Lexipedia

Decisione

42.2017.33

Rettam.l'USSI nel calcolo dell'AS di una fam. con figlio maggiorenne agli studi ha accordato,in relazione alla soglia di interv.,un imp.supplem.di fr.200(3P con + di 16 anni),negando il supplem.di fr.

7 agosto 2017Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2017.

Al riguardo

l’amministrazione si è così espressa:

" (…)

Nel caso concreto, l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento,

ha stabilito la prestazione di assistenza secondo la legge:

- ha definito un

fabbisogno di base mensile secondo la Legge sull'assistenza sociale (LAS) di

CHF 1'834.- al quale

- ha aggiunto una

spesa computabile ai sensi della LAS pari a CHF 2'929.-,

o di cui CHF 1'450.- di spesa per alloggio,

o CHF 1'279.- per premi assicurazione malattia e

o un supplemento famiglia di CHF 200.-.

- ha dedotto un

reddito computabile mensile ai sensi della LAS pari a CHF 250.-,

- ha dedotto il sussidio per la cassa malati di CHF 940.-.

Da tale calcolo, svolto secondo i criteri validi per l'assistenza

e definiti dalla Legge sull'assistenza, è risultato un fabbisogno mensile

scoperto di CHF 3'573.-.

Con decisioni 22 febbraio 2017 l'USSI ha assegnato una prestazione

assistenziale mensile di CHF 3'573.- per i mesi di marzo, aprile, maggio e

giugno 2017.

RI 1 ha contestato la decisione indicando che per il figlio __________

che vive ancora nella stessa economia domestica ha diritto anche ad un forfait mensile

di CHF 600.- in quanto con la prestazione assistenziale mensile di CHF 3'573.-

non riesce a mantenere anche il figlio che si sente discriminato dai suoi pari

non potendogli fornire un reddito per l'abbigliamento ,la cura del corpo,

telefonia e molto altro. Chiede quindi di rivedere il calcolo al fine di

attribuire una maggiore prestazione di assistenza.

La prestazione d'assistenza è stata calcolata secondo i criteri

dell'assistenza, vale a dire i costi e le entrate stabilite dalla Legge

sull'assistenza.

Il calcolo della decisione contestata rispetta la legge includendo

il figlio in prima formazione nell'unità di riferimento dei genitori e il

fabbisogno di base per tre persone stabilito in CHF 1'834.-. Come esposto,

nella situazione di assistenza "il forfait di base per il mantenimento

corrisponde ai costi del consumo quotidiano nelle economie domestiche a basso

reddito e rappresenta quindi il minimo per un'esistenza dignitosa a lungo

termine". Non vi è diritto ad un ulteriore versamento del forfait di CHF

600.- richiesto.

In altre parole l'assistenza non garantisce il precedente tenore

di vita.” (Doc. A)

1.2. Contro la decisione su

reclamo RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA.

Dopo avere ricordato che

suo figlio beneficia di una borsa di studio, egli ritiene di avere diritto al

supplemento di fr. 600.-- visto che suo figlio è maggiorenne (24 anni) per cui

il suo inserimento sociale è più oneroso rispetto a quello di un bambino (ad

esempio: svago, istruzione, macchina, vestiti).

Egli al proposito si è

così espresso:

" (…)

a) Per

esempio, il bambino di 11 anni non si sente discriminato se non va al bar con

amici in quanto non è una cosa frequente alla sua età e gli basta giocare con

gli amici durante la giornata (svago). Mio figlio si sente discriminato

non poterlo fare ogni tanto dato che non riesco a fornirgli un reddito

settimanale dignitoso.

b) L'istruzione

è molto più onerosa. Per il bambino, il costo è poco nulla. Per mio figlio,

formazione superiore, è onerosa. Sebbene lui percepisse la borsa di studio, che

copre la differenza tra i costi di formazione e il reddito disponibile dei

genitori per la formazione dei propri cari, ho dovuto indebitarmi da amici e

mia figlia per finanziare in parte la sua formazione quest'anno. Infatti, la

borsa di studio assegnatoli (CHF 3624) quest'anno è stata calcolata tenendo

conto del reddito imponibile del 2014 (tassazione 2014), anno in cui il mio

reddito era il doppio rispetto quello che è adesso. Per una idea generale dei

costi di formazione, solo la tassa scolastica dei due semestri ammontava a CHF

3500 (2000 tassa primo semestre, 1000 tassa secondo semestre, 500 tassa

amministrativa di iscrizione). Oltre a ciò la l'ufficio degli aiuti allo studio

non ha riconosciuto l'abbonamento generale Svizzera del costo mensile di CHF

245. Riconosce solo CHF 670 annuali per gli studenti che studiano in altri

cantoni. Ma mio figlio fa il pendolare giornalmente siccome non ha un proprio

locale nel cantone dove studia. Situazione che mi ha portato ad un indebitamento

eccessivo che non difficilmente riuscirò risanare. Il calcolo della borsa

di studio è allegato. Per i costi di formazione, se richiesti, posso

trasmetterli.

c) Il bambino

di 11 anni non ha solitamente bisogno di un abbonamento generale o di una

macchina per spostarsi. La spesa per i vestiti è anche più economica. Quindi, i

costi per mio figlio sono più onerosi.

d) Mio figlio

ha smesso di frequentare lo sport (palestra) che faceva da anni dato che io non

sono più in grado di sostenere i costi con il reddito assegnatomi. Problema

minore per il suo inserimento ma è comunque importante farlo notare.” (Doc. I)

In conclusione il

ricorrente chiede che la decisione su reclamo venga modificata e che “sia

emessa una decisione fatta in buona fede” (cfr. doc. I).

1.3. Nella sua risposta del 14

giugno 2017 l’USSI propone di respingere il ricorso e osserva:

" (…)

Il ricorrente chiede il riconoscimento di un ulteriore forfait di

sostentamento di CHF 600.- per il figlio maggiorenne agli studi che abita presso

la famiglia. Tale importo però è dovuto ai figli maggiorenni (giovani adulti)

che abitano presso la famiglia ma non sono agli studi, quindi sono

economicamente indipendenti e non rientrano nell'unità di riferimento dei

genitori (cfr Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni

assistenziali per il 2017, RL 6.4.11.1.3, p.to 1.3). Per contro i giovani

che sono in formazione non sono economicamente indipendenti e rientrano

nell'unità di riferimento della famiglia con il relativo forfait, nel caso in

esame per tre persone. Tale valore è definito dalle direttive e da ritenere

adeguato.

Si osserva che in concreto per i costi di studio è stato

riconosciuto un aiuto allo studio che non è stato dedotto ma si aggiunge

alla prestazione di assistenza. Il fabbisogno è quindi correttamente coperto.

Per ulteriori spese specifiche, se giustificate, è possibile far

capo a prestazioni speciali.” (Doc. III)

1.4. Il 20 giugno 2017 il TCA ha

assegnato alle parti un termine di 10 giorni per formulare osservazioni scritte

(cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.

Considerandi

2.1

Il TCA è chiamato a stabilire

se a ragione o meno, con decisione su reclamo del 12 maggio 2017 ha attribuito

a RI 1 delle prestazioni assistenziali di fr. 3'573.-- mensili, senza prendere

in considerazione un supplemento di fr. 600.-- per il figlio maggiorenne agli

studi che vive nella sua economia domestica.

L’intervento

della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge

sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale

normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran

Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289

segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

Questi

cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26

giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in

vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il 1°

ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della

Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU

40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

2.2

L'art.

1.

Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei

diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite

dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di

quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le

prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e

professionale dei beneficiari (cpv. 2).

L'art.

2.

della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede

al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono

complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni

sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi

cantonali".

Il

cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali

propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite

le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

L’art.

13.

Laps, relativo all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che:

"

Le prestazioni sociali di

complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2

cpv. 1, ritenuto che:

a) prima dell’erogazione delle

prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio

dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di riferimento

hanno diritto;

b) ogni prestazione va erogata sino al

massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una

prestazione che segue nell’ordine;

c) nel calcolo di ogni prestazione

vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del

diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."

Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1

Laps:

"

Sono prestazioni sociali

ai sensi della legge:

a) la partecipazione al premio

dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla Legge federale

sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge

cantonale di applicazione;

b) l’aiuto sociale allo studio

previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

c) l’assegno di studio previsto dalla

Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

d) l’assegno complementare per il

perfezionamento e la riqualificazione professionale previsto dalla Legge della

scuola del 1° febbraio 1990;

e) l’indennità straordinaria ai

disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno

ai disoccupati del 13 ottobre 1997;

f) l’assegno integrativo previsto

dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;

g) l’assegno di prima infanzia

previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;

h) le prestazioni assistenziali

previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971."

Anche

dal Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova

legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8,

si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi

dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti

i residenti del Cantone” (pag. 11).

In

seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica

professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo

previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli

assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo

intervento sociale.

2.3

Secondo

l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi

(art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

Al

riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare

alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2

Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,

10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La

natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente

dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e

alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse

si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa

distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in

relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del

Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8

maggio 2002, pag. 3).

Inoltre

le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

3.

Las).

Relativamente

alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"

Le prestazioni assistenziali

ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la

soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le

prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della

Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere

ricorrente. (cpv. 2)."

Ex art. 19 Las, concernente la

soglia d’intervento, poi:

"

La soglia d’intervento per

le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno,

tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale."

L’art.

19.

Las definisce la soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali in

deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai

limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari

all’AVS/AI.

La

Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da

molti anni, come altri Cantoni.

L’ammontare

della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della

COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel

Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione

della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può

configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione

federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero

si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei

singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

2.4

Per l’anno 2017

le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni

assistenziali prevedono dal 1° gennaio 2016 i seguenti forfait di mantenimento

(cfr. RL 6.4.11.1.3):

" 1. Forfait

globale 2017

Il forfait globale è destinato a

coprire il fabbisogno di mantenimento del beneficiario di assistenza sociale e

comprende le seguenti spese:

·

alimentazione, bevande e tabacco;

·

abbigliamento e calzature;

·

consumi energetici (elettricità e gas);

· pulizia, cura dell’appartamento e

dell’abbigliamento, compresa la tassa sulla nettezza urbana;

·

acquisto di piccoli oggetti di uso domestico;

· spese di trasporto compresi gli

abbonamenti a metà prezzo (manutenzione della bicicletta e del ciclomotore);

·

telecomunicazioni (telefono, spese postali,…);

· formazione e svaghi (concessione

radio/TV, giochi, giornali, libri, spese scolastiche, cinema, animali

domestici, ecc.);

·

cure del corpo (parrucchiere e articoli da toilette);

·

attrezzatura personale (materiale di cancelleria);

·

bevande consumate fuori casa;

·

altre (quote associative, piccoli regali,…).

A decorrere, quindi, dal 1° gennaio

2017, il fabbisogno secondo gli art. 3 e 19 della Legge è stabilito

come segue:

Persone dell’unità di riferimento

Forfait globale per il mantenimento (raccomandato

dalle COSAS) (fr./mese)

1.

persona

986.

2.

persone

1’509.–

3.

persone

1’834.–

4.

persone

2’110.–

5.

persone

2’386.–

Per ogni persona supplementare

+ 200.–

1.1

Supplemento per unità

di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più

Per unità di riferimento con più di

due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati

da un supplemento, assegnato all’unità di riferimento, corrispondente a fr.

200.

– mensili.

1.2

Supplemento di integrazione

a. Inserimento sociale:

A tutte le persone che si impegnano

in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di

inserimento sociale che prevede la partecipazione ad un’attività di utilità

pubblica (AUP), in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene

accordato un supplemento d’integrazione di fr. 100.-- al mese fino

all’effettivo inizio dell’AUP.

Durante la durata dell’AUP viene

accordato un supplemento di integrazione di fr. 300.– al mese.

b. Inserimento

professionale:

A tutte le persone che si impegnano

in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di

inserimento professionale per partecipare alle misure previste dalla strategia

interdipartimentale URC – USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento,

viene accordato un supplemento d’integrazione di fr. 100.-- al mese fino al

termine del contratto.

1.3

Forfait globale giovani adulti che vivono con i propri

genitori

La specifica situazione di vita dei

giovani adulti durante il periodo che intercorre fra la scuola, la formazione

professionale e l’entrata nel mondo del lavoro, e il paragone con le persone

non sostenute che vivono in una situazione analoga richiedono un’applicazione

differenziata del forfait, affinché non si trovino in una situazione migliore

dei giovani che non beneficiano di un sostegno ma hanno un reddito modesto.

Per i giovani adulti che vivono con i

propri genitori è quindi riconosciuto un forfait mensile di fr. 600.-.

L’USSI può chiedere, salvo in caso di

conflitti insormontabili, di continuare a vivere con i genitori, fintanto che

non sarà raggiunta l’indipendenza economica e non garantisce ulteriori

prestazioni se il trasferimento non viene autorizzato.

(…)

4.

Sanzioni

In conformità alle norme COSAS la

riduzione del forfait per il mantenimento determinata dalla sanzione può essere

al massimo pari al 30% comprese altre eventuali trattenute e avere una durata

massima di 12 mesi.

L’USSI può applicare ai sensi

dell’art. 9a cpv. 1 del Regolamento sull’assistenza sociale del 18 febbraio

2003.

una sanzione lieve, media o grave in base alla gravità e al genere di

violazione.

L’importo della sanzione è compreso

fra un minimo di fr. 100.– al mese e un massimo di fr. 300.– al mese. La durata

della sanzione è di 3 mesi rinnovabili.

5.

Altre raccomandazioni delle COSAS

Ulteriori raccomandazioni delle COSAS

sono assunte dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento come guida

alla sua prassi, nella misura in cui sono compatibili con la Legge e il

Regolamento vigenti e con la presente direttiva.

6.

Entrata in vigore e validità

Le presenti direttive sono pubblicate

nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entrano in vigore con effetto al 1°

gennaio 2017.”

2.5

Nella presente fattispecie, secondo

il TCA, a ragione l’USSI ha operato il calcolo delle prestazioni assistenziali,

accordando il supplemento famiglia di fr. 200.-- secondo il punto 1.1 delle

Direttive appena citate.

Il supplemento di fr.

600.

--, secondo il punto 1.3, non entra invece in considerazione in quanto si

riferisce ai giovani adulti che hanno terminato la formazione e che, anziché

beneficiare di prestazioni assistenziali separatamente, vengono considerati nel

forfait dei genitori con i quali essi continuano a vivere.

Nel caso concreto il

figlio del ricorrente è ancora agli studi e beneficia di prestazioni di aiuto

allo studio.

In caso di necessità egli potrebbe

peraltro chiedere di ottenere le prestazioni speciali esaustivamente enumerate

nella legge.

La decisione su reclamo

del 12 maggio 2017 deve pertanto essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti