42.2018.13
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21 giugno 2018Italiano17 min
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Incarto
n.
42.2018.13
rs
Lugano
21 giugno 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 aprile 2018 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 26 marzo 2018 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. ll 4 settembre 2017 l’Ufficio
del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha emesso una decisione con cui
ha rinnovato ad RI 1 il diritto a una prestazione assistenziale ordinaria dal
mese di settembre al mese di dicembre 2017. Il relativo importo, rispetto ai
periodi precedenti (in particolare da marzo a giugno 2017 e da luglio ad agosto
2017; cfr. doc. 154; 136), è stato ridotto da fr. 2'649.-- a fr. 1'974.--, in
quanto nel reddito computabile Las è stato computato l’importo di fr. 7'500.-- annui.
Tale somma corrisponde all’ammontare corrisposto alla figlia dell’interessata, __________,
dalla zia paterna per pagare le rette dell’Istituto __________ di __________
dove nel settembre 2017 ha iniziato il liceo con indirizzo scienze umanistiche
(cfr. doc. 124; 141).
1.2. Con decisione su reclamo del
26 marzo 2018 l’USSI ha stabilito che il provvedimento del 4 settembre 2017 è
da riformare nel senso che la prestazione assistenziale dei mesi da settembre a
dicembre 2017 è calcolata senza computare l’importo di fr. 7'500.-- all’anno.
L’amministrazione ha così
motivato la decisone su reclamo del 26 marzo 2017:
" (…) L’importo
in oggetto è quindi vincolato ad una spesa specifica, non è a disposizione
dell’assistita e serve a permettere di continuare la formazione che per lei non
è direttamente accessibile nella scuola pubblica cantonale, dove non vi sarebbe
il costo in oggetto.
In tali circostanze, ritenuto che l’onere
assunto dalla zia in funzione del costo citato, il quale ne consuma l’importo e
in assenza del quale non vi sarebbe alcun pagamento, non risulta giustificato
computare il medesimo a riduzione della disponibilità per il fabbisogno,
ostacolando la prima formazione della figlia dell’assistita.
(…)
Dalle verifiche svolte risulta che la
figlia __________, malgrado non avesse raggiunto la media necessaria per
accedere al Liceo pubblico, ha la possibilità di iscriversi agli esami
d’ammissione al secondo anno del Liceo pubblico. In considerazione al principio
di sussidiarietà e all’obbligo di ridurre il danno che incombe a chi richiede
l’assistenza essa è quindi tenuta in vista del passaggio alla seconda Liceo a
far capo a questa possibilità di accesso alla scuola pubblica. Con ciò evitando
il costo determinato dalla sua partecipazione all’attuale Istituto __________.
In tal senso essa dovrà fornire la documentazione allo scrivente ufficio, in
particolare: la pagella di fine anno dell’Istituto __________, la copia
dell’iscrizione agli esami di ammissione al Liceo pubblico e, una volta in
possesso, l’esito degli esami citati.
In caso contrario l’amministrazione
valuterà nell’ottica del mancato rispetto del principio di sussidiarietà e
dell’obbligo di ridurre il danno la richiesta di assistenza per il periodo
successivo, vale a dire per il periodo a partire dalla seconda Liceo compresa
(settembre 2018).” (Doc. II1)
1.3. RI 1, il 17 aprile 2018, ha
inoltrato al TCA uno scritto nel quale ha in particolare osservato:
" (…) Da settembre
a dicembre 2017 sono da ricalcolare, perché? Dopo averci riflettuto un po’
immagino perché hanno diviso la spesa già sui 12 mesi del 2018 …?
Neanche, non è chiaro e vi prego di
illuminarmi nel merito. Forse c’è un errore anche qui, chissà (sia pro sia
contro, ma meglio verificare). E vogliamo parlare del 2018? Sono previsti
ricalcoli oppure no? Quale sarebbe la situazione economica?
E vogliamo parlare di quello che a me suona
come una costrizione bella e buona? Vorrei capire bene, perdonate la mia
ignoranza, ma l’accoglimento di quei mesi di cui ancora non si è ben compreso,
dipendono dall’obbligo per mia figlia di dare gli esami per la seconda liceo
cantonale?
Vi assicuro che mi sforzo di mettermi dalla
parte dell’USSI, ma che risparmio sarebbe? Vero, se accedesse al liceo di __________
avrebbe diritto alla borsa di studio che, è comunque cantonale … allora si
obbliga mia figlia per questioni di statistiche?
Sarei anche molto curiosa di sapere cosa
succederebbe se mia figlia non dovesse passare i prossimi esami di 2° liceo
previsti per il mese prossimo a __________ (va da sé che in tal caso la zia __________
non le pagherebbe certamente più la ripetizione dell’anno scolastico!), oppure,
cosa accadrebbe se mia figlia superasse gli esami di __________ ma non quelli
cantonali richiesti?
E, per terminare ho ancora una domanda, e
spero che voi o chi per essi mi possiate rispondere. __________ a gennaio 2019
compirà 18 anni. Cosa comporta questo rispetto alla nostra situazione?” (Doc.
I)
1.4. Il 4 maggio 2018 l’USSI ha
rilevato:
" (...) In
data 26 marzo 2018 l’USSI ha accolto il reclamo contro la decisione del 4
settembre 2017. Nel caso in oggetto si precisa che il ricorso non contesta
veramente la decisione su reclamo.
Oggetto
della decisione del 4 settembre
2017, del relativo reclamo, della decisione su reclamo e del ricorso è quindi
il diritto e meglio la prestazione di assistenza per i mesi da settembre a
dicembre 2017.
La prestazione assistenziale di tali mesi è
stata riconosciuta dalla decisione impugnata come voluto dalla reclamante e qui
ricorrente, vale a dire senza computo del valore della retta pagata dalla zia
pari a CHF 7'500.- all’anno, quindi CHF 625.- al mese. La decisione su reclamo
ha quindi riconosciuto quanto richiesto. In tal senso il ricorso è infondato.
Le prestazioni dell’assistenza successive
ai mesi da settembre a dicembre 2017 non erano oggetto della decisione
impugnata dal reclamo e della decisione su reclamo. Non sono state decise con
la decisione su reclamo qui impugnata e non possono fare oggetto del ricorso.
La decisione impugnata ha semplicemente
chiarito che per l’anno scolastico dopo la prima liceo l’interessata può
procedere all’esame per l’ammissione alla scuola pubblica (liceo). In caso
contrario l’USSI si riserva, a partire da quel momento, di rivalutare le
condizioni per il riconoscimento dell’assistenza. La valutazione sarà fatta al
momento della relativa decisione. (…)” (Doc. IV)
1.5. Pendente causa questo
Tribunale ha inviato il seguente scritto all’amministrazione:
" (…) nella decisione
su reclamo del 26 marzo 2018 avete stabilito, da una parte, che la
decisione del 4 settembre 2017 con la quale è stata riconosciuta ad RI 1 una
prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1'974.-- mensili da settembre a
dicembre 2017 è da riformare nel senso di non computare l’importo di fr.
7'500.-- annui, corrispondenti alla retta delI’Istituto __________.
Dall’altra, che, nel caso in cui la figlia
della ricorrente non usufruisca della possibilità di iscriversi agli esami d’ammissione
al secondo anno del Liceo pubblico, valuterete nell’ottica del mancato rispetto
del principio di sussidiarietà e dell’obbligo di ridurre il danno la richiesta
di assistenza per il periodo a partire dalla seconda Liceo compresa (settembre
2018).
Inoltre dalla vostra risposta di causa del 4 maggio 2018 pag. 3
emerge che:
“(…)
Le
prestazioni all’assistenza successive ai mesi da settembre a dicembre 2017 non
erano oggetto della decisione impugnata dal reclamo e della decisione su
reclamo. Non sono state decise con la decisione su reclamo qui impugnata e non
possono fare oggetto del ricorso.
La decisione
impugnata ha semplicemente chiarito che per l’anno scolastico dopo la prima
liceo l’interessata può procedere all’esame per l’ammissione alla scuola
pubblica (liceo). In caso contrario l’USSI si riserva, a partire da quel
momento, di rivalutare le condizioni per il riconoscimento dell’assistenza. La
valutazione sarà fatta al momento della relativa decisione.
(…)”
Alla luce di quanto sopra vi chiediamo
cortesemente se avete emesso una decisione concernente le prestazioni
assistenziali ordinarie a favore di RI 1 per il lasso di tempo a decorrere dal
mese di gennaio 2018.
In caso affermativo, vogliate
trasmettercene una copia.
In caso di risposta negativa, vi invitiamo
a indicare come volete procedere per il periodo dal gennaio 2018 all’inizio
dell’anno scolastico 2018-2019, ritenuto che avete precisato che una
rivalutazione avverrà per l’anno scolastico dopo la prima liceo (settembre
2018).” (Doc. VII)
Il 18 maggio 2018 l’USSI
ha risposto:
" (…)
comunichiamo che il nostro Ufficio ha emesso a favore della signora RI 1 in
data 18.05.2018 una decisione per il periodo settembre 2017 – dicembre 2017
pari a CHF 625,00 al mese nonché una decisione per il periodo gennaio 2018 –
maggio 2018 pari a CHF 625,00 al mese.
Sempre in data 18.05.2018 il nostro Ufficio
ha emesso una nuova decisione per il mese di giugno 2018 pari a CHF 2'609,00
annullando e sostituendo la decisione del 09.01.2018.” (Doc. X)
L’USSI ha allegato i
provvedimenti menzionati, da cui risulta, in effetti, che per il lasso di tempo
settembre - dicembre 2017 è stata riconosciuta ad RI 1 una prestazione
assistenziale ordinaria mensile complementare (da aggiungere alla prestazione
attribuita il 4 settembre 2017 di fr. 1'974.--; cfr. consid. 1.1.) di fr. 625.--
(cfr. doc. X1).
Per il periodo gennaio – maggio
2018 alla medesima è stata pure assegnata una prestazione assistenziale
ordinaria mensile complementare (da aggiungere alla prestazione attribuita il 9
gennaio 2018 di fr. 1'984.--; cfr. doc. A2) di fr. 625.-- (cfr. doc. X2),
mentre per il mese di giugno 2018 le è stata riconosciuta una prestazione di
fr. 2'609.-- (cfr. doc. X3).
1.6. RI 1 si è ulteriormente
espressa in merito alla fattispecie il 15 maggio e il 14 giugno 2018 (cfr. doc.
VIII; XIII).
1.7. I doc. VIII e XIII sono stati
trasmessi per conoscenza all’amministrazione (cfr. doc. IX; XIV).
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
Nel merito
2.2. L’art. 56 cpv. 1 LPGA, applicabile nell’ambito dell’assistenza sociale in virtù del
rinvio di cui agli art. 65 Las e 33 cpv. 3 Laps, prevede che le
decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono
essere impugnate mediante ricorso.
Competente
è il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l’assicurato o il terzo è
domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (art. 58 cpv. 1 LPGA).
L’art.
59 LPGA, relativo alla legittimazione ricorsuale, stabilisce che ha diritto di
ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione e
ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione.
La
giurisprudenza considera degno di protezione ogni interesse pratico o giuridico
a domandare la modificazione o l’annullamento della decisione impugnata che può
fare valere una persona toccata da quest’ultima. L’interesse degno di
protezione consiste pertanto nell’utilità pratica che l’accoglimento
dell’impugnativa procurerebbe al ricorrente o, in altri termini, nel fatto di
evitare un pregiudizio economico, ideale, materiale o di altra natura che la
decisione impugnata gli cagionerebbe (cfr. DTF 130 V 196, consid. 3 e
riferimenti ivi citati; U. Kieser, ATSG-Kommentar, 2° ed.,
Zurigo-Basilea-Ginevra 2009; N. 4 segg. ad art. 59)).
L’interesse
deve essere diretto e concreto. In particolare, la persona deve trovarsi in un
rapporto sufficientemente stretto con la decisione; ciò non è il caso di colui
che è toccato soltanto in modo indiretto o mediato.
Questo
presupposto assume un particolare significato quando la decisione non viene
impugnata dal suo destinatario in senso materiale, ma da un terzo (DTF 130 V
560, consid. 3.3).
Su
questo tema cfr. pure STF 8C_68/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 2.1.; STF I
112/07 del 25 gennaio 2008; RtiD II-2006 pag. 190 e RtiD II-2006 pag. 195.
In un giudizio 9C_499/2012 del 27 maggio 2013 consid. 2.1. l’Alta Corte
ha, segnatamente, rilevato che:
"
(…) È dato un interesse
degno di protezione se l'esito della procedura è suscettibile di influenzare la
situazione fattuale o giuridica del ricorrente (DTF 133 II 409 consid. 1.3 pag. 413 con riferimenti). L'interesse -
pratico e attuale - non deve sussistere soltanto al momento dell'inoltro del
ricorso, bensì anche quando è pronunciata la sentenza (DTF 136 II 101 consid. 1.1 pag. 103;
cfr. pure Steinmann, in Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011,
n. 74 all'art. 89). Questa
esigenza garantisce, nell'interesse dell'economia processuale, che il Tribunale
federale statuisca su questioni concrete e non soltanto teoriche (DTF 136 I 274 consid. 1.3 pag. 276 seg.)."
2.3. In una sentenza
I 239/05 del 22 marzo 2007 il Tribunale federale ha ricordato che l'esistenza
di un interesse degno di protezione
all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, necessario per
ammettere la legittimazione a ricorrere, dev'essere negata se il ricorso di diritto
amministrativo è unicamente rivolto contro la motivazione della stessa senza
chiedere la modifica del dispositivo, solo oggetto suscettibile di essere
impugnato (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b/aa pag. 418; 106 V 91 consid. 1 pag. 92 con riferimento).
Fatti
È fatta salva l'eventualità in cui il dispositivo rinvia ai considerandi (cfr. DTF 113 V 159).
In caso
di ricorso contro le motivazioni occorre di conseguenza esaminare se
l’insorgente, in realtà, non chieda la modifica del dispositivo (cfr. DTF 115 V
416 consid. 3b)aa). In questo senso va verificato se l'interessato si può
prevalere di un interesse degno di protezione all'accertamento immediato del
punto litigioso stabilito nella decisione impugnata (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b/aa pag. 418 e i
Considerandi
riferimenti ivi citati; cfr. anche DTF 119 V 171 consid. 1 pag. 173).
In
una sentenza 8C_539/2008 del 13 gennaio 2009 il TF si è pronunciato sul caso di
un’assicurata che non contestava né l’entità della rendita AI attribuita, né
l’inizio della determinazione della rendita, ma nell’ottica del riconoscimento
di una rendita d’invalidità della previdenza professionale, pretendeva soltanto
un’altra definizione dell’insorgenza dell’invalidità. L’Alta Corte non ha
riconosciuto un interesse degno di protezione all’annullamento della decisione
dell’AI, in quanto l’insorgente non aveva chiesto alcuna modificazione del
Dispositivo
dispositivo della decisione, ma censurava un elemento della determinazione
della rendita e, con ciò la motivazione della prestazione riconosciutale (SVR
2009 BVG nr. 27).
Al riguardo
cfr. pure STCA 42.2018.12. del 5 aprile 2018; STCA 38.2015.74 del 30 novembre
2015; STCA 32.2012.98 del 16 settembre 2013 consid. 2.2.
2.4. Nel caso di specie, come
visto nei fatti, l’USSI, con la decisione su reclamo del 26 marzo 2018, ha
riformato la decisione del 4 settembre 2017 impugnata da RI 1 e relativa al
periodo settembre – dicembre 2017, riconoscendole, come voluto dalla medesima,
una prestazione assistenziale calcolata senza computare, nei
redditi computabili Las, il valore della retta del
liceo presso l’Istituto __________ pagata dalla zia di sua figlia, pari a fr.
7'500.-- all’anno (cfr. doc. II1; 124; X1).
Alla ricorrente è stata,
peraltro, assegnata una prestazione assistenziale ordinaria senza tenere conto dell’importo
pagato dalla zia per la frequenza dell’Istituto __________ da parte della
nipote anche da gennaio a giugno 2018 (cfr. consid. 1.5.; doc. VII; X2; A1;
X3).
Al
riguardo giova ribadire, da una parte, che ai sensi dell’art. 59 LPGA,
applicabile nel caso di specie in virtù degli art. 65
Las e 33 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.2.), ha diritto di ricorrere
chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione e ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Dall’altra, che l'esistenza di un interesse degno di
protezione all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata dev'essere
negata se il ricorso è unicamente rivolto contro la motivazione della stessa senza
chiedere la modifica del dispositivo, solo oggetto suscettibile di essere
impugnato.
È fatta
salva l'eventualità, che
però non si realizza in concreto, in cui il dispositivo rinvia ai
considerandi (cfr. consid. 2.3.).
Avendo l’amministrazione, con
decisione su reclamo del 26 marzo 2018, riformato il precedente provvedimento
del 4 settembre 2017 e accolto la richiesta della ricorrente dopo aver
riesaminato attentamente la fattispecie a seguito del reclamo inoltrato dalla
medesima, un ricorso non può portare ora a un risultato più favorevole per
quest’ultima.
L’insorgente, quindi, nella
presente evenienza non dispone di un interesse degno di protezione pratico e
attuale alla disamina della decisione su reclamo del 26 marzo 2018.
Difettando un interesse degno
di protezione, il ricorso risulta pertanto inammissibile (cfr. STCA 42.2018.12
del 5 aprile 2018; STCA 38.2015.74 del 30 novembre 2015; STCA 38.2013.27 del 24
luglio 2013).
2.5. Giova, infine,
segnalare che la costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la
decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della
contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_784/2016 del 9 marzo
2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_208/2013
del 3 luglio 2013 consid. 2.1.; STF 9C_393/2011 del 16 settembre 2011 consid.
1; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V
388, DTF 125 V 413; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e
giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Nella presente
fattispecie, la decisione su reclamo del 26 marzo 2018, come pure
la decisione del 4 settembre 2017 (cfr. doc. 124 ; II1), riguardano
esclusivamente il diritto a prestazioni assistenziali ordinarie da settembre a
dicembre 2017.
Come esposto
sopra, l’USSI ha in ogni caso accolto la richiesta dell’insorgente, fatta
valere con il reclamo contro il provvedimento del 4 settembre 2017, di
riconoscerle una prestazione assistenziale mensile senza conteggiare, nei redditi
computabili Las, l’ammontare di fr. 7'500.-- annui versato dalla zia paterna di
sua figlia all’Istituto __________ quale retta del liceo frequentato dalla
ragazza non soltanto per il lasso di tempo settembre – dicembre 2017, bensì
anche per i mesi da gennaio a giugno 2018 (cfr. consid. 1.5.).
Ogni
altra questione sollevata nel ricorso e nelle osservazioni del 14 giugno 2018 (cfr.
doc. I; XIII), in particolare concernente le ripercussioni sull’assistenza
sociale di un ipotetico mancato superamento degli esami per accedere al liceo
pubblico cantonale nell’anno scolastico 2018-2019 e quindi della continuazione
del liceo presso l’Istituto __________, come pure eventuali effetti del
compimento dei 18 anni (nel gennaio 2019) da parte di __________, esula dunque
dalla presente causa.
Di
conseguenza questa Corte non può chinarsi sulle problematiche citate.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti