42.2018.18
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10 dicembre 2018Italiano33 min
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Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
42.2018.18
rs
Lugano
10 dicembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 maggio 2018 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 26 aprile 2018 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del
26 aprile 2018 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha
confermato la propria decisione del 3 novembre 2017 (cfr. doc. VII4) con la
quale aveva chiesto a RI 1 il rimborso di fr. 138'952.55, corrispondenti a
prestazioni assistenziali percepite da aprile 2012 a febbraio 2017, a seguito
del versamento a suo favore di un capitale di libero passaggio di fr.
244'359.-- (cfr. doc. A4).
L’amministrazione ha, in
particolare, osservato che:
" (…) Nel
caso in esame sono rispettati i parametri previsti dalle Direttive COSAS E.3.1,
considerato che se dal montante di CHF 244'359.00 vengono dedotte le
prestazioni da restituire di CHF 138'952.55 rimane comunque ancora
all’assistito l’importo di CHF 105'406.45.
Come da Direttiva citata viene quindi
rispettato il criterio di lasciare una somma adeguata di CHF 25'000.-- per le
persone che, grazie all’acquisizione di beni importanti che aumentano il loro
patrimonio, perdono il diritto al sostegno materiale. Tali somme lasciate a
libera disposizione dovrebbero essere considerate anche quando, dopo l’uscita
del beneficiario da un periodo di sostegno, scatta l’obbligo di rimborsare le
prestazioni ottenute, a causa dell’acquisizione di ulteriori beni prima della
scadenza del periodo di prescrizione definito dal diritto cantonale.
Il rimborso richiesto rispetta dunque i
parametri stabiliti nell’ambito dell’assistenza sociale. (…)” (Doc. A1)
1.2. Contro la decisione su
reclamo l'interessato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha
fatto valere quanto segue:
" (…) A
partire dal 1° marzo 2017 è terminato il mio diritto alle prestazioni assistenziali
che ricevevo da luglio 2009, perché secondo i parametri dell’USSI e legislativi
con il compimento dei 63 anni scadeva il mio diritto ed ero tenuto a richiedere
la rendita AVS anticipata.
Dal 1° marzo 2017 ricevo una rendita AVS
mensile decurtata di fr. 251.- mensili pari a fr. 1'591.-.
Nello stesso periodo (aprile 2017) è stato
versato sul mio conto postale il capitale LPP che era depositato dal 2006 (data
del mio licenziamento) su di un conto di libero passaggio c/o __________.
L’importo ammontava a fr. 244'359.-.
Va precisato che secondo l’art. 8 delle
Condizioni generali d’assicurazione di __________, il capitale LPP poteva
unicamente essere versato nella sua totalità. Non era prevista alcuna rendita
mensile.
Con lettera del 3 agosto 2017 ricevo da
parte dell’USSI una richiesta di precisazioni in merito al versamento del mio
capitale LPP.
Resto sorpreso, in quanto l’USSI già l’anno
precedente a marzo 2016 era stato informato dell’esistenza di questo capitale
tramite discussione telefonica e in seguito verbale da parte di mio nipote __________
(al quale ho rilasciato procura) presso il loro Ufficio con il signor __________.
Già nel 2016 chiedevo se, quando avrei ricevuto il mio capitale LPP, da parte
dell’USSI ci sarebbe stata una richiesta di rimborso. Mi era stato assicurato
di no, trattandosi di capitali provenienti dalla LPP. Questa stessa domanda e
una richiesta di ulteriore incontro è stata nuovamente posta a febbraio 2017
sempre da mio nipote __________ alla signora __________, dipendente presso
l’USSI, ricevendo nuovamente conferma di quanto già affermato dal signor __________
nel 2016.
Il 17 agosto 2017 viene data risposta
e-mail alla lettera del 3 agosto 2017 dell’USSI inviando la documentazione
richiesta e precisando che nel frattempo ho stipulato un accordo scritto con
mio nipote __________, nonché proprietario della casa in cui vivo e per la
quale pago un affitto di anticipatamente corrispondergli buona parte del
capitale LPP per garantire l’onere dell’affitto fino a quando sarò in vita.
Il versamento è già stato effettuato a fine
maggio 2017.
(…).
In buona fede, dopo aver anticipatamente
chiesto e in base alle risposte fornite dall’USSI, ho agito di conseguenza e
disposto del mio capitale LPP come meglio credevo per il mio futuro.
Secondo i calcoli dell’USSI, dedotto il
rimborso richiesto, mi rimarrebbero fr. 105'406.45.
Deducendo però fr. 13'653.- che sono già
stati pagati quali imposte sul capitale a livello comunale, cantonale e
federale e fr. 15'400.- di affitto dovuto da marzo 2017 ad oggi, ne
resterebbero fr. 76'353.- sufficienti per pagare l’affitto dei prossimi 6 anni,
e poi?
Inoltro domanda all’Istituto assicurazioni
sociali di poter ricevere la prestazione complementare? (…)” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 15
giugno 2018 l'USSI ha postulato la reiezione dell’impugnativa, rilevando in
particolare che:
" (…) Si
osserva inoltre che, considerato che l’effettiva durata futura della locazione
era indefinita, non era giustificato di versare rapidamente a beneficio del
figlio (recte: nipote) il pagamento anticipato della pigione per tutta
la vita. Per coprire il proprio fabbisogno futuro il ricorrente avrebbe solo
dovuto pagare regolarmente l’affitto.” (Doc. V)
1.4. Il 26 giugno 2018 il
ricorrente ha prodotto alcuni documenti (cfr. doc. VII +1/13).
1.5. L’amministrazione, il 6
luglio 2018, ha evidenziato che:
" (…) il
ricorrente ha riscattato una polizza di libero passaggio per un ammontare di
CHF 244'359.- e senza necessità si è impegnato a versare CHF 236'000.- a titolo
di pigione anticipata al sig. __________. In tal modo ha deliberatamente e
inutilmente peggiorato la propria condizione finanziaria.
(…).
Ha (…) acquisito una sostanza rilevante. La condizione per la richiesta
di rimborso è quindi data. Non gli giova (e non merita tutela) l’indicazione di
essersene volutamente liberato a breve. (…)” (Doc. IX)
1.6. L’insorgente, con scritto
dell’11 luglio 2018, ha affermato:
" (…) Il
versamento del mio capitale LPP di fr. 236'000.- a favore del nipote __________
a garanzia dell’affitto (spese accessorie comprese) “vita natural durante” è
stato fatto in buona fede, ritenendo io stesso di essere libero di poter
scegliere come impiegare il capitale della LPP.
Era stato chiesto all’USSI se il capitale
LPP rientrava nei loro parametri di “rimborso” ed avevano risposto di no. (…)”
(Doc. XI)
1.7. Pendente causa questa Corte
ha chiesto al ricorrente di comprovare, fornendo debita documentazione,
l’asserito versamento a suo nipote, __________, del capitale concernente la sua
polizza di libero passaggio ricevuto da __________ nel marzo 2017 (cfr. doc.
XII).
Il 28 agosto 2018 al TCA è
pervenuta della documentazione con cui l’insorgente ha dimostrato di aver
trasferito a __________ la somma di fr. 236'000.-- il 26 maggio 2018 (cfr. doc.
XIII1-2).
1.8. Il TCA, in seguito, ha
trasmesso i documenti da XI a XIII con i relativi allegati all’USSI per osservazioni,
invitandolo a prendere posizione riguardo alle affermazioni del ricorrente -
formulate in un messaggio di posta elettronica del 17 agosto 2017 all’USSI
(doc. VII5), nel reclamo e nel ricorso - secondo cui i collaboratori
dell’amministrazione, __________ e __________, avrebbero indicato nel 2016,
rispettivamente nel febbraio 2017, a lui e al nipote, che, al momento in cui
avrebbe ricevuto il capitale di libero passaggio (LPP), non gli sarebbe stato
chiesto il rimborso delle prestazioni assistenziali (cfr. doc. XIV).
1.9. Il 6 settembre 2018 l’USSI ha
confermato la risposta di causa, asserendo:
(…) Escluse le affermazioni del signor RI 1
medesimo, dalla pratica non risulta che i citati collaboratori abbiano
garantito al ricorrente che in caso di incasso anticipato del capitale di
libero passaggio (LPP) non vi sarebbe stata una richiesta di rimborso. (…)”
(Doc. XV)
1.10. Il ricorrente, il 18 settembre
2018, si è nuovamente espresso in merito alla fattispecie, rilevando
segnatamente:
" (…) Avendo
lavorato per le __________ diversi anni, un minimo di cassa pensioni è normale
averla.
Non sono mai andato all’estero e non mi
sono mai messo in proprio, quindi l’unico versamento possibile della cassa
pensioni è al momento del diritto all’AVS.
Visto che l’USSI conosceva la mia
situazione, perché non mi ha mai informato per iscritto che quando avrei avuto
diritto alla rendita AVS e di conseguenza ritirato il capitale della cassa
pensioni, questo sarebbe stato ritenuto un capitale da rimborsare?
Forse perché la LPP per legge non è
“pignorabile”?
Il sottoscritto avendo la conferma orale
che la LPP non sarebbe stata ritenuta un capitale da ritornare a compenso prestazioni
assistenziali ricevute, ha agito di conseguenza e in buona fede ha fatto i
suoi passi per assicurarsi una vecchiaia normale e senza ricadere in aiuti
cantonali.” (Doc. XVII)
1.11. Il 27 settembre 2018 la parte
resistente ha preso posizione come segue:
(…) Si rileva che su ogni domanda di
rinnovo e decisione di assistenza è chiarito l’obbligo di notificare
all’assistenza ogni nuova entrata e pertanto incassando e privandosi a breve
del proprio avere di LPP senza informarne l’USSI l’assistito ha agito in
contrasto con l’obbligo di informare, l’obbligo di ridurre il danno e la
funzione di sussidiarietà dell’assistenza. (…)” (Doc. XIX)
1.12. Il doc. XX è stato trasmesso
per conoscenza all’insorgente (cfr. doc. XX).
Considerandi
2.1
L'art. 33 Las prevede che le
prestazioni assistenziali corrisposte a maggiorenni vanno rimborsate:
a)
quando vengono effettuati dei versamenti a titolo di anticipo su prestazioni
assicurative non ancora corrisposte, al momento in cui tali prestazioni saranno
esigibili. L'autorità può parimenti esigere che le si versino direttamente gli
arretrati (art. 32 Laps);
b) in caso di
acquisizione di una sostanza rilevante;
c) in caso di eredità
lasciata dal beneficiario deceduto.
A proposito di questa
disposizione legale nel Messaggio 5250 dell'8 maggio 2002 relativo alla
Modifica della legge sull'assistenza sociale il Consiglio di Stato si era così
espresso:
" Il nuovo
art. 33, rispetto a quello attualmente in vigore, limita e precisa le circostanze
nelle quali sussiste un obbligo di rimborso delle prestazioni assistenziali, in
adeguamento alla prassi già attualmente diffusa (e in riferimento alle norme
della CSIAS riviste nel 1998 e nel 2000): sono considerate unicamente le
situazioni in cui le prestazioni assistenziali sono versate quali anticipo su
prestazioni assicurative e i casi di acquisizione di sostanza (vincite,
eredità).
Si tratta, come raccomanda la CSIAS, di non scoraggiare il
reinserimento professionale e la riconquista dell'autonomia con la minaccia di
pignorare il salario per rimborsare le prestazioni assistenziali (evitare la
cosiddetta - trappola della povertà)."
Nel suo rapporto del 5
novembre 2002 la Commissione della gestione e delle finanze aveva al riguardo
rilevato:
" II nuovo
art. 33 limita e precisa le circostanze nelle quali sussiste un obbligo di
rimborso delle prestazioni assistenziali.
In base alle direttive della COSAS il rimborso deve avvenire nei
seguenti casi:
- prestazioni di sostegno sociale indebitamente percepite;
- versamenti a
titolo di anticipo su prestazioni assicurative non ancora corrisposte;
- eredità lasciata dal beneficiario deceduto;
- acquisizione
di una sostanza rilevante durante il periodo in cui sono state versate delle
prestazioni di sostegno sociale o successivamente, durante il periodo di
prescrizione previsto dalla legislazione cantonale."
2.2
Nelle Direttive COSAS del
2005, aggiornate nel dicembre 2015, al punto E.3.1 (“Rimborso di prestazioni
ottenute a pieno diritto”) figurano le seguenti indicazioni:
" Il ritorno
all'autonomia economica delle persone che beneficiano di un sostegno sociale è
l'obiettivo prioritario del sostegno. Per raggiungerlo, la COSAS fa le seguenti
raccomandazioni:
■ Per principio, nessuna richiesta di
rimborso sui redditi provenienti da un'attività lucrativa esercitata dopo il
periodo del sostegno.
■ Laddove le basi legali prevedono un
rimborso obbligatorio da redditi provenienti da un'attività lucrativa, si raccomanda
di applicare un limite di reddito generoso e di limitare la durata dei
rimborsi, per evitare di compromettere l'inserimento economico e sociale (à H.9).
■ Nessun obbligo di rimborso di
prestazioni ottenute allo scopo di promuovere l'inserimento professionale e
l'integrazione sociale (franchigia sul reddito, supplemento d'integrazione, prestazioni
speciali dettate dalla situazione legata a misure d'integrazione).
■ Lasciare a disposizione una somma
adeguata (fr. 25000.- per le persone sole, fr. 40000.- per le coppie, più fr.
15000.
- per ogni figlio minorenne) alle persone che, grazie all'acquisizione di
beni importanti che aumentano il loro patrimonio, perdono il diritto al
sostegno materiale.
Tali somme lasciate a libera
disposizione dovrebbero essere considerate anche quando, dopo l'uscita del
beneficiario da un periodo di sostegno, scatta l'obbligo di rimborsare le
prestazioni ottenute, a causa dell'acquisizione di ulteriori beni prima della
scadenza del periodo di prescrizione definito dal diritto cantonale."
Riguardo
alla funzione delle disposizioni COSAS, in dottrina, C. Hänzi (Die Richtlinien
der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn,
Basilea 2011) rileva quanto segue:
" In der Schweiz ist eine einheitliche Definition hinsichtlich der
Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimum nicht vorhanden. Die
verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der Schweiz bilden kein
kohärentes, geschlossenes System zur Sicherung und zum Schutze minimaler
Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine eigene
Umschreibung und Ausgestaltung des Existenzminimum für den Leistungsbereich der
Sozialhilfe. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser
Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden
der Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der Gemeinden sowie der
Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt sie, angesichts der
grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung einer gesamtschweizerischen
Unterstützungspraxis, insbesondere im bereich der materiellen Unterstützung.
Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den Verfassungsauftrag gemäss
Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen grundsätzlich die
Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren, welches über dem
absolut Notwendigen zu liegen kommt. Dabei wurde mit der letzten Revision ein
Paradigmawechsel in der Konzeption der Richtlinien vollzogen, da die
Grundsicherung ab dann mit einem Anreizsystem verknüpft wurde. Ausgerichtet ist
das Unterstützungssystem der SKOS-Richtlinien auf längerfristig unterstützte
Personen, die in einem Privathaushalt leben und fähig sind, den damit
verbundenen Verpflichtungen nachzukommen. Allerdings zeichnen sich die Richtlinien
nicht nur dadurch aus, dass sie ein Bemessungssystem für die jeweils
angemessene Sozialhilfe für solche Haushalte beinhalten. Sie umschreiben bspw.
auch die geltenden Zielsetzungen dieses Leistungsfeldes, die wesentlichen
Grundprinzipien, die Rechte und Pflichten Unterstützter, die regeln bei der
Auszahlung von Leistungen, die möglichen Sanktionen, die Massnahmen zur
Integration oder die Verwandten- und Rückerstattungspflicht und erhalten eine
Sammlung der Rechtsprechung, der kantonalen Sozialhilfegesetze sowie
Praxishilfen. Sie sind damit eine eigentliche Referenz für die
Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien erlangen jedoch erst durch di e kantonale
Gesetzgebung, die kommunale Rechtsetzung und die Rechtsprechung
Verbindlichkeit.“ (pag. 171-172)
2.3
Nella presente evenienza
dalle carte processuali emerge che RI 1 - nato il __________ 1954, celibe e
senza figli (cfr. doc. VII) - ha lavorato presso le __________ di __________
dal 1974 al 2006, quando è stato licenziato (cfr. doc. 37; I).
Dal luglio 2009 egli ha
beneficiato di prestazioni assistenziali (cfr. doc. A4).
Il diritto all’assistenza
sociale è terminato nel mese di febbraio 2017 (cfr. doc. A4).
In effetti con decisione
del 20 gennaio 2017 la Cassa __________ ha riconosciuto al ricorrente il diritto
a una rendita di vecchiaia anticipata di fr. 1'591.-- al mese dal 1° marzo 2017
(cfr. doc. 8), mese successivo al compimento dei 63 anni.
L’__________, il 28
febbraio 2017, ha comunicato all’insorgente che la sua polizza di libero
passaggio sarebbe scaduta il 7 marzo 2017 e che di conseguenza gli avrebbero
trasferito l’importo di fr. 244'359.-- (cfr. doc. VII10=4).
L’ammontare menzionato è
stato accreditato sul conto privato __________ intestato al ricorrente il 9
marzo 2017 (cfr. doc. VII11).
L’Ufficio circondariale di
tassazione di __________, il 25 aprile 2017, ha informato l’USSI che RI 1
nell’anno 2017 ha beneficiato di una polizza di libero passaggio di fr.
244'359.-- (cfr. doc. 40).
Il 3 agosto 2017 la parte
resistente, in virtù di una procura rilasciata dall’insorgente al nipote, __________
(cfr. doc. VII1), ha dunque inviato a quest’ultimo il seguente scritto:
" (…)
abbiamo ricevuto comunicazione dalla Divisione delle contribuzioni che il sig. RI
1.
ha ricevuto il versamento di una polizza di libero passaggio pari a CHF
244'359.00.
Considerato che il sig. RI 1 ha beneficiato
di prestazioni assistenziali di sostegno sociale fino al mese di febbraio 2017
e per valutare l’applicazione dell’art. 33 della Legge sull’assistenza sociale
dell’8 marzo 1971, la invitiamo a trasmetterci la seguente documentazione entro
il 31 agosto 2017:
- documenti riguardanti il ritiro della polizza di libero
passaggio;
- estratto del
conto corrente postale/bancario dove figura l’accredito della polizza di libero
passaggio. (…)” (Doc. 5)
__________, il 17 agosto
2017, ha risposto:
" (…) L’importo
al netto delle tassazioni è stato versato al sottoscritto, in contropartita
tramite accordo privato il signor RI 1 potrà restare nella suddetta casa di mia
proprietà a vita senza più pagare alcun affitto.
Durante questi anni l’affitto “pagato” dal
signor RI 1 è stato di fr. 1'100.- (spese comprese), un importo piuttosto basso
anche perché era ed è la somma massima consentita dall’assistenza, oltretutto
mio parente…
Ipotizzando un giusto affitto di fr.
1'600.- mensili per una casa unifamiliare, il signor RI 1 in 12 anni
esaurirebbe il capitale netto a me versato.
Attualmente riceve solamente l’AVS, importo
minimo sufficiente per vivere e pagare le spese fisse (affitto escluso).
Da notare che a suo tempo avevo
interpellato il signor __________, il quale mi aveva comunicato il fatto di
dover andare in AVS anticipatamente a 63 anni (così è stato fatto) e che il
capitale di libero passaggio (LPP) non sarebbe entrato in considerazione o
richiesto come rimborso in quanto è per la sua sussistenza. (…)” (Doc. VII5=1)
Agli atti risulta, in
effetti, un “Accordo x modifica contratto d’affitto casa unifamiliare a __________”
con cui il ricorrente e il nipote, __________, il 1° marzo 2017 hanno
concordato, da un lato, che “l’affitto mensile di fr. 1'100.- è sempre
dovuto, ma con pagamento unico e anticipato di fr. 236'000.- corrispondente
alla somma di capitale della previdenza professionale spettante al signor RI 1
che nelle prossime settimane la __________ gli verserà sul conto corrente
postale”.
Dall’altro, che “in
contropartita il signor RI 1 potrà abitare nella casa unifamiliare sita a __________
fino a quando sarà autosufficiente, anche se il capitale della previdenza
professionale messo a garanzia del pagamento dell’affitto viene consumato
prima” (cfr. doc. VII2).
La somma di fr. 236'000.--
è stata bonificata dal ricorrente al nipote sul suo conto bancario presso la
Banca __________ il 26 maggio 2017 (cfr. doc. XIII1; XIII2; consid. 1.7.).
Con decisione del 3
novembre 2017 l’USSI, a seguito del versamento del capitale di libero passaggio
di fr. 244'359.-- a RI 1, ha chiesto a quest’ultimo il rimborso di fr.
138'952.55, corrispondenti a prestazioni assistenziali percepite da aprile 2012
a febbraio 2017 (cfr. doc. VII4).
Tale provvedimento è stato
confermato con decisione su reclamo del 26 aprile 2018 (cfr. doc. A4).
2.4
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che a ragione il
ricorrente, che era al beneficio di prestazioni assistenziali dal 2009, ha chiesto
- al compimento dei 63 anni nel febbraio 2017 – alla Cassa di compensazione
AVS/AI/IPG il riconoscimento di una prestazione di vecchiaia anticipata.
In effetti giusta l’art.
40.
cpv. 1 LAVS gli uomini e le donne che
adempiono le condizioni per l'ottenimento di una rendita ordinaria di vecchiaia
possono anticiparne il godimento di uno o due anni. In tali casi, il diritto
alla rendita nasce per gli uomini il primo giorno del mese seguente a quello in
cui hanno compiuto 64 o 63 anni, per le donne il primo giorno del mese seguente
a quello in cui hanno compiuto 63 o 62 anni.
E’ vero che la rendita di vecchiaia anticipata viene ridotta rispetto alla rendita
ordinaria (cfr. art. 40 cpv. 2 LAS; 56 OAVS).
E’ altrettanto vero, però, che nell’ambito
dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art.
2.
Las e 13 Laps. Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni
assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in
grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure
prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni
volontarie da parte di terzi (cfr. STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid.
8.1
; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005
pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del
2005, aggiornate nel dicembre 2015, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der
schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing
Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).
Con
sentenza STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha
rilevato, in particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è
possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona
non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite
un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente
assumendo un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore
professionale.
Con
sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha,
poi, rilevato che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto
prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle
prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie
da parte di terzi.
Nella
STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché
il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle
assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di
terzi.
Con giudizio 8C_138/2016
del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142 V 513, il Tribunale
federale ha ribadito che secondo prassi il reddito netto complessivo da
attività lavorativa dipendente o indipendente viene computato nel calcolo della
prestazione assistenziale, come pure il reddito sostitutivo rappresentato dalle
rendite AVS, AI, PC, dalle indennità di disoccupazione e da altre indennità
giornaliere. Ciò in virtù del principio di sussidiarietà che è l’espressione
della responsabilità individuale, secondo cui, prima di far capo all’assistenza
sociale, vanno esaurite tutte le altre possibilità di reddito.
Pertanto il ricorrente, per
provvedere ai propri bisogni primari, deve far capo prioritariamente alle
rendite delle assicurazioni sociali a cui ha diritto, come del resto il
medesimo rettamente ha proceduto postulando la rendita AVS anticipata,
indipendentemente dal fatto che l’importo di quest’ultima rendita sia decurtato
rispetto a quello della rendita AVS ordinaria a cui avrebbe avuto diritto a 65
anni (art. 21 LAVS).
L’assistenza sociale
costituisce, d’altronde, l’ultima ancora di salvataggio dell’individuo (cfr.
DTF 137 V 143; STF 8C_92/2007 del 14 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 I 65;
SVR 2008 EL Nr. 2 pag. 5; STF 8C_5/2008 del 5 maggio 2008).
2.5
Come visto sopra, ai sensi
dell’art. 33 Las le prestazioni assistenziali corrisposte a maggiorenni vanno
rimborsate, in particolare, in caso di acquisizione di una sostanza rilevante
(lett. b).
È, inoltre, utile
osservare che giusta l’art. 6 cpv. 1 lett. a Laps, a cui rinvia l’art. 22 Las,
il reddito computabile è costituito, tra l’altro, dai redditi ai sensi degli art. 15-22 della
Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT).
L’art. 21 cpv. 1 e 2 LT
prevede:
" 1Sono
imponibili tutti i proventi dall’assicurazione vecchiaia, superstiti e
invalidità, nonché da istituzioni di previdenza professionale o da forme
riconosciute di previdenza individuale vincolata, comprese le liquidazioni in
capitale e il rimborso dei versamenti, premi e contributi.
2I
proventi dalla previdenza professionale comprendono segnatamente le prestazioni
delle casse previdenziali, delle assicurazioni di risparmio e di gruppo, come
anche le polizze di libero passaggio.”
In concreto il ricorrente,
tramite il versamento a suo favore, nel marzo 2017, del capitale di libero
passaggio di fr. 244'359.-- (cfr. consid. 2.3.), ha beneficiato di un aumento
rilevante della propria sostanza mobiliare.
Di conseguenza, in
linea di principio, egli deve rimborsare all’USSI le prestazioni
assistenziali percepite da aprile 2012 a febbraio 2017 (cfr. consid. 1.1.).
Al riguardo è utile
rilevare che con sentenza 42.2013.12 del 21 novembre 2013 questa Corte ha
confermato la richiesta di rimborso dell’USSI nei confronti di una beneficiaria
dell’assistenza sociale di un importo pari a fr. 133'199.30, corrispondenti a
prestazioni assistenziali percepite dall’agosto 2007 al luglio 2012. Il
rimborso si giustificava in virtù dell’art. 33 lett. b Las, in quanto la
ricorrente, nell’agosto 2012, aveva annunciato all’amministrazione di avere
ricevuto un acconto sull’eredità del padre di Euro 350'000, somma poi corretta
nel reclamo a Euro 290'000.
In proposito cfr. pure STF
8C_254/2011 del 7 luglio 2011 e STF 8C_462/2013 del 29 agosto 2013
in relazione alla sentenza 605.2012.396 del 6 giugno 2013 del Tribunale
cantonale, Corte delle assicurazioni sociali del Canton Friborgo, citate nella
STCA 42.2013.12 del 21 novembre 2013 consid. 2.3.
2.6
L’insorgente ha fatto valere,
in primo luogo, di non avere più il capitale corrispostogli nel marzo 2017
dalla __________, poiché l’ha trasferito al nipote, __________, quale pagamento
una tantum delle pigioni relative alla casa unifamiliare di __________
in cui vive di proprietà del nipote, il quale gli ha garantito, in
controprestazione, la locazione vita natural durante.
In secondo luogo, che il versamento
della somma di fr. 236'000.-- al nipote è stato effettuato a seguito delle
informazioni ricevute da due funzionari dell’USSI, e meglio da __________ e __________,
anni addietro, a fine 2016 e nel febbraio 2017, secondo cui i proventi dalla previdenza
professionale non vengono tenuti conto per una richiesta di restituzione
dell’assistenza sociale, servendo per la sussistenza della persona in questione
(cfr. doc. VII5=1; A3; I; XI; XVIII).
In effetti, come accertato
dal TCA (cfr. consid. 1.7.), il ricorrente, dopo aver ricevuto nel marzo 2017
il capitale di libero passaggio di fr. 244'359.-- (cfr. doc. VII11), alla fine
di maggio 2017 ha versato l’importo di fr. 236'000.-- al nipote sul suo conto
presso la Banca __________ (cfr. doc. XIII1-2).
Nell’ambito
dell’assistenza sociale l’art. 22 lett. a cfr. 4 Las enuncia che non vengono
computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle
quali il richiedente ha rinunciato.
Di regola si intende la
rinuncia a entrate o beni che avviene precedentemente alla richiesta di prestazioni
assistenziali.
Nel caso di specie,
invece, l’accordo con il nipote del 1° marzo 2017 e il bonifico a favore di
quest’ultimo nel maggio 2017 dell’ammontare di fr. 236'000.-- relativo al
capitale di libero passaggio ricevuto il 9 marzo 2017 hanno avuto luogo dopo
aver beneficiato dell’assistenza sociale dal 2009 al febbraio 2017 per
complessivi fr. 189'838.40, rispettivamente dall’aprile 2012 al febbraio 2017
per fr. 138'952.55 (cfr. consid. 2.3.; VII4).
È vero che l’insorgente ha
addotto che quale controprestazione ha ricevuto la garanzia da parte del nipote
di poter abitare vita natural durante nella casa di __________ e che il
trasferimento della somma menzionata corrisponde al pagamento unico e
anticipato della pigione di fr. 1'100.-- mensili, come da accordo del 1° marzo
2017.
(cfr. doc. VII2; consid. 2.3.).
E’ altrettanto vero,
tuttavia, che in casu non si vede quale ragionevole motivo, e meglio quale
scopo utile per il ricorrente, l’abbia indotto a concludere un tale accordo
invece di corrispondere mensilmente o trimestralmente – ad esempio tramite
ordine permanente bancario – il canone di locazione al nipote.
Vi è, pertanto, da
chiedersi se non si sia confrontati con un abuso di diritto.
2.7
L’art. 2 cpv. 1 CC prevede che
ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell’esercizio dei propri
diritti come nell’adempimento dei propri obblighi.
Giusta
il cpv. 2 il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge.
In
merito all’art. 2 CC la nostra Massima istanza, in una sentenza pubblicata in
DTF 131 V 97, ha precisato:
"
(…)
4.3.1
Art. 2 ZGB ist eine Grundschutznorm,
welche der Durchsetzung der öffentlichen Ordnung und Sittlichkeit dient. Ihre
Geltung erstreckt sich auf die gesamte Rechtsordnung mit Einschluss des
öffentlichen Rechts sowie des Prozess- und Zwangsvollstreckungsrechts. Der
Grundsatz von Treu und Glauben ist in jeder Instanz von Amtes wegen anzuwenden,
was auch für die Frage gilt, ob ein Rechtsmissbrauch vorliegt. Soweit die als
rechtsmissbräuchlich betrachtete Rechtsanwendung in einer gerichtlichen
Rechtsdurchsetzung besteht, hat der Grundsatz einen engen inneren Zusammenhang
mit der Rechtsanwendung durch das Gericht. Dieses soll nicht gehalten sein,
einem Ergebnis der formalen Rechtsordnung zum Durchbruch zu verhelfen, das in
offensichtlichem Widerspruch zu elementaren ethischen Anforderungen steht (BGE
128.
III 206 Erw. 1c mit Hinweisen).”
Per
stabilire se una parte abusa dei suoi diritti occorre esaminare le circostanze
del caso concreto e non decidere in base a principi rigidi (cfr. STF
4A_370/2017 del 31 gennaio 2018 consid. 5.1.; STF 4C.328/2000 del 4 aprile
2001; STF 4C.172/2005 del 14 settembre 2005 consid. 4.1.).
L’aggettivo “manifesto” di cui
all’art. 2 cpv. 2 CC indica che occorre mostrarsi restrittivi nell’ammissione
dell’abuso di diritto (cfr. STF 4A_370/2017 del 31 gennaio 2018 consid. 5.1.; STF
4C.172/2005 del 14 settembre 2005 consid. 4.1.).
Nella sentenza del 31 gennaio
2018, appena citata, il Tribunale federale, a proposito dell’abuso di diritto,
al consid. 5.1. ha avuto modo di ribadire quanto segue:
"
(…) Les cas typiques d’abus de droit sont l’absence
d’intérêt à l’exercice d’un droit, l’utilisation d’une institution juridique de
façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence,
l’exercice d’un droit sans ménagement ou l’attitude contradictoire (ATF 143 III 279 consid. 3.1; ATF 140 III 583 consid. 3.2.4; ATF 137 III 625 consid. 4.3; ATF 135 III 162 consid. 3.3.1).
Cas particulier d’abus de droit, l’exception de
position mal acquise résulte du principe " nemo auditur turpitudinem suam
allegans " et suppose l’existence d’un droit acquis de façon contraire à
la loi, à des engagements contractuels ou d’une manière contraire aux moeurs
(arrêt 5A_504/2010 du 7 décembre 2010 consid. 3.2). Il n'existe toutefois pas
de règle générale voulant que seul celui qui respecte la loi puisse en réclamer
le respect (ATF 129 III 426 consid. 2.2). Au demeurant, dans un arrêt récent, la question de l’applicabilité
de cette exception aux cas où le comportement qualifiable d’abusif est dirigé,
non pas envers la contre-partie, mais envers des tiers, a été laissée ouverte
(arrêt 4A_530/2016 du 20 janvier 2017, consid. 6.2). (…)”
Inoltre con
giudizio 9C_293/2017 dell’11 settembre 2017 il TF ha evidenziato:
" (…)
5.1
Développé
à l'origine sur la base des concepts propres au droit civil (art. 2 CC), puis
étendu par la jurisprudence à l'ensemble des domaines du droit, le principe de
la bonne foi est explicitement consacré par l'art. 5 al. 3 Cst., selon lequel
les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux
règles de la bonne foi. L'art. 9 Cst. peut également être invoqué à cet égard
en tant que droit constitutionnel (ATF 142 II 206 consid. 2.3 p. 209 et les références). L'interdiction de l'abus de
droit est le corollaire du principe de la bonne foi. L'abus de droit consiste à
utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la
disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l'écart entre le droit
exercé et l'intérêt qu'il est censé protéger soit manifeste (cf. ATF 140 III 583 consid. 3.2.4 p. 589; 130 IV 72 consid. 2.2 p.
74; 125 IV 79 consid. 1b p.
81). (…)”
2.8
Nella presente
fattispecie il ricorrente sostiene di aver ricevuto da due funzionari dell’USSI
l’informazione secondo cui il capitale del libero passaggio non va considerato
ai fini di un rimborso dell’assistenza sociale, provenendo dalla LPP e dovendo
servire alla propria sussistenza (cfr. consid. 2.6.; doc. VII5=1; A3; I;
XI; XVIII).
Il diritto
alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente al
cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa
eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal
principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una
lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti
1.
l'autorità
deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone
determinate;
2.
l'autorità
ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;
3.
l'assicurato
non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione
ricevuta;
4.
l'informazione
errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che
gli è pregiudizievole;
5.
la
legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.
(cfr. STF
9C_628/2017 del 9 maggio 2018; consid. 2.2.; DTF 141 V 530 consid. 6.2.; STF
8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio
2009.
consid. 3.1.; STFA K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STFA C
270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STFA C 218/03 del 28 gennaio 2004
consid. 2; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata;
RAMI 1993 pag. 120-121; Pratique VSI 1993 pag. 21-22; RCC 1991 pag. 220 consid.
3a; RCC 1983 pag. 195 consid. 3; RCC 1982 pag. 368 consid. 2; RCC 1981 pag. 194
consid. 3; RCC 1979 pag. 155; DLA 1992 pag. 106; DTF 118 V 76 consid. 7; RDAT
I-1992 n° 63).
2.9
Dalle carte
processuali non emerge, però, nulla di scritto riguardo a eventuali
informazioni nel senso indicato dall’insorgente che avrebbero rilasciato dei
funzionari dell’USSI a lui e al nipote, __________, come del resto affermato
dalla parte resistente (cfr. consid. 1.9.).
Agli atti
vi è unicamente la copia di un messaggio di posta elettronica del 26 febbraio
2017.
con cui __________ ha chiesto alla collaboratrice dell’USSI, __________,
di essere contattato per la pratica di suo zio. A mano è poi stato segnato:
" tel. __________ 27.2.
- AVS: anticipata, ok, tutto giusto !
- LPP: 240’000.- (OK)” (Doc. VII6)
In ogni
caso, in concreto, si può prescindere dall’esperire ulteriori accertamenti in
merito.
Da una
parte, infatti, il ricorrente ha indicato che la domanda relativa al computo o
meno del capitale LPP al fine di una restituzione dell’assistenza sociale
sarebbe stata posta anni addietro, a fine 2016 e
nel febbraio 2017 (cfr. doc. VII5=1; A3; I; XI; XVIII) e non quindi al
momento effettivo in cui ha ricevuto l’importo da parte della __________,
precisando peraltro l’entità della somma versatagli di fr. 244'359.--.
In proposito giova
rilevare che l’amministrazione ha saputo del versamento in questione da parte dell’Ufficio circondariale di tassazione di __________ il
25.
aprile 2017 (cfr. doc. 40), contrariamente a quanto previsto nelle decisioni
delle prestazioni assistenziali - l’ultima risale al 23 gennaio 2017 - dove è
chiaramente indicato che l’aumento della sostanza (es.: eredità, donazioni, rendite,
pensioni, ecc.) deve essere annunciato dal beneficiario all’USSI (cfr. doc. 43;
54; 61; 69; 76).
Dall’altra,
l’insorgente, il quale per circa 8 anni ha beneficiato dell’assistenza sociale
per complessivi fr. 189’838.40 (cfr. Doc. A4) e il nipote, che tra), non solo avrebbero
dovuto dubitare dell’esattezza delle pretese risposte fornite dai collaboratori
dell’USSI prima che si verificasse l’evento, ossia precedentemente al versamento
effettivo del capitale di libero passaggio, ma avrebbero dovuto pure mettere in
conto, in ogni caso, che con la rendita AVS e il capitale di libero passaggio
almeno parte delle prestazioni assistenziali ricevute andavano rimborsate.
Anche a
loro tutela, dunque, avrebbero dovuto avvertire tempestivamente l’USSI della
corresponsione del capitale di libero passaggio, indicandone l’entità, e richiedere
- a quel momento - ragguagli, meglio se in forma scritta, ritenuto che la somma
bonificata da __________ è ingente.
In simili condizioni, il
comportamento del ricorrente che poco dopo aver ricevuto il capitale di libero
passaggio l’ha riversato al nipote senza avvisare l’USSI non può essere
tutelato.
Di conseguenza occorre
tenere conto del capitale di libero passaggio ai fini del rimborso delle
prestazioni assistenziali percepite da aprile 2012 a febbraio 2017, considerato
peraltro che l’insorgente dalla __________ ha ricevuto, tenuto conto della
deduzione per le imposte federale, cantonale e comunale di circa fr. 14'000
(cfr. doc. VII13), una somma di fr. 230'359.--, mentre l’importo chiesto in
rimborso dalla parte resistente è di fr. 138'952.55.
L’importo restante al
ricorrente corrisponde, perciò, a fr. 91'406.-- e risulta nettamente superiore
alla somma minima da lasciare alla libera disposizione delle persone sole di
fr. 25'000.-- (cfr. consid. 2.2.).
2.10
Giova, altresì, rilevare che
l’art. 40 Las enuncia che l’erede, il legatario o il donatario che profittano
dell’eredità, rispettivamente del legato o della donazione, sono tenuti a
rimborsare allo Stato le prestazioni assistenziali concesse al “de cuius”,
rispettivamente al donatore.
Per quanto attiene alla
procedura, l’art. 41 Las prevede che il diritto di regresso viene esercitato
mediante azione civile davanti al giudice ordinario secondo la procedura
prevista dal Codice civile svizzero.
L’azione di regresso si
prescrive dopo un anno dal giorno in cui l’Autorità cantonale ha avuto
conoscenza dei diritti dello Stato e, in ogni caso, dopo dieci anni dal giorno
in cui la prestazione assistenziale è stata corrisposta (art. 42 Las).
L’Autorità cantonale può
rinunciare totalmente o parzialmente al rimborso o al regresso se le
circostanze lo giustificano (art. 43 Las).
Inoltre a garanzia del
regresso compete allo Stato il diritto di ipoteca legale sulla proprietà
immobiliare dell’assistito o delle persone obbligate segnatamente secondo
l’art. 40 Las. Perché sia valida, l’ipoteca dev’essere iscritta a Registro
fondiario. Il regolamento di applicazione ne fissa le modalità (art. 44, 45
Las).
2.11
Infine, in relazione alla censura
ricorsuale secondo cui l’insorgente fra qualche anno, una volta esaurito
l’importo del capitale di libero passaggio che dopo il rimborso all’USSI
resterebbe a sua disposizione, dovrebbe postulare il riconoscimento delle
prestazioni complementari per far fronte alle proprie spese (cfr. doc. I), il
TCA si limita a evidenziare che l’assistenza sociale ha lo scopo, contemplato
nella Costituzione federale (cfr. art. 12 Cost.fed.), di evitare che un’unità
di riferimento cada nel bisogno, rispettivamente provvedere ad aiutare quanti
siano già caduti nel bisogno, ossia coloro che non possono provvedere
sufficientemente o tempestivamente con mezzi propri al sostentamento (cfr. art.
1.
e 2 Legge federale sull’assistenza, LAS; art. 1 Las; 22 Las; 5 Laps).
L’assistenza sociale, come
visto (cfr. consid. 2.4.), rappresenta l’ultima ancora di salvataggio.
L’art. 112a Cost.fed.
enuncia, per contro, che la Confederazione e i Cantoni versano prestazioni
complementari alle persone il cui fabbisogno vitale non è coperto
dall’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità. Inoltre giusta l’art. 1
LPC lo scopo delle PC è coprire il fabbisogno esistenziale.
Le PC sono prestazioni di
un’assicurazione sociale e pertanto hanno la priorità rispetto alle prestazioni
assistenziali (cfr. STF 9C_36/2014 del 7 aprile 2014 consid. 3.3.).
Giusta l’art. 11 cpv. 3
LPC, del resto, non rientrano fra i redditi computabili al fine della
determinazione della prestazione complementare le prestazioni dell'aiuto pubblico
sociale.
L’art. 3 cpv. 2 lett. a
della Legge federale sull’assistenza (LAS) prevede dal canto suo che le prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità non fanno infatti parte delle prestazioni assistenziali (al riguardo
cfr. pure STF 2C_750/2014 del 27 ottobre 2015, pubblicata in DTF 141 II 401;
STF 2C_600/2014 del 27 ottobre 2015).
2.12
Alla luce di tutto quanto
sopra esposto, la decisione su reclamo del 26 aprile 2018 impugnata deve essere
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti