente, non violi, in linea generale, la
legislazione in vigore e neppure la Costituzione federale, né la Costituzione
cantonale, purché venga applicato unicamente nel caso in cui effettivamente il
reddito percepito alla fine di un mese serva a fare fronte alle spese del mese
successivo e non sia invece stato utilizzato immediatamente per provvedere ai
costi non ancora sostenuti del mese in cui è stato versato.
Questo Tribunale ha, di
conseguenza, deciso che l’amministrazione è tenuta a esaminare dettagliatamente
di caso in caso se possa o meno conteggiare un’entrata relativa a un
determinato mese nel calcolo del mese successivo.
In
proposito cfr. pure STCA 42.2017.16-22 del 22 maggio 2017; STCA 42.2016.25 del
23.
gennaio 2017 consid. 2.10.; STCA 42.2013.27 del 17 luglio 2014 consid. 2.9.
L’amministrazione, con la
decisione del 16 maggio 2017, tenendo comunque conto di ulteriori redditi
dell’insorgente, e meglio di fr. 1'503.-- annui quali “Franchigie CM alte” e di
fr. 14'208.-- annui a titolo di “ogni altro reddito” (cfr. doc. 288), gli ha
assegnato, per il mese di dicembre 2016, una prestazione assistenziale
ordinaria di fr. 694.-- (cfr. doc. B).
Il TCA non ha motivo di
dubitare della correttezza di tale importo, ritenuto anche che il ricorrente
non ha formulato in merito alcuna censura.
Ne discende che da questo
profilo la decisione su reclamo impugnata deve essere confermata.
2.7
Relativamente al mese di
novembre 2016, per il quale l’USSI ha erogato a RI 1 una prestazione
assistenziale di fr. 1'878.--(cfr. doc. 154), nella decisione su reclamo del 16
maggio 2017 l’amministrazione ha indicato che avrebbe emesso un ordine di
restituzione, poiché la somma di fr. 1'527.75 bonificata al ricorrente dal
Comune di __________ il 24 ottobre 2016 avrebbe dovuto essere considerata nel
calcolo della prestazione di tale mese (cfr. doc. B; consid. 1.3.).
Come visto sopra, l’USSI, il
10.
novembre 2016, quando ha emesso la decisione relativa alla prestazione
assistenziale di novembre 2016, non era tuttavia al corrente di questa entrata.
In effetti dagli atti si
evince, da una parte, che l’insorgente, compilando la richiesta di rinnovo
della prestazioni assistenziali per il mese di novembre 2016, ha precisato di
non avere avuto entrate nel mese di ottobre 2016 (cfr. doc. 155-157).
Dall’altra, che l’USSI ha
saputo dell’accredito di fr. 1'527.75 alla fine di novembre 2016
contestualmente alla richiesta di rinnovo dell’assistenza sociale per dicembre
2016.
(cfr. doc. 149; 128).
2.8
L’art. 65 cpv. 1 Las prevede
che
" Contro la
decisione concernente l’erogazione, il rimborso e la restituzione di
prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritto di cui all’art. 33
Laps.
Giusta l’art. 33 Laps:
" 1Contro
le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà
di reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla
data di notificazione.
2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è
data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni
entro 30 giorni dalla data di notificazione.
3È applicabile la legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; per quanto non disposto da
questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA).”
La
costante giurisprudenza federale ha, inoltre, stabilito che è la decisione
impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione
sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid.
3.1
; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_208/2013 del 3
luglio 2013 consid. 2.1.; STF 9C_393/2011 del 16 settembre 2011 consid. 1; DTF
134.
V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388,
DTF 125 V 413; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza
ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Se non è stata emessa
alcuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere
pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF 8C_208/2013 del 3 luglio 2013
consid. 2.1.; STF C 138/06 del 21 maggio 2007; STF C 22/06 del 5 gennaio 2007;
DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1a; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
2.9
Attualmente non risulta
essere stato emanato un ordine di restituzione relativo almeno ad una parte
della prestazione assistenziale di fr. 1'878.-- percepita dall’insorgente per
il mese di novembre 2016, né soprattutto una decisione su reclamo al riguardo.
Da questo punto di vista,
perciò, il ricorso, per quanto attiene alla contestazione di computare il
reddito di fr. 1'527.75 per il mese di novembre 2016 e di chiedere il rimborso
della relativa prestazione assistenziale già erogata, deve essere dichiarato
irricevibile (cfr. consid. 2.8.).
A titolo abbondanziale il
TCA ritiene, comunque, utile osservare, in primo luogo, che, come esposto al
considerando 2.6., per determinare il diritto all’assistenza sociale di un
richiedente per un determinato mese, rispettivamente il relativo importo,
devono essere computate le entrate del mese precedente, percepite a fine mese,
allorché le stesse servono a fare fronte alle spese del mese successivo e non siano
invece state utilizzate immediatamente per provvedere ai costi non ancora
sostenuti del mese in cui sono state versate.
In secondo luogo, in
relazione all’obiezione dell’insorgente secondo cui l’entrata del 24 ottobre
2016.
di fr. 1'527.75 non dovrebbe essere considerata per il mese di novembre
2016, in quanto, in caso contrario, le spese del mese precedente non sarebbero
coperte (cfr. doc. I; VII), questa Corte rileva che il ricorrente, nella
stagione estiva 2016, ha ricevuto dal Comune di __________ gli stipendi quale
bagnino sempre alla fine del mese, e meglio fr. 2'738.65 il 23 giugno 2016
(cfr. doc. 181; 178), fr. 2'662.35 il 22 luglio 2016 (cfr.doc. 182; 136), fr.
2'680.90 il 24 agosto 2016 (cfr. doc. 183; 135) e fr. 2'682.55 il 22 settembre
2016.
(cfr. doc. 184; 132).
Infine circa l’asserzione
dell’insorgente secondo cui avrebbe chiesto a suo padre all’inizio della
stagione estiva di anticipargli una somma che non gli ha restituito a seguito
delle decisioni dell’USSI (cfr. doc. VII) va evidenziato, da un lato, che nell’ambito
dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà. Da tale
principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta
soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie
necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei
terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF
8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004
consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007,
p.to A.4; , C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für
Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172;
114-115).
Dall’altro, che, qualora un richiedente per un determinato lasso di tempo percepisca aiuti
finanziari da parte di terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente
dal fatto che gli stessi siano soggetti a restituzione, l’assistenza sociale,
in virtù del principio di sussidarietà, interviene unicamente per l’eventuale
scoperto, e meglio provvede a versare una prestazione che permetta di far
fronte a quelle spese computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono
coperte dall’entrata da parte di terzi (cfr. STF 8C_42/2013 del 15
ottobre 2013; STF 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000; STCA 42.2016.28 del 30
novembre 2016 consid. 2.6. e 2.8.; STCA 42.2014.14 del 28 maggio 2015 consid.
2.7
e 2.10.; STCA 42.2012.4 del 19 luglio 2012; STCA 42.2011.30
dell’11 luglio 2012 consid. 2.14., pubblicata in RtiD I-2013 N. 13 pag. 65;).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, in quanto
ricevibile, è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente La
segretaria
Daniele Cattaneo Stefania
Cagni