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Decisione

42.2017.31

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 settembre 2017Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

i residenti del Cantone” (pag. 11).

In seguito intervengono i

sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità

straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi

contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima

infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento

sociale.

2.3. Secondo l’art. 11 Las i

provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12

Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

Al riguardo va rilevato

che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali

(Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro.

Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che

autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e

33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La natura, l’ampiezza e la

durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli

scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art.

17 cpv. 1 Las).

Esse si suddividono in due

categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa

su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di

bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato

relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre le prestazioni

assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

Relativamente alle

prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

" Le

prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito

disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui

vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite

sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente.

(cpv. 2)."

Ex art. 19 Las,

concernente la soglia d’intervento, poi:

" La soglia

d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è

definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza

svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

L’art. 19 Las definisce la

soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella

stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi

previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

La Las rinvia, in effetti,

alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione

sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri

Cantoni.

L’ammontare della soglia

Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr.

Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel Rapporto del 5

novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha

indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con

il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla

Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati

statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è

considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

Per l’anno 2016 è utile

rilevare che le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni

assistenziali prevedono dal 1° gennaio 2016 i seguenti forfait di mantenimento:

"Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il

mantenimento

(raccomandato

dalla COSAS)

(CHF/mese)

1 persona 986.--

Considerandi

2.

persone 1'509.--

3.

persone 1'834.--

4.

persone 2'110.--

5.

persone 2'386.--

Per ogni persona +

200.

--

supplementare

1.1

Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di

16.

anni o più

Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni

compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato

all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili.

1.2

Supplemento di integrazione

a. Inserimento sociale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento

con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la

partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait

globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di

CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.

Durante la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di

integrazione di CHF 300.– al mese.

b. Inserimento professionale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento

con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per

partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC –

USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un

supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.”

(cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.)

Il p.to 1.3. delle

Direttive per l’anno 2016 enuncia inoltre che per i giovani adulti che vivono

con i propri genitori è riconosciuto un forfait mensile di fr. 600.--.

Gli importi menzionati

relativi all’anno 2016 sono stati mantenuti anche per l’anno 2017 (cfr.

Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2017;

BU N. 10/2017 del 14 marzo 2017 pag. 33 segg.).

2.4

Nella presente evenienza

dalle carte processuali emerge che RI 1 il 20 gennaio 2017 ha chiesto per la

prima volta le prestazioni assistenziali ordinarie (cfr. doc. 162).

Il 9 febbraio 2017 l’USSI

ha deciso, computando a titolo di “indennità per perdita di guadagno

dall’assicurazione contro la disoccupazione” di fr. 1'752.65 mensili, pari a

fr. 21'032.-- annui, nonché a titolo di “alimenti per sé” di fr. 1'000 mensili,

pari a fr. 12'000.-- annui, che RI 1 non aveva diritto all’assistenza sociale

per il mese di febbraio 2017 (cfr. consid. 1.1.; doc. F1 = 162 e 163).

Con decisione su reclamo

del 4 maggio 2017 l’USSI ha respinto il reclamo di RI 1 (cfr. doc. 4 - 7)

indicando di avere considerato nel reddito computabile mensile ai sensi della

Las l’importo di fr. 1'752.65 mensili (riportato a fr. 21'032.-- annui) ricevuto

a titolo di indennità per perdita di guadagno dell’assicurazione contro la disoccupazione

siccome tale importo era stato versato alla fine del mese e quindi utilizzabile

per il fabbisogno del mese successivo, o meglio di febbraio 2017 (cfr. consid.

1.1

e doc. A = 167 - 171).

L’insorgente, tramite la

sua patrocinatrice, ha contestato il modo di procedere della parte resistente,

facendo valere, in buona sostanza, che non si giustificherebbe di considerare

l’indennità di disoccupazione del mese di gennaio 2017 siccome sono relative a

tale mese, ammontando comunque a fr. 1'615.75 e non a fr. 1'752.65 e quindi

tale somma non deve essere presa in considerazione dall’assistenza sociale per

il mese di febbraio 2017 (cfr. consid. 1.2.; doc. I pag. 3 e 4).

L’avv. RA 1, per conto

dell’insorgente, ha asserito inoltre che la somma di fr. 12'000.-- annui a

titolo di “alimenti per sé”, computata nel reddito computabile Laps, non

sarebbero state versate e non esisterebbe nessuna decisione giudiziaria in tal

senso (cfr. consid. 1.2.; doc. I pag. 5).

Infine, l’avv. RA 1

contesta la composizione dell’unità di riferimento che a suo avviso sarebbe

composta anche dai figli __________ e __________ e di conseguenze l’USSI ne

dovrebbe tenere conto anche nel calcolo della spesa per l’alloggio (cfr.

consid. 1.2.; doc. I pag. 6).

2.5

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte ritiene che l’USSI a ragione ha

considerato nel calcolo della prestazione assistenziale per il mese di febbraio

2017.

l’indennità per perdita di guadagno dall’assicurazione contro la

disoccupazione di fr. 1'752.65 lordi (fr. 21'032.-- annui), pari a fr. 1'615.75

netti.

L’importo di fr. 1'615.75,

corrispondente a fr. 1'752.65 lordi (cfr. doc. B), è stato, in effetti,

corrisposto dalla Cassa di disoccupazione __________ alla ricorrente il 31 gennaio

2017, come risulta dal suo estratto del conto bancario (cfr. doc. C).

Al riguardo giova

evidenziare che, in una sentenza 42.2007.4 del 1° ottobre 2007, il TCA ha

stabilito che, considerata in particolare la circostanza che lo scopo primo

dell’assistenza sociale è quello di sostenere una persona nel bisogno,

soddisfacendo le sue necessità essenziali e contingenti, ritiene che la prassi

instaurata dall’USSI, secondo cui un reddito percepito a fine mese vada

computato nel conteggio della prestazione assistenziale del mese seguente, non

violi, in linea generale, la legislazione in vigore e neppure la Costituzione

federale, né la Costituzione cantonale, purché venga applicato unicamente nel

caso in cui effettivamente il reddito percepito alla fine di un mese serva a

fare fronte alle spese del mese successivo e non sia invece stato utilizzato immediatamente

per provvedere ai costi non ancora sostenuti del mese in cui è stato versato.

Questo Tribunale ha, di

conseguenza, deciso che l’amministrazione è tenuta a esaminare dettagliatamente

di caso in caso se possa o meno conteggiare un’entrata relativa a un

determinato mese nel calcolo del mese successivo.

In proposito cfr. pure STCA

4.2017.30

del 27 luglio 2017 consid. 2.6.; STCA 42.2017.16-22 del 22 maggio

2017; STCA 42.2016.25 del 23 gennaio 2017 consid. 2.10.; STCA 42.2013.27 del 17

luglio 2014 consid. 2.9.

L’amministrazione ha

giustamente escluso, tenendo conto del versamento del 5 gennaio 2017 di fr.

2'253.45 quale indennità di disoccupazione per il mese di dicembre 2016

effettuato da parte della Cassa di disoccupazione __________ in favore

dell’insorgente (cfr. doc. C), che l’ammontare di fr. 1615.75, versato l’ultimo

giorno del mese di gennaio 2017, o meglio il 31 gennaio 2017, sia stato

utilizzato immediatamente per provvedere ai costi non ancora sostenuti del mese

di gennaio 2017.

Del resto, l’insorgente nemmeno

fa valere di avere utilizzato le indennità di disoccupazione ricevute il 31

gennaio 2017 immediatamente per provvedere ai costi non ancora sostenuti del

mese di gennaio 2017.

Il TCA osserva infine che

l’USSI ha rettamente tenuto conto dell’indennità di disoccupazione lorda di fr.

21'032.-- (fr. 1'752.65 lordi x 12 mesi) e non di quella netta come sostenuto

dal legale della ricorrente. In effetti i contributi AVS/AI/IPG/AD/AINP e

quelli relativi alla previdenza professionali sono stati dedotti nel conteggio

delle prestazioni assistenziali nella misura di fr. 1'643.-- annui a titolo di

altre spese computabili Las (cfr. doc. F1).

Ne discende che da questo

profilo la decisione su reclamo impugnata deve essere confermata.

2.6

La patrocinatrice della

ricorrente censura, poi, l’ammontare di fr. 12'000.-- annui di cui l’USSI ha

tenuto conto nel conteggio delle prestazioni assistenziali a titolo di

“alimenti per sé” (cfr. doc. F1). L’avv. RA 1 precisa che l’insorgente fino allo

scorso mese di aprile 2017 non aveva ricevuto alcun versamento da parte di __________.

Oltre a ciò, il contributo alimentare di fr. 1'000.-- mensili fino

all’emissione di una decisione nell’ambito della procedura di divorzio avviata

da __________ con petizione del 10 maggio 2016 indicato nel verbale di udienza

tenutasi il 19 gennaio 2017 sarebbe unicamente una proposta da parte del

giudice (cfr. doc. I pag. 5).

Dagli atti si evince che

la ricorrente e il marito vivono separati dal 1° maggio 2014 e che quest’ultimo

dal mese di luglio 2015 si è impegnato a versarle la somma di fr. 700.-- al

mese quale contributo alimentare. Nell’accordo raggiunto tra i coniugi __________

- che ha permesso lo stralcio della relativa causa dinanzi al Pretore di __________

il 30 settembre 2014 - è stato precisato che, qualora il reddito annuo del

marito conseguito tramite l’attività principale di giardiniere fosse stato

superiore a fr. 50'000.-- netti, per ogni fr. 1'000.-- in più guadagnato

annualmente, avrebbe dovuto essere riversata alla moglie la somma di fr. 300.--

(cfr. doc. 36).

Dal conto privato di RI 1

emerge, poi, un accredito di fr. 1'000.-- da parte di __________ del 12

settembre 2016, dell’11 ottobre 2016, dell’8 novembre 2016 e del 9 dicembre

2016.

(cfr. doc. 69 -79).

Il 20 dicembre 2016,

contestualmente all’inoltro della domanda all’ottenimento di prestazioni

assistenziali, l’insorgente ha presentato il formulario “Dichiarazione pensione

alimentare” con il quale si è impegnata a trasmettere immediatamente all’ufficio

competente la copia della sentenza civile mediante la quale viene determinato

il contributo alimentare (cfr. doc. 63).

Dal verbale di udienza

tenutasi davanti alla Pretura di __________ il 19 gennaio 2017 emerge quanto

segue:

" (…)

Dopo discussione e nell’intento di trovare un accordo su tutte le

conseguenze accessorie del divorzio, in particolare sull’eventuale contributo

di mantenimento dovuto alla moglie e la durata e l’importo di questo

contributo, le parti concordano di sospendere la procedura. Durante la

sospensione il marito si impegna a versare alla moglie a titolo di contributo

alimentare la somma di fr. 1'000.-- mensili. (…) Per il resto la signora RI

1.

riconosce di aver ricevuto fino al mese di dicembre compreso la somma di fr.

1'000.- mensili dal marito.” (cfr. doc. 33 e 34; la sottolineatura è del

redattore).

Dall’estratto del conto

privato dell’insorgente del mese di gennaio 2017 e del mese di febbraio 2017

non risulta, tuttavia, alcun versamento a suo favore da parte di __________

(cfr. doc. C; D).

Al riguardo giova

evidenziare che l’art. 22 cpv. 1 Las stabilisce che non

vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare,

alle quali il richiedente ha rinunciato.

D’altra parte con lettera

del 10 luglio 2017 l’avv. RA 1, per conto di RI 1, ha inoltrato la copia dello

scritto del 7 giugno 2017 della Pretura di __________, con allegata copia della

convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio sottoscritta dai coniugi __________.

Dalla stessa emerge che a

far tempo dal 1° gennaio 2017 __________ si impegna a corrispondere in via

anticipata a favore di RI 1 un contributo pari a fr. 500.-- mensili (cfr. doc.

G3).

La convenzione sulle

conseguenze accessorie del divorzio non è, però, ancora omologata dal

giudice (cfr. doc. VIII).

La questione di sapere se,

in casu, a titolo di alimenti debba oppure no essere computato un determinato

importo nel calcolo relativo al mese di febbraio 2017, rispettivamente in caso

di risposta affermativa se tale somma debba essere di fr. 500.--, non deve, tuttavia,

essere ulteriormente approfondita.

In effetti, come verrà

esposto in seguito (cfr. consid. 2.10.), anche non conteggiando alcunché a

titolo di alimenti, il diritto della ricorrente a una prestazione assistenziale

per il mese di febbraio 2017 deve essere negato.

2.7

La rappresentante della

ricorrente contesta, inoltre, la composizione dell’unità di riferimento

precisando che anche i suoi figli, __________ e __________ fanno parte della

stessa. Contestualmente censura l’importo di fr. 4'140.-- annui computato a

titolo di spesa per alloggio (cfr. doc. I pag. 6).

Nella sua decisione del 9

febbraio 2017 l’USSI ha tenuto conto di un’unità di riferimento composta

unicamente di RI 1 (cfr. doc. F1).

L’unità economica di

riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde alla cerchia

di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr. Messaggio n.

4773.

del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).

Al riguardo l’art. 4 Laps

prevede che l’unità di riferimento è costituita dal titolare del diritto, dal

coniuge o dal partner registrato, dal partner convivente, se la convivenza è

considerata stabile, dai figli minorenni di cui essi hanno l’autorità parentale

e dai figli maggiorenni, se questi non sono economicamente indipendenti.

Secondo l’art. 4 cpv. 1

lett. e Laps e l’art. 2 Reg.Laps, l’unità di riferimento del titolare del

diritto alla prestazione è composta anche dei figli maggiorenni, se questi non

sono economicamente indipendenti, ossia se hanno meno di 30 anni, non sono

sposati, legalmente divorziata, separati o vedovi, non sono o non sono stati

vincolati da un’unione domestica registrata, non hanno figli e sono in prima

formazione.

In concreto è pacifico che

nell’economia domestica, unitamente all’insorgente, vivono la figlia __________

(nata il __________ 1994), il figlio __________ (nato il __________ 1996) e __________,

la compagna di quest’ultimo (cfr. doc. 54 - 56).

A gennaio 2017 __________

riceveva delle prestazioni assistenziali ordinarie e __________ stava svolgendo

uno stage retribuito di ca. fr. 1'000.-- (cfr. doc. 10).

Il TCA osserva che i figli

dell’insorgente, __________ e __________ non si trovano più in prima formazione

e, quindi, non possono più essere considerati non economicamente indipendenti e

pertanto non fanno parte dell’unità di riferimento dell’insorgente, come del

resto __________, compagna del figlio.

2.8

Infine, per quanto riguarda la

pigione, l’art. 22 lett. c Las prevede che per il calcolo della spesa per

l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie

effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps.

L’art. 9 cpv. 1 Laps enuncia

che la spesa per l’alloggio, nel caso di unità di riferimento composte da una

persona, è computata fino ad un massimo, pari all’importo riconosciuto dalla

LPC per la persona sola. Tale importo ammonta a fr. 13’200.-- annui (cfr. art.

10.

cpv. 1 lett. b cifra 1 LPC).

Per le unità di

riferimento composte di due persone si conteggia l’importo riconosciuto dalla

LPC per i coniugi, pari a fr. 15’000.-- (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. b cifra 2

LPC), mentre per le unità di riferimento composte di più di due persone si

computa l’importo riconosciuto dalla LPC per i coniugi maggiorato del 20%,

corrispondente a fr. 18'000.--.

Secondo l’art. 9 cpv. 2

Laps se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno

dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte

imputabile al convivente.

Il tenore dell’art. 5 cpv.

2.

Reg.Laps, in vigore dal 1° gennaio 2015, è il seguente:

"2In caso di convivenza con una o più

persone che non fanno parte dell’unità di riferimento, gli importi di cui

all’art. 9 cpv. 1 Laps sono applicati in considerazione del numero di

persone che occupano l’appartamento o l’abitazione e la spesa per

l’alloggio è computata fino ad un massimo pari alla quota-parte imputabile ai

membri dell’unità di riferimento.” (cfr. BU 60/2014 del 19 dicembre 2014)

(sottolineatura della scrivente).

Il principio della

suddivisione della pigione per il numero di persone che compongono l’economia

domestica è stato ripreso dal settore delle prestazioni complementari.

L’art. 16c OPC-AVS/AI,

entrato in vigore il 1° gennaio 1998, prevede, infatti, che quando appartamenti

o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della

PC, la pigione computabile deve essere ripartita fra le singole persone. Le

parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in

considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua (cpv. 1). Di

massima, l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali (cpv. 2).

L'art. 16c OPC-AVS/AI ha

in pratica codificato quanto stabilito in precedenza dalla giurisprudenza

federale.

In una sentenza del 3

gennaio 2001 pubblicata in DTF 127 V 10, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007:

Tribunale federale) ha stabilito che il nuovo art. 16c OPC (in vigore dal 1°

gennaio 1998) è conforme alla legge e persegue lo scopo di evitare il

finanziamento indiretto di persone che non beneficiano delle prestazioni

complementari. Va dunque confermata la regola generale per cui, di norma, la

pigione complessiva deve essere ripartita per le persone che abitano nella

stessa economia domestica (cfr. RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512 consid. 2;

STCA dell'11 novembre 1991 nella causa A.T., STCA del 21 febbraio 1992 nella

causa A.T.), anche nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una

sola persona (cfr. ZAK 1974 pag. 556). Lo stesso vale per i figli a beneficio

di una prestazione complementare che vivono con i genitori (cfr. ZAK 1977 pag.

245). Secondo l'Alta Corte, infatti, ai fini della ripartizione del canone

locativo è determinante l'occupazione comune dei locali e non tanto la

questione di sapere chi ha versato la pigione o ha sottoscritto il contratto

(cfr. DTF 105 V 272 consid. 1).

Questa giurisprudenza è

stata ribadita dal TFA in una sentenza non pubblicata del 30 marzo 2001 (P

2/01).

La regola generale soffre

tuttavia di eccezioni, che vanno però concesse solo entro certi limiti e

devono essere ammesse con prudenza, ad esempio se uno degli inquilini occupa da

solo gran parte dell'abitazione oppure quando una persona accoglie gratuitamente

nell'abitazione un'altra, poiché vi è obbligata moralmente o giuridicamente

(cfr. STFA P 76/01 del 9 gennaio 2003, pubblicata in RDAT II-2003 N. 62; DTF

105.

V 272).

2.9

Nella presente fattispecie dal

contratto di locazione concluso nel 1998 relativo all’abitazione di 5 locali e

1/2 della ricorrente a __________ emerge che la pigione annua ammonta a fr.

16'560.--, pari a fr. 1'380.-- mensili e le spese accessorie a fr. 960.--

all’anno, ossia fr. 80 al mese (cfr. doc. 81), per complessivi fr. 1'460.--

mensili (fr. 17'520.-- annui).

Dalle ricevute di

pagamento del 2009, del 2016 e del 2017 si evince, invece, che la pigione

pagata mensilmente corrisponde a fr. 1'430.-- (cfr. doc. 80; 81; 133), pari a

fr. 17'160.-- annui.

Inoltre per il periodo

dicembre 2015 – novembre 2016 il conteggio delle spese accessorie riporta un

importo a carico della ricorrente di fr. 1'740.15 (cfr. doc. 82), e meglio di

circa fr. 145.-- al mese.

Globalmente la spesa per

l’alloggio ammonterebbe quindi a fr. 1'575.-- (fr. 1'430 + fr. 145) al mese,

pari a fr. 18'900.--.

In concreto va considerato

che l’unità di riferimento è costituita da una persona sola, e meglio __________,

mentre nella sua economia domestica vivono anche __________, __________ e __________

che, però, non fanno parte dell’unità di riferimento (cfr. consid. 2.7.).

Non essendo nel caso di

specie adempiuti i presupposti delle eccezioni (cfr. consid. 2.8.) che derogano

al principio della suddivisione della pigione per teste per considerare

unicamente coloro i quali fanno parte dell’unità di riferimento, in casu, il

canone locativo non va considerato integralmente, ma deve essere suddiviso in quattro

parti e computato in ragione di ¼, come del resto effettuato dalla parte resistente

(cfr. doc. VI).

Pertanto la spesa

effettiva per l’alloggio deve essere divisa per quattro e moltiplicata per uno

per arrivare alla spesa effettiva per l’alloggio dell’unità di riferimento.

Occorre procedere

analogamente con l’importo massimo riconosciuto, in casu di fr. 18'000.--

essendo l’abitazione occupata dalla ricorrente e altre tre persone (cfr. art. 5

cpv. 2 Reg.Laps; consid. 2.8.; fr. 18’000.-- : 4 x 1 = fr. 4’500.--).

Dalla decisione del 9

febbraio 2017 (cfr. doc. F1; consid. 1.1.) risulta che l’USSI a titolo di spesa

per l’alloggio ha computato l’ammontare di fr. 4'140.-- annui, e meglio il

canone di locazione risultante dal contratto concluso nel 1998 di fr. 16'560.--

annui (fr. 1'380.-- al mese) diviso per quattro.

Come visto sopra, da una

parte, la ricorrente deve far fronte anche al pagamento di spese accessorie.

Dall’altra, il canone di locazione corrisposto nel 2016 e nel 2017 ammonta a

fr. 1'430.--.

La questione di sapere

quale sia in casu l’importo corretto della spesa per l’alloggio effettiva da

considerare può restare insoluto.

In effetti, anche tenendo

conto dell’importo massimo ammissibile di fr. 4'500.-- (fr. 18'000.-- : 4

persone), all’insorgente non può essere riconosciuta una prestazione

assistenziale per il mese di febbraio 2017 (cfr. consid. 2.10).

2.10

Per quanto attiene al mese di febbraio

2017.

non risulta alcuna sostanza computabile (cfr. doc. F1).

I redditi della

ricorrente, non tenendo conto di alcun importo a titolo di alimenti (cfr.

consid. 2.6.), sono composti di fr. 21'032.-- annui (indennità di

disoccupazione; cfr. consid. 2.5.) e di fr. 7 (reddito da titoli e capitali;

cfr. doc. F1), per complessivi fr. 21'039.--, ovvero fr. 1'753.-- al mese.

Le spese computabili sono

costituite dalla spesa per l’alloggio che, considerando il massimo ammissibile

(cfr. consid. 2.9.), ammonta a fr. 4'500.--, dal premio della cassa malati pari

a fr. 5’261.-- (cfr. doc. F1) e dai contributi AVS/AI/IPG/AD/AINP e della

previdenza professionale di fr. 1'643.-- (cfr. consid. 2.5.).

Esse, globalmente,

corrispondono a fr. 11’404.--, ossia a fr. 950.- al mese.

Di

conseguenza il reddito disponibile residuale (cfr. art. 5 Laps) dell’insorgente

ammonta a fr. 9’635.-- annui (redditi computabili di fr. fr. 21'039.-- – spese

computabili di fr. 11’404.--), corrispondente a fr. 803.-- al mese.

La ricorrente presenta,

quindi, un’eccedenza di reddito Las di fr. 56.-- [(fr. 803.-- + fr. 239.-- altre

prestazioni Laps; cfr. doc. F1) - fr. 986.-- soglia di intervento 2017; cfr.

consid. 2.3.].

All’insorgente, dunque,

anche non computando alcunché a titolo di alimenti e conteggiando una spesa per

l’alloggio corrispondente al massimo ammissibile per una persona che abita con

altre tre persone non facenti parte della sua unità di riferimento di fr.

4'500.-- (cfr. consid. 2.9.), deve essere negata una prestazione assistenziale

ordinaria per il mese di febbraio 2017.

Ne discende che la

decisione su reclamo impugnata deve essere confermata.

2.11

Deve, infine, essere

verificato se la ricorrente può essere posta al beneficio del gratuito

patrocinio con esenzione dal pagamento delle tasse e delle spese giudiziarie

(cfr. doc. I pag. 7).

In realtà la domanda

dell’insorgente deve essere intesa solo come richiesta di assunzione delle

spese di patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia di assistenza sociale è per principio gratuita (cfr.

art. 29 cpv. 1 Lptca).

Secondo l’art. 28 cpv. 2

Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta

dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

L'art.

2.

della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) -

del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13

maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:

" L’assistenza

giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri

della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi

diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”

Inoltre giusta l’art. 3

cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e

dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione

al gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF

125.

V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Il TCA, nella presente

fattispecie, ritiene che non sia soddisfatto

il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29

settembre 2010; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001; STFA I 446/00 dell'8

febbraio 2001; STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; STFA 1P.569/2001 del 17

ottobre 2001; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).

Tale presupposto difetta

quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di

condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in

considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STF 9C_37/2012+9C_106/2012

del 16 gennaio 2013 consid. 3.2.; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.;

RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F.

Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano

2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

A tal proposito si osserva

che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un

criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito,

il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di

essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente

ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF 8C_26/2010 del 27

maggio 2010;8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA

I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl.

del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre, quando le

prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime

sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono

essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304

consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art.

157, pag. 491, nota 591).

Nel caso concreto, alla

luce della Las, della Laps e della giurisprudenza, in particolare pubblicata

nel sito www.sentenze.ti.ch, la presente vertenza

appariva, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all’insuccesso già al

momento della presentazione del ricorso, in quanto le prospettive di esito

favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

In effetti, come esposto

ai considerandi precedenti, dalla rilevante documentazione agli atti emerge in

modo indubbio, da una parte, che l’insorgente ha ricevuto l’ultimo versamento

delle indennità di disoccupazione della Cassa di disoccupazione __________ solo

il 31 gennaio 2017 e quindi andava preso in considerazione per il fabbisogno

del mese seguente. Al riguardo essa nemmeno ha fatto valere che tale importo sarebbe

stato utilizzato immediatamente per provvedere ai costi del mese di gennaio

2017.

Dall’altra, che l’unità di

riferimento dell’insorgente è composta, ai fini del calcolo dell’eventuale

diritto a una prestazione assistenziale, unicamente della medesima, visto che i

figli sono maggiorenni e non più in prima formazione.

Per quanto riguarda la

considerazione nel calcolo delle prestazioni assistenziali degli “alimenti per

sé”, la patrocinatrice doveva rendersi conto che, vista la maggior disponibilità

di più di fr. 1'000.- mensili, l’omissione del computo degli alimenti, non

poteva incidere sul calcolo delle prestazioni assistenziali per il mese di

febbraio 2017.

Inoltre gli elementi

fattuali della fattispecie non lasciano spazio al potere di apprezzamento del

TCA.

Di primo acchito, dunque,

si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità di esito

favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA 38.2007.100 del 25 febbraio

2008; STCA 35.2002.12 del 21 maggio 2002; STCA 35.2002.32 del 9 luglio 2002).

In simili condizioni, non

essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la

domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L’istanza tendente alla

concessione del gratuito patrocinio è respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari,

deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti