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Decisione

42.2017.32

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

4 settembre 2017Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

I

dettagli relativi ai contratti di inserimento figurano nel Regolamento

sull'assistenza sociale del 18 febbraio 2013.

Secondo

l'art. 2 Reg.Las l'USSI è competente per sottoscrivere il contratto

d'inserimento professionale o sociale (lett. b) e per emanare le decisioni di

riduzione, sospensione o di soppressione delle prestazioni assistenziali (lett.

e).

L'art.

2b Reg.Las precisa che "nell’ambito dei progetti d’inserimento

professionale (art. 31b Las) definiti dall’USSI ma delegati nell’attuazione

pratica alla Sezione del lavoro, la consulenza e il controllo degli assistiti

sono assicurati dagli Uffici regionali di collocamento (in seguito: URC)"

(cpv. 1) e che "le prestazioni d’inserimento professionale adeguate al

singolo caso sono determinate dagli URC e tempestivamente comunicate

all’USSI" (cpv. 2).

L'art.

2c Reg.Las sottolinea che "l’USSI può avvalersi di altri servizi dello

Stato, segnatamente di quelli della Divisione della formazione professionale e

dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale, dei Comuni e di altri enti ed

organismi e delle organizzazioni cantonali interessate per la consulenza e la

ricerca, in particolare, di posti di lavoro (cpv. 1) e che "l’USSI si

avvale inoltre della collaborazione della Sezione del lavoro per

l’organizzazione e l’erogazione delle prestazioni di inserimento professionale"

(cpv. 2).

Le

condizioni per partecipare alle prestazioni di inserimento professionale e

sociale sono così determinate all'art. 8 Reg.Las:

"

1L’USSI valuta se l’assistito adempie le condizioni per

sottoscrivere un contratto di inserimento professionale o sociale.

2In questa

valutazione l’USSI tiene conto dell’età dell’assistito, della sua formazione

lavorativa, ed esamina se non vi siano dei problemi di salute, o una situazione

famigliare o personale, che compromettano in modo importante lo svolgimento di

un’attività lavorativa.

3Qualora

dai dati medici presenti nell’incarto di un assistito con certificato medico di

incapacità lavorativa non fosse possibile determinare se le condizioni

necessarie per la sottoscrizione di un contratto di inserimento fossero

adempiute, l’USSI può rivolgersi ad un medico di fiducia."

Quali prestazioni di

inserimento professionale (art. 31b Las) sono in particolare presi in

considerazione i provvedimenti del mercato del lavoro ai sensi della legge

federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità

per insolvenza del 25 giugno 1982, esclusi i periodi di pratica professionale e

i provvedimenti speciali secondo tale legislazione (art. 8c Reg.Las).

Secondo l'art. 8d Reg.Las

l’assistito potrà beneficiare di una misura di inserimento professionale

fissata dalla Sezione del lavoro, solamente se è iscritto presso un URC, è

idoneo al collocamento e rispetta le prescrizioni di controllo, segnatamente

partecipa ai colloqui di controllo e di consulenza ed intraprende tutto quanto

si possa ragionevolmente pretendere per abbreviare la disoccupazione.

L'art. 8e Reg.Las precisa

che il progetto di inserimento professionale di un assistito si interrompe

segnatamente quando:

a) c’è una violazione

grave del contratto d’inserimento;

b)

l’assistito inizia una prima formazione o una formazione professionale;

c)

se dopo un periodo giudicato sufficiente o adeguato, e malgrado le misure

intraprese, la persona non risulta inseribile nel mercato del lavoro;

d)

non sono più adempiute le condizioni che danno accesso alle prestazioni

assistenziali.

L'art. 8f stabilisce che "fanno parte delle prestazioni di inserimento sociale le prestazioni emanate

sulla base dell’art. 31b lett. a), d) ed e) Las" (cpv. 1) e che "i

progetti di inserimento sociale concernenti azioni destinate a favorire il

ricupero di una capacità lavorativa, oppure il ricupero o lo sviluppo

dell’autonomia sociale, possono svolgersi all’interno di pubbliche

amministrazioni, di enti senza scopo di lucro o di società anonime di diritto

privato i cui azionisti sono a maggioranza enti di diritto pubblico (cpv. 2).

2.5. L'art. 9a cpv. 1 Reg.Las

stabilisce che le prestazioni

assistenziali possono essere ridotte, sospese, rifiutate o soppresse, in

particolare, se il beneficiario non rispetta senza giustificati motivi le

prescrizioni d’ordine e di controllo imposte dall’Ufficio competente, o le

condizioni previste dalla misura di inserimento sociale o professionale in atto

(lett. f) e se il beneficiario rifiuta senza giustificati motivi una misura

d’inserimento, ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne

ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo (lett. g).

In

caso di riduzione, sospensione, rifiuto o soppressione delle prestazioni

assistenziali, l’autorità competente, dopo aver informato e sentito il

beneficiario, rilascia una decisione scritta e motivata con l’indicazione dei

rimedi giuridici (cpv. 2).

La

decisione di riduzione stabilisce la durata della sanzione, alla cui scadenza

vi sarà una rivalutazione della situazione da parte dell’autorità decidente,

con la possibilità di rinnovare la decisione nel caso in cui le condizioni

materiali per una riduzione siano ancora date (cpv. 3).

Contro

la decisione sono dati i rimedi di diritto di cui all’art. 33 Laps. Il reclamo

ed il ricorso non hanno effetto sospensivo (cpv. 4).

A

proposito dei limiti della riduzione l'art. 23 Las prevede che:

" 1Le prestazioni assistenziali strettamente indispensabili non possono

essere rifiutate, anche se l’interessato sia personalmente colpevole del suo

stato.

2L’importo delle

prestazioni ordinarie e di quelle speciali, stabilito secondo gli art. 18 e 20,

può però essere ridotto, tenuto conto delle direttive in merito della

Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale.”

Sul tema

della riduzione di prestazioni assistenziali il Tribunale federale, con

sentenza 8C_320/2011 del 9 gennaio 2012, ha confermato la riduzione del 15% per

tre mesi del reddito di inserimento nel caso di una persona che non si era

sforzata a sufficienza per ritrovare una propria autonomia economica.

Con un’altra sentenza

8C_321/2011 del 9 gennaio 2012 l’Alta Corte ha respinto il ricorso di un

beneficiario di un reddito di inserimento erogatogli da parte dell’assistenza

sociale del Canton Vaud, al quale, non avendo dichiarato un determinato

reddito, è stata chiesta la restituzione di fr. 725.-- e applicata una

riduzione del 15% all’importo del reddito di inserimento per un mese.

In una sentenza

8C_645/2011 del 5 dicembre 2011 il Tribunale federale ha, poi, respinto in

quanto ricevibile il ricorso inoltrato da un beneficiario del reddito

d’inserimento a cui è stata applicata una riduzione del 15% per tre mesi a

causa di mancate ricerche di lavoro durante il mese di marzo 2009.

Riguardo

alla riduzione di prestazioni assistenziali vedi pure la sentenza del Tribunale

federale 8C_226/2011 del 24 gennaio 2012 relativa ad un avvocato indipendente

al quale, non avendo dichiarato il proprio guadagno, il reddito di inserimento

è stato soppresso per due mesi a titolo di sanzione ed è stata chiesta la

restituzione di un determinato importo.

In una

sentenza 42.2014.12 del 6 novembre 2014, pubblicata in RtiD II-2015, pag. 38

seg. il TCA ha stabilito che l’USSI ha a ragione applicato a un beneficiario di

prestazioni assistenziali una riduzione di fr. 250.-- al mese per tre mesi,

poiché, non partecipando al colloquio che aveva lo scopo di assegnargli

un’attività di pubblica utilità, ha di fatto rifiutato una misura di

inserimento.

In proposito

cfr. anche la STCA 42.2016.5 del 3 agosto 2016, il cui ricorso al TF da parte

della beneficiaria dell’assistenza sociale alla quale le prestazioni

assistenziali sono state ridotte di fr. 250.-- al mese per tre mesi per avere

interrotto un’occupazione adeguata dopo pochi giorni di attività è stato

ritenuto inammissibile con giudizio 8C_543/2016 del 20 settembre 2016.

2.6. Nella presente evenienza

dalle carte processuali emerge che RI 1, al beneficio di prestazioni

assistenziali dal 2011 (cfr. doc. 389; I), e l’USSI hanno concluso un contratto

d’inserimento sociale il 29 novembre 2012 con durata dal mese di dicembre 2012

al mese di novembre 2013.

Nel medesimo è stato

precisato che:

" 1.

Definizione del progetto di inserimento (Las art. 31a cpv. 2 lett. b)

a) Inserimento sociale

Sulla base della valutazione effettuata

relativa alla situazione personale, familiare, lavorativa e di salute (vd.

Allegato 1 – Scheda personale) il beneficiario è ritenuto inseribile in un

percorso di inserimento sociale.

I progetti d’inserimento sociale consistono

in attività di utilità pubblica (AUP) organizzati dall’USSI per il tramite di

enti, società e associazioni senza scopo di lucro.

Le misure di inserimento sociale adeguate al

singolo caso sono determinate dall’USSI.” (Doc. A3)

Il 28 ottobre 2015 la

ricorrente e l’USSI hanno stipulato un ulteriore contratto d’inserimento

sociale per il periodo novembre 2015 – ottobre 2016.

L’insorgente alla

disposizione finale “prende atto che il suo nominativo potrà essere

trasmesso ad uno o più organizzatori di AUP, che provvederanno a convocarlo per

un colloquio di valutazione” ha aggiunto a mano “con previo consenso

della beneficiaria”.

Inoltre la medesima ha

apposto la propria firma con l’annotazione “con riserva” (cfr. doc. 127=

doc. A4).

Nella lettera

accompagnatoria con cui ha rispedito all’amministrazione il contratto, la

ricorrente ha chiesto di essere informata anticipatamente in merito al

nominativo delle persone a cui sarebbero stati trasmessi i suoi dati per

condivisione (cfr. doc. 125).

Il 1° aprile 2016 la

ricorrente ha iniziato un’attività di utilità pubblica (AUP) presso la __________

che avrebbe dovuto durare sei mesi (cfr. doc. 587; A12).

L’AUP è, tuttavia, giunto

a termine già alla fine di aprile 2016. Il responsabile della __________ ha in

effetti interrotto la collaborazione dopo che l’insorgente, il 22 aprile 2016,

gli aveva inviato un messaggio di posta elettronica di lamentele e critiche

organizzative della struttura (cfr. doc. 582-586; A12).

Nel mese di ottobre 2016 RI

1 ha richiesto il rinnovo del contratto di inserimento sociale (cfr. doc. 580).

Il 27 ottobre 2016 l’USSI

le ha trasmesso un nuovo contratto da firmare con la seguente comunicazione:

" (…)

valuteremo un inserimento sociale presso un organizzatore. Se l’inserimento non

dovesse portare ad una collaborazione proficua e duratura, anche il contratto

d’inserimento sociale verrà annullato.” (Doc. 577)

La ricorrente,

analogamente a quanto effettuato in relazione al contratto del 2015, alla

disposizione finale “prende atto che il suo nominativo potrà essere

trasmesso ad uno o più organizzatori di AUP, che provvederanno a convocarlo per

un colloquio di valutazione” ha aggiunto a mano “con previo consenso”.

Inoltre la medesima ha

firmato il documento con riserva (cfr. doc. 573) e nella lettera

accompagnatoria del 2 novembre 2016 ha precisato che avrebbe gradito conoscere

previamente il nome dell’organizzazione nella quale sarebbe stata inserita

(cfr. doc. 576).

Con decisioni dell’8

novembre e del 14 dicembre 2016 l’USSI ha assegnato a RI 1 un supplemento

d’integrazione sociale di fr. 100.-- al mese sia per novembre che per dicembre

2016 (cfr. doc. 574; 575).

Il 10 gennaio 2017

l’amministrazione ha annullato con effetto dal 31 dicembre 2016 il contratto

d’inserimento sociale sottoscritto dalla ricorrente il 27 ottobre 2016,

considerata la sua incollocabilità per quanto riguarda i programmi d’attività

di utilità pubblica proposti dall’amministrazione, e ha conseguentemente

stabilito che la medesima non aveva più diritto al supplemento d’integrazione

di fr. 100.-- al mese a decorrere dal mese di gennaio 2017 (cfr. doc. A9;

consid. 1.1.).

Il provvedimento del 10

gennaio 2017 è stato confermato con decisione su reclamo del 10 maggio 2017

(cfr. doc. A12; consid. 1.1.).

2.7. Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte, attentamente esaminati gli atti di

causa, ritiene che l’operato dell’USSI non possa essere tutelato.

Dalla decisione su reclamo

del 10 maggio 2017 si evince che l’amministrazione, nel mese di gennaio 2017,

ha annullato il contratto d’inserimento sociale sottoscritto da RI 1 alla fine

di ottobre 2016, in quanto, da un lato, l’insorgente, nell’ambito dell’attività

di pubblica utilità iniziata il 1° aprile 2016 presso la __________ ha assunto “un

comportamento lesivo dei suoi doveri di collaborazione” (cfr. doc. A12 p.to

h).

Dall’altro, la medesima, aggiungendo

al contratto d’inserimento sociale del 27 ottobre 2016 “con previo consenso”

relativamente alla convocazione per i futuri colloqui di valutazione presso gli

organizzatori di AUP e “con riserva” dopo la firma apposta in calce

(cfr. doc. 573), ha introdotto ulteriori condizioni e modifiche - estranee alla

funzione e al contenuto di tale contratto - che permettono di sottoporre alla

sua libera decisione la scelta se svolgere o meno una misura prevista, ciò che

è contrario alla legge e non corrisponde alla volontà dell’USSI (cfr. doc. A12

p.to H).

In proposito il TCA rileva,

innanzitutto, che è vero che dalle carte processuali emerge che l’AUP iniziata

il 1° aprile 2016 dalla ricorrente presso la __________ è terminata già alla

fine del primo mese a seguito di un suo messaggio di posta elettronica molto critico

in relazione all’organizzazione del lavoro all’interno della struttura inviato

al responsabile della stessa.

E’ altrettanto vero,

tuttavia, che, contrariamente a quanto indicato dall’amministrazione, e meglio

che alla luce di tale comportamento si giustificava di valutare e mettere in

atto un’eventuale sanzione ai sensi dell’art. 9a cpv. 1 Reg.Las (cfr. doc.

A12), non risulta che l’USSI abbia esperito specifici accertamenti al riguardo,

né soprattutto abbia inflitto alla ricorrente una sanzione o perlomeno un

esplicito biasimo.

Al contrario la parte

resistente ha dato seguito, senza obiezioni particolari, alla richiesta

dell’insorgente dell’ottobre 2016 volta al rinnovo del contratto d’inserimento

sociale, trasmettendole il 27 ottobre 2016 un nuovo contratto (cfr. doc. 577;

578; consid. 2.7.).

In simili condizioni,

l’amministrazione nel gennaio 2017 non poteva legittimamente annullare il

contratto d’inserimento sociale del 27 ottobre 2016 per fine dicembre 2016,

dopo due mesi di validità (in effetti nei mesi di novembre e dicembre 2016

l’USSI ha attribuito all’insorgente un supplemento di integrazione di fr. 100.-

al mese - cfr. doc. 574; 575 - supplemento che dal gennaio 2016 non viene più

accordato in modo generale, bensì unicamente alle persone che si impegnano in

un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento

sociale che prevede la partecipazione a un’attività di utilità pubblica; cfr.

consid. 2.3), fondandosi sul comportamento avuto nel mese di aprile 2016 durante

l’AUP presso la __________ assegnata alla ricorrente sulla base del precedente

contratto d’inserimento sociale concluso il 28 ottobre 2015, che peraltro non è

stato oggetto di sanzione, né più genericamente di rimprovero.

E’ utile segnalare, a tale

proposito, il principio sviluppato dalla giurisprudenza federale in ambito di

assicurazione contro la disoccupazione, e applicabile per analogia nel settore

dell’assistenza sociale, secondo cui per ogni violazione dei suoi obblighi da

parte di un assicurato, occorre, per rispettare l'elemento educativo della

decisione, infliggere una sanzione il più celermente possibile immediatamente

dopo la violazione commessa dal disoccupato (cfr. DLA 1999 pag. 193 segg.; D.

Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce

della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,

Pregassona 2000, pag. 102-103; STCA 38.2001.79 del 2 ottobre 2001).

L’USSI stesso, del resto,

il 27 ottobre 2016, trasmettendo a RI 1 il nuovo contratto d’inserimento

sociale, ha indicato che avrebbe valutato un inserimento sociale presso un

organizzatore e che se il nuovo inserimento non avesse portato ad una

collaborazione proficua e duratura, anche il contratto d’inserimento sociale

sarebbe stato annullato.” (Doc. 577)

2.8. Per quanto concerne le

aggiunte effettuate nel contratto d’inserimento sociale dell’ottobre 2016 da

parte della ricorrente, ossia “con previo consenso” relativamente alla

convocazione per i futuri colloqui di valutazione presso gli organizzatori di

AUP e “con riserva” dopo la firma apposta in calce (cfr. doc. 573), va

osservato che tali annotazioni erano già state inserite nel contratto

d’inserimento sociale dell’ottobre 2015. Non risulta che l’USSI le abbia

censurate in qualche modo.

Al contrario, durante la

validità del contratto di ottobre 2015 (cfr. consid. 2.6.), e meglio nel mese

di aprile 2016 l’amministrazione ha assegnato all’insorgente un’AUP di sei mesi

presso la __________.

Il diritto

alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente al

cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa

eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal

principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una

lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti

1. l'autorità

deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone

determinate;

Considerandi

2.

l'autorità

ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

3.

l'assicurato

non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione

ricevuta;

4.

l'informazione

errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che

gli è pregiudizievole;

5.

la

legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.

(cfr. STF

8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio

2009.

consid. 3.1.; STFA K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STFA C

270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STFA C 218/03 del 28 gennaio 2004

consid. 2; STFA C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67

e la giurisprudenza ivi citata).

La tutela della buona fede

non presuppone però sempre l'esistenza di un'informazione o di una decisione

sbagliate. Il diritto alla tutela della buona fede può così anche essere

invocato con successo in presenza, semplicemente, di rassicurazioni o di un

comportamento dell'amministrazione suscettivi di fare nascere nell'amministrato

determinate aspettative. In tale evenienza, tuttavia, l'assicurato non può,

conformemente all'art. 3 cpv. 2 CC, prevalersi della propria buona fede se,

nonostante i dubbi che si imponevano, non ha agito con la diligenza richiesta

dalle circostanze (cfr. STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 4.1.; RAMI

1999.

no. KV 97 pag. 525 consid. 4b).

In concreto la ricorrente,

a cui l’USSI non aveva formulato alcuna osservazione circa le riserve espresse

sul contratto d’inserimento sociale del 2015, poteva, quindi, in buona fede

credere che non vi fosse pregiudizio alcuno nell’aggiungere nuovamente tali

riserve nel contratto dell’ottobre 2016.

2.9

Alla luce di tutto quanto

esposto occorre concludere che l’USSI, che d’altronde successivamente all’aprile

2016.

non ha assegnato alcun’altra attività di utilità pubblica all’insorgente, non

poteva ritenere nel gennaio 2017 e contestualmente al nuovo contratto

d’inserimento sociale dell’ottobre 2016 che la ricorrente fosse non collocabile

in un’AUP fondandosi sul suo comportamento dell’aprile 2016 durante l’attività

presso la __________, né sulle riserve apposte sul contratto d’inserimento

sociale dell’ottobre 2016.

Ne discende che a torto la

parte resistente ha annullato il contratto d’inserimento sociale dell’ottobre 2016

con effetto al 31 dicembre 2016, peraltro dopo due mesi di validità.

Pertanto anche

l’interruzione del versamento del supplemento di integrazione di fr. 100.--

mensili dal mese di gennaio 2017 non è giustificata da validi motivi.

2.10

Vincente in causa, la

ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 1’200.--

a titolo di ripetibili da mettere a carico dell’USSI (cfr. art. 61 lett. g

LPGA; 30 Lptca).

Visto l'esito della

vertenza e il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione al gratuito

patrocinio (cfr. doc. I) è divenuta priva di oggetto (cfr. DTF 124 V 309, consid.

6.

e, tra le tante, STF 9C_650/201 dell’11 agosto 2016 consid. 6; STF

8C_480/2013 del 15 aprile 2014 consid. 7; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid.

5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto

2010.

consid. 3).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§

La decisione su reclamo impugnata del 10 maggio 2017 è annullata.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’USSI verserà alla

ricorrente l’importo di fr. 1'200.-- a titolo di ripetibili (IVA compresa), ciò

che rende priva di oggetto la domanda di gratuito patrocinio.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari,

deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti