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42.2017.36

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 ottobre 2017Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

i residenti del Cantone” (pag. 11). In seguito intervengono i sussidi per il

perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di

disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni

integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni

assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.

2.5. Secondo

l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti

preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette

(art. 17).

Al

riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2

Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,

10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La

natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente

dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e

alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse

si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa

distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in

relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del

Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8

maggio 2002, pag. 3).

Inoltre

le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

3 Las).

Relativamente

alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"

Le prestazioni assistenziali

ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la

soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le

prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della

Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere

ricorrente. (cpv. 2)."

Ex art. 19 Las, concernente la

soglia di intervento, poi:

"

La soglia d’intervento per

le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno,

tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale."

L’art.

19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in

deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai

limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari

all’AVS/AI.

La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni

dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni,

come altri Cantoni.

L’ammontare

della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della

COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel

Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può

configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione

federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero

si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei

singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

Per l’anno

2016 è utile rilevare che le Direttive riguardanti gli

importi delle prestazioni assistenziali prevedono dal 1° gennaio 2016 i

seguenti forfait di mantenimento:

" Persone

dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato

dalla COSAS)

(CHF/mese)

1 persona 986.--

Considerandi

2.

persone 1'509.--

3.

persone 1'834.--

4.

persone 2'110.--

5.

persone 2'386.--

Per ogni persona +

200.

--

supplementare

1.1

Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di

16.

anni o più

Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni

compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato

all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili.

1.2

Supplemento di integrazione

a. Inserimento sociale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento

con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la

partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait

globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di CHF

100.

– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.

Durante la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di

integrazione di CHF 300.– al mese.

b. Inserimento professionale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento

con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per

partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC –

USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un

supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.”

(cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.)

Il

p.to 1.3. delle Direttive per l’anno 2016 enuncia inoltre che per i giovani

adulti che vivono con i propri genitori è riconosciuto un forfait mensile di

fr. 600.--.

Gli

importi menzionati relativi all’anno 2016 sono stati mantenuti anche per l’anno

2017.

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali

per il 2017; BU N. 10/2017 del 14 marzo 2017 pag. 33 segg.).

2.6

Ai

sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. a e c Laps, applicabile anche nell’ambito

dell’assistenza sociale (cfr. art. 2 Laps; 21 Las), l’unità

di riferimento è costituita dal titolare del diritto e, in particolare, dal

partner convivente, se la convivenza è considerata stabile.

L'unità economica di

riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde alla cerchia

di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr. Messaggio n.

4773.

del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione

e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).

L’art. 2a Reg.Laps, in vigore

dal 1° ottobre 2006, enuncia poi che:

"

La convivenza è

considerata stabile se, alternativamente:

a) vi sono figli in comune;

b) la convivenza procura gli stessi vantaggi

di un matrimonio;

c) la convivenza è durata almeno 6 mesi.”

Come appena

visto, per gli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre

2006, l’unità di riferimento del titolare del diritto alla prestazione è

costituita, fra l’altro, dal partner convivente se vi sono figli in comune o

se, indipendentemente da figli in comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi

o procura gli stessi vantaggi di un matrimonio, a

differenza di quanto contemplato dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30

settembre 2006, e meglio che l’unità di riferimento era costituita dal partner

convivente soltanto se vi erano figli in comune.

Riguardo al

cambiamento del tenore dell’art. 4 lett. c Laps dal Messaggio n. 5723 del 25

ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si

evince quanto segue:

" (…)

2.2

Unità di riferimento

(art. 4 Laps)

2.2.1

Partner convivente

L’attuale art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps prevede che fa

parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli in

comune.

Questa regola era stata definita per garantire la

parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate

anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da

una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il

partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato

civile dei membri della coppia.

Non appartengono invece alla medesima unità

economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza

obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune)

sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti.

Dall’entrata in vigore della Laps la giurisprudenza

in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa. Ad esempio la

sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti (ma

applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129 I 1,

affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener

conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente

se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi

coniugi).

Viola però tale principio il tener conto della

convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la

prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.

Nella sentenza del 12.01.2004, causa 2P.218/2003, il

TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e la fortuna dei

due partner se la loro convivenza può essere definita "stabile". Tale

sarà in particolare il caso quando i partner fanno famiglia comune da molti

mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la convivenza può essere

definita "stabile" tenuto conto di tutte le circostanze del caso

particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico per i due concubini.

Per definire se la convivenza può essere definita

stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un certo

margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF prevedeva

un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un concetto di

molti mesi.

Visto quanto sopra, si propone di modificare l’art.

4.

cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è costituita dal

titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è stabile. Il

regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali condizioni la

convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure no. (…)"

Inoltre dal

Rapporto parziale 2 del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione

della gestione e delle finanze emerge che:

" (…)

Con l’adozione della revisione, l’unità di

riferimento sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal suo partner

convivente, se la convivenza è stabile.

Il regolamento di applicazione, che come i relatori

hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato, provvede a

definire a quali condizioni la convivenza è stabile.

Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non vi sono

figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità definita

ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.

L’accertamento della coabitazione avverrà concretamente

tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata positivamente

consolidando nel corso di questi anni. (…)"

Dal Commento

alle modifiche del Reg.Laps valide dal 1° ottobre 2006 elaborato il 20

settembre 2006 dal Gruppo di coordinamento Laps e approvato dal Consiglio di

Stato il 26 settembre 2006 (cfr. STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid.

2.3

), in relazione all’art. 2a Reg.Laps risulta:

" Articolo 2a; partner conviventi

Con riferimento a quanto contenuto nel Messaggio del

25.

ottobre 2005; ad 2.2.1, pag. 3-4, si specifica che la convivenza è

considerata stabile se i genitori hanno figli in comune, oppure se essa

conferisce vantaggi analoghi al matrimonio o dura da almeno 6 mesi, nel caso in

cui non vi siano figli in comune.

Possono essere considerati indizi del fatto che la

convivenza conferisce vantaggi analoghi al matrimonio: il reciproco sostegno

dei partner nell’esercizio delle attività quotidiane, l’esistenza di

un’assicurazione sulla vita o di un atto successorio in favore dei partner, la

sottoscrizione congiunta di contratti (locazione dell'abitazione

"coniugale", leasing dell'autovettura o di altri apparecchi,

compra-vendita di mobilio, ecc.), l'esistenza di una procura su conti bancari o

postali o ancora la dichiarazione congiunta dei partners dell'esistenza della

convivenza medesima (vedi DTF 5C 90/2001, 5C 155/2004, 5P 70/2005, 1P 184/2003,

2P 218/2003 e DTF 129 I 1).

Il richiamo ad una convivenza di almeno 6 mesi

costituisce una presunzione, alla quale i partners hanno la possibilità di

contrapporsi, dimostrando che la convivenza non è assimilabile ad un

matrimonio: si pensa, in particolare, al caso degli studenti che condividono un

appartamento, "senza avere una comunità di vita durevole o di carattere

esclusivo che presenta elementi di comunione spirituale, materiale e

economica" (vedi STCA citata in RDAT 11-2001 N. 22 pag. 89 e segg.; vedi

anche STCA 25 gennaio 2006 in re S.M., N. 39.2005.12). Il parametro dei 6 mesi

si allinea alla giurisprudenza del Tribunale federale, che richiede una

convivenza di "molti mesi" e alla necessità di rigore finanziario nel

settore delle prestazioni sociali.

Va infine sottolineato che questa nuova normativa si

applica sia in caso di partners eterosessuali che omosessuali.”

2.7

La giurisprudenza

federale ha stabilito che, ai fini della determinazione di una convivenza

rispetto a una semplice economia domestica comune, è irrilevante la forma della

vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi

assistenza e sostegno reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone di medesimo

sesso, l'Alta Corte ha stabilito che una comunione domestica durevole e

indivisa non costituisce un elemento (costitutivo) essenziale per ammettere una

convivenza ai sensi del diritto della previdenza professionale (cfr. DTF 134 V

369.

consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272

segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

Secondo la

giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è

confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere

conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei

redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo

di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti,

piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente

(cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

Con il

giudizio appena citato la nostra Massima Istanza ha ritenuto corretto nel caso

di un beneficiario di prestazioni assistenziali considerare la convivente dalla

quale aveva avuto una figlia.

Inoltre in

una sentenza 8C_790/2007 del 23 luglio 2008, pubblicata in DTF 134 I 313 e

relativa al rifiuto di accordare al ricorrente un sussidio per la riduzione dei

premi dell’assicurazione malattia, il Tribunale federale ha rilevato che:

" (…)

5.5

Il n'existe entre les concubins aucun devoir

légal d'entretien et d'assistance (ATF 129 I 1 consid. 3.2.4 p. 6; voir aussi

ATF 106 II 1 consid. 2 p. 4). En matière civile, la jurisprudence développée

sous l'empire de l'ancien droit du divorce a considéré, sous certaines

conditions, que le concubinage constituait une communauté assimilable au

mariage pouvant entraîner la perte du droit à la rente du conjoint divorcé. Le

Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption (réfragable) qu'un concubinage

était stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au moment de l'ouverture de

l'action en modification du jugement de divorce ("concubinage qualifié";

ATF 118 II 235 consid. 3a p. 237; ATF 114 II 295

consid. 1a p. 297; voir également URS FASEL/DANIELA WEISS, Auswirkungen des

Konkubinats auf (nach-) eheliche Unterhaltsansprüche, in PJA 2007 p. 13 ss). En matière d'aide sociale, il existe dans les cantons une tendance

de plus en plus marquée d'assimiler à des couples mariés des concubins qui

vivent dans une relation durable. A ce propos, si la personne assistée vit dans

une relation de concubinage stable, la jurisprudence admet qu'il n'est pas

arbitraire de tenir compte de cette circonstance dans l'évaluation des besoins

d'assistance, quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque

d'entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il est admissible de

tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement

assistance (arrêts du Tribunal fédéral 2P.242/2003 du 12 janvier 2004, consid. 2,

publ. in FamPra.ch 2004 p. 434;2P.230/2005 du 10 juillet 2006, consid. 3.3;

2P.218/2003 du 12 janvier 2004, consid. 3.2;2P.386/1997

du 24 août 1998; THOMAS GÄCHTER/MYRIAM SCHWENDENER, Nichteheliche

Lebensgemeinschaften im Sozialversicherungsrecht, Ein Beitrag zum Verhältnis

von Familien- und Sozialversicherungsrecht, in FamPra.ch 2005 p. 857 s.; FELIX

WOLFFERS, Grundriss des Sozialhilferechts, 2e éd., Berne 1999, p. 162; PETER

STADLER, Unterstützung von Konkubinatspartnern, in Zeitschrift für Sozialhilfe

[ZeSo] 1999 p. 29 ss). A ce propos, les directives de

la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) prévoient que si

les partenaires vivent en concubinage stable et si une seule personne est

bénéficiaire de l'aide sociale, le revenu et la fortune du partenaire non

bénéficiaire peuvent être pris en compte de manière appropriée. Elles précisent

qu'un concubinage est considéré comme stable, notamment, s'il dure depuis deux

ans au moins ou si les partenaires vivent ensemble avec un enfant commun (norme

CSIAS 12/07 F.5 - 2). Dans ce même ordre d'idées, le Tribunal fédéral a jugé,

s'agissant de l'avance de pensions alimentaires, qu'une disposition cantonale

selon laquelle les revenus du concubin du parent ayant droit sont pris en

compte, et l'avance alimentaire accordée seulement si le revenu total des deux

concubins ne dépasse pas la limite fixée, n'était pas arbitraire (ATF 129 I 1).

(…).”

Con giudizio

8C_645/2015 del 10 dicembre 2015 l’Alta Corte ha confermato quanto deciso

dall’amministrazione, ossia di considerare conviventi un richiedente di

prestazioni assistenziali che ha traslocato da un appartamento in un altro perché

il canone di locazione del precedente appartamento era più elevato delle

pigioni previste dalle direttive del comune in questione e la compagna che è

entrata con lui nel nuovo appartamento. Inoltre il TF ha osservato che non è

arbitrario considerare la coppia di innamorati (“Liebespaar”) che vive nello

stesso appartamento quale comunità di abitazione e vita di tipo familiare

(“familienähnliche Wohn- und Lebensgemeinschaft”). La circostanza di dormire in

stanze differenti e di consumare i pasti ad orari diversi nemmeno risulta

inusuale per le economie domestiche comuni, come le unioni familiari.

Con giudizio

8C_232/2015 del 17 settembre 2015 l’Alta Corte ha poi confermato quanto deciso

dall’amministrazione, ossia che ad una beneficiaria dell’assistenza sociale

andava computato nei redditi un ipotetico importo a carico del convivente

(“Konkubinatsbeitrag”), ritenendo la loro convivenza - che durava da sette anni

e dalla quale era nato un figlio - stabile.

L’asserzione

della ricorrente secondo cui il concubinato dal profilo economico non sarebbe

stato così stabile non ha permesso un esito differente, mancando qualsiasi

indicazione in proposito.

Può non

essere decisivo sapere se il convivente si è espressamente dichiarato disposto

a corrispondere realmente un importo a sostegno dell’economia domestica. In

caso contrario vi sarebbe il rischio che per approfittare dell’assistenza

sociale un convivente contribuisca in misura minore rispetto a quanto

corrisponderebbe senza il possibile intervento dell’assistenza sociale e ciò

contravvenendo al principio di sussidiarietà.

Infine il TF

ha evidenziato che il conteggio di tale importo nemmeno risultava arbitrario in

considerazione del fatto che i concubini avevano fondato un’economia domestica

comprensiva anche dei loro rispettivi figli nati da precedenti relazioni.

In una

sentenza 8C_138/2016 del 6 settembre 2016, pubblicata in DTF 142 V 513, l’Alta

Corte, in un caso in cui era stato contestato il computo nel calcolo

dell’assistenza sociale relativa al 2014 di un contributo al concubinato del

partner non assistito beneficiario di una rendita AVS e PC con il quale la

ricorrente conviveva dal 2010, ha

deciso che il budget COSAS ampliato del concubino non assistito deve

considerare tutte le fonti di entrata (salario da attività lavorativa o salario

sostitutivo comprensivo di prestazioni complementari). In caso di concubinato

stabile, la maggiore entrata che ne dovesse risultare deve essere computata

integralmente come introito (contributo al concubinato) nel budget della

persona richiedente. Ciò non viola - per confronto alle coppie sposate - né il

precetto all'uguaglianza giuridica né il divieto dell'arbitro né tantomeno lede

il diritto al minimo esistenziale

In una sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II -

2013.

N. 13 pag. 66 seg., relativa all’assistenza sociale al cui ambito è

applicabile l’art. 4 Laps (cfr. art. 2 Laps; 21 Las), questo Tribunale ha

stabilito che l'USSI, a giusta ragione, ha chiesto la restituzione di

prestazioni assistenziali a un beneficiario dell'assistenza sociale, in quanto

per un certo periodo la sua unità di riferimento doveva essere considerata

costituita anche da sua figlia e dalla madre di quest'ultima, con la quale

intratteneva una relazione sentimentale da molti anni.

In quel

caso, malgrado nell'arco di tempo in discussione il ricorrente e la compagna,

diversamente da periodi precedenti e dal lasso di tempo successivo (dicembre

2010.

– agosto 2012), non abitassero (sempre) nel medesimo appartamento,

quest'ultima ha continuato a recarsi presso l'abitazione dell'insorgente con la

figlia molto spesso (due-tre volte alla settimana, passandovi, per stessa

ammissione della signora, a volte anche la notte), occupandosi anche delle

faccende domestiche del suddetto.

Inoltre la

Polizia Comunale ha effettuato controlli in modo assiduo e durante differenti

orari sia di giorno che di notte, attestando che l'autovettura della signora si

trovava in modo predominante posteggiata nell'autorimessa privata dello stabile

dove risiedeva quest'ultimo.

Con giudizio

36.2014

-79+36.2014.84-85+36.2014.102-103 del 2 febbraio 2015 il TCA ha

stabilito che rettamente la Cassa cantonale di compensazione, ai fini della

determinazione del diritto alla riduzione dei premi dell’assicurazione

obbligatoria contro le malattie (RIPAM), ha considerato una coppia quale unica

unità di riferimento, siccome la convivenza, che durava, in modo indubbio, da

oltre sei mesi, andava ritenuta stabile ai sensi dell’art. 10a RLCAmal, in

vigore dal 1° gennaio 2015 (cfr. BU 3/2015 del 23 gennaio 2015 pag. 14-15) e il

cui tenore è identico a quello dell’art. 2a Reg.Laps.

Con sentenza

42.2014.13

del 21 maggio 2015 questa Corte ha accolto il ricorso di un

insorgente, già beneficiario di prestazioni assistenziali, la cui nuova domanda

del maggio 2014 era stata respinta, in quanto il reddito della sua unità di

riferimento, nella quale era stata computata anche la compagna con cui abitava

dall’aprile 2014, superava il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità

e della socialità.

Il TCA,

contrariamente a quanto deciso dall’USSI, ha stabilito che, indipendentemente

dalla questione di sapere se l’art. 2a lett. b Reg.Laps sia conforme o meno

all’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e al diritto federale, non risultavano date le

condizioni per considerare che la convivenza del ricorrente procurasse gli

stessi vantaggi di un matrimonio ai sensi dell’art. 2a lett. b Reg.Laps e fosse

quindi stabile giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps anche nel periodo precedente

la fine del lasso di tempo di almeno sei mesi.

In effetti

quando l’USSI ha negato il diritto a una prestazione assistenziale la

convivenza tra l’insorgente e la compagna, conosciutisi nemmeno un anno prima,

non comportava l’elemento della durata, essendo iniziata solo nell’aprile 2014.

Inoltre gli

indizi indicati dall’amministrazione (dichiarazione di convivenza e comune

sottoscrizione del contratto di locazione), da un lato, non erano sufficienti

per concludere che si era confrontati con una convivenza stabile già nei primi

mesi della loro coabitazione. Dall’altro, non erano sorretti da altri indizi

convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al

matrimonio.

Questo

Tribunale ha, pertanto, concluso che nei primi sei mesi a far tempo dall’aprile

2014.

l’unità di riferimento del ricorrente era costituita unicamente dal

medesimo e da sua figlia.

Questa

Corte, con sentenza 36.2015.29-31 del 13 agosto 2015, pubblicata in RtiD I-2016

N. 6 pag. 48 segg., ha negato la riduzione del premio dell’assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie, stabilendo che tra la ricorrente e il

compagno che convivevano da anni senza figli in comune ma condividendo

l’alloggio con il figlio di primo letto dell’insorgente e che non hanno negato

di aiutarsi reciprocamente, di sostenersi e di collaborare esisteva una

convivenza duratura e intensa, profonda e radicata che andava considerata

stabile.

Infine con

giudizio 42.2016.11 del 12 settembre 2016 il TCA ha giudicato una fattispecie

concernente una ricorrente che stava sostenendo il suo convivente da oltre tre

anni ritenendo che la loro convivenza era da considerare stabile ai sensi degli

art. 4 cpv. 1 lett. a Laps e 2a Reg.Laps, siccome i partner erano pronti a

prestarsi assistenza e sostegno reciproci e la convivenza durava da almeno tre

anni.

Al riguardo

cfr. pure STCA 42.2016.30 del 24 aprile 2017 consid. 2.9.; STCA 36.2016.17-20

del 23 maggio 2016 e STCA 39.2015.3 del 12 novembre 2015.

2.8

Le direttive

COSAS del 2005 aggiornate nel dicembre 2014 e menzionate nelle sentenze DTF 134

I 313 consid. 5.5. e DTF 141 I 153 consid. 4.3. citate sopra (cfr. consid.

2.

), al punto F. 5.1 (“Comunità di abitazione e vita di tipo familiare”)

sottolineano che:

" F.5. Comunità di abitazione e vita di tipo familiare

F.5.1 Principi

Le persone che vivono in comunità di abitazione e

vita di tipo familiare non possono, per principio, essere considerate come una

sola unità di riferimento per il sostegno sociale.

Per ogni beneficiario dev’essere allestito e gestito

un incarto individuale.

Le persone che non beneficiano di prestazioni di

assistenza devono assumere personalmente le spese da esse stesse determinate.

Ciò riguarda in particolare le spese per il sostentamento, le spese per

l’alloggio e le spese varie. Per principio, all’interno della comunità queste

spese sono ripartite in modo pro-capite (v. capitoli B.2 e B.3).

Sul piano del diritto, le persone che vivono in

comunità di abitazione e vita di tipo familiare non sono tenute a provvedere al

mantenimento reciproco degli altri membri della comunità.

Di conseguenza, i beni e i redditi degli uni e degli

altri non devono essere sommati.

Il contributo che una persona non assistita apporta

al budget di un beneficiario di prestazioni di assistenza può essere

conteggiato quale contributo all’economia domestica o partecipazione ai costi

di concubinato solo se soddisfano i specifici presupposti. In particolare,

dev’essere verificato che il contributo al concubinato sia erogato solamente

nell’ambito di una relazione stabile.

Un concubinato (anche una relazione tra partner

dello stesso sesso) è considerato stabile solo se dura almeno due anni o

partner vivono congiuntamente a un figlio avuto in comune.”

Riguardo alla funzione delle

disposizioni COSAS, cfr. C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen

Konferenz für Sozialhilfe”. Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag.

171-172).

2.9

Nella presente evenienza

dalle carte processuali emerge che RI 1 ha percepito prestazioni assistenziali

ordinarie dal 2003 (cfr. doc. 287-307; 119).

Per quanto riguarda l’anno

2017, con decisione del 24 ottobre 2016 l’USSI ha accordato al ricorrente una

prestazione assistenziale ordinaria mensile di fr. 2'080.30 per il periodo

gennaio - aprile 2017 (cfr. doc. 318).

Nell’unità di riferimento

è stato considerato unicamente il medesimo (cfr. doc. 320), come del resto per

gli anni precedenti in particolare per il 2016, 2015, 2014 e 2013 (cfr. doc.

324; 336; 350; 360; 369; 381; 392; 396; 408; 416; 427; 435; 443; 451).

Il 24 ottobre 2016 l’amministrazione

ha, inoltre, inviato all’insorgente uno scritto del seguente tenore:

" (…) in

occasione della sua prossima richiesta di rinnovo, la invitiamo a farci

pervenire i seguenti documenti:

·

certificato medico aggiornato;

·

estratto conto per il periodo ottobre 2016 – marzo 2017;

·

appena in suo possesso, certificato assicurativo cassa malati

2017.

Le rammentiamo che il richiedente deve fornire ogni documento e

informazione necessari all’accertamento dell’unità di riferimento, del reddito

disponibile residuale e del diritto alla prestazione richiesta. La informiamo

che in mancanza di quanto richiesto l’Ufficio potrà decidere di non entrare in

materia per il rinnovo della prestazione.” (Doc. 317)

A seguito di una

segnalazione anonima del 28 ottobre 2016 inoltrata al Comune di __________ sono

state ordinate delle verifiche da parte della Polizia comunale di __________ al

fine di accertare se __________ (25.11.1976) - risultante domiciliata a __________

presso i genitori - convivesse con il ricorrente (cfr. doc. 489).

Dal Rapporto d’esecuzione

del 3 febbraio 2017 si evince, da un lato, che nel periodo 11 gennaio-1

febbraio 2017 l’automobile di __________, in occasione dei controlli effettuati

dalla Polizia sempre tra le ore 5:00 e le 7:00, salvo in un caso alle ore 12:50,

era posteggiata nel parcheggio dell’insorgente presso la sua abitazione a __________.

Dall’altro, che da informazioni ottenute sul posto emergerebbe che la medesima

è presente da diverso tempo nell’alloggio dell’insorgente (cfr. doc. 489).

Il 21 marzo 2017 il

ricorrente è stato sentito dall’USSI.

In occasione di tale

audizione, a cui erano presenti due funzionari dell’amministrazione, una

collaboratrice del Comune di __________ e l’insorgente, è stato allestito un

rapporto/verbale firmato anche da quest’ultimo del seguente tenore:

" A seguito

di una segnalazione anonima, abbiamo proceduto ad attivare dei controlli di

polizia. Dai dati in nostro possesso risulta che la signora __________,

domiciliata a __________ con i suoi genitori, vive regolarmente

nell’appartamento di RI 1 a __________.

Il signor RI 1 conferma di avere una relazione

con la signora __________ da 14 anni e che la stessa abita da lui 3/4 giorni

alla settimana. Il signor RI 1 ha dei problemi di salute e per questo motivo la

sua ragazza sta regolarmente da lui.

Comunichiamo che la sua unità di

riferimento dovrà essere completata con i dati anagrafici e finanziari della

sua convivente che dovrà innanzitutto spostare il suo domicilio a __________.

Sarà poi necessario rivolgersi al comune di domicilio per l’avvio della

procedura.

La prestazione assistenziale viene bloccata

con effetto dal 31 marzo 2017.” (Doc. 485=A3)

Il ricorrente, il 27 marzo

2017, ha inviato uno scritto all’USSI relativo al verbale del 21 marzo 2017 in

cui ha precisato:

" (…)

Conosco la signora __________ da ormai 14

anni e a intervalli irregolari ci vediamo.

Recentemente ho avuto importanti problemi

di schiena (certificati presso il dr. __________). A causa di questi mi

impedivano di muovermi agilmente. Per esempio le passeggiate con il cane non

potevo più farle io. In questo periodo la signora __________ ha gentilmente

portato a spasso il cane.

Inoltre la signora __________ mi ha aiutato

nell’eseguire le faccende domestiche, nel fare la spesa e mi ha perfino

accompagnato dai miei genitori a __________, in quanto sprovvisto di

automobile.

La signora __________ notoriamente vive a __________

e si occupa della sua famiglia. L’anziana mamma segue un trattamento medico

molto invasivo con importanti effetti collaterali (bisogna portarla ca 2 volte

pro settimana al pronto soccorso), il fratello è invalido, ha problemi mentali e

quindi deve essere costantemente seguito. La signora __________ passa buona

parte del suo tempo a sostenere la sua famiglia. Inoltre contribuisce al

pagamento dell’affitto. Si può certamente dire che la signora __________ vive a

__________. Non si capisce bene perché la signora __________ dovrebbe spostare

il domicilio da __________ a __________. Lei dice che non vorrebbe spostare il

domicilio e che non ne capisce le motivazioni.

Durante l’audizione mi avete detto che non

devo più andare a mangiare durante il fine settimana dai miei genitori. A

ripensarci dopo non mi ricordo le motivazioni che mi avete detto e non capisco

perché non posso frequentare i miei famigliari.

Al momento sono in cura del dr. __________

per la mia depressione che peggiora sempre. E’ mia intenzione recarmi dal

dottor psichiatra __________ di __________ per intraprendere le pratiche per

ricevere una rendita AI. Con questo mio stato di salute, certificato dai vari

certificati che mensilmente vi inoltro, non posso svolgere un’attività

lavorativa. (…)” (Doc. 477)

Il Dr. med. __________,

spec. FMH medicina interna generale, il 28 marzo 2017 ha certificato che RI 1:

" (…) è

inabile al lavoro nella misura del 100% a causa di uno stato depressivo

ricorrente e che a tal proposito necessita di un aiuto domestico. Il paziente è

seguito a livello psichiatrico dal Dr. __________, da cui ha preso a breve un

appuntamento.

Certifico che la signora __________,

compagna del paziente, abita con i propri genitori e non con il Signor RI 1. Si

reca 3-4 giorni a settimana al domicilio del Signor RI 1 per svolgere le

mansioni di aiuto domestico e per fare compagnia al paziente. (…)” (Doc. 479=A6)

Con decisione del 6 aprile

2017.

l’USSI, da un lato, ha bloccato il versamento a RI 1 delle prestazioni

assistenziali con effetto dal 31 marzo 2017. Dall’altro, ha stabilito che una

sua richiesta di prestazioni assistenziali avrebbe potuto essere esaminata

solamente se in possesso anche dei dati di __________, in quanto dagli elementi

raccolti è stata ritenuta una convivenza con quest’ultima (cfr. doc. 476=A5;

consid. 1.1.).

L’insorgente, il 18 aprile

2017, ha interposto reclamo contro il provvedimento del 6 aprile 2017 con uno

scritto del medesimo tenore della sua lettera del 27 marzo 2017 (cfr. doc. 469;

477).

Il 24 aprile 2017 il

Comune di __________ ha comunicato all’USSI che la segnalazione anonima

dell’ottobre 2016 è stata ritirata (cfr. doc. 468; 469).

Il Dr. med. __________,

psichiatra e psicoterapeuta FMH, il 28 aprile 2017 ha attestato che il

ricorrente:

" (…)

risulta in cura specialistica presso il sottoscritto a partire dal 03.04.2017

su segnalazione del medico curante Dr. __________ di __________ a causa della

presenza di una depressione ricorrente atipica con ansia generalizzata con

sentimenti di esclusione sociale, tendenza alla emarginazione e disturbi e

disturbi del sonno pronunciati, sintomatologia psichica che oltre a necessitare

di una presa a carico specialistica continuativa entra in linea di conto per

una richiesta di rendita di invalidità essendo fondata su elementi clinici di

portata rilevante.” (cfr. doc. A7)

Con messaggio di posta

elettronica del 9 maggio 2017 inviato all’USSI il Dr. med. __________ ha in

particolare indicato:

" (…) Il

Sig. RI 1 mi comunica che il rapporto con la sua compagna è limitato a ricevere

un aiuto una tantum per la pulizia dell’appartamento in cui abita e per il

bucato senza però convivere con la signora eccetto i giorni del sabato e della

domenica che li trascorre prevalentemente con lei. (…)” (Doc. A9)

Con decisione su reclamo

dell’8 giugno 2017 l’amministrazione ha confermato il proprio provvedimento del

6.

aprile 2017 (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).

Il 25 luglio 2017 __________

ha dichiarato di essere domiciliata a __________ presso l’abitazione dei suoi

genitori e che la sua frequentazione con RI 1 è legata unicamente al disbrigo

delle sue faccende domestiche, in quanto la sua malattia invalidante non gli

permette di rimanere troppo da solo presso il suo domicilio di __________ (cfr.

doc. B3).

2.10

Chiamato a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questo Tribunale evidenzia che l'art. 29 cpv. 2 Cost.,

l’art. 6 CEDU e l'art. 42 LPGA, applicabile in ambito di assistenza sociale,

per quanto attiene alla procedura davanti all’amministrazione, in virtù del

rinvio di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e 33 cpv. 3 Laps e relativamente alla

procedura dinanzi al TCA, quale diritto sussidiario secondo l’art. 31 Lptca,

garantiscono alle parti il diritto d’essere sentite.

Per costante

giurisprudenza, dal diritto d’essere sentito deve in particolare essere dedotto

il diritto dell'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione

sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti

suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione

dell'incarto (questo diritto non è assoluto e può essere limitato per

salvaguardare un interesse pubblico preponderante, l’interesse di terzi o del

richiedente stesso; cfr. STF 2C_34/2011 del 30 luglio 2011 consid. 4.1.;DTF 126

I 7 consid. 2b; STF 2A.511/2005 del 16 febbraio 2009 consid. 4; STF 1P.531/1999

del 24 gennaio 2000 consid. 2), quello di partecipare all'assunzione delle

prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (cfr. STF

8C_779/2016 del 3 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_414/2015 del 29 marzo 2016

consid. 2.2.; DTF 140 I 99 consid.3.4.; DTF 129 II 497 consid. 2.2 con

riferimenti; 126 V 130 consid. 2b con riferimenti).

Il diritto di essere

sentito è una garanzia costituzionale di carattere formale, la cui violazione

comporta l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere delle

possibilità di successo del ricorso nel merito (cfr. STF 8C_779/2016 del 3

aprile 2017 consid. 4.2.2.; DTF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b e

i riferimenti ivi citati).

Secondo la giurisprudenza,

la violazione del diritto di essere sentito - a condizione che non sia di una

particolare gravità - è sanata se la parte lesa ha la possibilità di esprimersi

dinanzi a un’autorità di ricorso che gode di un pieno potere cognitivo. La

riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via

eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa).

In una sentenza 8C_779/2016

del 3 aprile 2017, già citata sopra, il Tribunale federale ha annullato il

giudizio del Tribunale delle assicurazioni sociali del Canton Zurigo che, su

rinvio dell’Alta Corte, aveva nuovamente negato l’assistenza sociale a una

persona per mancanza di domicilio nel Cantone.

La nostra Massima istanza

ha, infatti, stabilito che il Tribunale cantonale, decidendo sulla base di

documenti già presenti agli atti senza dare la possibilità al ricorrente di

esprimersi al riguardo, aveva violato il suo diritto di essere sentito.

Gli atti sono, pertanto,

stati rinviati ai primi giudici per un nuovo giudizio.

2.11

Giova, inoltre,

rilevare che a proposito dello scopo della procedura di opposizione secondo

l’art. 52 LPGA che, per analogia, vale anche per quanto attiene alla procedura

di reclamo, la nostra Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…) Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à

revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à

une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui

permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures

d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de

l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188

consid.1b p. 191). (…)“ (STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid.

3.2

)

Al riguardo

cfr. pure STFA C 279/03 del 30 settembre 2005

consid. 4.

In una sentenza

9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha ricordato

che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in

forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA – applicabile in casu in virtù

dei rinvii di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e 33 cpv. 3 Laps – ed

ha rilevato:

"

(…)

8.3

Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che

l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza

dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore

esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie

le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008

del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare

alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere

approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede

cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo

assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto -

che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di

affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli

approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla

procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in

questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che

è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF

132.

V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag.

410.

[U 51/98])."

2.12

In concreto,

attentamente esaminate le carte processuali il TCA ritiene che gli elementi di

fatto presenti agli atti non consentano né di ammettere né di escludere che il

ricorrente conviva in modo stabile ai sensi degli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e

2a Reg.Laps (cfr. consid. 2.6.) con __________.

E’ vero che ai

fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia

domestica comune è irrilevante la forma della vita in comune, mentre risulta

determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno

reciproci (cfr. consid. 2.7.).

In assenza

di una coabitazione regolare non è, perciò, escluso a priori che ci si trovi

confrontati con una convivenza.

E’

altrettanto vero, però, che per concludere che due persone convivano in modo

stabile devono essere valutate tutte le circostanze del singolo caso.

In proposito

giova ribadire che nella sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in

RtiD II - 2013 N. 13 pag. 66 seg., citata sopra (cfr. consid. 2.7.), questa

Corte ha considerato per un determinato arco di tempo che il ricorrente

convivesse con un’altra persona con la quale intratteneva una relazione

sentimentale da molti anni, benché essi non abitassero (sempre) nel medesimo

appartamento (la compagna si recava tuttavia presso l'abitazione

dell'insorgente con la figlia molto spesso, due-tre volte alla settimana,

passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte anche la notte),

tenendo conto in ogni caso - oltre della circostanza che la compagna si

occupava anche delle faccende domestiche dell’insorgente e del fatto che la sua

auto risultava in modo assiduo e durante differenti orari sia di giorno che di

notte posteggiata nell'autorimessa privata dello stabile dove risiedeva l’interessato

- che i medesimi avevano una figlia di pochi anni in comune,

rispettivamente che in periodi precedenti e in un lasso di tempo successivo hanno

coabitato.

2.13

Nel caso di specie, da una

parte, il ricorrente stesso, durante l’audizione davanti all’USSI del 21

marzo 2017, ha indicato di avere una relazione con __________ da quattordici

anni e che la medesima abita da lui 3-4 giorni alla settimana (cfr. doc. A3).

Inoltre dai controlli

esperiti dalla Polizia comunale di __________ nel periodo dall’11 gennaio al 1°

febbraio 2017 tra le ore 5:00 e le 7:00 e in un’occasione alle ore 12:50

l’automobile di __________ è risultata parcheggiata presso l’abitazione

dell’insorgente (cfr. doc. 489-491).

Dall’altra,

tuttavia, dagli atti dell’incarto è emerso che l’insorgente soffre di disturbi

di salute, in particolare di tipo depressivo, che richiedono l’aiuto di terzi

per lo svolgimento delle mansioni domestiche come attestato dai Dr. med. __________,

FMH medicina interna generale, e Dr. med. __________, FMH in psichiatria e

psicoterapeuta (cfr. doc. 479=A6; A7; consid. 2.8.).

Il Dr. med. __________, il

9.

maggio 2017, ha altresì indicato che RI 1 gli ha comunicato di trascorrere

con __________ unicamente il sabato e la domenica (cfr. doc. A9; consid. 2.9.).

Il ricorrente, in

relazione al verbale del 21 marzo 2017 con scritto del 27 marzo 2017, ha

peraltro puntualizzato, in primo luogo, di avere avuto in quel periodo problemi

alla schiena e che, non potendosi muovere, __________ lo aiutava anche portando

a passeggio il cane al suo posto.

In secondo luogo, che la

signora citata abita a __________ presso i genitori dove si occupa della madre

anziana e malata e del fratello invalido (cfr. doc. 477; consid. 2.8.).

Le carte processuali, poi,

non specificano alcunché in merito al tipo di relazione che intercorre tra

l’insorgente e __________, e meglio non forniscono indicazioni circa

l’evoluzione della stessa nel corso della sua durata di quattrodici anni, come

ad esempio non è dato di sapere se i due hanno abitato insieme per alcuni

periodi.

In simili condizioni, il

TCA ritiene, quindi, considerato anche che l’assistenza sociale costituisce

l’ultima ancora di salvataggio dell’individuo (cfr. DTF 137 V 143; STF

8C_92/2007 del 14 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 I 65; SVR 2008 EL Nr. 2

pag. 5; STF 8C_5/2008 del 5 maggio 2008), che la presente vertenza non possa

essere decisa senza preliminarmente procedere a un approfondimento istruttorio.

La fattispecie deve essere

ulteriormente indagata dalla parte resistente.

Nel caso di specie si giustifica, di conseguenza, l’annullamento della decisione su

reclamo dell’8 giugno 2017 e il rinvio degli atti all’USSI affinché effettui

gli accertamenti necessari per chiarire se tra il

ricorrente e __________ sussista una convivenza stabile giusta gli art. 4 cpv.

1.

lett. c Laps e 2a Reg.Laps (cfr. consid. 2.6.) e se dunque quest’ultima debba

rientrare o meno dell’unità di riferimento dell’insorgente al fine del calcolo

dell’assistenza sociale.

A tal fine l’USSI sentirà l’insorgente

al quale, dopo aver dato visione del Rapporto di Polizia del 3 febbraio 2017

(cfr. consid. 2.10.), sarà data l’opportunità di illustrare che tipo di

relazione ha con __________ e di indicare con che frequenza e per quanto tempo __________

si trova presso la sua abitazione a Morbio Inferiore. Egli potrà pure spiegare

i motivi per i quali l’automobile della signora __________ nel periodo dei controlli

di Polizia nel gennaio/febbraio 2017 era posteggiata presso la sua abitazione

anche al mattino molto presto, ossia alle ore 5:00.

Il ricorrente fornirà,

poi, dettagli, comprovando debitamente, circa i suoi disturbi alla schiena nel

periodo precedente l’audizione del marzo 2017 che avrebbero richiesto un

maggiore aiuto da parte di terzi, segnatamente specificando da quando

esattamente ha sofferto di tale problematica.

L’amministrazione, per

chiarire i punti appena esposti, sentirà pure __________, la quale dovrà pure

precisare - sostanziando le proprie asserzioni con la necessaria documentazione

-, da un lato, come e quando si occupa concretamente dei suoi familiari a __________,

e quanto tempo richiede la sua collaborazione. Dall’altro, dove lavora e in che

percentuale.

Al riguardo occorre

evidenziare, in primo luogo, che il principio inquisitorio non è incondizionato,

ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43

cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994

pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26

consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a).

Questo obbligo comprende

in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e

quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto

da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in

difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza

di prove (cfr. STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF

9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001;

STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a).

L’USSI, dopo aver esperito

le indagini di cui sopra, determinerà se il ricorrente e __________ convivono

in modo stabile ai sensi degli art. art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e

2a Reg.Laps oppure no.

In caso di risposta

affermativa, il diritto all’assistenza sociale a fare tempo dal mese di aprile

2017.

andrà calcolato tenendo conto di un’unità di riferimento costituita dall’insorgente

e da __________.

Pertanto il relativo

conteggio potrà essere eseguito unicamente se la parte ricorrente fornirà,

oltre ai suoi dati personali ed economici, anche quelli di __________.

Qualora una convivenza

stabile sia da escludere, la parte resistente determinerà il diritto di RI 1 a

una prestazione assistenziale dal 1° aprile 2017, considerando un’unità di

riferimento composta esclusivamente del medesimo.

2.14

Il 24 settembre 2017 RA 1 ha

comunicato al TCA di rappresentare ufficialmente l’insorgente e di essersi già “messa

a disposizione nell’aiutare il signor RI 1 per il ricorso, con esplicita

richiesta del signor RI 1, di non figurare come nominativo di rappresentanza/patrocinio

(…)” e di aver “seguito le pratiche di ricorso per non far decorrere i

termini legali” (Doc. V).

Nel ricorso è stata

chiesta un’indennità per la presente procedura di fr. 1'000.-- (cfr. doc. I).

Tale domanda è stata ribadita il 24 settembre 2017 (cfr. doc. V).

Il ricorrente risulta

vincente in causa. Egli, tuttavia, non ha diritto a ripetibili, in quanto la

sua rappresentante (contabile cantonale / eliminazione dei debiti / curatrice /

garante sociale / commissario per gli appuramenti bonali / specialista in LEF;

cfr. doc. V) non può essere ritenuta persona particolarmente qualificata ai

sensi della giurisprudenza federale per la questione giuridica considerata in

ambito di assistenza sociale (cfr. STF K 63/06 del 5 settembre 2007; STF I

384/06 del 4 luglio 2007; STCA 35.2016.33 del 2 agosto 2016 consid. 2.6.; Locher/Gächter,

Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2014, pag. 608).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su reclamo

dell’8 giugno 2017 è

annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’USSI affinché proceda ad un complemento istruttorio come

indicato al consid. 2.13. e decida nuovamente in merito all’eventuale diritto

del ricorrente a prestazioni assistenziali dal 1° aprile 2017.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti