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42.2017.34

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 agosto 2017Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i residenti del Cantone” (pag. 11).

In seguito intervengono i

sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità

straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi

contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima

infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento

sociale.

Infine anche il Messaggio

n. 6955 del 25 giugno 2014 relativo all’introduzione della Legge sugli aiuti

allo studio dichiara al pt. 3.2 che nella pratica di tutti i giorni il

principio degli interventi a cascata è stato rispettato. Nel caso di uno

studente con figli a carico, l’attuale assegno di studio è stato considerato

prioritario rispetto agli assegni familiari, di prima infanzia e integrativi.

Anche nel caso di un richiedente che accede ad un eventuale intervento

assistenziale, prioritaria rimane la concessione dell’assegno di studio (pag.

8).

2.4. Nell’evenienza concreta

l’USSI ha negato a RI 1 il diritto a una prestazione assistenziale a far tempo

dal mese di ottobre 2016, in quanto, essendo in possesso di una prima

formazione (conseguimento del AFC in fotografia e Attestato professionale

federale di formatore e altri diplomi) ed avendo lavorato dal 2012 al 2015, il

medesimo è in grado di conseguire un reddito da attività lavorativa

sufficiente.

Inoltre, a mente

dell’amministrazione, l’ulteriore formazione che il ricorrente sta

intraprendendo non determina un netto miglioramento delle opportunità nel

mercato del lavoro, non è di breve durata e costituisce in sostanza una sua

scelta personale (cfr. doc. A; consid. 1.1.).

L’insorgente ritiene

invece, in sostanza, che i titoli di studio conseguiti (AFC di fotografo,

formatore con attestato professionale federale, ecc.) non gli permettono di

trovare un impiego e che il percorso formativo intrapreso non è da considerare

una seconda formazione (cfr. doc. I; consid. 1.2.).

Dalle carte processuali

emerge che il ricorrente, nato il __________ 1979 (cfr. doc. 11), nel 1998 ha

conseguito l’AFC di fotografo, dopo aver svolto il relativo apprendistato

presso __________, __________ (cfr. doc. N).

Dopo avere lavorato come

fotografo e addetto alle vendite presso il __________ a __________, dal 2001

fino al 2004 ha frequentato la Scuola per sottoufficiale di professione

dell’esercito a __________ (__________) ottenendo alla fine il diploma federale

di sottoufficiale di professione (cfr. doc. N).

Nel 29 marzo 2006 ha

inoltre conseguito l’attestato professionale federale di formatore (cfr. doc.

N).

Nel 2007 il ricorrente ha

abbandonato la Svizzera e si è iscritto alla scuola di Organo e composizione

organistica sperimentale presso il Conservatorio di musica “__________” a __________

(cfr. doc. N). Alla fine del percorso formativo, ossia il 7 luglio 2016, egli

ha conseguito il diploma in Organo e composizione organistica (cfr. doc. C).

Per quanto riguarda la sua

esperienza professionale nell’ambito musicale, il ricorrente ha lavorato come

organista titolare presso varie comunità dal 2007 al 2012 (cfr. doc. N).

Poi, dal 2012 al 2015, ha lavorato

come direttore artistico e organista titolare presso la __________ a __________

(cfr. doc. N e 78). Dal 2014 era attivo presso la stessa Basilica pure come

direttore coro monodico cristiano (cfr. doc. N).

Dal 2014 al 2016 il

ricorrente era anche impegnato come organista straordinario presso la

Cattedrale __________ a __________ (cfr. doc. N).

Invece per quanto riguarda

altre esperienze lavorative, l’insorgente, dal 1° maggio 2012 al 31 luglio

2015, ha lavorato con vari contratti a tempo determinato in misura parziale in

qualità di assistente sociosanitario. Egli ha lavorato per la __________, __________

prima per il __________ di __________ e poi per il __________, entrambi situati

a __________ (cfr. doc. 78, 87).

In seguito, dal 3 agosto

2015 al 30 luglio 2016, il ricorrente ha percepito le indennità di

disoccupazione dall’Istituto nazionale di previdenza sociale (cfr. doc. 87 e

90).

RI 1 ha lasciato __________

e si è annunciato il 2 agosto 2016 presso la Città di __________ (cfr. doc. B e

86). Al momento della decisione su reclamo, il ricorrente conviveva con __________

(suo padre) in Via __________ a __________ (cfr. doc. 70 e 71).

Dall’attestato del 31

agosto 2016 si evince poi che l’insorgente, appena tornato in Svizzera, si è

iscritto al Master of Arts SUPSI (doppio titolo) in Pedagogia musicale con

specializzazione in Educazione musicale elementare e in Insegnamento

dell’educazione musicale per il livello secondario I presso il Conservatorio __________

durante l’anno accademico 2016 - 2017 (cfr. doc. 84).

Un double degree (doppio

titolo) è un ciclo di studio proposto insieme da due istituzioni universitarie

che permette allo studente di ottenere al termine del suo percorso due diplomi,

uno per ogni istituzione coinvolta. All’interno della SUPSI sono presenti

competenze riconosciute sia nella formazione musicale e nell’educazione

musicale elementare, presso il Conservatorio __________ (in seguito: __________),

sia nell’educazione musicale nelle scuole dell’obbligo e nelle scuole secondarie,

presso il Dipartimento formazione e apprendimento (in seguito: DFA). Il doppio

titolo combina i due Master, ciascuno di regola della durata di due anni, in un

singolo percorso della durata di tre anni. Inoltre sono previsti due lavori di

diploma: un lavoro di ricerca in educazione per il Master DFA e un progetto

didattico per il Master __________ (cfr. Descrittivo Master in Insegnamento

dell’educazione musicale - doppio titolo DFA-__________).

Con lettera del 29

settembre 2016 la Cassa disoccupazione __________ ha rifiutato il diritto

all’indennità di disoccupazione dal 1° settembre 2016, poiché il ricorrente non

poteva dimostrare di avere svolto un’attività soggetta a contribuzione in

Svizzera durante il termine quadro per il periodo di contribuzione e inoltre

risultava iscritto dal mese di settembre 2016 al Conservatorio __________

(percorso di studio pieno) e di conseguenza non era idoneo al collocamento

(cfr. doc. 82).

In seguito in data 5

ottobre 2016 il ricorrente ha inoltrato la domanda per l’ottenimento delle

prestazioni assistenziali ordinarie (cfr. doc. 4).

2.5. Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile dapprima evidenziare che

nell’ambito dell’assistenza sociale, come esposto sopra (cfr. consid. 2.2.),

vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.

Da tale principio risulta

che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto

qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite

sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora,

mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STFA K 22/04 del 22

ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143

consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel

dicembre 2007, p.to A.4; , C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen

Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172;

114-115).

Con sentenza STF

8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2, l’Alta Corte ha inoltre rilevato

che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere prestazioni

assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella condizione di

impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio ragionevole

comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo un’attività

retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale.

Con sentenza STF

8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha, poi, rilevato

che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In

particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali

di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.

Con sentenza STF

8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.1. l’Alta Corte ha rilevato in virtù

del principio di sussidiarietà che colui che effettivamente e giuridicamente è in

grado di procurarsi da solo i mezzi necessari per sopravvivere, in particolare

assumendo un’attività lucrativa ragionevolmente esigibile, non può esigere

l’assistenza sociale o l’aiuto in situazione di bisogno ai sensi dell’art. 12

Cost. fed. (cfr. STF 8C_455/2015 del 8 marzo 2016 consid. 7.2.2; STF

8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.2.1).

Al consid. 4.4 dello

stesso giudizio la nostra Massima Istanza ha inoltre esposto che solitamente

non sussiste nessun diritto al sostentamento necessario della vita durante la

frequentazione di una formazione. In primo luogo le persone in formazione vanno

sostenute attraverso appositi strumenti dedicati alla formazione e perciò di

regola l’assistenza sociale non è competente. Contributi alla formazione sono

in particolare le borse di studio e i prestiti. Inoltre l’aiuto sociale può

essere chiesto solamente in via complementare, ad esempio come aiuto per il

superamento della situazione in quanto altri mezzi non sono ancora disponibili

(cfr. STF 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.4.).

Inoltre le direttive COSAS

(Conferenza svizzera dell’azione sociale) del 12/15 al punto A.4

("Principi del sostegno sociale"), dopo aver ribadito che la

sussidiarietà costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il

sostegno sociale, sottolineano che:

" (...)

- Sussidiarietà

Il sostegno sociale interviene quando la persona

bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e quando le altre fonti d’aiuto

disponibili sono state esaurite. Il sostegno sociale deve intervenire quando

non possono essere ottenuti altri aiuti, in tempo utile o in maniera adeguata.

Il sostegno sociale viene elargito dall’ente cantonale preposto ed è

sussidiario:

·

allo sforzo personale: la persona che si trova nel bisogno

deve sforzarsi di intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla

situazione critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo il proventi del

lavoro, il patrimonio esistente o altre entrate disponibili

·

agli obblighi da parte di terzi: prima di elargire una

prestazione, le autorità devono vagliare attentamente tutte le possibilità

d’intervento degli altri enti pubblici o privati. Ci si riferisce a prestazioni

d’assicurazioni sociale, a contributi di mantenimento inerenti il diritto di

famiglia, a pendenze da contratto, indennizzi, borse di studio, ecc.

·

alle prestazioni volontarie da parte di terzi: le

prestazioni d’aiuto sociale volontarie sono equiparate alle prestazioni

pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e rivestissero un

carattere benevolo. Esse son prese in considerazione nella determinazione

dell’intervento pubblico.

(…)”

Riguardo

alla funzione delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in

dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für

Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e

114-115.

2.6. Questo Tribunale, in una sentenza

di principio 42.2011.4 del 25 agosto 2011, cresciuta in giudicato incontestata

e pubblicata in RtiD I-2012 N. 9 pag. 28 ha esaminato la questione concernente

l’eventuale assunzione dei costi di una seconda formazione da parte

dell’assistenza sociale.

Il TCA ha analizzato la prassi

dell'amministrazione e le considerazioni della dottrina in merito. Da tale

esame è emerso che solo eccezionalmente una seconda formazione viene assunta

dalla pubblica assistenza. Più precisamente soltanto qualora la prima formazione

non permetta di conseguire un reddito che assicuri il mantenimento e l’ulteriore

formazione/specializzazione sia di breve durata, nonché migliori notevolmente

la collocabilità sul mercato del lavoro.

In quell’occasione il TCA

ha, quindi, stabilito che il titolare di un Master (Bacellierato) in teologia,

in virtù del principio della sussidiarietà vigente in ambito di assistenza

sociale, non ha diritto a prestazioni assistenziali per il periodo in cui

svolge una specializzazione in diritto comparato delle religioni e diritto

canonico, benché presenti una lacuna di reddito. In effetti il Master in

teologia, che viene attribuito dopo cinque anni di studi universitari, permette

l’accesso a una serie di professioni atte a conseguire un reddito sufficiente

per vivere. In concreto decisiva è comunque la circostanza che i presupposti

per riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte dell’assistenza

sociale non sono adempiuti. La specializzazione in diritto comparato delle

religioni, svolgendosi su due anni, non risulta di breve durata e il

richiedente l’assistenza sociale non ha dimostrato che tale specializzazione

migliori notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro, non avendo

elencato in modo concreto le attività professionali che potrebbe effettivamente

esercitare una volta ultimata la seconda formazione. L’ulteriore percorso

formativo intrapreso potrebbe, del resto, essere teoricamente finanziato con un

prestito di studio o facendo ricorso all’assicurazione contro la disoccupazione.

In una successiva sentenza

42.2011.7 del 22 settembre 2011 questa Corte si è chinata sul caso di un

ricorrente, assistente di cura, che aveva intrapreso un’ulteriore formazione

quale infermiere.

Il TCA ha stabilito, da un

lato, che sulla base della documentazione medica, contrariamente al parere

dell’amministrazione, l’attività di assistente di cura non era più conforme

alle sue condizioni di salute.

Dall’altro, che malgrado

ciò, il rifiuto delle prestazioni assistenziali postulate nell’agosto 2010

doveva comunque essere confermato, visto il carattere sussidiario

dell’intervento dell’assistenza sociale.

Al riguardo il TCA ha

indicato, in primo luogo, che il nuovo percorso formativo non era di breve

durata, estendendosi la formazione quale infermiere diplomato SSS su tre anni.

In secondo luogo, che

prima di rivolgersi all’assistenza sociale entravano in considerazione gli

assegni di studio.

Questo Tribunale ha

evidenziato che in effetti il ricorrente è stato posto al beneficio di un assegno

per la riqualificazione con decisione del 30 maggio 2011.

Considerandi

Con giudizio 42.2011.3 del

17.

ottobre 2011 il TCA, richiamato il principio della sussidiarietà, ha

confermato il diniego del diritto alle prestazioni assistenziali deciso

dall’USSI nel caso di una persona - nata nel 1981 - che aveva conseguito il

certificato di capacità nel settore della vendita e che in un secondo tempo

aveva iniziato un Bachelor in conservazione e restauro.

Questo Tribunale ha, in

effetti, ritenuto che la prima formazione della ricorrente permettesse

l’accesso a molteplici occupazioni atte a conseguire un reddito sufficiente per

vivere.

Inoltre nemmeno erano

adempiuti gli ulteriori presupposti per riconoscere, in applicazione delle

disposizioni COSAS sulla seconda formazione, la copertura di una seconda

formazione da parte dell’assistenza sociale.

In primo luogo, il nuovo

percorso formativo intrapreso dall’insorgente, svolgendosi su tre anni, non era

di breve durata.

In secondo luogo, non è

stato dimostrato che il conseguimento del Bachelor in questione migliorasse

notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.

E’ stato, poi, rilevato

che la ricorrente beneficiava di un assegno di studio.

Il TCA, al riguardo, ha

precisato, da una parte, che i criteri per determinarne l’importo sono

differenti da quelli per stabilire l’ammontare della prestazione assistenziale.

Dall’altra, che non è

pertanto escluso che, nonostante la concessione di un assegno di studio, dal

conteggio della prestazione assistenziale risulti una lacuna di reddito.

Questa Corte ha, tuttavia,

evidenziato che quando, come in quel caso concreto, non sono adempiuti i

presupposti perché l’assistenza sociale finanzi una seconda formazione, non

sussiste il diritto a una prestazione assistenziale complementare per coprire

tale lacuna.

Con sentenza 42.2010.36

del 21 novembre 2011 questo Tribunale ha respinto il ricorso contro il diniego

di assunzione dei costi di una seconda formazione presso la Scuola superiore

Alberghiera e del Turismo richiesta da un’impiegata di commercio con attestato

federale di capacità. In quel caso questa Corte ha considerato che, anche

volendo considerare, per ipotesi, ogni attività che la ricorrente poteva

svolgere grazie alla sua prima formazione come non più conforme al suo stato di

salute, il rifiuto di prestazioni assistenziali era giustificato poiché la

nuova formazione, svolgendosi su quattro semestri di scuola e due semestri di

“stage” non era di breve durata. Inoltre l’insorgente già nel primo anno

scolastico presso la Scuola alberghiera era stata posta al beneficio di una

borsa di studio sotto forma di assegno di studio, nonché di un prestito di

studio.

Con giudizio

42.2013.11

dell’11 dicembre 2013 il TCA ha ritenuto che, anche qualora la

formazione quale attore non avesse consentito al ricorrente di conseguire un

reddito sufficiente per far fronte al proprio mantenimento, il rifiuto delle

prestazioni assistenziali andava comunque confermato, siccome, in primo luogo,

il nuovo percorso formativo quale sceneggiatore intrapreso dallo stesso,

svolgendosi su due anni a tempo pieno, non era di breve durata.

In secondo luogo, il

ricorrente non aveva dimostrato che la specializzazione in sceneggiatura

migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.

Con sentenza 42.2013.22

del 13 marzo 2014, pubblicata in RtiD II-2014 Nr. 11 pag. 65 segg., questa

Corte ha, poi, stabilito che a una persona già in possesso di un Bachelor in

diritto conseguito all’estero, nonché di un Master in diritto ottenuto in

Svizzera e che ha successivamente seguito i corsi relativi al Bachelor in

diritto anche in Svizzera non spettava alcuna prestazione assistenziale durante

la pratica legale per accedere agli esami di avvocato.

In effetti la formazione

completa in diritto (Bachelor + Master) - della durata di quattro anni e mezzo

/ cinque - le permetteva l’accesso a una serie di professioni atte a conseguire

un reddito sufficiente per vivere, per cui lo svolgimento della pratica legale

non risultava necessario a tal fine.

Pertanto, in virtù del principio

di sussidiarietà, la ricorrente avrebbe dovuto tentare di trovare un’attività

lavorativa che le permettesse di mettere a frutto le conoscenze acquisite con i

suoi studi universitari in diritto.

Il TCA ha, inoltre, deciso

che, anche volendo considerare, per ipotesi - alquanto improbabile -, che le

attività lavorative che l’insorgente avrebbe potuto svolgere grazie ai suoi

studi universitari in diritto non erano atte a permetterle di conseguire un

reddito sufficiente, il rifiuto delle prestazioni assistenziali avrebbe dovuto

comunque essere confermato. Non risultavano, infatti, adempiuti gli ulteriori

presupposti per riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte

dell’assistenza sociale. La pratica legale (due anni) non è di breve durata,

come per contro richiesto dalle disposizioni COSAS sulla seconda formazione.

Con sentenza 42.2014.9

dell’8 ottobre 2014 (il successivo ricorso è stato dichiarato inammissibile dal

Tribunale federale nella sentenza 8C_803/2014 del 14 gennaio 2015) questa Corte

ha confermato l’operato dell’USSI che aveva negato il finanziamento (tasse

semestrali, materiale scolastico, mezzi di trasporto, doppia economia

domestica) di una formazione “Master in International Tourism” presso un’università

svizzera a una persona che disponeva già di una formazione universitaria

conseguita all’estero e di vasta esperienza professionale.

In effetti in quel caso di

specie non erano date le condizioni per riconoscere la copertura di una seconda

formazione. Il Master non era di breve durata, avendo una durata di 4 semestri

a tempo pieno. Inoltre il ricorrente non aveva dimostrato che il Master in

questione migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.

Egli non aveva elencato in

modo concreto le attività professionali che avrebbe potuto effettivamente

esercitare una volta ultimata la seconda formazione.

Sempre nella stessa

fattispecie, con giudizio 42.2016.8 del 23 gennaio 2017 (il successivo ricorso

è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale nella sentenza 8C_145/2017

dell’8 giugno 2017), il TCA ha anche confermato la decisione di restituzione

dell’USSI per le prestazioni assistenziali versate a torto, poiché

l’amministrazione ha saputo solo dopo l’avvio della formazione dell’effettiva

iscrizione alla seconda formazione del ricorrente.

Con sentenza 42.2014.18

del 15 gennaio 2015 il TCA ha confermato la decisione su reclamo dell’USSI con

la quale aveva negato l’assunzione di una successiva formazione (Bachelor in

Lingua presso un’università svizzera) a un ricorrente, già in possesso di un

attestato federale di capacità quale impiegato di commercio al dettaglio.

Il TCA ha rilevato che il

ricorrente non aveva dimostrato che tale Bachelor migliori notevolmente la sua

collocabilità sul mercato del lavoro indicando che egli non aveva elencato in

modo concreto le attività professionali che potrebbe effettivamente

esercitare una volta ultimata la seconda formazione. Elemento decisivo per il

diniego dell’assunzione del Bachelor è stato però la circostanza che essa si

svolge su tre anni a tempo pieno e pertanto il percorso intrapreso

evidentemente non è di breve durata.

Con giudizio 42.2017.1 del

29.

marzo 2017 questa Corte ha tutelato la decisione su reclamo con la quale

l’USSI ha negato a una persona in possesso di un AFC quale specialista in

fotografia e la maturità artistica una seconda formazione con indirizzo

Technical Industrial Design presso la Scuola specializzata superiore d’arte

applicate.

Il TCA ha in particolare

rilevato che l’insorgente non ha allegato prove sufficienti concernenti le

difficoltà riscontrate nella ricerca di un posto di lavoro e avrebbe anche

dovuto tentare di trovare un’attività lucrativa che le permettesse di far

fronte alla sua situazione di bisogno economico, cercando e accettando anche

un’attività al di fuori del proprio settore professionale. In ogni caso

decisiva è la circostanza che la seconda formazione, svolgendosi su due anni a

tempo pieno e concludendosi con uno stage di fine formazione della durata

minima di tre mesi, non è di breve durata, come invece richiesto dalle

disposizioni COSAS sulla seconda formazione.

Inoltre il TCA ha

osservato che le preferenze personali non rappresentano un motivo sufficiente

per promuovere una seconda formazione o una riqualifica professionale come si

evince dalle disposizioni COSAS al punto H6.

Infine con giudizio

42.2017.24

del 24 maggio 2017 questo Tribunale ha tutelato la decisione su

reclamo dell’USSI con la quale aveva negato le prestazioni assistenziali

ordinarie a una ricorrente, già in possesso di un AFC quale impiegata di

commercio, che si era iscritta al 1° anno del corso di laurea in scienze e

tecniche psicologiche della facoltà di psicologia all’Università telematica e Campus.

In questa occasione, il

TCA ha rilevato che l’attestato di capacità quale impiegata di commercio apre

una vasta gamma di possibilità di impiego atte a conseguire un reddito

sufficiente per vivere. Decisiva era comunque la circostanza che il percorso

formativo intrapreso non è di breve durata.

2.7

Nella concreta fattispecie il

ricorrente ha conseguito vari diplomi/attestati, fra cui spiccano l’AFC di

fotografo, il diploma di formatore con attestato professionale federale e il

diploma in Organo e composizione organistica (cfr. consid. 2.4.).

La professione di

fotografo può essere esercitata presso un giornale o un'agenzia giornalistica

come fotoreporter oppure in un atelier fotografico (pubblicità, industria,

architettura, moda, fotografia scientifica). A seconda delle loro attività, i

fotografi sono in contatto con persone provenienti da ambienti molto diversi

(cfr. www.orientamento.ch).

Il ricorrente obietta di

essere stato inattivo nel settore per 20 anni e non ha avuto modo di

approfondire la fotografia digitale, unico settore che avrebbe un mercato

effettivo (cfr. doc. I).

Al riguardo questa Corte

evidenzia che il ricorrente ha allegato unicamente il parere di __________,

presidente della __________ secondo cui “la ricerca di lavoro da parte di un nuovo

fotografo si potrebbe presentare difficoltosa” e “richiede un forte

aggiornamento da parte sua” (cfr. doc. Q). Comunque, anche se lo ritiene

difficile, non esclude che RI 1 potrebbe trovare un impiego come fotografo. Del

resto l’insorgente non ha nemmeno tentato di trovare un’occupazione adeguata

come fotografo. RI 1 si è annunciato a __________ il 2 agosto 2016 (cfr. doc.

B). Già il 23 agosto 2016, quando ha compilato il questionario per

l’affiliazione delle persone senza attività lucrativa per la Cassa __________

ha indicato di prevedere di iniziare un’attività lavorativa nel 2016 e di

essere studente presso la __________ a partire da settembre 2016 (cfr. doc.

79).

Al riguardo cfr. STF

8C_633/2013 del 30 dicembre 2013 e STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012.

Questo Tribunale ritiene, che

il conseguimento dell’AFC di fotografo, dopo una prima fase di reinserimento, permette

l'accesso a una serie di professioni atte a conseguire un reddito sufficiente

per vivere.

Per quanto riguarda la

professione di formatore per adulti, il sito www.orientamento.ch rileva che la maggior parte dei formatori

lavora nelle istituzioni pubbliche, nelle grandi aziende o all'interno delle

associazioni professionali e sindacali.

Essi hanno anche la

possibilità di lavorare in proprio, creando un proprio centro di formazione, o

come indipendenti su mandato.

La situazione del mercato

del lavoro per i formatori è in questo periodo favorevole in Ticino.

Il ricorrente sostiene che

la formazione conseguita costituirebbe solo un punto favorevole per una ricerca

lavorativa ma non gli permetterebbe di conseguire un reddito sufficiente per

vivere (cfr. doc. I).

__________, responsabile

del segretariato __________, con e-mail dell’11 luglio 2017 precisa che “l’APF

di formatore/formatrice d’adulti è direttamente spendibile quale titolo

professionale riconosciuto dalla confederazione parimenti ad altri Attestati

professionali federali. L’APF di formatore/trice d’adulti, essendo specifico

per la formazione continua degli adulti non corrisponde a un’abilitazione per

l’insegnamento nelle scuole d’obbligo” (cfr. doc. R).

Il TCA osserva che,

contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’APF di formatore d’adulti e

direttamente spendibile. Del resto, come già esposto in relazione con l’AFC di

fotografo, egli non ha nemmeno provato a trovare un’occupazione che gli permetta

di conseguire un reddito sufficiente per vivere. Al contrario, un mese dopo la

sua entrata in Svizzera egli aveva già deciso di intraprendere un nuovo

percorso formativo.

Questo Tribunale ritiene

che il conseguimento dell’attestato professionale federale di formatore

permetta al ricorrente l’accesso al mercato di lavoro per conseguire un reddito

sufficiente.

Il ricorrente ha inoltre

un’ampia esperienza anche come assistente sociosanitario, lavoro esercitato

durante tre anni in Italia (cfr. doc. 87).

Inoltre e soprattutto, in

virtù del principio di sussidiarietà (cfr. consid. 2.5.), il

ricorrente avrebbe dovuto tentare di trovare un’attività lucrativa che le

permettesse di far fronte alla sua situazione di bisogno economico, cercando e

accettando anche un’attività al di fuori del proprio settore professionale

(cfr. STF 8C_787/2011 consid. 4.2. del 28 febbraio 2012; STCA 42.2013.22 del 13

marzo 2013 consid. 2.8.). Chi richiede la pubblica assistenza è, infatti,

prioritariamente, tenuto a intraprendere tutto quanto è necessario per

(ri)trovare una propria autonomia (cfr. STF 8C_930/2015 del 15 aprile 2016;

consid. 2.4.).

In conclusione, poiché lo

svolgimento del Master of Arts SUPSI (doppio titolo) in Pedagogia musicale con

specializzazione in Educazione musicale elementare e in Insegnamento

dell’educazione musicale per il livello secondario I, non risulta necessario

per conseguire un reddito sufficiente per vivere, il ricorrente, che ha operato

tale scelta anziché cercare un'occupazione, non ha diritto alle prestazioni

assistenziali.

2.8

Il rifiuto delle prestazioni

assistenziali va comunque confermato anche perché non è adempiuto il

presupposto del raggiungimento della propria autonomia in tempi utili per poter

riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte dell’assistenza

sociale (cfr. consid. 2.6).

In concreto il percorso

formativo, che l’insorgente ha iniziato a settembre 2016, svolgendosi su tre

anni a tempo pieno (cfr. Descrittivo Master in Insegnamento dell’educazione

musicale - doppio titolo DFA-__________), non è di breve durata, come invece

richiesto dalle disposizioni COSAS sulla seconda formazione (cfr. consid. 2.6.;

STCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011 consid. 2.8., pubblicata in RtiD I-2012 N. 9

pag. 28; STCA 42.2013.11 dell’11 dicembre 2013 consid. 2.8.).

Vista la mancanza di

queste due condizioni, è irrilevante il fatto che sia verosimilmente adempiuto

il presupposto secondo il quale la formazione deve accrescere la collocabilità

nel mercato del lavoro.

2.9

Il ricorrente sostiene che il

diploma in Organo e composizione organica ha un’equipollenza svizzera quale

Bachelor e di conseguenza il Master of Arts SUPSI (doppio titolo) in Pedagogia

musicale con specializzazione in Educazione musicale elementare e in

Insegnamento dell’educazione musicale per il livello secondario I è da

ritenersi una prima formazione in quanto necessario per poter insegnare (cfr.

doc. I).

Al riguardo va osservato

che il ricorrente è in possesso di una prima formazione quale fotografo AFC e

inoltre dispone dell’attestato professionale federale di formatore (cfr.

consid. 2.7.). Perciò anche se il Master of Arts intrapreso dal ricorrente

presso la SUPSI dovesse essere considerato quale proseguimento del percorso

formativo iniziato in Italia, rimane comunque una seconda formazione rispetto

alle due appena indicate.

2.10

L’insorgente rileva che il

percorso formativo intrapreso da lui non è frutto di una sua scelta personale, bensì

un passo necessario imposto dalla legge (cfr. doc. I, V pag. 4, VII).

È vero che la legge prevede

per talune professioni certi criteri di ammissione, ma le preferenze personali

secondo le disposizioni COSAS al punto H6 si riferiscono al traguardo finale e

non alla formazione necessaria per raggiungere tale obiettivo.

La preferenza personale

determinante nella presente fattispecie è costituita dal fatto che il

ricorrente ha scelto di voler diventare docente di musica nelle scuole primarie

o secondarie del Canton Ticino. La circostanza, che deve seguire un ulteriore

percorso formativo per raggiungere tale obiettivo, non è invece decisiva. Si

tratta dunque di una scelta personale che non rappresenta un motivo sufficiente

per finanziarie una seconda formazione.

2.11

A titolo abbondanziale il TCA

rileva che dalla documentazione agli atti risulta che l’insorgente, già nella

decisione di rifiuto dell’USSI del 10 novembre 2016 (cfr. doc. 124), è stata

reso attento sul fatto di doversi rivolgere all’Ufficio delle borse di studio e

dei sussidi per il riconoscimento e il versamento dell’assegno di studio e di

un eventuale prestito.

2.12

Alla luce di

tutto quanto sopra esposto, questa Corte ritiene che a ragione l’USSI ha negato

a RI 1 il diritto a una prestazione assistenziale a far tempo dal mese di

ottobre 2016.

La

decisione su reclamo del 17 maggio 2017 deve, pertanto, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti