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Decisione

42.2018.13

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 giugno 2018Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

È fatta salva l'eventualità in cui il dispositivo rinvia ai considerandi (cfr. DTF 113 V 159).

In caso

di ricorso contro le motivazioni occorre di conseguenza esaminare se

l’insorgente, in realtà, non chieda la modifica del dispositivo (cfr. DTF 115 V

416 consid. 3b)aa). In questo senso va verificato se l'interessato si può

prevalere di un interesse degno di protezione all'accertamento immediato del

punto litigioso stabilito nella decisione impugnata (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b/aa pag. 418 e i

Considerandi

riferimenti ivi citati; cfr. anche DTF 119 V 171 consid. 1 pag. 173).

In

una sentenza 8C_539/2008 del 13 gennaio 2009 il TF si è pronunciato sul caso di

un’assicurata che non contestava né l’entità della rendita AI attribuita, né

l’inizio della determinazione della rendita, ma nell’ottica del riconoscimento

di una rendita d’invalidità della previdenza professionale, pretendeva soltanto

un’altra definizione dell’insorgenza dell’invalidità. L’Alta Corte non ha

riconosciuto un interesse degno di protezione all’annullamento della decisione

dell’AI, in quanto l’insorgente non aveva chiesto alcuna modificazione del

Dispositivo

dispositivo della decisione, ma censurava un elemento della determinazione

della rendita e, con ciò la motivazione della prestazione riconosciutale (SVR

2009 BVG nr. 27).

Al riguardo

cfr. pure STCA 42.2018.12. del 5 aprile 2018; STCA 38.2015.74 del 30 novembre

2015; STCA 32.2012.98 del 16 settembre 2013 consid. 2.2.

2.4. Nel caso di specie, come

visto nei fatti, l’USSI, con la decisione su reclamo del 26 marzo 2018, ha

riformato la decisione del 4 settembre 2017 impugnata da RI 1 e relativa al

periodo settembre – dicembre 2017, riconoscendole, come voluto dalla medesima,

una prestazione assistenziale calcolata senza computare, nei

redditi computabili Las, il valore della retta del

liceo presso l’Istituto __________ pagata dalla zia di sua figlia, pari a fr.

7'500.-- all’anno (cfr. doc. II1; 124; X1).

Alla ricorrente è stata,

peraltro, assegnata una prestazione assistenziale ordinaria senza tenere conto dell’importo

pagato dalla zia per la frequenza dell’Istituto __________ da parte della

nipote anche da gennaio a giugno 2018 (cfr. consid. 1.5.; doc. VII; X2; A1;

X3).

Al

riguardo giova ribadire, da una parte, che ai sensi dell’art. 59 LPGA,

applicabile nel caso di specie in virtù degli art. 65

Las e 33 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.2.), ha diritto di ricorrere

chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione e ha un

interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.

Dall’altra, che l'esistenza di un interesse degno di

protezione all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata dev'essere

negata se il ricorso è unicamente rivolto contro la motivazione della stessa senza

chiedere la modifica del dispositivo, solo oggetto suscettibile di essere

impugnato.

È fatta

salva l'eventualità, che

però non si realizza in concreto, in cui il dispositivo rinvia ai

considerandi (cfr. consid. 2.3.).

Avendo l’amministrazione, con

decisione su reclamo del 26 marzo 2018, riformato il precedente provvedimento

del 4 settembre 2017 e accolto la richiesta della ricorrente dopo aver

riesaminato attentamente la fattispecie a seguito del reclamo inoltrato dalla

medesima, un ricorso non può portare ora a un risultato più favorevole per

quest’ultima.

L’insorgente, quindi, nella

presente evenienza non dispone di un interesse degno di protezione pratico e

attuale alla disamina della decisione su reclamo del 26 marzo 2018.

Difettando un interesse degno

di protezione, il ricorso risulta pertanto inammissibile (cfr. STCA 42.2018.12

del 5 aprile 2018; STCA 38.2015.74 del 30 novembre 2015; STCA 38.2013.27 del 24

luglio 2013).

2.5. Giova, infine,

segnalare che la costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la

decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della

contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_784/2016 del 9 marzo

2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_208/2013

del 3 luglio 2013 consid. 2.1.; STF 9C_393/2011 del 16 settembre 2011 consid.

1; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V

388, DTF 125 V 413; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e

giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Nella presente

fattispecie, la decisione su reclamo del 26 marzo 2018, come pure

la decisione del 4 settembre 2017 (cfr. doc. 124 ; II1), riguardano

esclusivamente il diritto a prestazioni assistenziali ordinarie da settembre a

dicembre 2017.

Come esposto

sopra, l’USSI ha in ogni caso accolto la richiesta dell’insorgente, fatta

valere con il reclamo contro il provvedimento del 4 settembre 2017, di

riconoscerle una prestazione assistenziale mensile senza conteggiare, nei redditi

computabili Las, l’ammontare di fr. 7'500.-- annui versato dalla zia paterna di

sua figlia all’Istituto __________ quale retta del liceo frequentato dalla

ragazza non soltanto per il lasso di tempo settembre – dicembre 2017, bensì

anche per i mesi da gennaio a giugno 2018 (cfr. consid. 1.5.).

Ogni

altra questione sollevata nel ricorso e nelle osservazioni del 14 giugno 2018 (cfr.

doc. I; XIII), in particolare concernente le ripercussioni sull’assistenza

sociale di un ipotetico mancato superamento degli esami per accedere al liceo

pubblico cantonale nell’anno scolastico 2018-2019 e quindi della continuazione

del liceo presso l’Istituto __________, come pure eventuali effetti del

compimento dei 18 anni (nel gennaio 2019) da parte di __________, esula dunque

dalla presente causa.

Di

conseguenza questa Corte non può chinarsi sulle problematiche citate.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti