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Decisione

42.2017.38

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 novembre 2017Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

S. 108).“

In

proposito cfr. anche STF 9C_283/2015 dell’11 settembre 2015, pubblicata in DTF

141 V 530.

2.5. Da

quanto sopra esposto risulta che nel caso in cui si tratti di assistere un

cittadino svizzero, ai sensi della Legge federale sull’assistenza - LAS (cfr.

consid. 2.2.) - è competente il Cantone di domicilio (cfr. art. 12 cpv. 1 LAS),

ossia il Cantone in cui risiede con l’intenzione di stabilirvisi (cfr. art. 4

cpv. 1 LAS; consid. 2.3.; 2.4.).

Qualora,

per contro un cittadino svizzero sia privo di domicilio assistenziale,

competente è il Cantone di dimora (cfr. art. 12 cpv. 2 LAS). Quale dimora vale

la presenza effettiva in un Cantone (cfr. art. 11 cpv. 1 LAS).

L'aiuto del Cantone di

dimora dovrà, in questi casi, essere completo e non limitarsi al minimo

indispensabile, vale a dire all'aiuto immediato che sarà accordato dal Cantone

di dimora giusta l'articolo 13 LAS alle persone nel bisogno che hanno un

domicilio assistenziale ma che si trovano fuori del Cantone di domicilio.

Al riguardo cfr. STF

8C_223/2010 del 5 luglio 2010; STF 2A.485/2005 del 17 gennaio 2006; STF 2A.253/2003

del 23 settembre 2003. Per quanto concerne, invece, l’assistenza di stranieri

cfr. STF 8C_852/2008 del 25 febbraio 2009 consid. 2 e 3.1; STCA 42.2014.7 del

25 agosto 2014 (il ricorso al TF contro questo giudizio è stato ritenuto

inammissibile con sentenza 8C_648/2014 del 15 giugno 2015, in quanto non è

stato versato l’anticipo spese); STCA 42.2016.32 dell’ 8 febbraio 2017.

2.6. Va, inoltre, rilevato che

giusta l’art. 67 cpv. 1 Las il richiedente, rispettivamente l’assistito, è

tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle

sue condizioni personali e finanziarie.

L’art. 68 cpv. 1 Las

prevede, poi, che l’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi

dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni

personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la

soppressione delle prestazioni assistenziali.

Lo scopo dell’obbligo di

informare consiste nel permettere all’amministrazione di procedere ad un

(nuovo) calcolo della prestazione in questione facendo capo a dati economici

aggiornati e corretti (al riguardo cfr. STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011

consid. 4.1.; STCA 39.2013.4 del 15 luglio 2013 consid. 2.10.).

2.7. Nella presente evenienza

dalle carte processuali emerge che RI 1, da alcuni anni al beneficio

dell’assistenza sociale, il 22 dicembre 2016 ha chiesto il rinnovo delle

prestazioni assistenziali compilando il relativo formulario, nel quale ha

risposto negativamente alle domande volte a sapere se nella sua situazione familiare

ed economica erano intervenuti dei cambiamenti (cfr. doc. 344-346).

La prima pagina in alto di

tale modulo riporta quanto segue:

" (…) Ogni

cambiamento della sua situazione economica e famigliare dovrà essere

debitamente documentato (certificati d’iscrizione o di fine scolarità,

certificati di salario, contratti assicurativi o di locazione,…). In

particolare l’Ufficio deve essere anticipatamente informato su eventuali

assenze all’estero: in caso di assenze superiori a 30 giorni la prestazione non

è più riconosciuta. (…)” (Doc. 344).

Nelle osservazioni la

medesima ha indicato che a fine febbraio avrebbe avuto un appuntamento presso

il __________ di __________ e che in seguito avrebbe provveduto alle pratiche

per l’AI (cfr. doc. 345).

A quest’ultimo riguardo va

rilevato che con sentenza 32.2013.209 del 3 ottobre 2014 il TCA ha confermato

la decisione del 28 ottobre 2013 dell’Ufficio AI con la quale all’insorgente è

stato negato il diritto a una rendita essendo il suo grado di invalidità

inferiore a quello pensionabile del 40% (cfr. doc. 103 segg.).

L’USSI, con decisione del

23 dicembre 2016, ha riconosciuto alla ricorrente una prestazione assistenziale

ordinaria per i mesi di gennaio e febbraio 2017 di fr. 2'046.-- mensili (cfr.

doc. 339).

Il 30 dicembre 2016

l’insorgente è partita con un volo da __________ per __________ in __________

(cfr. doc. A2). Il rientro in Ticino era previsto per martedì 31 gennaio 2017

con partenza da __________ lunedì 30 gennaio 2017 alle ore 20:20 (cfr. doc.

A3).

L’USSI, il 25 gennaio

2017, a causa dell’assenza all’estero della ricorrente dal 30 dicembre 2016 al

31 gennaio 2017, le ha bloccato il versamento della prestazione assistenziale

del mese di febbraio 2017 (cfr. doc. II1).

Il 6 febbraio 2017

l’insorgente, che è venuta a conoscenza della sospensione di cui sopra tramite

una vicina la quale era stata incaricata di ritirare la sua posta (cfr. doc.

I), mediante messaggi di posta elettronica ha chiesto all’amministrazione di

revocare immediatamente la decisione del 25 gennaio 2017, informando di aver

subito un incidente stradale e allegando un attestato medico, il biglietto

aereo da cui si evince che il rientro era stato posticipato al 14/15 febbraio

2017 e il rapporto di polizia relativo al sinistro (cfr. doc. A5; A6).

L’USSI, a seguito del

formale reclamo del 21 febbraio 2017 (cfr. doc. A1), il 13 giugno 2017 ha

emanato una decisione su reclamo con cui ha confermato il blocco della

prestazione assistenziale del mese di febbraio 2017 (cfr. doc. II1).

Considerandi

Nella risposta di causa

l’amministrazione ha precisato, da una parte, che la ricorrente non ha dato

adeguata e tempestiva informazione della sua partenza. Dall’altra, che

l’assenza all’estero della medesima è stata superiore al limite di trenta

giorni a prescindere dall’infortunio, visto che il 30 gennaio 2017 non sarebbe

stata in ogni caso in Svizzera (cfr. doc. VII).

L’insorgente ha contestato

l’operato dell’USSI, facendo valere di non essersi più recata in __________ per

vedere i suoi familiari, in particolare la madre anziana e un fratello affetto

dalla sindrome di Down, dal 2014 e di avere ricevuto il biglietto aereo in

regalo da un suo nipote in occasione del Natale 2016.

Inoltre la ricorrente ha

asserito che a causa delle sue condizioni di salute (rottura di due costole,

una delle quali toccava un polmone) a seguito dell’incidente del 26 gennaio

2017.

non poteva rischiare di effettuare un lungo viaggio aereo per rientrare in

Svizzera e ha conseguentemente posticipato la data al 14 febbraio 2017.

La medesima ha pure

affermato che, siccome aveva provato invano il 29 dicembre 2016 a contattare

l’assistente sociale del Comune di __________ come pure la collaboratrice

dell’USSI, il 30 dicembre 2016 è ritornata al Comune di __________ dove ha

scritto una lettera in cui ha comunicato il suo viaggio, con allegata copia del

suo biglietto, chiedendo che fosse consegnata alle signore menzionate (cfr.

doc. I).

Il 24 agosto 2017 l’USSI,

rispondendo al TCA in merito alla base legale su cui fondarsi per non

riconoscere le prestazioni assistenziali in caso di assenza all’estero

superiori ai trenta giorni (cfr. doc. IX), ha prodotto un articolo di Heinrich

Dubacher, membro della Commissione direttive e prassi della Conferenza svizzera

delle istituzioni dell’azione sociale, COSAS, intitolato “Wie lange muss die

Sozialhilfe bei einem Auslandsaufenthalt bezahlen?” e pubblicato in ZESO

4/13 PRAXIS (cfr. doc. X; X1).

2.8

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte ritiene innanzitutto che l’obiezione

formulata nella risposta di causa secondo cui l’insorgente non avrebbe

informato tempestivamente l’USSI della sua partenza per il __________ (cfr.

doc. VII) non possa esserle pregiudizievole.

La ricorrente, al

riguardo, ha affermato di aver avvertito l’USSI tramite il Comune di __________

con una lettera del 30 dicembre 2016, siccome il 29 dicembre 2016 aveva tentato

invano di mettersi in contatto con la collaboratrice dell’amministrazione (cfr.

doc. I; A1).

E’ vero che l’avviso alla

parte resistente avrebbe dovuto essere più tempestivo ritenuto che il biglietto

aereo è stato emesso da __________ il 14 dicembre 2016 (cfr. doc. A2).

E’ altrettanto vero,

tuttavia, che l’USSI è comunque venuta a conoscenza dell’assenza all’estero

dell’insorgente nel mese di gennaio 2017 e il 25 gennaio 2017, quando

quest’ultima era ancora in __________, ha bloccato il versamento della

prestazione assistenziale per il mese di febbraio 2017.

Il TCA rileva, inoltre, che

nel proprio contributo “Wie lange muss die Sozialhilfe bei einem

Auslandsaufenthalt bezahlen?” di Heinrich Dubacher ha indicato segnatamente

che un soggiorno all’estero temporaneo non modifica o interrompe il domicilio

assistenziale in Svizzera e non implica automaticamente la perdita del diritto

all’assistenza sociale. Tuttavia, per parità di trattamento con coloro che

svolgono un’attività lavorativa, sulla base di quanto contemplato dal CO in ambito

della durata delle vacanze (cfr. art. 329a cpv. 1 CO) va ammesso un soggiorno

all’estero di al massimo quattro settimane all’anno.

L’autore ha comunque

evidenziato che l’autorità deve decidere nella singola fattispecie se una

situazione familiare particolare giustifichi, quale eccezione, l’applicazione

di una deroga (cfr. doc. X1).

Il domicilio assistenziale

ai sensi degli art. 5 Las e 12 LAS (cfr. consid. 2.3.) della ricorrente risulta

essere nel Cantone Ticino, e meglio nel periodo determinante per la fattispecie

a __________ (dal 1° agosto 2017 l’insorgente si è trasferita a __________;

cfr. doc. 10).

La parte resistente non ha,

del resto, messo in dubbio tale circostanza.

Questo Tribunale osserva,

altresì, da un lato, che la ricorrente ha asserito di non essersi recata -

prima del 30 dicembre 2016 - in __________ dal 2014 (cfr. doc. I; A1).

Il fatto che la ricorrente

non vada spesso in __________ risulta pure dalla perizia pluridisciplinare del

29.

maggio 2013 eseguita dal SAM nell’ambito di una procedura dell’assicurazione

invalidità (cfr. consid. 2.7.), in cui è stato indicato che “per problemi

finanziari l’A. non può recarsi in __________ da due anni a trovare la famiglia

(piangendo riferisce che non è nemmeno potuta andare ai funerali del padre e

dei fratelli)” (cfr. STCA 32.2013.209 del 3 ottobre 2014 consid. 2.7.).

Dall’altro, giova

sottolineare che l’insorgente è partita per il __________ il 30 dicembre 2016

alle ore 19:00 dall’aeroporto di __________ (cfr. doc. A2), ossia nel periodo

delle festività di fine anno.

Il rientro in Ticino avrebbe

avuto luogo, se la ricorrente non fosse stata vittima di un incidente stradale

il 26 gennaio 2017, martedì 31 gennaio 2017, ossia con un giorno di ritardo

rispetto ai trenta giorni di assenza all’estero ammissibili.

Tuttavia deve essere

considerato, oltre al fatto che in ogni caso dal 2014 la medesima non si recava

in __________ a fare visita alla sua famiglia, la circostanza che nel periodo

programmato di assenza dalla Svizzera, ovvero dal 30 dicembre 2016 al 31 gennaio

2017, vi era il giorno festivo di venerdì 6 gennaio 2017.

In effetti, visto che

l’USSI, fondandosi sull’articolo di Heinrich Dubacher della COSAS, ritiene

ammissibili per parità di trattamento con le persone che svolgono un’attività

lavorativa quattro settimane di assenza all’estero (cfr. doc. XI), va tenuto

conto dei giorni festivi durante un periodo di ferie che non vanno dedotti

quali giorni di vacanza.

L’insorgente è poi

rientrata in Svizzera soltanto a metà febbraio 2017 a seguito dell’incidente

automobilistico occorsole in __________ il 26 gennaio 2017 (cfr. consid. 2.7.),

quindi per motivi indipendenti dalla propria volontà.

In simili condizioni,

esaminati specificatamente gli elementi di fatto del caso di specie e tutto ben

considerato, questa Corte ritiene che l’insorgente non debba subire alcuna

conseguenza negativa per il fatto che il suo rientro in Ticino era inizialmente

previsto per il 31 gennaio 2017.

Ne discende che a torto

l’USSI non le ha versato la prestazione assistenziale ordinaria del mese di

febbraio 2017.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione

su reclamo del 13 giugno 2017 è annullata.

§§ La

ricorrente ha diritto alla prestazione assistenziale per il mese di febbraio

2017.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti