42.2017.33
Rettam.l'USSI nel calcolo dell'AS di una fam. con figlio maggiorenne agli studi ha accordato,in relazione alla soglia di interv.,un imp.supplem.di fr.200(3P con + di 16 anni),negando il supplem.di fr.
7 agosto 2017Italiano17 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2017.33
DC/sc
Lugano
7 agosto 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 giugno 2017 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 12 maggio 2017 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del
12 maggio 2017 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito:
USSI) ha confermato le precedenti decisioni del 22 febbraio 2017 con le quali
ha attribuito a RI 1 una prestazione assistenziale mensile di fr. 3'573.-- per
Fatti
i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2017.
Al riguardo
l’amministrazione si è così espressa:
" (…)
Nel caso concreto, l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento,
ha stabilito la prestazione di assistenza secondo la legge:
- ha definito un
fabbisogno di base mensile secondo la Legge sull'assistenza sociale (LAS) di
CHF 1'834.- al quale
- ha aggiunto una
spesa computabile ai sensi della LAS pari a CHF 2'929.-,
o di cui CHF 1'450.- di spesa per alloggio,
o CHF 1'279.- per premi assicurazione malattia e
o un supplemento famiglia di CHF 200.-.
- ha dedotto un
reddito computabile mensile ai sensi della LAS pari a CHF 250.-,
- ha dedotto il sussidio per la cassa malati di CHF 940.-.
Da tale calcolo, svolto secondo i criteri validi per l'assistenza
e definiti dalla Legge sull'assistenza, è risultato un fabbisogno mensile
scoperto di CHF 3'573.-.
Con decisioni 22 febbraio 2017 l'USSI ha assegnato una prestazione
assistenziale mensile di CHF 3'573.- per i mesi di marzo, aprile, maggio e
giugno 2017.
RI 1 ha contestato la decisione indicando che per il figlio __________
che vive ancora nella stessa economia domestica ha diritto anche ad un forfait mensile
di CHF 600.- in quanto con la prestazione assistenziale mensile di CHF 3'573.-
non riesce a mantenere anche il figlio che si sente discriminato dai suoi pari
non potendogli fornire un reddito per l'abbigliamento ,la cura del corpo,
telefonia e molto altro. Chiede quindi di rivedere il calcolo al fine di
attribuire una maggiore prestazione di assistenza.
La prestazione d'assistenza è stata calcolata secondo i criteri
dell'assistenza, vale a dire i costi e le entrate stabilite dalla Legge
sull'assistenza.
Il calcolo della decisione contestata rispetta la legge includendo
il figlio in prima formazione nell'unità di riferimento dei genitori e il
fabbisogno di base per tre persone stabilito in CHF 1'834.-. Come esposto,
nella situazione di assistenza "il forfait di base per il mantenimento
corrisponde ai costi del consumo quotidiano nelle economie domestiche a basso
reddito e rappresenta quindi il minimo per un'esistenza dignitosa a lungo
termine". Non vi è diritto ad un ulteriore versamento del forfait di CHF
600.- richiesto.
In altre parole l'assistenza non garantisce il precedente tenore
di vita.” (Doc. A)
1.2. Contro la decisione su
reclamo RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA.
Dopo avere ricordato che
suo figlio beneficia di una borsa di studio, egli ritiene di avere diritto al
supplemento di fr. 600.-- visto che suo figlio è maggiorenne (24 anni) per cui
il suo inserimento sociale è più oneroso rispetto a quello di un bambino (ad
esempio: svago, istruzione, macchina, vestiti).
Egli al proposito si è
così espresso:
" (…)
a) Per
esempio, il bambino di 11 anni non si sente discriminato se non va al bar con
amici in quanto non è una cosa frequente alla sua età e gli basta giocare con
gli amici durante la giornata (svago). Mio figlio si sente discriminato
non poterlo fare ogni tanto dato che non riesco a fornirgli un reddito
settimanale dignitoso.
b) L'istruzione
è molto più onerosa. Per il bambino, il costo è poco nulla. Per mio figlio,
formazione superiore, è onerosa. Sebbene lui percepisse la borsa di studio, che
copre la differenza tra i costi di formazione e il reddito disponibile dei
genitori per la formazione dei propri cari, ho dovuto indebitarmi da amici e
mia figlia per finanziare in parte la sua formazione quest'anno. Infatti, la
borsa di studio assegnatoli (CHF 3624) quest'anno è stata calcolata tenendo
conto del reddito imponibile del 2014 (tassazione 2014), anno in cui il mio
reddito era il doppio rispetto quello che è adesso. Per una idea generale dei
costi di formazione, solo la tassa scolastica dei due semestri ammontava a CHF
3500 (2000 tassa primo semestre, 1000 tassa secondo semestre, 500 tassa
amministrativa di iscrizione). Oltre a ciò la l'ufficio degli aiuti allo studio
non ha riconosciuto l'abbonamento generale Svizzera del costo mensile di CHF
245. Riconosce solo CHF 670 annuali per gli studenti che studiano in altri
cantoni. Ma mio figlio fa il pendolare giornalmente siccome non ha un proprio
locale nel cantone dove studia. Situazione che mi ha portato ad un indebitamento
eccessivo che non difficilmente riuscirò risanare. Il calcolo della borsa
di studio è allegato. Per i costi di formazione, se richiesti, posso
trasmetterli.
c) Il bambino
di 11 anni non ha solitamente bisogno di un abbonamento generale o di una
macchina per spostarsi. La spesa per i vestiti è anche più economica. Quindi, i
costi per mio figlio sono più onerosi.
d) Mio figlio
ha smesso di frequentare lo sport (palestra) che faceva da anni dato che io non
sono più in grado di sostenere i costi con il reddito assegnatomi. Problema
minore per il suo inserimento ma è comunque importante farlo notare.” (Doc. I)
In conclusione il
ricorrente chiede che la decisione su reclamo venga modificata e che “sia
emessa una decisione fatta in buona fede” (cfr. doc. I).
1.3. Nella sua risposta del 14
giugno 2017 l’USSI propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…)
Il ricorrente chiede il riconoscimento di un ulteriore forfait di
sostentamento di CHF 600.- per il figlio maggiorenne agli studi che abita presso
la famiglia. Tale importo però è dovuto ai figli maggiorenni (giovani adulti)
che abitano presso la famiglia ma non sono agli studi, quindi sono
economicamente indipendenti e non rientrano nell'unità di riferimento dei
genitori (cfr Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni
assistenziali per il 2017, RL 6.4.11.1.3, p.to 1.3). Per contro i giovani
che sono in formazione non sono economicamente indipendenti e rientrano
nell'unità di riferimento della famiglia con il relativo forfait, nel caso in
esame per tre persone. Tale valore è definito dalle direttive e da ritenere
adeguato.
Si osserva che in concreto per i costi di studio è stato
riconosciuto un aiuto allo studio che non è stato dedotto ma si aggiunge
alla prestazione di assistenza. Il fabbisogno è quindi correttamente coperto.
Per ulteriori spese specifiche, se giustificate, è possibile far
capo a prestazioni speciali.” (Doc. III)
1.4. Il 20 giugno 2017 il TCA ha
assegnato alle parti un termine di 10 giorni per formulare osservazioni scritte
(cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.
Considerandi
2.1
Il TCA è chiamato a stabilire
se a ragione o meno, con decisione su reclamo del 12 maggio 2017 ha attribuito
a RI 1 delle prestazioni assistenziali di fr. 3'573.-- mensili, senza prendere
in considerazione un supplemento di fr. 600.-- per il figlio maggiorenne agli
studi che vive nella sua economia domestica.
L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran
Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289
segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi
cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26
giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in
vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1°
ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della
Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU
40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.2
L'art.
1.
Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei
diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite
dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di
quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le
prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e
professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art.
2.
della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede
al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono
complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni
sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi
cantonali".
Il
cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali
propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite
le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art.
13.
Laps, relativo all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che:
"
Le prestazioni sociali di
complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2
cpv. 1, ritenuto che:
a) prima dell’erogazione delle
prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio
dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di riferimento
hanno diritto;
b) ogni prestazione va erogata sino al
massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una
prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo di ogni prestazione
vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del
diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."
Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1
Laps:
"
Sono prestazioni sociali
ai sensi della legge:
a) la partecipazione al premio
dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla Legge federale
sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge
cantonale di applicazione;
b) l’aiuto sociale allo studio
previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
c) l’assegno di studio previsto dalla
Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
d) l’assegno complementare per il
perfezionamento e la riqualificazione professionale previsto dalla Legge della
scuola del 1° febbraio 1990;
e) l’indennità straordinaria ai
disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno
ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo previsto
dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
g) l’assegno di prima infanzia
previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
h) le prestazioni assistenziali
previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971."
Anche
dal Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8,
si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi
dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti
i residenti del Cantone” (pag. 11).
In
seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica
professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo
previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli
assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo
intervento sociale.
2.3
Secondo
l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi
(art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al
riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare
alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2
Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,
10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente
dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e
alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse
si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa
distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in
relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del
Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8
maggio 2002, pag. 3).
Inoltre
le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.
3.
Las).
Relativamente
alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
"
Le prestazioni assistenziali
ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la
soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le
prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della
Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere
ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art. 19 Las, concernente la
soglia d’intervento, poi:
"
La soglia d’intervento per
le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno,
tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale."
L’art.
19.
Las definisce la soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali in
deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI.
La
Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da
molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare
della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della
COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel
Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione
della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può
configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione
federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero
si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei
singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
2.4
Per l’anno 2017
le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni
assistenziali prevedono dal 1° gennaio 2016 i seguenti forfait di mantenimento
(cfr. RL 6.4.11.1.3):
" 1. Forfait
globale 2017
Il forfait globale è destinato a
coprire il fabbisogno di mantenimento del beneficiario di assistenza sociale e
comprende le seguenti spese:
·
alimentazione, bevande e tabacco;
·
abbigliamento e calzature;
·
consumi energetici (elettricità e gas);
· pulizia, cura dell’appartamento e
dell’abbigliamento, compresa la tassa sulla nettezza urbana;
·
acquisto di piccoli oggetti di uso domestico;
· spese di trasporto compresi gli
abbonamenti a metà prezzo (manutenzione della bicicletta e del ciclomotore);
·
telecomunicazioni (telefono, spese postali,…);
· formazione e svaghi (concessione
radio/TV, giochi, giornali, libri, spese scolastiche, cinema, animali
domestici, ecc.);
·
cure del corpo (parrucchiere e articoli da toilette);
·
attrezzatura personale (materiale di cancelleria);
·
bevande consumate fuori casa;
·
altre (quote associative, piccoli regali,…).
A decorrere, quindi, dal 1° gennaio
2017, il fabbisogno secondo gli art. 3 e 19 della Legge è stabilito
come segue:
Persone dell’unità di riferimento
Forfait globale per il mantenimento (raccomandato
dalle COSAS) (fr./mese)
1.
persona
986.
–
2.
persone
1’509.–
3.
persone
1’834.–
4.
persone
2’110.–
5.
persone
2’386.–
Per ogni persona supplementare
+ 200.–
1.1
Supplemento per unità
di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più
Per unità di riferimento con più di
due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati
da un supplemento, assegnato all’unità di riferimento, corrispondente a fr.
200.
– mensili.
1.2
Supplemento di integrazione
a. Inserimento sociale:
A tutte le persone che si impegnano
in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di
inserimento sociale che prevede la partecipazione ad un’attività di utilità
pubblica (AUP), in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene
accordato un supplemento d’integrazione di fr. 100.-- al mese fino
all’effettivo inizio dell’AUP.
Durante la durata dell’AUP viene
accordato un supplemento di integrazione di fr. 300.– al mese.
b. Inserimento
professionale:
A tutte le persone che si impegnano
in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di
inserimento professionale per partecipare alle misure previste dalla strategia
interdipartimentale URC – USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento,
viene accordato un supplemento d’integrazione di fr. 100.-- al mese fino al
termine del contratto.
1.3
Forfait globale giovani adulti che vivono con i propri
genitori
La specifica situazione di vita dei
giovani adulti durante il periodo che intercorre fra la scuola, la formazione
professionale e l’entrata nel mondo del lavoro, e il paragone con le persone
non sostenute che vivono in una situazione analoga richiedono un’applicazione
differenziata del forfait, affinché non si trovino in una situazione migliore
dei giovani che non beneficiano di un sostegno ma hanno un reddito modesto.
Per i giovani adulti che vivono con i
propri genitori è quindi riconosciuto un forfait mensile di fr. 600.-.
L’USSI può chiedere, salvo in caso di
conflitti insormontabili, di continuare a vivere con i genitori, fintanto che
non sarà raggiunta l’indipendenza economica e non garantisce ulteriori
prestazioni se il trasferimento non viene autorizzato.
(…)
4.
Sanzioni
In conformità alle norme COSAS la
riduzione del forfait per il mantenimento determinata dalla sanzione può essere
al massimo pari al 30% comprese altre eventuali trattenute e avere una durata
massima di 12 mesi.
L’USSI può applicare ai sensi
dell’art. 9a cpv. 1 del Regolamento sull’assistenza sociale del 18 febbraio
2003.
una sanzione lieve, media o grave in base alla gravità e al genere di
violazione.
L’importo della sanzione è compreso
fra un minimo di fr. 100.– al mese e un massimo di fr. 300.– al mese. La durata
della sanzione è di 3 mesi rinnovabili.
5.
Altre raccomandazioni delle COSAS
Ulteriori raccomandazioni delle COSAS
sono assunte dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento come guida
alla sua prassi, nella misura in cui sono compatibili con la Legge e il
Regolamento vigenti e con la presente direttiva.
6.
Entrata in vigore e validità
Le presenti direttive sono pubblicate
nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entrano in vigore con effetto al 1°
gennaio 2017.”
2.5
Nella presente fattispecie, secondo
il TCA, a ragione l’USSI ha operato il calcolo delle prestazioni assistenziali,
accordando il supplemento famiglia di fr. 200.-- secondo il punto 1.1 delle
Direttive appena citate.
Il supplemento di fr.
600.
--, secondo il punto 1.3, non entra invece in considerazione in quanto si
riferisce ai giovani adulti che hanno terminato la formazione e che, anziché
beneficiare di prestazioni assistenziali separatamente, vengono considerati nel
forfait dei genitori con i quali essi continuano a vivere.
Nel caso concreto il
figlio del ricorrente è ancora agli studi e beneficia di prestazioni di aiuto
allo studio.
In caso di necessità egli potrebbe
peraltro chiedere di ottenere le prestazioni speciali esaustivamente enumerate
nella legge.
La decisione su reclamo
del 12 maggio 2017 deve pertanto essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti