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Decisione

42.2017.30

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 luglio 2017Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i residenti del Cantone” (pag. 11).

In

seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica

professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo

previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli

assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo

intervento sociale.

2.4. Secondo

l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti

preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette

(art. 17).

Al

riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare

alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2

Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,

10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La

natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente

dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e

alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse

si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa

distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in

relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del

Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8

maggio 2002, pag. 3).

Inoltre

le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

3 Las).

Relativamente

alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"

Le prestazioni assistenziali

ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la

soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le

prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della

Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere

ricorrente. (cpv. 2)."

Ex art. 19 Las, concernente la

soglia d’intervento, poi:

"

La soglia d’intervento per

le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno,

tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale."

L’art.

19 Las definisce la soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali in

deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai

limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari

all’AVS/AI.

La

Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da

molti anni, come altri Cantoni.

L’ammontare

della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della

COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel

Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione

della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può

configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione

federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero

si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei

singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

Per l’anno

2016 è utile rilevare che le Direttive riguardanti gli

importi delle prestazioni assistenziali prevedono dal 1° gennaio 2016 i

seguenti forfait di mantenimento:

" Persone

dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato

dalla COSAS)

(CHF/mese)

1 persona 986.--

Considerandi

2.

persone 1'509.--

3.

persone 1'834.--

4.

persone 2'110.--

5.

persone 2'386.--

Per ogni persona +

200.

--

supplementare

1.1

Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di

16.

anni o più

Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni

compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato

all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili.

1.2

Supplemento di integrazione

a. Inserimento sociale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento

con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la

partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait

globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di

CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.

Durante la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di

integrazione di CHF 300.– al mese.

b. Inserimento professionale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento

con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per

partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC –

USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un

supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.”

(cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.)

Il

p.to 1.3. delle Direttive per l’anno 2016 enuncia inoltre che per i giovani

adulti che vivono con i propri genitori è riconosciuto un forfait mensile di fr.

600.

--.

Gli

importi menzionati relativi all’anno 2016 sono stati mantenuti anche per l’anno

2017.

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali

per il 2017; BU N. 10/2017 del 14 marzo 2017 pag. 33 segg.).

2.5

Nella presente evenienza

dalle carte processuali emerge che RI 1, perlomeno dalla fine del 2015, ha

fatto ricorso a prestazioni assistenziali ordinarie (cfr. doc. 243; 252; 238;

217; 187).

Nella stagione estiva 2016

egli ha svolto l’attività di bagnino alle dipendenze del Comune di __________

(cfr. doc. I; doc. 180-184).

Il ricorrente ha

nuovamente postulato la concessione di prestazioni assistenziali a far tempo

dal mese di novembre 2016.

L’USSI,

il 10 novembre 2016, gli ha riconosciuto una prestazione ordinaria di fr.

1'878.-- per il mese di novembre 2016, conteggiando quale reddito computabile

Las unicamente la somma di fr. 1'503.-- annui a titolo di “franchigie CM alte”

(cfr. consid. 1.1.; doc. 151-154).

Il 1° dicembre 2016 l’USSI

ha, invece, deciso, computando un reddito da attività dipendente di fr.

1'527.75 mensili, pari a fr. 18'333.-- annui, che RI 1 non aveva diritto all’assistenza

sociale per il mese di dicembre 2016 (cfr. consid. 1.2.; doc. 286-288).

Con decisione su reclamo del

16.

maggio 2017 l’USSI ha parzialmente accolto il reclamo di RI 1 (cfr. doc.

281), riformando il provvedimento del 1° dicembre 2016 nel senso che per

dicembre 2016 non è più stato computato il reddito di fr. 1'527.75 e gli è

stata, conseguentemente, assegnata una prestazione assistenziale di fr. 694.--.

Per il mese di novembre

2016.

l’amministrazione, dopo aver precisato che l’entrata di fr. 1'527.75

doveva essere considerata per tale mese, ha indicato che avrebbe provveduto a

emettere un ordine di restituzione relativo alla prestazione di novembre 2016

(cfr. consid. 1.3.; doc. B).

L’insorgente ha contestato

il modo di procedere della parte resistente, facendo valere, in buona sostanza,

che l’entrata di fr. 1'527.75 corrisponde allo stipendio di settembre 2016

versatogli nel mese di ottobre 2016 e che quindi tale somma non deve essere

presa in considerazione dall’assistenza sociale per i mesi di novembre e

dicembre 2016 (cfr. consid. 1.4.; doc. I).

2.6

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte, per quanto concerne innanzitutto il mese

di dicembre 2016, rileva che l’USSI, nella decisione su reclamo del 16 maggio 2017,

a ragione non ha più considerato nel relativo calcolo della prestazione

assistenziale l’entrata di fr. 1'527.75 conseguita svolgendo l’attività di

bagnino, il cui computo aveva determinato, in prima battuta (cfr. consid.

1.2

), il diniego di una prestazione per il mese di dicembre 2016.

L’importo di fr. 1'527.75

è stato, in effetti, corrisposto dal Comune di __________ al ricorrente il 24 ottobre

2016, come risulta dal suo estratto del conto bancario (cfr. doc. 133; A).

Va segnalato, in ogni

caso, che l’amministrazione ne è però venuta a conoscenza soltanto alla fine

del mese di novembre 2016 (cfr. doc. 149).

Al riguardo giova evidenziare

che, in una sentenza 42.2007.4 del 1° ottobre 2007, il TCA ha stabilito che, considerata

in particolare la circostanza che lo scopo primo dell’assistenza sociale è

quello di sostenere una persona nel bisogno, soddisfacendo le sue necessità

essenziali e contingenti, ritiene che la prassi instaurata dall’USSI, secondo

cui un reddito percepito a fine mese vada computato nel conteggio della

prestazione assistenziale del mese seguente, non violi, in linea generale, la

legislazione in vigore e neppure la Costituzione federale, né la Costituzione

cantonale, purché venga applicato unicamente nel caso in cui effettivamente il

reddito percepito alla fine di un mese serva a fare fronte alle spese del mese

successivo e non sia invece stato utilizzato immediatamente per provvedere ai

costi non ancora sostenuti del mese in cui è stato versato.

Questo Tribunale ha, di

conseguenza, deciso che l’amministrazione è tenuta a esaminare dettagliatamente

di caso in caso se possa o meno conteggiare un’entrata relativa a un

determinato mese nel calcolo del mese successivo.

In

proposito cfr. pure STCA 42.2017.16-22 del 22 maggio 2017; STCA 42.2016.25 del

23.

gennaio 2017 consid. 2.10.; STCA 42.2013.27 del 17 luglio 2014 consid. 2.9.

L’amministrazione, con la

decisione del 16 maggio 2017, tenendo comunque conto di ulteriori redditi

dell’insorgente, e meglio di fr. 1'503.-- annui quali “Franchigie CM alte” e di

fr. 14'208.-- annui a titolo di “ogni altro reddito” (cfr. doc. 288), gli ha

assegnato, per il mese di dicembre 2016, una prestazione assistenziale

ordinaria di fr. 694.-- (cfr. doc. B).

Il TCA non ha motivo di

dubitare della correttezza di tale importo, ritenuto anche che il ricorrente

non ha formulato in merito alcuna censura.

Ne discende che da questo

profilo la decisione su reclamo impugnata deve essere confermata.

2.7

Relativamente al mese di

novembre 2016, per il quale l’USSI ha erogato a RI 1 una prestazione

assistenziale di fr. 1'878.--(cfr. doc. 154), nella decisione su reclamo del 16

maggio 2017 l’amministrazione ha indicato che avrebbe emesso un ordine di

restituzione, poiché la somma di fr. 1'527.75 bonificata al ricorrente dal

Comune di __________ il 24 ottobre 2016 avrebbe dovuto essere considerata nel

calcolo della prestazione di tale mese (cfr. doc. B; consid. 1.3.).

Come visto sopra, l’USSI, il

10.

novembre 2016, quando ha emesso la decisione relativa alla prestazione

assistenziale di novembre 2016, non era tuttavia al corrente di questa entrata.

In effetti dagli atti si

evince, da una parte, che l’insorgente, compilando la richiesta di rinnovo

della prestazioni assistenziali per il mese di novembre 2016, ha precisato di

non avere avuto entrate nel mese di ottobre 2016 (cfr. doc. 155-157).

Dall’altra, che l’USSI ha

saputo dell’accredito di fr. 1'527.75 alla fine di novembre 2016

contestualmente alla richiesta di rinnovo dell’assistenza sociale per dicembre

2016.

(cfr. doc. 149; 128).

2.8

L’art. 65 cpv. 1 Las prevede

che

" Contro la

decisione concernente l’erogazione, il rimborso e la restituzione di

prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritto di cui all’art. 33

Laps.

Giusta l’art. 33 Laps:

" 1Contro

le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà

di reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla

data di notificazione.

2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è

data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni

entro 30 giorni dalla data di notificazione.

3È applicabile la legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; per quanto non disposto da

questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA).”

La

costante giurisprudenza federale ha, inoltre, stabilito che è la decisione

impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione

sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid.

3.1

; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_208/2013 del 3

luglio 2013 consid. 2.1.; STF 9C_393/2011 del 16 settembre 2011 consid. 1; DTF

134.

V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388,

DTF 125 V 413; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza

ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Se non è stata emessa

alcuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere

pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF 8C_208/2013 del 3 luglio 2013

consid. 2.1.; STF C 138/06 del 21 maggio 2007; STF C 22/06 del 5 gennaio 2007;

DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1a; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

2.9

Attualmente non risulta

essere stato emanato un ordine di restituzione relativo almeno ad una parte

della prestazione assistenziale di fr. 1'878.-- percepita dall’insorgente per

il mese di novembre 2016, né soprattutto una decisione su reclamo al riguardo.

Da questo punto di vista,

perciò, il ricorso, per quanto attiene alla contestazione di computare il

reddito di fr. 1'527.75 per il mese di novembre 2016 e di chiedere il rimborso

della relativa prestazione assistenziale già erogata, deve essere dichiarato

irricevibile (cfr. consid. 2.8.).

A titolo abbondanziale il

TCA ritiene, comunque, utile osservare, in primo luogo, che, come esposto al

considerando 2.6., per determinare il diritto all’assistenza sociale di un

richiedente per un determinato mese, rispettivamente il relativo importo,

devono essere computate le entrate del mese precedente, percepite a fine mese,

allorché le stesse servono a fare fronte alle spese del mese successivo e non siano

invece state utilizzate immediatamente per provvedere ai costi non ancora

sostenuti del mese in cui sono state versate.

In secondo luogo, in

relazione all’obiezione dell’insorgente secondo cui l’entrata del 24 ottobre

2016.

di fr. 1'527.75 non dovrebbe essere considerata per il mese di novembre

2016, in quanto, in caso contrario, le spese del mese precedente non sarebbero

coperte (cfr. doc. I; VII), questa Corte rileva che il ricorrente, nella

stagione estiva 2016, ha ricevuto dal Comune di __________ gli stipendi quale

bagnino sempre alla fine del mese, e meglio fr. 2'738.65 il 23 giugno 2016

(cfr. doc. 181; 178), fr. 2'662.35 il 22 luglio 2016 (cfr.doc. 182; 136), fr.

2'680.90 il 24 agosto 2016 (cfr. doc. 183; 135) e fr. 2'682.55 il 22 settembre

2016.

(cfr. doc. 184; 132).

Infine circa l’asserzione

dell’insorgente secondo cui avrebbe chiesto a suo padre all’inizio della

stagione estiva di anticipargli una somma che non gli ha restituito a seguito

delle decisioni dell’USSI (cfr. doc. VII) va evidenziato, da un lato, che nell’ambito

dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà. Da tale

principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta

soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie

necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei

terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF

8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004

consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007,

p.to A.4; , C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für

Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172;

114-115).

Dall’altro, che, qualora un richiedente per un determinato lasso di tempo percepisca aiuti

finanziari da parte di terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente

dal fatto che gli stessi siano soggetti a restituzione, l’assistenza sociale,

in virtù del principio di sussidarietà, interviene unicamente per l’eventuale

scoperto, e meglio provvede a versare una prestazione che permetta di far

fronte a quelle spese computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono

coperte dall’entrata da parte di terzi (cfr. STF 8C_42/2013 del 15

ottobre 2013; STF 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000; STCA 42.2016.28 del 30

novembre 2016 consid. 2.6. e 2.8.; STCA 42.2014.14 del 28 maggio 2015 consid.

2.7

e 2.10.; STCA 42.2012.4 del 19 luglio 2012; STCA 42.2011.30

dell’11 luglio 2012 consid. 2.14., pubblicata in RtiD I-2013 N. 13 pag. 65;).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, in quanto

ricevibile, è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni