42.2017.4
Il ricorso inoltrato al TCA contro delle decisioni in ambito di prestazioni assistenziali ordinarie è irricevibile. Il TCA può pronunciarsi solo sulle decisioni su reclamo. Atti trasmessi all'USSI per
15 febbraio 2017Italiano9 min
Source ti.ch
RI 1accomandata
Incarto
n.
42.2017.4-10
dc/gm
Lugano
15
febbraio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 febbraio 2017 di
RI 1
contro
le decisioni del 9 febbraio 2017 emanate da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in
fatto
1.1. Questa
Corte, con sentenza 42.2016.28 del 30 novembre 2016, ha accolto ai sensi dei
considerandi il ricorso interposto dall’ RI 1 contro la decisione su reclamo
del 19 settembre 2016 con la quale l’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento (USSI) le aveva negato il diritto a una prestazione
assistenziale a far tempo dal mese di aprile 2016, in quanto il reddito
disponibile residuale della sua unità di riferimento superava il limite annuo
fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità.
Fatti
Il
TCA ha stabilito, da un lato, che, per maggiore tranquillità e considerato che l’assistenza
sociale costituisce l’ultima ancora di salvataggio dell’individuo, la
fattispecie dovesse essere ulteriormente indagata dall’USSI, in particolare
chiarendo, con la collaborazione della ricorrente, di quali entrate specifiche
quest’ultima disponesse da aprile a settembre 2016.
Dall’altro,
che dopo aver esperito le indagini necessarie, l’USSI avrebbe determinato
nuovamente se l’insorgente avesse diritto oppure no a una prestazione
assistenziale ordinaria dal mese di aprile 2016, se del caso effettuando
calcoli distinti per ciascun mese, allorché le entrate (e/o aiuti finanziari)
mensili risultavano di entità differente da un mese all’altro.
1.2. L’USSI,
il 9 febbraio 2017, ha emanato sette decisioni relative ai mesi da aprile a ottobre
2016.
Per
il mese di aprile 2016 all’RI 1 è stata riconosciuta una prestazione
assistenziale ordinaria di fr. 178, computandole a titolo di altri redditi la
somma di fr. 24’228 (cfr. doc. D8).
Per
il mese di maggio 2016 le è stata concessa una prestazione assistenziale
ordinaria di fr. 28, conteggiando un importo di fr. 26’028 quali altri redditi
(cfr. doc. D7).
Per
il mese di giugno 2016 l’RI 1 è stata posta al beneficio di una prestazione
assistenziale di fr. 2'196. A titolo di reddito non le è stato computato
alcunché (cfr. doc. D6).
Per
il periodo luglio - ottobre 2016 l’amministrazione le ha invece negato il
diritto a una prestazione assistenziale ordinaria, tenendo conto a titolo di altri
redditi della somma di fr. 72’804 per il mese di luglio 2016, di fr. 50’856 per
il mese di agosto 2016, di fr. 55'668 per il mese di settembre 2016 e di fr.
54'468 per il mese di ottobre 2016 (cfr. doc. D5-D2).
1.3. Il
13 febbraio 2017 l’RI 1 ha inoltrato al TCA un “ricorso urgente” contro le sette
decisioni emesse dall'USSI il 9 febbraio 2017, nel quale ha in particolare
rilevato:
"
(…)
Oggi ricevo le 6 decisioni che non
rispettano la sentenza 30 novembre 2016 di codesta pregiata Corte: infatti
l’USS mi ha negato il diritto alle prestazioni per tutto il periodo in
questione (aprile-settembre 2016) ad eccezione del mese di giugno per il quale
mi ha riconosciuto Fr. 2,196.-) senza voler considerare che il mese di maggio
mi ha riconosciuto Fr. 28.-!!! e per aprile Fr. 178.-!!!. Che contesto
risolutamente. Anzitutto perché queste decisioni non rispettano la sentenza 30
novembre 2016 di codesta Alta Corte che l’USS ha ignorato. Infatti, le 6
decisioni sono prive di una motivazione conto tenuto dei dettami del Tribunale
delle Assicurazioni. L’USS ha allegato delle tabelle di calcolo dietro ogni
decisione dove ha deciso che io abbia avuto dei redditi che variano di Fr.
55,000.- a 72,000.- circa all'anno, eccetto giugno che indica 0 redditi. Che in
tutta onestà non corrisponde ad alcuna verità o fatto reale. Magari avessi
guadagnato quelle somme nel qual caso non avrei mai chiesto le prestazioni. Non
è chiaro dove l'USS sia andata a prenderli questi dati o chi glieli ha forniti
oppure come ha fatto a presumerli, ovvero a calcolarli. In base a quale
ragionamento logico-normativo. Non è dato sapere. Nulla è dato sapere se non il
bieco ed immotivato rifiuto. Inoltre le 6 decisioni, oltre a violare il diritto
alle motivazioni che discende dal diritto di essere sentito ex art. 29 Cost.,
vizio capitale che rende nulla ogni decisione, non indicano nemmeno la via
d'impugnazione corretta. L'USS ha cosi commesso un grave diniego di giustizia
materiale e formale vietato dal nostro ordinamento costituzionale.
PQM si chiede di annullare e/o
riformare le 6 decisione dell'Ufficio del sostegno e dell'inserimento di
Bellinzona qui impugnate ad eccezione della decisione per il mese di giugno
2016 che è comunque da verificare, nel senso di accogliere la domanda di
assistenza a far tempo dal 13 aprile 2016 per il mimino vitale che viene
accordato a tutti i cittadini con l'impegno di restituzione con gli interessi,
se del caso, previa minima istruttoria. Protestate tasse, spese e ripetibili.
E, vista la procedura di sfratto in corso, chiedo gentilmente di voler ordinare
all'USS un intervento urgente alfine di evitare altri danni irreparabili
rettificando le decisioni arbitrarie impugnate.” (Doc. I)
in
diritto
in
Considerandi
ordine
2.1
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.
, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H
212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98
del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del
22.
dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014
del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel
merito
2.2
Secondo
l'art. 59 cpv. 1 della Legge sull'assistenza sociale (Las) "la domanda di
prestazioni assistenziali inoltrata da una persona domiciliata nel cantone deve
essere presentata secondo la procedura coordinata di applicazione della
Laps".
L'art.
60.
Las prevede che:
"
1Il
Dipartimento decide sulle domande di prestazioni assistenziali.
2Per le domande di prestazioni di
cui agli art. 18 e 20 il Dipartimento decide in base ad un preavviso del Comune
di domicilio del beneficiario che ha, di principio, carattere vincolante.
3La decisione motivata in forma
scritta e con l’ indicazione dei rimedi giuridici è notificata al richiedente o
al suo rappresentante legale."
L'art.
65.
cpv. 1 Las stabilisce invece che "contro la decisione concernente
l'erogazione, il rimborso e la restituzione di prestazioni assistenziali sono
dati i rimedi di diritto di cui all'art. 33 Laps".
Quest'ultima
disposizione della legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) ha il seguente tenore:
"
1Contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle
leggi speciali, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha
emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.
2Contro le decisioni su
reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale
delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.
3È applicabile la Legge di
procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6
aprile 1961."
2.3
Nella
presente fattispecie, a ragione, l’USSI a seguito della sentenza del TCA con la
quale sono stati ordinati ulteriori accertamenti, ha emesso delle decisioni
formali.
Infatti la costante giurisprudenza
federale relativa alle decisioni su opposizione (cfr. art. 52 LPGA), e quindi
applicabile pure alle decisioni su reclamo, in materia di assicurazioni sociali
di diritto cantonale, prevede che, allorché una decisione su opposizione viene
annullata e gli atti rinviati all’autorità inferiore per un complemento
d’istruttoria, non riacquista validità la decisione formale sostituita dalla
decisione su opposizione, bensì la procedura deve ripartire dall’inizio con
l’emissione di una nuova decisione formale (cfr. STF 9C_236/2010 del 10 gennaio
2011; STF 9C_134/2010 del 2 luglio 2010; STF 9C_6/2010 del 2 luglio 2010; STCA
38.2012.34
dell’8 agosto 2012; STCA 38.2010.72 del 7 febbraio 2011).
Sulle
decisioni impugnate figura la seguente indicazione:
"
(...)
Contro la presente decisione è
possibile inoltrare un reclamo all’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento, Viale Officina 6, 6501 Bellinzona, entro 30 giorni dalla
notifica. L’atto di reclamo deve contenere un’esposizione concisa dei fatti,
una breve motivazione le conclusioni. (…)"
L’RI
1, anziché rivolgersi direttamente al TCA, avrebbe dovuto, in virtù dell’art.
33.
cpv. 1 Laps, inoltrare un reclamo presso l’ufficio che ha emesso le
decisioni, come del resto indicato nei provvedimenti impugnati (cfr. doc. D2-D8).
Ora,
alla luce delle disposizioni citate al consid. 2.2., il TCA non può entrare nel
merito dello scritto dell’RI 1, in quanto questo Tribunale può pronunciarsi
solo sulle decisioni su reclamo emanate dall'organo amministrativo che
le ha emesse (per dei casi analoghi cfr. STCA 42.2017.2 del 18 gennaio 2017; STCA
42.2010.19
del 7 luglio 2010; STCA 42. 2009.14 del 26 agosto 2009; STCA
42.2008.5
del 14 aprile 2008; STCA 42.2008.5 del 14 aprile 2008; STCA 42.2005.6
del 5 settembre 2005 e STCA 42.2004.2 del 20 ottobre 2004).
Un
ricorso potrà essere eventualmente inoltrato contro le decisioni su reclamo
dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento.
Gli
atti sono trasmessi all’USSI affinché statuisca al più presto (cfr. consid.
1.3
in fine) sul reclamo dell’RI 1 mediante l’emissione delle decisioni su
reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso del 13 febbraio 2017 è irricevibile.
§ Gli
atti sono trasmessi all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento
affinché decida sul reclamo dell’RI 1 contro le decisioni del 9 febbraio 2017.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti