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Decisione

42.2018.1

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 febbraio 2018Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i residenti del Cantone” (pag. 11). In seguito intervengono i sussidi per il

perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di

disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni

integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni

assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.

2.4. Secondo

l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti

preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette

(art. 17).

Al

riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2

Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,

10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La

natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente

dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e

alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse

si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa

distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in

relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del

Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8

maggio 2002, pag. 3).

Inoltre

le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

3 Las).

Relativamente

alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"

Le prestazioni assistenziali

ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la

soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le

prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della

Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere

ricorrente. (cpv. 2)."

Ex art. 19 Las, concernente la

soglia di intervento, poi:

"

La soglia d’intervento per

le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno,

tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale."

L’art.

19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in

deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai

limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari

all’AVS/AI.

La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni

dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni,

come altri Cantoni.

L’ammontare

della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della

COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel

Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può

configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione

federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero

si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei

singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

Per l’anno

2016 è utile rilevare che le Direttive riguardanti gli

importi delle prestazioni assistenziali prevedono dal 1° gennaio 2016 i

seguenti forfait di mantenimento:

" Persone

dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato

dalla COSAS)

(CHF/mese)

1 persona 986.--

Considerandi

2.

persone 1'509.--

3.

persone 1'834.--

4.

persone 2'110.--

5.

persone 2'386.--

Per ogni persona +

200.

--

supplementare

1.1

Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di

16.

anni o più

Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni

compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato

all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili.

1.2

Supplemento di integrazione

a. Inserimento sociale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento

con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la

partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait

globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di

CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.

Durante la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di

integrazione di CHF 300.– al mese.

b. Inserimento professionale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento

con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per

partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC –

USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un

supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.”

(cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.)

Il

p.to 1.3. delle Direttive per l’anno 2016 enuncia inoltre che per i giovani

adulti che vivono con i propri genitori è riconosciuto un forfait mensile di

fr. 600.--.

Gli

importi menzionati relativi all’anno 2016 sono stati mantenuti anche per l’anno

2017.

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali

per il 2017; BU N. 10/2017 del 14 marzo 2017 pag. 33 segg.).

2.5

Nella presente evenienza

dalle carte processuali emerge che la ricorrente, nata il 24.12.1985, lavora

quale apprendista operatrice socio sanitaria presso l’Associazione __________

di __________ guadagnando fr. 1'475.10 lordi al mese (cfr. doc. A2) e frequenta

il secondo anno della Scuola __________ di __________. La conclusione di tale

formazione è prevista per il 2019 (cfr. doc. 39; 42).

L’insorgente, dal 5

settembre 2017, risulta risiedere a __________, in via __________, proveniente

da __________ (cfr. doc. 55).

A __________ in via __________

abitano sua madre, il marito di quest’ultima e le loro due figlie, nate nel

2004.

e nel 2011 (cfr. doc. 57-60).

Il locatore

dell’appartamento della madre della ricorrente, l’Amministrazione __________,

il 5 settembre 2017, ha inviato all’Ufficio controllo abitanti di __________ il

seguente messaggio di posta elettronica:

" Vi

confermo che autorizzo la Sig.ra RI 1 a soggiornare per il mese di settembre

presso sua madre Sig.a __________ in via __________ a __________.” (Doc. A4)

Il 12 settembre 2017

l’insorgente ha chiesto di essere posta al beneficio di prestazioni

assistenziali (cfr. doc. 15)

Da un suo scritto

indirizzato all’USSI sempre del 12 settembre 2017 risulta:

" (…) mi

permetto di informarvi che dal 1 febbraio 2016 ho abitato con il mio compagno __________

il quale ha provveduto a mantenermi economicamente fino alla fine di agosto

2017.

Purtroppo abbiamo deciso di dividerci e quindi di non più stare insieme.

Ad oggi mi ritrovo a dover chiedere un aiuto a voi (…)” (Doc. 11)

Il 26 settembre 2017 la

ricorrente e l’Amministrazione __________ hanno concluso un contratto di

locazione di durata determinata con scadenza il 30 settembre 2019 relativo a un

appartamento di 3 ½ locali con una sala da bagno separata e cucina arredata.

Nel contratto è poi stato indicato che l’ente locato è adibito a uso personale

e ad abitazione familiare per 3 persone. La pigione corrisponde a fr. 1'100.--

al mese e le spese a fr. 90.-- mensili.

La validità di tale contratto,

tuttavia, è stata sottoposta all’ottenimento da parte dell’insorgente

dell’assistenza sociale (cfr. doc. 7=A5).

Con decisione del 3

ottobre 2017 l’USSI ha negato alla ricorrente il diritto a una prestazione

assistenziale, in quanto il reddito disponibile residuale della sua unità di

riferimento (composta della medesima) superava il limite annuo fissato dal

Dipartimento della sanità e della socialità. Nel relativo calcolo non è stato

computato alcunché a titolo di pigione, poiché l’interessata il 26 settembre

2017.

ha sottoscritto un contratto di locazione, nonostante l’amministrazione

non le avesse dato il benestare per andare ad abitare da sola (cfr. doc. 2).

Dal reclamo interposto

dall’insorgente contro il provvedimento del 3 ottobre 2017 si evince in

particolare:

" (…) Dopo

essermi recata in Comune a __________ per dir loro che ero stata autorizzata

eccezionalmente dal padrone di casa a soggiornare unicamente fino al 30

settembre 2017 presso mia madre in via __________ a __________ (allegata copia

dell’e-mail del Signor __________ in ccn al Comune) ho ottenuto sempre dal

Signor __________ la possibilità di poter affittare un appartamento nello

stesso stabile in virtù del fatto che dove abita mia madre non è adibito per 5

persone ma al massimo 4 (mia madre, suo marito e le mie due sorelle). Nel

contratto provvisorio è stato inserito che sarebbe diventato valido unicamente

se il vostro spettabile ufficio avesse accettato di aiutarmi per lo meno per

l’affitto (di Chf. 1100.- + Chf. 90.- anticipo spese), altrimenti sarebbe stato

immediatamente annullato. Dal 1 ottobre 2017 mi sono adattata presso una mia

amica che per fortuna mi sta aiutando in questi giorni di attesa di un vostro

riscontro positivo (…)” (Doc. A9)…

La decisione del 3 ottobre

2017.

è stata confermata con decisione su reclamo del 1° dicembre 2017, nella

quale l’USSI, da un lato, ha osservato che tra la ricorrente, la quale non l’ha

consultato prima di cambiare la propria sistemazione d’alloggio e di lasciare

quindi l’appartamento della madre, e la sua famiglia non vi è un conflitto insormontabile

che le impedisca di abitare con la stessa.

Dall’altro,

l’amministrazione ha rilevato che l’interessata, lasciando l’appartamento della

madre e scegliendo un appartamento per tre persone, ha disatteso l’obbligo di

ridurre il danno (cfr. doc. A1).

Con il ricorso

l’insorgente ha contestato il rifiuto di una prestazione assistenziale facendo

valere che la soluzione abitativa presso la madre era solo temporanea - il

proprietario di casa aveva dato l’autorizzazione per il mese di settembre 2017

- a seguito della fine della sua convivenza con l’ex compagno a Rivera e in

ragione delle limitate dimensioni dell’appartamento a __________ in cui vivono

peraltro, oltre a sua madre, il marito di quest’ultima e le due figlie. Al

riguardo la ricorrente ha specificato che in effetti dal 1° ottobre 2017 si è

trasferita da un’amica (cfr. doc. I).

2.6

Chiamato a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, e meglio in merito al rifiuto di una prestazione

assistenziale a fare tempo dal mese di ottobre 2017, il TCA ricorda preliminarmente

che è la data della decisione su reclamo impugnata (nel presente caso: il 1°

dicembre 2017) che delimita temporalmente il potere cognitivo del

giudice delle

assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_32/2017 del 31 ottobre 2017; STF 8C_661/2013

del 22 settembre 2014 consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid.

3.1

; STFA I 525/04 del 15 aprile 2005 consid. 2).

Inoltre questo Tribunale

evidenzia che nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio della

sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps (cfr. consid. 2.3.). Da tale

principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene

riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere

alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono

tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi

(cfr. STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22

ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143

consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2015, p.to

A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für

Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172;

114-115).

Con

sentenza STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha

rilevato, in particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è

possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona

non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite

un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente

assumendo un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore

professionale.

Con

sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha,

poi, rilevato che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto

prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle

prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie

da parte di terzi.

Nella

STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché

il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle

assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di

terzi.

2.7

Questa Corte, attentamente

esaminati gli elementi di fatto del presente caso, ritiene che l’operato

dell’USSI che ha negato alla ricorrente una prestazione assistenziale ordinaria

a decorrere da mese di ottobre 2017 debba essere tutelato.

In concreto, infatti, da

una parte, l’insorgente, con l’autorizzazione del locatore, è stata ospitata

nel mese di settembre 2017 dalla madre nel proprio appartamento di __________

in cui, se pur di piccole dimensioni, vi sono tre camere da letto (cfr. doc.

I).

Dall’altra, il contratto

di locazione sottoposto alla condizione di ottenere l’assistenza sociale da

parte della ricorrente firmato da quest’ultima il 26 settembre 2017 e che

avrebbe dovuto avere effetto dal 1° ottobre 2017 concerne un’abitazione nello

stesso stabile della madre a __________ di 3 e ½ locali con una pigione di fr.

1'100.-- mensili (cfr. doc. A5).

In simili condizioni, in

virtù dell’obbligo di ridurre il danno che incombe ai richiedenti l’assistenza

sociale, rispettivamente ai beneficiari della stessa, risulta ragionevolmente

esigibile dall’insorgente che restasse, provvisoriamente, anche dopo la fine di

settembre 2017 presso la madre fino al momento in cui non avesse reperito un

alloggio più adeguato alle sue esigenze, sia di persona sola - e che perciò

necessita di minor spazio rispetto a un appartamento di 3 e ½ locali -, che di

persona in formazione (ella sta svolgendo l’apprendistato di operatrice sociale

che terminerà nel 2019; cfr. consid. 2.5.), come ad esempio un appartamento da

condividere con altre persone, un alloggio per studenti, una camera presso

terzi o un monolocale.

In proposito è utile ribadire

che del resto il proprietario dello stabile di __________, in via __________,

ha autorizzato la ricorrente ad abitare nell’appartamento della madre per il

mese di settembre 2017 (cfr. doc. A4). Non si vede, dunque, alcuna ragione per

la quale il medesimo non avrebbe potuto prolungare tale consenso per un

soggiorno temporaneo fino al reperimento di una soluzione alloggiativa alternativa

meno ampia e dispendiosa rispetto all’appartamento di 3 e ½ locali nel medesimo

immobile di __________ in cui vive la madre con la famiglia.

Inoltre, come esposto

sopra (cfr. consid. 2.6.), nell’ambito dell’assistenza sociale vige il

principio di sussidiarietà, espressione della responsabilità individuale di

ciascuno, secondo cui è possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel

caso in cui una persona non sia nella condizione di impedire la situazione di

bisogno economico tramite un proprio ragionevole comportamento immediato e

tempestivo (cfr. STF 8C_138/2016 consid. 5.2.1., pubblicata in DTF 142 V 513).

Non va dimenticato,

infine, che la ricorrente non ha in ogni caso consultato l’USSI prima di

procedere, il 26 settembre 2017, alla sottoscrizione del contratto di

locazione, se pur sottoposto alla condizione di ottenere l’assistenza sociale,

dell’appartamento di __________ di 3 e 1/2 locali.

L’amministrazione avrebbe

potuto, in tal caso, fornirle indicazioni utili in merito alla tipologia di

alloggio da ricercare in alternativa all’abitazione della madre.

2.8

A nulla di differente può

condurre l’asserzione dell’insorgente secondo cui si sarebbe registrata a __________

su consiglio, rivelatosi poi errato secondo la ricorrente, di tale Comune, in

quanto secondo quest’ultimo era necessario per poter formalizzare una richiesta

di assistenza sociale (cfr. doc. V).

L’art. 18 Laps, relativo

all’informazione e consulenza enuncia:

" 1Il

Consiglio di Stato provvede affinché il cittadino disponga di una rete di informazione

sulle possibilità di accesso alle prestazioni sociali efficace e

decentralizzata.

2Scopo dell’informazione è di:

a) informare e orientare

l’utente sulle sue possibilità di accesso alle prestazioni sociali;

b) mettere a disposizione

dell’utente la necessaria documentazione e in particolare i moduli di richiesta

e di accertamento del reddito disponibile residuale;

c) indirizzare ed accompagnare

l’utente verso altri servizi pubblici o privati operanti nel settore.

3La consulenza in merito ai propri diritti

ed obblighi è, di regola, fornita gratuitamente.”

Inoltre in ambito di

assistenza sociale risulta indispensabile la determinazione, oltre del Cantone

di domicilio (cfr. art. 115 Cost. fed.; art. 5 Las; 12 Legge federale sulla

competenza ad assistere le persone nel bisogno - LAS), del Comune di domicilio

della persona che postula le prestazioni assistenziali. Domicilio inteso quale

luogo dove il richiedente l’assistenza risiede e in cui si trova il centro dei

suoi interessi.

La determinazione del

Comune di domicilio nel senso appena descritto è importante, da un lato, per

evitare abusi. In effetti il semplice deposito dei documenti consentirebbe, ad

esempio, a persone non residenti nel Comune e nel Cantone Ticino (bensì in

altri Cantoni o all’estero) di percepire l’assistenza sociale.

Dall’altro, alla luce

della partecipazione dei Comuni alle spese assistenziali. Il Comune di

domicilio chiamato ad accollarsi parte dei costi giusta l’art. 32 cpv. 2 Las

deve essere, infatti, quello dove la persona assistita effettivamente vive

(cfr. STCA 42.2017.42 del 20 novembre 2017 consid. 2.9.).

Va, peraltro, osservato

che con una sentenza 8C_527/2017 del 2 novembre 2017 il Tribunale federale ha

ritenuto irricevibile, per carenza di motivazione, il ricorso contro il diniego

del diritto all’assistenza sociale a causa dell’impossibilità di determinare il

domicilio assistenziale del richiedente.

Pertanto, a prescindere

dalla questione di sapere se effettivamente sia stato il Comune di __________ a

indicare alla ricorrente la necessità di registrarsi presso tale Comune (nel

ricorso l’insorgente ha dichiarato di avere chiesto consiglio al Comune di __________

e una funzionaria le avrebbe suggerito di chiedere ospitalità a sua madre a __________;

cfr. doc. I), la pretesa affermazione non risulta errata nella misura in cui,

da un lato, il richiedente l’assistenza sociale ha diritto all’informazione e

alla consulenza da parte dell’amministrazione (cfr. art. 18 Laps e per analogia

l’art. 27 LPGA), dall’altro, è indispensabile avere domicilio effettivo in un

Comune per poter, se del caso, beneficiare dell’assistenza sociale.

La scelta specifica, poi,

di effettivamente chiedere alla madre di poter soggiornare a __________ presso

di lei è comunque stata effettuata dall’insorgente, la quale, se questa opzione

non fosse stata attuabile (il suo trasferimento dalla madre nel mese di

settembre 2017 dimostra però il contrario), avrebbe potuto fin da subito

ricorrere ad altre soluzioni altrettanto economiche, ad esempio chiedere

ospitalità a un’amica, come d’altronde effettuato dal 1° ottobre 2017 (cfr.

doc. I).

2.9

L’insorgente, nel ricorso, ha

chiesto di poter incontrare personalmente il Tribunale al fine di risolvere la

situazione (cfr. doc. I).

Giusta l’art. 6 n. 1 CEDU,

ogni persona ha diritto a un’equa e pubblica udienza entro un termine

ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per

legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di

carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga

rivolta.

Nel campo di applicazione

dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle

assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2

novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 segg. consid. 3, la

pubblicità del dibattimento, imposta dall’art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata

anche nella Costituzione svizzera all’art. 30 cpv. 3, dev’essere principalmente

garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del

2.

febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in

materia di assicurazioni sociali presuppone l’esistenza di una richiesta chiara

e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima

istanza (cfr. STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid.1.3.; STF 8C_186/2017

del 1° settembre 2017 consid.2.3.; STF 8C_525/2016 del 27 settembre 2017

consid.2.2.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del

29.

maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di

assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale - nella

misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di

un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di

vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente

- o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di

sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_796/2015 del

17.

dicembre 2015 consid. 5.3.; STF 9C_87/2013 del 18 marzo 2013 consid. 4.1.;

STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62;

DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta Corte ha, inoltre,

stabilito che il rifiuto di differire un’udienza pubblica fondato su motivi

obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con

l’art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF

8C_504/2010 succitata).

Nella concreta evenienza -

contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, l’insorgente non ha

formulato un’esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una

richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle

risultanze probatorie ma ha semplicemente postulato la propria audizione onde

chiarire quanto esposto (cfr. doc. I).

La medesima ha, quindi,

chiesto l’assunzione di una nuova prova.

Del resto, la

documentazione già presente all’inserto consente al TCA di emanare il proprio

giudizio, di modo che in ogni caso l’audizione della ricorrente si rileva

superflua.

2.10

Alla luce di tutto quanto

esposto, la decisione su reclamo del 1° dicembre 2017 deve, conseguentemente,

essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti