42.2017.54
Ric.x denegata giustizia irricevibile. Infatti sulla base di una precedente STCA con cui il TCA confermato dec.USSI in ambito di ass.soc.x i mesi da aprile a ottobre 2016,l'ammin.non era tenuta a veri
12 marzo 2018Italiano17 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2017.54
42.2018.2-7
rs
Lugano
12 marzo 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso per denegata giustizia del 18 dicembre
2017 di
RI 1
contro
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Questa Corte, con sentenza
42.2016.28 del 30 novembre 2016, ha accolto ai sensi dei considerandi il
ricorso interposto dall’ RI 1 contro la decisione su reclamo del 19 settembre
Fatti
2016 con la quale l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) le
aveva negato il diritto a una prestazione assistenziale a far tempo dal mese di
aprile 2016, in quanto il reddito disponibile residuale della sua unità di
riferimento superava il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e
della socialità.
Il TCA ha stabilito, da un
lato, che, per maggiore tranquillità e considerato che l’assistenza sociale
costituisce l’ultima ancora di salvataggio dell’individuo, la fattispecie
dovesse essere ulteriormente indagata dall’USSI, in particolare chiarendo, con
la collaborazione della ricorrente, di quali entrate specifiche quest’ultima
disponesse da aprile a settembre 2016.
Dall’altro, che dopo aver
esperito le indagini necessarie, l’USSI avrebbe determinato nuovamente se
l’insorgente avesse diritto oppure no a una prestazione assistenziale ordinaria
dal mese di aprile 2016, se del caso effettuando calcoli distinti per ciascun
mese, allorché le entrate (e/o aiuti finanziari) mensili risultavano di entità
differente da un mese all’altro.
1.2. L’USSI, il 9 febbraio 2017,
ha emanato sette decisioni relative ai mesi da aprile a ottobre 2016.
Per il mese di aprile 2016
all’RI 1 è stata riconosciuta una prestazione assistenziale ordinaria di fr.
178, computandole a titolo di altri redditi la somma di fr. 24’228 (cfr. doc.
76-79).
Per il mese di maggio 2016
le è stata concessa una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 28,
conteggiando un importo di fr. 26’028 quali altri redditi (cfr. doc. 72-75).
Per il mese di giugno 2016
l’RI 1 è stata posta al beneficio di una prestazione assistenziale di fr.
2'196. A titolo di reddito non le è stato computato alcunché (cfr. doc. 68-71).
Per il periodo luglio -
ottobre 2016 l’amministrazione le ha invece negato il diritto a una prestazione
assistenziale ordinaria, tenendo conto a titolo di altri redditi della somma di
fr. 72’804 per il mese di luglio 2016, di fr. 50’856 per il mese di agosto
2016, di fr. 55'668 per il mese di settembre 2016 e di fr. 54'468 per il mese
di ottobre 2016 (cfr. doc. 56-67).
1.3. Con giudizio 42.2017.4-10 del
15 febbraio 2017 questo Tribunale ha stabilito che il ricorso del 13 febbraio
2017 inoltrato dall’RI 1 contro le decisioni del 9 febbraio 2017 era
irricevibile, in quanto il TCA può pronunciarsi soltanto su decisioni su
reclamo. L’insorgente avrebbe dovuto interporre reclamo presso l’USSI.
Gli atti, pertanto, sono
stati trasmessi all’USSI affinché statuisse al più presto sul reclamo dell’RI 1
contro le decisioni del 9 febbraio 2017 emettendo una decisione su reclamo.
1.4. Con sentenza 42.2017.16-22
del 22 maggio 2017 il TCA ha, poi, respinto il ricorso interposto il 13 marzo
2017 dall’RI 1 contro la decisione su reclamo dell’8 marzo 2017, con cui l’USSI
ha confermato i sette provvedimenti del 9 febbraio 2017 relativi ai mesi da
aprile a ottobre 2016.
In particolare nel
giudizio 42.2017.16-22 questo Tribunale ha stabilito che per determinare il
diritto dell’insorgente all’assistenza sociale, rispettivamente il relativo
importo per ogni singolo mese da aprile a ottobre 2016, dovevano essere
conteggiate le entrate del mese precedente, ovvero di marzo 2016 per aprile
2016, di aprile 2016 per maggio 2016, di maggio 2016 per giugno 2016, di giugno
2016 per luglio 2016, di luglio 2016 per agosto 2016, di agosto 2016 per
settembre 2016 e di settembre 2016 per ottobre 2016, visto che, da un lato, nel
periodo marzo-settembre 2016 i bonifici di una certa entità sui conti presso Banca
__________ e Banca __________ rilevanti ai fini della vertenza erano stati
effettuati principalmente verso la fine del mese. Dall’altro, era altamente
verosimile che la ricorrente avesse fatto fronte al pagamento delle spese
mensili afferenti a ciascuno mese da aprile ad ottobre 2016 utilizzando le
entrate del mese precedente.
Inoltre il TCA ha
ricalcolato per ciascun mese da aprile a ottobre 2016 il diritto
dell’insorgente a una prestazione assistenziale, concludendo che rettamente l’USSI,
da una parta, le ha riconosciuto fr. 178 per il mese di aprile 2016, fr. 28 per
il mese di maggio 2016 e fr. 2'196 per giugno 2016, dall’altra, le ha negato
una prestazione assistenziale ordinaria per i mesi da luglio a ottobre 2016, in
quanto presentava un’eccedenza di reddito Las.
Tale sentenza è passata in
giudicato incontestata.
1.5. L’8 novembre 2017 l’RI 1 ha
inviato il seguente scritto all’USSI:
"
Conto tenuto della sentenza del
Tribunale Cantonale delle Assicurazioni di Lugano, della decisione 12 luglio 2017
del Tribunale Federale che ha respinto il mio ricorso contro lo sfratto, e
rispettivamente a cascata della circostanza che non percepisco più la somma di
Fr. 2'080.-/mese dai miei ex-subaffittuari da voi conteggiata come reddito, in
allegato vi trasmetto gli estratti conto della Banca __________ per i mesi di
agosto, settembre e ottobre 2017 con cortese istanza di voler procedere al
conteggio delle rispettive prestazioni.” (Doc. A1)
1.6. L’amministrazione, il 15
novembre 2017, ha risposto all’interessata:
" (…) le comunichiamo che la sua pratica di prestazioni assistenziali è
stata chiusa in data 10 agosto 2017 (sei mesi dopo l’ultima prestazione
versata).
Nel caso in
cui necessitasse un aiuto finanziario dovrà inoltrare una nuova domanda di
prestazioni assistenziali.
(…)” (Doc.
A6)
1.7. L’RI 1, il 18 dicembre 2017,
ha interposto al TCA un ricorso per denegata giustizia in cui ha lamentato il
fatto che l’USSI si sia rifiutato di rispettare la sentenza del TCA
42.2017.16-22 cresciuta in giudicato.
L’insorgente ha precisato,
da una parte di avere chiesto, tenuto conto della sentenza menzionata, il
pagamento delle prestazioni per i mesi di agosto, settembre e ottobre 2017 non
avendo più incassato, in quanto sfrattata, la somma di circa fr. 2'000.- al
mese, conteggiata come reddito.
Dall’altra, che l’USSI le
ha risposto negativamente, indicandole di rifare se del caso la procedura ex
novo, siccome la sua pratica sarebbe stata chiusa il 10 agosto 2017. A mente
della ricorrente tale motivazione non è sorretta da alcun tipo di supporto
logico-normativo e non risponde alla realtà dei fatti, per cui ha chiesto a
questo Tribunale di voler invitare l’amministrazione a rispettare la sentenza
42.2017.16-22 e conseguentemente a conteggiare le prestazioni dei mesi di
agosto, settembre e ottobre 2017 senza computare l’importo di circa fr. 2'000.--(cfr.
doc. I).
1.8. Nella sua risposta del 2
febbraio 2018 l’USSI ha postulato la reiezione del ricorso, osservando, in
particolare, di avere trasmesso all’insorgente una lettera del 9 febbraio 2017
esplicita per il rinnovo delle prestazioni assistenziali da fare al Comune di
domicilio, ma che la ricorrente non vi ha dato seguito fino all’8 novembre 2017
quando ha chiesto il ricalcolo dell’assistenza sociale per i mesi di agosto,
settembre e ottobre 2017 a seguito della sentenza del Tribunale federale che ha
respinto il suo ricorso contro lo sfratto.
L’amministrazione ha,
inoltre, evidenziato che con il giudizio 42.2017.16-22 del 22 maggio 2017 il
TCA ha respinto l’impugnativa del 13 marzo 2017 interposta dall’insorgente
contro la decisione su reclamo dell’8 marzo 2017 con cui l’USSI aveva
confermato i sette provvedimenti del 9 febbraio 2017 relativi ai mesi da aprile
a ottobre 2016.
Infine la parte resistente
ha rilevato che la ricorrente, che ha omesso l’inoltro del rinnovo indicatole
nello scritto e nelle decisioni del 9 febbraio 2017 è stata correttamente
invitata a interporre una nuova domanda di prestazioni assistenziali secondo la
procedura tramite il proprio Comune e il competente Sportello Laps, in assenza
della quale l’amministrazione non dispone dei dati e dei documenti necessari
per emettere una decisione in merito alle prestazioni richieste (cfr. doc. V).
1.9. Il 1° marzo 2018 l’RI 1 ha
formulato alcune osservazioni. La medesima ha segnatamente contestato di avere
ricevuto da parte dell’amministrazione lo scritto del 9 febbraio 2017
concernente il rinnovo delle prestazioni assistenziali. Inoltre ha specificato
che, ammesso e non concesso che abbia ricevuto la lettera del 9 febbraio 2017,
non aveva alcun senso rinnovare la domanda di assistenza sociale prima di una
decisione definitiva da parte del TCA, ritenuto che aveva contestato tutte le
decisioni del 9 febbraio 2017, proprio per il fatto che la somma percepita per
il subaffitto da parte di __________ era calcolata come reddito (cfr. doc. IX).
1.10. Copia del doc. IX è stata
trasmessa per conoscenza all’USSI (cfr. doc. X).
Considerandi
2.1
Secondo l'art. 2 della Legge
di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni
(Lptca) il ricorso può essere interposto anche se l'assicurato o l'autorità
competente, nonostante la domanda dell'assicurato non emani una decisione
oppure una decisione su opposizione o su reclamo.
Per costante giurisprudenza
vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non
si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (cfr. DTF
114.
V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Sempre secondo la
giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui l'autorità
competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non
avviene entro un termine che appare ragionevole, tenuto conto della natura
dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. DTF 131 V 407
consid. 1.1.; DTF 107 Ib 164 consid. 3b). Irrilevanti sono le ragioni che hanno
determinato il diniego di giustizia.
In particolare, secondo la
giurisprudenza federale, non si può giustificare la lunghezza delle procedure
invocando il sovraccarico di lavoro (cfr. SVR 1999 ALV Nr. 15).
Decisivo per l'interessato
è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non
abbia agito in maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20 consid. 4c; DTF 103 V 195
consid. 3c).
Nel giudicare l'esistenza
di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle
circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze
che hanno condotto ad un prolungamento della procedura, non appaiono
oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Criteri
rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della
materia ed il comportamento delle parti e l'importanza della vertenza per
l'interessato (cfr. STF 8C_194/2011 del 8 febbraio 2012 consid. 3.2.; STF
9C_841/2008 del 28 novembre 2008; STF 9C_624/2008 del 10 settembre 2008; DTF
130.
I 332; DTF 129 V 411, DTF 125 V 188, DTF 1999 Ib 325; VPB 1983 n. 150 p.
527.
e EuGRZ 1983 p. 483).
Il principio secondo cui
la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere
semplice e rapida (cfr. art. 15 cpv. 1 Lptca; art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA), è
espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e
vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (cfr. STF
9C_469/2011 del 18 giugno 2012 consid. 5.2.; DTF 110 V 61 consid. 4).
Dottrina e giurisprudenza
hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto
allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa
prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori
supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza
notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto
se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. Meyer, Das
Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, pag. 78 e riferimenti
alla giurisprudenza federale).
In una sentenza 8C_681/2008
del 20 marzo 2009 relativa al diniego di giustizia nel contesto di una domanda
di aiuto d'emergenza, il Tribunale federale si è così espresso:
"
(...)
3.1
Le recourant se plaint
d'une violation de l'art. 6 par. 1 CEDH en reprochant aux premiers juges de ne
pas avoir statué dans un délai raisonnable. Il fait valoir, en particulier, que
l'arrêt attaqué a été rendu plus d'une année après le dépôt du recours,
contrairement à l'exigence de l'art. 57 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur
la juridiction et la procédure administratives du canton de Vaud (LJPA; loi
abrogée par la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, entrée
en vigueur le 1er janvier 2009 [LPA-VD; RSV 173.36]).
3.2
Dans la mesure où
l'autorité intimée a rendu son arrêt, le grief de déni de justice formel est
irrecevable, le recourant n'ayant pas d'intérêt à la constatation d'un tel déni
(art. 29 Cst. et art. 89 al. 1 let. c LTF; ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; 128 II 34 consid. 1b p. 36). Le point de savoir s'il
subsiste un droit à la constatation d'une éventuelle violation du principe de
la célérité, qui sanctionne le dépassement du délai raisonnable ou adéquat et
qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime (ATF 130 I 312 consid. 5.3 p. 333; 129 V 411 consid. 1.3 p. 417) peut demeurer indécis. Le
recours devant l'autorité cantonale a été déposé le 19 décembre 2006. Le
jugement attaqué a été rendu le 18 juillet 2008, soit une durée de procédure de
dix-neuf mois. L'affaire était relativement complexe sur le plan juridique, le
recourant ayant soulevé un certain nombre de griefs en relation avec ses droits
fondamentaux, que la Cour cantonale a soigneusement examinés. La Cour a
considéré que l'arrêt revêtait une portée de principe en ce qui concerne
l'étendue de l'aide qui devait être allouée au recourant. Aussi bien a-t-elle
tenu une séance de coordination entre les juges de la Cour de droit
administratif et public III. Il est vrai, d'autre part, que la procédure n'a
pas nécessité de mesures d'instruction particulières et que le recourant, à
plusieurs reprises, s'est plaint de la longueur de celle-ci. Compte tenu, en
particulier, de la nature du litige et de l'enjeu qu'il présentait pour
l'intéressé, un délai de dix-neuf mois est certainement à la limite de ce qui
est admissible. Il n'apparaît cependant pas excessif au point de constituer une
violation des art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH qui devrait être constatée
dans le présent arrêt. Quant au délai d'une année pour statuer fixé par l'art.
57.
al. 1 LJPA, il doit être considéré comme un délai d'ordre qui ne saurait comme
tel créer un droit pour le justiciable (arrêts 2P.19/2005 du 11 novembre 2005
consid. 4.3 et 1P.663/2000 du 16 janvier
2001.
consid. 2b)."
Nell’ambito di una
procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una
valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento
del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica
soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il
proprio potere discrezionale.
In una tale procedura, ci
si deve accontentare di un esame sommario dell’incarto, con l’obiettivo di
stabilire se l’aver ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente
superfluo (cfr. STFA U 18/92 del 3 luglio 1992, consid. 5b, parzialmente
pubblicata in RAMI 1992 U 151, pag. 194seg., e U 268/01 dell’8 maggio 2003,
consid. 4.1).
2.2
Nella presente evenienza questa
Corte rileva che con sentenza 42.2017.16-22 del 22 maggio 2017 il TCA ha
respinto il ricorso dell’insorgente interposto contro la decisione su reclamo
dell’8 marzo 2017 con la quale l’USSI ha confermato i sette provvedimenti del 9
febbraio 2017 relativi ai mesi da aprile a ottobre 2016. Per il mese di aprile
2016.
è stata riconosciuta alla ricorrente una prestazione assistenziale
ordinaria di fr. 178.--, per il mese di maggio 2016 di fr. 28.--, per il mese
di giugno 2016 di fr. 2'196.--. Alla medesima è stato negato il diritto
all’assistenza sociale per i mesi da luglio a ottobre 2016, in quanto presentava
un’eccedenza di reddito Las (cfr. consid. 1.4.).
Tale giudizio è cresciuto
in giudicato incontestato.
Ne discende che a ragione l’USSI
non era tenuto, unicamente sulla base della sentenza 42.2017.16-22 il cui
oggetto della lite riguardava il diritto all’assistenza sociale per i mesi da
aprile a ottobre 2016 e con cui questo Tribunale ha respinto l’impugnativa
dell’insorgente del 13 marzo 2017 (cfr. consid. 1.4.), a verificare se a quest’ultima
spettava o meno una prestazione assistenziale ordinaria nei mesi di agosto,
settembre e ottobre 2017, come invece preteso dalla ricorrente (cfr. doc. A1;
I).
Nemmeno
risultano specifiche domande di assistenza sociale concernenti i mesi da agosto
a ottobre 2017 formulate dall’insorgente tramite il proprio Comune e lo
Sportello Laps rimaste inevase da parte dell’USSI.
Il ricorso per denegata
giustizia del 18 dicembre 2017 è, pertanto, irricevibile (cfr. STCA 38.2017.89
del 31 gennaio 2018 consid. 2.2.).
Come indicato
dall’amministrazione (cfr. doc. A6; V), la ricorrente, qualora ritenga di
postulare nuovamente la concessione dell’assistenza sociale, deve formulare una
nuova domanda secondo la procedura prevista dalla Las (art. 14 Reg.Las) e dalla
Laps (art. 11 Reg.Laps), ossia rivolgendosi al suo Comune dove sarà fissato un
appuntamento con lo Sportello Laps.
Abbondanzialmente va
osservato che l’RI 1, prestando la debita attenzione agli atti a sua
disposizione, avrebbe dovuto sapere che il rinnovo dell’assistenza sociale
implicava la compilazione di uno specifico formulario da presentare all’USSI tramite
il Comune di domicilio, allegando la necessaria documentazione.
In effetti, come
evidenziato dalla parte resistente nella risposta di causa (cfr. doc. V), nelle
decisioni del 9 febbraio 2017 di concessione di una prestazione assistenziale
per i mesi di aprile, maggio e giugno 2016 l’USSI ha esplicitamente indicato
che “l’eventuale richiesta di rinnovo della prestazione dovrà essere
inoltrata entro il mese di scadenza (termine della validità) per mezzo dell’apposito
formulario, vidimato dal comune di domicilio o dal servizio d’accompagnamento
di riferimento.” (cfr. doc. 326, 330, 334).
L’amministrazione ha,
inoltre, specificatamente reso attenta l’insorgente che la richiesta di rinnovo
delle prestazioni assistenziali le andava presentata tramite il Comune di
domicilio con lettera del 9 febbraio 2017, allestita distintamente dalle
decisioni emesse nella medesima data. In tale scritto l’USSI ha altresì
elencato i documenti, in particolare gli estratti conto per il periodo ottobre
2016.
– gennaio 2017, che la ricorrente avrebbe dovuto allegare alla domanda di
rinnovo delle prestazioni (cfr. doc. 311=367).
Riguardo alla censura
dell’insorgente secondo cui non avrebbe mai ricevuto lo scritto del 9 febbraio
2017.
(cfr. doc. IX), questo Tribunale si limita a rilevare che è stata la
ricorrente stessa a produrre copia di tale documento unitamente al ricorso del
13.
febbraio 2017 inoltrato al TCA contro le decisioni del 9 febbraio 2017 (cfr.
consid. 1.3.). La lettera del 9 febbraio 2017 dell’USSI corrisponde al doc. D1
(cfr. doc. 367), poi trasmesso da questa Corte all’amministrazione per
competenza (per decidere sul reclamo dell’avv. RI 1 contro le decisioni del 9
febbraio 2017) a seguito dell’emissione da parte del TCA del giudizio
42.2017
-10 d’irricevibilità del ricorso del 13 febbraio 2017 (cfr. consid.
1.3
; doc. III inc. 42.2017.4-10= doc. 338).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti