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Decisione

42.2017.42

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 novembre 2017Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

S. 108).“

In

proposito cfr. anche STF 9C_283/2015 dell’ 11 settembre 2015, pubblicata in DTF

141 V 530.

2.5. Secondo

l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti

preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette

(art. 17).

Al

riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare

alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2

Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,

10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La

natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente

dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e

alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse

si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa

distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in

relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del

Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8

maggio 2002, pag. 3).

Inoltre

le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

3 Las).

L'art. 20 Las definisce le

prestazioni speciali:

"

Le prestazioni speciali sono

destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio:

a) spese di formazione;

b) franchigie, partecipazioni, spese

dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap;

c) determinate assicurazioni;

d) misure che favoriscono

l’integrazione sociale e l’inserimento professionale;

e) spese di collocamento diurno di figli minorenni;

f) spese di collocamento in istituto;

g) spese di sepoltura. (cpv. 1)

Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali

per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio

superiori ai limiti previsti dall’art. 22. (cpv. 2)

Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle

prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario

raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non coprono il bisogno

specifico cui esse sono destinate. (cpv. 3).

A titolo di prestito da rimborsare possono essere

versate in particolare: il deposito di garanzia relativo alla locazione, gli

arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi partecipazioni e

franchigie nell’ambito della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal)

del 18 marzo 1994. (cpv. 4)"

Le

prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a

bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in

termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il

loro carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di

bisogni specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse anche quando

il reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. Messaggio n.

5250 dell’8 maggio 2002, pag. 4; STCA 42.2004.3 del 17 maggio 2005, pubblicata

in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.).

2.6. Giusta l’art. 32 Las, relativo

al finanziamento:

" 1Le

spese derivanti dall’applicazione di questa legge sono a carico dello Stato.

2Il Comune di domicilio del beneficiario delle

prestazioni di cui agli art. 18 e 20 partecipa alle relative spese e agli

eventuali ricuperi nella misura del 25%.”

Al riguardo è utile

rilevare che nell’ambito dei provvedimenti di risanamento finanziario proposti

dal Consiglio di Stato nel 1980, il Gran Consiglio ha adottato il 23 dicembre

1980 la modifica della Las con l’introduzione di un nuovo articolo 32a del

seguente tenore:

" Il Comune

di domicilio dell'assistito partecipa alle spese per prestazioni assistenziali

ed agli eventuali ricuperi nella misura del 30%".

Il 18 dicembre 2000 il

Gran Consiglio ha, poi, accolto l'iniziativa Paolo Beltraminelli del 26 giugno

2000 per l'abrogazione dell'art. 32a della Las con effetto dal 1° gennaio 2001.

Il 3 dicembre 2002 il Gran

Consiglio, come visto sopra (cfr. consid. 2.2.), ha approvato senza opposizioni

l'ulteriore revisione della Las proposta con il Messaggio del Consiglio di

Stato dell'8 maggio 2002, che mirava in primo luogo a rendere compatibile la

Las con la Laps.

Con il Messaggio n. 5432

del 17 ottobre 2003, relativo al Preventivo 2004, il Consiglio di Stato ha invitato

il legislativo a introdurre nella Las l’art. 32 enunciante, al cpv. 2, che “il Comune

di domicilio del beneficiario delle prestazioni di cui agli artt. 18 e 20

partecipa alle relative spese e agli eventuali ricuperi nella misura del

20%."

Dal citato Messaggio, pag.

75, emerge che:

" (…)

Il Consiglio di Stato non intende rimettere in discussione questa

nuova impostazione. Tuttavia, sembra utile sottolineare quanto segue.

La Las riveduta prevede alcuni dispositivi per garantire il potere

di controllo di ogni Comune sulle decisioni in materia di prestazioni

assistenziali e indurne la non adozione, la revoca o la modifica nei casi

pertinenti: quando il Comune è a conoscenza delle condizioni del suo cittadino

che, con tutta verosimiglianza, non permettono l'accesso ad una prestazione

assistenziale.

Il Consiglio di Stato è persuaso che l'introduzione di una

partecipazione dei Comuni al finanziamento della Las - al di là del suo impatto

positivo immediato sui risultati d'esercizio del Cantone - può valorizzare

queste competenze già attribuite al Comune: esso sarà incentivato a farne un

sempre miglior uso, poiché sarebbe chiamato a sopportare le conseguenze

finanziarie di decisioni che, in base a informazioni oggettive in suo possesso,

sarebbero indebite. (…)”

Nel Rapporto di

maggioranza del 2 dicembre 2003 della Commissione della gestione e delle

finanze sul Messaggio 17 ottobre 2003 concernente il Preventivo 2004 è stato

indicato:

" (…)

La misura proposta prevede un ribaltamento, seppur relativamente

limitato, di oneri dal Cantone ai Comuni, ai quali viene ora chiesto di

partecipare alle spese ed agli eventuali ricuperi delle spese assistenziali

nella misura del 20%.

Tale ribaltamento sarebbe a detta del Governo giustificato dal

potere di controllo che la LAS, riveduta, attribuisce ad ogni Comune. La

Commissione esprime dubbi e scetticismo sulla possibilità per i Comuni di

influire sulle decisioni assistenziali.

La commissione auspica dunque di poter verificare nei prossimi

anni l’evoluzione delle decisioni in materia di prestazioni assistenziali.

(…)”

L’art. 32 Las è stato

adottato dal Gran Consiglio il 18 dicembre 2003 ed è entrato in vigore il 1°

gennaio 2004.

La quota di finanziamento

degli oneri per l’assistenza a carico dei Comuni è stata aumentata dal 20% al

25% in occasione del Preventivo 2013 (cfr. Messaggio n. 6697 del 15 ottobre

2012 pag. 25).

Tale modifica è stata

approvata il 20 dicembre 2012 ed è entrata in vigore il 15 febbraio 2013.

2.7. L’art. 52 Las, concernente i

Comuni, prevede in particolare alla lettera d) che il Comune viene informato

dal Cantone sui cittadini residenti nel Comune che sono a beneficio di

prestazioni assistenziali, e coadiuva i servizi cantonali nelle indagini che si

rendessero necessarie per verificare le condizioni economiche e personali che

legittimano la continuità di tali prestazioni e alla lettera f) che il medesimo

formula all’attenzione del Cantone un preavviso, di principio vincolante,

relativamente alle prestazioni di cui agli art. 18 e 20.

Ai sensi dell’art. 60 cpv.

2 Las, inoltre, per le domande di prestazioni di cui agli art. 18 e 20 il

Dipartimento decide in base ad un preavviso del Comune di domicilio del

beneficiario che ha, di principio, carattere vincolante.

Gli art. 52 lett. f e 60

cpv. 2 Las sono stati introdotti nella legge nel dicembre 2003, unitamente

all’art. 32 cpv. 2 Las afferente alla partecipazione dei Comuni al

finanziamento delle spese assistenziali (cfr. consid. 2.6.), e sono entrati in

vigore il 1° gennaio 2004.

2.8. Nell’evenienza concreta

risulta dalle carte processuali che PI 1, nato ad __________ il __________

1993, nel novembre 2010 si è trasferito da __________ a __________ (Comune di __________;

cfr. doc. 121) con la madre __________ e il fratello __________, nato il __________

1991 (cfr. doc. F; sistema informatico relativo alla

banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino).

Il 25 aprile 2013 il

Comune di __________, in relazione a una richiesta di assistenza sociale

formulata da PI 1, ha inviato all’USSI uno scritto del seguente tenore:

(…) vi comunichiamo che il Municipio di __________,

svolti gli accertamenti del caso, tenuto conto che, a seguito dell’avvenuto

sfratto dall’appartamento occupato a __________ con la famiglia (madre e

fratello), il richiedente non è di fatto più residente nel Comune di __________

e che, non disponendo di un nuovo recapito preciso, abbiamo in atto le ricerche

per poter effettuare il trasferimento di domicilio, ha deciso di formulare al

riguardo preavviso negativo in quanto non sussistono più le premesse per

farci carico di questo caso. (…)” (Doc. F)

In effetti la madre

dell’interessato, __________, risulta essere partita da __________ con

destinazione il Comune di __________ il 15 aprile 2013 (cfr.

banca dati MOVPOP).

Il 1° aprile 2014 PI 1 ha

nuovamente postulato l’assegnazione di prestazioni assistenziali presso la

Cancelleria Comunale di __________, compilando il formulario “Annuncio presso

il Comune di domicilio e appuntamento allo sportello Laps” (cfr. doc. 119).

Il Comune di __________,

il 1° aprile 2014, trasmettendo la richiesta di prestazione assistenziale allo

sportello LAPS di Locarno, ha puntualizzato che il domicilio dell’interessato

risultava ancora nel Comune di __________, ma di fatto non ci abitava da oltre

un anno (cfr. doc. 137).

Da una nota dell’USSI del

7 aprile 2014 risulta che PI 1 “non ha una fissa dimora, vive un po’ con

l’amica e la mamma” (cfr. doc. 138).

Il Comune di __________,

riguardo alla nuova domanda di assistenza sociale, il 24 aprile 2014 ha poi scritto

all’USSI che:

" (…) vi

comunichiamo che il Municipio di __________, valutata la situazione e tenuto

conto che di fatto il richiedente non è più residente nel Comune di __________

(partito nel periodo marzo-aprile 2013 ma, per sua stessa negligenza, non è

finora mai stato possibile formalizzare il trasferimento di domicilio), per una

questione di principio ha deciso di formulare

preavviso negativo

al riconoscimento delle prestazioni sociali.

In merito richiamiamo pure il preavviso negativo già formulato in

data 25 aprile 2013. (…)” (Doc. E)

Nell’ottobre 2014 PI 1,

compilando il modulo “Richiesta di rinnovo/revisione delle prestazioni

assistenziali”, ha indicato:

Momentaneamente convivo con mia madre a __________

e stiamo cercando una sistemazione (causa disdetta). In teoria dovremmo essere

fuori entro fine novembre ma stiamo ancora cercando casa. Da giugno ad agosto

sono sopravvissuto grazie a prestiti (mai ridati) e cambiando posto per dormire

frequentemente. (…)” (Doc. 355)

Con lettere del 14 e del

27 gennaio 2015 l’USSI ha convocato PI 1 ad un incontro a __________. Le

relative convocazioni gli sono state inviate presso la madre nel Comune di __________

(cfr. doc. 72)

Da una nota interna

dell’USSI del 30 gennaio 2015 emerge che __________ ospitava in casa sia PI 1

sia l’altro figlio, __________, rientrato dall’estero e che “lo sfratto

dall’appartamento di __________ (n.d.r.: Comune di __________) è già

formale e si sono recati dal giudice di pace per capire come poter rimanere

fino a quando non troveranno qualcos’altro” (cfr. doc. 2).

Il 2 aprile 2015 __________,

della cancelleria comunale di __________, responsabile dei servizi sociali, ha

formulato all’attenzione dell’USSI la seguente osservazione relativa a PI 1:

" (…)

Considerato che dal 22.01.2013, in seguito

allo sfratto, il citato in oggetto non risiede più a __________ e che

attualmente abita presso la madre, __________, ad Intragna, il rinnovo della

prestazione assistenziale è da valutare solo per il corrente mese di aprile.

A partire dal 1.05.2015 chiediamo pertanto

il trasferimento del domicilio nel Comune delle __________.” (Doc. 327)

L’11 maggio 2015

l’amministrazione ha scritto a PI 1 sempre presso la madre nel Comune di __________,

indicando di aver provveduto al rinnovo delle prestazioni per maggio e giugno 2015

e precisando, segnatamente, che la seguente richiesta di rinnovo sarebbe stata

da presentare tramite il suo comune di domicilio (cfr.doc. 66).

__________, funzionario

del Comune di __________, il 12 maggio 2015 ha inviato il seguente messaggio di

posta elettronica all’USSI:

" (…) ho

appena ricevuto la decisione di sostentamento per il citato in oggetto per i

mesi di maggio e giugno 2015. Io non ho vidimato alcuna domanda di rinnovo e PI

1 non è nemmeno stato da me. Inoltre ho avviato la procedura di trasferimento

di domicilio nel Comune di __________. (…)” (Doc. 319)

Il 13 maggio 2015 __________

dell’USSI ha risposto:

(…) sai che concordo pienamente con la tua

presa di posizione, resta il fatto che PI 1 si è recato nel Comune di __________

ma è stato risposto picche. Mi ha chiamato lunedì, naturalmente senza soldi e

per accelerare la questione ho provveduto al rinnovo. Purtroppo senza conferme

scritte relative al trasferimento di domicilio non posso far altro che

mantenere lo stato attuale delle cose. Se per caso, solo a posteriori si

deciderà di addebitare la spesa (anche retroattivamente) a un altro comune,

potremo farlo senza indugio, … ma ora … non posso fare di più. (…)” (Doc. 319)

Il 29 maggio 2015 l’USSI

ha nuovamente inviato una convocazione a PI 1 presso la madre nel Comune di __________

(cfr. doc. 65).

Dal 30 giugno al 30

ottobre 2015 l’interessato è stato collocato dall’assistenza presso la

struttura “__________” quale misura di integrazione (cfr. doc. A).

Il 30 ottobre 2015 la

collaborazione con “__________” si è conclusa, poiché PI 1 è stato ritenuto non

idoneo, soprattutto in considerazione del fatto che non era costante e non era

regolare nel seguire il percorso e le attività proposte (cfr. doc. 306; 386; 45).

Il 15 gennaio 2016

l’Ufficio esecuzioni di __________ ha scritto all’USSI chiedendogli, a seguito

di procedure esecutive in via di pignoramento, l’invio di una copia della

decisione di accoglimento della prestazione assistenziale a favore di “PI 1,

__________.1993, c/o __________” (cfr. doc. 314).

PI 1, nel luglio 2016, ha

concluso un contratto di locazione a __________ per una camera presso

l’abitazione di __________ (cfr. doc. 52) e si è annunciato presso il Comune di

__________ con effetto dal 1° luglio 2016 (cfr. doc. 48; banca dati MOVPOP).

Nel mese di ottobre 2016 il

Comune di __________ ha ricevuto il conteggio delle spese assistenziali

relative al periodo in cui PI 1 ha effettuato la misura di inserimento presso

Midada, da cui risulta un costo complessivo di fr.19'186.-- e una quota a

carico del Comune di fr. 4'796.50 (cfr. doc. 82; D), corrispondente al 25%

dell’importo globale.

Il 17 novembre 2016 il

Municipio di __________ ha contestato l’addebito della quota e le modalità

procedurali applicate nella fattispecie.

In proposito è stato, in

particolare, osservato:

" (...)

riteniamo del tutto corretto e legittimo che delle prestazioni straordinarie di

questa entità siano preventivamente discusse e concordate anche con il Comune

di domicilio chiamato ad assumersi un onere non indifferente. Non appare quindi

plausibile di essere semplicemente chiamati a pagare a cose ormai fatte, senza

alcun preventivo ed opportuno coinvolgimento.

Facciamo pure osservare che il signor PI 1

di fatto non risiede più nel nostro Comune già dal gennaio 2013 tuttavia solo

di recente siamo riusciti a trasferire il domicilio in quanto risultava

irreperibile o comunque non erano dati i presupposti legali per il suo

trasferimento. In questa situazione, direttamente imputabile all’interessato,

vi erano indubbiamente motivi supplementari per evitare simili spese a nostro

carico.” (Doc. D)

Il 2 marzo 2017 il

Municipio di __________, evidenziando di essere, nonostante l’apprezzato

incontro con due collaboratori dell’USSI presso la sede municipale del 28

novembre 2016, ancora in attesa di un riscontro all’istanza del 17 novembre

2016, ha formalizzato la richiesta, ritenuta giustificata e legittima, che la

quota parte addebitata al Comune di __________ venga totalmente assunta dal

Cantone (cfr. doc. C).

L’USSI, il 28 marzo 2017,

ha ribadito che il Comune di __________ deve versare la quota parte di fr.

4'796.50 per il percorso svolto presso __________ da PI 1, asserendo

segnatamente che la partenza da __________ per __________ è stata notificata il

22 luglio 2016 con effetto 30 giugno 2016 (cfr. doc. 377).

Il 4 maggio 2017 il

Municipio di __________ ha postulato l’annullamento della partecipazione a

carico del Comune, facendo valere, da una parte, di non avere mai avuto la

possibilità di esprimersi in merito alla prestazione speciale d’inserimento

sociale, tanto meno conoscerne l’ingente costo.

Dall’altra, che all’USSI

era ben nota la particolarità del caso, ossia che PI 1, fino al giugno 2016,

risultava ancora domiciliato a __________, sebbene fosse di fatto partito già

dal gennaio 2013 per la sola impossibilità di assegnargli un nuovo domicilio e

ciò non per loro negligenza (cfr. doc. B).

Con decisione su reclamo

del 10 agosto 2017 l’amministrazione ha confermato l’obbligo per il Comune di __________

di partecipare con un importo di fr. 4'796.50 alle spese per il collocamento di

PI 1 presso la struttura “__________” dal 30 giugno al 30 ottobre 2015.

2.9. Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte ritiene innanzitutto utile ribadire che

in ambito di assistenza sociale risulta indispensabile la determinazione, in

primo luogo, del Cantone di domicilio.

In effetti secondo l’art. 115

Cost. fed. gli indigenti sono assistiti dal loro Cantone di domicilio (cfr.

art. 5 Las; 12 Legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel

bisogno – LAS -; consid. 2.3.).

In secondo luogo, è

fondamentale stabilire il Comune di domicilio della persona che postula le

prestazioni assistenziali. Domicilio inteso quale luogo dove il richiedente

l’assistenza risiede e in cui si trova il centro dei suoi interessi.

In proposito giova

evidenziare che l’intenzione di lasciare più tardi un luogo, non esclude la

possibilità di stabilirvi il domicilio (cfr. consid. 2.4.).

Il luogo dove sono

depositati i documenti personali, come pure quello risultante da documenti

amministrativi, delle autorità fiscali o delle assicurazioni sociali

costituiscono, invece, degli indizi che, tuttavia, non predominano rispetto al

luogo in cui si focalizza la maggior parte degli elementi concernenti la vita

personale, sociale e professionale dell’interessato (cfr. STF

9C_283/2015 dell’11 settembre 2015 consid. 5.2., pubblicata in DTF 141 V 530;

DTF 136 II 405 consid. 4.3.).

La determinazione del

Comune di domicilio nel senso appena descritto è importante, da un lato, per

evitare abusi. In effetti il semplice deposito dei documenti consentirebbe, ad

esempio, a persone non residenti nel Comune e nel Cantone Ticino (bensì in

altri Cantoni o all’estero) di percepire l’assistenza sociale.

Dall’altro, proprio alla

luce della partecipazione dei Comuni alle spese assistenziali. Il Comune di

domicilio chiamato ad accollarsi parte dei costi giusta l’art. 32 cpv. 2 Las

(cfr. consid. 2.6.) deve essere, infatti, quello dove la persona assistita effettivamente

vive.

In concreto PI 1 ha di

fatto lasciato il Comune di __________, con il quale non risulta peraltro avere

legami particolari, nella primavera del 2013 a seguito dello sfratto

dall’appartamento dove viveva con la madre e il fratello dal novembre 2010,

provenienti tutti e tre da __________ (cfr. doc. F; consid. 2.8.).

Il Comune di __________,

già nell’aprile 2013, ha reso attento l’USSI di tale circostanza e per questo

motivo ha formulato all’attenzione della parte resistente preavviso negativo,

poi ribadito nell’aprile 2014 alla richiesta di assistenza sociale

dell’interessato (cfr. doc. F; E; consid. 2.8.).

Nel maggio 2015 il Comune

di __________ nemmeno ha vidimato la domanda di rinnovo delle prestazioni

assistenziale di PI 1 (cfr. doc. 329; consid. 2.8.).

L’USSI, pertanto, era

tenuto a mettere in atto tutti gli accertamenti del caso al fine di acclarare

il reale domicilio dell’interessato. Ciò, però, non risulta essere stato fatto.

Al contrario la parte

resistente ha affermato, a torto, nel maggio 2015 che senza una conferma

scritta relativa al trasferimento di domicilio, non era possibile fare altro

che mantenere lo stato attuale delle cose (cfr. doc. 319; consid. 2.8.).

E’ vero che l’art. 24 cpv.

1 CC enuncia che il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a

sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro (cfr. consid. 2.4.).

E’ altrettanto vero,

tuttavia, che nell’ambito dell’assistenza sociale, per i motivi sopra esposti

(rischio di abusi, partecipazione finanziaria del Comune di domicilio), occorre

prestare un’attenzione particolare a dove si trovi effettivamente il domicilio

di una persona, esperendo al riguardo verifiche specifiche con la

collaborazione della persona interessata.

Nel caso in cui l’interessato

non collabori sufficientemente, l’USSI, dopo aver applicato in particolare

quanto previsto dall’art. 14 cpv. 3 Reg.Laps (“Se il

richiedente o altre persone che compongono l’unità di riferimento, nonostante

un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere

d’informare o di collaborare, l’organo designato dalla legge speciale può, dopo

diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver

impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o decidere

di non entrare in materia.”), corrispondente al tenore dell’art. 43 cpv. 3

LPGA, applicabile per analogia nel settore dell’assistenza sociale (cfr. STCA

42.2016.19 del 14 dicembre 2016 consid. 2.1.), può, decidendo in base

agli atti o decidendo di non entrare in materia, negare il diritto a

prestazioni assistenziali.

Nel caso di specie l’USSI,

prima di assegnare a PI 1 la misura d’integrazione presso __________ dal 30

giugno al 30 ottobre 2015, avrebbe dovuto, a maggior ragione, chiarire dove il

medesimo fosse realmente domiciliato, visto che erano trascorsi più di due

anni da quando il Comune di __________ per la prima volta gli aveva

segnalato che l’interessato non viveva più nel Comune e aveva formulato alla

sua attenzione preavviso negativo al riconoscimento di prestazioni

assistenziali (cfr. consid. 2.8.).

In simili condizioni, di

conseguenza, la parte resistente, che era al corrente dall’aprile 2013 che PI 1

non viveva più a __________ (cfr. consid. 2.8.; doc. E; F; 319; 138) e che non

ha approfondito nemmeno nel 2015, prima di ordinare la misura presso __________

costata complessivamente fr. 19'186.-- (cfr. consid. 2.8.), dove lo stesso

risiedesse prevalentemente, non era legittimato ad accollare il 25% di tale

spesa al Comune di __________.

Quest’ultimo, d’altronde,

neppure risulta essere stato interpellato anticipatamente in modo specifico in

merito alla prestazione speciale presso __________ (cfr. art. 20 lett. d) Las;

consid. 2.5.), contrariamente a quanto previsto dagli art. 52 lett. f e 60 cpv.

Considerandi

2.

Las (cfr. consid. 2.7.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione su reclamo

del 10 agosto 2017 è annullata.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti