42.2018.1
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
27 febbraio 2018Italiano26 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2018.1
rs
Lugano
27 febbraio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 dicembre 2017 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 1° dicembre 2017 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del
1° dicembre 2017 l’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito:
USSI) ha confermato la precedente decisione del 3 ottobre 2017 (cfr. doc. A7)
con cui aveva negato a RI 1 il diritto a una prestazione assistenziale, in
quanto il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento
(composta della medesima) superava il limite annuo fissato dal Dipartimento
della sanità e della socialità. Nel relativo calcolo non è stato computato
alcunché a titolo di pigione, poiché l’interessata il 26 settembre 2017 ha
sottoscritto un contratto di locazione, nonostante l’amministrazione non le
avesse dato il relativo benestare.
Nella decisione su reclamo
è stato in particolare rilevato:
" (…) Nella
decisione l’USSI ha infatti considerato un costo mensile di alloggio di CHF
0.-, dato che al momento della domanda di assistenza l’interessata, in
formazione, abitava presso la madre. RI 1 contesta la decisione in quanto ha
sottoscritto un proprio contratto di locazione 26.9.2017 di CHF 1'100.- oltre
CHF 90.- di spese, che deve essere considerato nel calcolo della sua
prestazione di assistenza, precisando che non può restare presso la madre con
la quale abitano già il marito e due sorelle in quanto l’appartamento è solo
per quattro persone. Si trattava quindi di una soluzione transitoria per il
mese di settembre 2017. Chiede di riconoscere il costo di locazione nella sua
decisione di assistenza e quindi una prestazione assistenziale.
Nel caso in esame l’interessata (ancora in
formazione) non ha chiesto nulla all’assistenza prima di cambiare la propria
sistemazione d’alloggio (vale a dire lasciare l’appartamento della madre) e non
vi è un conflitto insormontabile che impedisca di abitare con la famiglia. In
tali circostanze è corretto che l’USSI non abbia garantito il costo del nuovo
alloggio scelto dall’interessata di propria libera iniziativa e senza
preventivamente consultare l’assistenza.
L’interessata ha infatti l’obbligo di
ridurre il danno, obbligo che ha chiaramente disatteso lasciando l’appartamento
della madre e scegliendo un appartamento per tre persone .
Inoltre ha chiarito che il contratto era
sospeso in attesa dell’accettazione della prestazione di assistenza. Non si
trattava quindi, al momento della decisione di assistenza, di una spesa
effettiva. L’assistenza copre solo le spese effettive. Correttamente la spesa
di alloggio indicata nel nuovo contratto non è stata considerata. (…) (Doc. A1)
1.2. Contro la decisione su
reclamo RI 1 (__________1985) ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, facendo
valere innanzitutto di essere impiegata come apprendista presso l’Associazione __________
di __________ e di frequentare il secondo anno presso la scuola __________ di __________.
La medesima ha aggiunto che tale studio la impegna molto e richiede un luogo
idoneo e adatto per concentrarsi.
L’insorgente ha poi
affermato di avere annunciato il 1° settembre 2017 al Comune di __________ la
sua partenza dato che non conviveva più con il suo ex compagno e di aver
chiesto consiglio, trovandosi in difficoltà sia finanziaria che logistica, alla
funzionaria, la quale le avrebbe suggerito di chiedere a sua madre che abita a __________
di ospitarla temporaneamente, previa autorizzazione del proprietario di casa.
La ricorrente ha precisato
che l’appartamento della madre è di soli 55 m2 con due piccole stanze da letto per
le sue due sorelle e una camera matrimoniale e che perciò non sarebbe stata
possibile una convivenza prolungata.
L’insorgente ha, altresì,
indicato di avere registrato il 4 settembre 2017 il suo arrivo presso il Comune
di __________ dove ha consegnato l’autorizzazione del proprietario di casa
limitata al mese di settembre 2017. La medesima ha specificato che quest’ultimo
si era impegnato a trovarle una soluzione idonea e poco costosa offrendole un
appartamento nello stesso stabile in cui vive sua madre a __________ al prezzo di
fr. 1'080.-- mensili, oltre a fr. 90.-- al mese di spese.
La ricorrente ha evidenziato
di avere, quindi, il 22 settembre 2017, postulato la concessione
dell’assistenza sociale e di non capacitarsi del relativo rifiuto, letto come
un atteggiamento precario e poco umano nei suoi confronti.
Infine l’insorgente ha
asserito di essersi dovuta sistemare dal 1° ottobre 2017 presso un’amica, in
quanto non più autorizzata a soggiornare dalla madre (cfr. doc. I).
1.3. Nella sua risposta del 23
gennaio 2018 l’USSI ha postulato la reiezione del ricorso, rilevando segnatamente:
" (...)
Si osserva che la ricorrente è stata
accolta senza problemi nell’appartamento della madre, che ha tre camere da
letto (di cui una matrimoniale, una utilizzabile dalle due sorelline e una
dalla ricorrente) e può ospitare la ricorrente per un breve periodo della
formazione (apprendistato) che si conclude nel 2019 (doc. 42 inc. USSI).
In tali circostanze appare proporzionato e
conforme all’obbligo di ridurre il danno avere considerato ingiustificato il
costo del nuovo appartamento per tre persone (doc. 7) preteso dalla richiedente
l’assistenza. (…)” (Doc. III)
1.4. Il 30 gennaio 2018 la
ricorrente si è nuovamente espressa in merito alla fattispecie (cfr. doc. V).
1.5. L’amministrazione ha
formulato alcune osservazioni al riguardo con scritto del 12 febbraio 2018
(cfr. doc. VII).
1.6. Copia del doc. VII è stata
trasmessa per conoscenza all’insorgente (cfr. doc. VIII).
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se a ragione o a torto l’USSI abbia negato alla ricorrente
il versamento della prestazione assistenziale dal mese di ottobre 2017.
2.2. L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran
Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289
segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi
cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26
giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in
vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1°
ottobre 2006 sono entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e
della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del
8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.3. L'art.
1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei
diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite
dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di
quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le
prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e
professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art.
2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede
al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono
complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni
sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi
cantonali".
Il
cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali
propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite
le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13 Laps, afferente
all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che:
" Le
prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in
cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:
a) prima
dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le riduzioni dei premi previste nell’assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie (art. 11 cpv. 1 lett. b) e le prestazioni d’aiuto allo
studio (art. 11 cpv. 1 lett. c), a cui i membri dell’unità di riferimento hanno
diritto;
b) ogni
prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge
speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo
di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine,
anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento
vi ha rinunciato.”
Inoltre
giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:
" Sono
prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) le riduzioni
dei premi previste nell’assicurazione delle cure medico-sanitarie secondo la Legge
federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa
legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto
sociale speciale e l’assegno per sportivi d’élite o talenti artistici previsti
dalla Legge sugli aiuti allo studio (LASt) del 23 febbraio 2015;
c) la borsa di
studio e l’assegno di tirocinio previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio
del 23 febbraio 2015;
d) l’assegno di
riqualificazione professionale previsto dalla Legge sugli aiuti allo studio del
23 febbraio 2015;
e) l’indennità
straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione
e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli
assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;
g) l’assegno di
prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre
2008;
h) le
prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8
marzo 1971.”
Anche dal Messaggio n.
4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si
evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi
dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti
Fatti
i residenti del Cantone” (pag. 11). In seguito intervengono i sussidi per il
perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di
disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni
integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni
assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.
2.4. Secondo
l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti
preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette
(art. 17).
Al
riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2
Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,
10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente
dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e
alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse
si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa
distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in
relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del
Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8
maggio 2002, pag. 3).
Inoltre
le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.
3 Las).
Relativamente
alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
"
Le prestazioni assistenziali
ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la
soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le
prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della
Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere
ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art. 19 Las, concernente la
soglia di intervento, poi:
"
La soglia d’intervento per
le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno,
tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale."
L’art.
19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in
deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni
dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni,
come altri Cantoni.
L’ammontare
della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della
COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel
Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può
configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione
federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero
si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei
singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Per l’anno
2016 è utile rilevare che le Direttive riguardanti gli
importi delle prestazioni assistenziali prevedono dal 1° gennaio 2016 i
seguenti forfait di mantenimento:
" Persone
dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato
dalla COSAS)
(CHF/mese)
1 persona 986.--
Considerandi
2.
persone 1'509.--
3.
persone 1'834.--
4.
persone 2'110.--
5.
persone 2'386.--
Per ogni persona +
200.
--
supplementare
1.1
Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di
16.
anni o più
Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni
compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato
all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili.
1.2
Supplemento di integrazione
a. Inserimento sociale
A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento
con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la
partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait
globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di
CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.
Durante la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di
integrazione di CHF 300.– al mese.
b. Inserimento professionale
A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento
con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per
partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC –
USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un
supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.”
(cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.)
Il
p.to 1.3. delle Direttive per l’anno 2016 enuncia inoltre che per i giovani
adulti che vivono con i propri genitori è riconosciuto un forfait mensile di
fr. 600.--.
Gli
importi menzionati relativi all’anno 2016 sono stati mantenuti anche per l’anno
2017.
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali
per il 2017; BU N. 10/2017 del 14 marzo 2017 pag. 33 segg.).
2.5
Nella presente evenienza
dalle carte processuali emerge che la ricorrente, nata il 24.12.1985, lavora
quale apprendista operatrice socio sanitaria presso l’Associazione __________
di __________ guadagnando fr. 1'475.10 lordi al mese (cfr. doc. A2) e frequenta
il secondo anno della Scuola __________ di __________. La conclusione di tale
formazione è prevista per il 2019 (cfr. doc. 39; 42).
L’insorgente, dal 5
settembre 2017, risulta risiedere a __________, in via __________, proveniente
da __________ (cfr. doc. 55).
A __________ in via __________
abitano sua madre, il marito di quest’ultima e le loro due figlie, nate nel
2004.
e nel 2011 (cfr. doc. 57-60).
Il locatore
dell’appartamento della madre della ricorrente, l’Amministrazione __________,
il 5 settembre 2017, ha inviato all’Ufficio controllo abitanti di __________ il
seguente messaggio di posta elettronica:
" Vi
confermo che autorizzo la Sig.ra RI 1 a soggiornare per il mese di settembre
presso sua madre Sig.a __________ in via __________ a __________.” (Doc. A4)
Il 12 settembre 2017
l’insorgente ha chiesto di essere posta al beneficio di prestazioni
assistenziali (cfr. doc. 15)
Da un suo scritto
indirizzato all’USSI sempre del 12 settembre 2017 risulta:
" (…) mi
permetto di informarvi che dal 1 febbraio 2016 ho abitato con il mio compagno __________
il quale ha provveduto a mantenermi economicamente fino alla fine di agosto
2017.
Purtroppo abbiamo deciso di dividerci e quindi di non più stare insieme.
Ad oggi mi ritrovo a dover chiedere un aiuto a voi (…)” (Doc. 11)
Il 26 settembre 2017 la
ricorrente e l’Amministrazione __________ hanno concluso un contratto di
locazione di durata determinata con scadenza il 30 settembre 2019 relativo a un
appartamento di 3 ½ locali con una sala da bagno separata e cucina arredata.
Nel contratto è poi stato indicato che l’ente locato è adibito a uso personale
e ad abitazione familiare per 3 persone. La pigione corrisponde a fr. 1'100.--
al mese e le spese a fr. 90.-- mensili.
La validità di tale contratto,
tuttavia, è stata sottoposta all’ottenimento da parte dell’insorgente
dell’assistenza sociale (cfr. doc. 7=A5).
Con decisione del 3
ottobre 2017 l’USSI ha negato alla ricorrente il diritto a una prestazione
assistenziale, in quanto il reddito disponibile residuale della sua unità di
riferimento (composta della medesima) superava il limite annuo fissato dal
Dipartimento della sanità e della socialità. Nel relativo calcolo non è stato
computato alcunché a titolo di pigione, poiché l’interessata il 26 settembre
2017.
ha sottoscritto un contratto di locazione, nonostante l’amministrazione
non le avesse dato il benestare per andare ad abitare da sola (cfr. doc. 2).
Dal reclamo interposto
dall’insorgente contro il provvedimento del 3 ottobre 2017 si evince in
particolare:
" (…) Dopo
essermi recata in Comune a __________ per dir loro che ero stata autorizzata
eccezionalmente dal padrone di casa a soggiornare unicamente fino al 30
settembre 2017 presso mia madre in via __________ a __________ (allegata copia
dell’e-mail del Signor __________ in ccn al Comune) ho ottenuto sempre dal
Signor __________ la possibilità di poter affittare un appartamento nello
stesso stabile in virtù del fatto che dove abita mia madre non è adibito per 5
persone ma al massimo 4 (mia madre, suo marito e le mie due sorelle). Nel
contratto provvisorio è stato inserito che sarebbe diventato valido unicamente
se il vostro spettabile ufficio avesse accettato di aiutarmi per lo meno per
l’affitto (di Chf. 1100.- + Chf. 90.- anticipo spese), altrimenti sarebbe stato
immediatamente annullato. Dal 1 ottobre 2017 mi sono adattata presso una mia
amica che per fortuna mi sta aiutando in questi giorni di attesa di un vostro
riscontro positivo (…)” (Doc. A9)…
La decisione del 3 ottobre
2017.
è stata confermata con decisione su reclamo del 1° dicembre 2017, nella
quale l’USSI, da un lato, ha osservato che tra la ricorrente, la quale non l’ha
consultato prima di cambiare la propria sistemazione d’alloggio e di lasciare
quindi l’appartamento della madre, e la sua famiglia non vi è un conflitto insormontabile
che le impedisca di abitare con la stessa.
Dall’altro,
l’amministrazione ha rilevato che l’interessata, lasciando l’appartamento della
madre e scegliendo un appartamento per tre persone, ha disatteso l’obbligo di
ridurre il danno (cfr. doc. A1).
Con il ricorso
l’insorgente ha contestato il rifiuto di una prestazione assistenziale facendo
valere che la soluzione abitativa presso la madre era solo temporanea - il
proprietario di casa aveva dato l’autorizzazione per il mese di settembre 2017
- a seguito della fine della sua convivenza con l’ex compagno a Rivera e in
ragione delle limitate dimensioni dell’appartamento a __________ in cui vivono
peraltro, oltre a sua madre, il marito di quest’ultima e le due figlie. Al
riguardo la ricorrente ha specificato che in effetti dal 1° ottobre 2017 si è
trasferita da un’amica (cfr. doc. I).
2.6
Chiamato a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, e meglio in merito al rifiuto di una prestazione
assistenziale a fare tempo dal mese di ottobre 2017, il TCA ricorda preliminarmente
che è la data della decisione su reclamo impugnata (nel presente caso: il 1°
dicembre 2017) che delimita temporalmente il potere cognitivo del
giudice delle
assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_32/2017 del 31 ottobre 2017; STF 8C_661/2013
del 22 settembre 2014 consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid.
3.1
; STFA I 525/04 del 15 aprile 2005 consid. 2).
Inoltre questo Tribunale
evidenzia che nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio della
sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps (cfr. consid. 2.3.). Da tale
principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene
riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere
alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono
tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi
(cfr. STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22
ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143
consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2015, p.to
A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für
Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172;
114-115).
Con
sentenza STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha
rilevato, in particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è
possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona
non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite
un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente
assumendo un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore
professionale.
Con
sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha,
poi, rilevato che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto
prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle
prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie
da parte di terzi.
Nella
STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché
il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle
assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di
terzi.
2.7
Questa Corte, attentamente
esaminati gli elementi di fatto del presente caso, ritiene che l’operato
dell’USSI che ha negato alla ricorrente una prestazione assistenziale ordinaria
a decorrere da mese di ottobre 2017 debba essere tutelato.
In concreto, infatti, da
una parte, l’insorgente, con l’autorizzazione del locatore, è stata ospitata
nel mese di settembre 2017 dalla madre nel proprio appartamento di __________
in cui, se pur di piccole dimensioni, vi sono tre camere da letto (cfr. doc.
I).
Dall’altra, il contratto
di locazione sottoposto alla condizione di ottenere l’assistenza sociale da
parte della ricorrente firmato da quest’ultima il 26 settembre 2017 e che
avrebbe dovuto avere effetto dal 1° ottobre 2017 concerne un’abitazione nello
stesso stabile della madre a __________ di 3 e ½ locali con una pigione di fr.
1'100.-- mensili (cfr. doc. A5).
In simili condizioni, in
virtù dell’obbligo di ridurre il danno che incombe ai richiedenti l’assistenza
sociale, rispettivamente ai beneficiari della stessa, risulta ragionevolmente
esigibile dall’insorgente che restasse, provvisoriamente, anche dopo la fine di
settembre 2017 presso la madre fino al momento in cui non avesse reperito un
alloggio più adeguato alle sue esigenze, sia di persona sola - e che perciò
necessita di minor spazio rispetto a un appartamento di 3 e ½ locali -, che di
persona in formazione (ella sta svolgendo l’apprendistato di operatrice sociale
che terminerà nel 2019; cfr. consid. 2.5.), come ad esempio un appartamento da
condividere con altre persone, un alloggio per studenti, una camera presso
terzi o un monolocale.
In proposito è utile ribadire
che del resto il proprietario dello stabile di __________, in via __________,
ha autorizzato la ricorrente ad abitare nell’appartamento della madre per il
mese di settembre 2017 (cfr. doc. A4). Non si vede, dunque, alcuna ragione per
la quale il medesimo non avrebbe potuto prolungare tale consenso per un
soggiorno temporaneo fino al reperimento di una soluzione alloggiativa alternativa
meno ampia e dispendiosa rispetto all’appartamento di 3 e ½ locali nel medesimo
immobile di __________ in cui vive la madre con la famiglia.
Inoltre, come esposto
sopra (cfr. consid. 2.6.), nell’ambito dell’assistenza sociale vige il
principio di sussidiarietà, espressione della responsabilità individuale di
ciascuno, secondo cui è possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel
caso in cui una persona non sia nella condizione di impedire la situazione di
bisogno economico tramite un proprio ragionevole comportamento immediato e
tempestivo (cfr. STF 8C_138/2016 consid. 5.2.1., pubblicata in DTF 142 V 513).
Non va dimenticato,
infine, che la ricorrente non ha in ogni caso consultato l’USSI prima di
procedere, il 26 settembre 2017, alla sottoscrizione del contratto di
locazione, se pur sottoposto alla condizione di ottenere l’assistenza sociale,
dell’appartamento di __________ di 3 e 1/2 locali.
L’amministrazione avrebbe
potuto, in tal caso, fornirle indicazioni utili in merito alla tipologia di
alloggio da ricercare in alternativa all’abitazione della madre.
2.8
A nulla di differente può
condurre l’asserzione dell’insorgente secondo cui si sarebbe registrata a __________
su consiglio, rivelatosi poi errato secondo la ricorrente, di tale Comune, in
quanto secondo quest’ultimo era necessario per poter formalizzare una richiesta
di assistenza sociale (cfr. doc. V).
L’art. 18 Laps, relativo
all’informazione e consulenza enuncia:
" 1Il
Consiglio di Stato provvede affinché il cittadino disponga di una rete di informazione
sulle possibilità di accesso alle prestazioni sociali efficace e
decentralizzata.
2Scopo dell’informazione è di:
a) informare e orientare
l’utente sulle sue possibilità di accesso alle prestazioni sociali;
b) mettere a disposizione
dell’utente la necessaria documentazione e in particolare i moduli di richiesta
e di accertamento del reddito disponibile residuale;
c) indirizzare ed accompagnare
l’utente verso altri servizi pubblici o privati operanti nel settore.
3La consulenza in merito ai propri diritti
ed obblighi è, di regola, fornita gratuitamente.”
Inoltre in ambito di
assistenza sociale risulta indispensabile la determinazione, oltre del Cantone
di domicilio (cfr. art. 115 Cost. fed.; art. 5 Las; 12 Legge federale sulla
competenza ad assistere le persone nel bisogno - LAS), del Comune di domicilio
della persona che postula le prestazioni assistenziali. Domicilio inteso quale
luogo dove il richiedente l’assistenza risiede e in cui si trova il centro dei
suoi interessi.
La determinazione del
Comune di domicilio nel senso appena descritto è importante, da un lato, per
evitare abusi. In effetti il semplice deposito dei documenti consentirebbe, ad
esempio, a persone non residenti nel Comune e nel Cantone Ticino (bensì in
altri Cantoni o all’estero) di percepire l’assistenza sociale.
Dall’altro, alla luce
della partecipazione dei Comuni alle spese assistenziali. Il Comune di
domicilio chiamato ad accollarsi parte dei costi giusta l’art. 32 cpv. 2 Las
deve essere, infatti, quello dove la persona assistita effettivamente vive
(cfr. STCA 42.2017.42 del 20 novembre 2017 consid. 2.9.).
Va, peraltro, osservato
che con una sentenza 8C_527/2017 del 2 novembre 2017 il Tribunale federale ha
ritenuto irricevibile, per carenza di motivazione, il ricorso contro il diniego
del diritto all’assistenza sociale a causa dell’impossibilità di determinare il
domicilio assistenziale del richiedente.
Pertanto, a prescindere
dalla questione di sapere se effettivamente sia stato il Comune di __________ a
indicare alla ricorrente la necessità di registrarsi presso tale Comune (nel
ricorso l’insorgente ha dichiarato di avere chiesto consiglio al Comune di __________
e una funzionaria le avrebbe suggerito di chiedere ospitalità a sua madre a __________;
cfr. doc. I), la pretesa affermazione non risulta errata nella misura in cui,
da un lato, il richiedente l’assistenza sociale ha diritto all’informazione e
alla consulenza da parte dell’amministrazione (cfr. art. 18 Laps e per analogia
l’art. 27 LPGA), dall’altro, è indispensabile avere domicilio effettivo in un
Comune per poter, se del caso, beneficiare dell’assistenza sociale.
La scelta specifica, poi,
di effettivamente chiedere alla madre di poter soggiornare a __________ presso
di lei è comunque stata effettuata dall’insorgente, la quale, se questa opzione
non fosse stata attuabile (il suo trasferimento dalla madre nel mese di
settembre 2017 dimostra però il contrario), avrebbe potuto fin da subito
ricorrere ad altre soluzioni altrettanto economiche, ad esempio chiedere
ospitalità a un’amica, come d’altronde effettuato dal 1° ottobre 2017 (cfr.
doc. I).
2.9
L’insorgente, nel ricorso, ha
chiesto di poter incontrare personalmente il Tribunale al fine di risolvere la
situazione (cfr. doc. I).
Giusta l’art. 6 n. 1 CEDU,
ogni persona ha diritto a un’equa e pubblica udienza entro un termine
ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per
legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di
carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga
rivolta.
Nel campo di applicazione
dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle
assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2
novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 segg. consid. 3, la
pubblicità del dibattimento, imposta dall’art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata
anche nella Costituzione svizzera all’art. 30 cpv. 3, dev’essere principalmente
garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del
2.
febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in
materia di assicurazioni sociali presuppone l’esistenza di una richiesta chiara
e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima
istanza (cfr. STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid.1.3.; STF 8C_186/2017
del 1° settembre 2017 consid.2.3.; STF 8C_525/2016 del 27 settembre 2017
consid.2.2.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del
29.
maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di
assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale - nella
misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di
un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di
vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente
- o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di
sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_796/2015 del
17.
dicembre 2015 consid. 5.3.; STF 9C_87/2013 del 18 marzo 2013 consid. 4.1.;
STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62;
DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta Corte ha, inoltre,
stabilito che il rifiuto di differire un’udienza pubblica fondato su motivi
obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con
l’art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF
8C_504/2010 succitata).
Nella concreta evenienza -
contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, l’insorgente non ha
formulato un’esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una
richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle
risultanze probatorie ma ha semplicemente postulato la propria audizione onde
chiarire quanto esposto (cfr. doc. I).
La medesima ha, quindi,
chiesto l’assunzione di una nuova prova.
Del resto, la
documentazione già presente all’inserto consente al TCA di emanare il proprio
giudizio, di modo che in ogni caso l’audizione della ricorrente si rileva
superflua.
2.10
Alla luce di tutto quanto
esposto, la decisione su reclamo del 1° dicembre 2017 deve, conseguentemente,
essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti