42.2018.17
Negato l'assistenza sociale rich.nel 7/2017 a una persona che, secondo il criterio della probabil.prepond., non ha domicilio assitenziale in Ticno. Il ricorrente risultava del resto iscritto all'anagr
10 settembre 2018Italiano34 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2018.17
rs
Lugano
10 settembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 maggio 2018 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 16 aprile 2018 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 3 novembre
2017 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha stabilito che
nei confronti di RI 1 non si giustificava un intervento da parte
dell’assistenza sociale, in quanto dagli accertamenti esperiti dal Comune di __________
è emerso che egli è domiciliato nel Comune di __________ nella provincia di __________,
“dove risulta essere peraltro coniugato” (cfr. doc. 15).
1.2. A seguito del reclamo
interposto da RI 1 (cfr. doc. 13), l’USSI, il 16 aprile 2018, ha emanato una
decisione su reclamo con cui ha confermato il precedente provvedimento del 3
novembre 2017, ossia il diniego delle prestazioni assistenziali.
L’amministrazione ha in
particolare rilevato:
" (…)
Fatti
I.
Si evidenzia che, secondo la
giurisprudenza, è decisiva l’intenzione deducibile dalle circostanze esterne e
meglio la risposta alla domanda se si può dedurre dall’insieme delle
circostanze che l’interessato ha fatto del luogo in oggetto – nel caso qui in
esame il Ticino – il centro delle proprie relazioni personali (cfr. DTF 111 Ia
113, 113 Ia 465).
In assenza del domicilio assistenziale non
vi è diritto ad una prestazione ordinaria di assistenza.
In concreto, risulta che l’interessato non
ha il centro dei propri interessi a __________ o a __________: dai documenti
agli atti, e meglio dal certificato di Stato di famiglia del 2 novembre 2017,
risulta che egli è iscritto nell’anagrafe della popolazione residente con
abitazione nel Comune di __________ in Provincia di __________, Italia. La sua
residenza a __________ è anche attestata nell’estratto degli atti di matrimonio
del 28 maggio 2016 agli atti. Si deve ritenere che l’interessato non ha un
effettivo domicilio assistenziale in Ticino ma un domicilio fittizio. (…)”
(Doc. A)
1.3. Contro la decisione su
reclamo del 16 aprile 2018 RI 1 ha interposto un tempestivo ricorso al TCA, facendo
valere, dopo avere indicato di essere nato a __________ (__________) il 21
settembre 1987, da un lato, di essere entrato in Svizzera, a __________ (Canton
__________), l’8 settembre 2007, dove è rimasto fino al 23 maggio 2017.
Dall’altro, di essersi trasferito a __________ il 24 maggio 2017 dove ha
vissuto presso il centro di prima accoglienza “__________” la cui retta veniva
pagata dall’assistenza, avendone fatto richiesta allo sportello Laps di __________.
Egli ha precisato che dal
1° novembre 2017 abita a __________ in via __________ e di avere postulato
presso lo sportello Laps di __________ il rinnovo delle prestazioni
assistenziali che l’USSI gli ha poi negato, ritenendo che il suo centro
d’interesse si trova a __________, luogo in cui risulta abitare sua moglie.
A tale proposito
l’insorgente ha osservato che il suo matrimonio è stato contratto in __________
nel 2015 e di essersi recato, dopo essere rientrato in Svizzera, al Comune di __________
per registrarlo in Italia, specificando di possedere la cittadinanza italiana.
Il medesimo ha asserito
che è per questo motivo che l’atto di matrimonio indica la sua residenza nel
Comune italiano, ma che in realtà non ha mai vissuto in Italia, né intende
viverci.
Il ricorrente ha, inoltre,
rilevato che in quel periodo la Polizia di __________ stava effettuando dei
controlli settimanali presso il suo domicilio per appurare la sua presenza e
che in tali occasioni era sempre in casa, salvo qualche eccezione.
Egli sostiene, di
conseguenza, che il suo centro di interessi sia a __________ e non in qualche
Paese estero (cfr. doc. I).
1.4. Con risposta dell’8 giugno
2018 l’USSI ha proposto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. Il 19 giugno 2018 il ricorrente
ha trasmesso copia del permesso C UE/AELS valido fino al 30 settembre 2022
rilasciatogli il 30 maggio 2018 dalla Sezione della popolazione, Ufficio della
migrazione di Bellinzona, con indirizzo “__________” (cfr. doc. V1).
Riguardo al permesso C
egli ha osservato:
" (…)
Ritengo importante menzionare il fatto che il rilascio di tale documento è
stato possibile unicamente accertando la mia effettiva presenza sul territorio.
Dal momento in cui la polizia ha effettuato
numerosi controlli proprio per accertare la mia effettiva presenza a __________,
chiedo a questo Lodevole Tribunale, se lo ritiene opportuno e utile, di
acquisire i verbali di polizia attestanti i controlli effettuati.” (Doc. V)
1.6. La parte resistente, il 27
giugno 2018, rilevando che l’insorgente non ha apportato nuovi fatti e prove
idonei a cambiare la valutazione del caso in oggetto, ha riconfermato la
valutazione esposta nella risposta di causa (cfr. doc. VII).
1.7. Il doc. VII è stato inviato
per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. VIII).
Considerandi
2.1
Oggetto del contendere è la
questione di sapere se correttamente o meno l’USSI ha negato a RI 1 il diritto
alle prestazioni assistenziali.
Più specificatamente deve
essere verificato se a ragione oppure no l’amministrazione ha stabilito che
l’insorgente debba essere considerato domiciliato in Italia a __________ e non nel
Cantone Ticino.
2.2
La garanzia costituzionale
del diritto al minimo vitale (art. 12 Cost. fed.; 13 Cost/TI) costituisce la
base del sostegno sociale regolamentato nelle leggi cantonali in materia di
assistenza sociale (in proposito vedi l’art. 3 della Legge federale sulla
competenza ad assistere le persone nel bisogno, Legge federale sull’assistenza,
LAS).
L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran
Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289
segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi
cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26
giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in
vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1°
ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della
Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU
40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
L'art.
1.
Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei
diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite
dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di
quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le
prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e
professionale dei beneficiari (cpv. 2).
2.3
Ai sensi dell’art. 115 della
Costituzione federale, relativo all’assistenza agli indigenti:
" Gli indigenti sono assistiti dal loro Cantone di domicilio.
La Confederazione disciplina le eccezioni e le
competenze.”
L’art. 5 Las, relativo al
titolare del diritto alle prestazioni assistenziali, prevede che:
" 1Hanno diritto ai provvedimenti e alle
prestazioni della presente legge le persone con domicilio o dimora
assistenziale nel Cantone.
2Le persone con
sola dimora assistenziale hanno per principio diritto unicamente a prestazioni
o aiuti immediati.
3Sono riservate le
disposizioni del diritto federale e dei trattati internazionali.”
Secondo l’art. 6 Las,
relativo alle eccezioni:
" 1Il Consiglio
di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione e la
procedura delle prestazioni assistenziali concesse a
a)richiedenti l’asilo e
b)persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di
dimora.
2Nello
stabilire tali criteri il Consiglio di Stato fa riferimento alle disposizioni
federali sul rimborso ai Cantoni delle spese cagionate da queste persone.
3II
Consiglio di Stato può affidare, mediante la stipulazione di contratti di
prestazione, la gestione di queste prestazioni ad enti assistenziali pubblici o
privati.”
Giusta l’art. 10 Las, poi:
" Il
domicilio e la dimora sono determinati dagli articoli da 4
a 11 della legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel
bisogno, del 24 giugno 1977."
L’art. 4 della legge federale sulla competenza ad assistere le
persone nel bisogno (legge federale
sull'assistenza, LAS), relativo al domicilio assistenziale, sancisce
che:
"
1.
La persona nel bisogno è domiciliata giusta la
presente legge (domicilio assistenziale) nel Cantone in cui dimora con
l’intenzione di stabilirvisi. Questo è denominato Cantone di domicilio.
2.
L’annuncio
alla polizia degli abitanti, per gli stranieri il rilascio di un permesso di
presenza, si ha per costituzione di domicilio salva la prova che la dimora è
cominciata già prima o soltanto più tardi o è di natura provvisoria.”
Ex
art. 9 LAS:
"
1.
Il domicilio assistenziale termina con la partenza del
Cantone.
2.
In caso di dubbio, la partenza si reputa
avvenuta il giorno in cui fu annunciata alla polizia degli abitanti.
3.
L’entrata
in un ospizio, in un ospedale o in un altro istituto e, se si tratta di un maggiorenne
o di un interdetto, il collocamento in una famiglia deciso da un’autorità o da
un organo tutelare non pongono termine al domicilio assistenziale.
L’art.
11.
LAS definisce la dimora, e meglio:
"
1.
Dimora giusta la presente legge significa effettiva
presenza in un Cantone; questo è denominato Cantone di dimora.
2.
Se
una persona manifestamente bisognosa d’aiuto, segnatamente a seguito di
malattia o infortunio, è stata trasportata in un altro Cantone su ordine del
medico o dell’autorità, il Cantone da cui è stato dato l’ordine di trasporto è
considerato Cantone di dimora.”
La LAS distingue tra
l’assistenza di cittadini svizzeri (art. 12-19) e l’assistenza di stranieri
(art. 20-23).
Relativamente, in particolare,
all’assistenza di stranieri l’art. 20 LAS prevede per gli stranieri domiciliati
in Svizzera:
"
Gli stranieri domiciliati
in Svizzera sono assistiti dal Cantone di domicilio, sempreché la legislazione
di questo Cantone, il diritto federale o trattati internazionali lo prevedano.
(cpv. 1)
Se uno straniero abbisogna di aiuto immediato
fuori del Cantone di domicilio, l'articolo 13 s'applica per analogia. (cpv. 2).(
Giusta l’art. 21 LAS riguardante gli stranieri non domiciliati in
Svizzera:
"
Se uno straniero dimorante
in Svizzera ma non quivi domiciliato abbisogna di aiuto immediato, il Cantone
di dimora è tenuto ad assisterlo. (cpv. 1)1
Il Cantone di dimora provvede affinché
l'assistito ritorni nello Stato di domicilio o di origine, salvo parere
contrario del medico. (cpv. 2)”
Ai sensi dell’art. 22 LAS
relativo al rimpatrio:
"
È riservato il rimpatrio
giusta le disposizioni delle convenzioni d'assistenza o della legge federale
del 26 marzo 19311 concernente la dimora e il domicilio degli
stranieri.”
2.4
L’art. 23 CC enuncia che:
"
Il domicilio di una
persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi
durevolmente. (cpv. 1)
Nessuno può avere contemporaneamente il suo
domicilio in più luoghi. (cpv. 2)
Questa disposizione non si applica al
domicilio d’affari. (cpv. 3)”
La nozione di domicilio
presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva,
di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirsi
durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella
misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in cui si trova il
centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di
abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si
trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento
telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve
essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di
lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il
domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione rivestono
l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti politici, il pagamento
delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri ecc. (cfr.
STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF 133 V 367; DTF
127.
V 237 consid. 1 pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr.
pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8
agosto 2005, consid. 4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25).
In proposito al cambiamento di
domicilio o dimora l’art. 24 CC enuncia che:
"
Il domicilio di una
persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia
acquistato un altro. (cpv. 1)
Si considera come domicilio di una persona il
luogo dove dimora, quando non possa essere provato un domicilio precedente o
quando essa abbia abbandonato il suo domicilio all’estero senza averne
stabilito un altro nella Svizzera. (cpv. 2)”
In una sentenza 9C_293/2013
del 12 agosto 2013 il Tribunale federale, pronunciandosi in relazione a un caso
di conflitto negativo di competenza territoriale tra il Tribunale cantonale
delle assicurazioni del Cantone San Gallo e il Tribunale cantonale delle
assicurazioni del Canton Turgovia in ambito dell’assicurazione contro le
malattie, ha ribadito i principi appena esposti ed ha ricordato che:
"
(…)
2.2
Der Wohnsitz einer Person bestimmt sich nach den Artikeln 23-26 des
Zivilgesetzbuches (Art. 13 Abs. 1 ATSG). Der Wohnsitz einer Person befindet
sich an dem Ort, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält.
Niemand kann an mehreren Orten zugleich seinen Wohnsitz haben (Art. 23 Abs. 1
und 2 ZGB). Der einmal begründete Wohnsitz einer Person bleibt bestehen bis zum
Erwerb eines neuen Wohnsitzes (Art. 24 Abs. 1 ZGB). Wo eine Person ihren
Wohnsitz hat, beurteilt sich nicht in erster Linie nach deren inneren Willen,
sondern nach den objektiven Umständen. Entscheidend ist mit anderen Worten, ob
die Person den Ort, an dem sie weilt, in einer für Dritte, insbesondere auch
für Behörden und Ämter erkennbaren Weise zum Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen
gemacht hat oder zu machen beabsichtigt. Verlässt eine Person ihren Wohnsitz,
darf nicht leichthin angenommen werden, sie habe am neuen Aufenthaltsort einen
Wohnsitz begründet; ein entsprechender Wille muss sich deutlich manifestiert
haben (Urteil 5A_733/2012 vom 16. November 2012 E. 2.1; ZAK 1990 S. 247, H 57/89 E. 3a; BGE 99 V 106 E. 2
S. 108).“
In
proposito cfr. anche STF 9C_283/2015 dell’ 11 settembre 2015, pubblicata in DTF
141.
V 530.
2.5
Dal Messaggio per una legge sulla competenza ad assistere le persone
nel bisogno del 17 novembre 1976 del Consiglio federale, in FF 1976 III 1197
segg. emerge segnatamente che:
"
(…)
Questo capitolo del disegno di legge determina
dove la persona nel bisogno ha il proprio domicilio assistenziale. (…) La
nozione di domicilio accolta nel disegno concorda ampiamente con quella
concordataria la quale, dal canto suo, corrisponde di norma a quella del Codice
civile (art. 23). (…) Giusta l’art. 4 capoverso 2 del disegno, “l’annuncio alla
polizia degli abitanti” o, per gli stranieri – cui la legge deve parimenti
applicarsi – il rilascio di un’autorizzazione di presenza, fonda la presunzione
che il titolare dell’autorizzazione ha costruito un domicilio assistenziale. La
presunzione può essere infirmata non solo con la prova che la dimora è
cominciata già prima o successivamente, ma anche che la dimora non è, secondo
la legge, idonea alla costituzione del domicilio, sia per la mancanza
dell’intenzione di stabilirvisi (art. 4 cpv. 1) sia perché escluso secondo gli
articoli 5 a 8.
Analogamente alla disposizione del concordato
concernete l’assistenza nel luogo di domicilio, l’articolo 5 del disegno
dispone che l’entrata in una casa di cura o in un istituto, volontaria o no,
esclude la costituzione o il cambiamento del domicilio assistenziale. (…)
L’art. 11 definisce la nozione di «dimora» e
di «Cantone di dimora».
È dimorante colui che si trova effettivamente sul
territorio cantonale anche se non
possiede alcuna conferma di domicilio o, se straniero, un'autorizzazione di
presenza e non è dunque né «domiciliato» né «dimorante» a tenore delle
disposizioni sul domicilio e la dimora degli svizzeri e degli stranieri. È
dimorante a tenore del disegno segnatamente anche chi si trova in un Cantone
semplicemente per motivi di transito.
(…).
24.
Assistenza degli stranieri
241.
Obbligo assistenziale e competenza (art. 20
a 22)
(…) di
regola è competente il Cantone di domicilio il quale, per
gli stranieri, coincide con il Cantone che ha
rilasciato l'autorizzazione di presenza ed è anche qui determinato giusta gli
articoli 4 a 10. Per gli stranieri che devono essere assistiti fuori del
Cantone di domicilio vale, conformemente agli articoli 23 capoverso 2 e 23
capoverso 1, il disciplinamento applicabile agli svizzeri: soccorso in caso di
urgenza da parte del Cantone di dimora e spese a carico del Cantone di
domicilio. (…)”. (FF 1976 III
1207, 1208, 1209 e 1214)
Inoltre in dottrina Thomet
(cfr. W. Thomet, “Commentaire concernant la Loi fédérale sur la compétence en
matière d’assistance des personnes dans le besoin, 2. ed., Zurich 1994, n.
95-97 e 107-108) in merito all’art. 4 LAS sottolinea che:
"
(…)
Au centre de la disposition sur le domicile se
trouve la notion d'«habiter», en allemand «wohnen», que l'on retrouve dans le
terme allemand correspondant «Wohnsitz». Le domicile d'assistance d'une
personne dans le besoin se trouve, sous réserve des exceptions mentionnées aux
art. 5 à 7 LAS, dans le canton «où elle réside avec l'intention de s'y
établir». Cette formulation empruntée au texte de l'art. 23 CC signifie que le
domicile se trouve là où une personne s'est effectivement établie et installée
de manière reconnaissable pour des tiers, en d'autres termes là où - selon
l'expression du Tribunal fédéral - elle a son «centre de vie»; en bref: là où
elle «habite» ou elle est «domiciliée» (cf. ATF 113 la 465; 108 la 254 et les
références). La notion de domicile au sens de l'art. 4 LAS s'est largement
inspirée de celle du droit civil (art. 23 CC; voir Message I p. 1239; ZöF 1982
p. 44). Pour répondre à la question de savoir si un domicile d'assistance a été
constitué ou non, au sens de la LAS, on peut donc se référer en grande partie à
la doctrine et à la jurisprudence relatives à la notion de domicile en droit
civil (ZöF 1978 p. 181; voir en particulier Bûcher, n°l à 54 ad art. 23 CC; Schnyder/Murer,
n° 28 à 65 ad art. 376 CC; Tuor/Schnyder, p. 78 à 80; Pedrazzini/Oberholzer, p.
104.
à 108; Riemer, p. 33 à 38 et la jurisprudence citée).
L'art. 4 LAS dispose que le domicile d'une
personne se situe dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y
établir. Cette définition contient à la fois un élément objectif (la résidence)
et un élément subjectif (l'intention de s'établir), les deux étant toutefois
indissociablement liés (cf. ZöF 1982 p. 45). Ces deux éléments constitutifs ne
sauraient cependant faire oublier le fait qu'en dernier lieu, il s'agit
toujours de déterminer le centre de vie d'une personne ou, en autres termes, le
lieu où se concentrent ses relations personnelles (cf. Bucher, n° 1 à 3 ad art.
23.
CC; Pedrazzini/Oberholzer, p. 106). Par résidence, il faut entendre le fait
de séjourner effectivement en un endroit (ou un canton) déterminé. En règle
générale la présence physique est indispensable tant pour la constitution que
pour le maintien du domicile (cf. cependant n° 146). Cela résulte également de
1.
art. 9 LAS, qui prévoit qu'une personne qui «quitte» son canton de domicile
perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu’alors. La durée et les
modalités du séjour ne sont pas déterminantes, (Egger, n° 20 ad art. 23 CC;
Bucher n° 18 ad art 23 CC; ZöF 1982 p. 45). En principe, même un séjour de
courte durée peut constituer un domicile (cf. ATF 491193; Egger, n° 26 ad art.
23.
CC); en revanche, un séjour qui s'étendrait sur une plus longue durée mais
qui, au regard de sa nature et de son but, s'avérerait provisoire (art. 4 al. 2
LAS) ne saurait constituer un domicile (cf. n° 102; Pedrazzini/Oberholzer, p.
107).
On peut affirmer qu'une personne a l'intention
de s'établir lorsqu’elle entend séjourner dans un endroit défini pour une période
indéterminée et que cette intention est réalisable (cf. ZVW1957 p. 49 ss;
Schnyder/Murer. n° 55 ad art. 376 CC). Le fait que cette intention se modifie
par la suite est sans importance (cf. ZVW 1966, p. 23ss), De même, l'intention
de quitter ultérieurement l'endroit ou on s'est installé n'empêche pas la
constitution d'un domicile. Le seul critère décisif est le suivant: l'intention
ne doit pas porter sur un séjour purement provisoire; seule compte la volonté
«de séjourner en un lieu déterminé jusqu'à ce qu'un changement soit dicte par
des circonstances qui, lors de la constitution du domicile, n étaient pas
prévisibles, du moins pas avec précision» (ATF 69 I 12,491193; Bucher, n° 22 ad
art. 23 CC). Les motifs qui ont conduit une personne à établir ou à abandonner
son centre de vie en un endroit déterminé ne sont pas décisifs (cf. ATF 69 II
277; ZVW 1966 p. 23 ; ZVW 1966 p. 91 ; ZöF 1982 p. 45 ; RSJ 1980
p. 137 ss). L’intention de s’établir durablement correspond à un processus
interne qui ne se perçoit qu'indirectement. Aussi faut-il prendre en compte
tous les éléments qui se rapportent à l'organisation externe des relations
personnelles, en particulier le fait que la personne entretient des relations
étroites avec un lieu où sa famille ou ses parents ont déjà leur centre de vie.
(…).
Le domicile d'un étranger en Suisse est
indépendant tant de l’existence que du genre de l’autorisation délivrée par la
police des étrangers (cf. ATF 89 II 113 ss ; Bucher, n. 25 et 38 ad art.
23.
CC).
L’art. 4 al. 2 LAS ne contredit en rien ce
principe. Cette disposition dit seulement que, lors de la délivrance d'une
autorisation de résidence pour étranger, la constitution d'un domicile est
présumée, à moins que l'on puisse prouver que le séjour a commencé plus tôt ou
plus tard ou encore qu'il n'est que provisoire. Il faut donc examiner dans
chaque cas si les deux éléments constitutifs d’un domicile sont réalisés, à
savoir le séjour de fait et l’intention de s’établir durablement.
Dans ce sens, le fait d'être au bénéfice d'une
autorisation de résidence délivrée par la police des étrangers ne peut servir
que d’indice en faveur de l’existence d’un domicile. Toutefois, selon le type
d’autorisation délivré, la présomption en faveur de la constitution d’ un
domicile peut être plus ou moins forte. Le séjour de fait d’étrangers au
bénéfice d'une autorisation d'établissement ou de séjour permet de conclure à
l'existence d'une intention de s'établir durablement et par conséquence d’un
domicile.
(…).
En résumé et en suivant l'exemple du
commentaire Schnyder/Murer, on peut considérer comme indices en faveur de la
constitution d’un domicile, les circonstances suivantes (étant précisé que tous
ces éléments doivent être appréciés dans leur ensemble, mais ne doivent pas
nécessairement se présenter cumulativement: cf. n 46a à 5a ad art. 376 CC;
Egger, n. 19 ad art. 23 CC; Bûcher, n. 14 ad art. 23 CC):
- les circonstances entourant
la constitution du séjour et l'intention subjective de s'établir durablement,
étant rappelé qu'il faut apprécier de manière critique les déclarations
postérieures de la personne en cause
(cf. ZVW 1961 p. 111, 113)
- la prolongation d'un séjour
d'une personne instable ou incapable de discernement (en pratique l'on exige
souvent une durée de six mois ou plus; une durée inférieure peut toutefois
suffire si d'autres éléments plaident en faveur de la stabilité; cf. ég. ATF 92
I 221).
- la déclaration d'arrivée, le
dépôt du certificat d'origine, le règlement des impôts, l'exercice des droits
politiques (ATF 92 I 221; 97 II 6 et les références; 102 IV 164; ATF du 15 mars
1978.
in ZVW 1979 p. 35); il faut toutefois relever que même si ces quatre
éléments se présentent cumulativement, ils ne sauraient empêcher la
constitution d'un domicile dans un autre lieu (cf. Egger, n. 20 ad art. 23 CC;
Bûcher, n. 18 ad art. 23 CC; n° 99/100).
- l'exercice d'une activité
lucrative cumulée avec un séjour de fait.
- la location d'une maison,
d'un appartement ou d'une chambre et le fait d'y être installé, éventuellement
le séjour dans une pension (cf. Egger, n. 20 ad art. 23 CC; Bûcher, n. 18 ad
art. 23 CC).
- l'impression subjective de
«se sentir à la maison» ainsi que les relations personnelles entretenues dans
le lieu même avec la parenté et les connaissances (ATF du 28.9.1972 in ZVW 1975
p 111).
- l'existence antérieure du
centre de vie au lieu où la personne se réétablit (ATF du 28.9.1972 in ZVW 1975
p. 111) ou retourne régulièrement en période de crise (ZVW 1973 p. 35).
- l'abandon du domicile
antérieur (cf. art. 9 LAS) ou le défaut de tout lien avec celui-ci (ZVW 1973 p.
35).
- le séjour effectif, en d'autres termes, le
fait d'habiter. (...)”
2.6
Da
quanto sopra esposto risulta che nel caso in cui si tratti di assistere un
cittadino con nazionalità straniera, ai sensi della Legge federale
sull’assistenza - LAS (cfr. consid. 2.3.) - è competente il Cantone di
domicilio se la persona da assistere è domiciliata in Svizzera (cfr. art. 20
cpv. 1 LAS), ossia il Cantone in cui risiede con l’intenzione di stabilirvisi
(cfr. art. 4 cpv. 1 LAS; consid. 2.4.; 2.5.).
Per
gli stranieri il rilascio di un permesso di presenza (per gli svizzeri
l’annuncio alla polizia degli abitanti) vale quale costituzione di domicilio
salva la prova che la dimora è cominciata già prima o soltanto più tardi o è di
natura provvisoria (cfr. art. 4 cpv. 2 LAS).
Al
riguardo giova evidenziare che l’art. 4 cpv. 2 LAS non contraddice il principio
secondo cui il domicilio di uno straniero in Svizzera è indipendente sia
dall’esistenza che dal genere di autorizzazione rilasciata dalla polizia degli
stranieri.
In
effetti l’art. 4 cpv. 2 LAS prevede unicamente che, nel caso di rilascio di
un’autorizzazione di presenza per stranieri, la costituzione del domicilio è
presunta, a meno che venga provato che la dimora è iniziata già prima o più
tardi o è di natura provvisoria. In ogni singola fattispecie deve, dunque,
essere esaminato se i due elementi costitutivi di un domicilio sono realizzati,
e meglio la residenza di fatto e l’intenzione di stabilirsi durevolmente, non
dimenticando peraltro che in definitiva si tratta di determinare il centro di
vita di una persona, in altri termini il luogo dove si concentrano le sue
relazioni personali.
In
questo senso il fatto di essere al beneficio di un permesso di presenza non può
servire che quale indizio in favore dell’esistenza di un domicilio (cfr.
consid. 2.5.).
Qualora,
per contro una persona non risulti domiciliata in Svizzera, competente ad
assisterla - attribuendole un aiuto immediato - è il Cantone di dimora (cfr.
art. 21 cpv. 1 LAS). Quale dimora vale la presenza effettiva in un Cantone
(cfr. art. 11 cpv. 1 LAS).
Al riguardo cfr. STF
8C_852/2008 del 25 febbraio 2009 consid. 2 e 3.1; STF 2A.253/2003 del 23
settembre 2003 consid. 2.1. e 2.2., come pure STCA 42.2014.7 del 25 agosto 2014
(il ricorso al TF contro questo giudizio è stato ritenuto inammissibile con
sentenza 8C_648/2014 del 15 giugno 2015, in quanto non è stato versato
l’anticipo spese)
2.7
Questa Corte, con sentenza
42.2016.32
dell’ 8 febbraio 2017, ha confermato l’operato dell’USSI che aveva
negato a un assistito, la cui famiglia abitava in Italia, il rinnovo delle
prestazioni assistenziali chiesto nel settembre 2016, in quanto risiedeva
regolarmente in Italia.
Il TCA, in primo luogo, ha
evidenziato che la residenza effettiva in Ticino di quel ricorrente, il quale
aveva dichiarato di recarsi dalla sua famiglia nei fine settimana, che dal 2014
a causa di un sinistro non svolgeva più attività lavorativa e dai cui estratti
del suo conto bancario risultavano frequenti prelevamenti e pagamenti
effettuati in Italia, era alquanto dubbia.
In secondo luogo, questo
Tribunale ha deciso che determinante, tenuto conto peraltro che giusta l’art.
23.
cpv. 1 CC nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più
luoghi, era comunque il fatto che il centro degli interessi dell’insorgente non
era nel Cantone Ticino, bensì in Italia dove viveva la sua famiglia.
Il TCA ha, infine,
osservato che l’ottenimento di un permesso di soggiorno da parte della polizia
degli stranieri non costituisce un criterio decisivo per stabilire se una
persona ha validamente costituito in Svizzera il suo domicilio ai sensi
dell’art. 23 CC (cfr. STF 9C_675/2014 dell’11 agosto 2015 consid. 4.3; STF
9C_914/2008 del 31 agosto 2009 consid. 6.1).
L’Alta Corte, il 28 agosto
2017.
(inc.8C_190/2017) ha ritenuto inammissibile il ricorso contro la STCA
38.2016.32
dell’8 febbraio 2017, non essendo stato versato l’anticipo spese.
Giova, inoltre, segnalare
che questo Tribunale, con giudizio 42.2017.47 del 20 novembre 2017, ha respinto
il ricorso di un assistito a cui è stato negato il diritto a prestazioni
assistenziali dal mese di settembre 2017, poiché dai controlli effettuati dalla
Polizia è emerso che non era domiciliato nel Comune del Cantone Ticino dove
aveva annunciato il proprio arrivo.
La sentenza 42.2017.47 del
TCA è stata confermata il 13 febbraio 2018 dal Tribunale
federale (inc.8C_4/2018), il quale si è espresso come segue:
" (…)
La Corte cantonale ha fondato la sua decisione su
una serie di dati oggettivi, che hanno convinto i giudici ticinesi a stabilire
il domicilio del ricorrente a Cadenazzo e non a Losone. A torto, il ricorrente
rimprovera poi alla Corte cantonale di impedirgli di vivere liberamente dove
meglio desidera. Egli pare dimenticare che la procedura riguarda esclusivamente
la richiesta di prestazioni assistenziali, aiuti finanziati esclusivamente
dallo Stato (conseguentemente con le entrate fiscali). È quindi comprensibile
che le autorità cantonali adottino misure d'indagine per verificare che le
prestazioni siano erogate conformemente alle leggi. La pretesa violazione dell'art. 13 Cost., non sollevata dinanzi ai giudici ticinesi (DTF 142 I 155 consid. 4.4.6 pag. 158 seg.,
ma comunque ammissibile avendo questi pieno potere d'esame ed essendo tenuti ad
applicare il diritto d'ufficio) in ogni caso è inconsistente, visto che il
ricorrente non tenta nemmeno di evocare l'uso di mezzi di prova illeciti. È
opportuno sottolineare che il ricorrente non è stato oggetto di riprese
filmate, intercettazioni telefoniche, postali o ambientali o ancora di
perquisizioni o pedinamenti, ma le autorità cantonali si sono basate sui
documenti agli atti e sugli accertamenti della polizia, la quale si è limitata
a osservare la presenza dell'automobile, la vuotatura della cassetta delle
lettere e a sentire persone vicine. (…)”
2.8
Nella
presente evenienza dalla documentazione agli atti emerge che RI 1, nato il __________
1987.
a __________ in __________, di nazionalità italiana e in possesso di un
permesso C UE/AELS con scadenza il 30 settembre 2022 (cfr. doc. 44; D; 26; 67;
VI1), è entrato in Svizzera nel settembre 2007.
In un estratto
dell’Ufficio controllo abitanti del Comune di __________ (Cantone __________)
del 13 luglio 2017 è indicato che l’insorgente è divorziato e che è partito per
__________ il 23 maggio 2017 (cfr. doc. 45=B).
In effetti, da una parte, __________,
direttore del __________ di __________, il 24 maggio 2017 ha dichiarato che RI
1.
da quel giorno soggiornava presso il loro centro fino al momento in cui
avrebbe trovato un proprio alloggio (cfr. doc. 60).
Dal 1° novembre 2017 il
ricorrente è subentrato in un contratto di locazione relativo a un appartamento
di 3 locali a __________ in __________ (cfr. doc. 56).
Dall’altra, agli atti è
presente una sentenza del 23 giugno 2014 con la quale il “Bezirksgericht di __________”
(__________) ha pronunciato il divorzio tra l’insorgente e __________,
sposatisi in __________ nel marzo 2007 (cfr. doc. 70).
Il 3 luglio 2017 il
ricorrente si è annunciato al Comune di __________ per chiedere di beneficiare
di prestazioni assistenziali. Dal formulario sottoscritto dal medesimo, quale
stato civile, vi è l’indicazione “divorziato” (cfr. doc. 81).
Anche nella “Notifica di
partenza” dal Comune di __________ per il Comune di __________ del 31 ottobre
2017, firmata dall’insorgente, è stato apposto lo stato civile di “divorziato
(cfr. doc. 44).
Da un documento del Comune
di __________ dell’11 dicembre 2017 si evince, invece, che il ricorrente è
coniugato dal 2 maggio 2015 con __________, nata il __________ 1996 in __________
(cfr. doc. 65; 37; 38).
Al riguardo dalle carte
processuali risulta che l’insorgente, il 2 novembre 2017, ha consegnato al
Comune di __________ la traduzione del relativo atto di matrimonio contratto in
__________, in cui è precisato che il medesimo il 28 maggio 2016, data della
traduzione, era residente a __________ (__________; cfr. doc. 47; 38).
Dal Certificato di
famiglia emesso dall’Ufficio anagrafe di __________ il 2 novembre 2017 emerge
poi che __________ è iscritto all’anagrafe di tale paese dal 7 ottobre 2015,
mentre la moglie dal 21 dicembre 2016 (cfr. doc. 37).
Il 3 novembre 2017 il
ricorrente ha dichiarato al Comune di __________ di trasferire la sua residenza
all’estero, e meglio in Svizzera a __________ (cfr. doc. 39) e il 6 novembre
2017.
egli si è iscritto all’anagrafe del Consolato generale d’Italia a __________
e all’AIRE (cfr. doc. 41).
Il 3 novembre 2017 l’USSI
ha deciso che nei confronti di RI 1 non si giustificava il versamento di una
prestazione assistenziale, poiché il medesimo risultava domiciliato nel Comune
di __________ dove risiede anche la moglie (cfr. doc. 15; consid. 1.1.).
Tale provvedimento è stato
confermato con decisione su reclamo del 16 aprile 2018, in cui
l’amministrazione ha precisato che il centro degli interessi dell’insorgente non
si trova nel Cantone Ticino, dove ha un domicilio fittizio, bensì in Italia (cfr.
doc. A; consid. 1.2.).
2.9
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte, tutto ben considerato, ritiene che a
ragione l’USSI, con decisione del 3 novembre 2017, confermata dalla decisione
su reclamo del 16 aprile 2018, ha negato al ricorrente il diritto a prestazioni
assistenziali.
In effetti dagli elementi
di fatto relativi al caso di specie emerge che l’insorgente, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel
settore delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr.8C_794/2016
del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF
8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; STF 9C_316/2013 del
25.
febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF
8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011;
DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V
193.
consid. 2 pag. 195), non ha il proprio domicilio assistenziale ai sensi
degli art. 5 cpv. 1, 10 Las e 4 cpv. 1 LAS (cfr. consid. 2.3.; 2.5.) nel
Cantone Ticino.
Al riguardo
va evidenziato che il ricorrente, divorziato da __________ con sentenza del
“Bezirksgericht di __________” (__________) del 23 giugno 2014 (cfr. doc. 70),
il 2 novembre 2017 risultava iscritto all’anagrafe di __________ dal 7 ottobre
2015.
(cfr. doc. 37), data successiva di cinque mesi al matrimonio contratto in __________
il 2 maggio 2015 con __________ (cfr. doc. 38).
L’iscrizione
di quest’ultima presso il Comune di __________ risale al 21 dicembre 2016 (cfr.
doc. 37).
L’atto di
matrimonio tra l’insorgente e __________ è, del resto, stato fatto tradurre
davanti all’Ufficiale di Stato Civile di __________ il 28 maggio 2016. Da tale
documento si evince che a quel momento il ricorrente era residente a __________
(cfr. doc. 38).
Soltanto il 3,
rispettivamente il 6 novembre 2017, egli ha dichiarato al Comune di __________
di trasferire la sua residenza a __________ (cfr. doc. 39) e si è iscritto
all’anagrafe del Consolato generale d’Italia a __________, nonché all’AIRE
(cfr. doc. 41; consid. 2.8.).
Sorprende, peraltro, che
l’insorgente, fino al novembre 2017, quando si è annunciato al Comune di __________,
non abbia dichiarato alle autorità, dapprima di __________ e in seguito di __________,
di essere nuovamente coniugato. Infatti, come visto sopra, nel documento del 13
luglio 2017 dell’Ufficio controllo abitanti di __________ da cui risulta che RI
1.
è partito da Lengnau il 23 maggio 2017 per __________, come pure nella
richiesta di prestazioni assistenziali presso il Comune di __________ del 3
agosto 2017 e nella “Notifica di partenza” dal Comune di Mendrisio del 31
ottobre 2017 quale stato civile è stato indicato “divorziato” (cfr. doc. 45=B;
81; 44).
In relazione all’affermazione
dell’insorgente nel ricorso del maggio 2018 secondo cui la Polizia di __________
in quel periodo stava effettuando dei controlli concernenti la sua presenza nel
Comune e che in tali occasioni è sempre stato trovato in casa, salvo rare
eccezioni (cfr. doc. I; consid. 1.3.), giova osservare che dallo scritto del 19
giugno 2018 (cfr. doc. V) del ricorrente stesso emerge che tali verifiche sono
state esperite contestualmente alla sua richiesta di modificare i dati del
permesso C UE/AELS in suo possesso, in particolare l’indirizzo (il permesso C
con l’indirizzo di __________ era valido fino al 30 settembre 2017 - cfr. doc.
67.
-; il 22 settembre 2017 la Sezione della popolazione, Ufficio della
migrazione di Bellinzona ha emesso un nuovo permesso C con validità fino al 30
settembre 2022 e indirizzo c/o __________ - cfr. doc. 26 -; il 31 maggio 2018 è
stato modificato l’indirizzo da __________ a __________ – doc. V1).
Ne discende che egli,
pendente la procedura di modifica dell’indirizzo del permesso C, era
consapevole che per accertare se risiedesse effettivamente a __________,
l’autorità competente avrebbe ordinato dei controlli. La sua asserita presenza nel
Comune di __________, che d’altronde dista solamente 15 km circa da __________
(cfr. www.viamichelin.ch),
durante le ispezioni da parte della Polizia si rivela, quindi, ininfluente nel
caso di specie.
Non va, di conseguenza,
dato seguito alla richiesta dell’insorgente di richiamare i
rapporti di Polizia riguardanti i controlli effettuati (cfr. doc. V).
A tale proposito va
rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice,
in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato
(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove
(cfr. STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29
marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF
9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017
consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio
2011.
consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere
sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162
consid. 1d e sentenza ivi citata).
Ai fini della risoluzione
della presente vertenza è in ogni caso decisivo, tenuto conto che giusta l’art.
23.
cpv. 1 CC nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più
luoghi, il fatto che il centro degli interessi dell’insorgente non è comunque
nel Cantone Ticino, bensì in Italia dove vive la moglie che, inoltre,
conformemente a quanto indicato dal ricorrente il 7 novembre 2017 (cfr. doc.
13), studia a __________ (cfr. STCA 42.2016.32 del 8 febbraio 2017 già citata
al consid. 2.7.).
Al riguardo è utile
ricordare che il centro degli interessi di una persona è di regola nel luogo
dove si trovano maggiormente gli interessi familiari e i legami personali (cfr.
STF 8C_522/2015 del 21 aprile 2016 consid. 2.2.1; STF 8C_713/2014 del 4 maggio
2015.
consid. 3.2.).
Va, altresì, rilevato che con
giudizio 9C_260/2017 del 12 aprile 2017 il Tribunale federale ha ritenuto
inammissibile per carente motivazione il ricorso di un’assicurata alla quale
era stato sospeso il diritto a prestazioni complementari, poiché la sua
residenza abituale non poteva più essere considerata in Svizzera, avendo
spostato all’estero il centro di tutte le sue relazioni.
Giova, infine, ribadire
che l’ottenimento di un permesso di soggiorno da parte della polizia degli stranieri
non costituisce un criterio decisivo per determinare se una persona ha
validamente costituito in Svizzera il suo domicilio ai sensi dell’art. 23 CC
(cfr. STF 9C_675/2014 dell’11 agosto 2015 consid. 4.3; STF 9C_914/2008 del 31
agosto 2009 consid. 6.1).
2.10
Alla luce di tutto quanto
esposto, la decisione su reclamo emessa dall’USSI il 16 aprile 2018 deve essere
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti