42.2017.48
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8 novembre 2017Italiano9 min
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n.
42.2017.48
rs
Lugano
8 novembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul “ricorso” del 19 ottobre 2017 di
RI 1
contro
la decisione del 19 settembre 2017 emanata da
Consiglio di Stato, 6501 Bellinzona
in relazione alla decisione del 9 giugno 2017 dell’
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971
(restituzione di alimenti anticipati per i figli minorenni)
ritenuto, in fatto
1.1. Lo Stato del Cantone Ticino,
tramite l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito: USSI),
ha anticipato a RI 1, a far tempo dal settembre 2015, la pensione alimentare a
favore dei tre figli, nati nel 2006, 2007 e 2010, di fr. 700.-- ciascuno.
In effetti il padre, __________,
il quale in virtù di una decisione del Pretore del Distretto di __________ del
23 luglio 2016 – che ha autorizzato i coniugi RI 1-__________ a vivere
separati, era tenuto a versare un contributo alimentare di fr. 1'000.-- al mese
per figlio, risultava inadempiente (cfr. doc. A).
1.2. Con decisione pretorile del
28 luglio 2016, confermata dalla sentenza del 17 agosto 2016 emanata dalla
prima Camera civile del Tribunale d’appello (cfr. doc. A), l’importo degli
alimenti è stato ridotto a fr. 600.-- per figlio per il mese di aprile 2016 e a
fr. 250.-- per figlio a decorrere dal 1° maggio 2016 (cfr. doc. B).
1.3. L’USSI, con decisione del 9
giugno 2017, ha di conseguenza chiesto a RI 1 la restituzione dell’eccedenza
dei contributi alimentari percepiti dal 1° aprile al 31 luglio 2016, pari a fr.
4'350.-.
Inoltre l’amministrazione
ha precisato quanto segue:
" In base
all’art. 43 LAS, rispettivamente art. 26 cpv. 3 Laps, l’Autorità cantonale può
rinunciare totalmente o parzialmente al rimborso se le circostanze lo
giustificano. La restituzione può essere condonata, in tutto o in parte, se il
titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se,
tenuto contro delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento
della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave.
Queste due condizioni devono essere entrambe adempiute. La richiesta di condono
deve essere motivata e inviata al presente ufficio entro 30 giorni
dall’intimazione del presente ordine di restituzione.
Le comunichiamo che è inoltre possibile
richiedere una dilazione del pagamento.” (Doc. III1)
1.4. Il 19 settembre 2017 il
Consiglio di Stato ha respinto il ricorso inoltrato da RI 1 contro la decisione
del 9 giugno 2017 emessa dall’USSI.
L’esecutivo si è in
particolare così espresso:
" (…)
In concreto, come esposto, in narrativa, il
Pretore del Distretto di __________ con sentenza 28 luglio 2016, confermata in
sede di appello (I CCA, sentenza inc. n. 11.2016.72 del 17 agosto 2016), ha
ridotto il contributo alimentare a carico del signor __________ a fr. 600.- per
il mese di aprile 2016 e a fr. 250.- dal mese di maggio 2016 in poi, per ogni
figlio.
Per contro, l’USSI dal 1° aprile al 31
luglio 2016 ha versato alla madre, signora RI 1, un anticipo alimentare di
complessivi fr. 8'400.- (fr. 700.- mensili per figlio, per 4 mesi).
Ne consegue che la signora RI 1 ha
percepito in favore dei figli un’eccedenza alimentare pari alla differenza fra la
somma versatale dall’USSI (fr. 8'400) e quella effettivamente dovuta dal marito
(fr. 600 x 3 figli + fr. 250 x 3 figli x 3 mesi = fr. 4'050.-), ossia un
surplus di complessivi fr. 4'350.- (fr. 8'400 – fr. 4'050).
Oggettivamente, le è dunque stata erogata
una prestazione a cui non aveva diritto. Essa va pertanto restituita
conformemente ai dettami dei combinati disposti degli art.li 11 cpv. 2 RAIA e
36 LAS.
5. Allo stadio del rimborso degli alimenti
percepiti indebitamente non è determinante sapere se chi ha beneficiato della
prestazione era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l’indebita
prestazione: ciò che conta è che la prestazione è stata erogata in contrasto
con la legge. La questione della buona fede potrà semmai entrare in
considerazione nell’ambito della successiva procedura di condono, cui la
ricorrente potrà, qualora ritenga che ne ricorrano gli estremi, sempre far
capo.
Come già indicato dall’USSI (punto 2 del
dispositivo della decisione impugnata), resta infatti riservata alla ricorrente
la possibilità di chiedere, mediante un’istanza scritta e motivata, il condono
della restituzione. La signora RI 1 dovrà cumulativamente dimostrare di aver
percepito la prestazione indebita in buona fede e che, tenuto conto delle
condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione,
il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave (art. 26 cpv. 3 Laps). (…)”
(Doc. A)
1.5. Il 19 ottobre 2017 RI 1 ha
inoltrato al TCA uno scritto con cui, in relazione alla decisione del Consiglio
di Stato del 19 settembre 2017, chiede il condono dell’importo da restituire,
facendo valere di avere ricevuto e utilizzato gli alimenti in assoluta buona
fede.
Al riguardo la medesima ha
indicato che il Pretore ha modificato l’assetto dei contributi alimentari nel
luglio 2016 non dal mese successivo, bensì retroattivamente dal mese di aprile
2016.
L’insorgente ha, inoltre,
asserito che il rimborso costituirebbe realmente un onere troppo grave per lei
(cfr. doc. I).
1.6. Il 7 novembre 2017 questo Tribunale
ha richiamato dall’USSI la decisione del 9 giugno 2017 (cfr. doc. II; III; III1;
consid. 1.3.).
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999.
Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
Nel
merito
2.2. L’art. 36 Las, per quanto
concerne le prestazioni - fra le quali figura pure l’anticipo alimenti da parte
dell’USSI (cfr. art. 27 Las; art. 1 cpv. 1 del Regolamento concernente
l’anticipo degli alimenti per i figli minorenni – RAIA) -, ottenute
indebitamente, enuncia:
" Le
prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui
all’art. 26 Laps.”
Ai sensi
dell’art. 26 della Legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:
" La
prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto
di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo
amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso,
dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)
La
restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha
percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle
condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione,
il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)"
2.3. RI 1, nel “ricorso” contro la
decisione del 19 settembre 2017, con la quale il Consiglio di Stato ha confermato
l’ordine di restituzione di parte degli alimenti percepiti da aprile a luglio
2016 emesso dall’USSI il 9 giugno 2017 nei suoi confronti, ha chiesto a questa
Corte soltanto il condono dell’importo da restituire, facendo valere la
propria buona fede e l’onere troppo grave (cfr. doc. I; consid. 1.5.).
In relazione alla
restituzione della somma di fr. 4'350.-- non è stato ancora emanato alcun provvedimento
riguardante il condono.
Se non è stata emessa
alcuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere
pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF 9C_382/2017 del 18 agosto 2017
consid. 2; STF 8C_208/2013 del 3 luglio 2013 consid. 2.1.; STF C 138/06 del 21
maggio 2007; STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125
V 414 consid. 1a; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
Per costante
giurisprudenza federale, inoltre, è possibile pronunciare una decisione di
condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di
restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito
definitivamente (cfr. STF 8C_589/2016 del 26 aprile 2017 consid.3.1.; STF
9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF
8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
La richiesta di condono
inoltrata da RI 1 al TCA è pertanto inammissibile e sarà esaminata nella
procedura successiva relativa al condono di competenza, in prima battuta, dell’USSI,
come peraltro indicato dal medesimo nel proprio provvedimento del 9 giugno 2017
(cfr. doc. III1; consid. 1.6.) e già rilevato dal Consiglio di Stato nella
decisione del 19 settembre 2017 (cfr. doc. A; consid. 1.4.).
Il presente “ricorso” è
conseguentemente irricevibile (cfr. STCA 42.2011.32 del 9 gennaio 2012).
Gli atti sono trasmessi
all’USSI perché si pronunci in merito alla domanda di condono formulata da RI 1.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il “ricorso” è irricevibile.
§ Gli
atti sono trasmessi all’USSI affinché decida in merito alla richiesta di
condono dell’importo di fr. 4'350.-- da restituire formulata da RI 1.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
Considerandi
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti