42.2018.15
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12 settembre 2018Italiano43 min
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Raccomandata
Incarto
n.
42.2018.15
rs
Lugano
12 settembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 maggio 2018 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 6 aprile 2018 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 18 gennaio
2017 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito: USSI) non
ha concesso a RI 1 il rinnovo del diritto ad una prestazione assistenziale, in
quanto il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento superava
il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità
(artt.19 e 48 Las).
L’amministrazione ha in
particolare computato, sotto la voce ogni altro reddito, l’importo di fr. 5'400.--
(relativo all’eccedenza mensile di fr. 450.-- inerente la spesa per l’alloggio:
cfr. doc. 306-308).
1.2. Respingendo il reclamo inoltrato
da RI 1 il 3 febbraio 2017 (cfr. doc. 596), l’USSI, con decisione su reclamo
del 6 aprile 2018, ha sviluppato in particolare le seguenti considerazioni:
" (…) Relativamente
alla richiesta di riconoscere, per l’attività professionale della moglie, il
costo auto per recarsi al lavoro, si osserva che per i costi di trasporto
professionali della moglie l’USSI ha considerato, come da prassi, il costo del
trasporto pubblico (abbonamento arcobaleno), non essendo giustificato un altro
mezzo per circostanze particolari. Si osserva infatti che le spese di trasporto
per lo svolgimento del lavoro sono a carico del datore di lavoro.
(…).
Il reclamo indica poi che l’ospite
dell’abitazione, il quale avrebbe versato CHF 700.- al mese, ha lasciato
l’appartamento senza preavviso. La decisione ha considerato un’entrata
corrispondente alla maggior spesa di pigione rispetto all’importo riconosciuto
dalla legge di CHF 1'250.-, vale a dire CHF 450.- (CHF 1'700.- - CHF 1'250.-),
quindi CHF 5'400.- all’anno. Ciò in considerazione del fatto che il mantenimento
ormai da anni di una pigione chiaramente superiore al fabbisogno assistenziale
dimostra concretamente una disponibilità che deve essere tenuta in considerazione.
La valutazione può essere confermata. (…)” (Doc. A1)
1.3. Contro la decisione su reclamo
RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha postulato, da una
parte, il riconoscimento delle spese di trasferta da casa al lavoro con l’automobile
privata, corrispondenti a fr. 775.-- al mese (fr. 0.60 x 60 km al giorno x 21,5
gg al mese), che deve sostenere sua moglie e non solo del costo per
l’abbonamento dei mezzi pubblici. Al riguardo egli ha precisato, allegando una
dichiarazione del 27 ottobre 2016 del datore di lavoro (__________), che la
moglie, per richiesta di quest’ultimo, è tenuta a essere automunita.
L’insorgente ha, inoltre, puntualizzato
di non avere domandato di tenere conto delle spese di trasporto per lo
svolgimento del lavoro, in quanto queste sono a carico del datore di lavoro.
D’altra parte, il
ricorrente, dopo aver rilevato che l’USSI, nel calcolo dell’assistenza sociale,
a titolo di spesa per l’alloggio ha computato unicamente la somma di fr.
1'250.--, ha chiesto che venga considerato l’importo della pigione effettiva di
fr. 1'700.-- mensili, oltre al conguaglio delle spese annuali. Egli ha
affermato di avere domandato formalmente, il 19 aprile 2018, all’amministrazione
della sua abitazione lo scioglimento anticipato del contratto di locazione, ma
che gli è stato risposto che possono lasciare l’appartamento unicamente
trovando un subentrante - che peraltro stanno cercando -, poiché il contratto
scade il 31 luglio 2019.
L’insorgente ha, infine,
censurato il lungo tempo trascorso fra il reclamo del 3 febbraio 2017 e la
decisione su reclamo del 6 aprile 2018, lamentando una denegata/ritardata
giustizia (cfr. doc. I).
1.4. Nella sua risposta del 29
maggio 2018 l’USSI propone di respingere il ricorso con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. L’8 giugno 2018 il ricorrente
ha presentato ulteriori osservazioni e prodotto un’ulteriore dichiarazione
della __________ (cfr. doc. V+1).
1.6. L’USSI, il 27 giugno 2018, ha
preso posizione in merito e si è riconfermato nella risposta di causa (cfr.
doc. VII).
1.7. Il doc. VII è stato trasmesso
per conoscenza all’insorgente (cfr. doc. VIII).
2.1. Questa Corte rileva,
innanzitutto, che RI 1, nel suo ricorso, ha censurato il lungo tempo trascorso
tra il reclamo del 3 febbraio 2017 interposto dal medesimo contro la decisione
del 18 gennaio 2017 con cui l’USSI gli ha negato una prestazione assistenziale
ordinaria e l’emanazione della decisione su reclamo del 6 aprile 2018,
lamentando una denegata/ritardata giustizia (cfr. doc. I).
Come ben evidenziato
dall’insorgente, l’USSI il 6 aprile 2018 ha in ogni caso emesso la decisione su
reclamo (cfr. doc. A1), che il medesimo ha peraltro impugnato nel merito il 3
maggio 2018 contestualmente alla denuncia di denegata/ritardata giustizia.
La causa da questo profilo
è, pertanto, priva di oggetto (in questo senso, cfr. ordinanza del TF
9C_541/2015 del 12 novembre 2015; STF 9C_433/2009 del 19 agosto 2009 consid. 1;
STFA I 760/05 del 24 maggio 2006 consid. 1 e i riferimenti ivi menzionati; STCA
38.2017.91 del 22 gennaio 2018; STCA 35.2017.57 del 22 giugno 2017 consid.
2.2.; STCA 38.2014.19 dell’11 giugno 2014 consid. 2.2.).
2.2. Oggetto della vertenza nel
merito è la questione di sapere se rettamente o meno l’USSI abbia negato al
ricorrente il diritto a una prestazione assistenziale richiesta nel mese di gennaio
2017.
Più specificatamente deve
essere appurato se a ragione oppure no l’amministrazione, nel relativo calcolo,
abbia computato, sotto la voce ogni altro reddito, l’importo di fr. 5’400.--
annui (concernente l’eccedenza mensile di fr. 450.- inerente la spesa per
l’alloggio) e, quale spesa per l’alloggio, l’ammontare di fr. 15'000.-- annui a
fronte di una pigione effettiva di fr. 20'400.-- all’anno.
Inoltre deve essere ugualmente
accertata la correttezza del conteggio da parte dell’USSI, a titolo di spese
professionali di trasporto in relazione all’attività lavorativa svolta dalla
moglie dell’insorgente, __________, dell’importo di fr. 1'308.--,
corrispondente all’abbonamento Arcobaleno, invece del costo dell’automobile
privata per la trasferta domicilio – luogo di lavoro e ritorno, come postulato
dal ricorrente.
2.3. L’intervento della pubblica
assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale
dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran
Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289
segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi
cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26
giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in
vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il
1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche
della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU
40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.4. L'art. 1 Las stabilisce che
lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,
all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione
federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per
cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali
hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei
beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge
fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che
"le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o
suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle
misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che
"in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo
finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni
sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.5. Secondo l’art. 11 Las i
provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12
Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato
che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
(Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro.
Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che
autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e
33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la
durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli
scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art.
17 cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due
categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa
su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di
bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato
relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni
assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle
prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le
prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito
disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui
vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite
sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente.
(cpv. 2)."
Ex art. 19
Las, concernente la soglia di intervento, poi:
" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga
all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate
dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la
soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella
stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi
previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti,
alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione
sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri
Cantoni.
L’ammontare della soglia
Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr.
Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5
novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha
indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con
il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla
Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati
statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è
considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Per l’anno
2016 è utile rilevare che le Direttive riguardanti gli
importi delle prestazioni assistenziali prevedono dal 1° gennaio 2016 i
seguenti forfait di mantenimento:
" Persone
dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato
dalla COSAS)
(CHF/mese)
1 persona 986.--
2 persone 1'509.--
3 persone 1'834.--
4 persone 2'110.--
5 persone 2'386.--
Per ogni persona +
200.--
supplementare
1.1 Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di
16 anni o più
Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni
compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato
all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili.
1.2 Supplemento di integrazione
a. Inserimento sociale
A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento
con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la
partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait
globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di
CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.
Durante la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di
integrazione di CHF 300.– al mese.
b. Inserimento professionale
A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento
con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per
partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC –
USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un
supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.”
(cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.)
Il
p.to 1.3. delle Direttive per l’anno 2016 enuncia inoltre che per i giovani
adulti che vivono con i propri genitori è riconosciuto un forfait mensile di
fr. 600.--.
Gli
importi menzionati relativi all’anno 2016 sono stati mantenuti anche per gli
anni 2017 e 2018 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni
assistenziali per il 2017, BU N. 10/2017 del 14 marzo 2017 pag. 33 segg.; Direttive
riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2018, BU N.
14/2018 del 23 marzo 2018).
2.6. Nella presente evenienza
dalla documentazione agli atti emerge che RI 1 (nato nel 1977) e la moglie, __________
(nata nel 1976), con effetto dal 1° agosto 2014, hanno concluso con la __________,
rappresentata dall’Immobiliare e __________ di __________, un contratto di
locazione relativo a un appartamento di 4 ½ locali a __________. La pigione
ammonta a fr. 18'000.-- all’anno, pari a fr. 1'500.-- al mese, e le spese
accessorie a fr. 2'400 annui, corrispondenti a fr. 200.-- mensili. Per quanto
attiene alla disdetta è stato previsto un preavviso di tre mesi, con effetto
alla scadenza del 31 luglio, la prima volta il 31 luglio 2019 (cfr. doc. 19).
Nel febbraio 2015 RI 1,
dopo che da alcuni anni non lavorava più (in precedenza era attivo nel settore
bancario e nel 2014 ha percepito una rendita AI retroattiva limitata nel tempo;
cfr. doc. 15; 16; V) e la moglie aveva esaurito, il 5 dicembre 2014, il diritto
a indennità di disoccupazione (cfr. doc. 96), ha postulato la concessione di
prestazioni assistenziali (cfr. doc. 30).
Con decisioni del 30 marzo
2015 l’USSI ha riconosciuto al ricorrente, la cui unità di riferimento è
composta del medesimo e della moglie, una prestazione assistenziale ordinaria
di fr. 2'240.-- per il mese di gennaio 2015 (cfr. doc. 573) e di fr. 2'924.--
per i mesi da febbraio ad aprile 2015 (cfr. doc. 569), computando quale reddito
computabile Las la somma di fr. 9'506.-- (reddito da titoli e capitali fr. 24 +
indennità per perdita di guadagno della LADI fr. 8’219 + franchigie CM alte fr.
1'263) per gennaio 2015, rispettivamente l’importo di fr. 1'288.-- (reddito da
titoli e capitali fr. 24 + indennità per perdita di guadagno della LADI fr. 1 +
franchigie CM alte fr. 1'263) per febbraio-aprile 2015. A titolo di spesa per
l’alloggio è stato conteggiato l’ammontare di fr. 15'000.-- annui (limite
massimo Las per due persone) a fronte di una pigione effettiva di fr. 20'400.--
annui.
Sempre il 30 marzo 2015
l’USSI ha inviato uno scritto all’insorgente da cui si evince segnatamente:
" (…) Dall’allegata
tabella di calcolo può rilevare che l’affitto a suo carico è di gran lunga
superiore rispetto a quanto riconosciuto dai nostri parametri. La invitiamo
pertanto ad inoltrare disdetta o a trovare un subentrante entro i prossimi 6
mesi. Trascorso questo termine il nostro ufficio si riserva di rivedere, a
parità di condizioni, il calcolo della prestazione stabilita a suo favore.”
(Doc. 567)
Il 16 ottobre 2015 l’assistente
sociale, __________, del Comune di __________ ha comunicato all’USSI che i
coniugi __________ stavano cercando un subentrante ma che a quel momento
nessuno era interessato (cfr. doc. 501).
L’amministrazione, con decisione
del 19 ottobre 2015 valida per il mese di novembre 2015, ha nuovamente assegnato
al ricorrente una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2'924.--, come nei
mesi precedenti (cfr. doc. 569, 544, 533), tenendo conto quale reddito
computabile Las di fr. 1'288.-- (reddito da titoli e capitali fr. 24 +
indennità per perdita di guadagno della LADI fr. 8’219 + franchigie CM alte fr.
1'263) e di una spesa per l’alloggio di fr. 15'000.-- annui (cfr. doc. 497).
Allo stesso modo (fr.
15'000.--), con decisioni del 4 e 18 dicembre 2015, nonché del 18 gennaio 2016,
è stata considerata la pigione per dicembre 2015, gennaio e febbraio 2016 (cfr.
doc. 482; 466; 454).
Nei mesi di gennaio e
febbraio 2016, nei redditi, è stata pure computata l’entrata di fr. 14'495.--
annui (cfr. doc. 469), rispettivamente di fr. 18'086.-- (cfr. doc. 457) conseguita
dall’insorgente che nel novembre 2015 ha concluso un contratto di lavoro a ore
con la __________ in qualità di addetto alle pulizie (cfr. doc. 64).
L’ammontare della
prestazione assistenziale ordinaria è conseguentemente stato ridotto a fr.
1'862.-- per il mese di gennaio 2016 (cfr. doc. 466) e a fr. 1'797.-- per il
mese di febbraio 2016 (cfr. doc. 454).
Il 18 gennaio 2016 l’USSI
ha scritto al ricorrente che:
" (…) se non
verrà inoltrata disdetta dell’appartamento entro il 30.4.2016 (effetto
31.07.2017 come previsto da contratto di locazione), il nostro ufficio
provvederà dal mese di maggio 2016 ad inserire l’importo di fr. 450.-- sotto la
voce ogni altro reddito. (…)” (Doc. 449)
Il Dr. med. __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il 23 febbraio 2016, ha attestato che __________
era in sua cura dal 17 novembre 2015 e che un cambiamento di appartamento, date
le sue condizioni di salute psichica a quel momento, avrebbe potuto risultare
un fattore peggiorativo per la stessa (cfr. doc. 105).
L’11 marzo 2016 l’assistente
sociale di __________ ha informato l’USSI che i coniugi __________ stavano
cercando una persona alla quale subaffittare una camera del loro appartamento,
così da poter suddividere i costi, che ci sarebbero state diverse persone interessate
e che avevano già preso contatto con l’immobiliare per la relativa
autorizzazione (cfr. doc. 433).
Il ricorrente e la moglie,
il 21 marzo 2016, hanno stipulato con __________ un contratto di sublocazione
secondo cui quest’ultimo avrebbe usufruito dal 1° maggio 2016 di una camera
ammobiliata presso di loro con pigione di fr. 700.-- tutto compreso. La
disdetta sarebbe stata comunicata entro la fine del mese con scadenza il 30°
giorno del mese successivo (cfr. doc. 17).
Il 23 marzo 2016 i coniugi
__________ hanno peraltro ricevuto l’accordo da parte dell’Immobiliare e
fiduciaria __________ (cfr. doc. 18).
L’USSI, il 20 aprile 2016,
ha emesso una decisione concernente il mese di maggio 2016 con cui ha
riconosciuto al ricorrente una prestazione assistenziale ordinaria di fr.
1'860.--, tenendo conto di una pigione ridotta da fr. 15'000.-- a fr. 12'000.--
(con la precisazione che “con la modifica dell’economia domestica che dal
01.05.2016 sarà composta da 3 persone, l’importo massimo riconoscibile per
affitto e spese accessorie sarà di Fr. 1'000.00 mensili. L’importo rappresenta
Fatti
i 2/3 della cifra massima disponibile stabilita per un’economia domestica di 3
o più persone ossia Fr. 1'500.00 mensili”; cfr. doc. 408) a fronte di una
pigione effettiva di fr. 13'600 (2/3 di fr. 20'400; cfr. doc. 408-412).
Lo stesso calcolo è stato
effettuato per il mese di giugno 2016 con assegnazione di una prestazione
assistenziale di fr. 2'621.-- (cfr. doc. 393). L’aumento dell’importo rispetto
al mese di maggio 2016 è dovuto al fatto che nulla è stato computato quale
reddito da attività dipendente del marito nel mese di giugno 2016, non avendo
lavorato (cfr. doc. 397; 371).
Il 7 giugno 2016 __________
ha concluso con la __________ di __________ - che si occupa delle vendita di
alimentari bio (cfr. doc. 384) - un contratto di lavoro di durata determinata
fino al 6 giugno 2017, con la prospettiva di rinnovo, quale
Administration/Customer Service. E’ stato pattuito uno stipendio di fr.
48'000.-- lordi pagabili in dodici mensilità e il rimborso da parte del datore
di lavoro delle spese vive sopportate per ragioni professionali (cfr. doc.
102).
L’insorgente, il 17 giugno
2016, ha compilato il modulo per il rinnovo delle prestazioni assistenziali, chiedendo
di tener conto della spesa supplementare (trasporto e pranzo) a loro carico dovuta
al nuovo lavoro della moglie che comportava il suo trasferimento giornaliero ad
__________ (cfr. doc. 384).
Il 23 giugno 2016 l’USSI
ha attribuito al ricorrente una prestazione assistenziale ordinaria di fr.
480.-- per il mese di luglio 2016, conteggiando, in particolare, il salario
lordo della moglie di fr. 38'400.-- annui (cfr. doc. 389: conteggio di salario
del mese di giugno 2016) e nelle spese computabili Las i contributi AVS/AI/IPG/AD/AINP
e della previdenza professionale, le spese professionali di trasporto di fr.
1'308.-- annui (costo dell’abbonamento Arcobaleno; cfr. doc. 321), le spese
professionali di doppia economia domestica di fr. 1'068.-- annui e la spesa per
l’alloggio di fr. 12'000.-- (cfr. doc. 381).
Con decisione del 5 agosto
2016 l’USSI ha poi negato all’insorgente il diritto all’assistenza sociale, in
quanto, computando un reddito più elevato da attività lavorativa della moglie,
e meglio fr. 43'800.-- annui [fr. 48'000 lordi (cfr. doc. 372: conteggio
salario luglio 2016 di fr. 4'000) – fr. 4'200 (franchigia reddito da lavoro)],
non presentava una lacuna di reddito, bensì un’eccedenza mensile di fr. 192.--
(cfr. doc. 363).
Lo stesso esito emerge
dalle decisioni del 2 settembre 2016 (cfr. doc. 248), del 5 ottobre 2016 (cfr.
doc. 333) e dell’11 novembre 2016 (cfr. doc. 320).
Nel frattempo la __________,
il 27 ottobre 2016, ha dichiarato:
" (…) al
momento della sottoscrizione del suo contratto di lavoro è stato esplicitamente
richiesto che lei fosse automunita. Questo è dovuto al fatto che lei deve usare
la sua autovettura per esigenze lavorative come viaggi alle nostre società
partecipate in Italia o commissioni nel Cantone Ticino. (…)” (Doc. 331)
Il 13 gennaio 2017
l’assistente sociale di __________ ha avvisato l’USSI che i coniugi __________
avevano deciso di inoltrare nuovamente la richiesta di rinnovo delle
prestazioni assistenziali, poiché facevano fatica a far fronte alle spese di
trasporto e il 30 novembre 2016 __________, che contribuiva con fr. 700.-- al
mese al pagamento della pigione, se ne era andato senza nemmeno lasciare la
quota per il mese di dicembre 2016 (cfr. doc. 310).
Con decisione del 18
gennaio 2017 l’amministrazione non ha concesso al ricorrente il rinnovo richiesto,
visto che il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento
superava il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della
socialità.
L’USSI - oltre a computare
un reddito del lavoro di fr. 44'888.-- (fr. 1'388 reddito da attività
lavorativa del marito + fr. 48'000 reddito da attività lavorativa della moglie
– fr. 300 franchigia marito - fr. 4'200 franchigia moglie) e, nelle spese, i
contributi sociali, nonché le spese professionali, invariate rispetto alle
decisioni precedenti, di fr. 1'308.-- annui per il trasporto con mezzi pubblici
e di fr. 1'068.-- annui per le spese professionali di doppia economia domestica
- ha sì aumentato la spesa per l’alloggio da considerare da fr. 12'000.-- a fr.
15'000.-- (a fronte di quella effettiva di fr. 20'400.--), essendo partito il
subaffittuario, ma nei redditi ha pure conteggiato la somma di fr. 5'400.--
annui, corrispondente alla differenza tra il canone di locazione effettivo e la
pigione massima ammissibile Las per due persone (fr. 20'400 – fr. 15'000.--;
cfr. doc. 306-308; consid. 1.1.).
Tale provvedimento è stato
confermato con decisione su reclamo del 6 aprile 2018 (cfr. doc. A1;
consid.1.2.).
Il 19 aprile 2018 i
coniugi __________ hanno disdetto il contratto di locazione. L’__________, il
25 aprile 2018, ha tuttavia comunicato di non poter accettare la disdetta
anticipata e che il contratto sarebbe scaduto il 31 luglio 2019, ma che, vista
l’importante motivazione addotta, avrebbe aiutato il ricorrente e la consorte
nella ricerca di un subentrante pubblicando a sue spese il relativo annuncio
(cfr. doc. A4).
Pendente causa la __________
ha attestato:
" (…) la
nostra dipendente la signora __________, da quando è alle nostre dipendenze non
ha orari fissi perciò sono orari flessibili a seguito delle necessità
societarie, in più le viene richiesto di venire presso il luogo di lavoro
automunita, purtroppo attualmente non siamo in possesso di un veicolo da
destinare ad uso della signora, per potersi spostare durante gli orari di
lavoro sempre per servizi aziendali, gli spostamenti con la propria vettura
durante le esigenze lavorative sono ovviamente presi a carico dalla stessa
azienda, ma non il tragitto casa lavoro e viceversa.” (Doc. V1)
2.7. Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile dapprima rilevare che secondo
l’art. 22 lett. c Las per il calcolo della spesa per l’alloggio, ai fini della
determinazione della prestazione assistenziale, viene considerato l’affitto
maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto
dall’art. 9 Laps.
L’art.
9 cpv. 1 Laps prevede, segnatamente, che per le unità di riferimento composte
di una persona la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo
corrispondente all’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI per la persona sola, pari a fr. 13'200.-- annui, ossia
fr. 1'100.-- mensili.
Per le unità di
riferimento composte di due persone la spesa per l’alloggio è computata fino ad
un massimo corrispondente all’importo riconosciuto dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI per i coniugi, ossia fr. 15'000.--
all’anno, corrispondenti a fr. 1'250.-- al mese (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. b
LPC; art. 2 della Legge di applicazione della legge federale concernente le
prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i
superstiti e l’invalidità - LaLPC)
Secondo l’art. 9 cpv. 2
Laps se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno
dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte
imputabile al convivente.
L’art. 5 cpv. 2 Reg.Laps
prevede che in caso di convivenza con una o più persone che non fanno parte
dell’unità di riferimento, gli importi di cui all’art. 9 cpv. 1 Laps sono
applicati in considerazione del numero di persone che occupano l’appartamento o
l’abitazione e la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo pari alla
quota-parte imputabile ai membri dell’unità di riferimento (cfr. consid. 2.5.).
Il principio della
suddivisione della pigione per il numero di persone che compongono l’economia
domestica è stato ripreso dal settore delle prestazioni complementari.
Le Direttive
della COSAS, al punto B.3 “Spese d’alloggio”, del dicembre 2016, prevedono che:
" (…)
■
Locali d’abitazione
Si auspica che le persone a beneficio di prestazioni d’aiuto
sociale vivano in appartamenti con un canone d’affitto favorevole. Di fronte
alla diversità locale o regionale degli affitti, si raccomanda di definire dei
limiti massimi per le spese dell’alloggio, tenendo conto della dimensione delle
economie domestiche di verifiche periodiche. Questi limiti non devono tuttavia
influenzare la migrazione di persone economicamente sfavorite. A tal proposito
ci si deve riferire a un metodo di calcolo professionale, basato su dati
aggiornati applicati nelle offerte immobiliari locali. Si deve tener conto dei
costi che si situano all’interno dei limiti predefiniti.
Per principio i bambini non hanno diritto a una stanza singola
propria.
Le indicazioni nei cap. B.4 e H.11 sono
determinanti a proposito delle particolari situazioni abitative e di vita dei
giovani adulti.
(…)
■
Affitti
eccessivamente elevati
Affitti eccessivamente elevati sono accettati fintanto che non sia
disponibile una soluzione abitativa adeguata e ragionevolmente più economica.
Nel caso di disdetta sono da rispettare gli usuali termini contrattuali.
Prima di esigere il trasloco in un appartamento con l’affitto più
conveniente, si dovrà esaminare attentamente il caso specifico. Nel decidere si
dovrà in particolare tener conto del numero di persone che compongono il nucleo
familiare, il loro radicamento nel quartiere, l’età dei beneficiari, e lo stato
di salute e il loro grado d’integrazione sociale. Se a giovani adulti con
economia domestica propria si chiede il trasloco in un’altra forma abitativa
più conveniente, si deve tener conto dei criteri riportati al capitolo B.4.
■
Disattendere le
disposizioni
Se un beneficiario si rifiuta di cercare una nuova abitazione, o
di traslocare in un alloggio più conveniente, allora può essergli riconosciuto
solo l’importo corrispondente alle spese generate dall’abitazione più
economica. Se la riduzione della prestazione gli causa lo sfratto, allora
l’ufficio del sostegno sociale sarà tenuto a offrirgli un alloggio d’emergenza
temporaneo
Un affitto già vigente giudicato eccessivamente elevato dev'essere
finanziato fintanto che non venga trovata una soluzione abitativa più idonea ed
economica. Gli uffici di assistenza sociale hanno il dovere di aiutare
attivamente il beneficiario a trovare un alloggio più modesto. Le condizioni
contrattuali di disdetta devono comunque essere rispettate.
Prima di esigere un trasloco in un appartamento con affitto più
conveniente, si dovrebbe esaminare attentamente ogni specifica situazione,
tenendo presente il numero dei componenti del nucleo familiare, il loro
radicamento nel quartiere, l’età dei beneficiario, nonché lo stato di salute e
il grado d'integrazione sociale delle persone considerate.
(…)
Se un beneficiario dovesse rifiutarsi di traslocare in un alloggio
a buon mercato, gli potrebbe essere riconosciuto solo l’importo
dell’abitazione più economica che gli viene proposta. Questa misura può
condurre il beneficiario a non essere più in grado di assolvere ai doveri del
suo contratto, fino ad incorrere allo sfratto. In questo caso, però, il
sostegno sociale sarà tenuto ad offrirgli un alloggio d'emergenza.
Di fronte alla diversità regionale dei livelli degli affitti, per
le spese di alloggio si raccomanda di fissare limiti massimi comunali o
regionali, tenendo conto della dimensione delle economie domestiche.” (…)”
Riguardo alla funzione delle
disposizioni COSAS cfr., in dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen
Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag.
171-172.
2.8. Il
Tribunale federale, in una sentenza 8C_805/2014 del 27 febbraio 2015, ha
confermato una decisione con la quale un richiedente di prestazioni
assistenziali è stato invitato a cambiare l’alloggio entro il termine di quattro
mesi, rilevando in particolare che ciò era esigibile considerata la sua
situazione personale.
In
un’altra sentenza 8D_1/2015 del 31 agosto 2015 il Tribunale federale ha
confermato la riduzione di fr. 180.-- mensili (fr. 830.-- – fr. 650.--)
conteggiati a titolo di pigione, sottolineando che l’interessato non aveva
dimostrato di avere cercato, senza esito positivo, un’abitazione più economica.
In
una precedente sentenza 2P_143/2005 del 3 giugno 2005 l’Alta Corte aveva
precisato che devono essere assunti dall’assistenza sociale solo i costi per un
alloggio che permette pienamente di fare fronte ai bisogni fondamentali e non
di quelli che soddisfano i desideri del richiedente.
Questo Tribunale, in una
sentenza 42.2016.2 del 6 giugno 2016, chiamato a stabilire se correttamente o
meno l’USSI aveva negato alla ricorrente il diritto a una prestazione
assistenziale richiesta nel mese di novembre 2015 visto che, se si considerava l’eccedenza
mensile inerente la spesa per l’alloggio rispetto all’importo massimo assegnato
dall’assistenza pagata dalla ricorrente come un reddito computabile, il reddito
disponibile residuale della sua unità di riferimento superava il limite annuo
fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità, ha confermato
l’operato dell’USSI.
L’amministrazione, anche in
quel caso, aveva invitato la ricorrente a trovare un appartamento più economico
e aveva ritenuto che i motivi da lei invocati per non cambiarlo (ovvero, la
difficoltà a trovare un subentrante per lo stato della casa, il fatto che i
proprietari non le hanno permesso di lasciare la casa durante l’anno e i
problemi a trasferirsi per il figlio che dovrebbe cambiare scuola) non erano
sufficienti.
In
un’altra sentenza 42.2015.5 del 9 dicembre 2015, pubblicata in RtiD II-2016 N.
5 pag. 29-30, chiamato a stabilire se la ricorrente doveva lasciare il suo
appartamento e cercarne uno con un canone d’affitto inferiore, entro sei mesi
dalla decisione emessa dall’USSI nel novembre 2014, o se poteva mantenerlo, questo
Tribunale ha rinviato gli atti all’amministrazione a seguito di un’istruttoria
carente.
In
effetti l’USSI, non si era minimamente confrontato con le ragioni addotte
dall’insorgente per rimanere nell’appartamento da lei occupato e neppure con le
sue affermazioni sull’impossibilità di trovare un appartamento più a buon
mercato nel suo comune di domicilio conformemente a quanto stabilito dalle
Direttive della COSAS e dalla giurisprudenza federale.
Il
TCA ha ordinato all’USSI di verificare se, tenuto conto della situazione
personale della ricorrente, è esigibile oppure no un cambiamento
dell’appartamento spiegandone i motivi. Se così fosse l’USSI dovrà precisare se
un nuovo appartamento deve essere reperito nel Comune di domicilio oppure anche
nei dintorni.
Nelle
due ipotesi l’amministrazione verificherà se esistono realmente delle
possibilità di alloggio a minor costo.
Se
fosse esigibile un cambiamento di appartamento e se esistesse una possibilità
di alloggio a prezzi inferiori, la decisione andrebbe confermata, senza la
necessità di fornire all’insorgente un aiuto a trovare una nuova abitazione
vista la volontà più volte espressa dalla medesima di restare nell’appartamento
in cui abita.
In
un’altra sentenza 42.2015.26 del 25 gennaio 2016 il TCA è stato chiamato a
stabilire se correttamente o meno l’USSI aveva negato al ricorrente una
prestazione assistenziale richiesta nel mese di febbraio 2015, computando nel
relativo calcolo, a titolo di spesa per alloggio Las, la somma di fr. 625.-- al
mese, ossia la metà della pigione massima ammissibile di fr. 1'250.-- mensili
per due persone, considerando che il ricorrente condivideva l’appartamento con
il fratello, invece dell’importo di fr. 1'100.-- corrispondente all’ammontare
massimo ammissibile per una persona sola.
In
quell’occasione il TCA ha annullato la decisione su reclamo del 14 luglio 2015
e rinviato gli atti all’USSI affinché effettuasse gli accertamenti necessari
per chiarire se nell’appartamento il ricorrente viva da solo, con il fratello o
Considerandi
eventualmente con una terza persona.
Lo
scrivente Tribunale ha precisato che, nell’ipotesi in cui l’USSI accertasse che
l’appartamento era abitato unicamente dal ricorrente, andrà computato a titolo
di pigione, in virtù dell’art.22 lett. c e 9 cpv.1 Laps, l’importo massimale
ammissibile per una persona di fr. 13'200.- annui, pari a fr. 1'100.-- mensili,
ritenuto che il canone di locazione effettivo di fr. 2'350.-- al mese è ben
superiore a tale cifra.
Questo
Tribunale ha però indicato che il ricorrente dovrà trovare con la
collaborazione, se richiesta, degli organi di assistenza sociale, un’abitazione
più economica, considerato che vista la sua situazione personale (persona
sola), una soluzione abitativa meno spaziosa di un appartamento di 4 e ½ locali
di 153 m2 è senz’altro esigibile.
Il
TCA ha puntualizzato che all’insorgente verrà assegnato un termine di sei mesi,
con inizio, a titolo cautelativo, dalla data della sentenza, per trovare una
sistemazione meno dispendiosa. Inoltre, il Tribunale ha precisato che dopo il
termine di 6 mesi o eventualmente prima, nel caso in cui il ricorrente
manifestasse, anche solo per atti concludenti - non compiendo adeguati sforzi
per cercare un nuovo alloggio - la sua mancanza di volontà di trasferirsi in
una nuova abitazione, nel calcolo dell’assistenza sociale verrà conteggiato,
oltre all’importo di fr. 13'200.-- annui – pari a fr. 1'100.-- al mese – a
titolo di spesa per l’ alloggio, nei redditi l’ammontare pagato per la
locazione in eccesso rispetto al massimo riconosciuto dalla legge.
2.9
Nel caso di specie è vero che
l’USSI, già nel marzo 2015, ha reso attenti i coniugi __________ del fatto che
la pigione del loro appartamento di __________ di complessivi fr. 20'400.--annui
(fr. 1'700 mensili; cfr. doc. 19) superava i parametri Las per la spesa per
l’alloggio, che nel caso di un’unità di riferimento di due persone corrisponde,
quale massimo ammissibile Las, a fr. 15'000.-- (fr. 1'250 mensili; cfr. consid.
2.7
), e ha invitato gli stessi a inoltrare disdetta del contratto di locazione
o a trovare un subentrante entro i successivi 6 mesi, avvertendo che in caso
contrario avrebbe dovuto rivedere il calcolo della prestazione assistenziale
stabilita a loro favore (cfr. doc. 567).
Inoltre nel gennaio 2016
l’amministrazione ha espressamente indicato al ricorrente e alla moglie che se
entro il 30 aprile 2016, con effetto dal 31 luglio 2016, non avessero disdetto
il contratto di locazione, da maggio 2016 sarebbe stata conteggiata la somma di
fr. 450.-- al mese (differenza tra la pigione effettiva mensile di fr. 1'700.--
e la pigione massima ammissibile Las di fr. 1'250.--) sotto la voce “ogni altro
reddito (cfr. doc. 449).
E’ altrettanto vero,
tuttavia, da un lato, che i coniugi __________, il 21 marzo 2016, hanno
concluso con __________ un contratto di sublocazione (ottenendo il 23 marzo
2016.
la relativa autorizzazione da parte dell’immobiliare rappresentante del
proprietario dell’abitazione; cfr. doc. 18) secondo cui quest’ultimo avrebbe
usufruito dal 1° maggio 2016 di una camera ammobiliata presso di loro con
pigione di fr. 700.-- tutto compreso. La disdetta sarebbe stata comunicata
entro la fine del mese con scadenza il 30° giorno del mese successivo (cfr.
doc. 17).
Dall’altro, che l’USSI non
ha sollevato particolari obiezioni al riguardo, emettendo al contrario, il 20
aprile 2016, una decisione con cui ha riconosciuto al ricorrente una
prestazione assistenziale ordinaria per il mese di maggio 2016 di fr. 1'860.--,
tenendo conto, a seguito dell’arrivo di una terza persona non facente parte
dell’unità di riferimento e in virtù del principio della suddivisione della
pigione per il numero di persone che compongono l’economia domestica (cfr.
consid. 2.6.; 2.7.), di una pigione ridotta da fr. 15'000.-- (cfr. consid.
2.6
; 2.7.) a fr. 12'000.-- (2/3 di fr. 18'000.--, importo della pigione
massimo ammissibile Las per tre persone; cfr. doc. 408) a fronte di una pigione
effettiva di fr. 13'600.-- (2/3 di fr. 20'400.--; cfr. doc. 408-412).
L’insorgente e la moglie,
trovando un subinquilino con il quale condividere l’appartamento e le relative
spese di locazione, hanno peraltro ossequiato l’obbligo di ridurre il danno che
incombe ai richiedenti l’assistenza sociale, rispettivamente ai beneficiari
della stessa.
Visto che già il 18
gennaio 2017 l’USSI ha emesso una decisione di rifiuto del rinnovo delle
prestazioni assistenziali, computando, da una parte, una spesa per l’alloggio
di fr. 15'000.-- (a fronte di quella effettiva di fr. 20'400.--), dall’altra,
nei redditi, in aggiunta alle entrate connesse all’attività lavorativa, anche
la somma di fr. 5'400.-- annui, corrispondente alla differenza tra il canone di
locazione effettivo e la pigione massima ammissibile Las per due persone (fr.
20'400.-- – fr. 15'000.--; cfr. doc. 306-308; consid. 1.1.; 2.6.), ai coniugi __________
è mancato il tempo materiale per reagire alla partenza alla fine di novembre
2016.
del subinquilino.
In simili condizioni, il
TCA ritiene ragionevole concedere all’insorgente, dopo la partenza, senza
preavviso, di __________ a fine novembre 2016 (cfr. doc. 596; 310), un
ulteriore periodo di sei mesi, e meglio da gennaio a giugno 2017,
in cui avrebbero dovuto trovare una soluzione abitativa alternativa e soprattutto
meno costosa.
Per questo lasso di tempo nei
redditi computabili Las non va considerato un reddito aggiuntivo di fr.
5'400.-- annui (differenza tra il canone di locazione effettivo di fr. 20'400.--
e la pigione massima ammissibile Las per due persone di fr. 15'000.--).
Quale spesa per l’alloggio
non è, invece, possibile conteggiare un ammontare superiore all’importo massimo
ammissibile Las per due persone di fr. 15'000.--.
Il TCA non ignora che da
un certificato medico del 23 febbraio 2016 del Dr. med. __________, spec. FMH
in psichiatria e psicoterapia, si evince che un cambiamento di appartamento
avrebbe potuto risultare per __________, date le sue condizioni di salute
psichica a quel momento, un fattore peggiorativo (cfr. doc. 105; consid. 2.6.).
In proposito giova
evidenziare che in una sentenza 8C_95/2007 del 13 agosto 2007 l’Alta Corte ha deciso
che gli asseriti disturbi di salute non erano d’ostacolo al trasloco in un
appartamento meno costoso. In particolare è stato precisato che in quel caso le
imminenti operazioni e gli scarni certificarti medici che attestavano sì un’incapacità
al lavoro del 100%, ma senza fornire ulteriori informazioni non costituivano un
motivo di impedimento di più mesi al cambiamento di abitazione.
A seguito di una sentenza
di rinvio 8C_871/2011 del 12 giugno 2012 del Tribunale
federale, il Tribunale amministrativo del Canton Zurigo ha respinto il 31
luglio 2013 (causa VB.2013.00343) il ricorso di una persona affetta dalla
sindrome di Marfan con crescita anomala in altezza che abitava in un
appartamento attrezzato in modo ergonomico a cui l’autorità competente in
ambito di assistenza sociale aveva ordinato di trovare un’abitazione più
economica, motivando come segue:
" Die Weisung der Sozialhilfebehörde, dass sich die Beschwerdeführerin
intensiv um eine günstigere Wohnung zu bemühen habe, ist rechtmässig. Der
Mietpreis der jetzigen Wohnung liegt Fr. 550.- über dem von den Richtlinien
vorgesehenen Mietzins. Trotz ihrer Krankheit muss die Beschwerdeführerin als Sozialhilfeempfängerin
gewisse Einschränkungen in Kauf nehmen (E. 3) Die Beschwerdeführerin hat nicht
genügend Nachweise für die Suche einer neuen Wohnung erbracht, weshalb die
Kürzung der angerechneten Wohnkosten gerechtfertigt ist (E. 4). Gewährung der UP
(E. 6).”
Il successivo ricorso è
stato dichiarato irricevibile dal Tribunale federale con STF 8C_619/2013 del 17
ottobre 2013.
Con STF 8C_805/2014 del 27
febbraio 2015 il TF ha poi stabilito che nel caso di un ricorrente che aveva
fatto valere di soffrire di disturbi di salute con inabilità lavorativa al 100%
non sussistevano concrete indicazioni che il suo stato di salute rendesse
necessaria la permanenza nell’abitazione con pigione elevata.
Nel caso di specie l’attestato
del 23 febbraio 2016 del Dr. med. __________, il quale si è in ogni caso
espresso in merito alle conseguenze di un cambiamento di appartamento
unicamente con termini di semplice possibilità, risale a sedici mesi prima
della fine, al 30 giugno 2017, del termine di sei mesi nel quale non tenere
conto del reddito aggiuntivo a causa di pigione eccessiva. Inoltre dal febbraio
2016.
alla presente procedura la parte ricorrente non ha più fatto valere alcun impedimento
connesso a disturbi di salute a cambiare abitazione.
La moglie del ricorrente,
che nel giugno 2016 ha iniziato a lavorare a tempo pieno per la ______), non ha
del resto preteso una sua incapacità al lavoro a causa di specifici disturbi di
salute.
Ne consegue che in
concreto un cambiamento di abitazione è esigibile.
Trascorso il termine di
sei mesi - da gennaio a giugno 2017 - di cui sopra, ovvero dal mese di luglio
2017, ritenuto peraltro che non sono stati comprovati, ma nemmeno pretesi, fino
ad aprile 2018 quando è stato disdetto il contratto di locazione - che tuttavia
scadrà il 31 luglio 2019, benché il rappresentante del locatore si sia detto
disponibile a partecipare alla ricerca di un subentrante (cfr. doc. A4; consid.
2.6
), concreti sforzi al fine di ridurre le spese di locazione a carico
dell’insorgente e della consorte, si giustifica quindi di computare, quale
reddito, pure la somma di fr. 5'400.-- annui.
2.10
Per quanto concerne il conguaglio
delle spese annuali menzionato nel ricorso (cfr. doc. I), è utile ricordare che
l’art. 22 lett. c Las prevede che per il calcolo della spesa per l’alloggio
viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino
al massimale previsto dall’art. 9 Laps.
L’art.
22.
lett. c Las è analogo alla regolamentazione di cui alla LPC.
Ai
sensi dell’art. 10 cpv. 1 lett. b LPC vanno, in effetti, computate la pigione
di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le
spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo.
Nel
caso in cui le persone vivano in un appartamento in locazione da esse stesse
riscaldato e non debbano pagare al locatore alcuna spesa di riscaldamento, va
poi anche conteggiato, oltre alle spese accessorie usuali,
un forfait per le spese di riscaldamento ex art. 16b cpv. 1 e 2 OPC AVS/AI di
fr. 840.-- annui.
Al
riguardo cfr. STCA 39.2006.4 del 4 ottobre 2006; STCA 42.2007.3 del 26 ottobre
2007.
Nel regime delle PC (per
quanto attiene al computo della pigione analogo all’art. 22 lett. c Las), come
visto, in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del
saldo attivo né di quello passivo.
In casu la questione di
sapere se nel regime Las vada o meno considerato il conguaglio delle spese
accessorie non merita di ulteriori approfondimenti, poiché in ogni caso,
l’amministrazione ha già computato, a titolo di spesa per l’alloggio,
l’ammontare massimo ammissibile ai sensi dell’art. 22 lett. c Las di fr.
15'000.-- (cfr. doc. 308).
Pertanto un aumento di
tale importo per tenere conto del conguaglio delle spese accessorie è in ogni
caso escluso (cfr. STCA 42.2015.6 del 28 settembre 2015 consid. 2.7.).
2.11
Relativamente alle spese
professionali di __________, e meglio alle spese di trasporto dal domicilio (__________)
al luogo di lavoro (__________) e ritorno, l’USSI, come esposto sopra (cfr.
consid. 2.6.), ha computato l’importo di fr. 1'308.--, corrispondente al costo
dei mezzi pubblici - abbonamento Arcobaleno (cfr. doc. 306-308; A1; III).
Il ricorrente ha, per
contro, chiesto di conteggiare tale spesa tenendo conto del costo
dell’automobile privata, siccome il datore di lavoro richiede che la moglie sia
automunita per poter svolgere servizi aziendali in Italia e nel Cantone Ticino
(cfr. doc. I; A6; V1).
L’art. 8 cpv. 1 lett. a Laps,
a cui rinvia l’art. 22 Las, enuncia che la spesa vincolata è costituita, tra
l’altro, dalle spese ai sensi degli art. 25-31 LT e che il Consiglio di
Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento
del reddito delle persone con attività lucrativa salariata.
Giusta l’art. 4a cpv. 1
Reg.Laps, relativo alle spese per il conseguimento del reddito dei salariati, per
spesa di trasporto si intende il trasferimento dal luogo di domicilio al luogo
di lavoro allorquando la distanza fra i due è di almeno due chilometri.
La direttiva Laps 1/2004
emessa dall’Istituto delle assicurazioni sociali, Servizio centrale delle
prestazioni sociali, concernente le spese professionali di trasporto (cfr. doc.
391) prevede:
" Sono
considerate spese professionali dei dipendenti unicamente quelle necessarie al
conseguimento del reddito del lavoro dipendente che sono in rapporto di
causalità diretta con quest’ultimo.
Esse possono essere dedotte solo nella
misura in cui non siano già assunte dal datore di lavoro.
Le spese di trasporto sono riferite al
trasferimento dal luogo di domicilio a quello di lavoro, quando quest’ultimo è
a notevole distanza. La deduzione delle spese del mezzo privato di trasporto è
ammessa laddove non esiste la possibilità di far capo a mezzi pubblici e
allorquando la distanza fra domicilio e luogo di lavoro è “notevole”. Una
distanza tra i 2 e 2,5 km, nell’assenza di mezzi pubblici, legittima la
deduzione della spesa d’automobile.
-trasporto pubblico (ferrovia, tram,
autobus, ecc.) Spese effettive
annue
-bicicletta, ciclomotore o motoleggera
(cilindrata fino a 50cmc.) Max.fr
700.
annui
-motocicletta, automobile privata Spese
annue del
mezzo
pubblico
secondo
tariffa
Arcobaleno
Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è
a disposizione del richiedente o se questo non può servirsene (es. infermità,
orari di lavoro, ecc.):
-motocicletta (cilindrata oltre 50 cmc.) 40
cts. il km
-automobile 70
cts. il km
Per il tragitto di andata e ritorno a
mezzogiorno
(deduzione massima pari a quella per pasti
consumati fuori
casa) Max.fr. 5.- al giorno
o
fr. 1'072 annui
(forfait)
Per il calcolo delle spese di trasporto con mezzo privato nel caso
in cui l’utente lavori regolarmente 5 giorni lavorativi settimanali, il numero
di chilometri giornalieri viene moltiplicato per 220 giorni lavorativi annui.
Se l’attività è stata esercitata unicamente durante una parte dell’anno, la
deduzione è ammessa proporzionalmente. (…)”
Con sentenza 8C_19/2013
del 18 marzo 2014 la nostra Massima istanza ha stabilito che, qualora l’auto
privata sia necessaria per motivi di salute o per il conseguimento del reddito,
i relativi costi sono da computare nel calcolo dell’assistenza sociale. Nel
caso in cui, invece, non sia data una di queste situazioni, i costi dell’auto
devono essere assunti dalla persona stessa.
2.12
In concreto il datore di
lavoro della moglie del ricorrente, il 27 ottobre 2016, ha attestato che al
momento della sottoscrizione del contratto di lavoro è stato esplicitamente
richiesto che la medesima fosse automunita, in quanto deve usare la sua
autovettura per esigenze lavorative, come viaggi alle società partecipate in
Italia o commissioni nel Cantone Ticino (cfr. doc. 331; consid. 2.6.).
Inoltre, pendente causa,
la __________ di __________ ha affermato segnatamente che a __________ è
richiesto di recarsi al lavoro automunita, poiché, da un lato, il datore di
lavoro non è in possesso di un veicolo da destinare ad uso della stessa e,
dall’altra, la moglie del ricorrente, durante gli orari di lavoro, deve
spostarsi per servizi aziendali.
Infine il datore di lavoro
ha precisato che gli spostamenti con la propria vettura durante le esigenze
lavorative sono presi a carico dall’azienda, ma non il tragitto casa-lavoro e
viceversa (cfr. doc. V1; consid. 2.6.).
Il TCA constata che nel
contratto di impiego del 7 giugno 2016 concluso tra la __________ di __________
e __________ è stato sì indicato che il datore di lavoro avrebbe rimborsato le
spese vive sopportate per ragioni professionali, ma nulla è stato previsto
circa il fatto che la moglie del ricorrente, assunta quale Adminstration / Customer
Service, avrebbe dovuto essere automunita per esigenze di lavoro (cfr. doc.
102).
Dai conteggi di stipendio
emessi dalla __________ da giugno a dicembre 2016 agli atti non risulta, poi,
alcun rimborso specifico per le spese dell’auto privata utilizzata dalla moglie
dell’insorgente per motivi professionali (cfr. doc. 389; 372; 360; 343; 330;
315).
Di conseguenza nel caso di
specie l’USSI dovrà verificare, con la collaborazione di __________ e del suo
datore di lavoro, se effettivamente per l’espletamento delle proprie mansioni ella
ha utilizzato la propria autovettura.
Al riguardo occorre
evidenziare che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo
correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 16 Lptca; art. 43
cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI
praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF
115.
V 142 consid. 8a).
Questo obbligo comprende
in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e
quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto
da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in
difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza
di prove (cfr. STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF
9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001;
STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a).
Qualora dai rimborsi delle
spese di trasferta da parte del datore di lavoro e dalle registrazioni degli
spostamenti emerga un uso regolare dell’auto privata per servizi aziendali
durante la presenza ad __________ nell’orario di lavoro (e non quindi un
utilizzo del veicolo privato unicamente per viaggi professionali in Italia con
partenza dal domicilio), l’USSI conteggerà, a titolo di spese professionali di
trasporto dal domicilio di __________ al luogo di lavoro di __________
(distanti circa 24 km; cfr. www.viamichelin.ch) e ritorno,
l’ammontare relativo alla vettura privata (cfr. STF 8C_19/2013 del 18 marzo
2014.
consid. 5.1.).
In caso contrario, sarà da
confermare il computo del costo dei mezzi pubblici.
2.13
Alla luce di tutto quanto
esposto, gli atti vanno rinviati all’amministrazione, affinché, dopo aver
esperito le indagini per chiarire quali spese professionali di trasporto connesse
all’attività lavorativa dipendente della moglie vadano considerate nel calcolo
della prestazione assistenziale ordinaria spettante all’insorgente (cfr.
consid. 2.12.), effettui un nuovo conteggio di quest’ultima dal mese di gennaio
2017.
A tal fine l’USSI terrà,
inoltre, conto che da gennaio a giugno 2017 non va computato il reddito
aggiuntivo di fr. 5'400.-- pari alla differenza tra il canone di locazione
effettivo di fr. 20'400.-- e la pigione massima ammissibile Las per due persone
di fr. 15'000.-- (cfr. consid. 2.9.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, in quanto non
privo di oggetto, è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su
reclamo del 6 aprile 2018 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’USSI affinché, dopo aver esperito un complemento
istruttorio come stabilito al consid. 2.12., decida nuovamente in merito
all’eventuale diritto del ricorrente a prestazioni assistenziali ordinarie dal
mese di gennaio 2017 conformemente a quanto indicato ai consid. 2.9. e 2.13.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti