42.2017.42
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20 novembre 2017Italiano29 min
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Raccomandata
Incarto
n.
42.2017.42
rs
Lugano
20 novembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 settembre 2017 di
Comune di RI 1
rappr. da:
Municipio di RA 1
contro
la decisione su
reclamo del 10 agosto 2017 emanata da
Ufficio del
sostegno sociale e dell’inserimento,
6501
Bellinzona
in relazione al caso: PI 1
in materia di
assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del
10 agosto 2017 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito:
USSI) ha confermato nei confronti del Comune di __________ l’obbligo di
partecipare con un importo di fr. 4'796.50 alle spese assistenziali di PI 1, il
quale dal 30 giugno al 30 ottobre 2015 è stato collocato presso la struttura “__________”
come misura d’integrazione.
L’amministrazione ha in
particolare rilevato:
" (…)
In primo luogo, come indicato dallo stesso
Municipio, il preavviso previsto dall’art. 52 lett. f Las è vincolante di
principio. L’USSI può quindi assegnare una prestazione anche senza il consenso
del Comune.
La legge, poi, prevede la richiesta di un
preavviso per la concessione delle (varie) misure assistenziali e non di un
preavviso per ogni singola misura.
Il preavviso d’altra parte non deve
rispondere alla volontà di assumere o meno un costo, ma corrispondere alla
valutazione sull’opportunità e necessità o meno di una misura. In tal senso il
reclamo in esame non indica e tanto meno dimostra che la misura (collocamento
a __________) fosse in concreto inopportuna o inadeguata.
In tali condizioni, posto che il preavviso
del Comune non è vincolante in assoluto e che il Municipio con il proprio
reclamo ha avuto modo di esporre pienamente la sua valutazione e
argomentazione, in sostanza unicamente finanziaria, la decisione della misura
da parte dell’USSI non è nulla né è da annullare, ritenuto che nella sostanza
era una misura opportuna e corretta, che rientra nelle competenze
dell’assistenza.
Si osserva che le decisioni di attribuire
la misura di integrazione (collocamento a __________) risalgono al 3.7.2015.
Queste decisioni sono state pure trasmesse e note al Comune e non sono state
formalmente contestate tramite reclamo, essendo così pure cresciute in
giudicato. In merito all’assegnazione in quanto tale della misura di
collocamento presso __________, il reclamo è irricevibile. Esso è quindi da
valutare limitatamente al conteggio, quindi all’obbligo e importo del
pagamento.
L’obbligo, come tale, di partecipare al 25%
del costo della misura assistenziale è stabilito dalla LAS. In tal senso la
partecipazione richiesta è pacifica e automatica e non si tratta di una scelta
facoltativa dell’USSI ma di una conseguenza prevista dalla legge, applicata
correttamente. In tal senso la partecipazione richiesta risulta corretta e dev’essere
confermata.
L’importo del conteggio non viene
contestato essendo invece contestato l’obbligo di partecipare al costo della
misura da parte del Comune in virtù dell’asserita mancanza di domicilio. Essa
andava sollevata se del caso contro le decisioni di attribuzione della misura
che invece sono cresciute in giudicato.
Si osserva che, comunque, la mancanza di
domicilio è una valutazione errata: in effetti non risulta che nel periodo
interessato sia tato tolto il domicilio a __________: l’assistito non ha
stabilito un nuovo domicilio altrove e quindi si deve considerare quello
vigente e ufficiale. Neppure era definibile un altro domicilio di fatto. (…)”
(Doc. A)
1.2. Contro la decisione su
reclamo del 10 agosto 2017 il Comune di __________ ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA, nel quale ha chiesto di non dover partecipare al 25% della
spesa assistenziale per PI 1.
A sostegno della propria
pretesa ricorsuale l’insorgente ha addotto:
" (…)
Il Municipio di __________ è stato chiamato
ad esprimersi unicamente sul riconoscimento di prestazioni assistenziali di
base che – essendo dovuti – sono in definitiva stati onorati nonostante il
nostro motivato preavviso negativo (rif. Allegati E d F).
Della misura sociale straordinaria, e
particolarmente onerosa, relativa al progetto __________ abbiamo invece saputo
solo in modo generico, non ufficiale, e soprattutto senza mai disporre di
alcuna indicazione circa il costo di questo provvedimento.
Ci chiediamo come possa l’USSI
ripetutamente affermare, in modo evidentemente temerario, che il nostro reclamo
non è accettabile, in quanto si fonda su una misura cresciuta in giudicato,
quando in concreto non ci è mai stata sottoposta una formale decisione in
merito che potesse da parte nostra essere adeguatamente esaminata e
eventualmente impugnata? Lasciamo all’USSI di dimostrare il contrario.
Evidenziamo che, per Legge, il preavviso
del Comune è di principio vincolante e nella fattispecie, considerata la
particolarità del caso e la natura straordinaria della misura, come pure il suo
costo esorbitante, avremmo indubbiamente fatto valere questo principio che,
evidentemente, è stato voluto dal Legislatore proprio a tutela dei diritti dei
Comuni i quali, essendo chiamati a partecipare alle spese, hanno giustamente
voce in capitolo e vanno opportunatamente considerati.
3.2. La questione del domicilio del signor PI
1 è un aspetto fondamentale in questa vertenza. Per quanto sia pacifico che
formalmente l’interessato sia stato domiciliato a __________ fino a giugno
2016, di fatto è però partito da __________ già dal gennaio 2013 (senza più
avere alcun legame con il nostro Comune), risultando in seguito latitante.
Non abbiamo quindi avuto la possibilità di
trasferire il suo domicilio e di adeguatamente regolarizzare la sua posizione.
Non ci sembra di certo il caso di venire penalizzati per questa controversa
situazione che abbiamo dovuto subire nostro malgrado.
Di questo fatto (posizione irregolare
dell’interessato) l’USSI era ben informato da tempo e pertanto, vista la
particolarità del caso, risulta davvero incomprensibile come abbia potuto
decidere unilateralmente una misura così onerosa senza avere l’accortezza di
coinvolgerci, come d’altra parte stabilito per Legge (da notare che la misura
speciale è stata decisa nel 2015 quando il signor PI 1 già da oltre due anni aveva
una posizione irregolare nei confronti del Comune di __________). (…)” (Doc. I)
1.3. In risposta l’USSI ha
proposto la reiezione dell’impugnativa richiamando, in buona sostanza, quanto
esposto nella decisione su reclamo (cfr. doc. III).
1.4. PI 1, a cui è stato inviato
il ricorso del Comune di __________ per una presa di posizione (cfr. doc. II), non
ha trasmesso alcuna osservazione.
1.5. Il 9 ottobre 2017 il TCA ha
assegnato alle parti e a PI 1 un termine di 10 giorni per presentare eventuali
altri mezzi di prova (cfr. doc. IV).
Essi sono rimasti silenti.
2.1. Oggetto della vertenza è la
questione di sapere se a ragione oppure no l’USSI ha accollato al Comune di __________
il 25% della spesa assistenziale relativa alla misura d’integrazione assegnata a
PI 1 dal 30 giugno al 30 ottobre 2015.
2.2. L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran
Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289
segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi
cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26
giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in
vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1°
ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della
Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU
40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
L'art.
1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei
diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite
dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di
quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le
prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e
professionale dei beneficiari (cpv. 2).
2.3. Ai sensi dell’art. 115 della
Costituzione federale, relativo all’assistenza agli indigenti:
" Gli indigenti sono assistiti dal loro Cantone di domicilio.
La Confederazione disciplina le eccezioni e le
competenze.”
L’art. 5 Las, relativo al
titolare del diritto alle prestazioni assistenziali, prevede che:
" 1Hanno diritto ai provvedimenti e alle prestazioni
della presente legge le persone con domicilio o dimora assistenziale nel
Cantone.
2Le persone con
sola dimora assistenziale hanno per principio diritto unicamente a prestazioni
o aiuti immediati.
3Sono riservate le
disposizioni del diritto federale e dei trattati internazionali.”
2.4. L’art. 23 CC enuncia che:
"
Il domicilio di una
persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi
durevolmente. (cpv. 1)
Nessuno può avere contemporaneamente il suo
domicilio in più luoghi. (cpv. 2)
Questa disposizione non si applica al
domicilio d’affari. (cpv. 3)”
La nozione di domicilio
presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva,
di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirsi
durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella
misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in cui si trova
il centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di
abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si
trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento
telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve
essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione
di lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il
domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione rivestono
l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti politici, il pagamento
delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri ecc. (cfr.
STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF 133 V 367; DTF
127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr.
pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8
agosto 2005, consid. 4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25).
In proposito al cambiamento di
domicilio o dimora l’art. 24 CC enuncia che:
"
Il domicilio di una
persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia
acquistato un altro. (cpv. 1)
Si considera come domicilio di una persona il
luogo dove dimora, quando non possa essere provato un domicilio precedente o
quando essa abbia abbandonato il suo domicilio all’estero senza averne
stabilito un altro nella Svizzera. (cpv. 2)”
In una sentenza 9C_293/2013
del 12 agosto 2013 il Tribunale federale, pronunciandosi in relazione a un caso
di conflitto negativo di competenza territoriale tra il Tribunale cantonale delle
assicurazioni del Cantone San Gallo e il Tribunale cantonale delle
assicurazioni del Canton Turgovia in ambito dell’assicurazione contro le
malattie, ha ribadito i principi appena esposti ed ha ricordato che:
"
(…)
2.2. Der Wohnsitz einer Person bestimmt sich nach den Artikeln 23-26 des
Zivilgesetzbuches (Art. 13 Abs. 1 ATSG). Der Wohnsitz einer Person befindet
sich an dem Ort, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält.
Niemand kann an mehreren Orten zugleich seinen Wohnsitz haben (Art. 23 Abs. 1
und 2 ZGB). Der einmal begründete Wohnsitz einer Person bleibt bestehen bis zum
Erwerb eines neuen Wohnsitzes (Art. 24 Abs. 1 ZGB). Wo eine Person ihren
Wohnsitz hat, beurteilt sich nicht in erster Linie nach deren inneren Willen,
sondern nach den objektiven Umständen. Entscheidend ist mit anderen Worten, ob
die Person den Ort, an dem sie weilt, in einer für Dritte, insbesondere auch
für Behörden und Ämter erkennbaren Weise zum Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen
gemacht hat oder zu machen beabsichtigt. Verlässt eine Person ihren Wohnsitz,
darf nicht leichthin angenommen werden, sie habe am neuen Aufenthaltsort einen
Wohnsitz begründet; ein entsprechender Wille muss sich deutlich manifestiert
haben (Urteil 5A_733/2012 vom 16. November 2012 E. 2.1; ZAK 1990 S. 247, H 57/89 E. 3a; BGE 99 V 106 E. 2
Fatti
S. 108).“
In
proposito cfr. anche STF 9C_283/2015 dell’ 11 settembre 2015, pubblicata in DTF
141 V 530.
2.5. Secondo
l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti
preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette
(art. 17).
Al
riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare
alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2
Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,
10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente
dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e
alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse
si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa
distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in
relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del
Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8
maggio 2002, pag. 3).
Inoltre
le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.
3 Las).
L'art. 20 Las definisce le
prestazioni speciali:
"
Le prestazioni speciali sono
destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio:
a) spese di formazione;
b) franchigie, partecipazioni, spese
dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap;
c) determinate assicurazioni;
d) misure che favoriscono
l’integrazione sociale e l’inserimento professionale;
e) spese di collocamento diurno di figli minorenni;
f) spese di collocamento in istituto;
g) spese di sepoltura. (cpv. 1)
Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali
per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio
superiori ai limiti previsti dall’art. 22. (cpv. 2)
Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle
prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario
raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non coprono il bisogno
specifico cui esse sono destinate. (cpv. 3).
A titolo di prestito da rimborsare possono essere
versate in particolare: il deposito di garanzia relativo alla locazione, gli
arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi partecipazioni e
franchigie nell’ambito della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal)
del 18 marzo 1994. (cpv. 4)"
Le
prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a
bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in
termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il
loro carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di
bisogni specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse anche quando
il reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. Messaggio n.
5250 dell’8 maggio 2002, pag. 4; STCA 42.2004.3 del 17 maggio 2005, pubblicata
in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.).
2.6. Giusta l’art. 32 Las, relativo
al finanziamento:
" 1Le
spese derivanti dall’applicazione di questa legge sono a carico dello Stato.
2Il Comune di domicilio del beneficiario delle
prestazioni di cui agli art. 18 e 20 partecipa alle relative spese e agli
eventuali ricuperi nella misura del 25%.”
Al riguardo è utile
rilevare che nell’ambito dei provvedimenti di risanamento finanziario proposti
dal Consiglio di Stato nel 1980, il Gran Consiglio ha adottato il 23 dicembre
1980 la modifica della Las con l’introduzione di un nuovo articolo 32a del
seguente tenore:
" Il Comune
di domicilio dell'assistito partecipa alle spese per prestazioni assistenziali
ed agli eventuali ricuperi nella misura del 30%".
Il 18 dicembre 2000 il
Gran Consiglio ha, poi, accolto l'iniziativa Paolo Beltraminelli del 26 giugno
2000 per l'abrogazione dell'art. 32a della Las con effetto dal 1° gennaio 2001.
Il 3 dicembre 2002 il Gran
Consiglio, come visto sopra (cfr. consid. 2.2.), ha approvato senza opposizioni
l'ulteriore revisione della Las proposta con il Messaggio del Consiglio di
Stato dell'8 maggio 2002, che mirava in primo luogo a rendere compatibile la
Las con la Laps.
Con il Messaggio n. 5432
del 17 ottobre 2003, relativo al Preventivo 2004, il Consiglio di Stato ha invitato
il legislativo a introdurre nella Las l’art. 32 enunciante, al cpv. 2, che “il Comune
di domicilio del beneficiario delle prestazioni di cui agli artt. 18 e 20
partecipa alle relative spese e agli eventuali ricuperi nella misura del
20%."
Dal citato Messaggio, pag.
75, emerge che:
" (…)
Il Consiglio di Stato non intende rimettere in discussione questa
nuova impostazione. Tuttavia, sembra utile sottolineare quanto segue.
La Las riveduta prevede alcuni dispositivi per garantire il potere
di controllo di ogni Comune sulle decisioni in materia di prestazioni
assistenziali e indurne la non adozione, la revoca o la modifica nei casi
pertinenti: quando il Comune è a conoscenza delle condizioni del suo cittadino
che, con tutta verosimiglianza, non permettono l'accesso ad una prestazione
assistenziale.
Il Consiglio di Stato è persuaso che l'introduzione di una
partecipazione dei Comuni al finanziamento della Las - al di là del suo impatto
positivo immediato sui risultati d'esercizio del Cantone - può valorizzare
queste competenze già attribuite al Comune: esso sarà incentivato a farne un
sempre miglior uso, poiché sarebbe chiamato a sopportare le conseguenze
finanziarie di decisioni che, in base a informazioni oggettive in suo possesso,
sarebbero indebite. (…)”
Nel Rapporto di
maggioranza del 2 dicembre 2003 della Commissione della gestione e delle
finanze sul Messaggio 17 ottobre 2003 concernente il Preventivo 2004 è stato
indicato:
" (…)
La misura proposta prevede un ribaltamento, seppur relativamente
limitato, di oneri dal Cantone ai Comuni, ai quali viene ora chiesto di
partecipare alle spese ed agli eventuali ricuperi delle spese assistenziali
nella misura del 20%.
Tale ribaltamento sarebbe a detta del Governo giustificato dal
potere di controllo che la LAS, riveduta, attribuisce ad ogni Comune. La
Commissione esprime dubbi e scetticismo sulla possibilità per i Comuni di
influire sulle decisioni assistenziali.
La commissione auspica dunque di poter verificare nei prossimi
anni l’evoluzione delle decisioni in materia di prestazioni assistenziali.
(…)”
L’art. 32 Las è stato
adottato dal Gran Consiglio il 18 dicembre 2003 ed è entrato in vigore il 1°
gennaio 2004.
La quota di finanziamento
degli oneri per l’assistenza a carico dei Comuni è stata aumentata dal 20% al
25% in occasione del Preventivo 2013 (cfr. Messaggio n. 6697 del 15 ottobre
2012 pag. 25).
Tale modifica è stata
approvata il 20 dicembre 2012 ed è entrata in vigore il 15 febbraio 2013.
2.7. L’art. 52 Las, concernente i
Comuni, prevede in particolare alla lettera d) che il Comune viene informato
dal Cantone sui cittadini residenti nel Comune che sono a beneficio di
prestazioni assistenziali, e coadiuva i servizi cantonali nelle indagini che si
rendessero necessarie per verificare le condizioni economiche e personali che
legittimano la continuità di tali prestazioni e alla lettera f) che il medesimo
formula all’attenzione del Cantone un preavviso, di principio vincolante,
relativamente alle prestazioni di cui agli art. 18 e 20.
Ai sensi dell’art. 60 cpv.
2 Las, inoltre, per le domande di prestazioni di cui agli art. 18 e 20 il
Dipartimento decide in base ad un preavviso del Comune di domicilio del
beneficiario che ha, di principio, carattere vincolante.
Gli art. 52 lett. f e 60
cpv. 2 Las sono stati introdotti nella legge nel dicembre 2003, unitamente
all’art. 32 cpv. 2 Las afferente alla partecipazione dei Comuni al
finanziamento delle spese assistenziali (cfr. consid. 2.6.), e sono entrati in
vigore il 1° gennaio 2004.
2.8. Nell’evenienza concreta
risulta dalle carte processuali che PI 1, nato ad __________ il __________
1993, nel novembre 2010 si è trasferito da __________ a __________ (Comune di __________;
cfr. doc. 121) con la madre __________ e il fratello __________, nato il __________
1991 (cfr. doc. F; sistema informatico relativo alla
banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino).
Il 25 aprile 2013 il
Comune di __________, in relazione a una richiesta di assistenza sociale
formulata da PI 1, ha inviato all’USSI uno scritto del seguente tenore:
(…) vi comunichiamo che il Municipio di __________,
svolti gli accertamenti del caso, tenuto conto che, a seguito dell’avvenuto
sfratto dall’appartamento occupato a __________ con la famiglia (madre e
fratello), il richiedente non è di fatto più residente nel Comune di __________
e che, non disponendo di un nuovo recapito preciso, abbiamo in atto le ricerche
per poter effettuare il trasferimento di domicilio, ha deciso di formulare al
riguardo preavviso negativo in quanto non sussistono più le premesse per
farci carico di questo caso. (…)” (Doc. F)
In effetti la madre
dell’interessato, __________, risulta essere partita da __________ con
destinazione il Comune di __________ il 15 aprile 2013 (cfr.
banca dati MOVPOP).
Il 1° aprile 2014 PI 1 ha
nuovamente postulato l’assegnazione di prestazioni assistenziali presso la
Cancelleria Comunale di __________, compilando il formulario “Annuncio presso
il Comune di domicilio e appuntamento allo sportello Laps” (cfr. doc. 119).
Il Comune di __________,
il 1° aprile 2014, trasmettendo la richiesta di prestazione assistenziale allo
sportello LAPS di Locarno, ha puntualizzato che il domicilio dell’interessato
risultava ancora nel Comune di __________, ma di fatto non ci abitava da oltre
un anno (cfr. doc. 137).
Da una nota dell’USSI del
7 aprile 2014 risulta che PI 1 “non ha una fissa dimora, vive un po’ con
l’amica e la mamma” (cfr. doc. 138).
Il Comune di __________,
riguardo alla nuova domanda di assistenza sociale, il 24 aprile 2014 ha poi scritto
all’USSI che:
" (…) vi
comunichiamo che il Municipio di __________, valutata la situazione e tenuto
conto che di fatto il richiedente non è più residente nel Comune di __________
(partito nel periodo marzo-aprile 2013 ma, per sua stessa negligenza, non è
finora mai stato possibile formalizzare il trasferimento di domicilio), per una
questione di principio ha deciso di formulare
preavviso negativo
al riconoscimento delle prestazioni sociali.
In merito richiamiamo pure il preavviso negativo già formulato in
data 25 aprile 2013. (…)” (Doc. E)
Nell’ottobre 2014 PI 1,
compilando il modulo “Richiesta di rinnovo/revisione delle prestazioni
assistenziali”, ha indicato:
Momentaneamente convivo con mia madre a __________
e stiamo cercando una sistemazione (causa disdetta). In teoria dovremmo essere
fuori entro fine novembre ma stiamo ancora cercando casa. Da giugno ad agosto
sono sopravvissuto grazie a prestiti (mai ridati) e cambiando posto per dormire
frequentemente. (…)” (Doc. 355)
Con lettere del 14 e del
27 gennaio 2015 l’USSI ha convocato PI 1 ad un incontro a __________. Le
relative convocazioni gli sono state inviate presso la madre nel Comune di __________
(cfr. doc. 72)
Da una nota interna
dell’USSI del 30 gennaio 2015 emerge che __________ ospitava in casa sia PI 1
sia l’altro figlio, __________, rientrato dall’estero e che “lo sfratto
dall’appartamento di __________ (n.d.r.: Comune di __________) è già
formale e si sono recati dal giudice di pace per capire come poter rimanere
fino a quando non troveranno qualcos’altro” (cfr. doc. 2).
Il 2 aprile 2015 __________,
della cancelleria comunale di __________, responsabile dei servizi sociali, ha
formulato all’attenzione dell’USSI la seguente osservazione relativa a PI 1:
" (…)
Considerato che dal 22.01.2013, in seguito
allo sfratto, il citato in oggetto non risiede più a __________ e che
attualmente abita presso la madre, __________, ad Intragna, il rinnovo della
prestazione assistenziale è da valutare solo per il corrente mese di aprile.
A partire dal 1.05.2015 chiediamo pertanto
il trasferimento del domicilio nel Comune delle __________.” (Doc. 327)
L’11 maggio 2015
l’amministrazione ha scritto a PI 1 sempre presso la madre nel Comune di __________,
indicando di aver provveduto al rinnovo delle prestazioni per maggio e giugno 2015
e precisando, segnatamente, che la seguente richiesta di rinnovo sarebbe stata
da presentare tramite il suo comune di domicilio (cfr.doc. 66).
__________, funzionario
del Comune di __________, il 12 maggio 2015 ha inviato il seguente messaggio di
posta elettronica all’USSI:
" (…) ho
appena ricevuto la decisione di sostentamento per il citato in oggetto per i
mesi di maggio e giugno 2015. Io non ho vidimato alcuna domanda di rinnovo e PI
1 non è nemmeno stato da me. Inoltre ho avviato la procedura di trasferimento
di domicilio nel Comune di __________. (…)” (Doc. 319)
Il 13 maggio 2015 __________
dell’USSI ha risposto:
(…) sai che concordo pienamente con la tua
presa di posizione, resta il fatto che PI 1 si è recato nel Comune di __________
ma è stato risposto picche. Mi ha chiamato lunedì, naturalmente senza soldi e
per accelerare la questione ho provveduto al rinnovo. Purtroppo senza conferme
scritte relative al trasferimento di domicilio non posso far altro che
mantenere lo stato attuale delle cose. Se per caso, solo a posteriori si
deciderà di addebitare la spesa (anche retroattivamente) a un altro comune,
potremo farlo senza indugio, … ma ora … non posso fare di più. (…)” (Doc. 319)
Il 29 maggio 2015 l’USSI
ha nuovamente inviato una convocazione a PI 1 presso la madre nel Comune di __________
(cfr. doc. 65).
Dal 30 giugno al 30
ottobre 2015 l’interessato è stato collocato dall’assistenza presso la
struttura “__________” quale misura di integrazione (cfr. doc. A).
Il 30 ottobre 2015 la
collaborazione con “__________” si è conclusa, poiché PI 1 è stato ritenuto non
idoneo, soprattutto in considerazione del fatto che non era costante e non era
regolare nel seguire il percorso e le attività proposte (cfr. doc. 306; 386; 45).
Il 15 gennaio 2016
l’Ufficio esecuzioni di __________ ha scritto all’USSI chiedendogli, a seguito
di procedure esecutive in via di pignoramento, l’invio di una copia della
decisione di accoglimento della prestazione assistenziale a favore di “PI 1,
__________.1993, c/o __________” (cfr. doc. 314).
PI 1, nel luglio 2016, ha
concluso un contratto di locazione a __________ per una camera presso
l’abitazione di __________ (cfr. doc. 52) e si è annunciato presso il Comune di
__________ con effetto dal 1° luglio 2016 (cfr. doc. 48; banca dati MOVPOP).
Nel mese di ottobre 2016 il
Comune di __________ ha ricevuto il conteggio delle spese assistenziali
relative al periodo in cui PI 1 ha effettuato la misura di inserimento presso
Midada, da cui risulta un costo complessivo di fr.19'186.-- e una quota a
carico del Comune di fr. 4'796.50 (cfr. doc. 82; D), corrispondente al 25%
dell’importo globale.
Il 17 novembre 2016 il
Municipio di __________ ha contestato l’addebito della quota e le modalità
procedurali applicate nella fattispecie.
In proposito è stato, in
particolare, osservato:
" (...)
riteniamo del tutto corretto e legittimo che delle prestazioni straordinarie di
questa entità siano preventivamente discusse e concordate anche con il Comune
di domicilio chiamato ad assumersi un onere non indifferente. Non appare quindi
plausibile di essere semplicemente chiamati a pagare a cose ormai fatte, senza
alcun preventivo ed opportuno coinvolgimento.
Facciamo pure osservare che il signor PI 1
di fatto non risiede più nel nostro Comune già dal gennaio 2013 tuttavia solo
di recente siamo riusciti a trasferire il domicilio in quanto risultava
irreperibile o comunque non erano dati i presupposti legali per il suo
trasferimento. In questa situazione, direttamente imputabile all’interessato,
vi erano indubbiamente motivi supplementari per evitare simili spese a nostro
carico.” (Doc. D)
Il 2 marzo 2017 il
Municipio di __________, evidenziando di essere, nonostante l’apprezzato
incontro con due collaboratori dell’USSI presso la sede municipale del 28
novembre 2016, ancora in attesa di un riscontro all’istanza del 17 novembre
2016, ha formalizzato la richiesta, ritenuta giustificata e legittima, che la
quota parte addebitata al Comune di __________ venga totalmente assunta dal
Cantone (cfr. doc. C).
L’USSI, il 28 marzo 2017,
ha ribadito che il Comune di __________ deve versare la quota parte di fr.
4'796.50 per il percorso svolto presso __________ da PI 1, asserendo
segnatamente che la partenza da __________ per __________ è stata notificata il
22 luglio 2016 con effetto 30 giugno 2016 (cfr. doc. 377).
Il 4 maggio 2017 il
Municipio di __________ ha postulato l’annullamento della partecipazione a
carico del Comune, facendo valere, da una parte, di non avere mai avuto la
possibilità di esprimersi in merito alla prestazione speciale d’inserimento
sociale, tanto meno conoscerne l’ingente costo.
Dall’altra, che all’USSI
era ben nota la particolarità del caso, ossia che PI 1, fino al giugno 2016,
risultava ancora domiciliato a __________, sebbene fosse di fatto partito già
dal gennaio 2013 per la sola impossibilità di assegnargli un nuovo domicilio e
ciò non per loro negligenza (cfr. doc. B).
Con decisione su reclamo
del 10 agosto 2017 l’amministrazione ha confermato l’obbligo per il Comune di __________
di partecipare con un importo di fr. 4'796.50 alle spese per il collocamento di
PI 1 presso la struttura “__________” dal 30 giugno al 30 ottobre 2015.
2.9. Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte ritiene innanzitutto utile ribadire che
in ambito di assistenza sociale risulta indispensabile la determinazione, in
primo luogo, del Cantone di domicilio.
In effetti secondo l’art. 115
Cost. fed. gli indigenti sono assistiti dal loro Cantone di domicilio (cfr.
art. 5 Las; 12 Legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel
bisogno – LAS -; consid. 2.3.).
In secondo luogo, è
fondamentale stabilire il Comune di domicilio della persona che postula le
prestazioni assistenziali. Domicilio inteso quale luogo dove il richiedente
l’assistenza risiede e in cui si trova il centro dei suoi interessi.
In proposito giova
evidenziare che l’intenzione di lasciare più tardi un luogo, non esclude la
possibilità di stabilirvi il domicilio (cfr. consid. 2.4.).
Il luogo dove sono
depositati i documenti personali, come pure quello risultante da documenti
amministrativi, delle autorità fiscali o delle assicurazioni sociali
costituiscono, invece, degli indizi che, tuttavia, non predominano rispetto al
luogo in cui si focalizza la maggior parte degli elementi concernenti la vita
personale, sociale e professionale dell’interessato (cfr. STF
9C_283/2015 dell’11 settembre 2015 consid. 5.2., pubblicata in DTF 141 V 530;
DTF 136 II 405 consid. 4.3.).
La determinazione del
Comune di domicilio nel senso appena descritto è importante, da un lato, per
evitare abusi. In effetti il semplice deposito dei documenti consentirebbe, ad
esempio, a persone non residenti nel Comune e nel Cantone Ticino (bensì in
altri Cantoni o all’estero) di percepire l’assistenza sociale.
Dall’altro, proprio alla
luce della partecipazione dei Comuni alle spese assistenziali. Il Comune di
domicilio chiamato ad accollarsi parte dei costi giusta l’art. 32 cpv. 2 Las
(cfr. consid. 2.6.) deve essere, infatti, quello dove la persona assistita effettivamente
vive.
In concreto PI 1 ha di
fatto lasciato il Comune di __________, con il quale non risulta peraltro avere
legami particolari, nella primavera del 2013 a seguito dello sfratto
dall’appartamento dove viveva con la madre e il fratello dal novembre 2010,
provenienti tutti e tre da __________ (cfr. doc. F; consid. 2.8.).
Il Comune di __________,
già nell’aprile 2013, ha reso attento l’USSI di tale circostanza e per questo
motivo ha formulato all’attenzione della parte resistente preavviso negativo,
poi ribadito nell’aprile 2014 alla richiesta di assistenza sociale
dell’interessato (cfr. doc. F; E; consid. 2.8.).
Nel maggio 2015 il Comune
di __________ nemmeno ha vidimato la domanda di rinnovo delle prestazioni
assistenziale di PI 1 (cfr. doc. 329; consid. 2.8.).
L’USSI, pertanto, era
tenuto a mettere in atto tutti gli accertamenti del caso al fine di acclarare
il reale domicilio dell’interessato. Ciò, però, non risulta essere stato fatto.
Al contrario la parte
resistente ha affermato, a torto, nel maggio 2015 che senza una conferma
scritta relativa al trasferimento di domicilio, non era possibile fare altro
che mantenere lo stato attuale delle cose (cfr. doc. 319; consid. 2.8.).
E’ vero che l’art. 24 cpv.
1 CC enuncia che il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a
sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro (cfr. consid. 2.4.).
E’ altrettanto vero,
tuttavia, che nell’ambito dell’assistenza sociale, per i motivi sopra esposti
(rischio di abusi, partecipazione finanziaria del Comune di domicilio), occorre
prestare un’attenzione particolare a dove si trovi effettivamente il domicilio
di una persona, esperendo al riguardo verifiche specifiche con la
collaborazione della persona interessata.
Nel caso in cui l’interessato
non collabori sufficientemente, l’USSI, dopo aver applicato in particolare
quanto previsto dall’art. 14 cpv. 3 Reg.Laps (“Se il
richiedente o altre persone che compongono l’unità di riferimento, nonostante
un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere
d’informare o di collaborare, l’organo designato dalla legge speciale può, dopo
diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver
impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o decidere
di non entrare in materia.”), corrispondente al tenore dell’art. 43 cpv. 3
LPGA, applicabile per analogia nel settore dell’assistenza sociale (cfr. STCA
42.2016.19 del 14 dicembre 2016 consid. 2.1.), può, decidendo in base
agli atti o decidendo di non entrare in materia, negare il diritto a
prestazioni assistenziali.
Nel caso di specie l’USSI,
prima di assegnare a PI 1 la misura d’integrazione presso __________ dal 30
giugno al 30 ottobre 2015, avrebbe dovuto, a maggior ragione, chiarire dove il
medesimo fosse realmente domiciliato, visto che erano trascorsi più di due
anni da quando il Comune di __________ per la prima volta gli aveva
segnalato che l’interessato non viveva più nel Comune e aveva formulato alla
sua attenzione preavviso negativo al riconoscimento di prestazioni
assistenziali (cfr. consid. 2.8.).
In simili condizioni, di
conseguenza, la parte resistente, che era al corrente dall’aprile 2013 che PI 1
non viveva più a __________ (cfr. consid. 2.8.; doc. E; F; 319; 138) e che non
ha approfondito nemmeno nel 2015, prima di ordinare la misura presso __________
costata complessivamente fr. 19'186.-- (cfr. consid. 2.8.), dove lo stesso
risiedesse prevalentemente, non era legittimato ad accollare il 25% di tale
spesa al Comune di __________.
Quest’ultimo, d’altronde,
neppure risulta essere stato interpellato anticipatamente in modo specifico in
merito alla prestazione speciale presso __________ (cfr. art. 20 lett. d) Las;
consid. 2.5.), contrariamente a quanto previsto dagli art. 52 lett. f e 60 cpv.
Considerandi
2.
Las (cfr. consid. 2.7.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione su reclamo
del 10 agosto 2017 è annullata.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti