42.2017.52
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15 marzo 2018Italiano26 min
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Raccomandata
Incarto
n.
42.2017.52
rs
Lugano
15 marzo 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 dicembre 2017 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 13 novembre 2017 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del 13
novembre 2017 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito:
USSI) ha confermato il proprio provvedimento del 17 luglio 2017 (cfr. doc. 187)
con cui ha negato ad RI 1 (23.11.1964) una prestazione assistenziale mensile,
in quanto dal relativo calcolo non è risultato un fabbisogno mensile scoperto,
bensì un’eccedenza di fr. 2'212.-- al mese (cfr. doc. A1).
In particolare nella
decisione su reclamo è stato indicato che:
" (…)
H.
Nel caso in esame in base alla
documentazione raccolta con la necessaria istruttoria, l’Ufficio del sostegno
sociale e dell’inserimento, USSI ha considerato un reddito per il figlio __________
di CHF 1’000.- al mese (CHF 12'000.- all’anno), che risulta dalla
documentazione agli atti quale salario versato al figlio.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 Laps l’unità di
riferimento è costituita: a) dal titolare del diritto; b) dal coniuge o dal
partner registrato; c) dal partner convivente, se la convivenza è considerata
stabile; d) dai figli minorenni di cui essi hanno l’autorità parentale; e) dai
figli maggiorenni, se questi non sono economicamente indipendenti.
Secondo l’art. 2 cpv. 1 Regolamento Laps una
persona maggiorenne non è economicamente indipendente se, cumulativamente: a)
ha meno di 30 anni; b) non è sposata, legalmente divorziata, separata o vedova,
non è o non è stata vincolata da un’unione domestica registrata; c) non ha
figli; d) è in prima formazione.
In sostanza i figli minorenni o maggiorenni
in formazione economicamente non indipendenti fanno ancora parte dell’unità di
riferimento. Quindi correttamente, il loro reddito è stato considerato nel
calcolo della prestazione assistenziale. Il figlio Anteo ha ricevuto un
prestito di studio per l’anno 2016-2017 di CHF 10'000.- e quindi relativo al
periodo settembre 2016 – agosto 2017. I relativi costi sono quindi coperti,
mentre il fabbisogno rientra nel forfait per tre persone. Anche in tal senso
risulta giustificato che il suo reddito sia stato considerato nel calcolo.
Relativamente alla sostanza immobiliare, la
decisione ha considerato, in base ai documenti agli atti, la proprietà
fondiaria all’estero per ½ di pertinenza della reclamante per un valore di CHF
36'541.- pari a CHF 3'045.- al mese (CHF 36'541.- : 12). La sostanza
immobiliare, anche all’estero, deve infatti essere considerata come reddito. La
reclamante non ha sostanziato una reale difficoltà di liquidazione che non
risulta dalla documentazione agli atti, la quale al contrario ne conferma la
buona condizione e ubicazione. (…)” (Doc. A1)
1.2. Contro la decisione su
reclamo del 13 novembre 2017 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA
chiedendo il riconoscimento di una prestazione assistenziale.
A sostegno della propria
pretesa l’insorgente ha, segnatamente, addotto che la situazione valutata dall’USSI
non corrisponde alla realtà. Al riguardo la medesima ha precisato di essere
separata da sette anni e di ricevere, a titolo di alimenti, la somma di fr.
1'000.-- al mese, che rappresenta la sua unica entrata, in quanto, dopo aver
perso nel 2015 il lavoro quale impiegata di commercio di direzione per
fallimento della ditta sua datrice di lavoro, nonostante l’impegno, non ha
trovato una nuova occupazione.
La ricorrente ha, poi,
indicato di avere ancora a suo carico il figlio __________ che studia alla __________.
In proposito ha censurato il computo di un reddito del figlio che non
esisterebbe.
L’insorgente ha altresì
contestato il conteggio di un’entrata derivante dalla sua sostanza immobiliare
di fr. 3'045.--, poiché non la percepirebbe. La stessa ha spiegato, da un lato,
che la casa in questione, che è in comproprietà con il marito, si trova in un
paese del Sud-Italia dove è andata a vivere con la famiglia per quattro anni,
ma che è chiusa da tredici anni e non è in buone condizioni. Dall’altro, che
verrà messa in vendita allorché il giudice del divorzio avrà dato
l’autorizzazione. La ricorrente ha comunque osservato che venderla sarà
problematico, visto che in Italia in generale, e nel Sud in particolare, la
vendita di immobili è praticamente bloccata.
La medesima ha specificato
di non avere mai dato in locazione la casa, poiché, da una parte, là
l’inquilino versa uno o due affitti e poi non paga più, dall’altra,
un’eventuale vendita di un’abitazione con inquilini risulta di fatto
impossibile (cfr. doc. I).
1.3. Il 23 dicembre 2017 la
ricorrente ha trasmesso in particolare copia della disdetta del contratto di
locazione della sua abitazione di __________ notificatagli il 20 novembre 2017
dal locatore, __________, nonché copia della lettera del 20 dicembre 2017 dell’__________
con cui le è stato comunicato che il 2 gennaio 2018 avrebbe dovuto consegnare
l’appartamento (cfr. doc. V e C1 segg.).
1.4. RI 1, il 16 gennaio 2018, ha chiesto
a questa Corte di sospendere la procedura ricorsuale, in quanto il 24 gennaio
2018 avrebbe avuto luogo un incontro con l’USSI e l’assistente sociale di __________
in occasione del quale sperava di risolvere la sua situazione. A questo scritto
l’insorgente ha allegato, tra l’altro, la citazione da parte dell’Ufficio di
conciliazione in materia di locazione di __________ per un’udienza di
conciliazione che si sarebbe tenuta il 25 gennaio 2018 (cfr. doc. VII+1/2).
1.5. Il 18 gennaio 2018 il TCA ha
sospeso la causa informalmente, con l’indicazione che le parti avrebbero dovuto
comunicare tempestivamente l’esito del colloquio previsto il 24 gennaio 2018
(cfr. doc. VIII).
1.6. Il 31 gennaio 2018 la
ricorrente ha informato che il colloquio con la parte resistente del 24 gennaio
2018 è avvenuto e ha formulato alcune osservazioni in merito al relativo
verbale annesso in copia. Dal verbale di udienza del 25 gennaio 2018 davanti
all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________ risulta,
poi, la mancata conciliazione. In proposito l’insorgente ha rilevato che al
locatore interessa unicamente il pagamento delle pigioni, per cui, quando i
canoni di locazione dovuti saranno corrisposti, metteranno a posto il resto
(cfr. doc. IX + D1-D6).
1.7. Nella sua risposta del 5
febbraio 2018 l’USSI ha osservato:
" (…) che il
bene immobile in questione (una casa e un fondo agricolo con casolare), secondo
la perizia agli atti ha un valore di vendita di almeno 180'000.- Euro per
l’abitazione di via __________ a __________ (__________) e almeno 15'000.- Euro
per il terreno agricolo con piccolo fabbricato rurale a __________, sulla
strada provinciale (doc. 81 e segg. inc. USSI). Il valore considerato a beneficio
della ricorrente nella decisione di assistenza è quindi senz’altro corretto: la
decisione ha considerato, in base ai documenti agli atti, la proprietà
fondiaria all’estero – per ½ di pertinenza della reclamante – per un valore di
CHF 36'541.- pari a CHF 3'045.- al mese (CHF 36'541.- : 12), valore pure
sottoscritto dalla ricorrente nella domanda di assistenza del 7 luglio 2017
(doc. 10 inc. USSI).
La ricorrente indica di essere in fase di
divorzio e tale procedura tocca anche i beni immobili in oggetto la cui vendita
sembra ancora da definire da parte della Pretura.
Dai relativi atti trasmessi
dall’interessata all’USSI, risulta che essa è anche proprietaria di un
ulteriore immobile a __________ (doc. 58 inc. USSI), non di pertinenza del
marito e precedentemente affittato. Immobile che tuttavia essa non ha indicato
nell’ambito della domanda di assistenza. Pure esso deve invece essere
considerato per la valutazione dell’eventuale diritto all’assistenza.
In base al principio della sussidiarietà
che regola il diritto all’assistenza, la persona interessata ha diritto
all’assistenza solo dopo aver utilizzato ogni sua risorsa. Per contro nel caso
concreto risulta che la ricorrente è titolare di varie risorse immobiliari, che
in concreto non risultano immediatamente facilmente liquidabili in quanto
l’immobile di __________ è ancora soggetto alla procedura di divorzio, mentre
quello di __________ pur essendo stato messo in vendita, come risulta dagli
atti, non ha ancora trovato un acquirente.
In tali circostanze si giustifica di
riconoscere non facilmente liquidabile la sostanza immobiliare per un periodo
di 6 mesi durante i quali essa non viene computata nel calcolo dell’assistenza
a titolo provvisorio (art. 22 lett. a cifra 2 Las). In questo periodo l’assistita
deve impegnarsi attivamente per la liquidazione dei beni citati e darne
adeguata informazione all’USSI.
L’USSI ha già emesso in tal senso una
relativa decisione di assistenza per il periodo giugno – dicembre 2017 che si
allega in copia. Si chiede quindi lo stralcio del ricorso.” (Doc. XI + 1/5)
In effetti con decisione
emessa dall’USSI il 1° febbraio 2018 è stata assegnata all’insorgente una
prestazione assistenziale ordinaria di fr. 651.-- mensili per giugno e luglio
2017 (cfr. doc. XI2). Con ulteriore provvedimento del 2 febbraio 2018
l’amministrazione le ha attribuito una prestazione assistenziale di fr.
1'172.-- mensili per il lasso di tempo da agosto a dicembre 2017 (cfr. doc.
XI3).
Le due decisioni appena
menzionate sono state inviate alla ricorrente con uno scritto accompagnatorio
da cui emerge che:
" (…)
CONSIDERATO CHE LA SOSTANZA IMMOBILIARE IN
SUO POSSESSO E’ DIFFICILMENTE LIQUIDABILE, LA STESSA NON VIENE COMPUTATA NEL
CALCOLO PER UN PERIODO DI SEI MESI (FINO AL 31.07.2018 – recte: 2017). IN
QUESTO PERIODO DOVRA’ ATTIVARSI PER LA LIQUIDAZIONE DEI BENI IN SUO POSSESSO.
Le rammentiamo che il richiedente deve
fornire ogni documento e informazione necessari all’accertamento dell’unità di
riferimento, del reddito disponibile residuale e del diritto alla prestazione
richiesta. La informiamo che in mancanza di quanto richiesto l’Ufficio potrà
decidere di non entrare in materia per il rinnovo della prestazione.” (cfr.
doc. XI1)
1.8. Il 16 febbraio 2018
l’insorgente ha trasmesso al TCA un messaggio di posta elettronica inviato
all’USSI il 12 febbraio 2018 in relazione all’emissione dei due provvedimento
con i quali le è stata riconosciuta l’assistenza sociale da giugno a dicembre
2017. In particolare ha manifestato la propria perplessità circa il termine di
sei mesi in cui non viene computata la sostanza immobiliare, chiedendo se si
tratti della prassi. Pone tale quesito anche a questo Tribunale, con la
richiesta che il termine di sei mesi, se non corrisponde alla prassi, venga
cancellato e la precisazione che, appena ci sarà un qualsiasi cambiamento, sarà
sua premura comunicarlo all’amministrazione (cfr. doc. XIII + 1).
1.9. L’USSI, il 28 febbraio 2018,
ha rilevato che le osservazioni del 16 febbraio 2018 della ricorrente non
indicano nuovi elementi idonei a cambiare la valutazione espressa nella
risposta al ricorso che attesta una soluzione equa e conforme alla Las. L’amministrazione
si è, dunque, riconfermata nella risposta di causa (cfr. doc. XV).
1.10. Il doc. XV è stato inviato per
conoscenza all’insorgente (cfr. doc. XVI).
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
Nel merito
2.2. Ai sensi dell'art. 6 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (Lptca), l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua
risposta, riesaminare la decisione impugnata.
Il cpv. 2 prevede che
l’autorità amministrativa notifica immediatamente una nuova decisione alle
parti e la comunica al Tribunale.
Giusta il cpv. 3 dell’art.
6 Lptca, inoltre, quest’ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto
non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione; se la stessa
si fonda su elementi di fatto o di diritto notevolmente differenti, il Giudice
delegato assegna al ricorrente un termine di 10 giorni per prendere posizione.
L'art.
53 cpv. 3 LPGA, applicabile in ambito di assistenza sociale in virtù degli art.
65 Las e 33 cpv. 3 Laps, enuncia che l'assicuratore può riconsiderare una
decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato
ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso.
Per
costante giurisprudenza una decisione emanata pendente lite mette fine alla
vertenza solo nella misura in cui corrisponde alle richieste del ricorrente. Il
litigio sussiste nella misura in cui la nuova decisione non regola tutte le
questioni nei sensi voluti dall'insorgente. L'autorità adita deve in questi
casi entrare nel merito della vertenza, senza che l'insorgente debba ricorrere
contro il nuovo atto amministrativo (cfr. STF 8C_1036/2012 del 21 maggio 2013
consid. 3.3.; DTF 127 V 228 consid. 2, 113 V 237; Spira, "Le
contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale",
in RJN 1984, pag. 23).
La
riconsiderazione pendente lite permette, dunque, all'amministrazione di
riesaminare un proprio provvedimento dopo che l'insorgente ha espresso il suo
punto di vista nell'atto di ricorso ed eventualmente di modificarlo
corrispondentemente alle richieste della parte ricorrente (cfr. R. Hischier,
Die Wiedererwägung pendente lite im Sozialversicherungsrecht oder die
Möglichkeit der späten Einsicht, in SZS 1997 pag. 452).
L'amministrazione
non può, invece, rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la
risposta di causa ai giudici di primo grado. Una decisione resa dopo questo
termine assume anch’essa unicamente il carattere di una proposta indirizzata al
giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova decisione (cfr. STF
8C_1/2011 del 5 settembre 2011 consid. 1; DTF 130 V 138 consid. 4.2.; U.
Kieser, ATSG Kommentar, 3. Edizione, Zurigo-Basilea-Ginevra 2015, n. 78 ad art.
53 pag. 715).
2.3. Nel caso di specie l’USSI,
con decisione su reclamo del 13 novembre 2017, ha confermato nei confronti
della ricorrente il rifiuto di una prestazione assistenziale ordinaria
richiesta il 7 luglio 2017, in quanto dal relativo calcolo, tenendo conto in
particolare di fr. 800.-- mensili [(fr. 12'000 annui - fr. 2'400 franchigia
reddito da lavoro) : 12 mesi; cfr. doc. 189] a titolo di reddito da attività
dipendente del figlio __________, nonché di una sostanza computabile come
reddito Las (costituita principalmente da proprietà fondiaria sita in Italia)
di fr. 2'934.-- al mese, non risultava un fabbisogno mensile scoperto, bensì
un’eccedenza di fr. 2'212.-- al mese (cfr. doc. A1;187 segg.; consid. 1.1.).
L’amministrazione, a
seguito del ricorso interposto contro la decisione su reclamo del 13 novembre
2017 - in cui l’insorgente ha contestato il computo dell’entrata del figlio che
non esisterebbe, rispettivamente del reddito da sostanza immobiliare che non
percepirebbe (cfr. doc. I; consid. 1.2.) - e dell’incontro avuto luogo il 24
gennaio 2018 con quest’ultima (cfr. doc. D1), ha riesaminato la correttezza del
proprio provvedimento, concludendo nella risposta di causa del 5 febbraio 2018
che la sostanza immobiliare di cui è proprietaria la ricorrente in Italia (in
provincia di Lecce in comproprietà con il marito da cui sta divorziando e a __________
in comproprietà con il fratello) va considerata non facilmente liquidabile per
un periodo di sei mesi in cui la stessa non viene conteggiata a titolo
provvisorio nel calcolo (cfr. doc. XI).
L’USSI, il 1°,
rispettivamente il 2 febbraio 2018, ha in effetti emesso due decisioni con le
quali, non computando alcunché a titolo di sostanza immobiliare e tenendo conto
di un reddito da attività dipendente del figlio __________ di circa fr. 354.--
al mese [fr. 6'653 annui – fr. 2'400 franchigia reddito da lavoro) : 12 mesi;
cfr. doc. XI2; XI3] ha riconosciuto all’insorgente una prestazione
assistenziale ordinaria di fr. 651.-- al mese per giugno e luglio 2017 (cfr.
doc. XI2) e una prestazione assistenziale di fr. 1'172.-- mensili per il lasso
di tempo da agosto a dicembre 2017 (cfr. doc. XI3).
Come esposto sopra,
l'amministrazione può riconsiderare pendente lite una decisione contestata
soltanto fino al momento dell'inoltro della risposta di causa. Un provvedimento
emanato successivamente vale unicamente come proposta al giudice (cfr. consid.
2.2.).
Nel caso in esame il 13
dicembre 2017 il TCA ha assegnato all’USSI un termine di venti giorni per
presentare la risposta al ricorso dell'insorgente dell’11 dicembre 2017 (cfr.
doc. II).
Tale termine spirava,
tenuto conto della sospensione dei termini durante le festività natalizie dal
18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 38 cpv. 4 lett. c LPGA), il 19 gennaio
2018.
Il 18 gennaio 2018,
tuttavia, il TCA ha sospeso informalmente la causa in vista dell’incontro tra
le parti e l’assistente sociale di Morbio Inferiore del 24 gennaio 2018 (cfr.
doc. VIII; consid. 1.4.; 1.5.).
Il 2 febbraio 2018 questa
Corte ha invitato l’amministrazione a presentare la risposta di causa entro il
termine di dieci giorni (cfr. doc. X), ossia entro il 13 febbraio 2018.
Le nuove decisioni del 1°
e 2 febbraio 2018 con cui l’USSI ha attribuito una prestazione assistenziale
ordinaria mensile alla ricorrente sono state, perciò, emanate prima della
scadenza del termine per la risposta.
Pertanto la
riconsiderazione pendente lite del 1° e 2 febbraio 2018 adempie i presupposti
stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza.
Ritenuto, poi, che nelle
nuove decisioni di concessione dell’assistenza sociale per il periodo
giugno-dicembre 2017 non è stato computato alcunché a titolo di sostanza
immobiliare, la vertenza, per quanto concerne la censura relativa al conteggio
di un reddito da sostanza immobiliare relativa alle proprietà fondiarie in
Italia, è divenuta priva di oggetto.
2.4. Per inciso, in relazione alla
proprietà di sostanza immobiliare, giova comunque rilevare che nell’ambito
dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art.
2 Las e 13 Laps.
Da tale principio risulta
che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto
qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità
tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o,
ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 8C_100/2017
del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid.
2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.;
Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; , C.
Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed.
Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).
Inoltre ai sensi dell’art.
22 lett. a cfr. 2 della Legge sull’assistenza sociale (Las) che regola
l’intervento della pubblica assistenza nel Cantone Ticino la sostanza netta viene computata
interamente nella misura in cui supera 100’000 fr. per l’abitazione primaria e,
per le altre forme di sostanza, 10’000 fr. per una persona sola, 20’000 per una
coppia (coniugi o conviventi con figli in comune) e 2’000 fr. per ogni figlio
minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni
transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore,
segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente
liquidabile.
L’art. 41 cpv. 1 Legge
tributaria (LT), a cui fa riferimento la Laps alla quale la Las rinvia, enuncia che sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari.
Le
disposizioni della Conferenza svizzera dell’azione sociale - COSAS del dicembre
2008 al punto E.2.2 relativo alla sostanza immobiliare sottolineano, peraltro,
che:
" Non
esiste, per principio, il diritto a conservare una sostanza immobiliare.
Fatti
I beni immobiliari (in particolare gli stabili e le parti di
comproprietà) in possesso di un beneficiario sono considerati quali risorse
private del medesimo. I proprietari di beni immobiliari non devono essere
soggetti a un trattamento diverso rispetto ai detentori di risparmi o titoli.
Per quanto concerne invece uno stabile occupato dal beneficiario
stesso, si rinuncerà ad esigerne la vendita, qualora le condizioni per
mantenere tale alloggio dovessero essere equivalenti o più favorevoli di quelle
di mercato (v. capitolo B.3).
Nei casi in cui la prestazione di sostegno sociale fosse poco
rilevante, o se l’intervento rappresenta un contributo solo momentaneo, o se il
ricavato dalla vendita del bene fosse troppo esiguo e così via, l’autorità del
sostegno sociale potrà ugualmente rinunciare a esigere la liquidazione del bene
immobile.
I beni immobiliari situati all’estero sono da considerare, per
principio, come quelli che si trovano in Svizzera.
Se l’autorità competente giudica opportuno che il beneficiario
possa conservare l’immobile, si tratterà d’iscrivere un’ipoteca legale
esigibile al momento dell’alienazione dell’immobile o del decesso del
beneficiario.”
Riguardo
alla funzione delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in
dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für
Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e
114-115.
Per quanto concerne
l’inesistenza, per principio, di un diritto a conservare una sostanza
immobiliare cfr. STCA 42.2009.19 dell’ 8 giugno 2010, massimata in RtiD I-2011
N. 12 pag. 50; STCA 42.2012.9 del 24 ottobre 2012; STCA 42.2015.28 del 29
febbraio 2016; STCA 42.2015.10 del 16 marzo 2016.
Ne consegue che la sostanza
immobiliare situata in Svizzera o all’estero deve essere, in virtù dell’art. 22
lett. a cfr. 2 Las e del principio di sussidiarietà, considerata al fine del
calcolo delle prestazioni assistenziali. Solo eccezionalmente e a titolo
transitorio, come previsto dalla legge stessa, possono essere concesse delle
deroghe a tale computo, allorché si tratti di sostanza difficilmente
liquidabile.
In casu, pertanto, il termine
di sei mesi fissato dall’USSI in cui non ha considerato le proprietà
fondiarie in Italia dell’insorgente trova fondamento nell’art. 22 letta cfr. 2
Las che contempla proprio che l’eccezione al conteggio della sostanza
immobiliare sia transitorio.
D’altronde
l’amministrazione, qualora sia confrontata con una richiesta di rinnovo
dell’assistenza sociale, ha la facoltà di esaminare in ogni singola fattispecie
se siano oppure no ossequiati i presupposti per nuovamente applicare una deroga
transitoria al principio del computo della proprietà fondiaria ai fini
della determinazione del diritto a una prestazione assistenziale.
Al riguardo è in ogni caso
utile ricordare che l’art. 33 Las prevede l’obbligo di rimborso delle
prestazioni assistenziali corrisposte a maggiorenni, segnatamente in caso di
acquisizione di una sostanza rilevante.
2.5. Il litigio tra la ricorrente
e l’USSI sussiste ancora, invece, per quel che attiene alla contestazione
relativa al computo del reddito da attività dipendente del figlio __________
che l’insorgente sostiene non esisterebbe (cfr. doc. I).
In effetti nelle nuove
decisioni l’USSI ha tenuto conto, come nel precedente provvedimento del 17
luglio 2017 (cfr. doc. 189), di un reddito da attività dipendente del figlio __________,
anche se in misura decurtata, e meglio di fr. 354.-- al mese [fr. 6'653 – fr.
2'400 franchigia reddito da lavoro) : 12 mesi; cfr. doc. XI2; XI3], invece di
fr. 800.-- mensili [(fr. 12'000 - fr. 2'400 franchigia reddito da lavoro) : 12
mesi; cfr. doc. 189].
Giusta l’art. 4 cpv. 1
lett. e della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni
sociali (Laps), applicabile anche nell’ambito dell’assistenza sociale (cfr.
art. 2 Laps; 21 Las), nell’unità di riferimento di un genitore rientrano i
figli maggiorenni non economicamente indipendenti, ossia, secondo l’art. 2 cpv.
1 Reg.Laps, i figli con meno di 30 anni, non sposati, e in prima formazione.
L’art. 2 cpv. 2 Reg.Laps
prevede, inoltre, che vi è prima formazione quando,
senza interruzione del percorso formativo superiore ai 24 mesi, una persona
maggiorenne frequenta una formazione del livello seguente:
a) primario,
secondario 1, oppure secondario 2 di tipo propedeutico;
b) secondario
Considerandi
2.
di tipo professionale o terziario non universitario, se non possiede già un
titolo dello stesso livello o di livello superiore;
c) terziario
di tipo universitario professionale e accademico compresa la frequenza del
biennio che completa la laurea breve o del master che completa il bachelor, se
non possiede già un titolo di livello terziario;
d) perfezionamento
linguistico dopo una formazione di livello secondario 2.
Con sentenza 39.2011.6 del
21.
maggio 2012, pubblicata in RtiD I-2013 N. 9 pag. 25 segg., questa Corte ha
deciso che per valutare se un figlio maggiorenne con meno di 30
anni non sposato, legalmente divorziato, separato o vedovo, non vincolato da
un’unione domestica registrata, senza figli e in prima formazione (art. 2 cpv.
1.
lett. a, b, c, d Reg.Laps) vada o meno considerato nell’unità di riferimento
dei genitori non si può prescindere dall’esame della sua situazione economica.
Il TCA ha,
in primo luogo, rilevato che in effetti dai lavori preparatori si evince che
per definire il figlio maggiorenne non economicamente indipendente di cui
all’art. 4 cpv. 1 lett. e Laps l’art. 2 Reg.Laps si riferisce all’art. 277 CC,
ossia al concetto di figli maggiorenni che stanno ancora seguendo una
formazione appropriata di cui al cpv. 2 di tale disposto, la cui situazione
finanziaria è un elemento essenziale per stabilire se si possa pretendere o
meno dai genitori il suo mantenimento.
In secondo
luogo, questo Tribunale ha osservato che non procedendo a una verifica dello
stato finanziario del figlio maggiorenne, nell’eventualità in cui questi abbia
risorse proprie (reddito da lavoro, rendite, patrimonio) sufficienti per il
proprio mantenimento, il regime introdotto dall’art. 2 Reg.Laps per definire il
figlio maggiorenne non economicamente indipendente che va considerato
nell’unità di riferimento dei genitori non sarebbe, dunque, conforme all’art.
277.
cpv. 2 CC, in relazione all’art. 276 cpv. 3 CC che contempla l’esenzione
dei genitori dall’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni ancora in
formazione allorché questi possono con le proprie risorse far fronte al proprio
sostentamento.
In tale
ipotesi l’art. 2 Reg.Laps si rivelerebbe pure contrario all’art. 328 CC.
Infatti,
qualora le sue entrate fossero anche lievemente superiori al suo fabbisogno
minimo, si imporrebbe al figlio maggiorenne minore di 30 anni in prima
formazione di aiutare i genitori ed eventuali fratelli nel loro rispettivo
mantenimento.
Tuttavia
l’art. 328 CC comporta, in primo luogo, che il soccorso avvenga unicamente tra
parenti in linea ascendente e discendente (non tra fratelli e sorelle), in
secondo luogo, che il parente sia sì tenuto a intaccare il suo patrimonio, ma
soltanto se questo non deve rimanere intatto per garantire a lungo termine il
suo sostentamento, in particolare con riferimento alla vecchiaia.
Questa Corte
ha, pertanto, stabilito che l’art. 2 cpv. 1 Reg.Laps deve essere interpretato
conformemente agli art. 277 cpv. 2, 276 cpv. 3 e 328 CC, al fine di non violare
il principio della forza derogatoria del diritto federale codificato all’art.
49.
cpv. 1 Cost.
Se il figlio
ossequia i quattro presupposti di cui all’art. 2 cpv. 1 lett. a, b, c, d Reg.Laps
e non risulta in grado di provvedere al proprio sostentamento, in quanto non
dispone di alcuna risorsa o comunque le sue risorse non sono sufficienti a
coprirne il fabbisogno, egli rientrerà nell’unità di riferimento dei genitori.
Se, invece,
il figlio adempie le quattro condizioni di cui all’art. 2 cpv. 1 lett. a, b, c,
d Reg.Laps ma, grazie alle proprie risorse può mantenersi completamente, egli
non sarà compreso nell’unità di riferimento dei genitori, a meno che lo stesso
viva in condizioni agiate ai sensi dell’art. 328 CC e sia, quindi, tenuto
all’assistenza tra parenti in linea ascendente.
Al riguardo, in
particolare in relazione alla nozione di prima formazione, cfr. pure STCA
42.2015.4
del 5 novembre 2015, pubblicata in RtiD II-2016 N. 4 pag. 23 segg.
2.6
In concreto è pacifico che __________,
nato nel 1992, abbia meno di 30 anni, non sia sposato, né legalmente
divorziato, separato o vedovo, non sia vincolato o non sia stato vincolato da
un’unione domestica registrata e non abbia figli (cfr. doc. 5).
Parimenti incontestato risulta
l’adempimento, da parte del figlio della ricorrente che nel semestre autunnale
2017.
(settembre 2017 – febbraio 2018) era iscritto alla __________, Bachelor of
__________ a tempo pieno (doc. A15), della condizione relativa allo svolgimento
della prima formazione (cfr. doc. A1).
Inoltre
dalle carte processuali si evince che RI 1, nel mese di giugno 2017, parallelamente
agli studi stava svolgendo uno stage presso la __________ di __________
percependo, contrariamente a quanto sostenuto dall’insorgente nel ricorso dove
ha indicato che non sussisterebbero entrate a favore di __________ (cfr. doc.
I), l’importo di fr. 1'000.-- lordi al mese (cfr. doc. 108; 109). Il relativo contratto
d’impiego, nel mese di agosto 2017, è stato prolungato fino al 28 febbraio 2018
con un salario di fr. 600.-- lordi mensili a fare tempo dal 1° settembre 2017
(cfr. doc. A16).
In simili
condizioni, ritenuto che la retribuzione ottenuta da __________ non gli
consente di provvedere al proprio completo sostentamento, egli deve essere
ritenuto un figlio maggiorenne economicamente dipendente ai sensi
dell’art. 4 lett. e Laps e 2 Reg.Laps e, come tale, deve essere considerato
nell’unità di riferimento della madre, RI 1, ai fini della determinazione del
diritto di quest’ultima all’assistenza sociale (cfr. consid. 2.5.), come
correttamente ritenuto dall’amministrazione.
Il computo nei calcoli
della prestazione assistenziale ordinaria relativa al periodo giugno – dicembre
2017.
di un reddito da attività dipendente del figlio __________ di fr. 6'653.--
annui (da cui è poi stata dedotta la franchigia del reddito da lavoro di fr.
2'400.--; cfr. doc. XI2; XI3; 2.3.; 2.5.), considerato uno stipendio di fr.
600.
-- lordi al mese, pari a fr. 7'200.-- lordi annui, non presta, quindi, il
fianco a critica alcuna.
Rettamente dunque l’USSI,
con le decisioni del 1° e 2 febbraio 2018 ha attribuito all’insorgente una
prestazione assistenziale ordinaria di fr. 651.-- mensili per giugno e luglio
2017.
(cfr. doc. XI2) e di fr. 1'172.-- mensili per il lasso di tempo da agosto
a dicembre 2017 (cfr. doc. XI3).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, in quanto non
divenuto privo di oggetto, è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti