42.2017.43
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23 ottobre 2017Italiano9 min
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n.
Fatti
42.2017.43
rs
Lugano
23 ottobre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 13 luglio 2017 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del 13
luglio 2017 (cfr. doc. B) l’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in
seguito: USSI) ha confermato la decisione del 1° febbraio 2017 con la quale
aveva chiesto ad RI 1la restituzione di fr. 14'174.80, a titolo di prestazioni
assistenziali percepite indebitamente nel periodo aprile - novembre 2016, in
quanto è emerso che egli in quei mesi aveva percepito delle indennità
giornaliere per perdita di guadagno a causa di malattia (cfr. doc. 6).
L’amministrazione ha,
inoltre, specificato che “la domanda di condono viene decisa con separata
decisione una volta cresciuta in giudicato la decisione su reclamo” (cfr.
doc. B p.to G in fine).
1.2. Contro la decisione su
reclamo l’interessato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA nel quale ha chiesto l’annullamento della medesima, nonché
l’annullamento della sanzione di fr. 900.-- inflittagli dall’USSI il 1°
febbraio 2017 per non avere fornito tutte le informazioni necessarie per la
definizione del proprio reddito (cfr. doc. I pag. 7; 80).
A sostegno delle proprie
pretese ricorsuali l’insorgente, per il tramite del proprio legale, ha
segnatamente addotto di aver sempre ottemperato al suo obbligo d’informazione
fornendo in buona fede le informazioni richieste dall’USSI. In particolare è
stato precisato, da un lato, che il 17 maggio ha risposto alla richiesta
dell’amministrazione del 29 aprile 2016 concernente la giustificazione e la
motivazione di alcuni accrediti sul suo conto privato. Dall’altro, che il 31
maggio 2016 ha dato seguito a un’ulteriore richiesta di informazioni,
rispettivamente il 13 dicembre 2016 e il 30 gennaio 2017 ha risposto alle
domande dell’amministrazione postegli a seguito della sua richiesta di rinnovo
delle prestazioni assistenziali.
Nell’impugnativa è stato
puntualizzato che il ricorrente non ha mai avuto l’intenzione di nascondere od
omettere alcuna informazione riguardo alla propria situazione economica e
patrimoniale, come pure che il ricorrente ha ricevuto l’indennità per perdita
di guadagno unicamente il 12 maggio 2016 e che quindi prima di quella data non
poteva sapere che avrebbe ricevuto un reddito a seguito della malattia, a causa
dei litigi persistenti con il datore di lavoro.
Inoltre l’avv. RA 1, a
nome dell’insorgente, ha asserito che la sua condizione economica attuale e
futura non permette la restituzione della somma richiesta.
Per quanto concerne la
sanzione di fr. 900.-- del 1° febbraio 2017 la parte ricorrente sostiene,
infine, che non corrisponda al vero di non avere comunicato di essere
dipendente del __________ dal 1° luglio 2015. In proposito è stato affermato di
avere informato l’USSI il 17 novembre 2016 e il 23 dicembre 2016 (cfr. doc. I).
1.3. Nella sua risposta del 21
settembre 2017 l’USSI, dopo aver indicato di avere annullato la decisione di
sanzione, eventualmente da rifare (cfr. doc. III p.to 5), ha postulato la reiezione
del ricorso, rilevando:
" (…) Il
ricorrente non contesta che le prestazioni di assistenza alla luce di tali
entrate non fossero dovute ma chiede di annullare l’ordine di restituzione in
quanto avrebbe sempre informato correttamente l’USSI e non avrebbe quindi
violato l’obbligo di collaborare.
Egli sostiene in pratica di essere stato in
buona fede. Chiede in pratica di annullare l’ordine di restituzione in quanto
ingiustificato siccome avrebbe collaborato correttamente e quindi agito in
buona fede. Tale aspetto è oggetto della domanda di condono e non della
contestazione della richiesta di restituzione come tale, che constata e
corregge semplicemente il versamento in quanto eccessivo e quindi non dovuto.
La richiesta di restituzione è fondata e
corretta e viene confermata. Il condono verrà valutato successivamente. (…)”
(Doc. III)
1.4. Il 5 ottobre 2017 l’avv. RA 1
ha comunicato di non avere ulteriori mezzi di prova da produrre (cfr. doc. V).
1.5. Il doc. V è stato trasmesso
per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. VI).
Considerandi
In ordine
2.1
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.
, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H
212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98
del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del
22.
dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014
del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
2.2
Nella risposta di causa
l’USSI ha indicato di aver annullato la decisione di sanzione di fr. 900.--
emessa nei confronti di RI 1 il 1° febbraio 2017 (cfr. doc. III p.to 5; consid.
1.3
).
Di conseguenza la
richiesta ricorsuale di annullare la multa di fr. 900.-- è divenuta in ogni
caso priva di oggetto.
Nel
merito
2.3
Per quanto concerne le
prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:
"Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle
condizioni di cui all’art. 26 Laps.”
Ai sensi
dell’art. 26 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:
" La prestazione sociale indebitamente percepita deve
essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto
di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo
amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso,
dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)
La
restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha
percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle
condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione,
il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)"
2.4
Le argomentazioni formulate
nel ricorso contro la decisione su reclamo del 13 luglio 2017, con la quale
l’USSI ha confermato l’ordine di restituzione del 1° febbraio 2017
emesso nei confronti di RI 1 (cfr. doc. 2) e ha precisato che la domanda di
condono sarebbe stata decisa con separato provvedimento una volta cresciuta in
giudicato la decisione su reclamo relativa al rimborso delle prestazioni
assistenziali (cfr. doc. B; consid. 1.1.), concernono esclusivamente la buona
fede dell’insorgente - il quale sostiene di avere sempre ottemperato al proprio
obbligo di informazione - e le sue difficoltà di ordine finanziario che non gli
consentirebbero di restituire la somma richiestagli (cfr. doc. I; consid.
1.2
).
La buona fede e l’onere
troppo grave costituiscono, però, i presupposti del condono (cfr. consid. 2.3.).
Per costante
giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di condono solo
al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione,
ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente
(cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio
2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
Pertanto le censure
sollevate nell’impugnativa sono irricevibili e saranno esaminate nella
procedura successiva relativa al condono.
L’amministrazione si è
peraltro già impegnata ad esaminare la domanda di condono allorché la decisione
su reclamo riguardante la restituzione sarà cresciuta in giudicato (cfr. doc.
B; III).
Il presente ricorso è conseguentemente
irricevibile (cfr. STCA 42.2011.32 del 9 gennaio 2012).
2.5
A titolo abbondanziale è comunque utile rilevare che è tenuto alla restituzione ogni
assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo,
non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata
erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di
ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è
irrilevante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha
ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto
di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. DTF 122 V 134
consid. 2e; STF 9C_328/2015 del 23 settembre 2015 consid. 1; STFA P 91/02 dell'8
marzo 2004 consid. 3.2.).
In concreto dalle carte
processuale emerge che il ricorrente, per il periodo dall’aprile al novembre
2016.
- in cui ha percepito di prestazioni assistenziali ordinarie calcolate tenendo
conto di un reddito computabile Las unicamente di fr. 2.-- all’anno (cfr. doc.
149; 145; 131) -, in realtà ha beneficiato di indennità giornaliere per perdita
di guadagno a causa di malattia da parte della __________ pari a un importo di
poco superiore a fr. 1'700.-- al mese (cfr. doc. 85 segg.; 99 segg.).
Le entrate della sua unità
di riferimento erano, quindi, obiettivamente più elevate rispetto a quelle
considerate inizialmente dall’USSI.
Ne discende che a ragione
l’amministrazione ha richiesto all’insorgente il rimborso di parte delle
prestazioni assistenziali ricevute da aprile a novembre 2016.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, in quanto non
divenuto privo di oggetto, è irricevibile.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti