Lexipedia

Decisione

42.2017.37

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 ottobre 2017Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.4. Il 25 agosto 2017 la

ricorrente, per il tramite del proprio legale, ha contestato nuovamente il

reddito computabile Las di fr. 4'250.-- mensili calcolato dall’USSI.

Contestualmente, in allegato, ha trasmesso l’estratto del conto privato

aggiornato per i mesi di luglio e agosto 2017 della ricorrente (cfr. V e V1).

1.5. L’amministrazione, il 6 settembre

2017, ha indicato che la ricorrente non ha fatto valere fatti o motivi idonei a

giustificare una diversa valutazione rispetto alla decisione su reclamo

impugnata che è stata confermata (cfr. doc. VII).

1.6. Il doc. VI e VII sono stati

trasmessi per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. XI).

Considerandi

2.1

Oggetto della lite è la

questione di sapere se a ragione oppure no l’USSI ha negato alla ricorrente una

prestazione assistenziale a decorrere dal mese di marzo 2017.

Più specificatamente il

TCA deve esaminare se correttamente o meno l’amministrazione nel calcolo volto

a determinare l’eventuale diritto dell’insorgente a una prestazione

assistenziale ordinaria ha computato nel reddito computabile Las a titolo di

“ogni altro reddito” la somma di fr. 48'000.- annui.

2.2

L’intervento della pubblica

assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale

dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale normativa è stata

oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre

2002.

(cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in

vigore il 1° febbraio 2003.

Questi cambiamenti sono

stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU

53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1°

febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il 1° ottobre 2006 sono,

peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps

(cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre

2006.

pag. 313-317).

2.3

L'art. 1 Las stabilisce che

lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,

all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione

federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per

cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali

hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei

beneficiari (cpv. 2).

L'art. 2 della Legge fissa

il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che

"le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o

suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle

misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

Il cpv. 2 precisa che

"in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo

finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni

sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

L’art. 13 Laps, relativo

all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che:

" Le

prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in

cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:

a) prima

dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le riduzioni dei premi previste nell’assicurazione obbligatoria delle

cure medico-sanitarie (art. 11 cpv. 1 lett. b) e le prestazioni d’aiuto allo

studio (art. 11 cpv. 1 lett. c), a cui i membri dell’unità di riferimento hanno

diritto;

b) ogni

prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge

speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;

c) nel calcolo

di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine,

anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento

vi ha rinunciato.”

Inoltre

giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:

" Sono

prestazioni sociali ai sensi della legge:

a) le riduzioni

dei premi previste nell’assicurazione delle cure medico-sanitarie secondo la

Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa

legge cantonale di applicazione;

b) l’aiuto

sociale speciale e l’assegno per sportivi d’élite o talenti artistici previsti

dalla Legge sugli aiuti allo studio (LASt) del 23 febbraio 2015;

c) la borsa di

studio e l’assegno di tirocinio previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio

del 23 febbraio 2015;

d) l’assegno di

riqualificazione professionale previsto dalla Legge sugli aiuti allo studio del

23.

febbraio 2015;

e) l’indennità

straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione

e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;

f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli

assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;

g) l’assegno di

prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre

2008;

h) le

prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8

marzo 1971.”

Anche dal Messaggio n.

4773.

del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si

evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi

dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti

i residenti del Cantone” (pag. 11).

In seguito intervengono i

sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità

straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi

contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima

infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.

2.4

Secondo l’art. 11 Las i

provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12

Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

Al riguardo va rilevato

che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali

(Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro.

Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che

autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e

33.

Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La natura, l’ampiezza e la

durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli

scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art.

17.

cpv. 1 Las).

Esse si suddividono in due

categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa

su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di

bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato

relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre le prestazioni

assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

Relativamente alle

prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

" Le

prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito

disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui

vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite

sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente.

(cpv. 2)."

Ex art. 19 Las,

concernente la soglia d’intervento, poi:

" La soglia

d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è

definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza

svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

L’art. 19 Las definisce la

soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella

stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi

previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

La Las rinvia, in effetti,

alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione

sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri

Cantoni.

L’ammontare della soglia

Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr.

Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel Rapporto del 5

novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha

indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con

il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla

Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati

statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è

considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

Per l’anno 2016 è utile

rilevare che le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni

assistenziali prevedono dal 1° gennaio 2016 i seguenti forfait di mantenimento:

" Persone

dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato

dalla COSAS)

(CHF/mese)

1.

persona 986.--

2.

persone 1'509.--

3.

persone 1'834.--

4.

persone 2'110.--

5.

persone 2'386.--

Per ogni persona +

200.

--

supplementare

1.1

Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di

16.

anni o più

Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni

compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato

all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili.

1.2

Supplemento di integrazione

a. Inserimento sociale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento

con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la

partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait

globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di

CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.

Durante la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di

integrazione di CHF 300.– al mese.

b. Inserimento professionale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento

con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per partecipare

alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC – USSI, in

aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento

d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.” (cfr. BU

58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.)

Il p.to 1.3. delle

Direttive per l’anno 2016 enuncia inoltre che per i giovani adulti che vivono

con i propri genitori è riconosciuto un forfait mensile di fr. 600.--.

Gli importi menzionati

relativi all’anno 2016 sono stati mantenuti anche per l’anno 2017 (cfr.

Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2017;

BU N. 10/2017 del 14 marzo 2017 pag. 33 segg.).

2.5

Dagli atti risulta che RI 1

ha cessato l’attività lavorativa nel 2014 per motivi di salute. La __________,

in relazione alla sua malattia, le ha fornito prestazioni fino al 30 settembre

2015.

L’insorgente, essendo disoccupata senza essersi iscritta ad un ufficio di

collocamento e pertanto senza percepire le indennità di disoccupazione, ha

potuto contare su aiuti finanziari di terzi, e meglio su sostegni finanziari dei

suoi genitori e di conoscenti (cfr. doc. C, E e 51).

In effetti, dalla

documentazione relativa al conto bancario dell’insorgente emergono i seguenti

versamenti:

-

fr. 3'000.- ricevuti il 17 ottobre 2016 da __________ con la nota

“__________” (cfr. doc. 77);

-

fr. 600.- ricevuti il 17 novembre 2016 da __________ con la nota

“__________” (cfr. doc. 72);

-

fr. 2'000.- ricevuti il 17 novembre 2016 da __________ con la

nota “unterhalt” (cfr. doc. 72);

-

fr. 700.- accredito ricevuto il 23 novembre 2016 (cfr. doc. 72);

-

fr. 1'000.- ricevuti il 17 gennaio 2017 da __________ con la nota

“__________.” (cfr. doc. 62);

-

fr. 3'200.- ricevuti il 3 febbraio 2017 da __________ con la nota

“__________” (cfr. doc. 62);

-

fr. 3'500.- ricevuti il 27 febbraio 2017 da __________ con la

nota “__________” (cfr. doc. 58);

-

fr. 500.- ricevuti il 13 marzo 2017 da __________ con la nota “__________”

(cfr. doc. 60);

-

fr. 3'172.- ricevuti il 15 maggio 2017 da Repubblica e Cantone

Ticino con la nota “Dipartim” e in chirografo è stato aggiunto “Stipendium

2016/2017” (cfr. doc. D);

Dagli estratti del conto

privato si evince inoltre che all’insorgente sono stati versati mensilmente gli

assegni familiari ordinari nella misura di fr. 250.-- per sua figlia __________

(cfr. doc. D, 60, 64, 73 e 78).

Non figurano invece agli

atti gli estratti del conto privato dell’insorgente relativi al periodo dal 15

dicembre 2016 al 14 gennaio 2017 e dal 15 marzo 2017 al 30 aprile 2017.

Il 20 marzo 2017 RI 1 si è

presentata al Comune di __________ per richiedere prestazioni assistenziali

(cfr. doc. 24). Il giorno seguente ha consegnato la documentazione occorrente

completa e in quell’occasione le è stato fissato l’appuntamento con lo

Sportello Regionale Laps di __________ per il 28 marzo 2017 (cfr. doc. 24).

Davanti allo Sportello

Laps l’insorgente ha firmato la “Conferma” dei dati dichiarati in cui, quale

reddito totale annuo, è stata apposta la cifra di fr. 3'006.-, di cui fr. 3'000.-

a titolo di “AF di base” e fr. 6.- a titolo di “reddito da titoli e capitali”

(cfr. doc. 19 - 21).

Sempre il 28 marzo 2017 la

medesima ha prodotto la “Dichiarazione pensione alimentare” con la quale si è

impegnata a informare tempestivamente l’ufficio competente nel caso in cui

dovesse beneficiare di un qualsiasi importo versato a titolo di contributo

alimentare e eventualmente restituire quella parte di prestazione che è stata

assegnata, ed alla quale non avrebbe avuto diritto computando un contributo

alimentare per __________ (cfr. doc. 23).

Con decisione del 4 aprile

2017.

l’USSI ha negato alla ricorrente una prestazione assistenziale, in quanto

dal relativo calcolo, computando, da una parte, un reddito annuo di fr. 51'006.--

(fr. 48'000.-- a titolo di “ogni altro reddito”, fr. 3'000.-- a titolo di “AF

base” e fr. 6.-- a titolo di “reddito da titoli e capitali”) , pari a fr.

4'250.-- al mese e un sussidio per la cassa malati di fr. 617.-- al mese,

dall’altra, delle spese computabili di fr. 25'087.-- all’anno (fr. 15'000

massimo ammissibile per la spesa dell’alloggio per due persone + fr. 10'087

premio assicurazione malattia LAS), corrispondenti a fr. 2’090.-- al mese,

oltre a un fabbisogno di base di fr. 1’509.-- mensili (cfr. consid. 2.4.), non

risultava alcuna lacuna di reddito Las, ma al contrario un’eccedenza di reddito

di fr. 1’268.-- al mese [(fr. 1'509 + fr. 2’090) – (fr. 4'250 + fr. 617)]; cfr.

doc. 6 e 7).

Con reclamo del 27 aprile

2017.

l’insorgente, indicando un errore evidente nel calcolo del suo reddito

computabile Las totale, ha addotto:

" (…) Il

motivo è semplice, l’importo di fr. 50'000.-- mi è stato versato nel 2015

dall’assicurazione __________ quale indennizzo una tantum dovuto per le

prestazioni in relazione alla mia malattia dal 1.10.2013 al 30.9.2015.

L’importo è stato poi ripartito sulla dichiarazioni delle imposte per i

relativi tre anni. I documenti sono disponibili nella mia dichiarazione imposte

2015.

Nel 2016 non poi più ricevuto alcun

sostegno o rendita da assicurazioni o altro.

Dal mio incarto può dedurre che dal

30.9.2015

non ho più una fonte di guadagno per il sostentamento. Fino ad oggi

vissuto col sostegno volontario di amici e e dei miei genitori ultra

settantenni che da ormai inizio anno 2017 non sono più in grado di sostenermi. (…)”

(cfr. doc. 4)

Il 7 giugno 2017 l’USSI ha

respinto il reclamo dell’insorgente indicando di avere considerato nel reddito

computabile Las i versamenti ricevuti a sostegno da amici e parenti, e meglio

il versamento del 17 gennaio 2017 di fr. 1'000.--, il versamento del 3 febbraio

2017.

di fr. 3'200.--, il versamento del 27 febbraio 2017 di fr. 3'500.-- e il

versamento del 5 marzo 2017 di fr. 500.-- (cfr. consid. 1.1. e doc. B).

Con ricorso dell’11 luglio

2017, l’insorgente, tramite la sua patrocinatrice, ha contestato il modo di

procedere dell’amministrazione, facendo valere, in buona sostanza, che non si

giustificherebbe di considerare gli aiuti ricevuti dai genitori e da conoscenti

siccome essi non continuerebbero per tutto l’anno. A conferma di ciò la

patrocinatrice dell’insorgente ha allegato due dichiarazioni scritte da parte

della madre della ricorrente (cfr. doc. I):

-

scritto del 15 marzo 2017: __________ ha dichiarato di

avere effettuato i prestiti rimborsabili del 3 febbraio 2017 corrispondente a

fr. 3'200.- e quello del 27 febbraio 2017 corrispondente a fr. 3'500.- in

favore di sua figlia. In particolare ha precisato che aveva versato tale

prestazione a sua figlia per impedire che essa incorresse in debiti o fosse

escussa, in quanto la medesima era nullatenente e allevava da sola la sua

figlia.

Oltre a ciò indica di

avere versato il 17 gennaio 2017 la somma di fr. 1'000.- quale regalo di

compleanno per sua nipote __________.

__________ ha inoltre

aggiunto che la sua situazione economica non le permettesse più di fare ulteriori

prestiti (cfr. doc. E);

-

scritto del 6 luglio 2017: __________ ha ribadito di non

avere effettuato nessun pagamento a favore della ricorrente nei mesi di maggio

e giugno 2017 in quanto non aveva più le facoltà finanziarie (cfr. doc. F).

2.6

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte ricorda innanzitutto che nell’ambito

dell’assistenza sociale, come esposto sopra (cfr. consid. 2.3.), vige il

principio della sussidiarietà. Da tale principio risulta che l’erogazione di

prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente

non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale

oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni

volontarie da parte di terzi (cfr. STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid.

2.3.1

, pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.;

Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; , C.

Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed.

Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

Con sentenza STF

8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha rilevato, in

particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere

prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella

condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio

ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo

un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale.

Con sentenza STF

8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha, poi, rilevato

che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In

particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali

di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.

Nella STF 8C_42/2013 del

15.

ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha

potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e

private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.

L’assistenza sociale può,

dunque, essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte alle proprie

necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei

terzi o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi. L'applicazione del

principio di sussidiarietà non esclude che nel concetto di prestazioni

volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione

corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri

anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi

degli art. 312 e segg. CO; cfr. STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011).

Al contrario l'Alta Corte,

nella sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000, pronunciandosi in merito a un

caso in cui a un beneficiario dell’assistenza sociale le relative prestazioni

erano state ridotte, in quanto era stato scoperto, in particolare, che occasionalmente

la sorella gli corrispondeva delle somme di denaro quali prestiti (Darlehen),

ha stabilito che in virtù del principio di sussidiarietà non vi era nulla da

obiettare circa il fatto che l’amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza

di tali mezzi finanziari a disposizione dell’insorgente, avesse ricalcolato il

contributo dell’assistenza sociale spettantegli tenendo conto di questi

importi.

Pertanto

l’assistenza sociale, conformemente al principio di sussidiarietà, qualora un

richiedente per un determinato lasso di tempo percepisca aiuti finanziari da

terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto che gli

stessi siano soggetti a restituzione, interviene unicamente per l’eventuale

scoperto, e meglio provvede a versare una prestazione che permetta di far

fronte a quelle spese computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono

coperte dall’entrata da parte di terzi (cfr. STCA 42.2012.4 del 19 luglio 2012;

STCA 42.2011.30 dell’11 luglio 2012 consid. 2.14., pubblicata in RtiD I-2013 N.

13.

pag. 65; STCA 42.2014.14 del 28 maggio 2015

consid. 2.7. e 2.10.).

Inoltre le

disposizioni della Conferenza svizzera dell’azione sociale - COSAS del 2005,

direttiva COSAS 12/15, al punto A.4 ("Principi del sostegno

sociale"), dopo aver ribadito che la sussidiarietà costituisce uno dei

principi fondamentali sui quali si basa il sostegno sociale, sottolineano che:

" (...)

- Sussidiarietà

Il sostegno sociale interviene quando la persona

bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e quando le altre fonti d’aiuto

disponibili sono state esaurite. Il sostegno sociale deve intervenire quando

non possono essere ottenuti altri aiuti, in tempo utile o in maniera adeguata.

Il sostegno sociale viene elargito dall’ente cantonale preposto ed è sussidiario:

·

allo sforzo personale:

la persona che si trova nel bisogno deve sforzarsi di intraprendere tutto ciò

che è in suo potere per uscire dalla situazione critica. Occorre quindi

utilizzare in primo luogo il proventi del lavoro, il patrimonio esistente o

altre entrate disponibili

·

agli obblighi da parte di terzi: prima di elargire una prestazione, le autorità devono vagliare

attentamente tutte le possibilità d’intervento degli altri enti pubblici o

privati. Ci si riferisce a prestazioni d’assicurazioni sociale, a contributi di

mantenimento inerenti il diritto di famiglia, a pendenze da contratto,

indennizzi, borse di studio, ecc.

·

alle prestazioni volontarie da parte di terzi: le prestazioni d’aiuto sociale volontarie sono equiparate alle

prestazioni pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e

rivestissero un carattere benevolo. Esse son prese in considerazione nella

determinazione dell’intervento pubblico. (…)"

Riguardo

alla funzione delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in

dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für

Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e

114-115.

2.7

Nel caso di specie l’USSI ha

negato, in applicazione del principio della sussidiarietà, alla ricorrente il

diritto a una prestazione assistenziale a decorrere dal mese di marzo 2017,

considerando nel calcolo del reddito computabile Las i versamenti effettuati in

sua favore da parte dei suoi genitori e amici (cfr. consid. 1.1.).

Orbene,

per quanto riguarda i mesi di marzo ed aprile 2017, l’USSI, per

accertare il diritto alle prestazioni assistenziali dell’insorgente si è

giustamente basata sulla situazione finanziaria al momento dell’inoltro della

domanda di prestazioni assistenziali (art. 10a Laps) e ha pertanto contemplato

la situazione finanziaria della ricorrente nei mesi di gennaio, febbraio e

marzo 2017.

L’USSI,

rettamente, ha pure tenuto conto dell’assegno familiare ordinario di fr. 250.--

nel calcolo del reddito computabile Las per la prestazione assistenziale a

decorrere dal mese di marzo 2017. Circostanza, per altro, non contestata dalla

ricorrente.

Invece

non ha considerato le prestazioni versate della __________ in relazione con la

malattia dell’insorgente dal 1° ottobre 2013 fino al 30 settembre 2015 (cfr.

doc. C).

Visto che gli aiuti

finanziari da terzi vanno anche computati nel reddito computabile anche se è

prevista la loro restituzione (cfr. consid. 2.6.), l’USSI, rettamente, ha

contemplato il versamento del 17 gennaio 2017 di fr. 1'000.-, quello del 3

febbraio 2017 di fr. 3'200.-, quello del 27 febbraio 2017 di fr. 3'500 e quello

del 13 marzo 2017 di fr. 500.-- (cfr. doc. B).

Va infine osservato che per

il calcolo del reddito computabile Las, occorre considerare tutte le entrate

dell’unità di riferimento. Dato che RI 1, quale titolare, e __________, quale

figlia, fanno parte della stessa unità di riferimento, l’USSI non doveva

distinguere se il versamento era stato effettuato in favore della madre o della

figlia.

Pertanto, per quanto

riguarda i mesi di marzo e aprile 2017, l’USSI, giustamente, ha negato le

prestazioni assistenziali tenendo in considerazione un reddito computabile Las

mensile di fr. 4'250.-- (cfr. doc. B e 5).

2.8

Per quanto riguarda il periodo

da maggio 2017 fino al 7 giugno 2017, data della decisione su reclamo

impugnata che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle

assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_661/2013 del 22 settembre 2014 consid.

3.1.2

; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; STFA I

525/04 del 15 aprile 2005 consid. 2) la situazione si presenta diversamente.

In effetti, come si evince

dagli atti, la ricorrente a partire da maggio 2017 non ha più ricevuto alcun sostegno

finanziario da parte dai suoi genitori o conoscenti. Ciò risulta dall’estratto

bancario del suo conto privato e dalle dichiarazioni di __________, sua madre

(cfr. doc. V1, D - F).

L’unico accredito avvenuto

in quel periodo (senza considerare gli accrediti di __________), e meglio l’accredito

del 15 maggio 2017 di fr. 3'172.--, è stato versato dalla Repubblica e Cantone

Ticino con l’osservazione “Dipartim”. Accanto a tale accredito è stato aggiunto

in chirografo “Stipendium 2016/2017” (cfr. doc. D). Dagli atti emerge poi che

la ricorrente effettivamente ha chiesto l’aiuto allo studio per l’anno

scolastico 2016-2017 per sua figlia che in tale periodo ha frequentato il 4°

anno della Scuola __________ di __________ (cfr. doc. 10 e 11). Ciò nonostante,

non figura nessuna decisione in relazione ad un simile aiuto nell’incarto.

Del resto, l’USSI, nella

sua risposta di causa del 16 agosto 2017, ha poi solamente constatato che “il

15.

maggio 2017 la ricorrente ha avuto un’entrata di CHF 3'172”, senza

indagare ulteriormente da dove preveniva tale importo (cfr. doc. III).

In concreto dunque, per

maggiore tranquillità e considerato che l’assistenza sociale costituisce

l’ultima ancora di salvataggio dell’individuo (cfr. DTF 137 V 143; STF

8C_92/2007 del 14 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 I 65; SVR 2008 EL Nr. 2

pag. 5; STF 8C_5/2008 del 5 maggio 2008), il TCA ritiene che la fattispecie

debba essere ulteriormente indagata dall’USSI, il quale nella procedura di

reclamo non ha del resto esperito alcuna specifica istruttoria.

A proposito

dello scopo della procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA che, per

analogia, vale anche per quanto attiene alla procedura di reclamo, la nostra

Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…) Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à

revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à

une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui

permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures

d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de

l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid.1b p. 191). (…)“ (STF C 273/06 del 25 settembre 2007

consid. 3.2.)

Al riguardo

cfr. pure STF C 279/03 del 30 settembre 2005

consid. 4.

In una sentenza

9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha, inoltre,

ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo

all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA

applicabile in casu in virtù dei rinvii di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e 33

cpv. 3 Laps – ed

ha rilevato:

"

(…)

8.3

Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che

l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza

dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore

esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie

le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008

del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora

rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per

non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in

sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo

assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto -

che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di

affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli

approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla

procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in

questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che

è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag.

374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."

Secondo questo Tribunale

nel caso di specie si giustifica, quindi, l’annullamento della

decisione su reclamo del 7 giugno 2017 che riguarda il periodo da maggio 2017 e

il rinvio degli atti all’USSI affinché effettui gli accertamenti necessari per chiarire di quali entrate disponesse la ricorrente da maggio

2017.

L’USSI, dopo aver esperito

le indagini di cui sopra, determinerà nuovamente se l’insorgente ha diritto

oppure no a una prestazione assistenziale ordinaria dal mese di maggio 2017.

2.9

Parzialmente vincente in

causa, la ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo di

fr. 700.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico dell’USSI (cfr. 30

Lptca).

Visto l'esito della

vertenza e il diritto a ripetibili parziali, la richiesta di ammissione al

gratuito patrocinio (cfr. doc. I), relativa alla parte per la quale gli

insorgenti sono vincenti in causa, è divenuta priva di oggetto (cfr. STF

9C_992/2012 del 27 marzo 2013 consid. 5; STF 8C_140/2007 del 21 aprile 2008

consid. 9.2.; STFA U 164/02 del 9 aprile 2003; DTF 124 V 310 consid. 6).

2.10

Per la parte del ricorso in

cui è soccombente, la ricorrente può, invece, di principio essere posta al

beneficio del gratuito patrocinio nel caso in cui adempiano le relative

condizioni (cfr. DTF 124 V 301 consid. 6).

La domanda dell’insorgente

di assistenza giudiziaria (cfr. doc. I) deve essere, infatti, intesa solo come

richiesta di gratuito patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in

materia di assistenza sociale è per principio gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca).

Secondo l’art. 28 cpv. 2

Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta

dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

L'art. 2 della Legge

sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:

" L’assistenza

giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri

della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi

diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”

Inoltre giusta l’art. 3

cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e

dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione

al gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF

125.

V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Il TCA, nella presente

fattispecie, ritiene che non sia soddisfatto il requisito della probabilità di

esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010; STFA U 347/98 del

10.

ottobre 2001; STFA I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STFA U 220/99 del 26

settembre 2000; STFA 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF 119 Ia 253 consid.

3b).

Tale presupposto difetta

quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di

condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in

considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STF 9C_37/2012+9C_106/2012

del 16 gennaio 2013 consid. 3.2.; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.;

RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F.

Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano

2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

A tal proposito si osserva

che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un

criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito,

il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di

essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente

ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF 8C_26/2010 del 27

maggio 2010;8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STFA K 75/05 del 9 agosto 2005;

STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non

pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid.

2c).

Inoltre, quando le

prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le

prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non

possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124

I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad

art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel caso concreto, alla

luce della Las e Laps e della giurisprudenza pubblicata nella Raccolta

ufficiale delle sentenze del Tribunale federale, nel sito www.bger.ch,

rispettivamente www.sentenze.ti.ch, nonché nella Rivista ticinese di diritto,

la presente vertenza appariva, dopo un esame forzatamente sommario, destinata

all'insuccesso già al momento della presentazione dell'istanza, in quanto le

prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di

perdere la causa.

In effetti, come esposto

ai considerandi precedenti, dalla rilevante documentazione agli atti emerge in

modo indubbio che la ricorrente ha ricevuto nei mesi precedenti alla domanda di

prestazioni assistenziali degli aiuti finanziari / prestiti i quali sono da

contemplare nel reddito computabile Las (cfr. consid. 2.5.; 2.6.).

Inoltre gli elementi

fattuali della fattispecie non lasciano spazio al potere di apprezzamento del

TCA.

Di primo acchito, dunque,

si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità di esito

favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA 38.2007.100 del 25 febbraio

2008; STCA 35.2002.12 del 21 maggio 2002; STCA 35.2002.32 del 9 luglio 2002).

In simili condizioni, non

essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la

domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su reclamo impugnata è confermata per quanto concerne i mesi di marzo

e aprile 2017.

§§ La

decisione su reclamo impugnata è annullata per quanto concerne il periodo da

maggio 2017 e gli atti sono rinviati all’USSI per determinare nuovamente,

tenendo conto di quanto indicato al consid. 2.8., l’importo di prestazioni

assistenziali da versare a RI 1 dal mese di maggio 2017.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’USSI verserà alla

ricorrente l’importo di fr. 700.-- a titolo di ripetibili (IVA compresa).

3. L'istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio,

in quanto non divenuta priva di oggetto, è respinta.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti