42.2018.16
Riduzione delle prestazioni assistenziali. Assicurata non ha informato dell’inizio di un’attività lucrativa. Diritto di essere sentito
13 agosto 2018Italiano35 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2018.16
VF/sc
Lugano
13 agosto 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Vera Ferretti, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’8 maggio 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 26 marzo 2018 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del
26 marzo 2018, l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito:
USSI) ha confermato la precedente decisione di sanzione del 26 settembre 2017
(cfr. doc. 623) con la quale ha applicato a RI 1 una riduzione delle
prestazioni assistenziali di fr.300.-- al mese per tre mesi.
L’amministrazione,
nella decisione su reclamo, ha motivato la sanzione con il fatto che
l’assistita, pur continuando a percepire le prestazioni assistenziali, non l’ha
informata dell’inizio di un’attività lucrativa, affermando in particolare che:
" (…)
La reclamante in concreto non aveva informato l’USSI dei redditi
ricevuti, com’era necessario. Ha quindi violato l’obbligo di collaborare e di
fornire tutte le informazioni necessarie per la definizione del proprio reddito
disponibile residuale e secondo l’art. 9a cpv. 1 lit. d Regolamento Las le prestazioni
assistenziali possono essere ridotte, sospese, rifiutate.
L’assistita non ha informato l’USSI del suo reddito come
espressamente richiesto su ogni decisione di assistenza e domanda/ rinnovo di
assistenza. L’obbligo di informazione da parte dell’assistita/o è indicato e
sussiste nei confronti dell’USSI e l’informazione ad altri uffici
amministrativi non è sufficiente a soddisfare tale dovere.
Tale dovere non è stato rispettato. La sanzione è giustificata.
Ritenuto che il forfait della prestazione assistenziale mensile
riconosciuta corrisponde a CHF 986.—mensili, la sanzione stabilita in CHF
300.-- mensili per i mesi da agosto a ottobre 2017 non viola la proporzionalità.
(…)” (cfr. doc. 614-619)
1.2. Con
tempestivo ricorso dell’8 maggio 2018 la ricorrente, rappresentata dall’avv. RA
1, ha contestato la decisione su reclamo, sostenendo segnatamente che:
“(…)
7. Nel caso in esame, non corrisponde al vero che la Ricorrente
abbia violato l’obbligo di collaborare e fornire tutte le informazioni
necessarie per la definizione del proprio reddito disponibile e violato
l’obbligo di segnalare ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni
personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la
soppressione delle prestazioni assistenziali (artt. 67 e 68 Las) come sostenuto
dall’USSI a motivazione della sanzione pronunciata nei confronti della mia
patrocinata. L’USSI, nella Decisione qui impugnata (Doc. B), non ha infatti
considerato il fatto che la Ricorrente abbia tempestivamente informato l’URC
del cambiamento imminente della propria situazione, abbia collaborato e fornito
ogni informazione necessaria. Infatti, come già menzionato, il nuovo contratto
di lavoro è stato timbrato e visionato dall’URC.
Quale principio generale del diritto amministrativo, l’art. 8 PA
prevede che “l’autorità che si reputa incompetente trasmette senz’indugio la
causa a quella competente”. Questo principio portante del diritto
amministrativo è ripreso a livello cantonale dall’art. 6 LPAmm, applicabile per
rinvio dell’art. 31 Lptca.
La Ricorrente ancora prima di iniziare il nuovo impiego presso __________,
ha informato l’URC della propria situazione. Essa ha poi - prima di ricevere
alcuna notifica da parte dell’USSI- preso contatto con l’Ufficio servizi
sociali del Comune di __________ che le ha confermato che l’URC avrebbe dovuto
automaticamente informare l’USSI del cambiamento di situazione intervenuto
(cfr. Doc. D).
Infatti, in virtù del principio della trasmissione d’ufficio,
l’URC o l’Ufficio dei servizi sociali avrebbero dovuto comunicare alla
competente autorità - quindi all’USSI- il cambiamento della situazione della
Signora RI 1 e ciò avrebbe comportato la soppressione delle prestazioni
assistenziali. In alternativa, le autorità interpellate dalla Ricorrente
avrebbero dovuto rendere attenta la stessa del suo obbligo di informare
direttamente l’USSI.
8. Inoltre, la Ricorrente aveva, nel gennaio 2016, concluso un
contratto di lavoro con una società e, informando prontamente e unicamente
l’URC, non era incorsa in alcun tipo di problema con l’USSI che, da parte sua,
aveva regolarmente interrotto le prestazioni di assistenza sociale nei
confronti della Ricorrente. Sulla base di questo fatto, la Ricorrente non ha
potuto prevedere che il suo comportamento nel maggio 2017 fosse in quale modo
scorretto, essendo la stessa in buona fede sul fatto che l’USSI sarebbe stato
automaticamente informato e avrebbe interrotto le prestazioni assistenziali
come accaduto l’anno precedente. In aggiunta a ciò, come già menzionato, la
Signora __________, responsabile dell’Ufficio sociale comunale, ha confermato
alla qui Ricorrente in data 13 luglio 2017 che l’URC, in quanto informato e in
possesso dei documenti necessari, avrebbe dovuto informare automaticamente
l’autorità competente per le prestazioni di assistenza del cambiamento di
situazione. La Ricorrente pertanto si appella ora al principio della buona fede
sancito dall’art. 9 Cost.
9. Non da ultimo, si sottolinea come l’art. 9a del Regolamento
sull’assistenza sociale al punto d) prevede che “le prestazioni possono
essere ridotte, sospese, rifiutate o soppresse quando il beneficiario
intenzionalmente non rispetta l’obbligo di collaborare e di fornire tutte le
informazioni necessarie per la definizione del proprio reddito disponibile
residuale”. Nel caso in esame non si può sostenere che la Signora RI
1 abbia intenzionalmente violato quest’obbligo.
Come già più volte ribadito, la qui Ricorrente si è adoperata per
informare del cambiamento della propria situazione quella che pensava essere
l’autorità competente, ossia l’URC, e l’Ufficio sociale del proprio Comune.
Nei casi di riduzione delle prestazioni, in rispetto delle
direttive COSAS, l’USSI è tenuto a verificare che “la riduzione sia
proporzionale a errori e colpe”. La Signora RI 1, oltre a non avere colpe,
già a partire dal mese di luglio 2017 non percepiva più alcun reddito e perciò
una sanzione di tot. CHF 900.-- non appare proporzionata.
10. A titolo abbondanziale, si indica che l’USSI non ha rispettato
quanto previsto dall’art. 9a cpv. 2 del Regolamento sull’assistenza sociale in
quanto non ha informato e sentito la Signora RI 1, quale beneficiaria di
prestazioni, prima di emettere la Decisione di sanzione di cui al Doc. G. Anche
solo per questo motivo, la sanzione inflitta dovrebbe essere annullata (…)”.
(cfr. doc. I)
1.3. Con
risposta del 28 maggio 2018 l’USSI si è riconfermato nella sua posizione e ha
postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
Fatti
1.4. Il termine di 10 giorni
impartito da questa Corte alle parti per presentare ulteriori mezzi di prova è
trascorso infruttuoso (cfr. doc. VI).
Considerandi
2.1
Oggetto del contendere è la
questione di sapere se l’USSI ha, a giusta ragione oppure no, applicato alla
ricorrente una riduzione delle prestazioni assistenziali di fr. 300.-- al mese
per tre mesi - e più precisamente per il periodo che va da agosto ad ottobre
2017.
- ritenendo che quest’ultima, continuando nei mesi di giugno e luglio 2017
a percepire le prestazioni assistenziali senza annunciare che a partire dal 2
maggio 2017 aveva iniziato un’attività lucrativa, ha violato il suo obbligo di
collaborazione e di fornire tutte le informazioni necessarie per la definizione
del proprio reddito disponibile residuale, previsto all’art. 9 cpv. 1 lit. d
Reg.Las.
La patrocinatrice della
ricorrente ha innanzitutto contestato la decisione su reclamo del 28 marzo 2018
emessa dall’USSI per motivi d’ordine formale.
Più specificatamente, in sede
ricorsuale, ha fatto valere una lesione del diritto di essere sentita, sostenendo
che l’USSI non avrebbe dato alla ricorrente la possibilità, prevista dall’art.
9a cpv. 2 del Regolamento sull’assistenza sociale, di inoltrare le proprie
giustificazioni prima di decidere la misura della sanzione (cfr. doc. I pag.
5).
L’USSI, nella sua risposta del
28.
maggio 2018 al riguardo ha sottolineato che “(…) tramite reclamo e poi
dettagliatamente nel ricorso l’assistita ha potuto adeguatamente esporre le sue
argomentazioni e giustificazioni di modo che una mancata richiesta preventiva
di giustificazioni risulta in concreto sanata e irrilevante (…)” (cfr. doc.
III, par. 9, pag. 4 i.f.).
Ai sensi dell'art. 29 cpv.
2.
Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza,
dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per
l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei
suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire
sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di
partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di
determinarsi al riguardo (STFA H 97/04 del 29 giugno 2006; DTF 129 II 504
consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b;
cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si
applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid.
1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).
Dagli atti non risulta che
l’amministrazione abbia sentito ed informato formalmente la ricorrente prima di
emettere la decisione di sanzione, come prevede il regolamento sull’assistenza
all’art. 9a cpv. 2.
Tuttavia, come stabilito dalla
giurisprudenza federale, la violazione del diritto di essere sentito è sanabile
se l'interessata, come in concreto, ha la possibilità di esprimersi dinanzi a
un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul
diritto (STF 8C_414/2015 consid. 2.3.; DTF 137 I 195 consid. 2.3.2.; DTF 135 I
279.
consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183).
Nel caso di specie, il TCA
dispone di un pieno potere di esame in tal senso (cfr. anche sentenza
8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio
inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento
della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
Inoltre, per costante
giurisprudenza federale, è possibile prescindere da un rinvio della causa
all'amministrazione se, come in concreto, una simile operazione si esaurirebbe
in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente il processo
in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere sentito -
della parte ad essere giudicata celermente (DTF 137 I 195 consid. 2.3.3.; DTF132
V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti, cfr. anche sentenza 9C_937/2011 del
9.
luglio 2012, consid. 2.3).
Da ultimo, questa Corte rileva
anche che la ricorrente nel reclamo da lei inoltrato (cfr. doc. 624-625) non ha
accennato minimamente alla violazione del diritto di essere sentita, che è
stata invece sollevata dalla sua patrocinatrice soltanto in sede ricorsuale
(cfr. doc. I), e questo nonostante il fatto che il motivo della sanzione veniva
specificato chiaramente anche nella precedente decisione di sanzione del 26
settembre 2017 nella menzione “(…) per mancato annuncio (violazione
dell’obbligo di informare) (…)” (cfr. doc. 623).
La censura di natura formale
deve dunque essere respinta.
2.2
L'art. 9a cpv. 1 lett. d Reg.Las
stabilisce che le prestazioni assistenziali possono essere ridotte, sospese,
rifiutate o soppresse se il beneficiario non rispetta, intenzionalmente,
l’obbligo di collaborare e di fornire tutte le informazioni necessarie per la
definizione del proprio reddito disponibile residuale (art. 21 Laps).
In caso di riduzione,
sospensione, rifiuto o soppressione delle prestazioni assistenziali, l’autorità
competente, dopo aver informato e sentito il beneficiario, rilascia una
decisione scritta e motivata con l’indicazione dei rimedi giuridici (cpv. 2).
La decisione di riduzione
stabilisce la durata della sanzione, alla cui scadenza vi sarà una
rivalutazione della situazione da parte dell’autorità decidente, con la
possibilità di rinnovare la decisione nel caso in cui le condizioni materiali
per una riduzione siano ancora date (cpv. 3).
Contro la decisione sono
dati i rimedi di diritto di cui all’art. 33
Laps. Il reclamo ed il
ricorso non hanno effetto sospensivo (cpv. 4).
A proposito dei limiti
della riduzione l'art. 23 Las prevede che:
" 1Le prestazioni assistenziali strettamente
indispensabili non possono essere rifiutate, anche se l’interessato sia
personalmente colpevole del suo stato.
2L’importo delle prestazioni
ordinarie e di quelle speciali, stabilito secondo gli art. 18 e 20, può però
essere ridotto, tenuto conto delle direttive in merito della Conferenza
svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
Le direttive COSAS del 2005,
aggiornate nel dicembre 2016 e valide a partire dal 2017, al punto A.8.2
(“Riduzione della prestazione quale sanzione”) stabiliscono che:
" Nel caso la persona non rispetti le condizioni o violi i
suoi obblighi legali, sarà valutata l’opportunità di un’adeguata riduzione
delle prestazioni sotto forma di sanzione.
Una riduzione
delle prestazioni deve essere fondata nella legislazione cantonale e
rispondere al principio di proporzionalità. Essa deve essere stabilita tramite
una decisione formale e motivata, e indicare le possibili vie di ricorso (cfr capitolo
H.12). La persona interessata deve avere prima la possibilità di esprimersi sui
fatti.
Prima di applicare una riduzione della
prestazione nella forma di una sanzione, si deve verificare se:
■ il comportamento avuto giustifichi una
riduzione;
■ se la persona interessata sapeva quale comportamento ci si
attendeva da lei e che non farvi fronte avrebbe comportato una riduzione;
■se la persona interessata ha delle giustificazioni
rilevanti da addurre per il suo comportamento.
Una riduzione
delle prestazioni a titolo di sanzione deve essere chiaramente distinta dalla
restituzione di prestazioni del sostegno sociale nell’ambito dell’obbligo al
rimborso (cfr capitolo E.3). Nel caso si abbia contemporaneamente sia una
sanzione sia un obbligo di rimborso, l’ammontare globale non deve superare
quello della sanzione.
■ Estensione
della riduzione
A titolo di sanzione, tenuto conto del principio di proporzionalità
del fabbisogno di base per il mantenimento, possono essere applicate delle
riduzioni che si situano in una fascia che va dal 5% fino al 30% del
mantenimento, possono essere inoltre ridotte o soppresse la quota esente
(franchigia) sul reddito così come i supplementi per l’integrazione.
Il principio di
proporzionalità richiede un procedimento specifico e puntuale. La riduzione
della prestazione per il mantenimento deve avere un rapporto adeguato sia con
gli aspetti personali, sia materiali e temporali riguardo al comportamento
contestato:
■ sono da considerare le ripercussioni sulle persone
coinvolte facenti parte della medesima unità di riferimento – in particolare
nei confronti di bambini e di adolescenti;
■ L’entità del danno causato dal comportamento
è da vagliare nel calcolo della sanzione. La riduzione massima del 30% del
fabbisogno per il mantenimento è ammessa solo in casi di ripetuta o grave
violazione degli obblighi;
■ Considerando l’entità del comportamento
contestato, la riduzione è applicata al massimo per 12 mesi. Le riduzioni che
superano il 20% sono da limitare a 6 mesi, poi sono da riesaminare.”
La Direttiva dell'USSI denominata
"Sanzioni in generale", in vigore dal 1° gennaio 2016, ha il seguente
tenore:
" 1. PRINCIPI GENERALI
1.1
Disposizioni COSAS
Al capitolo A.8.2 si indica che il mancato rispetto delle
condizioni definite o la violazione degli obblighi legali possono comportare
sanzioni sotto forma di riduzione delle prestazioni.
In caso di sanzione è necessario che:
· La persona interessata possa far valere le
ragioni che giustificano il suo comportamento
· La decisione per
sanzioni e riduzioni sia in forma scritta
· La sanzione e/o
la riduzione abbia una durata definita.
1.2
In caso di più motivi per sanzioni
sarà applicata la sanzione più grave. La decisione dovrà riportare
tutte le sanzioni accumulate contemporaneamente.
1.3
In presenza di una trattenuta
al beneficiario dovrà essere assicurato il minimo vitale. Nel caso
con la sanzione si scendesse sotto il minimo vitale, la trattenuta sarà sospesa
fino al termine della sanzione (priorità alla sanzione).
A.8.2 COSAS
Quando, contemporaneamente, vi è una sanzione e anche un
obbligo al rimborso, va assolutamente evitato che la prestazione rimanente
scenda sotto il minimo vitale assoluto. Se ciò avvenisse, l’obbligo di rimborso
sarà sospeso fino alla fine della sanzione.
2.
TIPO DI SANZIONE
Durata
3.
mesi
3.
mesi
Importo
CHF 100
CHF 300
In caso
di recidiva
Non
rinnovabile è passa a 2
Rinnovabile
Decisione
2.
firme =
OSA + CS
2.
firme =
OSA + CS
In generale
In
presenza di un ODR la sanzione da applicare è sempre GRAVE
3.
ELENCO DETTAGLIATO MOTIVI E SANZIONI
3.1
Giustificati motivi
Situazione
Giustificati motivi
Esempi/ durata
Annuncio
tardivo
di un
cambiamento
Importante
Giustificazione
medica
Ricovero
CPC, Ospedale
Mancato
annuncio
(violazione
dell’
dell’obbligo
di
informare)
o
Mancata
collaborazione
Giustificazione
medica
Ricovero
CPC,
Ospedale
Assenza
Ingiustificata
ad un
colloquio
di
Rinuncia a
prestazioni assistenziali
Solo se
immediata
Inabilità
lavorativa temporanea
comprovata
da certificato medico
consulenza
Visita
medica comprovata da giustificativo
3.2
Non giustificati
motivi
Altri motivi ad esempio
·
Disponibilità finanziaria limitata
·
Non ho ricevuto la lettera
non
sono ritenuti validi.
3.3
Sanzioni ¨
MOTIVO
Sanzione USSI
Annuncio
tardivo di un cambiamento importante
300.
Mancato
annuncio (violazione dell’obbligo di informare)
300.
Assenza
giustificata ad un colloquio di consulenza
100.
Mancato
rispetto di altre istruzioni dell’OSA
100.
Mancata
collaborazione
non
rispetta, intenzionalmente, l’obbligo di collaborare e di fornire tutte le
informazioni necessarie per la definizione del diritto (art. 21 Laps)
300-
Ev. sospensione
da
valutare CS
Fornisce
intenzionalmente informazioni inveritiere o incomplete (art. 36 Laps)
300-
Ev. segnalazione al MP da valutare con CS
fa un uso
improprio delle prestazioni assegnategli (mancato pagamento delle spese
conteggiate nel calcolo della prestazione – pigione, elettricità)
100.
4.
DISPOSIZIONI FINALI
·
Questa direttiva è valida dal 1
gennaio 2016 fino a revoca. (…)”
2.3
Relativamente all’obbligo di
informazione in generale, l’art. 67 Las prevede che:
" 1Il richiedente,
rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza
sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie;
esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti
degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione.
2A
richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico
e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto
professionale.”
L’art. 68 Las, afferente
all’obbligo di informare in particolare, enuncia quanto segue:
" 1L’assistito è
tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni
cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da
implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni
assistenziali.
2L’assistito
è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale
l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione
di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio.”
Lo scopo
dell’obbligo
di informare consiste nel permettere all’amministrazione di
procedere ad un (nuovo) calcolo della prestazione in questione facendo capo a
dati economici aggiornati e corretti (al riguardo cfr. STF 9C_453/2011 del 15
settembre 2011 consid. 4.1.; STCA 39.2013.4 del 15 luglio 2013 consid. 2.10.).
2.4
A proposito della riduzione
di prestazioni assistenziali, nel caso di una persona alla quale è stato
ridotto il reddito di inserimento del 15% per tre mesi, in quanto non si era
sforzata a sufficienza per ritrovare una propria autonomia economica, il
Tribunale federale, con sentenza 8C_320/2011 del 9 gennaio 2012,
ha osservato:
" (…)
4.1
Selon l'art. 12 Cst., quiconque est dans une
situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens
indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit
fondamental à des conditions minimales d'existence ne garantit toutefois pas un
revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour
survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que
la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 135 I 119 consid. 5.3 p. 123). Une réduction des prestations à titre de sanction
est compatible avec l'art. 12 Cst. à la condition qu'elle ne porte pas atteinte
au minimum vital absolu. Les normes de la Conférence suisse des institutions
d'action sociale préconisent ainsi de ne pas diminuer le forfait pour
l'entretien de plus de 15 % pour une durée maximale de 12 mois (normes de la
CSIAS A.8.2).
4.2
Le recourant est au bénéfice d'un revenu
d'insertion. Or, celui-ci comprend une prestation financière, laquelle est
composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer
effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al .1 LASV). Dans la
mesure où la réduction des prestations ne concerne que le forfait d'entretien
(cf. art. 45 al. 1 RLASV), les frais de logement du recourant ne sont pas
touchés par cette réduction. En outre, ses enfants ne sont pas à sa charge
puisqu'il vit séparé d'eux et de sa femme et que ceux-ci touchent également des
prestations d'aide sociale. Pour le reste, le recourant n'expose pas en quoi la
réduction du montant des prestations, pour une durée inférieure à douze mois,
le mettrait concrètement dans une situation qui porterait atteinte à son droit
constitutionnel garantissant des conditions minimales d'existence.”
In
un’altra sentenza 8C_321/2011 del 9 gennaio 2012 relativa al beneficiario di un
reddito di inserimento da parte dell’assistenza sociale del Canton Vaud, al
quale, non avendo dichiarato un determinato reddito, è stata chiesta la
restituzione di fr. 725.-- e applicata una riduzione del 15% all’importo del
reddito di inserimento per un mese, l’Alta Corte ha stabilito quanto segue:
" (…)
4.
4.1
Le recourant se plaint en premier lieu d'une
violation du principe de proportionnalité dans l'application de l'art. 45 LASV.
Il soutient qu'il lui est uniquement reproché d'avoir omis de déclarer la
perception d'un montant de 725 fr. versé au titre d'allocations familiales
rétroactives pour les mois d'avril à septembre 2005. Selon lui, il s'agit
cependant d'un acte isolé, concernant un montant relativement peu élevé, de
sorte qu'un simple avertissement eût été suffisant pour atteindre le but visé
en ménageant au mieux ses intérêts.
4.2
Le grief de violation du droit cantonal ne peut
pas être soulevé dans un recours devant le Tribunal fédéral, à moins qu'il
porte sur la violation de droits constitutionnels cantonaux ou de dispositions
cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et
votations populaires (cf. art. 95 let. c et d LTF). En ce qui concerne
l'application du droit cantonal, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral se
limite donc à la violation du droit fédéral, y compris des droits et principes
constitutionnels fédéraux (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral n'examine
toutefois le respect du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) que
sous l'angle restreint de l'interdiction de l'arbitraire avec lequel il se
confond (art. 9 Cst.; ATF 134 I 153).
4.3
En l'espèce, en confirmant la réduction du
montant de son forfait RI de 15 % pendant un mois, la juridiction cantonale a
manifestement tenu compte des circonstances du cas d'espèce, à savoir notamment
que le recourant n'avait pas d'antécédents en matière de violation des
obligations liées à l'octroi des prestations financières. En effet, la sanction
prévue correspond au minimum prévu par la loi. Par ailleurs, la réduction ou la
suppression du RI en application de l'art. 42 al. 1 RLASV ne présuppose pas
comme préalable le prononcé d'un avertissement. Partant, la réduction du
forfait de l'aide sociale de 15 % pendant un mois n'est pas arbitraire. (…)”
In una sentenza
8C_645/2011 del 5 dicembre 2011 il Tribunale federale ha respinto in quanto
ricevibile il ricorso inoltrato da un beneficiario del reddito d’inserimento a
cui è stata applicata una riduzione del 15% per tre mesi a causa di mancate
ricerche di lavoro durante il mese di marzo 2009 ed ha così riassunto la
sentenza cantonale:
" (…)
3.
3.1
Le jugement attaqué repose sur la loi cantonale
vaudoise sur l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; RSV 822.11) et son règlement
d'application du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1).
En bref, la juridiction cantonale a considéré que
les recherches de travail effectuées au mois de mars 2009 étaient insuffisantes
au regard des exigences consacrées par la pratique cantonale. En effet, elle a
constaté que les pièces produites par l'intéressé à l'appui de ses allégations
(des recherches d'emploi effectuées dans le cadre du programme d'emploi
temporaire mis en oeuvre par la Ville de Lausanne et des réponses négatives de
cinq employeurs) n'attestent pas l'accomplissement de recherches pour le mois
en question, du moment que, ou bien elles ne mentionnent pas le nom de
l'employeur potentiel, ou bien elles n'indiquent pas la date des recherches de
travail. Aussi, la juridiction cantonale a-t-elle jugé que la sanction
prononcée par l'administration était justifiée tant dans son principe que dans
sa quotité. (…)”
Sul tema
della riduzione di prestazioni assistenziali vedi pure la sentenza del
Tribunale federale 8C_226/2011 del 24 gennaio 2012 relativa ad un avvocato
indipendente al quale, non avendo dichiarato il proprio guadagno, il reddito di
inserimento è stato soppresso per due mesi a titolo di sanzione ed è stata
chiesta la restituzione di un determinato importo.
L’Alta
Corte, con sentenza 8C_543/2016 del 20 settembre 2016 ha confermato il giudizio
di questa Corte 42.2016.5 del 3 agosto 2016, nel quale quest’ultima ha
stabilito che l’USSI ha, a giusta ragione, applicato alla ricorrente una
riduzione delle prestazioni assistenziali di fr. 250.-- al mese per tre mesi,
per il fatto che quest’ultima aveva interrotto un’occupazione adeguata dopo
pochi giorni di attività.
In una sentenza 42.2014.12
del 6 novembre 2014, pubblicata in RtiD II-2015, pag. 38 seg. il TCA ha
stabilito che l’USSI ha a ragione applicato a un beneficiario di prestazioni
assistenziali una riduzione di fr. 250.-- al mese per tre mesi, poiché, non partecipando
al colloquio che aveva lo scopo di assegnargli un’attività di pubblica utilità,
ha di fatto rifiutato una misura di inserimento.
In una sentenza 42.2018.14 del (data) 2018 il
TCA ha confermato ha stabilito che l’USSI ha, a giusta
ragione, applicato al ricorrente una riduzione delle prestazioni assistenziali di
fr. 100.-- al mese per tre mesi, per non aver fornito, nonostante i vari
solleciti, le risposte dei potenziali datori di lavoro alle ricerche di lavoro
da lui inviate nel periodo che va da gennaio ad agosto 2017.
2.5
Nella presente fattispecie RI
1.
ha beneficiato, nei mesi di giugno e luglio 2017, di prestazioni
assistenziali mensili ordinarie e speciali per complessivi fr. 4'304.-- (cfr.
doc. 486).
Dagli atti emerge che la
ricorrente ha avvisato, tramite e-mail del 26 aprile 2017, il suo consulente
URC __________ dell’inizio di un’attività lavorativa a partire dal 2 maggio
2017.
presso l’__________ di __________ in qualità di assistente HR (cfr. doc.
626).
L’8 maggio 2017 l’URC ha quindi
effettuato l’annullamento del nominativo della ricorrente dal sistema COLSTA
(cfr. doc. 628).
Con e-mail del 28 giugno 2017
la ricorrente ha poi avvisato nuovamente il suo consulente URC comunicandogli
di essere stata licenziata con effetto al 26 giugno 2017 e chiedendo come
doveva muoversi (cfr. doc.626).
Con e-mail di risposta di
medesima data, quest’ultimo le ha risposto di informarsi presso il datore di
lavoro per verificare se pagano la malattia ed in seguito di contattare
l’assistenza (cfr. doc. F allegato a doc. I).
La disdetta del contratto, datata
20.
giugno 2017, figura agli atti (cfr. doc. 636).
La ricorrente è poi stata in
malattia dal 22 giugno 2017 all’11 luglio 2017, come si evince dal certificato
medico Dr. med. __________ (cfr. doc. 637, 638).
Con e-mail del 4 luglio 2017
l’assicurata ha inviato all’operatrice del servizio sociale comunale __________
la lettera di licenziamento dell’__________ unitamente al certificato medico
(cfr. doc. 630).
Con e-mail di risposta del 13
luglio 2017, l’operatrice ha comunicato alla ricorrente di non avere trovato
alcuna sua comunicazione che annunciasse un’attività lucrativa a partire dal 2
maggio 2017, e ha esplicitamente chiesto alla ricorrente se aveva avvisato la
Signora __________, incaricata della sua pratica di assistenza (cfr. doc. 630).
Con email di risposta di
medesima data, la ricorrente ha dichiarato di aver avvisato dell’inizio
dell’attività lucrativa il suo consulente all’URC, e di essere “(…)del
parere che queste informazioni passano direttamente a lei (…)” (cfr. doc.
629).
L’operatrice del servizio
sociale comunale ha risposto affermando che “(…) se ha consegnato i
documenti al consulente URC allora dovrebbero essere automaticamente passati a Bellinzona
(assistenza), non avendo una procura su di lei, è corretto che non mi sia
arrivato nulla. L’importante è che sia stata avvisata la signora __________
(…)” (cfr. doc. 629).
La ricorrente ha ancora
risposto affermando che è stato il suo consulente URC a dirle di parlare con il
datore di lavoro ed in seguito di contattare l’assistenza (cfr. doc. G, pag. 3
allegato a doc. I).
Il 26 settembre 2017 l’USSI,
dopo essere venuto a conoscenza dell’inizio dell’attività lucrativa, ha emanato
un ordine di restituzione chiedendo a RI 1 di restituire le prestazioni
percepite indebitamente (cfr. doc. 465). Come emerge dagli atti, l’ordine di
restituzione non è stato contestato e le prestazioni sono state restituite.
Nella medesima data l’USSI
ha emanato anche una decisione di sanzione nella quale ha applicato a RI 1 una
riduzione delle prestazioni assistenziali di fr. 300.-- al mese per tre mesi, e
più precisamente per il periodo che va da agosto ad ottobre 2017, per il
mancato annuncio dell’attività lucrativa (cfr. doc. 623).
Il 10 ottobre 2017 la
ricorrente ha personalmente inoltrato un reclamo nel quale ha contestato la
decisione di sanzione emanata dall’USSI, indicando invece di avere
adeguatamente informato sia il suo consulente URC, sia l’operatrice dell’Ufficio
sociale di Tenero, di aver iniziato un’attività lucrativa.
Inoltre la ricorrente ha anche
indicato che la sanzione, oltre a non essere giustificata, sarebbe eccessiva
per la sua difficile situazione finanziaria, e quindi sproporzionata (cfr. doc.
624.
- 625).
Con decisione di reclamo del 26
marzo 2018 l’USSI ha respinto il reclamo sopra citato e confermato
integralmente il contenuto della sua precedente decisione (cfr. doc. 614).
In data 3 aprile 2018
l’operatrice del servizio sociale comunale di __________, __________, ha
presentato osservazioni alla decisione su reclamo sopra citata, dal tenore
seguente:
" (…)
Al punto 4 (pag. 2), come riportato anche al punto I. (pag. 4), la
Sig.ra RI 1 dichiara di aver annunciato l’inizio della sua attività lavorativa
lucrativa sia al consulente URC sia all’ufficio sociale di __________. Si
precisa che l’ufficio sociale di __________ riceve l’informazione tramite
e-mail di tale attività lucrativa in data 3 [recte: 4] luglio 2017. La
signora comunica in tale occasione la sua necessità di ripresentare la domanda
USSI in seguito al suo licenziamento. Non appena ricevuta la comunicazione
l’ufficio sociale di __________ si è preoccupato di informare immediatamente
l’USSI per bloccare le prestazioni in qual momento attive e avviare la
procedura di rimborso di prestazioni indebitamente percepite. (…)” (cfr. doc.
619)
2.6
Chiamato ora a
pronunciarsi, questo Tribunale non può che approvare l’operato
dell’amministrazione.
La
ricorrente, non fornendo tutte le informazioni necessarie per la
definizione del proprio reddito disponibile residuale, ha violato l’obbligo di
collaborazione previsto all’art. 9a cpv. 1 lett. d Reg.Las.
La sua patrocinatrice contesta
questo fatto sostenendo segnatamente che:
" (…)
4.
(…) Come si evince dallo scambio di e-mails (Doc. G), la
Signora RI 1 era convinta che l’ufficio sociale fosse al corrente dei
cambiamenti della propria situazione professionale. La Signora Camesi, in data
13.
luglio 2017, ha risposto alla Ricorrente che “se ha consegnato i
documenti al consulente URC allora dovrebbero essere automaticamente passati a
Bellinzona (assistenza)” (cfr. Doc. G).
Ricevuta questa comunicazione la signora RI 1 ha pensato che fosse
tutto in ordine.
(…).
Nel caso in esame, non corrisponde al vero che la Ricorrente abbia
violato l’obbligo di collaborare e fornire tutte le informazioni necessarie per
la definizione del proprio reddito disponibile e violato l’obbligo di segnalare
ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale
da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni
assistenziali (artt. 67 e 68 Las) come invece sostenuto dall’USSI a motivazione
della sanzione pronunciata nei confronti della mia patrocinata.
L’USSI, nella decisione qui impugnata, non ha infatti considerato
il fatto che la Ricorrente abbia tempestivamente informato l’URC del
cambiamento imminente della propria situazione, abbia collaborato e fornito
ogni informazione necessaria. Infatti, come già menzionato, il nuovo contratto
è stato timbrato e visionato dall’URC. (…)” (cfr. doc. I)
Dalle carte processuali, emerge
che la ricorrente ha dapprima comunicato l’inizio dell’attività lavorativa al
suo consulente dell’URC con e-mail del 26 aprile 2017, e solo in seguito, nel
luglio 2017, si è rivolta all’operatrice del servizio sociale comunale di __________
(cfr. doc. 626; 629).
L’oggetto dell’e-mail inviato
all’operatrice è “documenti dopo il licenziamento”. La ricorrente ha
comunicato la sua necessità di ripresentare la domanda di prestazioni
assistenziali in seguito al licenziamento.
Ciò è confermato dal fatto che
la ricorrente ha in seguito risposto ad un ulteriore email dell’operatrice dichiarando
che “(…) io dopo ho chiamato la consulenza l-gav per settore alberghiero per
vedere come vengo pagato. Consulente urc mi diceva seconda cosa dopo parlare
con datore di lavoro è contattare assistenza (…)” (cfr. doc. 629 i.i; doc.
G, pag. 3 allegato a doc. I).
Comunque, anche volendo
considerare che l’annuncio è stato fatto anche all’operatrice sociale, questa
Corte rileva che, in ogni caso, la ricorrente non ha fornito questa l’informazione
tempestivamente, visto che il primo e-mail inviato è del 4 luglio 2017 (cfr.
doc. 630), quando aveva iniziato l’attività lucrativa il 2 maggio 2017, e
quindi l’annuncio è di gran lunga posteriore al versamento delle prestazioni
sociali.
Ciò è inoltre anche stato confermato
dalla stessa operatrice nelle sue osservazioni del 3 aprile 2018 concernenti la
decisione su reclamo, dove ha dichiarato che “(…) si precisa che l’ufficio
sociale di Tenero riceve l’informazione tramite e-mail di tale attività
lucrativa in data 3 [recte: 4] luglio 2017 (…)” (cfr. doc. 619:
consid. 2.5. i.f.).
Per quanto concerne l’e-mail del 13 luglio
2017.
inviato dall’operatrice dell’ufficio sociale di __________, se è vero che
quest’ultima ha scritto quanto sopra riportato della patrocinatrice della
ricorrente (cfr. pag. 15 i.f., 16 i.i.), ella ha poi continuato indicando,
nello stesso email, che “(…) l’importante è che sia stata avvisata la
signora __________ (…)” (cfr. doc. 629).
Ad avvalorare ulteriormente
questo aspetto vi è il fatto che la ricorrente, in un email di medesima data ma
precedente a quello sopra indicato, ha risposto all’operatrice dell’ufficio
sociale di __________ – che le comunicava che“(…) riguardo le sua email e i
miei appunti sulla sua situazione non ho però trovato alcuna sua comunicazione
che avesse cominciato un’attività lucrativa a partire dal 02.05.2017 (…)” e
le chiedeva se “(…) aveva per caso lei inoltrato alla signora __________,
incaricata della sua pratica di assistenza, il contratto di lavoro per
annunciare il cambiamento della sua situazione economica? (…)” (cfr. doc. 630)-
che “(…) avevo inoltrato il contratto di lavoro al mio consulente dell’URC e
mi ha cancellato dal sistema COLSTA. Io ero del parere che queste informazioni
passano direttamente a lei (…)” (cfr. doc. 629).
È in effetti a quest’ultima
affermazione che si riferisce la patrocinatrice della ricorrente quando dichiara
che:
" (…)
Quale principio generale del diritto amministrativo, l’art. 8 PA
prevede che “l’autorità che si reputa incompetente trasmette senz’indugio la
causa a quella competente”. Questo principio portante del diritto
amministrativo è ripreso a livello cantonale dall’art. 6 LPAmm, applicabile
alla fattispecie per rinvio dell’art. 31 Lptca.
(…).
La Ricorrente ancora prima di iniziare il nuovo impiego presso __________,
ha informato l’URC della propria situazione.(…).
Infatti, in virtù del principio della trasmissione d’ufficio,
l’URC o l’Ufficio dei servizi sociali avrebbero dovuto comunicare alla
competente autorità – quindi all’USSI- il cambiamento della situazione della
Signora RI 1 e ciò avrebbe comportato la soppressione delle prestazioni assistenziali.
(…)” (cfr. doc. I)
Il TCA ricorda
che invece, contrariamente a quanto affermato dalla patrocinatrice della
ricorrente, non esiste nessun obbligo tra le diverse amministrazioni di
segnalare vicendevolmente tutti i dati personali riguardanti assicurati per i
quali è stato aperto un incarto, nel senso che ogni informazione acquisita da
un ufficio debba automaticamente essere trasmessagli altri organi
amministrativi per conoscenza (cfr. STFA P 8/03 del 22 giugno 2004; DTF 140 V
521.
del 2 settembre 2014).
L’Alta Corte nel caso
sopra citato del 22 giugno 2004, ha, in particolare, osservato che l’autorità
cantonale aveva giustamente considerato che in concreto non poteva essere
imputata ai responsabili dell’Ufficio AI negligenza alcuna per non aver informato
la Cassa di compensazione, e più precisamente il servizio competente per le
prestazioni complementari, del fatto che l’assicurato necessitasse, a causa
della sua malattia invalidante, di un regime dietetico speciale. Tale principio
è stato ribadito nella sentenza P 7/06 del 22 agosto 2006.
Al riguardo cfr. pure STCA
42.2013.7
del 11 novembre 2013 al consid. 2.12 e STCA 39.2014.10 del 25
febbraio 2015 al consid. 2.14.
In seguito la patrocinatrice
della ricorrente, ha anche affermato che:
" (…) In
alternativa, le autorità interpellate dalla Ricorrente avrebbero dovuto rendere
attenta la stessa del suo obbligo di informare direttamente l’USSI. (…)” (cfr.
doc. I)
Al riguardo, questa Corte
rileva quanto segue.
L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per
l'amministrazione un dovere di
carattere collettivo, generale e permanente di
fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale
dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un
caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2)
Per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato
all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il
proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi
diritti e obblighi (cfr. DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne
soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le
informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima
dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di, carattere
generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV
3953).
Di conseguenza il consulente dell’URC non era tenuto a
comunicare alla ricorrente di informare l’USSI dell’inizio dell’attività
lucrativa, non essendo propriamente questo l’ambito di sua competenza.
La ricorrente,
contrariamente a quanto previsto dagli art. 67 e 68 Las (cfr. consid. 2.3.),
non ha quindi tempestivamente comunicato all’USSI l’inizio della sua attività
lucrativa, e questo, nonostante sulle decisioni delle prestazioni assistenziali
fosse sempre stato chiaramente ed esplicitamente menzionato l’avvertimento
d’annunciare all’USSI ogni cambiamento (cfr. doc. 486-487). Al contrario la
ricorrente ha continuato a percepire l’assistenza sociale, e a ricevere
l’importo, che non può definirsi esiguo (cfr. doc. 486, fr. 2'152.-- al mese,
in linea di massima ci si dovrebbe accorgere se si riceve un importo così sul
conto), sul suo conto corrente, senza minimamente preoccuparsi che il calcolo
delle prestazioni non era stato adeguato alla sua nuova situazione per quanto
concerne i mesi di giugno e luglio 2017.
A mente di questa Corte la
violazione commessa dall’assicurata configura, pertanto, una negligenza grave,
per cui l’invocata buona fede (invocata espressamente dalla patrocinatrice nel ricorso:
cfr. doc. I, par. 8 i.f., pag. 4) non deve essere ammessa relativamente al
mancato annuncio dell’esercizio di un’attività lavorativa presso l’__________
di __________. __________
In effetti, anche per
quanto concerne all’asserzione ricorsuale secondo cui la buona fede della
ricorrente deriverebbe dal fatto che la ricorrente aveva già agito così in precedenza
e più precisamente nel corso del mese di gennaio del 2016 (cfr. doc. I, par. 8,
pag. 4; doc. c pagina 2 allegato a doc. I), senza incorrere in una sanzione, secondo
questa Corte ciò non giustifica comunque il mancato annuncio in questa
occasione.
Questo, a maggior ragione,
se si considera che l’USSI, nella risposta del 28 maggio 2018 (cfr. doc. III) ha
rilevato che “avendo già in passato svolto delle attività lavorative e che
queste attività erano state segnalate all’USSI, la signora RI 1 era a
conoscenza della corretta procedura di segnalazione all’USSI (…)” (cfr.
III, par. 6, pag. 3) e quindi che la ricorrente, a prescindere dal caso da lei
menzionato, in passato aveva già segnalato all’amministrazione l’inizio di
altre attività lucrative.
L’insorgente non era
quindi legittimata a credere che un eventuale annuncio sarebbe poi stato
inoltrato aromaticamente all’USSI, ritenuto, se non altro e come già visto
sopra, che da una lettura accurata delle decisioni in suo possesso avrebbe
evinto che l’annuncio andava fatto direttamente all’USSI.
In simili condizioni,
l’invocata buona fede non può essere ammessa per i mesi di giugno e luglio
2017.
In tale contesto va
ricordato che, per negare la buona fede non è necessario un comportamento
doloso, né fraudolento (cfr. STFA C103/06 del 2 ottobre 2006).
2.7
Da ultimo la patrocinatrice
della ricorrente ha sostenuto che:
" (…) La
Signora RI 1, oltre a non avere colpe, già a partire dal mese di luglio 2017
non percepiva più alcun reddito, e perciò una sanzione di CHF 900.-- non appare
proporzionata. (…)” (cfr. doc. I, par. 9 i.f., pag. 5)
A tal proposito il TCA rileva
che, siccome la sanzione è conforme a quando indicato nelle
tabelle riportate nelle direttive dell’USSI (cfr. consid. 2.2. cfr.
direttive COSAS del 2005 e direttive "Sanzioni in generale", in
vigore dal 1° gennaio 2016), ed è conforme anche ai precedenti
giurisprudenziali dell’Alta Corte e di questa Corte (cfr. sentenze consid.
2.4
), la sua entità, come precisato anche dall’amministrazione nella decisione
qui impugnata (cfr. doc. 618), rispetta anche il principio della
proporzionalità. Questo non impedisce però alla ricorrente di valutare semmai la
possibilità di chiedere all’USSI, se rispetta le condizioni, di poter
beneficiare di un pagamento rateizzato.
2.8
In conclusione,
e alla luce di tutti i considerandi precedenti, il TCA non può che confermare
la decisione su reclamo del 26 marzo 2018.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti