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Decisione

42.2018.16

Riduzione delle prestazioni assistenziali. Assicurata non ha informato dell’inizio di un’attività lucrativa. Diritto di essere sentito

13 agosto 2018Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

1.4. Il termine di 10 giorni

impartito da questa Corte alle parti per presentare ulteriori mezzi di prova è

trascorso infruttuoso (cfr. doc. VI).

Considerandi

2.1

Oggetto del contendere è la

questione di sapere se l’USSI ha, a giusta ragione oppure no, applicato alla

ricorrente una riduzione delle prestazioni assistenziali di fr. 300.-- al mese

per tre mesi - e più precisamente per il periodo che va da agosto ad ottobre

2017.

- ritenendo che quest’ultima, continuando nei mesi di giugno e luglio 2017

a percepire le prestazioni assistenziali senza annunciare che a partire dal 2

maggio 2017 aveva iniziato un’attività lucrativa, ha violato il suo obbligo di

collaborazione e di fornire tutte le informazioni necessarie per la definizione

del proprio reddito disponibile residuale, previsto all’art. 9 cpv. 1 lit. d

Reg.Las.

La patrocinatrice della

ricorrente ha innanzitutto contestato la decisione su reclamo del 28 marzo 2018

emessa dall’USSI per motivi d’ordine formale.

Più specificatamente, in sede

ricorsuale, ha fatto valere una lesione del diritto di essere sentita, sostenendo

che l’USSI non avrebbe dato alla ricorrente la possibilità, prevista dall’art.

9a cpv. 2 del Regolamento sull’assistenza sociale, di inoltrare le proprie

giustificazioni prima di decidere la misura della sanzione (cfr. doc. I pag.

5).

L’USSI, nella sua risposta del

28.

maggio 2018 al riguardo ha sottolineato che “(…) tramite reclamo e poi

dettagliatamente nel ricorso l’assistita ha potuto adeguatamente esporre le sue

argomentazioni e giustificazioni di modo che una mancata richiesta preventiva

di giustificazioni risulta in concreto sanata e irrilevante (…)” (cfr. doc.

III, par. 9, pag. 4 i.f.).

Ai sensi dell'art. 29 cpv.

2.

Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza,

dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per

l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei

suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire

sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di

partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di

determinarsi al riguardo (STFA H 97/04 del 29 giugno 2006; DTF 129 II 504

consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b;

cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si

applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid.

1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).

Dagli atti non risulta che

l’amministrazione abbia sentito ed informato formalmente la ricorrente prima di

emettere la decisione di sanzione, come prevede il regolamento sull’assistenza

all’art. 9a cpv. 2.

Tuttavia, come stabilito dalla

giurisprudenza federale, la violazione del diritto di essere sentito è sanabile

se l'interessata, come in concreto, ha la possibilità di esprimersi dinanzi a

un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul

diritto (STF 8C_414/2015 consid. 2.3.; DTF 137 I 195 consid. 2.3.2.; DTF 135 I

279.

consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183).

Nel caso di specie, il TCA

dispone di un pieno potere di esame in tal senso (cfr. anche sentenza

8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio

inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento

della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).

Inoltre, per costante

giurisprudenza federale, è possibile prescindere da un rinvio della causa

all'amministrazione se, come in concreto, una simile operazione si esaurirebbe

in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente il processo

in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere sentito -

della parte ad essere giudicata celermente (DTF 137 I 195 consid. 2.3.3.; DTF132

V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti, cfr. anche sentenza 9C_937/2011 del

9.

luglio 2012, consid. 2.3).

Da ultimo, questa Corte rileva

anche che la ricorrente nel reclamo da lei inoltrato (cfr. doc. 624-625) non ha

accennato minimamente alla violazione del diritto di essere sentita, che è

stata invece sollevata dalla sua patrocinatrice soltanto in sede ricorsuale

(cfr. doc. I), e questo nonostante il fatto che il motivo della sanzione veniva

specificato chiaramente anche nella precedente decisione di sanzione del 26

settembre 2017 nella menzione “(…) per mancato annuncio (violazione

dell’obbligo di informare) (…)” (cfr. doc. 623).

La censura di natura formale

deve dunque essere respinta.

2.2

L'art. 9a cpv. 1 lett. d Reg.Las

stabilisce che le prestazioni assistenziali possono essere ridotte, sospese,

rifiutate o soppresse se il beneficiario non rispetta, intenzionalmente,

l’obbligo di collaborare e di fornire tutte le informazioni necessarie per la

definizione del proprio reddito disponibile residuale (art. 21 Laps).

In caso di riduzione,

sospensione, rifiuto o soppressione delle prestazioni assistenziali, l’autorità

competente, dopo aver informato e sentito il beneficiario, rilascia una

decisione scritta e motivata con l’indicazione dei rimedi giuridici (cpv. 2).

La decisione di riduzione

stabilisce la durata della sanzione, alla cui scadenza vi sarà una

rivalutazione della situazione da parte dell’autorità decidente, con la

possibilità di rinnovare la decisione nel caso in cui le condizioni materiali

per una riduzione siano ancora date (cpv. 3).

Contro la decisione sono

dati i rimedi di diritto di cui all’art. 33

Laps. Il reclamo ed il

ricorso non hanno effetto sospensivo (cpv. 4).

A proposito dei limiti

della riduzione l'art. 23 Las prevede che:

" 1Le prestazioni assistenziali strettamente

indispensabili non possono essere rifiutate, anche se l’interessato sia

personalmente colpevole del suo stato.

2L’importo delle prestazioni

ordinarie e di quelle speciali, stabilito secondo gli art. 18 e 20, può però

essere ridotto, tenuto conto delle direttive in merito della Conferenza

svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

Le direttive COSAS del 2005,

aggiornate nel dicembre 2016 e valide a partire dal 2017, al punto A.8.2

(“Riduzione della prestazione quale sanzione”) stabiliscono che:

" Nel caso la persona non rispetti le condizioni o violi i

suoi obblighi legali, sarà valutata l’opportunità di un’adeguata riduzione

delle prestazioni sotto forma di sanzione.

Una riduzione

delle prestazioni deve essere fondata nella le­gislazione cantonale e

rispondere al principio di proporziona­lità. Essa deve essere stabilita tramite

una decisione formale e motivata, e indicare le possibili vie di ricorso (cfr capitolo

H.12). La persona interessata deve avere prima la possibilità di esprimersi sui

fatti.

Prima di applicare una riduzione della

prestazione nella forma di una sanzione, si deve verificare se:

■ il comportamento avuto giustifichi una

riduzione;

■ se la persona interessata sapeva quale comportamento ci si

attendeva da lei e che non farvi fronte avrebbe comportato una riduzione;

■se la persona interessata ha delle giustificazioni

rilevanti da addurre per il suo comportamento.

Una riduzione

delle prestazioni a titolo di sanzione deve essere chiaramente distinta dalla

restituzione di prestazioni del sostegno sociale nell’ambito dell’obbligo al

rimborso (cfr capitolo E.3). Nel caso si abbia contemporaneamente sia una

sanzione sia un obbligo di rimborso, l’ammontare globale non deve superare

quello della sanzione.

■ Estensione

della riduzione

A titolo di sanzione, tenuto conto del principio di proporzio­nalità

del fabbisogno di base per il mantenimento, possono essere applicate delle

riduzioni che si situano in una fascia che va dal 5% fino al 30% del

mantenimento, possono essere inoltre ridotte o soppresse la quota esente

(franchigia) sul reddito così come i supplementi per l’integrazione.

Il principio di

proporzionalità richiede un procedimento specifico e puntuale. La riduzione

della prestazione per il mantenimento deve avere un rapporto adeguato sia con

gli aspetti personali, sia materiali e temporali riguardo al comportamento

contestato:

■ sono da considerare le ripercussioni sulle persone

coinvolte fa­centi parte della medesima unità di riferimento – in particolare

nei confronti di bambini e di adolescenti;

■ L’entità del danno causato dal comportamento

è da vagliare nel calcolo della sanzione. La riduzione massima del 30% del

fabbisogno per il mantenimento è ammessa solo in casi di ri­petuta o grave

violazione degli obblighi;

■ Considerando l’entità del comportamento

contestato, la ridu­zione è applicata al massimo per 12 mesi. Le riduzioni che

superano il 20% sono da limitare a 6 mesi, poi sono da riesami­nare.”

La Direttiva dell'USSI denominata

"Sanzioni in generale", in vigore dal 1° gennaio 2016, ha il seguente

tenore:

" 1. PRINCIPI GENERALI

1.1

Disposizioni COSAS

Al capitolo A.8.2 si indica che il mancato rispetto delle

condizioni definite o la violazione degli obblighi legali possono comportare

sanzioni sotto forma di riduzione delle prestazioni.

In caso di sanzione è necessario che:

· La persona interessata possa far valere le

ragioni che giustificano il suo comportamento

· La decisione per

sanzioni e riduzioni sia in forma scritta

· La sanzione e/o

la riduzione abbia una durata definita.

1.2

In caso di più motivi per sanzioni

sarà applicata la sanzione più grave. La decisione dovrà riportare

tutte le sanzioni accumulate contemporaneamente.

1.3

In presenza di una trattenuta

al beneficiario dovrà essere assicurato il minimo vitale. Nel caso

con la sanzione si scendesse sotto il minimo vitale, la trattenuta sarà sospesa

fino al termine della sanzione (priorità alla sanzione).

A.8.2 COSAS

Quando, contemporaneamente, vi è una sanzione e anche un

obbligo al rimborso, va assolutamente evitato che la prestazione rimanente

scenda sotto il minimo vitale assoluto. Se ciò avvenisse, l’obbligo di rimborso

sarà sospeso fino alla fine della sanzione.

2.

TIPO DI SANZIONE

Durata

3.

mesi

3.

mesi

Importo

CHF 100

CHF 300

In caso

di recidiva

Non

rinnovabile è passa a 2

Rinnovabile

Decisione

2.

firme =

OSA + CS

2.

firme =

OSA + CS

In generale

In

presenza di un ODR la sanzione da applicare è sempre GRAVE

3.

ELENCO DETTAGLIATO MOTIVI E SANZIONI

3.1

Giustificati motivi

Situazione

Giustificati motivi

Esempi/ durata

Annuncio

tardivo

di un

cambiamento

Importante

Giustificazione

medica

Ricovero

CPC, Ospedale

Mancato

annuncio

(violazione

dell’

dell’obbligo

di

informare)

o

Mancata

collaborazione

Giustificazione

medica

Ricovero

CPC,

Ospedale

Assenza

Ingiustificata

ad un

colloquio

di

Rinuncia a

prestazioni assistenziali

Solo se

immediata

Inabilità

lavorativa temporanea

comprovata

da certificato medico

consulenza

Visita

medica comprovata da giustificativo

3.2

Non giustificati

motivi

Altri motivi ad esempio

·

Disponibilità finanziaria limitata

·

Non ho ricevuto la lettera

non

sono ritenuti validi.

3.3

Sanzioni ¨

MOTIVO

Sanzione USSI

Annuncio

tardivo di un cambiamento importante

300.

Mancato

annuncio (violazione dell’obbligo di informare)

300.

Assenza

giustificata ad un colloquio di consulenza

100.

Mancato

rispetto di altre istruzioni dell’OSA

100.

Mancata

collaborazione

non

rispetta, intenzionalmente, l’obbligo di collaborare e di fornire tutte le

informazioni necessarie per la definizione del diritto (art. 21 Laps)

300-

Ev. sospensione

da

valutare CS

Fornisce

intenzionalmente informazioni inveritiere o incomplete (art. 36 Laps)

300-

Ev. segnalazione al MP da valutare con CS

fa un uso

improprio delle prestazioni assegnategli (mancato pagamento delle spese

conteggiate nel calcolo della prestazione – pigione, elettricità)

100.

4.

DISPOSIZIONI FINALI

·

Questa direttiva è valida dal 1

gennaio 2016 fino a revoca. (…)”

2.3

Relativamente all’obbligo di

informazione in generale, l’art. 67 Las prevede che:

" 1Il richiedente,

rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza

sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie;

esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti

degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione.

2A

richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico

e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto

professionale.”

L’art. 68 Las, afferente

all’obbligo di informare in particolare, enuncia quanto segue:

" 1L’assistito è

tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni

cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da

implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni

assistenziali.

2L’assistito

è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale

l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione

di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio.”

Lo scopo

dell’obbligo

di informare consiste nel permettere all’amministrazione di

procedere ad un (nuovo) calcolo della prestazione in questione facendo capo a

dati economici aggiornati e corretti (al riguardo cfr. STF 9C_453/2011 del 15

settembre 2011 consid. 4.1.; STCA 39.2013.4 del 15 luglio 2013 consid. 2.10.).

2.4

A proposito della riduzione

di prestazioni assistenziali, nel caso di una persona alla quale è stato

ridotto il reddito di inserimento del 15% per tre mesi, in quanto non si era

sforzata a sufficienza per ritrovare una propria autonomia economica, il

Tribunale federale, con sentenza 8C_320/2011 del 9 gennaio 2012,

ha osservato:

" (…)

4.1

Selon l'art. 12 Cst., quiconque est dans une

situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens

indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit

fondamental à des conditions minimales d'existence ne garantit toutefois pas un

revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour

survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que

la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 135 I 119 consid. 5.3 p. 123). Une réduction des prestations à titre de sanction

est compatible avec l'art. 12 Cst. à la condition qu'elle ne porte pas atteinte

au minimum vital absolu. Les normes de la Conférence suisse des institutions

d'action sociale préconisent ainsi de ne pas diminuer le forfait pour

l'entretien de plus de 15 % pour une durée maximale de 12 mois (normes de la

CSIAS A.8.2).

4.2

Le recourant est au bénéfice d'un revenu

d'insertion. Or, celui-ci comprend une prestation financière, laquelle est

composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer

effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al .1 LASV). Dans la

mesure où la réduction des prestations ne concerne que le forfait d'entretien

(cf. art. 45 al. 1 RLASV), les frais de logement du recourant ne sont pas

touchés par cette réduction. En outre, ses enfants ne sont pas à sa charge

puisqu'il vit séparé d'eux et de sa femme et que ceux-ci touchent également des

prestations d'aide sociale. Pour le reste, le recourant n'expose pas en quoi la

réduction du montant des prestations, pour une durée inférieure à douze mois,

le mettrait concrètement dans une situation qui porterait atteinte à son droit

constitutionnel garantissant des conditions minimales d'existence.”

In

un’altra sentenza 8C_321/2011 del 9 gennaio 2012 relativa al beneficiario di un

reddito di inserimento da parte dell’assistenza sociale del Canton Vaud, al

quale, non avendo dichiarato un determinato reddito, è stata chiesta la

restituzione di fr. 725.-- e applicata una riduzione del 15% all’importo del

reddito di inserimento per un mese, l’Alta Corte ha stabilito quanto segue:

" (…)

4.

4.1

Le recourant se plaint en premier lieu d'une

violation du principe de proportionnalité dans l'application de l'art. 45 LASV.

Il soutient qu'il lui est uniquement reproché d'avoir omis de déclarer la

perception d'un montant de 725 fr. versé au titre d'allocations familiales

rétroactives pour les mois d'avril à septembre 2005. Selon lui, il s'agit

cependant d'un acte isolé, concernant un montant relativement peu élevé, de

sorte qu'un simple avertissement eût été suffisant pour atteindre le but visé

en ménageant au mieux ses intérêts.

4.2

Le grief de violation du droit cantonal ne peut

pas être soulevé dans un recours devant le Tribunal fédéral, à moins qu'il

porte sur la violation de droits constitutionnels cantonaux ou de dispositions

cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et

votations populaires (cf. art. 95 let. c et d LTF). En ce qui concerne

l'application du droit cantonal, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral se

limite donc à la violation du droit fédéral, y compris des droits et principes

constitutionnels fédéraux (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral n'examine

toutefois le respect du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) que

sous l'angle restreint de l'interdiction de l'arbitraire avec lequel il se

confond (art. 9 Cst.; ATF 134 I 153).

4.3

En l'espèce, en confirmant la réduction du

montant de son forfait RI de 15 % pendant un mois, la juridiction cantonale a

manifestement tenu compte des circonstances du cas d'espèce, à savoir notamment

que le recourant n'avait pas d'antécédents en matière de violation des

obligations liées à l'octroi des prestations financières. En effet, la sanction

prévue correspond au minimum prévu par la loi. Par ailleurs, la réduction ou la

suppression du RI en application de l'art. 42 al. 1 RLASV ne présuppose pas

comme préalable le prononcé d'un avertissement. Partant, la réduction du

forfait de l'aide sociale de 15 % pendant un mois n'est pas arbitraire. (…)”

In una sentenza

8C_645/2011 del 5 dicembre 2011 il Tribunale federale ha respinto in quanto

ricevibile il ricorso inoltrato da un beneficiario del reddito d’inserimento a

cui è stata applicata una riduzione del 15% per tre mesi a causa di mancate

ricerche di lavoro durante il mese di marzo 2009 ed ha così riassunto la

sentenza cantonale:

" (…)

3.

3.1

Le jugement attaqué repose sur la loi cantonale

vaudoise sur l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; RSV 822.11) et son règlement

d'application du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1).

En bref, la juridiction cantonale a considéré que

les recherches de travail effectuées au mois de mars 2009 étaient insuffisantes

au regard des exigences consacrées par la pratique cantonale. En effet, elle a

constaté que les pièces produites par l'intéressé à l'appui de ses allégations

(des recherches d'emploi effectuées dans le cadre du programme d'emploi

temporaire mis en oeuvre par la Ville de Lausanne et des réponses négatives de

cinq employeurs) n'attestent pas l'accomplissement de recherches pour le mois

en question, du moment que, ou bien elles ne mentionnent pas le nom de

l'employeur potentiel, ou bien elles n'indiquent pas la date des recherches de

travail. Aussi, la juridiction cantonale a-t-elle jugé que la sanction

prononcée par l'administration était justifiée tant dans son principe que dans

sa quotité. (…)”

Sul tema

della riduzione di prestazioni assistenziali vedi pure la sentenza del

Tribunale federale 8C_226/2011 del 24 gennaio 2012 relativa ad un avvocato

indipendente al quale, non avendo dichiarato il proprio guadagno, il reddito di

inserimento è stato soppresso per due mesi a titolo di sanzione ed è stata

chiesta la restituzione di un determinato importo.

L’Alta

Corte, con sentenza 8C_543/2016 del 20 settembre 2016 ha confermato il giudizio

di questa Corte 42.2016.5 del 3 agosto 2016, nel quale quest’ultima ha

stabilito che l’USSI ha, a giusta ragione, applicato alla ricorrente una

riduzione delle prestazioni assistenziali di fr. 250.-- al mese per tre mesi,

per il fatto che quest’ultima aveva interrotto un’occupazione adeguata dopo

pochi giorni di attività.

In una sentenza 42.2014.12

del 6 novembre 2014, pubblicata in RtiD II-2015, pag. 38 seg. il TCA ha

stabilito che l’USSI ha a ragione applicato a un beneficiario di prestazioni

assistenziali una riduzione di fr. 250.-- al mese per tre mesi, poiché, non partecipando

al colloquio che aveva lo scopo di assegnargli un’attività di pubblica utilità,

ha di fatto rifiutato una misura di inserimento.

In una sentenza 42.2018.14 del (data) 2018 il

TCA ha confermato ha stabilito che l’USSI ha, a giusta

ragione, applicato al ricorrente una riduzione delle prestazioni assistenziali di

fr. 100.-- al mese per tre mesi, per non aver fornito, nonostante i vari

solleciti, le risposte dei potenziali datori di lavoro alle ricerche di lavoro

da lui inviate nel periodo che va da gennaio ad agosto 2017.

2.5

Nella presente fattispecie RI

1.

ha beneficiato, nei mesi di giugno e luglio 2017, di prestazioni

assistenziali mensili ordinarie e speciali per complessivi fr. 4'304.-- (cfr.

doc. 486).

Dagli atti emerge che la

ricorrente ha avvisato, tramite e-mail del 26 aprile 2017, il suo consulente

URC __________ dell’inizio di un’attività lavorativa a partire dal 2 maggio

2017.

presso l’__________ di __________ in qualità di assistente HR (cfr. doc.

626).

L’8 maggio 2017 l’URC ha quindi

effettuato l’annullamento del nominativo della ricorrente dal sistema COLSTA

(cfr. doc. 628).

Con e-mail del 28 giugno 2017

la ricorrente ha poi avvisato nuovamente il suo consulente URC comunicandogli

di essere stata licenziata con effetto al 26 giugno 2017 e chiedendo come

doveva muoversi (cfr. doc.626).

Con e-mail di risposta di

medesima data, quest’ultimo le ha risposto di informarsi presso il datore di

lavoro per verificare se pagano la malattia ed in seguito di contattare

l’assistenza (cfr. doc. F allegato a doc. I).

La disdetta del contratto, datata

20.

giugno 2017, figura agli atti (cfr. doc. 636).

La ricorrente è poi stata in

malattia dal 22 giugno 2017 all’11 luglio 2017, come si evince dal certificato

medico Dr. med. __________ (cfr. doc. 637, 638).

Con e-mail del 4 luglio 2017

l’assicurata ha inviato all’operatrice del servizio sociale comunale __________

la lettera di licenziamento dell’__________ unitamente al certificato medico

(cfr. doc. 630).

Con e-mail di risposta del 13

luglio 2017, l’operatrice ha comunicato alla ricorrente di non avere trovato

alcuna sua comunicazione che annunciasse un’attività lucrativa a partire dal 2

maggio 2017, e ha esplicitamente chiesto alla ricorrente se aveva avvisato la

Signora __________, incaricata della sua pratica di assistenza (cfr. doc. 630).

Con email di risposta di

medesima data, la ricorrente ha dichiarato di aver avvisato dell’inizio

dell’attività lucrativa il suo consulente all’URC, e di essere “(…)del

parere che queste informazioni passano direttamente a lei (…)” (cfr. doc.

629).

L’operatrice del servizio

sociale comunale ha risposto affermando che “(…) se ha consegnato i

documenti al consulente URC allora dovrebbero essere automaticamente passati a Bellinzona

(assistenza), non avendo una procura su di lei, è corretto che non mi sia

arrivato nulla. L’importante è che sia stata avvisata la signora __________

(…)” (cfr. doc. 629).

La ricorrente ha ancora

risposto affermando che è stato il suo consulente URC a dirle di parlare con il

datore di lavoro ed in seguito di contattare l’assistenza (cfr. doc. G, pag. 3

allegato a doc. I).

Il 26 settembre 2017 l’USSI,

dopo essere venuto a conoscenza dell’inizio dell’attività lucrativa, ha emanato

un ordine di restituzione chiedendo a RI 1 di restituire le prestazioni

percepite indebitamente (cfr. doc. 465). Come emerge dagli atti, l’ordine di

restituzione non è stato contestato e le prestazioni sono state restituite.

Nella medesima data l’USSI

ha emanato anche una decisione di sanzione nella quale ha applicato a RI 1 una

riduzione delle prestazioni assistenziali di fr. 300.-- al mese per tre mesi, e

più precisamente per il periodo che va da agosto ad ottobre 2017, per il

mancato annuncio dell’attività lucrativa (cfr. doc. 623).

Il 10 ottobre 2017 la

ricorrente ha personalmente inoltrato un reclamo nel quale ha contestato la

decisione di sanzione emanata dall’USSI, indicando invece di avere

adeguatamente informato sia il suo consulente URC, sia l’operatrice dell’Ufficio

sociale di Tenero, di aver iniziato un’attività lucrativa.

Inoltre la ricorrente ha anche

indicato che la sanzione, oltre a non essere giustificata, sarebbe eccessiva

per la sua difficile situazione finanziaria, e quindi sproporzionata (cfr. doc.

624.

- 625).

Con decisione di reclamo del 26

marzo 2018 l’USSI ha respinto il reclamo sopra citato e confermato

integralmente il contenuto della sua precedente decisione (cfr. doc. 614).

In data 3 aprile 2018

l’operatrice del servizio sociale comunale di __________, __________, ha

presentato osservazioni alla decisione su reclamo sopra citata, dal tenore

seguente:

" (…)

Al punto 4 (pag. 2), come riportato anche al punto I. (pag. 4), la

Sig.ra RI 1 dichiara di aver annunciato l’inizio della sua attività lavorativa

lucrativa sia al consulente URC sia all’ufficio sociale di __________. Si

precisa che l’ufficio sociale di __________ riceve l’informazione tramite

e-mail di tale attività lucrativa in data 3 [recte: 4] luglio 2017. La

signora comunica in tale occasione la sua necessità di ripresentare la domanda

USSI in seguito al suo licenziamento. Non appena ricevuta la comunicazione

l’ufficio sociale di __________ si è preoccupato di informare immediatamente

l’USSI per bloccare le prestazioni in qual momento attive e avviare la

procedura di rimborso di prestazioni indebitamente percepite. (…)” (cfr. doc.

619)

2.6

Chiamato ora a

pronunciarsi, questo Tribunale non può che approvare l’operato

dell’amministrazione.

La

ricorrente, non fornendo tutte le informazioni necessarie per la

definizione del proprio reddito disponibile residuale, ha violato l’obbligo di

collaborazione previsto all’art. 9a cpv. 1 lett. d Reg.Las.

La sua patrocinatrice contesta

questo fatto sostenendo segnatamente che:

" (…)

4.

(…) Come si evince dallo scambio di e-mails (Doc. G), la

Signora RI 1 era convinta che l’ufficio sociale fosse al corrente dei

cambiamenti della propria situazione professionale. La Signora Camesi, in data

13.

luglio 2017, ha risposto alla Ricorrente che “se ha consegnato i

documenti al consulente URC allora dovrebbero essere automaticamente passati a

Bellinzona (assistenza)” (cfr. Doc. G).

Ricevuta questa comunicazione la signora RI 1 ha pensato che fosse

tutto in ordine.

(…).

Nel caso in esame, non corrisponde al vero che la Ricorrente abbia

violato l’obbligo di collaborare e fornire tutte le informazioni necessarie per

la definizione del proprio reddito disponibile e violato l’obbligo di segnalare

ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale

da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni

assistenziali (artt. 67 e 68 Las) come invece sostenuto dall’USSI a motivazione

della sanzione pronunciata nei confronti della mia patrocinata.

L’USSI, nella decisione qui impugnata, non ha infatti considerato

il fatto che la Ricorrente abbia tempestivamente informato l’URC del

cambiamento imminente della propria situazione, abbia collaborato e fornito

ogni informazione necessaria. Infatti, come già menzionato, il nuovo contratto

è stato timbrato e visionato dall’URC. (…)” (cfr. doc. I)

Dalle carte processuali, emerge

che la ricorrente ha dapprima comunicato l’inizio dell’attività lavorativa al

suo consulente dell’URC con e-mail del 26 aprile 2017, e solo in seguito, nel

luglio 2017, si è rivolta all’operatrice del servizio sociale comunale di __________

(cfr. doc. 626; 629).

L’oggetto dell’e-mail inviato

all’operatrice è “documenti dopo il licenziamento”. La ricorrente ha

comunicato la sua necessità di ripresentare la domanda di prestazioni

assistenziali in seguito al licenziamento.

Ciò è confermato dal fatto che

la ricorrente ha in seguito risposto ad un ulteriore email dell’operatrice dichiarando

che “(…) io dopo ho chiamato la consulenza l-gav per settore alberghiero per

vedere come vengo pagato. Consulente urc mi diceva seconda cosa dopo parlare

con datore di lavoro è contattare assistenza (…)” (cfr. doc. 629 i.i; doc.

G, pag. 3 allegato a doc. I).

Comunque, anche volendo

considerare che l’annuncio è stato fatto anche all’operatrice sociale, questa

Corte rileva che, in ogni caso, la ricorrente non ha fornito questa l’informazione

tempestivamente, visto che il primo e-mail inviato è del 4 luglio 2017 (cfr.

doc. 630), quando aveva iniziato l’attività lucrativa il 2 maggio 2017, e

quindi l’annuncio è di gran lunga posteriore al versamento delle prestazioni

sociali.

Ciò è inoltre anche stato confermato

dalla stessa operatrice nelle sue osservazioni del 3 aprile 2018 concernenti la

decisione su reclamo, dove ha dichiarato che “(…) si precisa che l’ufficio

sociale di Tenero riceve l’informazione tramite e-mail di tale attività

lucrativa in data 3 [recte: 4] luglio 2017 (…)” (cfr. doc. 619:

consid. 2.5. i.f.).

Per quanto concerne l’e-mail del 13 luglio

2017.

inviato dall’operatrice dell’ufficio sociale di __________, se è vero che

quest’ultima ha scritto quanto sopra riportato della patrocinatrice della

ricorrente (cfr. pag. 15 i.f., 16 i.i.), ella ha poi continuato indicando,

nello stesso email, che “(…) l’importante è che sia stata avvisata la

signora __________ (…)” (cfr. doc. 629).

Ad avvalorare ulteriormente

questo aspetto vi è il fatto che la ricorrente, in un email di medesima data ma

precedente a quello sopra indicato, ha risposto all’operatrice dell’ufficio

sociale di __________ – che le comunicava che“(…) riguardo le sua email e i

miei appunti sulla sua situazione non ho però trovato alcuna sua comunicazione

che avesse cominciato un’attività lucrativa a partire dal 02.05.2017 (…)” e

le chiedeva se “(…) aveva per caso lei inoltrato alla signora __________,

incaricata della sua pratica di assistenza, il contratto di lavoro per

annunciare il cambiamento della sua situazione economica? (…)” (cfr. doc. 630)-

che “(…) avevo inoltrato il contratto di lavoro al mio consulente dell’URC e

mi ha cancellato dal sistema COLSTA. Io ero del parere che queste informazioni

passano direttamente a lei (…)” (cfr. doc. 629).

È in effetti a quest’ultima

affermazione che si riferisce la patrocinatrice della ricorrente quando dichiara

che:

" (…)

Quale principio generale del diritto amministrativo, l’art. 8 PA

prevede che “l’autorità che si reputa incompetente trasmette senz’indugio la

causa a quella competente”. Questo principio portante del diritto

amministrativo è ripreso a livello cantonale dall’art. 6 LPAmm, applicabile

alla fattispecie per rinvio dell’art. 31 Lptca.

(…).

La Ricorrente ancora prima di iniziare il nuovo impiego presso __________,

ha informato l’URC della propria situazione.(…).

Infatti, in virtù del principio della trasmissione d’ufficio,

l’URC o l’Ufficio dei servizi sociali avrebbero dovuto comunicare alla

competente autorità – quindi all’USSI- il cambiamento della situazione della

Signora RI 1 e ciò avrebbe comportato la soppressione delle prestazioni assistenziali.

(…)” (cfr. doc. I)

Il TCA ricorda

che invece, contrariamente a quanto affermato dalla patrocinatrice della

ricorrente, non esiste nessun obbligo tra le diverse amministrazioni di

segnalare vicendevolmente tutti i dati personali riguardanti assicurati per i

quali è stato aperto un incarto, nel senso che ogni informazione acquisita da

un ufficio debba automaticamente essere trasmessagli altri organi

amministrativi per conoscenza (cfr. STFA P 8/03 del 22 giugno 2004; DTF 140 V

521.

del 2 settembre 2014).

L’Alta Corte nel caso

sopra citato del 22 giugno 2004, ha, in particolare, osservato che l’autorità

cantonale aveva giustamente considerato che in concreto non poteva essere

imputata ai responsabili dell’Ufficio AI negligenza alcuna per non aver informato

la Cassa di compensazione, e più precisamente il servizio competente per le

prestazioni complementari, del fatto che l’assicurato necessitasse, a causa

della sua malattia invalidante, di un regime dietetico speciale. Tale principio

è stato ribadito nella sentenza P 7/06 del 22 agosto 2006.

Al riguardo cfr. pure STCA

42.2013.7

del 11 novembre 2013 al consid. 2.12 e STCA 39.2014.10 del 25

febbraio 2015 al consid. 2.14.

In seguito la patrocinatrice

della ricorrente, ha anche affermato che:

" (…) In

alternativa, le autorità interpellate dalla Ricorrente avrebbero dovuto rendere

attenta la stessa del suo obbligo di informare direttamente l’USSI. (…)” (cfr.

doc. I)

Al riguardo, questa Corte

rileva quanto segue.

L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per

l'amministrazione un dovere di

carattere collettivo, generale e permanente di

fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale

dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un

caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2)

Per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato

all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il

proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi

diritti e obblighi (cfr. DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne

soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le

informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima

dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di, carattere

generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV

3953).

Di conseguenza il consulente dell’URC non era tenuto a

comunicare alla ricorrente di informare l’USSI dell’inizio dell’attività

lucrativa, non essendo propriamente questo l’ambito di sua competenza.

La ricorrente,

contrariamente a quanto previsto dagli art. 67 e 68 Las (cfr. consid. 2.3.),

non ha quindi tempestivamente comunicato all’USSI l’inizio della sua attività

lucrativa, e questo, nonostante sulle decisioni delle prestazioni assistenziali

fosse sempre stato chiaramente ed esplicitamente menzionato l’avvertimento

d’annunciare all’USSI ogni cambiamento (cfr. doc. 486-487). Al contrario la

ricorrente ha continuato a percepire l’assistenza sociale, e a ricevere

l’importo, che non può definirsi esiguo (cfr. doc. 486, fr. 2'152.-- al mese,

in linea di massima ci si dovrebbe accorgere se si riceve un importo così sul

conto), sul suo conto corrente, senza minimamente preoccuparsi che il calcolo

delle prestazioni non era stato adeguato alla sua nuova situazione per quanto

concerne i mesi di giugno e luglio 2017.

A mente di questa Corte la

violazione commessa dall’assicurata configura, pertanto, una negligenza grave,

per cui l’invocata buona fede (invocata espressamente dalla patrocinatrice nel ricorso:

cfr. doc. I, par. 8 i.f., pag. 4) non deve essere ammessa relativamente al

mancato annuncio dell’esercizio di un’attività lavorativa presso l’__________

di __________. __________

In effetti, anche per

quanto concerne all’asserzione ricorsuale secondo cui la buona fede della

ricorrente deriverebbe dal fatto che la ricorrente aveva già agito così in precedenza

e più precisamente nel corso del mese di gennaio del 2016 (cfr. doc. I, par. 8,

pag. 4; doc. c pagina 2 allegato a doc. I), senza incorrere in una sanzione, secondo

questa Corte ciò non giustifica comunque il mancato annuncio in questa

occasione.

Questo, a maggior ragione,

se si considera che l’USSI, nella risposta del 28 maggio 2018 (cfr. doc. III) ha

rilevato che “avendo già in passato svolto delle attività lavorative e che

queste attività erano state segnalate all’USSI, la signora RI 1 era a

conoscenza della corretta procedura di segnalazione all’USSI (…)” (cfr.

III, par. 6, pag. 3) e quindi che la ricorrente, a prescindere dal caso da lei

menzionato, in passato aveva già segnalato all’amministrazione l’inizio di

altre attività lucrative.

L’insorgente non era

quindi legittimata a credere che un eventuale annuncio sarebbe poi stato

inoltrato aromaticamente all’USSI, ritenuto, se non altro e come già visto

sopra, che da una lettura accurata delle decisioni in suo possesso avrebbe

evinto che l’annuncio andava fatto direttamente all’USSI.

In simili condizioni,

l’invocata buona fede non può essere ammessa per i mesi di giugno e luglio

2017.

In tale contesto va

ricordato che, per negare la buona fede non è necessario un comportamento

doloso, né fraudolento (cfr. STFA C103/06 del 2 ottobre 2006).

2.7

Da ultimo la patrocinatrice

della ricorrente ha sostenuto che:

" (…) La

Signora RI 1, oltre a non avere colpe, già a partire dal mese di luglio 2017

non percepiva più alcun reddito, e perciò una sanzione di CHF 900.-- non appare

proporzionata. (…)” (cfr. doc. I, par. 9 i.f., pag. 5)

A tal proposito il TCA rileva

che, siccome la sanzione è conforme a quando indicato nelle

tabelle riportate nelle direttive dell’USSI (cfr. consid. 2.2. cfr.

direttive COSAS del 2005 e direttive "Sanzioni in generale", in

vigore dal 1° gennaio 2016), ed è conforme anche ai precedenti

giurisprudenziali dell’Alta Corte e di questa Corte (cfr. sentenze consid.

2.4

), la sua entità, come precisato anche dall’amministrazione nella decisione

qui impugnata (cfr. doc. 618), rispetta anche il principio della

proporzionalità. Questo non impedisce però alla ricorrente di valutare semmai la

possibilità di chiedere all’USSI, se rispetta le condizioni, di poter

beneficiare di un pagamento rateizzato.

2.8

In conclusione,

e alla luce di tutti i considerandi precedenti, il TCA non può che confermare

la decisione su reclamo del 26 marzo 2018.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti