Lexipedia

Decisione

42.2017.49

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 dicembre 2017Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I 221).

- la déclaration d'arrivée, le

dépôt du certificat d'origine, le règlement des impôts, l'exercice des droits

politiques (ATF 92 I 221; 97 II 6 et les références; 102 IV 164; ATF du 15 mars

1978 in ZVW 1979 p. 35); il faut toutefois relever que même si ces quatre

éléments se présentent cumulativement, ils ne sauraient empêcher la

constitution d'un domicile dans un autre lieu (cf. Egger, n. 20 ad art. 23 CC;

Bûcher, n. 18 ad art. 23 CC; n° 99/100).

- l'exercice d'une activité

lucrative cumulée avec un séjour de fait.

- la location d'une maison,

d'un appartement ou d'une chambre et le fait d'y être installé, éventuellement

le séjour dans une pension (cf. Egger, n. 20 ad art. 23 CC; Bûcher, n. 18 ad

art. 23 CC).

- l'impression subjective de

«se sentir à la maison» ainsi que les relations personnelles entretenues dans

le lieu même avec la parenté et les connaissances (ATF du 28.9.1972 in ZVW 1975

p 111).

- l'existence antérieure du

centre de vie au lieu où la personne se réétablit (ATF du 28.9.1972 in ZVW 1975

p. 111) ou retourne régulièrement en période de crise (ZVW 1973 p. 35).

- l'abandon du domicile

antérieur (cf. art. 9 LAS) ou le défaut de tout lien avec celui-ci (ZVW 1973 p.

35).

- le séjour effectif, en d'autres termes, le

fait d'habiter. (...)”

2.8. Da quanto sopra esposto

risulta che nel caso in cui si tratti di assistere un cittadino con nazionalità

straniera, ai sensi della Legge federale sull’assistenza - LAS (cfr. consid.

2.5.) - è competente il Cantone di domicilio se la persona da assistere è

domiciliata in Svizzera (cfr. art. 20 cpv. 1 LAS), ossia il Cantone in cui

risiede con l’intenzione di stabilirvisi (cfr. art. 4 cpv. 1 LAS; consid. 2.5.).

Per gli stranieri il

rilascio di un permesso di presenza (per gli svizzeri l’annuncio alla polizia

degli abitanti) vale quale costituzione di domicilio salva la prova che la

dimora è cominciata già prima o soltanto più tardi o è di natura provvisoria

(cfr. art. 4 cpv. 2 LAS).

Al riguardo giova

evidenziare che l’art. 4 cpv. 2 LAS non contraddice il principio secondo cui il

domicilio di uno straniero in Svizzera è indipendente sia dall’esistenza che

dal genere di autorizzazione rilasciata dalla polizia degli stranieri.

In effetti l’art. 4 cpv. 2

LAS prevede unicamente che, nel caso di rilascio di un’autorizzazione di

presenza per stranieri, la costituzione del domicilio è presunta, a meno che

venga provato che la dimora è iniziata già prima o più tardi o è di natura

provvisoria. In ogni singola fattispecie deve, dunque, essere esaminato se i

due elementi costitutivi di un domicilio sono realizzati, e meglio la residenza

di fatto e l’intenzione di stabilirsi durevolmente.

In questo senso il fatto

di essere al beneficio di un permesso di presenza non può servire che quale

indizio in favore dell’esistenza di un domicilio (cfr. consid. 2.5.).

Qualora, per contro una

persona non risulti domiciliata in Svizzera, competente ad assisterla - attribuendole

un aiuto immediato - è il Cantone di dimora (cfr. art. 21 cpv. 1 LAS). Quale

dimora vale la presenza effettiva in un Cantone (cfr. art. 11 cpv. 1 LAS).

Al riguardo cfr. pure STF

8C_852/2008 del 25 febbraio 2009 consid. 2 e 3.1; STF 2A.253/2003 del 23

settembre 2003 consid. 2.1. e 2.2.; STCA 42.2014.7 del 25 agosto 2014, il cui

ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_648/2014 del 15

giugno 2015

2.9. Nella presente evenienza dalle

carte processuali emerge che RI 1 (nata il __________ 1968; cfr. doc. 282) ha

percepito prestazioni assistenziali ordinarie dal mese di giugno 2016 (cfr.

doc. 265) al mese di luglio 2017 (cfr. doc. 85; 88; 103).

Dal mese di agosto 2017,

per contro, come visto nei fatti, l’USSI ha negato alla ricorrente una

prestazione assistenziale, in quanto sulla base di elementi in suo possesso ha

ritenuto che la medesima non abbia il domicilio in Ticino

L’amministrazione ha

deciso in tal senso fondandosi essenzialmente sulle assenze dal domicilio

segnalatele dall’insorgente stessa, nonché su un rapporto allestito dalla

Polizia comunale di __________ (cfr. doc. A2; A1; consid. 1.1.; 1.2.).

In effetti il 9 maggio

2017 la parte resistente ha chiesto all’Ufficio controllo abitanti di __________

di effettuare dei controlli presso l’abitazione della ricorrente, poiché

quest’ultima risultava spesso assente dal proprio domicilio per andare in

visita al fratello che abita nella provincia di __________ o dai genitori in __________

(cfr. doc. 301=84).

La Polizia comunale di __________,

il 28 giugno 2017, ha allestito un rapporto da cui si evince:

" Come da

richiesta del controllo abitanti di __________ si procedeva al controllo della

presenza della rubricata e del suo veicolo al domicilio sopracitato.

Sono stati effettuati controlli regolari a

partire dal 13.05.2017 al 12.06.2017.

Gli stessi sono stati effettuati sulla

verifica di presenza del veicolo __________ di colore nero targato __________,

e anche alla presenza di luci durante la fascia prevalentemente notturna

all’interno dell’appartamento. (…)” (Doc. 292)

Dalla tabella allegata al

rapporto citato emerge, in particolare, che su 27 controlli svolti dal 13

maggio al 12 giugno 2017, prevalentemente alla sera (due soli controlli sono

stati effettuati alle ore 4:00, rispettivamente alle 10:00, sempre il 25 maggio

2017) a partire dalle ore 21:15, la luce nell’appartamento non è mai stata

riscontrata, mentre l’auto era presente 5 volte, e meglio il 13 maggio 2017

alle ore 21:50, il 4 giugno 2017 alle ore 22:45, il 5 giugno 2017 alle ore

23:10, il 6 giugno 2017 alle ore 23:50 e l’11 giugno 2017 alle ore 23:15 (cfr.

doc. 292-293).

Agli atti risulta,

inoltre, un messaggio di posta elettronica inviato il 10 agosto 2017 a una

funzionaria dell’USSI in cui l’insorgente ha indicato che negli ultimi due mesi

era spesso a __________, __________ e __________, poiché ha riscontrato

maggiori risposte per il suo profilo professionale. Ella ha pure precisato che

a quel momento pensava di fermarsi a __________ per una decina di giorni (cfr.

doc. 295).

RI 1 ha contestato il

rifiuto dell’assistenza sociale dal mese di agosto 2017 facendo valere di

essere sempre presente a __________, come possono testimoniare alcune famiglie

di vicini, e che ciò non significa che debba restare in casa tutto il giorno.

Ella ha altresì puntualizzato che da aprile a luglio vi era in prossimità della

sua abitazione un cantiere per il rifacimento delle condutture e che quindi, a

causa del rumore, potrebbe non avere sentito un eventuale campanello.

La ricorrente ritiene poi

assurda la tesi secondo cui si sarebbe trasferita da suo fratello in provincia

di __________, in quanto quest’ultimo lavora per la __________ e abita in __________.

A mente dell’insorgente,

infine, le visite al fratello durante le soste a __________, come pure le rare

e brevi visite ai genitori in Italia meridionale sono lecite e comprensibili

(cfr. doc. I).

2.10. Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte evidenzia che l'art. 29 cpv. 2 Cost.,

l’art. 6 CEDU e l'art. 42 LPGA, applicabile in ambito di assistenza sociale,

per quanto attiene alla procedura davanti all’amministrazione, in virtù del

rinvio di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e 33 cpv. 3 Laps e relativamente alla

procedura dinanzi al TCA, quale diritto sussidiario secondo l’art. 31 Lptca,

garantiscono alle parti il diritto d’essere sentite.

Per costante

giurisprudenza, dal diritto d’essere sentito deve in particolare essere dedotto

il diritto dell'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione

sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti

suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione

dell'incarto (questo diritto non è assoluto e può essere limitato per

salvaguardare un interesse pubblico preponderante, l’interesse di terzi o del

richiedente stesso; cfr. STF 2C_34/2011 del 30 luglio 2011 consid. 4.1.;DTF 126

I 7 consid. 2b; STF 2A.511/2005 del 16 febbraio 2009 consid. 4; STF 1P.531/1999

del 24 gennaio 2000 consid. 2), quello di partecipare all'assunzione delle

prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (cfr. STF

Considerandi

8C_779/2016 del 3 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_414/2015 del 29 marzo 2016

consid. 2.2.; DTF 140 I 99 consid.3.4.; DTF 129 II 497 consid. 2.2 con

riferimenti; 126 V 130 consid. 2b con riferimenti).

Il diritto di essere

sentito è una garanzia costituzionale di carattere formale, la cui violazione

comporta l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere delle

possibilità di successo del ricorso nel merito (cfr. STF 8C_779/2016 del 3

aprile 2017 consid. 4.2.2.; DTF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b e

i riferimenti ivi citati).

Secondo la giurisprudenza,

la violazione del diritto di essere sentito - a condizione che non sia di una

particolare gravità - è sanata se la parte lesa ha la possibilità di esprimersi

dinanzi a un’autorità di ricorso che gode di un pieno potere cognitivo. La

riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via

eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa).

In una sentenza 8C_779/2016

del 3 aprile 2017, già citata sopra, il Tribunale federale ha annullato il

giudizio del Tribunale delle assicurazioni sociali del Canton Zurigo che, su

rinvio dell’Alta Corte, aveva nuovamente negato l’assistenza sociale a una

persona per mancanza di domicilio nel Cantone.

La nostra Massima istanza

ha, infatti, stabilito che il Tribunale cantonale, decidendo sulla base di

documenti già presenti agli atti senza dare la possibilità al ricorrente di

esprimersi al riguardo, aveva violato il suo diritto di essere sentito.

Gli atti sono, pertanto,

stati rinviati ai primi giudici per un nuovo giudizio.

2.11

Giova, inoltre,

rilevare che a proposito dello scopo della procedura di opposizione secondo

l’art. 52 LPGA che, per analogia, vale anche per quanto attiene alla procedura

di reclamo, la nostra Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…) Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à

revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à

une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui

permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures

d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de

l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid.1b p. 191). (…)“ (STF C 273/06 del 25 settembre 2007

consid. 3.2.)

Al riguardo

cfr. pure STFA C 279/03 del 30 settembre 2005

consid. 4.

In una sentenza

9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha ricordato

che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in

forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA – applicabile in casu in virtù

dei rinvii di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e 33 cpv. 3 Laps – ed

ha rilevato:

"

(…)

8.3

Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che

l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza

dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore

esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie

le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008

del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora

rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per

non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in

sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo

assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto -

che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di

affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli

approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla

procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in

questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che

è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag.

374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."

2.12

In concreto attentamente

esaminate le carte processuali il TCA ritiene che gli elementi di fatto

presenti agli atti non consentano né di ammettere né di escludere che la

ricorrente non abbia il proprio domicilio assistenziale a __________.

Al riguardo è utile

ribadire che in ambito di assistenza sociale risulta indispensabile la

determinazione, in primo luogo, del Cantone di domicilio.

In effetti secondo l’art.

115.

Cost. fed. gli indigenti sono assistiti dal loro Cantone di domicilio (cfr.

art. 5 Las; 12 Legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel

bisogno – LAS -; consid. 2.5.).

In secondo luogo, è

fondamentale stabilire il Comune di domicilio della persona che postula le

prestazioni assistenziali. Domicilio inteso quale luogo dove il richiedente

l’assistenza risiede e in cui si trova il centro dei suoi interessi.

Il luogo dove sono

depositati i documenti personali, come pure quello risultante da documenti

amministrativi, delle autorità fiscali o delle assicurazioni sociali

costituiscono, invece, degli indizi che, tuttavia, non predominano rispetto al

luogo in cui si focalizza la maggior parte degli elementi concernenti la vita

personale, sociale e professionale dell’interessato (cfr. STF

9C_283/2015 dell’11 settembre 2015 consid. 5.2., pubblicata in DTF 141 V 530;

DTF 136 II 405 consid. 4.3.).

La determinazione del

Comune di domicilio, nel senso appena descritto, è importante in particolare

per evitare abusi. In effetti il semplice deposito dei documenti consentirebbe,

ad esempio, a persone non residenti nel Comune e nel Cantone Ticino (bensì in

altri Cantoni o all’estero) di percepire l’assistenza sociale.

2.13

Nel caso di specie, da una

parte, l’insorgente stessa, nata nel 1968, nubile e senza figli (cfr. doc. 9; I;

79), nel mese di agosto 2017, ha dichiarato di essere spesso fuori Cantone nei

due mesi precedenti (cfr. doc. 295).

Ella ha, inoltre,

confermato di fare visita a suo fratello a __________ e ai genitori nell’Italia

del sud (cfr. doc. I).

Dal rapporto di Polizia

del 28 giugno 2017 emerge, poi, che in occasione dei 27 controlli effettuati

dal 13 maggio al 12 giugno 2017, prevalentemente la sera, la luce della sua

abitazione non era mai accesa, rispettivamente la sua auto era presente solo

cinque volte (cfr. doc. 292; 293).

D’altra parte, tuttavia,

la ricorrente ha lavorato in Svizzera dal 1993 al 2013 (cfr. doc. 80) ed è seguita,

dalla fine del 2016 da un medico di famiglia in Svizzera (cfr. doc. VII).

Ella ha pure asserito che

il fratello non avrebbe un’abitazione propria in provincia di __________,

bensì, lavorando per la __________, risiederebbe in __________ (cfr. doc. I) e

che vi sono dei vicini di casa, in particolare le famiglie __________ e __________,

presso i quali si reca di regola giornalmente che possono attestare che lei è

sempre presente a __________ (cfr. doc. I).

In simili condizioni, il

TCA ritiene, dunque, considerato anche che l’assistenza sociale costituisce

l’ultima ancora di salvataggio dell’individuo (cfr. STF 8C_100/2017 del 14

giugno 2017 consid. 8.1.; DTF 137 V 143; STF 8C_92/2007 del 14 dicembre 2007,

pubblicata in DTF 134 I 65; SVR 2008 EL Nr. 2 pag. 5; STF 8C_5/2008 del 5

maggio 2008), che la presente vertenza non possa essere decisa senza

preliminarmente procedere a un approfondimento istruttorio.

La fattispecie deve essere

ulteriormente indagata dalla parte resistente, come peraltro proposto dall’USSI

stesso nella risposta di causa (cfr. doc. III). A tale proposta però la

ricorrente non ha aderito (cfr. doc. IV; V; VI).

Secondo questo Tribunale si giustifica, di conseguenza, l’annullamento della decisione su

reclamo del 26 settembre 2017 e il rinvio degli atti all’USSI affinché effettui

gli accertamenti necessari per chiarire se l’insorgente

sia effettivamente domiciliata a __________ oppure no.

A tal fine l’USSI sentirà

l’insorgente alla quale, dopo aver dato visione del Rapporto di Polizia del 28

giugno 2017 (cfr. consid. 2.10.), sarà data l’opportunità di spiegare,

documentando debitamente, i motivi per i quali durante i controlli effettuati

dalla Polizia comunale di __________ da maggio a giugno 2017 alla sera, quindi

quando il menzionato cantiere era fermo, la luce della sua abitazione non è mai

risultata accesa e la sua auto presente solo in cinque occasioni.

La ricorrente comproverà,

inoltre, quanto asserito circa la situazione alloggiativa di suo fratello a __________.

L’USSI sentirà, inoltre, i

vicini di casa di __________ al fine di chiarire la presenza di quest’ultima a __________,

nonché, dopo aver ottenuto lo svincolo dal segreto professionale da parte

dell’insorgente, il Dr. med. __________ di __________ per appurare, segnatamente,

la frequenza con la quale nell’ultimo anno (cfr. doc. VII) ha visitato la

ricorrente.

In proposito occorre

evidenziare, in primo luogo, che il principio inquisitorio non è incondizionato,

ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43

cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994

pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26

consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a).

Questo obbligo comprende

in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e

quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto

da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in

difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza

di prove (cfr. STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF

9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001;

STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a).

L’amministrazione, dopo

aver esperito le indagini di cui sopra, determinerà se RI 1 deve essere o meno

considerata domiciliata a __________.

In caso di risposta

affermativa, l’USSI, una volta ottenuta la necessaria documentazione da parte

dell’insorgente, stabilirà se la medesima ha diritto oppure no a prestazioni

assistenziali a fare tempo dal mese di agosto 2017.

Qualora sia da escludere

il domicilio a __________ o comunque in un altro Comune ben preciso del Cantone

Ticino, alla ricorrente deve essere negata l’assistenza sociale.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su reclamo del

26 settembre 2017 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’USSI affinché proceda a un complemento istruttorio come

indicato al consid. 2.13. e decida nuovamente in merito al domicilio della

ricorrente e conseguentemente all’eventuale suo diritto a prestazioni

assistenziali dal mese di agosto 2017.

2. La richiesta di designare

un avvocato d’ufficio è respinta

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti