42.2017.38
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
6 novembre 2017Italiano23 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2017.38
rs
Lugano
6 novembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 luglio 2017 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 13 giugno 2017 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del 13
giugno 2017 (cfr. doc. II1) l’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in
seguito: USSI) ha confermato la decisione del 25 gennaio 2017 con la quale a
causa della sua assenza all’estero superiore a trenta giorni, e meglio prevista
dal 30 dicembre 2016 al 31 gennaio 2017, ha sospeso nei confronti di RI 1
(cittadina svizzera nata il __________ 1956) il versamento della prestazione
assistenziale per il mese di febbraio 2017.
Nella decisione su reclamo
è stato in particolare osservato:
" (…)
Si rileva che sulla domanda di rinnovo
della prestazione di assistenza è indicato espressamente che: “In
particolare l’Ufficio deve essere anticipatamente informato su eventuali
assenze all’estero: in caso di assenze superiori a 30 giorni la prestazione non
è più riconosciuta.”
Una prolungata assenza contrasta infatti
con il dovere di essere a disposizione per misure di integrazione sociale e
professionale nell’ambito dell’assistenza. Il diritto all’assistenza d’altra
parte è garantito, ai sensi dell’art. 12 CF, alle persone presenti in Svizzera.
Considerato che il diritto alle vacanze per
le persone attive è di un mese all’anno, non si giustificherebbe un diritto
addirittura superiore per le persone al beneficio dell’assistenza.
Nel caso concreto per il mese di gennaio
2017 è stata versata la piena prestazione.
L’assenza dell’assistita in gennaio 2017
(in concreto protrattasi fino a metà febbraio 2017) è stata superiore al limite
chiaramente indicato.
(…)” (Doc. II1)
1.2. Contro la decisione su
reclamo l’interessata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha
chiesto lo sblocco della prestazione assistenziale del mese di febbraio 2017 (cfr.
doc. I).
A sostegno della propria
pretesa ricorsuale l’insorgente ha segnatamente addotto:
" (…)
Dal 2014 non mi recavo in __________ per
vedere i miei familiari, ho la madre 81enne cardiopatica e un fratello di 39
anni con sindrome di Down, quali mi mancano tantissimo. Natale del 2016 ho
ricevuto in regalo da un mio nipote il biglietto aereo (con partenza dalla
Svizzera) per il 30 dic. 2016 e ritorno al 31 gennaio 2017 (doc. 3) per andare
a trovarli.
Pertanto il 29 dic. 2016 mi sono recata al
Comune di __________ per comunicare all’Assistente Sociale Sig.ra __________
della mia partenza; purtroppo lei non c’era, ho provato parecchie volte
chiamare telefonicamente la Sig.ra __________ dell’Ufficio sociale di __________
senza riuscire a contattarla; allora 30 dic. 2016 sono ritornata al Comune di __________
ed ho scritto una lettera di proprio pugno, allegando copia del mio biglietto
(doc. 4) ed ho chiesto che fosse consegnata alla Sig.ra __________ con copia
alla Sig.ra __________, comunicando il mio viaggio.
(…) 26 gennaio 2017 ho subito un infortuni
automobilistico (doc. 5), con conseguente rottura di due costole (conforme
l’attestato dei medici) (doc. 6) non potevo pertanto rischiare di fare un
viaggio prolungato in aereo poiché una costola grattava nel polmone, allora ho
dovuto cambiare il mio ritorno in Svizzera per il 14 febbraio 2017, con arrivo
al 15 febbraio 2017 (doc. 7), quindi sapendo della decisione dell’Ufficio
sociale di bloccare il versamento delle prestazioni per il mese di febbraio
2017, ho scritto e-mails alla signora __________ (datati nel 06.02.2017 e
09.02.2017) spiegando la mia situazione e chiedendo questo sblocco (doc. 8) con
gli allegati del rapporto della polizia e dei medici sull’accaduto.
Vi chiedo cortesemente di rivalutare la mia
situazione poiché mi trovo in un grande disagio finanziario, lo so che per la
legge una persona ha diritto di stare un mese in vacanza fuori della Svizzera
per anno, come il mio biglietto era datato dal 30 dic. 2016 (ero fuori dalla
Svizzera al 31 dic. 2016 pertanto, un solo giorno nell’anno del 2016) e
ritornavo al 31 gennaio 2017, sarebbero di vacanza esattamente un mese come
prevede la legge, poiché al 31 gennaio già ero per rientrare a casa. Il fatto è
che ho sofferto questo infortunio del 26 gennaio 2017 (debitamente documentato
dal rapporto di rapporto della polizia e dai medici (…)) e non ho potuto
ritornare nella data prevista, dovendo cambiare la data sono rientrata a casa
al 15 febbraio 2017 (doc. 9), nella settimana del mio ritorno mi sentivo
moltissimo male, comunque mi sono recata lo stesso personalmente all’Ufficio di
sostegno sociale e dell’inserimento per parlare con la Sig.ra __________ (…).”
(Doc. I)
1.3. Nella sua risposta dell’11
agosto 2017 l’USSI ha postulato la reiezione del ricorso, rilevando in
particolare:
"
(…)
Essa è partita senta
dare adeguata e tempestiva informazione all’assistenza conformemente al suo
dovere di informare.
Nel caso in esame per
il mese di maggio 2017 è stata versata la piena prestazione. L’assenza
dell’assistita in gennaio 2017, poi protrattasi fino a metà febbraio 2017, è
stata superiore al limite chiaramente indicato e conosciuto. Lo era anche a
prescindere dall’infortunio visto che il 30 gennaio 2017 non sarebbe stata in
Svizzera. (…)” (Doc. VII)
1.4. Pendente causa questa Corte
ha chiesto all’USSI di indicare su quale base legale si fonda l’affermazione “In
particolare l’Ufficio deve essere anticipatamente informato su eventuali
assenze all’estero: in caso di assenze superiori a 30 giorni la prestazione non
è più riconosciuta.” che appare sul formulario “Richiesta di
rinnovo/revisione delle prestazioni assistenziali” (cfr. doc. IX).
Il 24 agosto 2017 __________
dell’USSI ha risposto che la determinazione del periodo di assenza all’estero
per le persone al beneficio del sostegno sociale si riferisce ai parametri
indicati in un articolo allegato intitolato “Wie lange muss die Sozialhilfe
bei einem Auslandsaufenthalt bezahlen?” di Heinrich Dubacher, membro della
Commissione direttive e prassi della Conferenza svizzera delle istituzioni
dell’azione sociale, COSAS (cfr. doc. X; X1).
__________, il 31 agosto
2017, su invito del TCA, ha precisato che:
" (…) I
riferimenti legislativi indicati nella citata presa di posizione della COSAS
son in particolare i seguenti:
- In base alla LAS
federale, il diritto all’assistenza è limitato alle persone presenti sul
territorio svizzero.
- In base alla
Legge sull’assistenza, vi è l’obbligo per le persone in assistenza di essere a
disposizione per misure di inserimento e tale obbligo implica la presenza
laddove un’assenza prolungata costituisce una sua violazione.
- Il diritto
all’assenza per vacanza può essere riconosciuto anche per le persone in
assistenza ma per parità dio trattamento si considera applicabile la stessa
durata delle persone con attività lavorativa vale a dire 4/5 settimane in
riferimento a quanto previsto dal CO per i lavoratori.” (Doc. XI)
1.5. I doc. IX, X; X1 e XI sono
stati trasmessi alla ricorrente per osservazioni (cfr. doc. XII).
L’insorgente è, tuttavia,
rimasta silente.
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se a ragione o a torto l’USSI abbia negato alla ricorrente
il versamento della prestazione assistenziale per il mese di febbraio 2017 a
causa della sua assenza all’estero della durata superiore a quattro settimane.
2.2. La garanzia costituzionale
del diritto al minimo vitale (art. 12 Cost. fed.; 13 Cost/TI) costituisce la
base del sostegno sociale regolamentato nelle leggi cantonali in materia di
assistenza sociale (in proposito vedi l’art. 3 della Legge federale sulla
competenza ad assistere le persone nel bisogno, Legge federale sull’assistenza,
LAS).
L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran
Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289
segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi
cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26
giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in
vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1°
ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della
Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU
40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
L'art.
1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei
diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite
dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di
quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le
prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e
professionale dei beneficiari (cpv. 2).
2.3. Ai sensi dell’art. 115 della
Costituzione federale, relativo all’assistenza agli indigenti:
" Gli indigenti sono assistiti dal loro Cantone di domicilio.
La Confederazione disciplina le eccezioni e le
competenze.”
L’art. 5 Las, relativo al
titolare del diritto alle prestazioni assistenziali, prevede che:
" 1Hanno diritto ai provvedimenti e alle
prestazioni della presente legge le persone con domicilio o dimora
assistenziale nel Cantone.
2Le persone con
sola dimora assistenziale hanno per principio diritto unicamente a prestazioni
o aiuti immediati.
3Sono riservate le
disposizioni del diritto federale e dei trattati internazionali.”
Secondo l’art. 6 Las,
relativo alle eccezioni:
" 1Il Consiglio
di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione e la
procedura delle prestazioni assistenziali concesse a
a)richiedenti l’asilo e
b)persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di
dimora.
2Nello
stabilire tali criteri il Consiglio di Stato fa riferimento alle disposizioni
federali sul rimborso ai Cantoni delle spese cagionate da queste persone.
3II
Consiglio di Stato può affidare, mediante la stipulazione di contratti di
prestazione, la gestione di queste prestazioni ad enti assistenziali pubblici o
privati.”
Giusta l’art. 10 Las, poi:
" Il
domicilio e la dimora sono determinati dagli articoli da 4 a 11 della legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno, del 24 giugno
1977."
L’art.
4 LAS, relativo al domicilio assistenziale, sancisce che:
"
1 La persona nel bisogno è domiciliata giusta la presente
legge (domicilio assistenziale) nel Cantone in cui dimora con l’intenzione di
stabilirvisi. Questo è denominato Cantone di domicilio.
2 L’annuncio
alla polizia degli abitanti, per gli stranieri il rilascio di un permesso di
presenza, si ha per costituzione di domicilio salva la prova che la dimora è
cominciata già prima o soltanto più tardi o è di natura provvisoria.”
Ex
art. 9 LAS:
"
1 Il domicilio assistenziale termina con la partenza del
Cantone.
2 In caso di dubbio, la partenza si reputa avvenuta
il giorno in cui fu annunciata alla polizia degli abitanti.
3 L’entrata
in un ospizio, in un ospedale o in un altro istituto e, se si tratta di un
maggiorenne o di un interdetto, il collocamento in una famiglia deciso da
un’autorità o da un organo tutelare non pongono termine al domicilio
assistenziale.
L’art.
11 LAS definisce la dimora, e meglio:
"
1 Dimora giusta la presente legge significa effettiva
presenza in un Cantone; questo è denominato Cantone di dimora.
2 Se
una persona manifestamente bisognosa d’aiuto, segnatamente a seguito di
malattia o infortunio, è stata trasportata in un altro Cantone su ordine del
medico o dell’autorità, il Cantone da cui è stato dato l’ordine di trasporto è
considerato Cantone di dimora.”
La LAS distingue tra l’assistenza
di cittadini svizzeri (art. 12-19) e l’assistenza di stranieri (art. 20-23).
Relativamente, in particolare,
all’assistenza di cittadini svizzeri l’art. 12 LAS prevede:
" 1 L'assistenza dei cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio.
2 Se la persona nel bisogno non ha domicilio assistenziale,
l'assistenza incombe al Cantone di dimora.
3 Il Cantone designa l'ente pubblico tenuto all'assistenza e la
competente autorità assistenziale.”
Giusta l’art. 13 cpv. 1 LAS riguardante i casi d’urgenza:
" Se un
cittadino svizzero abbisogna di aiuto immediato fuori del Cantone di domicilio,
il Cantone di dimora è tenuto ad assisterlo.”
2.4. L’art. 23 CC enuncia che:
"
Il domicilio di una
persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi
durevolmente. (cpv. 1)
Nessuno può avere contemporaneamente il suo
domicilio in più luoghi. (cpv. 2)
Questa disposizione non si applica al domicilio
d’affari. (cpv. 3)”
La nozione di domicilio
presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva,
di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirsi
durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella
misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in cui si trova il
centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di
abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si
trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento
telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve
essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di
lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il
domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione rivestono
l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti politici, il
pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri
ecc. (cfr. STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF 133 V
367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con
riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni P
21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag.
25).
In proposito al cambiamento di
domicilio o dimora l’art. 24 CC enuncia che:
"
Il domicilio di una
persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia
acquistato un altro. (cpv. 1)
Si considera come domicilio di una persona il
luogo dove dimora, quando non possa essere provato un domicilio precedente o
quando essa abbia abbandonato il suo domicilio all’estero senza averne
stabilito un altro nella Svizzera. (cpv. 2)”
In una sentenza 9C_293/2013
del 12 agosto 2013 il Tribunale federale, pronunciandosi in relazione a un caso
di conflitto negativo di competenza territoriale tra il Tribunale cantonale
delle assicurazioni del Cantone San Gallo e il Tribunale cantonale delle
assicurazioni del Canton Turgovia in ambito dell’assicurazione contro le
malattie, ha ribadito i principi appena esposti ed ha ricordato che:
"
(…)
2.2. Der Wohnsitz einer Person bestimmt sich nach den Artikeln 23-26 des
Zivilgesetzbuches (Art. 13 Abs. 1 ATSG). Der Wohnsitz einer Person befindet
sich an dem Ort, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält.
Niemand kann an mehreren Orten zugleich seinen Wohnsitz haben (Art. 23 Abs. 1
und 2 ZGB). Der einmal begründete Wohnsitz einer Person bleibt bestehen bis zum
Erwerb eines neuen Wohnsitzes (Art. 24 Abs. 1 ZGB). Wo eine Person ihren
Wohnsitz hat, beurteilt sich nicht in erster Linie nach deren inneren Willen,
sondern nach den objektiven Umständen. Entscheidend ist mit anderen Worten, ob
die Person den Ort, an dem sie weilt, in einer für Dritte, insbesondere auch
für Behörden und Ämter erkennbaren Weise zum Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen
gemacht hat oder zu machen beabsichtigt. Verlässt eine Person ihren Wohnsitz,
darf nicht leichthin angenommen werden, sie habe am neuen Aufenthaltsort einen
Wohnsitz begründet; ein entsprechender Wille muss sich deutlich manifestiert
haben (Urteil 5A_733/2012 vom 16. November 2012 E. 2.1; ZAK 1990 S. 247, H 57/89 E. 3a; BGE 99 V 106 E. 2
Fatti
S. 108).“
In
proposito cfr. anche STF 9C_283/2015 dell’11 settembre 2015, pubblicata in DTF
141 V 530.
2.5. Da
quanto sopra esposto risulta che nel caso in cui si tratti di assistere un
cittadino svizzero, ai sensi della Legge federale sull’assistenza - LAS (cfr.
consid. 2.2.) - è competente il Cantone di domicilio (cfr. art. 12 cpv. 1 LAS),
ossia il Cantone in cui risiede con l’intenzione di stabilirvisi (cfr. art. 4
cpv. 1 LAS; consid. 2.3.; 2.4.).
Qualora,
per contro un cittadino svizzero sia privo di domicilio assistenziale,
competente è il Cantone di dimora (cfr. art. 12 cpv. 2 LAS). Quale dimora vale
la presenza effettiva in un Cantone (cfr. art. 11 cpv. 1 LAS).
L'aiuto del Cantone di
dimora dovrà, in questi casi, essere completo e non limitarsi al minimo
indispensabile, vale a dire all'aiuto immediato che sarà accordato dal Cantone
di dimora giusta l'articolo 13 LAS alle persone nel bisogno che hanno un
domicilio assistenziale ma che si trovano fuori del Cantone di domicilio.
Al riguardo cfr. STF
8C_223/2010 del 5 luglio 2010; STF 2A.485/2005 del 17 gennaio 2006; STF 2A.253/2003
del 23 settembre 2003. Per quanto concerne, invece, l’assistenza di stranieri
cfr. STF 8C_852/2008 del 25 febbraio 2009 consid. 2 e 3.1; STCA 42.2014.7 del
25 agosto 2014 (il ricorso al TF contro questo giudizio è stato ritenuto
inammissibile con sentenza 8C_648/2014 del 15 giugno 2015, in quanto non è
stato versato l’anticipo spese); STCA 42.2016.32 dell’ 8 febbraio 2017.
2.6. Va, inoltre, rilevato che
giusta l’art. 67 cpv. 1 Las il richiedente, rispettivamente l’assistito, è
tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle
sue condizioni personali e finanziarie.
L’art. 68 cpv. 1 Las
prevede, poi, che l’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi
dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni
personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la
soppressione delle prestazioni assistenziali.
Lo scopo dell’obbligo di
informare consiste nel permettere all’amministrazione di procedere ad un
(nuovo) calcolo della prestazione in questione facendo capo a dati economici
aggiornati e corretti (al riguardo cfr. STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011
consid. 4.1.; STCA 39.2013.4 del 15 luglio 2013 consid. 2.10.).
2.7. Nella presente evenienza
dalle carte processuali emerge che RI 1, da alcuni anni al beneficio
dell’assistenza sociale, il 22 dicembre 2016 ha chiesto il rinnovo delle
prestazioni assistenziali compilando il relativo formulario, nel quale ha
risposto negativamente alle domande volte a sapere se nella sua situazione familiare
ed economica erano intervenuti dei cambiamenti (cfr. doc. 344-346).
La prima pagina in alto di
tale modulo riporta quanto segue:
" (…) Ogni
cambiamento della sua situazione economica e famigliare dovrà essere
debitamente documentato (certificati d’iscrizione o di fine scolarità,
certificati di salario, contratti assicurativi o di locazione,…). In
particolare l’Ufficio deve essere anticipatamente informato su eventuali
assenze all’estero: in caso di assenze superiori a 30 giorni la prestazione non
è più riconosciuta. (…)” (Doc. 344).
Nelle osservazioni la
medesima ha indicato che a fine febbraio avrebbe avuto un appuntamento presso
il __________ di __________ e che in seguito avrebbe provveduto alle pratiche
per l’AI (cfr. doc. 345).
A quest’ultimo riguardo va
rilevato che con sentenza 32.2013.209 del 3 ottobre 2014 il TCA ha confermato
la decisione del 28 ottobre 2013 dell’Ufficio AI con la quale all’insorgente è
stato negato il diritto a una rendita essendo il suo grado di invalidità
inferiore a quello pensionabile del 40% (cfr. doc. 103 segg.).
L’USSI, con decisione del
23 dicembre 2016, ha riconosciuto alla ricorrente una prestazione assistenziale
ordinaria per i mesi di gennaio e febbraio 2017 di fr. 2'046.-- mensili (cfr.
doc. 339).
Il 30 dicembre 2016
l’insorgente è partita con un volo da __________ per __________ in __________
(cfr. doc. A2). Il rientro in Ticino era previsto per martedì 31 gennaio 2017
con partenza da __________ lunedì 30 gennaio 2017 alle ore 20:20 (cfr. doc.
A3).
L’USSI, il 25 gennaio
2017, a causa dell’assenza all’estero della ricorrente dal 30 dicembre 2016 al
31 gennaio 2017, le ha bloccato il versamento della prestazione assistenziale
del mese di febbraio 2017 (cfr. doc. II1).
Il 6 febbraio 2017
l’insorgente, che è venuta a conoscenza della sospensione di cui sopra tramite
una vicina la quale era stata incaricata di ritirare la sua posta (cfr. doc.
I), mediante messaggi di posta elettronica ha chiesto all’amministrazione di
revocare immediatamente la decisione del 25 gennaio 2017, informando di aver
subito un incidente stradale e allegando un attestato medico, il biglietto
aereo da cui si evince che il rientro era stato posticipato al 14/15 febbraio
2017 e il rapporto di polizia relativo al sinistro (cfr. doc. A5; A6).
L’USSI, a seguito del
formale reclamo del 21 febbraio 2017 (cfr. doc. A1), il 13 giugno 2017 ha
emanato una decisione su reclamo con cui ha confermato il blocco della
prestazione assistenziale del mese di febbraio 2017 (cfr. doc. II1).
Considerandi
Nella risposta di causa
l’amministrazione ha precisato, da una parte, che la ricorrente non ha dato
adeguata e tempestiva informazione della sua partenza. Dall’altra, che
l’assenza all’estero della medesima è stata superiore al limite di trenta
giorni a prescindere dall’infortunio, visto che il 30 gennaio 2017 non sarebbe
stata in ogni caso in Svizzera (cfr. doc. VII).
L’insorgente ha contestato
l’operato dell’USSI, facendo valere di non essersi più recata in __________ per
vedere i suoi familiari, in particolare la madre anziana e un fratello affetto
dalla sindrome di Down, dal 2014 e di avere ricevuto il biglietto aereo in
regalo da un suo nipote in occasione del Natale 2016.
Inoltre la ricorrente ha
asserito che a causa delle sue condizioni di salute (rottura di due costole,
una delle quali toccava un polmone) a seguito dell’incidente del 26 gennaio
2017.
non poteva rischiare di effettuare un lungo viaggio aereo per rientrare in
Svizzera e ha conseguentemente posticipato la data al 14 febbraio 2017.
La medesima ha pure
affermato che, siccome aveva provato invano il 29 dicembre 2016 a contattare
l’assistente sociale del Comune di __________ come pure la collaboratrice
dell’USSI, il 30 dicembre 2016 è ritornata al Comune di __________ dove ha
scritto una lettera in cui ha comunicato il suo viaggio, con allegata copia del
suo biglietto, chiedendo che fosse consegnata alle signore menzionate (cfr.
doc. I).
Il 24 agosto 2017 l’USSI,
rispondendo al TCA in merito alla base legale su cui fondarsi per non
riconoscere le prestazioni assistenziali in caso di assenza all’estero
superiori ai trenta giorni (cfr. doc. IX), ha prodotto un articolo di Heinrich
Dubacher, membro della Commissione direttive e prassi della Conferenza svizzera
delle istituzioni dell’azione sociale, COSAS, intitolato “Wie lange muss die
Sozialhilfe bei einem Auslandsaufenthalt bezahlen?” e pubblicato in ZESO
4/13 PRAXIS (cfr. doc. X; X1).
2.8
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte ritiene innanzitutto che l’obiezione
formulata nella risposta di causa secondo cui l’insorgente non avrebbe
informato tempestivamente l’USSI della sua partenza per il __________ (cfr.
doc. VII) non possa esserle pregiudizievole.
La ricorrente, al
riguardo, ha affermato di aver avvertito l’USSI tramite il Comune di __________
con una lettera del 30 dicembre 2016, siccome il 29 dicembre 2016 aveva tentato
invano di mettersi in contatto con la collaboratrice dell’amministrazione (cfr.
doc. I; A1).
E’ vero che l’avviso alla
parte resistente avrebbe dovuto essere più tempestivo ritenuto che il biglietto
aereo è stato emesso da __________ il 14 dicembre 2016 (cfr. doc. A2).
E’ altrettanto vero,
tuttavia, che l’USSI è comunque venuta a conoscenza dell’assenza all’estero
dell’insorgente nel mese di gennaio 2017 e il 25 gennaio 2017, quando
quest’ultima era ancora in __________, ha bloccato il versamento della
prestazione assistenziale per il mese di febbraio 2017.
Il TCA rileva, inoltre, che
nel proprio contributo “Wie lange muss die Sozialhilfe bei einem
Auslandsaufenthalt bezahlen?” di Heinrich Dubacher ha indicato segnatamente
che un soggiorno all’estero temporaneo non modifica o interrompe il domicilio
assistenziale in Svizzera e non implica automaticamente la perdita del diritto
all’assistenza sociale. Tuttavia, per parità di trattamento con coloro che
svolgono un’attività lavorativa, sulla base di quanto contemplato dal CO in ambito
della durata delle vacanze (cfr. art. 329a cpv. 1 CO) va ammesso un soggiorno
all’estero di al massimo quattro settimane all’anno.
L’autore ha comunque
evidenziato che l’autorità deve decidere nella singola fattispecie se una
situazione familiare particolare giustifichi, quale eccezione, l’applicazione
di una deroga (cfr. doc. X1).
Il domicilio assistenziale
ai sensi degli art. 5 Las e 12 LAS (cfr. consid. 2.3.) della ricorrente risulta
essere nel Cantone Ticino, e meglio nel periodo determinante per la fattispecie
a __________ (dal 1° agosto 2017 l’insorgente si è trasferita a __________;
cfr. doc. 10).
La parte resistente non ha,
del resto, messo in dubbio tale circostanza.
Questo Tribunale osserva,
altresì, da un lato, che la ricorrente ha asserito di non essersi recata -
prima del 30 dicembre 2016 - in __________ dal 2014 (cfr. doc. I; A1).
Il fatto che la ricorrente
non vada spesso in __________ risulta pure dalla perizia pluridisciplinare del
29.
maggio 2013 eseguita dal SAM nell’ambito di una procedura dell’assicurazione
invalidità (cfr. consid. 2.7.), in cui è stato indicato che “per problemi
finanziari l’A. non può recarsi in __________ da due anni a trovare la famiglia
(piangendo riferisce che non è nemmeno potuta andare ai funerali del padre e
dei fratelli)” (cfr. STCA 32.2013.209 del 3 ottobre 2014 consid. 2.7.).
Dall’altro, giova
sottolineare che l’insorgente è partita per il __________ il 30 dicembre 2016
alle ore 19:00 dall’aeroporto di __________ (cfr. doc. A2), ossia nel periodo
delle festività di fine anno.
Il rientro in Ticino avrebbe
avuto luogo, se la ricorrente non fosse stata vittima di un incidente stradale
il 26 gennaio 2017, martedì 31 gennaio 2017, ossia con un giorno di ritardo
rispetto ai trenta giorni di assenza all’estero ammissibili.
Tuttavia deve essere
considerato, oltre al fatto che in ogni caso dal 2014 la medesima non si recava
in __________ a fare visita alla sua famiglia, la circostanza che nel periodo
programmato di assenza dalla Svizzera, ovvero dal 30 dicembre 2016 al 31 gennaio
2017, vi era il giorno festivo di venerdì 6 gennaio 2017.
In effetti, visto che
l’USSI, fondandosi sull’articolo di Heinrich Dubacher della COSAS, ritiene
ammissibili per parità di trattamento con le persone che svolgono un’attività
lavorativa quattro settimane di assenza all’estero (cfr. doc. XI), va tenuto
conto dei giorni festivi durante un periodo di ferie che non vanno dedotti
quali giorni di vacanza.
L’insorgente è poi
rientrata in Svizzera soltanto a metà febbraio 2017 a seguito dell’incidente
automobilistico occorsole in __________ il 26 gennaio 2017 (cfr. consid. 2.7.),
quindi per motivi indipendenti dalla propria volontà.
In simili condizioni,
esaminati specificatamente gli elementi di fatto del caso di specie e tutto ben
considerato, questa Corte ritiene che l’insorgente non debba subire alcuna
conseguenza negativa per il fatto che il suo rientro in Ticino era inizialmente
previsto per il 31 gennaio 2017.
Ne discende che a torto
l’USSI non le ha versato la prestazione assistenziale ordinaria del mese di
febbraio 2017.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione
su reclamo del 13 giugno 2017 è annullata.
§§ La
ricorrente ha diritto alla prestazione assistenziale per il mese di febbraio
2017.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti