42.2017.49
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15 dicembre 2017Italiano37 min
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Raccomandata
Incarto
n.
42.2017.49
rs
Lugano
15 dicembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 ottobre 2017 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 26 settembre 2017 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 25 luglio
2017 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito USSI) ha
negato a RI 1, cittadina italiana, il rinnovo delle prestazioni assistenziali
dal 1° agosto 2017, motivando come segue:
" (…) In
merito a tutte le assenze da lei notificate e ad un rapporto richiesto dal
nostro ufficio alla Polizia Comunale di __________, risulta che la maggior
parte del tempo, lei non risiede presso il domicilio a __________ ma è ospite
di suo fratello che abita in provincia di __________ o risiede presso i suoi
genitori in __________. (…)” (Doc. A2)
1.2. A seguito del reclamo
interposto da RI 1 (cfr. doc. 289 = doc. A3), l’USSI, il 26 settembre 2017, ha
emanato una decisione su reclamo con cui ha confermato il precedente
provvedimento del 25 luglio 2017, ossia il diniego del diritto all’assistenza
sociale a decorrere dal mese di agosto 2017 per mancanza di domicilio
assistenziale nel Cantone Ticino.
L’amministrazione ha in
particolare rilevato:
" (…) In concreto,
se il domicilio formale è __________, in base alle numerose assenze dal
domicilio segnalate all’USSI negli ultimi mesi e alla constatazione di assenza
quasi totale constatata da maggio a giugno 2017, risulta che l’interessata di
fatto non risiede a __________ dove non può quindi essere riconosciuto il suo
effettivo domicilio assistenziale (che richiede la presenza) in Ticino e meglio
a __________. Non ha quindi diritto all’assistenza.”
1.3. Contro la decisione su
reclamo del 26 settembre 2017 RI 1 ha interposto ricorso al TCA, chiedendone
l’annullamento e conseguentemente il riconoscimento del diritto a prestazioni
assistenziali.
A sostegno della propria
pretesa ricorsuale l’insorgente ha dapprima addotto di non avere ricevuto da
parte dell’USSI, nonostante la sua richiesta e senza l’indicazione dei relativi
motivi, una copia del rapporto di Polizia citato nella decisione formale.
La ricorrente ha poi
asserito di avere 49 anni e di essere da 27 anni in Ticino, di avere sempre
lavorato quale dirigente bancaria fino a che ha potuto, ossia fino a che non vi
sono state le ristrutturazioni interne delle banche.
La medesima ha precisato
di essere stata in seguito in disoccupazione e di essersi sempre adoperata per
reperire un nuovo impiego anche oltralpe, come pure cercando di mettersi in
proprio con un progetto di sostegno in ambito sportivo, e meglio nella danza
che ha praticato a livello competitivo per 15 anni, che però non ha avuto esito
positivo per mancati riscontri economici.
Riguardo alla sua presenza
a __________ l’insorgente ha affermato che:
" (…) L’Ufficio
del sostegno sociale in pratica nega l’assistenza sociale dicendo che sono via.
Ma non è vero. E non capisco come possa il rapporto di polizia (che non mi è
stato mostrato!) affermare che non ci sono. Quando sono stati fatti questi
controlli? Abito da sola e mica devo rimanere per forza in casa tutto il
giorno, soprattutto se cerco lavoro. E, soprattutto, se teniamo conto che da
aprile a luglio vi erano le ruspe da cantiere (con il rumore e polvere che
provocano) visto che in quel di __________ stavano rifacendo le condutture:
potrei anche non avere sentito un eventuale campanello!
Che io sia sempre presente lo può
dimostrare la famiglia __________ e la famiglia __________ (vicini di casa)
presso i quali mi reco regolarmente per almeno un pasto al giorno (di regola la
cena) e a guardare la TV, visto che – appunto – vivo sola.
Assurda è la tesi secondo cui mi sarei trasferita
da mio fratello in provincia di __________. E’ assurdo e inveritiero. Mio
fratello non vive a __________. Egli lavora per __________ (__________) e abita
in __________ e non ha nessun appartamento o camera d’albergo. La tesi
dell’abitazione del fratello è quindi pretestuosa. Sfido l’autorità a trovarmi
un posto dove risiederebbe mio fratello nel __________! Le visite al fratello
durante le soste a __________ saranno pur lecite e comprensibili, come pure le
(rare e brevi) visite ai genitori nell’Italia Meridionale.
Si chieda pure alla famiglia __________ e
si verifichi pure la questione di mio fratello. Non vi sono problemi. Si potrà
dimostrare a pieno titolo che abito a tutti gli effetti con il centro degli
interessi in Ticino, dove vivo come detto dal 1993. (…)” (Doc. I)
1.4. Con risposta del 31 ottobre
2017 l’USSI ha chiesto il rinvio degli atti per esperire ulteriori accertamenti
ed emettere un nuova decisione.
Al riguardo
l’amministrazione ha osservato:
" (…) La
ricorrente sostiene di far visita solo qualche volta al fratello a __________,
rispettivamente alla famiglia nell’Italia del sud. Di fatto in base agli
accertamenti e agli atti non risulta risiedere a __________, ma al contrario
risulta praticamente sempre assente. D’altra parte essa non contesta di recarsi
in vista ai familiari all’estero.
Tali circostanze lasciano ritenere che in
effetti la ricorrente sia in pratica assente da __________ e non risulta che si
rechi altrove in Ticino bensì fuori dal territorio ticinese e per meglio dire
in Italia o in altre parti della Svizzera.
Benché alla luce del principio di
verosimiglianza che regge le assicurazioni sociali la decisione impugnata sia
da ritenere corretta, al fine di chiarire in modo definitivo la situazione si
ritengono opportuni ulteriori accertamenti e chiarimenti. (…)” (Doc. III)
1.5. L’insorgente, alla quale il
TCA ha trasmesso la risposta di causa per presentare osservazioni,
rispettivamente per comunicare la sua eventuale adesione alla proposta
dell’USSI (cfr. doc. IV; V), il 30 novembre 2017 ha confermato integralmente il
proprio ricorso e ha ribadito che non le è stato mostrato il rapporto di
Polizia (cfr. doc. VI).
1.6. L’11 dicembre 2017 è
pervenuto a questa Corte un certificato medico del 4 dicembre 2017 allestito dal
Dr. med. __________, FMH medicina interna generale e medicina manuale SAMM, di __________
e inviato dalla ricorrente (cfr. doc. VII).
1.7. I doc. IV, V, VI e VII sono
stati trasmessi per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. VIII).
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H
212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98
del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del
22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014
del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
2.2. Questa Corte
rileva che la ricorrente ha chiesto, se possibile, di potersi avvalere di un
avvocato (cfr. doc. I).
Al riguardo il
TCA osserva che la medesima ha dimostrato di saper difendere adeguatamente i
propri interessi.
L’insorgente,
pertanto, non necessita di un patrocinatore d’ufficio ai sensi dell’art. 28
Lptca (cfr. STFA C 116/03 dell’8 novembre 2004; STCA 42.2014.13 del 21 maggio
2015 consid. 2.1.; STCA 32.2015.147 del 18 aprile 2016 consid. 2.6., il cui
ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 9C_356/2016 del 5
luglio 2016; STCA 42.2006.16 dell’8 febbraio 2007; 35.2005.53 del 27 febbraio
2006).
La domanda di designazione
di un avvocato deve, conseguentemente, essere respinta.
2.3. L’emanazione del presente
giudizio rende, poi, priva di oggetto la domanda di RI 1 di essere posta al
beneficio dell’assistenza sociale pendente causa (cfr. doc. I; STF 9C_37/2011
del 20 giugno 2011 consid. 7; STF 9C_964/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4;
STF 9C_938/2008 del 26 novembre 2009 consid. 7; STFA K 65/05 del 21 luglio 2005
consid. 4; STCA 42.2015.2 del 5 maggio 2015 consid. 2.1.; STCA 38.2011.75 del
26 ottobre 2011 consid. 2.10.).
Nel
merito
2.4. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se a ragione o meno l’USSI, ritenendo che la ricorrente non
abbia il proprio domicilio in Ticino, le ha negato il rinnovo delle prestazioni
assistenziali a far tempo dal mese di agosto 2017.
La garanzia costituzionale
del diritto al minimo vitale (art. 12 Cost. fed.; 13 Cost/TI) costituisce la
base del sostegno sociale regolamentato nelle leggi cantonali in materia di
assistenza sociale (in proposito vedi l’art. 3 della Legge federale sulla
competenza ad assistere le persone nel bisogno, Legge federale sull’assistenza,
LAS).
L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran
Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289
segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi
cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26
giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in
vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1°
ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della
Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU
40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
L'art.
1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei
diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite
dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di
quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le
prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e
professionale dei beneficiari (cpv. 2).
2.5. Ai sensi dell’art. 115 della
Costituzione federale, relativo all’assistenza agli indigenti:
" Gli indigenti sono assistiti dal loro Cantone di domicilio.
La Confederazione disciplina le eccezioni e le
competenze.”
L’art. 5 Las, relativo al
titolare del diritto alle prestazioni assistenziali, prevede che:
" 1Hanno diritto ai provvedimenti e alle
prestazioni della presente legge le persone con domicilio o dimora
assistenziale nel Cantone.
2Le persone con
sola dimora assistenziale hanno per principio diritto unicamente a prestazioni
o aiuti immediati.
3Sono riservate le
disposizioni del diritto federale e dei trattati internazionali.”
Secondo l’art. 6 Las,
relativo alle eccezioni:
" 1Il Consiglio
di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione e la
procedura delle prestazioni assistenziali concesse a
a)richiedenti l’asilo e
b)persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di
dimora.
2Nello
stabilire tali criteri il Consiglio di Stato fa riferimento alle disposizioni
federali sul rimborso ai Cantoni delle spese cagionate da queste persone.
3II
Consiglio di Stato può affidare, mediante la stipulazione di contratti di
prestazione, la gestione di queste prestazioni ad enti assistenziali pubblici o
privati.”
Giusta l’art. 10 Las, poi:
" Il domicilio
e la dimora sono determinati dagli articoli da 4 a 11 della legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno, del 24 giugno
1977."
L’art.
4 della Legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno
(Legge federale sull’assistenza – LAS), relativo al domicilio assistenziale,
sancisce che:
"
1 La persona nel bisogno è domiciliata giusta la
presente legge (domicilio assistenziale) nel Cantone in cui dimora con
l’intenzione di stabilirvisi. Questo è denominato Cantone di domicilio.
2 L’annuncio
alla polizia degli abitanti, per gli stranieri il rilascio di un permesso di
presenza, si ha per costituzione di domicilio salva la prova che la dimora è
cominciata già prima o soltanto più tardi o è di natura provvisoria.”
Ex
art. 9 LAS:
"
1 Il domicilio assistenziale termina con la partenza del
Cantone.
2 In caso di dubbio, la partenza si reputa
avvenuta il giorno in cui fu annunciata alla polizia degli abitanti.
3 L’entrata
in un ospizio, in un ospedale o in un altro istituto e, se si tratta di un
maggiorenne o di un interdetto, il collocamento in una famiglia deciso da
un’autorità o da un organo tutelare non pongono termine al domicilio
assistenziale.
L’art.
11 LAS definisce la dimora, e meglio:
"
1 Dimora giusta la presente legge significa effettiva
presenza in un Cantone; questo è denominato Cantone di dimora.
2 Se
una persona manifestamente bisognosa d’aiuto, segnatamente a seguito di
malattia o infortunio, è stata trasportata in un altro Cantone su ordine del
medico o dell’autorità, il Cantone da cui è stato dato l’ordine di trasporto è
considerato Cantone di dimora.”
La LAS distingue tra
l’assistenza di cittadini svizzeri (art. 12-19) e l’assistenza di stranieri
(art. 20-23).
Relativamente,
in particolare, all’assistenza di stranieri l’art. 20 LAS prevede per gli
stranieri domiciliati in Svizzera:
"
Gli stranieri domiciliati
in Svizzera sono assistiti dal Cantone di domicilio, semprechè la legislazione
di questo Cantone, il diritto federale o trattati internazionali lo prevedano.
(cpv. 1)
Se uno straniero abbisogna di aiuto immediato
fuori del Cantone di domicilio, l'articolo 13 s'applica per analogia. (cpv. 2).(
Giusta l’art. 21 LAS riguardante gli stranieri non domiciliati in
Svizzera:
"
Se uno straniero dimorante
in Svizzera ma non quivi domiciliato abbisogna di aiuto immediato, il Cantone
di dimora è tenuto ad assisterlo. (cpv. 1)1
Il Cantone di dimora provvede affinché
l'assistito ritorni nello Stato di domicilio o di origine, salvo parere
contrario del medico. (cpv. 2)”
Ai sensi dell’art. 22 LAS
relativo al rimpatrio:
"
È riservato il rimpatrio
giusta le disposizioni delle convenzioni d'assistenza o della legge federale
del 26 marzo 19311 concernente la dimora e il domicilio degli
stranieri.”
2.6. L’art. 23 CC enuncia che:
"
Il domicilio di una
persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi
durevolmente. (cpv. 1)
Nessuno può avere contemporaneamente il suo
domicilio in più luoghi. (cpv. 2)
Questa disposizione non si applica al
domicilio d’affari. (cpv. 3)”
La nozione di domicilio
presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva,
di residenza effettiva in un luogo, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione
di stabilirvisi per una certa durata. Quest'ultima condizione è tuttavia
unicamente di rilievo nella misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è
il luogo in cui si trova il centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente
nel luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo
libero, dove si trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un
allacciamento telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile
all'esterno, deve essere orientata nel senso di una residenza durevole.
Tuttavia, l'intenzione di lasciare più tardi un luogo, non esclude la
possibilità di stabilirvi il domicilio. Valore indiziario per la risoluzione
della questione rivestono l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio
dei diritti politici, il pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di
polizia degli stranieri ecc. (cfr. DTF 141 V 530 consid. 5.2.; STF C 101/04 del
9 maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1
pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza
del Tribunale federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid.
4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25).
2.7. Dal Messaggio per una legge sulla competenza ad assistere le persone
nel bisogno del 17 novembre 1976 del Consiglio federale, in FF 1976 III 1197
segg. emerge segnatamente che:
"
(…) Questo capitolo del
disegno di legge determina dove la persona nel bisogno ha il proprio domicilio
assistenziale. (…) La nozione di domicilio accolta nel disegno concorda
ampiamente con quella concordataria la quale, dal canto suo, corrisponde di
norma a quella del Codice civile (art. 23). (…) Giusta l’art. 4 capoverso 2 del
disegno, “l’annuncio alla polizia degli abitanti” o, per gli stranieri – cui la
legge deve parimenti applicarsi – il rilascio di un’autorizzazione di presenza,
fonda la presunzione che il titolare dell’autorizzazione ha costruito un
domicilio assistenziale. La presunzione può essere infirmata non solo con la
prova che la dimora è cominciata già prima o successivamente, ma anche che la
dimora non è, secondo la legge, idonea alla costituzione del domicilio, sia per
la mancanza dell’intenzione di stabilirvisi (art. 4 cpv. 1) sia perché escluso
secondo gli articoli 5 a 8.
Analogamente alla disposizione del concordato
concernete l’assistenza nel luogo di domicilio, l’articolo 5 del disegno
dispone che l’entrata in una casa di cura o in un istituto, volontaria o no,
esclude la costituzione o il cambiamento del domicilio assistenziale. (…)
L’art. 11 definisce la nozione di «dimora» e
di «Cantone di dimora».
È dimorante colui che si trova effettivamente sul
territorio cantonale anche se non
possiede alcuna conferma di domicilio o, se straniero, un'autorizzazione di
presenza e non è dunque né «domiciliato» né «dimorante» a tenore delle
disposizioni sul domicilio e la dimora degli svizzeri e degli stranieri. È
dimorante a tenore del disegno segnatamente anche chi si trova in un Cantone
semplicemente per motivi di transito.
(…)
24 Assistenza degli stranieri
241 Obbligo assistenziale e competenza (art. 20 a 22)
(…) di
regola è competente il Cantone di domicilio il quale, per
gli stranieri, coincide con il Cantone che ha
rilasciato l'autorizzazione di presenza ed è anche qui determinato giusta gli
articoli 4 a 10. Per gli stranieri che devono essere assistiti fuori del
Cantone di domicilio vale, conformemente agli articoli 23 capoverso 2 e 23
capoverso 1, il disciplinamento applicabile agli svizzeri: soccorso in caso di
urgenza da parte del Cantone di dimora e spese a carico del Cantone di
domicilio.
Giusta l'articolo 21 del disegno, agli
stranieri non domiciliati in Svizzera, segnatamente ai turisti e alle
persone in transito, il Cantone di dimora deve concedere soltanto il soccorso
di urgenza necessario.
(…)”. (FF 1976 III 1207, 1208, 1209 e 1214)
Inoltre in
dottrina Thomet (cfr. W. Thomet, “Commentaire concernant la Loi fédérale sur la
compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin, 2. ed., Zurich
1994, n. 95-97 e 107-108) in merito all’art. 4 LAS sottolinea che:
"
(…) Au centre de la disposition sur le domicile se
trouve la notion d'«habiter», en allemand «wohnen», que l'on retrouve dans le
terme allemand correspondant «Wohnsitz». Le domicile d'assistance d'une
personne dans le besoin se trouve, sous réserve des exceptions mentionnées aux
art. 5 à 7 LAS, dans le canton «où elle réside avec l'intention de s'y
établir». Cette formulation empruntée au texte de l'art. 23 CC signifie que le
domicile se trouve là où une personne s'est effectivement établie et installée
de manière reconnaissable pour des tiers, en d'autres termes là où - selon
l'expression du Tribunal fédéral - elle a son «centre de vie»; en bref: là où
elle «habite» ou elle est «domiciliée» (cf. ATF 113 la 465; 108 la 254 et les
références). La notion de domicile au sens de l'art. 4 LAS s'est largement
inspirée de celle du droit civil (art. 23 CC; voir Message I p. 1239; ZöF 1982
p. 44). Pour répondre à la question de savoir si un domicile d'assistance a été
constitué ou non, au sens de la LAS, on peut donc se référer en grande partie à
la doctrine et à la jurisprudence relatives à la notion de domicile en droit
civil (ZöF 1978 p. 181; voir en particulier Bûcher, n°l à 54 ad art. 23 CC; Schnyder/Murer,
n° 28 à 65 ad art. 376 CC; Tuor/Schnyder, p. 78 à 80; Pedrazzini/Oberholzer, p.
104 à 108; Riemer, p. 33 à 38 et la jurisprudence citée).
L'art. 4 LAS dispose que le domicile d'une
personne se situe dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y
établir. Cette définition contient à la fois un élément objectif (la résidence)
et un élément subjectif (l'intention de s'établir), les deux étant toutefois
indissociablement liés (cf. ZöF 1982 p. 45). Ces deux éléments constitutifs ne
sauraient cependant faire oublier le fait qu'en dernier lieu, il s'agit
toujours de déterminer le centre de vie d'une personne ou, en 4 autres termes,
le lieu où se concentrent ses relations personnelles (cf. Bucher, n° 1 à 3 ad
art. 23 CC; Pedrazzini/Oberholzer, p. 106). Par résidence, il faut entendre le
fait de séjourner effectivement n un endroit (ou un canton) déterminé. En règle
générale la présence physique est indispensable tant pour la constitution que
pour le maintien du domicile (cf. cependant n° 146). Cela résulte également de
1 art. 9 LAS, qui prévoit qu'une personne qui «quitte» son canton de domicile
perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu’alors. La durée et les
modalités du séjour ne sont pas déterminantes, (Egger, n° 20 ad art. 23 CC; Bucher
n° 18 ad art 23 CC; ZöF 1982 p. 45). En principe, même un séjour de courte
durée peut constituer un domicile (cf. ATF 491193; Egger, n° 26 ad art. 23 CC);
en revanche, un séjour qui s'étendrait sur une plus longue durée mais qui, au
regard de sa nature et de son but, s'avérerait provisoire (art. 4 al. 2 LAS) ne
saurait constituer un domicile (cf. n° 102; Pedrazzini/Oberholzer, p. 107).
On peut affirmer qu'une personne a l'intention
de s'établir lorsqu’elle entend séjourner dans un endroit défini pour une
période indéterminée et que cette intention est réalisable (cf. ZVW1957 p. 49
ss; Schnyder/Murer. n° 55 ad art. 376 CC). Le fait que cette intention se
modifie par la suite est sans importance (cf. ZVW 1966, p. 23ss), De même,
l'intention de quitter ultérieurement l'endroit ou 1 on s'est installé
n'empêche pas la constitution d'un domicile. Le seul critère décisif est le
suivant: l'intention ne doit pas porter sur un séjour purement provisoire;
seule compte la volonté «de séjourner en un lieu déterminé jusqu'à ce qu'un
changement soit dicte par des circonstances qui, lors de la constitution du
domicile, n étaient pas prévisibles, du moins pas avec précision» (ATF 69 I
12,491193; Bucher, n° 22 ad art. 23 CC). Les motifs qui ont conduit une
personne à établir ou à abandonner son centre de vie en un endroit déterminé ne
sont pas décisifs (cf. ATF 69 II 277; ZVW 1966 p. 23 ; ZVW 1966 p.
91 ; ZöF 1982 p. 45 ; RSJ 1980 p. 137 ss). L’intention de s établir
durablement correspond à un processus interne qui ne se perçoit
qu'indirectement. Aussi faut-il prendre en compte tous les éléments qui se
rapportent à l'organisation externe des relations personnelles, en particulier
le fait que la personne entretient des relations étroites avec un lieu où sa
famille ou ses parents ont déjà leur centre de vie.
(…)
Le domicile d'un étranger en Suisse est
indépendant tant de l’existence que du genre de l’autorisation délivrée par la
police des étrangers (cf. ATF 89 II 113 ss ; Bucher, n. 25 et 38 ad art.
23 CC).
L’art. 4 al. 2 LAS ne contredit en rien ce
principe. Cette disposition dit seulement que, lors de la délivrance d'une
autorisation de résidence pour étranger, la constitution d'un domicile est
présumée, à moins que l'on puisse prouver que le séjour a commencé plus tôt ou
plus tard ou encore qu'il n'est que provisoire. Il faut donc examiner dans
chaque cas si les deux éléments constitutifs d’un domicile sont réalisés, à
savoir le séjour de fait et l’intention de s’établir durablement.
Dans ce sens, le fait d'être au bénéfice d'une
autorisation de résidence délivrée par la police des étrangers ne peut servir
que d’indice en faveur de l’existence d’un domicile. Toutefois, selon le type
d’autorisation délivré, la présomption en faveur de la constitution d’ un
domicile peut être plus ou moins forte. Le séjour de fait d’étrangers au
bénéfice d'une autorisation d'établissement ou de séjour permet de conclure à
l'existence d'une intention de s'établir durablement et par conséquence d’un
domicile.
(…)
En résumé et en suivant l'exemple du
commentaire Schnyder/Murer, on peut considérer comme indices en faveur de la
constitution d un domicile, les circonstances suivantes (étant précisé que tous
ces éléments doivent être appréciés dans leur ensemble, mais ne doivent pas
nécessairement se présenter cumulativement: cf. n 46a à 5a ad art. 376 CC;
Egger, n. 19 ad art. 23 CC; Bûcher, n. 14 ad art. 23 CC):
- les circonstances entourant
la constitution du séjour et l'intention subjective de s'établir durablement,
étant rappelé qu'il faut apprécier de manière critique les déclarations
postérieures de la personne en cause
(cf. ZVW 1961 p. 111, 113)
- la prolongation d'un séjour
d'une personne instable ou incapable de discernement (en pratique l'on exige
souvent une durée de six mois ou plus; une durée inférieure peut toutefois
suffire si d'autres éléments plaident en faveur de la stabilité; cf. ég. ATF 92
Fatti
I 221).
- la déclaration d'arrivée, le
dépôt du certificat d'origine, le règlement des impôts, l'exercice des droits
politiques (ATF 92 I 221; 97 II 6 et les références; 102 IV 164; ATF du 15 mars
1978 in ZVW 1979 p. 35); il faut toutefois relever que même si ces quatre
éléments se présentent cumulativement, ils ne sauraient empêcher la
constitution d'un domicile dans un autre lieu (cf. Egger, n. 20 ad art. 23 CC;
Bûcher, n. 18 ad art. 23 CC; n° 99/100).
- l'exercice d'une activité
lucrative cumulée avec un séjour de fait.
- la location d'une maison,
d'un appartement ou d'une chambre et le fait d'y être installé, éventuellement
le séjour dans une pension (cf. Egger, n. 20 ad art. 23 CC; Bûcher, n. 18 ad
art. 23 CC).
- l'impression subjective de
«se sentir à la maison» ainsi que les relations personnelles entretenues dans
le lieu même avec la parenté et les connaissances (ATF du 28.9.1972 in ZVW 1975
p 111).
- l'existence antérieure du
centre de vie au lieu où la personne se réétablit (ATF du 28.9.1972 in ZVW 1975
p. 111) ou retourne régulièrement en période de crise (ZVW 1973 p. 35).
- l'abandon du domicile
antérieur (cf. art. 9 LAS) ou le défaut de tout lien avec celui-ci (ZVW 1973 p.
35).
- le séjour effectif, en d'autres termes, le
fait d'habiter. (...)”
2.8. Da quanto sopra esposto
risulta che nel caso in cui si tratti di assistere un cittadino con nazionalità
straniera, ai sensi della Legge federale sull’assistenza - LAS (cfr. consid.
2.5.) - è competente il Cantone di domicilio se la persona da assistere è
domiciliata in Svizzera (cfr. art. 20 cpv. 1 LAS), ossia il Cantone in cui
risiede con l’intenzione di stabilirvisi (cfr. art. 4 cpv. 1 LAS; consid. 2.5.).
Per gli stranieri il
rilascio di un permesso di presenza (per gli svizzeri l’annuncio alla polizia
degli abitanti) vale quale costituzione di domicilio salva la prova che la
dimora è cominciata già prima o soltanto più tardi o è di natura provvisoria
(cfr. art. 4 cpv. 2 LAS).
Al riguardo giova
evidenziare che l’art. 4 cpv. 2 LAS non contraddice il principio secondo cui il
domicilio di uno straniero in Svizzera è indipendente sia dall’esistenza che
dal genere di autorizzazione rilasciata dalla polizia degli stranieri.
In effetti l’art. 4 cpv. 2
LAS prevede unicamente che, nel caso di rilascio di un’autorizzazione di
presenza per stranieri, la costituzione del domicilio è presunta, a meno che
venga provato che la dimora è iniziata già prima o più tardi o è di natura
provvisoria. In ogni singola fattispecie deve, dunque, essere esaminato se i
due elementi costitutivi di un domicilio sono realizzati, e meglio la residenza
di fatto e l’intenzione di stabilirsi durevolmente.
In questo senso il fatto
di essere al beneficio di un permesso di presenza non può servire che quale
indizio in favore dell’esistenza di un domicilio (cfr. consid. 2.5.).
Qualora, per contro una
persona non risulti domiciliata in Svizzera, competente ad assisterla - attribuendole
un aiuto immediato - è il Cantone di dimora (cfr. art. 21 cpv. 1 LAS). Quale
dimora vale la presenza effettiva in un Cantone (cfr. art. 11 cpv. 1 LAS).
Al riguardo cfr. pure STF
8C_852/2008 del 25 febbraio 2009 consid. 2 e 3.1; STF 2A.253/2003 del 23
settembre 2003 consid. 2.1. e 2.2.; STCA 42.2014.7 del 25 agosto 2014, il cui
ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_648/2014 del 15
giugno 2015
2.9. Nella presente evenienza dalle
carte processuali emerge che RI 1 (nata il __________ 1968; cfr. doc. 282) ha
percepito prestazioni assistenziali ordinarie dal mese di giugno 2016 (cfr.
doc. 265) al mese di luglio 2017 (cfr. doc. 85; 88; 103).
Dal mese di agosto 2017,
per contro, come visto nei fatti, l’USSI ha negato alla ricorrente una
prestazione assistenziale, in quanto sulla base di elementi in suo possesso ha
ritenuto che la medesima non abbia il domicilio in Ticino
L’amministrazione ha
deciso in tal senso fondandosi essenzialmente sulle assenze dal domicilio
segnalatele dall’insorgente stessa, nonché su un rapporto allestito dalla
Polizia comunale di __________ (cfr. doc. A2; A1; consid. 1.1.; 1.2.).
In effetti il 9 maggio
2017 la parte resistente ha chiesto all’Ufficio controllo abitanti di __________
di effettuare dei controlli presso l’abitazione della ricorrente, poiché
quest’ultima risultava spesso assente dal proprio domicilio per andare in
visita al fratello che abita nella provincia di __________ o dai genitori in __________
(cfr. doc. 301=84).
La Polizia comunale di __________,
il 28 giugno 2017, ha allestito un rapporto da cui si evince:
" Come da
richiesta del controllo abitanti di __________ si procedeva al controllo della
presenza della rubricata e del suo veicolo al domicilio sopracitato.
Sono stati effettuati controlli regolari a
partire dal 13.05.2017 al 12.06.2017.
Gli stessi sono stati effettuati sulla
verifica di presenza del veicolo __________ di colore nero targato __________,
e anche alla presenza di luci durante la fascia prevalentemente notturna
all’interno dell’appartamento. (…)” (Doc. 292)
Dalla tabella allegata al
rapporto citato emerge, in particolare, che su 27 controlli svolti dal 13
maggio al 12 giugno 2017, prevalentemente alla sera (due soli controlli sono
stati effettuati alle ore 4:00, rispettivamente alle 10:00, sempre il 25 maggio
2017) a partire dalle ore 21:15, la luce nell’appartamento non è mai stata
riscontrata, mentre l’auto era presente 5 volte, e meglio il 13 maggio 2017
alle ore 21:50, il 4 giugno 2017 alle ore 22:45, il 5 giugno 2017 alle ore
23:10, il 6 giugno 2017 alle ore 23:50 e l’11 giugno 2017 alle ore 23:15 (cfr.
doc. 292-293).
Agli atti risulta,
inoltre, un messaggio di posta elettronica inviato il 10 agosto 2017 a una
funzionaria dell’USSI in cui l’insorgente ha indicato che negli ultimi due mesi
era spesso a __________, __________ e __________, poiché ha riscontrato
maggiori risposte per il suo profilo professionale. Ella ha pure precisato che
a quel momento pensava di fermarsi a __________ per una decina di giorni (cfr.
doc. 295).
RI 1 ha contestato il
rifiuto dell’assistenza sociale dal mese di agosto 2017 facendo valere di
essere sempre presente a __________, come possono testimoniare alcune famiglie
di vicini, e che ciò non significa che debba restare in casa tutto il giorno.
Ella ha altresì puntualizzato che da aprile a luglio vi era in prossimità della
sua abitazione un cantiere per il rifacimento delle condutture e che quindi, a
causa del rumore, potrebbe non avere sentito un eventuale campanello.
La ricorrente ritiene poi
assurda la tesi secondo cui si sarebbe trasferita da suo fratello in provincia
di __________, in quanto quest’ultimo lavora per la __________ e abita in __________.
A mente dell’insorgente,
infine, le visite al fratello durante le soste a __________, come pure le rare
e brevi visite ai genitori in Italia meridionale sono lecite e comprensibili
(cfr. doc. I).
2.10. Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte evidenzia che l'art. 29 cpv. 2 Cost.,
l’art. 6 CEDU e l'art. 42 LPGA, applicabile in ambito di assistenza sociale,
per quanto attiene alla procedura davanti all’amministrazione, in virtù del
rinvio di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e 33 cpv. 3 Laps e relativamente alla
procedura dinanzi al TCA, quale diritto sussidiario secondo l’art. 31 Lptca,
garantiscono alle parti il diritto d’essere sentite.
Per costante
giurisprudenza, dal diritto d’essere sentito deve in particolare essere dedotto
il diritto dell'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione
sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti
suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione
dell'incarto (questo diritto non è assoluto e può essere limitato per
salvaguardare un interesse pubblico preponderante, l’interesse di terzi o del
richiedente stesso; cfr. STF 2C_34/2011 del 30 luglio 2011 consid. 4.1.;DTF 126
I 7 consid. 2b; STF 2A.511/2005 del 16 febbraio 2009 consid. 4; STF 1P.531/1999
del 24 gennaio 2000 consid. 2), quello di partecipare all'assunzione delle
prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (cfr. STF
Considerandi
8C_779/2016 del 3 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_414/2015 del 29 marzo 2016
consid. 2.2.; DTF 140 I 99 consid.3.4.; DTF 129 II 497 consid. 2.2 con
riferimenti; 126 V 130 consid. 2b con riferimenti).
Il diritto di essere
sentito è una garanzia costituzionale di carattere formale, la cui violazione
comporta l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere delle
possibilità di successo del ricorso nel merito (cfr. STF 8C_779/2016 del 3
aprile 2017 consid. 4.2.2.; DTF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b e
i riferimenti ivi citati).
Secondo la giurisprudenza,
la violazione del diritto di essere sentito - a condizione che non sia di una
particolare gravità - è sanata se la parte lesa ha la possibilità di esprimersi
dinanzi a un’autorità di ricorso che gode di un pieno potere cognitivo. La
riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via
eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa).
In una sentenza 8C_779/2016
del 3 aprile 2017, già citata sopra, il Tribunale federale ha annullato il
giudizio del Tribunale delle assicurazioni sociali del Canton Zurigo che, su
rinvio dell’Alta Corte, aveva nuovamente negato l’assistenza sociale a una
persona per mancanza di domicilio nel Cantone.
La nostra Massima istanza
ha, infatti, stabilito che il Tribunale cantonale, decidendo sulla base di
documenti già presenti agli atti senza dare la possibilità al ricorrente di
esprimersi al riguardo, aveva violato il suo diritto di essere sentito.
Gli atti sono, pertanto,
stati rinviati ai primi giudici per un nuovo giudizio.
2.11
Giova, inoltre,
rilevare che a proposito dello scopo della procedura di opposizione secondo
l’art. 52 LPGA che, per analogia, vale anche per quanto attiene alla procedura
di reclamo, la nostra Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…) Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à
revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à
une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui
permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures
d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de
l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid.1b p. 191). (…)“ (STF C 273/06 del 25 settembre 2007
consid. 3.2.)
Al riguardo
cfr. pure STFA C 279/03 del 30 settembre 2005
consid. 4.
In una sentenza
9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha ricordato
che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in
forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA – applicabile in casu in virtù
dei rinvii di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e 33 cpv. 3 Laps – ed
ha rilevato:
"
(…)
8.3
Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che
l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza
dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore
esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie
le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008
del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora
rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per
non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in
sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo
assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto -
che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di
affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli
approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla
procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in
questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che
è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag.
374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."
2.12
In concreto attentamente
esaminate le carte processuali il TCA ritiene che gli elementi di fatto
presenti agli atti non consentano né di ammettere né di escludere che la
ricorrente non abbia il proprio domicilio assistenziale a __________.
Al riguardo è utile
ribadire che in ambito di assistenza sociale risulta indispensabile la
determinazione, in primo luogo, del Cantone di domicilio.
In effetti secondo l’art.
115.
Cost. fed. gli indigenti sono assistiti dal loro Cantone di domicilio (cfr.
art. 5 Las; 12 Legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel
bisogno – LAS -; consid. 2.5.).
In secondo luogo, è
fondamentale stabilire il Comune di domicilio della persona che postula le
prestazioni assistenziali. Domicilio inteso quale luogo dove il richiedente
l’assistenza risiede e in cui si trova il centro dei suoi interessi.
Il luogo dove sono
depositati i documenti personali, come pure quello risultante da documenti
amministrativi, delle autorità fiscali o delle assicurazioni sociali
costituiscono, invece, degli indizi che, tuttavia, non predominano rispetto al
luogo in cui si focalizza la maggior parte degli elementi concernenti la vita
personale, sociale e professionale dell’interessato (cfr. STF
9C_283/2015 dell’11 settembre 2015 consid. 5.2., pubblicata in DTF 141 V 530;
DTF 136 II 405 consid. 4.3.).
La determinazione del
Comune di domicilio, nel senso appena descritto, è importante in particolare
per evitare abusi. In effetti il semplice deposito dei documenti consentirebbe,
ad esempio, a persone non residenti nel Comune e nel Cantone Ticino (bensì in
altri Cantoni o all’estero) di percepire l’assistenza sociale.
2.13
Nel caso di specie, da una
parte, l’insorgente stessa, nata nel 1968, nubile e senza figli (cfr. doc. 9; I;
79), nel mese di agosto 2017, ha dichiarato di essere spesso fuori Cantone nei
due mesi precedenti (cfr. doc. 295).
Ella ha, inoltre,
confermato di fare visita a suo fratello a __________ e ai genitori nell’Italia
del sud (cfr. doc. I).
Dal rapporto di Polizia
del 28 giugno 2017 emerge, poi, che in occasione dei 27 controlli effettuati
dal 13 maggio al 12 giugno 2017, prevalentemente la sera, la luce della sua
abitazione non era mai accesa, rispettivamente la sua auto era presente solo
cinque volte (cfr. doc. 292; 293).
D’altra parte, tuttavia,
la ricorrente ha lavorato in Svizzera dal 1993 al 2013 (cfr. doc. 80) ed è seguita,
dalla fine del 2016 da un medico di famiglia in Svizzera (cfr. doc. VII).
Ella ha pure asserito che
il fratello non avrebbe un’abitazione propria in provincia di __________,
bensì, lavorando per la __________, risiederebbe in __________ (cfr. doc. I) e
che vi sono dei vicini di casa, in particolare le famiglie __________ e __________,
presso i quali si reca di regola giornalmente che possono attestare che lei è
sempre presente a __________ (cfr. doc. I).
In simili condizioni, il
TCA ritiene, dunque, considerato anche che l’assistenza sociale costituisce
l’ultima ancora di salvataggio dell’individuo (cfr. STF 8C_100/2017 del 14
giugno 2017 consid. 8.1.; DTF 137 V 143; STF 8C_92/2007 del 14 dicembre 2007,
pubblicata in DTF 134 I 65; SVR 2008 EL Nr. 2 pag. 5; STF 8C_5/2008 del 5
maggio 2008), che la presente vertenza non possa essere decisa senza
preliminarmente procedere a un approfondimento istruttorio.
La fattispecie deve essere
ulteriormente indagata dalla parte resistente, come peraltro proposto dall’USSI
stesso nella risposta di causa (cfr. doc. III). A tale proposta però la
ricorrente non ha aderito (cfr. doc. IV; V; VI).
Secondo questo Tribunale si giustifica, di conseguenza, l’annullamento della decisione su
reclamo del 26 settembre 2017 e il rinvio degli atti all’USSI affinché effettui
gli accertamenti necessari per chiarire se l’insorgente
sia effettivamente domiciliata a __________ oppure no.
A tal fine l’USSI sentirà
l’insorgente alla quale, dopo aver dato visione del Rapporto di Polizia del 28
giugno 2017 (cfr. consid. 2.10.), sarà data l’opportunità di spiegare,
documentando debitamente, i motivi per i quali durante i controlli effettuati
dalla Polizia comunale di __________ da maggio a giugno 2017 alla sera, quindi
quando il menzionato cantiere era fermo, la luce della sua abitazione non è mai
risultata accesa e la sua auto presente solo in cinque occasioni.
La ricorrente comproverà,
inoltre, quanto asserito circa la situazione alloggiativa di suo fratello a __________.
L’USSI sentirà, inoltre, i
vicini di casa di __________ al fine di chiarire la presenza di quest’ultima a __________,
nonché, dopo aver ottenuto lo svincolo dal segreto professionale da parte
dell’insorgente, il Dr. med. __________ di __________ per appurare, segnatamente,
la frequenza con la quale nell’ultimo anno (cfr. doc. VII) ha visitato la
ricorrente.
In proposito occorre
evidenziare, in primo luogo, che il principio inquisitorio non è incondizionato,
ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43
cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994
pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26
consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a).
Questo obbligo comprende
in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e
quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto
da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in
difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza
di prove (cfr. STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF
9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001;
STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a).
L’amministrazione, dopo
aver esperito le indagini di cui sopra, determinerà se RI 1 deve essere o meno
considerata domiciliata a __________.
In caso di risposta
affermativa, l’USSI, una volta ottenuta la necessaria documentazione da parte
dell’insorgente, stabilirà se la medesima ha diritto oppure no a prestazioni
assistenziali a fare tempo dal mese di agosto 2017.
Qualora sia da escludere
il domicilio a __________ o comunque in un altro Comune ben preciso del Cantone
Ticino, alla ricorrente deve essere negata l’assistenza sociale.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su reclamo del
26 settembre 2017 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’USSI affinché proceda a un complemento istruttorio come
indicato al consid. 2.13. e decida nuovamente in merito al domicilio della
ricorrente e conseguentemente all’eventuale suo diritto a prestazioni
assistenziali dal mese di agosto 2017.
2. La richiesta di designare
un avvocato d’ufficio è respinta
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti