42.2017.39
Negato il diritto a prestazioni assistenziali per il mese di marzo 2017. Diritto di essere sentito. Principio della sussidiarietà
23 novembre 2017Italiano23 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2017.39
KE/sc
Lugano
23 novembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Kathrin Erne, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 agosto 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 22 giugno 2017 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. L’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in
seguito: USSI), con decisione su reclamo del 22 giugno 2017 ha parzialmente
accolto il reclamo tempestivamente
interposto in data 3 maggio 2017 (cfr. doc. 13) dall’avv. RA 1, in nome e per
conto di RI 1, contro la decisione del 24 aprile 2017 (cfr. doc. 26) con
cui aveva negato a RI 1 il diritto a prestazioni assistenziali, in quanto il
reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento superava il limite
annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità (cfr. doc. A e
26). Tuttavia, limitatamente al mese di marzo 2017, l’USSI ha confermato il suo
precedente provvedimento.
L’amministrazione ha così
motivato la decisione su reclamo:
" (…) In
base alla documentazione raccolta con la necessaria istruttoria, l’Ufficio del
sostegno sociale e dell’inserimento, USSI, per l’unità di riferimento del
richiedente ha definito e dedotto un reddito computabile mensile ai sensi della
LAS pari a CHF 5'703.-. Dal calcolo globale, svolto secondo i criteri validi
per l’assistenza e definiti dalla Legge sull’assistenza, non è risultato un
fabbisogno mensile scoperto bensì una maggiore disponibilità di CHF 3'640.-.
Con decisione del 24 aprile 2017 l’USSI non ha pertanto riconosciuto una
prestazione assistenziale mensile. RI 1 ha contestato la decisione indicando
che il suo conto bancario ha un saldo negativo e il corso di formazione
organizzato dall’AI, con le relative indennità, si è concluso in gennaio 2017
di modo che non ha più nessuna risorsa. Chiede quindi di rivedere il calcolo al
fine di attribuire una prestazione mensile di assistenza.
Il calcolo della decisione impugnata applica la legge.
In concreto è stato considerato un reddito computabile mensile ai
sensi della LAS pari a CHF 5'703.- (riportato a CHF 68'436.- all’anno). Alla
luce dell’estratto conto del reclamante il suo conto corrente presentava a fine
febbraio 2017 un saldo (spendibile in marzo 2017) di CHF 2'974.-, dipendente da
importi incassati in tale mese. Considerando tale disponibilità nel calcolo
dell’assistenza per marzo 2017 risulta una maggiore disponibilità di CHF 912.-.
Non risulta accertato e non si può quindi considerare che nei mesi successivi
(da aprile in avanti) il reclamante abbia avuto il reddito ritenuto
dall’assistenza, che deve invece basarsi sulla situazione effettiva e
reale di ciascun mese considerato.
La decisione risulta corretta relativamente al mese di marzo 2017
ma si giustifica di emettere una nuova decisione relativa anche ai mesi
successivi dopo la verifica delle entrate effettive di ciascun mese.” (cfr.
doc. A)
1.2. RI 1, patrocinato dall’avv. RA
1, ha tempestivamente impugnato la decisione su reclamo del 22 giugno 2017
davanti al TCA, chiedendo il relativo annullamento e il rinvio degli atti
all’USSI per l’audizione delle parti prima dell’emanazione della nuova
decisione o in via subordinata l’indizione di un’udienza dibattimentale davanti
al TCA (cfr. doc. I).
A sostegno delle proprie
pretese ricorsuali l’insorgente ha segnatamente fatto valere una violazione del
diritto di essere sentito, il mancato accesso agli atti e la mancata erogazione
delle prestazioni assistenziali per il mese di marzo 2017. Il ricorrente
contesta in particolare il computo di fr. 64'432.- annuali a titolo di
indennità per perdita di guadagno da assicurazione di invalidità, malattia e
infortunio inserito dall’USSI nel reddito computabile Las. Al riguardo egli
solleva che tale entrata a partire dal 31 gennaio 2017 non esisterebbe più
(cfr. doc. I).
1.3. Il 26 agosto 2017 l’avv. RA 1
ha inviato un ulteriore scritto con il quale ha indicato delle rettifiche e
complementi nel suo ricorso precedentemente inoltrato (cfr. doc. II; C1; C2).
1.4. L’USSI, dopo avere ottenuto
una proroga fino al 18 ottobre, con risposta del 17 ottobre 2017, ha postulato
la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,
nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV; V; VI).
2.1. Oggetto della presente
vertenza è la questione di sapere se l’USSI ha correttamente o meno negato a RI
1 il diritto a prestazioni assistenziali per il mese di marzo 2017.
2.2. Il ricorrente ha innanzitutto
contestato la decisione su reclamo del 22 giugno 2017 emessa dall’USSI per
motivi d’ordine formale.
Più specificatamente è
stata fatta valere una lesione del diritto di essere sentito, sostenendo che
l’USSI avrebbe violato il diritto alla consultazione del proprio incarto e
degli atti relativi a quella decisione (cfr. doc. I).
Ai sensi dell'art. 29 cpv.
2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza,
dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per
l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei
suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire
sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare
all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al
riguardo (STFA H 97/04 del 29 giugno 2006; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56
consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al
previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla
nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e
sentenze ivi citate).
Nel caso di specie con il
reclamo del 3 maggio 2017 l’interessato ha chiesto di poter visionare l’incarto
(doc. 13).
Con decisione su reclamo
del 22 giugno 2017 l’USSI ha parzialmente accolto il reclamo senza dare
precedentemente all’interessato la possibilità di visionare gli atti (doc. A).
Orbene, da una parte è
vero che l’amministrazione ha violato il diritto di essere sentito del
ricorrente non avendogli permesso di visionare la richiesta di prestazioni
assistenziali da lui stesso inoltrata il 28 marzo 2017. Dall’altro, la
decisione su reclamo del 22 giugno 2017 è stato comunque favorevole al
ricorrente.
La violazione del diritto
di essere sentito è sanabile se l'interessato, come in concreto, ha la
possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno
potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285;
124 V 180 consid. 4a pag. 183).
Nel caso di specie, il TCA
dispone di un pieno potere di esame in tal senso (cfr. anche sentenza
8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio
inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento
della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
Inoltre, per costante
giurisprudenza federale, è possibile prescindere da un rinvio della causa
all'amministrazione se, come in concreto, una simile operazione si esaurirebbe
in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente il processo
in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere sentito -
della parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390
con riferimenti, cfr. anche sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid.
2.3).
2.3. L’intervento della pubblica
assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale
dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata
oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre
2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in
vigore il 1° febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono
stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU
53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1°
febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono,
peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps
(cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre
2006 pag. 313-317).
2.4. L'art. 1 Las stabilisce che
lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,
all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione
federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per
cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno
lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari
(cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa
il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che
"le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o
suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle
misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che
"in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo
finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni
sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13 Laps, relativo
all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che:
" Le
prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in
cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:
a) prima
dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le riduzioni dei premi previste nell’assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie (art. 11 cpv. 1 lett. b) e le prestazioni d’aiuto allo
studio (art. 11 cpv. 1 lett. c), a cui i membri dell’unità di riferimento hanno
diritto;
b) ogni
prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge
speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo
di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine,
anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento
vi ha rinunciato.”
Inoltre
giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:
" Sono
prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) le riduzioni
dei premi previste nell’assicurazione delle cure medico-sanitarie secondo la
Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa
legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto
sociale speciale e l’assegno per sportivi d’élite o talenti artistici previsti
dalla Legge sugli aiuti allo studio (LASt) del 23 febbraio 2015;
c) la borsa di
studio e l’assegno di tirocinio previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio
del 23 febbraio 2015;
d) l’assegno di
riqualificazione professionale previsto dalla Legge sugli aiuti allo studio del
23 febbraio 2015;
e) l’indennità
straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione
e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli
assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;
g) l’assegno di
prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre
2008;
h) le
prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8
marzo 1971.”
Anche dal Messaggio n.
4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si
evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi
dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti
Fatti
i residenti del Cantone” (pag. 11).
In seguito intervengono i
sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità
straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi
contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima
infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento
sociale.
2.5. Secondo l’art. 11 Las i
provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12
Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato
che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
(Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro.
Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che
autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e
33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la
durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli
scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art.
17 cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due
categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa
su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di
bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato
relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni
assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle prestazioni
ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le
prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito
disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui
vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite
sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente.
(cpv. 2)."
Ex art. 19 Las,
concernente la soglia d’intervento, poi:
" La soglia
d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è
definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza
svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la
soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella
stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi
previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti,
alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione
sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri
Cantoni.
L’ammontare della soglia
Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr.
Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5
novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha
indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con
il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla
Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati
statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è
considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Per l’anno 2016 è utile
rilevare che le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni
assistenziali prevedono dal 1° gennaio 2016 i seguenti forfait di mantenimento:
"Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il
mantenimento
(raccomandato
dalla COSAS)
(CHF/mese)
1 persona 986.--
Considerandi
2.
persone 1'509.--
3.
persone 1'834.--
4.
persone 2'110.--
5.
persone 2'386.--
Per ogni persona +
200.
--
Supplementare
1.1
Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di
16.
anni o più
Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni
compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato
all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili.
1.2
Supplemento di integrazione
a. Inserimento sociale
A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento
con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la
partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait
globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di
CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.
Durante la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di
integrazione di CHF 300.– al mese.
b. Inserimento professionale
A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento
con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per
partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC –
USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un
supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.”
(cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.)
Il p.to 1.3. delle
Direttive per l’anno 2016 enuncia inoltre che per i giovani adulti che vivono
con i propri genitori è riconosciuto un forfait mensile di fr. 600.--.
Gli importi menzionati
relativi all’anno 2016 sono stati mantenuti anche per l’anno 2017 (cfr.
Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2017;
BU N. 10/2017 del 14 marzo 2017 pag. 33 segg.).
2.6
Nella presente evenienza risulta
dalle carte processuali che RI 1 il 14 marzo 2017 si è annunciato per la prima
volta presso il Comune di domicilio per richiedere le prestazioni assistenziali
ordinarie (cfr. doc. 50). Successivamente, e meglio il 28 marzo 2017, egli ha
completato la documentazione necessaria e per il 4 aprile 2017 gli è stato
fissato l’appuntamento allo sportello Laps di __________ (cfr. doc. 51).
Il 24 aprile 2017 l’USSI
ha deciso, computando a titolo di “indennità per perdita di guadagno da
assicurazione di invalidità, malattia e infortunio” di fr. 5'703.- mensili,
pari a fr. 68'432.- annui che RI 1 non aveva diritto alle prestazioni sociali (cfr.
consid. 1.1.; doc. 26-28).
Con decisione su reclamo
del 22 giugno 2017 l’USSI ha parzialmente accolto il reclamo di RI 1 (cfr. doc.
13-17) confermando tuttavia la decisione del 24 aprile 2017 limitatamente al
mese di marzo 2017. L’USSI ha in particolare indicato che alla luce dell’estratto
conto di RI 1 il suo conto corrente presentava a fine febbraio 2017 un saldo di
fr. 2'974.- e tenendo in considerazione tale disponibilità nel calcolo della
prestazione assistenziale per marzo 2017 risultava una maggiore disponibilità
di fr. 912.- (cfr. consid. 1.1. e doc. A = 5-9).
L’insorgente, tramite il
suo patrocinatore, ha contestato il modo di procedere della parte resistente,
facendo valere, in buona sostanza, che non si giustificherebbe di considerare
la somma di fr. 68'447.- quale reddito computabile Las in quanto questa entrata
a partire dal 31 gennaio 2017 non esisterebbe più (cfr. consid. 1.2.; doc. I).
2.7
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte ricorda innanzitutto che nell’ambito
dell’assistenza sociale, come esposto sopra (cfr. consid. 2.4.), vige il
principio della sussidiarietà. Da tale principio risulta che l’erogazione di
prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente
non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale
oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni
volontarie da parte di terzi (cfr. STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid.
2.3.1
, pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.;
Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; , C.
Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed.
Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).
Con sentenza STF
8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha rilevato, in
particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere
prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella
condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio
ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo un’attività
retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale.
Inoltre le
disposizioni della Conferenza svizzera dell’azione sociale - COSAS del 2005,
direttiva COSAS 12/15, al punto A.4 ("Principi del sostegno
sociale"), dopo aver ribadito che la sussidiarietà costituisce uno dei
principi fondamentali sui quali si basa il sostegno sociale, sottolineano che:
" (...)
- Sussidiarietà
Il sostegno sociale interviene quando la persona
bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e quando le altre fonti d’aiuto
disponibili sono state esaurite. Il sostegno sociale deve intervenire quando
non possono essere ottenuti altri aiuti, in tempo utile o in maniera adeguata.
Il sostegno sociale viene elargito dall’ente cantonale preposto ed è
sussidiario:
·
allo sforzo personale:
la persona che si trova nel bisogno deve sforzarsi di intraprendere tutto ciò
che è in suo potere per uscire dalla situazione critica. Occorre quindi
utilizzare in primo luogo il proventi del lavoro, il patrimonio esistente o
altre entrate disponibili
·
agli obblighi da parte di terzi: prima di elargire una prestazione, le autorità devono vagliare
attentamente tutte le possibilità d’intervento degli altri enti pubblici o
privati. Ci si riferisce a prestazioni d’assicurazioni sociale, a contributi di
mantenimento inerenti il diritto di famiglia, a pendenze da contratto,
indennizzi, borse di studio, ecc.
·
alle prestazioni volontarie da parte di terzi: le prestazioni d’aiuto sociale volontarie sono equiparate alle
prestazioni pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e
rivestissero un carattere benevolo. Esse son prese in considerazione nella
determinazione dell’intervento pubblico. (…)"
Riguardo
alla funzione delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in
dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für
Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e
114-115.
2.8
Questa Corte ritiene che l’USSI
a ragione ha tenuto conto della somma di fr. 2'974.- presente sul conto
corrente del ricorrente alla fine di febbraio 2017 per negare al ricorrente la
prestazione assistenziale per il mese di marzo 2017.
Al riguardo giova
evidenziare che, in una sentenza 42.2007.4 del 1° ottobre 2007, il TCA ha
stabilito che, considerata in particolare la circostanza che lo scopo primo
dell’assistenza sociale è quello di sostenere una persona nel bisogno,
soddisfacendo le sue necessità essenziali e contingenti, ritiene che la prassi
instaurata dall’USSI, secondo cui un reddito percepito a fine mese vada
computato nel conteggio della prestazione assistenziale del mese seguente, non
violi, in linea generale, la legislazione in vigore e neppure la Costituzione
federale, né la Costituzione cantonale, purché venga applicato unicamente nel
caso in cui effettivamente il reddito percepito alla fine di un mese serva a
fare fronte alle spese del mese successivo e non sia invece stato utilizzato
immediatamente per provvedere ai costi non ancora sostenuti del mese in cui è
stato versato.
Questo Tribunale ha, di
conseguenza, deciso che l’amministrazione è tenuta a esaminare dettagliatamente
di caso in caso se possa o meno conteggiare un’entrata relativa a un
determinato mese nel calcolo del mese successivo.
In proposito cfr. pure
STCA 4.2017.30 del 27 luglio 2017 consid. 2.6.; STCA 42.2017.16-22 del 22
maggio 2017; STCA 42.2016.25 del 23 gennaio 2017 consid. 2.10.; STCA 42.2013.27
del 17 luglio 2014 consid. 2.9.
Dagli atti processuali
risulta che l’assicurazione invalidità, con decisione del 6 ottobre 2017, ha
comunicato al ricorrente di assumere i costi del progetto IRIDE che si è svolto
dal 12 settembre 2016 al 31 gennaio 2017 (cfr. doc. 107). In base a questa
comunicazione l’istituto delle assicurazioni sociali gli ha versato
un’indennità giornaliera di fr. 145.60 dal 12 settembre 2016 al 31 gennaio 2017
(cfr. doc. 32). Con conteggio del 2 febbraio 2017 è stato calcolato l’indennità
giornaliera spettante al ricorrente per il mese di gennaio 2017 (cfr. doc. 33).
L’importo così stabilito di fr. 4'232.65 è stato versato sul conto corrente del
ricorrente il 6 febbraio 2017 (cfr. doc. 93). In aggiunto a ciò, l’istituto
delle assicurazioni sociali ha versato all’insorgente fr. 35.75 a titolo di
spese di viaggio sostenute durante il mese di gennaio (cfr. doc. 30; 93).
Dato che il progetto IRIDE
è terminato il 31 gennaio 2017, il ricorrente non ha percepito ulteriori
indennità da parte dell’istituto delle assicurazione sociali.
Il 7 e il 24 febbraio 2017
l’insorgente ha ricevuto le prestazioni dell’assicurazione infortuni della __________
in base alla sua assicurazione infortuni privata la quale prevede fr. 60.- a
titolo di indennità giornaliera in caso di infortunio ed ulteriori fr. 50.- in
caso di ospedalizzazione, ammontante a fr. 1'860.-, rispettivamente a fr.
1'680.- (cfr. doc. 41-43; 93).
Sommando tutti questi
importi, sul conto corrente del ricorrente durante il mese di febbraio 2017 è
stato accreditato un totale di fr. 7'808.40. Nonostante le sue spese del mese
in questione, ad inizio marzo 2017 vi era ancora un saldo positivo di fr.
2'974.97 (cfr. doc. 166). Questo importo era sufficiente per fare fronte al suo
fabbisogno mensile composto dal fabbisogno base di fr. 986.- e la sua spesa
computabile di fr. 1’399.- calcolato dall’USSI in occasione della decisione del
24.
aprile 2017 (cfr. doc. 27). Al ricorrente rimaneva, dunque, una maggiore
disponibilità di fr. 589.97 (2'974.94 - 986 - 1399).
La decisione su reclamo
del 22 giugno 2017 impugnata deve, di conseguenza, essere confermata.
2.9
L’insorgente ha chiesto la
propria audizione (cfr. doc. I).
Giusta l’art. 6 n. 1 CEDU,
ogni persona ha diritto a un’equa e pubblica udienza entro un termine
ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per
legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di
carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga
rivolta.
Nel campo di applicazione
dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle
assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2
novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 segg. consid. 3, la
pubblicità del dibattimento, imposta dall’art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata
anche nella Costituzione svizzera all’art. 30 cpv. 3, dev’essere principalmente
garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del
2.
febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in
materia di assicurazioni sociali presuppone l’esistenza di una richiesta chiara
e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima
istanza (cfr. STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del
29.
maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di
assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale - nella
misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di
un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di
vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente
- o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di
sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_796/2015 del
17.
dicembre 2015 consid. 5.3.; STF 9C_87/2013 del 18 marzo 2013 consid. 4.1.;
STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62;
DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta Corte ha, inoltre,
stabilito che il rifiuto di differire un’udienza pubblica fondato su motivi
obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con
l’art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF
8C_504/2010 succitata).
Nella concreta evenienza -
contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, l’insorgente non ha
formulato un’esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una
richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle
risultanze probatorie ma ha semplicemente postulato la un incontro in
contraddittorio onde poter comprendere la situazione per giungere a una
soluzione della vertenza (cfr. doc. I). Egli ha, quindi, chiesto l’assunzione
di una nuova prova.
Del resto, la
documentazione già presente all’inserto consente al TCA di emanare il proprio
giudizio, di modo che in ogni caso l’audizione del ricorrente si rileva
superflua.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti