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Decisione

42.2017.46

Prestazione assistenziale da 5/2017 e non già da 4/2017. Diritto decorre dal mese in cui è stata depositata la domanda (5.5.2017). Applicazione dell’art. 61 cpv. 2 Las esclusa. Principio della sussidi

14 novembre 2017Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre

1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se l’USSI ha a ragione o meno, con decisione del 5 maggio

2017 confermata dalla decisione su reclamo del 4 settembre 2017, assegnato a RI

1 una prestazione assistenziale di fr. 2'085.- a far tempo dal mese di maggio

2017 e non già dal mese di aprile 2017, come invece richiesto dal ricorrente.

L’intervento

della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge

sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale

normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran

Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

Questi

cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26

giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in

vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il

1° ottobre 2006 sono entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e

della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del

8 settembre 2006 pag. 313-317).

2.3. L'art. 1 Las stabilisce che lo

Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,

all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione

federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per

cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali

hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei

beneficiari (cpv. 2).

L'art. 2 della Legge fissa

il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che

"le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o

suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle

misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

Il cpv. 2 precisa che

"in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo

finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni

sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

L’art. 13 Laps, afferente

all’ordine delle prestazioni, enuncia peraltro che

" Le

prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in

cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:

a) prima

dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento armonizzate vanno

erogate le riduzioni dei premi previste nell’assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie (art. 11 cpv. 1 lett. b) e le

prestazioni d’aiuto allo studio (art. 11 cpv. 1 lett. c) a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;

b) ogni

prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge

speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;

c) nel calcolo

di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine,

anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento

vi ha rinunciato."

Inoltre

giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:

" Sono

prestazioni sociali ai sensi della legge:

a) le riduzioni

dei premi previste nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

secondo la Legge federale sull’assicurazione malattia (LAMal) del 18 marzo 1994

e dalla relativa legge cantonale di applicazione;

b) l’aiuto

sociale speciale e l’assegno per sportivi d’élite o talenti artistici previsti

dalla Legge sugli aiuti allo studio (LASt) del 23 febbraio 2015;

c) la borsa di

studio e l’assegno di tirocinio previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio

del 23 febbraio 2015;

d) l’assegno di

riqualificazione professionale previsto dalla Legge sugli aiuti allo studio del

23 febbraio 2015;

e) l’indennità

straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione

e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;

f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli

assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;

g) l’assegno di

prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre

2008;

h) le

prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8

marzo 1971."

2.4. Nella presente evenienza, il

Considerandi

2.

maggio 2017 alle ore 18:25, RI 1, già a beneficio di una prestazione

assistenziale ordinaria che era scaduta il 31 marzo 2017, ha inoltrato domanda

di rinnovo delle prestazioni assistenziali tramite e-mail. In tale occasione

egli ha osservato che:

" (…) per

una clamorosa svista, ero convinto che fosse come al solito maggio ma vedo che

non ti avevo ancora inviato i pdf “rinnovo”. Mi scuso per la svista e ti

ringrazio per la comprensione.” (cfr. doc. 152)

La funzionaria incaricata

gli ha risposto immediatamente il giorno seguente alle ore 7:08 indicando:

" (…) le

comunico che la richiesta di rinnovo non può essere accettata per e-mail. La

stessa deve pervenire al nostro ufficio in formato originale, per posta

cartacea.

In seguito potremmo provvedere alla valutazione della stessa.”

(cfr. doc. 150)

L’USSI, con decisione del 5

maggio 2017, dopo avere ricevuto la domanda di rinnovo in forma cartacea il 5

maggio 2017 (cfr. doc. 147-149), ha attribuito a RI 1 una prestazione

assistenziale ordinaria di fr. 2'085.- per i mesi di maggio, giugno, luglio,

agosto e settembre 2017 (cfr. doc. 143-146).

Nel reclamo inoltrato l’11

maggio 2017 l’insorgente ha contestato il modo di procedere

dell’amministrazione, postulando l’assegnazione di una prestazione

assistenziale già dal mese di aprile 2017. L’insorgente ha sollevato che si è

trattato di una semplice e banale dimenticanza, anzi della certezza assoluta

e dalla convinzione più profonda che il formulario era da compilare per maggio

o giugno. (cfr. doc. 283-286).

Nella sua decisione su

reclamo del 4 settembre 2017, l’USSI ha in particolare precisato che secondo

l’art. 61 cpv. 1 Las il diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali

decorre dal primo giorno del mese in cui è depositata la domanda (cfr. doc. B).

2.5

Chiamata a pronunciarsi in

merito al caso di specie, questa Corte rileva che il ricorrente pretende il

versamento della prestazione assistenziale ordinaria per il mese di aprile 2017.

Nel caso di specie risulta

dagli atti dell’incarto che il ricorrente è a beneficio dell’assistenza sociale

sin dal 2008. Egli ha inoltrato per la prima volta la richiesta di assistenza

sociale il 16 settembre 2008 presso lo sportello regionale Laps di __________

(cfr. doc. 36).

Dagli atti risulta poi che

il 3 novembre 2014 l’insorgente ha inoltrato la domanda di rinnovo delle

prestazioni assistenziali - tramite e-mail - al funzionario incaricato __________

(cfr. doc. 273, 257-259). In seguito, l’USSI, con decisione del 6 novembre 2014

gli ha accordato una prestazione assistenziale ordinaria dal 1° dicembre 2014

fino al 28 febbraio 2015 (cfr. doc. 249 e 253).

Con e-mail del 20 marzo

2015.

RI 1 si è rivolto al funzionario __________, chiedendogli come mai non

avrebbe ancora ricevuto la prestazione assistenziale per il mese di marzo. Due

giorni dopo gli ha risposto la funzionaria __________ indicandogli che le

prestazioni assistenziali accordategli il 6 novembre 2014 avevano validità fino

al 28 febbraio 2015. Se intendeva richiederle, avrebbe dovuto presentare la richiesta

di rinnovo tramite il Comune di domicilio (cfr. doc. 246).

L’USSI, avendo in seguito

ricevuto da parte del ricorrente la richiesta di rinnovo, gli ha accordato con

decisione del 25 marzo 2015 una prestazione assistenziale ordinaria dal 1°

marzo fino al 30 giugno 2015 (cfr. doc. 229, 240-242).

Con e-mail del 23 giugno

2015, ossia entro la scadenza della prestazione assistenziale, l’insorgente ha

chiesto il rinnovo delle prestazioni assistenziali ordinarie (cfr. doc. 223 e

224). Con decisione del 30 giugno 2015, rispettivamente del 21 luglio 2015, gli

è stato accordato una prestazione assistenziale ordinaria fino al 30 novembre

2015.

(cfr. doc. 209 e 203).

Con richiesta del 14

settembre 2015, ossia entro la scadenza della prestazione assistenziale, il

ricorrente ha trasmesso tramite e-mail la domanda di rinnovo delle prestazioni

assistenziali ordinarie (cfr. doc. 201 e 202). L’USSI, con decisione del 24

novembre 2015, gli ha accordato una prestazione assistenziale ordinaria dal 1°

dicembre 2015 fino al 31 maggio 2016 (cfr. doc. 185 e 189).

Con domanda di rinnovo del

20.

maggio 2016, ossia entro la scadenza della prestazione assistenziale, il

ricorrente ha chiesto tramite e-mail il rinnovo delle prestazioni assistenziali

(cfr. doc. 183). In seguito, con decisione del 24 maggio 2016, l’USSI gli ha

concesso una prestazione assistenziale dal 1° giugno 2016 fino al 30 novembre

2016.

(cfr. doc. 176).

Con e-mail del 3 novembre

2016, ossia entro la scadenza della prestazione assistenziale, RI 1 ha chiesto

il rinnovo delle prestazioni assistenziali (cfr. doc. 174). L’USSI, con

decisione dello stesso giorno, gli ha concesso una prestazione assistenziale

fino al 31 marzo 2017 (cfr. doc. 157 e 161).

Il 2 maggio 2017

l’interessato ha formulato la domanda di rinnovo delle prestazioni assistenziali

che erano scadute il 31 marzo 2017 osservando di essersi dimenticato

dell’inoltro tempestivo: “(…) Per una clamorosa svista, ero convinto

che fosse come al solito maggio, ma vedo che non ti avevo ancora inviato il pdf

“rinnovo”. Mi scuso per la svista. (…)” (cfr. doc. 152).

Alla luce dell’art. 61

cpv. 1 Las, secondo cui il diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali

decorre dal primo giorno del mese in cui è depositata la domanda, giustamente

l’USSI ha attribuito all’interessato le prestazioni assistenziali a partire dal

1° maggio 2017.

Per completezza è utile

precisare che dal 1° gennaio 2013 anche l’art. 23 Laps contempla che il diritto

al pagamento delle prestazioni sociali Laps decorre dal primo giorno del mese

in cui è stata depositata la domanda e se sono adempiute le condizioni legali a

cui esso è subordinato (cfr. BU 5/2013 del 1° febbraio 2013 pag. 73-74).

A nulla di diverso possono

portare le argomentazioni del ricorrente.

L’USSI ha infatti

costantemente informato RI 1 che l'eventuale richiesta di rinnovo della

prestazione dovrà essere inoltrata entro il mese di scadenza (termine della

validità) per mezzo dell'apposito formulario, vidimato dal comune di domicilio

o dal servizio d'accompagnamento di riferimento. Questa dicitura, addirittura

in grassetto, si trova su ogni decisione rilasciata dall’USSI (cfr. doc. 158,

162, 177, 186, 190, 204, 210, 230, 250 e 254).

Si evidenzia inoltre che

il ricorrente ha presentato le precedenti domande di rinnovo sempre entro la

scadenza (cfr. doc. 174, 183, 202 e 223). Inoltre l’unica volta che l’insorgente

si è scordato di chiedere il rinnovo entro la scadenza della prestazione gli è

stata ricordata la necessità di chiedere il rinnovo entro lo scadenza, in

quanto le prestazioni assistenziali non vengono concesse in automatico (cfr.

doc. 246). Perciò si può concludere che il ricorrente era ben cosciente della

necessità di chiedere il rinnovo entro la scadenza della prestazione

assistenziale allegando i documenti necessari per l’esame della domanda.

Il TCA osserva inoltre che

l’interessato, quando per il mese di marzo 2015 si era dimenticato di chiedere

il rinnovo entro la scadenza della prestazione assistenziale si era attivato da

solo rivolgendosi al funzionario incaricato chiedendo chiarimenti in quanto non

aveva ricevuto la prestazione assistenziale per il mese in questione entro la

fine di tale mese (cfr. doc. 246). Invece per il mese qui in discussione, ossia

aprile 2017, nonostante il ricorrente non abbia percepito nessuna prestazione

assistenziale, non si è attivato per chiedere chiarimenti al riguardo entro la

fine del mese di aprile.

Alla luce di tutte le

circostanze esposte, discende che RI 1 ha diritto a una prestazione

assistenziale ordinaria dal mese di maggio 2017 (cfr. sul tema STCA 42.2016.36

del 22 marzo 2017).

2.6

L’insorgente si è appellato

all’art. 61 cpv. 2 Las, secondo cui l’autorità competente può, per un periodo

limitato, effettuare versamenti retroattivi di prestazioni assistenziali

speciali e di prestazioni assistenziali ordinarie se le circostanze o il

particolare stato di bisogno del richiedente lo giustificano (cfr. doc. I).

L’art. 5 Reg.Las prevede

che la retroattività delle prestazioni assistenziali è limitata a tre mesi.

Al riguardo va tuttavia

evidenziato che la concessione di prestazioni retroattive rappresenta una

facoltà dell’amministrazione.

La possibilità contemplata

dalla Las di corrispondere prestazioni assistenziali retroattive limitatamente

a tre mesi va applicata a titolo eccezionale per i casi di rigore, allorché la

copertura di spese arretrate evita un aggravamento ulteriore della situazione

di bisogno (cfr. Messaggio dell’8 maggio 2002 n. 5250 attinente alla modifica

della legge sull’assistenza sociale, p.to 2 ad art. 61; Messaggio aggiuntivo n.

5723a del 7 giugno 2006, p.to 1b).

L’assistenza sociale, poi,

non ha come scopo quello di estinguere i debiti, bensì di permettere al

beneficiario di prestazioni assistenziali di far fronte a necessità

contingenti. In una sentenza 8C_433/2009 del 12 febbraio 2010, pubblicata in

DTF 136 I 129 il Tribunale federale, a tale proposito, ha puntualizzato che:

" (…)

1.3

Enfin, l'aide sociale a pour but de couvrir

les besoins actuels. Elle ne peut en principe servir à amortir des dettes. Des

exceptions peuvent être admises lorsque le non-paiement des dettes pourrait

entraîner une nouvelle situation d'urgence à laquelle seule l'aide sociale

pourrait remédier. Ainsi l'aide sociale peut-elle être amenée à prendre en

charge les arriérés de loyer. L'autorité décide de la prise en charge de dettes

de cas en cas sur la base d'une pesée des intérêts (WOLFFERS, op. cit., p. 152;

HÄNZI, op. cit., p. 137).”

Al

riguardo vedi pure la STF 8C_521/2010 del 27 settembre 2010 consid. 7.1,

pubblicata in DTF 136 V 351.

Anche dal p.to 1.b del

Messaggio aggiuntivo 5723a del 7 giugno 2006 relativo alla modifica della Legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno

2000.

(Laps), già citato sopra, si evince che le prestazioni Laps in generale, e

quella assistenziale in particolare, non servono a pagare i debiti di una

persona in situazione di bisogno; il loro scopo è quello di garantire il minimo

vitale e di evitare che la persona debba in seguito indebitarsi per poter

vivere (cfr. anche STCA 42.2012.1 dell’8 agosto 2012; STCA 42.2010.21 del 14

aprile 2011; STCA 42.2006.14 dell’11 gennaio 2007 confermata dalla STF

8C_3/2007 dell’8 giugno 2007).

È vero che l’Alta Corte,

nella DTF 136 I 129, ha indicato che al principio dell’esclusione

dell’assunzione dei debiti da parte dell’assistenza sociale possono essere

ammesse delle eccezioni, tuttavia il TF ha specificato che delle deroghe

possono essere prese in considerazione allorché il mancato pagamento di debiti

potrebbe comportare una nuova situazione d’urgenza a cui solo l’intervento

dell’assistenza sociale potrebbe porre rimedio.

2.7

Nel caso di specie il TCA

rileva, innanzitutto, che l’insorgente non ha fatto valere nessuna spesa

concreta relativa al mese di aprile 2017 che sarebbe rimasta inevasa. Egli, nel

suo ricorso, accenna soltanto che con la non concessione della prestazione

assistenziale verrebbe punito anche il suo locatore, senza specificare

ulteriormente tale richiesta (cfr. doc. I).

Al riguardo questa Corte

evidenzia che la procedura in materia di assicurazioni sociali e di assistenza

sociale è retta dal principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz, art. 43

cpv. 1 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011

consid. 9; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001;

DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis

1994.

pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282). È dunque compito

dell’amministrazione, rispettivamente del giudice chiarire d’ufficio in modo

corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.

Il principio inquisitorio

non è, tuttavia, incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle

parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; DLA

2001.

N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag.

113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114

V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52 consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12;

Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure

cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16;

Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz”

in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5

ss.).

Questo obbligo comprende

in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e

quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto

da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in

difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza

di prove (cfr. STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001;

SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF

117.

V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; G. Beati, “Relazioni tra

diritto civile ... “ in relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali,

Lugano 1993, pag. 1 seg. (3)).

Su questi aspetti, cfr. in

particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”, Losanna 1995, pag.

827-828 e TH. Locher, “Grundriss des Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag.

339-341 il quale rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht

dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht

(weiter) erstellt werden kann”.

In concreto il ricorrente

ha frainteso l’applicazione dell’art. 61 cpv. 2 Las. L’art. 61 cpv. 2 Las viene

applicato solo a titolo eccezionale per i casi di rigore, allorché la copertura

di spese arretrate evita un aggravamento ulteriore della situazione di bisogno.

Tuttavia, nella presente fattispecie l’insorgente non ha invocato minimamente

l’ingenerare di una nuova situazione d’urgenza finanziaria (cfr. consid. 2.9.).

2.8

Nell’ambito dell’assistenza

sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.

Da tale principio risulta

che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto

qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità

tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o,

ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. DTF 137 V 143

consid. 3.7.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in

RAMI 2005 pag. 30).

Con sentenza STF

8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha rilevato che non

esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare

l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come

pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.

Al riguardo cfr. pure STF

8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 in cui l’assistenza sociale è stata negata

poiché il richiedente ha potuto coprire le sue spese non coperte dalle

assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di

terzi.

Inoltre le disposizioni

della Conferenza svizzera dell’azione sociale – COSAS, adottate nel 2005 e poi

aggiornate regolarmente negli anni successivi, al punto A. 4 ("Principi

del sostegno sociale"), dopo aver ribadito che la sussidiarietà

costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il sostegno

sociale, sottolineano che:

" (...)

- Sussidiarietà

Il sostegno sociale interviene quando la persona bisognosa non è

in grado di aiutarsi da sola e quando le altre fonti d’aiuto disponibili sono

state esaurite. Il sostegno sociale deve intervenire quando non possono essere

ottenuti altri aiuti, in tempo utile o in maniera adeguata. Il sostegno sociale

viene elargito dall’ente cantonale preposto ed è sussidiario:

· allo sforzo personale: la

persona che si trova nel bisogno deve sforzarsi di intraprendere tutto ciò che

è in suo potere per uscire dalla situazione critica. Occorre quindi utilizzare

in primo luogo il proventi del lavoro, il patrimonio esistente o altre entrate

disponibili

· agli obblighi da parte di terzi:

prima di elargire una prestazione, le autorità devono vagliare attentamente

tutte le possibilità d’intervento degli altri enti pubblici o privati. Ci si

riferisce a prestazioni d’assicurazioni sociale, a contributi di mantenimento

inerenti il diritto di famiglia, a pendenze da contratto, indennizzi, borse di

studio, ecc.

· alle prestazioni volontarie da

parte di terzi: le prestazioni d’aiuto sociale volontarie sono equiparate

alle prestazioni pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e

rivestissero un carattere benevolo. Esse son prese in considerazione nella

determinazione dell’intervento pubblico. (…)”

Riguardo alla funzione

delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in dottrina, C.

Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed.

Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e 114-115.

2.9

Per tutto quanto precede, la

decisione su reclamo del 4 settembre 2017 deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti