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Decisione

42.2017.51

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 febbraio 2018Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i residenti del Cantone” (pag. 11). In seguito intervengono i sussidi per il

perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di

disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni

integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni

assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.

2.6. Secondo

l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti

preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette

(art. 17).

Al

riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2

Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,

10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La

natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente

dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e

alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse

si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa

distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in

relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del

Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8

maggio 2002, pag. 3).

Inoltre

le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

3 Las).

Relativamente

alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"

Le prestazioni assistenziali

ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la

soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le

prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della

Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere

ricorrente. (cpv. 2)."

Ex art. 19 Las, concernente la

soglia di intervento, poi:

"

La soglia d’intervento per

le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno,

tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale."

L’art.

19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in

deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai

limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari

all’AVS/AI.

La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni

dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni,

come altri Cantoni.

L’ammontare

della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della

COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel

Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può

configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione

federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero

si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei

singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

Per l’anno

2016 è utile rilevare che le Direttive riguardanti gli

importi delle prestazioni assistenziali prevedono dal 1° gennaio 2016 i

seguenti forfait di mantenimento:

" Persone

dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato

dalla COSAS)

(CHF/mese)

1 persona 986.--

Considerandi

2.

persone 1'509.--

3.

persone 1'834.--

4.

persone 2'110.--

5.

persone 2'386.--

Per ogni persona +

200.

--

supplementare

1.1

Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di

16.

anni o più

Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni

compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato

all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili.

1.2

Supplemento di integrazione

a. Inserimento sociale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento

con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la

partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait

globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di

CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.

Durante la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di

integrazione di CHF 300.– al mese.

b. Inserimento professionale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento

con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per

partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC –

USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un

supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.”

(cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.)

Il

p.to 1.3. delle Direttive per l’anno 2016 enuncia inoltre che per i giovani

adulti che vivono con i propri genitori è riconosciuto un forfait mensile di

fr. 600.--.

Gli

importi menzionati relativi all’anno 2016 sono stati mantenuti anche per l’anno

2017.

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali

per il 2017; BU N. 10/2017 del 14 marzo 2017 pag. 33 segg.).

2.7

Nella presente evenienza

dalle carte processuali emerge che RI 1 (__________ 1995) ha terminato il diritto

alle indennità di disoccupazione nell’agosto 2016 (cfr. doc. 3).

In seguito per alcuni mesi

la madre ha provveduto al sostentamento della ricorrente, mentre quest’ultima

continuava a cercare un impiego senza esito positivo (cfr. doc. 3).

Nel mese di febbraio 2017

l’insorgente ha chiesto di essere posta al beneficio delle prestazioni

assistenziali (cfr. doc. 9).

L’USSI le ha riconosciuto

una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 697.85 mensili per i mesi da

febbraio a giugno 2017 (cfr. doc. 177, 172, 151, 145).

Per il mese di luglio 2017

l’amministrazione ha negato alla ricorrente l’assistenza sociale, considerando

che avrebbe dovuto utilizzare l’importo di fr. 2'600.-- destinato alla vacanza

di quel mese per far fronte alle proprie necessità primarie (cfr. consid. 1.3.;

2.3

).

All’insorgente è stata

nuovamente assegnata una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 697.85

mensili da agosto a dicembre 2017 (cfr. doc. 114; 106; 85; 65).

Con decisione del 6

dicembre 2017 l’USSI le ha inoltre attribuito una prestazione ordinaria di fr.

698.30

per il mese di gennaio 2018 (cfr. doc. 63).

RI 1, il 25 aprile 2017,

ha sottoscritto con l’USSI un contratto d’inserimento professionale dal 1°

maggio 2017 al 30 aprile 2018, con cui si è tra l’altro impegnata a comunicare

tempestivamente all’USSI i cambiamenti che sarebbero intervenuti nella sua

situazione personale, familiare e finanziaria, nonché a seguire scrupolosamente

le indicazioni del consulente URC e dell’Operatore socio amministrativo (OSA)

di riferimento (cfr. doc. 59; III).

Il 15 maggio 2017

l’insorgente ha iniziato uno stage __________ tramite l’URC che però è stato

annullato, analogamente al contratto d’inserimento, il 13 giugno 2017, a causa

della sua scarsa motivazione nell’affrontare il percorso (cfr. doc. 53; 195;

III).

Il 16 maggio 2017 RI 1 ha

indicato all’USSI che avrebbe dovuto posticipare un colloquio con la sua

consulente URC in quanto dal 3 al 13 giugno 2017 sarebbe stata in vacanza (cfr.

doc. 199).

La ricorrente ha

soggiornato a __________ (__________) con la famiglia dal 3 al 10 giugno 2017,

avendo un colloquio il 12 giugno 2017 con la __________ (cfr. doc. 191; A2).

Il 12 giugno 2017 RI 1 ha,

inoltre, comunicato alla parte resistente un ulteriore periodo di vacanza dal

15.

al 30 luglio 2017, specificando che non avrebbe versato alcun importo per il

relativo pagamento trattandosi di un regalo da parte del suo ragazzo di allora

(cfr. doc. 195).

Dalla Conferma/Fattura del

18.

maggio 2017 della __________ di __________ si evince che a nome

dell’insorgente e del suo ex ragazzo è stata prenotata una vacanza nella __________

dal 15 al 29 luglio 2017 del costo di fr. 2'600.-- a persona per complessivi

fr. 5'200.-- (cfr. doc. 193). Questa vacanza ha poi effettivamente avuto luogo,

come risulta dai timbri apposti nel passaporto della ricorrente (cfr. doc.

122).

RI 1, il 13 giugno 2017,

ha stipulato con l’USSI un contratto d’inserimento sociale dal 14 giugno 2017

al 13 giugno 2018. Anche in questa convenzione è stato previsto l’obbligo della

medesima di avvisare tempestivamente l’amministrazione in merito alle modifiche

della sua situazione personale, familiare e finanziaria (cfr. doc. 49-50; III).

Il 4 luglio 2017

l’insorgente è stata convocata da __________ per presentarle un programma AUP (attività

di utilità pubblica) che ha avuto inizio il 2 agosto 2017 al 100% con durata

prevista fino al 31 gennaio 2018 (cfr. doc. 48; 45; III).

2.8

Chiamato a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, e meglio in merito al diniego di una prestazione

assistenziale per il mese di luglio 2017, il TCA ricorda innanzitutto che

nell’ambito dell’assistenza sociale, come esposto sopra (cfr. consid. 2.5.),

vige il principio della sussidiarietà. Da tale principio risulta che

l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora

un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite

sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora,

mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 8C_100/2017 del 14

giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1.,

pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni

COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2015, p.to A.4; C. Hänzi, Die

Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing

Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

Con

sentenza STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha

rilevato, in particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è

possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona

non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite

un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo

un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale.

Con

sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha,

poi, rilevato che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto

prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle

prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie

da parte di terzi.

Nella

STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché

il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle

assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di

terzi.

L’assistenza

sociale può, dunque, essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte

alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono

tenuti dei terzi o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi.

L'applicazione del principio di sussidiarietà non esclude che nel concetto di

prestazioni volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza

prestazione corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO),

rientri anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai

sensi degli art. 312 e segg. CO; cfr. STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011).

Al

contrario l'Alta Corte, nella sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000,

pronunciandosi in merito a un caso in cui a un beneficiario dell’assistenza

sociale le relative prestazioni erano state ridotte, in quanto era stato

scoperto, in particolare, che occasionalmente la sorella gli corrispondeva

delle somme di denaro quali prestiti (Darlehen), ha stabilito che in

virtù del principio di sussidiarietà non vi era nulla da obiettare circa il

fatto che l’amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza di tali mezzi

finanziari a disposizione dell’insorgente, avesse ricalcolato il contributo

dell’assistenza sociale spettantegli tenendo conto di questi importi.

Pertanto l’assistenza sociale,

conformemente al principio di sussidiarietà, qualora un richiedente per un

determinato lasso di tempo percepisca aiuti finanziari da terzi anche solo su

base volontaria e indipendentemente dal fatto che gli stessi siano soggetti a

restituzione, interviene unicamente per l’eventuale scoperto, e meglio provvede

a versare una prestazione che permetta di far fronte a quelle spese computabili

ai sensi della Las e della Laps che non sono coperte dall’entrata da parte di

terzi (cfr. STCA 42.2012.4 del 19 luglio 2012; STCA 42.2011.30 dell’11 luglio

2012.

consid. 2.14., pubblicata in RtiD I-2013 N. 13 pag. 65; STCA

42.2014.14

del 28 maggio 2015 consid. 2.7. e 2.10.).

2.9

Questa Corte, attentamente

esaminati gli elementi di fatto del presente caso, ritiene che l’operato

dell’USSI che ha negato a RI 1 una prestazione assistenziale ordinaria per il

mese di luglio 2017 debba essere tutelato.

In concreto l’insorgente,

nel ricorso, ha contestato il fatto che avrebbe dovuto destinare l’importo di

fr. 2'600.-- utilizzato per la vacanza di luglio 2017 al proprio sostentamento,

asserendo che tale vacanza le è stata regalata dal suo ragazzo di allora (cfr.

doc. I).

In proposito la medesima

ha trasmesso un estratto conto relativo al conto postale del suo ex compagno,

pervenuto all’USSI il 3 agosto 2017 (cfr. doc. 120).

Dallo stesso emerge, da un

lato, che il 27 giugno 2017 su tale conto è stato accreditato, tramite __________,

l’importo di fr. 2'700.--, dall’altro, che sempre il 27 giugno 2017 è stato effettuato

presso la filiale __________ di __________ un versamento di fr. 4'000.--,

corrispondenti al saldo da pagare entro la fine di giugno 2017 all’agenzia di

viaggi per la vacanza nella __________ (cfr. doc. 193; 120).

Al riguardo vi sarebbe da

chiedersi da dove provenga (da un altro conto postale o bancario, da terzi,

ecc.) la somma di fr. 2'700.-- che l’allora ragazzo della ricorrente ha versato

sul proprio conto postale il 27 giugno 2017 (cfr. doc. 120).

Tale questione in casu può

restare insoluta.

In effetti, anche

considerando che effettivamente il pagamento della vacanza di luglio 2017 fosse

un regalo all’insorgente da parte del suo ex ragazzo, a ragione l’USSI le ha

negato l’assistenza sociale per il mese di luglio 2017.

Come esposto in

precedenza, la ricorrente, quando il 12 giugno 2017 ha comunicato all’amministrazione

che avrebbe effettuato una vacanza dal 15 al 29 luglio 2017, era infatti da

poco rientrata dall’Italia dove aveva già trascorso una settimana di

ferie, dal 3 al 10 giugno 2017, con la sua famiglia (cfr. consid. 2.7).

Inoltre la medesima, il 13

giugno 2017, dopo che il precedente contratto d’inserimento professionale del

25.

aprile 2017 era stato annullato sempre il 13 giugno 2017 a causa della

scarsa motivazione con cui aveva affrontato lo stage __________ assegnatole

tramite l’URC, ha concluso con l’USSI un contratto d’inserimento sociale (cfr.

consid. 2.7.). L’insorgente, perciò, doveva essere reperibile e disponibile per

un’eventuale attività di utilità pubblica.

In simili condizioni, in

virtù del principio di sussidiarietà (cfr. consid. 2.8.) e considerato in

particolare il fatto che la ricorrente avesse beneficiato di un periodo di

ferie proprio nel mese precedente, ossia nel mese di giugno 2017, si rivela

corretto tenere conto, per il mese di luglio 2017, dell’importo ricevuto quale

dono per la vacanza dall’ex ragazzo.

Visto che nei mesi

precedenti al luglio 2017 l’insorgente ha ricevuto prestazioni assistenziali ordinarie

di fr. 697.85 mensili (cfr. consid. 2.7.), è peraltro sufficiente computare nel

calcolo della prestazione assistenziale di luglio 2017 una somma di circa fr.

700.

-- per rifiutarle la prestazione.

Va, infine, rilevato che

l’insorgente non ha chiesto preventivamente all’USSI ragguagli in merito alla

possibilità di svolgere un’ulteriore vacanza in luglio 2017, dopo quella

effettuata in giugno 2017, nonostante, da una parte, l’amministrazione il 16

maggio 2017 le abbia ribadito (tale indicazione è precisata nei moduli di

richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali; cfr. doc. 148; 126) che

ogni assenza doveva essere preventivamente autorizzata (cfr. doc. 198),

dall’altra, la conferma della prenotazione del viaggio nella __________ risalga

al 18 maggio 2017 (cfr. doc. 193).

La decisione su reclamo

del 3 novembre 2017 va, di conseguenza, confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti