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Decisione

42.2017.39

Negato il diritto a prestazioni assistenziali per il mese di marzo 2017. Diritto di essere sentito. Principio della sussidiarietà

23 novembre 2017Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i residenti del Cantone” (pag. 11).

In seguito intervengono i

sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità

straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi

contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima

infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento

sociale.

2.5. Secondo l’art. 11 Las i

provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12

Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

Al riguardo va rilevato

che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali

(Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro.

Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che

autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e

33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La natura, l’ampiezza e la

durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli

scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art.

17 cpv. 1 Las).

Esse si suddividono in due

categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa

su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di

bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato

relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre le prestazioni

assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

Relativamente alle prestazioni

ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

" Le

prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito

disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui

vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite

sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente.

(cpv. 2)."

Ex art. 19 Las,

concernente la soglia d’intervento, poi:

" La soglia

d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è

definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza

svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

L’art. 19 Las definisce la

soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella

stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi

previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

La Las rinvia, in effetti,

alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione

sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri

Cantoni.

L’ammontare della soglia

Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr.

Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel Rapporto del 5

novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha

indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con

il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla

Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati

statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è

considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

Per l’anno 2016 è utile

rilevare che le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni

assistenziali prevedono dal 1° gennaio 2016 i seguenti forfait di mantenimento:

"Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il

mantenimento

(raccomandato

dalla COSAS)

(CHF/mese)

1 persona 986.--

Considerandi

2.

persone 1'509.--

3.

persone 1'834.--

4.

persone 2'110.--

5.

persone 2'386.--

Per ogni persona +

200.

--

Supplementare

1.1

Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di

16.

anni o più

Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni

compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato

all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili.

1.2

Supplemento di integrazione

a. Inserimento sociale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento

con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la

partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait

globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di

CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.

Durante la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di

integrazione di CHF 300.– al mese.

b. Inserimento professionale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento

con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per

partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC –

USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un

supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.”

(cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.)

Il p.to 1.3. delle

Direttive per l’anno 2016 enuncia inoltre che per i giovani adulti che vivono

con i propri genitori è riconosciuto un forfait mensile di fr. 600.--.

Gli importi menzionati

relativi all’anno 2016 sono stati mantenuti anche per l’anno 2017 (cfr.

Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2017;

BU N. 10/2017 del 14 marzo 2017 pag. 33 segg.).

2.6

Nella presente evenienza risulta

dalle carte processuali che RI 1 il 14 marzo 2017 si è annunciato per la prima

volta presso il Comune di domicilio per richiedere le prestazioni assistenziali

ordinarie (cfr. doc. 50). Successivamente, e meglio il 28 marzo 2017, egli ha

completato la documentazione necessaria e per il 4 aprile 2017 gli è stato

fissato l’appuntamento allo sportello Laps di __________ (cfr. doc. 51).

Il 24 aprile 2017 l’USSI

ha deciso, computando a titolo di “indennità per perdita di guadagno da

assicurazione di invalidità, malattia e infortunio” di fr. 5'703.- mensili,

pari a fr. 68'432.- annui che RI 1 non aveva diritto alle prestazioni sociali (cfr.

consid. 1.1.; doc. 26-28).

Con decisione su reclamo

del 22 giugno 2017 l’USSI ha parzialmente accolto il reclamo di RI 1 (cfr. doc.

13-17) confermando tuttavia la decisione del 24 aprile 2017 limitatamente al

mese di marzo 2017. L’USSI ha in particolare indicato che alla luce dell’estratto

conto di RI 1 il suo conto corrente presentava a fine febbraio 2017 un saldo di

fr. 2'974.- e tenendo in considerazione tale disponibilità nel calcolo della

prestazione assistenziale per marzo 2017 risultava una maggiore disponibilità

di fr. 912.- (cfr. consid. 1.1. e doc. A = 5-9).

L’insorgente, tramite il

suo patrocinatore, ha contestato il modo di procedere della parte resistente,

facendo valere, in buona sostanza, che non si giustificherebbe di considerare

la somma di fr. 68'447.- quale reddito computabile Las in quanto questa entrata

a partire dal 31 gennaio 2017 non esisterebbe più (cfr. consid. 1.2.; doc. I).

2.7

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte ricorda innanzitutto che nell’ambito

dell’assistenza sociale, come esposto sopra (cfr. consid. 2.4.), vige il

principio della sussidiarietà. Da tale principio risulta che l’erogazione di

prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente

non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale

oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni

volontarie da parte di terzi (cfr. STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid.

2.3.1

, pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.;

Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; , C.

Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed.

Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

Con sentenza STF

8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha rilevato, in

particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere

prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella

condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio

ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo un’attività

retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale.

Inoltre le

disposizioni della Conferenza svizzera dell’azione sociale - COSAS del 2005,

direttiva COSAS 12/15, al punto A.4 ("Principi del sostegno

sociale"), dopo aver ribadito che la sussidiarietà costituisce uno dei

principi fondamentali sui quali si basa il sostegno sociale, sottolineano che:

" (...)

- Sussidiarietà

Il sostegno sociale interviene quando la persona

bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e quando le altre fonti d’aiuto

disponibili sono state esaurite. Il sostegno sociale deve intervenire quando

non possono essere ottenuti altri aiuti, in tempo utile o in maniera adeguata.

Il sostegno sociale viene elargito dall’ente cantonale preposto ed è

sussidiario:

·

allo sforzo personale:

la persona che si trova nel bisogno deve sforzarsi di intraprendere tutto ciò

che è in suo potere per uscire dalla situazione critica. Occorre quindi

utilizzare in primo luogo il proventi del lavoro, il patrimonio esistente o

altre entrate disponibili

·

agli obblighi da parte di terzi: prima di elargire una prestazione, le autorità devono vagliare

attentamente tutte le possibilità d’intervento degli altri enti pubblici o

privati. Ci si riferisce a prestazioni d’assicurazioni sociale, a contributi di

mantenimento inerenti il diritto di famiglia, a pendenze da contratto,

indennizzi, borse di studio, ecc.

·

alle prestazioni volontarie da parte di terzi: le prestazioni d’aiuto sociale volontarie sono equiparate alle

prestazioni pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e

rivestissero un carattere benevolo. Esse son prese in considerazione nella

determinazione dell’intervento pubblico. (…)"

Riguardo

alla funzione delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in

dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für

Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e

114-115.

2.8

Questa Corte ritiene che l’USSI

a ragione ha tenuto conto della somma di fr. 2'974.- presente sul conto

corrente del ricorrente alla fine di febbraio 2017 per negare al ricorrente la

prestazione assistenziale per il mese di marzo 2017.

Al riguardo giova

evidenziare che, in una sentenza 42.2007.4 del 1° ottobre 2007, il TCA ha

stabilito che, considerata in particolare la circostanza che lo scopo primo

dell’assistenza sociale è quello di sostenere una persona nel bisogno,

soddisfacendo le sue necessità essenziali e contingenti, ritiene che la prassi

instaurata dall’USSI, secondo cui un reddito percepito a fine mese vada

computato nel conteggio della prestazione assistenziale del mese seguente, non

violi, in linea generale, la legislazione in vigore e neppure la Costituzione

federale, né la Costituzione cantonale, purché venga applicato unicamente nel

caso in cui effettivamente il reddito percepito alla fine di un mese serva a

fare fronte alle spese del mese successivo e non sia invece stato utilizzato

immediatamente per provvedere ai costi non ancora sostenuti del mese in cui è

stato versato.

Questo Tribunale ha, di

conseguenza, deciso che l’amministrazione è tenuta a esaminare dettagliatamente

di caso in caso se possa o meno conteggiare un’entrata relativa a un

determinato mese nel calcolo del mese successivo.

In proposito cfr. pure

STCA 4.2017.30 del 27 luglio 2017 consid. 2.6.; STCA 42.2017.16-22 del 22

maggio 2017; STCA 42.2016.25 del 23 gennaio 2017 consid. 2.10.; STCA 42.2013.27

del 17 luglio 2014 consid. 2.9.

Dagli atti processuali

risulta che l’assicurazione invalidità, con decisione del 6 ottobre 2017, ha

comunicato al ricorrente di assumere i costi del progetto IRIDE che si è svolto

dal 12 settembre 2016 al 31 gennaio 2017 (cfr. doc. 107). In base a questa

comunicazione l’istituto delle assicurazioni sociali gli ha versato

un’indennità giornaliera di fr. 145.60 dal 12 settembre 2016 al 31 gennaio 2017

(cfr. doc. 32). Con conteggio del 2 febbraio 2017 è stato calcolato l’indennità

giornaliera spettante al ricorrente per il mese di gennaio 2017 (cfr. doc. 33).

L’importo così stabilito di fr. 4'232.65 è stato versato sul conto corrente del

ricorrente il 6 febbraio 2017 (cfr. doc. 93). In aggiunto a ciò, l’istituto

delle assicurazioni sociali ha versato all’insorgente fr. 35.75 a titolo di

spese di viaggio sostenute durante il mese di gennaio (cfr. doc. 30; 93).

Dato che il progetto IRIDE

è terminato il 31 gennaio 2017, il ricorrente non ha percepito ulteriori

indennità da parte dell’istituto delle assicurazione sociali.

Il 7 e il 24 febbraio 2017

l’insorgente ha ricevuto le prestazioni dell’assicurazione infortuni della __________

in base alla sua assicurazione infortuni privata la quale prevede fr. 60.- a

titolo di indennità giornaliera in caso di infortunio ed ulteriori fr. 50.- in

caso di ospedalizzazione, ammontante a fr. 1'860.-, rispettivamente a fr.

1'680.- (cfr. doc. 41-43; 93).

Sommando tutti questi

importi, sul conto corrente del ricorrente durante il mese di febbraio 2017 è

stato accreditato un totale di fr. 7'808.40. Nonostante le sue spese del mese

in questione, ad inizio marzo 2017 vi era ancora un saldo positivo di fr.

2'974.97 (cfr. doc. 166). Questo importo era sufficiente per fare fronte al suo

fabbisogno mensile composto dal fabbisogno base di fr. 986.- e la sua spesa

computabile di fr. 1’399.- calcolato dall’USSI in occasione della decisione del

24.

aprile 2017 (cfr. doc. 27). Al ricorrente rimaneva, dunque, una maggiore

disponibilità di fr. 589.97 (2'974.94 - 986 - 1399).

La decisione su reclamo

del 22 giugno 2017 impugnata deve, di conseguenza, essere confermata.

2.9

L’insorgente ha chiesto la

propria audizione (cfr. doc. I).

Giusta l’art. 6 n. 1 CEDU,

ogni persona ha diritto a un’equa e pubblica udienza entro un termine

ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per

legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di

carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga

rivolta.

Nel campo di applicazione

dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle

assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2

novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 segg. consid. 3, la

pubblicità del dibattimento, imposta dall’art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata

anche nella Costituzione svizzera all’art. 30 cpv. 3, dev’essere principalmente

garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del

2.

febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in

materia di assicurazioni sociali presuppone l’esistenza di una richiesta chiara

e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima

istanza (cfr. STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del

29.

maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di

assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale - nella

misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di

un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di

vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente

- o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di

sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_796/2015 del

17.

dicembre 2015 consid. 5.3.; STF 9C_87/2013 del 18 marzo 2013 consid. 4.1.;

STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62;

DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta Corte ha, inoltre,

stabilito che il rifiuto di differire un’udienza pubblica fondato su motivi

obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con

l’art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF

8C_504/2010 succitata).

Nella concreta evenienza -

contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, l’insorgente non ha

formulato un’esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una

richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle

risultanze probatorie ma ha semplicemente postulato la un incontro in

contraddittorio onde poter comprendere la situazione per giungere a una

soluzione della vertenza (cfr. doc. I). Egli ha, quindi, chiesto l’assunzione

di una nuova prova.

Del resto, la

documentazione già presente all’inserto consente al TCA di emanare il proprio

giudizio, di modo che in ogni caso l’audizione del ricorrente si rileva

superflua.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti