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Decisione

42.2018.15

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 settembre 2018Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

i 2/3 della cifra massima disponibile stabilita per un’economia domestica di 3

o più persone ossia Fr. 1'500.00 mensili”; cfr. doc. 408) a fronte di una

pigione effettiva di fr. 13'600 (2/3 di fr. 20'400; cfr. doc. 408-412).

Lo stesso calcolo è stato

effettuato per il mese di giugno 2016 con assegnazione di una prestazione

assistenziale di fr. 2'621.-- (cfr. doc. 393). L’aumento dell’importo rispetto

al mese di maggio 2016 è dovuto al fatto che nulla è stato computato quale

reddito da attività dipendente del marito nel mese di giugno 2016, non avendo

lavorato (cfr. doc. 397; 371).

Il 7 giugno 2016 __________

ha concluso con la __________ di __________ - che si occupa delle vendita di

alimentari bio (cfr. doc. 384) - un contratto di lavoro di durata determinata

fino al 6 giugno 2017, con la prospettiva di rinnovo, quale

Administration/Customer Service. E’ stato pattuito uno stipendio di fr.

48'000.-- lordi pagabili in dodici mensilità e il rimborso da parte del datore

di lavoro delle spese vive sopportate per ragioni professionali (cfr. doc.

102).

L’insorgente, il 17 giugno

2016, ha compilato il modulo per il rinnovo delle prestazioni assistenziali, chiedendo

di tener conto della spesa supplementare (trasporto e pranzo) a loro carico dovuta

al nuovo lavoro della moglie che comportava il suo trasferimento giornaliero ad

__________ (cfr. doc. 384).

Il 23 giugno 2016 l’USSI

ha attribuito al ricorrente una prestazione assistenziale ordinaria di fr.

480.-- per il mese di luglio 2016, conteggiando, in particolare, il salario

lordo della moglie di fr. 38'400.-- annui (cfr. doc. 389: conteggio di salario

del mese di giugno 2016) e nelle spese computabili Las i contributi AVS/AI/IPG/AD/AINP

e della previdenza professionale, le spese professionali di trasporto di fr.

1'308.-- annui (costo dell’abbonamento Arcobaleno; cfr. doc. 321), le spese

professionali di doppia economia domestica di fr. 1'068.-- annui e la spesa per

l’alloggio di fr. 12'000.-- (cfr. doc. 381).

Con decisione del 5 agosto

2016 l’USSI ha poi negato all’insorgente il diritto all’assistenza sociale, in

quanto, computando un reddito più elevato da attività lavorativa della moglie,

e meglio fr. 43'800.-- annui [fr. 48'000 lordi (cfr. doc. 372: conteggio

salario luglio 2016 di fr. 4'000) – fr. 4'200 (franchigia reddito da lavoro)],

non presentava una lacuna di reddito, bensì un’eccedenza mensile di fr. 192.--

(cfr. doc. 363).

Lo stesso esito emerge

dalle decisioni del 2 settembre 2016 (cfr. doc. 248), del 5 ottobre 2016 (cfr.

doc. 333) e dell’11 novembre 2016 (cfr. doc. 320).

Nel frattempo la __________,

il 27 ottobre 2016, ha dichiarato:

" (…) al

momento della sottoscrizione del suo contratto di lavoro è stato esplicitamente

richiesto che lei fosse automunita. Questo è dovuto al fatto che lei deve usare

la sua autovettura per esigenze lavorative come viaggi alle nostre società

partecipate in Italia o commissioni nel Cantone Ticino. (…)” (Doc. 331)

Il 13 gennaio 2017

l’assistente sociale di __________ ha avvisato l’USSI che i coniugi __________

avevano deciso di inoltrare nuovamente la richiesta di rinnovo delle

prestazioni assistenziali, poiché facevano fatica a far fronte alle spese di

trasporto e il 30 novembre 2016 __________, che contribuiva con fr. 700.-- al

mese al pagamento della pigione, se ne era andato senza nemmeno lasciare la

quota per il mese di dicembre 2016 (cfr. doc. 310).

Con decisione del 18

gennaio 2017 l’amministrazione non ha concesso al ricorrente il rinnovo richiesto,

visto che il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento

superava il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della

socialità.

L’USSI - oltre a computare

un reddito del lavoro di fr. 44'888.-- (fr. 1'388 reddito da attività

lavorativa del marito + fr. 48'000 reddito da attività lavorativa della moglie

– fr. 300 franchigia marito - fr. 4'200 franchigia moglie) e, nelle spese, i

contributi sociali, nonché le spese professionali, invariate rispetto alle

decisioni precedenti, di fr. 1'308.-- annui per il trasporto con mezzi pubblici

e di fr. 1'068.-- annui per le spese professionali di doppia economia domestica

- ha sì aumentato la spesa per l’alloggio da considerare da fr. 12'000.-- a fr.

15'000.-- (a fronte di quella effettiva di fr. 20'400.--), essendo partito il

subaffittuario, ma nei redditi ha pure conteggiato la somma di fr. 5'400.--

annui, corrispondente alla differenza tra il canone di locazione effettivo e la

pigione massima ammissibile Las per due persone (fr. 20'400 – fr. 15'000.--;

cfr. doc. 306-308; consid. 1.1.).

Tale provvedimento è stato

confermato con decisione su reclamo del 6 aprile 2018 (cfr. doc. A1;

consid.1.2.).

Il 19 aprile 2018 i

coniugi __________ hanno disdetto il contratto di locazione. L’__________, il

25 aprile 2018, ha tuttavia comunicato di non poter accettare la disdetta

anticipata e che il contratto sarebbe scaduto il 31 luglio 2019, ma che, vista

l’importante motivazione addotta, avrebbe aiutato il ricorrente e la consorte

nella ricerca di un subentrante pubblicando a sue spese il relativo annuncio

(cfr. doc. A4).

Pendente causa la __________

ha attestato:

" (…) la

nostra dipendente la signora __________, da quando è alle nostre dipendenze non

ha orari fissi perciò sono orari flessibili a seguito delle necessità

societarie, in più le viene richiesto di venire presso il luogo di lavoro

automunita, purtroppo attualmente non siamo in possesso di un veicolo da

destinare ad uso della signora, per potersi spostare durante gli orari di

lavoro sempre per servizi aziendali, gli spostamenti con la propria vettura

durante le esigenze lavorative sono ovviamente presi a carico dalla stessa

azienda, ma non il tragitto casa lavoro e viceversa.” (Doc. V1)

2.7. Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile dapprima rilevare che secondo

l’art. 22 lett. c Las per il calcolo della spesa per l’alloggio, ai fini della

determinazione della prestazione assistenziale, viene considerato l’affitto

maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto

dall’art. 9 Laps.

L’art.

9 cpv. 1 Laps prevede, segnatamente, che per le unità di riferimento composte

di una persona la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo

corrispondente all’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni

complementari all'AVS/AI per la persona sola, pari a fr. 13'200.-- annui, ossia

fr. 1'100.-- mensili.

Per le unità di

riferimento composte di due persone la spesa per l’alloggio è computata fino ad

un massimo corrispondente all’importo riconosciuto dalla legislazione sulle

prestazioni complementari all'AVS/AI per i coniugi, ossia fr. 15'000.--

all’anno, corrispondenti a fr. 1'250.-- al mese (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. b

LPC; art. 2 della Legge di applicazione della legge federale concernente le

prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i

superstiti e l’invalidità - LaLPC)

Secondo l’art. 9 cpv. 2

Laps se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno

dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte

imputabile al convivente.

L’art. 5 cpv. 2 Reg.Laps

prevede che in caso di convivenza con una o più persone che non fanno parte

dell’unità di riferimento, gli importi di cui all’art. 9 cpv. 1 Laps sono

applicati in considerazione del numero di persone che occupano l’appartamento o

l’abitazione e la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo pari alla

quota-parte imputabile ai membri dell’unità di riferimento (cfr. consid. 2.5.).

Il principio della

suddivisione della pigione per il numero di persone che compongono l’economia

domestica è stato ripreso dal settore delle prestazioni complementari.

Le Direttive

della COSAS, al punto B.3 “Spese d’alloggio”, del dicembre 2016, prevedono che:

" (…)

Locali d’abitazione

Si auspica che le persone a beneficio di prestazioni d’aiuto

sociale vivano in appartamenti con un canone d’affitto favorevole. Di fronte

alla diversità locale o regionale degli affitti, si raccomanda di definire dei

limiti massimi per le spese dell’alloggio, tenendo conto della dimensione delle

economie domestiche di verifiche periodiche. Questi limiti non devono tuttavia

influenzare la migrazione di persone economicamente sfavorite. A tal proposito

ci si deve riferire a un metodo di calcolo professionale, basato su dati

aggiornati applicati nelle offerte immobiliari locali. Si deve tener conto dei

costi che si situano all’interno dei limiti predefiniti.

Per principio i bambini non hanno diritto a una stanza singola

propria.

Le indicazioni nei cap. B.4 e H.11 sono

determinanti a proposito delle particolari situazioni abitative e di vita dei

giovani adulti.

(…)

Affitti

eccessivamente elevati

Affitti eccessivamente elevati sono accettati fintanto che non sia

dispo­nibile una soluzione abitativa adeguata e ragionevolmente più economica.

Nel caso di disdetta sono da rispettare gli usuali termini contrattuali.

Prima di esigere il trasloco in un appartamento con l’affitto più

conveniente, si dovrà esaminare attentamente il caso specifico. Nel decidere si

dovrà in particolare tener conto del numero di persone che compongono il nucleo

familiare, il loro radicamento nel quartiere, l’età dei beneficiari, e lo stato

di salute e il loro grado d’integrazione sociale. Se a giovani adulti con

economia domestica propria si chiede il trasloco in un’altra forma abitativa

più conveniente, si deve tener conto dei criteri riportati al capitolo B.4.

Disattendere le

disposizioni

Se un beneficiario si rifiuta di cercare una nuova abitazione, o

di traslocare in un alloggio più conveniente, allora può essergli riconosciuto

solo l’im­porto corrispondente alle spese generate dall’abitazione più

economica. Se la riduzione della prestazione gli causa lo sfratto, allora

l’ufficio del so­stegno sociale sarà tenuto a offrirgli un alloggio d’emergenza

temporaneo

Un affitto già vigente giudicato eccessivamente elevato dev'essere

finanziato fintanto che non venga trovata una soluzione abitativa più idonea ed

economica. Gli uffici di assistenza sociale hanno il dovere di aiutare

attivamente il beneficiario a trovare un alloggio più modesto. Le condizioni

contrattuali di disdetta devono comunque essere rispettate.

Prima di esigere un trasloco in un appartamento con affitto più

conveniente, si dovrebbe esaminare attentamente ogni specifica situazione,

tenendo presente il numero dei componenti del nucleo familiare, il loro

radicamento nel quartiere, l’età dei beneficiario, nonché lo stato di salute e

il grado d'integrazione sociale delle persone considerate.

(…)

Se un beneficiario dovesse rifiutarsi di traslocare in un alloggio

a buon mercato, gli potrebbe essere riconosciuto solo l’importo

dell’abitazione più economica che gli viene proposta. Questa misura può

condurre il beneficiario a non essere più in grado di assolvere ai doveri del

suo contratto, fino ad incorrere allo sfratto. In questo caso, però, il

sostegno sociale sarà tenuto ad offrirgli un alloggio d'emergenza.

Di fronte alla diversità regionale dei livelli degli affitti, per

le spese di alloggio si raccomanda di fissare limiti massimi comunali o

regionali, tenendo conto della dimensione delle economie domestiche.” (…)”

Riguardo alla funzione delle

disposizioni COSAS cfr., in dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen

Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag.

171-172.

2.8. Il

Tribunale federale, in una sentenza 8C_805/2014 del 27 febbraio 2015, ha

confermato una decisione con la quale un richiedente di prestazioni

assistenziali è stato invitato a cambiare l’alloggio entro il termine di quattro

mesi, rilevando in particolare che ciò era esigibile considerata la sua

situazione personale.

In

un’altra sentenza 8D_1/2015 del 31 agosto 2015 il Tribunale federale ha

confermato la riduzione di fr. 180.-- mensili (fr. 830.-- – fr. 650.--)

conteggiati a titolo di pigione, sottolineando che l’interessato non aveva

dimostrato di avere cercato, senza esito positivo, un’abitazione più economica.

In

una precedente sentenza 2P_143/2005 del 3 giugno 2005 l’Alta Corte aveva

precisato che devono essere assunti dall’assistenza sociale solo i costi per un

alloggio che permette pienamente di fare fronte ai bisogni fondamentali e non

di quelli che soddisfano i desideri del richiedente.

Questo Tribunale, in una

sentenza 42.2016.2 del 6 giugno 2016, chiamato a stabilire se correttamente o

meno l’USSI aveva negato alla ricorrente il diritto a una prestazione

assistenziale richiesta nel mese di novembre 2015 visto che, se si considerava l’eccedenza

mensile inerente la spesa per l’alloggio rispetto all’importo massimo assegnato

dall’assistenza pagata dalla ricorrente come un reddito computabile, il reddito

disponibile residuale della sua unità di riferimento superava il limite annuo

fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità, ha confermato

l’operato dell’USSI.

L’amministrazione, anche in

quel caso, aveva invitato la ricorrente a trovare un appartamento più economico

e aveva ritenuto che i motivi da lei invocati per non cambiarlo (ovvero, la

difficoltà a trovare un subentrante per lo stato della casa, il fatto che i

proprietari non le hanno permesso di lasciare la casa durante l’anno e i

problemi a trasferirsi per il figlio che dovrebbe cambiare scuola) non erano

sufficienti.

In

un’altra sentenza 42.2015.5 del 9 dicembre 2015, pubblicata in RtiD II-2016 N.

5 pag. 29-30, chiamato a stabilire se la ricorrente doveva lasciare il suo

appartamento e cercarne uno con un canone d’affitto inferiore, entro sei mesi

dalla decisione emessa dall’USSI nel novembre 2014, o se poteva mantenerlo, questo

Tribunale ha rinviato gli atti all’amministrazione a seguito di un’istruttoria

carente.

In

effetti l’USSI, non si era minimamente confrontato con le ragioni addotte

dall’insorgente per rimanere nell’appartamento da lei occupato e neppure con le

sue affermazioni sull’impossibilità di trovare un appartamento più a buon

mercato nel suo comune di domicilio conformemente a quanto stabilito dalle

Direttive della COSAS e dalla giurisprudenza federale.

Il

TCA ha ordinato all’USSI di verificare se, tenuto conto della situazione

personale della ricorrente, è esigibile oppure no un cambiamento

dell’appartamento spiegandone i motivi. Se così fosse l’USSI dovrà precisare se

un nuovo appartamento deve essere reperito nel Comune di domicilio oppure anche

nei dintorni.

Nelle

due ipotesi l’amministrazione verificherà se esistono realmente delle

possibilità di alloggio a minor costo.

Se

fosse esigibile un cambiamento di appartamento e se esistesse una possibilità

di alloggio a prezzi inferiori, la decisione andrebbe confermata, senza la

necessità di fornire all’insorgente un aiuto a trovare una nuova abitazione

vista la volontà più volte espressa dalla medesima di restare nell’appartamento

in cui abita.

In

un’altra sentenza 42.2015.26 del 25 gennaio 2016 il TCA è stato chiamato a

stabilire se correttamente o meno l’USSI aveva negato al ricorrente una

prestazione assistenziale richiesta nel mese di febbraio 2015, computando nel

relativo calcolo, a titolo di spesa per alloggio Las, la somma di fr. 625.-- al

mese, ossia la metà della pigione massima ammissibile di fr. 1'250.-- mensili

per due persone, considerando che il ricorrente condivideva l’appartamento con

il fratello, invece dell’importo di fr. 1'100.-- corrispondente all’ammontare

massimo ammissibile per una persona sola.

In

quell’occasione il TCA ha annullato la decisione su reclamo del 14 luglio 2015

e rinviato gli atti all’USSI affinché effettuasse gli accertamenti necessari

per chiarire se nell’appartamento il ricorrente viva da solo, con il fratello o

Considerandi

eventualmente con una terza persona.

Lo

scrivente Tribunale ha precisato che, nell’ipotesi in cui l’USSI accertasse che

l’appartamento era abitato unicamente dal ricorrente, andrà computato a titolo

di pigione, in virtù dell’art.22 lett. c e 9 cpv.1 Laps, l’importo massimale

ammissibile per una persona di fr. 13'200.- annui, pari a fr. 1'100.-- mensili,

ritenuto che il canone di locazione effettivo di fr. 2'350.-- al mese è ben

superiore a tale cifra.

Questo

Tribunale ha però indicato che il ricorrente dovrà trovare con la

collaborazione, se richiesta, degli organi di assistenza sociale, un’abitazione

più economica, considerato che vista la sua situazione personale (persona

sola), una soluzione abitativa meno spaziosa di un appartamento di 4 e ½ locali

di 153 m2 è senz’altro esigibile.

Il

TCA ha puntualizzato che all’insorgente verrà assegnato un termine di sei mesi,

con inizio, a titolo cautelativo, dalla data della sentenza, per trovare una

sistemazione meno dispendiosa. Inoltre, il Tribunale ha precisato che dopo il

termine di 6 mesi o eventualmente prima, nel caso in cui il ricorrente

manifestasse, anche solo per atti concludenti - non compiendo adeguati sforzi

per cercare un nuovo alloggio - la sua mancanza di volontà di trasferirsi in

una nuova abitazione, nel calcolo dell’assistenza sociale verrà conteggiato,

oltre all’importo di fr. 13'200.-- annui – pari a fr. 1'100.-- al mese – a

titolo di spesa per l’ alloggio, nei redditi l’ammontare pagato per la

locazione in eccesso rispetto al massimo riconosciuto dalla legge.

2.9

Nel caso di specie è vero che

l’USSI, già nel marzo 2015, ha reso attenti i coniugi __________ del fatto che

la pigione del loro appartamento di __________ di complessivi fr. 20'400.--annui

(fr. 1'700 mensili; cfr. doc. 19) superava i parametri Las per la spesa per

l’alloggio, che nel caso di un’unità di riferimento di due persone corrisponde,

quale massimo ammissibile Las, a fr. 15'000.-- (fr. 1'250 mensili; cfr. consid.

2.7

), e ha invitato gli stessi a inoltrare disdetta del contratto di locazione

o a trovare un subentrante entro i successivi 6 mesi, avvertendo che in caso

contrario avrebbe dovuto rivedere il calcolo della prestazione assistenziale

stabilita a loro favore (cfr. doc. 567).

Inoltre nel gennaio 2016

l’amministrazione ha espressamente indicato al ricorrente e alla moglie che se

entro il 30 aprile 2016, con effetto dal 31 luglio 2016, non avessero disdetto

il contratto di locazione, da maggio 2016 sarebbe stata conteggiata la somma di

fr. 450.-- al mese (differenza tra la pigione effettiva mensile di fr. 1'700.--

e la pigione massima ammissibile Las di fr. 1'250.--) sotto la voce “ogni altro

reddito (cfr. doc. 449).

E’ altrettanto vero,

tuttavia, da un lato, che i coniugi __________, il 21 marzo 2016, hanno

concluso con __________ un contratto di sublocazione (ottenendo il 23 marzo

2016.

la relativa autorizzazione da parte dell’immobiliare rappresentante del

proprietario dell’abitazione; cfr. doc. 18) secondo cui quest’ultimo avrebbe

usufruito dal 1° maggio 2016 di una camera ammobiliata presso di loro con

pigione di fr. 700.-- tutto compreso. La disdetta sarebbe stata comunicata

entro la fine del mese con scadenza il 30° giorno del mese successivo (cfr.

doc. 17).

Dall’altro, che l’USSI non

ha sollevato particolari obiezioni al riguardo, emettendo al contrario, il 20

aprile 2016, una decisione con cui ha riconosciuto al ricorrente una

prestazione assistenziale ordinaria per il mese di maggio 2016 di fr. 1'860.--,

tenendo conto, a seguito dell’arrivo di una terza persona non facente parte

dell’unità di riferimento e in virtù del principio della suddivisione della

pigione per il numero di persone che compongono l’economia domestica (cfr.

consid. 2.6.; 2.7.), di una pigione ridotta da fr. 15'000.-- (cfr. consid.

2.6

; 2.7.) a fr. 12'000.-- (2/3 di fr. 18'000.--, importo della pigione

massimo ammissibile Las per tre persone; cfr. doc. 408) a fronte di una pigione

effettiva di fr. 13'600.-- (2/3 di fr. 20'400.--; cfr. doc. 408-412).

L’insorgente e la moglie,

trovando un subinquilino con il quale condividere l’appartamento e le relative

spese di locazione, hanno peraltro ossequiato l’obbligo di ridurre il danno che

incombe ai richiedenti l’assistenza sociale, rispettivamente ai beneficiari

della stessa.

Visto che già il 18

gennaio 2017 l’USSI ha emesso una decisione di rifiuto del rinnovo delle

prestazioni assistenziali, computando, da una parte, una spesa per l’alloggio

di fr. 15'000.-- (a fronte di quella effettiva di fr. 20'400.--), dall’altra,

nei redditi, in aggiunta alle entrate connesse all’attività lavorativa, anche

la somma di fr. 5'400.-- annui, corrispondente alla differenza tra il canone di

locazione effettivo e la pigione massima ammissibile Las per due persone (fr.

20'400.-- – fr. 15'000.--; cfr. doc. 306-308; consid. 1.1.; 2.6.), ai coniugi __________

è mancato il tempo materiale per reagire alla partenza alla fine di novembre

2016.

del subinquilino.

In simili condizioni, il

TCA ritiene ragionevole concedere all’insorgente, dopo la partenza, senza

preavviso, di __________ a fine novembre 2016 (cfr. doc. 596; 310), un

ulteriore periodo di sei mesi, e meglio da gennaio a giugno 2017,

in cui avrebbero dovuto trovare una soluzione abitativa alternativa e soprattutto

meno costosa.

Per questo lasso di tempo nei

redditi computabili Las non va considerato un reddito aggiuntivo di fr.

5'400.-- annui (differenza tra il canone di locazione effettivo di fr. 20'400.--

e la pigione massima ammissibile Las per due persone di fr. 15'000.--).

Quale spesa per l’alloggio

non è, invece, possibile conteggiare un ammontare superiore all’importo massimo

ammissibile Las per due persone di fr. 15'000.--.

Il TCA non ignora che da

un certificato medico del 23 febbraio 2016 del Dr. med. __________, spec. FMH

in psichiatria e psicoterapia, si evince che un cambiamento di appartamento

avrebbe potuto risultare per __________, date le sue condizioni di salute

psichica a quel momento, un fattore peggiorativo (cfr. doc. 105; consid. 2.6.).

In proposito giova

evidenziare che in una sentenza 8C_95/2007 del 13 agosto 2007 l’Alta Corte ha deciso

che gli asseriti disturbi di salute non erano d’ostacolo al trasloco in un

appartamento meno costoso. In particolare è stato precisato che in quel caso le

imminenti operazioni e gli scarni certificarti medici che attestavano sì un’incapacità

al lavoro del 100%, ma senza fornire ulteriori informazioni non costituivano un

motivo di impedimento di più mesi al cambiamento di abitazione.

A seguito di una sentenza

di rinvio 8C_871/2011 del 12 giugno 2012 del Tribunale

federale, il Tribunale amministrativo del Canton Zurigo ha respinto il 31

luglio 2013 (causa VB.2013.00343) il ricorso di una persona affetta dalla

sindrome di Marfan con crescita anomala in altezza che abitava in un

appartamento attrezzato in modo ergonomico a cui l’autorità competente in

ambito di assistenza sociale aveva ordinato di trovare un’abitazione più

economica, motivando come segue:

" Die Weisung der Sozialhilfebehörde, dass sich die Beschwerdeführerin

intensiv um eine günstigere Wohnung zu bemühen habe, ist rechtmässig. Der

Mietpreis der jetzigen Wohnung liegt Fr. 550.- über dem von den Richtlinien

vorgesehenen Mietzins. Trotz ihrer Krankheit muss die Beschwerdeführerin als Sozialhilfeempfängerin

gewisse Einschränkungen in Kauf nehmen (E. 3) Die Beschwerdeführerin hat nicht

genügend Nachweise für die Suche einer neuen Wohnung erbracht, weshalb die

Kürzung der angerechneten Wohnkosten gerechtfertigt ist (E. 4). Gewährung der UP

(E. 6).”

Il successivo ricorso è

stato dichiarato irricevibile dal Tribunale federale con STF 8C_619/2013 del 17

ottobre 2013.

Con STF 8C_805/2014 del 27

febbraio 2015 il TF ha poi stabilito che nel caso di un ricorrente che aveva

fatto valere di soffrire di disturbi di salute con inabilità lavorativa al 100%

non sussistevano concrete indicazioni che il suo stato di salute rendesse

necessaria la permanenza nell’abitazione con pigione elevata.

Nel caso di specie l’attestato

del 23 febbraio 2016 del Dr. med. __________, il quale si è in ogni caso

espresso in merito alle conseguenze di un cambiamento di appartamento

unicamente con termini di semplice possibilità, risale a sedici mesi prima

della fine, al 30 giugno 2017, del termine di sei mesi nel quale non tenere

conto del reddito aggiuntivo a causa di pigione eccessiva. Inoltre dal febbraio

2016.

alla presente procedura la parte ricorrente non ha più fatto valere alcun impedimento

connesso a disturbi di salute a cambiare abitazione.

La moglie del ricorrente,

che nel giugno 2016 ha iniziato a lavorare a tempo pieno per la ______), non ha

del resto preteso una sua incapacità al lavoro a causa di specifici disturbi di

salute.

Ne consegue che in

concreto un cambiamento di abitazione è esigibile.

Trascorso il termine di

sei mesi - da gennaio a giugno 2017 - di cui sopra, ovvero dal mese di luglio

2017, ritenuto peraltro che non sono stati comprovati, ma nemmeno pretesi, fino

ad aprile 2018 quando è stato disdetto il contratto di locazione - che tuttavia

scadrà il 31 luglio 2019, benché il rappresentante del locatore si sia detto

disponibile a partecipare alla ricerca di un subentrante (cfr. doc. A4; consid.

2.6

), concreti sforzi al fine di ridurre le spese di locazione a carico

dell’insorgente e della consorte, si giustifica quindi di computare, quale

reddito, pure la somma di fr. 5'400.-- annui.

2.10

Per quanto concerne il conguaglio

delle spese annuali menzionato nel ricorso (cfr. doc. I), è utile ricordare che

l’art. 22 lett. c Las prevede che per il calcolo della spesa per l’alloggio

viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino

al massimale previsto dall’art. 9 Laps.

L’art.

22.

lett. c Las è analogo alla regolamentazione di cui alla LPC.

Ai

sensi dell’art. 10 cpv. 1 lett. b LPC vanno, in effetti, computate la pigione

di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le

spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo.

Nel

caso in cui le persone vivano in un appartamento in locazione da esse stesse

riscaldato e non debbano pagare al locatore alcuna spesa di riscaldamento, va

poi anche conteggiato, oltre alle spese accessorie usuali,

un forfait per le spese di riscaldamento ex art. 16b cpv. 1 e 2 OPC AVS/AI di

fr. 840.-- annui.

Al

riguardo cfr. STCA 39.2006.4 del 4 ottobre 2006; STCA 42.2007.3 del 26 ottobre

2007.

Nel regime delle PC (per

quanto attiene al computo della pigione analogo all’art. 22 lett. c Las), come

visto, in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del

saldo attivo né di quello passivo.

In casu la questione di

sapere se nel regime Las vada o meno considerato il conguaglio delle spese

accessorie non merita di ulteriori approfondimenti, poiché in ogni caso,

l’amministrazione ha già computato, a titolo di spesa per l’alloggio,

l’ammontare massimo ammissibile ai sensi dell’art. 22 lett. c Las di fr.

15'000.-- (cfr. doc. 308).

Pertanto un aumento di

tale importo per tenere conto del conguaglio delle spese accessorie è in ogni

caso escluso (cfr. STCA 42.2015.6 del 28 settembre 2015 consid. 2.7.).

2.11

Relativamente alle spese

professionali di __________, e meglio alle spese di trasporto dal domicilio (__________)

al luogo di lavoro (__________) e ritorno, l’USSI, come esposto sopra (cfr.

consid. 2.6.), ha computato l’importo di fr. 1'308.--, corrispondente al costo

dei mezzi pubblici - abbonamento Arcobaleno (cfr. doc. 306-308; A1; III).

Il ricorrente ha, per

contro, chiesto di conteggiare tale spesa tenendo conto del costo

dell’automobile privata, siccome il datore di lavoro richiede che la moglie sia

automunita per poter svolgere servizi aziendali in Italia e nel Cantone Ticino

(cfr. doc. I; A6; V1).

L’art. 8 cpv. 1 lett. a Laps,

a cui rinvia l’art. 22 Las, enuncia che la spesa vincolata è costituita, tra

l’altro, dalle spese ai sensi degli art. 25-31 LT e che il Consiglio di

Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento

del reddito delle persone con attività lucrativa salariata.

Giusta l’art. 4a cpv. 1

Reg.Laps, relativo alle spese per il conseguimento del reddito dei salariati, per

spesa di trasporto si intende il trasferimento dal luogo di domicilio al luogo

di lavoro allorquando la distanza fra i due è di almeno due chilometri.

La direttiva Laps 1/2004

emessa dall’Istituto delle assicurazioni sociali, Servizio centrale delle

prestazioni sociali, concernente le spese professionali di trasporto (cfr. doc.

391) prevede:

" Sono

considerate spese professionali dei dipendenti unicamente quelle necessarie al

conseguimento del reddito del lavoro dipendente che sono in rapporto di

causalità diretta con quest’ultimo.

Esse possono essere dedotte solo nella

misura in cui non siano già assunte dal datore di lavoro.

Le spese di trasporto sono riferite al

trasferimento dal luogo di domicilio a quello di lavoro, quando quest’ultimo è

a notevole distanza. La deduzione delle spese del mezzo privato di trasporto è

ammessa laddove non esiste la possibilità di far capo a mezzi pubblici e

allorquando la distanza fra domicilio e luogo di lavoro è “notevole”. Una

distanza tra i 2 e 2,5 km, nell’assenza di mezzi pubblici, legittima la

deduzione della spesa d’automobile.

-trasporto pubblico (ferrovia, tram,

autobus, ecc.) Spese effettive

annue

-bicicletta, ciclomotore o motoleggera

(cilindrata fino a 50cmc.) Max.fr

700.

annui

-motocicletta, automobile privata Spese

annue del

mezzo

pubblico

secondo

tariffa

Arcobaleno

Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è

a disposizione del richiedente o se questo non può servirsene (es. infermità,

orari di lavoro, ecc.):

-motocicletta (cilindrata oltre 50 cmc.) 40

cts. il km

-automobile 70

cts. il km

Per il tragitto di andata e ritorno a

mezzogiorno

(deduzione massima pari a quella per pasti

consumati fuori

casa) Max.fr. 5.- al giorno

o

fr. 1'072 annui

(forfait)

Per il calcolo delle spese di trasporto con mezzo privato nel caso

in cui l’utente lavori regolarmente 5 giorni lavorativi settimanali, il numero

di chilometri giornalieri viene moltiplicato per 220 giorni lavorativi annui.

Se l’attività è stata esercitata unicamente durante una parte dell’anno, la

deduzione è ammessa proporzionalmente. (…)”

Con sentenza 8C_19/2013

del 18 marzo 2014 la nostra Massima istanza ha stabilito che, qualora l’auto

privata sia necessaria per motivi di salute o per il conseguimento del reddito,

i relativi costi sono da computare nel calcolo dell’assistenza sociale. Nel

caso in cui, invece, non sia data una di queste situazioni, i costi dell’auto

devono essere assunti dalla persona stessa.

2.12

In concreto il datore di

lavoro della moglie del ricorrente, il 27 ottobre 2016, ha attestato che al

momento della sottoscrizione del contratto di lavoro è stato esplicitamente

richiesto che la medesima fosse automunita, in quanto deve usare la sua

autovettura per esigenze lavorative, come viaggi alle società partecipate in

Italia o commissioni nel Cantone Ticino (cfr. doc. 331; consid. 2.6.).

Inoltre, pendente causa,

la __________ di __________ ha affermato segnatamente che a __________ è

richiesto di recarsi al lavoro automunita, poiché, da un lato, il datore di

lavoro non è in possesso di un veicolo da destinare ad uso della stessa e,

dall’altra, la moglie del ricorrente, durante gli orari di lavoro, deve

spostarsi per servizi aziendali.

Infine il datore di lavoro

ha precisato che gli spostamenti con la propria vettura durante le esigenze

lavorative sono presi a carico dall’azienda, ma non il tragitto casa-lavoro e

viceversa (cfr. doc. V1; consid. 2.6.).

Il TCA constata che nel

contratto di impiego del 7 giugno 2016 concluso tra la __________ di __________

e __________ è stato sì indicato che il datore di lavoro avrebbe rimborsato le

spese vive sopportate per ragioni professionali, ma nulla è stato previsto

circa il fatto che la moglie del ricorrente, assunta quale Adminstration / Customer

Service, avrebbe dovuto essere automunita per esigenze di lavoro (cfr. doc.

102).

Dai conteggi di stipendio

emessi dalla __________ da giugno a dicembre 2016 agli atti non risulta, poi,

alcun rimborso specifico per le spese dell’auto privata utilizzata dalla moglie

dell’insorgente per motivi professionali (cfr. doc. 389; 372; 360; 343; 330;

315).

Di conseguenza nel caso di

specie l’USSI dovrà verificare, con la collaborazione di __________ e del suo

datore di lavoro, se effettivamente per l’espletamento delle proprie mansioni ella

ha utilizzato la propria autovettura.

Al riguardo occorre

evidenziare che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo

correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 16 Lptca; art. 43

cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI

praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF

115.

V 142 consid. 8a).

Questo obbligo comprende

in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e

quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto

da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in

difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza

di prove (cfr. STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF

9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001;

STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a).

Qualora dai rimborsi delle

spese di trasferta da parte del datore di lavoro e dalle registrazioni degli

spostamenti emerga un uso regolare dell’auto privata per servizi aziendali

durante la presenza ad __________ nell’orario di lavoro (e non quindi un

utilizzo del veicolo privato unicamente per viaggi professionali in Italia con

partenza dal domicilio), l’USSI conteggerà, a titolo di spese professionali di

trasporto dal domicilio di __________ al luogo di lavoro di __________

(distanti circa 24 km; cfr. www.viamichelin.ch) e ritorno,

l’ammontare relativo alla vettura privata (cfr. STF 8C_19/2013 del 18 marzo

2014.

consid. 5.1.).

In caso contrario, sarà da

confermare il computo del costo dei mezzi pubblici.

2.13

Alla luce di tutto quanto

esposto, gli atti vanno rinviati all’amministrazione, affinché, dopo aver

esperito le indagini per chiarire quali spese professionali di trasporto connesse

all’attività lavorativa dipendente della moglie vadano considerate nel calcolo

della prestazione assistenziale ordinaria spettante all’insorgente (cfr.

consid. 2.12.), effettui un nuovo conteggio di quest’ultima dal mese di gennaio

2017.

A tal fine l’USSI terrà,

inoltre, conto che da gennaio a giugno 2017 non va computato il reddito

aggiuntivo di fr. 5'400.-- pari alla differenza tra il canone di locazione

effettivo di fr. 20'400.-- e la pigione massima ammissibile Las per due persone

di fr. 15'000.-- (cfr. consid. 2.9.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, in quanto non

privo di oggetto, è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su

reclamo del 6 aprile 2018 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’USSI affinché, dopo aver esperito un complemento

istruttorio come stabilito al consid. 2.12., decida nuovamente in merito

all’eventuale diritto del ricorrente a prestazioni assistenziali ordinarie dal

mese di gennaio 2017 conformemente a quanto indicato ai consid. 2.9. e 2.13.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti