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Decisione

42.2017.4

Il ricorso inoltrato al TCA contro delle decisioni in ambito di prestazioni assistenziali ordinarie è irricevibile. Il TCA può pronunciarsi solo sulle decisioni su reclamo. Atti trasmessi all'USSI per

15 febbraio 2017Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

Il

TCA ha stabilito, da un lato, che, per maggiore tranquillità e considerato che l’assistenza

sociale costituisce l’ultima ancora di salvataggio dell’individuo, la

fattispecie dovesse essere ulteriormente indagata dall’USSI, in particolare

chiarendo, con la collaborazione della ricorrente, di quali entrate specifiche

quest’ultima disponesse da aprile a settembre 2016.

Dall’altro,

che dopo aver esperito le indagini necessarie, l’USSI avrebbe determinato

nuovamente se l’insorgente avesse diritto oppure no a una prestazione

assistenziale ordinaria dal mese di aprile 2016, se del caso effettuando

calcoli distinti per ciascun mese, allorché le entrate (e/o aiuti finanziari)

mensili risultavano di entità differente da un mese all’altro.

1.2. L’USSI,

il 9 febbraio 2017, ha emanato sette decisioni relative ai mesi da aprile a ottobre

2016.

Per

il mese di aprile 2016 all’RI 1 è stata riconosciuta una prestazione

assistenziale ordinaria di fr. 178, computandole a titolo di altri redditi la

somma di fr. 24’228 (cfr. doc. D8).

Per

il mese di maggio 2016 le è stata concessa una prestazione assistenziale

ordinaria di fr. 28, conteggiando un importo di fr. 26’028 quali altri redditi

(cfr. doc. D7).

Per

il mese di giugno 2016 l’RI 1 è stata posta al beneficio di una prestazione

assistenziale di fr. 2'196. A titolo di reddito non le è stato computato

alcunché (cfr. doc. D6).

Per

il periodo luglio - ottobre 2016 l’amministrazione le ha invece negato il

diritto a una prestazione assistenziale ordinaria, tenendo conto a titolo di altri

redditi della somma di fr. 72’804 per il mese di luglio 2016, di fr. 50’856 per

il mese di agosto 2016, di fr. 55'668 per il mese di settembre 2016 e di fr.

54'468 per il mese di ottobre 2016 (cfr. doc. D5-D2).

1.3. Il

13 febbraio 2017 l’RI 1 ha inoltrato al TCA un “ricorso urgente” contro le sette

decisioni emesse dall'USSI il 9 febbraio 2017, nel quale ha in particolare

rilevato:

"

(…)

Oggi ricevo le 6 decisioni che non

rispettano la sentenza 30 novembre 2016 di codesta pregiata Corte: infatti

l’USS mi ha negato il diritto alle prestazioni per tutto il periodo in

questione (aprile-settembre 2016) ad eccezione del mese di giugno per il quale

mi ha riconosciuto Fr. 2,196.-) senza voler considerare che il mese di maggio

mi ha riconosciuto Fr. 28.-!!! e per aprile Fr. 178.-!!!. Che contesto

risolutamente. Anzitutto perché queste decisioni non rispettano la sentenza 30

novembre 2016 di codesta Alta Corte che l’USS ha ignorato. Infatti, le 6

decisioni sono prive di una motivazione conto tenuto dei dettami del Tribunale

delle Assicurazioni. L’USS ha allegato delle tabelle di calcolo dietro ogni

decisione dove ha deciso che io abbia avuto dei redditi che variano di Fr.

55,000.- a 72,000.- circa all'anno, eccetto giugno che indica 0 redditi. Che in

tutta onestà non corrisponde ad alcuna verità o fatto reale. Magari avessi

guadagnato quelle somme nel qual caso non avrei mai chiesto le prestazioni. Non

è chiaro dove l'USS sia andata a prenderli questi dati o chi glieli ha forniti

oppure come ha fatto a presumerli, ovvero a calcolarli. In base a quale

ragionamento logico-normativo. Non è dato sapere. Nulla è dato sapere se non il

bieco ed immotivato rifiuto. Inoltre le 6 decisioni, oltre a violare il diritto

alle motivazioni che discende dal diritto di essere sentito ex art. 29 Cost.,

vizio capitale che rende nulla ogni decisione, non indicano nemmeno la via

d'impugnazione corretta. L'USS ha cosi commesso un grave diniego di giustizia

materiale e formale vietato dal nostro ordinamento costituzionale.

PQM si chiede di annullare e/o

riformare le 6 decisione dell'Ufficio del sostegno e dell'inserimento di

Bellinzona qui impugnate ad eccezione della decisione per il mese di giugno

2016 che è comunque da verificare, nel senso di accogliere la domanda di

assistenza a far tempo dal 13 aprile 2016 per il mimino vitale che viene

accordato a tutti i cittadini con l'impegno di restituzione con gli interessi,

se del caso, previa minima istruttoria. Protestate tasse, spese e ripetibili.

E, vista la procedura di sfratto in corso, chiedo gentilmente di voler ordinare

all'USS un intervento urgente alfine di evitare altri danni irreparabili

rettificando le decisioni arbitrarie impugnate.” (Doc. I)

in

diritto

in

Considerandi

ordine

2.1

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.

, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H

212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98

del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del

22.

dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014

del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel

merito

2.2

Secondo

l'art. 59 cpv. 1 della Legge sull'assistenza sociale (Las) "la domanda di

prestazioni assistenziali inoltrata da una persona domiciliata nel cantone deve

essere presentata secondo la procedura coordinata di applicazione della

Laps".

L'art.

60.

Las prevede che:

"

1Il

Dipartimento decide sulle domande di prestazioni assistenziali.

2Per le domande di prestazioni di

cui agli art. 18 e 20 il Dipartimento decide in base ad un preavviso del Comune

di domicilio del beneficiario che ha, di principio, carattere vincolante.

3La decisione motivata in forma

scritta e con l’ indicazione dei rimedi giuridici è notificata al richiedente o

al suo rappresentante legale."

L'art.

65.

cpv. 1 Las stabilisce invece che "contro la decisione concernente

l'erogazione, il rimborso e la restituzione di prestazioni assistenziali sono

dati i rimedi di diritto di cui all'art. 33 Laps".

Quest'ultima

disposizione della legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) ha il seguente tenore:

"

1Contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle

leggi speciali, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha

emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.

2Contro le decisioni su

reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale

delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.

3È applicabile la Legge di

procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6

aprile 1961."

2.3

Nella

presente fattispecie, a ragione, l’USSI a seguito della sentenza del TCA con la

quale sono stati ordinati ulteriori accertamenti, ha emesso delle decisioni

formali.

Infatti la costante giurisprudenza

federale relativa alle decisioni su opposizione (cfr. art. 52 LPGA), e quindi

applicabile pure alle decisioni su reclamo, in materia di assicurazioni sociali

di diritto cantonale, prevede che, allorché una decisione su opposizione viene

annullata e gli atti rinviati all’autorità inferiore per un complemento

d’istruttoria, non riacquista validità la decisione formale sostituita dalla

decisione su opposizione, bensì la procedura deve ripartire dall’inizio con

l’emissione di una nuova decisione formale (cfr. STF 9C_236/2010 del 10 gennaio

2011; STF 9C_134/2010 del 2 luglio 2010; STF 9C_6/2010 del 2 luglio 2010; STCA

38.2012.34

dell’8 agosto 2012; STCA 38.2010.72 del 7 febbraio 2011).

Sulle

decisioni impugnate figura la seguente indicazione:

"

(...)

Contro la presente decisione è

possibile inoltrare un reclamo all’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento, Viale Officina 6, 6501 Bellinzona, entro 30 giorni dalla

notifica. L’atto di reclamo deve contenere un’esposizione concisa dei fatti,

una breve motivazione le conclusioni. (…)"

L’RI

1, anziché rivolgersi direttamente al TCA, avrebbe dovuto, in virtù dell’art.

33.

cpv. 1 Laps, inoltrare un reclamo presso l’ufficio che ha emesso le

decisioni, come del resto indicato nei provvedimenti impugnati (cfr. doc. D2-D8).

Ora,

alla luce delle disposizioni citate al consid. 2.2., il TCA non può entrare nel

merito dello scritto dell’RI 1, in quanto questo Tribunale può pronunciarsi

solo sulle decisioni su reclamo emanate dall'organo amministrativo che

le ha emesse (per dei casi analoghi cfr. STCA 42.2017.2 del 18 gennaio 2017; STCA

42.2010.19

del 7 luglio 2010; STCA 42. 2009.14 del 26 agosto 2009; STCA

42.2008.5

del 14 aprile 2008; STCA 42.2008.5 del 14 aprile 2008; STCA 42.2005.6

del 5 settembre 2005 e STCA 42.2004.2 del 20 ottobre 2004).

Un

ricorso potrà essere eventualmente inoltrato contro le decisioni su reclamo

dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento.

Gli

atti sono trasmessi all’USSI affinché statuisca al più presto (cfr. consid.

1.3

in fine) sul reclamo dell’RI 1 mediante l’emissione delle decisioni su

reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso del 13 febbraio 2017 è irricevibile.

§ Gli

atti sono trasmessi all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento

affinché decida sul reclamo dell’RI 1 contro le decisioni del 9 febbraio 2017.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti