42.2017.34
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10 agosto 2017Italiano32 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2017.34
KE/DC/sc
Lugano
10 agosto 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Kathrin Erne, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 giugno 2017 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 17 maggio 2017 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del 17
maggio 2017 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito:
USSI) ha confermato la sua decisione del 10 novembre 2016 (cfr. doc. 124) con
la quale ha negato a RI 1 il diritto a prestazioni assistenziali a far tempo
dal mese di ottobre 2016.
A motivazione del proprio
rifiuto l’USSI ha osservato che RI 1 dispone di una prima formazione (in
particolare ha conseguito vari diplomi fra i quali l’AFC in fotografia e
l’attestato professionale federale di formatore) ed ha lavorato dal 2012 al
2015, ciò che gli permette di conseguire un reddito che assicuri il suo mantenimento.
Inoltre la formazione intrapresa non determina un netto miglioramento delle
opportunità nel mercato del lavoro. La decisione della nuova formazione è in
sostanza una sua scelta e inoltre non è di breve durata. In tali circostanze la
concessione dell’assistenza durante un’ulteriore formazione non si giustifica,
non rientrando nello scopo dell’assistenza (cfr. doc. A).
1.2. Contro la decisione su reclamo
RI 1 ha presentato un tempestivo ricorso al TCA chiedendo, quale misura
provvisionale, la concessione delle prestazioni assistenziali nelle more della
procedura ricorsuale. Nel merito egli ha postulato l’annullamento della
decisione su reclamo e il riconoscimento del diritto alle prestazioni
assistenziali a far tempo dal 5 ottobre 2016, subordinatamente il rinvio dell’incarto
all’USSI al fine di emanare una nuova decisione.
A sostegno della propria
pretesa ricorsuale RI 1 ha addotto che il Doppio Master in Music Pedagogy è da
ritenersi una prima formazione poiché il diploma in Organo e composizione
organistica conseguito presso il Conservatorio __________ di __________ ha
un’equipollenza svizzera quale Bachelor. Oltre a ciò, tale Bachelor gli permetterebbe
solo un’occupazione minima e, finora, impossibile da trovare sul territorio
cantonale.
Il ricorrente sostiene inoltre
che l’AFC in fotografia non gli consente più, di per sé solo, l’accesso al
mercato del lavoro, poiché per 20 anni era inattivo nel settore.
Per quanto riguarda il
diploma come formatore con attestato professionale federale specifica che
questo diploma “indica semplicemente la capacità di sapere formare le
persone su un oggetto tecnico inerente al lavoro precedentemente appreso, vuoi
per scuola o per pratica. In altri termini, la spendibilità di questo diploma
in caso di ricerca lavorativa può costituire un punto di merito, ma non un
fattore di accesso al mondo del lavoro.”
Invece per quanto concerne
gli altri 19 titoli di studio citati dall’USSI il ricorrente osserva che tali
diplomi sono in realtà dei semplici attestati che non costituiscono una prima
formazione.
Il ricorrente osserva
inoltre che il doppio Master in Music Pedagogy migliora nettamente le
opportunità nel mercato del lavoro, ad esempio quale docente in scuole primarie
e secondarie, così come in scuole di musica private su tutto il territorio
svizzero. A comprova di ciò allega il rapporto del gruppo di lavoro
dell’attuazione a livello federale dell’art. 67a Cost., il quale rileva una
crescente carenza di personale docente qualificato ai livelli primario e
secondario I.
Il ricorrente ritiene
inoltre che la formazione da lui intrapresa non costituisce una scelta
personale, ma invece un passo imposto dal diritto cantonale poiché senza tale
percorso formativo lo stesso non potrebbe lavorare come docente di musica nelle
scuole primarie o secondarie del Canton Ticino.
Infine osserva che la
durata eccessiva del percorso formativo fosse una considerazione meramente
personale e che lo Stato dovrebbe favorire e sostenere il conseguimento di una
formazione adeguata anche nell’ottico dell’obbligo di ridurre il danno (cfr.
doc. I).
1.3. Con
risposta del 22 giugno 2017 l’USSI ha proposto di respingere il ricorso con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. III).
1.4. Il 6 luglio 2017 MLaw __________,
in nome e per conto di RI 1, si è nuovamente pronunciato in merito alla fattispecie.
Contestualmente ha chiesto una proroga di 30 giorni per produrre altri mezzi di
prova (cfr. doc. V).
1.5. Il 26 luglio 2017 RI 1, come annunciato,
ha presentato un’ulteriore presa di posizione con la produzione di nuove prove precisando
contestualmente di avere sollevato MLaw __________ dal suo patrocinio.
RI 1 ha in particolare
presentato un parere di __________, presidente della __________ e di __________,
responsabile del segretariato della Federazione svizzera __________ (cfr. doc.
VII).
1.6. Con osservazioni del 7 agosto
2017 l’USSI, indicando che il ricorrente non aveva portato ulteriori fatti o
prove, si è riconfermato nelle proprie conclusioni (cfr. doc. IX).
Copia
di tale scritto è stata trasmessa ad RI 1 per conoscenza (cfr. doc. X).
In ordine
2.1. L’emanazione del presente
giudizio rende priva di oggetto la domanda del ricorrente di misure
provvisionali intesa a ottenere nelle more della procedura ricorsuale
l’erogazione di prestazioni assistenziali a far tempo dal 5 ottobre 2016 (cfr.
doc. I pag. 8; STF 9C_37/2011 del 20 giugno 2011 consid. 7; STF 9C_964/2009 del
29 gennaio 2010 consid. 4; STF 9C_938/2008 del 26 novembre 2009 consid. 7; STFA
K 65/05 del 21 luglio 2005 consid. 4; STCA 42.2016.6-7 del 2 agosto 2016
consid. 2.2.; STCA 42.2015.2 del 5 maggio 2015 consid. 2.1.; STCA 38.2011.75
del 26 ottobre 2011 consid. 2.10.).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se correttamente o meno l’USSI ha respinto la domanda del 5
ottobre 2016 interposta da RI 1 tendente alla concessione di una prestazione
assistenziale a decorrere dal mese di ottobre 2016.
L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata
oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre
2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in
vigore il 1° febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono
stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU
53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1°
febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono
entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU
44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006
pag. 313-317).
Il 1° giugno 2015 è
entrata in vigore la Legge sugli aiuti allo studio, la quale ha portato ad
altre modifiche della Laps (cfr. BU 18/2015 del 21 aprile 2015 p.184-195).
2.3. L'art. 1 Las stabilisce che
lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,
all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione
federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per
cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali
hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei
beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa
il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che
"le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o
suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle
misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che
"in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo
finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni
sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13 Laps, relativo
all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che
" Le
prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in
cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:
a) prima
dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le riduzioni dei premi previste nell’assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie (art. 11 cpv. 1 lett. b) e le prestazioni d’aiuto allo
studio (art. 11 cpv. 1 lett. c), a cui i membri dell’unità di riferimento hanno
diritto;
b) ogni
prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge
speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo
di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine,
anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento
vi ha rinunciato.”
Inoltre
giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:
" Sono
prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) le riduzioni
dei premi previste nell’assicurazione delle cure medico-sanitarie secondo la
Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa
legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto
sociale speciale e l’assegno per sportivi d’élite o talenti artistici previsti
dalla Legge sugli aiuti allo studio (LASt) del 23 febbraio 2015;
c) la borsa di
studio e l’assegno di tirocinio previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio
del 23 febbraio 2015;
d) l’assegno di
riqualificazione professionale previsto dalla Legge sugli aiuti allo studio del
23 febbraio 2015;
e) l’indennità
straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione
e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli
assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;
g) l’assegno di
prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre
2008;
h) le
prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8
marzo 1971.”
Anche dal Messaggio n.
4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si
evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi
dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti
Fatti
i residenti del Cantone” (pag. 11).
In seguito intervengono i
sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità
straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi
contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima
infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento
sociale.
Infine anche il Messaggio
n. 6955 del 25 giugno 2014 relativo all’introduzione della Legge sugli aiuti
allo studio dichiara al pt. 3.2 che nella pratica di tutti i giorni il
principio degli interventi a cascata è stato rispettato. Nel caso di uno
studente con figli a carico, l’attuale assegno di studio è stato considerato
prioritario rispetto agli assegni familiari, di prima infanzia e integrativi.
Anche nel caso di un richiedente che accede ad un eventuale intervento
assistenziale, prioritaria rimane la concessione dell’assegno di studio (pag.
8).
2.4. Nell’evenienza concreta
l’USSI ha negato a RI 1 il diritto a una prestazione assistenziale a far tempo
dal mese di ottobre 2016, in quanto, essendo in possesso di una prima
formazione (conseguimento del AFC in fotografia e Attestato professionale
federale di formatore e altri diplomi) ed avendo lavorato dal 2012 al 2015, il
medesimo è in grado di conseguire un reddito da attività lavorativa
sufficiente.
Inoltre, a mente
dell’amministrazione, l’ulteriore formazione che il ricorrente sta
intraprendendo non determina un netto miglioramento delle opportunità nel
mercato del lavoro, non è di breve durata e costituisce in sostanza una sua
scelta personale (cfr. doc. A; consid. 1.1.).
L’insorgente ritiene
invece, in sostanza, che i titoli di studio conseguiti (AFC di fotografo,
formatore con attestato professionale federale, ecc.) non gli permettono di
trovare un impiego e che il percorso formativo intrapreso non è da considerare
una seconda formazione (cfr. doc. I; consid. 1.2.).
Dalle carte processuali
emerge che il ricorrente, nato il __________ 1979 (cfr. doc. 11), nel 1998 ha
conseguito l’AFC di fotografo, dopo aver svolto il relativo apprendistato
presso __________, __________ (cfr. doc. N).
Dopo avere lavorato come
fotografo e addetto alle vendite presso il __________ a __________, dal 2001
fino al 2004 ha frequentato la Scuola per sottoufficiale di professione
dell’esercito a __________ (__________) ottenendo alla fine il diploma federale
di sottoufficiale di professione (cfr. doc. N).
Nel 29 marzo 2006 ha
inoltre conseguito l’attestato professionale federale di formatore (cfr. doc.
N).
Nel 2007 il ricorrente ha
abbandonato la Svizzera e si è iscritto alla scuola di Organo e composizione
organistica sperimentale presso il Conservatorio di musica “__________” a __________
(cfr. doc. N). Alla fine del percorso formativo, ossia il 7 luglio 2016, egli
ha conseguito il diploma in Organo e composizione organistica (cfr. doc. C).
Per quanto riguarda la sua
esperienza professionale nell’ambito musicale, il ricorrente ha lavorato come
organista titolare presso varie comunità dal 2007 al 2012 (cfr. doc. N).
Poi, dal 2012 al 2015, ha lavorato
come direttore artistico e organista titolare presso la __________ a __________
(cfr. doc. N e 78). Dal 2014 era attivo presso la stessa Basilica pure come
direttore coro monodico cristiano (cfr. doc. N).
Dal 2014 al 2016 il
ricorrente era anche impegnato come organista straordinario presso la
Cattedrale __________ a __________ (cfr. doc. N).
Invece per quanto riguarda
altre esperienze lavorative, l’insorgente, dal 1° maggio 2012 al 31 luglio
2015, ha lavorato con vari contratti a tempo determinato in misura parziale in
qualità di assistente sociosanitario. Egli ha lavorato per la __________, __________
prima per il __________ di __________ e poi per il __________, entrambi situati
a __________ (cfr. doc. 78, 87).
In seguito, dal 3 agosto
2015 al 30 luglio 2016, il ricorrente ha percepito le indennità di
disoccupazione dall’Istituto nazionale di previdenza sociale (cfr. doc. 87 e
90).
RI 1 ha lasciato __________
e si è annunciato il 2 agosto 2016 presso la Città di __________ (cfr. doc. B e
86). Al momento della decisione su reclamo, il ricorrente conviveva con __________
(suo padre) in Via __________ a __________ (cfr. doc. 70 e 71).
Dall’attestato del 31
agosto 2016 si evince poi che l’insorgente, appena tornato in Svizzera, si è
iscritto al Master of Arts SUPSI (doppio titolo) in Pedagogia musicale con
specializzazione in Educazione musicale elementare e in Insegnamento
dell’educazione musicale per il livello secondario I presso il Conservatorio __________
durante l’anno accademico 2016 - 2017 (cfr. doc. 84).
Un double degree (doppio
titolo) è un ciclo di studio proposto insieme da due istituzioni universitarie
che permette allo studente di ottenere al termine del suo percorso due diplomi,
uno per ogni istituzione coinvolta. All’interno della SUPSI sono presenti
competenze riconosciute sia nella formazione musicale e nell’educazione
musicale elementare, presso il Conservatorio __________ (in seguito: __________),
sia nell’educazione musicale nelle scuole dell’obbligo e nelle scuole secondarie,
presso il Dipartimento formazione e apprendimento (in seguito: DFA). Il doppio
titolo combina i due Master, ciascuno di regola della durata di due anni, in un
singolo percorso della durata di tre anni. Inoltre sono previsti due lavori di
diploma: un lavoro di ricerca in educazione per il Master DFA e un progetto
didattico per il Master __________ (cfr. Descrittivo Master in Insegnamento
dell’educazione musicale - doppio titolo DFA-__________).
Con lettera del 29
settembre 2016 la Cassa disoccupazione __________ ha rifiutato il diritto
all’indennità di disoccupazione dal 1° settembre 2016, poiché il ricorrente non
poteva dimostrare di avere svolto un’attività soggetta a contribuzione in
Svizzera durante il termine quadro per il periodo di contribuzione e inoltre
risultava iscritto dal mese di settembre 2016 al Conservatorio __________
(percorso di studio pieno) e di conseguenza non era idoneo al collocamento
(cfr. doc. 82).
In seguito in data 5
ottobre 2016 il ricorrente ha inoltrato la domanda per l’ottenimento delle
prestazioni assistenziali ordinarie (cfr. doc. 4).
2.5. Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile dapprima evidenziare che
nell’ambito dell’assistenza sociale, come esposto sopra (cfr. consid. 2.2.),
vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.
Da tale principio risulta
che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto
qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite
sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora,
mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STFA K 22/04 del 22
ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143
consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel
dicembre 2007, p.to A.4; , C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen
Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172;
114-115).
Con sentenza STF
8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2, l’Alta Corte ha inoltre rilevato
che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere prestazioni
assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella condizione di
impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio ragionevole
comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo un’attività
retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale.
Con sentenza STF
8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha, poi, rilevato
che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In
particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali
di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.
Con sentenza STF
8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.1. l’Alta Corte ha rilevato in virtù
del principio di sussidiarietà che colui che effettivamente e giuridicamente è in
grado di procurarsi da solo i mezzi necessari per sopravvivere, in particolare
assumendo un’attività lucrativa ragionevolmente esigibile, non può esigere
l’assistenza sociale o l’aiuto in situazione di bisogno ai sensi dell’art. 12
Cost. fed. (cfr. STF 8C_455/2015 del 8 marzo 2016 consid. 7.2.2; STF
8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.2.1).
Al consid. 4.4 dello
stesso giudizio la nostra Massima Istanza ha inoltre esposto che solitamente
non sussiste nessun diritto al sostentamento necessario della vita durante la
frequentazione di una formazione. In primo luogo le persone in formazione vanno
sostenute attraverso appositi strumenti dedicati alla formazione e perciò di
regola l’assistenza sociale non è competente. Contributi alla formazione sono
in particolare le borse di studio e i prestiti. Inoltre l’aiuto sociale può
essere chiesto solamente in via complementare, ad esempio come aiuto per il
superamento della situazione in quanto altri mezzi non sono ancora disponibili
(cfr. STF 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.4.).
Inoltre le direttive COSAS
(Conferenza svizzera dell’azione sociale) del 12/15 al punto A.4
("Principi del sostegno sociale"), dopo aver ribadito che la
sussidiarietà costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il
sostegno sociale, sottolineano che:
" (...)
- Sussidiarietà
Il sostegno sociale interviene quando la persona
bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e quando le altre fonti d’aiuto
disponibili sono state esaurite. Il sostegno sociale deve intervenire quando
non possono essere ottenuti altri aiuti, in tempo utile o in maniera adeguata.
Il sostegno sociale viene elargito dall’ente cantonale preposto ed è
sussidiario:
·
allo sforzo personale: la persona che si trova nel bisogno
deve sforzarsi di intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla
situazione critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo il proventi del
lavoro, il patrimonio esistente o altre entrate disponibili
·
agli obblighi da parte di terzi: prima di elargire una
prestazione, le autorità devono vagliare attentamente tutte le possibilità
d’intervento degli altri enti pubblici o privati. Ci si riferisce a prestazioni
d’assicurazioni sociale, a contributi di mantenimento inerenti il diritto di
famiglia, a pendenze da contratto, indennizzi, borse di studio, ecc.
·
alle prestazioni volontarie da parte di terzi: le
prestazioni d’aiuto sociale volontarie sono equiparate alle prestazioni
pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e rivestissero un
carattere benevolo. Esse son prese in considerazione nella determinazione
dell’intervento pubblico.
(…)”
Riguardo
alla funzione delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in
dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für
Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e
114-115.
2.6. Questo Tribunale, in una sentenza
di principio 42.2011.4 del 25 agosto 2011, cresciuta in giudicato incontestata
e pubblicata in RtiD I-2012 N. 9 pag. 28 ha esaminato la questione concernente
l’eventuale assunzione dei costi di una seconda formazione da parte
dell’assistenza sociale.
Il TCA ha analizzato la prassi
dell'amministrazione e le considerazioni della dottrina in merito. Da tale
esame è emerso che solo eccezionalmente una seconda formazione viene assunta
dalla pubblica assistenza. Più precisamente soltanto qualora la prima formazione
non permetta di conseguire un reddito che assicuri il mantenimento e l’ulteriore
formazione/specializzazione sia di breve durata, nonché migliori notevolmente
la collocabilità sul mercato del lavoro.
In quell’occasione il TCA
ha, quindi, stabilito che il titolare di un Master (Bacellierato) in teologia,
in virtù del principio della sussidiarietà vigente in ambito di assistenza
sociale, non ha diritto a prestazioni assistenziali per il periodo in cui
svolge una specializzazione in diritto comparato delle religioni e diritto
canonico, benché presenti una lacuna di reddito. In effetti il Master in
teologia, che viene attribuito dopo cinque anni di studi universitari, permette
l’accesso a una serie di professioni atte a conseguire un reddito sufficiente
per vivere. In concreto decisiva è comunque la circostanza che i presupposti
per riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte dell’assistenza
sociale non sono adempiuti. La specializzazione in diritto comparato delle
religioni, svolgendosi su due anni, non risulta di breve durata e il
richiedente l’assistenza sociale non ha dimostrato che tale specializzazione
migliori notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro, non avendo
elencato in modo concreto le attività professionali che potrebbe effettivamente
esercitare una volta ultimata la seconda formazione. L’ulteriore percorso
formativo intrapreso potrebbe, del resto, essere teoricamente finanziato con un
prestito di studio o facendo ricorso all’assicurazione contro la disoccupazione.
In una successiva sentenza
42.2011.7 del 22 settembre 2011 questa Corte si è chinata sul caso di un
ricorrente, assistente di cura, che aveva intrapreso un’ulteriore formazione
quale infermiere.
Il TCA ha stabilito, da un
lato, che sulla base della documentazione medica, contrariamente al parere
dell’amministrazione, l’attività di assistente di cura non era più conforme
alle sue condizioni di salute.
Dall’altro, che malgrado
ciò, il rifiuto delle prestazioni assistenziali postulate nell’agosto 2010
doveva comunque essere confermato, visto il carattere sussidiario
dell’intervento dell’assistenza sociale.
Al riguardo il TCA ha
indicato, in primo luogo, che il nuovo percorso formativo non era di breve
durata, estendendosi la formazione quale infermiere diplomato SSS su tre anni.
In secondo luogo, che
prima di rivolgersi all’assistenza sociale entravano in considerazione gli
assegni di studio.
Questo Tribunale ha
evidenziato che in effetti il ricorrente è stato posto al beneficio di un assegno
per la riqualificazione con decisione del 30 maggio 2011.
Considerandi
Con giudizio 42.2011.3 del
17.
ottobre 2011 il TCA, richiamato il principio della sussidiarietà, ha
confermato il diniego del diritto alle prestazioni assistenziali deciso
dall’USSI nel caso di una persona - nata nel 1981 - che aveva conseguito il
certificato di capacità nel settore della vendita e che in un secondo tempo
aveva iniziato un Bachelor in conservazione e restauro.
Questo Tribunale ha, in
effetti, ritenuto che la prima formazione della ricorrente permettesse
l’accesso a molteplici occupazioni atte a conseguire un reddito sufficiente per
vivere.
Inoltre nemmeno erano
adempiuti gli ulteriori presupposti per riconoscere, in applicazione delle
disposizioni COSAS sulla seconda formazione, la copertura di una seconda
formazione da parte dell’assistenza sociale.
In primo luogo, il nuovo
percorso formativo intrapreso dall’insorgente, svolgendosi su tre anni, non era
di breve durata.
In secondo luogo, non è
stato dimostrato che il conseguimento del Bachelor in questione migliorasse
notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.
E’ stato, poi, rilevato
che la ricorrente beneficiava di un assegno di studio.
Il TCA, al riguardo, ha
precisato, da una parte, che i criteri per determinarne l’importo sono
differenti da quelli per stabilire l’ammontare della prestazione assistenziale.
Dall’altra, che non è
pertanto escluso che, nonostante la concessione di un assegno di studio, dal
conteggio della prestazione assistenziale risulti una lacuna di reddito.
Questa Corte ha, tuttavia,
evidenziato che quando, come in quel caso concreto, non sono adempiuti i
presupposti perché l’assistenza sociale finanzi una seconda formazione, non
sussiste il diritto a una prestazione assistenziale complementare per coprire
tale lacuna.
Con sentenza 42.2010.36
del 21 novembre 2011 questo Tribunale ha respinto il ricorso contro il diniego
di assunzione dei costi di una seconda formazione presso la Scuola superiore
Alberghiera e del Turismo richiesta da un’impiegata di commercio con attestato
federale di capacità. In quel caso questa Corte ha considerato che, anche
volendo considerare, per ipotesi, ogni attività che la ricorrente poteva
svolgere grazie alla sua prima formazione come non più conforme al suo stato di
salute, il rifiuto di prestazioni assistenziali era giustificato poiché la
nuova formazione, svolgendosi su quattro semestri di scuola e due semestri di
“stage” non era di breve durata. Inoltre l’insorgente già nel primo anno
scolastico presso la Scuola alberghiera era stata posta al beneficio di una
borsa di studio sotto forma di assegno di studio, nonché di un prestito di
studio.
Con giudizio
42.2013.11
dell’11 dicembre 2013 il TCA ha ritenuto che, anche qualora la
formazione quale attore non avesse consentito al ricorrente di conseguire un
reddito sufficiente per far fronte al proprio mantenimento, il rifiuto delle
prestazioni assistenziali andava comunque confermato, siccome, in primo luogo,
il nuovo percorso formativo quale sceneggiatore intrapreso dallo stesso,
svolgendosi su due anni a tempo pieno, non era di breve durata.
In secondo luogo, il
ricorrente non aveva dimostrato che la specializzazione in sceneggiatura
migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.
Con sentenza 42.2013.22
del 13 marzo 2014, pubblicata in RtiD II-2014 Nr. 11 pag. 65 segg., questa
Corte ha, poi, stabilito che a una persona già in possesso di un Bachelor in
diritto conseguito all’estero, nonché di un Master in diritto ottenuto in
Svizzera e che ha successivamente seguito i corsi relativi al Bachelor in
diritto anche in Svizzera non spettava alcuna prestazione assistenziale durante
la pratica legale per accedere agli esami di avvocato.
In effetti la formazione
completa in diritto (Bachelor + Master) - della durata di quattro anni e mezzo
/ cinque - le permetteva l’accesso a una serie di professioni atte a conseguire
un reddito sufficiente per vivere, per cui lo svolgimento della pratica legale
non risultava necessario a tal fine.
Pertanto, in virtù del principio
di sussidiarietà, la ricorrente avrebbe dovuto tentare di trovare un’attività
lavorativa che le permettesse di mettere a frutto le conoscenze acquisite con i
suoi studi universitari in diritto.
Il TCA ha, inoltre, deciso
che, anche volendo considerare, per ipotesi - alquanto improbabile -, che le
attività lavorative che l’insorgente avrebbe potuto svolgere grazie ai suoi
studi universitari in diritto non erano atte a permetterle di conseguire un
reddito sufficiente, il rifiuto delle prestazioni assistenziali avrebbe dovuto
comunque essere confermato. Non risultavano, infatti, adempiuti gli ulteriori
presupposti per riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte
dell’assistenza sociale. La pratica legale (due anni) non è di breve durata,
come per contro richiesto dalle disposizioni COSAS sulla seconda formazione.
Con sentenza 42.2014.9
dell’8 ottobre 2014 (il successivo ricorso è stato dichiarato inammissibile dal
Tribunale federale nella sentenza 8C_803/2014 del 14 gennaio 2015) questa Corte
ha confermato l’operato dell’USSI che aveva negato il finanziamento (tasse
semestrali, materiale scolastico, mezzi di trasporto, doppia economia
domestica) di una formazione “Master in International Tourism” presso un’università
svizzera a una persona che disponeva già di una formazione universitaria
conseguita all’estero e di vasta esperienza professionale.
In effetti in quel caso di
specie non erano date le condizioni per riconoscere la copertura di una seconda
formazione. Il Master non era di breve durata, avendo una durata di 4 semestri
a tempo pieno. Inoltre il ricorrente non aveva dimostrato che il Master in
questione migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.
Egli non aveva elencato in
modo concreto le attività professionali che avrebbe potuto effettivamente
esercitare una volta ultimata la seconda formazione.
Sempre nella stessa
fattispecie, con giudizio 42.2016.8 del 23 gennaio 2017 (il successivo ricorso
è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale nella sentenza 8C_145/2017
dell’8 giugno 2017), il TCA ha anche confermato la decisione di restituzione
dell’USSI per le prestazioni assistenziali versate a torto, poiché
l’amministrazione ha saputo solo dopo l’avvio della formazione dell’effettiva
iscrizione alla seconda formazione del ricorrente.
Con sentenza 42.2014.18
del 15 gennaio 2015 il TCA ha confermato la decisione su reclamo dell’USSI con
la quale aveva negato l’assunzione di una successiva formazione (Bachelor in
Lingua presso un’università svizzera) a un ricorrente, già in possesso di un
attestato federale di capacità quale impiegato di commercio al dettaglio.
Il TCA ha rilevato che il
ricorrente non aveva dimostrato che tale Bachelor migliori notevolmente la sua
collocabilità sul mercato del lavoro indicando che egli non aveva elencato in
modo concreto le attività professionali che potrebbe effettivamente
esercitare una volta ultimata la seconda formazione. Elemento decisivo per il
diniego dell’assunzione del Bachelor è stato però la circostanza che essa si
svolge su tre anni a tempo pieno e pertanto il percorso intrapreso
evidentemente non è di breve durata.
Con giudizio 42.2017.1 del
29.
marzo 2017 questa Corte ha tutelato la decisione su reclamo con la quale
l’USSI ha negato a una persona in possesso di un AFC quale specialista in
fotografia e la maturità artistica una seconda formazione con indirizzo
Technical Industrial Design presso la Scuola specializzata superiore d’arte
applicate.
Il TCA ha in particolare
rilevato che l’insorgente non ha allegato prove sufficienti concernenti le
difficoltà riscontrate nella ricerca di un posto di lavoro e avrebbe anche
dovuto tentare di trovare un’attività lucrativa che le permettesse di far
fronte alla sua situazione di bisogno economico, cercando e accettando anche
un’attività al di fuori del proprio settore professionale. In ogni caso
decisiva è la circostanza che la seconda formazione, svolgendosi su due anni a
tempo pieno e concludendosi con uno stage di fine formazione della durata
minima di tre mesi, non è di breve durata, come invece richiesto dalle
disposizioni COSAS sulla seconda formazione.
Inoltre il TCA ha
osservato che le preferenze personali non rappresentano un motivo sufficiente
per promuovere una seconda formazione o una riqualifica professionale come si
evince dalle disposizioni COSAS al punto H6.
Infine con giudizio
42.2017.24
del 24 maggio 2017 questo Tribunale ha tutelato la decisione su
reclamo dell’USSI con la quale aveva negato le prestazioni assistenziali
ordinarie a una ricorrente, già in possesso di un AFC quale impiegata di
commercio, che si era iscritta al 1° anno del corso di laurea in scienze e
tecniche psicologiche della facoltà di psicologia all’Università telematica e Campus.
In questa occasione, il
TCA ha rilevato che l’attestato di capacità quale impiegata di commercio apre
una vasta gamma di possibilità di impiego atte a conseguire un reddito
sufficiente per vivere. Decisiva era comunque la circostanza che il percorso
formativo intrapreso non è di breve durata.
2.7
Nella concreta fattispecie il
ricorrente ha conseguito vari diplomi/attestati, fra cui spiccano l’AFC di
fotografo, il diploma di formatore con attestato professionale federale e il
diploma in Organo e composizione organistica (cfr. consid. 2.4.).
La professione di
fotografo può essere esercitata presso un giornale o un'agenzia giornalistica
come fotoreporter oppure in un atelier fotografico (pubblicità, industria,
architettura, moda, fotografia scientifica). A seconda delle loro attività, i
fotografi sono in contatto con persone provenienti da ambienti molto diversi
(cfr. www.orientamento.ch).
Il ricorrente obietta di
essere stato inattivo nel settore per 20 anni e non ha avuto modo di
approfondire la fotografia digitale, unico settore che avrebbe un mercato
effettivo (cfr. doc. I).
Al riguardo questa Corte
evidenzia che il ricorrente ha allegato unicamente il parere di __________,
presidente della __________ secondo cui “la ricerca di lavoro da parte di un nuovo
fotografo si potrebbe presentare difficoltosa” e “richiede un forte
aggiornamento da parte sua” (cfr. doc. Q). Comunque, anche se lo ritiene
difficile, non esclude che RI 1 potrebbe trovare un impiego come fotografo. Del
resto l’insorgente non ha nemmeno tentato di trovare un’occupazione adeguata
come fotografo. RI 1 si è annunciato a __________ il 2 agosto 2016 (cfr. doc.
B). Già il 23 agosto 2016, quando ha compilato il questionario per
l’affiliazione delle persone senza attività lucrativa per la Cassa __________
ha indicato di prevedere di iniziare un’attività lavorativa nel 2016 e di
essere studente presso la __________ a partire da settembre 2016 (cfr. doc.
79).
Al riguardo cfr. STF
8C_633/2013 del 30 dicembre 2013 e STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012.
Questo Tribunale ritiene, che
il conseguimento dell’AFC di fotografo, dopo una prima fase di reinserimento, permette
l'accesso a una serie di professioni atte a conseguire un reddito sufficiente
per vivere.
Per quanto riguarda la
professione di formatore per adulti, il sito www.orientamento.ch rileva che la maggior parte dei formatori
lavora nelle istituzioni pubbliche, nelle grandi aziende o all'interno delle
associazioni professionali e sindacali.
Essi hanno anche la
possibilità di lavorare in proprio, creando un proprio centro di formazione, o
come indipendenti su mandato.
La situazione del mercato
del lavoro per i formatori è in questo periodo favorevole in Ticino.
Il ricorrente sostiene che
la formazione conseguita costituirebbe solo un punto favorevole per una ricerca
lavorativa ma non gli permetterebbe di conseguire un reddito sufficiente per
vivere (cfr. doc. I).
__________, responsabile
del segretariato __________, con e-mail dell’11 luglio 2017 precisa che “l’APF
di formatore/formatrice d’adulti è direttamente spendibile quale titolo
professionale riconosciuto dalla confederazione parimenti ad altri Attestati
professionali federali. L’APF di formatore/trice d’adulti, essendo specifico
per la formazione continua degli adulti non corrisponde a un’abilitazione per
l’insegnamento nelle scuole d’obbligo” (cfr. doc. R).
Il TCA osserva che,
contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’APF di formatore d’adulti e
direttamente spendibile. Del resto, come già esposto in relazione con l’AFC di
fotografo, egli non ha nemmeno provato a trovare un’occupazione che gli permetta
di conseguire un reddito sufficiente per vivere. Al contrario, un mese dopo la
sua entrata in Svizzera egli aveva già deciso di intraprendere un nuovo
percorso formativo.
Questo Tribunale ritiene
che il conseguimento dell’attestato professionale federale di formatore
permetta al ricorrente l’accesso al mercato di lavoro per conseguire un reddito
sufficiente.
Il ricorrente ha inoltre
un’ampia esperienza anche come assistente sociosanitario, lavoro esercitato
durante tre anni in Italia (cfr. doc. 87).
Inoltre e soprattutto, in
virtù del principio di sussidiarietà (cfr. consid. 2.5.), il
ricorrente avrebbe dovuto tentare di trovare un’attività lucrativa che le
permettesse di far fronte alla sua situazione di bisogno economico, cercando e
accettando anche un’attività al di fuori del proprio settore professionale
(cfr. STF 8C_787/2011 consid. 4.2. del 28 febbraio 2012; STCA 42.2013.22 del 13
marzo 2013 consid. 2.8.). Chi richiede la pubblica assistenza è, infatti,
prioritariamente, tenuto a intraprendere tutto quanto è necessario per
(ri)trovare una propria autonomia (cfr. STF 8C_930/2015 del 15 aprile 2016;
consid. 2.4.).
In conclusione, poiché lo
svolgimento del Master of Arts SUPSI (doppio titolo) in Pedagogia musicale con
specializzazione in Educazione musicale elementare e in Insegnamento
dell’educazione musicale per il livello secondario I, non risulta necessario
per conseguire un reddito sufficiente per vivere, il ricorrente, che ha operato
tale scelta anziché cercare un'occupazione, non ha diritto alle prestazioni
assistenziali.
2.8
Il rifiuto delle prestazioni
assistenziali va comunque confermato anche perché non è adempiuto il
presupposto del raggiungimento della propria autonomia in tempi utili per poter
riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte dell’assistenza
sociale (cfr. consid. 2.6).
In concreto il percorso
formativo, che l’insorgente ha iniziato a settembre 2016, svolgendosi su tre
anni a tempo pieno (cfr. Descrittivo Master in Insegnamento dell’educazione
musicale - doppio titolo DFA-__________), non è di breve durata, come invece
richiesto dalle disposizioni COSAS sulla seconda formazione (cfr. consid. 2.6.;
STCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011 consid. 2.8., pubblicata in RtiD I-2012 N. 9
pag. 28; STCA 42.2013.11 dell’11 dicembre 2013 consid. 2.8.).
Vista la mancanza di
queste due condizioni, è irrilevante il fatto che sia verosimilmente adempiuto
il presupposto secondo il quale la formazione deve accrescere la collocabilità
nel mercato del lavoro.
2.9
Il ricorrente sostiene che il
diploma in Organo e composizione organica ha un’equipollenza svizzera quale
Bachelor e di conseguenza il Master of Arts SUPSI (doppio titolo) in Pedagogia
musicale con specializzazione in Educazione musicale elementare e in
Insegnamento dell’educazione musicale per il livello secondario I è da
ritenersi una prima formazione in quanto necessario per poter insegnare (cfr.
doc. I).
Al riguardo va osservato
che il ricorrente è in possesso di una prima formazione quale fotografo AFC e
inoltre dispone dell’attestato professionale federale di formatore (cfr.
consid. 2.7.). Perciò anche se il Master of Arts intrapreso dal ricorrente
presso la SUPSI dovesse essere considerato quale proseguimento del percorso
formativo iniziato in Italia, rimane comunque una seconda formazione rispetto
alle due appena indicate.
2.10
L’insorgente rileva che il
percorso formativo intrapreso da lui non è frutto di una sua scelta personale, bensì
un passo necessario imposto dalla legge (cfr. doc. I, V pag. 4, VII).
È vero che la legge prevede
per talune professioni certi criteri di ammissione, ma le preferenze personali
secondo le disposizioni COSAS al punto H6 si riferiscono al traguardo finale e
non alla formazione necessaria per raggiungere tale obiettivo.
La preferenza personale
determinante nella presente fattispecie è costituita dal fatto che il
ricorrente ha scelto di voler diventare docente di musica nelle scuole primarie
o secondarie del Canton Ticino. La circostanza, che deve seguire un ulteriore
percorso formativo per raggiungere tale obiettivo, non è invece decisiva. Si
tratta dunque di una scelta personale che non rappresenta un motivo sufficiente
per finanziarie una seconda formazione.
2.11
A titolo abbondanziale il TCA
rileva che dalla documentazione agli atti risulta che l’insorgente, già nella
decisione di rifiuto dell’USSI del 10 novembre 2016 (cfr. doc. 124), è stata
reso attento sul fatto di doversi rivolgere all’Ufficio delle borse di studio e
dei sussidi per il riconoscimento e il versamento dell’assegno di studio e di
un eventuale prestito.
2.12
Alla luce di
tutto quanto sopra esposto, questa Corte ritiene che a ragione l’USSI ha negato
a RI 1 il diritto a una prestazione assistenziale a far tempo dal mese di
ottobre 2016.
La
decisione su reclamo del 17 maggio 2017 deve, pertanto, essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti