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Decisione

42.2018.17

Negato l'assistenza sociale rich.nel 7/2017 a una persona che, secondo il criterio della probabil.prepond., non ha domicilio assitenziale in Ticno. Il ricorrente risultava del resto iscritto all'anagr

10 settembre 2018Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

I.

Si evidenzia che, secondo la

giurisprudenza, è decisiva l’intenzione deducibile dalle circostanze esterne e

meglio la risposta alla domanda se si può dedurre dall’insieme delle

circostanze che l’interessato ha fatto del luogo in oggetto – nel caso qui in

esame il Ticino – il centro delle proprie relazioni personali (cfr. DTF 111 Ia

113, 113 Ia 465).

In assenza del domicilio assistenziale non

vi è diritto ad una prestazione ordinaria di assistenza.

In concreto, risulta che l’interessato non

ha il centro dei propri interessi a __________ o a __________: dai documenti

agli atti, e meglio dal certificato di Stato di famiglia del 2 novembre 2017,

risulta che egli è iscritto nell’anagrafe della popolazione residente con

abitazione nel Comune di __________ in Provincia di __________, Italia. La sua

residenza a __________ è anche attestata nell’estratto degli atti di matrimonio

del 28 maggio 2016 agli atti. Si deve ritenere che l’interessato non ha un

effettivo domicilio assistenziale in Ticino ma un domicilio fittizio. (…)”

(Doc. A)

1.3. Contro la decisione su

reclamo del 16 aprile 2018 RI 1 ha interposto un tempestivo ricorso al TCA, facendo

valere, dopo avere indicato di essere nato a __________ (__________) il 21

settembre 1987, da un lato, di essere entrato in Svizzera, a __________ (Canton

__________), l’8 settembre 2007, dove è rimasto fino al 23 maggio 2017.

Dall’altro, di essersi trasferito a __________ il 24 maggio 2017 dove ha

vissuto presso il centro di prima accoglienza “__________” la cui retta veniva

pagata dall’assistenza, avendone fatto richiesta allo sportello Laps di __________.

Egli ha precisato che dal

1° novembre 2017 abita a __________ in via __________ e di avere postulato

presso lo sportello Laps di __________ il rinnovo delle prestazioni

assistenziali che l’USSI gli ha poi negato, ritenendo che il suo centro

d’interesse si trova a __________, luogo in cui risulta abitare sua moglie.

A tale proposito

l’insorgente ha osservato che il suo matrimonio è stato contratto in __________

nel 2015 e di essersi recato, dopo essere rientrato in Svizzera, al Comune di __________

per registrarlo in Italia, specificando di possedere la cittadinanza italiana.

Il medesimo ha asserito

che è per questo motivo che l’atto di matrimonio indica la sua residenza nel

Comune italiano, ma che in realtà non ha mai vissuto in Italia, né intende

viverci.

Il ricorrente ha, inoltre,

rilevato che in quel periodo la Polizia di __________ stava effettuando dei

controlli settimanali presso il suo domicilio per appurare la sua presenza e

che in tali occasioni era sempre in casa, salvo qualche eccezione.

Egli sostiene, di

conseguenza, che il suo centro di interessi sia a __________ e non in qualche

Paese estero (cfr. doc. I).

1.4. Con risposta dell’8 giugno

2018 l’USSI ha proposto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.5. Il 19 giugno 2018 il ricorrente

ha trasmesso copia del permesso C UE/AELS valido fino al 30 settembre 2022

rilasciatogli il 30 maggio 2018 dalla Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione di Bellinzona, con indirizzo “__________” (cfr. doc. V1).

Riguardo al permesso C

egli ha osservato:

" (…)

Ritengo importante menzionare il fatto che il rilascio di tale documento è

stato possibile unicamente accertando la mia effettiva presenza sul territorio.

Dal momento in cui la polizia ha effettuato

numerosi controlli proprio per accertare la mia effettiva presenza a __________,

chiedo a questo Lodevole Tribunale, se lo ritiene opportuno e utile, di

acquisire i verbali di polizia attestanti i controlli effettuati.” (Doc. V)

1.6. La parte resistente, il 27

giugno 2018, rilevando che l’insorgente non ha apportato nuovi fatti e prove

idonei a cambiare la valutazione del caso in oggetto, ha riconfermato la

valutazione esposta nella risposta di causa (cfr. doc. VII).

1.7. Il doc. VII è stato inviato

per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. VIII).

Considerandi

2.1

Oggetto del contendere è la

questione di sapere se correttamente o meno l’USSI ha negato a RI 1 il diritto

alle prestazioni assistenziali.

Più specificatamente deve

essere verificato se a ragione oppure no l’amministrazione ha stabilito che

l’insorgente debba essere considerato domiciliato in Italia a __________ e non nel

Cantone Ticino.

2.2

La garanzia costituzionale

del diritto al minimo vitale (art. 12 Cost. fed.; 13 Cost/TI) costituisce la

base del sostegno sociale regolamentato nelle leggi cantonali in materia di

assistenza sociale (in proposito vedi l’art. 3 della Legge federale sulla

competenza ad assistere le persone nel bisogno, Legge federale sull’assistenza,

LAS).

L’intervento

della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge

sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale

normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran

Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289

segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

Questi

cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26

giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in

vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il 1°

ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della

Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU

40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

L'art.

1.

Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei

diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite

dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di

quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le

prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e

professionale dei beneficiari (cpv. 2).

2.3

Ai sensi dell’art. 115 della

Costituzione federale, relativo all’assistenza agli indigenti:

" Gli indigenti sono assistiti dal loro Cantone di domicilio.

La Confederazione disciplina le eccezioni e le

competenze.”

L’art. 5 Las, relativo al

titolare del diritto alle prestazioni assistenziali, prevede che:

" 1Hanno diritto ai provvedimenti e alle

prestazioni della presente legge le persone con domicilio o dimora

assistenziale nel Cantone.

2Le persone con

sola dimora assistenziale hanno per principio diritto unicamente a prestazioni

o aiuti immediati.

3Sono riservate le

disposizioni del diritto federale e dei trattati internazionali.”

Secondo l’art. 6 Las,

relativo alle eccezioni:

" 1Il Consiglio

di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione e la

procedura delle prestazioni assistenziali concesse a

a)richiedenti l’asilo e

b)persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di

dimora.

2Nello

stabilire tali criteri il Consiglio di Stato fa riferimento alle disposizioni

federali sul rimborso ai Cantoni delle spese cagionate da queste persone.

3II

Consiglio di Stato può affidare, mediante la stipulazione di contratti di

prestazione, la gestione di queste prestazioni ad enti assistenziali pubblici o

privati.”

Giusta l’art. 10 Las, poi:

" Il

domicilio e la dimora sono determinati dagli articoli da 4

a 11 della legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel

bisogno, del 24 giugno 1977."

L’art. 4 della legge federale sulla competenza ad assistere le

persone nel bisogno (legge federale

sull'assistenza, LAS), relativo al domicilio assistenziale, sancisce

che:

"

1.

La persona nel bisogno è domiciliata giusta la

presente legge (domicilio assistenziale) nel Cantone in cui dimora con

l’intenzione di stabilirvisi. Questo è denominato Cantone di domicilio.

2.

L’annuncio

alla polizia degli abitanti, per gli stranieri il rilascio di un permesso di

presenza, si ha per costituzione di domicilio salva la prova che la dimora è

cominciata già prima o soltanto più tardi o è di natura provvisoria.”

Ex

art. 9 LAS:

"

1.

Il domicilio assistenziale termina con la partenza del

Cantone.

2.

In caso di dubbio, la partenza si reputa

avvenuta il giorno in cui fu annunciata alla polizia degli abitanti.

3.

L’entrata

in un ospizio, in un ospedale o in un altro istituto e, se si tratta di un maggiorenne

o di un interdetto, il collocamento in una famiglia deciso da un’autorità o da

un organo tutelare non pongono termine al domicilio assistenziale.

L’art.

11.

LAS definisce la dimora, e meglio:

"

1.

Dimora giusta la presente legge significa effettiva

presenza in un Cantone; questo è denominato Cantone di dimora.

2.

Se

una persona manifestamente bisognosa d’aiuto, segnatamente a seguito di

malattia o infortunio, è stata trasportata in un altro Cantone su ordine del

medico o dell’autorità, il Cantone da cui è stato dato l’ordine di trasporto è

considerato Cantone di dimora.”

La LAS distingue tra

l’assistenza di cittadini svizzeri (art. 12-19) e l’assistenza di stranieri

(art. 20-23).

Relativamente, in particolare,

all’assistenza di stranieri l’art. 20 LAS prevede per gli stranieri domiciliati

in Svizzera:

"

Gli stranieri domiciliati

in Svizzera sono assistiti dal Cantone di domicilio, sempreché la legislazione

di questo Cantone, il diritto federale o trattati internazionali lo prevedano.

(cpv. 1)

Se uno straniero abbisogna di aiuto immediato

fuori del Cantone di domicilio, l'articolo 13 s'applica per analogia. (cpv. 2).(

Giusta l’art. 21 LAS riguardante gli stranieri non domiciliati in

Svizzera:

"

Se uno straniero dimorante

in Svizzera ma non quivi domiciliato abbisogna di aiuto immediato, il Cantone

di dimora è tenuto ad assisterlo. (cpv. 1)1

Il Cantone di dimora provvede affinché

l'assistito ritorni nello Stato di domicilio o di origine, salvo parere

contrario del medico. (cpv. 2)”

Ai sensi dell’art. 22 LAS

relativo al rimpatrio:

"

È riservato il rimpatrio

giusta le disposizioni delle convenzioni d'assistenza o della legge federale

del 26 marzo 19311 concernente la dimora e il domicilio degli

stranieri.”

2.4

L’art. 23 CC enuncia che:

"

Il domicilio di una

persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi

durevolmente. (cpv. 1)

Nessuno può avere contemporaneamente il suo

domicilio in più luoghi. (cpv. 2)

Questa disposizione non si applica al

domicilio d’affari. (cpv. 3)”

La nozione di domicilio

presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva,

di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirsi

durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella

misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in cui si trova il

centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di

abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si

trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento

telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve

essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di

lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il

domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione rivestono

l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti politici, il pagamento

delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri ecc. (cfr.

STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF 133 V 367; DTF

127.

V 237 consid. 1 pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr.

pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8

agosto 2005, consid. 4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25).

In proposito al cambiamento di

domicilio o dimora l’art. 24 CC enuncia che:

"

Il domicilio di una

persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia

acquistato un altro. (cpv. 1)

Si considera come domicilio di una persona il

luogo dove dimora, quando non possa essere provato un domicilio precedente o

quando essa abbia abbandonato il suo domicilio all’estero senza averne

stabilito un altro nella Svizzera. (cpv. 2)”

In una sentenza 9C_293/2013

del 12 agosto 2013 il Tribunale federale, pronunciandosi in relazione a un caso

di conflitto negativo di competenza territoriale tra il Tribunale cantonale

delle assicurazioni del Cantone San Gallo e il Tribunale cantonale delle

assicurazioni del Canton Turgovia in ambito dell’assicurazione contro le

malattie, ha ribadito i principi appena esposti ed ha ricordato che:

"

(…)

2.2

Der Wohnsitz einer Person bestimmt sich nach den Artikeln 23-26 des

Zivilgesetzbuches (Art. 13 Abs. 1 ATSG). Der Wohnsitz einer Person befindet

sich an dem Ort, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält.

Niemand kann an mehreren Orten zugleich seinen Wohnsitz haben (Art. 23 Abs. 1

und 2 ZGB). Der einmal begründete Wohnsitz einer Person bleibt bestehen bis zum

Erwerb eines neuen Wohnsitzes (Art. 24 Abs. 1 ZGB). Wo eine Person ihren

Wohnsitz hat, beurteilt sich nicht in erster Linie nach deren inneren Willen,

sondern nach den objektiven Umständen. Entscheidend ist mit anderen Worten, ob

die Person den Ort, an dem sie weilt, in einer für Dritte, insbesondere auch

für Behörden und Ämter erkennbaren Weise zum Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen

gemacht hat oder zu machen beabsichtigt. Verlässt eine Person ihren Wohnsitz,

darf nicht leichthin angenommen werden, sie habe am neuen Aufenthaltsort einen

Wohnsitz begründet; ein entsprechender Wille muss sich deutlich manifestiert

haben (Urteil 5A_733/2012 vom 16. November 2012 E. 2.1; ZAK 1990 S. 247, H 57/89 E. 3a; BGE 99 V 106 E. 2

S. 108).“

In

proposito cfr. anche STF 9C_283/2015 dell’ 11 settembre 2015, pubblicata in DTF

141.

V 530.

2.5

Dal Messaggio per una legge sulla competenza ad assistere le persone

nel bisogno del 17 novembre 1976 del Consiglio federale, in FF 1976 III 1197

segg. emerge segnatamente che:

"

(…)

Questo capitolo del disegno di legge determina

dove la persona nel bisogno ha il proprio domicilio assistenziale. (…) La

nozione di domicilio accolta nel disegno concorda ampiamente con quella

concordataria la quale, dal canto suo, corrisponde di norma a quella del Codice

civile (art. 23). (…) Giusta l’art. 4 capoverso 2 del disegno, “l’annuncio alla

polizia degli abitanti” o, per gli stranieri – cui la legge deve parimenti

applicarsi – il rilascio di un’autorizzazione di presenza, fonda la presunzione

che il titolare dell’autorizzazione ha costruito un domicilio assistenziale. La

presunzione può essere infirmata non solo con la prova che la dimora è

cominciata già prima o successivamente, ma anche che la dimora non è, secondo

la legge, idonea alla costituzione del domicilio, sia per la mancanza

dell’intenzione di stabilirvisi (art. 4 cpv. 1) sia perché escluso secondo gli

articoli 5 a 8.

Analogamente alla disposizione del concordato

concernete l’assistenza nel luogo di domicilio, l’articolo 5 del disegno

dispone che l’entrata in una casa di cura o in un istituto, volontaria o no,

esclude la costituzione o il cambiamento del domicilio assistenziale. (…)

L’art. 11 definisce la nozione di «dimora» e

di «Cantone di dimora».

È dimorante colui che si trova effettivamente sul

territorio cantonale anche se non

possiede alcuna conferma di domicilio o, se straniero, un'autorizzazione di

presenza e non è dunque né «domiciliato» né «dimorante» a tenore delle

disposizioni sul domicilio e la dimora degli svizzeri e degli stranieri. È

dimorante a tenore del disegno segnatamente anche chi si trova in un Cantone

semplicemente per motivi di transito.

(…).

24.

Assistenza degli stranieri

241.

Obbligo assistenziale e competenza (art. 20

a 22)

(…) di

regola è competente il Cantone di domicilio il quale, per

gli stranieri, coincide con il Cantone che ha

rilasciato l'autorizzazione di presenza ed è anche qui determinato giusta gli

articoli 4 a 10. Per gli stranieri che devono essere assistiti fuori del

Cantone di domicilio vale, conformemente agli articoli 23 capoverso 2 e 23

capoverso 1, il disciplinamento applicabile agli svizzeri: soccorso in caso di

urgenza da parte del Cantone di dimora e spese a carico del Cantone di

domicilio. (…)”. (FF 1976 III

1207, 1208, 1209 e 1214)

Inoltre in dottrina Thomet

(cfr. W. Thomet, “Commentaire concernant la Loi fédérale sur la compétence en

matière d’assistance des personnes dans le besoin, 2. ed., Zurich 1994, n.

95-97 e 107-108) in merito all’art. 4 LAS sottolinea che:

"

(…)

Au centre de la disposition sur le domicile se

trouve la notion d'«habiter», en allemand «wohnen», que l'on retrouve dans le

terme allemand correspondant «Wohnsitz». Le domicile d'assistance d'une

personne dans le besoin se trouve, sous réserve des exceptions mentionnées aux

art. 5 à 7 LAS, dans le canton «où elle réside avec l'intention de s'y

établir». Cette formulation empruntée au texte de l'art. 23 CC signifie que le

domicile se trouve là où une personne s'est effectivement établie et installée

de manière reconnaissable pour des tiers, en d'autres termes là où - selon

l'expression du Tribunal fédéral - elle a son «centre de vie»; en bref: là où

elle «habite» ou elle est «domiciliée» (cf. ATF 113 la 465; 108 la 254 et les

références). La notion de domicile au sens de l'art. 4 LAS s'est largement

inspirée de celle du droit civil (art. 23 CC; voir Message I p. 1239; ZöF 1982

p. 44). Pour répondre à la question de savoir si un domicile d'assistance a été

constitué ou non, au sens de la LAS, on peut donc se référer en grande partie à

la doctrine et à la jurisprudence relatives à la notion de domicile en droit

civil (ZöF 1978 p. 181; voir en particulier Bûcher, n°l à 54 ad art. 23 CC; Schnyder/Murer,

n° 28 à 65 ad art. 376 CC; Tuor/Schnyder, p. 78 à 80; Pedrazzini/Oberholzer, p.

104.

à 108; Riemer, p. 33 à 38 et la jurisprudence citée).

L'art. 4 LAS dispose que le domicile d'une

personne se situe dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y

établir. Cette définition contient à la fois un élément objectif (la résidence)

et un élément subjectif (l'intention de s'établir), les deux étant toutefois

indissociablement liés (cf. ZöF 1982 p. 45). Ces deux éléments constitutifs ne

sauraient cependant faire oublier le fait qu'en dernier lieu, il s'agit

toujours de déterminer le centre de vie d'une personne ou, en autres termes, le

lieu où se concentrent ses relations personnelles (cf. Bucher, n° 1 à 3 ad art.

23.

CC; Pedrazzini/Oberholzer, p. 106). Par résidence, il faut entendre le fait

de séjourner effectivement en un endroit (ou un canton) déterminé. En règle

générale la présence physique est indispensable tant pour la constitution que

pour le maintien du domicile (cf. cependant n° 146). Cela résulte également de

1.

art. 9 LAS, qui prévoit qu'une personne qui «quitte» son canton de domicile

perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu’alors. La durée et les

modalités du séjour ne sont pas déterminantes, (Egger, n° 20 ad art. 23 CC;

Bucher n° 18 ad art 23 CC; ZöF 1982 p. 45). En principe, même un séjour de

courte durée peut constituer un domicile (cf. ATF 491193; Egger, n° 26 ad art.

23.

CC); en revanche, un séjour qui s'étendrait sur une plus longue durée mais

qui, au regard de sa nature et de son but, s'avérerait provisoire (art. 4 al. 2

LAS) ne saurait constituer un domicile (cf. n° 102; Pedrazzini/Oberholzer, p.

107).

On peut affirmer qu'une personne a l'intention

de s'établir lorsqu’elle entend séjourner dans un endroit défini pour une période

indéterminée et que cette intention est réalisable (cf. ZVW1957 p. 49 ss;

Schnyder/Murer. n° 55 ad art. 376 CC). Le fait que cette intention se modifie

par la suite est sans importance (cf. ZVW 1966, p. 23ss), De même, l'intention

de quitter ultérieurement l'endroit ou on s'est installé n'empêche pas la

constitution d'un domicile. Le seul critère décisif est le suivant: l'intention

ne doit pas porter sur un séjour purement provisoire; seule compte la volonté

«de séjourner en un lieu déterminé jusqu'à ce qu'un changement soit dicte par

des circonstances qui, lors de la constitution du domicile, n étaient pas

prévisibles, du moins pas avec précision» (ATF 69 I 12,491193; Bucher, n° 22 ad

art. 23 CC). Les motifs qui ont conduit une personne à établir ou à abandonner

son centre de vie en un endroit déterminé ne sont pas décisifs (cf. ATF 69 II

277; ZVW 1966 p. 23 ; ZVW 1966 p. 91 ; ZöF 1982 p. 45 ; RSJ 1980

p. 137 ss). L’intention de s’établir durablement correspond à un processus

interne qui ne se perçoit qu'indirectement. Aussi faut-il prendre en compte

tous les éléments qui se rapportent à l'organisation externe des relations

personnelles, en particulier le fait que la personne entretient des relations

étroites avec un lieu où sa famille ou ses parents ont déjà leur centre de vie.

(…).

Le domicile d'un étranger en Suisse est

indépendant tant de l’existence que du genre de l’autorisation délivrée par la

police des étrangers (cf. ATF 89 II 113 ss ; Bucher, n. 25 et 38 ad art.

23.

CC).

L’art. 4 al. 2 LAS ne contredit en rien ce

principe. Cette disposition dit seulement que, lors de la délivrance d'une

autorisation de résidence pour étranger, la constitution d'un domicile est

présumée, à moins que l'on puisse prouver que le séjour a commencé plus tôt ou

plus tard ou encore qu'il n'est que provisoire. Il faut donc examiner dans

chaque cas si les deux éléments constitutifs d’un domicile sont réalisés, à

savoir le séjour de fait et l’intention de s’établir durablement.

Dans ce sens, le fait d'être au bénéfice d'une

autorisation de résidence délivrée par la police des étrangers ne peut servir

que d’indice en faveur de l’existence d’un domicile. Toutefois, selon le type

d’autorisation délivré, la présomption en faveur de la constitution d’ un

domicile peut être plus ou moins forte. Le séjour de fait d’étrangers au

bénéfice d'une autorisation d'établissement ou de séjour permet de conclure à

l'existence d'une intention de s'établir durablement et par conséquence d’un

domicile.

(…).

En résumé et en suivant l'exemple du

commentaire Schnyder/Murer, on peut considérer comme indices en faveur de la

constitution d’un domicile, les circonstances suivantes (étant précisé que tous

ces éléments doivent être appréciés dans leur ensemble, mais ne doivent pas

nécessairement se présenter cumulativement: cf. n 46a à 5a ad art. 376 CC;

Egger, n. 19 ad art. 23 CC; Bûcher, n. 14 ad art. 23 CC):

- les circonstances entourant

la constitution du séjour et l'intention subjective de s'établir durablement,

étant rappelé qu'il faut apprécier de manière critique les déclarations

postérieures de la personne en cause

(cf. ZVW 1961 p. 111, 113)

- la prolongation d'un séjour

d'une personne instable ou incapable de discernement (en pratique l'on exige

souvent une durée de six mois ou plus; une durée inférieure peut toutefois

suffire si d'autres éléments plaident en faveur de la stabilité; cf. ég. ATF 92

I 221).

- la déclaration d'arrivée, le

dépôt du certificat d'origine, le règlement des impôts, l'exercice des droits

politiques (ATF 92 I 221; 97 II 6 et les références; 102 IV 164; ATF du 15 mars

1978.

in ZVW 1979 p. 35); il faut toutefois relever que même si ces quatre

éléments se présentent cumulativement, ils ne sauraient empêcher la

constitution d'un domicile dans un autre lieu (cf. Egger, n. 20 ad art. 23 CC;

Bûcher, n. 18 ad art. 23 CC; n° 99/100).

- l'exercice d'une activité

lucrative cumulée avec un séjour de fait.

- la location d'une maison,

d'un appartement ou d'une chambre et le fait d'y être installé, éventuellement

le séjour dans une pension (cf. Egger, n. 20 ad art. 23 CC; Bûcher, n. 18 ad

art. 23 CC).

- l'impression subjective de

«se sentir à la maison» ainsi que les relations personnelles entretenues dans

le lieu même avec la parenté et les connaissances (ATF du 28.9.1972 in ZVW 1975

p 111).

- l'existence antérieure du

centre de vie au lieu où la personne se réétablit (ATF du 28.9.1972 in ZVW 1975

p. 111) ou retourne régulièrement en période de crise (ZVW 1973 p. 35).

- l'abandon du domicile

antérieur (cf. art. 9 LAS) ou le défaut de tout lien avec celui-ci (ZVW 1973 p.

35).

- le séjour effectif, en d'autres termes, le

fait d'habiter. (...)”

2.6

Da

quanto sopra esposto risulta che nel caso in cui si tratti di assistere un

cittadino con nazionalità straniera, ai sensi della Legge federale

sull’assistenza - LAS (cfr. consid. 2.3.) - è competente il Cantone di

domicilio se la persona da assistere è domiciliata in Svizzera (cfr. art. 20

cpv. 1 LAS), ossia il Cantone in cui risiede con l’intenzione di stabilirvisi

(cfr. art. 4 cpv. 1 LAS; consid. 2.4.; 2.5.).

Per

gli stranieri il rilascio di un permesso di presenza (per gli svizzeri

l’annuncio alla polizia degli abitanti) vale quale costituzione di domicilio

salva la prova che la dimora è cominciata già prima o soltanto più tardi o è di

natura provvisoria (cfr. art. 4 cpv. 2 LAS).

Al

riguardo giova evidenziare che l’art. 4 cpv. 2 LAS non contraddice il principio

secondo cui il domicilio di uno straniero in Svizzera è indipendente sia

dall’esistenza che dal genere di autorizzazione rilasciata dalla polizia degli

stranieri.

In

effetti l’art. 4 cpv. 2 LAS prevede unicamente che, nel caso di rilascio di

un’autorizzazione di presenza per stranieri, la costituzione del domicilio è

presunta, a meno che venga provato che la dimora è iniziata già prima o più

tardi o è di natura provvisoria. In ogni singola fattispecie deve, dunque,

essere esaminato se i due elementi costitutivi di un domicilio sono realizzati,

e meglio la residenza di fatto e l’intenzione di stabilirsi durevolmente, non

dimenticando peraltro che in definitiva si tratta di determinare il centro di

vita di una persona, in altri termini il luogo dove si concentrano le sue

relazioni personali.

In

questo senso il fatto di essere al beneficio di un permesso di presenza non può

servire che quale indizio in favore dell’esistenza di un domicilio (cfr.

consid. 2.5.).

Qualora,

per contro una persona non risulti domiciliata in Svizzera, competente ad

assisterla - attribuendole un aiuto immediato - è il Cantone di dimora (cfr.

art. 21 cpv. 1 LAS). Quale dimora vale la presenza effettiva in un Cantone

(cfr. art. 11 cpv. 1 LAS).

Al riguardo cfr. STF

8C_852/2008 del 25 febbraio 2009 consid. 2 e 3.1; STF 2A.253/2003 del 23

settembre 2003 consid. 2.1. e 2.2., come pure STCA 42.2014.7 del 25 agosto 2014

(il ricorso al TF contro questo giudizio è stato ritenuto inammissibile con

sentenza 8C_648/2014 del 15 giugno 2015, in quanto non è stato versato

l’anticipo spese)

2.7

Questa Corte, con sentenza

42.2016.32

dell’ 8 febbraio 2017, ha confermato l’operato dell’USSI che aveva

negato a un assistito, la cui famiglia abitava in Italia, il rinnovo delle

prestazioni assistenziali chiesto nel settembre 2016, in quanto risiedeva

regolarmente in Italia.

Il TCA, in primo luogo, ha

evidenziato che la residenza effettiva in Ticino di quel ricorrente, il quale

aveva dichiarato di recarsi dalla sua famiglia nei fine settimana, che dal 2014

a causa di un sinistro non svolgeva più attività lavorativa e dai cui estratti

del suo conto bancario risultavano frequenti prelevamenti e pagamenti

effettuati in Italia, era alquanto dubbia.

In secondo luogo, questo

Tribunale ha deciso che determinante, tenuto conto peraltro che giusta l’art.

23.

cpv. 1 CC nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più

luoghi, era comunque il fatto che il centro degli interessi dell’insorgente non

era nel Cantone Ticino, bensì in Italia dove viveva la sua famiglia.

Il TCA ha, infine,

osservato che l’ottenimento di un permesso di soggiorno da parte della polizia

degli stranieri non costituisce un criterio decisivo per stabilire se una

persona ha validamente costituito in Svizzera il suo domicilio ai sensi

dell’art. 23 CC (cfr. STF 9C_675/2014 dell’11 agosto 2015 consid. 4.3; STF

9C_914/2008 del 31 agosto 2009 consid. 6.1).

L’Alta Corte, il 28 agosto

2017.

(inc.8C_190/2017) ha ritenuto inammissibile il ricorso contro la STCA

38.2016.32

dell’8 febbraio 2017, non essendo stato versato l’anticipo spese.

Giova, inoltre, segnalare

che questo Tribunale, con giudizio 42.2017.47 del 20 novembre 2017, ha respinto

il ricorso di un assistito a cui è stato negato il diritto a prestazioni

assistenziali dal mese di settembre 2017, poiché dai controlli effettuati dalla

Polizia è emerso che non era domiciliato nel Comune del Cantone Ticino dove

aveva annunciato il proprio arrivo.

La sentenza 42.2017.47 del

TCA è stata confermata il 13 febbraio 2018 dal Tribunale

federale (inc.8C_4/2018), il quale si è espresso come segue:

" (…)

La Corte cantonale ha fondato la sua decisione su

una serie di dati oggettivi, che hanno convinto i giudici ticinesi a stabilire

il domicilio del ricorrente a Cadenazzo e non a Losone. A torto, il ricorrente

rimprovera poi alla Corte cantonale di impedirgli di vivere liberamente dove

meglio desidera. Egli pare dimenticare che la procedura riguarda esclusivamente

la richiesta di prestazioni assistenziali, aiuti finanziati esclusivamente

dallo Stato (conseguentemente con le entrate fiscali). È quindi comprensibile

che le autorità cantonali adottino misure d'indagine per verificare che le

prestazioni siano erogate conformemente alle leggi. La pretesa violazione dell'art. 13 Cost., non sollevata dinanzi ai giudici ticinesi (DTF 142 I 155 consid. 4.4.6 pag. 158 seg.,

ma comunque ammissibile avendo questi pieno potere d'esame ed essendo tenuti ad

applicare il diritto d'ufficio) in ogni caso è inconsistente, visto che il

ricorrente non tenta nemmeno di evocare l'uso di mezzi di prova illeciti. È

opportuno sottolineare che il ricorrente non è stato oggetto di riprese

filmate, intercettazioni telefoniche, postali o ambientali o ancora di

perquisizioni o pedinamenti, ma le autorità cantonali si sono basate sui

documenti agli atti e sugli accertamenti della polizia, la quale si è limitata

a osservare la presenza dell'automobile, la vuotatura della cassetta delle

lettere e a sentire persone vicine. (…)”

2.8

Nella

presente evenienza dalla documentazione agli atti emerge che RI 1, nato il __________

1987.

a __________ in __________, di nazionalità italiana e in possesso di un

permesso C UE/AELS con scadenza il 30 settembre 2022 (cfr. doc. 44; D; 26; 67;

VI1), è entrato in Svizzera nel settembre 2007.

In un estratto

dell’Ufficio controllo abitanti del Comune di __________ (Cantone __________)

del 13 luglio 2017 è indicato che l’insorgente è divorziato e che è partito per

__________ il 23 maggio 2017 (cfr. doc. 45=B).

In effetti, da una parte, __________,

direttore del __________ di __________, il 24 maggio 2017 ha dichiarato che RI

1.

da quel giorno soggiornava presso il loro centro fino al momento in cui

avrebbe trovato un proprio alloggio (cfr. doc. 60).

Dal 1° novembre 2017 il

ricorrente è subentrato in un contratto di locazione relativo a un appartamento

di 3 locali a __________ in __________ (cfr. doc. 56).

Dall’altra, agli atti è

presente una sentenza del 23 giugno 2014 con la quale il “Bezirksgericht di __________”

(__________) ha pronunciato il divorzio tra l’insorgente e __________,

sposatisi in __________ nel marzo 2007 (cfr. doc. 70).

Il 3 luglio 2017 il

ricorrente si è annunciato al Comune di __________ per chiedere di beneficiare

di prestazioni assistenziali. Dal formulario sottoscritto dal medesimo, quale

stato civile, vi è l’indicazione “divorziato” (cfr. doc. 81).

Anche nella “Notifica di

partenza” dal Comune di __________ per il Comune di __________ del 31 ottobre

2017, firmata dall’insorgente, è stato apposto lo stato civile di “divorziato

(cfr. doc. 44).

Da un documento del Comune

di __________ dell’11 dicembre 2017 si evince, invece, che il ricorrente è

coniugato dal 2 maggio 2015 con __________, nata il __________ 1996 in __________

(cfr. doc. 65; 37; 38).

Al riguardo dalle carte

processuali risulta che l’insorgente, il 2 novembre 2017, ha consegnato al

Comune di __________ la traduzione del relativo atto di matrimonio contratto in

__________, in cui è precisato che il medesimo il 28 maggio 2016, data della

traduzione, era residente a __________ (__________; cfr. doc. 47; 38).

Dal Certificato di

famiglia emesso dall’Ufficio anagrafe di __________ il 2 novembre 2017 emerge

poi che __________ è iscritto all’anagrafe di tale paese dal 7 ottobre 2015,

mentre la moglie dal 21 dicembre 2016 (cfr. doc. 37).

Il 3 novembre 2017 il

ricorrente ha dichiarato al Comune di __________ di trasferire la sua residenza

all’estero, e meglio in Svizzera a __________ (cfr. doc. 39) e il 6 novembre

2017.

egli si è iscritto all’anagrafe del Consolato generale d’Italia a __________

e all’AIRE (cfr. doc. 41).

Il 3 novembre 2017 l’USSI

ha deciso che nei confronti di RI 1 non si giustificava il versamento di una

prestazione assistenziale, poiché il medesimo risultava domiciliato nel Comune

di __________ dove risiede anche la moglie (cfr. doc. 15; consid. 1.1.).

Tale provvedimento è stato

confermato con decisione su reclamo del 16 aprile 2018, in cui

l’amministrazione ha precisato che il centro degli interessi dell’insorgente non

si trova nel Cantone Ticino, dove ha un domicilio fittizio, bensì in Italia (cfr.

doc. A; consid. 1.2.).

2.9

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte, tutto ben considerato, ritiene che a

ragione l’USSI, con decisione del 3 novembre 2017, confermata dalla decisione

su reclamo del 16 aprile 2018, ha negato al ricorrente il diritto a prestazioni

assistenziali.

In effetti dagli elementi

di fatto relativi al caso di specie emerge che l’insorgente, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel

settore delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr.8C_794/2016

del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF

8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; STF 9C_316/2013 del

25.

febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF

8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011;

DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V

193.

consid. 2 pag. 195), non ha il proprio domicilio assistenziale ai sensi

degli art. 5 cpv. 1, 10 Las e 4 cpv. 1 LAS (cfr. consid. 2.3.; 2.5.) nel

Cantone Ticino.

Al riguardo

va evidenziato che il ricorrente, divorziato da __________ con sentenza del

“Bezirksgericht di __________” (__________) del 23 giugno 2014 (cfr. doc. 70),

il 2 novembre 2017 risultava iscritto all’anagrafe di __________ dal 7 ottobre

2015.

(cfr. doc. 37), data successiva di cinque mesi al matrimonio contratto in __________

il 2 maggio 2015 con __________ (cfr. doc. 38).

L’iscrizione

di quest’ultima presso il Comune di __________ risale al 21 dicembre 2016 (cfr.

doc. 37).

L’atto di

matrimonio tra l’insorgente e __________ è, del resto, stato fatto tradurre

davanti all’Ufficiale di Stato Civile di __________ il 28 maggio 2016. Da tale

documento si evince che a quel momento il ricorrente era residente a __________

(cfr. doc. 38).

Soltanto il 3,

rispettivamente il 6 novembre 2017, egli ha dichiarato al Comune di __________

di trasferire la sua residenza a __________ (cfr. doc. 39) e si è iscritto

all’anagrafe del Consolato generale d’Italia a __________, nonché all’AIRE

(cfr. doc. 41; consid. 2.8.).

Sorprende, peraltro, che

l’insorgente, fino al novembre 2017, quando si è annunciato al Comune di __________,

non abbia dichiarato alle autorità, dapprima di __________ e in seguito di __________,

di essere nuovamente coniugato. Infatti, come visto sopra, nel documento del 13

luglio 2017 dell’Ufficio controllo abitanti di __________ da cui risulta che RI

1.

è partito da Lengnau il 23 maggio 2017 per __________, come pure nella

richiesta di prestazioni assistenziali presso il Comune di __________ del 3

agosto 2017 e nella “Notifica di partenza” dal Comune di Mendrisio del 31

ottobre 2017 quale stato civile è stato indicato “divorziato” (cfr. doc. 45=B;

81; 44).

In relazione all’affermazione

dell’insorgente nel ricorso del maggio 2018 secondo cui la Polizia di __________

in quel periodo stava effettuando dei controlli concernenti la sua presenza nel

Comune e che in tali occasioni è sempre stato trovato in casa, salvo rare

eccezioni (cfr. doc. I; consid. 1.3.), giova osservare che dallo scritto del 19

giugno 2018 (cfr. doc. V) del ricorrente stesso emerge che tali verifiche sono

state esperite contestualmente alla sua richiesta di modificare i dati del

permesso C UE/AELS in suo possesso, in particolare l’indirizzo (il permesso C

con l’indirizzo di __________ era valido fino al 30 settembre 2017 - cfr. doc.

67.

-; il 22 settembre 2017 la Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione di Bellinzona ha emesso un nuovo permesso C con validità fino al 30

settembre 2022 e indirizzo c/o __________ - cfr. doc. 26 -; il 31 maggio 2018 è

stato modificato l’indirizzo da __________ a __________ – doc. V1).

Ne discende che egli,

pendente la procedura di modifica dell’indirizzo del permesso C, era

consapevole che per accertare se risiedesse effettivamente a __________,

l’autorità competente avrebbe ordinato dei controlli. La sua asserita presenza nel

Comune di __________, che d’altronde dista solamente 15 km circa da __________

(cfr. www.viamichelin.ch),

durante le ispezioni da parte della Polizia si rivela, quindi, ininfluente nel

caso di specie.

Non va, di conseguenza,

dato seguito alla richiesta dell’insorgente di richiamare i

rapporti di Polizia riguardanti i controlli effettuati (cfr. doc. V).

A tale proposito va

rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice,

in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato

(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove

(cfr. STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29

marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF

9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017

consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio

2011.

consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere

sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162

consid. 1d e sentenza ivi citata).

Ai fini della risoluzione

della presente vertenza è in ogni caso decisivo, tenuto conto che giusta l’art.

23.

cpv. 1 CC nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più

luoghi, il fatto che il centro degli interessi dell’insorgente non è comunque

nel Cantone Ticino, bensì in Italia dove vive la moglie che, inoltre,

conformemente a quanto indicato dal ricorrente il 7 novembre 2017 (cfr. doc.

13), studia a __________ (cfr. STCA 42.2016.32 del 8 febbraio 2017 già citata

al consid. 2.7.).

Al riguardo è utile

ricordare che il centro degli interessi di una persona è di regola nel luogo

dove si trovano maggiormente gli interessi familiari e i legami personali (cfr.

STF 8C_522/2015 del 21 aprile 2016 consid. 2.2.1; STF 8C_713/2014 del 4 maggio

2015.

consid. 3.2.).

Va, altresì, rilevato che con

giudizio 9C_260/2017 del 12 aprile 2017 il Tribunale federale ha ritenuto

inammissibile per carente motivazione il ricorso di un’assicurata alla quale

era stato sospeso il diritto a prestazioni complementari, poiché la sua

residenza abituale non poteva più essere considerata in Svizzera, avendo

spostato all’estero il centro di tutte le sue relazioni.

Giova, infine, ribadire

che l’ottenimento di un permesso di soggiorno da parte della polizia degli stranieri

non costituisce un criterio decisivo per determinare se una persona ha

validamente costituito in Svizzera il suo domicilio ai sensi dell’art. 23 CC

(cfr. STF 9C_675/2014 dell’11 agosto 2015 consid. 4.3; STF 9C_914/2008 del 31

agosto 2009 consid. 6.1).

2.10

Alla luce di tutto quanto

esposto, la decisione su reclamo emessa dall’USSI il 16 aprile 2018 deve essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti