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Decisione

42.2017.44

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 dicembre 2017Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i residenti del Cantone” (pag. 11).

In seguito intervengono i

sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità

straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi

contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima

infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento

sociale.

2.3. Secondo l’art. 11 Las i

provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12

Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

Al riguardo va rilevato

che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali

(Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro.

Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che

autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e

33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La natura, l’ampiezza e la

durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli

scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art.

17 cpv. 1 Las).

Esse si suddividono in due

categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa

su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di

bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato

relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre le prestazioni

assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

Relativamente alle

prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

" Le

prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito

disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui

vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite

sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente.

(cpv. 2)."

Ex art. 19 Las,

concernente la soglia d’intervento, poi:

" La soglia

d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è

definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza

svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

L’art. 19 Las definisce la

soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella

stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi

previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

La Las rinvia, in effetti,

alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione

sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri

Cantoni.

L’ammontare della soglia

Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr.

Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel Rapporto del 5

novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha

indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con

il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla

Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati

statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è

considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

Per l’anno 2016 è utile

rilevare che le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni

assistenziali prevedono dal 1° gennaio 2016 i seguenti forfait di mantenimento:

" Persone

dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato

dalla COSAS)

(CHF/mese)

1 persona 986.--

Considerandi

2.

persone 1'509.--

3.

persone 1'834.--

4.

persone 2'110.--

5.

persone 2'386.--

Per ogni persona +

200.

--

supplementare

1.1

Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di

16.

anni o più

Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni

compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato

all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili.

1.2

Supplemento di integrazione

a. Inserimento sociale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento

con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la

partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait

globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di

CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.

Durante la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di

integrazione di CHF 300.– al mese.

b. Inserimento professionale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento

con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per

partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC –

USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un

supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.”

(cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.)

Il p.to 1.3. delle

Direttive per l’anno 2016 enuncia inoltre che per i giovani adulti che vivono

con i propri genitori è riconosciuto un forfait mensile di fr. 600.--.

Gli importi menzionati

relativi all’anno 2016 sono stati mantenuti anche per l’anno 2017 (cfr.

Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2017;

BU N. 10/2017 del 14 marzo 2017 pag. 33 segg.).

2.4

Nella presente evenienza

dalle carte processuali emerge che a RI 1, la quale ha chiesto per la prima

volta le prestazioni assistenziali ordinarie nel mese di gennaio 2017, è stato

negato il relativo diritto per il mese di febbraio 2017, in quanto il reddito

disponibile residuale della sua unità di riferimento superava il limite annuo

fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità (cfr. STCA 42.2017.31

consid. 1.1.; 2.4.).

Tale diniego è stato

confermato da questo Tribunale con sentenza 42.2017.31 del 25 settembre 2017,

cresciuta incontestata in giudicato.

Il 9 marzo 2017 la

medesima ha nuovamente postulato la concessione di una prestazione assistenziale

ordinaria (cfr. doc. 153-155 inc.42.2017.31).

Il 16 marzo 2017 l’USSI ha

deciso, dopo aver computato tra i redditi computabili Las la somma di fr. 1'000.--

mensili, pari a fr. 12’000.-- annui, a titolo di “alimenti per sé”, di assegnare

a RI 1 una prestazione assistenziale di fr. 447.-- per i mesi di marzo ed

aprile 2017 (cfr. consid. 1.1.; doc. 148-151 inc.42.2017.31).

La ricorrente, il 29 marzo

2017, ha chiesto il rinnovo delle prestazioni assistenziali ordinarie (cfr.

doc. 123-125 inc.42.2017.31).

Con decisione del 12

aprile 2017 l’USSI, sempre tenendo conto a titolo di “alimenti per sé” di fr.

1'000.-- mensili, le ha concesso una prestazione assistenziale di fr. 447.--

per i mesi di aprile e maggio 2017 (cfr. consid. 1.1.; doc. 119-122 = 205-208).

L’USSI, con due decisioni

su reclamo del 23 agosto 2017, ha respinto i reclami di RI 1 (cfr. doc. 177-178

e 200-203), indicando di avere considerato l’importo di fr. 1'000.-- mensili, siccome

lo stesso risultava dal verbale del 19 gennaio 2017 relativo alla procedura di

divorzio dinnanzi alla Pretura di __________.

In effetti __________ in

quell’occasione, in cui la procedura è stata sospesa al fine di trovare un

accordo su tutte le conseguenze accessorie al divorzio, si è impegnato a

versare alla moglie a titolo di contributo alimentare la somma di fr. 1'000.--

mensili (cfr. doc. 33-34; A; A1).

L’insorgente, tramite la

sua patrocinatrice, ha contestato il modo di procedere della parte resistente, sostenendo,

in buona sostanza, che la somma di fr. 12'000.-- annui a titolo di “alimenti

per sé”, computata nel reddito computabile Laps, non sarebbe stata versata e

non esisterebbe nessuna decisione giudiziaria in tal senso, siccome quanto

indicato nel verbale del 19 gennaio 2017 era unicamente una proposta del

Pretore. Inoltre è stato fatto valere che ai sensi della convenzione

concernente le conseguenze accessorie del divorzio sottoscritta dai coniugi RI

1, omologata dalla sentenza di divorzio emessa il 6 settembre 2017 dalla

Pretura di __________, il marito è tenuto a versare in favore della ricorrente

un contributo alimentare di fr. 500.-- mensili fino al 31.12.2022 al più tardi

(cfr. consid. 1.2.; doc. I).

2.5

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte ricorda che il TCA si è già chinato sulla

questione del computo del contributo alimentare a favore della ricorrente con

giudizio 42.2017.31 del 25 settembre 2017, allorché era litigiosa la

prestazione assistenziale per il mese di febbraio 2017 nel cui calcolo l’USSI

aveva conteggiato a titolo di “alimenti per sé” l’ammontare di fr. 1'000.-- al

mese (cfr. consid. 2.4.).

In quell’occasione questo

Tribunale ha osservato:

" (…)

Dagli atti si evince che la ricorrente e il marito vivono separati

dal 1° maggio 2014 e che quest’ultimo dal mese di luglio 2015 si è impegnato a

versarle la somma di fr. 700.-- al mese quale contributo alimentare.

Nell’accordo raggiunto tra i coniugi __________ - che ha permesso lo stralcio

della relativa causa dinanzi al Pretore di __________ il 30 settembre 2014 - è

stato precisato che, qualora il reddito annuo del marito conseguito tramite

l’attività principale di giardiniere fosse stato superiore a fr. 50'000.--

netti, per ogni fr. 1'000.-- in più guadagnato annualmente, avrebbe dovuto

essere riversata alla moglie la somma di fr. 300.-- (cfr. doc. 36).

Dal conto privato di RI 1 emerge, poi, un accredito di fr.

1'000.-- da parte di __________ del 12 settembre 2016, dell’11 ottobre 2016,

dell’8 novembre 2016 e del 9 dicembre 2016 (cfr. doc. 69 -79).

Il 20 dicembre 2016, contestualmente all’inoltro della domanda

all’ottenimento di prestazioni assistenziali, l’insorgente ha presentato il

formulario “Dichiarazione pensione alimentare” con il quale si è impegnata a

trasmettere immediatamente all’ufficio competente la copia della sentenza

civile mediante la quale viene determinato il contributo alimentare (cfr. doc.

63).

Dal verbale di udienza tenutasi davanti alla Pretura di __________

il 19 gennaio 2017 emerge quanto segue:

“ (…)

Dopo

discussione e nell’intento di trovare un accordo su tutte le conseguenze

accessorie del divorzio, in particolare sull’eventuale contributo di

mantenimento dovuto alla moglie e la durata e l’importo di questo contributo,

le parti concordano di sospendere la procedura. Durante la sospensione il

marito si impegna a versare alla moglie a titolo di contributo alimentare la

somma di fr. 1'000.-- mensili. (…) Per il resto la signora RI 1 riconosce

di aver ricevuto fino al mese di dicembre compreso la somma di fr. 1'000.-

mensili dal marito.”

(cfr.

doc. 33 e 34; la sottolineatura è del redattore).

Dall’estratto del conto privato dell’insorgente del mese di

gennaio 2017 e del mese di febbraio 2017 non risulta, tuttavia, alcun

versamento a suo favore da parte di __________ (cfr. doc. C; D).

Al riguardo giova evidenziare che l’art. 22 cpv. 1 Las stabilisce

che non vengono computate le entrate e le parti di

sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.

D’altra parte con lettera del 10 luglio 2017 l’avv. RA 1, per

conto di RI 1, ha inoltrato la copia dello scritto del 7 giugno 2017 della

Pretura di __________, con allegata copia della convenzione sulle conseguenze

accessorie del divorzio sottoscritta dai coniugi __________.

Dalla stessa emerge che a far tempo dal 1° gennaio 2017 __________

si impegna a corrispondere in via anticipata a favore di RI 1 un contributo

pari a fr. 500.-- mensili (cfr. doc. G3).

La convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio non

è, però, ancora omologata dal giudice (cfr. doc. VIII).”

(cfr. sentenze 42.2017.31 del 25 settembre 2017 consid. 2.6).

Nella causa relativa al

mese di febbraio 2017, tuttavia, la questione di sapere se a titolo di alimenti

dovesse oppure no essere computato un determinato importo nel calcolo volto a

determinare l’eventuale diritto a una prestazione assistenziale,

rispettivamente in caso di risposta affermativa se tale somma dovesse essere di

fr. 500.--, non ha necessitato di ulteriori approfondimenti.

In effetti, anche non

conteggiando alcunché a titolo di alimenti, il diritto della ricorrente a una

prestazione assistenziale ordinaria per il mese di febbraio 2017 andava negato,

siccome la medesima presentava comunque un’eccedenza di reddito Las.

2.6

In concreto, ai fini della

risoluzione della vertenza relativa ai mesi da marzo a maggio 2017, risulta

decisivo, da un lato, il fatto che la ricorrente nel periodo gennaio-maggio

2017, a titolo di contributo alimentare, non abbia mai ricevuto la somma di fr.

1'000.-- (cfr. STCA 42.2017.31 consid. 2.6.; doc. H)

Dall’altro, la circostanza

che il 6 settembre 2017 la Pretura di __________ ha emesso la sentenza di

divorzio con la quale è stata omologata la convenzione sulle conseguenze

accessorie del divorzio sottoscritta il 22 maggio 2017 da RI 1 e il 2 giugno

2017.

da __________, ai sensi della quale l’ex marito dell’insorgente si è

impegnato a corrispondere a quest’ultima l’importo di fr. 500.-- mensili a

decorrere dal mese di gennaio 2017.

In effetti la menzionata

convenzione al punto 2a-e prevede quanto segue:

" 2.a. A far

tempo dal 1° gennaio 2017 __________ si impegna a corrispondere in via

anticipata a favore di RI 1 un contributo parti a fr. 500.-- mensili.

b. Tale contributo verrà corrisposto fino a quando RI 1 non avrà

trovato un’occupazione ad una percentuale pari almeno all’80%.

c. Il contributo alimentare versato da __________ a favore di RI 1

è limitato al 31.12.2022.

d. Non appena RI 1 avrà trovato un’occupazione lavorativa ad una

percentuale pari almeno all’80%, oppure in ogni caso a far tempo dal 01.01.2023

al più tardi, __________ sarà liberato da ogni obbligo nei confronti di RI 1.

e. RI 1

si impegna ad aggiornare costantemente __________, informandolo in

particolare con tempestività non appena disporrà di un contratto di lavoro.” (cfr.

doc. E)

In simili condizioni,

occorre concludere che a torto l’USSI ha computato a titolo di “alimenti per

sé” l’importo di fr. 1'000.-- nel calcolo della prestazione assistenziale

riguardante i mesi di marzo, aprile e maggio 2017.

Nel

conteggio della prestazione assistenziale ordinaria spettante alla ricorrente

per i mesi di marzo, aprile e maggio 2017 deve, per contro, essere tenuto

conto, quale contributo alimentare a suo favore, dell’ammontare mensile di fr.

500.

--.

La correttezza

dell’importo di fr. 500.- è, peraltro, confermata dal versamento dell’11 aprile

2017, rispettivamente del 10 maggio 2017 di fr. 500.-- da parte di __________ a

favore della ricorrente (cfr. doc. H).

L’insorgente dispone altresì

- tramite la convezione sulle conseguenze accessorie del divorzio omologata dal

Pretore - di un titolo esecutivo per potere ottenere, se del caso, i contributi

per gli eventuali mesi del 2017 al cui pagamento l’ex marito non ha fatto

fronte (cfr. STF 5A_331/2012 del 28 febbraio 2013).

Gli atti vanno, pertanto,

rinviati all’USSI perché determini nuovamente l’importo della prestazione

assistenziale ordinaria spettante alla ricorrente nei mesi di marzo, aprile e

maggio 2017.

A tal fine

l’amministrazione effettuerà dei nuovi conteggi relativi ai mesi in questione

tenendo conto, nei redditi computabili Las, della somma mensile di fr. 500.--

quali “alimenti per sé”.

2.7

Vincente in causa l’insorgente,

patrocinata da un avvocato, ha diritto a un importo di fr. 800.-- a titolo di

ripetibili da mettere a carico dell’USSI (cfr. art. 30 cpv. 1 Lptca).

Visto l'esito della

vertenza e il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione al gratuito

patrocinio (cfr. doc. I) è divenuta priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6

e, tra le tante, STF 9C_423/2017 del 10 luglio 2017 consid. 5; STF 9C_744/2012

del 15 gennaio 2013 consid. 7; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF

9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010

consid. 3).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Le decisioni su

reclamo impugnate sono annullate.

§§ L’incarto

è rinviato all’USSI per determinare nuovamente, sulla base di quanto stabilito

al consid. 2.6., l’importo della prestazione assistenziale ordinaria spettante

alla ricorrente nei mesi di marzo, aprile e maggio 2017.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’USSI verserà

all’insorgente la somma di fr. 800.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili, ciò

che rende priva di oggetto la domanda di gratuito patrocinio.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti